Gazzetta n. 308 del 29 dicembre 2021 (vai al sommario)
UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS
DECRETO RETTORALE 13 dicembre 2021
Modifica dello statuto.


IL RETTORE

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca del 30 gennaio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, che ha istituito l'Universita' telematica «e-Campus»;
Visto lo statuto dell'Universita' telematica e-Campus;
Visto il decreto rettorale n. 85/11 del 25 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 197 del 25 agosto 2011;
Visto il decreto rettorale n. 70/13 del 14 ottobre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 258 del 4 novembre 2013;
Visto il decreto rettorale n. 62/15 del 5 marzo 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 21 marzo 2015;
Visto il decreto del presidente del consiglio d'amministrazione n. 02/16 del 15 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 4 giugno 2016;
Visto il decreto rettorale n. 5/17 del 27 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 21 marzo 2015;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Fondazione e-Campus del 25 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 6 giugno 2017;

Decreta
il seguente statuto:

Art. 1

Istituzione e fonti normative

1.1. E' istituita la Universita' telematica non statale e-Campus, di seguito denominata «Universita' e-Campus», con sede centrale in Novedrate (Como).
1.2. L'Universita' e-Campus e' promossa e sostenuta dalla «Fondazione e-Campus per l'universita' e la ricerca», di seguito denominata «fondazione», che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.
1.3. L'Universita' e-Campus ha personalita' giuridica e autonomia funzionale, didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile come assicurato dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e a norma dell'art. 1, comma 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni.
1.4. Sono fonti normative dell'Universita' e-Campus:
a) le disposizioni costituzionali e le disposizioni normative statali sull'istruzione superiore riguardanti le universita' non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
b) le disposizioni ministeriali applicabili alle universita' non statali legalmente riconosciute;
c) il presente statuto;
d) i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti specifiche materie, approvati dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus.
 
Art. 2

Finalita' e attivita'

2.1. L'Universita' e-Campus ha lo scopo primario di svolgere attivita' di ricerca e di diffusione della cultura e attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie dell'educazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning.
2.2. L'Universita' e-Campus organizza corsi di studio universitario per tutti coloro che scelgono di seguire il suo progetto metodologico e didattico.
2.3. L'attivita' formativa dell'Universita' e-Campus fa capo a un unico presidio centrale di progettazione didattica, di monitoraggio e di controllo.
2.4. In conformita' con le norme di legge, con la normativa europea e con le disposizioni ministeriali vigenti, l'Universita' e-Campus cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge. Opera inoltre nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale. Cura, altresi', la formazione del proprio personale, in particolare quella rivolta ai tutor.
2.5. L'Universita' e-Campus puo' conferire i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (LM);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR);
e) master universitario di primo e secondo livello.
2.6. L'Universita' e-Campus assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.
2.7. L'Universita' e-Campus fornisce il proprio apporto alla ricerca scientifica di base e allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.
2.8. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Universita' e-Campus intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo' promuovere e partecipare a consorzi con altre universita' e organizzazioni ed enti pubblici e privati.
2.9. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' e-Campus procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.
2.10. L'Universita' e-Campus applica un codice etico che determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'.
 
Art. 3

Sistema e-learning dell'Universita' e-Campus

3.1. L'Universita' e-Campus dispone di un proprio sistema di e-learning finalizzato alla massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza delle esperienze di apprendimento attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In tale sistema si realizza una effettiva integrazione di queste tecnologie su tre livelli: didattico, tecnologico e organizzativo.
3.2. L'esigenza di una specifica piattaforma didattica per una universita' telematica - e, quindi, di un progetto didattico innovativo da affiancare a quello tradizionale - nasce dalla considerazione che le nuove tecnologie della comunicazione hanno un influsso profondo sui processi cognitivi e motivazionali e quindi anche sui processi di insegnamento e di apprendimento.
3.3. La piattaforma tecnologica - ossia l'ambiente software che nell'Universita' e-Campus gestisce le interfacce tra docenti, studenti e organizzazione - nasce direttamente dalle esigenze didattiche, che sono quindi presenti nella fase di progettazione della piattaforma stessa.
3.4. La piattaforma organizzativa risponde all'esigenza di definire con chiarezza quali siano le forme dell'e-learning piu' adatte per le istituzioni universitarie, coniugando tradizione e innovazione, senza allontanarsi in ogni caso dalla qualita'. Gli aspetti organizzativi delle attivita' didattiche sono descritti nel regolamento didattico di ateneo.
 
Art. 4

Commissione didattica permanente

4.1. A sostegno delle continue esigenze di aggiornamento del sistema e-learning, per promuovere un insegnamento di alta qualita' e per certificare il materiale didattico erogato e i servizi offerti, il consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus provvede a costituire una commissione didattica permanente composta da un numero massimo di cinque componenti scelti tra i docenti dell'Universita' e-Campus e da esperti direttamente indicati dal consiglio stesso.
4.2. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennita'.
4.3. L'incarico di componente dell'organo ha durata di un anno e puo' essere rinnovato.
 
Art. 5

Associazione «Amici dell'Universita' e-Campus»

5.1. L'Universita' e-Campus istituisce, organizza e promuove l'associazione non a fine di lucro «Amici dell'Universita' e-Campus».
5.2. L'associazione «Amici dell'Universita' e-Campus» riunisce personalita' del mondo economico, politico, culturale e universitario che intendono valorizzare, con ogni forma e modalita', la nascente Universita' e-Campus, e si propone di mantenere i contatti con gli studenti laureati, organizzarne gli incontri, e promuovere tutte le attivita' che l'associazione ritenga utili per la valorizzazione dell'ateneo.
5.3. Fanno parte di diritto dell'associazione i membri del senato accademico, dei dipartimenti e del consiglio d'amministrazione dell'Universita' e-Campus.
 
Art. 6

Patrimonio e mezzi finanziari

6.1. L'Universita' e-Campus utilizza per le sue attivita' istituzionali i beni immobili ed i beni mobili messi a disposizione dalla fondazione o da soggetti terzi che ne hanno la disponibilita' per qualsiasi titolo.
6.2. Al mantenimento dell'Universita' e-Campus sono altresi' destinati i proventi delle rette universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attivita' istituzionali, nonche' tutti i beni e i fondi che a essa saranno conferiti a qualunque titolo.
6.3. Allo sviluppo dell'Universita' e-Campus potranno concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dell'ente promotore.
 
Art. 7

Organi di governo

7.1. Sono organi dell'Universita' e-Campus:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il rettore;
d) il senato accademico.
 
Art. 8

Presidente dell'Universita'

8.1. Il presidente dell'Universita' e-Campus e' nominato dal consiglio di amministrazione della fondazione.
8.2. Il presidente dell'Universita' e-Campus:
a) ha la rappresentanza legale dell'universita';
b) presiede il consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus e ne convoca le riunioni;
c) garantisce l'adempimento delle finalita' statutarie;
d) promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Universita' e-Campus.
8.3. Il presidente dell'Universita' e-Campus dura in carica quattro anni e puo' essere rinnovato.
8.4. Il presidente dell'Universita' e-Campus puo' essere revocato dal consiglio di amministrazione della fondazione.
 
Art. 9

Consiglio di amministrazione - Composizione

9.1. Il consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus e' l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Universita' e-Campus.
9.2. Il consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus si compone fino al numero massimo di sette componenti, tra cui:
a) il presidente dell'Universita' e-Campus, che ricopre anche la carica e le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione;
b) due o piu' componenti, fino a un massimo di sei, nominati dal consiglio di amministrazione della fondazione.
9.3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e puo' essere rinnovato.
9.4. I componenti del consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus possono essere revocati dal consiglio di amministrazione della fondazione.
9.5. I componenti del consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus nominati in sostituzione di componenti dimissionari, revocati e, comunque, cessati anticipatamente dalla carica rimangono in carica per il tempo residuo del mandato dei loro predecessori.
9.6. Il consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus nomina il segretario, che puo' essere scelto anche tra persone estranee al consiglio. In quest'ultimo caso, il segretario partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con funzioni di supporto tecnico e istruttorio del presidente, ed e' privo del diritto di voto.
9.7. Il consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus e, su proposta del presidente, nomina il vice-presidente tra i componenti di cui al comma 2, lettera b), il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
9.8. Eventuali compensi per l'attivita' prestata dai componenti dell'organo vengono stabiliti dal consiglio di amministrazione della fondazione.
 
Art. 10

Consiglio di amministrazione - Funzionamento

10.1. Il consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus si intende validamente costituito quando e' presente la maggioranza dei componenti in carica.
10.2. Il consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus e' convocato dal presidente, o in caso di suo impedimento o di sua assenza dal vice-presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire, a mezzo e-mail o a mezzo posta elettronica certificata almeno tre giorni prima di ogni riunione.
10.3. Per la validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni possono essere tenute, oltre che in presenza, attraverso piattaforma telematica in modalita' video e/o audio.
10.4. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto o i regolamenti di ateneo non prevedano diversamente. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
 
Art. 11

Consiglio di amministrazione - Competenze

11.1. Il consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
11.2. Compete al consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus deliberare:
a) le strategie generali di sviluppo dell'Universita' e-Campus e i relativi programmi;
b) l'approvazione del codice etico, del regolamento generale di ateneo, degli altri regolamenti dell'Universita' e-Campus, nonche' delle eventuali modifiche di tali atti;
c) le modifiche al presente statuto, su iniziativa e proposta vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;
d) su ogni questione e regolamentazione interna in materia di didattica e di ricerca sentito il senato accademico e i consigli di dipartimenti e i consigli dei corsi di studio, per le questioni di rispettiva competenza;
e) le direttive e il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita' e-Campus, che possono essere affidati a una societa' di gestione;
f) l'apertura di sedi decentrate, nel rispetto della normativa vigente;
g) l'attivazione o la cessazione dei corsi di studio approvati e/o accreditati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, previo parere favorevole e vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;
h) la costituzione dei dipartimenti e delle strutture didattiche afferenti ai corsi di studio;
i) le eventuali modalita' di immatricolazione degli studenti all'Universita' e-Campus;
j) l'approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno, del bilancio preventivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, del bilancio consuntivo dell'Universita' e-Campus;
k) la programmazione del personale docente e non docente e la programmazione degli acquisti di beni e servizi, previo parere favorevole e vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;
l) la nomina e la revoca dei membri del nucleo di valutazione;
m) la nomina e la revoca dei membri della commissione didattica permanente di cui all'art. 4;
n) la nomina e la revoca del Rettore, su proposta vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;
o) la nomina e la revoca del pro-rettore vicario e di uno o piu' pro-rettori, tra personalita' del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica, su proposta vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;
p) la nomina e la revoca dei direttori dei centri di ricerca e la designazione dei tre direttori dei centri di ricerca che formeranno parte del senato accademico;
q) la nomina e la revoca dei direttori di dipartimento e dei componenti (compresi i direttori) dei consigli dei corsi di studio;
r) la nomina e la revoca del direttore generale, qualora lo ritenga opportuno, e la determinazione sull'eventuale compenso, previo parere favorevole e vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;
s) la nomina e la revoca dei componenti del collegio di disciplina;
t) le assunzioni e il conferimento degli incarichi del personale docente;
u) in materia di rette e contributi a carico degli studenti e di criteri per le verifiche di profitto, su parere favorevole e vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;
v) l'autorizzazione alla stipula dei contratti e delle convenzioni proposte dai direttori di dipartimento, sentito il consiglio di dipartimento.
11.3. Inoltre, spetta al consiglio di amministrazione deliberare:
a) l'avvio, la sospensione, la revoca e l'annullamento delle procedure di chiamata e/o di trasferimento di professori di ruolo e dei ricercatori;
b) in merito ai corsi di laurea e agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico, previo parere favorevole e vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;
c) in merito agli incarichi e ai contratti da conferire per lo svolgimento dell'attivita' didattica a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
d) l'accreditamento dei corsi di perfezionamento, di specializzazione e dei dottorati di ricerca, previo parere favorevole e vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione;
e) su proposta del rettore, sulla costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di competenza del rettore;
f) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di carica del rettore;
g) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati e di assegni di ricerca;
h) in ordine all'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
i) entro trenta giorni dalla ricezione del parere previsto dall'art. 10, comma 4 della legge n. 240/2010, l'irrogazione della sanzione disciplinare ovvero l'archiviazione del procedimento disciplinare, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina;
j) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.
11.4. Il consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus puo' conferire poteri gestori e di rappresentanza dell'universita' ad un proprio componente, con delibera assunta a maggioranza, previo parere favorevole e vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione.
11.5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla fondazione una relazione sull'attivita' svolta nel corso dell'anno concluso, nonche' il bilancio preventivo.
 
Art. 12

Rettore e pro-rettori

12.1. Il rettore e' nominato tra i professori ordinari dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, che ne determina l'eventuale compenso, su proposta vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione.
12.2. Il rettore dura in carica un anno e puo' essere confermato.
12.3. Il rettore:
a) rappresenta l'Universita' e-Campus nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
a) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
b) vigila sul regolare svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;
c) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus;
d) favorisce e monitora l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus in materia di didattica e di ricerca;
e) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus sull'attivita' didattica, scientifica e di ricerca dell'Universita' e-Campus;
f) esercita l'attivita' disciplinare sul personale e sul corpo docente per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27, comma 5;
g) avvia il procedimento per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27, comma 5 del presente statuto;
h) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.
12.4. Il rettore puo', in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire, con delega, dal pro-rettore vicario, nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.
12.5. Il rettore puo' proporre al consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.
12.6. Il pro-rettore vicario e gli altri eventuali pro-rettori dell'Universita' e-Campus sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, su proposta vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione, tra personalita' del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.
12.7. Il mandato del pro-rettore vicario e dei pro-rettori e' di un anno e puo' essere confermato. Lo svolgimento di tale mandato non da' diritto ad alcun compenso, emolumento o indennita'.
 
Art. 13

Senato accademico

13.1. Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo presiede, dal pro-rettore vicario, dai direttori dei dipartimenti, da tre membri selezionati tra i direttori dei centri di ricerca dell'Universita' e-Campus. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' comunicato al presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il regolamento interno di funzionamento definisce le modalita' di convocazione e i quorum deliberativi, a seconda delle materie da trattare.
13.2. Alle sedute del senato accademico possono partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consiglio d'amministrazione, o un suo delegato, e il direttore generale, se nominato. In caso di assenza o impedimento del rettore, il senato accademico e' presieduto dal pro-rettore vicario.
13.3. In particolare compete al senato accademico:
a) esprimere parere al consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus sulle proposte regolamentari in materia di didattica e di ricerca e sulle relative modifiche;
b) proporre al consiglio di amministrazione modifiche statutarie e regolamentari in materia di didattica e ricerca, ivi comprese le modifiche ai regolamenti didattici specifici dei corsi di studio e di altri corsi attivati;
c) esprimere al consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus parere sulla costituzione di nuovi dipartimenti;
d) esprimere al consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus parere sugli atti delle procedure di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori, sugli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e sugli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attivita' didattica, a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
e) formulare proposte al consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus ed esprimere a quest'ultimo pareri, laddove richiesti, sui programmi di sviluppo dell'Universita' e-Campus e sugli indirizzi programmatici dell'attivita' di ricerca;
f) esprimere al consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus parere, laddove richiesto, sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;
g) adottare il proprio regolamento di funzionamento interno, su parere favorevole del consiglio di amministrazione.
13.4. I pareri espressi dal senato accademico al consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus non sono vincolanti.
13.5. Spettano al senato accademico tutte le altre attribuzioni di tale organo espressamente previste dal presente statuto e dal regolamento didattico di ateneo.
13.6. Il senato accademico dura in carica un anno e puo' essere rinnovato. I componenti del senato accademico nominati in sostituzione di componenti dimissionari, revocati e, comunque, cessati anticipatamente dalla carica rimangono in carica per il tempo residuo del mandato dei loro predecessori.
13.7. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennita'.
 
Art. 14

Direttore generale

14.1. Il direttore generale, se nominato:
a) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione;
b) opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal consiglio di amministrazione;
c) formula proposte al consiglio di amministrazione ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi.
14.2. La carica di direttore generale dura in carica un anno e puo' essere rinnovata.
 
Art. 15

Sistema dei corsi di studio

15.1. L'Universita' e-Campus persegue i propri obiettivi didattici organizzando un sistema dei corsi di studio, in linea con la normativa vigente e con il regolamento didattico, istituiti o erogati presso i dipartimenti. Il regolamento didattico puo' prevedere attivita' didattiche e servizi congiunti tra piu' dipartimenti.
15.2. I corsi di studio sono tutti quelli previsti dalla normativa vigente e sono attivati, soppressi e definiti nel rispetto di requisiti, condizioni e vincoli stabiliti dalla legge, nonche' dal regolamento didattico dell'Universita' e-Campus e dai regolamenti didattici dei singoli corsi.
15.3. In coerenza con il proprio sistema dei corsi di studio, l'Universita' e-Campus rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione vigente.
15.4. Per quanto non stabilito dalla normativa vigente, le modalita' di attivazione e di funzionamento dei corsi di studio sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo, dai regolamenti dei dipartimenti e dai regolamenti didattici dei singoli corsi.
15.5. L'afferenza di un corso di studio ai dipartimenti e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, in coerenza con il regolamento didattico di ateneo e con l'indirizzo scientifico-disciplinare di pertinenza.
15.6. Nel rispetto delle leggi vigenti e in accordo con la propria dichiarazione di politica europea, l'Universita' e-Campus aderisce ai programmi di mobilita' degli studenti e dei docenti riconosciuti dalle universita' dell'Unione europea a qualsiasi livello di corso di studio.
 
Art. 16

Consigli dei corsi di studio

16.1. Nei dipartimenti che comprendono piu' corsi di studio sono costituiti i consigli di corso di studio, disciplinati nel regolamento generale di ateneo per quanto riguarda le modalita' di funzionamento e nel regolamento didattico di ateneo per quanto riguarda le competenze.
16.2. Ai consigli dei corsi di studio compete l'organizzazione delle attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti d'ateneo. I consigli dei corsi di studio possono formulare proposte, per quanto di competenza, al senato accademico su modifiche al regolamento didattico di ateneo o ai regolamenti dei corsi di studio.
16.3. I direttori dei consigli dei corsi di studio sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus tra i docenti dell'Universita' e-Campus e tra personalita' del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica, sentito il senato accademico. I direttori dei consigli dei corsi di studio durano in carica un anno e possono essere confermati. Le loro competenze sono definite nel regolamento didattico di ateneo.
16.4. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennita'.
 
Art. 17

Dipartimenti

17.1. I dipartimenti sono strutture organizzative di sostegno all'attivita' didattica e di promozione dell'attivita' di ricerca, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
17.2. I dipartimenti sono istituiti per settori omogenei, con decreto rettorale, adottato a seguito di delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, sentito il senato accademico.
17.3. A ciascun dipartimento devono afferire almeno due professori di ruolo strutturati che sono individuati, alternativamente, tra quelli di prima o di seconda fascia e sono nominati dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 18

Organi del dipartimento

18.1. Sono organi del dipartimento:
a) il direttore, che lo presiede;
b) il consiglio di dipartimento, composto da sette componenti, tra cui il direttore e i professori di ruolo strutturati di cui all'art. 17.3 del presente statuto.
18.2. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne promuove e ne coordina le attivita', convoca e presiede il consiglio di dipartimento. Il direttore del dipartimento e' nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo di prima, per un anno, con la procedura di cui all'art. 17, comma 2, e puo' essere riconfermato. In caso di assenza di professori di prima fascia disponibili a ricoprire l'incarico il direttore del dipartimento e' nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo di seconda fascia.
18.3. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di programmazione e di indirizzo delle attivita' del dipartimento.
18.4. I componenti del consiglio di dipartimento sono nominati, con decreto rettorale, dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, sentito il senato accademico, per un anno accademico e possono essere confermati.
 
Art. 19

Funzioni del direttore di dipartimento

19.1. Il direttore di dipartimento:
a) promuove le attivita' del dipartimento ed attua i piani e i programmi del consiglio di dipartimento, secondo gli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo;
b) cura la partecipazione del dipartimento all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca;
c) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di ateneo o, per delega, dal consiglio di dipartimento;
d) adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti del consiglio di dipartimento sottoponendoli al suo esame, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
e) puo' delegare alcune funzioni a uno o piu' componenti del dipartimento.
19.2. Quando almeno due terzi dei componenti del consiglio di dipartimento ne faccia formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta, il direttore e' tenuto a convocare il consiglio, nei quindici giorni successivi alla ricezione della richiesta.
19.3. Il direttore di dipartimento, per l'esercizio delle sue funzioni, non matura il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennita'.
 
Art. 20

Funzioni del consiglio di dipartimento

20.1. Il consiglio di dipartimento, a maggioranza dei suoi componenti:
a) approva il programma annuale delle attivita' del dipartimento;
b) promuove ed organizza le attivita' di ricerca;
c) attua il regolamento di dipartimento, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, ed emanato, entro tre mesi dalla sua costituzione, dal rettore;
d) esprime parere, laddove richiesto, per l'avvio di procedure di valutazione comparativa per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori;
e) esprime parere, laddove richiesto, sull'attivazione delle procedure per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca, deliberate dal consiglio di amministrazione;
f) esprime parere, laddove richiesto, sulla istituzione, la attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio e scuole di dottorato di ricerca;
g) formula proposte ai competenti organi di ateneo finalizzate al funzionamento del dipartimento ed assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di orientamento dei corsi di studio attivi presso il dipartimento;
h) anche su istanza degli studenti, propone agli organi di ateneo l'organizzazione di attivita' culturali, formative e di orientamento destinate agli studenti;
i) esprime parere, laddove richiesto, in merito ai congedi per motivi di studio dei docenti;
j) esercita tutte le altre funzioni attribuite a tale organo dallo statuto e dai regolamenti dell'Universita' e-Campus.
20.2. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennita'.
 
Art. 21

Centri di ricerca

21.1. I centri di ricerca dell'Universita' e-Campus sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca, finalizzata a specifici obiettivi, anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, ed enti pubblici o privati, attraverso apposite convenzioni.
21.2. La loro istituzione e' disposta dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, che ne nomina anche il direttore scientifico tra i docenti dell'Universita' e-Campus e tra personalita' del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.
21.3. L'organizzazione dei centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti, approvati con delibera del consiglio di amministrazione.
21.4. Il direttore scientifico e gli altri componenti dei centri di ricerca, il cui mandato e' triennale e puo' essere rinnovato, non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennita'.
 
Art. 22

Strutture di servizio

22.1. Sono strutture di servizio dell'Universita' e-Campus:
a) la biblioteca;
b) il centro servizi e-learning;
c) le altre strutture individuate e regolamentate dal consiglio di amministrazione al fine di supportare e integrare le attivita' per la didattica, la formazione e la ricerca.
22.2. La biblioteca e' struttura di servizio a supporto delle attivita' didattiche e di ricerca. L'organizzazione della biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
22.3. Il centro servizi e-learning e' la struttura tecnica responsabile della progettazione e gestione della piattaforma e-learning dell'Universita' e-Campus. L'organizzazione del centro e i servizi da esso erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 23

Attivita' didattica e di ricerca

23.1. Le attivita' di didattica e di ricerca sono i compiti primari di ogni docente dell'Universita' e-Campus che, compatibilmente con le proprie risorse, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento delle stesse.
23.2. Gli insegnamenti nei corsi di studio sono affidati a professori e ricercatori di ruolo e a professori a contratto, nel rispetto di quanto previsto normativa vigente. I contratti possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici.
 
Art. 24

Professori e ricercatori

24.1. I professori e i ricercatori sono nominati dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, nel rispetto della normativa vigente.
 
Art. 25

Docenti a contratto

25.1. I contratti di cui al comma 2 dell'art. 23 possono essere stipulati con docenti di altre universita', anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera.
25.2. I contratti di cui al comma 1 del presente articolo non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita' e-Campus che li stipula.
 
Art. 26

Tutor didattici

26.1. I tutor didattici sono esperti dei contenuti, non appartenenti alle categorie di cui all'art. 24 e all'art. 25, formati appositamente alla gestione dei processi cognitivi e motivazionali dell'apprendimento e degli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on-line. Il loro ruolo si concretizza principalmente in tre forme:
a) come guida e consulenza individuale;
b) come coordinamento delle attivita' di un gruppo di studenti;
c) come monitoraggio dell'andamento complessivo di un gruppo di studenti.
26.2. Il regolamento didattico di ateneo definisce i requisiti richiesti ai tutor didattici, sia formali (titolo di studio posseduto) che sostanziali (livello di competenza tecnica, metodologica e disciplinare) e le modalita' di reclutamento.
26.3. I compiti dei tutor didattici sono indicati nella carta dei servizi e chiaramente esposti agli studenti del corso prima dell'avvio delle attivita' didattiche.
26.4. I tutor didattici, sotto la responsabilita' dei consigli di dipartimento, possono essere chiamati a collaborare con i docenti per le attivita' di orientamento e di tutorato previste dal comma 2 dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
26.5. L'Universita' e-Campus puo' istituire servizi di tutorato anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie, ovvero con altri enti pubblici o privati, purche' si tratti di organismi con comprovata esperienza nel campo della formazione e dell'apprendimento mediante tutoraggio. Tali forme di collaborazione sono regolate da apposite convenzioni, che ne determinano le modalita', i tempi, le condizioni economiche e ne disciplinano le eventuali incompatibilita'.
 
Art. 27

Collegio di disciplina

27.1. Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo per ogni fatto che comporta l'irrogazione di una sanzione superiore alla censura.
27.2. Il collegio e' nominato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, che definisce anche il suo Presidente, ed e' composto da cinque componenti, quali membri effettivi, e tre membri supplenti. Possono essere designati componenti del collegio di disciplina anche soggetti esterni all'Universita' e-Campus. I componenti del collegio di disciplina interni all'Universita' e-Campus devono essere selezionati tra i professori e/o ricercatori.
27.3. I componenti del collegio restano in carica per due anni e possono essere confermati.
27.4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. Il procedimento disciplinare si svolge secondo la procedura disciplinata dall'art. 10, commi 2 e seguenti della legge 20 dicembre 2010, n. 240.
27.5. Nei casi di illeciti commessi dal rettore, le funzioni di cui all'art. 12, comma 3 lettera f) e lettera g) spettano e sono esercitate dal decano dell'ateneo, per tale intendendosi il professore di prima fascia con maggiore anzianita' nel ruolo dell'Universita' e-Campus.
27.6. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennita', ne' il diritto a rimborsi spese.
 
Art. 28

Strutture amministrative

28.1. L'organizzazione della struttura amministrative dell'Universita' e-Campus e' determinata dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus.
 
Art. 29

Nucleo di valutazione

29.1. Il nucleo di valutazione dell'Universita' e-Campus ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la regolarita' e produttivita' della didattica e della ricerca, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
29.2. Il nucleo e' composto da cinque componenti, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal rettore, su designazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, che individua anche il presidente, e durano in carica per due anni. Il mandato puo' essere rinnovato.
29.3. Il nucleo di valutazione di ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'Universita' e-Campus ai quali riferisce con relazione annuale.
29.4. L'Universita' e-Campus assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
29.5. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennita'.
 
Art. 30

Sistema di valutazione esterno

30.1. L'Universita' e-Campus puo' avvalersi di un sistema di valutazione esterno delle attivita' didattiche e degli interventi di sostegno al diritto allo studio affidato a un centro di ricerca qualificato specializzato nella valutazione degli apprendimenti che opera in complementarita' con il nucleo di valutazione.
 
Art. 31

Collegio dei revisori dei conti

31.1. Il collegio dei revisori dei conti esercita poteri di controllo sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita' e-Campus, svolgendo tutte le verifiche a tal fine necessarie, predisponendo le relazioni al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo ed esprimendo parere al consiglio di amministrazione sui documenti di bilancio e sulle relative variazioni.
31.2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Almeno due componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dal presidente della fondazione, che nomina anche il presidente.
31.3. Il presidente e i componenti del collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.
 
Art. 32

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

32.1. Le modifiche allo statuto devono essere attuate nei trentasei mesi successivi alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
32.2. In tale periodo transitorio, e comunque fino all'atto della completa costituzione degli organi e delle strutture di cui al titolo II e III, le funzioni:
a) del consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus sono svolte dal consiglio di amministrazione della Fondazione;
b) le funzioni del senato accademico, dei consigli di dipartimento e del collegio di disciplina sono demandate a un comitato tecnico ordinatore, composto da sette docenti designati dal consiglio di amministrazione della Fondazione, tra i quali almeno un professore di prima fascia e un professore di seconda fascia;
c) le funzioni del rettore sono svolte dal presidente del comitato tecnico ordinatore, nominato dal consiglio di amministrazione della fondazione tra i professori di prima fascia del comitato stesso.
 
Art. 33

Modifiche allo statuto

33.1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus su iniziativa e proposta vincolante del consiglio di amministrazione della fondazione.
Novedrate, 13 dicembre 2021

Il rettore: Siviero