Gazzetta n. 305 del 24 dicembre 2021 (vai al sommario)
UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
DECRETO RETTORALE 17 dicembre 2021
Modifica dello statuto.


IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1992) e successivamente modificato con decreto presidenziale del 22 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 1998), con decreto del rettore del giorno 8 febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2001), con decreto del rettore del 16 marzo 2007 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007), con decreto del rettore del 27 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2013), con decreto del rettore del 6 febbraio 2015 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2015), con decreto del rettore del 13 aprile 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2018);
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma del 1° dicembre 2021;
Vista la comunicazione p.e.c. UCBM del 1° dicembre 2021, con la quale la suddetta modifica di statuto e' stata inviata al Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la comunicazione p.e.c. del 7 dicembre 2021 (RU 0016688) del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma del 15 dicembre 2021 con la quale si approva il testo definitivo del nuovo statuto che recepisce le osservazioni ministeriali;
Ritenuto di emanare il nuovo statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma;

Decreta:

E' emanata la modifica di statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma, il cui testo integrale e' allegato al presente decreto come parte integrante.
La modifica di statuto e' emanata con la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2021

Il rettore
Calabro' Il direttore generale dell'Universita'
Rossi
 
Allegato

Statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico
di Roma (UCBM)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Carattere e finalita'

1. L'Universita' Campus Bio-Medico di Roma (in seguito l'«Universita'») e' disciplinata dal presente statuto approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Universita' ha personalita' giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi costituzionali, le norme del presente statuto e, in quanto applicabile, la normativa vigente in materia. Ogni sua attivita' trae fondamento e ispirazione nella Carta delle finalita' come approvata, ed eventualmente modificata, secondo le modalita' previste dal presente statuto.
3. L'Universita' promuove strutture tra di loro integrate di insegnamento universitario, post lauream, di ricerca scientifica, di terza missione e di assistenza medico sanitaria, che siano rispondenti alla dignita' della persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute.
4. L'Universita' adotta un codice etico che, in linea con i principi di lealta' e onesta' di comportamento, e' volto a regolare attraverso norme comportamentali l'attivita' istituzionale.
5. Il perseguimento dei fini istituzionali e l'aderenza alla Carta delle finalita' sono garantiti dall'Associazione Campus Bio-Medico («ACBM») e dalla CBM S.p.a. che sono gli enti promotori dell'Universita' (in seguito gli «enti promotori») e che assicurano il funzionamento dell'Ateneo.
6. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali l'Universita' si avvale dei beni propri o di cui ha la disponibilita' per qualsiasi titolo; al funzionamento e allo sviluppo dell'Universita' sono destinate le tasse e i contributi versati dagli studenti, nonche' ogni altra acquisizione per contribuzioni, sovvenzioni, donazioni, eredita' e lasciti.
7. L'Universita' puo' stipulare convenzioni o concludere accordi con altre Universita', con amministrazioni dello Stato e dell'Unione europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse.
8. L'Universita' puo' costituire o puo' partecipare a fondazioni, a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo della ricerca, della didattica, della terza missione e per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
9. L'Universita' non persegue fini di lucro.
10. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attivita' ovvero altre attivita' istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento delle finalita' istituzionali.

Art. 2.

Obiettivi formativi

1. Scopo dell'Universita' e' la formazione professionale ed umana degli studenti universitari e post lauream, nonche' lo sviluppo e la diffusione della cultura accademica, della ricerca e della terza missione nei settori di sua competenza, al servizio della societa'.
2. L'Universita' si propone di fornire agli studenti universitari e post lauream un'approfondita formazione che consenta una completa preparazione di alto livello conseguita attraverso l'integrazione nel corpo docente di esperti e ricercatori appartenenti anche ad altre Universita', anche non italiane, con le quali si realizzeranno corsi integrati di studio, rapporti di collaborazione, cicli di lezioni, tele-conferenze e seminari specializzati a dimensione europea ed internazionale.
3. L'Universita' e' un luogo d'insegnamento, di ricerca, di studio, d'incontro e di proficua convivenza accademica tra docenti, studenti, ricercatori e professionisti di imprese che collaborano a vario titolo con l'Universita'.
4. L'Universita' promuove lo sviluppo della ricerca di base, applicata, traslazionale, pre-clinica e clinica per contribuire alla generazione di nuove conoscenze di ampio spettro e alla ideazione di soluzioni innovative a problemi di elevata rilevanza sociale, economica e culturale.
5. L'Universita' promuove la valorizzazione delle conoscenze, anche mediante la formazione di profili professionali capaci di facilitare il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie correlate verso il mondo industriale e professionale e i diversi contesti sociali.
6. L'Universita' promuove il senso della solidarieta', che impegna a porre prestigio professionale e autorevolezza al servizio del bene comune.
7. Il rispetto della liberta', con l'assunzione della conseguente responsabilita' personale, e' uno dei principi cui si ispira l'attivita' accademica dell'Ateneo. Tale principio presiede le relazioni tra le varie componenti della comunita' accademica.

Art. 3.

Strutture e sedi

1. L'Universita' ha sede in Roma e puo' istituire sedi secondarie in altre citta' italiane ed estere.
2. L'Universita' realizza i suoi fini istituzionali attraverso le proprie strutture didattiche, di ricerca, di terza missione, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria, nonche' attraverso le proprie strutture amministrative e infrastrutture.
3. L'Universita' programma e organizza l'attivita' delle proprie strutture secondo criteri di efficacia e di efficienza.

Art. 4.

Titoli di studio

1. L'Universita' rilascia titoli di studio con valore legale previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea, nonche' certificazioni e attestati riguardanti la frequenza e la partecipazione a corsi post lauream ai sensi della normativa vigente nazionale ed europea.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. L'Universita', nell'ambito delle proprie competenze, sulla base della normativa nazionale e regionale, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. Essa puo' svolgere servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la Regione Lazio e altri enti territoriali, anche mediante assunzione di servizi in gestione diretta.
2. Tutti gli studenti godono di pari trattamento e di pari condizioni di esercizio del diritto allo studio.

Art. 6.

Formazione integrale della persona

1. L'Universita', come parte della sua piu' ampia missione educativa, offre agli studenti, al corpo docente, ai ricercatori e al personale iniziative volte ad assicurare la formazione integrale della persona, al fine di promuovere uno sviluppo armonico e completo di tutte le competenze ed abilita', nella prospettiva di una piena e responsabile partecipazione alla comunita' sociale.
2. A tale scopo l'Universita' puo':
- attivare iniziative e insegnamenti per i corsi di studio che, ispirandosi alla Carta delle finalita', possano offrire a tutti gli studenti le basi culturali e di formazione umanistica necessarie per il loro futuro inserimento nell'immenso panorama del lavoro e per contribuire al progresso della societa' umana;
- attivare iniziative di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento in ambito culturale, scientifico, tecnico professionale anche mediante appositi contratti e convenzioni;
- promuovere attivita' sportive, ricreative, di cooperazione universitaria e di volontariato che coinvolgano gli studenti e il proprio personale attraverso idonee forme organizzative, anche convenzionandosi con enti e associazioni che perseguono tali finalita';
- promuovere altre attivita' extracurriculari.
3. Nell'ambito delle attivita' di formazione integrale della persona, le attivita' di tutorato costituiscono elemento fondamentale del percorso formativo degli studenti, al fine di permettere loro di sviluppare, in modo pieno e virtuoso, il potenziale di cui dispongono e le capacita' di apprendimento, nonche' per consentire loro di orientarsi nella scelta del migliore indirizzo professionale futuro e nell'ingresso nel mondo del lavoro.
4. L'Universita' assicura la continuita' delle attivita' di formazione integrale della persona in ingresso, in itinere ed in uscita, coltivando con i propri studenti un rapporto costante anche dopo il completamento dei percorsi di studio.

Titolo II

GOVERNO DELL'UNIVERSITA'

Art. 7.

Organi istituzionali

Gli organi dell'Universita' sono:
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il rettore;
il Senato accademico ;
il nucleo di valutazione;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) tre membri designati da ACBM;
b) tre designati da CBM S.p.a.;
c) il rettore pro tempore.
2. Tra i membri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, il consiglio di amministrazione, su proposta degli enti promotori, nomina il presidente dell'Universita' e, eventualmente, il vice presidente.
3. Il direttore generale puo' essere designato, su proposta degli enti promotori, tra i membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e non puo' coincidere con il presidente, ne' con il vice presidente (se nominato).
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I suoi membri sono rieleggibili.
5. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato precedente.
6. Il consiglio di amministrazione decade in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.
7. Il consiglio di amministrazione s'intende regolarmente costituito quando il numero dei presenti non sia inferiore alla meta' dei membri in carica; per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del presidente.
8. Le riunioni si potranno svolgere anche in modalita' telematica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente e in tempo reale durante la trattazione degli argomenti, nonche' di ricevere, trasmettere o visionare documenti; il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo dove e' presente il presidente.
9. La funzione di segretario con compito di redigere il verbale spetta al direttore generale dell'Universita' CBM, se presente nel luogo ove si svolge la riunione, altrimenti al componente designato dal consiglio.
10. Il consiglio di amministrazione puo' istituire al proprio interno comitati endoconsiliari con funzioni consultive, propositive, istruttorie e di controllo.

Art. 9.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione competono i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il Governo dell'Universita', al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi istituzionali.
2. In particolare il consiglio di amministrazione:
a) nomina, su proposta degli enti promotori, il presidente;
b) puo' nominare, su proposta degli enti promotori d'intesa con il presidente, un vice-presidente tra i suoi membri, definendone le deleghe;
c) definisce le linee di sviluppo dell'Universita' per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1 e degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente statuto;
d) approva, sentito il Senato accademico, il piano strategico dell'Universita' con i relativi piani organizzativi e di sviluppo ed assume i provvedimenti conseguenti;
e) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
f) nomina il rettore ai sensi dell'art. 11 dello statuto;
g) puo' nominare, previa consultazione con il rettore, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Universita', uno o piu' prorettori, in numero massimo non superiore a due stabilendone le funzioni. Nel caso in cui uno di questi sia nominato prorettore vicario, quest'ultimo sostituisce il rettore in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione di quelle concernenti la carica di consigliere di amministrazione. Il numero massimo dei prorettori puo' essere incrementato dal consiglio di amministrazione fino a quattro, su proposta del rettore, per comprovate esigenze organizzative e di funzionamento dell'Universita', previo nulla-osta degli enti promotori;
h) nomina, su proposta degli enti promotori, il direttore generale;
i) nomina, congiuntamente agli enti promotori, il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico (in seguito Fondazione);
j) nomina la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, dopo aver svolto, congiuntamente con gli enti promotori, una fase istruttoria per l'individuazione dei candidati;
k) nomina, su proposta degli enti promotori, il collegio dei revisori dei conti;
l) nomina, sentito il Senato accademico, il nucleo di valutazione di Ateneo;
m) nomina, sentito il Senato accademico, il collegio di disciplina, designandone il presidente; infligge le sanzioni disciplinari ovvero dispone l'archiviazione dei procedimenti nei confronti del personale docente, sulla base del parere del collegio di disciplina;
n) nomina, d'intesa con il rettore, i presidi delle Facolta' dipartimentali;
o) nomina, d'intesa con il rettore, sentito il rispettivo preside, i presidenti di Corsi di studio e le Giunte di Facolta' dipartimentali;
p) e' titolare del potere disciplinare nei casi di illeciti commessi dal rettore;
q) delibera, a maggioranza dei propri componenti, sentito il Senato accademico per le materie di sua competenza, previo nulla-osta degli enti promotori, lo statuto e le relative modifiche;
r) approva e modifica la Carta delle finalita' dell'Universita' e qualsiasi altro documento concernente le finalita' istituzionali di cui all'art. 1, comma 5 del presente statuto dopo aver svolto, congiuntamente con gli enti promotori, una fase istruttoria volta alla condivisione dei suoi contenuti;
s) stipula e modifica, d'intesa con gli enti promotori, convenzioni, accordi e protocolli con la Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico;
t) adotta, sentito il Senato accademico per le materie di spettanza, i regolamenti dell'Universita' concernenti in particolare:
- il funzionamento generale delle strutture didattiche, di ricerca e terza missione;
- l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
- la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale;
u) delibera, su proposta del Senato accademico :
- l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo;
- l'istituzione di nuovi corsi di studio;
v) delibera, su proposta del Senato accademico, gli organici dei professori e dei ricercatori universitari nonche' le relative modalita' di copertura e di nomina;
w) delibera, su proposta del Senato accademico sul conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento e di tutorato;
x) delibera, sentito il Senato accademico, sull'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
y) determina, su proposta del Senato accademico, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico;
z) approva, su proposta del Senato accademico, la programmazione dell'offerta didattica;
aa) stabilisce, su proposta del Senato accademico, l'entita' delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti;
bb) puo' istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti delegati dal consiglio di amministrazione stesso; le norme relative al funzionamento ed alla composizione delle commissioni sono disposte nella delibera istitutiva.
3. Il consiglio di amministrazione delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri Organi.
4. Il consiglio di amministrazione puo' identificare, tra i soggetti previsti dalla normativa vigente e comunque tra figure di vertice dotati di poteri di gestione e di spesa, in virtu' dei poteri effettivamente attribuiti, il ruolo di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 10.

Presidente

1. Il presidente dell'Universita':
a) ha la legale rappresentanza dell'Universita' verso i terzi ed in giudizio;
b) rappresenta l'Universita' nei rapporti istituzionali;
c) vigila sul buon andamento e sul clima dell'Universita', nonche' sul funzionamento dei suoi Organi;
d) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione;
e) verifica l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze del rettore in materia scientifica e didattica;
f) svolge le funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con il presidente, puo' delegare parte delle funzioni del presidente al vice-presidente, se nominato.
3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere, diverso dal rettore, piu' anziano per carica e, in caso di parita', per eta'.

Art. 11.

Rettore - pro rettori

1. Il consiglio di amministrazione, dopo aver svolto congiuntamente agli enti promotori una fase istruttoria per l'individuazione dei candidati, nomina il rettore fra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane o fra i professori di pari livello delle Universita' straniere. Il rettore dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato una sola volta per ulteriori tre anni.
2. Il rettore:
a) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica e di terza missione e cura l'osservanza delle relative disposizioni;
b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni di sua competenza del consiglio di amministrazione;
c) riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sul funzionamento didattico e scientifico e di terza missione dell'Universita' e assicura i flussi informativi che garantiscano al consiglio di amministrazione la piena conoscenza della gestione accademica dell'Universita';
d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie accademiche e nel conferimento dei titoli accademici;
e) convoca e presiede il Senato accademico;
f) ha la rappresentanza scientifica della comunita' accademica nei contesti nazionali e internazionali, con facolta' di stipulare gli accordi relativi, salvaguardando la competenza del direttore generale in presenza di impegni economici;
g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti nel rispetto delle procedure vigenti;
h) censura il comportamento di professori e ricercatori e, per le infrazioni piu' gravi della censura, avvia il procedimento disciplinare a loro carico con motivata proposta al collegio di disciplina;
i) puo' conferire a professori di ruolo dell'Universita' la delega per particolari questioni;
j) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria in quanto applicabili, salva la competenza degli altri organi statutari.
3. Possono essere nominati dal consiglio di amministrazione tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Universita' uno o piu' prorettori, ai sensi dell'art. 9.
Tutti i prorettori durano in carica fino alla conclusione del mandato del rettore e possono essere riconfermati.

Art. 12.

Senato accademico

1. Il Senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dai prorettori se nominati;
c) dai presidi delle Facolta' dipartimentali attivate e in caso di impedimento dai vice-presidi;
d) dal direttore generale, con voto consultivo.
2. Il regolamento generale di Ateneo determina le materie per le quali partecipa al Senato accademico, con diritto di voto, il presidente del consiglio degli studenti.
3. La funzione di Segretario con compito di redigere il verbale spetta al direttore generale, se presente nel luogo ove si svolge la riunione, altrimenti al componente designato dal Senato accademico.
4. L'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico e' comunicato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, puo' intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato.
5. Nel rispetto delle finalita' istituzionali dell'Universita', il Senato accademico e' organo di impulso e di coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche, esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo. In particolare formula pareri e proposte al consiglio di amministrazione in ordine a:
a) il piano strategico, gli indirizzi generali e i piani di sviluppo dell'Universita';
b) la nomina del nucleo di valutazione di Ateneo;
c) la nomina del collegio di disciplina;
d) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti di Ateneo;
e) le modifiche statutarie, per le materie di sua competenza;
f) le Facolta' dipartimentali, le Scuole post-lauream e ogni altra struttura didattica e di ricerca, anche interdipartimentali;
g) l'istituzione di nuovi corsi di studio;
h) la valutazione della conformita' agli indirizzi generali delle attivita' svolte dalle strutture didattiche e di ricerca;
i) gli organici dei professori e dei ricercatori universitari;
j) il conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento e di tutorato;
k) il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico;
l) l'entita' delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti;
m) la programmazione dell'offerta didattica.
6. Il Senato accademico, con il nulla osta del direttore generale qualora derivino impegni di spesa o l'assunzione di obblighi che limitano in qualsiasi modo la capacita' negoziale dell'Universita', delibera su:
a) la nomina dei coordinatori dei corsi integrati nell'ambito dei corsi di laurea;
b) la nomina dei coordinatori delle attivita' di tutorato;
c) l'organizzazione delle attivita' didattiche programmate;
d) le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio universitari;
e) le modalita' di attribuzione di assegni di ricerca, borse di studio e di perfezionamento, concessione di sussidi e premi di studio, per studenti e laureati finanziati anche con contributi di enti terzi;
7. Il Senato accademico delibera sull'autorizzazione al passaggio ad altra Facolta' dipartimentale del personale docente incardinato presso i ruoli dell'Universita'.

Art. 13.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta degli enti promotori, e durano in carica tre anni.

Art. 14.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Ferma l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta ai Dipartimenti, e' costituito apposito nucleo di valutazione di Ateneo per la valutazione scientifica e didattica, composto ed operante secondo le modalita' contenute nel regolamento generale d'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'Universita' e la ricerca (ANVUR).
2. Sentito il Senato accademico, il consiglio di amministrazione nomina il nucleo di valutazione, designandone il presidente.
3. Il nucleo di valutazione e' composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Universita', il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita'. E' componente del nucleo di valutazione il rappresentante degli studenti per il nucleo di valutazione.
4. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed e' composto da cinque membri rinominabili una sola volta.
5. Il nucleo di valutazione svolge la sua attivita' istituzionale avvalendosi dell'ufficio di supporto al nucleo di valutazione.

Art. 15.

Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta degli enti promotori; dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. La delibera di nomina determina il compenso.
2. Il direttore generale esercita le funzioni previste dall'ordinamento universitario, dalla legge e dal presente statuto.
3. Il direttore generale svolge un ruolo tecnico-giuridico nelle determinazioni degli organi di Governo, negli atti e nei provvedimenti dell'Universita'. Sovrintende alla esecuzione di tutte le attivita' di amministrazione, organizzazione e gestione delle risorse umane e patrimoniali dell'Universita', nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal consiglio di amministrazione al quale risponde.
4. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al consiglio di amministrazione la piena conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita'.
5. E' responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
6. Per quanto di sua competenza, coadiuva il rettore nella gestione e nello sviluppo delle attivita' didattiche, scientifiche e di terza missione dell'Ateneo.
7. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione salvo in caso di adozione di delibere riguardanti la sua nomina, rinuncia o revoca, la verifica periodica dei risultati da lui conseguiti ovvero altre delibere che lo riguardino direttamente.
8. Nel caso in cui il direttore generale sia designato tra i membri del consiglio di amministrazione, partecipa con diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, fatto salvo le delibere indicate al comma precedente.
9. Il direttore generale cessa dalle sue funzioni per scadenza del termine, sopravvenuta incapacita', rinuncia o revoca da parte del consiglio di amministrazione.

Titolo III

STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI ASSISTENZA SANITARIA

Art. 16.

Strutture didattiche, di ricerca e di terza missione

1. L'attivita' didattica e di ricerca e' svolta nelle strutture indicate e disciplinate nei regolamenti di Ateneo.
2. Sono strutture dell'Universita' per la didattica, la ricerca e la terza missione:
a) le Facolta' dipartimentali;
b) il Centro integrato di ricerca;
c) le Scuole post lauream;
d) i Centri interdipartimentali.

Art. 17.

Facolta' dipartimentali

1. Alle Facolta' dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. Le Facolta' dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneita' e/o dell'affinita' dei propri corsi di studio.
3. Alle singole Facolta' dipartimentali afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o interessi di ricerca coerenti con gli obiettivi della Facolta' dipartimentale.
4. Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Universita', il personale docente e' incardinato nella Facolta' dipartimentale per la quale e' stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra Facolta' dipartimentale e' autorizzato dal Senato accademico, su richiesta del singolo docente.
5. Le Facolta' dipartimentali sono articolate nel consiglio di Facolta' dipartimentale e nella Giunta di Facolta' dipartimentale. Il funzionamento delle Facolta' dipartimentali e' disciplinato nel regolamento generale d'Ateneo.

Art. 18.

Presidi delle Facolta' dipartimentali

1. I presidi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, scegliendoli tra i professori di prima fascia a tempo pieno delle rispettive Facolta' dipartimentali, ai sensi della lettera n) del punto 2 dell'art. 9 del presente statuto.
2. I presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. I presidi rappresentano la Facolta' dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche, le attivita' scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facolta' dipartimentale.

Art. 19.

Consigli di Facolta' dipartimentali

1. I consigli di Facolta' dipartimentali sono composti dal preside che li presiede, da tutti i professori di prima e seconda fascia, da tutti i ricercatori a tempo indeterminato e da tutti i ricercatori a tempo determinato, di cui alla legge 240/2010 art. 24, comma 3, lettera b), nonche' da una rappresentanza di tre ricercatori a tempo determinato, di cui alla legge 240/2010 art. 24, comma 3, lettera a).
Possono partecipare ai consigli di Facolta' dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti nei corsi di studio secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.
Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del consiglio di Facolta' dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla Facolta' dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta e delle deliberazioni.
2. I consigli di Facolta' dipartimentali:
a) verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente;
b) d'intesa con il centro integrato di ricerca, curano la programmazione e organizzano le attivita' di ricerca della Facolta' dipartimentale.
3. I consigli di Facolta' dipartimentali propongono al Senato accademico:
a) la programmazione dell'offerta didattica;
b) l'organizzazione delle attivita' didattiche programmate;
c) il conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento e di tutorato;
d) l'assegnazione dei posti di ruolo per la Facolta' dipartimentale;
e) i bandi per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento.

Art. 20.

Giunte di Facolta' dipartimentali

1. Le Giunte di Facolta' dipartimentali sono nominate dal consiglio di amministrazione ai sensi della lettera o) del punto 2 dell'art. 9 del presente statuto. I componenti sono scelti tra i professori a tempo pieno della Facolta' dipartimentale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. La composizione e le funzioni delle Giunte di Facolta' dipartimentali sono disciplinate dal regolamento generale d'Ateneo.

Art. 21.

Centro integrato di ricerca

1. Il Centro integrato di ricerca (CIR) e' la struttura di riferimento interfacolta' dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attivita' di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, delle attivita' di terza missione, nonche' per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facolta' dipartimentali.
2. La direzione del CIR e' affidata al rettore o al prorettore alla ricerca se nominato. Il funzionamento, l'organizzazione e la composizione delle strutture di Governo del CIR sono stabiliti nel regolamento generale d'Ateneo.
3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attivita' di ricerca, per la terza missione, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche e di innovazione.
4. Nell'ambito del CIR, seguendo le procedure specificate nel regolamento generale di Ateneo, possono essere attivati e finanziati centri, strutture, programmi di ricerca e gruppi di lavoro interfacolta' dipartimentali, aperti anche alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali

Art. 22.

Scuole post lauream

1. Per la realizzazione delle competenze delle singole Facolta' dipartimentali o comuni a piu' Facolta' dipartimentali, l'Universita' puo' istituire apposite strutture didattiche chiamate Scuole post lauream, anche a seguito di convenzioni o mediante consorzi con enti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'ordinamento delle Scuole post lauream in quanto strutture didattiche speciali e' stabilito con la delibera che ne sancisce l'istituzione. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole post lauream sono disciplinati dalla legislazione vigente, dai regolamenti di Ateneo e dai relativi regolamenti delle Scuole approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.
3. Alle Scuole post lauream puo' essere riconosciuta autonomia didattica, nonche' autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Alle Scuole e' assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attivita' istituzionali.
4. Le Scuole post lauream organizzano la didattica post-lauream anche per i corsi di dottorato di ricerca, prevalentemente in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni. D'intesa con il CIR, le Scuole post lauream possono gestire specifici programmi di ricerca e innovazione finanziati dall'esterno, strumentali alle proprie attivita', da attuare in collaborazione con le strutture dell'Ateneo e con l'obiettivo specifico di valorizzare il rapporto tra la formazione e la ricerca scientifica e il trasferimento delle conoscenze.

Art. 23.

I Centri interdipartimentali

1. I Centri interdipartimentali sono strutture interdipartimentali alle quali e' attribuito lo sviluppo di progetti speciali e l'erogazione di servizi ritenuti rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Universita'.
2. L'attivazione o la disattivazione delle strutture interdipartimentali sono deliberate secondo le modalita' previste dal presente statuto, previo parere delle Facolta' dipartimentali.
3. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture interdipartimentali sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo e dai relativi regolamenti delle strutture approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.

Art. 24.

Policlinico universitario Campus Bio-Medico

1. Il Policlinico universitario Campus Bio-Medico e' un ospedale di alta specializzazione, sorto come «gestione speciale» dell'Universita' e da questa direttamente gestito fino alla data in cui, senza soluzione di continuita', e' conferito alla Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, costituita dalla stessa Universita' insieme agli enti promotori. Il predetto conferimento e' sottoposto alla condizione sospensiva di efficacia consistente nel rilascio dei provvedimenti della Regione Lazio che determinano il subentro della Fondazione nell'esercizio del Policlinico universitario Campus Bio-Medico.
2. L'Universita' e la Fondazione operano in stretta collaborazione per il perseguimento della medesima missione, affidata dagli enti promotori, dando vita ad una relazione virtuosa incentrata sul principio di unita', anche secondo appositi accordi o convenzioni che regolano i rapporti tra l'Universita' e la Fondazione in tutti gli aspetti di formazione, ricerca e innovazione, assicurando la coerenza di indirizzo strategico e di azione tra i due enti nel rispetto della reciproca autonomia gestionale.
3. L'Universita' esercita il controllo sulla Fondazione attraverso la nomina, con le modalita' stabilite dal presente statuto, della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di quest'ultima.

Titolo IV

PROFESSORI E RICERCATORI - PERSONALE NON DOCENTE - STUDENTI

Art. 25.

Professori e ricercatori

1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori e da professori a contratto.
2. La dotazione organica dei professori universitari e dei ricercatori e' fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico nel rispetto delle norme vigenti.
3. Ai professori ed ai ricercatori si applicano le norme vigenti in materia di stato giuridico e di trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori universitari delle Universita' statali, in armonia con i principi sanciti dal presente statuto e tenuto conto della natura dell'Universita'.
4. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione con apposito regolamento.

Art. 26.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente e a esprimere in merito un parere conclusivo.
2. Il consiglio di amministrazione, in osservanza della normativa vigente, sentito il Senato accademico, nomina i componenti del collegio di disciplina, designandone il presidente.
Il collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un mandato.
3. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della vigente normativa in materia.
4. Il collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori. I componenti devono essere in regime di tempo pieno e possibilmente esterni. Il presidente e' designato tra i tre professori ordinari.
5. Il collegio di disciplina e' unico, articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed e' costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed e' costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed e' costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.
6. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che puo' dar luogo ad una sanzione disciplinare piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da' l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il rettore procede con proprio provvedimento, previo parere del collegio di disciplina.
7. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere per il consiglio di amministrazione che, in conformita' al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.
8. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

Art. 27.

Personale non docente

1. La dotazione organica, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale non docente sono determinati dal consiglio di amministrazione e sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, da apposito regolamento.

Art. 28.

Studenti e tasse

1. Gli studenti partecipano all'organizzazione delle attivita' dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze secondo le modalita' previste dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo.
2. L'importo delle tasse universitarie e dei contributi e' fissato annualmente dal consiglio di amministrazione.
3. In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono tenuti a versare contributi speciali il cui importo e' fissato annualmente dal consiglio di amministrazione.
4. L'Universita', anche in accordo con altri enti pubblici e privati, puo' avvalersi della collaborazione degli studenti nelle attivita' ammesse.
5. Il codice di comportamento degli studenti descrive le regole di comportamento ai quali gli studenti sono tenuti, cosi' come definito nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 29.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti eletti con le modalita' di composizione indicate nel regolamento generale di Ateneo.
2. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Universita', e funzioni di coordinamento rispetto all'attivita' dei rappresentanti degli studenti.
3. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente, il vice presidente e il rappresentante degli studenti per il nucleo di valutazione. Il presidente e' il rappresentante degli studenti in Senato accademico e nel presidio della qualita'. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente.
4. Il consiglio degli studenti predispone il regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone, per l'approvazione, al consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
5. Il presidente resta in carica due anni ed e' rinnovabile una sola volta.

Titolo V

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Disposizioni comuni

1. Le fonti normative dell'Universita' sono, oltre alle disposizioni del presente statuto e, in quanto applicabili, alle norme di legge in materia universitaria, i seguenti regolamenti:
a) regolamento generale di Ateneo;
b) regolamento didattico di Ateneo;
c) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. Il consiglio di amministrazione puo' emanare regolamenti per ulteriori specifiche materie.

Art. 31.

Disposizioni transitorie e finali

1. Qualora l'Universita' dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, il consiglio di amministrazione, su proposta degli enti promotori, nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri. L'eventuale residuo attivo di liquidazione sara' devoluto all'Associazione Campus Bio-Medico.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia - in quanto applicabili - alle disposizioni di legge.
3. Il presente statuto entra in vigore una settimana dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto rettorale di emanazione, fermo restando quanto di seguito previsto.
4. Premesso che il conferimento di cui all'art. 24 del presente statuto e' sottoposto alla condizione sospensiva di efficacia consistente nel rilascio dei provvedimenti della Regione Lazio che determinano il subentro della Fondazione nell'esercizio del Policlinico universitario Campus Bio-Medico, sino al verificarsi di tale condizione:
a) rimangono in vigore gli articoli 6, 7, 8, 9, 14, 16 e 25 dello statuto previgente, che devono intendersi quivi integralmente trascritti;
b) rimangono in carica gli organi Istituzionali di cui all'art. 6 dello statuto previgente;
c) rimangono in carica tutti gli altri organismi, anche accademici, non compresi nell'art. 6 dello statuto previgente.
5. Al verificarsi della condizione sospensiva di efficacia indicata al precedente comma:
a) gli articoli 6, 7, 8, 9, 14, 16 e 25 dello statuto previgente devono intendersi abrogati;
b) fatta eccezione per il rettore che resta in carica fino alla naturale scadenza del proprio mandato, decadono gli organi Istituzionali di cui all'art. 6 del previgente statuto;
c) decadono tutti gli altri organismi, anche accademici, non compresi nell'art. 6 del previgente statuto;
d) al fine di garantire la continuita' delle funzioni dell'Universita', gli organi diversi dal rettore, di cui alla precedente lettera b), e tutti gli altri organismi, di cui alla precedente lettera c), rimangono in carica fino alla nuova nomina.