Gazzetta n. 309 del 30 dicembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021, n. 230
Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, recante «Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti» e, in particolare, l'articolo 2;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e, in particolare, l'articolo 65;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'articolo 1, comma 353;
Visto l'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo all'istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia»;
Visto il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, recante «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonche' proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP» e, in particolare, l'articolo 4;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l'articolo 12;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2021;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 dicembre 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le disabilita';

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. A decorrere dal 1° marzo 2022 e' istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validita', calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento e' accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al
Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure
a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e
universale», e' pubblicata nella G.U. n. 82 del 6 aprile
2021.
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 15, si rimanda nelle note
all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, si rimanda nelle note all'articolo 10.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 353, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«Art. 1. - Omissis.
353. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e' riconosciuto
un premio alla nascita o all'adozione di minore
dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla
formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su
domanda della futura madre, al compimento del settimo mese
di gravidanza o all'atto dell'adozione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 339, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022":
«Art. 1. - Omissis.
339. Al fine di dare attuazione a interventi in
materia di sostegno e valorizzazione della famiglia
finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle
politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un fondo denominato "Fondo assegno
universale e servizi alla famiglia ", con una dotazione
pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse
del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare
attuazione agli interventi ivi previsti nonche', nei limiti
di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.
Omissis.».
- Per i riferimenti al decreto-legge 8 giugno 2021, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2021, n. 112, recante «Misure urgenti in materia di assegno
temporaneo per figli minori», si rimanda nelle note
all'articolo 11.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 30
settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, recante «Misure
urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonche'
proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di assegno
temporaneo per figli minori). - 1. All'articolo 3, comma 1,
terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021,
n. 112, le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 2021".».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»:
«Art. 17 (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo
assegno universale e servizi alla famiglia, di cui
all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n.
160 e' incrementato di 6.000 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
Omissis.».
- L'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi), reca «Detrazioni per
carichi di famiglia».
- Si riporta il testo all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3,4,5,6,7 e 9
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente):
«Art. 2 (ISEE). - 1. L'ISEE e' lo strumento di
valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni sociali
agevolate. La determinazione e l'applicazione
dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni
sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di
compartecipazione al costo delle medesime, costituisce
livello essenziale delle prestazioni, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, fatte salve le competenze regionali in
materia di normazione, programmazione e gestione delle
politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le
prerogative dei comuni.In relazione a tipologie di
prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e
ove non diversamente disciplinato in sede di definizione
dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di
prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto
all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad
identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto
delle disposizioni regionali in materia e delle
attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di
servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva
la valutazione della condizione economica complessiva del
nucleo familiare attraverso l'ISEE.
2. L'ISEE e' calcolato, con riferimento al nucleo
familiare di appartenenza del richiedente, di cui
all'articolo 3,come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3,
e il parametro della scala di equivalenza corrispondente
alla specifica composizione del nucleo familiare.
3. L'ISE e' la somma dell'indicatore della situazione
reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del
venti per cento dell'indicatore della situazione
patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.
4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di
prestazione richiesta, secondo le modalita' stabilite agli
articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:
a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in
presenza di genitori non conviventi;
c) prestazioni per il diritto allo studio
universitario.
5. L'ISEE puo' essere sostituito da analogo
indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con
riferimento ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al
momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano
le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalita'
ivi descritte.
6. L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni
raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e
delle altre informazioni disponibili negli archivi
dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal
sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.»
«Art. 3 (Nucleo familiare). - 1. Il nucleo familiare
del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la
famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU,
fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine,
identificata di comune accordo la residenza familiare, il
coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai
fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza
anagrafica coincide con quella familiare. In caso di
mancato accordo, la residenza familiare e' individuata
nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una
residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior
durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente
decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei
seguenti casi:
a) quando e' stata pronunciata separazione
giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della
separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del
codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata
la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice
civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a
seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui
all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla
potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi
dell'aricolo 333 del codice civile, il provvedimento di
allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui
all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato
in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita'
competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo
familiare del genitore con il quale convive. Il minore che
si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo
familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella
famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento
temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato
nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del
genitore affidatario di considerarlo parte del proprio
nucleo familiare.Il minore in affidamento e collocato
presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se'
stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i
genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia
coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare
dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei
familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di
entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei
genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se'
stante, salvo che debba essere considerato componente del
nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il
figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui
conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica,
fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima
convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio
minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello
stesso nucleo familiare del genitore.»
«Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale). -
1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato
sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai
commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al
nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il
reddito di ciascun componente il nucleo familiare e'
ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto
degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di
cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono
detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo
familiare di cui al comma 4.
I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono
riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione
della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono
riferite all'anno solare precedente la presentazione della
DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo
familiare e' ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a
ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da
imposta, nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato
all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in
base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attivita' agricole,
svolte anche in forma associata, per le quali sussiste
l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal
fine va assunta la base imponibile determinata ai fini
dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque
titolo utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli
effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano
gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera
a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati
soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta
disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui
alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si
assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito
agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per
cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi
relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla
disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non
indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a),
comma 1, del presente articolo, assumendo la base
imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
h) il reddito figurativo delle attivita'
finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare
complessivo del nucleo familiare, individuato secondo
quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei
depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al
medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di
rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro
ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente
al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel
paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo,
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi
dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE),
convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre
dell'anno di riferimento del reddito.
3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve
essere sottratto fino a concorrenza:
a) l'importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in
seguito alla separazione legale ed effettiva o allo
scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio come indicato nel provvedimento
dell'autorita' giudiziaria. Nell'importo devono essere
considerati gli assegni destinati al mantenimento dei
figli;
b) l'importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con
l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano
coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e non
vi sia provvedimento dell'autorita' giudiziaria che ne
stabilisce l'importo;
c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese
sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani
guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato
dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione
dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione
d'imposta, nonche' le spese mediche e di assistenza
specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei
redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la
deduzione dal reddito complessivo;
d) l'importo dei redditi agrari relativi alle
attivita' indicate dall'articolo 2135 del codice civile
svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori
agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla
presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei
redditi da lavoro dipendente, nonche' degli altri redditi
da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per
cento dei redditi medesimi;
f) fino ad un massimo di 1.000 euro e
alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una
quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito
complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonche' dei
trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per
cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo,
come determinata ai sensi dei commi precedenti, si
sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o
franchigie riferite al nucleo familiare:
a) nel caso il nucleo familiare risieda in
abitazione in locazione, il valore del canone annuo
previsto nel contratto di locazione, del quale sono
dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare
massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di
500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
la detrazione e' alternativa a quella per i nuclei
residenti in abitazione di proprieta', di cui all'articolo
5, comma 2.
b) nel caso del nucleo facciano parte persone non
autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta,
inclusiva dei contributi versati, per collaboratori
domestici e addetti all'assistenza personale, come
risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata
all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel
limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2,
lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3,
lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti
beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6,
comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale
possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel
caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti
fornitori, purche' sia conservata ed esibita a richiesta
idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la
tipologia di servizio fornita;
c) alternativamente a quanto previsto alla lettera
b), nel caso del nucleo facciano parte persone non
autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero
presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi
assistenziali integrati di natura sociosanitaria,
l'ammontare della retta versata per l'ospitalita'
alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6,
comma 3, lettera a);
d) nel caso del nucleo facciano parte:
1) persone con disabilita' media, per ciascuna di
esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a
5.500 se minorenni;
2) persone con disabilita' grave, per ciascuna di
esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a
7.500 se minorenni;
3) persone non autosufficienti, per ciascuna di
esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a
9.500 se minorenni.
Le franchigie di cui alla presente lettera possono
essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal
valore dell'ISE.
5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la
prestazione sia gia' beneficiario di uno dei trattamenti di
cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini
dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del
trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto
dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito
dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione
della DSU rapportato al corrispondente parametro della
scala di equivalenza.»
«Art. 5 (Indicatore della situazione patrimoniale). -
1. L'indicatore della situazione patrimoniale e'
determinato sommando, per ciascun componente del nucleo
familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai
commi 2 e 3, nonche' del patrimonio mobiliare di cui al
comma 4.
2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei
fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni,
intestati a persone fisiche non esercenti attivita'
d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU,
indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il
valore e' cosi' determinato anche in caso di esenzione dal
pagamento dell'imposta. Dal valore cosi' determinato di
ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a
concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione
della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile
o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari
residenti in abitazione di proprieta', il valore della casa
di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo
residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio
immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro,
incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente
successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie,
il valore rileva in misura pari a due terzi della parte
eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a
quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli
immobili situati all'estero di cui al comma 15
dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma
2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal
valore cosi' determinato di ciascun immobile, si detrae,
fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito
residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la
presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto
dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle
componenti di seguito specificate, anche detenute
all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo
quanto diversamente disposto con riferimento a singole
componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per
i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al
lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore,
il valore della consistenza media annua riferita al
medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia
proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio
immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad
incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di
cui al presente comma, per un ammontare superiore alla
differenza tra il valore della consistenza media annua e
del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del
saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente,
anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di
successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza
media annua va comunque indicato;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni,
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed
assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle
consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per
le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo
prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di
cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed
estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va
assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera
b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu'
prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate
in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non
azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
del patrimonio netto, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente
alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di
esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato
dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo
dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni
patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di
denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in
gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto
il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo
rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai
regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, dal gestore del patrimonio
anteriormente alla data di cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i
quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla
lettera b), nonche' contratti di assicurazione a
capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione
per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente
versati a tale ultima data, al netto degli eventuali
riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato
per tutta la durata del contratto per le quali va assunto
l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di
assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima
data non e' esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese
individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il valore
delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili
per le imprese individuali in contabilita' semplificata,
determinato con le stesse modalita' indicate alla lettera
e).
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione,
deposito e gestione cointestati anche a soggetti
appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle
consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato
ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una
franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per
ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e'
incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il
nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non
si applica ai fini della determinazione dell'indicatore
della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.»
«Art. 6 (Prestazioni agevolate di natura
socio-sanitaria). - 1. Per le prestazioni agevolate di
natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore eta',
l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di
cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per
le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni
18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo
7.
2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al
presente articolo e fatta comunque salva la possibilita'
per il beneficiario di costituire il nucleo familiare
secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il
nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge,
dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni,
secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.
3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente
residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti
regole:
a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4,
lettere b) ed c), non si applicano;
b) in caso di presenza di figli del beneficiario
non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2,
l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per
ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione
economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle
necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le
modalita' di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto. La componente non e'
calcolata:
1) quando al figlio ovvero ad un componente del
suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui
all'allegato 3;
2) quando risulti accertata in sede
giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in
materia di servizi sociali la estraneita' del figlio in
termini di rapporti affettivi ed economici;
c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio
immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla
prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma
continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del
donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio
del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti
la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di
persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del
codice civile.»
«Art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni).
- 1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni
sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non
convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro
genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del
nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei
seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona
diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con
persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell' autorita'
giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni
periodicii destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui
figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del
codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla
residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale
o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi
sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi ed
economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai
componenti minorenni, in presenza di genitori non
conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a)
ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente
aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica
del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui
all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante
del presente decreto.»
«Art. 9 (ISEE corrente). - 1. In presenza di un ISEE
in corso di validita', puo' essere calcolato un ISEE
corrente, riferito ad un periodo di tempo piu' ravvicinato
al momento della richiesta della prestazione, qualora vi
sia una rilevante variazione nell'indicatore, come
determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia
verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo
familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della
prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione
lavorativa:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per
cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro
o una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione
della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero
impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che
risultino non occupati alla data di presentazione della
DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati
nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120
giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di
presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria
attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via
continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso
di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore
della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi
dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione
reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi
dell'articolo 4.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente
e' ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il
nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1,
mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento
ai seguenti redditi:
a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed
assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello
di richiesta della prestazione;
b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di
lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di
partecipazione, individuati secondo il principio di cassa
come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei
dodici mesi precedenti a quello di richiesta della
prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo
nell'esercizio dell'attivita';
c) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi
nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici
mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di
cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando
per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la
presentazione della DSU.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della
situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo
familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i
trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i
trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo
dell'ISEE in via ordinaria.
5. Fermi restando l'indicatore della situazione
patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza,
l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore
della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il
medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo
sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e
certificazione attestante la variazione della condizione
lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le componenti
reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal
momento della presentazione del modulo sostitutivo della
DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione
delle prestazioni.».
- Si riporta l'articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione):
«Art. 10. - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite.».
 
TAB. A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
TAB. B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
TABELLA C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Beneficiari

1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo e' determinato ai sensi dell'articolo 4, e' riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta', per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attivita' lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilita' a carico, senza limiti di eta'.
2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilita' genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.
3. Al fine di assicurare la piena conoscibilita' del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno. Alle attivita' previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 3

Requisiti soggettivi del richiedente

1. L'assegno di cui all'articolo 1 e' riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
 
Art. 4

Criteri per la determinazione dell'assegno

1. Per ciascun figlio minorenne e' previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di eta' e' previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo e' prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con disabilita' minorenne e' prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilita' come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilita' grave e a 85 euro mensili in caso di disabilita' media.
5. Per ciascun figlio con disabilita' maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di eta' e' prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.
6. Per ciascun figlio con disabilita' a carico di eta' pari o superiore a 21 anni e' previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
7. Per le madri di eta' inferiore a 21 anni e' prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, e' prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
10. A decorrere dall'anno 2022 e' riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o piu' figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.
 
Art. 5

Maggiorazione per i nuclei familiari
con ISEE non superiore a 25.000 euro

1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressivita', per le prime tre annualita', e' istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, come determinato ai sensi dell'articolo 4.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 e' riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:
a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 e' pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell'ammontare mensile della componente fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4.
4. Per componente familiare si intende:
a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto;
b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto.
5. Per componente fiscale si intende:
a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore;
b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto.
6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D:
a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;
b) va considerato l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D.
7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:
a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.
8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.
9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera b), e' autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale autodichiarazione e' soggetta a controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153 (Norme in materia
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli
enti portuali ed altre disposizioni urgenti):
«Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari
delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali
derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti
dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale
statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i
dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non
territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al
1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo
5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente
articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni
familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di
famiglia comunque denominati, per effetto delle
disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e
27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero,
senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse
condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i
fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18
anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si
trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad
un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di
entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a
pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al
comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere
concesso piu' di un assegno. Per i componenti il nucleo
familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso
non e' compatibile con altro assegno o diverso trattamento
di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e'
resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non e'
soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15. L'ente al quale e' resa la dichiarazione deve
trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza
del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e' inferiore
al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo
familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il
rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio
1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la
disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e
integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute
nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Per il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita'
di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente):
«Art. 10 (Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)). -
1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione
sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui
all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, concernente le informazioni necessarie per
la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal
momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno
successivo.
2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare
entro il periodo di validita' della DSU una nuova
dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti
delle condizioni familiari ed economiche ai fini del
calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi
erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove
dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli enti
erogatori di chiedere la presentazione di una DSU
aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare
ovvero in presenza di elementi di informazione da cui
risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui
all'articolo 9.
3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS,
sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la
protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo
della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative
istruzioni per la compilazione. Il modello contiene
l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo
provvedimento si definiscono le modalita' con cui
l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche' gli altri
elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono
essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei
soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi
dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione,
il provvedimento e' adottato entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data
adeguata pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i
propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti
internet.
4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
a) un modello base relativo al nucleo familiare;
b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la
compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE
le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta
dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le
condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonche' del
comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.
I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi
possono essere compilati in via complementare
successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le
componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano
variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il
richiedente puo' presentare una dichiarazione semplificata.
5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni
agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante puo'
compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto
definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2.
Qualora nel corso di validita' di tale DSU sia necessario
reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo
dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali
agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di
validita' mediante la compilazione dei soli fogli allegati
relativi ai componenti del nucleo non gia' inclusi.
6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di
assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente
all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore
al quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede
dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita
la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica,
direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS
rende disponibili modalita' di compilazione telematica
assistita della DSU.
7. Ai fini della presentazione della DSU, sono
autodichiarate dal dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le
informazioni necessarie ai fini della determinazione del
valore della scala di equivalenza;
b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai
fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui
all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere
successive del presente comma ad essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilita' e non
autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il
nucleo;
d) l'identificazione della casa di abitazione del
nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;
e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla
presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione
degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali,
nonche' le componenti reddituali di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da
quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti
minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove
iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonche'
dai redditi derivanti dalla locazione di immobili
assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma
della cedolare secca;
f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4,
comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);
g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non
erogate dall'INPS;
h) l'importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e
b);
i) il valore del canone di locazione annuo di cui
all'articolo 4, comma 4, lettera a);
l) le spese per assistenza personale nel caso di
acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta
versata per l'ospitalita' alberghiera di cui all'articolo
4, comma 4, lettere b) e c);
m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, nonche' per ciascun cespite
l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
n) in caso di richiesta di prestazioni di cui
all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui
alla lettera c) del medesimo comma;
o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di
cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e
imbarcazioni da diporto, per le finalita' di cui
all'articolo 11, comma 12.
8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita'
delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11,
del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo
restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo
le modalita' di cui all'articolo 11, sono altresi'
autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio
mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della
semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce
della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di
cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da
adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per
la protezione dei dati personali, sono identificate le
componenti del patrimonio mobiliare per cui e' possibile
acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico,
direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria
prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
conseguentemente sono riviste le componenti di cui e'
prevista l'autodichiarazione.
9. Fermo restando l'insieme delle informazioni
necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del
presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia
delle entrate e il Garante per la protezione dei dati
personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi
informativi e dell'assetto dei relativi flussi
d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle
informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte
del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' essere
integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle
esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il
medesimo provvedimento puo' essere rivisto il periodo di
riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1,
avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e
conseguentemente puo' essere rivisto il periodo di
validita' della DSU, di cui al comma 1 del presente
articolo.».
 
Art. 6

Modalita' di presentazione della domanda
ed erogazione del beneficio

1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e' presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed e' riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda e' presentata in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita' indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 e' presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilita' genitoriale. L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui e' presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare e' comunicata con apposita procedura telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno e' riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validita' a dicembre dell'anno precedente.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.

Note all'art. 6:
- La legge 30 marzo 2001, n. 152 reca la «Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale».
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca la «Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori».
 
Art. 7

Compatibilita' rispetto alle prestazioni sociali

1. L'assegno di cui all'articolo 1 e' compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sugli oneri indicati all'articolo 6, comma 8, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalita' di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilita' ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo e' determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell'assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilita' genitoriale.
3. Per la determinazione del Reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'assegno non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), numero 4), comma 4 e comma 6 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni):
«Art. 2 (Beneficiari). - 1. Il Rdc e' riconosciuto ai
nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento
della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) (Omissis),
b) con riferimento a requisiti reddituali e
patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
- 1), -2) ,- 3) (Omissis);
4) un valore del reddito familiare inferiore ad
una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro
7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza.
In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei
casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in
locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai
fini ISEE, c) (Omissis) , c -bis) (Omissis);
1- bis - 3. (Omissis).
4.Il parametro della scala di equivalenza, di cui al
comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo
componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4
per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e
di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore eta', fino
ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel
caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti
in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
5. (Omissis).
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui
al comma 1, lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei
trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE
ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo
familiare, fatta eccezione per le prestazioni non
sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti
assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al
pagamento di arretrati, le riduzioni nella
compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e
agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a
fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le
erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che
svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini
del presente decreto, non si include tra i trattamenti
assistenziali l' assegno di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti
assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo
sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni
dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei
servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalita'
ivi previste.».
 
Art. 8

Neutralita' fiscale

1. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del Testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). -
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi
di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti
i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo
60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle
delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti
nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi,
in misura non superiore all'80 per cento dei relativi
redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per
l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente
alle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo
84.».
 
Art. 9

Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, e' istituito l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, di seguito Osservatorio, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attivita' di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno di cui al presente decreto.
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed e', altresi', composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'ISTAT, un membro designato dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonche' da due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.
3. Nello svolgimento delle funzioni, l'Osservatorio:
a) coordina le proprie attivita' di ricerca con quelle dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;
b) predispone per l'Autorita' politica delegata per la famiglia una relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'assegno; a tal fine, l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell'assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nonche' alla trasmissione all'Osservatorio di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali; la relazione semestrale dell'Osservatorio individua, altresi', le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1250 e
1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1250. Il Fondo per le politiche della
famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinato a finanziare
interventi in materia di politiche per la famiglia e misure
di sostegno alla famiglia, alla natalita', alla maternita'
e alla paternita', al fine prioritario del contrasto della
crisi demografica, nonche' misure di sostegno alla
componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il
Fondo e' utilizzato per finanziare:
a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia,
prevedendo la rappresentanza paritetica delle
amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali dall'altro, nonche' la partecipazione
dell'associazionismo e del terzo settore;
b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della
legge 3 agosto 1998, n. 269;
c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia
che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e
orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei
diritti della famiglia, nonche' per acquisire proposte e
indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne
successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e
l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza
nazionale sulla famiglia;
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei
consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal
fine il Ministro per la famiglia e le disabilita',
unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad
oggetto i criteri e le modalita' per la riorganizzazione
dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli
interventi sociali in favore delle famiglie;
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso
sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile, nonche' progetti
volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di
natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e
alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
g) progetti finalizzati alla protezione e alla
presa in carico dei minori vittime di violenza assistita,
nonche' interventi a favore delle famiglie in cui sono
presenti minori vittime di violenza assistita;
h) interventi a tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza, con particolare riferimento alle
situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio
minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno
del cyberbullismo;
i) interventi per il sostegno dei genitori separati
e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro
presa in carico;
i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei
casi di morte del figlio. Per le finalita' di cui alla
presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per
l'anno 2021, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno
2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che
svolgono attivita' di assistenza psicologica o
psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi
disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del
figlio;
l) interventi per la diffusione della figura
professionale dell'assistente familiare;
m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi
per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la
carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e
di lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare
aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a
rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire
al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della
propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e
le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad
oggetto la definizione dei criteri e delle modalita' sulla
base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni
al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei
servizi alla persona;
p) attivita' di informazione e di comunicazione in
materia di politiche per la famiglia;
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche
attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in
materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e
privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di
agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno
di esperienze virtuose e di buone pratiche;
r) interventi in materia di adozione e di
affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del
minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie,
anche al fine di sostenere il percorso successivo
all'adozione.
1251. - 1252. (Omissis).
1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, disciplina l'organizzazione amministrativa e
scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di
cui al comma 1250.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, reca l'Istituzione
della Commissione parlamentare per l'infanzia e
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.
 
Art. 10

Abrogazioni e modificazioni

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, e' abrogato il comma 353 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Con effetto dal 1° marzo 2022, l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' abrogato. Per l'anno 2022, l'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilita' di gennaio e febbraio.
3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo.
4. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «, di eta' pari o superiore a 21 anni »;
b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole «In presenza di piu' figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;
d) il comma 1-bis e' abrogato;
e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;
f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati i commi 348 e 349 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in
favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani
e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' dai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, con tre o piu' figli tutti con
eta' inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di
risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore
della situazione economica (ISE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire
36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con
cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di
quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con
diversa composizione detto requisito economico e'
riparametrato sulla base della scala di equivalenza
prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998,
tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai
comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso
pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e'
corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'
da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A
tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto
integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e
per tredici mensilita', per i valori dell'ISE del
beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il
valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo
dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il
valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto
in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1
e quello del beneficiario, e per importi annui non
inferiori a 20.000 lire.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e'
istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390
miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno
2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del
Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
emanate le necessarie norme regolamentari per
l'applicazione del presente articolo, inclusa la
determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore
della situazione patrimoniale.»
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, si veda nelle note
all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 , n. 797 (Testo
unico delle norme concernenti gli assegni familiari):
«Art. 4.(Artt. 10 e 11 D.Leg.C.P.S. 16 settembre
1946, n. 479 - Art. 6 L. 15 febbraio 1952, n. 80 - Art. 15
L. 19 gennaio 1955, n. 25). - Gli assegni familiari sono
corrisposti per ciascun figlio a carico di eta' inferiore a
18 anni compiuti.
Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno
qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o
professionale e per tutta la durata del corso legale, ma
non oltre il ventiseiesimo anno di eta', qualora frequenti
l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente
riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola
media di secondo grado.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al
ventunesimo anno di eta', per i figli a carico che siano
occupati come apprendisti.
Per i figli e le persone equiparate a carico che, a
causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa, gli assegni sono
corrisposti senza alcun limite di eta'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro
e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera
a) e' aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati di eta'
pari o superiore a 21 anni. La detrazione spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In
presenza di piu' figli che danno diritto alla detrazione,
l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000
euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e'
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore.
Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e'
tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e'
coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per
il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le
detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta'
non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000
euro.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella
misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la
detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali
a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il
risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.».
 
Art. 11
Disposizioni di proroga in materia di assegno temporaneo per figli
minori e di maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo
familiare

1. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». Il beneficio di cui alla presente lettera e' riconosciuto secondo le modalita' disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022;
b) all'articolo 5, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera a) e valutati in 463 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera b) si provvede ai sensi dell'articolo 13.

Note all'art. 11:
- Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del
decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, (Misure
urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori),
come modificati dalla presente legge:
«Art. 1 (Assegno temporaneo per i figli minori). - 1.
In via temporanea, A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al
28 febbraio 2022, ai nuclei familiari che non abbiano
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, e' riconosciuto un assegno temporaneo su base
mensile, a condizione che al momento della presentazione
della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in
possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza,
residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve
cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata
almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul
reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e
avere i figli a carico di eta' inferiore ai diciotto anni
compiuti;
4) essere residente in Italia da almeno due anni,
anche non continuativi, ovvero essere titolare di un
contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato di durata almeno semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il
nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di
un indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, in corso di validita', calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.»
«Art. 2 (Criteri per la determinazione dell'assegno
temporaneo per i figli minori). - 1. L'ammontare
dell'assegno temporaneo a favore dei soggetti di cui
all'articolo 1 e' determinato in base alla tabella di cui
all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le
soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno
temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al
numero dei figli minori.
2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati
di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilita'
riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo
4, comma 3, e' riconosciuto dall'Istituto nazionale di
previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di
1.580 milioni di euro per l'anno 2021.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa anche in via prospettica e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a
1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 8.»
«Art. 3 (Modalita' di presentazione della domanda e
decorrenza). - 1. La domanda per il riconoscimento
dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e' presentata
in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,
secondo le modalita' indicate dall'INPS entro il 30 giugno
2021. L'assegno e' comunque corrisposto con decorrenza dal
mese di presentazione della domanda. Per le domande
presentate entro il 31 ottobre 2021, sono corrisposte le
mensilita' arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
2. Fino all'adozione da parte dell'INPS delle
procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del
comma 2-bis, L'erogazione dell'assegno avviene mediante
accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico
domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3,
del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori
di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei
minori, l'assegno puo' essere accreditato in misura pari al
50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.
2-bis. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e'
ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il
nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In
assenza dei genitori, l'assegno e' corrisposto a chi
esercita la responsabilita' genitoriale. L'erogazione
dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero
mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di
nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In
caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al
genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o
condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito
in pari misura tra i genitori.
3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.»
«Art. 4 (Compatibilita'). - 1. Il beneficio di cui
all'articolo 1 e' compatibile con il Reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la
fruizione di eventuali altri benefici in denaro a favore
dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali,
nonche', nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile
2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo 3, comma
1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021,
con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153.
2. In caso di variazione del nucleo familiare in
corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1, il
richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica
(DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, aggiornata, entro due mesi dalla
data della variazione. Dal mese successivo a quello di
presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade
d'ufficio, ovvero e' adeguata nel caso in cui i nuclei
familiari abbiano presentato contestualmente una nuova
domanda di assegno temporaneo.
3. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di
cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul
limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, l'assegno
di cui all'articolo 1 congiuntamente al Reddito di
cittadinanza e con le modalita' di erogazione del medesimo,
fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in
ciascuna mensilita' ai sensi di quanto previsto dal
presente comma. Il beneficio complessivo e' determinato
sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di
Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno
parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala
di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. Per la determinazione del reddito familiare di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del citato
decreto-legge n. 4 del 2019, l'assegno temporaneo non si
computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo
2, comma 6, del medesimo decreto-legge.»
«Art. 5 (Maggiorazione degli importi degli Assegni
per il nucleo familiare). - 1. In via temporanea, a
decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2022,
con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a
zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno
per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e'
riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun
figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro
55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre
figli.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 8.».
 
Art. 12

Disposizioni in materia di assunzione di personale
per l'attuazione dell'Assegno unico e universale

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 300 unita' da inquadrare nell'Area C - posizione economica C1 del Comparto Funzioni Centrali - Sez. Enti pubblici non economici.
2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 8.015.336 per l'anno 2022 e a euro 16.030.671 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 13.
3. L'INPS pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell'Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno.
 
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 8 e 11, valutati in 15.122,50 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,20 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,60 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,80 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 e agli oneri derivanti dall'articolo 12, pari a 8,02 milioni di euro per l'anno 2022 e 16,031 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 6.615,92 milioni di euro per l'anno 2022, 6.018,631 milioni di euro per l'anno 2023, 6.674,031 milioni di euro per l'anno 2024, 6.884,031 milioni di euro per l'anno 2025, 6.977,431 milioni di euro per l'anno 2026, 6.918,231 milioni di euro per l'anno 2027, 6.888,131 milioni di euro per l'anno 2028 e 6.857,131 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) per la restante quota mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 10, commi 4 e 5 e dalle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 6.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 339, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 339. Al fine di dare attuazione a
interventi in materia di sostegno e valorizzazione della
famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione
delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito un fondo denominato "Fondo
assegno universale e servizi alla famiglia", con una
dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a
1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse
del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare
attuazione agli interventi ivi previsti nonche', nei limiti
di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e
343.».
 
Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 dicembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Bonetti, Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia

Orlando, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cartabia