Gazzetta n. 309 del 30 dicembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2021, n. 231
Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 10;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e, in particolare, l'articolo 12, comma 1-bis;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e, in particolare, l'articolo 32;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e, in particolare, l'articolo 8-quater, comma 1;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 240;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 31, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013, e successive modificazioni, con il quale sono stati individuati, nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno, i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti dell'Area I di seconda fascia;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210, recante: «Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404-416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e, in particolare, la Tabella A;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 settembre 2015, n. 217;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e, in particolare, gli articoli 4, 5, 7 e 10;
Informate le Organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente il 13 ottobre 2021 e il 5 ottobre 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'assetto organizzativo
del Dipartimento della pubblica sicurezza

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera n):
1) le parole «, delle comunicazioni» sono soppresse;
2) dopo le parole «delle attivita' svolte dalle Specialita' della polizia stradale», il segno «,» e' sostituito con la parola: «e» e le parole: «postale e delle comunicazioni» sono soppresse;
3) le parole da «sviluppo della attivita'» fino a «dei servizi di telecomunicazione;» sono soppresse;
b) alla lettera p), le parole da «; coordinamento e supporto centrale» fino a «Polizia di Stato» sono soppresse;
c) dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente: «p-bis) Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e supporto centrale delle attivita' di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attivita' svolte dalla Specialita' Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalla predetta Specialita'; sviluppo delle attivita' demandate all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attivita' di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e delle attivita' attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; sviluppo di attivita' info-investigative a livello centrale nelle materie di competenza della predetta Specialita' della Polizia di Stato e in quelle demandate al predetto organo del Ministero per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione; gestione del Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero.».
2. Gli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola la Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica di cui al comma 1, lettera c), e la relativa dotazione organica sono definiti con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel rispetto del limite massimo stabilito per gli uffici di livello dirigenziale non generale, fissato dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 giugno 2019, n. 78, reca: «Regolamento recante
l'organizzazione degli Uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno».
Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo degli articoli 4, 14 e 15 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall' art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero
dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare
costituzione e del funzionamento degli organi degli enti
locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali,
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa
civile, politiche di protezione civile e prevenzione
incendi, salve le specifiche competenze in materia del
Presidente del Consiglio dei ministri, tutela dei diritti
civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso
pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli
organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti
di rappresentanza generale di Governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo.
d-bis) organizzazione e funzionamento delle
strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°
aprile 1981, n. 121.».
«Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a cinque.
2. L'organizzazione periferica del Ministero e'
costituita dagli Uffici territoriali del Governo di cui
all'art. 11, anche con compiti di rappresentanza generale
del Governo sul territorio, dalle Questure e dalle
strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca:
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonche' proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione):
«Art. 2 (Integrazione delle misure di prevenzione e
contrasto delle attivita' terroristiche). - 1. - 1-quater.
(omissis)
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo
2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria
ivi indicati, nonche' delle attivita' di prevenzione e
repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione
del terrorismo, di cui all'art. 7-bis, comma 2, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo
del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione, fatte salve
le iniziative e le determinazioni dell'autorita'
giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti
utilizzati per le attivita' e le condotte di cui agli
articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale
confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di
polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2
dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.
Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti
adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del
presente articolo in un'apposita sezione della relazione
annuale di cui all'art. 113 della legge 1° aprile 1981, n.
121.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1, lettera a)
e b), 5 e 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini):
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali e
le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche'
degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e
di livello non generale e le relative dotazioni organiche,
in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di
uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
3. - 4. (omissis)
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle
sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del
presente articolo.
6. - 9. (omissis)
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle
funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle
competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su
base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica,
delle strutture che svolgono funzioni logistiche e
strumentali, compresa la gestione del personale e dei
servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di
cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
- Si riporta il comma 1-bis dell'art. 12, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti
in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale):
«1-bis. In relazione alla necessita' di potenziare le
strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione
illegale e alla predisposizione degli interventi per
l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento
delle richieste di protezione internazionale, il Ministero
dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a
predisporre il regolamento di organizzazione di cui
all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo
Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di
cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente
riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti
derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in
materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del
Ministero dell'interno e l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate):
«Art. 32 (Disposizioni per la riorganizzazione
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno). -
1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al
fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicita'
e di revisione della spesa previsti dalla legislazione
vigente, il Ministero dell'interno applica la riduzione
percentuale del 20 per cento prevista dall'art. 2, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello
dirigenziale generale, attraverso:
a) la riduzione di otto posti di livello
dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito
degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione
organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18
settembre 2015;
b) la soppressione di ventuno posti di prefetto
collocati a disposizione per specifiche esigenze in base
alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito
indicate:
1) all'art. 237 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e'
sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non
possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti
del ruolo organico»;
2) all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»;
3) all'art. 12, comma 2-bis, primo periodo, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole
«i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l'aliquota
dell'1 per cento».
2. Restano ferme le dotazioni organiche dei
viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale
appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di
seconda fascia, nonche' del personale non dirigenziale
appartenente alle aree prima, seconda e terza
dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla
Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015.
3. All'art. 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, le parole «di 17 posti» sono sostituite dalle
seguenti: «di 14 posti».
4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita'
e nel termine di cui all'art. 12, comma 1-bis, primo
periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il
medesimo termine si provvede a dare attuazione alle
disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo,
degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e
2.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 8-quater, del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77
(Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica):
«1. Successivamente alla data di entrata in vigore
del regolamento di organizzazione di cui al comma 4
dell'art. 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore
funzionalita' delle attivita' economico-finanziarie
derivanti dalla predetta riorganizzazione, la dotazione
organica del Ministero dell'interno puo' essere
incrementata di un posto di funzione dirigenziale di
livello generale da assegnare al personale dell'area delle
funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
Le variazioni della dotazione organica di cui al primo
periodo sono attuate con regolamento di organizzazione, da
adottare ai sensi della legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 240 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 240 (Misure organizzative per gli uffici di
livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza).- 1. E'
istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'art. 4
della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale
competente a sviluppare le attivita' di prevenzione e di
tutela informatica e cibernetica previste dall'art. 7-bis
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle
attribuite al predetto Ministero dall'art. 1 del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,
nonche' ad assicurare l'unita' di indirizzo e coordinamento
delle attivita' svolte dalla specialita' della polizia
postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e
degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono
il completamento al fine dell'organico supporto alle
attivita' investigative. Alla Direzione Centrale e'
preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del
ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano
funzioni di polizia.
2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici
di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento
della pubblica sicurezza, sulla scorta di quanto previsto
dal comma 1, e', conseguentemente, incrementato di una
unita', fermo restando il numero complessivo dei posti
dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla
tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al
presente articolo il regolamento recante l'organizzazione
degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il comma 3 e 4 dell'art. 31, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale):
«3. E' istituita presso il Ministero dell'interno,
nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione
generale, per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, la Direzione Centrale per l'innovazione
tecnologica per l'amministrazione generale, cui e' preposto
un dirigente di livello generale dell'area delle funzioni
centrali. La Direzione Centrale assicura la funzionalita'
delle attivita' di innovazione tecnologica e di
digitalizzazione, nonche' dei sistemi informativi del
Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG.
4. La dotazione organica del Ministero dell'interno,
in applicazione di quanto previsto dal comma 3, e'
incrementata di un posto di funzione dirigenziale di
livello generale da assegnare al personale dell'area delle
funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
di livello non generale della medesima area, equivalente
sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione
organica di cui al primo periodo si provvede con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- Il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre
2012 reca: «Revisione dei posti di funzione da conferire ai
Dirigenti di seconda fascia dell'Area I
dell'Amministrazione civile dell'interno».
- Il decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio
2020 reca: «Individuazione dei posti di funzione di livello
dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di
seconda fascia dell'area delle funzioni centrali
dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito delle
strutture centrali e periferiche del Ministero
dell'interno».
- Si riporta la Tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210
(Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici
centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile
dell'interno, per l'attuazione dell'art. 1, comma 404 -
416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133):



=================================================================
| N. | POSTO DI FUNZIONE |
+=======+=======================================================+
| |Direttore Centrale per la Documentazione e la |
| |Statistica (Dipartimento per le Politiche del personale|
| |dell'Amministrazione Civile e per le Risorse |
| 1 |Strumentali e Finanziarie) |
+-------+-------------------------------------------------------+
| |Direttore dell'Ufficio per i sistemi informativi |
| |automatizzati (Dipartimento per le Politiche del |
| |personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse |
| 1 |Strumentali e Finanziarie) |
+-------+-------------------------------------------------------+
| |Presidenti delle Commissioni territoriali per il |
| |riconoscimento della protezione internazionale (Decreto|
| 7 |legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 - Art. 4) |
+-------+-------------------------------------------------------+
| |Capo dell'Ispettorato centrale per i Servizi |
| |Archivistici (Dipartimento per le Politiche del |
| |personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse |
| 1 |Strumentali e Finanziarie) |
+-------+-------------------------------------------------------+
| |Direttore della Scuola Superiore di Polizia |
| 1 |(Dipartimento della Pubblica Sicurezza) |
+-------+-------------------------------------------------------+
| |Direttore centrale per l'amministrazione generale e per|
| |gli Uffici territoriali del Governo (Dipartimento per |
| 1 |gli affari interni e territoriali) |
+-------+-------------------------------------------------------+
| Totale: 12 posti funzione |
+---------------------------------------------------------------+


- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 22 maggio 2015 reca: "Rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale appartenente alla carriera
prefettizia, alle qualifiche dirigenziali di prima e di
seconda fascia dell'Area I comparto Ministeri, nonche' del
personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero
dell'interno".
- Per il testo degli articoli 4, 5, 7 e 10 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,
n. 78, come modificati dal presente provvedimento, si
vedano rispettivamente le note agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,
n. 78, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni
e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla
legge 1° aprile 1981, n. 121 e dalle altre norme
concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno -
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento
della pubblica sicurezza e delle altre autorita' di
pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di
polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
articolato, secondo i criteri di organizzazione e le
modalita' stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in
armonia con i principi generali dell'ordinamento
ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di
pari livello anche a carattere interforze:
a) Segreteria del Dipartimento: ufficio a
competenza generale, anche di carattere strumentale;
coordinamento delle attivita' svolte nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza e attuazione
dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della
Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del
Dipartimento: ufficio a competenza generale di diretta
collaborazione del Capo della Polizia - Direttore generale
della Pubblica Sicurezza, affari legislativi, normativi e
parlamentari, nonche' studio, consulenza e analisi
strategica negli ambiti di interesse dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza; questioni attinenti
all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e
alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza;
c) Ufficio centrale ispettivo: espletamento dei
compiti indicati dall'art. 5, sesto comma, della legge n.
121 del 1981;
d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici
e della gestione patrimoniale: pianificazione e
programmazione strategica del fabbisogno di beni e servizi
a livello centrale e territoriale dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, assolvendo alla funzione di
centrale unica per gli acquisti di competenza del
Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione
ad alcuni specifici settori; gestione dei beni e servizi,
anche attraverso le proprie articolazioni periferiche,
organizzazione, uniformita' di indirizzo e gestione delle
attivita' tecniche, anche con riferimento alle nuove
tecnologie presenti sul mercato;
e) Direzione centrale per i servizi di ragioneria:
pianificazione economico-finanziaria e delle politiche di
bilancio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
assolvendo, a tal fine, alla funzione di centrale unica
della spesa del Dipartimento;
f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle Forze di polizia: ufficio a composizione interforze
per le attivita' riguardanti l'espletamento delle funzioni
demandate al Dipartimento per l'attuazione delle direttive
impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale
di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di
coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine
e sicurezza pubblica; pianificazione generale della
dislocazione delle Forze di' polizia, nonche'
pianificazioni finanziarie e programmi di razionalizzazione
connessi alla gestione associata di beni e servizi
strumentali delle Forze di polizia e di centralizzazione di
acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le
Forze di polizia e le Forze armate; promozione e sviluppo
della legalita' e della sicurezza partecipata, nonche'
pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo
ed internazionale, nei settori di interesse
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; attivita'
finalizzate alla determinazione ed attuazione delle misure
di protezione personale;
g) Direzione centrale della polizia criminale:
supporto per l'esercizio delle funzioni demandate al vice
Direttore generale della Pubblica Sicurezza - Direttore
centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti
di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e
gli altri uffici e strutture di cui all'art. 4, comma 6,
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e
dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di
contrasto delle fenomenologie criminali piu' rilevanti;
espletamento, in attuazione della pianificazione strategica
delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione
di polizia a livello europeo ed internazionale, salvo
quanto previsto alla lettera n); gestione dei collaboratori
e testimoni di giustizia; gestione del CED Interforze di
cui all'art. 8 della legge n. 121 del 1981, per
l'attuazione dell'interoperabilita' tra i sistemi
informatici delle Forze di polizia, anche mediante la
standardizzazione delle metodologie di comunicazione, nel
rispetto delle normative in materia di protezione e
sicurezza dei dati personali;
h) Direzione centrale dei servizi antidroga:
coordinamento delle attivita' di prevenzione, contrasto e
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti,
a livello nazionale e internazionale;
i) Direzione centrale per gli affari generali e le
politiche del personale della Polizia di Stato: affari
generali relativi all'organizzazione e all'amministrazione
della Polizia di Stato, ordinamento del personale e degli
uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato, gestione
del personale della Polizia di Stato, delle relative
attivita' concorsuali, del contenzioso ed assistenziali;
coordinamento delle attivita' di competenza degli istituti
di istruzione della Polizia di Stato; coordinamento e
gestione delle attivita' dei Gruppi sportivi della Polizia
di Stato;
l) Direzione centrale di sanita': svolgimento delle
attivita' relative alle esigenze sanitarie del personale
della Polizia di Stato, alle attivita' di studio,
consulenza e indirizzo relativamente all'applicazione,
nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
della medicina preventiva del lavoro e delle normative in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; psicologia del
lavoro, psicologia della salute, psicologia applicata
all'attivita' di polizia nell'ambito dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, anche attraverso attivita' di
studio ed indirizzo;
m) Direzione centrale della polizia di prevenzione:
coordinamento, impulso e supporto delle attivita',
informative, investigative, preventive, di monitoraggio e
di analisi in materia di estremismo, eversione e
terrorismo, nonche' di altri fenomeni sociali o economici
rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica; interventi
speciali ad alto rischio;
n) Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di
Stato: coordinamento, direzione, pianificazione strategica
dei servizi e delle attivita' svolte dalle Specialita'
della Polizia stradale e ferroviaria, della Polizia di
Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione
delle metodologie operative implementate dalle predette
Specialita'; coordinamento e pianificazione generale dei
Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia
di Stato, ferme restando le attribuzioni riservate alla
Direzione centrale della polizia di prevenzione
relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli
interventi speciali ad alto rischio;
o) Direzione centrale dell'immigrazione e per la
polizia delle frontiere: coordinamento delle attivita'
demandate alle Autorita' di pubblica sicurezza in materia
di ingresso e soggiorno degli stranieri, attivita' per il
contrasto dell'immigrazione irregolare; attivita' operative
di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali
aeroportuali e marittimi, assicurando lo svolgimento delle
connesse attivita' amministrative; attivita' di
cooperazione internazionale di polizia nel settore di
specifica competenza;
p) Direzione centrale anticrimine della Polizia di
Stato: coordinamento informativo anticrimine, per
l'indirizzo e il raccordo info-operativo delle attivita'
investigative, di controllo del territorio svolte dagli
uffici della Polizia di Stato e di quelle finalizzate
all'applicazione delle misure di prevenzione di competenza
del Questore - Autorita' di pubblica sicurezza;
p-bis) Direzione centrale per la polizia
scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e
supporto centrale delle attivita' di polizia scientifica
svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento,
direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle
attivita' svolte dalla Specialita' Polizia postale e delle
comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto
concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie
operative implementate dalla predetta Specialita'; sviluppo
delle attivita' demandate all'organo del Ministero
dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attivita' di
prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui
all'art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, e delle attivita' attribuite al predetto Ministero
dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133; sviluppo di attivita' info-investigative a
livello centrale nelle materie di competenza della predetta
Specialita' della Polizia di Stato e in quelle demandate al
predetto organo del Ministero per la sicurezza e per la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione; gestione del
Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero.
3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende
la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo
Dipartimento dipendono altresi' la Scuola superiore di
polizia di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la
Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per
l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli
ufficiali delle Forze di polizia.
4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e'
preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia
- Direttore generale della Pubblica Sicurezza e sono
assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del
1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento
delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per
l'attivita' di coordinamento e di pianificazione ed un vice
direttore generale al quale e' affidata la responsabilita'
della Direzione centrale della polizia criminale. Ai
prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme
restando le attribuzioni agli stessi conferite da
disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della
Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza puo'
delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche
funzioni.
5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza
personale, di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 maggio
2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli
istituti di istruzione di cui all'art. 5, primo comma,
della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi
compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e
la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato nonche' alla Direzione
centrale per i servizi di ragioneria."
- Si riporta il testo del settimo comma dell'art. 5,
della legge 1° aprile 1981, n. 121:
«La determinazione del numero e delle competenze
degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si
articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche'
la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.».
 
Tabella A

(Art. 9)
Ministero dell'interno Dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione
civile



===================================================================== | Carriera prefettizia | Dotazione organica | +==========================================+========================+

+------------------------+
Prefetti | 139 |
+------------------------+

+------------------------+
Viceprefetti | 700 |
+------------------------+

+------------------------+
Viceprefetti aggiunti | 572 |
+------------------------+

+------------------------+
Totale | 1.411 |
+------------------------+

===================================================================== | Qualifiche dirigenziali area | | | delle funzioni centrali | Dotazione organica | +===========================================+=======================+

+-----------------------+
Dirigente prima fascia | 6 |
+-----------------------+

+-----------------------+
Dirigente seconda fascia | 193 |
+-----------------------+

+-----------------------+
Totale| 199 |
+-----------------------+

===================================================================== | Aree funzionali | Dotazione organica | +===================================+===============================+

+-------------------------------+
Area terza | 8.356 |
+-------------------------------+

+-------------------------------+
Area seconda | 10.883 |
+-------------------------------+

+-------------------------------+
Area prima | 1.310 |
+-------------------------------+

+-------------------------------+
Totale | 20.549 |
+-------------------------------+


 
Art. 2

Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento
per le liberta' civili e l'immigrazione

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) le parole «acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento,» sono soppresse;
2) le parole «relazioni internazionali; controllo delle strutture di accoglienza;» sono soppresse;
3) le parole da «programmazione, formazione» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) alla lettera b) le parole «gestione finanziaria delle spese di competenza, inclusi i fondi europei;» sono soppresse;
c) alla lettera c):
1) dopo le parole «dei servizi di accoglienza e della loro gestione;» sono inserite le seguenti: «controllo delle strutture di accoglienza»;
2) le parole da «Sistema di protezione» fino a «procedure Dublino;» sono sostituite dalle seguenti: «Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI); procedure attuative di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 (Unita' Dublino);»;
3) le parole: «gestione finanziaria delle spese di competenza;» sono soppresse;
d) alla lettera d) le parole: «gestione finanziaria delle spese di competenza;» sono soppresse;
e) alla lettera e):
1) le parole «diverso dal cattolico» sono sostituite dalla seguente: «acattolico»;
2) le parole «beni di proprieta' del F.E.C.» sono sostituite dalle seguenti: «beni di proprieta' del Fondo edifici di culto (F.E.C.)»;
3) le parole: «gestione finanziaria delle spese di competenza;» sono soppresse;
f) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) Direzione centrale per le risorse finanziarie: programmazione, formazione, variazione del bilancio e monitoraggio delle spese; gestione finanziaria delle spese di competenza delle direzioni centrali, inclusi i Fondi europei; acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento; gestione del patrimonio del Fondo lire U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione); revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici di culto.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,
n. 78, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione). - 1. Il Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti
al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi
quelli concernenti:
a) l'immigrazione;
b) l'asilo;
c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di
confine;
d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e l'amministrazione del
patrimonio del Fondo edifici di culto.
2. Il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e' articolato nelle seguenti direzioni
centrali:
a) Direzione centrale per la programmazione e i
servizi generali: coordinamento, raccordo e pianificazione
strategica delle attivita' dipartimentali in attuazione
delle linee di indirizzo del Capo Dipartimento; affari
generali: sistemi informatici, risorse umane, rapporti con
le organizzazioni sindacali, trasparenza, accesso civico
generalizzato e anticorruzione; attuazione di progetti
europei nelle materie di competenza;
b) Direzione centrale per le politiche migratorie -
Autorita' fondo asilo migrazione e integrazione: analisi,
definizione e programmazione delle politiche migratorie;
gestione del Fondo asilo migrazione e integrazione, per il
quale il direttore centrale e' Autorita' responsabile;
indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attivita' dei
Consigli territoriali per l'immigrazione e degli Sportelli
unici per l'immigrazione presso le prefetture;
partecipazione a organismi europei in materia di
migrazione, attuazione di progetti europei nelle materie di
competenza;
c) Direzione centrale dei servizi civili per
l'immigrazione e l'asilo: prima assistenza, accoglienza e
allocazione dei migranti giunti sul territorio via mare o
via terra; servizi di accoglienza alle frontiere;
monitoraggio delle presenze degli stranieri in accoglienza;
attivazione e gestione di strutture di accoglienza e dei
Centri di permanenza per i rimpatri (CPR); indirizzo,
coordinamento e regolamentazione dei servizi di accoglienza
e della loro gestione; controllo delle strutture di
accoglienza; Governo del Sistema di accoglienza e di
integrazione (SAI); procedure attuative di cui al
regolamento (UE) n. 604/2013 (Unita' Dublino); rimpatri
volontari assistiti, attuazione di progetti europei nelle
materie di competenza;
d) Direzione centrale per i diritti civili, la
cittadinanza e le minoranze: attribuzione della
cittadinanza italiana e dell'attestazione dello status di
apolide; legislazioni speciali in materia di cittadinanza;
tutela delle minoranze storico etno-linguistiche;
provvidenze economiche alle vittime civili del terrorismo e
della criminalita' organizzata; tutela delle fragilita'
sociali; vigilanza su enti operanti nell'area del sociale,
attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;
e) Direzione centrale degli affari dei culti e per
l'amministrazione del Fondo edifici di culto: vigilanza sul
rispetto della liberta' religiosa, rapporti con gli enti
delle confessioni religiose; riconoscimento personalita'
giuridica degli enti di culto cattolico e acattolico;
fabbricerie; restauro, conservazione, valorizzazione e
tutela dei beni di proprieta' del Fondo edifici di culto
(F.E.C.); gestione delle entrate e delle spese del bilancio
autonomo del F.E.C; attuazione di progetti europei nelle
materie di competenza;
e-bis) Direzione centrale per le risorse
finanziarie: programmazione, formazione, variazione del
bilancio e monitoraggio delle spese; gestione finanziaria
delle spese di competenza delle direzioni centrali, inclusi
i Fondi europei; acquisti di beni e servizi per il
funzionamento del Dipartimento; gestione del patrimonio del
Fondo lire U.N.R.R.A.(United Nations Relief and
Rehabilitation Administration - Amministrazione delle
Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione);
revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici
di culto.
3. Il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso
e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento
delle funzioni vicarie, al quale e' affidata la
responsabilita' della Direzione centrale per la
programmazione e i servizi generali. Ad un altro vice capo
dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione
centrale per le politiche migratorie - Autorita' fondo
asilo migrazione e integrazione. Il Capo del Dipartimento
puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via
generale, specifiche attribuzioni.
4. Nell'ambito del Dipartimento opera la Commissione
nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».
 
Art. 3
Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per
l'amministrazione generale, per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie

1. All'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c):
1) dopo le parole «predisposizione delle proposte normative» sono soppresse le parole: «per la legge di stabilita' e»;
2) le parole «, della dirigenza dell'Area I, del comparto ministeri;» sono sostituite dalle seguenti: «e del personale di livello dirigenziale dell'area delle funzioni centrali»;
3) dopo le parole «analisi delle normative di settore;», le parole da «definizione di strategie» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale: coordinamento e supporto per la transizione alla modalita' operativa digitale e ai conseguenti processi di riorganizzazione tecnologica e della relativa integrazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e innovativa; evoluzione e manutenzione delle procedure automatizzate e gestione dei progetti di sviluppo applicativo e sistemistico, attraverso l'individuazione degli investimenti necessari, in coerenza con le esigenze formulate dalle altre strutture dicasteriali, con una visione complessiva delle priorita' e della pianificazione delle attivita' di sviluppo software e di potenziamento hardware; definizione di strategie, progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo dei sistemi informativi finalizzati alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi degli uffici centrali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; adeguamento alle nuove tecnologie del sistema informativo della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia; progettazione e gestione dei portali e siti web; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche e della sicurezza informatica del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo, ivi comprese le reti locali e geografiche; sviluppo delle soluzioni tecnologiche per assicurare il lavoro agile e l'erogazione dei servizi on line; coordinamento con il responsabile della protezione dei dati, con il responsabile per la transizione alla modalita' operativa digitale, con il Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero e con le altre strutture dicasteriali operative in materia di sicurezza cibernetica; rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale e le altre strutture istituzionali coinvolte in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione; in coordinamento con la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile, pianificazione della formazione digitale del personale dell'Amministrazione civile e programmazione dei fabbisogni del personale specialistico dei profili informatici; programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; gestione dei contratti e dei capitoli di spesa per l'acquisizione dei beni di natura informatica e dei servizi per lo sviluppo digitale, la manutenzione e l'esercizio delle infrastrutture e dei sistemi informatici.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,
n. 78, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Dipartimento per l'amministrazione generale,
per le politiche del personale dell'amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie). - 1. Il
Dipartimento per l'amministrazione generale, per le
politiche del personale dell'amministrazione civile e per
le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i
compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) amministrazione generale e supporto dei compiti
di rappresentanza generale e di Governo esercitati dalle
prefetture - Uffici territoriali del Governo sul
territorio, inclusi quelli di documentazione generale e
statistica; indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle
prefetture e delle conferenze permanenti di cui all'art.
11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
particolare riferimento al sistema sanzionatorio
amministrativo, alle onorificenze al merito e al valor
civile, al riconoscimento delle persone giuridiche;
b) prevenzione amministrativa per la tutela della
legalita' e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione
e condizionamento della criminalita' organizzata negli
appalti pubblici e nelle concessioni, anche in relazione
alle misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di imprese, ai sensi dell'art. 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; gestione
e vigilanza della banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia di cui all'art. 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; indirizzo e
coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del
Governo in materia di documentazione antimafia e relativo
contenzioso giurisdizionale e giustiziale;
c) politiche del personale, gestione delle risorse
umane e sviluppo delle attivita' formative per il personale
dell'amministrazione civile;
d) organizzazione delle strutture centrali e
periferiche dell'amministrazione civile ed attivita'
finalizzate ad assicurare l'adempimento degli obblighi in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
e) studio, analisi e coordinamento dei processi
relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile
dell'interno;
f) coordinamento dei sistemi informativi
automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie
informatiche;
g) gestione delle risorse finanziarie e
strumentali, anche per le esigenze generali del Ministero.
2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale,
per le politiche del personale dell'amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie e' articolato
nelle seguenti direzioni centrali:
a) Direzione centrale per l'amministrazione
generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo:
amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale e di Governo delle prefetture -
Uffici territoriali del Governo, ivi compresi quelli di
documentazione generale e statistica; direttive e supporto
giuridico - amministrativo alle prefetture - Uffici
territoriali del Governo per i rapporti con le
amministrazioni periferiche dello Stato; attivita' di
studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle
funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno, con
particolare riferimento all'innovazione e alla
semplificazione amministrativa; ricerca e consulenza per lo
sviluppo e l'applicazione di progetti informatici;
indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle prefetture -
Uffici territoriali del Governo e delle conferenze
permanenti e monitoraggio delle relative attivita';
proposte di conferimento delle onorificenze al valore e al
merito civile; coordinamento, consulenza e monitoraggio
dell'attuazione delle disposizioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro delle
prefetture - Uffici territoriali del Governo; sistema
sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso;
attivita' in materia di Sistema informatico veicoli
sequestrati (SIVES); prevenzione amministrativa per la
tutela della legalita' e per il contrasto dei fenomeni di
infiltrazione e condizionamento della criminalita'
organizzata negli appalti pubblici, anche in relazione alle
misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio
di imprese previste dalla normativa vigente; gestione e
vigilanza della banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia e relativa attivita' di indirizzo
e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del
Governo sulle iniziative di raccordo istituzionale per la
promozione della tutela della legalita' territoriale e
trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure di
appalto;
b) Direzione centrale per le politiche del
personale dell'amministrazione civile: elaborazione e
attuazione delle politiche delle risorse umane e della
connessa attivita' di studio e ricerca; gestione del
personale della carriera prefettizia e del personale
contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in
servizio presso le strutture centrali e periferiche
dell'Amministrazione civile dell'interno; tenuta della
matricola e cura dello status giuridico dei dipendenti,
conferimento degli incarichi dirigenziali, gestione delle
procedure selettive interne; verifica, analisi, studio,
elaborazione ed aggiornamento delle procedure di
valutazione del personale in raccordo con l'O.I.V., dei
sistemi d'incentivazione economica, delle prestazioni
assistenziali e delle attivita' socio-culturali a favore
del personale, della mobilita' interna ed esterna, dei
procedimenti disciplinari, del contenzioso e di ogni altro
aspetto concernente la gestione del rapporto di lavoro;
individuazione dei Commissari per la gestione degli enti
sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso;
qualificazione, aggiornamento e formazione del personale
dell'Amministrazione civile dell'interno;
c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e
strumentali: attivita' di programmazione economico
finanziaria e di bilancio, con riferimento alla
predisposizione delle proposte normative per la legge di
bilancio dello Stato e di tutte le altre iniziative
normative comportanti spese relativamente alle materie di
competenza del dipartimento; coordinamento e analisi
generale delle attivita' di bilancio per il ministero;
attivita' di valutazione e analisi economico-finanziaria e
cura degli adempimenti in sede di previsione, gestione e
consuntivazione dei sistemi di contabilita' economica e
finanziaria per gli uffici centrali del Dipartimento e per
le prefetture - Uffici territoriali del Governo;
trattamento economico del personale; in particolare,
definizione degli obiettivi e delle linee di intervento
nelle materie di trattamento retributivo, pensionistico e
previdenziale del personale della carriera prefettizia e
del personale di livello dirigenziale dell'area delle
funzioni centrali; funzioni di programmazione, indirizzo,
raccordo, valutazione e analisi delle problematiche
retributive, pensionistiche e previdenziali connesse
all'impatto della normativa di settore; gestione del
contenzioso in materia del trattamento economico del
personale; servizi generali e logistici; pianificazione,
coordinamento e monitoraggio delle esigenze degli uffici
centrali e delle prefetture - Uffici territoriali del
Governo; programmazione e gestione finanziaria in materia;
valutazione e analisi delle problematiche, anche derivanti
dalla normativa di settore, relative alla logistica e alle
acquisizioni di beni e servizi degli uffici centrali e
periferici; attivita' di studio e analisi delle normative
di settore;
c-bis) Direzione centrale per l'innovazione
tecnologica per l'amministrazione generale: coordinamento e
supporto per la transizione alla modalita' operativa
digitale e ai conseguenti processi di riorganizzazione
tecnologica e della relativa integrazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e innovativa;
evoluzione e manutenzione delle procedure automatizzate e
gestione dei progetti di sviluppo applicativo e
sistemistico, attraverso l'individuazione degli
investimenti necessari, in coerenza con le esigenze
formulate dalle altre strutture dicasteriali, con una
visione complessiva delle priorita' e della pianificazione
delle attivita' di sviluppo software e di potenziamento
hardware; definizione di strategie, progettazione,
gestione, monitoraggio e sviluppo dei sistemi informativi
finalizzati alla digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi degli uffici centrali del Dipartimento e
delle prefetture - Uffici territoriali del Governo;
adeguamento alle nuove tecnologie del sistema informativo
della Banca dati nazionale unica per la documentazione
antimafia; progettazione e gestione dei portali e siti web;
gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche e
della sicurezza informatica del Dipartimento e delle
prefetture - Uffici territoriali del Governo, ivi comprese
le reti locali e geografiche; sviluppo delle soluzioni
tecnologiche per assicurare il lavoro agile e l'erogazione
dei servizi on-line; coordinamento con il responsabile
della protezione dei dati, con il responsabile per la
transizione alla modalita' operativa digitale, con il
Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero e con
le altre strutture dicasteriali operative in materia di
sicurezza cibernetica; rapporti con l'Agenzia per l'Italia
Digitale e le altre strutture istituzionali coinvolte in
materia di trasformazione digitale della pubblica
amministrazione; in coordinamento con la Direzione centrale
per le politiche del personale dell'amministrazione civile,
pianificazione della formazione digitale del personale
dell'Amministrazione civile e programmazione dei fabbisogni
del personale specialistico dei profili informatici;
programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e
indiretta delle risorse informatiche e strumentali del
Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del
Governo; gestione dei contratti e dei capitoli di spesa per
l'acquisizione dei beni di natura informatica e dei servizi
per lo sviluppo digitale, la manutenzione e l'esercizio
delle infrastrutture e dei sistemi informatici.
3. Il Dipartimento per l'amministrazione generale,
per le politiche del personale dell'amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie e' diretto da un
Capo Dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo
dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al
quale e' affidata la responsabilita' della Direzione
centrale per l'amministrazione generale e le prefetture -
Uffici territoriali del Governo. Ad un altro vice capo
dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione
centrale per le politiche del personale
dell'amministrazione civile. Il Capo del Dipartimento puo'
delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale,
specifiche attribuzioni.
4. Al Dipartimento fa capo, anche per le esigenze
organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato
generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di
amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia
di svolgimento di compiti ispettivi da parte del
Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e
compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste
amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su
disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, di
altri Ministri o su richiesta dei Capi dipartimento
dell'amministrazione dell'interno, nonche' le funzioni in
materia di servizi archivistici di competenza del Ministero
dell'interno. All'Ispettorato e' preposto un prefetto,
coadiuvato da un contingente di ispettori generali
appartenenti alla carriera prefettizia, non superiore a
venticinque, di cui massimo due posti di funzione di
prefetto, uno dei quali a disposizione del Capo
dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi
elettorali e in materia di anagrafe e stato civile.
5. Nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione
generale, per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie operano:
a) presso la Sede didattico residenziale, il Centro
alti studi del Ministero dell'interno, di cui all'art.
32-sexies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132;
b) l'Ufficio per le attivita' del commissario per
il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e
l'Ufficio per le attivita' del commissario per il
coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le
vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette
dipendenze dei rispettivi commissari. Qualora l'incarico di
commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede
nell'ambito dell'aliquota di cui all'art. 3-bis del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come
modificato dall'art. 32, comma 1, lettera b), n. 2), del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
c) il Comitato di coordinamento per l'alta
sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari istituito ai sensi dell'art. 203, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, di cui all'art. 41 del
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il responsabile
della protezione dei dati, nonche' il responsabile per la
transizione alla modalita' operativa digitale;
6. Presso la Direzione centrale per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e' istituito, ai
sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132, il nucleo per la composizione delle
commissioni straordinarie per la gestione degli enti
sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento
di tipo mafioso o similare.».
 
Art. 4
Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di livello
dirigenziale dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione
civile dell'interno

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole «nel limite massimo numerico di 477» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo numerico di 473».
2. La tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
3. L'incremento di un posto di funzione di livello dirigenziale generale dell'area delle funzioni centrali, di cui all'articolo 2, e' compensato, nell'ambito dell'assetto organizzativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, stabilito con decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2020, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno, con la soppressione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale denominati: «Area I: Bilancio e consuntivo» e «Area II: Fondo lire UNRRA», come individuati nella tabella 6, allegato D, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 24 dicembre 2012, le cui competenze vengono accorpate, unitamente a quelle dell'Ufficio VII: Affari economico-finanziari, di cui alla tabella 1, allegato D del medesimo decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2012, nell'Ufficio V: Affari economico-finanziari e Fondo lire U.N.R.R.A. della Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali, di cui alla tabella 9 dell'allegato A del predetto decreto ministeriale del 23 luglio 2020.
4. L'incremento di un posto di funzione di livello dirigenziale generale dell'area delle funzioni centrali, di cui all'articolo 3, e' compensato, nell'ambito dell'assetto organizzativo del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse strumentali e finanziarie, con la soppressione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale denominati: «Assistenza tecnica e amministrativa all'ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati (URSIA)» e «Ufficio XIV: Innovazione tecnologica per l'amministrazione generale», come individuati nella Tabella 16 di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2020, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno.
5. Le competenze attribuite ai posti di funzione soppressi, di cui al precedente comma 4, confluiscono nell'ambito dell'assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale.
6. Le competenze in materia di relazioni internazionali gia' svolte dalla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali sono trasferite, nell'ambito del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, presso una struttura di livello dirigenziale non generale posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.
7. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al trasferimento delle competenze di cui al comma 6, e alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale delle strutture di cui agli articoli 2 e 3.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n.
78, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Indicazione del numero massimo degli uffici
dirigenziali di livello non generale e disciplina del
procedimento per la loro individuazione nonche' per la
ripartizione del personale contrattualizzato non
dirigenziale). - 1. I Dipartimenti di cui all'art. 2, comma
1, si articolano in uffici di livello dirigenziale non
generale nel limite massimo numerico di 473.
2. Con successivi decreti ministeriali, da adottare
ai sensi dell'art. 5, settimo comma della legge 1° aprile
1981, n. 121, e dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, entro 8
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, all'individuazione e alla definizione dei
compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello
dirigenziale non generale, nonche' alla loro distribuzione
nelle strutture di livello dirigenziale generale
dell'amministrazione.
3. Nel medesimo termine di cui al comma 2, con uno o
piu' decreti ministeriali si provvede, altresi', alla
ripartizione dei contingenti di personale appartenente alle
aree prima, seconda e terza nei profili professionali,
nelle fasce retributive e nelle diverse strutture, centrali
e periferiche, in cui si articola l'amministrazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2,
ciascuna articolazione di livello dirigenziale generale di
cui al presente regolamento opera avvalendosi dei
preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale
con competenze prevalenti nei settori di attribuzione delle
medesime.».
- La tabella A, allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sostituita
dalla tabella A acclusa al presente provvedimento, riguarda
la dotazione organica complessiva del personale
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
- Per i riferimenti del decreto del Ministro
dell'interno del 23 luglio 2020 si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti del decreto del Ministro
dell'interno del 24 dicembre 2012 si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 5

Clausola di neutralita' finanziaria

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 Interno, foglio n. 3421