Gazzetta n. 308 del 29 dicembre 2021 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI SALERNO |
DECRETO RETTORALE 24 novembre 2021 |
Modifica dello statuto. |
|
|
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e, in particolare, l'art. 6, rubricato - Autonomia delle universita'; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e successive modifiche e integrazioni; Visto il vigente statuto dell'Ateneo emanato ai sensi della legge n. 240/2010 con d.r. 12 giugno 2012, rep. n. 1396; modificato con d.r. 4 settembre 2017, rep. n. 5902; modificato con d.r. 16 aprile 2019, rep. n. 3895; modificato con d.r. 4 gennaio 2021, rep. n. 1 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2021); Visto il vigente regolamento generale di Ateneo emanato con d.r. 6 dicembre 2012, rep. n. 2781; modificato con d.r. 17 febbraio 2015, rep. n. 649; modificato con d.r. 12 aprile 2017, rep. n. 2519; modificato con d.r. 5 settembre 2017, rep. n. 5933; modificato con d.r. 18 aprile 2019, rep. n. 4014; Preso atto che l'art. 11 dello statuto intitolato «Regolamenti di Ateneo» dispone al comma 2 che «i regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto»; Preso atto che l'art. 65 dello statuto intitolato «Modifiche di statuto» dispone al comma 2 che «le modifiche dello statuto sono emanate con decreto del rettore secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione»; Vista la delibera rep. n. 127/2021 del Senato accademico del 9 settembre 2021, con cui avendo acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 20 luglio 2021, e' stato deliberato «di approvare le proposte di modifica dello statuto e del regolamento generale di Ateneo, come risultanti dai testi allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale»; Vista la nota prot. n. 284010 del 15 settembre 2021, con la quale la documentazione relativa alle modifiche dello statuto e del regolamento generale di Ateneo e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la nota prot. n. 336790 del 16 novembre 2021 con la quale il suddetto Ministero, in riscontro alla nota rettorale prot. n. 284010 del 15 settembre 2021, ha comunicato che all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 non si hanno osservazioni da formulare; Preso atto che ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989 «gli Statuti delle universita' sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero»;
Decreta:
1. Il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Salerno e' modificato nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. (Omissis). 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione ed e' altresi' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca. Salerno, 24 novembre 2021
Il rettore: Loia |
| Allegato
Statuto dell'Universita' degli studi di Salerno
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1 - Personalita' giuridica Articolo 2 - Finalita' istituzionali Articolo 3 - Ricerca Articolo 4 - Didattica Articolo 5 - Diritto allo Studio Articolo 6 - Organizzazione e programmazione Articolo 7 - Informazione Articolo 8 - Internazionalizzazione Articolo 9 - Rapporti con l'esterno Articolo 10 - Fonti di finanziamento Articolo 11 - Regolamenti di Ateneo Articolo 12 - Regolamento generale di Ateneo Articolo 13 - Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita' Articolo 14 - Regolamento didattico di Ateneo Articolo 15 - Codice etico
TITOLO II
Organi centrali dell'Ateneo
Articolo 16 - Organi centrali dell'Ateneo Articolo 17 - Il rettore: funzioni Articolo 18 - Il rettore: elezione Articolo 19 - Senato accademico: funzioni Articolo 20 - Senato accademico: composizione Articolo 21 - Consiglio di amministrazione: funzioni Articolo 22 - Consiglio di amministrazione: composizione Articolo 23 - Collegio dei revisori dei conti Articolo 24 - Nucleo di valutazione di Ateneo Articolo 25 - Direttore generale
TITOLO III
Didattica e ricerca
Articolo 26 - Dipartimento: natura e funzioni Articolo 27 - Dipartimenti: composizione Articolo 28 - Organi del Dipartimento Articolo 29 - Il direttore di Dipartimento Articolo 30 - Consiglio di Dipartimento Articolo 31 - Giunta di Dipartimento Articolo 32 - Attivita' per conto terzi Articolo 33 - Facolta' Articolo 34 - Organi della Facolta' Articolo 35 - Il Presidente Articolo 36 - Consiglio della Facolta' Articolo 37 - Commissione paritetica docenti-studenti Articolo 38 - Consiglio didattico Articolo 39 - Corsi e titoli Articolo 40 - Collegio dei direttori di Dipartimento Articolo 41 - Centri di ricerca interdipartimentali Articolo 42 - Centri di servizio Articolo 43 - Sistema bibliotecario di Ateneo
TITOLO IV
Studenti
Articolo 44 - Diritti e doveri Articolo 45 - Provvedimenti disciplinari Articolo 46 - Garante dei diritti degli studenti Articolo 47 - Consiglio degli studenti Articolo 48 - Tutorato e orientamento Articolo 49 - Collaborazione degli studenti ai servizi Articolo 50 - Attivita' formative, culturali, sportive e ricreative degli studenti Articolo 51 - Comitato per lo sport universitario
TITOLO V
Organizzazione del Personale
Articolo 52 - Principi generali di organizzazione Articolo 53 - Docenti Articolo 54 - Collegio di disciplina Articolo 55 - Dirigenti Articolo 56 - Personale tecnico-amministrativo Articolo 57 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
TITOLO VI
Rapporti con l'esterno
Articolo 58 - Collaborazioni con amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati Articolo 59 - Partecipazione ad organismi di diritto pubblico e privato Articolo 60 - Fondazioni universitarie Articolo 61 - Comitato dei sostenitori
TITOLO VII
Disposizioni finali
Articolo 62 - Incompatibilita' Articolo 63 - Elezione degli studenti negli organi dell'Ateneo Articolo 64 - Principi di funzionamento degli organi collegiali Articolo 65 - Modifiche dello statuto
statuto dell'Universita' degli studi di Salerno
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1.
Personalita' giuridica
1. Il presente statuto stabilisce l'ordinamento dell'Universita' degli studi di Salerno, di seguito denominata universita' o Ateneo. 2. L'universita' e' una comunita' di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilita', docenti, ricercatori, personale dirigente, tecnico-amministrativo e studenti. 3. L'universita' e' un'istituzione avente personalita' giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza la ricerca scientifica e i diversi livelli di formazione, nel rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca. 4. L'universita' e' dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e opera ispirandosi a principi di responsabilita'. 5. Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'universita', secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, cosi' come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento. 6. Il sigillo ufficiale e' quello dell'antica Scuola medica salernitana della quale sono richiamati gli onori e i distintivi spettanti ai membri del Corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini.
Art. 2.
Finalita' istituzionali
1. L'universita', in conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle universita' dei paesi europei ed extraeuropei, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico. 2. L'universita' garantisce, al suo interno, la liberta' di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione. 3. Come suo fine primario, l'universita' persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonche' la crescita civile degli studenti. 4. L'universita' riconosce ed afferma l'inscindibilita' dell'attivita' didattica e dell'attivita' di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce il valore fondamentale della liberta' di ricerca senza distinzioni di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonche' la liberta' di insegnamento dei singoli docenti. 5. L'universita' riconosce e garantisce l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca e della didattica. 6. L'universita' avversa il perseguimento di scopi contrari ai principi della dignita' e liberta' dell'uomo e della convivenza tra i popoli. 7. L'universita' concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati. Essa favorisce la piu' ampia fruizione delle proprie strutture. 8. L'universita' partecipa allo sviluppo e alla realizzazione del piano nazionale della ricerca scientifica e concorre all'elaborazione di piani regionali. 9. L'universita' si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse. 10. L'universita' assicura l'apporto di tutte le strutture didattiche e di ricerca alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione.
Art. 3.
Ricerca
1. L'universita' promuove e svolge l'attivita' di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attivita' didattica. Essa riafferma la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico. 2. L'universita' attua forme di autovalutazione dei risultati della ricerca secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del merito. 3. L'universita' promuove la valutazione bioetica della ricerca clinica sperimentale per cio' che attiene ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dell'uomo, nonche' la valutazione etico - scientifica della sperimentazione animale.
Art. 4.
Didattica
1. L'universita' provvede ai diversi livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia, secondo il regolamento didattico di Ateneo. 2. L'universita' attua quanto previsto dal precedente comma 1 attraverso l'attivita' delle sue strutture didattiche e mediante lo sviluppo di apposite attivita' di servizio svolte anche in collaborazione con altri enti. 3. L'universita' persegue la qualita' e l'efficacia della propria attivita' di formazione operando una stretta connessione tra ricerca e insegnamento, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e autovalutazione dell'attivita' formativa. 4. L'universita' verifica con il contributo degli studenti la corretta gestione, la produttivita' e l'efficacia dell'attivita' didattica sulla base di criteri di autovalutazione oggettivi.
Art. 5.
Diritto allo Studio
1. L'universita' assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'art. 34 della Costituzione. 2. L'universita' in particolare organizza i propri servizi e predispone strumenti in modo da rendere effettiva la partecipazione alla vita universitaria degli studenti diversamente abili; l'universita' dispone altresi' la valutazione della qualita' dei servizi forniti.
Art. 6.
Organizzazione e programmazione
1. L'universita' conforma la propria organizzazione e attivita' a principi di semplificazione, snellimento delle procedure, efficienza, efficacia e adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.
Art. 7.
Informazione
1. L'universita' adotta ogni strumento idoneo a garantire la trasparenza della propria attivita' di Governo, gestionale ed amministrativa; promuove, altresi', la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunita' anche attraverso forme di consultazione. 2. L'universita' garantisce altresi' la piu' ampia informazione sull'attivita' didattica, nonche' sulla propria attivita' di ricerca nella salvaguardia dei diritti di titolarita' e contitolarita' della proprieta' intellettuale e industriale e dei diritti connessi, in conformita' con la normativa vigente. 3. Al fine di cui ai precedenti commi, l'universita' rende pubbliche le informazioni relative alla propria attivita' nel sito internet istituzionale e utilizzando, anche in connessione con altri soggetti pubblici e privati, tutti gli strumenti di comunicazione, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi e ad alta diffusione, compresi quelli di tipo telematico.
Art. 8.
Internazionalizzazione
1. L'universita' persegue il rafforzamento della propria dimensione internazionale nel riconoscimento dell'appartenenza allo spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca, in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del processo di Bologna e aderendo ai principi ispiratori della Magna Charta Universitatum. 2. A tal fine pone tra le proprie priorita' il sostegno della mobilita' internazionale dei docenti e degli studenti; l'istituzione di programmi integrati di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o multipli; l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di percorsi formativi e insegnamenti in lingua straniera; lo sviluppo di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio e di ricerca; l'utilizzazione di forme di selezione internazionale di docenti e studenti. 3. L'universita' opera anche in collaborazione con enti territoriali e organizzazioni locali al fine di contribuire all'internazionalizzazione del territorio in cui opera.
Art. 9.
Rapporti con l'esterno
1. L'universita' promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre universita', le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. 2. Promuove e sviluppa, altresi', i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria, nonche' con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica. 3. I rapporti esterni dell'universita' sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 10.
Fonti di finanziamento
1. Le fonti di finanziamento dell'universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati, nazionali e internazionali e da entrate proprie. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni. 3. Le entrate conseguenti a prestazioni verso terzi sono direttamente percepite dalle strutture autonome che effettuano le prestazioni. La disciplina dell'acquisizione e dell'utilizzo delle entrate e' contenuta nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 11.
Regolamenti di Ateneo
1. I regolamenti, espressione dell'autonomia normativa dell'Universita', sono approvati dal Senato accademico, salvo i regolamenti in materia di amministrazione e contabilita', di competenza del Consiglio di amministrazione; i regolamenti sono approvati secondo le procedure definite nel presente statuto. 2. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto. 3. I principali regolamenti di Ateneo sono: a) regolamento generale di Ateneo; b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; c) regolamento didattico di Ateneo.
Art. 12.
Regolamento generale di Ateneo
1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme attuative dello statuto e ogni altra disposizione necessaria al funzionamento dell'Ateneo. Definisce inoltre i criteri generali e le procedure per la predisposizione dei regolamenti delle strutture dell'Ateneo.
Art. 13.
Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita'
1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale, nonche' l'attivita' negoziale degli organi centrali e periferici dell'Ateneo.
Art. 14.
Regolamento didattico di Ateneo
1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento dei corsi di studio per i quali l'universita' rilascia i titoli di cui all'art. 4 dello statuto; definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attivita' formative che le singole strutture universitarie possono organizzare ai sensi della legislazione vigente in materia; detta i criteri generali relativi all'organizzazione dell'attivita' didattica.
Art. 15.
Codice etico
1. L'universita' adotta il Codice etico della comunita' universitaria. 2. Il Codice determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interesse e di proprieta' intellettuale. 3. Le violazioni del Codice etico comportano l'irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualita': richiamo verbale, richiamo scritto riservato; nei casi di violazione grave o reiterata, richiamo scritto reso pubblico, biasimo comportamentale con divieto di ricoprire incarichi istituzionali o dirigenziali per un periodo determinato. I provvedimenti incidono sulla valutazione interna del personale. Nei casi in cui una condotta configuri non solo violazione del Codice etico ma anche illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari. 4. Nel rispetto del principio del contraddittorio l'accertamento delle violazioni e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione compete al Senato accademico, su proposta del rettore, qualora le violazioni non ricadano sotto la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari. 5. Il Codice etico e' approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
TITOLO II
Organi centrali dell'Ateneo
Art. 16.
Organi centrali dell'Ateneo
1. Sono organi centrali dell'Ateneo: a) il rettore; b) il Senato accademico; c) il Consiglio di amministrazione; d) Il Collegio dei revisori dei conti; e) il Nucleo di valutazione; f) il direttore generale.
Art. 17.
Il rettore: Funzioni
1. Il rettore e' il rappresentante legale dell'universita' e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. Il rettore e' responsabile del perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. In particolare, il rettore: a) convoca e presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attivita'; b) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente di competenza del Collegio di disciplina; avvia i procedimenti in caso di violazione del Codice etico e propone al Senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina; c) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, cosi' come sull'efficienza dei servizi e la correttezza dell'azione amministrativa; d) emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli interni di ciascuna struttura; e) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e ogni altro atto programmatorio previsto dalla normativa vigente, tenuto conto delle proposte e del parere del Senato accademico; f) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale; g) stipula i contratti e le convenzioni per i quali lo statuto e i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza; h) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste dalla legge; i) adotta, in caso di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; j) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto. 3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore si avvale di due prorettori di cui uno vicario e di delegati, da lui scelti, nell'ambito dell'universita' e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati, su proposta del rettore, possono far parte delle Commissioni istruttorie degli organi dell'universita' e possono essere invitati alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. 4. Il prorettore vicario, designato fra i professori di ruolo a tempo pieno, supplisce il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, nonche' in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. 5. Al prorettore vicario e al secondo prorettore puo' essere assegnata un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.
Art. 18.
Il rettore: elezione
1. Il rettore e' eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le universita' italiane, in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Dura in carica sei anni e il mandato non e' rinnovabile. 2. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, tutti con voto pieno, nonche' ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, con voto ponderato al 50 per cento del voto pieno; b) a tutti gli studenti eletti nei Consigli didattici con voto pieno; c) al personale dirigente e al personale tecnico e amministrativo con voto ponderato in misura pari al quindici per cento della somma degli elettori di cui alle lettere a) e b). 3. Il decano indice le elezioni dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario. 4. Il rettore, nella prima votazione, e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. 5. Il rettore e' proclamato eletto dal decano dell'Universita' ed e' nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca. Al rettore spetta una indennita' di carica determinata, su proposta del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione. 6. Il rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in cui e' stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore, il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni. 7. La disciplina del procedimento elettorale e' definita dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 19.
Senato accademico: funzioni
1. Il Senato accademico determina la politica e gli indirizzi culturali e scientifici dell'universita' e contribuisce a elaborare la programmazione strategica dell'Ateneo; esercita funzioni normative, propulsive, consultive, di coordinamento e di controllo delle attivita' dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica. 2. In particolare, il Senato accademico: a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto, il Codice etico, i regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, nonche' i regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anch'esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti; b) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale di Ateneo; c) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione strategica triennale e su ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente, indicando le priorita' nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica; d) nomina, su proposta del rettore e secondo modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo, i componenti del Consiglio di amministrazione; e) garantisce il rispetto del Codice etico e, su proposta del rettore, irroga le relative sanzioni, salvo che non siano di competenza del Collegio di disciplina; f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e, qualora costituite, con le Facolta' risolvendo eventuali controversie; g) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo; h) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio; i) approva il Manifesto degli studi dell'Ateneo; j) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi; k) determina i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico; l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il Senato accademico puo' proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. 4. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore e' approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La procedura di voto si svolge secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.
Art. 20.
Senato accademico: composizione
1. Il Senato accademico e' cosi' costituito: a) il rettore, che lo presiede; b) diciassette docenti, di cui almeno sette direttori di Dipartimento, eletti con votazione unica secondo criteri definiti nel regolamento generale di Ateneo; c) due rappresentanti del ruolo dei professori di seconda fascia eletti dagli stessi; d) due rappresentanti del ruolo dei ricercatori eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3-b, legge n. 240/2010; e) cinque rappresentanti degli studenti eletti dagli stessi; f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dallo stesso. 2. Le procedure elettorali sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 3. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il prorettore vicario, su invito del rettore il secondo prorettore e, con funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale. 4. Le rappresentanze elettive di cui al comma 1 durano in carica tre anni fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni; il mandato e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta. 5. I componenti del Senato accademico decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive. 6. Il Senato accademico e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 21.
Consiglio di amministrazione: funzioni
1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria di tutte le attivita' dell'Ateneo. 2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: a) delibera, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze; b) delibera il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, previo parere obbligatorio del Senato accademico; c) delibera la programmazione annuale e triennale del personale, previo parere obbligatorio del Senato accademico; d) delibera la programmazione finanziaria annuale e triennale dell'Ateneo, previo parere obbligatorio del Senato accademico; e) delibera l'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio, previo parere obbligatorio del Senato accademico; f) delibera l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi, previo parere obbligatorio del Senato accademico; g) delibera il piano edilizio dell'Ateneo e assegna le risorse per i relativi interventi attuativi; h) delibera le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai Dipartimenti; i) esercita il potere disciplinare sui professori e ricercatori dell'Ateneo, conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina; j) su proposta del rettore, conferisce l'incarico di direttore generale e delibera in merito alla revoca e risoluzione del rapporto di lavoro; k) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', previo parere del Senato accademico; l) determina, sentito il Senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi richiesti agli studenti; m) sentiti il Senato accademico e il Consiglio degli studenti, prende provvedimenti di competenza in merito alla gestione delle risorse connesse al diritto allo studio; n) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 22.
Consiglio di amministrazione: composizione
1. Il Consiglio di amministrazione e' cosi' costituito: a) il rettore, che lo presiede; b) quattro docenti, appartenenti due alle Aree scientifiche CUN da 1 a 9 e due alle Aree da 10 a 14, nominati dal Senato accademico, su proposta del rettore, previa consultazione dei docenti appartenenti alle suddette Aree; i docenti devono essere in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo; c) due rappresentanti eletti dagli studenti; d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nominato dal Senato accademico, su proposta del rettore, previa consultazione del personale tecnico amministrativo; il rappresentante del personale deve essere in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo; e) due componenti in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti la loro designazione e per tutta la durata dell'incarico, scelti dal Senato accademico, su proposta del rettore, mediante avvisi pubblici o su indicazione di istituzioni senza scopo di lucro o di Fondazioni bancarie di rilievo regionale, nazionale o internazionale. 2. Partecipa alle sedute senza diritto di voto il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante. 3. I componenti sono designati nel rispetto del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne. 4. Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione e' di durata triennale fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; il mandato e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta. 5. I componenti del Consiglio di amministrazione decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive. 6. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 23.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo. E' nominato con decreto del rettore ed e' composto da: a) un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 2. Almeno due membri effettivi del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Non puo' far parte del Collegio il personale dipendente dell'Ateneo. 3. Il mandato dei componenti del Collegio dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. 4. Ai componenti del Collegio e' corrisposta una indennita' di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione. 5. Compiti e modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 24.
Nucleo di valutazione di Ateneo
1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il Nucleo e' composto da cinque membri esterni all'Ateneo di elevata qualificazione professionale, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, e da un rappresentante eletto degli studenti. I componenti sono nominati dal rettore sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. Il curriculum dei componenti e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita'. Il mandato dei componenti del Nucleo dura tre anni, fatta eccezione per quello del rappresentante degli studenti, di durata biennale, ed e' rinnovabile una sola volta. 3. Al Nucleo sono attribuite le seguenti funzioni: a) verifica della qualita' e dell'efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; b) verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti; c) verifica della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento (art. 23, comma 1, legge n. 240/10); d) in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, esercita le funzioni di cui all'art. 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, allo scopo di promuovere il merito ed il miglioramento della perfomance organizzativa ed individuale. 4. Sono assicurati al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 5. L'Universita' assicura al Nucleo un adeguato supporto logistico e organizzativo per garantirne l'effettivo esercizio delle funzioni. 6. Tutte le strutture e gli organi dell'universita' sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il Nucleo di valutazione di Ateneo.
Art. 25.
Direttore generale
1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, esplica l'attivita' di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Le sue attribuzioni non si estendono alla gestione della ricerca e della didattica. 2. Il direttore generale in particolare: a) coadiuva il rettore e gli organi accademici per gli aspetti di propria competenza; b) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive generali definite dal rettore, dal Consiglio di amministrazione e dagli organi accademici; c) cura l'attuazione, per gli aspetti di propria competenza, delle delibere e dei provvedimenti adottati dal rettore, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione vigilando sull'esecuzione degli stessi; d) in attuazione dei piani generali di organizzazione e finanziari approvati dal Consiglio di amministrazione, definisce l'organizzazione degli uffici e stabilisce le misure necessarie per l'adozione dei relativi atti; attribuisce incarichi e responsabilita' ai dirigenti, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; e) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dalla normativa vigente; f) propone le risorse e i profili professionali relativi al personale tecnico-amministrativo necessari al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; h) predispone annualmente una relazione sull'attivita' e lo stato della struttura amministrativo gestionale dell'Ateneo e la sottopone al rettore; i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti o dagli organi di Governo dell'Ateneo. 3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, a soggetto individuato tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 4. In caso di reiterata o grave inosservanza degli indirizzi degli organi di Governo o a seguito di risultati di gestione negativi, l'incarico di direttore generale puo' essere revocato prima della scadenza del termine dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il Senato accademico. 5. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.
TITOLO III
Didattica e ricerca
Art. 26.
Dipartimento: natura e funzioni
1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa fondamentale per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative e delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, e quelle di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione. 2. Nel Dipartimento sono incardinati professori e ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per finalita' e/o metodo, raggruppati in base ad un ampio progetto scientifico e culturale, coerente con le attivita' didattiche e formative al cui svolgimento il Dipartimento concorre. 3. Il Dipartimento e' un centro di responsabilita' dotato di autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente. 4. La costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti sono deliberate dal Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico e del Nucleo di valutazione di Ateneo. 5. Il Dipartimento disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Il regolamento, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e' approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto del rettore. 6. Il regolamento puo' prevedere l'articolazione del Dipartimento in sezioni scientificamente omogenee, qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno. 7. Il Dipartimento in particolare: a) promuove e coordina le attivita' di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca; b) progetta e cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' didattiche di uno o piu' corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di scuola di specializzazione, di master, di perfezionamento, afferenti al Dipartimento e fornisce altresi' ad altri corsi e strutture didattiche le necessarie risorse umane e strumentali finalizzate allo svolgimento delle attivita' didattiche e formative. Puo' chiedere di assumere le funzioni del Consiglio didattico di cui all'art. 38, operando in tal caso nella composizione di cui al comma 3 del medesimo articolo; c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonche' dalle disposizioni degli organi di Governo dell'Ateneo; d) propone agli organi di Governo l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi di studio, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente; e) approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente; f) propone al Senato accademico i regolamenti dei corsi di studio e eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo; g) coordina, secondo criteri di equita' e razionalita' l'impiego delle risorse umane necessarie alla didattica e ai servizi connessi; h) coordina, sulla base delle indicazioni dei Consigli didattici, per quanto di loro competenza, la programmazione e l'organizzazione dell'attivita' didattica, secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alla gestione delle attivita' e dei servizi comuni dei corsi di studio; i) coordina l'organizzazione dell'insieme dei corsi di studio e ne verifica l'efficienza e la funzionalita', anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione; l) verifica, al fine di garantire la sostenibilita' e lo sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa vigente, le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari anche al fine della programmazione del fabbisogno di docenza; m) coordina i rapporti internazionali e i programmi di mobilita' e di scambio degli studenti; n) sviluppa relazioni con enti pubblici e soggetti imprenditoriali privati, anche al fine di giungere a convenzioni per stages e tirocini.
Art. 27.
Dipartimenti: composizione
1. Il numero di professori e ricercatori necessario per la costituzione di un Dipartimento non puo' essere inferiore a quello definito dalle vigenti disposizioni di legge; il numero dei docenti puo' scendere al di sotto di quest'ultimo limite per un periodo massimo di un anno, allo scadere del quale il Consiglio di amministrazione delibera la disattivazione del Dipartimento. 2. Afferiscono al Dipartimento i titolari di assegni di ricerca, i titolari di contratto di insegnamento, i professori e i ricercatori ospiti, nonche' i ricercatori ed assegnisti di enti di ricerca nazionali, che operano nel Dipartimento nel quadro di convenzioni con l'Ateneo, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento.
Art. 28.
Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento: a) il direttore; b) il Consiglio di Dipartimento; c) la giunta di Dipartimento.
Art. 29.
Il direttore di Dipartimento
1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attivita'. 2. In particolare, il direttore: a) convoca e presiede il Consiglio e la giunta e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni; b) vigila, nell'ambito del Dipartimento e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari; c) propone al Consiglio il piano di programmazione annuale delle attivita' del Dipartimento; d) propone al Consiglio la relazione annuale sull'attivita' di ricerca; e) propone al Consiglio il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie; f) sovrintende all'erogazione dei servizi a supporto della ricerca e della didattica gestiti dal Dipartimento; g) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni; h) per motivi di urgenza assume con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio che sottopone per la ratifica all'organo nella prima seduta utile. 3. Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno; in caso di indisponibilita' di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto l'elettorato passivo e' esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno. 4. Partecipano alla votazione del direttore tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. La disciplina del procedimento elettorale e' definita dal regolamento generale di Ateneo. 5. Il direttore dura in carica tre anni a decorrere dalla data della nomina ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 6. Il direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. 7. Al direttore del Dipartimento puo' essere assegnata un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione. 8. Il direttore puo' richiedere al rettore una riduzione dell'impegno didattico.
Art. 30.
Consiglio di Dipartimento
1. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di gestione e di verifica delle attivita' del Dipartimento. 2. Il Consiglio di Dipartimento in particolare: a) approva il regolamento del Dipartimento; b) promuove il potenziamento delle attivita' scientifiche e di supporto alla didattica sia attraverso l'utilizzazione ed il coordinamento del personale e dei mezzi in dotazione, sia attraverso la promozione di nuove iniziative; c) organizza i servizi forniti dal Dipartimento e decide l'acquisto di attrezzature; d) formula proposte in merito alla programmazione strategica triennale e ad ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente; e) formula proposte in ordine alla determinazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio; f) approva, su proposta del direttore, il piano di programmazione annuale delle attivita' del Dipartimento; g) definisce e mette in atto le procedure per la valutazione delle attivita' del Dipartimento e approva, su proposta del direttore, la relazione annuale sull'attivita' di ricerca da trasmettere al Nucleo di valutazione di Ateneo; h) in base al piano di programmazione annuale delle attivita' e alla Relazione annuale sull'attivita' di ricerca, avanza richieste per l'assegnazione di risorse umane, finanziarie e di spazi; i) in base al piano di programmazione annuale delle attivita' definisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi e per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento; j) approva, su proposta del direttore, il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie di competenza del Dipartimento secondo la normativa vigente; k) approva le convenzioni e i contratti proposti al Dipartimento, verificandone le possibilita' di svolgimento e la congruenza con le finalita' istituzionali; l) formula proposte in merito alla richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore; m) formula proposte in merito alla richiesta di posti di ricercatore a tempo determinato secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento di Ateneo; n) formula la proposta di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, e dei ricercatori a tempo determinato secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento di Ateneo; o) formula proposte in merito alla richiesta di assegni di ricerca secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento di Ateneo; p) formula proposte, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, in merito all'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio in coerenza con le linee di ricerca sviluppate nel Dipartimento; q) delibera in merito all'istituzione dei Consigli didattici di cui all'art. 38; r) sulla base delle indicazioni dei Consigli didattici delibera annualmente la programmazione e l'organizzazione dell'attivita' didattica dei corsi di studio, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo; s) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca al cui svolgimento il Dipartimento concorre d'intesa con le relative scuole dottorali; t) assegna il carico didattico e i compiti organizzativi ai professori e ai ricercatori al fine di ottimizzarne l'impiego secondo criteri di razionalita', competenza ed equilibrio in rapporto ad ogni fascia di docenza; u) delibera in merito alla valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori afferenti, ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie e dell'attribuzione degli scatti triennali, secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento di Ateneo; v) delibera in merito alle richieste individuali di afferenza al Dipartimento; w) cura i rapporti internazionali e i programmi di mobilita' dei docenti; x) delibera convenzioni relative a stages e tirocini; y) formula proposte in ordine all'adesione a consorzi e societa' aventi come fine lo sviluppo della ricerca, la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca finanziabili a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale; z) approva la stipula di convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per le attivita' di propria competenza; aa) approva e verifica ogni altra iniziativa, che a vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del Dipartimento; bb) istituisce la Commissione paritetica di cui all'art. 37 e, sulla base dei parametri valutativi messi a punto dalla stessa, coordina l'organizzazione dei Corsi di studio verificandone l'efficienza e la funzionalita'. 3. Il Consiglio di Dipartimento e' costituito: a) dai professori, dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato; dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010; b) da una rappresentanza dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, nella misura stabilita dal regolamento di Dipartimento; c) da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca; d) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento stesso; e) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso; f) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura e secondo modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 4. Partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il capo ufficio della struttura amministrativa di riferimento del Dipartimento.
Art. 31.
Giunta di Dipartimento
1. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio di Dipartimento. 2. Costituiscono la giunta il direttore e un numero di membri variabile da tre a otto, in base alla numerosita' di Dipartimento. 3. La giunta viene costituita secondo modalita' definite nel regolamento di Dipartimento entro un mese dall'insediamento del direttore e dura in carica tre anni. 4. Le modalita' di funzionamento della giunta sono definite nel regolamento di Dipartimento.
Art. 32.
Attivita' per conto terzi
1. I Dipartimenti e i Centri interdipartimentali o interuniversitari possono svolgere attivita' per conto terzi secondo modalita' definite da apposito regolamento.
Art. 33.
Facolta'
1. La Facolta', se istituita, e' una struttura di raccordo tra piu' Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinita' disciplinare in conformita' a progetti culturali e didattici, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni. 2. La costituzione, la modificazione e la disattivazione delle Facolta' sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta dei Dipartimenti interessati e comunque previo parere obbligatorio del Senato accademico e del Nucleo di valutazione di Ateneo. 3. In relazione al carattere multidisciplinare dell'Ateneo e in considerazione della sua dimensione, le Facolta' possono essere istituite nel numero massimo di sei corrispondenti alle aree risultanti dalle seguenti aggregazioni di Dipartimenti: a) scienze giuridiche; b) scienze economiche e statistiche, scienze politiche e della comunicazione, studi politici e sociali, scienze aziendali - management & innovation systems; c) farmacia, medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica salernitana»; d) ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione ed elettrica e matematica applicata; e) chimica e biologia «Adolfo Zambelli», fisica «E. Caianiello», informatica, matematica; f) Scienze umane, filosofiche e della formazione, scienze del patrimonio culturale, studi umanistici. 4. Il Dipartimento di «Medicina chirurgia e odontoiatria - Scuola medica salernitana», al fine di garantire una semplificazione procedurale, assume anche i compiti collegati alle funzioni assistenziali secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti in materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. 5. La Facolta' disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del rettore. 6. In particolare la Facolta', laddove costituita: a) formula parere obbligatorio ai Dipartimenti in merito all'istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio; b) formula parere obbligatorio ai Dipartimenti in merito a eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo; c) sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti e dei Consigli didattici, per quanto di loro competenza, coordina annualmente la programmazione e l'organizzazione dell'attivita' didattica, secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alla gestione delle attivita' e dei servizi comuni; d) al fine di garantire la sostenibilita' e lo sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa vigente, verifica le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari, e le segnala agli organi e alle strutture competenti; c) formula parere obbligatorio ai Dipartimenti sul fabbisogno del personale docente.
Art. 34.
Organi della Facolta'
1. Sono organi della Facolta': a) il Presidente; b) il Consiglio della Facolta'.
Art. 35.
Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta la Facolta', ne sovrintende e promuove le attivita'. 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Facolta' e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni. 3. Il Presidente e' eletto dai componenti il Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Facolta'. 4. Il Presidente dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
Art. 36.
Consiglio della Facolta'
1. Il Consiglio adotta le delibere della Facolta' in particolare in merito alle competenze di cui al precedente art. 33. 2. Il Consiglio e' costituito da: a) i direttori dei Dipartimenti; b) da docenti scelti tra i componenti delle giunte dei Dipartimenti, i presidenti dei Consigli didattici, i coordinatori dei corsi di dottorato o i presidenti delle scuole di dottorato se costituite, i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Facolta'; c) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio, in misura pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso. 3. I componenti del Consiglio, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, durano in carica tre anni, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed e' rinnovabile una sola volta.
Art. 37.
Commissione paritetica docenti-studenti
1. Presso ciascun Dipartimento e' istituita una Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' delle attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione, la modificazione e la soppressione dei corsi di studio; esprime parere obbligatorio sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo. 2. La composizione e il funzionamento della Commissione paritetica docenti-studenti e' disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 38.
Consiglio didattico
1. Il Consiglio didattico e' la struttura preposta al coordinamento didattico di uno o piu' corsi di laurea appartenenti ad una stessa classe e/o dei corsi di laurea magistrale ad essi ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione. 2. In particolare, il Consiglio: a) coordina l'attivita' didattica dei corsi che ad esso fanno capo e ne verifica efficienza e funzionalita' anche mediante l'utilizzazione di opportuni parametri di valutazione; b) formula proposte in merito alla programmazione didattica annuale, per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo; c) organizza le prove di verifica della preparazione iniziale degli studenti nei corsi di laurea e verifica il possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale; d) coordina i programmi delle singole attivita' formative, accertando che ciascuna di esse corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio; e) organizza le attivita' di orientamento e tutorato per gli studenti; f) esamina e approva i piani di studio e le pratiche relative agli studenti; g) formula ogni altra proposta riguardante l'organizzazione dell'attivita' didattica e le risorse relative. 3. Il Consiglio didattico e' composto dai professori e i ricercatori che svolgono a qualsiasi titolo compiti didattici nei corsi di studio. I professori e i ricercatori componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Il Consiglio didattico e' altresi' composto da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio nella misura pari al quindici per cento dei docenti di ruolo e dei ricercatori che concorrono alla determinazione del numero legale di cui al successivo comma 4. 4. I professori e ricercatori che non svolgono il carico didattico prevalente nei relativi corsi di studio concorrono alla determinazione del numero legale per la validita' delle sedute solo se presenti e non costituiscono elettorato attivo e passivo per le elezioni del Presidente. 5. I titolari di contratto di insegnamento partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo. 6. Il Consiglio didattico elegge tra i docenti di ruolo un Presidente, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Il Presidente, nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 7. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio; coordina e sovrintende i corsi di studio. 8. Il funzionamento del Consiglio e' disciplinato da specifico regolamento. 9. Nel caso di corsi di studio interateneo, la costituzione e il funzionamento del Consiglio didattico sono regolati da specifica convenzione tra gli Atenei partecipanti.
Art. 39.
Corsi e titoli
1. L'Universita' istituisce ed attiva corsi di studio al termine dei quali rilascia i seguenti titoli di studio: a) laurea; b) laurea magistrale; c) diploma di specializzazione; d) dottorato di ricerca; e) ogni altro titolo previsto dalla legge. 2. L'Ordinamento dei corsi di laurea e laurea magistrale e le strutture presso le quali sono attivati sono contenuti nel regolamento didattico di Ateneo. 3. I corsi di specializzazione e le relative scuole, nel rispetto delle diposizioni di legge e in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento, tenendo conto per l'area sanitaria delle funzioni assistenziali in convenzione e della necessita' del loro coordinamento con le attivita' formative. 4. I corsi di dottorato di ricerca, nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento che stabilisce l'organizzazione e il funzionamento degli stessi anche mediante la costituzione di Scuole dottorali. 5. I corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, denominati master universitari, nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento che ne stabilisce l'organizzazione e il funzionamento. 6. L'universita', anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate alla formazione permanente attivando in particolare i seguenti corsi, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza o di partecipazione: a) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale; b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; c) corsi di educazione ed attivita' formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti nonche' quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori; d) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri. Le modalita' di attivazione e funzionamento dei corsi di cui al presente comma sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 40.
Collegio dei direttori di Dipartimento
1. Il Collegio dei direttori di Dipartimento e' organismo consultivo e di proposta per gli organi di Governo dell'Ateneo in ordine alle problematiche generali di promozione, sviluppo, coordinamento e valutazione della ricerca e della didattica; in particolare, in stretta coordinazione con le risultanze dell'attivita' di indirizzo e valutativa dell'ANVUR, valuta l'andamento della ricerca e della didattica dell'Ateneo, individua conseguentemente le linee e aree strategiche di sviluppo e propone i criteri e le procedure di riparto delle risorse e le direzioni di investimento, anche in considerazione delle esigenze e delle richieste del territorio in cui insiste l'Ateneo. 2. Il Collegio e' costituito dai direttori dei Dipartimenti; per la discussione di problematiche riguardanti la didattica possono essere invitati i presidenti delle Facolta' laddove istituite.
Art. 41.
Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari
1. Per coordinare attivita' di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale in settori comuni a piu' aree scientifiche possono essere costituiti Centri di ricerca interdipartimentali o interuniversitari. 2. Le modalita' di istituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 42.
Centri di servizio
1. Per la produzione e l'erogazione di beni e servizi finalizzati al supporto della didattica e della ricerca o necessari nell'organizzazione amministrativa dell'universita', possono essere costituiti appositi Centri di servizio dell'Ateneo. 2. Le modalita' di istituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 43.
Sistema bibliotecario di Ateneo
1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo sviluppa e organizza, in forme coordinate e tecnologicamente adeguate, le funzioni di acquisizione, conservazione, catalogazione e fruizione del patrimonio bibliografico su qualsiasi supporto, nonche' quelle di recupero, trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica. 2. Il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo e' disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.
TITOLO IV
Studenti
Art. 44.
Diritti e doveri
1. Gli studenti sono parte costitutiva della comunita' universitaria; hanno pari dignita' rispetto alle altre componenti della comunita' stessa e sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali. 2. L'universita' assicura agli studenti condizioni idonee a promuovere lo sviluppo della loro personalita' e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di liberta' di espressione e di autonomia culturale. 3. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della societa' in cui esse sono inserite. 4. Gli studenti partecipano alle attivita' didattiche nel rispetto del Codice etico, dei regolamenti e delle deliberazioni delle strutture competenti. 5. Gli studenti, senza distinzione di opinioni politiche, di opzioni culturali e di fede religiosa hanno il diritto di fruire di spazi di socialita', studio e confronto collettivo. Hanno il diritto di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'universita' e di mantenerne la funzionalita' e il decoro. 6. Gli studenti hanno il diritto di prender parte alla vita e al Governo dell'Universita', partecipando agli organi collegiali ed esercitando il diritto di voto per l'elezione delle loro rappresentanze nel rispetto della legge, del Codice etico e dei regolamenti. 7. E' dovere dei rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuita' e impegno. L'universita' mette loro a disposizione gli strumenti necessari a tale scopo. 8. Diritti e doveri degli studenti in tema di diritto allo studio, servizi e qualita' della didattica, prove di esame, contribuzioni economiche e mobilita' sono disciplinati da apposita Carta, approvata dal Senato accademico.
Art. 45.
Provvedimenti disciplinari
1. La competenza disciplinare sugli studenti e' attribuita al rettore e al Senato accademico, che la esercitano nei termini e con le procedure definite nel regolamento studenti.
Art. 46.
Garante dei diritti degli studenti
1. Il garante dei diritti degli studenti vigila sull'imparzialita' e sulla trasparenza delle attivita' didattiche e di quelle ad essa connesse nonche' dei servizi rivolti agli studenti, sulla corretta applicazione della normativa relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti. 2. Il garante esercita le proprie funzioni anche attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente agli uffici responsabili; puo' segnalare direttamente agli organi dell'universita' disfunzioni, carenze ed eventuali abusi nei confronti degli studenti. 3. Il garante vigila affinche' vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici. 4. Il garante e' nominato dal Senato accademico su proposta del rettore, sentito il Consiglio degli studenti, fra soggetti esterni all'Ateneo che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialita' e di indipendenza di giudizio; dura in carica tre anni e puo' essere immediatamente riconfermato per una sola volta.
Art. 47.
Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del rettore, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. 2. Il Consiglio degli studenti: a) esprime parere sulle norme generali in tema di didattica, tasse e contribuzioni a carico degli studenti; b) esprime pareri e formula proposte sui criteri di attuazione del Diritto allo studio, nonche' sull'organizzazione dei servizi di tutorato e di orientamento; c) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti i vari aspetti della vita dell'Ateneo, ivi comprese quelle relative alle attivita' autogestite degli studenti nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero; d) elabora e propone i criteri di organizzazione delle attivita' sociali, culturali, ricreative degli studenti da sottoporre all'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; e) puo' formulare proposte ed inviare interrogazioni anche in relazione a disservizi segnalati dagli studenti a tutti gli organi di Governo dell'Ateneo e alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sulle materie di sua competenza e per tutto quanto riguarda la finalizzazione delle attivita' dell'Ateneo alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. Le strutture sono tenute a formulare risposta scritta; f) approva alla fine di ogni anno una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti, con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi; tale relazione e' trasmessa al Senato accademico e costituisce elemento informativo per il Nucleo di valutazione di Ateneo; g) esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge. 3. Il Consiglio e' tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di Governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte. 4. Il Consiglio e' composto da trenta studenti eletti proporzionalmente alla numerosita' di ciascuna area di cui al precedente art. 33, comma 3. I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 5. Il Consiglio elegge un presidente ed un segretario che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. La prima adunanza e' convocata dal rettore.
Art. 48.
Tutorato e orientamento
1. L'Universita' si impegna a garantire ai propri studenti un efficace orientamento in entrata, in itinere e in uscita, anche attraverso una costante collaborazione con gli istituti di formazione secondaria superiore e con il mondo del lavoro e delle professioni. 2. L'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato e' disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo.
Art. 49.
Collaborazione degli studenti ai servizi
1. In conformita' con la normativa vigente, l'universita' promuove forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai servizi. 2. L'universita' promuove convenzioni per l'espletamento del servizio civile nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture.
Art. 50. Attivita' formative, culturali, sportive e ricreative degli studenti
1. L'universita' sostiene e valorizza le attivita' autogestite dagli studenti e dagli ex allievi nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero. 2. L'universita', con il sostegno organizzativo del Consiglio degli studenti, favorisce l'informazione e la conoscenza dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti le attivita' autogestite degli studenti. 3. L'universita', compatibilmente con le finalita' istituzionali, favorisce la individuazione e la costituzione di luoghi di ritrovo. 4. Nell'ambito delle previsioni di bilancio, il Consiglio di amministrazione, su indicazione del Consiglio degli studenti, acquisito il parere del Senato accademico, mette a disposizione, per le attivita' di cui al comma 1, strutture e risorse finanziarie.
Art. 51.
Comitato per lo sport universitario
1. L'universita' favorisce le attivita' sportive degli studenti e del personale. 2. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attivita'. 3. Il Comitato per lo sport universitario, nella composizione e con le competenze previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394 e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, dura in carica due anni. 4. Alle attivita' sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero competente, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti e con ogni altro fondo, appositamente stanziato, dall'universita' o da altri enti.
TITOLO V
Organizzazione del Personale
Art. 52.
Principi generali di organizzazione
1. L'organizzazione e le attivita' dell'Ateneo si basano sulla distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale e controllo dei risultati, e direzione generale, alla quale compete la responsabilita' della gestione organizzativa, tecnica, finanziaria e amministrativa. 2. Responsabili della direzione politica sono il rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, per quanto di rispettiva competenza. 3. Il direttore generale coordina le attivita' dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita'. 4. La struttura amministrativa e la gestione del personale e finanziaria si ispirano a principi di unitarieta' e assicurano l'individuazione delle responsabilita' e la valutazione dei risultati. 5. L'organizzazione amministrativa e' disciplinata dal presente titolo e da specifici regolamenti attuativi, fatti salvi gli istituti normativi e contrattuali vigenti. 6. L'organizzazione complessiva delle strutture tecnico-amministrative e' definita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, sentito il Senato accademico per i profili di sua competenza.
Art. 53.
Docenti
1. In attuazione del principio della liberta' della ricerca l'universita' garantisce ai singoli professori e ricercatori il diritto alla scelta autonoma e individuale dei temi e dei metodi di ricerca, nonche' il diritto a pari opportunita' di accesso alle risorse economiche, all'utilizzazione delle strutture e a quanto e' necessario per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca. 2. L'universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle diverse strutture cui compete l'organizzazione e l'erogazione del servizio didattico nel rispetto delle forme di programmazione, coordinamento e valutazione. 3. I professori e i ricercatori: a) svolgono i compiti di didattica, di ricerca e organizzativi interni loro attribuiti sulla base della normativa vigente, secondo quanto stabilito con regolamento di Ateneo e nel rispetto delle deliberazioni assunte dalle competenti strutture; b) partecipano alle sedute degli organi collegiali; c) adempiono ai doveri di autocertificazione delle attivita' svolte, secondo le modalita' definite con regolamento di Ateneo; d) informano tempestivamente gli organi competenti delle situazioni di incompatibilita' e di conflitto di interessi eventualmente insorte nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 4. I professori e ricercatori di materie cliniche adempiono ai doveri di attivita' assistenziale sanitaria connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali, impegnandosi nei confronti dell'universita' al rispetto degli obblighi fissati dalle convenzioni stipulate dall'universita' stessa con l'Azienda sanitaria.
Art. 54.
Collegio di disciplina
1. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ricercatori dell'Ateneo ed esprime in merito parere conclusivo vincolante. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. 2. Il Collegio e' articolato in tre sezioni, costituite, rispettivamente, da: tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori. Dei tre membri, due sono esterni all'Ateneo e uno interno. I membri supplenti sono due per sezione: uno interno all'Ateneo e uno esterno. Ciascuna sezione e' composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato tutti in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione e' composta da professori ordinari e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la seconda e' composta da professori associati e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la terza e' composta da ricercatori e opera nei confronti di questi ultimi. 3. I membri del Collegio sono eletti secondo il principio della rappresentanza tra pari, a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto e nel rispetto del procedimento elettorale come disciplinato nel Capo I del titolo IV del regolamento generale di Ateneo. L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'universita'. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso l'universita' in regime di tempo pieno. I componenti il Collegio di disciplina durano in carica 3 anni con possibilita' di ricandidabilita' per una sola volta. Le elezioni sono indette dal rettore. 4. Ferma la competenza esclusiva del rettore ad infliggere la sanzione della censura, per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni piu' gravi della censura, l'iniziativa del procedimento e' esercitata dal rettore che, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta. 5. Il Collegio, uditi il rettore o un suo delegato, nonche' il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. 6. Il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere vincolante del Collegio di disciplina, e conformemente ad esso, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. 7. Il potere dell'iniziativa dell'azione disciplinare nei casi di illeciti commessi dal rettore appartiene al decano dell'Ateneo. 8. Il procedimento disciplinare e' regolato dalle norme vigenti, ivi compresi i rapporti tra il procedimento disciplinare e i procedimenti giudiziari.
Art. 55.
Dirigenti
1. I dirigenti collaborano con il direttore generale, attuando, per la parte di rispettiva competenza e secondo le sue direttive, i programmi deliberati dagli organi accademici; curano la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica dei settori loro assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti; esercitano a tale scopo autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse strumentali e umane ad essi attribuite, secondo i limiti assegnati dal direttore generale; collaborano con il direttore generale all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti del settore cui sono preposti; provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito; svolgono ogni altro compito stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza del comparto. 2. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 3. L'incarico di gestire e coordinare le strutture, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e' disposto dal direttore generale, che effettua una valutazione periodica dei risultati raggiunti. 4. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore generale, e questi agli organi di Governo dell'Ateneo, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 5. L'accesso alle qualifiche dirigenziali e la revoca dell'incarico ai dirigenti sono disposti in conformita' alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro; l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di selezione.
Art. 56.
Personale tecnico-amministrativo
1. L'universita' conforma l'organizzazione dei servizi amministrativi, finanziari e tecnici alle esigenze generali di efficienza, efficacia, economicita' di gestione, trasparenza e semplificazione, nel rispetto del principio delle pari opportunita' e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale. 2. L'universita' promuove e valorizza il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali del personale tecnico-amministrativo, assumendo ogni iniziativa utile per la qualificazione e la crescita dello sviluppo professionale in un'ottica che, riconoscendo il diritto individuale alla formazione permanente, sia finalizzata al miglioramento dei servizi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate. 3. Le attivita' di aggiornamento e di riqualificazione concorrono anche a favorire e sostenere la mobilita' del personale all'interno dell'universita'. 4. L'universita' assume come valore fondamentale il benessere negli ambienti di studio e di lavoro e adotta misure di prevenzione necessarie a garantire la salute e la sicurezza degli ambienti e a migliorarne la qualita' complessiva; promuove la realizzazione di servizi a sostegno della qualita' della vita dei dipendenti e di azioni dirette alla soluzione di problemi sociali collegati al rapporto di lavoro. 5. L'universita' concorre all'attivita' autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.
Art. 57.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. L'universita' istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato «CUG», ai sensi della normativa vigente. 2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con il/la consigliere/a nazionale di parita'. In particolare, il comitato svolge le seguenti funzioni: a) promuove le pari opportunita' per tutte le componenti che lavorano nell'universita', proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione; b) promuove la parita' effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parita' fra i generi; c) promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica. 3. Il CUG e' formato, in pari numero, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo e da rappresentanti dell'amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonche' da altrettanti componenti supplenti, in modo da salvaguardare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 4. Le modalita' di costituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento. 5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e il loro mandato puo' essere rinnovato una sola volta.
TITOLO VI
Rapporti con l'esterno
Art. 58.
Collaborazioni con amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati
1. L'universita' puo' concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati per lo svolgimento in collaborazione delle attivita' istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attivita' di ricerca. 2. Gli accordi conclusi in conformita' ai criteri generali richiamati dall'art. 9 del presente statuto, e secondo le modalita' definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sono deliberati dal Consiglio di amministrazione o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.
Art. 59.
Partecipazione ad organismi di diritto pubblico e privato
1. L'universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative coerentemente ai propri fini istituzionali ed uniformandosi ai principi di cui al successivo comma 3. 2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformita' ai principi generali di cui all'art. 9 del presente statuto e secondo le modalita' definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', e' deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico. 3. La partecipazione dell'universita' deve comunque conformarsi ai seguenti principi: elevata qualificazione dell'attivita' svolta; disponibilita' delle risorse finanziarie o organizzative necessarie; destinazione a finalita' istituzionali dell'universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo; espressa previsione di patti a salvaguardia dell'universita' in occasione di aumenti di capitali; limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; che i proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti all'universita' o a sue strutture siano corrisposti secondo quanto stabilito nell'art. 10 del presente statuto. 4. I rappresentanti dell'universita', a qualsiasi titolo ed a qualsiasi livello presenti negli organismi pubblici e privati, sono designati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico su proposta delle strutture interessate, e sono tenuti a presentare agli stessi, una relazione annuale. 5. Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, per quanto di rispettiva competenza, valutano annualmente, sulla base di una relazione presentata dai rappresentanti dell'universita' negli organismi interessati, la continuita' del rispetto dei principi di cui al precedente comma 3 e l'opportunita' della continuazione della partecipazione dell'universita'. 6. Degli organismi pubblici o privati cui l'universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore generale. L'elenco e' consultabile da chiunque vi abbia interesse, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Art. 60.
Fondazioni universitarie
1. Presso l'Universita' degli studi di Salerno e' istituita, ai sensi dell'art. 59, comma 3 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001 e del Codice civile, la Fondazione universitaria, che prevede come soci fondatori, oltre all'ente di riferimento, altri enti pubblici e soggetti privati. 2. La Fondazione e' un'istituzione di diritto privato che provvede, senza fini di lucro, in modo compiutamente autonomo e con una struttura organizzativa propria, allo svolgimento di attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca e all'acquisizione di beni e di servizi in nome e per conto dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal regolamento istitutivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001. Tali attivita' sono affidate alla fondazione attraverso una convenzione che regola i rapporti tra universita' e fondazione. 3. In base alla convenzione la Fondazione puo' ricevere dall'universita' un contributo complessivo determinato secondo parametri oggettivi e di congruita' in funzione dei servizi resi, mentre resta esclusa ogni forma di contribuzione obbligatoria non finalizzata o di quota associativa da parte dell'Ateneo e degli altri soci fondatori.
Art. 61.
Comitato dei sostenitori
1. Il Comitato dei sostenitori dell'universita' ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive. 2. Il Comitato e' costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attivita' dell'universita', tramite l'erogazione di contributi finanziari. 3. Le modalita' di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione.
TITOLO VII
Disposizioni finali
Art. 62.
Incompatibilita'
1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; b) essere componenti di altri organi dell'universita' salvo che del Consiglio di Dipartimento; c) ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione o di far parte del Consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; e) ricoprire la carica di rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR. 2. Le incompatibilita' previste dal precedente comma 1 si applicano anche ai prorettori. 3. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'universita', e' eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro cinque giorni da detta elezione per una delle due cariche. 4. I professori ed i ricercatori che ricoprono cariche accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato. 5. Chi intende essere eletto in un organo o ad una carica accademica deve essere in possesso dello status giuridico richiesto al momento delle elezioni, a pena di ineleggibilita'. Inoltre tale status deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza.
Art. 63.
Elezione degli studenti negli organi dell'Ateneo
1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo sono eletti secondo modalita' indicate da apposito regolamento approvato dal Senato accademico. L'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Nucleo di valutazione, per la cui validita' e' richiesta la partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, avviene con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti di Ateneo. 2. Il mandato degli studenti negli organi dell'Ateneo e' di due anni, a decorrere dalla data di nomina, ed e' rinnovabile una sola volta. 3. L'elettorato passivo e' attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione e dottorato di ricerca dell'universita'.
Art. 64.
Principi di funzionamento degli organi collegiali
1. Le sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le sedute di tutti gli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un terzo degli aventi diritto. 2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la meta' piu' uno dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. 3. Nessuno puo' prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente. 4. Le modalita' di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.
Art. 65.
Modifiche dello statuto
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei componenti. 2. Le modifiche dello statuto sono emanate con decreto del rettore secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione. |
|
|
|