Gazzetta n. 306 del 27 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 11 novembre 2021
Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora» ad aumentare, nella sede periferica di Roma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da n. 15 a n. 20 unita'.


IL SEGRETARIO GENERALE
dell'universita' e della ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto in data 6 dicembre 1994 di riconoscimento dell'idoneita' dell'Istituto Appulo-Lucano di terapia familiare, in Bari e Potenza, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza;
Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di abilitazione all'istituto «Istituto di psicoterapia familiare e relazionale (gia' Istituto Appulo-Lucano)» ad istituire e ad attivare nella sede di Taranto corsi di specializzazione in psicoterapia;
Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale (gia' Istituto Appulo-Lucano)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia, in Potenza;
Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale» di Bari ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili;
Visto il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Potenza e ad aumentare il numero degli allievi;
Visto il decreto in data 25 gennaio 2011 di autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Bari;
Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Taranto a Roma;
Visto il decreto in data 26 novembre 2013 Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Roma;
Visto il decreto in data 28 luglio 2014 di autorizzazione allo sdoppiamento della «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora» e della «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Kaleidos»;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare, nella sede periferica di Roma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da quindici a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva a seguito della seduta del 22 aprile 2021;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con delibera n. 191 del 5 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1

La «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora» abilitata con decreto in data 6 dicembre 1994 all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza, e' autorizzata ad aumentare, nella sede periferica di Roma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da quindici a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2021

Il segretario generale: Melina