Gazzetta n. 6 del 10 gennaio 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 301 del 20 dicembre 2021).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Rimessione in termini
per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 68 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei
carichi affidati all'agente della riscossione). - 1. Con
riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono
sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo
dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle
di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche'
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati
in unica soluzione entro il mese successivo al termine del
periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di
quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a
3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla
data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la
sede operativa nel territorio dei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede
operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e
2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere
alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste
presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui
all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
rateazione, rispettivamente, di diciotto e di dieci rate,
anche non consecutive.
3. Il versamento delle rate da corrispondere negli
anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui
agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16 -bis del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e
193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse
definizioni se effettuato integralmente, con applicazione
delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14 -bis , del
citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre
2021.
3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in
deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del
decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per
i quali, alla medesima data, si e' determinata
l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e
all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle
previsioni in essi contenute.
4. In considerazione delle previsioni contenute nei
commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di
inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti
della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno
2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente,
entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro
il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle
entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente
della riscossione durante il periodo di sospensione di cui
ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso
31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di
cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo
19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge
vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi
alle stesse entrate.».
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 1 bis
Proroga di termini per il versamento dell'IRAP e dell'imposta
immobiliare sulle piattaforme marine - IMPi

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022».
2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta e' effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42-bis, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 42-bis (Sospensione dei versamenti tributari e
contributivi, nonche' interventi finanziari a favore delle
imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per
Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani
maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi
migratori). - 1. Per i soggetti che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi
nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali, in scadenza entro il 21
dicembre 2020 o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019, sono
effettuati, nel limite del 40 per cento dell'importo
dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), senza applicazione di sanzioni e interessi entro la
medesima data. Resta ferma la facolta' di avvalersi, per il
50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli
126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di
ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del
presente decreto. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
1-bis. Per i soggetti che svolgono attivita'
economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1
si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che
intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare
apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le
modalita', i termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti
giorni a far data dal 9 novembre 2020.
2. In considerazione dei flussi migratori e delle
conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la
prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire
il pieno rilancio dell'attivita' turistica ed alberghiera,
alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca
con domicilio fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa
possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156. A tali agevolazioni si applicano i limiti
massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le
disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato
per i settori interessati.
3. I criteri e le modalita' di concessione delle
agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4,
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e'
autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
5. In caso di errata applicazione delle disposizioni
del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", e successive modificazioni, l'importo
dell'imposta non versata e' dovuto entro il 31 gennaio 2022
senza applicazioni di sanzioni ne' interessi.
6. All'articolo 38, comma 1-quinquies, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le
parole: «In caso di mancata adesione da parte dei
possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis,» sono
inserite le seguenti: «nonche' ai fini del pagamento della
cedola in corso al momento dell'adesione stessa,».
7. All'articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: «qualora almeno il 20 % dei soci» sono sostituite
dalle seguenti: «qualora almeno il 10 per cento dei soci».
8. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al
contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la
regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi
migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente
comma che costituisce tetto di spesa massimo, e'
autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro
per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto
Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina,
Siculiana e Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' di gestione delle risorse di cui al primo
periodo, nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8,
pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Imposta immobiliare sulle piattaforme
marine). - 1. A decorrere dall'anno 2020 e' istituita
l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in
sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale
ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si
intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla
coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare
territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice
della Navigazione.
2. La base imponibile e' determinata in misura pari
al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato
dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
3. L'imposta e' calcolata ad aliquota pari al 10,6
per mille. E' riservata allo Stato la quota di imposta
calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la
restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per
mille, e' attribuita ai comuni individuati ai sensi del
comma 4. E' esclusa la manovrabilita' dell'imposta da parte
dei comuni per la quota loro spettante.
4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta
derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille
sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con
il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello
stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalita' di
attribuzione e di versamento nonche' la quota del gettito
spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la
condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e'
comunque adottato.
5. Limitatamente all'anno 2020, il versamento
dell'imposta e' effettuato in un'unica soluzione, entro il
16 dicembre, allo Stato che provvedera' all'attribuzione
del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di
cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei
comuni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito
capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero
dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio
finanziario 2020 di spettanza dei comuni.
5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento
dell'imposta e' effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo
Stato che provvede all'attribuzione del gettito di
spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma
4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno
2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo
del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di
spettanza dei comuni.
6. Le attivita' di accertamento e riscossione
relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai
comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta,
interessi e sanzioni.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni relative alla
deducibilita' in materia di imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e le altre disposizioni della medesima
imposta, in quanto compatibili.
8. Restano ferme le disposizioni relative ai
manufatti di cui al comma 728 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano
esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo.».
 
Art. 2
Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento
notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 25, 30 e 50, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito):
«Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il
concessionario notifica la cartella di pagamento, al
debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di
scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il
termine per il versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui
la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano
dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto
anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che
risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo
formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute
in base agli accertamenti dell'ufficio;
c-bis) del terzo anno successivo a quello di
scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le
somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui
all'articolo 15-ter.
1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il
concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di
decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di
pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato
preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti
a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca
l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la
mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara
la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo
ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e
138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) per i crediti rientranti nell'accordo di
ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a
ruolo alla data di presentazione della proposta di
transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del
termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla
pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento
dell'accordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo,
anteriori alla data di pubblicazione della proposta di
accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o
della proposta di piano del consumatore, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la
risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione
della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo
14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione
degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge
n. 3 del 2012;
2) alla pubblicazione del decreto che revoca o
dichiara la cessazione degli effetti del piano del
consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e
dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.
1-ter. Se successivamente alla chiusura delle
procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene
dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario
procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo
87, comma 2, senza necessita' di notificare la cartella di
pagamento.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita'
al modello approvato con decreto del Ministero delle
finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo
risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni
dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza,
si procedera' ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche
l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso
esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il
sabato e' considerato giorno festivo.»
«Art. 30 (Interessi di mora). - 1. Decorso
inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2,
sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni
pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a
partire dalla data della notifica della cartella e fino
alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso
determinato annualmente con decreto del Ministero delle
finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.»
«Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.
Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento, salve le
disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione
del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in
conformita' al modello approvato con decreto del Ministero
delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla
data della notifica.».
 
Art. 3

Estensione della rateazione per i piani di dilazione

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2-ter, dopo la parola: «rateazione,» sono inserite le seguenti: «rispettivamente, di diciotto e».
2. I debitori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 e' fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione a tali piani delle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
3. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al comma 2:
a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonche' le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Riferimenti normativi

- Per il testo dei commi 1, 2, 2-bis e 2-ter,
dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), come modificato dalla presente legge, si rimanda
nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente
della riscossione, su richiesta del contribuente che
dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva
difficolta', concede la ripartizione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di
notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo
superiore a 60.000 euro, la dilazione puo' essere concessa
se il contribuente documenta la temporanea situazione di
obiettiva difficolta'.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della
richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale
rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale
decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive.
1-quater 1. Non puo' in nessun caso essere concessa
la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai
sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento
antecedente alla data di accoglimento della richiesta di
cui al comma 1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina
l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente
avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata
istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in
relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del
presente comma.
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del
periodo di rateazione, di cinque rate, anche non
consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto
e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato se,
all'atto della presentazione della richiesta, le rate
scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima
data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma
1-quater.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo'
essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4-bis.».
- Per il testo del comma 1, dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo
2.
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 27 (Accessori dei crediti previdenziali). - 1.
In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o
premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il
termine previsto dall'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le
sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate,
secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della
notifica e fino alla data del pagamento.
2. All'articolo 35, quinto comma, primo periodo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero «26»,
e' aggiunto il seguente: «27,».».
 
Art. 3 bis

Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo
e limiti all'impugnabilita' del ruolo

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). - 1.
L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno
degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano.
In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai
contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni
compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si
riferisce.
2. Con decreto del ministero delle Finanze, di
concerto con il ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti i dati che il
ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua
formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali
procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i
concessionari.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il
numero del codice fiscale del contribuente, la specie del
ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il
riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento
ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della
pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo' farsi
luogo all'iscrizione.
4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo
delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
4 -bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il
ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in
giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una
procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute
dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per
effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del
presente decreto o infine per la perdita di un beneficio
nei rapporti con una pubblica amministrazione.».
 
Art. 3 ter
Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a
seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. 2. Alle minori entrate, valutate in 9,95 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 144, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 144 (Rimessione in termini e sospensione del
versamento degli importi richiesti a seguito del controllo
automatizzato e formale delle dichiarazioni). - 1. I
versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3
e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il
giorno antecedente l'entrata in vigore del presente
decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il
16 settembre 2020.
2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli
articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra
l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio
2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020,
senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili
di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza
il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto
gia' versato.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 3-bis del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione
ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma
dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662):
«Art. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli
uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a
titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori
crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
per ritardato o omesso versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
1-bis.
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o
in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta
provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente le modalita' di versamento mediante
delega, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli
36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva
contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle
somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal
contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso,
l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione.»
«Art. 3 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli formali). - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, risultano dovute a titolo d'imposta,
ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia'
utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni, possono
essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo
36-ter, con le modalita' indicate nell'articolo 19 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le
modalita' di versamento mediante delega. In tal caso
l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione.»
«Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le
somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo,
ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle somme da versare a seguito del
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 3 quater
Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive
nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e
delle societa' sportive professionistiche e dilettantistiche

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato e' disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 1-quater. (Fondo perequativo). - 1. Per l'anno
2021 e' istituito un Fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione
di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con
quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive
di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies e
13-novies del presente decreto, finalizzato alla
perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai
sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del
decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti
siano stati destinatari di sospensioni fiscali e
contributive e che registrino una significativa perdita di
fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e
contributivi sulla base dei parametri individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
puo' essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.»
 
Art. 4

Integrazione del contributo a favore di Agenzia
delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 326, le parole «450 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni» e le parole «112 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «212 milioni»;
b) al comma 327, le parole «112 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «212 milioni».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 326 e 327,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia
di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
- 1. - 325. Omissis.
326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto
conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022,
l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di
riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualita' di
titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della
funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico
economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo
stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento
dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una
quota non superiore complessivamente a 550 milioni di euro,
di cui 300 milioni per l'anno 2020, 212 milioni per l'anno
2021 e 38 milioni per l'anno 2022, a valere sui fondi
accantonati nel bilancio 2019 a favore del predetto ente,
incrementati di 200 milioni di euro derivanti dall'avanzo
di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1,
comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle
risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla
medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione e'
effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno
di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla
deliberazione del bilancio semestrale dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese
successivo all'approvazione del bilancio annuale della
stessa Agenzia.
327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020
all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di
contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di
euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza,
l'incremento della quota di 212 milioni di euro, erogabile
allo stesso ente per l'anno 2021, in conformita' al comma
326.
Omissis.».
 
Art. 5

Disposizioni urgenti in materia fiscale

1. Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pari complessivamente a 56.000.000 di euro a decorrere dal 2021, sono destinate:
a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l'anno 2021, a 44.790.000 euro per l'anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno 2023, all'attribuzione dei premi di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l'anno 2021, 11.210.000 euro per l'anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall'anno 2023 per le spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse.
2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non e' dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non e' decorso il termine di accertamento del tributo nonche' ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.
3. All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.».
3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi». Il termine di cui all'articolo 199, comma 3, lettera b), del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, come prorogato ai sensi del primo periodo, non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni previste dall'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dall'articolo 36 del codice della navigazione, gia' definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino gia' avviate a tale data, la proroga e' limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione.
4. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «le spese amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione».
5. All'articolo 36-bis, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e' stata sostenuta la spesa ovvero» sono soppresse. 5.
6. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle societa' da esse partecipate» sono soppresse.
6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Limitatamente all'operativita' a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le societa' di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-quater. Limitatamente all'operativita' a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le societa' che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, cosi' come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della societa'».
7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 7 e' riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attivita' in tutto o in parte non qualificabili come attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo puo' essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruita' nonche' nella determinazione della media storica di riferimento. L'accesso alla procedura e' in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realta' basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonche' nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, accertino condotte fraudolente.
9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalita' di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.
10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento puo' essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti e' effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento e' esclusa la punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10- quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non puo' essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia gia' stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia gia' stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilita' di applicare la rateazione di cui al comma 10.
12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
12-ter. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
12-quater. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022».
13. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, la lettera h) e' sostituita dalle seguenti:
«h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto;
h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»;
b) al comma 16, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,».
14. (soppresso).
14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti). - 1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale e' posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 e' eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile, o, occorrendo, di quella successiva.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:
a) la societa' Poste italiane S.p.a.;
b) le banche;
c) le societa' di gestione del risparmio;
d) le societa' capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) le societa' di intermediazione mobiliare;
f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonche' le societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
g) le imprese di assicurazioni».
14-ter. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
14-quater. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: «superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro».
14-quinquies. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui e' prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della societa' di vendita, il canone e' dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette societa' di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo e' dovuto nella misura minima di 800 euro.
15. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a 12, valutate in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
15-bis. Ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni e' soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento».
15-ter. Il regime di non imponibilita' previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma 15-bis del presente articolo, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
15-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al quarto comma, le parole da: «, ad esclusione di quelle» fino a: «organizzazioni nazionali» sono soppresse;
2) al quinto comma, le parole: «, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati» nonche' le parole: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali» sono soppresse;
3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;
b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformita' dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreche' tale attivita' di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attivita'.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
4) eleggibilita' libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
5) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria».
15-quinquies. In attesa della piena operativita' delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.
15-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni»;
2) al comma 3:
2.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico»;
2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis»;
2.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b)»;
2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/ 83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219»;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco»;
b) all'articolo 29, comma 2, le parole: «alcole denaturato con denaturante generale» sono sostituite dalle seguenti: «alcole completamente denaturato»;
c) all'articolo 30:
1) al comma 1, le parole: «denaturati con denaturante generale» sono sostituite dalle seguenti: «completamente denaturati»;
2) al comma 2, lettera d), le parole: «l'alcole denaturato con il denaturante generale» sono sostituite dalle seguenti: «l'alcole completamente denaturato»;
d) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati). - 1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalita' diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6»;
e) nella sezione II del capo III del titolo I, dopo l'articolo 33 e' aggiunto il seguente:
«Art. 33-bis (Piccole distillerie indipendenti). - 1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non puo' risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria e' legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui»;
f) all'articolo 35:
1) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantita' in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantita' in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata, alla quale e' sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma e' arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori»;
2) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
«3-quater. Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non puo' risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che la stessa fabbrica e' legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui»;
g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), l'alinea e' sostituito dal seguente: «"vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:»;
h) nella sezione IV del capo III del titolo I, dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente:
«Art. 37-bis (Piccolo produttore indipendente di vino). - 1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non puo' risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che lo stesso produttore e' legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui»;
i) all'articolo 38, comma 2, lettera b), le parole da: «nonche' tutti i prodotti» fino a: «le seguenti condizioni:» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:»;
l) nella sezione V del capo III del titolo I, dopo l'articolo 38 e' aggiunto il seguente:
«Art. 38-bis (Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra). - 1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non puo' essere superiore a 15.000 ettolitri, e che l'impianto produttivo e' legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui»;
m) all'articolo 39, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1 realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non puo' essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento e' legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui».
 


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Rinvio lotteria dei corrispettivi). - 1.
All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 540, e' sostituito dal seguente: «540.
A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone
fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato,
che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori
dall'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
presso esercenti che trasmettono telematicamente i
corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono
partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel
quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare
all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al momento
dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale
all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia
delle entrate i dati della singola cessione o prestazione,
secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
b) il comma 543 e' abrogato;
c) il comma 544 e' sostituito dal seguente: «544.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono
disciplinate le modalita' tecniche relative alle operazioni
di estrazione, l'entita' e il numero dei premi messi a
disposizione, nonche' ogni altra disposizione necessaria
per l'attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicita'
per giochi e scommesse, previsto dall'articolo 9, comma 1,
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si
applica alla lotteria di cui al comma 540.»
2. Al fine di garantire le risorse finanziarie
necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese
amministrative e di comunicazione connesse alla gestione
della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di
6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 26.
2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici,
gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie
finalizzate a sollecitare donazioni di importo non
inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei
soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie
filantropiche e' destinato ad alimentare i fondi dei citati
enti per la realizzazione di progetti sociali.
2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le
modalita' tecniche di attuazione della disposizione di cui
al comma 2-bis, prevedendo, in particolare, le modalita' di
estrazione e di controllo. La vincita e' costituita
unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale,
tra quelli da realizzare, cui associare il nome del
vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.».
- Si riporta il testo del comma 542, dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 541. Omissis.
542. Con il provvedimento di cui al comma 544 sono
istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non
superiore a 45 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento
sono, altresi', stabilite le modalita' attuative del
presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto
ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno
certificato le operazioni di cessione di beni ovvero
prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di
garantire le risorse finanziarie necessarie per
l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di
comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il
Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e'
incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020. I fondi per le spese amministrative e di
comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che
sostengono i relativi costi.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 639, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014):
1. - 638. Omissis.
639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC).
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonche'
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 13, 14, 15 e 16
del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio
1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810:
«Art. 13. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la
piena proprieta' delle Basiliche patriarcali di San
Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San
Paolo, cogli edifici annessi (Allegato II, 1, 2 e 3).
Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera
gestione ed amministrazione della detta Basilica di San
Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresi' alla
Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate
annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica
istruzione per la detta Basilica.
Resta del pari inteso che la Santa Sede e' libera
proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso
Santa Maria in Trastevere (Allegato II, 9).»
«Art. 14. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la
piena proprieta' del palazzo pontificio di Castel Gandolfo
con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato
II, 4), quali ora si trovano gia' in possesso della Santa
Sede medesima, nonche' si obbliga a cederle, parimenti in
piena proprieta', effettuandone la consegna entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa
Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni,
attinenze e dipendenze (Allegato II, 5).
Per integrare la proprieta' degli immobili siti nel
lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra
Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti
ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo
Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti
che saranno da Essa indicati gli immobili di proprieta'
dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli
immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri
Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata
pianta (Allegato II, 12).
L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in
piena e libera proprieta' gli edifici ex-conventuali in
Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle
chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai
Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (Allegato III,
3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un
anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.»
«Art. 15. - Gli immobili indicati nell'art. 13 e
negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonche' i
palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda
Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed
adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la
Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del
Vicariato (Allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri
edifici nei quali la Santa Sede in avvenire credera' di
sistemare altri suoi Dicasteri, benche' facenti parte del
territorio dello Stato italiano, godranno delle immunita'
riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli
agenti diplomatici di Stati esteri.
Le stesse immunita' si applicano pure nei riguardi
delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo
in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al
pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo
Pontefice."
«Art. 16. - Gli immobili indicati nei tre articoli
precedenti, nonche' quelli adibiti a sedi dei seguenti
Istituti pontifici, Universita' Gregoriana, Istituto
Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio
Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli
esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Allegato
III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a
vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilita',
se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da
tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato
quanto verso qualsiasi altro ente.
E' in facolta' della Santa Sede di dare a tutti i
suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre
articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di
autorizzazioni o consensi da parte di autorita'
governative, provinciali e comunali italiane, le quali
possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili
tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 141 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 141 (Lotteria dei corrispettivi) - 1.
All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, all'inizio del primo periodo le parole "A decorrere
dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "A
decorrere dal 1° gennaio 2021".
1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1,
le risorse disponibili sullo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, per l'anno 2020, sono interamente destinate alle
spese amministrative e di comunicazione connesse alla
lotteria degli scontrini.
1-ter. Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma
1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle
finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e
delle finanze.».

».
- Si riporta il testo dell'articolo 199, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale
e di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del calo
dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza
COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'
portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto
dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei
canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della
navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni
per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto
a passeggeri, dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021 ed
ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del
decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo
scopo anche utilizzando, limitatamente all'anno 2020, il
proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla
presente lettera puo' essere riconosciuta, per i canoni
dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei
concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo
compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno
2019 , per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31
dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino
di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020
e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o
superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel
medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino
alla data del 15 dicembre 2021, in favore dei concessionari
che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del
fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato
registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel
rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore
di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4
milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro per
l'anno 2021, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in
relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno
rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019,
riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali
del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza
COVID -19. Tale contributo e' erogato dalla stessa
Autorita' di sistema portuale o dall'Autorita' portuale.
Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro
previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui
al medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o
l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di
imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di
attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi
dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima
legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per
ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al
corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle
mutate condizioni economiche degli scali del sistema
portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19.
2. In relazione al rilievo esclusivamente locale
della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di
salvaguardare la continuita' delle operazioni portuali
presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa
dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'articolo
9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate
ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, sono prorogate di due anni.
3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di
prevenzione e contenimento adottate:
a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio
2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto,
e' prorogata di 24 mesi;
b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti
ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e
dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
nonche' delle concessioni per la gestione di stazioni
marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente
in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e'
prorogata di 12 mesi;
c) la durata delle concessioni per il servizio di
rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice
della navigazione attualmente in corso o scadute tra la
data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del
presente decreto, e' prorogata di 12 mesi;
c-bis) la durata delle concessioni per la gestione
del servizio ferroviario portuale attualmente in corso e'
prorogata di 12 mesi.
4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3
non si applica in presenza di procedure di evidenza
pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle
concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice
della navigazione, gia' definite con l'aggiudicazione alla
data del 23 febbraio 2020.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui
ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica
anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e
supporto ai trasporti.
6. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dall'emergenza COVID - 19 ed assicurare la
continuita' del servizio di ormeggio nei porti italiani, e'
riconosciuto alle societa' di cui all'articolo 14, comma
1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite
complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un
indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da
dette societa' dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020
rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le risorse
di cui al primo periodo possono essere altresi' utilizzate
per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione,
ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei
corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo
compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020,
nonche' per le minori entrate derivanti dalla riduzione
delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di
ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della
presente disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorita'
marittime procedono alla riduzione, ai sensi dell'articolo
212 del citato regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (navigazione marittima), delle tariffe
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, mediante apposita ordinanza adottata entro
quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante
l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b),
e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 6, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro
50 milioni per l'anno 2020, destinato:
a) nella misura di complessivi euro 26 milioni a
finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal
comma 1 da parte delle Autorita' di sistema portuale o
dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro, qualora prive di
risorse proprie utilizzabili a tali fini, nonche' a
finanziare il riconoscimento da parte delle Autorita'
marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita' di
sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b)
del medesimo comma 1;
b) nella misura di complessivi euro 24 milioni
all'erogazione, per il tramite del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al
comma 6.
8. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottati entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si
procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7,
nonche' alla determinazione delle quote di avanzo di
amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna
delle Autorita' di sistema portuale e dall'Autorita'
portuale di Gioia Tauro per le finalita' del comma 1,
lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro
per l'anno 2020. Le eventuali risorse residue di cui alla
lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui
al primo periodo, sono destinate alle societa' di cui
all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, a titolo di indennizzo per le ridotte
prestazioni di ormeggio rese da dette societa' dal 1°
gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti
mesi dell'anno 2019.
8-bis. Al fine di sostenere la competitivita' dei
servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza
da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, le unita' di lavoro di
cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale,
agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e
aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni
rilasciate nell'ultimo triennio».
8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di
digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti
nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle
disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le
certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche
amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i
nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario
ad assistere le operazioni di importazione e di
esportazione di merce possono essere inviati in formato
digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in
originale, esso puo' essere sostituito da idonee forme
digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorita'
richiedenti secondo modalita' conformi alle disposizioni in
materia di salvaguardia della salute adottate a seguito
dell'emergenza da COVID-19.
8-quater. Con riguardo alla societa' capogruppo e
alle societa' del gruppo di cui all'articolo 7, comma
9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo
stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi
collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del
citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla
data di presentazione della domanda di accesso alle
prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il
decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le
modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a
decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione
dell'attivita' lavorativa oggetto della suddetta domanda,
anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei
traffici portuali merci e passeggeri riconducibili
all'emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi
successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le
Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale di
Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare
temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni
portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori
portuali vigenti.
10. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 10-bis
del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini
di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in
termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
10-bis. Nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo
con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 68 milioni per l'anno 2021. Le disponibilita' del fondo,
nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel
limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021, sono
destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorita' di
sistema portuale dei mancati introiti, in particolare
derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico
dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei
provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute
pubblica e che sarebbero stati destinati al finanziamento
delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini
commerciali.
10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di cui
al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno
2020 e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021,
sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese
di navigazione operanti con navi minori nel settore del
trasporto turistico di persone via mare e per acque interne
che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il
1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del
fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019,
tenuto conto, altresi', della riduzione dei costi
sostenuti.
10-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema
portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei
commi 10-bis e 10-ter.
10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui al
comma 10-ter del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla
lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui
al comma 8, sono destinate alle imprese titolari di
concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice
della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e
18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' alle imprese
concessionarie per la gestione di stazioni marittime e
servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo
per le ridotte prestazioni rese da dette societa'
conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal 1°
gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti
mesi dell'anno 2019. Le modalita' attuative del presente
comma sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 18, della
legge 28 gennaio 1994, n.84 (Riordino della legislazione in
materia portuale):
«Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' di sistema portuale e, dove non istituita,
ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione
portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le
aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale
alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a
concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale, e
laddove non istituita dall'autorita' marittima, la
realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi
da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita',
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di
vigilanza e controllo delle Autorita' concedenti, le
modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione
degli impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari
sono tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del
titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di
sistema portuale relativi a concessioni gia' assentite alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di
sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo'
concludere, previa delibera del comitato portuale, con le
modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della
concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio
dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del
codice della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale. (198)
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma
di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato
al programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di
un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'
per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al
tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello
stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede
una nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo
operativo.
8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi
assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano
l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del R.D. 30 marzo
1942, n. 327, (Disciplina in materia di navigazione,
marittima, interna ed aerea):
«Art. 36 (Concessione di beni demaniali). -
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e
l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
territoriale per un determinato periodo di tempo. Le
concessioni di durata superiore a quindici anni sono di
competenza del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma
non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al
quadriennio che importino impianti di difficile sgombero
sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio, quando non
importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del capo di compartimento marittimo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36-bis (Sostegno alla cultura). - 1. Al fine di
sostenere le attivita' teatrali e gli spettacoli dal vivo,
alle imprese che svolgono le suddette attivita' e che
abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato
di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019 e'
riconosciuto un credito d'imposta del 90 per cento, quale
contributo straordinario.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per
le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione
delle attivita' di cui allo stesso comma 1, anche se alle
stesse si e' proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi
digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali
rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
3. Il credito d'imposta e' concesso anche qualora le
imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri
finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo
spettacolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
5. Il credito d'imposta e' utilizzabile in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
e' autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di euro
per l'anno 2021. All'onere di cui al primo periodo si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma
6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final
del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili) come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (Disposizioni in materia di riscossione
locale). - 1. All'articolo 10, comma 2-ter del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole:
«31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2017».
2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni
locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare
di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale
le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate tributarie o patrimoniali proprie.


3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77(Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - 1. Al fine di
attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del
sistema economico-produttivo italiano in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. e'
autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
"Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio
Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio
Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente
composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi
ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti
giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti
dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i
mezzi finanziari e le passivita' rivenienti dalle
operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o
ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti
gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri
patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono
esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei
limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati,
ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio
Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP
S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo,
sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei
creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non
attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi
rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro
favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle
finanze sono effettuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso
di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i
relativi valori di apporto e di iscrizione nella
contabilita' del Patrimonio Destinato sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da
CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del
Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti
finanziari di partecipazione prevedendo che la loro
remunerazione sia condizionata all'andamento economico del
Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al Ministero
dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del
Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli
apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei
criteri di valutazione della congruita' del patrimonio
previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle
finalita' di realizzazione dell'affare per cui e'
costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal
piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo
per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione sono
stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i
rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su
di esso in conformita' al presente articolo, al decreto di
cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con
deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta
del consiglio di amministrazione, identifica, anche in
blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel
Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il
revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della revisione
dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del
codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma
2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione,
ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la
costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni
e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti l'apporto
di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti
pubblici si procede con deliberazione del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto
riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli
interventi a favore delle societa' cooperative, CDP S.p.A.
adotta modalita' coerenti con la funzione sociale delle
societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine
di speculazione privata. Ai fini della gestione del
Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di
CDP S.p.A. e' integrato dai membri indicati dall'articolo
7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio
1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A.
definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato
alla massima efficienza e rapidita' di intervento del
Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto
operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il
valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei
comparti, puo' essere superiore al dieci per cento del
patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto
in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da
parte di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate
per il sostegno e il rilancio del sistema economico
produttivo italiano, secondo le priorita' definite, in
relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di
politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui
all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione
economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione
Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a
condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con
azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle
costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o
assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro
cinquanta milioni.
4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle
forme e alle condizioni previste dal quadro normativo
dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come
definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati
entro il 30 giugno 2022.
4 -ter. Limitatamente all'operativita' a condizioni
di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto anche le societa' di cui
all'articolo 162 -bis, comma 1, lettera c), numero 1), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4 -quater. Limitatamente all'operativita' a
condizioni di mercato di cui al comma 4, possono
beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella
forma di operazioni sul mercato primario tramite
partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di
prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal
decreto di cui al comma 5, anche le societa' che presentano
un risultato operativo positivo in due dei tre anni
precedenti la data di richiesta di intervento, cosi' come
riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile,
dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a
revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto
alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal
caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della societa'.


5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e
modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo
schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato. Qualora necessario, gli
interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio
Destinato effettua i propri interventi mediante
sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la
partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni
quotate sul mercato secondario in caso di operazioni
strategiche. Nella individuazione degli interventi, il
decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa
con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle
infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere
produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e
alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e
dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato
del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a
operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante
temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano
caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'.
6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio
Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma
5. L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente
condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e
delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le
procedure e attivita' istruttorie e le operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione
di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai
costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del
Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non
contribuisce al risultato di CDP S.p.A., e' redatto
annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i
principi contabili internazionali IFRS e allegato al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti
giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del
Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in
conformita' al presente articolo e al Regolamento del
Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attivita' del
Patrimonio Destinato o di singoli comparti e' consentita,
anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile,
l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli
comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti
finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli
articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna
emissione, puo' essere nominato un rappresentante comune
dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e,
in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri
stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni
delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni
derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde
unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il
divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di
attuazione, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in
caso di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la
garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5
sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia dello
Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi'
concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze che ne determina criteri, condizioni e modalita',
la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli
emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20
miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento
effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti
gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano
eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di
controllo o previsioni equipollenti che dovessero
altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai
fini della verifica della sussistenza dei requisiti di
accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove
richiesta, non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le
istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita',
di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. CDP puo' procedere alla attuazione di quanto
previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il rilascio della informazione antimafia interdittiva
comporta la risoluzione del contratto di finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o
acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli
articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di
cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita'
d'intervento e di rafforzare i presidi di legalita', CDP
S.p.A. puo' stipulare protocolli di collaborazione e di
scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni
pubbliche, ivi incluse le autorita' di controllo,
regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio
Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano
con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di
impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli atti
e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o
mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da
tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche'
realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo
166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del
Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da
imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono
soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte
sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma,
effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul
valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto.
Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal
Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al
regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21
novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni
dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo'
essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con
riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base
dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio
tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla
cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli
comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una
relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato
della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio
Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al
Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali
residui della gestione avvengono secondo le modalita'
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I
trasferimenti di cui al presente comma sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere integrati e modificati termini e
condizioni contenuti nel presente articolo al fine di
tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti
di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attivita'
connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e
delle finanze puo' affidare, con apposito disciplinare, un
incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza
nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno
2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
18. E autorizzata l'apertura di apposito conto
corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui
confluiscono le disponibilita' liquide del Patrimonio
destinato. La remunerazione del conto, da allineare al
costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di
riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento
sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma
5.
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere
una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati
conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e sul programma degli interventi e delle
operazioni di sostegno e di rilancio del sistema
economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono
affluire anche le disponibilita' liquide dei contribuenti
che intendano investire i loro risparmi a sostegno della
crescita dell'economia reale, rafforzando la
capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilita'
liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo
coinvolgimento anche delle societa' di gestione del
risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di
spiazzamento del settore del private capital. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
termini e modalita' di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma
18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio
1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono
soppresse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di
avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015):
«Art. 3 (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e
sviluppo) - 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico in cui operano
nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2019, e' attribuito un credito d'imposta nella
misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi
indicati al comma 6-bis, delle spese sostenute in eccedenza
rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati
nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al
31 dicembre 2015.
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che
eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di
contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in
altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero
in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi
d'imposta, la media degli investimenti in attivita' di
ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della
spesa incrementale e' calcolata sul minor periodo a
decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 10
milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano
sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno
pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti
attivita' di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi
quale principale finalita' l'acquisizione di nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti
osservabili, senza che siano previste applicazioni o
utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti
ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a
punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti
ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi,
necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei
prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e
utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura
scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di
produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o
servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi
anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali
attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti,
disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano
destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota
destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando
il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale
finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato
per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di
convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e
servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati
in vista di applicazioni industriali o per finalita'
commerciali.
5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo
le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti,
linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta
sono ammissibili le spese relative a:
a) personale dipendente titolare di un rapporto di
lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente
impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro
autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato
direttamente impiegato nelle attivita' di ricerca e
sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di
acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di
laboratorio, nei limiti dell'importo risultante
dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27
del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo
di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e
comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro
al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) contratti stipulati con universita', enti di
ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento
delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta; contratti stipulati con imprese
residenti rientranti nella definizione di start-up
innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti
nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il
diretto svolgimento delle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi
i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al
medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano
appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate,
controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali; per le persone fisiche
si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti
posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai
sensi dell'articolo 5, comma, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da
quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento
delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese
appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.
Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese
controllate, controllanti o controllate da un medesimo
soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
compresi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per
le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni,
titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore,
individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) competenze tecniche e privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
d-bis) materiali, forniture e altri prodotti
analoghi direttamente impiegati nelle attivita' di ricerca
e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o
impianti pilota relativi alle fasi della ricerca
industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle
lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si
applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi
previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione
dell'eccedenza agevolabile.
6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura
del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma
1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle
lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili
complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta
agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte
residua.
7.
8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla
formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al
comma 6 del presente articolo, subordinatamente
all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione
previsti dal comma 11.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti
l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a
causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali
e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle
entrate provvede al recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta,
l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la
corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile
predisposta dall'impresa devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti,
iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in
attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice
etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione
legale dei conti, le spese sostenute per adempiere
all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in
aumento del credito d'imposta per un importo non superiore
a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo
di 10 milioni di euro di cui al comma 3.
11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese
beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
conservare una relazione tecnica che illustri le finalita',
i contenuti e i risultati delle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione
ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
Tale relazione, nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere
predisposta a cura del responsabile aziendale delle
attivita' di ricerca e sviluppo o del responsabile del
singolo progetto o sottoprogetto e deve essere
controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attivita' di
ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione
deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto
commissionario che esegue le attivita' di ricerca e
sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e
documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio
2015.
12. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre
in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui al
comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del
codice di procedura civile.
13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle
previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre
2014. Le relative risorse sono destinate al credito
d'imposta previsto dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono adottate le disposizioni applicative
necessarie, nonche' le modalita' di verifica e controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di
restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha
fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.».
- Si riporta il testo del comma 72, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 (1.-71. Omissis.). - 72. Il comma 1-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito
d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti
residenti commissionari che eseguono attivita' di ricerca e
sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in
altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero
in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, si
interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito
d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le
spese ammissibili relative alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture
situati nel territorio dello Stato italiano.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 31, 31-bis,
31-ter, 31-quater, 32 e 33, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi):
«Art. 31 (Attribuzioni degli uffici delle imposte). -
Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne
rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla
liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi
stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni
relative alle imposte sui redditi; provvedono alla
irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e
alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente.
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella
cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto
obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa e'
stata o avrebbe dovuto essere presentata.»
«Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di
informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri
dell'Unione europea). - L'Amministrazione finanziaria
provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti
degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni
necessarie per assicurare il corretto accertamento delle
imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto
dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni
territoriali, comprese le autorita' locali. Essa, a tale
fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello
Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli
altri Stati membri.
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta
delle informazioni da trasmettere alle predette autorita'
con le modalita' ed entro i limiti previsti per
l'accertamento delle imposte sul reddito.
In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di
informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel
rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8-bis,
8-bis bis, 8-bis ter e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15
febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva
77/799/CEE del 19 dicembre 1977.
Le informazioni non sono trasmesse quando possono
rivelare un segreto commerciale, industriale o
professionale, un processo commerciale o un'informazione la
cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La
trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre,
rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro
richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in
grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i
limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni che
disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI,
relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio
la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria
alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle
informazioni atte a permettere il corretto accertamento
delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio
di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e
la partecipazione alle indagini amministrative di
funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati
membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo
11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del
Consiglio. Alla presenza dei funzionari
dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il
coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari
esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al
controllo ed esaminare la relativa documentazione, a
condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita'
richiedente e l'autorita' interpellata. I funzionari
dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le
informazioni scambiate durante le indagini svolte
all'estero.
Quando la situazione di uno o piu' soggetti di
imposta presenta un interesse comune o complementare con
altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo'
decidere di procedere a controlli simultanei con le
Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri,
ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le
informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano
piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato
membro.
L'Amministrazione finanziaria individua,
autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende
proporre un controllo simultaneo, informando le autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati circa i
casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine,
essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti
casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che
l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il
quale i controlli devono essere effettuati.
Qualora l'autorita' competente di un altro Stato
membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo,
l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta
autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo
richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
Nel caso di adesione alla proposta di controllo
simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro
Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un
rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento
del controllo.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
l'Amministrazione competente provvede all'espletamento
delle attivita' ivi previste con le risorse umane
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»
«Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con
attivita' internazionale). - 1. Le imprese con attivita'
internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata
alla stipula di accordi preventivi, con principale
riferimento ai seguenti ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei
metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di
cui al comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di
uscita o di ingresso in caso di trasferimento della
residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e
166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono
al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla
procedura di cui al periodo precedente anche al fine della
preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di
calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma
10 dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di
utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro
Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno
dei requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle
vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non
conseguano ad altri accordi conclusi con le autorita'
competenti di Stati esteri a seguito delle procedure
amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le
parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono
stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi,
salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti
dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto
alla base dell'accordo ricorrano per uno o piu' dei periodi
di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i
termini previsti dall'articolo 43 del presente decreto non
sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza, e' concessa al contribuente
la facolta' di far valere retroattivamente l'accordo
stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario
rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione
del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
entrambi i casi, delle relative sanzioni.
3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano
ad altri accordi conclusi con le autorita' competenti di
Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste
dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto
con dette autorita', a decorrere da periodi di imposta
precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purche'
non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione della relativa istanza da parte del
contribuente. E' concessa al contribuente la facolta' di
far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi
di imposta precedenti a quello in corso alla data di
presentazione della relativa istanza e per i quali i
termini previsti dall'articolo 43 non sono ancora scaduti,
a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse
circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo
stipulato con le autorita' competenti di Stati esteri; b)
il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di
accordo preventivo; c) le autorita' competenti di Stati
esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualita'
precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del
presente comma sia necessario rettificare il comportamento
adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del
ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo , comma 8,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione
delle eventuali sanzioni.
3-bis. L'ammissibilita' della richiesta di accordo
preventivo di cui al comma 3 e' subordinata al versamento
di una commissione pari a:
a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato
complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente
istante sia inferiore a 100 milioni di euro;
b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato
complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente
istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato
complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente
istante sia superiore a 750 milioni di euro.
3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo
di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla meta'.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono adottate le disposizioni di attuazione della
disciplina contenuta nel presente comma.
4.
5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni
diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata
al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo
quanto stabilito con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono
definite le modalita' con le quali il competente Ufficio
procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
diritto su cui l'accordo si basa.
7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente
articolo.»
«Art. 31-quater (Rettifica in diminuzione del reddito
per operazioni tra imprese associate con attivita'
internazionale). - 1. La rettifica in diminuzione del
reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, puo' essere riconosciuta:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o
dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese
associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a
Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22
marzo 1993, n. 99, nonche' delle procedure di risoluzione
delle controversie in materia fiscale disciplinate dalla
direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre
2017;
b) a conclusione dei controlli effettuati
nell'ambito di attivita' di cooperazione internazionale i
cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente
da presentarsi secondo le modalita' e i termini previsti
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme
al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato
con il quale e' in vigore una convenzione per evitare le
doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato
scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la
facolta' per il contribuente di richiedere l'attivazione
delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne
ricorrano i presupposti."
«Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento
dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,
a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt.
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad
imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle
stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base
delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non
risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli
importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od
operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri
e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto
anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia
del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,
a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
Titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni
di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi
alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13
dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in
un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a 15 giorni
ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il
termine puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, devono
essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo
comma non operano nei confronti del contribuente che
depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di
primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i
documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque
contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste
degli uffici per causa a lui non imputabile.»
«Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per
l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli
operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo
scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle
operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte
allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano
in dubbio.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione
della Guardia di finanza con quella degli uffici
finanziari, saranno presi accordi, periodicamente e nei
casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche,
tra la direzione generale delle imposte dirette e il
comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito
delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati
e degli uffici e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al
n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono
essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del
Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
Comandante regionale, da funzionari con qualifica non
inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello
aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i
seguenti commi:
"In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture
contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti
deve esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma".».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante "Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni":
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis).
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a
ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in
base alla liquidazione ed al controllo formale della
dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
partire dal giorno successivo a quello di scadenza del
pagamento e fino alla data di consegna al concessionario
dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli
interessi al tasso del quattro per cento annuo (107). Nel
caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in
esecuzione di accordi conclusi con le autorita' competenti
degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli
interpretative a carattere generale previste dalle
Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli
interessi di cui al periodo precedente si applicano a
decorrere dalla data dei predetti accordi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-quater del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno
1999, n. 205):
«Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo
superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per
un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127(Trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
legge 11 marzo 2014, n. 23) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi
sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui
all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633
del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un
volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre
2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli
adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita' esercitata.
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie
con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti, anche al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi dei contribuenti, le
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini
per la trasmissione telematica e le modalita' con cui
garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e
termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado
di automazione degli impianti di distribuzione di
carburanti.
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che
consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei
normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la
sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi
acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori
automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i
pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito
di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo
l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del
cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico possono essere individuate tipologie di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica
di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la
consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, e'
effettuata non oltre il momento dell'ultimazione
dell'operazione.
5-bis. A decorrere dal 1° (gradi) luglio 2022, i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso,
attraverso carte di debito e di credito e altre forme di
pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2
e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, che consentono la memorizzazione,
l'inalterabilita' e la sicurezza dei dati, possono
assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di
memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai
corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
trasmettere, le regole tecniche, i termini per la
trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei
sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e
trasmissione dei dati.
6.
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale
mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma,
lettera a), alinea, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole:
«nell'anno» sono inserite le seguenti: «ovvero riscossi,
dal 1º gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri
di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente
all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni
dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di
memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai
corrispettivi nonche' i termini di effettuazione delle
liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al
comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con
volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1°
gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste
dagli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e
5-bis, e 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, non si applicano in caso di
trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi
giornalieri entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. 6-quater. I
soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera
sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione
dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e
dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1
mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi
giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. A decorrere dal
1°(gradi) gennaio 2023, i soggetti di cui al primo periodo
adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente
mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi
giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli
strumenti di cui al comma 3. I dati fiscali trasmessi al
Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo
dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle
disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in
forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria
pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, sono
definiti, nel rispetto dei principi in materia di
protezione dei dati personali, anche con riferimento agli
obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei
predetti dati e i relativi limiti, anche temporali,
nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili,
le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e
le liberta' dell'interessato.
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera
sanitaria. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti di
cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma
1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria,
attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati fiscali
trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere
utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o
l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al
soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro
250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il
contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di
pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e'
consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui
e' stata registrata la fattura relativa all'acquisto o
all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo
corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1°
gennaio 2019, sono definiti le modalita' attuative,
comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il
rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa
previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis. (Disposizioni di semplificazione in
tema di fatturazione elettronica per gli operatori
sanitari). - 1. Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, e
2022 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema
tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture
elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono
da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali
trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere
utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Proroga del versamento dell'IRAP). 1.-12.
Omissis.
13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da
14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute
nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le
condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di
importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a
costi fissi non coperti» della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19», e successive modificazioni:
a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020 n. 77;
c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020 n. 126
d) articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all'imposta
municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;
e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis,
9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176;
f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre
2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 2021, n. 6;
g) articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre
2020, n. 178;
h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli
1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto;
h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.


14.-15. Omissis.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi
da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente
all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della
suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di monitoraggio
e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle
predette sezioni della citata Comunicazione della
Commissione europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, (Trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati). - 1. A
decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette
a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio
per la generazione, la trasmissione e la conservazione
delle fatture elettroniche.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei
soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il
Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e
212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito
dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei
dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e
della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali
variazioni delle stesse, relative a operazioni che
intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato, secondo il formato della fattura
elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3
aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al
periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti
telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni
acquisite.
3. Al fine di razionalizzare il procedimento di
fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative
variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato
di cui al comma 2. Gli operatori economici possono
avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema
di Interscambio, ferme restando le responsabilita' del
soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui
al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati
della fattura elettronica basati su standard o norme
riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture
elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali
sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai
servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia
della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara'
messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia
elettronica o in formato analogico della fattura. Sono
esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi
che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime
forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresi' esonerati
dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno
esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge
16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta
precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita'
commerciali proventi per un importo non superiore a euro
65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente
hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali
proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano
che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o
committente soggetto passivo d'imposta.
3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i
dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di
prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo
quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale e
quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture
elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3. La
trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro
la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal
1°(gradi) luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono
trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di
interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con
riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi
alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro i
termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne
certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi
alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo
giorno del mese successivo a quello di ricevimento del
documento comprovante l'operazione o di effettuazione
dell'operazione.
3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei
dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3
del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di
annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
4.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove
modalita' semplificate di controlli a distanza degli
elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei
commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati
dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le
transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di
tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento
dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la
duplicazione di attivita' conoscitiva.
5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai
sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione
di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle
funzioni di polizia economica e finanziaria di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di
Finanza per le attivita' di analisi del rischio e di
controllo a fini fiscali.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di
Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di
garanzia a tutela dei diritti e delle liberta' degli
interessati, attraverso la previsione di apposite misure di
sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita'
con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la
memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture
elettroniche relative alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta
fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della
medesima legge.
6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con
modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la
fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per
non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma
8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono
adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante
il Sistema di Interscambio. Per il primo semestre del
periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi
precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con
le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a
condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il
termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta
sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i
contribuenti che effettuano la liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
al 30 settembre 2019. In caso di omissione della
trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione
di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di
cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti
dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per
tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il
Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati
dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di
conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al
presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA
dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei
S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le
modalita' di applicazione della presente disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5
del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono
stabiliti con apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresi'
stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini
delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo
criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di
gestione per gli operatori interessati e per
l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati
strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di
controllo dell'amministrazione finanziaria.
6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica
utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le regole tecniche per
l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema
di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che
offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai
decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti
persone fisiche che non operano nell'ambito di attivita'
d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche
valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse
nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati
stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali
non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche
a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti
dall'Agenzia delle entrate.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695
(Regolamento recante norme per la semplificazione delle
scritture contabili) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Contabilita' di magazzino). - 1. Le
scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d)
dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere
tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a
quello in cui per la seconda volta consecutivamente
l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli
articoli 59 e 60 dello stesso decreto superiori
rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro.
L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta
successivo a quello in cui per la seconda volta
consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle
rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui
periodo di imposta e' diverso dall'anno solare l'ammontare
dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della
determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto
delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera
di oltre il quindici per cento i valori dichiarati.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.».
- Si riporta il testo del comma 831, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
1.-830. Omissis.
831. Per le occupazioni permanenti del territorio
comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per
la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la
distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas,
acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e'
dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione
dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che
occupano il suolo pubblico, anche in via mediata,
attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del
soggetto titolare della concessione sulla base del numero
delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente
tariffa forfetaria:
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun
ente non puo' essere inferiore a euro 800. Il canone e'
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con
impianti direttamente funzionali all'erogazione del
servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze e'
quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e'
comunicato al comune competente per territorio con
autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica
certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli
importi sono rivalutati annualmente in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente. Il versamento del canone e'
effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica
soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle
citta' metropolitane, il canone e' determinato nella misura
del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione
della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il
numero complessivo delle utenze presenti nei comuni
compresi nel medesimo ambito territoriale.
Omissis.».
- Il testo della direttiva(UE) 2021/1159 del
Consiglio del 13 luglio 2021, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 250 del 15 luglio 2021.
- Il testo della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio
del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta
sul valore aggiunto e' pubblicato nella gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L 347 dell'11 dicembre 2006.
- Si riporta il testo dell'articolo 72, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 72 (Operazioni non imponibili). 1. Agli effetti
dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e
sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti
diplomatici e consolari, compreso il personale
tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di
reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai
rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati
membri, dei quartieri generali militari internazionali e
degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del
Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, nonche' all'amministrazione della
difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione
istituita con il medesimo Trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dell'Unione europea, della
Comunita' europea dell'energia atomica, della Banca
centrale europea, della Banca europea per gli investimenti
e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il
protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita'
europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso
esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni
e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi
per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che
cio' non comporti distorsioni della concorrenza, anche se
effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione
di contratti di ricerca e di associazione conclusi con
l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della
partecipazione dell'Unione stessa;
c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti
della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo
istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora
la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali
beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti
conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di
rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in
cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati,
immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni
o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione
o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le
condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione,
l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa
l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni e'
soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel
momento.


d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dell'Istituto universitario
europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti degli organismi internazionali
riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c),
nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei
limiti fissati dalle convenzioni internazionali che
istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c),
d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti
indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano
alle operazioni per le quali risulta beneficiario un
soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico
degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite
di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti
soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita'
relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e
negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai
diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi
internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari
si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.».
- Si riporta il testo degli articoli 26 e 68, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
- 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono
essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
le volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullita', annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza
dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi
dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell'articolo 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere
applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione
dell'articolo 21, comma 7.
3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in
tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e'
assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del
decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei
debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel
registro delle imprese di un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali
rimaste infruttuose.
4.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della
facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente,
che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi
dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione
a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo il suo diritto alla
restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a
titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si
applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma
3-bis, lettera a).
5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi
di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in
tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al
comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che
abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di
portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.
6.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo
nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e
nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27,
all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e
successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve
essere fatta, mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23
e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
di cui all'articolo 25. Con le stesse modalita' devono
essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli
errori materiali inerenti alla trascrizione di dati
indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di
legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e
quelle per errori di registrazione di cui al comma 7
possono essere effettuate dal cedente o prestatore del
servizio e dal cessionario o committente anche mediante
apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui
registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a
contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente
a inadempimento, la facolta' di cui al comma 2 non si
estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui
sia il cedente o prestatore che il cessionario o
committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie
obbligazioni.
10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere
esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale
disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori
dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74
del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni. In tal caso, si applica ai
cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.
10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi.
11.
12. Ai fini del comma 3-bis, lettera b), una
procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso
infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi
sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
l'impossibilita' di accesso al domicilio del debitore
ovvero la sua irreperibilita';
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte
l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata
deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva
per eccessiva onerosita'.»
«Art. 68 (Importazioni non soggette all'imposta). -
1. Non sono soggette all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo
comma, lettera c), dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonche'
nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare
dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo,
sempreche' ricorrano le condizioni stabilite nei predetti
articoli ;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico
valore, appositamente contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la
cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a
norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro
da investimento di cui all'articolo 10, numero 11),
l'esenzione si applica allorche' i requisiti ivi indicati
risultino da conforme attestazione resa, in sede di
dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua
l'operazione;
c-bis)
d) la reintroduzione di beni nello stato originario
da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati,
sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia
doganale;
e) f) l'importazione di beni donati ad enti
pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica,
nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni
colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali
ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo
comma, lettera l) dell'art. 2;
g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema
di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema,
ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di
gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti
a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo
mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;
g-ter) le importazioni di beni per le quali
l'imposta e' dichiarata nell'ambito del regime speciale di
cui all'articolo 74-sexies.1, a condizione che nella
dichiarazione doganale di importazione sia indicato il
numero individuale di identificazione IVA attribuito per
l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al
rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo
conto.".
 


- Si riporta il testo degli articoli 4 e 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto) come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Esercizio di imprese). - 1. Per esercizio di
imprese si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o
agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice
civile, anche se non organizzate in forma di impresa,
nonche' l'esercizio di attivita', organizzate in forma
d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non
rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
2. Si considerano in ogni caso effettuate
nell'esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per
azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle
societa' cooperative, di mutua assicurazione e di
armamento, dalle societa' estere di cui all'art. 2507 del
Codice civile e dalle societa' di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i
consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza
personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali o agricole.
3. Si considerano effettuate in ogni caso
nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma,
anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
dalle societa' e dagli enti ivi indicati ai propri soci,
associati o partecipanti.
4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma,
che non abbiano per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, si
considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si
considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciali
anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai
soci, associati o partecipanti verso pagamento di
corrispettivi specifici, o di contributi supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto.
5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo
sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche'
esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita':
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e
depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense
e somministrazione di pasti;
e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone;
g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
prestazioni alberghiere o di alloggio;
h) servizi portuali e aeroportuali;
i) pubblicita' commerciale;
l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Non sono invece considerate attivita' commerciali:
le operazioni effettuate dallo Stato, dalle
regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di
diritto pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica
autorita';
le operazioni relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei
cambi;
la gestione, da parte delle Amministrazioni
militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci
riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da
cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi
inerenti al servizio;
la prestazione alle imprese consorziate o socie, da
parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche
e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei
prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita';
le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste
in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato
della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al
pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria
erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.
Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali,
anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari
classificate o classificabili nella categoria catastale A e
le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
o classificabili nella categoria catastale A10, di unita'
da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o
ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al
ricovero e al servizio di unita' da diporto, da parte di
societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi
consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore
al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei
beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento
sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad
associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad
altre attivita' esercitate, di partecipazioni o quote
sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti
immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare
attivita' finanziaria, ovvero attivita' di indirizzo, di
coordinamento o altri interventi nella gestione delle
societa' partecipate.


6. - 8. (abrogati).
9. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di
ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.»
«Art. 10. (Operazioni esenti dall'imposta). - 1. Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di
riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei
titoli nonche' il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le
negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e
l'amministrazione nonche' il servizio di gestione
individuale di portafogli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri
strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le
relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su
indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
10).
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81,
comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se
il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,
analoga opzione puo' essere esercitata per le relative
prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si
intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di
peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore
ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base
delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte
ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a
favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente;
17).
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale compresa la somministrazione di medicinali,
presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura
rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla
fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo
precedente non comprendono l'insegnamento della guida
automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di
guida per i veicoli delle categorie B e C1;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e
di plasma sanguigno;
25).
26).
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis).
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di
assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e
simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto
1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto
beni acquistati o importati senza il diritto alla
detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli
articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.
2. Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni
di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci
da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le
societa' cooperative con funzioni consortili, costituiti
tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente,
la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis,
anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis,
sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i
corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti
consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle
prestazioni stesse.
3. Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni
di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che
si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai
sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).
4. L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle
seguenti operazioni, a condizione di non provocare
distorsioni della concorrenza a danno delle imprese
commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di
beni ad esse strettamente connesse, effettuate in
conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona, a fronte del
pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi
supplementari fissati in conformita' dello statuto, in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali
danno diritto, nei confronti di soci, associati o
partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima
attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno
parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente
connesse con la pratica dello sport o dell'educazione
fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle
persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica
ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le
medesime attivita' e che per legge, regolamento o statuto
fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate in occasione di manifestazioni
propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al
numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo
profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei
confronti di indigenti da parte delle associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreche' tale
attivita' di somministrazione sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui
viene svolta l'attivita'.
5. Le disposizioni di cui al quarto comma si
applicano a condizione che le associazioni interessate
abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste
dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117:
1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo e salva diversa
destinazione imposta dalla legge;
2) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
3) obbligo di redigere e di approvare annualmente
un rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni statutarie;
4) eleggibilita' libera degli organi
amministrativi; principio del voto singolo di cui
all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile;
sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione;
criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le
associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1°
gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi
dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e
sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale
e siano prive di organizzazione a livello locale;
5) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto
comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.".

".
- Si riporta il testo degli articoli 79 e 82, del
titolo X, Capo I, del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106):
«Art. 79 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi). - 1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle
imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al
presente titolo nonche' le norme del titolo II del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
quanto compatibili.
2. Le attivita' di interesse generale di cui
all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o
contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea,
amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi
pubblici di diritto internazionale, si considerano di
natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito
o dietro versamento di corrispettivi che non superano i
costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici
degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di
partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.
2-bis. Le attivita' di cui al comma 2 si considerano
non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5
per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e
per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.
3. Sono altresi' considerate non commerciali:
a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al
comma 1 la cui finalita' principale consiste nello svolgere
attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse
sociale e purche' tutti gli utili siano interamente
reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione
gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso
preferenziale da parte di altri soggetti privati alle
capacita' di ricerca dell'ente medesimo nonche' ai
risultati prodotti;
b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad
universita' e altri organismi di ricerca che la svolgono
direttamente in ambiti e secondo modalita' definite dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n.
135;
b-bis) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a
condizione che gli utili siano interamente reinvestiti
nelle attivita' di natura sanitaria o socio-sanitaria e che
non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi
amministrativi.
4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del
reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:
a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte
di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
b) i contributi e gli apporti erogati da parte
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per
lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle
attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo
settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o
prevalente le attivita' di cui all'articolo 5 in
conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del
presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente
la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle
attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa
non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del
presente articolo, nonche' le attivita' di cui all'articolo
6, fatta eccezione per le attivita' di sponsorizzazione
svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto
all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta,
le entrate derivanti da attivita' non commerciali.
5-bis. Si considerano entrate derivanti da attivita'
non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le
liberalita', le quote associative dell'ente e ogni altra
entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i
proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi
dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale
delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte
con modalita' non commerciali.
5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo
settore non commerciale a ente di terzo settore
commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui
l'ente assume natura commerciale.
6. Si considera non commerciale l'attivita' svolta
dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei
propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi
in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente. Non
concorrono alla formazione del reddito delle associazioni
del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo
di quote o contributi associativi. Si considerano,
tuttavia, attivita' di natura commerciale le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi
verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i
contributi e le quote supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
reddito complessivo come componenti del reddito di impresa
o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni
abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.»
«Art. 82 (Disposizioni in materia di imposte
indirette e tributi locali). - 1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore
comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese
sociali costituite in forma di societa', salvo quanto
previsto ai commi 4 e 6.
2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e
donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i
trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli
enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8,
comma 1.
3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie,
comprese le operazioni di fusione, scissione o
trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di
cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche
statutarie di cui al periodo precedente sono esenti
dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli
atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti
costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle
attivita' delle organizzazioni di volontariato sono esenti
dall'imposta di registro.
4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si
applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo
oneroso della proprieta' di beni immobili e per gli atti
traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di
godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di
cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione
che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni
dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda,
contestualmente alla stipula dell'atto, apposita
dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione
mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in
diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto
sociale, e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria,
nonche' la sanzione amministrativa pari al 30 per cento
dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti
dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti,
nonche' le copie anche se dichiarate conformi, gli
estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le
attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico
in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti
dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di
bollo.
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non
commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma
5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita'
non commerciali, di attivita' assistenziali, previdenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita'
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20
maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale
propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.
7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale
propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i
quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i
comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni
possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo
settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale la riduzione o
l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e
dai connessi adempimenti.
8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al
comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto
della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti
della Corte di giustizia dell'Unione europea.
9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per
le attivita' indicate nella tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte
dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo
occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione
spetta a condizione che dell'attivita' sia data
comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640.
10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di
cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle
tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.».
- Si riporta il testo dei commi da 58 a 63,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015):
1.-57. Omissis.
58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la
rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b)
applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo
41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli
acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o
rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni; e) applicano alle importazioni,
alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi
della facolta' di acquistare senza applicazione
dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera
c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i
contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta
o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le
cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9,
71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche
prevedendo l'esclusione per talune attivita', e secondo le
modalita' stabiliti con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono
esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e
da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad
eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di
certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei
relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di
certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696, e successive modificazioni.
60. I contribuenti che applicano il regime
forfetario, per le operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano
con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e
versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni.
61. Il passaggio dalle regole ordinarie di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime
forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui
all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella
dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole
ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal
regime forfetario alle regole ordinarie e' operata
un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione
del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui
e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata
anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non
si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo
6, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo'
essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla
detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di
acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui
all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
63. L'eccedenza detraibile emergente dalla
dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il
regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui
l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi
ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 27, 29, 30, 35, 36
e 38, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
(Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 27 (Ambito applicativo ed esenzioni). - 1. Sono
sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti
alcolici intermedi e l'alcole etilico.
2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto
stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1,
sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime
di deposito fiscale. Puo' essere autorizzata la produzione
in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche' vengano
utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa
complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a
quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La
preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici,
destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi
familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad
imposta assolta, non e' soggetta ad autorizzazione a
condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di
alcuna attivita' di vendita.
2 -bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole
completamente denaturato si intende l'alcole etilico al
quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze
previste dalla formula di denaturazione notificata dallo
Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui
all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della
Commissione, del 22 novembre 1993, e successive
modificazioni.


3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti
dall'accisa quando sono:
a) completamente denaturati e destinati alla
vendita come alcole etilico;
b) impiegati in prodotti non destinati al consumo
umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato
con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione
finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis;
b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le
formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la
manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive
impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla
medesima lettera b;


c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al
codice NC 2209;
d) impiegati per la produzione di medicinali
secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001,
recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
e alla direttiva 2001/ 83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219;


e) impiegati in un processo di fabbricazione, a
condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
f) impiegati nella produzione di aromi destinati
alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande
analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non
superiore all'1,2 per cento in volume;
g) impiegati direttamente o come componenti di
prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di
prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il
contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole
puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a
litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per
altre merci;
h) impiegati come campioni per analisi, per prove
di produzione necessarie o a fini scientifici;
i) utilizzati nella fabbricazione di un componente
non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.
3 -bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si
applica anche per l'alcole etilico trasferito nel
territorio nazionale con la scorta del documento di cui
all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato
membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte,
nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa
formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n.
3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di
riconoscimento reciproco.


4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante
rimborso dell'imposta pagata.
5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto
divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata
l'accisa pagata.
6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni
dell'art. 14.»
«Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati
ad accisa). - 1. Omissis.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1
anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole
completamente denaturato in quantita' superiore a 300
litri.
3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli
esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche,
confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5
litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per
altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno
fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per
bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta
sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole
non denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantita' non
superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati
alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non
denaturato, condizionate secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal
vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a
distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti,
addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in
recipienti contenenti quantita' non superiore a 10
centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore
all'11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di
vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono
muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta
al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del
predetto registro gli esercenti la minuta vendita di
prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie
alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di
esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite
eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro.
La licenza e' revocata o negata a chiunque sia stato
condannato per fabbricazione clandestina o per evasione
dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.»
«Art. 30 (Circolazione di prodotti alcolici
assoggettati ad accisa). - 1. L'alcole, le bevande
alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o
completamente denaturati devono circolare con il documento
di accompagnamento previsto dall'art. 12.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'alcole e le
bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacita'
non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o
per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
non piu' di un litro di prodotto, muniti del contrassegno
fiscale;
b) l'alcole non denaturato in quantita' non
superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in
quantita' non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se
solidi;
c) gli aromi alcolici diversi da quelli per
liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le
profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in
quantita' non superiore a 5 litri;
d) l'alcole completamente denaturato in quantita'
non superiore a 50 litri;
e) le profumerie alcoliche ottenute con alcole non
denaturato, condizionate, secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione finanziaria, in quantita' non
superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi
alcolici, condizionati e scortati dal documento di
accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato con le
indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12;
f) la birra, il vino e le bevande fermentate
diverse dal vino e dalla birra, se non destinate, queste
ultime, a distillerie;
g) i vini aromatizzati, liquori e acquaviti,
addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in
recipienti contenenti quantita' non superiore a 10
centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non
superiore all'11 per cento in volume;
h) i prodotti alcolici acquistati da privati in un
altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei
limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2;
i) i vini liquorosi destinati a stabilimenti di
condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i
casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle
caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei
prodotti.»
«Art. 35. (Accertamento dell'accisa sulla birra). -
1. Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per
prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui
viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di
birra da sottoporre a tassazione e' dato dalla somma dei
volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei
volumi nominali dichiarati degli altri contenitori
utilizzati per il condizionamento: il volume cosi'
ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al
litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo
litro. Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si
intende la quantita' in grammi di estratto secco contenuto
in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata, con
esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non
alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1°
gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantita' in
grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto
da cui la birra e' derivata, alla quale e' sommato anche il
quantitativo di tutti gli ingredienti della birra
eventualmente aggiunti dopo il completamento della
fermentazione della birra prodotta. La ricchezza
saccarometrica determinata ai sensi del presente comma e'
arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni
di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un
decimo di grado quelle superiori. Con determinazione del
Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono
stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado
Plato.»
2. Per il controllo della produzione sono installati
misuratori delle materie prime nonche' contatori per la
determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati
e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a
monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le
operazioni di condizionamento, il prodotto e' custodito in
apposito magazzino, preso in carico dal depositario e
accertato dall'ufficio dell'Agenzia.
3. Il condizionamento della birra puo' essere
effettuato anche in fabbriche diverse da quella di
produzione o in appositi opifici di imbottigliamento
gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono
installati i contatori per la determinazione del numero
degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del
depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui
all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n.
1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000
ettolitri il prodotto finito e' accertato a conclusione
delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata
nei birrifici di cui al presente comma si applica
l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al
presente testo unico ridotta del 40 per cento.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al comma 3-bis, con particolare riguardo all'assetto del
deposito fiscale e alle modalita' semplificate di
accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli
impianti di cui al medesimo comma.
3 -quater. Per le fabbriche di birra di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione
finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le
condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa
dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di
birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che
non puo' risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che la
stessa fabbrica e' legalmente ed economicamente
indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti
fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e
che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di
proprieta' immateriale altrui.


4. Per le fabbriche che hanno una potenzialita' di
produzione mensile non superiore a venti ettolitri, e' in
facolta' dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento,
valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa
convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando
l'applicabilita' del comma 3-bis.
5. Non si considerano avverati i presupposti per
l'esigibilita' dell'accisa sulle perdite derivanti da
rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo
0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le
perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente,
come immissioni in consumo. La predetta percentuale puo'
essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli
sviluppi delle tecniche di condizionamento.
6. Sono ammesse le seguenti tolleranze:
a) tre decimi di grado, rispetto al valore
dichiarato, per la gradazione saccarometrica media
effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di
riscontri effettuati su lotti condizionati in singole
specie di imballaggi e contenitori;
b) quelle previste dalla normativa metrica vigente,
per il volume degli imballaggi preconfezionati;
c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale
dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di
contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano
una gradazione media superiore a quella dichiarata di due
decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico
l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
la sanzione amministrativa prevista per la irregolare
tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze
superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico
dell'imposta, si applicano le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi
dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
previste per il grado o per il volume, si procede alla
presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli
ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli
dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
se la suddetta percentuale e' superiore al 9 per cento,
oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera
eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43.»
«Art. 36. (Oggetto dell'imposizione e modalita' di
accertamento). - 1. Il vino, tranquillo o spumante, e'
sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di
prodotto finito.
2. Si intendono per:
a) "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai
codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti
definiti nella lettera b), aventi:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore
all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in
volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto finito
derivi interamente da fermentazione;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al
15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume,
purche' ottenuti senza arricchimenti e l'alcole contenuto
nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
b) "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai
codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204
21 09, 2204 29 10 e 2205 che:
1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo
a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una
sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione
di almeno 3 bar;
2) hanno un titolo alcolometrico effettivo
superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per
cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto
finito derivi interamente da fermentazione.
3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato
e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e
dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di
alcuna attivita' di vendita.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis
dell'articolo 37, negli stabilimenti vinicoli e nelle
cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti
destinati ad essere lavorati in altri opifici sono
determinati tenendo conto anche delle registrazioni
obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 436/2009
della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27
maggio 2009."
«Art. 38 (Oggetto dell'imposizione e modalita' di
accertamento). - 1. Sono sottoposte ad accisa, con la
stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro
di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal
vino e dalla birra.
2. Si intendono per:
a) "altre bevande fermentate tranquille" tutti i
prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati
nell'art. 36 ed i prodotti di cui al codice NC 2206,
escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella
successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti
all'art. 34, che abbiano:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore
all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in
volume;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al
10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume,
purche' l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente
da fermentazione;
b) "altre bevande fermentate gassate" tutti i
prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39,
nonche' tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204
21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e
2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le
seguenti condizioni:
1) essere presentati in bottiglie chiuse con
tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci
oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride
carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
2) avere un titolo alcolometrico effettivo
superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per
cento in volume;
3) avere un titolo alcolometrico effettivo
superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per cento
in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto derivi
interamente da fermentazione.
3. Sono esenti da accisa le bevande fermentate,
tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate
dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a
condizione che non formino oggetto di alcuna attivita' di
vendita.
4. I prodotti finiti e quelli destinati ad essere
lavorati in altri opifici sono presi in carico dal
depositario autorizzato ed accertati dall'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio."
«Art. 39. (Oggetto dell'imposizione e modalita' di
accertamento (Art. 24 D.L. n. 331/1993)). - 1. I prodotti
alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota
riferita ad ettolitro di prodotto finito.
2. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i
prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non
contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo
alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in
volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 38, e' considerata "prodotto
intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui
all'art. 38, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico
effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non
deriva interamente da fermentazione, nonche' qualsiasi
bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b),
dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo
superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva
interamente da fermentazione.
3. I prodotti finiti sono presi in carico dal
depositario autorizzato ed accertati dall'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, anche
sulla base di esperimenti di lavorazione.
3 -bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di
produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b),
l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario
e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una
dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
quantitativo dei prodotti di cui al comma 1 realizzati
nello stabilimento nell'anno precedente, che non puo'
essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso
stabilimento e' legalmente ed economicamente indipendente
da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente
distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non
opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta'
immateriale altrui.".

".
 
Art. 5 bis
Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei
dipendenti pubblici in servizio all'estero

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «due volte l'indennita' base» sono sostituite dalle seguenti: «ottantasette quarantesimi dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennita' base».
2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: «un contributo fisso onnicomprensivo» fino a: «richiamato in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione dell'indennita' di servizio all'estero la cui misura e' rapportata all'indennita' personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione di cui al comma 1 non e' in ogni caso superiore a un nono dell'indennita' personale annuale, calcolata, a parita' di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi gia' percepiti».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dalla predetta data.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 51, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o
di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli
ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro
della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad
euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si
tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b);
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto
collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti;
anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti
servizi pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla
generalita' o a categorie di dipendenti dal datore di
lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute,
volontariamente o in conformita' a disposizioni di
contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per
l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale del dipendente e dei
familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle
condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis)
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di
cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche'
le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui
allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi
delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate
dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e
g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni
emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse
da societa' che direttamente o indirettamente, controllano
la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si
rende applicabile esclusivamente quando ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che
siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e'
esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati
regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i
cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un
investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore
alla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.
Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o
dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni
dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito di lavoro dipendente al momento
dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione
in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori
di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12 , o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e'
determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato
dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito. (352)
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con
valori di emissione di anidride carbonica non superiori a
grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso
promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio
2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio
desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club
d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun
anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente. La predetta percentuale e' elevata al 30 per
cento per i veicoli con valori di emissione di anidride
carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i
valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori
a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale e'
elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a
decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di
emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la
predetta percentuale e' pari al 50 per cento per l'anno
2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il
50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
4-bis.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui
all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i
premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di
finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12 , e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli
oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore,
per recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi
dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di
cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, due volte l'indennita' base. Qualora
l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita'
prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete
solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.
L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 199, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 199 (Contributo per il trasporto degli
effetti). - 1. Per i viaggi di trasferimento di cui
all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese
aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti,
comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al
personale una maggiorazione dell'indennita' di servizio
all'estero la cui misura e' rapportata all'indennita'
personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata
con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo
176, comma 2. Tale misura e' pari ad una percentuale
compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennita' a
seconda della distanza intercorrente fra la sede di
servizio e quella di destinazione, ed e' stabilita secondo
la seguente parametrazione:
a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30
per cento;
b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non
maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;
c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non
maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;
d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100
per cento.
2. La parametrazione di cui al comma 1 puo' essere
modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto
del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La maggiorazione di cui al comma 1 non e' in
ogni caso superiore a un nono dell'indennita' personale
annuale, calcolata, a parita' di situazione di famiglia,
per il posto di capo di missione diplomatica, con
l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176,
comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma
1.
3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il
dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo
ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di
destinazione. Entro tre mesi dal rientro
all'amministrazione centrale, il dipendente presenta
un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri
effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede
all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del
dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a
seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione
delle attestazioni entro i ter- mini stabiliti dal presente
comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di
cui al presente articolo e la restituzione degli importi
gia' percepiti.
4. Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo
l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il
divario fra le date di assunzione in servizio nella sede
sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al
comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura
piu' elevata, aumentata del 20 per cento. Con decreto del
Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate
le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni
abitative, con specifico riferimento alla disponibilita' di
alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche,
da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza
e del disagio del personale, oppure da particolari livelli
delle indennita' di base per le quali il contributo di cui
al comma 1 puo' essere corrisposto in misura diversa
rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma.
Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 5 ter
Modifica all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni
precompilate

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo le parole: «non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione
fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Limiti ai poteri di controllo). - 1. Nel
caso di presentazione della dichiarazione precompilata,
direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si
effettua il controllo:
a) formale sui dati relativi agli oneri indicati
nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi
di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il
controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che
danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle
agevolazioni;
b).
2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero
tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza
fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che
incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta,
non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1,
lettera a), ad eccezione dei dati relativi agli oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione
precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento
agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano
modificati rispetto alla dichiarazione precompilata,
l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale
relativamente ai documenti che hanno determinato la
modifica.
3. Nel caso di presentazione della dichiarazione
precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF
o professionista, il controllo formale e' effettuato nei
confronti del CAF o del professionista, anche con
riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da
soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata,
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle
maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della
sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto
alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni e'
effettuato nei confronti del contribuente.
3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione
direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla
dichiarazione precompilata che incidono sulla
determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano
elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000
euro, l'Agenzia delle entrate puo' effettuare controlli
preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della
documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal
termine previsto per la trasmissione della dichiarazione,
ovvero dalla data della trasmissione, se questa e'
successiva a detto termine. Il rimborso che risulta
spettante al termine delle operazioni di controllo
preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre
il sesto mese successivo al termine previsto per la
trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della
trasmissione, se questa e' successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte
sui redditi.».
 
Art. 5 quater

Modifica al comma 3-bis dell'articolo 49
del decreto legislativo n. 231 del 2007

1. All'articolo 49, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «e la predetta soglia sono riferiti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 e' riferito».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 49, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231(Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei
titoli al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di
denaro contante e di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti
diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il
valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o
superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al
predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, e'
vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti,
inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente
frazionati e puo' essere eseguito esclusivamente per il
tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di
moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi
quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il
trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari
bancari e finanziari avviene mediante disposizione
accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai
medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere
dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La
comunicazione da parte del debitore al creditore della
predetta accettazione produce gli effetti di cui
all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei
casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo
1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e' di 1.000
euro.
3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento
in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione
prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro.
3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di
cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A
decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto di cui
al comma 1 e' riferito alla cifra di 1.000 euro.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono
rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo'
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi
pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine
del traente possono essere girati unicamente per l'incasso
a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari
sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro puo' essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia
cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il
ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le
comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a
Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice
fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che
abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o
cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita'
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di
procedura penale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
disposizione e' ammessa esclusivamente l'emissione di
libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed e'
vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o
postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal
portatore entro il 31 dicembre 2018.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo,
concernenti la circolazione del contante e le modalita' di
circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai
trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane
S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di
pagamento, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi
effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).
14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi
di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A.,
SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che
operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1,
CAP.
15. Restano ferme le disposizioni relative ai
pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici
e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresi' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 494 del codice di procedura civile.».
 
Art. 5 quinquies
Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23

1. Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale):
«Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'
turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei
relativi servizi pubblici locali.
1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze
turistiche in numero venti volte superiore a quello dei
residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo'
essere applicata fino all'importo massimo di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono
individuati con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo
le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo
precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere
presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno
d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per
l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di
soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti
residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti
pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale
propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento
modalita' applicative del contributo nonche' eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono
altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli
interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori.».
 
Art. 5 sexies

Misure a sostegno delle attivita' di bed and breakfast
a gestione familiare

1. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale» sono sostituite dalle seguenti: «dei bed and breakfast a gestione familiare»; b) dopo le parole: «dell'attivita' ricettiva di bed and breakfast» sono inserite le seguenti: «a gestione familiare».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Misure a sostegno delle strutture
ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e
delle agenzie di animazione). - 1. Al comma 1 dell'articolo
176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo
la parola: "servizi" sono inserite le seguenti: "e di
pacchetti turistici come definiti dall'articolo 34 del
codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79,".
2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "imprese
turistico-ricettive" sono inserite le seguenti: ", le
agenzie di animazione per feste e villaggi turistici".
3. Presso il Ministero del turismo e' istituito un
fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare
al sostegno dei bed and breakfast a gestione familiare
munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza,
identificate mediante autocertificazione in merito allo
svolgimento dell'attivita' ricettiva di bed and breakfast a
gestione familiare. I criteri di riparto del fondo sono
stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente
comma.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del
presente decreto.».
 
Art. 5 septies

Modifica all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformita' alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n.
633(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto) come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali). - 1. Costituiscono servizi
internazionali o connessi agli scambi internazionali non
imponibili:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel
territorio dello Stato e in parte in territorio estero in
dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in
transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti
relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono
inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma
dell'art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili,
autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e
carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1),
ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in
temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo
comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di
cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in
esportazione, in transito o in temporanea importazione
nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i
corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella
base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69; i
servizi relativi alle operazioni doganali;
4-bis) i servizi accessori relativi alle
spedizioni, sempreche' i corrispettivi dei servizi
accessori abbiano concorso alla formazione della base
imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e
ancorche' la medesima non sia stata assoggettata
all'imposta;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo,
manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura,
misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio,
deposito, custodia e simili, relativi ai beni in
esportazione, in transito o in importazione temporanea
ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i
corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad
imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti,
aeroporti e negli scali ferroviari di confine che
riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione
degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di
trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi
raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in
importazione, in esportazione o in transito, a trasporti
internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle
locazioni di cui al n. 3), nonche' quelli relativi ad
operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita';
le cessioni di licenze all'esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e
per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter,
relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli
Stati membri della Comunita' economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi
doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del Testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza
estera non ancora definitivamente importati, nonche' su
beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad
essere esportati da o per conto del prestatore del servizio
o del committente non residente nel territorio dello Stato;
10) -12).
2. Le disposizioni del secondo e terzo comma
dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare
complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel
precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi
dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti
dai soggetti che effettuano le operazioni stesse
nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa.
3. Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non
comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi
dall'esportatore, dal titolare del regime di transito,
dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal
prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo
primo comma.».
 
Art. 5 octies

Modalita' di pagamento delle spese di giudizio
da parte dell'agente della riscossione

1. L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonche' di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato e' tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 
Art. 5 novies
Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per
la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali

1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la societa' PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonche' l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti».
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 22, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili) come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Credito d'imposta su commissioni pagamenti
elettronici). - 1. Agli esercenti attivita' di impresa,
arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30
per cento delle commissioni addebitate per le transazioni
effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605.
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
altresi' per le commissioni addebitate sulle transazioni
effettuate mediante altri strumenti di pagamento
elettronici tracciabili. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1°
luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui
al comma 1 e' incrementato al 100 per cento delle
commissioni, nel caso in cui gli esercenti attivita' di
impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di
beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori
finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel
rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, collegati agli
strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di
pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto
articolo.
2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis
spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di
beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di
consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i
ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente
siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si
applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui
al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della
pesca e dell'acquacoltura.
4. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e
deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e
nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.
5. Gli operatori che mettono a disposizione degli
esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le
informazioni necessarie a controllare la spettanza del
credito d'imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in
materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca
d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, individua le modalita' e i criteri
con cui gli operatori di cui al periodo precedente
trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via
telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle
transazioni effettuate nel periodo di riferimento. Gli
operatori di cui al primo periodo trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la
societa' PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli
strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter
messi a disposizione degli esercenti, nonche' l'importo
complessivo delle transazioni giornaliere effettuate
mediante gli stessi strumenti.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le
modalita' e il contenuto delle comunicazioni di cui al
comma 5.».
 
Art. 5 decies

Modifiche all'articolo 1, comma 741,
della legge n. 160 del 2019

1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: «situati nel territorio comunale» sono inserite le seguenti: «o in comuni diversi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto dai componenti del nucleo familiare».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 741, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-740. Omissis.
741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti
definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano con attribuzione di rendita catastale,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche'
accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i
componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo, scelto dai componenti del
nucleo familiare;
c) sono altresi' considerate abitazioni principali:
1) le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
2) le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore
affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice che costituisce altresi', ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unita'
immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
ad una sola unita' immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle
possibilita' effettive di edificazione determinate secondo
i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di
espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo
36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i
terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le
societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali
persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante
l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del
contribuente, attesta se un'area sita nel proprio
territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti
dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno
iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso
quello non coltivato.
Omissis.».
 
Art. 6

Semplificazione della disciplina
del cosiddetto «patent box»

1. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e rinnovabile.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonche' processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attivita' d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con societa' diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero con universita' o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che intendano beneficiare della maggiore deducibilita' dei costi ai fini fiscali di cui al presente articolo possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui ai commi 1 e 2, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
9. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonche' i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo gia' sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volonta' di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente
residente e' determinato in base alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di
investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia,
diversi dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi
purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e successive modificazioni, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto
nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni.».
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471(Riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a
norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge
23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive). - 1. Nei casi di omessa
presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, si applica la sanzione amministrativa dal
centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare
delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non
sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a
euro 1.000. Se la dichiarazione omessa e' presentata dal
contribuente entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e,
comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita'
amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale
conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal
sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle
imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono
dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro
500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte
possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito o un valore della produzione
imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque,
un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore
a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa
dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta
dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa
sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte
indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni
dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in
sede di ritenuta alla fonte.
3. La sanzione di cui al comma precedente e'
aumentata della meta' quando la violazione e' realizzata
mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per
operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri,
condotte simulatorie o fraudolente.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di
cui al comma 2 e' ridotta di un terzo quando la maggiore
imposta o il minore credito accertati sono complessivamente
inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito
dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro
30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai
casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza di un
errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o
negativi di reddito, purche' il componente positivo abbia
gia' concorso alla determinazione del reddito
nell'annualita' in cui interviene l'attivita' di
accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun danno
per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250.
5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi
di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di
cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi
una maggiore imposta o una differenza del credito, la
sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel
corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra
attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata
in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate idonea a consentire il riscontro della conformita'
al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal
provvedimento di cui al periodo precedente deve darne
apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria
secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza
di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di
cui al comma 2.
7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione
dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili
ad uso abitativo non e' indicato o e' indicato in misura
inferiore a quella effettiva, si applicano in misura
raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative
previste dai precedenti commi 1 e 2.
8. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2
riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono
aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle
maggiori imposte relative a tali redditi.».
- Si riporta il testo dei commi da 198 a 206
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1.-197. Omissis.
198. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo,
in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e
in altre attivita' innovative, e' riconosciuto un credito
d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da
199 a 206.
199. Possono accedere al credito d'imposta tutte le
imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le
stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime
fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che
effettuano investimenti in una delle attivita' ammissibili
definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le imprese
in stato di liquidazione volontaria, fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo
senza continuita' aziendale, altra procedura concorsuale
prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal
codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie
di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le
imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del
beneficio spettante e' comunque subordinata alla condizione
del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto
adempimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
200. Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come
definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del
punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della
Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei
criteri contenuti nel Manuale di Frascati
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese di personale relative ai ricercatori e
ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di
ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei
limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le
spese di personale relative a soggetti di eta' non
superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera
o in possesso di una laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione
internazionale standard dell'educazione (Isced)
dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in
cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle
sole attivita' di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros
aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del
soggetto commissionario delle attivita' di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di
contratti di ricerca extra muros stipulati con universita'
e istituti di ricerca nonche' con start-up innovative, di
cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 aventi sede nel territorio dello Stato, le
spese concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con
imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole
applicabili nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso
di contratti stipulati con soggetti esteri, sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente,
siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto
da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, nel limite massimo complessivo di
1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate
direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla
presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti
terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Non si considerano comunque ammissibili le spese per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni
immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si
considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese
controllate da un medesimo soggetto, controllanti o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale
ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto
della maggiorazione ivi prevista, a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri
prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti
internamente dall'impresa anche per la realizzazione di
prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a)
ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento
dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
201. Sono considerate attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita',
diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla
realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di
produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un
bene materiale o immateriale o un servizio o un processo
che si differenzia, rispetto a quelli gia' realizzati o
applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche
tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o
dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti
nei diversi settori produttivi. Non sono considerate
attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito
d'imposta le attivita' di routine per il miglioramento
della qualita' dei prodotti e in generale le attivita'
volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli
simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per
elementi estetici o secondari, le attivita' per
l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche
richieste di un cliente nonche' le attivita' per il
controllo di qualita' e la standardizzazione dei prodotti.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico
previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la
corretta applicazione di tali definizioni.
202. Sono considerate attivita' innovative
ammissibili al credito d'imposta le attivita' di design e
ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei
settori tessile e della moda, calzaturiero,
dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della
ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi
prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello
sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i
criteri per la corretta applicazione del presente comma
anche in relazione alle medesime attivita' svolte in
settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della
determinazione della base di calcolo del credito d'imposta
per le attivita' di design e ideazione estetica, si
considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali
di effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese per il personale titolare di rapporto
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto
diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato
presso le strutture produttive dell'impresa nello
svolgimento delle attivita' di design e ideazione estetica
ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo
impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a
soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al
primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri
titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica,
concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nelle attivita' di design e innovazione estetica
ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione
e realizzazione dei campionari, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al
30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche
per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si
assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre
spese imputabile alle sole attivita' di design e ideazione
estetica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il
diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario
delle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili
al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi
professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti
siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo
stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le
stesse regole applicabili nel caso di attivita' di design e
ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si
considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese
controllate da un medesimo soggetto, controllanti o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali. La
maggiorazione per le spese di personale prevista dal
secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso
in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati
in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel
territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente
lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti
esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui
vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
design e ideazione estetica ammissibili al credito
d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo
dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
delle altre attivita' innovative ammissibili al credito
d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a)
ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente
lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti
esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui
sono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
design e ideazione estetica ammissibili al credito
d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo
dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi impiegati nelle attivita' di design e ideazione
estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite
massimo pari al 30 per cento delle spese di personale
indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti
di cui alla lettera c).
203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste
dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto in
misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili,
nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad
anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o
superiore a dodici mesi. Per le attivita' di innovazione
tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e'
riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di
periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici
mesi. Per le attivita' di design e ideazione estetica
previste dal comma 202, il credito d'imposta e'
riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa
base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse
spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di
innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate
alla realizzazione di prodotti o processi di produzione
nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di
un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione
digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello
sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito
d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 15 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di
periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici
mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione
della separazione analitica dei progetti e delle spese
ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita',
e' possibile applicare il beneficio anche per piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
204. Il credito d'imposta spettante e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote
annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello di maturazione, subordinatamente
all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione
previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al
Ministero dello sviluppo economico di acquisire le
informazioni necessarie per valutare l'andamento, la
diffusione e l'efficacia delle misure agevolative
disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del
perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma
184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano
una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello
sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto,
le modalita' e i termini di invio della comunicazione. Il
credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o
trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile
con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche
della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al periodo precedente, non porti al
superamento del costo sostenuto.
205. Ai fini del riconoscimento del credito
d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili
e la corrispondenza delle stesse alla documentazione
contabile predisposta dall'impresa devono risultare da
apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato
della revisione legale dei conti. Per le imprese non
obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti,
iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in
attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice
etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione
legale dei conti, le spese sostenute per adempiere
all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in
aumento del credito d'imposta per un importo non superiore
a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi
indicati al comma 203.
206. Ai fini dei successivi controlli, le imprese
beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le
finalita', i contenuti e i risultati delle attivita'
ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in
relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di
realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a
cura del responsabile aziendale delle attivita' ammissibili
o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e
deve essere controfirmata dal rappresentante legale
dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attivita'
ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione
deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto
commissionario che esegue le attivita'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi da 37 a 45
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015):
«Art. 1. - 1.-36 Omissis.
37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono
optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi
sociali ed e' irrevocabile e rinnovabile.
38. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di
cui al comma 37 del presente articolo a condizione di
essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un
accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo
scambio di informazioni sia effettivo.
39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37
derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright,
da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonche' da
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il
reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento
del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo
congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da
vincoli di complementarita', ai fini della realizzazione di
un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo
o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni
immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi
unicamente quelli indicati nel primo periodo. In caso di
utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico
di tali beni alla produzione del reddito complessivo
beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a
condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un
apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di
ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e
in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate,
dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti
e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi
riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui
i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni
intercorse con societa' che direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa,
gli stessi possono essere determinati sulla base di un
apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni.
40. Non concorrono a formare il reddito complessivo
in quanto escluse dalla formazione del reddito le
plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al
comma 39, a condizione che almeno il 90 per cento del
corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni
sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo
di imposta successivo a quello nel quale si e' verificata
la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri
beni immateriali di cui al comma 39. Si applicano le
disposizioni relative al ruling previste dal quarto periodo
del comma 39.
41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano
a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui
al comma 37 svolgano le attivita' di ricerca e sviluppo,
anche mediante contratti di ricerca stipulati con societa'
diverse da quelle che direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa
ovvero con universita' o enti di ricerca e organismi
equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al
comma 39.
42. La quota di reddito agevolabile e' determinata
sulla base del rapporto tra:
a) i costi di attivita' di ricerca e sviluppo,
rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento,
l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui
al comma 39;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali,
sostenuti per produrre tale bene.
42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma
42 e' aumentato di un importo corrispondente ai costi
sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per
contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati
con societa' che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa fino a concorrenza
del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla
predetta lettera a).
42-ter. Qualora piu' beni tra quelli di cui al comma
39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da
vincoli di complementarieta' e vengano utilizzati
congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o
di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo
di processi, tali beni possono costituire un solo bene
immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a
42-bis.
43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37
rileva anche ai fini della determinazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
44. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le
disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine
di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.
45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo
d'imposta e per quello successivo, la percentuale di
esclusione dal concorso alla formazione del reddito
complessivo di cui al comma 39 e' fissata, rispettivamente,
in misura pari al 30 e al 40 per cento.
Omissis.».
- Il riferimento al testo del citato articolo 31-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi):
«Art. 4 (Modifiche alla disciplina del Patent box). -
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari
di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo
di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alternativa
alla procedura di cui articolo 31-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove
applicabile, di determinare e dichiarare il reddito
agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla
predetta determinazione in idonea documentazione
predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con il quale sono, altresi', definite le ulteriori
disposizioni attuative del presente articolo. I soggetti
che esercitano l'opzione prevista dal presente comma
ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote
annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale
opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta
successivi.
2. In caso di rettifica del reddito escluso dal
concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del
regime agevolativo di cui al comma 1, determinato
direttamente dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una
maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di
accessi, ispezioni, verifiche o di altra attivita'
istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione
finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1
idonea a consentire il riscontro della corretta
determinazione della quota di reddito escluso, sia con
riferimento all'ammontare dei componenti positivi di
reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti
dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con
riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti
negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
3. Il contribuente che detiene la documentazione
prevista dal provvedimento, di cui al comma 1, deve darne
comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale
beneficia dell'agevolazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche in caso di attivazione delle procedure
previste dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione
che non sia stato concluso il relativo accordo, previa
comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa
volonta' di rinuncia alla medesima procedura. I soggetti
che esercitano l'opzione prevista dal presente comma
ripartiscono la somma delle variazioni in diminuzione,
relative ai periodi di imposta di applicazione
dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da
indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di
imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle
relative ai due periodi d'imposta successivi.
5. Resta ferma la facolta', per tutti i soggetti che
intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le
disposizioni previste nel comma 2, mediante la
presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere
data indicazione del possesso della documentazione idonea
di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di
integrazione, purche' tale dichiarazione integrativa sia
presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di
qualunque attivita' di controllo relativa al regime
previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
6. In assenza, nei casi previsti dal presente
articolo, della comunicazione attestante il possesso della
documentazione idonea di cui al comma 1, in caso di
rettifica del reddito ai sensi del comma 2, si applica la
sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
 
Art. 7

Rifinanziamento del Fondo per l'incentivazione
della mobilita' a basse emissioni

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:
a) 65 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;
b) 20 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
c) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;
d) 5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1031 e 1041,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 1030. Omissis.
1031. In via sperimentale, a chi acquista dal 1°
marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione
finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di
categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal
listino prezzi ufficiale della casa automobilistica
produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, e'
riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per
la rottamazione un veicolo della medesima categoria
omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo
parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio
emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di
cui alla seguente tabella:
b) in assenza della rottamazione di un veicolo
della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a
Euro 4, un contributo di entita' inferiore parametrato al
numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per
chilometro secondo gli importi di cui alla seguente
tabella:
b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia
entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso
l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su
veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G,
M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore
termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre
2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per
cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di
euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento
delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione
al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di
bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.
1032.-1040. Omissis.
1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo
con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che
costituisce limite di spesa per la concessione del
beneficio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 654 e 657 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1
1.-653. Omissis.
654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle
persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, e' riconosciuto
un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo
veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo
omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato
immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero
di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per
chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato
dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.
655.-656. Omissis.
657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1°
gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, veicoli
commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli
speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e' riconosciuto
un contributo differenziato in base alla massa totale a
terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale
rottamazione di un veicolo della medesima categoria
omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la
seguente tabella:
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 73-quinquies, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 73-quinquies (Disposizioni in materia di
incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti). - 1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 654, le parole: "al 30 giugno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";
b) al comma 657, le parole: "al 30 giugno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021".
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da
destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce
limite massimo di spesa:
a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto,
anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui
emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di
anidride carbonica (CO2) per chilometro (km), di cui
all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto,
anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui
emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per
km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30
dicembre 2020, n. 178;
c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto,
anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di
categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di
categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1,
comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui
euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente
elettrici;
d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle
persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31
dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima
immatricolazione in Italia, per il quale non siano gia'
stati riconosciuti gli incentivi di cui all'articolo 1,
comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui
all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di
mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una
classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente,
rottamano un veicolo della medesima categoria,
immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero
che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci
anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o
un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari
da almeno dodici mesi; il contributo riconosciuto ai sensi
della presente lettera e' parametrato al numero di g di CO2
emessi per km, secondo gli importi di cui alla seguente
tabella.
3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), e'
riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a
esaurimento delle relative risorse, che costituiscono
limite massimo di spesa. Il cedente riconosce al
cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera
tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per la disciplina
applicativa e per le procedure di concessione del
contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme
dei commi da 1032a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, nonche' del decreto del Ministero
dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 74-bis, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 74-bis (Modifica al comma 1031 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di
incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi). -
1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in
Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso
l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su
veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G,
M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore
termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre
2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per
cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di
euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento
delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione
al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di
bollo e all'imposta provinciale di trascrizione».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni
applicative per il riconoscimento dei contributi previsti
dalle disposizioni della lettera b-bis) del comma 1031
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
 
Art. 7 bis

Disposizioni urgenti in materia di trasporti
in condizioni di eccezionalita'

1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unita', fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non puo' essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalita' indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile»;
b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio, nonche' della valutazione della compatibilita' dei trasporti in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:
a) le modalita' di verifica della compatibilita' del trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonche' per i trasporti in condizioni di eccezionalita' di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attivita' di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilita' dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita', che l'ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita', prima del rilascio dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalita' di verifica della compatibilita' del trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilita' dei manufatti;
3) le specifiche modalita' di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita', differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita';
4) le specifiche modalita' di transito del trasporto eccezionale».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10- bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresi' efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10- bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalita', fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo, come modificato dal comma 1 del presente articolo, puo' essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in
condizioni di eccezionalita'). - 1. E' eccezionale il
veicolo che nella propria configurazione di marcia superi,
per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o
massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. E' considerato trasporto in condizioni di
eccezionalita':
a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili
che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto
ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel
rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62;
insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate
anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti
dell'art. 61, sempreche' non vengano superati i limiti di
massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti
fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con
veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato integrando
il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
comunque in numero non superiore a sei unita', fino al
completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano
superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto
dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con
generi della stessa natura merceologica, per occupare
l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164
e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione
per gli elementi prefabbricati compositi e le
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i
quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva non puo'
essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si
tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi,
a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a
otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al
comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le
modalita' indispensabili per il rilascio della relativa
autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i
richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b),
per l'effettuazione delle attivita' ivi previste, compiano
percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili,
l'autorizzazione alla circolazione e' concessa dall'ente
proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario
pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti
per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le
combinazioni a sei o piu' assi, da corrispondere
contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa
durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di
tipo "A" e' comunque subordinata al pagamento delle tariffe
prescritte dalle societa' autostradali. I proventi dei
citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
sono assegnati agli enti proprietari delle strade in
analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli
classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di
cui sopra sono altresi' applicabili le sanzioni di cui al
comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai
commi 21 e 22 del presente articolo.
3. E' considerato trasporto in condizioni di
eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente
oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza
del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente
posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il
carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria
di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente
oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero
autoarticolati, purche' il carico non sporga anteriormente
dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte
di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di
veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
e) isolati o costituenti autotreni, ovvero
autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo
normalizzato allorche' trasportino esclusivamente
contenitori o casse mobili di tipo unificato o trainino
rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di
trasporto intermodale, per cui vengano superate le
dimensioni o le masse stabilite rispettivamente
dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1,
lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti
dall'art. 62;
f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che
effettuano trasporti di animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e
fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al
trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle
presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle
dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61
o 62, puo' recare danni o compromettere la funzionalita'
delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati
solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge
l'attivita' del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio
per necessita' inerenti l'attivita' aziendale;
l'immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire
solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti
a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata
dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade,
strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente
rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche'
per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e
non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti
stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza puo' essere
anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i
veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto
posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano
comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e
lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con
il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le
masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue
il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando,
ancorche' per effetto del carico, non eccedano l'altezza di
4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per
cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che
siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli
61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel
percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo
167, comma 4.
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),
classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione
alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel
comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che
nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili
per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma
4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia
verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni
di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai
prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di
usura di cui all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui
alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere
l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri
trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei
mezzi d'opera, purche' l'asse piu' caricato non superi le
13 t, non puo' eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
due assi: 20 t;
tre assi: 33 t;
quattro o piu' assi, con due assi anteriori
direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
quattro assi: 44 t;
cinque o piu' assi: 56 t;
cinque o piu' assi, per il trasporto di
calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o
per piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei
limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel
provvedimento di autorizzazione possono essere imposti
percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica,
secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal regolamento.
Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto
in condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale
della strada con l'approntamento di itinerari alternativi,
la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi
di polizia stradale competenti per territorio che, se le
circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale
della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di
polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le
necessarie operazioni, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento.
9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Governo, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia
sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica,
della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata
della necessaria documentazione, all'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e
militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria,
almeno quindici giorni prima della data fissata per il
viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro
quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo
13 del citato regolamento siano valide per un numero
indefinito di viaggi con validita' annuale per la
circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati
sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo
articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi
da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo
articolo 13 siano valide per un unico viaggio da
effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non e'
prevista l'indicazione della tipologia e della natura della
merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma
5, non siano vincolate alla invariabilita' della natura del
materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia
ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione
periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai
sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con
le modalita' semplificate di cui alla lettera a) del
presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con
validita' scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve
essere presentata, in carta semplice, per non piu' di tre
volte, per un periodo di validita' non superiore a tre
anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al
suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di
tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con
annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli
costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari
a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo
rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le
combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o
semirimorchi anche incrociate.
10. L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia
compatibile con la conservazione delle sovrastrutture
stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la
sicurezza della circolazione. All'autorizzazione non si
applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241. In essa sono indicate le prescrizioni
nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto
eccezionale e' causa di maggiore usura della strada in
relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico
sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti
per i quali e' richiesta l'autorizzazione, deve altresi'
essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto
all'ente proprietario della strada, con le modalita'
previste dal comma 17. L'autorizzazione e' comunque
subordinata al pagamento delle spese relative agli
eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per
l'effettuazione del trasporto nonche' alle opere di
rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti
dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze
derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del
carico.
10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate
apposite linee guida finalizzate ad assicurare
l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio,
nonche' della valutazione della compatibilita' dei
trasporti in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al
primo periodo definiscono:
a) le modalita' di verifica della compatibilita'
del trasporto in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee
guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130;
b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per
il trasporto in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera
b), nonche' per i trasporti in condizioni di eccezionalita'
di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa
previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attivita' di verifica preventiva
delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della
stabilita' dei manufatti, interessati dal trasporto in
condizioni di eccezionalita', che l'ente e le regioni di
cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in
considerazione del numero e della frequenza dei trasporti
in condizioni di eccezionalita', prima del rilascio
dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalita' di verifica della
compatibilita' del trasporto in condizioni di
eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture
stradali e con la stabilita' dei manufatti;
3) le specifiche modalita' di monitoraggio e
controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti,
interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita',
differenziate in considerazione del numero e della
frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita';
4) le specifiche modalita' di transito del
trasporto eccezionale.
11. L'autorizzazione alla circolazione non e'
prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1
quando circolano senza superare nessuno dei limiti
stabiliti dagli articoli 61 o 62 e quando garantiscono il
rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista
dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto
non e' soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di
veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di
massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino
sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia
limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la
piu' vicina officina.
13. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale
l'autoarticolato il cui semirimorchio e' allestito con
gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a
sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le
dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per
specificate e giustificate esigenze funzionali superino le
dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono
compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti
veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad
alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo
autorizzativo allorche' presentano un'eccedenza in
lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di
corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove
ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire
solo a nome e nella disponibilita' di imprese autorizzate
ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i
motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di massa e
alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di
circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di
quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei mezzi
d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per
il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei
trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali
tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di
trasporto eccezionale per massa, e i criteri per
l'imposizione della scorta tecnica. Nelle autorizzazioni
periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di
carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione,
ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite
nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti,
fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e
funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi
gia' autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di
scorta tecnica, nonche' superando anche uno solo dei limiti
massimi dimensionali o di massa indicati
nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti
eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con
uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 794 ad euro 3.206 .
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in
condizioni di eccezionalita', ovvero circoli con un veicolo
eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 ad
euro 641. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque esegua
trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalita'
ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare
tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al
comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorche'
maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore
degli elementi del carico autorizzato.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere
con se' l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad
euro 173. Il viaggio potra' proseguire solo dopo
l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo
di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di
cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1,
lettera n), salvo che cio' sia espressamente consentito,
comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle
rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 430 ad euro 1.731, e alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e'
ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e
trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri che adottera' il
provvedimento di sospensione. Alla terza violazione,
accertata in un periodo di cinque anni, e' disposta la
revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di
mezzo d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in
eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle
strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario
del veicolo sia al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione
di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V
che restano a carico del solo conducente del veicolo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida del
conducente per un periodo da quindici a trenta giorni,
nonche' la sospensione della carta di circolazione del
veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo
I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18,
ove la violazione consista nel superamento dei limiti di
massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa
indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non
si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa
complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre
il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma
4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista
nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo
61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di
sanzioni se le dimensioni del carico non risultano
superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui
il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione
dell'obbligo della scorta.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e
22, l'agente accertatore intima al conducente di non
proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito
dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle
norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il
veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal
proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo
amministrativo; durante la sosta la responsabilita' del
veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del
proprietario. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale
di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite
non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi.
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il
veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero
non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente
accertatore procede al ritiro immediato della carta di
circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione
del carico; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Durante la sosta la
responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane
del conducente. I documenti sono restituiti all'avente
diritto, allorche' il carico o il veicolo siano stati
sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la
prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una
scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalita'
di svolgimento previste dal regolamento e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
340 ad euro 1.362. Ove in un periodo di due anni il
medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una
delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai
sensi della sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi
precedenti non e' data facolta' di applicare ulteriori
sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di
cui al comma 6.
26. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle macchine agricole eccezionali e alle
macchine operatrici eccezionali.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Il periodo trascorso» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso»;
b) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli eventi cronologicamente anteriori.»;
c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le tutele di cui al presente articolo, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso e' riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed e' previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalita' agile. Il rimborso e' erogato dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda in via telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalita' ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS, nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, e' autorizzato all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 dando priorita' agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma sulla base delle domande ricevute; qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 482 e' abrogato.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato). -
1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in
quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, e'
equiparato a malattia ai fini del trattamento economico
previsto dalla normativa di riferimento e non e'
computabile ai fini del periodo di comporto.
2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione
lavorativa non possa essere resa in modalita' agile ai
sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici
e privati in possesso di certificazione rilasciata dai
competenti organi medico-legali, attestante una condizione
di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e'
equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle
competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di
assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla
base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle
certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche
di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17
marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al
presente comma non sono computabili ai fini del periodo di
comporto; per i lavoratori in possesso del predetto
riconoscimento di disabilita', non rilevano ai fini
dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo
di indennita' di accompagnamento. Nessuna responsabilita',
neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al
medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il
riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto
illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie
non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al
presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31
ottobre 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2
svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita'
agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione
ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi
vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di
formazione professionale anche da remoto.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante
redige il certificato di malattia.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia
trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al
comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica.
5. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli
oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai
commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo
di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di
976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli
eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia
accertata da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico
curante nelle consuete modalita' telematiche, senza
necessita' di alcun provvedimento da parte dell'operatore
di sanita' pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per
le tutele di cui al presente articolo, i datori di lavoro
del settore privato con obbligo previdenziale presso le
Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico,
hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri
sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non
aventi diritto all'assicurazione economica di malattia
presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso e'
riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni
singolo lavoratore ed e' previsto solo nei casi in cui la
prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere
svolta in modalita' agile. Il rimborso e' erogato
dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per
lavoratore, previa presentazione da parte del datore di
lavoro di apposita domanda telematica corredata da
dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di
cui al presente articolo da trasmettere nelle modalita' ed
entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS,
nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi
dell'articolo 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni
prodotte dai datori di lavoro, e' autorizzato
all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili
contenuti nelle certificazioni mediche e nella
documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il
beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di
euro per l'anno 2021 dando priorita' agli eventi
cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio
dei limiti di spesa di cui al presente comma sulla base
delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora
venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad
ulteriori rimborsi.».
 
Art. 9

Congedi parentali

1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al primo periodo e' riconosciuto ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'eta' del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma puo' essere fruito in forma giornaliera od oraria.
2. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, e' riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attivita' dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, o di durata dell'infezione da SARSCoV-2 del figlio, o di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennita' di cui al comma 2 e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale.
4. In caso di figli di eta' compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attivita' lavorativa o e' sospeso dal lavoro, l'altro genitore non puo' fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
6. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9, nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni quattordici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale e' riconosciuta una indennita', per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennita' di maternita'. La medesima indennita' e' estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalita' operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.
9. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2021.
10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita'
complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
- Si riporta il testo degli articoli 23, 32 e 33, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):
«Art. 23 (Calcolo dell'indennita'). - 1. Agli effetti
della determinazione della misura dell'indennita', per
retribuzione s'intende la retribuzione media globale
giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio il congedo di maternita'.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo
giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla
tredicesima mensilita' e agli altri premi o mensilita' o
trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi
elementi che vengono considerati agli effetti della
determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria per le indennita' economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si
intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta
l'importo totale della retribuzione del mese precedente a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo
lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro
con diritto alla conservazione del posto per interruzione
del rapporto stesso o per recente assunzione si applica
quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non
agricoli, per retribuzione media globale giornaliera
s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per
la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario
medio effettivamente praticato superi le otto ore
giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga
preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o
comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di
carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello
previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato
e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle
ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.
Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico
per i primi cinque giorni della settimana e un orario
ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello
che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo
delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si
ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso.»
«Art. 32 (Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n.
1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)). - 1. Per
ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi
congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore
stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui al
comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della
base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore
alla singola giornata lavorativa. Per il personale del
comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco
e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,
altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze
di funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi
servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita' di
fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte
della contrattazione collettiva, anche di livello
aziendale, delle modalita' di fruizione del congedo
parentale su base oraria, ciascun genitore puo' scegliere
tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione
su base oraria e' consentita in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Nei casi di cui al presente comma e' esclusa la
cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi di cui al presente decreto
legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a
cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di
congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore
richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate
misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto
di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione
collettiva.»
«Art. 33 (Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n.
53, art. 20)). - 1. Per ogni minore con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di
vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale,
fruibile in misura continuativa o frazionata, per un
periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui
all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che
il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai
sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento del congedo
possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42,
comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal
termine del periodo corrispondente alla durata massima del
congedo parentale spettante al richiedente ai sensi
dell'articolo 32.».
- Si riporta il testo del comma 26, dell'articolo 2,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. Omissis.
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
Omissis.».
 
Art. 9 bis
Modifiche alla disciplina del fondo per la continuita' di erogazione
dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati

1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12-bis (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuita' di erogazione dell'assegno di mantenimento). - 1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonche' dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacita' a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attivita' lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilita' stabilite con il decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalita' per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
 
Art. 10

Integrazione salariale per i lavoratori
di Alitalia in amministrazione straordinaria

1. Al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione sala riale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, puo' essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa' aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi. Il predetto trattamento puo' proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attivita' del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma e' riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, e' incrementato di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 79, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo). -
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e'
formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed evento
eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera
b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. In considerazione dei danni subiti dall'intero
settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza
dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute
misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza
diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la
prosecuzione dell'attivita'. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le modalita' di applicazione della presente
disposizione. L'efficacia della presente disposizione e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel
settore del trasporto aereo di persone e merci, e'
autorizzata la costituzione di una nuova societa'
interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle
finanze ovvero controllata da una societa' a prevalente
partecipazione pubblica anche indiretta. L'esercizio
dell'attivita' e' subordinato alle valutazioni della
Commissione europea.
4. Ai fini della costituzione della societa' di cui
al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto
alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta
l'atto costitutivo della societa', sono definiti l'oggetto
sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della
societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato lo
statuto della societa', sono nominati gli organi sociali
per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le
remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo
2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i
criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche da
parte del consiglio di amministrazione ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le
successive modifiche allo statuto e le successive nomine
dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e
a rafforzare la dotazione patrimoniale della societa' di
cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000
milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in piu'
fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione
patrimoniale, anche tramite societa' a prevalente
partecipazione pubblica.
4-bis. In sede di prima applicazione della presente
disposizione, e' autorizzata, con le modalita' di cui al
comma 4, la costituzione della societa' anche ai fini
dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale
sociale iniziale e' determinato in 20 milioni di euro, cui
si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il
Consiglio di amministrazione della societa' redige ed
approva, entro trenta giorni dalla costituzione della
societa', un piano industriale di sviluppo e ampliamento
dell'offerta, che include strategie strutturali di
prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la
costituzione di una o piu' societa' controllate o
partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti
pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda
di imprese titolari di licenza di trasporto aereo
rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,
anche in amministrazione straordinaria. Il piano e'
trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di
competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia. Le Commissioni parlamentari competenti
esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si
prescinde dallo stesso. La societa' procede
all'integrazione o alla modifica del piano industriale,
tenendo conto della decisione della Commissione europea.
4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici
essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della
continuita' territoriale, la societa' di cui al comma 3,
ovvero le societa' dalla stessa controllate o partecipate,
stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito
contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo
economico, e con gli Enti pubblici territorialmente
competenti, anche subentrando nei contratti gia' stipulati
per le medesime finalita' dalle imprese di cui all'ultimo
periodo del comma 4-bis.
5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa'
dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui
al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale
diretta e indiretta e da tasse.
6.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo con una
dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a
4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di
3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del
presente articolo, il Ministero dell'economia e delle
finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie,
industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno
2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro
per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4,
puo' essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da
operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e
immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve
patrimoniali.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):
«Art. 7 (Norme in materia di cassa integrazione
guadagni). - 1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"4. La domanda del trattamento straordinario di
integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del
trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine
previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio
1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro
territorialmente competenti. Nel caso di presentazione
tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo
comma del predetto art. 7.".
1-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e' inserito il seguente:
"2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza
dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste
di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui
all'art. 2, comma 6, il pagamento diretto da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il
nucleo familiare ove spettanti".
2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto
dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n.
67, per "nuove assunzioni" sono da intendersi anche quelle
effettuate con passaggio diretto ed immediato da societa'
costituite dalla GEPI S.p.a. o da societa' in stato di
amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori
interessati siano posti in cassa integrazione guadagni
straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla
data di entrata in vigore del presente decreto, a valere
sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, mantengono la propria validita' in quanto
normativa speciale valevole per il settore dell'editoria,
non modificata espressamente dalla successiva legge 23
luglio 1991, n. 223.
4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui
all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, si applicano anche al settore dei
giornali periodici e al settore delle imprese
radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti
delle aziende interessate, quale che sia il loro
inquadramento professionale, nonche' ai dipendenti delle
aziende funzionalmente collegate.
5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo
1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n.
223, il CIPI puo' concedere, entro i limiti di spesa di 27
miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il
1994, una proroga del programma per la medesima causale, di
durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il
numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a
100, ove si riscontri l'esistenza di particolari
difficolta' di ordine temporale nella realizzazione del
programma di gestione della crisi, oppure vengano
riscontrate difficolta' anche esterne non imputabili alla
volonta' dell'azienda.
6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al
31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui
alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle
contrazioni ed alle sospensioni dell'attivita' produttiva
verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a
cinquanta dipendenti, possono essere concesse per un
periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi,
ovvero per piu' periodi non consecutivi, la durata
complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un
triennio.
6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la
societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata
ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del
decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i
lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati
collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai
sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni, e nei confronti dei quali non sia
intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o
che siano stati licenziati da aziende per le quali e' stata
conclusa o avviata la procedura di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si
applicano altresi' ai lavoratori destinatari delle
disposizioni in materia di trattamento speciale di
disoccupazione e di cassa integrazione guadagni di cui alle
leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni,
e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni,
nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 12 della
legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e
al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi
compresi quelli gia' collocati in mobilita'.
6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter
del presente articolo e' concesso il trattamento
straordinario di integrazione salariale previsto dall'art.
22, comma 6, L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni.
6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti
concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento
delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il
conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.
6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio
decreto, dispone il conferimento della somma di cui al
comma 6-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in
materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23
luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti
attivita' commerciali che occupino piu' di 50 addetti,
nonche' alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle
imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 (101) le
disposizioni del presente comma si applicano alle imprese
di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50
addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti
di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni
1993, 1994 e 1995.
8. All'art. 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, nel primo periodo le parole da "di omologazione"
sino alle parole "dei beni" sono abrogate; Al medesimo
comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti
periodi: "Il trattamento straordinario di integrazione
salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al
concordato preventivo consistente nella cessione dei beni.
In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione
salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello
previsto nel caso di dichiarazione di fallimento".
9. L'art. 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992,
n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
novembre 1992, n. 460, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da
parte dell'INSAR). - 1. La societa' Iniziative Sardegna
S.p.a. (INSAR) e' autorizzata all'assunzione dei lavoratori
in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici
appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la
costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo,
secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati
o collocati in mobilita'.
2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con
decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di
cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di
mobilita'.
3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalita'
di cui all'art. 5, primo comma, del decreto-legge 9
dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 febbraio 1982, n. 25, e' riconosciuto il
trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui
all'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i
criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del
lavoro territorialmente competenti.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli
anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato
all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di
integrazione salariale sono incrementati di lire 350
miliardi.
10-bis. All'art. 17, comma 6, della legge 27 febbraio
1985, n. 49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono
inserite le seguenti "o che abbiano iniziato l'attivita'"
10-ter. Per i dipendenti delle aziende commissariate
in base al D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979, n. 95, la durata
dell'intervento della cassa integrazione straordinaria e'
equiparata al termine previsto per l'attivita' del
commissario.».
 
Art. 11

Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti
di integrazione salariale

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalita' previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalita' previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia' interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.
4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilita' di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro e' tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al presente articolo. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali e' garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, sono rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rideterminate in 700 milioni di euro. I Fondi erogano l'assegno ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo.
7. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
8. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 7 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7 i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dalla predetta applicazione i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
9. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6, del decreto-legge n. 73 del 2021, e' incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2021.
9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10. Il limite di spesa di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, e' rideterminato in 106 milioni di euro per l'anno 2021.
11. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, e' rideterminato in 216 milioni di euro per l'anno 2021 e in 108 milioni di euro per l'anno 2022.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9, pari a 878,4 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 11 valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 456 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 6;
b) quanto a 245 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 10;
c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;
d) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 17.
13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede ai sensi dell'articolo 17.
15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022».
16. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 16.
a) dopo il comma 251-bis, e' aggiunto il seguente: «251-ter. Ai lavoratori di cui all'articolo 251-bis che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennita' di cui al comma 251, la stessa indennita' puo' essere concessa in continuita' fino al 31 dicembre 2021.»;
b) al comma 253, le parole «dei commi 251 e 251-bis», sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 251, 251-bis e 251-ter».
17. I benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di 1,39 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019. n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante Misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69:
«Art. 8 (Nuove disposizioni in materia di trattamenti
di integrazione salariale). - 1. I datori di lavoro privati
che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi
riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19
possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di
entrata in vigore del presente decreto, domanda di
concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di
tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e
il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del
presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.
2. I datori di lavoro privati che sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono
presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata
in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti
di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in
deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una
durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1°
aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai
sensi del presente comma non e' dovuto alcun contributo
addizionale.
2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono
essere concessi in continuita' ai datori di lavoro che
abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai
commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione,
il termine di presentazione di cui al presente comma, a
pena di decadenza, e' fissato entro la fine del mese
successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto.
3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle
domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale
collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i
termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento
o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1°
gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno
2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021,
che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma al fine di garantire il rispetto del
relativo limite di spesa.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di
cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando
la possibilita' di ricorrere all'anticipazione di cui
all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, il datore di lavoro e' tenuto a inviare
all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il
saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine
di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, i termini di
cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui
al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. Per le domande di trattamenti di integrazione
salariale di cui al presente articolo riferite a
sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa, la
trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla
liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte
dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse,
nonche' all'accredito della relativa contribuzione
figurativa, e' effettuata con il flusso telematico
denominato "UniEmens - Cig".
6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento
delle integrazioni salariali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al
presente articolo possono essere concessi sia con la
modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte
dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater
del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le
modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Il
concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari
relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite
massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale
importo e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse
di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi
Fondi con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze degli aventi
diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le
indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma
3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
richiesto per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in deroga ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al
numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa
azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457, per una durata massima di centoventi giorni, nel
periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione,
il termine di presentazione di cui al presente comma, a
pena di decadenza, e' fissato entro la fine del mese
successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto.
9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio
delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio
2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia
riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in
forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima
data di cui al primo periodo, resta altresi' preclusa al
datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3
della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della
medesima legge.
10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di
lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato dal
recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge,
di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola
del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al
primo periodo resta, altresi', preclusa indipendentemente
dal numero dei dipendenti la facolta' di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui
all'articolo 7 della medesima legge.
11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9
e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti
motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita'
dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva
dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche
parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso
di beni o attivita' che possano configurare un
trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti
lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati
in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio
provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.
Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per
uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello
stesso.
12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono
concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni
di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di
euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9
milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede
al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente
comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente
articolo e all'articolo 1, comma 312, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e
integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi
di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi
trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della
predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per
l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno
ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9
milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale
complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021.
Ai fini dell'integrazione del complessivo limite di spesa
di cui al primo periodo del presente comma e' in ogni caso
reso disponibile l'importo di 707,4 milioni di euro per
l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il
quale e' trasferito all'INPS e, qualora dovessero
verificarsi le condizioni di cui all'ultimo periodo del
comma 12 del presente articolo, attribuito dall'INPS
medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di
spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione
delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del
rispetto dei limiti di spesa. Qualora, a seguito
dell'attivita' di monitoraggio relativa ai trattamenti
concessi di cui al primo periodo del presente comma,
dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate
per una o piu' tipologie dei trattamenti previsti, le
stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente
per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad
altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del
presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata
previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e
dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178
del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui
al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano
interamente fruito del periodo complessivo di quaranta
settimane, per finanziare un'eventuale estensione della
durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle
risorse accertate come disponibili in via residuale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini
di residui, competenza e cassa.
14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a
5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto
a 2.668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di
cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, come rifinanziato dall'articolo 7 e quanto a
3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo degli articoli 19, 21, 22 e
22-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno
ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di
lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi
dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,
e' possibile usufruire delle predette quattro settimane
anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
alla durata massima di quattordici settimane. Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente
articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta,
in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime
condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per
il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di
cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, e dei termini del procedimento previsti
dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo 30, comma
2, del medesimo decreto legislativo per l'assegno
ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione
e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via
telematica entro i tre giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva. La domanda, a pena di decadenza,
deve essere presentata entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o
di riduzione dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta
alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2-bis. Il termine di presentazione delle domande
riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui
avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni
che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente.
La predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti
previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12,
29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148. Limitatamente all'anno 2020
all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
salariale non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge
8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono
concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23
febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai
fini delle successive richieste. Per assicurare la
celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza
COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS
territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La
domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti
di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in
deroga, ai sensi dell'articolo 22.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli
5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma
1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. L'assegno
ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni
di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi
Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del
costo della prestazione, relativamente alle istanze degli
aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo
le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni
di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e
trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite
di spesa.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e
dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con
le medesime modalita' del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al
presente articolo devono risultare alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del
25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'articolo 21 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da
1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato l al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita'
produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente
ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
comuni, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza
COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre
mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo e'
concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui
al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con
riferimento al trattamento ordinario di integrazione
salariale e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con
riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS
provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e
10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
«Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i
datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di
solidarieta' in corso). - 1. I datori di lavoro, iscritti
al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23
febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarieta',
possono presentare domanda di concessione dell'assegno
ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non
superiore a nove settimane.
La concessione dell'assegno ordinario sospende e
sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La
concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche i
medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di
solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di
solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del
comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della
relativa fattispecie non si applica quanto previsto
dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa
integrazione in deroga). - 1. Le Regioni e Province
autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore
privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del
terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le
tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto
di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che puo' essere concluso anche in via telematica con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
la durata della riduzione o sospensione del rapporto di
lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia'
autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette
ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le
modalita' di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di
quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresi'
riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al
presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e
congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale
cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette
quattro settimane anche per periodi precedenti al 1°
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente
fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono
riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori. Il trattamento di cui al presente comma,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le
ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti
ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di
cui al presente comma non e' richiesto per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo
Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione
sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni
contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono
accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai
datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande
gia' presentate alle regioni o province autonome di Trento
e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti
delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
sportiva non potranno essere autorizzate piu' di nove
settimane complessive; esclusivamente per le associazioni
aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le
regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici
settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La
retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura
viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni
sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi
fini istituzionali, riguardo all'individuazione della
retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi
di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al
riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si
provvede, relativamente al riconoscimento delle nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa
di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25
marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal
medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono
concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita'
telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e le province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
regioni e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni e le province
autonome non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al
comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province
autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del
medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai
fini della relativa attuazione, l'INPS comunica
settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le
risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni
e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra
le singole regioni e province autonome. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle
disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'articolo
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126,
commi 7 e 8.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di
cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
relative prestazioni. Le funzioni previste per le province
autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti
Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche
le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma
6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
in alternativa alla destinazione alle azioni di politica
attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita
del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I
rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano
le relative prestazioni.
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti
di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in
deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi
Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le
domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del
terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato
domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l' accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e'
obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui
all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
7.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o
unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data
del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al
presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.»
«Art. 22-quater (Trattamento di integrazione
salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). - 1. I
trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui
all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove
settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi
dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia
e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei
limiti di spesa di cui al comma 5. I datori di lavoro
inviano telematicamente la domanda con la lista dei
beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per
ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di
tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa,
l'Inps non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti
concessori. Per i datori di lavoro con unita' produttive
site in piu' regioni o province autonome il trattamento di
cui al presente articolo puo' essere riconosciuto dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto
di cui al comma 5 e' stabilito il numero di regioni o
province autonome in cui sono localizzate le unita'
produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del
quale il trattamento e' riconosciuto dal predetto
Ministero.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano
rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.
3. La domanda di concessione del trattamento di cui
al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza,
alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la
fine del mese successivo a quello in cui ha, avuto inizio
il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita'
lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le
domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a
pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento
diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di
concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il
quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione
o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati
essenziali per il calcolo e l'erogazione di
un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le
modalita' indicate dall'INPS. Per le domande riferite a
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e
il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS
autorizza l'accoglimento della domanda e dispone
l'anticipazione del pagamento del trattamento entro
quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La
misura dell'anticipazione e' calcolata sul quaranta per
cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito
della successiva trasmissione completa dei dati da parte
del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del
trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore
di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
L'INPS disciplina le modalita' operative del procedimento
previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
5. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22,
comma 3 al netto delle risorse gia' destinate dalle Regioni
a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai
dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo 2020. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto sono stabilite le modalita' di attuazione
del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa
complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i
differenti soggetti istituzionali preposti al
riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo
22.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 e'
stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi
dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo
periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106:
«Art. 50-bis (Misure in materia di tutela del
lavoro). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui
all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, puo', in via
eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con la partecipazione del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e delle regioni interessate, anche
per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria
di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel
limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2
milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di
solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo
1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di
3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti
dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari
a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle
confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in
pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in
pelle e simili, identificati, secondo la classificazione
delle attivita' economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14
e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021,
sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono
presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda
di concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di
diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio
e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi
del presente comma non e' dovuto alcun contributo
addizionale.
3. Per la presentazione delle domande si osservano le
procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta
precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di
cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e restano altresi' sospese le procedure pendenti
avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro
di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto
di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo
periodo, resta altresi' preclusa al datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai
sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
restano, altresi', sospese le procedure in corso di cui
all'articolo 7 della medesima legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4
non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati
dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa
oppure dalla cessazione definitiva dell'attivita' di
impresa conseguente alla messa in liquidazione della
societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della
liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di
beni o attivita' che possa configurare un trasferimento
d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112
del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo
aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,
limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto
accordo. A detti lavoratori e' comunque riconosciuto il
trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22. Sono, altresi', esclusi dal divieto i
licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio
provvisorio sia disposto per uno specifico ramo
dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti
riguardanti i settori non compresi nello stesso.
6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel
limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per
l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
8. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo
denominato: "Fondo per il potenziamento delle competenze e
la riqualificazione professionale", con una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo e'
finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti
formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti
di integrazione salariale per i quali e' programmata una
riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento,
calcolata in un periodo di dodici mesi, nonche' ai
percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego (Naspi). Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui
al comma 8.
10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:
a) il primo periodo dell'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
sostituito dal seguente: "I periodi di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso
conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4,
commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1,
e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.";
b) gli oneri relativi alle domande di assegno
ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui
all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato decreto-legge
n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle
disponibilita' dei rispettivi fondi di solidarieta' di cui
agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto
dalla normativa vigente;
c) gli oneri relativi alle domande di cassa
integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di
cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato
decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della
gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del
presente comma.
11. L'INPS e' autorizzato ad aggiornare, previa
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la
ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al
primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in
ragione di quanto previsto al comma 10 del presente
articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai
fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo
restando il limite di spesa complessivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla data
del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di
integrazione salariale straordinario, possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro
settimane di trattamento di cui al presente comma per
periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione del
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura
dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale e' subordinata alla sospensione
degli effetti della concessione della cassa integrazione
straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo
periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi dell'articolo 19 non e' conteggiato ai
fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e
in considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita'
conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza
sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame
congiunto e alla presentazione delle relative istanze per
l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai
termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
6.
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che
alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario,
possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo
19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1
a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 27 (Fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi). - 1. In alternativa al modello previsto
dall'articolo 26, in riferimento ai settori
dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei
quali, in considerazione dell'operare di consolidati
sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali
settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente
decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi
fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di
cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del
fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite
dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di
cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma
1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un
fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale
rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal
predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le
risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle
finalita' formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una
delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno
ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo
31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto
al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un
periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle
disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015.
In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente
piu' di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal fondo di
integrazione salariale per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e
i contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il
caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della
retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1°
gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore
secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo
tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1
entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di
lavoro, che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti,
aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo
di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le
prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di
sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere
dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto per
l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi
dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto
dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo
carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo
0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale
a decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1
di avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9,
lettere a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di
cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali
istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita'
finanziaria dei fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei
fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di
controllo sulla corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche
attraverso la determinazione di standard e parametri
omogenei.».
- Si riporta il testo del comma 303, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 302. Omissis.
303. I fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 con
le medesime modalita' di cui ai commi da 299 a 314 del
presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici
settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello
Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta
prestazione e' stabilito nel limite massimo di 900 milioni
di euro per l'anno 2021; tale importo e' assegnato ai
rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al
presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno
o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite
di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di
mobilita'). - 1. L'impresa che sia stata ammessa al
trattamento straordinario di integrazione salariale,
qualora nel corso di attuazione del programma di cui
all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire
il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter
ricorrere a misure alternative, ha facolta' di avviare la
procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente
articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la
procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri
dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro
invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel
caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia
relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana
ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla
legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello
Stato estero qualora la procedura di licenziamento
collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave
marittima battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e
della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono
essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere
esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima
da' all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.»
«Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico-produttive ed organizzative del complesso
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel
rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da
licenziare, l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo
9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79. L'impresa non puo' altresi' licenziare una
percentuale di manodopera femminile superiore alla
percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo
alle mansioni prese in considerazione.
3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al
terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18.
In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal
comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del
medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del
licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni.
4. - 6.»
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del
personale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5,
si applicano alle imprese che occupino piu' di quindici
dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di
una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti
i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi
2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma
3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai
dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri.
Quando risulta accertata la violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa
tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse
previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto
di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai
licenziamenti intimati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali):
«Art. 3. - Il licenziamento per giustificato motivo
con preavviso e' determinato da un Riferimenti
normativivole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti
all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e
al regolare funzionamento di essa.»
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di
cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal
datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa
per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore
di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del
periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice
civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.
92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3,
procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al
recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui
la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la
convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui
le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata
presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di
conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti,
desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2112 del codice
civile:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in
solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al
tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il
lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso
ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente
un contratto di appalto la cui esecuzione avviene
utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra
appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di
cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 04 marzo 2015, n. 22, recante Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015
e' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: "Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)", avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015.».
- Si riporta il testo degli articoli 40-bis e 41 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106:
«Art. 40-bis (Ulteriore trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria). - 1. Anche per
fronteggiare situazioni di particolare difficolta'
economica presentate al Ministero dello sviluppo economico,
ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non
possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale
di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'
riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro
per l'anno 2021, un trattamento straordinario di
integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e
22 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, per un
massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre
2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento,
anche in via prospettica, del predetto limite di spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di
integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso
l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del
trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31
dicembre 2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo
periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al
23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato
nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un
nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto
di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo
resta, altresi', preclusa, nel medesimo periodo,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai
sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui
all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2
non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati
dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa
oppure dalla cessazione definitiva dell'attivita' di
impresa conseguente alla messa in liquidazione della
societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della
liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di
beni o attivita' che possa configurare un trasferimento
d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112
del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo
aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,
limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto
accordo. A detti lavoratori e' comunque riconosciuto il
trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal divieto i
licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio
provvisorio sia disposto per uno specifico ramo
dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti
riguardanti i settori non compresi nello stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.»
Art. 41 (Contratto di rioccupazione). - 1. In via
eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021
e' istituito il contratto di rioccupazione quale contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a
incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150 nella fase di ripresa delle attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente
articolo e' stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Condizione per l'assunzione con il contratto di
rioccupazione e' la definizione, con il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento,
finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto
lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una
durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento
trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa
vigente per il licenziamento illegittimo.
3. Al termine del periodo di inserimento le parti
possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118
del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo
termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare
applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono
lavoratori con il contratto di cui al presente articolo e'
riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero
dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel
limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
6. Fermi restando i principi generali di fruizione
degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero
contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro
privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non
abbiano proceduto a licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3
della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella medesima unita' produttiva.
7. Il licenziamento intimato durante o al termine del
periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il
licenziamento collettivo o individuale per giustificato
motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima
unita' produttiva e inquadrato con lo stesso livello e
categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto
con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi
successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca
dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito. Ai
fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione
dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei
confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono
il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di
dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto
per il periodo di effettiva durata del rapporto.
8. Il beneficio previsto dal comma 5 e' cumulabile,
per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei
mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione
vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e secondo
periodo, lo stesso e' oggetto di recupero da parte
dell'ente previdenziale.
9. Il beneficio previsto dal comma 5 e' concesso ai
sensi della sezione 3.1 della comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020,
recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del
presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione
europea.
10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a
9 e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive
pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8
milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale
attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9,
pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8
milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di
euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti
dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di
euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno
2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi
dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo
6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza
dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12
marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze
territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il
vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono
sostituite dalla seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole:
"Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro".
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e
le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la
percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, e' destinata nella misura
dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo".
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "dei servizi pubblici locali" sono inserite le
seguenti: "e dei servizi di committenza o delle centrali di
committenza apprestati a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
"producono servizi di interesse generale" sono inserite le
seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,".».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti
in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26:
«Art. 12 (Disposizioni urgenti in materia di reddito
di cittadinanza e di pensioni). - 1. Ai fini
dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della
Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3,
degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche'
dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure
aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi
rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali denominato "Fondo per il reddito
di cittadinanza".
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per
consentire le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse
del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse
necessarie per le finalita' di cui all'articolo 13, comma
1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto
corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale
sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del
beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui
all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita
convenzione con il soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del
lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.
Esso individua specifici standard di servizio per
l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e
strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina
altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma
258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento
infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle
risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano
e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160
milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al
fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle
fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono
altresi' previste azioni di sistema a livello centrale,
nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime
regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite
dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua
le regioni e le province autonome che si avvalgono delle
azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse
umane che operano presso le sedi territoriali delle
regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di
realizzazione nei singoli territori. Con successive
convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole
amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
adozione del Piano, sono definite le modalita' di
intervento con cui opera il personale dell'assistenza
tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni,
sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di
risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali
delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno
2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50
milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a
favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri
regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva
pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare
l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme
del conferimento di incarichi di collaborazione, con i
soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il
coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le
azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province
autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del
Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e
le province autonome con vincolo di destinazione ad
attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8,
lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le
province autonome, anche attraverso le societa' a
partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o
le province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della
rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020
fino a complessive 3.000 unita' di personale, da destinare
ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021
ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate
mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e
delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella
riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017,
per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma
3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di
riparto delle risorse di cui al presente comma tra le
regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da
destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri
di finanziamento correlati all'esercizio delle relative
funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "le regioni sono
autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e
le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati";
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
"Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle
capacita' assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in
ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le
procedure relative alle assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli
essenziali delle prestazioni in materia di servizi e
politiche attive del lavoro, le regioni e le province
autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1,
comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il
piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui
all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano
di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano
rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti
di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni
legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75.
4.
4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento
dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si
provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a
5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo
28, comma 2, lettera a).
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di
presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza
anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza
fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5
comma 1, nonche' per le attivita' legate all'assistenza
nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35
milioni di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti
della dotazione organica dell'INPS, come rideterminata ai
sensi del presente comma, a decorrere dall'anno 2019 e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per
l'assunzione di personale da assegnare alle strutture
dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle
disposizioni contenute nel presente decreto. La dotazione
organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata
di n. 1003 unita'.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei
sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per le attivita' di competenza di cui
all'articolo 6, nonche' per attivita' di comunicazione
istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e
maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei
contributi assicurativi, della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie
e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con
disabilita' da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di
personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa
di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il
reddito di cittadinanza", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza";
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole "fino a 1 miliardo
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "fino a 467,2 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020";
2) al primo periodo sostituire le parole "e un
importo fino a 10 milioni di euro" fino alla fine del
periodo con le seguenti: ", anche infrastrutturale. Per il
funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un
contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019";
3) al terzo periodo le parole: ", quanto a 120
milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per
l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo
periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto
a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,"
sono soppresse.
8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto
ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a
decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di
spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai
trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno
2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del
2018 si applica alle procedure concorsuali per le
assunzioni di personale da destinare ai centri per
l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta
ferma la possibilita' di procedere alle assunzioni del
personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando
le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali
di cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle
disponibilita' del conto di tesoreria di cui al comma 2,
all'atto della concessione di ogni beneficio economico del
Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e'
erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita'
aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui
all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del
comma 1, accertato secondo le modalita' previste
dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni
dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione
dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al terzo periodo, l'acquisizione di nuove
domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione
dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei
confronti delle erogazioni del beneficio successive
all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui
all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del
beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza
e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il
10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla
mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi
oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse
disponibili ai sensi del comma 1.
11.
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi
compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi
informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli
oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di
cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle
assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile
dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di
quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei
servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso
delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale
Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli
interventi previsti negli atti di programmazione regionale
secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il
numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non puo'
eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio
dell'anno di stipula del predetto contratto, con un
arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora
esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio
dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale
si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato
in forza al momento della stipula del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono
essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i
lavoratori assunti dal somministratore a tempo
indeterminato. Nel caso in cui il contratto di
somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo'
impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore
somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione
abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo
indeterminato, senza che cio' determini in capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore
somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
ha efficacia fino al 30 settembre 2022.
2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite
disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere
complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°
gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti,
con arrotondamento del decimale all'unita' superiore
qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di
inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipulazione del
contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso
esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati
che godono da almeno sei mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e
di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi
dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
3. I lavoratori somministrati sono informati
dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo,
anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei
locali dell'utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della
somministrazione a tempo indeterminato non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 251-bis. Omissis.
251-ter. Ai lavoratori di cui all'articolo 251-bis
che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano
presentato richiesta per la concessione dell'indennita' di
cui al comma 251, la stessa indennita' puo' essere concessa
in continuita' fino al 31 dicembre 2021.
252. Omissis
253. All'onere derivante dall'attuazione dei commi
251, 251-bis e 251-ter si fa fronte nel limite massimo
delle risorse gia' assegnate alle regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44,
comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3
dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e
8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
27. Le regioni e le province autonome concedono
l'indennita' di cui al comma 251, esclusivamente previa
verifica della disponibilita' finanziaria da parte
dell'INPS.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 58-bis, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:
«Art. 58-bis (Investimenti dei fondi pensione nel
capitale del micro, piccole e medie imprese). - 1. Ai fondi
pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la
capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole
e medie imprese, puo' essere concessa, nei limiti della
dotazione della sezione speciale di cui al presente comma,
la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte
della concessione della garanzia e' richiesta una
commissione di accesso a parziale copertura delle spese del
Fondo. A tal fine e' istituita una sezione speciale del
predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa
europea, sono definiti i criteri, le modalita' e le
condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma
1. La garanzia non afferisce all'entita' della prestazione
pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono
individuate le iniziative di cui al comma 1.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale
anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle
valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo
della previdenza complementare denominato "Previdenza
Italia", istituito in data 21 febbraio 2011, cui
partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei
fondi pensione. Al predetto Comitato e' attribuito altresi'
il compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da
questi richiesto, con analisi e valutazioni delle
operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno,
nonche' con l'attivazione e il coordinamento di iniziative
di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire
la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti
dei fondi pensione che, anche per organizzazione,
dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare
autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
Al Comitato e' altresi' attribuito il compito di realizzare
e promuovere iniziative di informazione e formazione
finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare,
destinate ai medesimi soggetti, nonche' alla generalita'
della collettivita', anche in eta' scolare, ovvero
qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la
crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme
complementari di previdenza, assistenza e welfare in
genere.
5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma
4 e' stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2034.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5,
pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si
provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a
2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 11 bis
Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e
assegni di integrazione salariale emergenziale

1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande gia' inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti di CISOA di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo del comma 13, dell'articolo
8, del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo
11.
 
Art. 11 ter

Fondo Nuove Competenze

1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresi' destinate a favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e il terzo periodo del comma 324, nonche' i commi da 325 a 328 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rispettivamente soppressi e abrogati e i relativi interventi, inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, sono attuati nell'ambito del programma Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma 1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 88, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 88 (Fondo Nuove Competenze). - 1. Al fine di
consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i
contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi
della normativa e degli accordi interconfederali vigenti,
possono realizzare specifiche intese di rimodulazione
dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e
produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di
ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte
dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi
formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione,
comprensivi dei relativi contributi previdenziali e
assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo
denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso
l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul
Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo e'
incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno
2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi
Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i
Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
nonche', per le specifiche finalita', il Fondo per la
formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo
costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse
disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
criteri e modalita' di applicazione della misura e di
utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo
limite di spesa.».
- Si riporta il testo del comma 324 dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 323. Omissis.
324. Al fine di favorire la transizione occupazionale
mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro
e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori
sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento
all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro
(ANPAL) per le attivita' di competenza, e' istituito un
fondo denominato "Fondo per l'attuazione di misure relative
alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili
dalla Commissione europea nell'ambito del programma React
EU", con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno
2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati le prestazioni connesse al programma nazionale
GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per
tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il
rispetto del limite di spesa, le caratteristiche
dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi
e le modalita' di erogazione da parte della rete dei
servizi per le politiche del lavoro, nonche' la
specificazione dei livelli di qualita' di riqualificazione
delle competenze. Resta fermo che le misure comprese nel
programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle
misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto
programma React EU.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del
decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125
(Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di
interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia,
nonche' disposizioni urgenti per la tutela del lavoro):
«Art. 3-bis (Servizi di outplacement per la
ricollocazione professionale). - 1. Per l'anno 2021, al
fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per
la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, nell'ambito dello stanziamento di cui
all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro sono destinati
all'attivazione di servizi per la ricollocazione
professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che
siano state poste in procedura fallimentare o in
amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano
stati collocati in cassa integrazione guadagni per
cessazione dell'attivita' ai sensi dell'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le necessarie
disposizioni applicative.».
 
Art. 12

Disposizioni in materia di mobilita' del personale

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «servizio sanitario nazionale», sono inserite le seguenti: «e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100»;
b) al comma 1.1. il primo periodo e' soppresso.
1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999)). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1.1 Per gli enti locali con un numero di dipendenti non
superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10
per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da
considerare all'esito della mobilita' e riferita alla
dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti):
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in
contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009
e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74
milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e
124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2
milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie
regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno
2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno
2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema
di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia
non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico
riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per
gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate
all'erogazione di contributi in favore delle imprese del
settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi
sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e
mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario
anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento,
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera
c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare
l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto
idrogeologico e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su
base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies,
tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e
riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a
edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
"8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.".
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al
comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo
15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del
cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla
ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza
con il principio dell'assenza di un danno significativo
agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. Gli
incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti
secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, relativi,
rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando
l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di
dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma
altresi' restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma
3, e 31, comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di
personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma
4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo,
il Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in
misura non superiore al venti per cento dei posti
disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento
selettivo, a parita' di qualifica, del personale di altre
amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in
possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati
nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformita' delle norme del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime
si applica, relativamente al trattamento economico
accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli
appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione
collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre
incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in
servizio presso la Presidenza stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
contingente del personale di prestito, ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed
esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da
stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti
per il personale delle forze di polizia, per le esigenze
temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito
utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il
Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione
alle esigenze ed alle disponibilita' finanziarie, i
contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed
esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di
avere effetto i decreti di utilizzazione del personale
estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e
segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale
di prestito e' restituito entro sei mesi alle
amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando
o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica
e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture
della Presidenza.5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per
gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene
disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di
appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici
e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi
ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando,
fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal
personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli
articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti,
anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso
le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni
in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio,
anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei
ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto
dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al
presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni
comunque diverse, da parte delle competenti
amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di
specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni
di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle
relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza
soluzione di continuita'. Il predetto personale e'
collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica,
grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio
prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per
l'ordine di ruolo.
5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto,
secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza,
anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni
altra natura eventualmente previsti dai medesimi
ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando,
fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal
personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli
articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti,
anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso
le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni
in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio,
anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei
ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto
dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al
presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni
comunque diverse, da parte delle competenti
amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di
specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni
di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle
relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza
soluzione di continuita'. Il predetto personale e'
collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica,
grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio
prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per
l'ordine di ruolo.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle
strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter
sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro
intrinseca temporaneita', non determinano variazioni nella
consistenza organica del personale di cui agli articoli
9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio
della Presidenza e, previo accordo, delle altre
amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attivita'
delle predette strutture.
6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
trattamento economico del Segretario generale e dei
vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla
pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli
di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la
disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e
3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (18). Il Presidente
puo' richiedere il parere del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.».
 
Art. 12 bis

Disposizioni in materia di formazione specialistica
del personale medico

1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «nonche' le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,»;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facolta' assunzionale e' limitata agli specializzandi che svolgono l'attivita' formativa presso le medesime strutture»;
c) al quarto periodo, dopo le parole: «alle attivita' assistenziali svolte, si applicano» sono inserite le seguenti: «, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,» e dopo le parole: «del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 584-bis, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali).
1.-548. Omissis.
548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, nonche' le strutture sanitarie private
accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio e nei limiti di
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente,
possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con
orario a tempo parziale in ragione delle esigenze
formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella
graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
relativamente al possesso del titolo di formazione
specialistica. Per le strutture private accreditate di cui
al primo periodo, la facolta' assunzionale e' limitata agli
specializzandi che svolgono l'attivita' formativa presso le
medesime strutture. Il contratto non puo' avere durata
superiore alla durata residua del corso di formazione
specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e
6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, e puo' essere prorogato una sola volta fino al
conseguimento del titolo di formazione specialistica e
comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.
L'interruzione definitiva del percorso di formazione
specialistica comporta la risoluzione automatica del
contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e
gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente
comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro
trattamento economico, proporzionato alla prestazione
lavorativa resa e commisurato alle attivita' assistenziali
svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del
Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le
strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni
dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro
della dirigenza. Essi svolgono attivita' assistenziali
coerenti con il livello di competenze e di autonomia
raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso,
alle attivita' professionalizzanti nonche' al programma
formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a
tempo determinato, restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e la formazione
specialistica e' a tempo parziale in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome
di Trento e di Bolzano e le universita' interessate sono
definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
le modalita' di svolgimento della formazione specialistica
a tempo parziale e delle attivita' formative teoriche e
pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici
della scuola di specializzazione universitaria. La
formazione teorica compete alle universita'. La formazione
pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente
d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo
43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno
diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i
predetti specializzandi medici dal contratto di formazione
specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del
decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il
trattamento economico attribuito, con oneri a proprio
esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di
formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del
relativo titolo di formazione specialistica, coloro che
sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a
tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.
Omissis.».
 
Art. 12 ter

Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo 13
della legge 30 marzo 1971, n. 118

1. Il requisito dell'inattivita' lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attivita' lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge 30
marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30
gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili):
«Art. 13 (Assegno mensile). - 1. Agli invalidi civili
di eta' compresa fra il diciottesimo e il
sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata
una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari
o superiore al 74 per cento (16), che non svolgono
attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione
sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed erogato
dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici
mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste
per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa
annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al
comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa.
Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a
darne tempestiva comunicazione all'INPS.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-septies, del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33
(Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche'
proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285,
sulla occupazione giovanile):
«Art. 14-septies (Assegno mensile). - Con decorrenza
1° luglio 1980 l'importo mensile della pensione non
reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'art. 2,
L. 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni,
nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli
12, 13 e 17, L. 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi
civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o
parziale inabilita' lavorativa, nonche' l'assegno mensile
di assistenza per i sordomuti di cui all'art. 1, L. 26
maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene
definito «pensione non reversibile», e' elevato a L.
100.000 comprensive dell'aumento derivante
dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione
automatica prevista dall'art. 7, L. 3 giugno 1975, n. 160.
Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate
per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli
invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di
riposo.
I benefici di cui ai commi primo e secondo sono
estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all'art. 1
della L. 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni.
Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di reddito di
cui agli artt. 6, 8 e 10, D.L. 2 marzo 1974, n. 30,
convertito con modificazioni nella L. 16 aprile 1974, n.
114, e successive modificazioni, sono elevati a L.
5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e
rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione
delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate
dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente
il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in
favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli
articoli 13 e 17 della L. 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' fissato in
lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con
esclusione del reddito percepito da altri componenti del
nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
Il limite di reddito di cui al comma precedente sara'
rivalutato annualmente sulla base degli indici delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate
dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Il limite di reddito per il diritto alla pensione di
inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi civili,
di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
e' calcolato con riferimento al reddito agli effetti
dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri
componenti del nucleo familiare di cui il soggetto
interessato fa parte.
Sono abrogate le disposizioni legislative
incompatibili.
All'onere derivante dalle disposizioni del presente
articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si
provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo
6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando
parzialmente l'accantonamento «Potenziamento del Corpo
della guardia di finanza».
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
Art. 12 quater

Assunzione di personale
per l'Accademia nazionale dei Lincei

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuita' e lo sviluppo delle attivita' istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia nazionale dei Lincei e' autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 5 unita', di cui 3 di area C, posizione economica C1, e 2 di area B, posizione economica B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo e' autorizzata una spesa pari a euro 58.000, a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia nazionale dei Lincei.
2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e a euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015):
«Art. 1.
1.-199 Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
 
Art. 12 quinquies

Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo
dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale

1. Le imprese, residenti in Italia e costituite da non piu' di sessanta mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attivita' d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up a vocazione sociale e' costituita da una parte che non puo' essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidita', ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, e' sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidita', al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del presente comma.
3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attivita' di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attivita'.
4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e' concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo e' corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le modalita' di attuazione del presente comma.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Riferimenti normativi

- La legge 18 agosto 2015, n. 134 (Disposizioni in
materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con
disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle
famiglie) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2015, n.
199.
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore
certificato: finalita', definizione e pubblicita'). - 1. Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova
imprenditorialita' e l'occupazione, in particolare
giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative,
come definite al successivo comma 2 e coerentemente con
quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012,
pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza
(DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti
formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
Le disposizioni della presente sezione intendono
contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura
imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente
favorevole all'innovazione, cosi' come a promuovere
maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti,
imprese innovative e capitali dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up
innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la
societa' di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a);
b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi;
c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una
filiale in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e'
superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o
prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione,
scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o
di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno
di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita'
italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che
abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,
in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o
superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di
almeno una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono
considerate start-up innovative ai fini del presente
decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle
imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che
attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In
tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova
applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, se la start-up
innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i
quattro anni precedenti.
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a
vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2
e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155.
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di
start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore
certificato» e' una societa' di capitali, costituita anche
in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europaea, residente in Italia ai sensi
dell'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per
sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative
ed e' in possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari,
adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi
riservati per poter installare attrezzature di prova, test,
verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita'
delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in
banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni,
macchinari per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di
riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione
e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con
universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari che svolgono attivita' e progetti
collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza
nell'attivita' di sostegno a start-up innovative, la cui
sussistenza e' valutata ai sensi del comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),
b), c), d) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore
di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che
sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e)
del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up
innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
sulla base di valori minimi individuati con il medesimo
decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di
costituzione e/o incubazione di start-up innovative
ricevute e valutate nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate
nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale
ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo
degli occupati rispetto all'anno, precedente;
f) tasso di crescita media del valore della
produzione delle start-up innovative incubate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi
a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle
regioni, raccolti a favore delle start-up innovative
incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up
innovative incubate, tenendo conto del relativo settore
merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e
per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituiscono una apposita sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a
cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato
devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza
dei requisiti per l'identificazione della start-up
innovativa e dell'incubatore certificato di cui
rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata
mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale
rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di
cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per la start-up innovativa:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli
altri attori della filiera quali incubatori o investitori;
per gli incubatori certificati: all'anagrafica,
all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai requisiti
previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la
start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato,
sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up
innovative e gli incubatori certificati assicurano
l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home
page del proprio sito Internet.
12. La start-up innovativa e' automaticamente
iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese
di cui al comma 8, a seguito della compilazione e
presentazione della domanda in formato elettronico,
contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo
del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta,
comprese l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a
fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione
di veridicita';
f) elenco delle societa' partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle
esperienze professionali dei soci e del personale che
lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati
sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale.
13. L'incubatore certificato e' automaticamente
iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese
di cui al comma 8, a seguito della compilazione e
presentazione della domanda in formato elettronico,
contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli
indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti
dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo
del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature
disponibili per lo svolgimento della propria attivita';
f) indicazione delle esperienze professionali del
personale che amministra e dirige l'incubatore certificato,
esclusi eventuali dati sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con
universita' e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita
nell'attivita' di sostegno a start-up innovative.
14.
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale della start-up innovativa o
dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del
possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2
e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso
l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti
di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore
certificato sono cancellati dalla sezione speciale del
registro delle imprese di cui al presente articolo, con
provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi
dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro
delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla
perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito
della dichiarazione di cui al comma 15.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore
certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12
e 13 nella piattaforma informatica
startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella
sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o
confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui
al comma 10.».
- Il testo dell'articolo 108, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato nella
G.U.U.E. del 9 maggio 2008, n. C 115.
- Il testo dell'articolo 33, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge 12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili):
«Art. 13 (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel
rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro
e' concesso a domanda un incentivo per un periodo di
trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della capacita'
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di
cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e' altresi'
concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore con disabilita' intellettiva e psichica che
comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore
al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di
assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo
determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per
tutta la durata del contratto.
1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e'
corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle
denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione
dell'incentivo e' trasmessa, attraverso apposita procedura
telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a
fornire una specifica comunicazione telematica in ordine
alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione,
in favore del richiedente opera una riserva di somme pari
all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al
richiedente e' assegnato un termine perentorio di sette
giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro
che da' titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio
dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della
predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del
contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di mancato
rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto
periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme
operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse
a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto
dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione
delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula
del contratto che da' titolo all'incentivo e, in caso di
insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai
sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al
monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento
alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede
all'attuazione del presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente.
2.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche
ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti
agli obblighi della presente legge, procedono
all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda
con le modalita' di cui al comma 1-ter.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008.
A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e
nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse
sono attribuite per il tramite delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il
Fondo di cui al presente articolo e' altresi' alimentato da
versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo
e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnate al
medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
secondo modalita' definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' definito l'ammontare
delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono
trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili
per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di
cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto e'
stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di
cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al
presente comma e' aggiornato annualmente al fine di
attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al
comma 4 per il versamento dei contributi di cui
all'articolo 5, comma 3-bis.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. - 9.
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una
verifica degli effetti delle disposizioni del presente
articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle
risorse finanziarie ivi previste.».
 
Art. 13

Disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e puo' essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1. le parole «e per indirizzare» sono sostituite dalle seguenti: «e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale,»;
1.2. le parole: «negli attuali» sono sostituite dalla seguente: «nei»;
1.3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.»;
2) al comma 2:
2.1. le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»;
2.2. dopo le parole «dal Ministero dell'interno,» sono inserite le seguenti: «dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,»;
2.3. le parole: «dall'IPSEMA e dall'ISPESL», sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro»;
2.4. dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilita', e alle malattie professionali denunciate.»;
4) al comma 4, primo periodo, le parole da «Ministro del lavoro» fino a «pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale» e le parole «da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti i criteri e»;
5) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per l'attivita' di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole «e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attivita' di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008»;
4) al comma 6:
4.1. dopo le parole «L'importo delle somme che l'ASL» sono inserite le seguenti: «e l'Ispettorato nazionale del lavoro» e la parola: «ammette» e' sostituita dalla seguente: «ammettono»;
4.2. le parole «l'apposito capitolo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;
4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall'Ispettorato»;
5) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attivita' svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di lavoro.»;
d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). - 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonche', a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Con riferimento all'attivita' dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attivita' di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attivita' dei suddetti lavoratori e' oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalita' operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e' stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione e' adottato in relazione alla parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione e' comunicato all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonche', su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumita'.
5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
9. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca e' altresi' concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).»;
d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita'»;
d-ter) all'articolo 19, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme for- nendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attivita' del lavoratore e informare i superiori diretti»;
2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attivita' e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformita' rilevate»;
d-quater) all'articolo 26, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;
d-quinquies) all'articolo 37:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa»;
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo»;
4) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
«7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita' della formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita' formative devono essere svolte interamente con modalita' in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi»;
e) all'articolo 51:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
2) il comma 8-bis e' sostituito dai seguenti:
«8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attivita' di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorita' nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialita' nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro»;
e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
e-ter) all'articolo 55, comma 5:
1) alla lettera c), dopo le parole: «commi 1, 7,» e' inserita la seguente: «7- ter,»;
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis»;
e-quater) all'articolo 56, comma 1, lettera a), le parole: «ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «, f) e f-bis)»;
e-quinquies) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: «1° giugno 2001» sono aggiunte le seguenti: «, aggiornato con le edizioni delle norme UNI piu' recenti»;
e-sexies) all'articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera f) del presente comma, e' premesso il seguente:
«1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente»;
f) all'articolo 99, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilita' con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalita' tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalita' di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»;
g) l'Allegato I e' sostituito dall'Allegato I al presente decreto.
1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e)».
2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c), numero 1), l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per il biennio 2021- 2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unita' da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonche' di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonche' di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.
3. Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 90 unita' in soprannumero rispetto all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.
4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «570 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «660 unita'»;
b) alla lettera b), il numero «6» e' sostituito dal seguente: «8»;
c) la lettera c) e' abrogata;
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) ispettori: 246»;
e) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) appuntati e carabinieri: 229».
5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita' di personale, ripartite in 45 unita' del ruolo ispettori e in 45 unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374 euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994 euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701 euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per l'anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 13, 18, 19,
26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro) come modificati dalla
presente legge:
«Art. 7 (Comitati regionali di coordinamento). - 1.
Al fine di realizzare una programmazione coordinata di
interventi, nonche' uniformita' degli stessi ed il
necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e
con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni
regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di
coordinamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.
1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due
volte l'anno e puo' essere convocato anche su richiesta
dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del
lavoro.».
«Art. 8 (Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro). - 1. E' istituito il
Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei
luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per
orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia
della attivita' di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, relativamente ai lavoratori
iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e
per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale le
attivita' di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato
delle informazioni disponibili nei sistemi informativi,
anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la
creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza
alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo
dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e'
costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione
digitale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, dall'INAIL, dall'INPS e dall'Ispettorato
Nazionale del Lavoro, con il contributo del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Ulteriori
amministrazioni potranno essere individuate con decreti
adottati ai sensi del comma 4. Allo sviluppo del medesimo
concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di
settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si
occupano della salute delle donne.
3. L'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla
gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo,
nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE)
2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di
prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito
territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del
lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli
infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia
di indennizzabilita', e alle malattie professionali
denunciate.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e
le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento
del SINP, nonche' le regole per il trattamento dei dati.
Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul
Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione
nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le speciali modalita' con le quali le forze
armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente
alle attivita' operative e addestrative. Per tale finalita'
e' acquisita l'intesa dei Ministri della difesa,
dell'interno e dell'economia e delle finanze.
4-bis. Per l'attivita' di coordinamento e sviluppo
del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' ridefinita la composizione del
Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del
sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP),
istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute 25 maggio 2016, n. 183.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema
informativo avviene attraverso la periodica consultazione
in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno
riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un'ottica di
genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e
delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle
istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle
istituzioni preposte;
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia
indennizzabile dall'INAIL.
7. La diffusione delle informazioni specifiche e'
finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza
utili per le attivita' dei soggetti destinatari e degli
enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi
destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attivita' di cui al presente articolo sono
realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2
utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e
strumentali in dotazione.».
«Art. 13 (Vigilanza). - 1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio,
dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva
attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo
economico, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. Le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita'
del presente articolo, nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni.
2. (abrogato).
3. In attesa del complessivo riordino delle
competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita'
marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita'
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri,
nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e'
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della
programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo
7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale
del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo
l'attivita' di vigilanza esercitata da tutti gli organi di
cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 21 dicembre 2007.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato
nazionale del lavoro, in qualita' di organo di vigilanza,
ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra
rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il
bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per
finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro
svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e
dall'Ispettorato.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza
competenti, come individuati dal presente decreto.
7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a
presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al
Parlamento, una relazione analitica sull'attivita' svolta
in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi
settori produttivi e delle prospettive di sviluppo,
programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei
luoghi di lavoro.».
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
b-bis) individuare il preposto o i preposti per
l'effettuazione delle attivita' di vigilanza di cui
all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di
lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto
per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente
periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attivita';
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche'
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata
da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,
nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r). Il documento e' consultato
esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma
3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo
53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento
della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il
documento e' consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione
del certificato medico, a fini statistici e informativi, i
dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui
all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15
lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali
vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi
dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti."
«Art. 19 (Obblighi del preposto). - 1. In riferimento
alle attivita' indicate all'articolo 3, i preposti, secondo
le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da
parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale
messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di
comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni
impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini
della protezione collettiva e individuale, intervenire per
modificare il comportamento non conforme fornendo le
necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata
attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza
dell'inosservanza, interrompere l'attivita' del lavoratore
e informare i superiori diretti»;
b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o
al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei
mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione
di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario,
interrompere temporaneamente l'attivita' e, comunque,
segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al
dirigente le non conformita' rilevate:
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo
quanto previsto dall'articolo 37.».
«Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unita'
produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero
ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalita' previste dal decreto
di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':
1) acquisizione del certificato di iscrizione
alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione
dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-professionale,
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di
lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita'
a basso rischio di infortuni e malattie professionali di
cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia
all'attivita' del datore di lavoro committente sia alle
attivita' dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori
autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, adeguate e
specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del
documento esso e' allegato al contratto di appalto o di
opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione
dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al
primo periodo o della sua sostituzione deve essere data
immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di
applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata
non e' superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi
non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di
livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, o dallo svolgimento di attivita' in ambienti
confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o
dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,
di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all'allegato XI del presente
decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si
intende l'entita' presunta dei lavori, servizi e forniture
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro
necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o
forniture considerata con riferimento all'arco temporale di
un anno dall'inizio dei lavori.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in
cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il
soggetto che affida il contratto redige il documento di
valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso
il quale deve essere eseguito il contratto, prima
dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti
nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto;
l'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in
materia di responsabilita' solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei
rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e
di somministrazione, anche qualora in essere al momento
della data di entrata in vigore del presente decreto, di
cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
1677 del codice civile, devono essere specificamente
indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del
codice civile i costi delle misure adottate per eliminare
o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo
periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai
contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del
25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono
essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli
stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali
dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico piu' vicino a quello preso in
considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo
modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto
2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti
pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.
8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro
appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente
al datore di lavoro committente il personale che svolge la
funzione di preposto.».
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - 1. Omissis.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del
presente decreto in materia di formazione, in modo da
garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti
minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a
carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica
finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di
tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
modalita' delle verifiche di efficacia della formazione
durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del
presente decreto successivi al I. Ferme restando le
disposizioni gia' in vigore in materia, la formazione di
cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo
di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele
pericolose.
5. L'addestramento viene effettuato da persona
esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste
nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale; l'addestramento consiste,
inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di
lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento
effettuati devono essere tracciati in apposito registro
anche informatizzato.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti
ricevono un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto
previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere
effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso
le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori.
7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita'
della formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei
preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita'
formative devono essere svolte interamente con modalita' in
presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno
biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in
ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1,
possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente
definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo
13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b)
legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei
fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti
normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore
annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50
lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di
lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attivita' di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel libretto formativo del
cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il
contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore
di lavoro ai fini della programmazione della formazione e
di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
14-bis. In tutti i casi di formazione ed
aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo
per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e'
riconosciuto il credito formativo per la durata e per i
contenuti della formazione e dell'aggiornamento
corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento del
credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e'
documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari
provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente
decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute
e sicurezza sul lavoro.».
«Art. 51 (Organismi paritetici). - 1. A livello
territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali istituisce il repertorio degli organismi
paritetici, previa definizione dei criteri identificativi,
sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale per il settore di appartenenza, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima
istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le
imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro.
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono
attivita' di formazione, anche attraverso l'impiego dei
fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, nonche', su richiesta delle
imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento
delle attivita' e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della
quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini
della programmazione delle proprie attivita'.
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi
paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
tecnicamente competenti.
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli
organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al
comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti
della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1,
purche' dispongano di personale con specifiche competenze
tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei
territori e nei comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi per le finalita' di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo
trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione
annuale sull'attivita' svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende
di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi
degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano
annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla
protezione dei dati-GDPR), all'Ispettorato nazionale del
lavoro e all'INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli
organismi paritetici e a quelle che hanno svolto
l'attivita' di formazione organizzata dagli stessi
organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma
3-bis.
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai
fini della individuazione di criteri di priorita' nella
programmazione della vigilanza e di criteri di premialita'
nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi
da parte dell'INAIL. Per la definizione dei suddetti
criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti
parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema
paritetico volontario che ha come obiettivo primario la
prevenzione sul luogo di lavoro.».
«Art. 52 (Sostegno alla piccola e media impresa, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
e alla pariteticita'). - 1. Presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e'
costituito il fondo di sostegno alla piccola e media
impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticita'. Il fondo opera a favore
delle realta' in cui la contrattazione nazionale o
integrativa non preveda o costituisca, come nel settore
edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticita' migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha
quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non
inferiore al cinquanta per cento delle disponibilita' del
Fondo, delle attivita' delle rappresentanze dei lavoratori
per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla
formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di
lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli
imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile,
dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei
lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attivita' degli organismi
paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui
all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore
lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso
l'azienda ovvero l'unita' produttiva calcolate sulla base
della retribuzione media giornaliera per il settore
industria e convenzionale per il settore agricoltura
determinate annualmente per il calcolo del minimale e
massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL.
Il computo dei lavoratori e' effettuato in base
all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale e'
stabilita in 8 ore;
b); - d).
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con
le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 30 giugno 2022, sono definiti le
modalita' di funzionamento e di articolazione settoriale e
territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di
riparto delle risorse tra le finalita' di cui al medesimo
comma nonche' il relativo procedimento amministrativo e
contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni
del comitato amministratore del fondo.
3-bis. In fase di prima attuazione il fondo e'
alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL
delle risorse previste per le finalita' di cui all'articolo
23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale redige una relazione annuale sulla attivita'
svolta, da inviare al Fondo.».
«Art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente). - 1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di
lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione
dell'articolo 34, comma 2.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si
applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la
violazione e' commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che
espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
all'articolo, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, e da attivita' di
manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal Titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di piu' imprese e la cui
entita' presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03
euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli
elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o
d), o senza le modalita' di cui all'articolo 29, commi 2 e
3.
4. E' punito con l'ammenda da 1.228,50 a 2.457,02
euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli
elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo
periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione degli
articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26,
comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e)
e 4, 45, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione
dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione
degli articoli 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36,
commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1,
lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima
parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis;
e) con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la
violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p),
seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.457,02 a 8.108,14 euro per la violazione degli articoli
29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.228,50 a 5.528,28 euro per la violazione dell'articolo
18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni
superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
614,25 a 2.211,31 euro per la violazione dell'articolo 18,
comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli
infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma
1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma
5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
122,85 a 614,25 euro per ciascun lavoratore, in caso di
violazione dell'articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
61,42 a 368,56 euro in caso di violazione dell'articolo 18,
comma 1, lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5,
lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti
alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e
dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori gli importi della
sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a
piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono
triplicati.».
«Art. 56 (Sanzioni per il preposto). - 1. Con
riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i
preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e
competenze, sono puniti:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 19,
comma 1, lettere a), c), e), f) e f-bis);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
245,70 (195) a 982,81 (195) euro per la violazione
dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).».
«Art. 79 (Criteri per l'individuazione e l'uso). - 1.
Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di
riferimento per l'applicazione di quanto previsto
all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della
natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio
sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme
restando le priorita' delle misure di protezione
collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma
2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2
maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
1° giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI
piu' recenti.».
«Art. 99 (Notifica preliminare). - 1. Il committente
o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori,
trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro nonche', limitatamente ai
lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la
notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato
XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti
all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui
alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in
corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui
entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
1.1. I soggetti destinatari della notifica
preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa
edile territorialmente competente.
1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano
una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato
nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilita' con le
banche dati esistenti. Con decreto del direttore
dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le
modalita' tecniche, la data di effettivo avvio
dell'alimentazione della banca dati e le modalita' di
condivisione delle informazioni con le Pubbliche
Amministrazioni interessate.
2. Copia della notifica deve essere affissa in
maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente
competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore
delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono
chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari
presso gli organi di vigilanza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
(Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Misure per il contrasto del lavoro sommerso
e irregolare). - 1. Al fine di rafforzare l'attivita' di
contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e
la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
a); - b);
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui
ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con
esclusione delle sanzioni previste per la violazione
dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano anche alle violazioni
commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni,
nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori
introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui
alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati:
1) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
2) ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel
limite massimo di 13 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
finalizzate ad una piu' efficiente utilizzazione del
personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad
una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di
carattere organizzativo, della vigilanza in materia di
lavoro e legislazione sociale, nonche' alla realizzazione
di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e
irregolare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 826 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare) come modificato dalla presente legge:
«Art. 826 (Contingente per la tutela del lavoro). -
1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle
leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza
sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei
carabinieri, per un contingente complessivo di 660 unita'
in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o
ruoli:
a) generali di brigata: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 8;
c).
d) ispettori: 246;
e) sovrintendenti: 176;
f) appuntati e carabinieri: 229.
2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84
unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di
vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione
delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e
sull'assistenza.».
 
Art. 13 bis
Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione
per la sicurezza delle istituzioni scolastiche

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilita' civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonche' ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonche' ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonche' alla competente autorita' di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 e' redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei dell'articolo 18, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche'
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata
da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,
nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r). Il documento e' consultato
esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26,
comma 3 anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in
azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione
del certificato medico, a fini statistici e informativi, i
dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui
all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15
lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali
vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi
dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono
esentati da qualsiasi responsabilita' civile,
amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente
richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di
cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di
carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso
gli interventi relativi all'installazione degli impianti e
alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e
di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non
assegnati alle istituzioni scolastiche nonche' ai vani e
locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle
istituzioni scolastiche restano a carico
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle
convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta
con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la
sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono
interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e
degli edifici assegnati, nonche' ordinarne l'evacuazione,
dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione
tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti,
alla loro fornitura e manutenzione, nonche' alla competente
autorita' di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo
precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del
codice penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la
valutazione dei rischi strutturali degli edifici e
l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono
di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro
fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di
cui al comma 2 e' redatto dal dirigente dell'istituzione
scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla
fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, stabilisce le modalita' di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici
scolastici.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».
 
Art. 14
Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e
internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. Al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuita' delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a erogare, ad integrazione del contributo di cui all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164, un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026. L'erogazione del contributo addizionale e' condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a favore dell'Italia dei canali 7, 26, 30, 51, 12B e 12C, assegnati alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'Accordo di Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 2.019.431 euro per l'anno 2021, di 1.613.431 euro per l'anno 2022, di 1.651.431 euro per l'anno 2023, di 1.702.431 euro per l'anno 2024, di 1.769.431 euro per l'anno 2025 e di 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Per gli adempimenti connessi alla presidenza italiana del Consiglio d'Europa e in attuazione dello Statuto della predetta organizzazione, firmato a Londra il 5 maggio 1949, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 23 luglio 1949, n. 433, e' autorizzata la spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente sono posti in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le corrispondenti poste sono cancellate dallo stato passivo della liquidazione del predetto Istituto. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1611, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo, come fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a)»;
b) all'articolo 2259, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo in servizio al 22 maggio 2021 e al raggiungimento del numero complessivo di unita' dei secondi cappellani militari capo fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), le immissioni dei cappellani militari sono determinate nel limite dell'onere finanziario complessivo teorico a regime.
3-ter. A decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al raggiungimento del numero complessivo di unita' dei secondi cappellani militari capo, fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), non ha luogo l'avanzamento dei primi cappellani militari capo.
3-quater. A decorrere dal 22 maggio 2021 cessano le promozioni a terzo cappellano militare capo.
3-quinquies. A decorrere dal 22 maggio 2021 ai cappellani militari non sono attribuite le maggiorazioni delle indennita' di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, a esclusione di quelle di cui all'articolo 4, e delle indennita' per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscono l'indennita' di impiego operativo ovvero l'indennita' per servizio di istituto superiore, di importo superiore all'indennita' di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, la differenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennita' di impiego operativo di base.».
6. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «15 ottobre 2021» sono sostituire dalle seguenti «31 dicembre 2021»;
b) dopo le parole «9-quater», sono aggiunte le seguenti «, nonche' 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies».

Riferimenti normativi

- Il testo della citata legge 29 settembre 2015, n. 164
(Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in
materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con
Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2015, n. 243.
- Il testo della legge 23 luglio 1949, n. 433 (Ratifica
ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e
dell'Accordo relativo alla creazione della Commissione
preparatoria del Consiglio d'Europa, firmati a Londra il 5
maggio 1949) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
luglio 1949, n. 168.
- Si riporta il testo degli articoli 1611 e 2259 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1611 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento
dei cappellani militari in servizio permanente avviene:
a) ad anzianita' congiunta al merito, per il grado
di cappellano militare addetto;
b) per merito comparativo, per i gradi di
cappellano militare capo e primo cappellano militare capo.
2. Le promozioni al grado superiore dipendono da
valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacita' e
l'idoneita' degli interessati, secondo il giudizio espresso
dagli organismi competenti.
2-bis. Le promozioni da attribuire ai primi
cappellani militari capo avvengono nei casi in cui vi sia
una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari
capo, come fissato dall'articolo 1546, comma 1, lett. a).».
«Art. 2259 (Disposizioni provvisorie per i cappellani
militari). - 1. I cappellani militari di complemento e
della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997
sono iscritti in un apposito ruolo a esaurimento.
2. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico
complessivo dei cappellani militari addetti e dei
cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al
comma 1 sono immessi annualmente in servizio permanente, se
hanno svolto almeno due anni di servizio in qualita' di
cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneita'
dell'Ordinario militare da emettersi sulla base della
documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare
del personale interessato. Dalla data di immissione nel
predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria
del congedo e transitano in quella del servizio permanente.
3. Il limite di eta' per la cessazione dal servizio
permanente dei cappellani militari di cui al comma 1 e' di
62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1539.
3-bis. Fino al collocamento in congedo dei terzi
cappellani militari capo in servizio al 22 maggio 2021 e al
raggiungimento del numero complessivo di unita' dei secondi
cappellani militari capo fissato dall'articolo 1546, comma
1, lettera a), le immissioni dei cappellani militari sono
determinate nel limite dell'onere finanziario complessivo
teorico a regime.
3-ter. A decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al
raggiungimento del numero complessivo di unita' dei secondi
cappellani militari capo, fissato dall'articolo 1546, comma
1, lettera a), non ha luogo l'avanzamento dei primi
cappellani militari capo.
3-quater. A decorrere dal 22 maggio 2021 cessano le
promozioni a terzo cappellano militare capo.
3-quinquies. A decorrere dal 22 maggio 2021 ai
cappellani militari non sono attribuite le maggiorazioni
delle indennita' di impiego operativo di cui alla legge 23
marzo 1983, n. 78, a esclusione di quelle di cui
all'articolo 4, e delle indennita' per servizio d'istituto
di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive
modificazioni. Ai cappellani militari in servizio alla data
del 21 maggio 2021, che percepiscono l'indennita' di
impiego operativo ovvero l'indennita' per servizio di
istituto superiore, di importo superiore all'indennita' di
cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, la
differenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam
riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennita' di
impiego operativo di base.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l'esercizio in
sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni urgenti per la Repubblica di
San Marino). - 1. Ai soggetti in possesso di un certificato
di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti
autorita' sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle
more dell'adozione della circolare del Ministero della
salute che definisce modalita' di vaccinazione in coerenza
con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater,
nonche' 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87.».
 
Art. 15
Proroga dell'incremento di personale per l'operazione «Strade sicure»
e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del
vertice G-20

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 5.080.080, di cui euro 1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 3.830.070 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Al fine di potenziare i dispositivi della cornice di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo l, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di ulteriori 400 unita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
4. Per l'attuazione del comma 3, e' autorizzata la spesa di euro 309.159 per l'anno 2021 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, attraverso l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, e' autorizzata la spesa di euro 1.659.477 per l'anno 2021.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.048.716 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 22 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 22 (Misure per la funzionalita' delle Forze
armate - Operazione "Strade sicure"). - 1. Al fine di
garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unita' di personale di
cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente prorogato fino al 31
luglio 2020;
b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' integrato di ulteriori 500 unita' dalla data di
effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al
comma 1, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa
complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro
4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del
personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo del comma 1023, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
1.-1022. (Omissis).
1023. Al fine di assicurare, anche in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della
criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'
di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e'
prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e
obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un
contingente di 7.050 unita', dal 1° luglio 2021 al 30
giugno 2022 di un contingente di 6.000 unita' e dal 1°
luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000
unita' di personale delle Forze armate. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125(Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica):
«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel
controllo del territorio). - 1. Per specifiche ed
eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove
risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio,
puo' essere autorizzato un piano di impiego di un
contingente di personale militare appartenente alle Forze
armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti
militari o comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze
armate di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e
della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato
maggiore della difesa e previa informazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno
riferisce in proposito alle competenti Commissioni
parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 74, dell'articolo 24
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini):
«Art.24 (Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato).
1.-73. Omissis.
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del
concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia
nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze
armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
Omissis.».
 
Art. 15 bis
Misure urgenti in favore degli iscritti agli enti di previdenza
obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con delibera degli organi competenti corredata di una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei Ministeri vigilanti da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorita' sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attivita' per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai Ministri competenti.

Riferimenti normativi

- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
- Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma
25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
 
Art. 16
Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonche'
per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarieta'
comunale

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 1.300 milioni di euro nell'anno 2021.
2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 200 milioni di euro.
3. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.
4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi e' attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularita'.
5. In attuazione dell'accordo sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, e' attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto importo puo' essere compensato con il contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.
6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi per l'anno 2021 e' attribuito alla regione l'importo di 66,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, alle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 e' pari a 90 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021.
8. L'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 e' subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi ivi richiamati.
8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione siciliana e' destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente e le entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 8-bis: a) 10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento; b) 20 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c) 65 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento; d) 5 per cento alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c), e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare alla riduzione del disavanzo, e' ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di preconsuntivo, e non puo' essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di citta' metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 e' riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entita' del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi di cui al periodo precedente assegnati per l'annualita' 2021. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, e' ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis e 8-quinquies e' iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8-septies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.
8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonche' alle condizioni di erogabilita' delle somme ivi previste. Il finanziamento e' erogato per stati di avanzamento delle attivita' secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento delle attivita' di cui al medesimo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' riassegnata alle regioni e alle province autonome che abbiano completato le attivita' di cui allo stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.
8-novies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni contenute nella predetta relazione con le attivita' assistenziali previste dalla normativa citata, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa citata, per tutte le attivita' assistenziali rese dai rispettivi servizi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di euro 340 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.
10. In attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/ 2021 del 12 agosto 2021, e' riconosciuto ai comuni ricorrenti un contributo del complessivo importo di euro 62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto.
10-bis. Le somme dovute ai comuni frontalieri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020 e 2021, a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegate, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, dai comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualita'.
11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 9 e 10 si provvede ai sensi dell'articolo 17.
11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 86, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«Art. 1. - 1. - 85. Omissis.
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi
quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire
dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del
sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La
modifica del sistema di finanziamento di cui al presente
comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 95 e 98, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 94. Omissis.
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
96. - 97. Omissis.
98. Il fondo di cui al comma 95 e' ripartito con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, sulla base di
programmi settoriali presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato per le materie di competenza. I
decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri
e le modalita' per l'eventuale revoca degli stanziamenti,
anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla
loro assegnazione e la loro diversa destinazione
nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 95 a 106.
In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di
bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano
individuati interventi rientranti nelle materie di
competenza regionale o delle province autonome, e
limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti
previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali
esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data
dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono
essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I
medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita' di
utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di
economicita' e di contenimento della spesa, anche
attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo
sono adottati entro il 31 gennaio 2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1039, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1. - 1038. Omissis.
1039. Per il potenziamento della componente
aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 806, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 805. Omissis.
806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10
dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio
2020, e' preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per
l'anno 2021 il predetto importo e' comprensivo di 100
milioni di euro destinati alla riduzione del contributo
alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di
gettito connesso agli effetti negativi derivanti
dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 243-bis, decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni (983) dalla data di
esecutivita' della delibera di cui al comma 1, delibera un
piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata
compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in
corso, corredato del parere dell'organo di revisione
economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato,
la delibera di cui al presente comma risulti gia'
presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o
commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui
all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in
carica ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio,
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni
successivi alla sottoscrizione della relazione di cui
all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate
dall'ente locale in considerazione dei comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei
tributi locali nella misura massima consentita, anche in
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale previsto
dall'articolo 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo, riduzione delle spese di personale, da
realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai
fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale dirigente e di quello del comparto, delle
risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3,
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1°(gradi)
aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza),
per la quota non connessa all'effettivo incremento delle
dotazioni organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma
9, lettera d), del presente articolo e all'articolo
243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al
comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di
spese di investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 52, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106:
«Art. 52 (Misure di sostegno all'equilibrio di
bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti
rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di
comuni). - 1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660
milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti
locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione
al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a
seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di
liquidita' ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il
maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo
anticipazione di liquidita' e' superiore al 10 per cento
delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto
2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo e'
destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.
1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della
finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e
l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli
enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29
aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre
2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal
riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni
di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidita',
distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilita', a
decorrere dall'esercizio 2021 e' ripianato in quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un
importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle
anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.
1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti
locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso
annuale delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4
della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A
decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto,
gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota
annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo
anticipazione di liquidita' accantonato ai sensi del comma
1. La quota del risultato di amministrazione liberata a
seguito della riduzione del fondo anticipazione di
liquidita' e' iscritta nell'entrata del bilancio
dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo
anticipazione di liquidita'", in deroga ai limiti previsti
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio
di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al
rendiconto e' data evidenza della copertura delle spese
riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di
liquidita', che non possono essere finanziate dall'utilizzo
del fondo anticipazioni di liquidita' stesso.
1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo
del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del
disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di
liquidita' applicato al primo esercizio del bilancio di
previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del
comma 1-bis puo' non essere applicato al bilancio degli
esercizi successivi.
2. Per gli enti locali che hanno incassato le
anticipazioni di liquidita' di cui al decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e'
differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto
di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo
227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale
data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui
all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000.
3. Il contributo straordinario in favore dei comuni
risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e' incrementato di 6,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a
decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 38 (Debiti enti locali). - 1. All'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 932 e'
inserito il seguente: «932-bis. A seguito della conclusione
delle attivita' straordinarie della gestione commissariale
di cui al comma 932:
a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei
residui attivi e passivi nei confronti della gestione
commissariale;
b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di
competenza della stessa gestione commissariale iscritti
nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento
pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione
del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo
crediti di dubbia esigibilita', destinato ad essere
conservato fino alla riscossione o cancellazione degli
stessi crediti; la differenza e' finalizzata alla copertura
dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);
c) e' trasferita a Roma capitale la titolarita' del
piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli
finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri
di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito
finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle
finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 930;
d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni
contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite
nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al
comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.».
1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative
necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle
obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27
gennaio 2048 (ISIN XSØ181673798) per 1.400 milioni di euro
all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte
dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal
pagamento degli interessi e del capitale del suddetto
prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio
dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della
cedola successiva a quella in corso al momento
dell'adesione stessa.
1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di
74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al
2048. Al relativo onere si provvede:
a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a
70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030
e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031
al 2048;
b) mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a
24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilita' in
ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilita'
speciale possono essere utilizzate per le finalita'
originarie solo per la parte eccedente gli importi
complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio
dello Stato ai sensi della presente lettera.
1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento
netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048,
si provvede mediante corrispondente riduzione del limite
alle somme che il Commissario straordinario del Governo per
la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma e' autorizzato annualmente a utilizzare a
valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14,
comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rideterminato il
limite di cui al primo periodo del presente comma.
1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei
possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis,
nonche' ai fini del pagamento della cedola in corso al
momento dell'adesione stessa, la dotazione del fondo di cui
al comma 1-ter e' destinata alle finalita' di cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori
delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari
a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al
2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14,
comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e' destinato al rimborso della quota capitale delle
obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.
1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo
commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da
operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con
istituti di credito di competenza della Gestione
commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' destinato ad alimentare un fondo, da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'interno,
denominato "Fondo per il concorso al pagamento del debito
dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane"; il
Commissario straordinario del Governo per la gestione del
piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma
promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa
utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale
conclusione dei contratti di rinegoziazione e' comunque
subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
all'emanazione di un decreto di autorizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al
primo periodo e' incrementato, anche in via pluriennale,
con le seguenti modalita':
a) mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma
14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In
tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario
straordinario e' autorizzato annualmente a utilizzare a
valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14,
comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e' corrispondentemente ridotto;
b) mediante riassegnazione delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato
Commissario straordinario a valere sulle disponibilita'
giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato.
In tal caso, l'importo delle somme versate e' computato ai
fini della verifica del rispetto del limite di cui al
secondo periodo della lettera a).
1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle
rate in scadenza dei mutui contratti per spese di
investimento da parte dei comuni capoluogo delle citta'
metropolitane in dissesto finanziario di cui all'articolo
244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
fermo restando quanto previsto dal comma 1-septies del
presente articolo, e' riconosciuto ai medesimi comuni un
contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero;
b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le
parole: «accantonata per l'anno 2017 e 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017,
2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario nazionale per
l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017,
2018 e 2019». Per gli anni 2019, 2020 e 2021, la somma
accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato
decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente
comma, e' ripartita per le finalita' indicate alle lettere
a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli
importi definiti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
1-decies. Il Fondo di cui al comma 1-septies e'
annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati,
tra i comuni capoluogo delle citta' metropolitane che hanno
deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto
finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli
243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi
pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte
dei conti. Il Fondo e' ripartito con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione
all'entita' delle rate annuali di rimborso del debito.
1-undecies. I comuni con popolazione superiore a
60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al
1°(gradi) gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di
cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente
hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
al fine di assicurare il ripiano delle passivita'
individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo
articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto
dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a
ridurre gli importi dei contratti in essere, nonche' di
quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia gia'
intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a
oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella
misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei
contratti medesimi. Le parti hanno facolta' di rinegoziare
il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta
riduzione. E' fatta salva la facolta' del prestatore dei
beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta
giorni dalla comunicazione della manifestazione di volonta'
di operare la riduzione, senza alcuna penalita' da recesso
verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato
all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte di
quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al
presente comma, nelle more dell'espletamento delle
procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di
assicurare comunque la disponibilita' di beni e servizi
necessari alla loro attivita', stipulare nuovi contratti
accedendo a convenzioni-quadro della societa' Consip Spa, a
quelle di centrali di committenza regionale o tramite
affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e
nazionale in materia di contratti pubblici.
1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
parole: «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data
della predetta certificazione» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui
all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni,
compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto».
1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis
dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituita dalla
seguente:
1-quaterdecies. Nell'ambito delle misure volte ad
assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, e'
riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in
conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente comma,
pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1-quinquiesdecies. I comuni interessati dagli eventi
sismici della provincia di Campobasso e della citta'
metropolitana di Catania individuati, rispettivamente,
dalla delibera del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre
2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del
2 gennaio 2019, approvano il rendiconto della gestione
previsto dall'articolo 227 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo all'esercizio
2018, entro il 31 luglio 2019 e lo trasmettono alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni
dalla data dell'approvazione.
2. Fino alla conclusione delle attivita'
straordinarie della Gestione commissariale di cui
all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, al fine di sopperire a temporanee carenze di
liquidita' della Gestione stessa il comune di Roma Capitale
e' autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di
liquidita'. Le modalita' di concessione, la misura
dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle
anticipazioni di liquidita' di cui al periodo precedente,
sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma
Capitale e la Gestione Commissariale.
2-bis. Gli enti locali che hanno proposto la
rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai
sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di
deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18
del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente
sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da
provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della
sezione regionale competente, possono riproporre il piano
per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura
dell'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve
contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo gia'
oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina
vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli
altri disavanzi.
2-quater. Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e
2-ter non sospendono le azioni esecutive e, considerata la
situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di
approvazione o di diniego della competente sezione
regionale della Corte dei conti entro venti giorni dalla
ricezione dell'atto deliberativo del consiglio comunale.
Per i piani per cui e' pendente la fase istruttoria presso
la Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione
predetta e' tenuta a concludere la fase istruttoria entro
venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui ai
commi 2-bis e 2-ter. Entro i successivi cinque giorni, la
Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie
conclusive alla competente sezione regionale della Corte
dei conti, che provvede alla approvazione o al diniego del
piano di riequilibrio riformulato entro venti giorni dalla
ricezione degli atti.
2-quinquies. A decorrere dall'anno 2019, al comune di
Campione d'Italia e' corrisposto un contributo nel limite
massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di
bilancio, con priorita' per le spese di funzionamento
dell'ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379,
denominato "Contributo straordinario al comune di Campione
d'Italia", dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 53 (Sostegno agli enti in deficit strutturale).
- 1. In attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento
finanziario dei comuni il cui deficit strutturale e'
imputabile alle caratteristiche socio-economiche della
collettivita' e del territorio e non a patologie
organizzative, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni
che hanno deliberato la procedura di riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano avere il
piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione,
anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce
della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e
l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale e materiale
(IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la cui
capacita' fiscale pro capite, determinata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16
novembre 2018, risulta inferiore a 395.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono
conto dell'importo pro capite della quota da ripianare,
calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1°
gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle
entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con
popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati
come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' incrementata, per l'anno 2020, di 200
milioni di euro. Tale importo e' destinato al pagamento
delle spese di parte corrente relative a spese di
personale, alla produzione di servizi in economia e
all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate.
L'erogazione in favore degli enti locali interessati delle
predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, e'
subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte
degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle
risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli
enti locali che ne abbiano gia' beneficiato, nel caso di
nuove sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere
utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 43
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e
sono contabilizzate secondo le modalita' previste dal
paragrafo 3.20-bis del principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato
di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di
liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da
parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 114. Alla copertura degli oneri di cui al
primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in
entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo
stato di previsione del Ministero dell'interno.
6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo
periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche', in
presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da
quelli indicati al comma 2, puo' garantire la copertura
finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con
i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti
bilanci, in termini di competenza e di cassa». Nella
delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente
individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano
di rateizzazione convenuto con i creditori.
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 ottobre 2020.
8. In considerazione della situazione straordinaria
di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno
avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed
assegnati con deliberazione e/o Riferimenti normativi
istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della
Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche
se gia' decorrenti.
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi'
sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a
qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La
sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai
provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure previste dal codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta
a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive
eventualmente intraprese in violazione del primo periodo
non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si
applicano anche ai procedimenti gia' avviati.
10-bis. In considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali
strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a
garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi
prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c),
del medesimo decreto legislativo, non si applica la
sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.».
- Si riporta il testo del comma 775, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1.
1.-774. Omissis.
775. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50
milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni
che hanno deliberato la procedura di riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data
di entrata in vigore della presente legge risultano avere
il piano di riequilibrio approvato e in corso di
attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito
di pronunce della Corte dei conti e della Corte
costituzionale, nonche' tra i comuni che alla medesima data
risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della
deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti
sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 175, decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al
piano esecutivo di gestione). - 1. Il bilancio di
previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso
dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte
prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda,
relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi
considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza
dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere
deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte
salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate
sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a
destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza
vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a
seguito di accertamento e riscossione di entrate non
previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal
principio applicato della contabilita' finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di
amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita'
per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle
spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al
comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera
b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i
versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di
bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del
provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi
trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base
della deliberazione non ratificata.
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento
amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le
seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi
natura discrezionale, che si configurano come meramente
applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota
vincolata e accantonata del risultato di amministrazione
nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera
reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti
di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art.
187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo
quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo
di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale
vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i
termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma
3;
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati
dello stesso programma all'interno della stessa missione.
5-ter. Con il regolamento di contabilita' si
disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio
delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai
regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o,
in assenza di disciplina, il responsabile finanziario,
possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del
bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo
di gestione fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai
trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza
della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di
cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni
di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo
della quota vincolata del risultato di amministrazione
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini
di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i
versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle
previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni
per conto di terzi;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della
spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a
operazioni di indebitamento gia' autorizzate e
perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della
correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati
ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono
comunicate trimestralmente alla giunta.
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di
previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei
casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del
piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con
il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni
dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del
piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono
effettuate al fine di favorire il conseguimento degli
obiettivi assegnati ai dirigenti.
6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative
tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai
capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le
spese per conto di terzi e partite di giro in favore di
altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di
somme tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31
luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di
cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo
esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e
possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun
anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni
di bilancio previste al comma 3, che possono essere
deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
9-bis.
9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate
le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti
nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo
pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario
dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista
dal presente articolo a decorrere dal 1°(gradi) gennaio
2015.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 29 (Incentivo al processo di riorganizzazione
della rete dei laboratori del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Al fine di adeguare gli standard
organizzativi e di personale ai processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di
riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e
private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e
di diagnostica di laboratorio, attivati mediante
l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma
796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di
ricerca con comprovata esperienza in materia di
sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni
2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si
adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il
31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di
efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni
specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con
tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con
provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei
limiti dell'importo di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e'
assegnato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662,
l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23
milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione
dei Livelli di assistenza, di cui all'articolo 9
dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il
cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti
di competenza in materia di accesso alla quota premiale ai
sensi dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al
comma 2 e' subordinata all'approvazione del cronoprogramma
da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla
relativa positiva attuazione.».
- Il testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e'
pubblicato nella Gazzetta Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.
- Il testo della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e'
pubblicato nella Gazzetta Uff. 30 dicembre 2020, n. 322,
S.O.
- Il testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) e'
pubblicato nella Gazzetta Uff. 22 marzo 2021, n. 70.
- Il testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali) e' pubblicato nella Gazzetta Uff. 25 maggio
2021, n. 123.
- Si riporta il testo degli articoli 536 e seguenti,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 536 (Programmi). - 1. Con riferimento alla
pianificazione dei programmi di ammodernamento e
rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e
dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale,
annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della
difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento
della documentazione di cui agli articoli 12 e 548,
comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:
a) il quadro generale delle esigenze operative
delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici
e delle linee di sviluppo capacitive;
b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca
in corso ed il relativo piano di programmazione
finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei
programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi
i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Nell'elenco sono altresi' indicate le condizioni
contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali
clausole penali.
2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al
comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio
consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa,
comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i
conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono
approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura
straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si
tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari
stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di
durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e
sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento
delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi
di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni
dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine
per l'espressione del parere, i decreti possono essere
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle
condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero
quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario,
trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto
corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro
trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora
entro il termine indicato le Commissioni competenti
esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a
maggioranza assoluta dei componenti, motivato con
riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego
pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere
adottato. In ogni altro caso, il Governo puo' procedere
all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono
trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari.
4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari
stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di
programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi
con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti
integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al
Parlamento in apposito allegato al piano di impiego
pluriennale di cui al comma 1.
5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di
cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 e'
svolta dalle competenti strutture del Ministero della
difesa.».
«Art. 536-bis (Verifica dei programmi di
ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1. Il
Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli
obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della
difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la
necessita' di salvaguardare le esigenze operative
prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione
della politica europea di difesa e sicurezza, procede alla
verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento
e rinnovamento dei sistemi d'arma e propone al Ministro
della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a
linee di sviluppo capacitive che risultino non piu'
adeguate, anche in ragione delle disponibilita' finanziarie
autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica
tiene altresi' conto dei risultati conseguiti
nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello
strumento militare riportati nel documento di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31
dicembre 2012, n. 244.
2. Gli schemi dei decreti che approvano la
rimodulazione di programmi sui quali e' stato espresso il
parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi
dell'articolo 536, comma 3, lettera b), sono sottoposti a
tale parere.
3. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche in termini di indebitamento netto.
4. Le eventuali disponibilita' finanziarie emergenti
a seguito delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono
destinate, previa verifica dell'invarianza sui saldi di
finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, alle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.».
«Art. 537 (Programmi con la partecipazione o
collaborazione di Paesi esteri). - 1. Se i rapporti
contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui
all'articolo 536 implicano la partecipazione o, comunque,
la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il
tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della
difesa e' autorizzato a stipulare contratti o comunque ad
assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando
a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio
ai sensi dell'articolo 549.».
«Art. 537-bis (Semplificazione delle procedure per la
realizzazione dei programmi di investimento di interesse
dell'Amministrazione della difesa). - 1. Ai fini della
semplificazione delle procedure per la realizzazione dei
programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione
della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali,
il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
e' adottato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
della difesa. Con tale decreto si provvede a:
a) definire le modalita' di attuazione dei
programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 421;
b) fissare, se necessario, il tasso di interesse
massimo secondo le modalita' di cui all'articolo 45, comma
32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, che puo' essere successivamente
rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze,
ove occorra;
c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli
per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4,
comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e successive
modificazioni.».
«Art. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i
materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale).
- 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi,
delle norme e delle procedure in materia di esportazione di
materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n.
185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il
Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di
soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati
esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di
reciproca assistenza tecnico-militare, puo' svolgere,
tramite proprie articolazioni e senza assunzione di
garanzie di natura finanziaria, attivita' contrattuale e di
supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di
materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale
anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze
di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai
citati Stati, nei limiti e secondo le modalita'
disciplinati nei predetti accordi.
2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa di concerto con il
Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa
delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Le somme percepite per il rimborso dei costi
sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo
619.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 26
luglio 1975, n. 386 (Approvazione ed esecuzione
dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla
imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla
compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di
confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974):
«Art. 5. - Almeno una volta l'anno si terra' una
riunione alla quale parteciperanno, da parte italiana, i
rappresentanti dei competenti Ministeri, delle regioni di
cui all'articolo 4, nonche' esponenti designati dai comuni
di cui allo stesso articolo 4 e, da parte svizzera, i
rappresentanti dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del
Vallese, come pure della Confederazione, per l'esame dei
problemi inerenti all'applicazione del presente accordo.
In questa occasione i rappresentanti italiani
informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle
somme come sopra messe a disposizione dei suddetti
comuni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di
medie dimensioni). - 1. Le misure previste dal presente
articolo si applicano, in conformita' a tutti i criteri e
le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle
societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni,
societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata,
societa' cooperative, -societa' europee di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative
europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi
sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo
162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'
assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e
iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti
condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque
milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso
della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta
milioni di euro; nel caso in cui la societa' appartenga ad
un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su
base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento,
non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del
gruppo;
b) abbia subito, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020,
una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura
non inferiore al 33%(percento); nel caso in cui la societa'
appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei
citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di
consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti
all'interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in
vigore del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre
2020, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure
previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021, un
aumento di capitale a pagamento e integralmente versato;
per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento
di capitale non e' inferiore a 250.000 euro.
2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la
societa' soddisfa altresi' le seguenti condizioni:
a) non e' sottoposta o ammessa a procedura
concorsuale ovvero non e' stata presentata o depositata,
nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far
dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una
procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e,
comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava
nella categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del
regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del
regolamento (UE) n. 702/2014, del 25 giugno 2014, e del
regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarita'
contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti
in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della
salvaguardia dell'ambiente;
d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e
del titolare effettivo non e' intervenuta condanna
definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in
violazione delle norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei
casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74;
g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al
comma 12, il numero di occupati e' inferiore a 250 persone
2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano
anche alle imprese, non in difficolta' alla data del 31
dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al
concordato preventivo con continuita' aziendale purche' il
decreto di omologa sia stato gia' adottato alla data di
presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla
data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che
si trovano in situazione di regolarita' contributiva e
fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro,
in una o piu' societa', in esecuzione dell'aumento del
capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un
credito d'imposta pari al 20 per cento.
5. L'investimento massimo del conferimento in denaro
sul quale calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere
euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal
conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre
2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima
di tale data da parte della societa' oggetto del
conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio
e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare
detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione
spetta all'investitore che ha una certificazione della
societa' conferitaria che attesti di non aver superato il
limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma
20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il
credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito
d'imposta le societa' che controllano direttamente o
indirettamente la societa' conferitaria, sono sottoposte a
comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono
da questa controllate.
6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti
effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese
con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi
appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di
quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano
altresi' quando l'investimento avviene attraverso quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, che investono in misura superiore al
50%(percento) nel capitale sociale delle imprese di cui al
presente articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 e'
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in
quelle successive fino a quando non se ne conclude
l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di effettuazione dell'investimento, anche in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le
condizioni di cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito
dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un
credito d'imposta pari al 50%(percento) delle perdite
eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo
delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e
comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale
di cui al periodo precedente e' aumentata dal 30 al 50 per
cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti
nel primo semestre del 2021. La distribuzione di qualsiasi
tipo di riserve prima del 1°(gradi) gennaio 2024, ovvero
del 1°(gradi) gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di
capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre
dell'esercizio 2021, da parte della societa' ne comporta la
decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire
l'importo, unitamente agli interessi legali.
9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di
effettuazione dell'investimento, successivamente
all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro
la data del 30 novembre 2021. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti
dal presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite
complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021.
A tal fine, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, per il medesimo
anno, un apposito Fondo.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di
fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare
il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma
10.
12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo italiano, e' istituito il fondo
denominato « Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il
"Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno
2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite
massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da
effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di debito
di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai
commi 14 e 16 (di seguito "gli strumenti finanziari "),
emessi dalle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le
condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari
al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento
dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a).
Qualora la societa' sia beneficiaria di finanziamenti
assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime
di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di aiuti sotto
forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un
regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa
Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei
prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti
Finanziari sottoscritti non puo' superare il maggiore
valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di
cui al comma 1, lettera a), e il doppio dei costi del
personale della societa' relativi al 2019, come risultanti
dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha
approvato il bilancio. Gli Strumenti Finanziari possono
essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412,
primo comma, del codice civile.
13. La gestione del Fondo e' affidata all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa Spa - Invitalia, o a societa' da questa
interamente controllata (di seguito anche "il Gestore")
14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi
sei anni dalla sottoscrizione. La societa' emittente puo'
rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni
dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono
immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia
interdittiva. Nel caso in cui la societa' emittente sia
assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i
crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il
pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti
chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467
del codice civile.
15. La societa' emittente assume l'impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data
dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti
Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni
proprie o quote e di non procedere al rimborso di
finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di
personale, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che
siano localizzati in Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con
i contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultimo
indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni
assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del
decreto di cui al comma 16.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definite caratteristiche, condizioni e
modalita' del finanziamento e degli Strumenti Finanziari.
Nel decreto sono altresi' indicati gli obiettivi al cui
conseguimento puo' essere accordata una riduzione del
valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.
17. L'istanza e' trasmessa al Gestore secondo il
modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio
sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata.
Il Gestore puo' prevedere ai fini della verifica della
sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la
richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le
istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita',
di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza
sanitaria, puo' procedere alla attuazione di quanto
previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle istanze.
18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento
di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformita'
della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari
a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui
al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al comma
15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla
sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo
apporto entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite
massimo di cui al comma 12, primo periodo.
19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4
miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale. Il Gestore e' autorizzato a trattenere dalle
disponibilita' del Fondo un importo massimo per operazione
pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento
del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti
e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle
procedure di recupero dei crediti vantati verso le societa'
emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli
Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in
9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
19-bis. In considerazione delle peculiarita'
normative delle imprese a carattere mutualistico e senza
fine di speculazione privata e della loro funzione sociale,
il Gestore puo' avvalersi, mediante utilizzo delle risorse
di cui al secondo periodo del comma 19, delle societa'
finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello
sviluppo economico costituite per il perseguimento di una
specifica missione di interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio
1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle
societa' cooperative, le funzioni attribuite al soggetto
gestore ai sensi del presente articolo, secondo le
condizioni e con le modalita' definite con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico.
20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono
cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto,
da qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo
lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per
ciascuna societa' di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000
euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel
settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per
le imprese operanti nel settore della produzione primaria
di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali
misure di cui la societa' abbia beneficiato ai sensi del
regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento
(UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE)
della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi del
regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n.
702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del
rispetto dei suddetti limiti la societa' ottiene dai
soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo,
l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si e'
usufruito. La societa' presenta una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante
attesta, sotto la propria responsabilita', che le misure
previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", non superano i limiti
suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante
dichiara, altresi', di essere consapevole che l'aiuto
eccedente detti limiti e' da ritenersi percepito
indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della
disciplina dell'Unione europea.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo del comma 290, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1.
1.-289. Omissis.
290. Al fine di garantire le risorse finanziarie
necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per
le attivita' legate all'attuazione della misura di cui ai
commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' stanziato su apposito
fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021
e 2022.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-quater, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 9-quater (Fondo per la sostenibilita' del
pagamento degli affitti di unita' immobiliari
residenziali). - 1. Per l'anno 2021, al locatore di
immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta
tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale
del locatario, che riduce il canone del contratto di
locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, e'
riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma
4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della
riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di
1.200 euro per singolo locatore.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui
al comma 1, il locatore comunica, in via telematica,
all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di
locazione e ogni altra informazione utile ai fini
dell'erogazione del contributo.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le modalita' applicative del
presente articolo, la percentuale di riduzione del canone
mediante riparto proporzionale in relazione alle domande
presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa
di cui al comma 4, nonche' le modalita' di monitoraggio
delle comunicazioni di cui al comma 2.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo
per la sostenibilita' del pagamento degli affitti di unita'
immobiliari residenziali", con una dotazione pari a 50
milioni di euro per l'anno 2021.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 32 (Credito d'imposta per la sanificazione e
l'acquisto di dispositivi di protezione). - 1. Al fine di
favorire l'adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti
esercenti attivita' d'impresa, arti e professioni, agli
enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e
gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonche' alle
strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non
imprenditoriale munite di codice identificativo regionale
ovvero, in mancanza, identificate mediante
autocertificazione in merito allo svolgimento
dell'attivita' ricettiva di bed and breakfast, spetta un
credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle
spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021
per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti
utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione
individuale e di altri dispositivi atti a garantire la
salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per
la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito
d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per
ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni
di euro per l'anno 2021.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al
comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e'
esercitata l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli
strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita';
b) la somministrazione di tamponi a coloro che
prestano la propria opera nell'ambito delle attivita'
lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui
al comma 1;
c) l'acquisto di dispositivi di protezione
individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali
protettivi, tute di protezione e calzari, che siano
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalla normativa europea;
d) l'acquisto di prodotti detergenti e
disinfettanti;
e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi
da quelli di cui alla lettera c), quali termometri,
termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e
igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le
eventuali spese di installazione;
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la
distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e
pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di
installazione.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo del comma 199, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015):
«Art. 1.
1.-198. Omissis.
199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Omissis.».
 
Art. 16 bis
Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di
rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle
esigenze logistiche delle amministrazioni statali

1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprieta' di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprieta' statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le finalita' di digitalizzazione e sostenibilita' ecologica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e' acquisito il parere, da rendere ai sensi dell'articolo 215 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente, cui il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura dell'Agenzia del demanio.
2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' trasmesso altresi', a cura dell'Agenzia del demanio, all'autorita' competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e all'autorita' preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorita' competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
4. In deroga all'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del medesimo codice accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, a quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonche' a quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'articolo 14- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma 4, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.
6. L'Agenzia del demanio puo' procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio puo' indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa e' chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.
7. Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se eventualmente sia stato gia' raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, personal computer e licenze software, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: «Difesa servizi S.p.A.,» sono inserite le seguenti: «l'Agenzia del demanio,».
9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprieta' statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi 106 e da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la Struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 222,
dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
«Art. 2 (Disposizioni diverse).
1.-221. Omissis.
222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano
annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio,
la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio
allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu'
necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni
anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio,
verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui
agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche'
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di
immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento
immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli
immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1,
comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
di mercato che devono essere effettuate prioritariamente
tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti
sull'applicativo informatico messo a disposizione
dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si
considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
di pubblicita', trasparenza e diffusione delle
informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il
nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero
al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti
dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di
locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del
contenimento della spesa pubblica, le predette
amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle
indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo
periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione
degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno
l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente
piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di
decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato
articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del
2006, e successive modificazioni, le predette
amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di
terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle
attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del
presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio
definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il
piano di razionalizzazione viene inviato, previa
valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in
ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di
riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai
Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A
decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2010, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate
comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli
interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo,
sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli
stanziamenti alle singole amministrazioni per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno
eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del
demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui
al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o
detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei
predetti beni ai fini della redazione del rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di
mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a
quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora
emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato
non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi
rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di
comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo
ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di
previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento
degli immobili di loro proprieta', con specifica
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in
godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le
modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 23, 25, 27
e 215. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici):
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli
appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i
servizi). - 1. La progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale
e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali,
urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e
forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero
energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze
archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica,
idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
ricorrono alle professionalita' interne, purche' in
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del
progetto o utilizzano la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli
152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione
nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al
primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni
appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un
importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le
modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno
o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione.
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche
ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma
3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito
pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di
progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il
progetto di fattibilita' e' preceduto dal documento di
fattibilita' delle alternative progettuali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto
dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3
del presente articolo. Resta ferma la facolta' della
stazione appaltante di richiedere la redazione del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma
1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche, secondo le modalita' previste
nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta
in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica
ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e'
redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche relative alla possibilita' del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
archeologico, di studi di fattibilita' ambientale e
paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le
eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con
riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle
eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
anche con riferimento all'impatto sul piano
economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa,
calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui
al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
tale da consentire, gia' in sede di approvazione del
progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l'individuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di
mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene,
altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
quanto previsto al comma 16.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresi', corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi
compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli
studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla
stesura del piano generale degli interventi del sistema
accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a
carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze trasferite all'Agenzia del demanio.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono,
preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso
di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta
in precedenza. In caso di affidamento esterno della
progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le
nuove opere nonche' per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate
di personale adeguatamente formato. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e'
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il
progetto deve contenere: la relazione tecnico -
illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio;
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validita', fermo restando
il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di
gestione della manutenzione e della sostenibilita'
energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto
previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al
presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso.».
«Art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse
archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per
le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del
presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita'
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della
documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari,
si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di
tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma
7.
3. Il soprintendente, qualora sulla base degli
elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni
disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse
archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'
richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento del progetto di fattibilita' ovvero dello
stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e
seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o
a rete il termine della richiesta per la procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico e'
stabilito in sessanta giorni .
4. In caso di incompletezza della documentazione
trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il
soprintendente, con modalita' anche informatiche, richiede
integrazioni documentali o convoca il responsabile unico
del procedimento per acquisire le necessarie informazioni
integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine di cui al comma 3, fino alla
presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e'
esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16
del codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione
della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo procede,
contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli
articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i
quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi
previsti compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione,
a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi
archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti
dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari
previsti per le zone di interesse archeologico, di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e'
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione
dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da
assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude in un termine
predeterminato dal soprintendente in relazione
all'estensione dell'area interessata, con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili
come complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reintegro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in
altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo, il responsabile unico del procedimento puo'
motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al
comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e
la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela
dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia il
procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13
del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione
della soprintendenza archeologica territorialmente
competente. Gli oneri sono a carico della stazione
appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo
decreto sono individuati procedimenti semplificati, con
termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dell'opera.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui
al presente articolo, il soprintendente, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un
apposito accordo con la stazione appaltante per
disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione
con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni
possono graduare la complessita' della procedura di cui al
presente articolo, in ragione della tipologia e
dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi
e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina,
altresi', le forme di documentazione e di divulgazione dei
risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei
dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il
territorio o di avvio di attivita' imprenditoriali
suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di
cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di
cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta
eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e
seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati
nell'accordo di cui al comma 14.
16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
sulla base di quanto disposto dal presente articolo."
«Art. 27 Procedure di approvazione dei progetti
relativi ai lavori
1. L'approvazione dei progetti da parte delle
amministrazioni viene effettuata in conformita' alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle
disposizioni statali e regionali che regolano la materia.
Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di
servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della
citata legge n. 241 del 1990.
1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro,
alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto,
basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri,
le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano
intervenute variazioni nel progetto e in materia di
regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica
ne' in materia di disciplina urbanistica, restano
confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque
anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le
intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza
delle variazioni di cui al primo periodo deve essere
oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte
del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la
revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi
da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le
autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di
approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior
dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni
proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non
effettuate. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui
agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive
modificazioni, puo' essere disposta anche quando
l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto
esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'.
3. In sede di conferenza dei servizi di cui
all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul
progetto di fattibilita', con esclusione dei lavori di
manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i
soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi
pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi
interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi
sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche
presentando proposte modificative, nonche' a comunicare
l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e compensative
dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi
pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio
parere, il cronoprogramma di risoluzione delle
interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le
conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla
localizzazione o al tracciato, nonche' al progetto di
risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e
compensative, ferma restando la procedura per il dissenso
di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo
14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990,
non possono essere modificate in sede di approvazione dei
successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della
ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilita'.
4. In relazione al procedimento di approvazione del
progetto di fattibilita' di cui al comma 3, gli enti
gestori delle interferenze gia' Riferimenti normativi o
prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al
soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non
rilevate con il sedime della infrastruttura o
dell'insediamento produttivo e di elaborare, a spese del
soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle
interferenze di propria competenza. Il soggetto
aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'
i costi di progettazione per la risoluzione delle
interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di
tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o
anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore
responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal
soggetto aggiudicatore.
5. Il progetto definitivo e' corredato dalla
indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi
del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in
mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonche' dal
programma degli spostamenti e attraversamenti e di
quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al
pubblico servizio devono rispettare il programma di
risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato
unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente
dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la
risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto
aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via
anticipata le risorse occorrenti. Il mancato rispetto del
suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che
sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei
lavori, comporta per l'ente gestore responsabilita'
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti che
stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai
fini urbanistici ed espropriativi, nonche' l'applicazione
della vigente disciplina in materia di valutazione di
impatto ambientale.».
«Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici).
- 1. E' garantita la piena autonomia funzionale e
organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono
essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie
identiche o affini a quelle gia' di competenza del
Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a
disciplinare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' a
disciplinare la composizione dei comitati tecnici
amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli
14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e,
laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del
procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche'
parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che
siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale
importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai
comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro,
presenti elementi di particolare rilevanza e complessita'
il provveditore sottopone il progetto, con motivata
relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea
generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono
valide con la presenza di un terzo dei componenti e i
pareri sono validi quando siano deliberati con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro novanta giorni dalla trasmissione del
progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso
in senso favorevole.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse
statale):
«Art.3 (Localizzazione delle opere di interesse
statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato
perfezionamento dell'intesa). - 1. Qualora l'accertamento
di conformita' di cui all'articolo 2 del presente
regolamento, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo
Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il
termine stabilito, viene convocata una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi
partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi
rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonche'
le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque
tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri,
autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle
leggi statali e regionali.
2. - 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento
dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati,
in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal
PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del
presente titolo, l'articolo, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni
di cui al presente articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile
unico del procedimento che, con propria determinazione
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso
d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere
alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura
strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non
imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al
PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di
assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al
presente comma mediante i rispettivi siti internet
istituzionali. La pubblicazione di cui al periodo
precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico
puo' presentare un'offerta.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di
fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara, e'
sempre convocata la conferenza di servizi di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in
alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la
realizzazione del progetto definitivo, del progetto
esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In
ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini
dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche
l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario,
ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni
susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di
servizi. A tal fine, entro cinque giorni
dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto
definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non
sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico
del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei
pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione
del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli
affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un
punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del
2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con provvedimento del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
primo periodo, assicurandone il coordinamento con le
previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai
sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di
fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100
milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del
costo. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di presentazione
delle richieste di parere di cui al presente comma, e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli
elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione
del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto
previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure
semplificate per la verifica della completezza della
documentazione prodotta e, in caso positivo, per la
conseguente definizione accelerata del procedimento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2020,
nelle aree interessate da pericolosita' o da rischio
idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite
dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di
bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote
di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte
salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei
piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle
aree di cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: "nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.».
- Il testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Si riporta il testo degli articoli 13, 22 e 24-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale):
«Art. 13 (Redazione del rapporto ambientale). - 1.
Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali significativi anche transfrontalieri,
dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o
l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai
momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani
e programmi, con l'autorita' competente e gli altri
soggetti competenti in materia ambientale, al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale.
L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita'
procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
rapporto preliminare per acquisire i contributi. I
contributi sono inviati all'autorita' competente ed
all'autorita' procedente entro trenta giorni dall'avvio
della consultazione.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente
comunicato dall'autorita' competente, si conclude entro
quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare
di cui al comma 1 del presente articolo. 3. La redazione
del rapporto ambientale spetta al proponente o
all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne
accompagna l'intero processo di elaborazione ed
approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere
individuati, descritti e valutati gli impatti significativi
che l'attuazione del piano o del programma proposto
potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale,
nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale
del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente
decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto
ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle
conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei
contenuti e del livello di dettaglio del piano o del
programma. Il Rapporto ambientale da' atto della
consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono
stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per
evitare duplicazioni della valutazione, possono essere
utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia' effettuati
ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli
decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre
disposizioni normative.
5. L'autorita' procedente trasmette all'autorita'
competente in formato elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo
32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 14 comma 1;
f).
5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web
dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente. La
proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono
altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in
materia ambientale e del pubblico interessato affinche'
questi abbiano l'opportunita' di esprimersi.
6. La documentazione e' depositata presso gli uffici
dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni
e delle province il cui territorio risulti anche solo
parzialmente interessato dal piano o programma o dagli
impatti della sua attuazione.».
«Art. 22 (Studio di impatto ambientale). - 1. Lo
studio di impatto ambientale e' predisposto dal proponente
secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato
VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del
parere espresso dall'autorita' competente a seguito della
fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di
cui all'articolo 21, qualora attivata.
2. Sono a carico del proponente i costi per la
redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i
documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le
seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto, comprendente
informazioni relative alla sua ubicazione e concezione,
alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche
pertinenti;
b) una descrizione dei probabili effetti
significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di
realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
c) una descrizione delle misure previste per
evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i
probabili impatti ambientali significativi e negativi;
d) una descrizione delle alternative ragionevoli
prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle
sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa
zero, con indicazione delle ragioni principali alla base
dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli
impatti ambientali;
e) il progetto di monitoraggio dei potenziali
impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla
realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le
responsabilita' e le risorse necessarie per la
realizzazione e la gestione del monitoraggio;
f) qualsiasi informazione supplementare di cui
all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di
un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei
fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.
4. Allo studio di impatto ambientale deve essere
allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui
al comma 3, predisposta al fine di consentirne un'agevole
comprensione da parte del pubblico ed un'agevole
riproduzione.
5. Per garantire la completezza e la qualita' dello
studio di impatto ambientale e degli altri elaborati
necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il
proponente:
a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di
valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni
pertinenti effettuate in conformita' della legislazione
europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare
duplicazioni di valutazioni;
b) ha facolta' di accedere ai dati e alle
pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche
amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative
vigenti in materia;
c) cura che la documentazione sia elaborata da
esperti con competenze e professionalita' specifiche nelle
materie afferenti alla valutazione ambientale, e che
l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da
professionisti iscritti agli albi professionali.».
«Art. 24-bis (Inchiesta pubblica). - 1. L'autorita'
competente puo' disporre che la consultazione del pubblico
di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga
nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del
proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta
giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui
lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi,
predisposti dall'autorita' competente.
2. Per i progetti di cui all'allegato II, e
nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di
dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorita' competente
si esprime con decisione motivata, sentito il proponente,
qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica
sia presentata dal consiglio regionale della Regione
territorialmente interessata, ovvero da un numero di
consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila
residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di
associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno
cinquantamila iscritti.
3. La richiesta di cui al comma 2, motivata
specificamente in relazione ai potenziali impatti
ambientali del progetto, e' presentata entro il
quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al
pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 215 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici).
- 1. E' garantita la piena autonomia funzionale e
organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono
essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie
identiche o affini a quelle gia' di competenza del
Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a
disciplinare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' a
disciplinare la composizione dei comitati tecnici
amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli
14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e,
laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del
procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche'
parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che
siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale
importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai
comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro,
presenti elementi di particolare rilevanza e complessita'
il provveditore sottopone il progetto, con motivata
relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea
generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono
valide con la presenza di un terzo dei componenti e i
pareri sono validi quando siano deliberati con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro novanta giorni dalla trasmissione del
progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso
in senso favorevole.».
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'):
«Art. 10 (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani
urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal piano
urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio
puo' essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su
richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa
dell'amministrazione competente all'approvazione del
progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di
programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
territoriale, che in base alla legislazione vigente
comporti la variante al piano urbanistico.
2. Il vincolo puo' essere altresi' disposto,
dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante
semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su
richiesta dell'interessato, con le modalita' e secondo le
procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti.
3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in
conformita' alla normativa vigente, uno dei provvedimenti
di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore
del presente testo unico, il vincolo si intende apposto,
anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.».
«Art. 11 (La partecipazione degli interessati). - 1.
Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il
vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1,
almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
risulti compatibile con le esigenze di celerita' del
procedimento.
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste
dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e'
effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo
pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove
istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
quali modalita' puo' essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive
determinazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica
ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi
nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento
delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici,
si osservano le forme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in
vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
partecipazione del proprietario dell'area e di altri
interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli
strumenti urbanistici.».
- Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 14, e
articolo 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n.
241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera
d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.».
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e
centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
che ne assicura la pubblicita', un apposito elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e
complessita' del contratto e per fasce d'importo. Sono
iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio
nonche' i soggetti aggregatori regionali di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89.
1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di
affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione
delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa
spesa pubblica, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2020 la
societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto
centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di
centralizzazione delle committenze per conto delle
amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari
operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle
disposizioni di cui al presente codice.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
semplificazione della pubblica amministrazione, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, di intesa con la Conferenza unificata e sentita
l'ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per
l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione
dei criteri di qualita', efficienza e
professionalizzazione, tra cui, per le centrali di
committenza, il carattere di stabilita' delle attivita' e
il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce,
inoltre, le modalita' attuative del sistema delle
attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento
e revoca, nonche' la data a decorrere dalla quale entra in
vigore il nuovo sistema di qualificazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis la
qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita'
che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacita' di progettazione;
b) capacita' di affidamento;
c) capacita' di verifica sull'esecuzione e
controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e
la messa in opera.
3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti
aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al
comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative
all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle
centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori,
le attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3,
lettera c) possono essere effettuate direttamente dai
soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni
purche' qualificati almeno in detto ambito secondo i
criteri individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati
sulla base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli
ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di
dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle
attivita' di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del
personale;
4) numero di gare svolte nel quinquennio con
indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli
importi posti a base di gara e consuntivo delle spese
sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa
ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivita'
indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5-bis) assolvimento degli obblighi di
comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o
gestiti dall'Autorita', come individuati dalla stessa
Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto
previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo
progetti, e dall'articolo 29, comma 3;
5-quater) disponibilita' di piattaforme
telematiche nella gestione di procedure di gara;
b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine
all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di
corruzione e promozione della legalita';
2) presenza di sistemi di gestione della qualita'
conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei
procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati
per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3).
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilita'
ambientale e sociale nell'attivita' di progettazione e
affidamento.
4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione
prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
5. La qualificazione conseguita opera per la durata
di cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,
anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della
stazione appaltante.
6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del
sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto
dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e
alle centrali di committenza, anche per le attivita'
ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei
requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce,
altresi', modalita' diversificate che tengano conto delle
peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la
qualificazione.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC
stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con
riserva ha una durata massima non superiore al termine
stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla
qualificazione.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,
l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG)
alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di
beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione
conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo
216, comma 10.
9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui
all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione
appaltante con il decreto di cui al citato comma e'
destinata dall'amministrazione di appartenenza della
stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione
del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti
alle unita' organizzative competenti per i procedimenti di
cui al presente codice. La valutazione positiva della
stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC
all'amministrazione di appartenenza della stazione
appaltante perche' ne tenga comunque conto ai fini della
valutazione della performance organizzativa e gestionale
dei dipendenti interessati.
10. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g).».
- Si riporta il testo dei commi 106 e da 162 a 170,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1.
1.-105. Omissis
106. Per le finalita' di cui ai commi da 162 a 170 e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.
107.-161. Omissis
162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' individuata un'apposita
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a indicarne
la denominazione, l'allocazione, le modalita' di
organizzazione e le funzioni.
163. Ferme restando le competenze delle altre
amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle
amministrazioni centrali e degli enti territoriali
interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa
convenzione e senza oneri diretti di prestazioni
professionali rese per gli enti territoriali richiedenti,
svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza
della progettazione e degli investimenti pubblici, di
contribuire alla valorizzazione, all'innovazione
tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale
nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni
pubblici, alla progettazione degli interventi di
realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di
edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia
statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
nonche' alla predisposizione di modelli innovativi
progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere
similari e connesse o con elevato grado di uniformita' e
ripetitivita'.
164. Il personale tecnico della Struttura svolge le
attivita' di propria competenza in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche
attivando opportune collaborazioni con gli altri organi
dello Stato aventi competenze per le attivita' di cui
trattasi. La Struttura puo' operare in supporto e in
raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di
propria competenza.
165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti
previsti dai commi da 162 a 170, e' autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla
Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300
unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo
tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a
livello impiegatizio e di quadro, nonche' con qualifica
dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale e'
assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva
pubblica, le cui modalita' di svolgimento e i cui criteri
per la selezione sono improntati a principi di trasparenza,
pubblicita', imparzialita' e valorizzazione della
professionalita'.
166. A valere sul contingente di personale di cui al
comma 165, 120 unita' sono assegnate temporaneamente alle
province delle regioni a statuto ordinario per lo
svolgimento esclusivo delle attivita' di cui al comma 164
nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali,
previa intesa in sede di Conferenza unificata.
167. Per garantire l'immediata operativita' della
Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163,
in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e
limitatamente alle prime 50 unita' di personale, si puo'
procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita',
attingendo dal personale di ruolo, anche mediante
assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e
sulla base di appositi protocolli d'intesa con le
amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di
interesse specifico per le predette amministrazioni.
168. Con decreto del Presidente della Repubblica da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
introdotte, in relazione alle funzioni e attivita' della
Struttura, norme di coordinamento con la legislazione
vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della
Struttura sono esenti da imposte e tasse.
170. Agli oneri connessi all'istituzione e al
funzionamento della Struttura, nonche' all'assunzione del
personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri
relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a
valere sulle risorse di cui al comma 106.
Omissis.».
 
Art. 16 ter
Modifica all'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio
1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
dicembre 1931, n. 1710

1. All'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennita', sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalita' di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14-quater del regio
decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710
(Modificazioni all'ordinamento della regia Guardia di
finanza) come modificato dalla presente legge:
«Art. 14-quater
I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14
-bis, per la parte eccedente i bisogni normali per il
pagamento delle indennita', sono impiegati in acquisti e
investimenti secondo le modalita' di cui all'articolo 26,
primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n.
1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568.
Possono essere altresi' impiegati in prestiti da
concedere agli ufficiali della regia guardia di finanza
soggetti a ritenute, nella misura e con le norme che
saranno approvate dal Ministro per le quali, su proposta
del consiglio d'amministrazione del fondo massa.».
 
Art. 16 quater

Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti piu' incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilita' di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 e' riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti
del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
della L. 31 marzo 2000, n. 78), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Attivita' internazionale a tutela del
bilancio dello Stato e dell'Unione europea). - 1. Il Corpo
della Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nonche' dalla legge 1° aprile 1981, n. 121,
per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia
in materia di ordine e di sicurezza pubblica, forme di
cooperazione operativa, a livello internazionale, con
organismi collaterali esteri, per il contrasto delle
violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del
bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per lo
svolgimento di attivita' di supporto e consulenza in
materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di
finanza puo' destinare, fuori dal territorio nazionale,
secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, proprio personale, che operera' presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in
qualita' di esperti. In deroga ai limiti temporali previsti
dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo
personale possono essere conferiti piu' incarichi, per una
durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine
di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio
prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel
territorio nazionale, con possibilita' di ulteriore
destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche
e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno
svolto il precedente periodo di otto anni.
3. A tali fini il contingente previsto dall'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venticinque
unita', riservata agli esperti del Corpo.
4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2,
il Corpo della Guardia di finanza puo' destinare, con il
trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, proprio
personale anche presso le sedi istituzionali competenti
nella materia di cui al comma 1, in ambito internazionale
ed europeo.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2
e 3 del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo
2000, n. 78.
5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo
della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2
e' riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai
fini dell'avanzamento al grado superiore.».
 
Art. 16 quinquies

Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL

1. E' istituita presso l'INAIL l'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul bilancio dell'Istituto, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalita' di attuazione per la predetta Anagrafe.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 16 sexies
Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle
Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento
della spesa per societa' pubbliche

1. In considerazione delle modalita' organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le Autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilita' nell'articolazione degli spazi interni;
c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le amministrazioni statali.
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attivita' funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della societa', per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla societa' AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilita', finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della medesima legge n. 196 del 2009, all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. La societa' rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della societa' stessa.
3. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle societa' derivanti dall'epidemia da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono comunque considerati nel computo delle annualita' in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle societa' a partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' alle societa' da queste controllate.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario):
«Art. 3. (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive). - 1. In
considerazione dell'eccezionalita' della situazione
economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, l'aggiornamento
relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob)
per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la lettera b) dell'articolo 10 e' sostituita
dalla seguente:
«b) le regioni, relativamente agli immobili dello
Stato destinati esclusivamente a servizi per la
realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle
regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito di
beni immobili di proprieta' dello Stato per le proprie
finalita' istituzionali»;
b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata;
c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata.
2-bis. All'articolo 1, comma 439, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "di enti locali territoriali e" sono
soppresse;
b) dopo le parole "immobili di proprieta' degli
stessi enti." e' aggiunto il seguente periodo: "Le Regioni
e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello
Stato, per le finalita' istituzionali di queste ultime,
l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.".
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali
hanno facolta' di recedere dal contratto, entro il 31
dicembre 2013, anche in deroga ai termini di preavviso
stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con
riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad
oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle
Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle
Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale
per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione
sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura
del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A
decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la riduzione di cui al
periodo precedente si applica comunque ai contratti di
locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione
del canone di locazione si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche
in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle
parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga
riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in
assenza di titolo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione e'
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti
condizioni:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie
necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di
locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato
delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni
espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, ove gia' definiti, nonche' di quelli di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste
dalle norme vigenti.
4-bis. Per le caserme delle Forze dell'ordine e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso
proprieta' private, i comuni appartenenti al territorio di
competenza delle stesse possono contribuire al pagamento
del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle
entrate.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4,
lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono
risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei
tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni
individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative
economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel rispetto
delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli
oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione
nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle
Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al
primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati
dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione,
per i quali la proprieta' ha esercitato il diritto di
recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del
presente comma, deve essere autorizzata con decreto del
Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo
periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di
vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione e'
trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della
convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia
esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono
trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei
conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad
oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta' di
terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni
di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento
sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia'
definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed
accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le
previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresi'
alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto
compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento
della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non
inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della
presente disposizione.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione
ai fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, nonche' agli aventi causa da detti
fondi per il limite di durata del finanziamento degli
stessi fondi.
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.
191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
"222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso
ufficio e' perseguita dalle Amministrazioni di cui al
precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive
esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane
impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le
Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90
giorni dalla data di pubblicazione della presente
disposizione piani di razionalizzazione degli spazi nel
rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono
essere comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime
Amministrazioni comunicano al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente
dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse
predisposti. In caso di nuova costruzione o di
ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto e'
determinato dall'Agenzia del Demanio entro il 31 dicembre
2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di
spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito
della razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse
utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di
previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi
di spesa conseguiti, per essere destinata alla
realizzazione di progetti di miglioramento della qualita'
dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere
organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di
ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in
ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti
disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi,
ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le
presenti disposizioni costituiscono principio a cui le
Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva
competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a
qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione
della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali
procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del
precedente comma 222-bis. Le predette Amministrazioni
devono comunicare annualmente all'Agenzia del Demanio gli
spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della
procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove
possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle
Amministrazioni.".
10. Nell'ambito delle misure finalizzate al
contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non
territoriali ricompresi nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'articolo
8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del
Demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno,
gli immobili o porzioni di essi di proprieta' dei medesimi,
al fine di consentire la verifica della idoneita' e
funzionalita' dei beni ad essere utilizzati in locazione
passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie
finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222
dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza
dei predetti immobili alle esigenze allocative delle
Amministrazioni dello Stato, ne da' comunicazione agli Enti
medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte
dei conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale
avviene, ai sensi del citato comma 222, con le
Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono
riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30
per cento del valore locativo congruito dalla competente
Commissione di congruita' dell'Agenzia del Demanio di cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Al fine di semplificare le procedure di
alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro
della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti, sono definiti i
contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e
clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti
di compravendita stipulati in forma pubblico-amministrativa
o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli
acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal
momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla
correttezza e sulla efficacia della gestione".
11-bis. In considerazione delle particolari
condizioni del mercato immobiliare e della difficolta' di
accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le
dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali
inseriti nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del
diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto
delle predette procedure non puo' essere inferiore a
centoventi giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito
dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni.
Al fine di agevolare l'acquisto della proprieta' da parte
dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti
proprietari a condizione che il conduttore conferisca
mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a
quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel
medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata
percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione,
spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in
assenza del conferimento del mandato. La predetta
disposizione si applica anche alle procedure in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto quando non sia gia' scaduto il termine per
l'esercizio del diritto di prelazione. (62) (65)
12. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"L'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),
stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche
avvalendosi di societa' a totale o prevalente capitale
pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli
interventi manutentivi mediante tali operatori e' curata,
previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
della capacita' operativa delle stesse strutture,
dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi
gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici
appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del
Demanio sono controllati secondo le modalita' previste
dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula
delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata
notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata
organizzazione delle proprie strutture periferiche, in
particolare individuando all'interno dei provveditorati un
apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita'
affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste
dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di
idonee professionalita'.";
b) al comma 7, prima delle parole: «Restano esclusi
dalla disciplina del presente comma i beni immobili
riguardanti il Ministero della difesa» sono aggiunte le
parole «Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di
avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5.»;
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole "gli
interventi di piccola manutenzione" sono aggiunte le
parole: "nonche' quelli atti ad assicurare l'adeguamento
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81".
13. L'Agenzia del Demanio puo' destinare quota parte
dei propri utili di esercizio all'acquisto di immobili per
soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello
Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal
primo periodo del comma 4 del presente articolo. Gli
acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il
piu' efficace utilizzo degli strumenti disciplinati
dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al
medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole:
«per un periodo non superiore a cinquanta anni»;
b) al comma 2, dopo le parole "Ministero
dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti "-
Agenzia del Demanio";
c) il comma 3 e' cosi' sostituito: «Ai Comuni
interessati dal procedimento di cui al comma 2 e' rimessa,
per l'intera durata della concessione o della locazione,
un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone.
Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni
e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al 50
per cento e non superiore al 100 per cento del contributo
di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi
regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione. Tale importo e'
corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del
rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo
edilizio.»;
d) il comma 5 e' cosi' sostituito: "I criteri di
assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle
locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei
bandi predisposti dall'Agenzia del Demanio, prevedendo
espressamente:
a. il riconoscimento all'affidatario di un
indennizzo valutato sulla base del piano
economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione
per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal
contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;
b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica
iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attivita'
economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle
concessioni disciplinate dal presente articolo non si
applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del
13 settembre 2005".
15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, dopo le parole «o fondi immobiliari» sono
aggiunte le seguenti parole: "Alle societa' di cui al
presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137,
138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 si applicano alle concessioni di beni immobili
appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.
17. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14,
al comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti
periodi: "Nell'ambito della liquidazione del patrimonio
trasferito, la proprieta' degli immobili utilizzati in
locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle
finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del
trasferimento e' costituito dalla proprieta' di beni
immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare
e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa
con le societa' di cui al comma 16-ter. Con separato atto,
da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono regolati i
rapporti tra le parti interessate".
18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e
integrazioni, le disposizioni di cui all'ultimo periodo
sono da intendersi riferite alla gestione dei beni
immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa
speciale, di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2012",
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012".
19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di
Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal
Ministero della difesa per i suoi specifici compiti
istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e
ambientali, e' trasferito a titolo gratuito in proprieta',
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al
comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilita', la
valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal
fine il comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le
porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del
centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al
fine di completare gli interventi previsti dal piano
attuativo per l'insediamento delle attivita' di
realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE
sull'area nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la
gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in
esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema
MOSE. Resta salva la possibilita' per l'ente municipale,
compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione
del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di
Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attivita' non
esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del
Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle
predette porzioni. Le somme ricavate per effetto
dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di
concessione richiesti a operatori economici o
istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia,
sono esclusivamente impiegate per il recupero, la
salvaguardia, la gestione e la valorizzazione
dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in
essere dalla fondazione 'La Biennale di Venezia' in. virtu'
della natura e delle funzioni assolte dall'ente, dal CNR e
comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente
allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale
e' sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la
citta' di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio,
d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle
acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, alla perimetrazione e delimitazione del
compendio e alla consegna di quanto trasferito al comune.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la
riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al
comune di Venezia in misura pari al 70 per cento della
riduzione delle entrate erariali conseguente al
trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato
alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte
del comune di Venezia.».
- Il testo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O..
- Si riporta il testo dei commi 222 e seguenti
dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
Art. 2 (Disposizioni diverse).
1.-221. Omissis
222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano
annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio,
la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio
allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu'
necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni
anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio,
verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui
agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche'
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di
immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento
immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli
immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1,
comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
di mercato che devono essere effettuate prioritariamente
tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti
sull'applicativo informatico messo a disposizione
dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si
considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
di pubblicita', trasparenza e diffusione delle
informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il
nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero
al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti
dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di
locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del
contenimento della spesa pubblica, le predette
amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle
indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo
periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione
degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno
l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente
piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di
decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato
articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del
2006, e successive modificazioni, le predette
amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di
terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle
attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del
presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio
definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il
piano di razionalizzazione viene inviato, previa
valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in
ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di
riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai
Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A
decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate
comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli
interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo,
sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli
stanziamenti alle singole amministrazioni per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno
eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del
demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui
al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o
detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei
predetti beni ai fini della redazione del rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di
mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a
quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora
emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato
non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi
rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di
comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo
ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di
previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento
degli immobili di loro proprieta', con specifica
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in
godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le
modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.
222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio
e' perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente
comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze
funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate
avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra
20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente disposizione piani di
razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati
all'Agenzia del Demanio. In caso di nuova costruzione o di
ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto e'
determinato dall'Agenzia del Demanio entro il 31 dicembre
2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di
spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito
della razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse
utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di
previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi
di spesa conseguiti, per essere destinata alla
realizzazione di progetti di miglioramento della qualita'
dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere
organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di
razionalizzazione. Al fine di pervenire ad ulteriori
risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al
comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le
modalita' ed i termini determinati con provvedimento del
direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni
relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprieta'
dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono
comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla
medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla
base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette
Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni
dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito
internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi
ai migliori indicatori di performance ivi riportati. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del
demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza. Nella
predisposizione dei piani di ottimizzazione e
razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere
tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla
riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle
recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni
costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali,
negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri
ordinamenti. A tal fine, nell'ambito della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e' istituito un tavolo tecnico permanente con il
compito di supportare l'adeguamento degli enti locali ai
citati principi e monitorarne lo stato di attuazione.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a
qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione
della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali
procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del
precedente comma 222-bis. Le predette Amministrazioni
devono comunicare annualmente all'Agenzia del Demanio gli
spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della
procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove
possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle
Amministrazioni.
222-quater. Le amministrazioni di cui al primo
periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015,
predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale
per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri
quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un
complessivo efficientamento della presenza territoriale,
attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o
di parte di essi, anche in condivisione con altre
amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprieta'
degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in
locazione passiva in modo da garantire per ciascuna
amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento
ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per
cento in termini di spesa per locazioni passive e non
inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati
negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione
della disposizione di cui al primo periodo i presidi
territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al
soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio.
222-quinquies. Al fine di dare concreta e sollecita
attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi
222 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un fondo denominato "Fondo per la razionalizzazione degli
spazi", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro.
Il Fondo ha la finalita' di finanziare le opere di
riadattamento e ristrutturazione necessarie alla
riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi
di proprieta' dello Stato ed e' alimentato, secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da:
a) una quota non superiore al 10 per cento dei
proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione
e cessione degli immobili di proprieta' dello Stato che
sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo;
b) una quota non superiore al 10 per cento dei
risparmi rivenienti dalla riduzione della spesa per
locazioni passive determinati con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
223. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
«436. Nel rispetto del principio di trasparenza
dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate
dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia
del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello
Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa
privata, se di valore unitario o complessivo non superiore
ad euro 400.000; b) mediante asta pubblica ovvero invito
pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo
superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati,
mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con
propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare
le modalita' delle procedure telematiche concorsuali di
vendita. Alle forme di pubblicita' si provvede con la
pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore
diffusione locale, nonche' sul sito internet dell'Agenzia
del demanio. Le spese relative alla pubblicita' delle
procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato.
L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a
favore dell'offerta piu' alta rispetto al prezzo di base
ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore
dell'offerta migliore, previa valutazione della sua
convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio
sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del
mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto
riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del
mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia
del demanio puo' riservarsi di non procedere
all'aggiudicazione degli immobili.
437. Per le alienazioni di cui al comma 436 e'
riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali
territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in
vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento della
determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del
demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di
vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via
prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il
diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso
della procedura di vendita».
224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis,
sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa
derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
225. La societa' CONSIP Spa conclude accordi quadro,
ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, cui le stazioni appaltanti di cui
all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso
per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le
medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di
beni e servizi comparabili, parametri di qualita' e di
prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al
presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e comunque quanto
previsto dalla normativa in tema di obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da Consip SpA.
226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
possono essere stipulate anche ai fini e in sede di
aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro
concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo.
Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo
26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni,
per le convenzioni stipulate dalla societa' CONSIP Spa.
227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle
centrali regionali e dalla societa' CONSIP Spa ai sensi
dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere indicati criteri utili per
l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di
servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi
dei commi 225 e 226 del presente articolo dalla societa'
CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata possibilita'
di incidere positivamente e in maniera significativa sui
processi di acquisto pubblici.
228. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi
nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009,
relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella
provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via sperimentale, per
l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra
persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di
un'impresa, arte o professione, puo' essere assoggettato,
sulla base della decisione del locatore, a un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento;
la base imponibile dell'imposta sostitutiva e' costituita
dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva e' versata
entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta per l'anno 2011 e' calcolato senza tenere conto
delle disposizioni di cui al presente comma. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il
contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' di dichiarazione e di versamento
dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonche'
ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del
presente comma.
229. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2010»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».
230. Le maggiori entrate derivanti dal comma 229
affluiscono al fondo di cui al comma 250 con le modalita'
ivi previste.
231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31
dicembre 2009, a far data dal 1º gennaio 2010, sono versate
in venti annualita', con la maggiorazione degli interessi
al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire,
entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo
piano di estinzione del debito residuo.
232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati specifici progetti
prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi
costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente,
a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il
CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo
da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio
della realizzazione del relativo progetto definitivo per
lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE,
subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve
essere integralmente finanziato e deve esservi copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o
dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del
costo complessivo dell'opera; in casi di particolare
interesse strategico, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito
l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche
in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o
private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data
dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno
il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve
essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il
cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i
connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione
dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo
lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
gli elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei
lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque
pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle
opere individuate con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonche' a
qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale
mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di
lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non
devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali
nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore
dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura
finanziaria.
233. Con l'autorizzazione del primo lotto
costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di
finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero
contributo finanziato e successivamente assegna, in via
prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in
favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di
finanziare i successivi lotti costruttivi fino al
completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.
234. Il Documento di programmazione
economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture da'
distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e
233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le
risorse secondo quanto previsto dal comma 233.
235. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole:
«operazioni a favore delle piccole e medie imprese che
possono essere effettuate esclusivamente attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito» sono aggiunte le seguenti: «nonche' attraverso la
sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da
una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui
all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu'
fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo
Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino
a 500.000 euro di quote di societa' di gestione del
risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione
delle imprese di minore dimensione».
236. Per le finalita' di cui all'articolo 29, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare sentite le associazioni di categoria, sono
stabilite le modalita' di utilizzo del predetto
stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di
euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno
2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della
citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri
di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti
dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto puo'
individuare le tipologie di interventi suscettibili di
agevolazione, le modalita' di fruizione del credito
d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di
agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si
provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e,
per l'anno 2011, mediante riduzione del fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33.
237. Per il finanziamento annuale previsto
dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l'anno 2010.
238. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
237 si provvede con le disponibilita' conseguenti alle
revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto
delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia'
assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e
compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in
termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al
comma 237 si applicano a condizione dell'adozione dei
provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla
Corte dei conti, recanti l'accertamento delle risorse
finanziarie disponibili di cui al primo periodo del
presente comma. (14)
239. Al fine di garantire condizioni di massima
celerita' nella realizzazione degli interventi necessari
per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa
approvazione di apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia
nonche' per i profili di carattere finanziario, sono
individuati gli interventi di immediata realizzabilita'
fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
relativa ripartizione degli importi tra gli enti
territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
modalita' previste ai sensi dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
240. Le risorse assegnate per interventi di
risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre
2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di
cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono
destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate
dalla direzione generale competente del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti le autorita' di bacino di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, nonche' all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le risorse di cui al presente comma possono
essere utilizzate anche tramite accordo di programma
sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che
definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale
a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che
ciascun programma attuativo regionale destina a interventi
di risanamento ambientale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 31
dicembre 2009, n. 196:
«Art. 14 (Controllo e monitoraggio dei conti
pubblici). - 1. In relazione alle esigenze di controllo e
di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo
13, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le
modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
attuativi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con
gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi
obiettivi;
c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di
finanza pubblica, verifiche sulla regolarita' della
gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni
pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche,
ancorche' effettuate su richiesta delle amministrazioni,
sono documenti accessibili nei limiti e con le modalita'
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso,
per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano
verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle
verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo
sono inviati alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica affinche' possa
valutare l'opportunita' di attivare il procedimento
denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di
convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio
2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3,
della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1
dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita'
tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
mensilmente, entro il mese successivo a quello di
riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa
riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle
amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle
informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30
novembre il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
una relazione sul conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al
primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi
dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre
riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto
consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.
5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare,
rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e
contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede
altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di
finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali
adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4
presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti
in materia di entrata, con riferimento all'andamento di
tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di
regioni ed enti locali, con indicazioni relative
all'attivita' accertativa e alla riscossione.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i
dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli organi costituzionali.
6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche
gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e
liberamente accessibili secondo modalita' definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati,
codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita,
salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano
dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono
effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei
conti stesso.
8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo
completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni
pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio
tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi
informatici emessi secondo lo standard Ordinativo
Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale
(AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati
SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio
di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri
scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura
SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio
definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle
sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i
cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento
con modalita' differenti da quelle descritte nel periodo
precedente.
8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID,
sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 8-bis.
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri
enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e
non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE
continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di
cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento
secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli
enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti
relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa,
secondo modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non
possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la
tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti
rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 859, 861, 862, 863,
864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1.
1.-858. Omissis
859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni
pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o
864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato
alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto
almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo
esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non
si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di
cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e'
superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute
nel medesimo esercizio;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se
rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma
presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti,
calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno
precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle
transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
860. Omissis
861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono
elaborati mediante la piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati
tenendo conto anche delle fatture scadute che le
amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.
Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni
pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora
riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili,
pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla
piattaforma elettronica di cui al primo periodo del
presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai
predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati
contabili, con le modalita' fissate dal presente comma,
includendo anche i pagamenti non comunicati, previa
relativa verifica da parte del competente organo di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile.
Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni
pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono
elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale
residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio
della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due
esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni
pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui
all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del
competente organo di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile.
862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono
state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite
all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato che adottano la contabilita'
finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o
esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del
consiglio di amministrazione, stanziano nella parte
corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato
Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non e'
possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine
esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato
di amministrazione, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del
debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a
sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta
giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni,
registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni,
registrati nell'esercizio precedente.
863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al
Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 e'
adeguato alle variazioni di bilancio relative agli
stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e
non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano
risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di
garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di
amministrazione e' liberato nell'esercizio successivo a
quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 859.
864. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le
condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio
precedente, gli enti che adottano solo la contabilita'
economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del
Servizio sanitario nazionale:
a) riducono del 3 per cento i costi di competenza
per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto
a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1),
qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni,
oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per
cento del debito commerciale residuo;
b) riducono del 2 per cento i costi di competenza
per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto
a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1),
qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta
giorni;
c) riducono dell'1,50 per cento i costi di
competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno
T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno
T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e
trenta giorni;
d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza
per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto
a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1),
qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.
865.-866. Omissis
867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di
ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al
comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti
commerciali residui scaduti e non pagati alla fine
dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione
e' effettuata dal 1°(gradi) al 30 aprile 2019. Per le
amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al
proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi
informatici emessi secondo lo standard Ordinativo
Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente
adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel
corso del quale il predetto standard viene adottato.
868. A decorrere dal 2021, fermo restando quanto
stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862,
lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865,
lettera a), si applicano anche alle amministrazioni
pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno
pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui
all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica
le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni
relative all'avvenuto pagamento delle fatture.
869. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2021, per le
singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri
sono pubblicati e aggiornati:
a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli
importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio
dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi
ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal
sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al
comma 861;
b) con cadenza trimestrale i dati riguardanti le
fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate
entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla
scadenza, come desunti dal sistema informativo della
piattaforma elettronica di cui al comma 861.
870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento, e'
pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti
commerciali residui scaduti e non pagati alla fine
dell'esercizio precedente.
871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b),
e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si
avvalgono della facolta' prevista dall'ultimo periodo del
comma 861, costituiscono indicatori rilevanti ai fini della
definizione del programma delle verifiche di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di
finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
872. Il competente organo di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione
delle predette misure.
Omissis.».
- Il testo del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91(Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento
ed armonizzazione dei sistemi contabili) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n. 145.
- Si riporta il testo del comma 734, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«Art. 1.
1.-733. Omissis
734. Non puo' essere nominato amministratore di ente,
istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale
capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni
precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre
esercizi consecutivi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi
fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita'
di sistema portuale;
b) "controllo": la situazione descritta
nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo'
sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge
o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni
finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti
che condividono il controllo;
c) "controllo analogo": la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) "controllo analogo congiunto": la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) "enti locali": gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) "partecipazione": la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in
una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) "servizi di interesse generale": le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) "servizi di interesse economico generale": i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e
VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi
come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile;
m) "societa' a controllo pubblico": le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) "societa' a partecipazione pubblica": le
societa' a controllo pubblico, nonche' le altre societa'
partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da
societa' a controllo pubblico;
o) "societa' in house": le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
p) "societa' quotate": le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.».
 
Art. 16 septies

Misure di rafforzamento dell'Agenas
e del servizio sanitario della regione Calabria

1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le attivita' dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas e' autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di 40 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo».
2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonche' al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della regione Calabria:
a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il per- sonale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario ad acta, puo' operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della regione Calabria e gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della medesima regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;
b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del ser- vizio sanitario della regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unita' operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020, e' autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal commissario ad acta, fino a 5 unita' di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unita' sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente comma. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto;
c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le unita' operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della regione Calabria. Le modalita' operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. A tal fine la Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unita' di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facolta' assunzionali del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera, pari a euro 1.517.491 per il 2022, a euro 2.075.280 per il 2023 e a euro 2.507.757 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) al fine di garantire la piena operativita' delle attivita' proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio sanitario della regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio, e' autorizzata, per la gestione della predetta GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di 1 unita' di personale dirigenziale e di 4 unita' di per- sonale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il commissario ad acta ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il menzionato contingente di personale puo' essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio della regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024 la regione Calabria e' autorizzata a conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) per l'anno 2022 non si da' luogo alla compensazione del saldo di mobilita' extraregionale definita per la regione Calabria nella matrice della mobilita' extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
f) e' autorizzato nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarieta' in favore della regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
g) al fine di coadiuvare le attivita' previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della regione Calabria la liquidita' necessaria allo svolgimento delle predette attivita' finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025.
3. Il comma 2 si applica nei confronti della regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende fatto alla regione Calabria.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 472, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1.
1. - 471. Omissis.
472. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e
strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e
professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una
distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi
di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed
alle scuole di specializzazione di area sanitaria
rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario
nazionale, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro
nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, da destinare all'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali per il supporto da essa reso
alle attivita' del Ministero della salute e delle regioni,
di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, nonche' all'Osservatorio nazionale ed
agli Osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al fine di
consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas) di supportare le attivita' dei
commissari ad acta per l'attuazione dei piani di rientro
dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas
e' autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', e
conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio
2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, un contingente di 40 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con
corrispondente incremento della vigente dotazione organica.
Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere
dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui
al primo periodo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 19 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente titolo, che costituiscono
principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della
Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita'
economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, al fine di
garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione
dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a
disciplinare le modalita' di redazione e di consolidamento
dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i
principi contabili cui devono attenersi gli stessi per
l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del
presente titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale
che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo
servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di
contabilita' finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio
sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata
attraverso scritture di contabilita'
economico-patrimoniale, qualora le singole regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la
regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria
accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti
sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi
del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la
regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis).
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello.
In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi
dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n.
127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master
universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla
tipologia del profilo o livello di inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del
40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a
valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza
professionale maturata dal personale di cui alla lettera a)
e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno
maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile
nell'amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6, del
decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 (Misure
urgenti per il rilancio del servizio sanitario della
regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi
delle regioni a statuto ordinario):
«Art. 5 (Supporto e collaborazione al Commissario ad
acta). - 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il
Commissario ad acta puo' avvalersi del Corpo della Guardia
di finanza per lo svolgimento di attivita' dirette al
contrasto delle violazioni in danno degli interessi
economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di
rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione
e del programma operativo per la gestione dell'emergenza da
COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27. A tal fine, il Corpo della
Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome
competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
1-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il
Commissario ad acta puo' avvalersi altresi' della
collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba
svolgere attivita' che coinvolgano le competenze della
medesima Agenzia.
2. Il supporto e la collaborazione del Corpo della
Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono
prestati senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
«Art. 6 (Contributo di solidarieta' e finanziamento
del sistema di programmazione e controllo del Servizio
sanitario della regione Calabria). - 1. Al fine di
supportare gli interventi di potenziamento del servizio
sanitario regionale stante la grave situazione
economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione
Calabria, e' accantonata a valere sulle risorse finalizzate
all'attuazione dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
la somma di 60 milioni di euro in favore della regione
stessa.
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1, e'
condizionata alla presentazione e approvazione del
programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro
per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, di uno specifico
Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalita'
di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. La verifica di quanto previsto dall'Accordo di cui
al comma 2 e' demandata in sede congiunta al Comitato
permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica
degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa
del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
4. Per la realizzazione di interventi diretti a
garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello
locale, per consentirne la produzione sistematica e
l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello
svolgimento delle attivita' di programmazione e di
controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di
rientro, ai sensi dell'articolo 2, comma 70, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e per la certificazione annuale dei
bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato
regionale e in aderenza a quanto disciplinato dal comma 1,
dell'articolo 19, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e' autorizzata per la regione Calabria la spesa di
15 milioni di euro per la sottoscrizione dell'Accordo di
programma finalizzato, ai sensi dell'articolo 79, comma
1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, mediante utilizzo della quota di riserva per
interventi urgenti di cui alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 51 del
24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15
del 20 gennaio 2020.».
- Si riporta il testo degli articoli 703 e 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle
carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei
carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per
cento;
f).
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le
modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.».
«Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia). - 1. Nel
rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di
assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10
per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31
dicembre 2015, in deroga all'articolo 703, per il
reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione quinquennale scorrevole predisposta
annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa,
sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziari.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2016 e sino
al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei
reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze
armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di
alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento
civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono
destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50
per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento
dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista
per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703,
per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia, nonche' per la parte
restante, nella misura del 70 per cento all'immissione
diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un
anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura
del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata
di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in
servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati
ai volontari in ferma prefissata quadriennale gia'
vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai
volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai
candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti
nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le
medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti
per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.
7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle
specializzazioni relative alla sicurezza e tutela
ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo
708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in
ferma prefissata delle Forze armate e' determinata:
a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella
misura del 45 per cento.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di cui
al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008
a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno
di personale in relazione alle misure di razionalizzazione,
di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento
delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per
ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo
anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008".
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in
possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo'
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008
le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed
a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli
anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9.
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3,
comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A
decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A
decorrere dall'anno 2013".
13. Per il triennio 2009-2011, le universita'
statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel
limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari
al cinquanta per cento di quella relativa al personale a
tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 50 per cento
all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse
residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette. In
relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno
2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e
2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento
per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2018. Per l'anno 2015, le universita' che rispettano la
condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle
successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo
articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di
cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a)
e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche
utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente
riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma
3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta'
assunzionali previste dal presente comma. A decorrere
dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella
condizione di cui al periodo precedente, e' consentito
procedere alle assunzioni di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate
le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto
dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del
personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna
universita' del contingente delle assunzioni di cui ai
periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate
comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle
attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento
speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°(gradi) dicembre 2005.
14.».
- Il riferimento al testo del citato articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica) e' riportato nelle Riferimenti normativi
all'articolo 3-ter.
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 22 (Individuazione delle responsabilita'
all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della
gestione sanitaria accentrata presso la regione). - 1. Le
regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente
presso la regione una quota del finanziamento del proprio
servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera
b), punto i), individuano nella propria struttura
organizzativa uno specifico centro di responsabilita',
d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata
presso la regione, deputato all'implementazione ed alla
tenuta di una contabilita' di tipo economico-patrimoniale
atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i
rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti
fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le
aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari,
inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai
rispettivi servizi sanitari regionali.
2. Il responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la regione registra i fatti gestionali
nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole
categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione
dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi
attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne
rappresentazione nel bilancio di esercizio.
3. Le regioni individuano il responsabile della
gestione sanitaria accentrata presso la regione che e'
tenuto:
a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di
esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la
regione;
b) alla coerente compilazione, con il bilancio di
esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la
regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto
ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il
codice "000";
c) alla redazione del bilancio sanitario
consolidato mediante il consolidamento dei conti della
gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalita'
definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il
responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la
regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario
consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e
SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i.
e relative all'ente ivi identificato con il codice "999".
In sede di consolidamento, il responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile
della predisposizione del bilancio regionale, assicurano
l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste
iscritte e contabilizzate in termini di contabilita'
economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di
contabilita' finanziaria. Tale riconciliazione e'
obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui
all'articolo 32;
d) le regioni individuano un responsabile regionale
che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria
accertata presso la regione:
i. in sede di rendicontazione trimestrale, la
regolare tenuta dei libri contabili e della contabilita',
la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con
le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione
dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei
modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le
risultanze della contabilita';
ii. in sede di rendicontazione annuale, quando
indicato al punto i), nonche' la corrispondenza del
bilancio alle risultanze della contabilita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 20 (Trasparenza dei conti sanitari e
finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli
servizi sanitari regionali). - 1. Nell'ambito del bilancio
regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione
delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del
proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire
la confrontabilita' immediata fra le entrate e le spese
sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse
indicate negli atti di determinazione del fabbisogno
sanitario regionale standard e di individuazione delle
correlate fonti di finanziamento, nonche' un'agevole
verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle
regioni per il finanziamento del medesimo servizio
sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le
regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da
garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione
della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di
partite di giro, separata evidenza delle seguenti
grandezze:
A) Entrate:
a) finanziamento sanitario ordinario corrente
quale derivante dalle fonti di finanziamento definite
nell'atto formale di determinazione del fabbisogno
sanitario regionale standard e di individuazione delle
relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente
regionale, ivi compresa la mobilita' attiva programmata per
l'esercizio;
b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente,
quale derivante dagli eventuali atti regionali di
incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della
sanita' regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai
sensi della vigente legislazione in materia di copertura
dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento
regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei
livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay
back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario
nazionale;
c) finanziamento regionale del disavanzo
sanitario pregresso;
d) finanziamento per investimenti in ambito
sanitario, con separata evidenza degli interventi per
l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20,
della legge n. 67 del 1988;
B) Spesa:
a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento
dei LEA, ivi compresa la mobilita' passiva programmata per
l'esercizio e il pay back;
b) spesa sanitaria aggiuntiva per il
finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori
ai LEA;
c) spesa sanitaria per il finanziamento di
disavanzo sanitario pregresso;
d) spesa per investimenti in ambito sanitario,
con separata evidenza degli interventi per l'edilizia
sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge
n. 67 del 1988.
2. Per garantire effettivita' al finanziamento dei
livelli di assistenza sanitaria, le regioni:
a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio
l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario
corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla
verifica degli adempimenti regionali, e le quote di
finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si
verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento
condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai
sensi della legislazione vigente, detto evento e'
registrato come cancellazione dei residui attivi
nell'esercizio nel quale la perdita si determina
definitivamente;
b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio
l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale
del disavanzo sanitario pregresso.
2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali
regionali e destinati al finanziamento del Servizio
sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale
nell'esercizio di competenza dei tributi.
2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre
fiscali regionali destinata obbligatoriamente al
finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi
della legislazione vigente sui piani di rientro dai
disavanzi sanitari, e' iscritta nel bilancio regionale
triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi,
obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al
Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma
80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione
comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno
dell'importo nel bilancio regionale.
La regione non puo' disimpegnare tali somme, se non a
seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di
verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.
191. In relazione a tale autorizzazione la regione e'
tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli
adempimenti la relativa documentazione corredata dalla
valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento
delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione
dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle
risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto
all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di
impegno, detto evento e' contabilmente registrato
nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come
cancellazione di residui attivi.
3. Per la parte in conto capitale riferita
all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le
regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio
l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di
ammissione al finanziamento. In caso di revoca
dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1,
comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni
registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca
e' disposta.».
 
Art. 16 octies
Semplificazione e accelerazione delle attivita' finalizzate alla
realizzazione del programma di interventi per le citta' di Bergamo
e Brescia designate «Capitale italiana della cultura» per il 2023

1. In considerazione della designazione delle citta' di Bergamo e Brescia quali «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprieta' dello Stato insistenti nei relativi territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi puo' essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 183, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 183 (Misure per il settore della cultura). - 1.
All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una
dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno
2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e
100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti";
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di
cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro
delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e
assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto
economico negativo nei settori conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti
al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da
vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata
la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono
assegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno
2021 e' ripartita sulla base della media delle percentuali
stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri
generali e alle percentuali di ripartizione previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in
ragione dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza
sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio
2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, e'
erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento
dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante
quota del contributo, comunque non inferiore a quello
riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28
febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto
dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, della tutela dell'occupazione e della
riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata
triennale della programmazione, le modalita' per
l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla
base delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate
nell'intero anno 2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a
nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli
organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le
risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del
reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non
superiore alla parte fissa della retribuzione
continuativamente erogata prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del
bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di
ridotta attivita' degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo puo' adottare, limitatamente agli
stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle
risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13,
comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o piu'
decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste per i
crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della
medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo
periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa
copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili
del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai
pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita' di
mitigazione degli effetti subiti dal settore
cinematografico possono essere finalizzati anche i
contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III
della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche', mediante
apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della
citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista
dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge,
limitatamente all'anno 2020.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura
conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito
anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al
conferimento del titolo di «Capitale italiana della
cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno
2022.
8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale
italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al fine di
promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area
sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le citta' di
Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, entro il 31
gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative
finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio
culturale materiale e immateriale.
8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo,
della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le
seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,".
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge
29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione"
sono aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali,
delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli
spettacoli viaggianti".
10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita'
culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la
fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche
mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri soggetti
pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai
benefici previsti dalla medesima legge, possono essere
stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli
operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma
medesima. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura",
istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13
febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
per l'anno 2020.
11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data
di entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite
delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti
derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
settembre 2020";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. I
soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla
diversa data della comunicazione dell'impossibilita'
sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di
rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per
il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo
utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.
L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla
emissione di un voucher di importo pari al prezzo del
titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi
dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal
presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
non richiede alcuna forma di accettazione da parte del
destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti,
alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione
definitiva del concerto, l'organizzatore provvede
immediatamente al rimborso con restituzione della somma
versati";
b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure
di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di
accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da
rendere nei territori interessati dalle citate misure di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a
decorrere dalla medesima data, si sono verificate le
condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione";
c) il comma 3 e' abrogato.
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
si applicano anche ai voucher gia' emessi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "190 milioni".
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
istituito un fondo per il sostegno alle attivita' dello
spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi
compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o
associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio
2020 e che non siano gia' finanziati a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino
al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati
incassi della vendita di biglietti e alle spese
organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della
capienza degli spazi, nonche' dall'attuazione delle
prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di
cui al presente comma sono ripartite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10,
10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno
2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04
milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e
censimento di immobili pubblici). - 1. Al fine di
consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i
contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei datori di
lavoro
1. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2012 le
operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate
sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti
previdenziali e degli enti del servizio sanitario
nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con
riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono
subordinate alla verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati
restano ferme le disposizioni di cui al comma 15
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
1-bis. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2014 nel
caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando
la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 e'
effettuata anche sulla base della documentata
indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal
responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e'
attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle
spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi
stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
1-ter. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2014 al fine
di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti
territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne
siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e
l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del
procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non
si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con
apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate
all'acquisto degli immobili stessi. La congruita' del
prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data
preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto
alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet
istituzionale dell'ente.
1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), non possono
acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare
contratti di locazione passiva salvo che si tratti di
rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per
acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita'
di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per
continuare ad avere la disponibilita' di immobili venduti.
Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per
i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e
15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di
acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto
previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto.
1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni
recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica e le finalita' di contenimento della spesa
pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare
le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale
pubblica.
1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate
dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in
attuazione di programmi e piani concernenti interventi
speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo
economico e la coesione sociale e territoriale, di
rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita' al
quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e
finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi
manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero
della difesa, il Ministero degli affari esteri e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Restano altresi' esclusi dalla disciplina
del presente comma gli istituti penitenziari.
Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli
immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
edilizia penitenziaria;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio
le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) sono attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo
stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici
pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di
spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a
cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi
dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni
immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali
interventi e' tempestivamente comunicata all'Agenzia del
demanio, al fine del necessario coordinamento con le
attivita' dalla stessa poste in essere ai sensi del
presente articolo;
d) gli interventi di piccola manutenzione nonche'
quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni
di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono
curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici
degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli
interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b)
e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine
di verificare le previsioni contrattuali in materia.
2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili
esigenze di pronta operativita' e a una maggiore mobilita'
del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri,
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della
guardia di finanza sono autorizzati, previa comunicazione
all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi
specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2015, sono trasferiti ai
competenti programmi degli stati di previsione del
Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e
delle finanze gli importi occorrenti per le finalita' di
cui al primo periodo.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo. Le medesime Amministrazioni comunicano
inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali
sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di
spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i
restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive, nonche' alla riqualificazione energetica
degli stessi edifici. Per le medesime finalita', l'Agenzia
del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6. Il piano generale
puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed
imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie
rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con cui
l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.
Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai
sensi del presente comma non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla
stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma
6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed
anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente
capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri.
L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa
sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri. Gli atti relativi
agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo
degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo
le modalita' previste dal decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le
modalita' previste dalla propria organizzazione. Il ricorso
agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi
quadro e' disposto anche per gli interventi disciplinati da
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero
della difesa e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli
accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet
dell'Agenzia del Demanio. Al fine di assicurare il rispetto
degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente
comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture
periferiche, in particolare individuando all'interno dei
provveditorati un apposito ufficio dedicato allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del
Demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del
presente decreto, dotato di idonee professionalita'.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1°(gradi)
gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le
spese di parte corrente e di conto capitale per le
manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le
risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi
derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di
ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni
di' cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente
determinate al netto di quelle che possono essere assegnate
in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui
al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai
fini della copertura dei costi degli interventi comunicati
ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui
al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente
provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i
lavori gia' appaltati alla data della stipula degli accordi
o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi
continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni
interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla
normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai
nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne
assicurera' la copertura finanziaria a valere sui fondi di
cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi
nel piano generale degli interventi. Successivamente alla
stipula dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo
ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e
straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta
eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la
protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo
quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli
accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti
il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e il Ministero della giustizia con
riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche' i beni
immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari
esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di
interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi
comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e
monitorare gli interventi necessari di manutenzione
ordinaria e straordinaria, puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di strutture interne appositamente
dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello
0,5%(percento). Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del
demanio puo' avvalersi delle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a
valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare
societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed
al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando
quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di
cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal
1°(gradi) gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia
del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative
alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel
successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare,
oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua
destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi
oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, sono definite, per l'attuazione della
presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attivita'
dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalita',
termini, criteri e risorse disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma
222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure
per razionalizzare la gestione e la dismissione del
patrimonio residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta'
dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di
Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai
decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e'
causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa,
trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei
terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31
luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la
comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello
Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li
individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:
"rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato
previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale
del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono sostituite
dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei
conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del
demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".».
 
Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' incrementato di 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 187 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di far fonte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera d), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022, 111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per l'anno 2024, 101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per l'anno 2026, 101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 3.457.272.932 euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 187 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
e) quanto a 550 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
h) quanto a 55,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;
i) quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.
l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021;
n) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
o) quanto a euro 25.804.000 per l'anno 2022 e a euro 34.304.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro per l'anno 2025, 51.576.701 euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro per l'anno 2027, 51.694.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 16.094.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per l'anno 2032 e 16.227.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
q) quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
r) quanto a 192,2 milioni di euro per l'anno 2021, 173,7 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023 e 96,7 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 254,235 milioni di euro per l'anno 2021, 298,369 milioni di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni di euro per l'anno 2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 339,
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1.-338. Omissis
339. Al fine di dare attuazione a interventi in
materia di sostegno e valorizzazione della famiglia
finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle
politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un fondo denominato «Fondo assegno
universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari
a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi
provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo
di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli
interventi ivi previsti nonche', nei limiti di spesa
stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 2 e 700, dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178(Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1. - 1. Omissis
2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia
di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno
2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di
euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022 e' destinata all'assegno universale e
servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti
con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle
risorse del Fondo di cui al primo periodo.
3.-699.
700. Al fine di fare fronte ai danni causati dagli
eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per
i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno
2021, da destinare alla realizzazione degli interventi
urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti
dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale
fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, e' istituito, per l'anno 2021, un apposito
fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile. Alla
ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo
periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 25 e 44, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1(Codice della
protezione civile):
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per
il coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.»
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le
emergenze nazionali».
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 40 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69(Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 12 (Ulteriori disposizioni in materia di
Reddito di emergenza). - 1. Nell'anno 2021, il reddito di
emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di
cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n.
34 del 2020, relative alle mensilita' di marzo, aprile e
maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di
necessita' economica in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso
cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di
febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di
cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del
2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in
locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la
soglia e' incrementata di un dodicesimo del valore annuo
del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che
percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui
all'articolo 10 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2,
lettere a), c) e d), 2-bis e insussistenza delle condizioni
di incompatibilita' di cui al comma 3, lettere a), b) e c),
dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il
requisito di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 82
del decreto-legge n. 34 del 2020 e' riferito all'anno 2020.
2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresi'
riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti
di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso
l'incompatibilita' di cui all'articolo 82, comma 3, lettera
c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura
prevista per nuclei composti da un unico componente, ai
soggetti con ISEE in corso di validita', ordinario o
corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra
il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni
previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22. Resta ferma l'incompatibilita' con la
fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennita'
di cui al comma 1, lettera b), nonche' l'incompatibilita'
con la titolarita', alla data di entrata in vigore del
presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato,
con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza
diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o
indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di
invalidita'. La corresponsione del reddito di emergenza di
cui al presente articolo e' incompatibile con l'intervenuta
riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito
di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all'articolo
10 del presente decreto-legge.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1
e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di
domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato
secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al
comma 1 e' effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni
di euro per l'anno 2021 e quello relativo alle quote di cui
al comma 2 e' effettuato nel limite di spesa di 856,8
milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10,
primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e' incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l'anno
2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei
limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma
e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente
articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82
del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente
articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede ai sensi dell'articolo 42.»
«Art. 40 (Risorse da destinare al Commissario
straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile). -
1. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di euro
1.238.648.000, per gli interventi di competenza del
commissario straordinario di cui all'articolo 122, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da
trasferire sull'apposita contabilita' speciale ad esso
intestata, come di seguito specificato:
a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative
funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale
di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ivi inclusi le attivita' relative allo
stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le
attivita' di logistica funzionali alla consegna dei
vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la
somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le
campagne di informazione e sensibilizzazione;
b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo
commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa
connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro
destinati al funzionamento della struttura di supporto del
predetto commissario straordinario.
2. Il commissario straordinario rendiconta
periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa
l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.
3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e'
incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19 milioni di
euro da destinare al ripristino della capacita' di risposta
del Servizio nazionale della Protezione Civile.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.»
- Il riferimento all'articolo 26 del decreto-legge del
19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19) e' riportato nelle Riferimenti normativi all'art.
15-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale). - 1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto
capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la
riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte
corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione
dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa»,
le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo,
dalla legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al
comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate.»
- Si riporta il testo del comma 203, dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1. - 1.-202.
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (Accesso anticipato al
pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1
della legge 4 novembre 2010, n. 183):
«Art. 7 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri di
cui al presente decreto legislativo, valutati in 312
milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per
l'anno 2012, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e
233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede
a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
appositamente costituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»
- Si riporta il testo vigente del comma 8,
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021,
n. 61; (Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli
minori in didattica a distanza o in quarantena):
«Art. 2 (Lavoro agile, congedi per genitori e bonus
baby-sitting). - 1. Il lavoratore dipendente genitore di
figlio minore di anni sedici, alternativamente all'altro
genitore, puo' svolgere la prestazione di lavoro in
modalita' agile per un periodo corrispondente in tutto o in
parte alla durata della sospensione dell'attivita'
didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata
dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' alla
durata della quarantena del figlio disposta dal
Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale
(ASL) territorialmente competente a seguito di contatto
ovunque avvenuto.
1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 del presente
articolo e' riconosciuto a entrambi i genitori di figli di
ogni eta' con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo
3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con
disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi
speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti
d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in
tutti i casi previsti dal comma l del presente articolo
ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a
carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la
chiusura.
1-ter. Ferma restando, per il pubblico impiego, la
disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai
contratti collettivi nazionali, e' riconosciuto al
lavoratore che svolge l'attivita' in modalita' agile il
diritto alla disconnessione dalle strumentazioni
tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto
degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti
salvi eventuali periodi di reperibilita' concordati.
L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per
tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non
puo' avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui
trattamenti retributivi.
2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione
lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, il
lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore
di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore,
puo' astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in
tutto o in parte alla durata della sospensione
dell'attivita' didattica o educativa in presenza del
figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del
figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio. Il
beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto ai
genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'eta' del figlio,
per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
nonche' per la durata della quarantena del figlio ovvero
nel caso in cui sia stata disposta la sospensione
dell'attivita' didattica o educativa in presenza o il
figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale
dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui
al presente comma puo' essere fruito in forma giornaliera
od oraria.
3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del
comma 2, e' riconosciuta in luogo della retribuzione, nel
limite di spesa di cui al comma 8, un'indennita' pari al 50
per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo
quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2
del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti
da contribuzione figurativa.
4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui
agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a
decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto, durante i periodi di
sospensione dell'attivita' didattica o educativa in
presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2
del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono
essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2
con diritto all'indennita' di cui al comma 3 e non sono
computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale.
5. In caso di figli di eta' compresa fra 14 e 16
anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha
diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2,
primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione
di retribuzione o indennita' ne' riconoscimento di
contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e
diritto alla conservazione del posto di lavoro.
6. I lavoratori iscritti alla Gestione separata
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i lavoratori autonomi, il personale
del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della
polizia locale, impiegato per le esigenze connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori
dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato
accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione di
assistente sociale e degli operatori sociosanitari, per i
figli conviventi minori di anni 14, possono chiedere la
corresponsione di uno o piu' bonus per l'acquisto di
servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di
100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni
effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene
erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo
54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il
bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al
richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai
centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con
funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia. Il bonus e' altresi'
riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS,
subordinatamente alla comunicazione da parte delle
rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
La fruizione del bonus per servizi integrativi per
l'infanzia di cui al terzo periodo e' incompatibile con la
fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma
355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato
dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160. Il bonus di cui al presente comma puo' essere
fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele
o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa
alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.
7. Per i giorni in cui un genitore svolge la
prestazione di lavoro in modalita' agile o fruisce del
congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna
attivita' lavorativa o e' sospeso dal lavoro, l'altro
genitore non puo' fruire dell'astensione di cui ai commi 2
e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore
anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da
altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle
misure di cui ai commi da 1 a 6.
8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono
riconosciuti nel limite di spesa di 299,3 milioni di euro
per l'anno 2021. Le modalita' operative per accedere ai
benefici di cui al presente articolo sono stabilite
dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS
provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
8-bis. All'articolo 21-ter, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le
parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti:
«pubblici e» e dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n.
104,» sono inserite le seguenti: «o figli con bisogni
educativi speciali (BES),».
9. Al fine di garantire la sostituzione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici
di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di
10,2 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Le misure di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e
7 si applicano fino al 30 giugno 2021.
11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a
309,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 3.
12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle
attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
- Il testo del comma 1039, dell'articolo 1 del
decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007) e' riportato nelle
Riferimenti normativi art 16.
- Si riporta il testo vigente del comma 1072,
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020):
«1.-1071. Omissis
1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.
Omissis.»
- Il riferimento normativo all'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica) e' riportato nelle Riferimenti normativi all'art.
16-septies.
- Il riferimento normativo al testo del comma 200,
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) e'
riportato nelle Riferimenti normativi all'art. 12-quater.
 
Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.