Gazzetta n. 309 del 30 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 7 dicembre 2021
Modalita' attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai vettori.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, l'art. 107, comma 2, lettera b) e l'art. 108;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 41;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 198, che ha disposto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di un fondo con una dotazione pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi del quale le risorse del suddetto fondo sono state conservate in conto residui ai fini dell'utilizzo delle medesime risorse per l'anno 2021;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, in particolare, l'art. 12, comma 4, che prevede, tra l'altro, l'applicazione della misura di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per i danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'art. 73, comma 1, che ha incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui al citato art. 198;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
Atteso che, per le modalita' attuative, il richiamato art. 198 rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando che l'efficacia della medesima disposizione «e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
Vista la notifica alla Commissione europea in data 20 maggio 2020, da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa al regime quadro in materia di aiuti di Stato contenuto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Vista la notifica «State Aid SA.59029 (2020/N)» alla Commissione europea in data 15 ottobre 2020, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa alla misura di aiuto del suindicato decreto attuativo;
Vista la decisione positiva C(2020) 9625 final del 22 dicembre 2020, pubblicata nella sezione «Competition Policy» del sito web istituzionale della Commissione europea, con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura di ristoro di cui al suindicato decreto attuativo, con riferimento ai danni subiti dagli operatori economici di trasporto aereo, come individuati dall'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, limitatamente al periodo 1° marzo 2020 - 15 giugno 2020;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 27 gennaio 2021, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art. 198 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
Visti i decreti della Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo 22 marzo 2021, n. 17, 29 marzo 2021, n. 21, e 30 marzo 2021, n. 22, con i quali, a seguito dell'esito positivo delle rispettive istruttorie svolte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di seguito ENAC, sono state accolte le istanze di accesso al fondo limitatamente al periodo indicato dalla Commissione europea nella decisione positiva C(2020) 9625 final del 22 dicembre 2020, per un importo complessivo di euro 75.711.462,00;
Considerato che, a fronte dell'importo della compensazione complessivamente riconosciuta con i suddetti decreti direttoriali, residua nel suddetto fondo l'importo di euro 119.288.538,00;
Vista la notifica «State Aid SA.62152 (2021/N)» alla Commissione europea in data 6 agosto 2021 da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'attuazione della misura di aiuto di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, relativa all'estensione della misura stessa anche per il periodo successivo al 15 giugno 2020;
Vista la decisione positiva C(2021) 6040 final del 9 agosto 2021, pubblicata nella sezione «Competition Policy» del sito web istituzionale della Commissione europea, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'attuazione della misura di ristoro di cui al citato art. 198 anche per i danni subiti dagli stessi operatori economici di trasporto aereo nel periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, stabilendo la metodologia da utilizzare per la determinazione del danno direttamente collegato all'epidemia da COVID-19 e conseguente all'imposizione di specifiche restrizioni di viaggio adottate al fine di contenerne la diffusione;
Atteso che i criteri metodologici per la determinazione del danno ammissibile al beneficio, stabiliti nella decisione C(2021) 6040 final del 9 agosto 2021 della Commissione europea, si basano su un insieme ampliato di indicatori e dati rispetto agli elementi informativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale n. 34 del 2021;
Considerata la necessita' di ottemperare ai contenuti della suddetta decisione della Commissione per l'applicazione della misura relativa al periodo dal 16 giugno al 31 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Con il presente decreto sono stabiliti, in ottemperanza alla decisione della Commissione europea C(2021) 6040 final del 9 agosto 2021, di seguito «decisione della Commissione europea», i termini e le modalita' di presentazione delle domande di accesso al fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente al periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, 27 gennaio 2021, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2021.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «beneficiario»: il soggetto di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale 27 gennaio 2021, n. 34;
b) «danno ammissibile»: il danno subito dal beneficiario come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19, in ragione di specifiche restrizioni ai viaggi imposte per limitare il diffondersi della medesima epidemia, nel periodo di indennizzo e su tutte le rotte ammissibili, che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale n. 34 del 2021, e' determinato con la metodologia stabilita nella decisione della Commissione europea, secondo quanto previsto dall'art. 4;
c) «fondo di ristoro»: fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
d) «indennizzo massimo»: il valore massimo dell'indennizzo riconosciuto al beneficiario, che, fatta salva l'eventuale riduzione operata ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto interministeriale n. 34 del 2021, e' pari al 100 per cento del danno ammissibile, entro il limite corrispondente a un danno medio mensile di 4 milioni di euro;
e) «perdite nette totali»: la differenza, calcolata tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale n. 34 del 2021, tra l'EBITDA registrato da un beneficiario in un determinato arco temporale compreso tra il 16 giugno e il 31 dicembre 2019 e l'EBITDA registrato nello stesso arco temporale all'interno del periodo di indennizzo;
f) «periodo di indennizzo»: il periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020;
g) «peso delle rotte charter ammissibili nel 2019»: il rapporto tra i ricavi operativi ottenuti da un beneficiario sulle rotte ammissibili di tipo charter in un determinato periodo nel 2019 e i ricavi operativi totali ottenuti nello stesso periodo;
h) «peso delle rotte di linea ammissibili nel 2019»: il rapporto tra i ricavi operativi ottenuti da un beneficiario sulle rotte ammissibili di linea in un determinato periodo del 2019 e i ricavi operativi totali ottenuti nello stesso periodo;
i) «restrizione ammissibile»: una misura restrittiva, limitativa degli spostamenti, imposta dall'Italia o da un Paese estero al fine di contenere la diffusione di COVID-19, rientrante in una delle tipologie previste dal considerando 8 della decisione della Commissione europea e inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 3.1.1. della decisione medesima;
l) «rotta ammissibile»: una delle rotte, previste dal considerando 9 della decisione della Commissione europea, operate o programmate dal beneficiario, interna all'Italia o avente l'Italia come Paese di destinazione o come Paese di partenza, interessata, nel periodo di indennizzo, da almeno una delle restrizioni ammissibili nell'area o nel Paese di destinazione o nell'area o nel Paese di partenza;
m) «tasso di ritenzione»: il rapporto, per un certo gruppo di rotte, della tipologia linea o charter, operate da un beneficiario, tra il numero di passeggeri complessivo registrato su tali rotte in un arco temporale all'interno del periodo di indennizzo e il numero di passeggeri registrato nello stesso arco temporale del 2019;
n) «tasso di ritenzione atteso senza restrizioni»: il rapporto, pari rispettivamente al 49 per cento per le rotte di linea e al 32 per cento per le rotte charter, tra il numero di passeggeri del traffico nazionale in Italia registrato tra il 16 giugno 2020 e il 31 ottobre 2020 e quello registrato nello stesso periodo del 2019, per ciascuna delle due tipologie di rotte, in coerenza con il considerando 59 della decisione della Commissione europea;
o) «tasso di ritenzione con restrizioni»: il tasso di ritenzione calcolato su tutte le rotte ammissibili dello stesso tipo, distinte tra linea e charter, operate da un beneficiario;
p) «delta del tasso di ritenzione»: la differenza tra il tasso di ritenzione atteso senza restrizioni, relativo a una delle due tipologie di rotte, distinte tra linea e charter, e il tasso di ritenzione con restrizioni calcolato sulle rotte del medesimo tipo.
 
Art. 3

Termini e modalita' di presentazione delle domande

1. I beneficiari possono presentare domanda di accesso al fondo di ristoro relativamente al periodo di indennizzo.
2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata dai vettori aerei diversi da quelli di cui all'art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a pena di inammissibilita', in conformita' all'Allegato A e all'Allegato B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. La domanda contiene, in conformita' al modello di cui all'Allegato B al presente decreto, per ciascun mese o frazione di mese del periodo di indennizzo e per i corrispondenti mesi o frazioni di mese del 2019, in aggiunta ai dati analitici, distinti per singola voce di ricavo e di costo previsti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 34 del 2021, gli ulteriori dati relativi:
a) alle rotte operate o programmate e interessate da almeno una delle restrizioni ammissibili, ai connessi ricavi operativi, numero di passeggeri e di voli e profittabilita', di cui al considerando 50 della decisione della Commissione europea;
b) ai pesi delle rotte charter e di linea ammissibili nel 2019 e al delta del tasso di ritenzione per ciascuna delle due tipologie di rotta.
4. I dati di cui al comma 3 sono forniti anche nel formato di foglio di calcolo del medesimo Allegato B, reso disponibile in sede di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
5. La medesima domanda, corredata dalla relazione di un esperto indipendente di cui all'Allegato A al presente decreto e dalle dichiarazioni di cui al medesimo Allegato, e' trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, all'indirizzo di posta elettronica dg.ta@pec.mit.gov.it, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del medesimo Ministero.
 
Art. 4

Compensazione danni

1. Con riferimento al periodo di indennizzo per la determinazione del danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale n. 34 del 2021, si applica la metodologia di cui al presente articolo, in conformita' a quanto previsto nel capitolo 3 della decisione della Commissione europea.
2. Il danno ammissibile, compensabile nei limiti dell'indennizzo massimo previsto, e' pari, come desumibile dal considerando 66 della decisione della Commissione europea, alla somma delle quote di danno ammissibile calcolate distintamente per l'insieme delle rotte di linea e per l'insieme delle rotte charter in ciascun mese o frazione di mese del periodo di indennizzo.
3. La quota di danno ammissibile per le rotte di linea, per ciascun mese o frazione di mese, e' pari al prodotto tra i valori, calcolati nello stesso mese o frazione di mese, del peso delle rotte di linea ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione delle rotte di linea e delle perdite nette totali.
4. La quota di danno ammissibile per le rotte charter, per ciascun mese o frazione di mese, e' pari al prodotto tra i valori, calcolati nello stesso mese o frazione di mese, del peso delle rotte charter ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione delle rotte charter e delle perdite nette totali.
5. Per le rotte ammissibili che in uno specifico mese sono interessate solo temporaneamente da almeno una delle restrizioni ammissibili, nel calcolo dei parametri che consentono la determinazione del danno per quel mese si utilizzano i valori di ricavi operativi e numero di passeggeri relativi all'arco temporale interessato dalle restrizioni, registrati su base giornaliera o, se non disponibili, calcolati proporzionalmente ai rispettivi dati mensili.
6. Nel caso in cui il danno ammissibile di uno o piu' beneficiari, calcolato come indicato al comma 2, superi l'indennizzo massimo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 34 del 2021, la misura per il ristoro dell'eccedenza e' notificata alla Commissione europea come aiuto individuale e riconosciuta a seguito della positiva autorizzazione.
7. Sono altresi' oggetto di distinte notifiche alla Commissione europea ulteriori misure relative a danni non inclusi nel perimetro di ammissibilita' della decisione della Commissione stessa, la cui connessione diretta con l'epidemia da COVID-19 e' valutata come possibile.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
Roma, 7 dicembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3168

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Avvertenza:

Per la consultazione degli allegati al suindicato decreto e' possibile accedere al sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili nella sezione «Amministrazione trasparente - Riferimenti normativi su organizzazione e attivita'».