Gazzetta n. 304 del 23 dicembre 2021 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2021
Emanazione del regolamento recante l'individuazione delle modalita' di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico.


Con il presente provvedimento si emana il regolamento recante l'individuazione delle modalita' di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (il «regolamento»).
Piu' nel dettaglio, il regolamento, che specifica quanto stabilito in via generale dall'art. 3 del regolamento unitario dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia del 21 luglio 2021, ha ad oggetto le modalita' di trasmissione delle istanze e notifiche relative ai procedimenti e alle procedure riguardanti:
a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria;
b) la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria, se il procedimento e' avviato su istanza di parte;
c) l'acquisizione di partecipazioni qualificate nei soggetti vigilati significativi e meno significativi;
d) il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi dei soggetti vigilati significativi e meno significativi;
e) la valutazione dell'idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti vigilati significativi.
Come disposto dal regolamento, a partire dal 15 gennaio 2022 le istanze e le notifiche relative ai procedimenti e alle procedure sopra cennate - di competenza della Banca centrale europea e per i quali le relative istanze devono essere trasmesse alla Banca d'Italia - sono inoltrate alla Banca d'Italia attraverso il portale della vigilanza bancaria o IMAS Portal. Gli obiettivi perseguiti sono la digitalizzazione dei procedimenti e l'efficientamento dei meccanismi di condivisione delle informazioni tra la Banca centrale europea e le autorita' nazionali aderenti al meccanismo di vigilanza unico tramite lo sviluppo di portali digitali integrati di facile utilizzo.
Ai sensi del regolamento del 9 luglio 2019, recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il regolamento non costituisce atto di regolazione in quanto adottato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Non si e' pertanto resa necessaria la sua sottoposizione a consultazione pubblica. Il presente provvedimento e il regolamento saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica alle istanze e alle notifiche trasmesse a partire dal 15 gennaio 2022. Ai procedimenti amministrativi e alle procedure pendenti alla medesima data continueranno a essere applicate le modalita' di trasmissione delle istanze e delle notifiche proviste dalla vigente normativa.
Roma, 7 dicembre 2021

Il Governatore: Visco
Delibera 639/2021
 
Allegato Regolamento recante l'individuazione delle modalita' di trasmissione
delle istanze e delle notifiche relative ad alcune procedure e ad
alcuni procedimenti previsti nell'ambito del meccanismo di
vigilanza unico

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ai sensi del quale per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti i capi II, III e IV del titolo II del TUB e successive modificazioni, che regolano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' bancaria, lo stabilimento di succursali, la libera prestazione di servizi, nonche' l'acquisto di partecipazioni nelle banche e i requisiti dei partecipanti e degli esponenti;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e dei procedimenti di competenza;
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi previsti dal medesimo articolo, indicando i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi;
Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina le modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione;
Visto l'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di condizioni di validita' delle istanze trasmesse alla pubblica amministrazione per via telematica;
Visto il regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, emanato con provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 (di seguito, regolamento sui procedimenti amministrativi), e in particolare l'art. 3 che prevede che per i procedimenti amministrativi a iniziativa di parte l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa e deve essere corredata della necessaria documentazione nonche' l'art. 16 relativo alle «procedure comuni» alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea;
Visto il regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio dell'Unione europea del 15 ottobre 2013 (RMVU), che attribuisce alla Banca Centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE) del 16 aprile 2014 (RQMVU), che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) tra la Banca centrale europea e le autorita' nazionali competenti e con le autorita' nazionali designate;
Vista la circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, recante le disposizioni di vigilanza per le banche;
Considerato che la Banca centrale europea ha implementato il cosiddetto «Portale IMAS» (o «IMAS Portal»), piattaforma on-line che supporta la presentazione di istanze, notifiche e lo scambio di informazioni tra le autorita' di vigilanza e i soggetti vigilati in relazione a procedimenti di competenza della Banca centrale europea;
Considerato che l'utilizzo, anche per le istanze e le notifiche da indirizzare alla Banca d'Italia in relazione a procedimenti contemplati nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, puo' accrescere l'efficienza e l'economicita' dell'azione della Banca d'Italia e del MVU;
Considerato che per la valutazione dell'idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti vigilati significativi, a norma dell'art. 26 del TUB, il Portale IMAS e' operativo dal 27 gennaio 2021;
Considerato che il Portale IMAS presenta caratteristiche di semplicita' nell'accesso tali da non imporre oneri eccessivi ai soggetti che intendano presentare istanze o notifiche ovvero la correlativa documentazione alla Banca d'Italia in relazione alle procedure e ai procedimenti ricadenti nella competenza della Banca centrale europea;

Adotta

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni e sigle

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) Soggetti vigilati meno significativi: i soggetti di cui all'art. 2, n. 7, del RQMVU insediati in Italia;
b) Soggetti vigilati significativi: i soggetti di cui all'art. 2, n. 16, del RQMVU insediati in Italia;
c) Autorizzazione all'attivita' bancaria: la procedura comune disciplinata dall'art. 14 del TUB, dagli articoli 4 e 14 del RMVU, dagli articoli da 73 a 78 del RQMVU e dalla circolare 285, parte prima, titolo I, capitolo 1;
d) Revoca volontaria dell'autorizzazione all'attivita' bancaria: la procedura comune disciplinata dall'art. 14 del TUB, dagli articoli 4 e 14 del RMVU, dagli articoli da 80 a 83 del RQMVU e dalla circolare 285, parte prima, titolo I, capitolo 1, nei casi in cui viene avviata su istanza di parte;
e) Acquisizione di partecipazioni qualificate: la procedura comune disciplinata dall'art. 19, dagli articoli 4 e 15 del RMVU, dagli articoli da 85 a 87 del RQMVU, dal titolo II della circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999;
f) Valutazione dell'idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali: la procedura disciplinata dall'art. 26 del TUB, dall'art. 23 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, dal provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021, dall'art. 4 del RMVU, dall'art. 93 del RQMVU;
g) Procedure riguardanti il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi: le procedure previste dall'art. 15 del TUB, dai capitoli 5 e 6, titolo primo, parte prima, della circolare n. 285 e dal titolo terzo della parte seconda del RQMVU, riguardanti il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi di un soggetto vigilato significativo o meno significativo in uno Stato membro dell'Unione europea, il quale e' tenuto a darne preventiva comunicazione (notifica) alla Banca d'Italia;
h) Portale IMAS o IMAS Portal (di seguito, anche Portale): il portale on-line della BCE, raggiungibile anche mediante l'indirizzo reperibile sul sito web della Banca d'Italia, attraverso cui i soggetti vigilati significativi e meno significativi e i terzi possono trasmettere istanze, notifiche, informazioni o documenti relativi ai procedimenti e alle procedure di vigilanza di cui all'art. 2, monitorarne lo stato e scambiare informazioni con la Banca d'Italia o con la Banca centrale europea.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi e alle procedure riguardanti:
a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria;
b) la revoca volontaria dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria;
c) l'acquisizione di partecipazioni qualificate in soggetti vigilati significativi e meno significativi;
d) il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi dei soggetti vigilati significativi e meno significativi;
e) la valutazione dell'idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti vigilati significativi.

Art. 3.

Modalita' di redazione e trasmissione delle istanze e notifiche

1. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui procedimenti amministrativi, i soggetti vigilati e i terzi trasmettono alla Banca d'Italia le istanze e le notifiche, nonche' la relativa documentazione, volte ad avviare i procedimenti le procedure di cui all'art. 2, nonche' ogni successiva integrazione, attraverso il Portale IMAS.
2. La trasmissione di cui al comma 1 e' perfezionata con il completamento del processo di caricamento e invio previsto dal portale, secondo le istruzioni tecniche ivi indicate.
3. La trasmissione attraverso il portale lascia impregiudicata ogni valutazione in ordine alla regolarita' e alla completezza dell'istanza o della notifica o della relativa documentazione.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica alle istanze e alle notifiche trasmesse a partire dal 15 gennaio 2022.
2. Il presente regolamento non trova applicazione alla trasmissione di documenti o dichiarazioni relativi a procedimenti e procedure che alla data del 15 gennaio 2022 risultino gia' avviate.