Gazzetta n. 305 del 24 dicembre 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 222 |
Regolamento di contabilita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nel prosieguo «Agenzia») anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in particolare, l'articolo 11, comma 3; Visto l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevede, in particolare, che l'Agenzia e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2021, n. 239; Ritenuto di dare attuazione all'articolo 11, comma 3, redigendo un regolamento che assicuri l'autonomia gestionale e contabile dell'Agenzia attraverso la definizione di un sistema contabile idoneo a rilevare in modo corretto e tempestivo i fatti di gestione, coerente con la missione istituzionale e funzionale al pronto avvio dell'operativita'; Considerata, pertanto, l'opportunita' di adottare un modello di rilevazione di costi e ricavi per competenza economica (accrual), in grado di consentire al tempo stesso la raccordabilita' con le informazioni contabili prodotte dalle altre amministrazioni pubbliche che adottano un sistema di contabilita' finanziaria basata sul tradizionale sistema per cassa, in attuazione delle previsioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021, che consente l'adozione del presente regolamento in deroga anche alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' alle norme di contabilita' generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti; Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche tenuto conto dell'esigenza di assicurare un pronto avvio dell'operativita' dell'Agenzia e in considerazione della necessita' di dover disporre, entro il 1° gennaio 2022, di un sistema contabile necessario per il funzionamento dell'Agenzia; Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Sulla proposta del Direttore generale dell'Agenzia; Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC); Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; b) decreto legislativo, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»; c) decreto ministeriale, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013, recante criteri e modalita' di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche di contabilita' civilistica; d) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri; e) Autorita' delegata, il Sottosegretario di Stato o il Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 3 del decreto-legge; f) Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; g) Direttore generale, il Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; h) Vice Direttore generale, il Vice Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; i) Organismo indipendente di valutazione (OIV), l'organismo nominato con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, che esercita le attribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; l) COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124; m) CIC, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4 del decreto-legge; n) articolazioni, le articolazioni collocate al di fuori dei Servizi previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge; o) Servizi, le strutture di livello dirigenziale generale previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario. - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140: «3. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilita' generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 82 del 2021: «Art. 5 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. Omissis. 2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante: «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2021, n. 239. - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, Supplemento ordinario. - Il testo vigente dell'articolo 17 della citata legge n. 241 del 1988 e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti del decreto legge14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 (Criteri e modalita' di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche di contabilita' civilistica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2013, n. 86, Supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, Supplemento ordinario: «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. (56) 2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 3. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7. 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. 5. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.». - Si riporta il testo dell'articolo 30, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187: «Art. 30 (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). - 1. E' istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificita' dei compiti del Comitato. 2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attivita' del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. 2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche' verificare che le attivita' di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge. 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, e' eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente e' eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. 4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. 5. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 5.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 82 del 2021: «Art. 4 (Comitato interministeriale per la cybersicurezza). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza. 2. Il Comitato: a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale; b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza; c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonche' per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza; d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita' delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 4. Il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale svolge le funzioni di segretario del Comitato. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, nonche' altre autorita' civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare. 6. Il Comitato svolge altresi' le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge perimetro.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 6 (Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1.». - Per il testo dell'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge, disciplina il sistema contabile dell'Agenzia. |
| Art. 3 Autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge, l'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dal decreto-legge. 2. La gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria dell'Agenzia e' informata a criteri di efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Definizione del sistema contabile
1. Il sistema contabile dell'Agenzia e' ispirato ai principi civilistici e ad essa si applicano le disposizioni del decreto legislativo, al fine di assicurare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Il sistema contabile e' costituito dall'insieme dei principi e delle regole, nonche' dal processo e dai documenti mediante i quali si rilevano in via preventiva, concomitante e consuntiva le operazioni di gestione. Il sistema contabile supporta la definizione degli obiettivi, la verifica della coerenza delle operazioni di gestione con gli obiettivi stessi e la rendicontazione sui risultati conseguiti, in termini economici, finanziari e patrimoniali. 3. Il sistema contabile dell'Agenzia e' basato sul principio di competenza economica, ai fini della rilevazione e imputazione all'esercizio degli effetti delle operazioni di gestione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo. 4. Il sistema contabile dell'Agenzia si avvale di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicita' e la coerenza delle informazioni.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 2, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 2 (Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili). - 1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche; b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a); c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere piu' trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione; e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa' o altri organismi controllati, secondo uno schema definito dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati; f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilita'. 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. 5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi' suddivisi: a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonche' un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti; c) un rappresentante dell'ISTAT; d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica. 6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica"; b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine"; c) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali"; d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: "l'esercizio della delega" sono inserite le seguenti: "o successivamente"; e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: "trenta componenti e" sono sostituite dalle seguenti: "trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,". 7. Il comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici. 8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente articolo.». |
| Art. 5
Durata dell'esercizio
1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. |
| Art. 6
Centri di responsabilita' e centri di costo
1. Con provvedimento del Direttore generale vengono individuati specifici centri di responsabilita' a cui riferire uno o piu' centri di costo, in cui i costi vengono rilevati e aggregati per natura. |
| Art. 7
Manuale di contabilita'
1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema contabile, attuative dei principi contenuti nel presente regolamento, sono definite in un apposito Manuale di contabilita', approvato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale. |
| Art. 8
Documenti di pianificazione e programmazione
1. Secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento, il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, adotta la pianificazione strategica dell'Agenzia. 2. Al documento di pianificazione strategica e' allegato un piano pluriennale degli investimenti, corredato da una relazione che definisce le finalita' di ciascun investimento, nonche' le fonti da utilizzare per il relativo finanziamento. 3. Il documento di programmazione operativa dell'Agenzia e' elaborato sulla base delle richieste formulate dai Servizi e dalle articolazioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel documento di pianificazione strategica e viene approvato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale. |
| Art. 9
Budget economico annuale
1. Il bilancio preventivo consta di un budget economico annuale adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso, entro dieci giorni dalla sua deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva approvazione secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge. 2. Il budget economico annuale, disciplinato dall'articolo 2 del decreto ministeriale, e' redatto in termini di competenza economica ed espone i ricavi/proventi e costi/oneri dell'Agenzia, secondo lo schema previsto all'allegato 1 del decreto ministeriale. 3. Le previsioni di costo, desumibili dal prospetto di budget economico complessivo, hanno valore autorizzatorio ai fini dell'assunzione degli atti di gestione. 4. Il budget economico annuale e' redatto in modo da assicurare l'equilibrio tra proventi/ricavi e costi/oneri. 5. Lo schema di bilancio preventivo, corredato dalla relazione illustrativa, viene trasmesso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la sua approvazione, dal Direttore generale al Collegio dei revisori dei conti, che redige un'apposita relazione. 6. Secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale, costituiscono allegati al budget economico annuale: a) il budget economico pluriennale; b) la relazione illustrativa; c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi; d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti; f) il budget di cassa. 7. Ove non intervenga, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'approvazione del budget economico annuale entro il 31 dicembre, il Direttore generale delibera la gestione provvisoria, fissando limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 11, comma 3 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 10
Budget economico pluriennale
1. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni ed e' elaborato coerentemente con i documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa. Esso e' redatto in base al principio di competenza economica, presenta la stessa articolazione delle poste del budget economico annuale ed e' aggiornato in occasione dell'approvazione del budget economico annuale. |
| Art. 11
Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi
1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo, declina le voci del budget economico annuale secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG, come da schema previsto nell'allegato 2 del decreto ministeriale, ai fini della raccordabilita' con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilita' finanziaria.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145: «Art. 13 (Societa' ed enti con bilancio civilistico). - 1. Le societa' e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilita' civilistica si conformano a quanto previsto dall'articolo 11 attraverso la rappresentazione, in apposito prospetto, della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attivita' svolte, secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. 2. Tale rappresentazione va assicurata in sede di redazione del budget, o di altri documenti contabili previsionali, ove previsto da disposizioni di legge o statutarie, secondo la riclassificazione effettuata attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'articolo 17. 3. La relazione sulla gestione attesta le attivita' riferite a ciascun programma di spesa, nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni e in coerenza con la missione. 4. Gli organi di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e attestano tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile o nella relazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.». |
| Art. 12
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
1. L'Agenzia redige il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, in modo da esplicitare gli obiettivi in coerenza con quelli definiti nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa, cosi' da consentire la successiva rilevazione dei risultati, in conformita' alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012.
Note all'art. 12: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 recante: «Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2012, n. 226. |
| Art. 13
Budget di cassa
1. L'Agenzia, unitamente al budget economico annuale, predispone un budget annuale di cassa, nel quale si evidenziano i flussi di cassa in entrata e in uscita dell'esercizio cui il budget riferisce, in modo da assicurare la compatibilita' finanziaria degli stanziamenti previsti nel budget economico. |
| Art. 14
Assestamento e variazioni
1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale, ai fini del rispetto dei principi della flessibilita' e degli equilibri di bilancio, nel corso della gestione sono consentite revisioni del budget economico annuale. 2. Fatta salva la possibilita' di effettuare variazioni del budget economico per tutta la durata dell'esercizio, entro il termine del 30 luglio di ciascun anno il Direttore generale, sentiti i Responsabili dei Servizi e delle articolazioni interessati, puo' proporre gli assestamenti necessari per una corretta ridistribuzione delle risorse rispetto all'andamento della gestione o ad eventuali situazioni non preventivate in sede di elaborazione dei documenti di pianificazione strategica e di programmazione operativa. Tale manovra di assestamento e' adottata dal Direttore generale e approvata con decreto del Presidente, previo parere del CIC. 3. Con decreto del Direttore generale possono essere disposte, altresi', variazioni compensative, nell'ambito delle voci di costo corrispondenti alla classificazione COFOG di secondo livello di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 15
Obbligazioni
1. Il Direttore generale individua il personale autorizzato ad assumere obbligazioni all'interno dei centri di costo. Il personale autorizzato, preventivamente all'assunzione dell'obbligazione, accerta la disponibilita' delle risorse necessarie a valere sul centro di responsabilita' di riferimento, nei limiti degli stanziamenti previsti. 2. Il personale autorizzato, nell'assumere l'obbligazione, garantisce il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure vigenti. 3. L'obbligazione e' assunta con atto scritto, firmato dal personale autorizzato. 4. L'assunzione dell'obbligazione comporta l'erosione del relativo stanziamento o di quota parte di esso, al fine di assicurare adeguata copertura al momento della manifestazione del costo correlato. 5. Al fine di consentire il continuo ed efficace monitoraggio della spesa, il personale autorizzato garantisce la registrazione dell'atto che genera l'obbligazione nel sistema contabile integrato di cui all'articolo 4. 6. L'assunzione di obbligazioni i cui effetti economici vadano a ricadere su piu' esercizi deve essere coerente con i documenti di pianificazione pluriennale di cui agli articoli 8 e 10. 7. Qualunque atto che generi obbligazioni con effetto economico su piu' di tre esercizi deve essere autorizzato dal Direttore generale. |
| Art. 16
Attestazione di regolare esecuzione della prestazione
1. Il centro di costo competente accerta la regolarita' della prestazione e della corrispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. 2. A seguito dell'accertamento di cui al comma 1, il Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali provvede alla verifica e alla contabilizzazione dei documenti fiscali, atti a comprovare l'adempimento dell'obbligazione assunta dal fornitore, determinando per l'Agenzia l'accensione del costo relativo alla prestazione ricevuta, secondo le modalita' e le procedure definite nel Manuale di contabilita'. |
| Art. 17
Pagamento
1. Il Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali e' autorizzato a disporre pagamenti a valere sul conto acceso dall'Agenzia presso il soggetto individuato per l'espletamento del servizio di tesoreria di cui all'articolo 18, nonche' a quietanzare i titoli di credito intestati all'Agenzia. 2. Il Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali puo' conferire delega ad altro personale. 3. Il benestare al pagamento e' sottoscritto dal personale autorizzato del centro di costo che ha usufruito della fornitura o dal soggetto da lui delegato, previo espletamento dei controlli di competenza. |
| Art. 18
Servizio di Tesoreria
1. L'Agenzia e' inserita nella Tabella «A» annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa sono definite in coerenza con la predetta legge e con i relativi decreti attuativi. 2. Il servizio di cassa per i movimenti finanziari e' affidato, tramite procedure ad evidenza pubblica, ove ne ricorrano le condizioni, a un soggetto abilitato.
Note all'art. 18: - Si riporta la Tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298: «Tabella A - Accademia della Crusca - Accademia nazionale dei Lincei - Aereo club d'Italia - Agenzia italiana del farmaco - Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) - Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) - Agenzia nazionale turismo - Agenzia per il terzo settore - Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) - Agenzia spaziale italiana (ASI) - Autorita' d'ambito - Autorita' di regolazione dei trasporti - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - Autorita' nazionale anticorruzione - Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Autorita' portuali - Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo - Aziende di promozione turistica - Aziende e Consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale - Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere - Aziende ospedaliere universitarie - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Club alpino italiano - Comitato italiano paralimpico - Commissione di vigilanza sui fondi di pensione - Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) - Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali - Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Consorzi interuniversitari - Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonche' altri enti pubblici - Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali - Consorzio canale Milano-Cremona-Po - Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Consorzio per la zona agricola industriale di Verona - Croce Rossa italiana - Destinazioni turistiche di cui alla L.R. 25 marzo 2016, n. 4 della Regione Emilia Romagna - DigitPA - Ente acquedotti siciliani - Ente Acque della Sardegna - Ente geopaleontologico di Pietraroja - Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione - Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) - Ente nazionale per la cellulosa e la carta in liquidazione - Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.) - Ente zona industriale di Trieste - Enti parchi nazionali - Enti parchi regionali - Enti provinciali per il turismo - Enti regionali di sviluppo agricolo - Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali - Garante per la protezione dei dati personali - Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como - Gestioni governative ferroviarie non trasformate in S.r.l. - Ispettorato nazionale del lavoro - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - Istituti centrali del Ministero per i beni e le attivita' culturali - Istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali dotati di autonomia speciale - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Istituti zooprofilattici sperimentali - Istituto agronomico per l'oltremare - Istituto centrale di statistica (ISTAT) - Istituto italiano di studi germanici - Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente - Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) - Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) - Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS) - Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) - Istituto nazionale economia agraria (INEA) - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.) - Istituto storico italiano per il Medio Evo - Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA) - Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000 - Lega italiana per la lotta contro i tumori - Lega navale italiana - Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi» - Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati - Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura - Ospedali Galliera - Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992 - Province - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Scuola Archeologica Italiana in Atene - Scuola superiore della magistratura - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - Societa' della salute, di cui all'art. 71-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 della Regione Toscana - Societa' regionale per la sanita' So.Re.Sa.S.p.A. - Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli - Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti - Universita' statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale.». |
| Art. 19
Fondo cassa economale
1. Il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, all'inizio di ciascun anno, puo' dotare, su proposta del Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali, i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia di un fondo per il pagamento delle minute spese d'ufficio, impreviste e urgenti. 2. L'entita' del fondo, la modalita' di gestione e i limiti di spesa sono disciplinati da apposite disposizioni interne. 3. Il fondo e' reintegrato durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. |
| Art. 20
Patrimonio dell'Agenzia
1. Il patrimonio dell'Agenzia e' costituito dai beni mobili e immobili, strumentali alla sua attivita', dai fondi previsti dalla normativa e dalle riserve iscritte in bilancio. 2. La gestione del patrimonio dell'Agenzia e' orientata a criteri di economicita' e trasparenza. 3. La gestione ordinaria degli immobili di proprieta' dell'Agenzia, ivi compreso, per le sedi autorizzate, l'utilizzo di spazi da parte di terzi, viene garantita da adeguate figure professionali da individuare con apposite procedure interne. 4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo in tema di beni mobili e immobili, si rinvia a un apposito Manuale interno di gestione patrimoniale. |
| Art. 21
Libro degli inventari e beni durevoli
1. L'Agenzia compila il libro degli inventari della gestione patrimoniale, da cui risultano, ai fini ricognitivo e conservativo, le consistenze patrimoniali attive e passive all'inizio della gestione ed alla chiusura di ciascun esercizio. 2. Le procedure sulla tenuta degli inventari nonche' sulla gestione dei beni mobili ed immobili da parte di consegnatari sono contenute nell'apposito Manuale di cui all'articolo 20, comma 4. |
| Art. 22
Scritture contabili
1. L'Agenzia documenta con scritture cronologiche e sistematiche durante la gestione, la quantita' e il valore, le consistenze iniziali e gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei beni mobili al termine dell'esercizio. 2. Le scritture e i documenti contabili sono tenuti dall'Agenzia, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati. |
| Art. 23
Obiettivi informativi della rendicontazione
1. La rendicontazione per finalita' informative generali fornisce informazioni utili ai suoi destinatari in quanto rappresenta le modalita' di utilizzo delle risorse pubbliche (accountability) e la logica che guida l'assunzione di decisioni. 2. Le informazioni prodotte attraverso la rendicontazione consentono all'Agenzia e agli utilizzatori delle informazioni per finalita' informative generali di assumere decisioni che incidono sui futuri processi di acquisizione e impiego delle risorse pubbliche, rendendone possibile un utilizzo efficace ed efficiente. |
| Art. 24
Bilancio d'esercizio
1. Il bilancio consuntivo di cui all'articolo 11 del decreto-legge consta di un bilancio d'esercizio, costituisce la sintesi delle rilevazioni contabili consuntive e consente la rendicontazione sui risultati patrimoniali, economici e finanziari conseguiti dall'Agenzia nell'esercizio e l'assunzione di decisioni da parte degli utilizzatori dell'informazione contabile, interni ed esterni. 2. Il bilancio d'esercizio e' redatto secondo quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in conformita' ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilita' e ai principi contabili generali previsti dall'articolo 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo. 3. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, si compone dei seguenti documenti: a) stato patrimoniale; b) conto economico; c) rendiconto finanziario; d) nota integrativa. 4. Al bilancio d'esercizio e' altresi' allegato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale, il conto consuntivo in termini di cassa, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto ministeriale.
Note all'art. 24: - Il testo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 82 del 2021 e' il seguente: «Art. 11 (Norme di contabilita' e disposizioni finanziarie). - 1. Con la legge di bilancio e' determinato lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPASIR. 2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di cui all'articolo 18 del presente decreto; b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati; c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia; d) altri proventi patrimoniali e di gestione; e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione; f) proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative; g) ogni altra eventuale entrata. 3. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilita' generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR. 4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attivita' dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, ferma restando la disciplina dell'articolo 162 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.». - Si riporta il testo degli artt. 2423 e 2428 del codice civile: «Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa [disp. att. c.c. 200]. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro.». «Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della societa' e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la societa' e' esposta. L'analisi di cui al primo comma e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della societa' e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attivita' specifica della societa', comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 5) 6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 6-bis) in relazione all'uso da parte della societa' di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: a) gli obiettivi e le politiche della societa' in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della societa' al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei flussi finanziari. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della societa'.». - Si riporta l'Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 91 del 2011: «Allegato 1 (previsto dall'articolo 2, comma 2) Principi contabili generali PRINCIPIO DELLA ANNUALITA' I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno. Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. PRINCIPIO DELL'UNITA' Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una entita' giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di rendicontazione. Tali documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. La massa delle entrate finanzia complessivamente l'amministrazione pubblica e sostiene la totalita' delle spese durante la gestione. PRINCIPIO DELLA UNIVERSALITA' E' necessario ricomprendere nel sistema del bilancio tutte le finalita' e gli obiettivi di gestione, nonche' i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili ad ogni singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attivita' amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento. Risultano, pertanto, incompatibili con l'applicazione di tale principio, le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione, o dalle sue articolazioni organizzative, che non transitano nel bilancio. Le contabilita' separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro la fine dell'esercizio. PRINCIPIO DELLA INTEGRITA' Attraverso l'applicazione del principio della integrita', che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalita', sono vietate le compensazioni di partite sia nel bilancio di previsione che nel bilancio di rendicontazione. Di conseguenza, non e' possibile iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, registrare le spese ridotte delle correlate entrate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge. Lo stesso principio si applica a tutti i valori di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio. PRINCIPIO DELLA VERIDICITA' Il principio della veridicita' fa riferimento al principio del true and fair view, attraverso il quale i dati contabili devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria. Tale principio della veridicita' si applica ai documenti di bilancio di rendicontazione e di previsione, nei quali e' da intendersi il principio di veridicita' come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici, che si manifesteranno nell'esercizio di riferimento. Si devono, quindi, evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che, invece, devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo. Al fine di una corretta interpretazione, il principio della veridicita' deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio. I bilanci che non rispettano il principio della veridicita' non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile. PRINCIPIO DELLA ATTENDIBILITA' Il principio dell'attendibilita', strettamente connesso con il principio della veridicita', asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonche' da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Tale principio si applica sia ai documenti contabili di previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione si osserva una procedura di valutazione. L'ambito di applicazione del principio si estende anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Al fine di risultare attendibile, un'informazione contabile non deve contenere errori o distorsioni rilevanti, in modo tale che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa. L'oggettivita' degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalla legge, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio. PRINCIPIO DELLA CORRETTEZZA Il principio della correttezza rappresenta il rispetto formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni specifica categoria di enti pubblici, sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione, programmazione e rendicontazione. Pertanto, e' necessario individuare le regole generali, anche non sancite da norme giuridiche ma che ispirino il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni amministrazione pubblica per la rilevazione dei propri fatti gestionali. Il principio della correttezza riguarda anche i dati oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica. PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA O COMPRENSIBILITA' Il principio della chiarezza o comprensibilita' rafforza il contenuto del principio della veridicita', in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero. Il sistema dei bilanci deve essere comprensibile e deve presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, di talche' il contenuto valutativo ivi rappresentato deve risultare trasparente. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica. Le informazioni contenute nel sistema dei bilanci devono essere prontamente comprensibili dagli utilizzatori, e devono essere esposte in maniera sintetica ed analitica, in modo che, con la normale diligenza, essi siano in grado di esaminare i dati contabili, riscontrandovi una adeguata rappresentazione dell'attivita' svolta e dei sistemi contabili adottati. Pertanto, la classificazione di bilancio delle singole operazioni gestionali deve essere effettuata in modo da evitare l'adozione del criterio della prevalenza della forma, l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro, e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva. PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA Il principio della trasparenza rafforza il contenuto del principio della chiarezza. La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella classificazione per finalita' per missioni e programmi uno dei principali strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse stanziate ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica. Le missioni, definite ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni evidenziano le fondamentali finalita' dell'azione pubblica, nonche' uno dei cardini dell'armonizzazione. Per tale motivo, ragion per cui i bilanci delle amministrazioni pubbliche devono far riferimento ad esse. I programmi sono definiti da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi di base validi per tutte le amministrazioni pubbliche. I sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari ai fini della procedura per disavanzi eccessivi. Di conseguenza, la redazione dei documenti contabili deve assicurare un piu' trasparente e tempestivo raccordo tra la finalita' della spesa e le politiche pubbliche, rappresentate dalle missioni e dai programmi. PRINCIPIO DELLA SIGNIFICATIVITA' E RILEVANZA Le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative, onde risultare utili al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. A tal fine, l'informazione deve considerarsi qualitativamente significativa quando sia in grado di agevolare le decisioni degli utilizzatori, in modo da favorire la valutazione di eventi passati, presenti o futuri, e di consentire la conferma o la modifica di valutazioni eventualmente effettuate in precedenza. Siccome il procedimento di formazione del sistema di bilancio comprende delle stime o previsioni, la correttezza dei dati non deve riguardare soltanto l'esattezza aritmetica, ma anche la ragionevolezza, e l'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto. Di conseguenza, eventuali errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di' rilevanza. L'informazione si considera rilevante qualora la sua omissione o errata presentazione possa influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema dei bilanci. PRINCIPIO DELLA FLESSIBILITA' Il principio di flessibilita' riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, onde evitare la rigidita' nella gestione. Il principio e' volto a reperire all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione la possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti da eventuali circostanze imprevedibili e straordinarie, che si possono manifestare durante la gestione, in grado di modificare i valori contabili approvati dagli organi di governo Le norme di contabilita' pubblica, ed in modo particolare la legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedono diverse modalita' di intervento, in coerenza al principio di flessibilita', come: la predisposizione di appositi fondi, in genere fondi di riserva, nei documenti contabili di previsione, rappresentativi di stanziamenti non attribuiti a specifiche voci di spesa e sottoposti, in ogni caso, all'approvazione degli organi di governo; particolari modalita' di intervento durante la gestione al verificarsi di eventi eccezionali per i quali non e' stato approvato uno specifico fondo di riserva; la possibilita' di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma e con il bilancio di previsione tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna missione e tra programmi di diverse missioni. Tale flessibilita' previsionale e' accompagnata alla variazione compensativa che deve trovare adeguata motivazione per essere effettuata. PRINCIPIO DELLA CONGRUITA' La congruita' consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Tale principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone gli aspetti contabili di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche in relazione al rispetto degli equilibri di bilancio. La congruita' delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, che sono anche coerentemente rappresentati nel sistema dei bilanci di previsione e programmazione con i risultati della gestione riportati nel bilancio di rendicontazione. PRINCIPIO DELLA PRUDENZA Il principio della prudenza si estrinseca sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e di previsione che nei documenti del bilancio di rendicontazione. Nel bilancio di previsione, e piu' precisamente nei documenti finanziari, devono essere iscritte solo le componenti positive delle entrate che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative delle uscite o spese saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Nei documenti contabili del rendiconto, invece, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola economica secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate. Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili di bilanci. I suoi eccessi devono, tuttavia, essere evitati, in quanto pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione. PRINCIPIO DELLA COERENZA Attraverso l'applicazione del principio della coerenza, e' indispensabile la sussistenza di un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che tali momenti ed i documenti contabili di ogni amministrazione siano tra loro collegati e che siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico deve collegare tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario economico o patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine. La coerenza interna dei bilanci riguarda i criteri specifici di valutazione delle singole poste e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nei bilanci di previsione e di rendicontazione. Le strutture dei conti devono risultare comparabili non solo formalmente, ma anche in relazione all'omogeneita' ed alla correttezza degli oggetti di analisi e degli aspetti dei fenomeni esaminati. PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' Il principio della continuita' e' fondamentale per completare il significato di altri principi. La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione delle attivita' istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica e' costituita. Infatti il principio della continuita' introduce espressamente la dimensione diacronica che e' inscindibilmente connessa ad ogni sistema aziendale, sia esso pubblico che privato, il quale deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto, le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima in grado di continuare ad essere validi nel tempo se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. PRINCIPIO DELLA COSTANZA La costanza nell'applicazione dei principi contabili generali e' uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione e di rendicontazione. I principi della continuita' e della costanza rappresentano le condizioni essenziali per la comparabilita' delle valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione, nonche' per l'analisi nel tempo delle singole e sintetiche valutazioni di ogni singola voce di bilancio. PRINCIPIO DELLA COMPARABILITA' Il principio della comparabilita' si collega al principio della costanza e continuita' dei criteri di valutazione del sistema dei bilanci. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili e' necessario ed indispensabile ai fini della comparabilita' spazio-temporale dei valori riportati nei documenti contabili. Il requisito di comparabilita' non deve rappresentare un impedimento all'introduzione di principi contabili applicativi piu' adeguati alla specifica operazione. Pertanto, le operazioni vanno contabilizzate secondo criteri conformi al disposto normativo ed ai principi contabili. PRINCIPIO DELLA VERIFICABILITA' L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema dei bilanci di ogni amministrazione pubblica devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria. PRINCIPIO DELLA IMPARZIALITA' (NEUTRALITA') La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralita' o imparzialita' deve raffigurarsi nel procedimento formativo del sistema dei bilanci, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non implica di per se' il mancato rispetto dell'imparzialita', della ragionevolezza e della verificabilita'. Discernimento, oculatezza e giudizio rappresentano le fondamenta dei procedimenti di formazione dei documenti contabili, i quali devono essere redatti secondo i requisiti essenziali di competenza e correttezza tecnica. L'imparzialita' contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili e di bilancio. PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' Il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E' compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e di rendicontazione, comprensivi dei rispettivi allegati, anche attraverso l'integrazione delle pubblicazioni obbligatorie. Il principio della pubblicita' evidenzia che al fine di assumere pienamente la loro valenza politica, giuridica ed economica, i bilanci devono essere pubblicizzati secondo le norme vigenti. PRINCIPIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Nella logica della configurazione di sistemi contabili di affiancamento che identificano un sistema contabile integrato di tipo finanziario, economico e patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda gli equilibri complessivi delle varie parti che compongono il sistema di bilancio. Il rispetto del principio di pareggio finanziario di competenza non basta per soddisfare il principio generale degli equilibri del sistema dei bilanci di ogni pubblica amministrazione. Il pareggio di competenza finanziaria nel bilancio di previsione comporta anche la contemporanea verifica degli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono determinati in sede di previsione e che sono da verificare anche durante la gestione e poi nei risultati complessivi che si evidenziano nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema dei bilanci di una pubblica amministrazione, il principio del pareggio finanziario (di competenza) deve essere rispettato non solo in fase di previsione, ma anche in fase di rendicontazione, quale voce da comparare con quella previsionale come prima forma del controllo interno. Tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, effettuata durante l'esercizio con i suoi valori economici e patrimoniali, devono essere oggetto di analisi degli equilibri di bilancio e di comparazione con gli equilibri definiti nella fase di programmazione e previsione. Il principio degli equilibri di bilancio, di conseguenza, ha un contenuto piu' ampio rispetto al principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzativo. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione che nei documenti contabili di rendicontazione) e' garanzia della capacita' di perseguire le finalita' proprie di ogni amministrazione pubblica. L'equilibrio economico a lungo termine comporta necessariamente una contemporanea stabilita' finanziaria nel tempo, ma non sempre e' vero anche il contrario. Il principio degli equilibri di bilancio rappresenta una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni pubblica amministrazione pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunita' amministrata. Tale principio evidenzia, altresi', anche la necessita' di articolare gli equilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale all'interno dei diversi documenti contabili di previsione e di rendicontazione in sub-aree piu' ristrette del bilancio che qualifichi le informazioni ottenibili per il management e per gli utilizzatori. Il principio degli equilibri di bilancio, nella dimensione contemporanea di tipo finanziario ed economico-patrimoniale e nei diversi momenti della previsione e della rendicontazione, evidenzia la necessita' di' prevedere e di effettuare anche le operazioni di ammortamento dei beni immobili e strumentali e di ogni altra voce economica di competenza quali effettivi valori di fattori della gestione concorrenti alla configurazione degli equilibri di bilancio. PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio e' applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilita' finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio di previsione. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, e rappresenta un limite agli impegni di spesa, ad eccezione delle partite di giro/servizi per conto di terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. L'accertamento costituisce la fase di gestione dell'entrata, mediante la quale viene riconosciuta la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico in cui risulti individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L'accertamento si determina su idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui e' affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: (a) la ragione del credito che da' luogo alla obbligazione attiva; (b) il titolo giuridico che supporta il credito; (c) l'individuazione del soggetto debitore; (d) l'ammontare del credito; (e) la relativa scadenza. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuta una obbligazione giuridica di dover pagare e si individua un idoneo titolo giuridico in cui si identifica il creditore, la somma da pagare e la modalita' relativa del pagamento, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. L'impegno configura ogni obbligazione giuridicamente perfezionata che da' luogo ad una spesa per l'amministrazione pubblica, registrata nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione giuridica e' perfetta. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: (a) la ragione del debito; (b) la determinazione della somma da pagare; (c) il soggetto creditore; (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Il principio della competenza finanziaria si estrinseca nei documenti contabili del bilancio di previsione (e di budget) e di rendicontazione con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, in quanto nel bilancio finanziario di previsione gli accertamenti e gli impegni fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in senso programmatico e non effettivo, mentre nei documenti di rendicontazione le stesse fasi della competenza finanziaria delle entrate e delle spese sono veritiere delle perfette obbligazioni giuridiche evidenziate nella gestione. Si osserva che, accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva nella contabilita' finanziaria (per l'intero sistema di bilancio) anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati. In sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di provvedimento di assestamento generale di bilancio, occorre dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la gestione dei residui nonche' dell'equilibrio delle successive annualita' contemplate dal bilancio pluriennale. PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano "utilita' economiche" cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione dei risultati di esercizio di ogni amministrazione pubblica implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite rappresentate nei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi riportati nei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica delle voci positive e negative relative all'esercizio cui il bilancio di rendicontazione si riferisce. Il presente principio e' riferibile alle rilevazioni di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget (economico) e/o preventivo economico nel bilancio di previsione, ed al conto economico ed al conto del patrimonio nel sistema del bilancio di rendicontazione o consuntivo. La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione, mediante appositi sistemi contabili, e' necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio. Tale applicazione deve inquadrarsi nell'ambito dei seguenti obiettivi: integrare la dimensione finanziaria con la dimensione economico-patrimoniale della gestione delle risorse pubbliche; definire un unico modello contabile di riferimento (sistema integrato), al fine di omogeneizzare e consolidare i conti pubblici; ridefinire la funzione autorizzativa del bilancio preventivo alla luce della distinzione fra atti di indirizzo politico e atti di gestione. L'analisi economica delle operazioni di un'amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti non caratterizzati da questo processo, in quanto finalizzati ad altre attivita' istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri e proventi. Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi e' riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, Bilancio d'esercizio - Finalita' e postulati, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attivita' amministrative pubbliche, e' necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegata al processo erogativo di prestazioni e servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche. Nel caso dei ricavi, come regola generale, si osserva che essi devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano operazioni in cui sono evidenti le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni o dei servizi e' stato completato; l'erogazione e' avvenuta, cioe' si e' verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprieta' per i beni o servizi resi. Le risorse finanziarie rese disponibili per le attivita' istituzionali dell'amministrazione pubblica, come i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non tributaria, si imputano all'esercizio nel quale si e' verificata la manifestazione finanziaria e, se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attivita' istituzionali dello stesso esercizio, sono oggetto di rilevazione anche in termini di competenza economica. Fanno eccezione a tale regola i trasferimenti a destinazione vincolata, siano essi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati. I componenti economici negativi (costi) devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessita' di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza: per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione per cessione di prodotti o servizi; per ripartizione dell'utilita' o funzionalita' pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una piu' diretta associazione (tipico esempio ne e' l'ammortamento); per imputazione diretta di costi perche' associati a funzioni istituzionali, perche' associati al tempo, o perche' sia venuta meno l'utilita' o la funzionalita' del costo. In particolare quando: a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la loro utilita' gia' nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilita'; b) non sia piu' esistente, identificabile o valutabile la futura utilita' o la funzionalita' dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti; c) l'associazione o la ripartizione delle utilita' del costo su base razionale e sistematica non risulti piu' di sostanziale rilevanza. In sintesi, i documenti di programmazione e di previsione ed i documenti di fine esercizio o di rendicontazione devono rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che l'amministrazione pubblica vuole realizzare (bilancio di previsione e/o budget) e che si e' realizzata nell'esercizio (bilancio di rendicontazione). PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si fortemente collega in maniera incisiva al principio della veridicita' e della significativita' di ogni sistema di bilancio. Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti avvenuti durante l'esercizio, e' necessario che essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformita' alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realta' che li ha generati. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale della gestione dell'amministrazione pubblica rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dei fatti amministrativi nei documenti di bilancio. La prevalenza della sostanza sulla forma quindi rappresenta, pertanto, un principio da osservare finche' non vi siano norme che ne limitino l'impiego.». - Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 25
Stato patrimoniale
1. Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia. Nello stato patrimoniale sono indicate le attivita', le passivita' e il patrimonio netto dell'Agenzia alla data di chiusura dell'esercizio. |
| Art. 26
Conto economico
1. Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. |
| Art. 27
Rendiconto finanziario dei flussi di cassa
1. Il rendiconto finanziario rappresenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilita' liquide avvenute in un determinato esercizio. |
| Art. 28
Nota integrativa
1. La nota integrativa espone in apposite sezioni i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del bilancio dello Stato. Inoltre, la nota integrativa fornisce: a) un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro; b) una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio. |
| Art. 29
Approvazione del bilancio d'esercizio
1. Il Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali redige la relazione sulla gestione che evidenzia, in apposito prospetto, le finalita' della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attivita' svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo. 2. Lo schema di bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, viene trasmesso dal Direttore generale al Collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa delibera. 3. Al bilancio e' allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti redatta ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile. Il Collegio dei revisori nella relazione al bilancio d'esercizio attesta l'esecuzione degli adempimenti di cui agli articoli 5, 7 e 9 del decreto ministeriale e la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa. 4. Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale, il bilancio d'esercizio, completo degli allegati, nonche' i documenti di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Il bilancio, approvato secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge, viene trasmesso, unitamente alla relazione della Corte dei conti, alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto-legge.
Note all'art. 29: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012 recante «Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2012, n. 295. - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145: «Art. 11 (Criteri per la specificazione e classificazione delle spese). - 1. In attuazione dell'articolo 10, unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi rappresentano la classificazione delle spese, sulla base dello schema di cui all'allegato 2, secondo: a) missioni, definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. Al fine di assicurare un piu' agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite sulla base di indirizzi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti, e si assume quale termine di riferimento l'individuazione delle missioni nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;». - Per il testo dell'articolo 2428 del codice civile, si rinvia alle note all'articolo 24. - Si riporta il testo dell'articolo 2429 del codice civile: «Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). - Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle societa' controllate prescritto dal comma precedente puo' essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.». - Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013, si veda nelle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 11, comma 3 del citato decreto-legge n. 82 del 2021, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 30
Bilancio consolidato
1. L'Agenzia redige il bilancio consolidato ove ne ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'articolo 18, del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91: «Art. 18 (Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2012, e' individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa' partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalita' per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione. 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.». |
| Art. 31
Piano dei conti
1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti. 2. Il piano dei conti e' costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine, articolati in modo da consentire la rilevazione e l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia aventi rilevanza ai fini civilistici e fiscali, nonche' ai fini dell'armonizzazione con gli schemi e le classificazioni previsti per il bilancio dello Stato. 3. La struttura del piano dei conti e le procedure di integrazione e variazione dello stesso, ove non disciplinate dalle norme applicabili alle pubbliche amministrazioni in contabilita' civilistica, sono stabilite nel Manuale di contabilita' di cui all'articolo 7. |
| Art. 32
Sistema dei controlli interni
1. Il sistema dei controlli interni e' l'insieme coordinato e integrato delle procedure e dei prospetti diretti a monitorare il raggiungimento degli obiettivi definiti nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa, l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse umane, economiche, strumentali e tecnologiche, la salvaguardia del patrimonio, l'affidabilita' delle informazioni, nel rispetto della normativa in essere e delle disposizioni interne, anche al fine di consentire una stima e una valutazione dei fabbisogni dei Servizi e dalle articolazioni. 2. Per il monitoraggio e il controllo della gestione, l'Agenzia si avvale, oltre che della contabilita' generale economico-patrimoniale, di un sistema di contabilita' analitica al fine di operare un'imputazione dei costi/oneri e ricavi/proventi per centri di costo e di ricavo. 3. Al fine di supportare il processo decisionale e di valutazione preventiva di singoli programmi e progetti, compresi quelli investimento, l'Agenzia puo' adottare l'analisi costi-benefici. |
| Art. 33
Organismo indipendente di valutazione
1. Per quanto concerne la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), si rinvia a quanto disposto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge. 2. Nel corso dell'esercizio finanziario i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia inoltrano all'OIV, per i profili di competenza, gli atti amministrativi necessari allo svolgimento delle attivita' dell'organismo.
Note all'art. 33: - Per il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note all'articolo 1. |
| Art. 34
Collegio dei revisori dei conti
1. Fermo restando quanto disposto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarita' della gestione contabile e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali anche fornendo pareri su richiesta dell'organo di vertice sugli atti posti in essere dall'Agenzia al fine di garantire la conformita' degli stessi alla normativa di riferimento. 2. Il Collegio svolge il controllo di competenza in conformita' a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e redige le relazioni da allegare agli schemi del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio, di cui agli articoli 9, comma 6, lettera e), e 29, comma 3, nelle quali sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.
Note all'art. 34: - Per il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179: «Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica. 2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono: a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel corso della gestione; b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attivita' e passivita' e l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio; d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione; e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio; f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti; g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e i titoli a custodia; h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. 3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio. 4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuita', del campionamento e della programmazione dei controlli. 5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici. 6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale. 7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. 8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito verbale.». |
| Art. 35
Regime transitorio
1. Fermo restando il rispetto dei principi e delle norme fondamentali in materia contabile, in relazione ai tempi necessari per l'implementazione degli assetti organizzativi dell'Agenzia, dei processi operativo-contabili e dei sistemi informatici di supporto, per gli esercizi che si riferiscono alle annualita' 2022, 2023 e 2024 resta facoltativa l'applicazione delle disposizioni riguardanti: a) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; b) il sistema di contabilita' analitica articolato per centri di costo; c) la gestione patrimoniale. |
| Art. 36
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 dicembre 2021
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 3021 |
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