Gazzetta n. 305 del 24 dicembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 222
Regolamento di contabilita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nel prosieguo «Agenzia») anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in particolare, l'articolo 11, comma 3;
Visto l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevede, in particolare, che l'Agenzia e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2021, n. 239;
Ritenuto di dare attuazione all'articolo 11, comma 3, redigendo un regolamento che assicuri l'autonomia gestionale e contabile dell'Agenzia attraverso la definizione di un sistema contabile idoneo a rilevare in modo corretto e tempestivo i fatti di gestione, coerente con la missione istituzionale e funzionale al pronto avvio dell'operativita';
Considerata, pertanto, l'opportunita' di adottare un modello di rilevazione di costi e ricavi per competenza economica (accrual), in grado di consentire al tempo stesso la raccordabilita' con le informazioni contabili prodotte dalle altre amministrazioni pubbliche che adottano un sistema di contabilita' finanziaria basata sul tradizionale sistema per cassa, in attuazione delle previsioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021, che consente l'adozione del presente regolamento in deroga anche alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' alle norme di contabilita' generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti;
Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche tenuto conto dell'esigenza di assicurare un pronto avvio dell'operativita' dell'Agenzia e in considerazione della necessita' di dover disporre, entro il 1° gennaio 2022, di un sistema contabile necessario per il funzionamento dell'Agenzia;
Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sulla proposta del Direttore generale dell'Agenzia;
Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC);
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
b) decreto legislativo, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;
c) decreto ministeriale, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013, recante criteri e modalita' di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche di contabilita' civilistica;
d) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;
e) Autorita' delegata, il Sottosegretario di Stato o il Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 3 del decreto-legge;
f) Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
g) Direttore generale, il Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
h) Vice Direttore generale, il Vice Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
i) Organismo indipendente di valutazione (OIV), l'organismo nominato con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, che esercita le attribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
l) COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
m) CIC, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4 del decreto-legge;
n) articolazioni, le articolazioni collocate al di fuori dei Servizi previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge;
o) Servizi, le strutture di livello dirigenziale generale previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140:
«3. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che ne
assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere
del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilita'
generale dello Stato e nel rispetto dei principi
fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti
disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo parere del CIC, e sono trasmessi alla Corte dei
conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte
dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari
competenti e al COPASIR.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
citato decreto-legge n. 82 del 2021:
«Art. 5 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1.
Omissis.
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto
pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e
finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente
decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono
dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al
presente decreto.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 settembre 2021, recante: «Delega di funzioni in materia
di cybersicurezza all'Autorita' delegata per la sicurezza
della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2021, n. 239.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, Supplemento
ordinario.
- Il testo vigente dell'articolo 17 della citata legge
n. 241 del 1988 e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto legge14 giugno 2021, n.
82 si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
(Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento
ed armonizzazione dei sistemi contabili) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 27 marzo 2013 (Criteri e modalita' di predisposizione
del budget economico delle amministrazioni pubbliche di
contabilita' civilistica) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 aprile 2013, n. 86, Supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, Supplemento ordinario:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica. (56)
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, della legge 3
agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187:
«Art. 30 (Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica). - 1. E' istituito il Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati
e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio
di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del
Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei
gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza
paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo
conto della specificita' dei compiti del Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e
continuativo, che l'attivita' del Sistema di informazione
per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione,
delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della
Repubblica e delle sue istituzioni.
2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di
quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche'
verificare che le attivita' di informazione previste dalla
presente legge svolte da organismi pubblici non
appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza
rispondano ai principi della presente legge.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
un vicepresidente e da un segretario, e' eletto dai
componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente
e' eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di
opposizione e per la sua elezione e' necessaria la
maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il
maggiore numero di voti.
5. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o
entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente
e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si
procede ai sensi del comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 82 del 2021:
«Art. 4 (Comitato interministeriale per la
cybersicurezza). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza,
proposta e vigilanza in materia di politiche di
cybersicurezza.
2. Il Comitato:
a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri
gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle
politiche di cybersicurezza nazionale;
b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della
strategia nazionale di cybersicurezza;
c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie
per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale
e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli
operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonche'
per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di
migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della
cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e
scientifico in materia di cybersicurezza;
d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul
bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita'
delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro
della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della
transizione ecologica, dal Ministro dell'universita' e
della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. Il direttore generale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale svolge le funzioni di segretario
del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a
seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri
componenti del Consiglio dei ministri, nonche' altre
autorita' civili e militari di cui, di volta in volta,
ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni
da trattare.
6. Il Comitato svolge altresi' le funzioni gia'
attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge
3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge perimetro e dai
relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per
quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge
perimetro.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma 1,
del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 6 (Organizzazione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale). - 1. L'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito
regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione
fino ad un numero massimo di otto uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di
trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia
ai sensi dell'articolo 18, comma 1.».
- Per il testo dell'articolo 11, comma 3 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge, disciplina il sistema contabile dell'Agenzia.
 
Art. 3
Autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge, l'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dal decreto-legge.
2. La gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria dell'Agenzia e' informata a criteri di efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 4

Definizione del sistema contabile

1. Il sistema contabile dell'Agenzia e' ispirato ai principi civilistici e ad essa si applicano le disposizioni del decreto legislativo, al fine di assicurare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Il sistema contabile e' costituito dall'insieme dei principi e delle regole, nonche' dal processo e dai documenti mediante i quali si rilevano in via preventiva, concomitante e consuntiva le operazioni di gestione. Il sistema contabile supporta la definizione degli obiettivi, la verifica della coerenza delle operazioni di gestione con gli obiettivi stessi e la rendicontazione sui risultati conseguiti, in termini economici, finanziari e patrimoniali.
3. Il sistema contabile dell'Agenzia e' basato sul principio di competenza economica, ai fini della rilevazione e imputazione all'esercizio degli effetti delle operazioni di gestione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo.
4. Il sistema contabile dell'Agenzia si avvale di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicita' e la coerenza delle informazioni.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 2 (Delega al Governo per l'adeguamento dei
sistemi contabili). - 1. Per consentire il perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo e'
delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o piu'
decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni
pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali,
e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli
schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli
adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i
disavanzi eccessivi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione,
gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni
pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati
in missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi
regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
e relativi conti satellite, al fine di rendere piu'
trasparenti e significative le voci di bilancio dirette
all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un
sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di
spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a
comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa'
o altri organismi controllati, secondo uno schema definito
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con i
Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni
alle diverse amministrazioni individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti
contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
tipologia di enti, a cui si conformano i relativi
regolamenti di contabilita'.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di
ordine finanziario devono essere corredati della relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il
comitato per i principi contabili delle amministrazioni
pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi'
suddivisi:
a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia
e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente,
e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, della difesa, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, nonche' un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione
della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del
Senato della Repubblica, designati dai rispettivi
Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante
della Corte dei conti;
c) un rappresentante dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di
cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato
dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro
nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome di cui
agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
e) tre esperti in materia
giuridico-contabile-economica.
6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "nonche' al fine di armonizzare i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi
enti e i relativi termini di presentazione e approvazione,
in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica";
b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e'
sostituita dalla seguente:
"h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
la classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine";
c) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
"6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma
1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali";
d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le
parole: "l'esercizio della delega" sono inserite le
seguenti: "o successivamente";
e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole:
"trenta componenti e" sono sostituite dalle seguenti:
"trentadue componenti, due dei quali rappresentanti
dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,".
7. Il comitato per i principi contabili agisce in
reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica
per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge
con lo scambio di tutte le risultanze relative alla
armonizzazione dei bilanci pubblici.
8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da
adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con le stesse modalita'
previsti dal presente articolo.».
 
Art. 5

Durata dell'esercizio

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
 
Art. 6

Centri di responsabilita' e centri di costo

1. Con provvedimento del Direttore generale vengono individuati specifici centri di responsabilita' a cui riferire uno o piu' centri di costo, in cui i costi vengono rilevati e aggregati per natura.
 
Art. 7

Manuale di contabilita'

1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema contabile, attuative dei principi contenuti nel presente regolamento, sono definite in un apposito Manuale di contabilita', approvato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.
 
Art. 8

Documenti di pianificazione e programmazione

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento, il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, adotta la pianificazione strategica dell'Agenzia.
2. Al documento di pianificazione strategica e' allegato un piano pluriennale degli investimenti, corredato da una relazione che definisce le finalita' di ciascun investimento, nonche' le fonti da utilizzare per il relativo finanziamento.
3. Il documento di programmazione operativa dell'Agenzia e' elaborato sulla base delle richieste formulate dai Servizi e dalle articolazioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel documento di pianificazione strategica e viene approvato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.
 
Art. 9

Budget economico annuale

1. Il bilancio preventivo consta di un budget economico annuale adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso, entro dieci giorni dalla sua deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva approvazione secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge.
2. Il budget economico annuale, disciplinato dall'articolo 2 del decreto ministeriale, e' redatto in termini di competenza economica ed espone i ricavi/proventi e costi/oneri dell'Agenzia, secondo lo schema previsto all'allegato 1 del decreto ministeriale.
3. Le previsioni di costo, desumibili dal prospetto di budget economico complessivo, hanno valore autorizzatorio ai fini dell'assunzione degli atti di gestione.
4. Il budget economico annuale e' redatto in modo da assicurare l'equilibrio tra proventi/ricavi e costi/oneri.
5. Lo schema di bilancio preventivo, corredato dalla relazione illustrativa, viene trasmesso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la sua approvazione, dal Direttore generale al Collegio dei revisori dei conti, che redige un'apposita relazione.
6. Secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale, costituiscono allegati al budget economico annuale:
a) il budget economico pluriennale;
b) la relazione illustrativa;
c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi;
d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
f) il budget di cassa.
7. Ove non intervenga, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'approvazione del budget economico annuale entro il 31 dicembre, il Direttore generale delibera la gestione provvisoria, fissando limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 11, comma 3 del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note
alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 si veda
nelle note all'art. 1.
 
Art. 10

Budget economico pluriennale

1. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni ed e' elaborato coerentemente con i documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa. Esso e' redatto in base al principio di competenza economica, presenta la stessa articolazione delle poste del budget economico annuale ed e' aggiornato in occasione dell'approvazione del budget economico annuale.
 
Art. 11

Prospetto delle previsioni di spesa complessiva
articolato per missioni e programmi

1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo, declina le voci del budget economico annuale secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG, come da schema previsto nell'allegato 2 del decreto ministeriale, ai fini della raccordabilita' con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilita' finanziaria.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti
attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei
sistemi contabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2011, n. 145:
«Art. 13 (Societa' ed enti con bilancio civilistico). -
1. Le societa' e gli altri enti ed organismi tenuti al
regime di contabilita' civilistica si conformano a quanto
previsto dall'articolo 11 attraverso la rappresentazione,
in apposito prospetto, della spesa complessiva riferita a
ciascuna delle attivita' svolte, secondo un'aggregazione
per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente
classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo
livello.
2. Tale rappresentazione va assicurata in sede di
redazione del budget, o di altri documenti contabili
previsionali, ove previsto da disposizioni di legge o
statutarie, secondo la riclassificazione effettuata
attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'articolo
17.
3. La relazione sulla gestione attesta le attivita'
riferite a ciascun programma di spesa, nell'ambito del
quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al
comma 1, a corredo delle informazioni e in coerenza con la
missione.
4. Gli organi di controllo vigilano sull'attuazione di
quanto previsto dal presente articolo, e attestano tale
adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del
codice civile o nella relazione di cui all'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97.».
 
Art. 12

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

1. L'Agenzia redige il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, in modo da esplicitare gli obiettivi in coerenza con quelli definiti nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa, cosi' da consentire la successiva rilevazione dei risultati, in conformita' alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012.

Note all'art. 12:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 18 settembre 2012 recante: «Definizione delle linee
guida generali per l'individuazione dei criteri e delle
metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori
ai fini della misurazione dei risultati attesi dai
programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2012, n. 226.
 
Art. 13

Budget di cassa

1. L'Agenzia, unitamente al budget economico annuale, predispone un budget annuale di cassa, nel quale si evidenziano i flussi di cassa in entrata e in uscita dell'esercizio cui il budget riferisce, in modo da assicurare la compatibilita' finanziaria degli stanziamenti previsti nel budget economico.
 
Art. 14

Assestamento e variazioni

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale, ai fini del rispetto dei principi della flessibilita' e degli equilibri di bilancio, nel corso della gestione sono consentite revisioni del budget economico annuale.
2. Fatta salva la possibilita' di effettuare variazioni del budget economico per tutta la durata dell'esercizio, entro il termine del 30 luglio di ciascun anno il Direttore generale, sentiti i Responsabili dei Servizi e delle articolazioni interessati, puo' proporre gli assestamenti necessari per una corretta ridistribuzione delle risorse rispetto all'andamento della gestione o ad eventuali situazioni non preventivate in sede di elaborazione dei documenti di pianificazione strategica e di programmazione operativa. Tale manovra di assestamento e' adottata dal Direttore generale e approvata con decreto del Presidente, previo parere del CIC.
3. Con decreto del Direttore generale possono essere disposte, altresi', variazioni compensative, nell'ambito delle voci di costo corrispondenti alla classificazione COFOG di secondo livello di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale.

Note all'art. 14:
- Per i riferimenti del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 si veda
nelle note all'art. 1.
 
Art. 15

Obbligazioni

1. Il Direttore generale individua il personale autorizzato ad assumere obbligazioni all'interno dei centri di costo. Il personale autorizzato, preventivamente all'assunzione dell'obbligazione, accerta la disponibilita' delle risorse necessarie a valere sul centro di responsabilita' di riferimento, nei limiti degli stanziamenti previsti.
2. Il personale autorizzato, nell'assumere l'obbligazione, garantisce il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure vigenti.
3. L'obbligazione e' assunta con atto scritto, firmato dal personale autorizzato.
4. L'assunzione dell'obbligazione comporta l'erosione del relativo stanziamento o di quota parte di esso, al fine di assicurare adeguata copertura al momento della manifestazione del costo correlato.
5. Al fine di consentire il continuo ed efficace monitoraggio della spesa, il personale autorizzato garantisce la registrazione dell'atto che genera l'obbligazione nel sistema contabile integrato di cui all'articolo 4.
6. L'assunzione di obbligazioni i cui effetti economici vadano a ricadere su piu' esercizi deve essere coerente con i documenti di pianificazione pluriennale di cui agli articoli 8 e 10.
7. Qualunque atto che generi obbligazioni con effetto economico su piu' di tre esercizi deve essere autorizzato dal Direttore generale.
 
Art. 16

Attestazione di regolare esecuzione della prestazione

1. Il centro di costo competente accerta la regolarita' della prestazione e della corrispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
2. A seguito dell'accertamento di cui al comma 1, il Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali provvede alla verifica e alla contabilizzazione dei documenti fiscali, atti a comprovare l'adempimento dell'obbligazione assunta dal fornitore, determinando per l'Agenzia l'accensione del costo relativo alla prestazione ricevuta, secondo le modalita' e le procedure definite nel Manuale di contabilita'.
 
Art. 17

Pagamento

1. Il Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali e' autorizzato a disporre pagamenti a valere sul conto acceso dall'Agenzia presso il soggetto individuato per l'espletamento del servizio di tesoreria di cui all'articolo 18, nonche' a quietanzare i titoli di credito intestati all'Agenzia.
2. Il Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali puo' conferire delega ad altro personale.
3. Il benestare al pagamento e' sottoscritto dal personale autorizzato del centro di costo che ha usufruito della fornitura o dal soggetto da lui delegato, previo espletamento dei controlli di competenza.
 
Art. 18

Servizio di Tesoreria

1. L'Agenzia e' inserita nella Tabella «A» annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa sono definite in coerenza con la predetta legge e con i relativi decreti attuativi.
2. Il servizio di cassa per i movimenti finanziari e' affidato, tramite procedure ad evidenza pubblica, ove ne ricorrano le condizioni, a un soggetto abilitato.

Note all'art. 18:
- Si riporta la Tabella A annessa alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298:
«Tabella A
- Accademia della Crusca
- Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia italiana del farmaco
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGE.NA.S.)
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
- Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL)
- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica (ANSAS)
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
- Agenzia nazionale turismo
- Agenzia per il terzo settore
- Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)
- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)
- Agenzia spaziale italiana (ASI)
- Autorita' d'ambito
- Autorita' di regolazione dei trasporti
- Autorita' garante della concorrenza e del mercato
- Autorita' nazionale anticorruzione
- Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico
- Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
- Autorita' portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e Consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere
- Aziende ospedaliere universitarie
- Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
- Club alpino italiano
- Comitato italiano paralimpico
- Commissione di vigilanza sui fondi di pensione
- Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di
contributi statali
- Comunita' montane, con popolazione complessiva
montana non inferiore a 10.000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (C.R.A.)
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA)
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10.000 abitanti, nonche' altri enti
pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e
consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente
apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- Croce Rossa italiana
- Destinazioni turistiche di cui alla L.R. 25 marzo
2016, n. 4 della Regione Emilia Romagna
- DigitPA
- Ente acquedotti siciliani
- Ente Acque della Sardegna
- Ente geopaleontologico di Pietraroja
- Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta in
liquidazione
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.)
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali
- Garante per la protezione dei dati personali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie non trasformate in
S.r.l.
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
- Istituti centrali del Ministero per i beni e le
attivita' culturali
- Istituti del Ministero per i beni e le attivita'
culturali dotati di autonomia speciale
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto italiano di studi germanici
- Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (INRAN)
- Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi»
- Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica
sperimentale (OGS)
- Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
- Istituto nazionale economia agraria (INEA)
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
- Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)
- Istituto storico italiano per il Medio Evo
- Istituto superiore per la Protezione e la ricerca
Ambientale (ISPRA)
- Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n.
267/2000
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Museo storico della fisica e centro studi e ricerche
«Enrico Fermi»
- Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati
- Organismi pagatori regionali per le erogazioni in
agricoltura
- Ospedali Galliera
- Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992
- Province
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
- Scuola Archeologica Italiana in Atene
- Scuola superiore della magistratura
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Societa' della salute, di cui all'art. 71-bis della
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 della Regione
Toscana
- Societa' regionale per la sanita' So.Re.Sa.S.p.A.
- Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10.000 abitanti
- Universita' statali, istituti di istruzione
universitaria, opere universitarie statali, enti ed
organismi per il diritto allo studio a carattere
regionale.».
 
Art. 19

Fondo cassa economale

1. Il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, all'inizio di ciascun anno, puo' dotare, su proposta del Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali, i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia di un fondo per il pagamento delle minute spese d'ufficio, impreviste e urgenti.
2. L'entita' del fondo, la modalita' di gestione e i limiti di spesa sono disciplinati da apposite disposizioni interne.
3. Il fondo e' reintegrato durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese.
 
Art. 20

Patrimonio dell'Agenzia

1. Il patrimonio dell'Agenzia e' costituito dai beni mobili e immobili, strumentali alla sua attivita', dai fondi previsti dalla normativa e dalle riserve iscritte in bilancio.
2. La gestione del patrimonio dell'Agenzia e' orientata a criteri di economicita' e trasparenza.
3. La gestione ordinaria degli immobili di proprieta' dell'Agenzia, ivi compreso, per le sedi autorizzate, l'utilizzo di spazi da parte di terzi, viene garantita da adeguate figure professionali da individuare con apposite procedure interne.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo in tema di beni mobili e immobili, si rinvia a un apposito Manuale interno di gestione patrimoniale.
 
Art. 21

Libro degli inventari e beni durevoli

1. L'Agenzia compila il libro degli inventari della gestione patrimoniale, da cui risultano, ai fini ricognitivo e conservativo, le consistenze patrimoniali attive e passive all'inizio della gestione ed alla chiusura di ciascun esercizio.
2. Le procedure sulla tenuta degli inventari nonche' sulla gestione dei beni mobili ed immobili da parte di consegnatari sono contenute nell'apposito Manuale di cui all'articolo 20, comma 4.
 
Art. 22

Scritture contabili

1. L'Agenzia documenta con scritture cronologiche e sistematiche durante la gestione, la quantita' e il valore, le consistenze iniziali e gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei beni mobili al termine dell'esercizio.
2. Le scritture e i documenti contabili sono tenuti dall'Agenzia, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati.
 
Art. 23

Obiettivi informativi della rendicontazione

1. La rendicontazione per finalita' informative generali fornisce informazioni utili ai suoi destinatari in quanto rappresenta le modalita' di utilizzo delle risorse pubbliche (accountability) e la logica che guida l'assunzione di decisioni.
2. Le informazioni prodotte attraverso la rendicontazione consentono all'Agenzia e agli utilizzatori delle informazioni per finalita' informative generali di assumere decisioni che incidono sui futuri processi di acquisizione e impiego delle risorse pubbliche, rendendone possibile un utilizzo efficace ed efficiente.
 
Art. 24

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio consuntivo di cui all'articolo 11 del decreto-legge consta di un bilancio d'esercizio, costituisce la sintesi delle rilevazioni contabili consuntive e consente la rendicontazione sui risultati patrimoniali, economici e finanziari conseguiti dall'Agenzia nell'esercizio e l'assunzione di decisioni da parte degli utilizzatori dell'informazione contabile, interni ed esterni.
2. Il bilancio d'esercizio e' redatto secondo quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in conformita' ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilita' e ai principi contabili generali previsti dall'articolo 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo.
3. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, si compone dei seguenti documenti:
a) stato patrimoniale;
b) conto economico;
c) rendiconto finanziario;
d) nota integrativa.
4. Al bilancio d'esercizio e' altresi' allegato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale, il conto consuntivo in termini di cassa, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto ministeriale.

Note all'art. 24:
- Il testo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n.
82 del 2021 e' il seguente:
«Art. 11 (Norme di contabilita' e disposizioni
finanziarie). - 1. Con la legge di bilancio e' determinato
lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da
iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1,
sulla base della determinazione del fabbisogno annuo
operata dal Presidente del Consiglio dei ministri,
previamente comunicata al COPASIR.
2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di cui
all'articolo 18 del presente decreto;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
pubblici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della
proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle
invenzioni dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell'Unione europea o di organismi
internazionali, anche a seguito della partecipazione a
specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
f) proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal
decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;
g) ogni altra eventuale entrata.
3. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che ne
assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere
del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilita'
generale dello Stato e nel rispetto dei principi
fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti
disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo parere del CIC, e sono trasmessi alla Corte dei
conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte
dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari
competenti e al COPASIR.
4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore
generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di
contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il
CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti
di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le
attivita' dell'Agenzia finalizzate alla tutela della
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, ferma
restando la disciplina dell'articolo 162 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
- Si riporta il testo degli artt. 2423 e 2428 del
codice civile:
«Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa [disp.
att. c.c. 200].
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella
nota integrativa i criteri con i quali hanno dato
attuazione alla presente disposizione.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa
che puo' essere redatta in migliaia di euro.».
«Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione della societa' e dell'andamento e del
risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari
settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese
controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui la societa' e' esposta.
L'analisi di cui al primo comma e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione della societa' e dell'andamento e del risultato
della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita' specifica della societa', comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
possedute dalla societa', anche per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
acquistate o alienate dalla societa', nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5)
6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
6-bis) in relazione all'uso da parte della societa'
di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della societa' in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
b) l'esposizione della societa' al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle
sedi secondarie della societa'.».
- Si riporta l'Allegato 1 del citato decreto
legislativo n. 91 del 2011:
«Allegato 1
(previsto dall'articolo 2, comma 2)
Principi contabili generali
PRINCIPIO DELLA ANNUALITA'
I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione
che di rendiconto sono predisposti a cadenza annuale e si
riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con
l'anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di
elaborare e di presentare anche documenti contabili con
scadenze inferiori all'anno.
Nella predisposizione dei documenti annuali di
bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono
elaborate sulla base di una programmazione di medio
periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.
PRINCIPIO DELL'UNITA'
Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una
entita' giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere
unico sia il suo bilancio di previsione che di
rendicontazione. Tali documenti contabili non possono
essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti
alla copertura solo di determinate e specifiche spese,
salvo diversa disposizione normativa. La massa delle
entrate finanzia complessivamente l'amministrazione
pubblica e sostiene la totalita' delle spese durante la
gestione.
PRINCIPIO DELLA UNIVERSALITA'
E' necessario ricomprendere nel sistema del bilancio
tutte le finalita' e gli obiettivi di gestione, nonche' i
relativi valori finanziari, economici e patrimoniali
riconducibili ad ogni singola amministrazione pubblica, al
fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta
della complessa attivita' amministrativa svolta
nell'esercizio di riferimento.
Risultano, pertanto, incompatibili con l'applicazione
di tale principio, le gestioni fuori bilancio, consistenti
in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione,
o dalle sue articolazioni organizzative, che non transitano
nel bilancio. Le contabilita' separate, ove ammesse dalla
normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio
dell'amministrazione entro la fine dell'esercizio.
PRINCIPIO DELLA INTEGRITA'
Attraverso l'applicazione del principio della
integrita', che rafforza formalmente il contenuto del
principio dell'universalita', sono vietate le compensazioni
di partite sia nel bilancio di previsione che nel bilancio
di rendicontazione. Di conseguenza, non e' possibile
iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la
riscossione e, parimenti, registrare le spese ridotte delle
correlate entrate, tranne nei casi espressamente previsti
dalla legge.
Lo stesso principio si applica a tutti i valori di
bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle
grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico
e nel conto del patrimonio.
PRINCIPIO DELLA VERIDICITA'
Il principio della veridicita' fa riferimento al
principio del true and fair view, attraverso il quale i
dati contabili devono rappresentare le reali condizioni
delle operazioni di gestione di natura economica,
patrimoniale e finanziaria.
Tale principio della veridicita' si applica ai
documenti di bilancio di rendicontazione e di previsione,
nei quali e' da intendersi il principio di veridicita' come
rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici,
che si manifesteranno nell'esercizio di riferimento. Si
devono, quindi, evitare le sottovalutazioni e le
sopravalutazioni delle singole poste che, invece, devono
essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.
Al fine di una corretta interpretazione, il principio
della veridicita' deve essere interpretato in maniera
coordinata con gli altri principi di bilancio.
I bilanci che non rispettano il principio della
veridicita' non possono essere oggetto di approvazione da
parte degli organi preposti al controllo ed alla revisione
contabile.
PRINCIPIO DELLA ATTENDIBILITA'
Il principio dell'attendibilita', strettamente connesso
con il principio della veridicita', asserisce che le
previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono
essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e
programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi
parametri di riferimento, nonche' da fondate aspettative di
acquisizione e di utilizzo delle risorse.
Tale principio si applica sia ai documenti contabili di
previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione si
osserva una procedura di valutazione. L'ambito di
applicazione del principio si estende anche ai documenti
descrittivi ed accompagnatori. Al fine di risultare
attendibile, un'informazione contabile non deve contenere
errori o distorsioni rilevanti, in modo tale che gli
utilizzatori possano fare affidamento su di essa.
L'oggettivita' degli andamenti storici e dei parametri
di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente
previsti dalla legge, consente di effettuare razionali e
significative comparazioni nel tempo e nello spazio.
PRINCIPIO DELLA CORRETTEZZA
Il principio della correttezza rappresenta il rispetto
formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni
specifica categoria di enti pubblici, sovrintendono alla
redazione dei documenti contabili dei bilanci di
previsione, programmazione e rendicontazione. Pertanto, e'
necessario individuare le regole generali, anche non
sancite da norme giuridiche ma che ispirino il buon
andamento dei sistemi contabili adottati da ogni
amministrazione pubblica per la rilevazione dei propri
fatti gestionali.
Il principio della correttezza riguarda anche i dati
oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni preposte
al governo della finanza pubblica.
PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA O COMPRENSIBILITA'
Il principio della chiarezza o comprensibilita'
rafforza il contenuto del principio della veridicita', in
quanto si presume che un documento contabile chiaro sia
anche veritiero.
Il sistema dei bilanci deve essere comprensibile e deve
presentare una semplice e chiara classificazione delle voci
finanziarie, economiche e patrimoniali, di talche' il
contenuto valutativo ivi rappresentato deve risultare
trasparente. L'adozione di una corretta classificazione dei
documenti contabili costituisce una condizione necessaria
per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento
dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al
controllo della finanza pubblica.
Le informazioni contenute nel sistema dei bilanci
devono essere prontamente comprensibili dagli utilizzatori,
e devono essere esposte in maniera sintetica ed analitica,
in modo che, con la normale diligenza, essi siano in grado
di esaminare i dati contabili, riscontrandovi una adeguata
rappresentazione dell'attivita' svolta e dei sistemi
contabili adottati.
Pertanto, la classificazione di bilancio delle singole
operazioni gestionali deve essere effettuata in modo da
evitare l'adozione del criterio della prevalenza della
forma, l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite
di giro, e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva.
PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA
Il principio della trasparenza rafforza il contenuto
del principio della chiarezza.
La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il
miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale
traguardo fondamentale, e individua nella classificazione
per finalita' per missioni e programmi uno dei principali
strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse
stanziate ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica.
Le missioni, definite ai sensi della legge 31 dicembre
2009, n. 196, rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. I
programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento
degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
Le missioni evidenziano le fondamentali finalita'
dell'azione pubblica, nonche' uno dei cardini
dell'armonizzazione. Per tale motivo, ragion per cui i
bilanci delle amministrazioni pubbliche devono far
riferimento ad esse. I programmi sono definiti da ciascuna
amministrazione nel rispetto di criteri e principi di base
validi per tutte le amministrazioni pubbliche. I sistemi e
gli schemi di bilancio devono essere coerenti e
raccordabili con la classificazione economica e funzionale,
individuata dagli appositi regolamenti comunitari ai fini
della procedura per disavanzi eccessivi. Di conseguenza, la
redazione dei documenti contabili deve assicurare un piu'
trasparente e tempestivo raccordo tra la finalita' della
spesa e le politiche pubbliche, rappresentate dalle
missioni e dai programmi.
PRINCIPIO DELLA SIGNIFICATIVITA' E RILEVANZA
Le informazioni contenute nei documenti contabili
devono essere significative, onde risultare utili al fine
di soddisfare le esigenze informative connesse al processo
decisionale degli utilizzatori. A tal fine, l'informazione
deve considerarsi qualitativamente significativa quando sia
in grado di agevolare le decisioni degli utilizzatori, in
modo da favorire la valutazione di eventi passati, presenti
o futuri, e di consentire la conferma o la modifica di
valutazioni eventualmente effettuate in precedenza.
Siccome il procedimento di formazione del sistema di
bilancio comprende delle stime o previsioni, la correttezza
dei dati non deve riguardare soltanto l'esattezza
aritmetica, ma anche la ragionevolezza, e l'applicazione
oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati
nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto.
Di conseguenza, eventuali errori, semplificazioni e
arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di'
rilevanza. L'informazione si considera rilevante qualora la
sua omissione o errata presentazione possa influenzare le
decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema
dei bilanci.
PRINCIPIO DELLA FLESSIBILITA'
Il principio di flessibilita' riguarda il sistema del
bilancio di previsione i cui documenti non debbono essere
interpretati come immodificabili, onde evitare la rigidita'
nella gestione. Il principio e' volto a reperire
all'interno dei documenti contabili di programmazione e
previsione la possibilita' di fronteggiare gli effetti
derivanti da eventuali circostanze imprevedibili e
straordinarie, che si possono manifestare durante la
gestione, in grado di modificare i valori contabili
approvati dagli organi di governo
Le norme di contabilita' pubblica, ed in modo
particolare la legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedono
diverse modalita' di intervento, in coerenza al principio
di flessibilita', come:
la predisposizione di appositi fondi, in genere fondi
di riserva, nei documenti contabili di previsione,
rappresentativi di stanziamenti non attribuiti a specifiche
voci di spesa e sottoposti, in ogni caso, all'approvazione
degli organi di governo;
particolari modalita' di intervento durante la gestione
al verificarsi di eventi eccezionali per i quali non e'
stato approvato uno specifico fondo di riserva;
la possibilita' di effettuare variazioni compensative
tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma e con
il bilancio di previsione tra programmi diversi nell'ambito
di ciascuna missione e tra programmi di diverse missioni.
Tale flessibilita' previsionale e' accompagnata alla
variazione compensativa che deve trovare adeguata
motivazione per essere effettuata.
PRINCIPIO DELLA CONGRUITA'
La congruita' consiste nella verifica dell'adeguatezza
dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Tale
principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone
gli aspetti contabili di carattere finanziario, economico e
patrimoniale, anche in relazione al rispetto degli
equilibri di bilancio.
La congruita' delle entrate e delle spese deve essere
valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli
andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni
pluriennali, che sono anche coerentemente rappresentati nel
sistema dei bilanci di previsione e programmazione con i
risultati della gestione riportati nel bilancio di
rendicontazione.
PRINCIPIO DELLA PRUDENZA
Il principio della prudenza si estrinseca sia nelle
valutazioni presenti nei documenti contabili di
programmazione e di previsione che nei documenti del
bilancio di rendicontazione.
Nel bilancio di previsione, e piu' precisamente nei
documenti finanziari, devono essere iscritte solo le
componenti positive delle entrate che ragionevolmente
saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato,
mentre le componenti negative delle uscite o spese saranno
limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e
direttamente collegate alle risorse previste.
Nei documenti contabili del rendiconto, invece, il
principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella
regola economica secondo la quale le componenti positive
non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre
tutte le componenti negative devono essere contabilizzate
e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente
realizzate.
Il principio della prudenza rappresenta uno degli
elementi fondamentali del processo delle valutazioni
contabili di bilanci. I suoi eccessi devono, tuttavia,
essere evitati, in quanto pregiudizievoli al rispetto della
rappresentazione veritiera e corretta delle scelte
programmatiche e di gestione.
PRINCIPIO DELLA COERENZA
Attraverso l'applicazione del principio della coerenza,
e' indispensabile la sussistenza di un nesso logico e
conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti
di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza
implica che tali momenti ed i documenti contabili di ogni
amministrazione siano tra loro collegati e che siano
strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il
nesso logico deve collegare tutti gli atti contabili
preventivi e consuntivi, siano essi di carattere
strettamente finanziario economico o patrimoniale, siano
essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed
amministrativo, di breve o di lungo termine.
La coerenza interna dei bilanci riguarda i criteri
specifici di valutazione delle singole poste e concerne le
strutture e le classificazioni dei conti nei bilanci di
previsione e di rendicontazione. Le strutture dei conti
devono risultare comparabili non solo formalmente, ma anche
in relazione all'omogeneita' ed alla correttezza degli
oggetti di analisi e degli aspetti dei fenomeni esaminati.
PRINCIPIO DELLA CONTINUITA'
Il principio della continuita' e' fondamentale per
completare il significato di altri principi. La valutazione
delle poste contabili di bilancio deve essere effettuata
nella prospettiva della continuazione delle attivita'
istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica e'
costituita. Infatti il principio della continuita'
introduce espressamente la dimensione diacronica che e'
inscindibilmente connessa ad ogni sistema aziendale, sia
esso pubblico che privato, il quale deve rispondere alla
preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel
tempo. Pertanto, le valutazioni contabili finanziarie,
economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate
su criteri tecnici e di stima in grado di continuare ad
essere validi nel tempo se le condizioni gestionali non
saranno tali da evidenziare chiari e significativi
cambiamenti.
PRINCIPIO DELLA COSTANZA
La costanza nell'applicazione dei principi contabili
generali e' uno dei cardini delle determinazioni
finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di
previsione e di rendicontazione. I principi della
continuita' e della costanza rappresentano le condizioni
essenziali per la comparabilita' delle valutazioni del
bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione,
nonche' per l'analisi nel tempo delle singole e sintetiche
valutazioni di ogni singola voce di bilancio.
PRINCIPIO DELLA COMPARABILITA'
Il principio della comparabilita' si collega al
principio della costanza e continuita' dei criteri di
valutazione del sistema dei bilanci.
Il costante e continuo rispetto dei principi contabili
e' necessario ed indispensabile ai fini della
comparabilita' spazio-temporale dei valori riportati nei
documenti contabili.
Il requisito di comparabilita' non deve rappresentare
un impedimento all'introduzione di principi contabili
applicativi piu' adeguati alla specifica operazione.
Pertanto, le operazioni vanno contabilizzate secondo
criteri conformi al disposto normativo ed ai principi
contabili.
PRINCIPIO DELLA VERIFICABILITA'
L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e
tutte le altre fornite dal sistema dei bilanci di ogni
amministrazione pubblica devono essere verificabili
attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo
seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono
conservare la necessaria documentazione probatoria.
PRINCIPIO DELLA IMPARZIALITA' (NEUTRALITA')
La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su
principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i
destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le
esigenze di particolari gruppi. La neutralita' o
imparzialita' deve raffigurarsi nel procedimento formativo
del sistema dei bilanci, soprattutto per quanto concerne
gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi
di stima non implica di per se' il mancato rispetto
dell'imparzialita', della ragionevolezza e della
verificabilita'. Discernimento, oculatezza e giudizio
rappresentano le fondamenta dei procedimenti di formazione
dei documenti contabili, i quali devono essere redatti
secondo i requisiti essenziali di competenza e correttezza
tecnica. L'imparzialita' contabile va intesa come
l'applicazione competente e tecnicamente corretta del
processo di formazione dei documenti contabili e di
bilancio.
PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA'
Il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa
nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili.
E' compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva
tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi
organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei
contenuti significativi e caratteristici del bilancio di
previsione e di rendicontazione, comprensivi dei rispettivi
allegati, anche attraverso l'integrazione delle
pubblicazioni obbligatorie.
Il principio della pubblicita' evidenzia che al fine di
assumere pienamente la loro valenza politica, giuridica ed
economica, i bilanci devono essere pubblicizzati secondo le
norme vigenti.
PRINCIPIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio
finanziario complessivo di competenza e di cassa. Nella
logica della configurazione di sistemi contabili di
affiancamento che identificano un sistema contabile
integrato di tipo finanziario, economico e patrimoniale,
l'osservanza di questo principio riguarda gli equilibri
complessivi delle varie parti che compongono il sistema di
bilancio.
Il rispetto del principio di pareggio finanziario di
competenza non basta per soddisfare il principio generale
degli equilibri del sistema dei bilanci di ogni pubblica
amministrazione. Il pareggio di competenza finanziaria nel
bilancio di previsione comporta anche la contemporanea
verifica degli altri equilibri finanziari, economici e
patrimoniali che sono determinati in sede di previsione e
che sono da verificare anche durante la gestione e poi nei
risultati complessivi che si evidenziano nei documenti
contabili di rendicontazione.
Nel sistema dei bilanci di una pubblica
amministrazione, il principio del pareggio finanziario (di
competenza) deve essere rispettato non solo in fase di
previsione, ma anche in fase di rendicontazione, quale voce
da comparare con quella previsionale come prima forma del
controllo interno. Tutti i flussi finanziari generati dalla
produzione, effettuata durante l'esercizio con i suoi
valori economici e patrimoniali, devono essere oggetto di
analisi degli equilibri di bilancio e di comparazione con
gli equilibri definiti nella fase di programmazione e
previsione.
Il principio degli equilibri di bilancio, di
conseguenza, ha un contenuto piu' ampio rispetto al
principio del pareggio finanziario di competenza nel
bilancio di previsione autorizzativo. Anche la
realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti
contabili di programmazione e previsione che nei documenti
contabili di rendicontazione) e' garanzia della capacita'
di perseguire le finalita' proprie di ogni amministrazione
pubblica.
L'equilibrio economico a lungo termine comporta
necessariamente una contemporanea stabilita' finanziaria
nel tempo, ma non sempre e' vero anche il contrario.
Il principio degli equilibri di bilancio rappresenta
una versione complessiva ed analitica del pareggio
economico, finanziario e patrimoniale che ogni pubblica
amministrazione pone strategicamente da dover realizzare
nel suo continuo operare nella comunita' amministrata. Tale
principio evidenzia, altresi', anche la necessita' di
articolare gli equilibri di carattere finanziario,
economico e patrimoniale all'interno dei diversi documenti
contabili di previsione e di rendicontazione in sub-aree
piu' ristrette del bilancio che qualifichi le informazioni
ottenibili per il management e per gli utilizzatori.
Il principio degli equilibri di bilancio, nella
dimensione contemporanea di tipo finanziario ed
economico-patrimoniale e nei diversi momenti della
previsione e della rendicontazione, evidenzia la necessita'
di' prevedere e di effettuare anche le operazioni di
ammortamento dei beni immobili e strumentali e di ogni
altra voce economica di competenza quali effettivi valori
di fattori della gestione concorrenti alla configurazione
degli equilibri di bilancio.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
Il principio della competenza finanziaria costituisce
il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive
(accertamenti e impegni).
Il principio e' applicato solo a quei documenti di
natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di
ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilita'
finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli
stanziamenti nel bilancio di previsione.
Il bilancio di previsione annuale ha carattere
autorizzatorio, e rappresenta un limite agli impegni di
spesa, ad eccezione delle partite di giro/servizi per conto
di terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Gli
stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati
annualmente in sede di approvazione del bilancio di
previsione.
L'accertamento costituisce la fase di gestione
dell'entrata, mediante la quale viene riconosciuta la
ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo
giuridico in cui risulti individuato il debitore,
quantificata la somma da incassare e fissata la relativa
scadenza. L'accertamento si determina su idonea
documentazione, attraverso la quale sono verificati e
attestati dal soggetto cui e' affidata la gestione della
relativa entrata, i seguenti requisiti:
(a) la ragione del credito che da' luogo alla
obbligazione attiva;
(b) il titolo giuridico che supporta il credito;
(c) l'individuazione del soggetto debitore;
(d) l'ammontare del credito;
(e) la relativa scadenza.
L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale
viene riconosciuta una obbligazione giuridica di dover
pagare e si individua un idoneo titolo giuridico in cui si
identifica il creditore, la somma da pagare e la modalita'
relativa del pagamento, salvo le eccezioni espressamente
previste dalla legge. L'impegno configura ogni obbligazione
giuridicamente perfezionata che da' luogo ad una spesa per
l'amministrazione pubblica, registrata nelle scritture
contabili nel momento in cui l'obbligazione giuridica e'
perfetta.
Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
(a) la ragione del debito;
(b) la determinazione della somma da pagare;
(c) il soggetto creditore;
(d) la specificazione del vincolo costituito sullo
stanziamento di bilancio.
Il principio della competenza finanziaria si estrinseca
nei documenti contabili del bilancio di previsione (e di
budget) e di rendicontazione con approcci diversi nelle
fasi di accertamento delle entrate e di impegno delle
spese, in quanto nel bilancio finanziario di previsione gli
accertamenti e gli impegni fanno riferimento al
riconoscimento del titolo giuridico di base in senso
programmatico e non effettivo, mentre nei documenti di
rendicontazione le stesse fasi della competenza finanziaria
delle entrate e delle spese sono veritiere delle perfette
obbligazioni giuridiche evidenziate nella gestione.
Si osserva che, accanto alla fase della competenza
finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva nella
contabilita' finanziaria (per l'intero sistema di bilancio)
anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si
manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Gli
incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio
in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.
In sede di provvedimento di salvaguardia degli
equilibri di bilancio e di provvedimento di assestamento
generale di bilancio, occorre dare atto del rispetto degli
equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la
gestione dei residui nonche' dell'equilibrio delle
successive annualita' contemplate dal bilancio pluriennale.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA
Il principio della competenza economica rappresenta il
criterio con il quale sono imputati gli effetti delle
operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e
mediante le quali si evidenziano "utilita' economiche"
cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate
ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della
competenza economica l'effetto delle operazioni e degli
altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi
si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i
relativi movimenti finanziari.
La determinazione dei risultati di esercizio di ogni
amministrazione pubblica implica un procedimento contabile
di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le
entrate e le uscite rappresentate nei documenti finanziari
e tra i proventi ed i costi riportati nei documenti
economici del bilancio di previsione e di rendicontazione.
Il risultato economico implica un procedimento di
analisi della competenza economica delle voci positive e
negative relative all'esercizio cui il bilancio di
rendicontazione si riferisce.
Il presente principio e' riferibile alle rilevazioni di
natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni
sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al
budget (economico) e/o preventivo economico nel bilancio di
previsione, ed al conto economico ed al conto del
patrimonio nel sistema del bilancio di rendicontazione o
consuntivo.
La rilevazione contabile dell'aspetto economico della
gestione, mediante appositi sistemi contabili, e'
necessaria in considerazione degli obiettivi che
l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.
Tale applicazione deve inquadrarsi nell'ambito dei seguenti
obiettivi:
integrare la dimensione finanziaria con la dimensione
economico-patrimoniale della gestione delle risorse
pubbliche;
definire un unico modello contabile di riferimento
(sistema integrato), al fine di omogeneizzare e consolidare
i conti pubblici;
ridefinire la funzione autorizzativa del bilancio
preventivo alla luce della distinzione fra atti di
indirizzo politico e atti di gestione.
L'analisi economica delle operazioni di
un'amministrazione pubblica richiede una distinzione tra
fatti direttamente collegati ad un processo di scambio sul
mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno
luogo a costi o ricavi, e fatti non caratterizzati da
questo processo, in quanto finalizzati ad altre attivita'
istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni,
trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) che
danno luogo a oneri e proventi.
Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei
ricavi e' riconducibile al principio contabile n. 11 dei
Dottori Commercialisti, Bilancio d'esercizio - Finalita' e
postulati, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior
parte delle attivita' amministrative pubbliche, e'
necessario fare riferimento alla competenza economica delle
componenti positive e negative della gestione direttamente
collegata al processo erogativo di prestazioni e servizi
offerti dalle amministrazioni pubbliche.
Nel caso dei ricavi, come regola generale, si osserva
che essi devono essere imputati all'esercizio nel quale si
verificano operazioni in cui sono evidenti le seguenti
condizioni:
il processo produttivo dei beni o dei servizi e'
stato completato;
l'erogazione e' avvenuta, cioe' si e' verificato il
passaggio sostanziale del titolo di proprieta' per i beni o
servizi resi.
Le risorse finanziarie rese disponibili per le
attivita' istituzionali dell'amministrazione pubblica, come
i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o
non tributaria, si imputano all'esercizio nel quale si e'
verificata la manifestazione finanziaria e, se tali risorse
sono risultate impiegate per la copertura dei costi
sostenuti per le attivita' istituzionali dello stesso
esercizio, sono oggetto di rilevazione anche in termini di
competenza economica. Fanno eccezione a tale regola i
trasferimenti a destinazione vincolata, siano essi correnti
o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del
costo o dell'onere di competenza economica alla copertura
del quale sono destinati.
I componenti economici negativi (costi) devono essere
correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre
risorse disponibili per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario
fondamentale del principio della competenza economica ed
intende esprimere la necessita' di contrapporre ai
componenti economici positivi dell'esercizio i relativi
componenti economici negativi degli oneri e spese, siano
essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:
per associazione di causa ad effetto tra costi ed
erogazione per cessione di prodotti o servizi;
per ripartizione dell'utilita' o funzionalita'
pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di
una piu' diretta associazione (tipico esempio ne e'
l'ammortamento);
per imputazione diretta di costi perche' associati a
funzioni istituzionali, perche' associati al tempo, o
perche' sia venuta meno l'utilita' o la funzionalita' del
costo. In particolare quando:
a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la
loro utilita' gia' nell'esercizio stesso, o non sia
identificabile o valutabile la futura utilita';
b) non sia piu' esistente, identificabile o
valutabile la futura utilita' o la funzionalita' dei
fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in
esercizi precedenti;
c) l'associazione o la ripartizione delle utilita'
del costo su base razionale e sistematica non risulti piu'
di sostanziale rilevanza.
In sintesi, i documenti di programmazione e di
previsione ed i documenti di fine esercizio o di
rendicontazione devono rappresentare la dimensione
finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti
amministrativi che l'amministrazione pubblica vuole
realizzare (bilancio di previsione e/o budget) e che si e'
realizzata nell'esercizio (bilancio di rendicontazione).
PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
Il principio della prevalenza della sostanza sulla
forma si fortemente collega in maniera incisiva al
principio della veridicita' e della significativita' di
ogni sistema di bilancio. Se l'informazione contabile deve
rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni
ed i fatti avvenuti durante l'esercizio, e' necessario che
essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura
finanziaria, economica e patrimoniale in conformita' alla
loro sostanza effettiva e, quindi, alla realta' che li ha
generati.
La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale della
gestione dell'amministrazione pubblica rappresenta
l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione
ed esposizione dei fatti amministrativi nei documenti di
bilancio. La prevalenza della sostanza sulla forma quindi
rappresenta, pertanto, un principio da osservare finche'
non vi siano norme che ne limitino l'impiego.».
- Per i riferimenti del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 si veda
nelle note all'art. 1.
 
Art. 25

Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia. Nello stato patrimoniale sono indicate le attivita', le passivita' e il patrimonio netto dell'Agenzia alla data di chiusura dell'esercizio.
 
Art. 26

Conto economico

1. Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.
 
Art. 27

Rendiconto finanziario dei flussi di cassa

1. Il rendiconto finanziario rappresenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilita' liquide avvenute in un determinato esercizio.
 
Art. 28

Nota integrativa

1. La nota integrativa espone in apposite sezioni i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del bilancio dello Stato. Inoltre, la nota integrativa fornisce:
a) un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro;
b) una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio.
 
Art. 29

Approvazione del bilancio d'esercizio

1. Il Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali redige la relazione sulla gestione che evidenzia, in apposito prospetto, le finalita' della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attivita' svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo.
2. Lo schema di bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, viene trasmesso dal Direttore generale al Collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa delibera.
3. Al bilancio e' allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti redatta ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile. Il Collegio dei revisori nella relazione al bilancio d'esercizio attesta l'esecuzione degli adempimenti di cui agli articoli 5, 7 e 9 del decreto ministeriale e la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.
4. Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale, il bilancio d'esercizio, completo degli allegati, nonche' i documenti di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il bilancio, approvato secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge, viene trasmesso, unitamente alla relazione della Corte dei conti, alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto-legge.

Note all'art. 29:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12 dicembre 2012 recante «Definizione delle linee guida
generali per l'individuazione delle Missioni delle
Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma
1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2012, n.
295.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,
«Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento
ed armonizzazione dei sistemi contabili», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145:
«Art. 11 (Criteri per la specificazione e
classificazione delle spese). - 1. In attuazione
dell'articolo 10, unitamente alle rilevazioni contabili in
termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti
di bilancio previsivi e consuntivi rappresentano la
classificazione delle spese, sulla base dello schema di cui
all'allegato 2, secondo:
a) missioni, definite in base allo scopo
istituzionale dell'amministrazione pubblica, come
individuato dalla legge e dallo statuto, in modo da fornire
la rappresentazione delle singole funzioni
politico-istituzionali perseguite con le risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili. Al fine di
assicurare un piu' agevole consolidamento e monitoraggio
dei conti pubblici, le missioni sono definite sulla base di
indirizzi adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti, e si assume
quale termine di riferimento l'individuazione delle
missioni nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo
21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».
- Per il testo dell'articolo 2428 del codice civile, si
rinvia alle note all'articolo 24.
- Si riporta il testo dell'articolo 2429 del codice
civile:
«Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del
bilancio). - Il bilancio deve essere comunicato dagli
amministratori al collegio sindacale e al soggetto
incaricato della revisione legale dei conti, con la
relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui
risultati dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta
nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni
e le proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione, con particolare riferimento all'esercizio
della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo
bilancio delle societa' controllate e un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio
delle societa' collegate, deve restare depositato in copia
nella sede della societa', insieme con le relazioni degli
amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci
possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle
societa' controllate prescritto dal comma precedente puo'
essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento,
dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.».
- Per i riferimenti del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013, si veda
nelle note all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 11, comma 3 del citato
decreto-legge n. 82 del 2021, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 30

Bilancio consolidato

1. L'Agenzia redige il bilancio consolidato ove ne ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del citato
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91:
«Art. 18 (Bilancio consolidato delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2012, e'
individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa'
partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo
decreto sono stabiliti i tempi e le modalita' per
l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro
pubblicazione.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni
dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'
comunque essere adottato.».
 
Art. 31

Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.
2. Il piano dei conti e' costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine, articolati in modo da consentire la rilevazione e l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia aventi rilevanza ai fini civilistici e fiscali, nonche' ai fini dell'armonizzazione con gli schemi e le classificazioni previsti per il bilancio dello Stato.
3. La struttura del piano dei conti e le procedure di integrazione e variazione dello stesso, ove non disciplinate dalle norme applicabili alle pubbliche amministrazioni in contabilita' civilistica, sono stabilite nel Manuale di contabilita' di cui all'articolo 7.
 
Art. 32

Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni e' l'insieme coordinato e integrato delle procedure e dei prospetti diretti a monitorare il raggiungimento degli obiettivi definiti nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa, l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse umane, economiche, strumentali e tecnologiche, la salvaguardia del patrimonio, l'affidabilita' delle informazioni, nel rispetto della normativa in essere e delle disposizioni interne, anche al fine di consentire una stima e una valutazione dei fabbisogni dei Servizi e dalle articolazioni.
2. Per il monitoraggio e il controllo della gestione, l'Agenzia si avvale, oltre che della contabilita' generale economico-patrimoniale, di un sistema di contabilita' analitica al fine di operare un'imputazione dei costi/oneri e ricavi/proventi per centri di costo e di ricavo.
3. Al fine di supportare il processo decisionale e di valutazione preventiva di singoli programmi e progetti, compresi quelli investimento, l'Agenzia puo' adottare l'analisi costi-benefici.
 
Art. 33

Organismo indipendente di valutazione

1. Per quanto concerne la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), si rinvia a quanto disposto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge.
2. Nel corso dell'esercizio finanziario i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia inoltrano all'OIV, per i profili di competenza, gli atti amministrativi necessari allo svolgimento delle attivita' dell'organismo.

Note all'art. 33:
- Per il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note
all'articolo 1.
 
Art. 34

Collegio dei revisori dei conti

1. Fermo restando quanto disposto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarita' della gestione contabile e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali anche fornendo pareri su richiesta dell'organo di vertice sugli atti posti in essere dall'Agenzia al fine di garantire la conformita' degli stessi alla normativa di riferimento.
2. Il Collegio svolge il controllo di competenza in conformita' a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e redige le relazioni da allegare agli schemi del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio, di cui agli articoli 9, comma 6, lettera e), e 29, comma 3, nelle quali sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

Note all'art. 34:
- Per il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei
controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre
2009, n. 196», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
2011, n. 179:
«Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti e
sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e
sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui
all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;
provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla
normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa
pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in
particolare, devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati
nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli
analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel
corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in
bilancio, l'esistenza delle attivita' e passivita' e
l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio, la
correttezza dei risultati finanziari, economici e
patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza
dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e
nei relativi allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire
informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di
bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni
circa la struttura dello stesso e le prospettive di
riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato
l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura
organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono
la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e
del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio
d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla
base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e
riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza
dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e i
titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni
ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei
residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono
sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da
analogo documento, almeno quindici giorni prima della data
della relativa delibera, all'esame del collegio dei
revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita
relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono
sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante
l'esercizio.
4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali si
conforma ai principi della continuita', del campionamento e
della programmazione dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non
intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva
degli enti e organismi pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva
assiste almeno un componente del collegio dei revisori e
sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale
possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche
individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti
consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito
verbale.».
 
Art. 35

Regime transitorio

1. Fermo restando il rispetto dei principi e delle norme fondamentali in materia contabile, in relazione ai tempi necessari per l'implementazione degli assetti organizzativi dell'Agenzia, dei processi operativo-contabili e dei sistemi informatici di supporto, per gli esercizi che si riferiscono alle annualita' 2022, 2023 e 2024 resta facoltativa l'applicazione delle disposizioni riguardanti:
a) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
b) il sistema di contabilita' analitica articolato per centri di costo;
c) la gestione patrimoniale.
 
Art. 36

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 dicembre 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 3021