Gazzetta n. 309 del 30 dicembre 2021 (vai al sommario)
LEGGE 22 dicembre 2021, n. 227
Delega al Governo in materia di disabilita'.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Oggetto e finalita' della delega

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilita', in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformita' alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilita' 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilita', al fine di garantire alla persona con disabilita' di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonche' l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia della persona con disabilita' e il suo vivere su base di pari opportunita' con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che e' trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non e' stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformita' dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora, anche a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni egli enti locali e si avvale del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:
a) definizione della condizione di disabilita' nonche' revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
b) accertamento della condizione di disabilita' e revisione dei suoi processi valutativi di base;
c) valutazione multidimensionale della disabilita', realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilita';
f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilita';
g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
h) disposizioni finali e transitorie.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita'», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 2009, n. 61.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 2

Principi e criteri direttivi della delega

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riguardo alle definizioni concernenti la condizione di disabilita' e alla revisione, al riordino e alla semplificazione della normativa di settore:
1) adozione di una definizione di «disabilita'» coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilita' distinta da una successiva valutazione multidimensionale fondata sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona con disabilita' o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo' accedere, finalizzata al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
2) adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), approvata dalla 54ª Assemblea mondiale della sanita' il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
3) separazione dei percorsi valutativi previsti per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori;
4) adozione di una definizione di «profilo di funzionamento» coerente con l'ICF e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD;
5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, della definizione di «accomodamento ragionevole», prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita';
b) con riguardo all'accertamento della disabilita' e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:
1) previsione che, in conformita' alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', la condizione di disabilita' e le necessita' di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della partecipazione della persona ai fini dei correlati benefici o istituti;
2) al fine di semplificare gli aspetti procedurali e organizzativi in modo da assicurare tempestivita', efficienza, trasparenza e tutela della persona con disabilita', razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura del processo valutativo di base ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli accertamenti afferenti all'invalidita' civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecita' civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla sordita' civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecita' ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'accertamento della disabilita' ai fini dell'inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle valutazioni utili alla definizione del concetto di non autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilita' nonche' di ogni altro accertamento dell'invalidita' previsto dalla normativa vigente, confermando e garantendo la specificita' e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilita';
3) previsione che, in conformita' alla definizione di disabilita' e in coerenza con le classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento dell'invalidita' previsti dal decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;
4) affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneita' nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestivita', l'efficienza e la trasparenza e siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilita', in tutte le fasi della procedura di accertamento della condizione di disabilita', garantendo la partecipazione delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
5) previsione di un efficace e trasparente sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l'interoperabilita' tra le banche di dati gia' esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi restando i casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente;
c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato:
1) prevedere modalita' di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;
2) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unita' di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni gia' individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
3) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e al monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione;
4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilita' e di chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il quale individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle liberta' fondamentali, tra cui la possibilita' di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;
5) prevedere che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilita' secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonche' la qualita' di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attivita' e a favorire la partecipazione della persona con disabilita' nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonche' quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale;
6) assicurare l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire l'effettiva individuazione ed espressione della volonta' dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura di protezione giuridica o abbia necessita' di sostegni ad altissima intensita', la piena partecipazione alla valutazione multidimensionale, all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e all'attuazione dello stesso con modalita' tali da garantire la soddisfazione della persona interessata;
7) prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilita', mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della normativa vigente;
8) assicurare che, su richiesta della persona con disabilita' o di chi la rappresenta, l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
9) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia indicato l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali, volte a dare attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;
10) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, siano individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con gli altri, dei diritti e delle liberta' fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita';
11) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano individuate figure professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilita' e con i suoi referenti familiari, ferma restandola facolta' di autogestione del progetto da parte della persona con disabilita';
12) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti all'affettivita' e alla socialita', possano essere individuati sostegni e servizi per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilita' in eta' adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;
13) prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalita' di cui al numero 12) e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore dei servizi di supporto alla domiciliarita' e alla vita indipendente;
d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilita', garantendo comunque la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilita' e la possibilita' di effettuare controlli, e contengano anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilita';
e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilita', fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:
1) prevedere che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilita', fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilita', nell'ambito del piano integrato di attivita' e organizzazione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1);
3) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di produttivita' delle amministrazioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilita' di accesso delle persone con disabilita';
4) prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilita' possano presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente ai profili che riguardano le possibilita' di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilita';
5) prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilita', fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilita' sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale;
6) prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualita' del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilita' l'effettiva accessibilita' delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;
8) estendere il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilita' di accesso delle persone con disabilita' oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia;
f) con riguardo all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilita':
1) istituire il Garante nazionale delle disabilita', quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita';
2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:
2.1) raccogliere segnalazioni da persone con disabilita' che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a cio' dedicato;
2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita' riscontrate;
2.5) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilita' attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
2.6) trasmettere annualmente una relazione sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita';
g) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', ridefinirne le competenze e potenziarne la struttura organizzativa al fine di garantire lo svolgimento delle nuove funzioni e di promuovere le iniziative necessarie al supporto dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita';
h) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:
1) coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari gia' erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidita' civile, di cecita' civile, di sordita' civile e di sordocecita' e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento alla nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di salvaguardare i diritti gia' acquisiti;
2) definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilita', con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo settore.

Note all'art. 2:
- La legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita'», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il
14 marzo 2009, n. 61.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita'
complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
- La legge 30 marzo 1971, n. 118 «Conversione in legge
del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1971, n. 82.
- La legge 27 maggio 1970, n. 382 «Disposizioni in
materia di assistenza ai ciechi civili», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156.
- La legge 3 aprile 2001, n. 138 «Classificazione e
quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia
di accertamenti oculistici», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93.
- La legge 26 maggio 1970, n. 381 «Aumento del
contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e
delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156.
- La legge 24 giugno 2010, n. 107 «Misure per il
riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2010, n. 161.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 2015, n. 162:
«Art. 1.
Omissis.
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
a) riordino delle disposizioni normative in materia
di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
1) la redazione di un testo unico delle
disposizioni in materia di istruzione gia' contenute nel
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, nonche' nelle altre fonti normative;
2) l'articolazione e la rubricazione delle
disposizioni di legge incluse nella codificazione per
materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di
ciascuna di esse;
3) il riordino e il coordinamento formale e
sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella
codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche
innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e
sistematica, nonche' per adeguare le stesse all'intervenuta
evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione
europea;
4) l'adeguamento della normativa inclusa nella
codificazione alla giurisprudenza costituzionale e
dell'Unione europea;
5) l'indicazione espressa delle disposizioni di
legge abrogate;
b) riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di
docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, mediante:
1) l'introduzione di un sistema unitario e
coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei
docenti sia le procedure per l'accesso alla professione,
affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle
universita' o alle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni
scolastiche statali, con una chiara distinzione dei
rispettivi ruoli e competenze in un quadro di
collaborazione strutturata;
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi
nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a
tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di
docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al
concorso e' riservato a coloro che sono in possesso di un
diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di
secondo livello per le discipline artistiche e musicali,
coerente con la classe disciplinare di concorso. I
vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a
una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono
previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso
al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti
formativi universitari acquisiti nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le
metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il
limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come
crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento
economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche
conto della graduale assunzione della funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei
docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2)
tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno
di contratto, di un diploma di specializzazione per
l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale
istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche
o loro reti, dalle universita' o dalle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
destinato a completare la preparazione degli iscritti nel
campo della didattica delle discipline afferenti alla
classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della
psicologia e della normativa scolastica;
3.2) la determinazione degli standard nazionali
per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma
di specializzazione, nonche' del periodo di tirocinio; (12)
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali,
l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento
del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione
della funzione docente, anche in sostituzione di docenti
assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete
tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
3.4) la possibilita', per coloro che non hanno
partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi
nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie
spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento
secondario di cui al numero 3.1);
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a
tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e
valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina
di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;
5) la previsione che il percorso di cui al numero
2) divenga gradualmente l'unico per accedere
all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per
l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una
disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi
formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti
nonche' in merito alla valutazione della competenza e della
professionalita' per coloro che hanno conseguito
l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui alla presente lettera;
6) il riordino delle classi disciplinari di
afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale,
in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di
cui al numero 2), nonche' delle norme di attribuzione degli
insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di
afferenza secondo principi di semplificazione e di
flessibilita', fermo restando l'accertamento della
competenza nelle discipline insegnate;
7) la previsione dell'istituzione di percorsi di
formazione in servizio, che integrino le competenze
disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo,
secondo principi di flessibilita' e di valorizzazione,
l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari
affini;
8) la previsione che il conseguimento del diploma
di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il
titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole
paritarie;
c) promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilita' e riconoscimento delle differenti
modalita' di comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale
docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', anche attraverso
l'istituzione di appositi percorsi di formazione
universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei
ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la
continuita' del diritto allo studio degli alunni con
disabilita', in modo da rendere possibile allo studente di
fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero
ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto
dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per
l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione
scolastica;
5) la revisione delle modalita' e dei criteri
relativi alla certificazione, che deve essere volta a
individuare le abilita' residue al fine di poterle
sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con
tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o
convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili
ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che
partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e
l'inclusione o agli incontri informali;
Omissis.».
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151 «Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2015, n. 221, S.O.:
«Art. 1 (Collocamento mirato). - 1. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee
guida in materia di collocamento mirato delle persone con
disabilita' sulla base dei seguenti principi:
a) promozione di una rete integrata con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio,
nonche' con l'INAIL, in relazione alle competenze in
materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle
persone con disabilita' da lavoro, per l'accompagnamento e
il supporto della persona con disabilita' presa in carico
al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
b) promozione di accordi territoriali con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con
disabilita' e i loro familiari, nonche' con le altre
organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di
favorire l'inserimento lavorativo delle persone con
disabilita';
c) individuazione, nelle more della revisione delle
procedure di accertamento della disabilita', di modalita'
di valutazione bio-psico-sociale della disabilita',
definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di
inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e
dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di
indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla
valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in
ottica bio-psico-sociale;
d) analisi delle caratteristiche dei posti di
lavoro da assegnare alle persone con disabilita', anche con
riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di
lavoro e' tenuto ad adottare;
e) promozione dell'istituzione di un responsabile
dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con
compiti di predisposizione di progetti personalizzati per
le persone con disabilita' e di risoluzione dei problemi
legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con
disabilita', in raccordo con l'INAIL per le persone con
disabilita' da lavoro;
f) individuazione di buone pratiche di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita'.
Omissis.».
- Il decreto ministeriale 5 febbraio 1992 del Ministero
della sanita' «Approvazione della nuova tabella indicativa
delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e
malattie invalidanti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 15
ottobre 1990, n. 295 «Modifiche ed integrazioni all'art. 3
del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e
successive modificazioni, in materia di revisione delle
categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1990, n.
246:
«Art. 1. - 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle
domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita'
d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n.
381 , e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970
n. 382 , e successive modificazioni, alla legge 30 marzo
1971, n. 118 , e successive modificazioni, e alla legge 11
febbraio 1980, n. 18 , come modificata dalla legge 21
novembre 1988, n. 508 , nonche' gli accertamenti sanitari
relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da
quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unita'
sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia
dall'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
n. 291, e dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 25
novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive
modificazioni.
2. Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale
operano una o piu' commissioni mediche incaricate di
effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un
medico specialista in medicina legale che assume le
funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto
prioritariamente tra gli specialisti in medicina del
lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i
medici dipendenti o convenzionati della unita' sanitaria
locale territorialmente competente.
3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in
volta integrate con un sanitario in rappresentanza,
rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati
ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e
dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed
adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su
invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65,
S.O.
- Si riportano i testi degli articoli 55 e 56 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del Terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O.:
Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo
settore). - 1. In attuazione dei principi di
sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicita', omogeneita', copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e
organizzazione a livello territoriale degli interventi e
dei servizi nei settori di attivita' di cui all'art. 5,
assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo
settore, attraverso forme di co-programmazione e
co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel
rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonche' delle norme che disciplinano specifici procedimenti
ed in particolare di quelle relative alla programmazione
sociale di zona.
2. La co-programmazione e' finalizzata
all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a
tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli
stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla
definizione ed eventualmente alla realizzazione di
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati
a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli
enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato
avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione
e parita' di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi
generali e specifici dell'intervento, della durata e delle
caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.»
«Art. 56 (Convenzioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel
Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu'
favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei
principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza,
partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
essere in possesso dei requisiti di moralita'
professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da
valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita'
concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero
degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta
capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di
convenzione, da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari.
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui
propri siti informatici gli atti di indizione dei
procedimenti di cui al presente articolo e i relativi
provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi'
formare oggetto di pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni
dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie
a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della
convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della
dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa
nazionale o regionale, degli standard organizzativi e
strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata
del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita'
dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale
qualifica professionale delle persone impegnate nelle
attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei
volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi
pubblici, le coperture assicurative di cui all'art. 18, i
rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a
rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli
oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
risoluzione del rapporto, forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso
delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita'
delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a
titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla
quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto
della convenzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.:
«Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale). - 1.
L'inserimento e l'integrazione sociale della persona
handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psicopedagogico,
di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto
domestico e di tipo economico ai sensi della normativa
vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo
familiare in cui e' inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona
handicappata in temporanea o permanente grave limitazione
dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli
edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le
barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i
movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto
all'informazione e il diritto allo studio della persona
handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni
didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi
specializzati, alle prove di valutazione e alla
disponibilita' di personale appositamente qualificato,
docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale
dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel
mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la
tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi
diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilita' dei
mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione
di trasporti specifici;
h) affidamenti ed inserimenti presso persone e
nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio,
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei
centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e
per assicurare alla persona handicappata, priva anche
temporaneamente di una idonea sistemazione familiare,
naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri
socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza
educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una
vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo
scolastico, e le cui verificate potenzialita' residue non
consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli
standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attivita' extrascolastiche per
integrare ed estendere l'attivita' educativa in continuita'
ed in coerenza con l'azione della scuola.».
- La legge 22 giugno 2016, n. 112 «Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con
disabilita' grave prive del sostegno familiare», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2016, n. 146.
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4 «Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in
particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti
informatici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
gennaio 2004, n. 13.
- Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136, e' convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
«Art. 5 (Obiettivi e indicatori). - 01. Gli obiettivi
si articolano in:
a) obiettivi generali, che identificano, in
coerenza con le priorita' delle politiche pubbliche
nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli
eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, le priorita' strategiche delle
pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e ai
servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di
contrattazione di appartenenza e in relazione anche al
livello e alla qualita' dei servizi da garantire ai
cittadini;
b) obiettivi specifici di ogni pubblica
amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva
annuale adottata ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della
performance di cui all'art. 10.
1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono
determinati con apposite linee guida adottate su base
triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al
primo periodo e' adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b),
sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali,
su base triennale e definiti, prima dell'inizio del
rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici
dell'amministrazione che a loro volta consultano i
dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative. Gli
obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di
bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa
economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli
enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione
per l'erogazione degli incentivi previsti dalla
contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle
linee guida di determinazione degli obiettivi generali,
ogni pubblica amministrazione programma e definisce i
propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione
del Piano di cui all'art. 10, salvo procedere
successivamente al loro aggiornamento. (9)
1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da
parte degli enti locali, su base volontaria ovvero
obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici
relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti
unitariamente.
1-ter. Nel caso di differimento del termine di
adozione del bilancio di previsione degli enti
territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi
specifici per consentire la continuita' dell'azione
amministrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della
collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita'
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e
chiari;
c) tali da determinare un significativo
miglioramento della qualita' dei servizi erogati e degli
interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di
norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti
da standard definiti a livello nazionale e internazionale,
nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della
produttivita' dell'amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantita' e alla qualita' delle
risorse disponibili.»
«Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla
performance). - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale
ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che e' definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui
all'art. 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di
valutazione ai sensi dell'art. 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
Omissis.».
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216 «Attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187:
«Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il principio
di parita' di trattamento senza distinzione di religione,
di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di
orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel
settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela
giurisdizionale secondo le forme previste dall'art. 4, con
specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia
autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e
le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli
avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni
del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento
e formazione professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini
professionali;
d) affiliazione e attivita' nell'ambito di
organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di
altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate
dalle medesime organizzazioni.
2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve
tutte le disposizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso
all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei
cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio
dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico,
prevenzione dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e
di handicap.
3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
ragionevolezza e purche' la finalita' sia legittima,
nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio
dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di
trattamento dovute a caratteristiche connesse alla
religione, alle convinzioni personali, all'handicap,
all'eta' o all'orientamento sessuale di una persona,
qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o per il
contesto in cui essa viene espletata, si tratti di
caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e
determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita'
medesima
3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio
della parita' di trattamento delle persone con disabilita',
i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle
persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri
lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere
all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198
«Attuazione dell'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e
dei concessionari di servizi pubblici», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto ministeriale 5 febbraio 1992 del Ministero
della sanita' «Approvazione della nuova tabella indicativa
delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e
malattie invalidanti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 29, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«Art. 1
Omissis.
29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la
Commissione e' formata da dodici componenti, di cui uno,
con funzioni di presidente, designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione
territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di
statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree
vaste, e uno designato dalle regioni.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
Omissis.».
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, si provvede:
a) con le risorse del Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;
c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilita'.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera g), pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 330, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«Art. 1. Omissis. - 330. Al fine di dare attuazione a
interventi in materia di disabilita' finalizzati al
riordino e alla sistematizzazione delle politiche di
sostegno alla disabilita', nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un fondo denominato «Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di
euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021
e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il
relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione
agli interventi ivi previsti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«Art. 1. Omissis. - 200. Nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di
27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito
annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza
pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2009, n. 303, S.O.:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'art. 81 della Costituzione, fermo restando
quanto previsto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, e dall'art. 21 della presente legge, ciascuna legge
che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente,
per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la
spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di
spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo
alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri
ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove
o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla
compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede
ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura
finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori
oneri, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente
attraverso le seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso
sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per
iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita'
difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e
debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'art. 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 154, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente
utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
Omissis.».
 
Art. 4

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Stefani, Ministro per le
disabilita' Visto, il Guardasigilli: Cartabia