Gazzetta n. 309 del 30 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 settembre 2021, n. 232
Regolamento recante fondo per il finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente la «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, con il quale e' stato adottato il «Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha istituito il «Reddito di Cittadinanza» (RdC) e la «Pensione di Cittadinanza» (PdC);
Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che, per il 2019, prevede che «Le richieste del RdC e della pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193»;
Visto l'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 2020, «il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», ai fini del finanziamento dell'attivita' di RdC e PdC da parte degli Istituti di patronato, «e' incrementato di 5 milioni di euro»;
Visto l'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 480, della legge n. 160 del 2019, che prevede che «i criteri di ripartizione del finanziamento per il RdC e la PdC sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Ritenuta la necessita' di coordinare i criteri di ripartizione di cui al presente decreto con quelli contenuti nel regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 800/2021, n. 1118/2021 e n. 1455/2021, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze, rispettivamente, del 27 aprile 2021, del 22 giugno 2021 e del 26 agosto 2021;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota prot. 8212 del 23 settembre 2021;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. A decorrere dall'esercizio 2020 il finanziamento dell'attivita' svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, per reddito di cittadinanza (RdC) e per pensione di cittadinanza (PdC), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, grava sull'apposito fondo istituito in base all'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed inserito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta l'articolo 1, comma 480, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 480. A decorrere dall'anno 2020, ai fini
del finanziamento delle attivita' per il Rdc e la Pdc, ai
sensi dell'articolo 5, comma, 1 del citato decreto-legge n.
4 del 2019, da parte degli istituti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' incrementato di 5 milioni di euro. I
criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la
Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.».
Note alle premesse:

- La legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97.
- Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193
(Regolamento per il finanziamento degli istituti di
patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge
30 marzo 2001, n. 152) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 dicembre 2008, n. 288.
- Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
gennaio 2019, n. 23.
- Si riporta l'articolo 5, comma 1, del citato
decreto-legge n. 4 del 2019:
«Art. 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del
beneficio). - 1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno
di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato
di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del
decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc
puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,
alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del
servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere
presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del
Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere
presentate presso gli istituti di patronato di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8
della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al precedente periodo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, nei limiti del finanziamento previsto
dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del
2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la
protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato il modulo di domanda, nonche' il modello di
comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8,
ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni
gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo
di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la
domanda e' successivamente associata dall'INPS. Le
informazioni contenute nella domanda del Rdc sono
comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla
richiesta.».
- Si riporta la tabella D allegata al citato decreto n.
193 del 2008:
Tabella D
Interventi in materia socio-assistenziale

(Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori
all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori di fondi di
previdenza complementare)


Punti

1 Assegno o pensione di invalidita' civile 6

2 Pensione ciechi 6

3 Pensione sordomuti 6

4 Pensione di guerra diretta o indiretta 6

5 Indennita' di comunicazione 4

6 Indennita' di frequenza 4

7 Pensione sociale 4

8 Assegno sociale 4

9 Indennita' di accompagnamento 1

10 Richiesta permesso di soggiorno 0,35

11 Rinnovo permesso di soggiorno 0,35

12 Richiesta ricongiungimento familiare 0,35

13 Assegno di maternita' 0

14 Assegno per i nuclei familiari con piu' di tre figli 0

Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L. n.
15 248/1976) 0


- Per l'articolo 1, comma 480, della citata legge n.
160 del 2019, si veda la nota al titolo.
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della lege 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n.
10.

Note all'art. 1:
- Per la citata legge n. 152 del 2001, si veda nelle
note alle premesse.
- Per l'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge,
n. 4 del 2019, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 1, comma 480, della citata legge n.
160 del 2019, si veda nella nota al titolo.
 
Art. 2

1. Ai fini della ripartizione e della successiva erogazione del finanziamento di cui all'articolo 1, agli interventi svolti dagli Istituti di patronato per RdC e per PdC e' attribuito esclusivamente il punteggio attivita', previsto al numero 8 della Tab. D allegata al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, di seguito denominato «decreto», pari a 4 punti, e non anche il punteggio di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto.
2. Fermo restando il rispetto dei requisiti organizzativi fissati dall'articolo 7 del decreto, come accertati ai sensi del successivo articolo 8, comma 4, l'assegnazione agli Istituti di patronato del punteggio di cui al comma 1 e' subordinata a condizione che gli interventi:
a) siano definiti positivamente;
b) siano prestati a seguito di rilascio di apposito mandato di assistenza da parte del richiedente. A tale proposito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto.
3. In fase di attribuzione del punteggio di cui al comma 1 non si applica il meccanismo di premialita'/penalizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto.
4. I punti attribuiti agli Istituti di patronato per le attivita' connesse al Rdc e alla Pdc non contribuiscono al raggiungimento dei limiti minimi di punteggio di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto.

Note all'art. 2:
- Per la tabella D del citato decreto ministeriale n.
193 del 2008, si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 4, 7, 8 e 12 del citato
decreto n. 193 del 2008:
«Art. 4. - 1. Il mandato rilasciato all'istituto di
patronato, agli effetti della tutela in sede
amministrativa, e' trasmesso, a cura dell'istituto stesso,
all'amministrazione competente alla definizione della
prestazione richiesta. Il mandato, firmato dal mandante e
dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a
riceverlo, deve contenere:
a) l'espressa indicazione del mandatario;
b) la data e l'oggetto del mandato;
c) l'indicazione della sede dell'istituto di
patronato delegata a trattare la pratica;
d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Copia del mandato o idonea documentazione
attestante il conferimento del mandato stesso e' rilasciata
all'assistito. Qualora le modalita' operative prevedano il
colloquio telematico con le amministrazioni destinatarie
dell'intervento, il mandato e' trasmesso con le medesime
modalita'.
3. Una copia del mandato rilasciato ad una sede di
istituto di patronato operante in uno Stato estero, deve
essere conservata agli atti in lingua italiana. Per la
provincia autonoma di Bolzano deve essere conservata agli
atti una copia del mandato in formato bilingue.
4. Qualora nel procedimento di liquidazione della
prestazione siano coinvolte piu' amministrazioni,
l'amministrazione che riceve il mandato ha l'obbligo di
trasmetterlo alle altre amministrazioni nelle successive
fasi di trattazione della pratica.
5. Il mandato si estingue, oltre che per le cause
previste dalle apposite norme di legge, con la definizione
dell'intervento oggetto del mandato e, comunque, con
l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo.
L'amministrazione competente deve comunicare l'esito della
richiesta, oltre che all'interessato, anche all'istituto di
patronato mandatario.
6. In caso di revoca del mandato, l'istituto di
patronato subentrante deve darne comunicazione
all'amministrazione destinataria dell'intervento ed
all'istituto di patronato revocato, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento.
7. Ai fini dell'attribuzione della pratica svolta,
puo' essere rilasciato un successivo mandato ad altro
istituto di patronato, per il conseguimento della stessa
prestazione, solo nel caso in cui l'intervento non sia gia'
stato definito positivamente. Il nuovo mandato ha effetto
solo per le fasi del procedimento amministrativo in corso
di definizione e per quelle successive.
8. La revoca non opera rispetto all'intervento gia'
svolto, se definito positivamente.»
«Art. 7. - 1. La struttura organizzativa degli
istituti di patronato e' articolata in sede centrale, sedi
provinciali ed eventualmente sedi regionali e zonali in
Italia e sedi operative all'estero.
2. La sede centrale ha il compito di programmare,
coordinare e controllare l'attivita' dell'intera struttura
organizzativa, nonche' di garantire l'efficienza e la
qualita' dei servizi previsti dalla legge. Compete alla
sede centrale, che deve essere ubicata nella citta' ove
hanno sede le istituzioni nazionali e le sedi centrali
delle amministrazioni competenti all'erogazione delle
prestazioni, mantenere i rapporti, a livello nazionale, con
le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le
amministrazioni pubbliche interessate. Alla sede centrale
devono essere addetti, in via esclusiva, almeno dodici
operatori individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge, di cui non meno di sei a tempo pieno.
3. Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito
di coordinare l'attivita' interprovinciale e di mantenere i
rapporti con le amministrazioni erogatrici delle
prestazioni e con gli organi delle amministrazioni
pubbliche di corrispondente livello. Alla sede regionale
deve essere addetto almeno un operatore a tempo pieno,
responsabile della sede stessa. Nelle regioni composte da
meno di quattro province la responsabilita' della sede
regionale puo' essere affidata al responsabile di una delle
sedi provinciali operanti nella stessa regione, ovvero al
responsabile della sede regionale di una regione limitrofa.
4. La sede provinciale e' ubicata nel capoluogo di
provincia. Possono essere consentite limitate deroghe a
tale criterio, autorizzate dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, solo nel caso in cui
l'apertura della sede in localita' geografica diversa sia
motivata effettivamente da particolare interesse per
l'utenza dell'istituto di patronato.
5. La sede provinciale deve:
a) possedere le caratteristiche di unita' operativa
strutturalmente e funzionalmente organizzata;
b) essere chiaramente identificabile, attraverso
apposita segnaletica riportante la denominazione
dell'istituto di patronato ed il logo, ai fini di ogni
controllo;
c) avvalersi di almeno due operatori, individuati
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui uno
a tempo pieno responsabile della sede stessa;
d) stipulare, eventualmente, apposite convenzioni
con medici-legali e legali;
e) osservare un orario di apertura al pubblico non
inferiore a 30 ore settimanali.
6. E' consentita l'apertura di sedi zonali in Italia
nelle province in cui e' gia' presente un ufficio
provinciale; e' consentita inoltre l'apertura di piu' sedi
zonali nei comuni particolarmente estesi, purche' la
presenza di tali uffici assicuri una piu' proficua
assistenza agli utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere
addetto almeno un operatore anche a tempo parziale.
L'orario di lavoro degli uffici zonali non puo' essere
inferiore a 18 ore settimanali complessive di cui non meno
di 10 di apertura al pubblico.
7. Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere
funzionalmente autonome l'una dall'altra e
dall'organizzazione promotrice ed occupare locali diversi
dalla stessa organizzazione promotrice e dai servizi dalla
stessa promossi, anche se ubicati nella stessa struttura.
8. I responsabili di sedi provinciali non possono
essere contemporaneamente responsabili di una sede zonale.
Soddisfatto il requisito della consistenza minima di
organico di una sede provinciale o zonale, altri eventuali
operatori possono essere impiegati presso gli uffici zonali
della provincia, anche in modo non esclusivo. Un operatore
assunto a tempo pieno puo' essere impiegato in due sedi
zonali purche' assicuri gli orari di cui al comma 6.
9. La sede centrale e le sedi regionali, provinciali
e zonali, possono occupare locali concessi
dall'associazione promotrice nelle sue varie articolazioni;
le sedi all'estero possono essere ubicate anche presso
organismi promossi dagli istituti stessi o
dall'organizzazione promotrice in osservanza della
legislazione locale. Copia della documentazione relativa
alla costituzione dei predetti organismi deve essere
depositata presso il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
10. Qualora la sede centrale o una sede regionale,
provinciale o zonale dell'istituto di patronato occupino
locali in locazione, tali locali dovranno risultare con
destinazione ad uso ufficio. Per le sedi operative
all'estero i locali dovranno rispettare la legislazione del
Paese sulla idoneita' degli immobili ad uso ufficio. I
contratti di affitto dovranno essere conformi alla
legislazione italiana o del Paese estero.
11. Alla sede centrale e alle sedi regionali,
provinciali, zonali o a quelle operative all'estero devono
essere addetti gli operatori indicati all'articolo 6, comma
1, della legge, che svolgono l'attivita' prevista dalla
legge medesima.
12. Ai fini del riconoscimento del punteggio
organizzativo, per operatore part-time si intende il
dipendente del patronato o dell'organizzazione promotrice
che presti la sua opera in posizione di comando per un
numero non inferiore a 18 ore settimanali.
13. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti di
cui ai commi precedenti, la sede non puo' essere
riconosciuta.
14. Gli istituti di patronato gia' riconosciuti alla
data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano
la propria struttura organizzativa entro ventiquattro mesi
a decorrere dalla predetta data.»
«Art. 8. - 1. L'organizzazione delle sedi e'
valutata, nei limiti della quota percentuale dei fondi di
cui all'articolo 2, mediante l'attribuzione del seguente
punteggio:
a) per la sede centrale: punti 20;
b) per ogni sede regionale: punti 1;
c) per ogni sede provinciale: punti 2;
d) per ogni sede zonale: punti 1;
e) per ogni sede operativa estera con le
caratteristiche della sede provinciale definite
nell'articolo 7: punti 2;
f) per ogni sede operativa estera con le
caratteristiche della sede zonale, definite nell'articolo
7: punti 1.
2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per
l'organizzazione, la sede provinciale produce almeno 500
punti-attivita' e la sede zonale almeno 250
punti-attivita'.
3. Nell'ipotesi in cui le sedi, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 7, non raggiungano il
punteggio di cui al comma 2, non ottengono alcun punteggio
per l'organizzazione, ferma restando la valutazione
dell'attivita'.
4. I servizi ispezione delle Direzioni provinciali
del lavoro, nel cui ambito territoriale sono ubicate le
sedi centrali e quelle regionali, provvedono anche alla
verifica della sussistenza o meno in tali sedi dei
requisiti di cui all'articolo 7, fornendo i relativi
elementi nei verbali di cui all'articolo 10, comma 3,
lettera b).»
«Art. 12. - 1. Ai fini dell'applicazione di quanto
previsto dall'articolo 13, comma 7, lettera c), della
legge, in ordine alla definizione dei criteri di verifica
della qualita' per le attivita' svolte e per
l'organizzazione degli istituti di patronato, nonche' allo
scopo di valutare l'efficienza e l'efficacia con la quale
sono stati svolti i compiti attribuiti alla sede centrale
dei suddetti istituti dall'articolo 7, comma 2, del
presente regolamento, il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, al termine dell'elaborazione dei
dati contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 11, comma
1, lettera b), qualora abbia constatato una discordanza tra
i dati dichiarati e sottoscritti dal legale rappresentante
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), ed i dati
riportati nelle suddette tabelle, applica, separatamente
sulle tabelle riguardanti l'attivita' in Italia e
l'attivita' all'estero, i seguenti criteri:
a) in caso di scostamento fino al due per cento, lo
scostamento percentuale viene ridotto del cinquanta per
cento;
b) in caso di scostamento superiore al due per
cento ed inferiore o pari al cinque per cento, viene
confermata la percentuale di scostamento;
c) in caso di scostamento superiore al cinque per
cento, lo scostamento percentuale viene aumentato del
cinquanta per cento.
2. In aggiunta al punteggio determinato secondo i
criteri di cui al comma 1 del presente articolo, verranno
riconosciuti ulteriori 0,25 punti per ogni intervento
riconosciuto finanziabile avviato con modalita' telematiche
e definito positivamente, sulla base di apposito elenco
nominativo, rilasciato alle sedi centrali degli istituti di
patronato, dall'amministrazione competente alla definizione
del caso.».
 
Art. 3

1. Alla erogazione del finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in considerazione per l'attivita' svolta, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 13 del citato decreto n. 193
del 2008:
«Art. 13. - 1. Alla erogazione del finanziamento, con
riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in
considerazione per l'attivita' svolta, si provvede con le
seguenti modalita':
a) entro il 31 marzo il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali corrisponde agli istituti
di patronato anticipazioni sulle competenze dovute, nei
limiti di cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, della legge;
b) entro il 30 aprile gli istituti di patronato
producono al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali le tabelle di cui all'articolo 11, comma
1, lettera c), ed ai servizi ispettivi delle Direzioni
provinciali del lavoro, competenti per territorio, le
tabelle di cui alla lettera b) del predetto comma;
c) entro il 31 dicembre i servizi ispettivi delle
Direzioni provinciali competenti per territorio svolgono le
verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, entro il mese successivo, gli atti di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b).
2. Entro il 31 maggio del secondo anno successivo a
quello preso in considerazione per l'attivita' svolta, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali emana il decreto per la ripartizione definitiva dei
fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero stesso.».
 
Art. 4

1. Nell'ambito delle verifiche annuali espletate dai Servizi ispettivi territoriali del lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto, sulle sedi periferiche degli Istituti di patronato, il verbale di cui al comma 3 del medesimo articolo, viene integrato con le risultanze degli accertamenti effettuati al fine del riconoscimento del punteggio di cui all'articolo 2.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto n. 193
del 2008:
«Art. 10. - 1. La vigilanza sugli istituti di
patronato, viene svolta con verifiche annuali espletate:
a) in Italia, dai competenti servizi ispezione del
lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro;
b) all'estero, dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali con proprio personale che
abbia particolare competenza in materia.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali emana direttive e criteri cui dovranno
attenersi i servizi ispettivi del lavoro nell'effettuazione
delle verifiche presso le sedi dei patronati. Il Ministero
dispone ispezioni straordinarie sul territorio nazionale e
all'estero ogniqualvolta ne ravvisi la necessita'.
Nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione presso una
sede di un istituto di patronato operante in uno Stato
estero, vengano accertate irregolarita' nella rilevazione
degli interventi, la riduzione del punteggio relativo
all'attivita' della sede stessa e' estesa, in misura
proporzionale sullo stesso gruppo di attivita' per le quali
e' stata rilevata l'irregolarita', a tutte le sedi del
medesimo istituto di patronato operanti in detto Stato.
Nelle confederazioni di Stati, tale riduzione si estende
alle sedi operanti in tutti gli Stati della confederazione.
L'ispezione puo' riguardare gli ultimi cinque anni di
attivita'.
3. Copia del verbale degli esiti degli accertamenti
ispettivi deve essere rilasciato alla sede dell'istituto di
patronato, unitamente alle tabelle di cui all'articolo 11,
lettera b), e deve contenere:
a) il punteggio di attivita' riconosciuto;
b) il giudizio sulla sussistenza dei requisiti per
il riconoscimento del punteggio organizzativo previsto
dall'articolo 8, nonche' il numero dei punti organizzativi
attribuiti;
c) il verbale deve altresi' riportare le eventuali
controdeduzioni relative a motivi di disaccordo sui
risultati della visita ispettiva, sottoscritte dal
responsabile della sede dell'istituto di patronato.
4. Da parte delle sedi centrali degli istituti di
patronato possono essere inoltrate, entro trenta giorni
dalla data di rilascio di copia del verbale di ispezione di
cui al presente articolo, mediante raccomandata, istanze di
rettifica delle rilevazioni effettuate, sulla scorta del
comma 3, lettera c), al competente ufficio del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Lo
stesso decide entro centoventi giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, decorsi i quali, in caso di mancata
decisione, l'istanza si intende accolta.».
 
Art. 5

1. Gli adempimenti fissati a carico degli Istituti di patronato, ai sensi degli articoli 9; 11; 13; comma 1, lettera b); 16, del decreto, sono integrati, con evidenza separata, con i dati relativi all'attivita' per RdC e per PdC.

Note all'art. 5:
- Si riportano gli articoli 9, 11 e 16 citato decreto
n. 193 del 2008:
«Art. 9. - 1. Gli istituti di patronato comunicano al
servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro,
territorialmente competente, l'elenco degli operatori con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale e dei
collaboratori, indicati nell'articolo 6 della legge,
nonche' l'orario giornaliero e settimanale di apertura
delle suddette sedi. Copia conforme della predetta
documentazione deve essere altresi' comunicata alle
competenti sedi periferiche delle amministrazioni
erogatrici delle prestazioni.
2. I dati di cui al comma 1, relativi alle strutture
ed agli operatori all'estero, devono essere comunicati al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ed alle autorita' diplomatiche e consolari.
3. Ogni qualvolta si dovessero determinare delle
variazioni nei dati di cui al comma 1, esse dovranno essere
comunicate agli stessi destinatari indicati ai commi 1 e
2.»
«Art. 11. - 1. L'attivita' e l'organizzazione degli
istituti di patronato sono rilevate attraverso la seguente
documentazione:
a) appositi registri di apertura e di chiusura
delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi, da
tenere presso le sedi provinciali e zonali, riportanti
tutta l'attivita' indicata nelle tabelle allegate al
presente regolamento. Tali registri saranno convalidati
all'atto del controllo ispettivo. Nei tabulati
meccanografici i nominativi degli assistiti devono
risultare in ordine alfabetico;
b) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici
relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia, che
devono essere trasmesse al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali da parte delle competenti
Direzioni provinciali del lavoro, debitamente verificate e
convalidate;
c) tabelle statistiche, con i dati relativi alla
struttura organizzativa ed all'attivita', compilate dagli
istituti di patronato, da trasmettere direttamente al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, con espressa dichiarazione, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'istituto, in ordine
all'esattezza e veridicita' dei dati comunicati.
2. Le sedi delle amministrazioni erogatrici delle
prestazioni devono inviare, annualmente, ai servizi
ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro ed alle
sedi degli istituti di patronato competenti per territorio,
gli elenchi nominativi e le tabelle contenenti le
risultanze statistiche dalle medesime elaborate. Gli
elenchi ed i tabulati di cui al presente articolo
costituiscono inoltre valido supporto di valutazione da
parte dei predetti ispettorati in sede di verifica e
convalida delle tabelle di cui al comma 1, lettera b).
3. Ciascuna sede degli istituti di patronato e'
tenuta a conservare, per cinque anni ed a presentare per i
controlli, tutta la documentazione riguardante l'attivita'
svolta nonche' gli appositi registri di apertura e chiusura
delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi e
quanto utile ai fini della valutazione dell'efficienza e
dell'assistenza prestata. La documentazione e' conservata
in modalita' cartacea ovvero in modalita' digitale secondo
le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni e integrazioni.»
«Art. 16. - 1. Gli istituti di patronato devono:
a) tenere regolare registrazione di tutti i
proventi e di tutte le spese, corredata dalla
documentazione contabile secondo i modelli eventualmente
predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
b) relazionare al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali in ordine all'attivita'
assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie
e sull'utilizzazione del finanziamento;
c) comunicare al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale, il conto consuntivo dell'esercizio
stesso redatto in conformita' all'apposito schema
predisposto dallo stesso Ministero, corredato dalla
relazione illustrativa dell'attivita' svolta e
dell'organizzazione, con allegati i nominativi degli organi
di amministrazione e di controllo e l'elenco degli
operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati;
d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati
delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli
incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni;
e) conservare per cinque anni e presentare, per
eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante
l'attivita' svolta e quanto altro utile ai fini della
valutazione dei servizi resi.».
- Per il testo dell'articolo 13 del citato decreto n.
193 del 2008, si veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 6

1. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto, ha competenza, nell'ambito dei compiti attribuitile dal successivo comma 2 del medesimo articolo 14, anche in materia di Rdc e Pdc.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 14 del citato decreto n. 193
del 2008:
«Art. 14. - 1. Con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e' costituita,
presso il Ministero medesimo, una commissione, presieduta
dal Direttore generale delle politiche previdenziali,
composta da:
a) un dirigente del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali preposto all'Ufficio
competente nella materia relativa al finanziamento degli
istituti di patronato;
b) due funzionari del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali scelti fra quelli preposti
alla vigilanza sugli istituti di patronato con particolari
competenze in materia, dei quali uno con funzioni di
segretario;
c) un funzionario in rappresentanza,
rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione
e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo;
d) dieci rappresentanti degli istituti di patronato
designati sulla base della loro rappresentativita' o sulla
base di forme di coordinamento preventivamente costituite
ed in grado di esprimere rappresentanze unitarie.
2. Alla commissione di cui al comma 1 e' attribuito
il compito di:
a) formulare proposte per l'eventuale revisione
delle tabelle di cui all'articolo 6, comma 1;
b) esprimere parere sulle modalita' di rilevazione
e riscontro dell'attivita' e delle strutture degli istituti
di patronato, con particolare riferimento agli interventi
per i quali non si dispone di dati delle amministrazioni
competenti;
c) individuare gli interventi di cui all'articolo
11, comma 2, per i quali esista corrispondenza tra le
risultanze degli enti e la reale attivita' effettuata dai
patronati, al fine di valutare la possibilita' di
considerare validi i dati forniti dagli enti stessi;
d) esprimere valutazioni sul grado di attuazione
del presente regolamento.
3. Ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma
1 e' sostituito, in caso di impedimento, da un supplente.
4. La commissione di cui al presente articolo si
riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o ne sia fatta richiesta da almeno sei
componenti e, comunque, almeno una volta l'anno.».
- Si riportano gli articoli 3, comma 1, 5 e 6 del
citato decreto n. 193 del 2008:
«Art. 3. - 1. Ai fini della ripartizione del
finanziamento di cui all'articolo 13 della legge, sono
riconosciuti gli interventi di patrocinio che:
a) vengono prestati a seguito del rilascio di
esplicito mandato di assistenza da parte del richiedente,
indipendentemente dalla sua adesione o meno
all'organizzazione promotrice dell'istituto di patronato;
b) hanno per scopo il conseguimento di prestazioni
in materia previdenziale, comprese quelle di previdenza
complementare, socio-assistenziale, di danni da lavoro o
alla salute ed interventi ad esse collegati ed
autonomamente configurabili;
c) sono svolti nei confronti delle amministrazioni
italiane ed estere competenti alla definizione degli
interventi ovvero alla erogazione delle prestazioni,
compresi i fondi pensione.»
«Art. 5. - 1. L'attivita' di patrocinio, in sede
amministrativa, e' svolta attraverso due fasi di
trattazione:
a) fase amministrativa, originata da domanda o
denuncia;
b) fase di contenzioso amministrativo o
amministrativo medico-legale.
2. Costituisce intervento efficace ai fini del
finanziamento la presentazione della domanda, la sua
integrazione con documentazione utile alla definizione
della stessa, la richiesta di riesame, l'opposizione, il
ricorso. L'attivita' di patrocinio puo' intervenire anche
in un momento successivo all'inoltro della domanda o del
ricorso, purche' l'amministrazione destinataria non abbia
gia' deciso in ordine alla richiesta, anche se il
provvedimento non e' stato ancora comunicato. Tutti gli
altri interventi che si inseriscono nel corso di una delle
fasi procedurali costituiscono interventi meramente
sollecitatori, pertanto non utili ai fini del
finanziamento, ferma restando la validita' del mandato in
ordine alle eventuali successive fasi del procedimento
amministrativo. In caso di prestazioni erogate d'ufficio
dagli istituti previdenziali o a seguito di denuncia per
obbligo di legge, l'intervento del patronato potra' essere
riconosciuto valido quando la liquidazione della
prestazione sia avvenuta dopo il decorso del termine
assegnato all'istituto per provvedere.»
«Art. 6. - 1. Ai soli fini della ripartizione e
successiva erogazione del finanziamento di cui all'articolo
13 della legge, gli interventi di tutela sono quelli
indicati nelle tabelle da A a D che costituiscono parte
integrante del presente regolamento, ai quali, ove definiti
positivamente, e' attribuito il punteggio a fianco di
ciascuno indicato.
2. Qualora la richiesta di patrocinio comporti
l'attivazione di piu' interventi distinti, ad ogni
intervento definito positivamente e' attribuito il relativo
punteggio.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la
pratica deve contenere documentazione di data certa che
dimostri l'assunzione di patrocinio, nonche' atti idonei a
comprovare l'avvenuta definizione positiva da parte
dell'amministrazione competente.
4. Qualora la decisione dell'amministrazione
competente non possa essere ottenuta in originale potra'
essere sostituita da:
a) formali comunicazioni dell'amministrazione
competente che riportino gli estremi della prestazione
riconosciuta e la data di definizione della stessa;
b) risultanze delle banche dati delle
amministrazioni competenti dalle quali risultino tutti gli
elementi necessari ad identificare l'esito dell'intervento
e la data di definizione dello stesso.
5. Per quanto riguarda l'attivita' svolta all'estero,
ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti,
la decisione dell'amministrazione competente potra' essere
sostituita da qualsiasi altra documentazione che comprovi
la definizione positiva dell'intervento; tale
documentazione deve riportare una data non anteriore al 1°
gennaio dell'anno precedente a quello preso in
considerazione per il riconoscimento dell'attivita' svolta.
6. In presenza di modalita' operative che prevedano
il colloquio telematico con le amministrazioni competenti,
la documentazione prevista dai commi precedenti potra'
essere sostituita da quella che derivera' dall'applicazione
delle predette modalita'.».
- Per il testo dell'articolo 12 del citato decreto n.
193 del 2008, si veda nelle note all'articolo 2.
 
Art. 7

1. Si applicano, oltre alle norme del decreto richiamate nei precedenti articoli, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettere a) e c); 5; 6, commi 3, 4 e 6; 12, comma 2, del medesimo decreto.
 
Art. 8

1. Sulla base dei dati trasmessi annualmente dall'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a monitorare con frequenza biennale i flussi di attivita' svolta dagli Istituti di patronato e assistenza sociale per Rdc e Pdc, al fine di valutare la possibilita' di eventuali modifiche normative in merito all'entita' del punteggio per esse assegnato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 3054