Gazzetta n. 304 del 23 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 ottobre 2021
Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante: «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE, nonche' dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;
Visto, in particolare l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 6 del predetto decreto 7 marzo 2006, il quale, nel dettare i criteri per l'attribuzione dei punteggi da assegnare durante la correzione, dispone che «Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte»;
Considerato che, per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, non e' previsto alcun limite per il superamento della relativa prova concorsuale;
Ritenuto di dover scongiurare una disparita' di trattamento tra gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di specializzazione universitaria e gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di formazione specifica in medicina generale, al fine di non pregiudicare questi ultimi;
Considerato, inoltre, che l'assenza di limiti nella formazione delle graduatorie del concorso di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, garantirebbe la massima copertura dei posti banditi dalle regioni e province autonome e, conseguentemente, il totale utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione per la formazione in parola;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 3, comma 6, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, eliminando la previsione del limite minimo di 60 risposte esatte per il superamento della prova concorsuale;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 3, comma 6, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa, le parole «Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte» sono soppresse.
 
Art. 2

1. Il presente decreto ha validita' dal momento della sua adozione e non esplica effetti retroattivi rispetto alle graduatorie concorsuali relative ai precedenti concorsi.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2961