Gazzetta n. 308 del 29 dicembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 12 ottobre 2021 |
Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante: «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE, nonche' dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE; Visto, in particolare l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema; Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2006, n. 60, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto 7 marzo 2006, il quale prevede che «La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale e' riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia. I requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione. Per i cittadini comunitari dell'Unione europea e' considerata valida l'iscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso di formazione»; Visto l'art. 6, comma 2, lettera b), del richiamato decreto ministeriale 7 marzo 2006, che richiede, ai fini della presentazione della domanda per la partecipazione al concorso di formazione specifica in medicina generale, il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia; Considerato che, per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il requisito del diploma di laurea, ove non ancora posseduto al momento della presentazione della domanda, e' richiesto in un momento successivo a quello dell'inoltro della suddetta domanda di partecipazione al concorso e, comunque, in un momento utile ai fini della partecipazione alla prova d'esame ed alla preventiva verifica da parte degli Atenei, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale; Ritenuto di dover scongiurare una dispari a' di trattamento tra gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di specializzazione universitaria e gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di formazione specifica in medicina generale, al fine di non pregiudicare questi ultimi che, in attesa del conseguimento del diploma di laurea, non potrebbero partecipare al relativo concorso; Considerato, inoltre, di dover prevenire futuri contenziosi da parte di laureandi che al momento dell'inoltro della domanda di ammissione al concorso di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale non hanno ancora conseguito il relativo diploma di laurea; Acquisito il parere favorevole anche delle regioni e delle province autonome che hanno espresso l'esigenza che il requisito della laurea sia posseduto entro il giorno antecedente la data del concorso, riservandosi di effettuare le opportune verifiche in data successiva al concorso medesimo; Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad u a modifica dell'art. 5 e dell'art. 6 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 5 (Requisiti generali di ammissione al concorso), comma 1, dopo le parole «La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale e' riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia.» sono inserite le seguenti «Il diploma di laurea in medicina e chirurgia deve essere conseguito entro il giorno antecedente alla data di espletamento del concorso.»; b) all'art. 6 (Domanda e termine di presentazione) la lettera b) del comma 2 e' soppressa. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 2795 |
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