Gazzetta n. 304 del 23 dicembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 12 novembre 2021 |
Attuazione del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale - Compensazione costi indiretti CO |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modifiche, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che istituisce il Ministero della transizione ecologica, che riunisce le competenze gia' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le attribuzioni di funzioni in materia di energia fino ad allora ripartite tra altri dicasteri; Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE; Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato» e in particolare l'art. 29, comma 1, che stabilisce che, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo del «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale» istituito presso il Ministero dello sviluppo economico con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, alimentato secondo le previsioni dell'art. 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema EU ETS; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che all'art. 1, comma 82, sostituisce il primo periodo del comma 8 dell'art. 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, con il seguente: «La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalita' di cui al comma 2 dell'art. 29, nonche', per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico»; Vista la comunicazione della Commissione (2012/C 158/04) «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 158 del 5 giugno 2012, con la quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali le misure di aiuto nel contesto dell'EU ETS possono essere considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Linee guida ETS del 2012); Vista la comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 317 del 25 settembre 2020, con la quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali le misure di aiuto nel contesto dell'EU ETS possono essere considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Linee guida ETS del 2021); Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale; Visto l'art. 18, comma 18 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con cui il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30; Visto l'art. 4-quater (Sperimentazione e semplificazione in materia contabile), comma 1, lettera a) della legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale dispone che le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attivita' sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare la previsione dell'obbligo a carico delle grandi imprese di effettuazione di una diagnosi energetica periodica, condotta da societa' di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale. Tale obbligo di periodicita' non si applica alle grandi imprese che adottano sistemi di gestione ambientale certificati, dettati di cui all'allegato dello stesso decreto legislativo. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione. L'obbligo e' esteso anche alle imprese ad elevato consumo di energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, indipendentemente dalla loro dimensione, e comprende anche l'attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, l'adozione di sistemi di gestione ambientale conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso. Lo stesso decreto legislativo prevede inoltre un'attivita' di controllo e specifiche sanzioni amministrative a carico delle imprese non adempienti; Visto l'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce gli obblighi di pubblicazione degli aiuti ricevuti in capo ai soggetti beneficiari e le sanzioni ivi previste dalla legge; Considerato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 63, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto: Acquirente Unico S.p.a, citato all'art. 3 del presente decreto, ha caratteristiche tecnico-organizzative non riscontrabili sul mercato, disponendo, tramite il Sistema informativo integrato (SII), del dato di misura dei consumi ufficiali che possono essere utilizzati sia per il calcolo degli aiuti previsti dalle Linee guida ETS sopra richiamate, sia per le attivita' di controllo e di verifica di coerenza dei dati di produzione auto dichiarati dai potenziali beneficiari; il dato di consumo che risulta dal SII, poiche' non oggetto di autodichiarazione, fornisce un elemento oggettivo su cui basare l'istruttoria delle domande di accesso ai benefici, consentendo di effettuare verifiche in merito alla coerenza dei dati sulla quasi totalita' dei richiedenti, a fronte di un costo operativo ridotto; l'evidenza di eventuali discordanze, inoltre, puo' fornire indicazioni utili per guidare i predisposti accertamenti di merito, ottimizzandoli (comma 2, lettera b); sussistono ragioni di estrema urgenza collegate alla necessita' di erogare entro il termine del 31 dicembre 2021 le risorse relative al 2020 del Fondo da attivare mediante il presente decreto, come richiesto dal punto 30 delle Linee guida ETS del 2012, in quanto tale termine non potrebbe essere rispettato con il ricorso ad una procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione; Considerato che, con comunicazione C(2021) 4993 final del 9 luglio 2021 della Commissione europea, la misura di aiuto nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, notificata a norma dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato, e' stata ritenuta compatibile con il mercato;
Decreta:
Art. 1
Contenuti e finalita'
1. Il presente decreto definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di seguito «Fondo», istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'art. 27, comma 2 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, cosi' come sostituito dall'art. 13, comma 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, come definita nelle Linee guida ETS del 2012 e del 2021 della Commissione europea. 2. La misura di aiuto di cui al comma 1, notificata ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), assume la forma di una sovvenzione diretta ed e' compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione 3.1 degli orientamenti ETS del 2012 e del 2021. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, valgono le seguenti definizioni: a) Ministero: il Ministero della transizione ecologica; b) Linee guida ETS del 2012: comunicazione della Commissione europea (2012/C 158/04) sugli «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012» che si applicano fino al 31 dicembre 2020; c) Linee guida ETS del 2021: comunicazione della Commissione europea (2020/C 317/04) sugli «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021» in vigore dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030; d) aiuto: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri stabiliti all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; e) intensita' massima di aiuto: importo totale dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili; f) soggetti beneficiari: imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati negli allegati delle Linee guida ETS del 2012 e del 2021 ritenuti esposti ad un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori dell'Unione a causa dei costi delle emissioni indirette trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica; g) soggetto gestore: il soggetto individuato in attuazione dell'art. 3; h) rilocalizzazione delle emissioni di carbonio: si intende uno scenario caratterizzato dall'incremento delle emissioni globali di gas a effetto serra nel quale le imprese spostano la produzione al di fuori dell'Unione perche' non possono trasferire l'aumento dei costi provocato dall'EU ETS alla propria clientela senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato; i) audit energetico o diagnosi energetica: una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunita' di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati. |
| Art. 3
Dotazione e gestione finanziaria del Fondo
1. All'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, sono destinate, previa verifica delle effettive disponibilita', le risorse finanziarie di cui all'art. 23, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti di quanto indicato dalla legge. 2. Il Fondo puo' essere incrementato mediante disposizioni di legge successive. 3. La gestione del Fondo e' affidata a Acquirente Unico S.p.a. societa' per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a.), di proprieta' al 100 per cento del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 50/2016, che disciplina il trasferimento delle risorse ad acquirente unico e lo svolgimento, rispettivamente, degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti il ricevimento e l'istruttoria delle domande di beneficio, l'erogazione degli aiuti, le verifiche previste dal presente decreto. 4. Agli oneri connessi alla gestione del Fondo si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al precedente comma 1, secondo criteri e modalita' stabiliti dalla convenzione di cui al comma 3 nel limite massimo dell'1 (uno) per cento delle risorse disponibili. |
| Art. 4 Ambito di applicazione degli aiuti di Stato per i costi indiretti delle emissioni prima e dopo il 2021
1. Le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, validamente costituite al momento della presentazione della domanda, possono beneficiare degli aiuti di Stato per i costi delle emissioni indirette regolamentati in questo decreto, indipendentemente dal fatto che siano o meno incluse nel regime di scambio di quote di emissioni, soltanto se operano in uno dei settori o sottosettori elencati, rispettivamente: a) nell'allegato II della comunicazione della Commissione (2012/C 158/04) sugli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dopo il 2012 («Linee guida ETS del 2012»), per i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020; nonche' b) nell'allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) sugli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dopo il 2021 («Linee guida ETS del 2021»), per i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030. |
| Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente capo le imprese che, alla data di presentazione della domanda di beneficio: a) operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell'allegato II degli orientamenti ETS dopo il 2012, con i codici NACE ivi specificati, indipendentemente se appartengono o meno al sistema EU ETS di scambio quote; b) hanno sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. L'importo massimo dell'aiuto che puo' essere concesso e' calcolato, secondo quanto previsto all'art. 6 e nei limiti di quanto previsto all'art. 7, secondo una formula che prenda in considerazione i livelli della produzione di base dell'impianto o i livelli di consumo di base di energia elettrica dell'impianto, secondo la definizione degli orientamenti ETS dopo il 2012, nonche' il fattore di emissione di CO2 per l'energia elettrica fornita da impianti di combustione in aree geografiche diverse. In caso di contratti di fornitura di energia elettrica che non comprendono alcun costo di CO2 non vengono concessi aiuti di Stato, in conformita' al paragrafo 11 delle Linee guida ETS del 2012; c) hanno sede legale nello Spazio economico europeo; d) hanno sede operativa in Italia; e) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente; f) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; g) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'; h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno sulle quali pende un ordine di recupero da parte della Commissione europea; i) abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero. |
| Art. 6
Calcolo dell'importo massimo di aiuto
1. Il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto per impianto per i costi sostenuti nell'anno 2020, viene effettuato conformemente alla sezione 3.1 degli orientamenti ETS dopo il 2012, in accordo alla formula indicata al paragrafo 27, lettera a) o lettera b) a seconda se sono applicabili o meno i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato III della comunicazione (2012/C 387/06) ai prodotti fabbricati dal beneficiario oggetto dei settori o sottosettori di cui all'allegato II della comunicazione della Commissione (2012/C 158/04). Il fattore Ct di emissione di CO2 massimo per l'Italia (tCO2 /MWh) applicabile per l'anno 2020 e' riportato nell'allegato IV della comunicazione (2012/C 158/04). 2. Se un impianto fabbrica prodotti ai quali e' applicabile un parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica «E» di cui all'allegato III e prodotti ai quali e' applicabile il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica «EF» pari a 0,8, il consumo di energia elettrica per ciascun prodotto deve essere ripartito in base ai rispettivi quantitativi di produzione di ciascun prodotto. 3. Se un impianto fabbrica sia prodotti che risultano ammissibili agli aiuti (che rientrano cioe' nei settori e sottosettori elencati nell'allegato II) che prodotti che non sono ammissibili agli aiuti, l'importo massimo dell'aiuto sara' calcolato soltanto per i prodotti ammissibili. 4. Ai sensi della comunicazione della Commissione (2012/C 387/06), se un impianto fabbrica prodotti la cui intercambiabilita' tra combustibile ed elettricita' e' stabilita nell'allegato I, punto 2) della decisione 2011/278/UE, non e' adeguato stabilire un parametro di riferimento sulla base del numero di MWh/t di prodotto. In questi casi, il fattore «E» nella formula per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto di cui al paragrafo 27, lettera a) degli orientamenti ETS del 2012 deve essere sostituito con il seguente termine, che trasforma un parametro di riferimento di prodotto ai sensi della decisione 2011/278/UE in un parametro di efficienza del consumo di elettricita' sulla base di un fattore europeo medio di intensita' delle emissioni pari a 0,465 tCO2 /MWh: parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I della decisione 2011/278/EU (in tCO2 /t) × le quote di emissioni indirette pertinenti nel periodo di riferimento (%)/0,465 (tCO2 / MWh). Dove le «quote di emissioni indirette pertinenti nel periodo di riferimento» corrispondono al quoziente tra le emissioni indirette pertinenti e la somma delle emissioni dirette totali e delle emissioni indirette pertinenti, ai sensi dell'art. 14 della decisione 2011/278/EU. 5. Oltre a quanto gia' disposto, ai fini del calcolo dell'aiuto e dell'obbligo da parte dell'Italia di presentare relazioni annuali alla Commissione europea sulle misure di aiuto ai sensi dei paragrafi 48 e 49 delle Linee guida ETS del 2012, il beneficiario deve fornire, alla data di presentazione della domanda, le seguenti informazioni: a) il nome del beneficiario e gli impianti sovvenzionati di sua proprieta'; b) i settori o i sottosettori in cui opera; c) la produzione di base per ogni impianto sovvenzionato del settore o del sottosettore pertinente, come definita nell'allegato I degli orientamenti ETS del 2012; d) gli incrementi o diminuzioni sostanziali della capacita', se del caso, come definiti nell'allegato I degli orientamenti ETS del 2012; e) la produzione annua per ogni impianto sovvenzionato del settore o del sottosettore pertinente per ciascuno degli anni utilizzati per stabilire la produzione di base; f) la produzione annua per ogni impianto sovvenzionato del settore o del sottosettore pertinente per l'anno per il quale e' richiesto l'aiuto; g) la produzione annua di altri prodotti fabbricati in ogni impianto sovvenzionato che non sono oggetto del parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica per ciascuno degli anni utilizzati per stabilire la produzione di base (se eventuali aiuti sono richiesti utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica); h) il consumo di base di energia elettrica di ciascun impianto sovvenzionato (se eventuali aiuti sono richiesti utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica); i) il consumo annuo di energia elettrica per ciascuno degli anni utilizzati per stabilire il consumo di base di energia elettrica (se eventuali aiuti sono richiesti utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica); j) il consumo annuo di energia elettrica dell'impianto per l'anno per il quale e' richiesto l'aiuto (se eventuali aiuti sono richiesti utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica). 6. L'aiuto sara' versato al beneficiario, su richiesta, nell'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi delle emissioni indirette, conformemente con quanto disposto al punto 30 degli orientamenti ETS del 2012. Sono previsti, pertanto, entro l'anno 2021 pagamenti solo per i costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. |
| Art. 7
Intensita' dell'aiuto e cumulo
1. L'intensita' massima dell'aiuto espressa in percentuale rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario nel 2020, non sara' superiore al 75%, come previsto al paragrafo 26 degli orientamenti ETS del 2012. 2. Tale percentuale, uguale per tutti i beneficiari ritenuti idonei a ricevere l'aiuto, sara' determinata nel 2021 dal rapporto tra le risorse effettivamente disponibili del Fondo di cui all'art. 3, comma 1, e i costi ammissibili globali sostenuti da tutti i beneficiari idonei per l'anno 2020, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1. 3. Gli aiuti concessi nell'ambito di questo regime non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE ne' con altre forme di finanziamento dell'Unione europea per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta un'intensita' dell'aiuto di Stato superiore a quella prevista nelle linee guida ETS del 2012. |
| Art. 8
Rendicontazione annuale, trasparenza e controllo
1. Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti di Stato, il soggetto gestore pubblica il testo integrale del regime di aiuti approvato, cura la redazione di una relazione sulla misura di aiuto, con le modalita' previste dalle Linee guida ETS del 2012 di cui ai punti da 48 a 50 e da 52 a 54, ai fini della trasmissione alla Commissione europea e conserva per dieci anni la documentazione dettagliata relativa alla concessione degli aiuti da mettere a disposizione su richiesta del Ministero e della Commissione per eventuali controlli. |
| Art. 9
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente capo le imprese che, alla data di presentazione della domanda di beneficio: a) operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I degli orientamenti ETS dopo il 2021, con i codici NACE ivi specificati, indipendentemente se appartengono o meno al sistema EU ETS di scambio quote; b) hanno sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030; c) hanno sede legale nello Spazio economico europeo; d) hanno sede operativa in Italia; e) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; f) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; g) si impegnano a rispettare l'obbligo di effettuare un audit energetico ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2012/27/UE, o come audit energetico indipendente o nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia certificato o di un sistema di gestione ambientale certificato, ad esempio il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS) e di attuare le raccomandazioni contenute nella relazione di audit, nella misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi i 3 anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato, ai sensi del paragrafo (55), lettera a) delle Linee guida ETS del 2021; h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'; i) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno sulle quali pende un ordine di recupero da parte della Commissione europea; j) abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero. |
| Art. 10
Calcolo dell'importo massimo di aiuto
1. Il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto per impianto per i costi sostenuti delle emissioni indirette nell'anno t del periodo 2021-2030, viene effettuato conformemente alla sezione 3.1 degli orientamenti ETS dopo il 2021, in accordo alla formula indicata al paragrafo 28, lettera a) o lettera b) a seconda se sono applicabili o meno i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica, di cui all'allegato II della comunicazione (2020/C 317/04), ai prodotti fabbricati dal beneficiario oggetto dei settori o sottosettori di cui all'allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04). Parametri di riferimento specifici e generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica dei prodotti saranno definiti mediante decisione della Commissione in sostituzione dell'allegato II. Il fattore Ct di emissione di CO2 massimo per l'Italia (tCO2 /MWh) applicabile nel periodo 2021-2030 sara' definito anch'esso mediante decisione della Commissione in sostituzione dell'allegato III della comunicazione (2020/C 317/04). 2. Se un impianto fabbrica prodotti ai quali e' applicabile un parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato II e prodotti ai quali e' applicabile il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica, il consumo di energia elettrica per ciascun prodotto deve essere ripartito in base ai rispettivi quantitativi di produzione di ciascun prodotto. 3. Se un impianto fabbrica sia prodotti che risultano ammissibili agli aiuti (che rientrano cioe' nei settori elencati nell'allegato I) che prodotti che non lo sono, l'importo massimo dell'aiuto sara' calcolato soltanto per i prodotti ammissibili. 4. Per i prodotti che rientrano nei settori ammissibili rispetto ai quali l'intercambiabilita' combustibile/energia elettrica e' stata stabilita nella sezione 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, i parametri di riferimento per il consumo di energia elettrica sono determinati all'interno degli stessi limiti di sistema, tenendo conto, ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto, della sola parte di energia elettrica. I parametri di riferimento per il consumo di energia elettrica corrispondenti ai prodotti oggetto dei settori ammissibili saranno definiti mediante decisione della Commissione in sostituzione dell'allegato II degli orientamenti ETS del 2021. 5. Ai fini del calcolo dell'aiuto e dell'obbligo da parte dell'Italia di presentare relazioni annuali alla Commissione europea sulle misure di aiuto ai sensi dei paragrafi 59 e 60 delle Linee guida ETS del 2021, il beneficiario deve fornire, alla data di presentazione della domanda, le seguenti informazioni: a) il nome del beneficiario e gli impianti sovvenzionati di sua proprieta'; b) il settore o i settori in cui opera ciascun beneficiario (utilizzando il codice NACE-4); c) la produzione effettiva per ogni impianto sovvenzionato del settore pertinente, come definita nella sezione 1.3 degli orientamenti ETS del 2021; d) il consumo effettivo di energia elettrica di ciascun impianto sovvenzionato (se eventuali aiuti sono richiesti utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica), come definito nella sezione 1.3 degli orientamenti ETS del 2021. 6. L'aiuto sara' versato al beneficiario, su richiesta, nell'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi delle emissioni indirette, in conformita' al paragrafo 25 degli orientamenti ETS del 2021. |
| Art. 11
Intensita' dell'aiuto e cumulo
1. L'intensita' massima dell'aiuto espressa in percentuale rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario a partire dal 2021, non sara' superiore al 75%, come previsto al paragrafo 27 degli orientamenti ETS del 2021. 2. Tale percentuale, uguale per tutti i beneficiari ritenuti idonei a ricevere l'aiuto, sara' determinata ogni anno dal rapporto tra le risorse effettivamente disponibili del fondo di cui all'art. 3, comma 1, e i costi ammissibili globali sostenuti da tutti i beneficiari idonei per l'anno considerato, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1. 3. Conformemente con quanto disposto ai punti da 33 a 35 degli orientamenti ETS del 2021, gli aiuti sono cumulabili: a) con altri aiuti di Stato in relazione ai diversi costi ammissibili individuabili; b) con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, e con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto piu' elevati applicabili all'aiuto in questione in base alla presente sezione. Gli aiuti non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in un'intensita' dell'aiuto superiore a quella stabilita in questa sezione. |
| Art. 12
Rendicontazione annuale, trasparenza e controllo
1. Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti di Stato, il soggetto gestore pubblica il testo integrale del regime di aiuti approvato, con le modalita' previste dalle Linee guida ETS del 2021 di cui ai punti da 56 a 62, cura la redazione di relazioni annuali sulla misura di aiuto ai fini dell'invio alla Commissione europea, e conserva per dieci anni la documentazione dettagliata relativa alla concessione degli aiuti, da mettere a disposizione su richiesta del Ministero e della Commissione per eventuali controlli. 2. Qualora dalle verifiche effettuate, anche ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, risulti che il beneficiario non abbia rispettato l'impegno di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) del presente decreto, questi sara' obbligato a rimborsare l'importo dell'aiuto gia' ricevuto e potra' ricevere ulteriori aiuti solo dopo il corretto adempimento dell'impegno. |
| Art. 13
Presentazione delle domande
1. Le misure di aiuto di cui al presente decreto sono concesse nella forma di sovvenzione diretta, sulla base di una procedura valutativa svolta dal soggetto gestore. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di beneficio sono definiti con provvedimento del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sul sito internet del Ministero. Con lo stesso provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del soggetto gestore. 3. Le domande di beneficio, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, per le imprese del capo II, e all'art. 9, per le imprese del capo III, sono presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento di cui al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del soggetto gestore (www.acquirenteunico.it). 4. Le imprese hanno diritto al beneficio esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento dei costi ammissibili previsti dalla domanda di beneficio, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all'ammontare dei predetti costi. Nel caso in cui le risorse che alimentano il fondo, attraverso i proventi della vendita all'asta, in un determinato anno superano l'aiuto effettivo fornito ai beneficiari, basato sull'intensita' massima di aiuto del 75%, l'eccedenza in quell'anno viene capitalizzata nel fondo per consentire la fornitura di un'intensita' di aiuto del 75% negli anni successivi, anche se i proventi della vendita all'asta sono inferiori a quanto sarebbe necessario per fornire un'intensita' di aiuto del 75%. |
| Art. 14
Istruttoria e concessione degli aiuti
1. Ai fini della concessione degli aiuti, il soggetto gestore verifica la completezza e la regolarita' della domanda di beneficio, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto e procede all'istruttoria delle domande. Le attivita' istruttorie sono svolte dal soggetto gestore entro novanta giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione della domanda di beneficio, fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attivita' di valutazione delle domande in relazione alle quali l'aiuto richiesto e' superiore a euro 150.000,00, il soggetto gestore cura gli adempimenti necessari all'acquisizione della documentazione antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Per le domande di aiuto per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il soggetto gestore, determina ogni anno l'intensita' dell'aiuto di cui all'art. 7 o all'art. 11, calcola l'importo degli aiuti richiesti per singolo beneficiario di cui all'art. 6 o 10, e procede per conto del Ministero alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni, e all'erogazione degli stessi, ripartendo le risorse che alimentano ogni anno il fondo fra i beneficiari idonei, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione degli aiuti. Il medesimo provvedimento riporta l'importo dell'aiuto concesso, gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento del medesimo, ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza del soggetto gestore, nonche' le cause di revoca dei benefici. 3. Per le domande di aiuto ritenute non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il soggetto gestore per conto del Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 15
Revoca degli aiuti e recupero delle somme
1. Il soggetto gestore su autorizzazione del Ministero dispone, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, la revoca totale degli aiuti concessi nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; c) mancato rispetto del divieto di cumulo degli aiuti di cui all'art. 7 o 11; d) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni. 2. In caso di revoca, l'impresa beneficiaria non ha diritto agli aiuti e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998. 3. Il soggetto gestore, su autorizzazione del Ministero, sospende inoltre la concessione o il pagamento di aiuti concessi nel quadro del regime notificato a favore delle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finche' tali imprese non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero. 4. Nel caso previsto all'art. 12, comma 2, il soggetto gestore notifica al beneficiario la revoca dell'aiuto. 5. Il soggetto gestore provvede al recupero delle somme di cui ai commi 2, 3 e 4. |
| Art. 16
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Gli obblighi di pubblicita' sono assolti con l'inserimento dei dati nel Registro nazionale per gli aiuti di stato, di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla base delle disposizioni regolamentari previste per lo stesso registro. Roma, 12 novembre 2021
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3027 |
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