IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla legge medesima che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 22 novembre 2010, con il quale e' stato sostituito l'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo; Visto il regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio; Visto, in particolare, l'art. 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, ai sensi del quale uno Stato membro puo' decidere di esentare dallo stesso regolamento le attivita' di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio nei confronti di una o piu' delle categorie di aeromobili seguenti: a) gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocita' misurabile di stallo o la velocita' costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocita' calibrata e con una massa massima al decollo (maximum take-off mass «MTOM»), registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua; b) gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con un MTOM, registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua; c) gli alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e i motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con un MTOM, registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg; Viste le comunicazioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) prot. n. DG- 14/10/2020-0099289-P e n. DG-03/02/2021-0012189-P, con le quali lo stesso ente, in qualita' di autorita' competente per l'aviazione civile dell'Italia, ha notificato alla Commissione europea e all'EASA la decisione di esenzione, cosiddetto opt-out, con la quale, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2018/1139, ha escluso dall'applicazione dello stesso regolamento europeo le attivita' di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio nei confronti delle seguenti categorie di aeromobili: a) gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocita' misurabile di stallo o la velocita' costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocita' calibrata e con una massa massima al decollo (maximum take-off mass «MTOM»), registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua; b) gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con un MTOM, registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua; c) gli alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e i motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM, registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg; Considerata la necessita' di dover operare l'adeguamento del decreto ministeriale 22 novembre 2010 in relazione al mutato quadro normativo;
Decreta:
Articolo unico
Il testo dell'allegato unico annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2010, e' sostituito dal seguente:
Caratteristiche degli apparecch per l'impiego nel volo da diporto o sportivo
1) Velivoli (aeroplano, idrovolante o anfibio), diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocita' misurabile di stallo o la velocita' costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocita' calibrata e con una massa massima al decollo (maximum take-off mass «MTOM») non superiore a 600 kg per i velivoli non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per i velivoli destinati all'impiego sull'acqua. 2) Elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua. 3) Alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg. 4) Autogiro monoposto e biposto con una MTOM non superiore a 600 kg. 5) Aerostati e dirigibili monoposto o biposto aventi un volume massimo di progetto non superiore a 1200 m³ in caso di aria calda, e non superiore a 400 m³ in caso di altro gas di sollevamento. 6) Deltaplano a motore, in configurazione terrestre, idrovolante o anfibio, al massimo biposto, la cui velocita' misurabile di stallo o la velocita' costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocita' calibrata e con una massa massima al decollo non superiore a 600 kg per i deltaplani non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per i deltaplani destinati all'impiego sull'acqua. 7) Paracadute a motore, al massimo biposto, con una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 300 kg per i monoposto e 450 kg per i biposto. 8) Qualsiasi altro apparecchio con equipaggio con una massa a vuoto massima, compreso il combustibile, non superiore a 70 kg. Quanto sopra non si applica agli aeromobili a cui e' stato rilasciato, o si considera essere stato rilasciato, un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 o del regolamento (UE) n. 2018/1139. Ferme restando le norme e gli allegati tecnici previsti ed operanti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 133/2010, al fine di assicurare la rispondenza allo standard di sicurezza e qualita' delle dichiarazioni rese dai costruttori e proprietari degli aeromobili per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge n. 106/1985, l'Aero Club d'Italia effettuera' operazioni di vigilanza, verifiche e controlli (art. 7, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 133/2010), avvalendosi, anche in accordo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con l'Autorita' aeronautica (ENAC) e con il Ministero della difesa, di ditte certificate, di professionisti del settore, di personale reso disponibile dal MIMS e dal Ministero della difesa o di proprio personale. Roma, 7 dicembre 2021
Il Ministro: Giovannini |