Gazzetta n. 303 del 22 dicembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 18 novembre 2021 |
Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare, la definizione di «bosco vetusto» di cui l'art. 3, comma 2, lettera s-bis) e l'art. 7, comma 13-bis), che prevede l'adozione di «apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti»; Vista la Strategia forestale UE 2030 e la Strategia 2030 per la biodiversita' (Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo del 20 maggio 2020 «Riportare la natura nelle nostre vite») che evidenzia l'importanza della pianificazione forestale; Viste le leggi nazionali di ratifica degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di cambiamenti climatici, biodiversita', desertificazione e sviluppo sostenibile, richiamati anche nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179; Considerate le analisi presentate alla Commissione europea dal Joint Research Centre (JRC) con la relazione di indirizzo «Mapping and assessment of primary and old-growth forests in Europe» (EUR 30661/2021 EN); Considerate le analisi e gli indirizzi del contributo tematico «Foreste vetuste in Italia» alla Strategia nazionale per la biodiversita' pubblicate dal Ministero della transizione ecologica (ISBN 978-88-6060269-5/2009). Considerate le osservazioni del Tavolo di filiera foresta e del legno, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 14 settembre 2018, n. 8746, in data 20 maggio 2021 e del Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 26 giugno 2019, n. 6792, in data 4 giugno 2021; Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 20394 del 24 settembre 2021; Acquisita in data 3 novembre 2021 l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta:
Articolo unico
Disposizioni
1. Con il presente decreto sono approvate le allegate linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti, di cui all'art. 7, comma 13-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 2. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 3. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle rispettive esigenze e caratteristiche ecologiche e socio-economiche, possono integrare le linee guida con ulteriori disposizioni, purche' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste presidio fondamentale della qualita' della vita. 4. Le regioni aggiornano secondo i criteri minimi contenuti nelle linee guida le eventuali norme in materia gia' approvate e verificano la perimetrazione dei boschi vetusti eventualmente gia' riconosciuti entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto, con gli estremi della registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Roma, 18 novembre 2021
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 1036 |
| Allegato
Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti 1. GENERALITA' Il testo unico delle foreste e delle filiere forestali, adottato con decreto legislativo 4 aprile 2018, n. 34, (di seguito indicato come TUFF) prevede, all'art. 7, comma 13-bis, che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e d'intesa con le regioni e le province autonome, «sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree forestali definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della rete nazionale dei boschi vetusti.». L'art. 3, comma 2, lettera s-bis) del TUFF definisce altresi' per la prima volta in una norma dell'ordinamento italiano cosa si debba intendere per «bosco vetusto» e precisamente: «superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversita' caratteristica conseguente all'assenza di disturbi per almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee». Con tali disposizioni il panorama giuridico in tema di foreste si completa, riconoscendo la necessita' di approfondire lo studio di aree forestali con carattere di vetusta', in quanto costituiscono lembi di bosco di riferimento sia per la gestione sostenibile sia per le azioni di tutela che hanno conservato o riacquistato nel tempo caratteristiche di spiccata naturalita' meritevoli della massima attenzione. I «boschi vetusti», caratterizzati dalla presenza di tappe mature coerenti con la dinamica ecologica tipica della formazione forestale in oggetto (serie di vegetazione) costituiscono rilevanti serbatoi di biodiversita' e nello stesso tempo aree core nelle strategie di conservazione della natura, luoghi elettivi per studi scientifici volti anche a delineare le naturali dinamiche evolutive del bosco ed elementi identitari di valore culturale e paesaggistico. I «boschi vetusti monumentali» ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis della legge 14 gennaio 2013, n. 10, non sono oggetto delle presenti Linee guida. Cio' non esclude che possano essere riconosciuti quali «boschi vetusti» ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera s-bis) del TUFF a seguito di esito positivo della procedura di riconoscimento prevista dalle presenti Linee guida. Con successivo atto si provvedera' alla modifica dei decreti attuativi di cui all'art. 7 della legge n. 10 del 2013, e alla loro integrazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere a), d) del TUFF. 2. IDENTIFICAZIONE Al fine di identificare un'area boscata quale vetusta cosi' come richiesto dall'applicazione del TUFF, essa deve presentare le caratteristiche contenute nella definizione dell'art. 3, comma 2, lettera s-bis), ovvero: la presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico; una biodiversita' caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni; la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione e alla senescenza spontanee. Boschi che presentino solo due delle tre caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, lettera s-bis) non rientrano nella definizione di «bosco vetusto». Essi potranno essere indicati, a cura delle amministrazioni competenti di cui ai punti successivi, come aree la cui evoluzione andra' seguita con particolare attenzione, favorendone la dinamica verso il raggiungimento di stadi piu' articolati nella struttura e complessi nella funzionalita' ecosistemica. Una volta raggiunte le caratteristiche indicate dalla norma, le aree potranno essere candidate per il loro riconoscimento ed entrare nella «Rete nazionale dei boschi vetusti». 3. DISTURBI Per cio' che concerne «l'assenza di disturbi da almeno sessanta anni», occorre considerare che incendi, schianti da neve e da vento e altri disturbi non direttamente legati alle attivita' antropiche non devono essere considerati ostativi ai fini dell'attuazione della norma ancorche' accaduti negli ultimi sessanta anni, in quanto considerati fattori intrinsecamente connessi alle dinamiche naturali. E' invece considerato disturbo il pascolo, che e' vietato nei boschi vetusti, salvo casi particolari. Il pascolo brado occasionale, dovuto ad eventuali rotture di recinzioni o cause similari non direttamente addebitabili ai proprietari degli armenti, non puo' essere considerato ostativo ai fini dell'attuazione della norma, purche' oggetto di pronto ripristino. Parimenti non e' considerato ostativo alla permanenza nella rete dei boschi vetusti un evento naturale che agisca sullo stadio maturo o senescente di un'area gia' dichiarata tale, di cui sara' seguita l'evoluzione nel tempo. Sara' valutata, a cura della regione, per motivi di interesse pubblico, l'opportunita' di modificare il piano di monitoraggio, o la proposta di escludere l'area dalla Rete dei boschi vetusti. 4. CARATTERISTICHE Le aree boscate indicate come vetuste ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera s bis) del TUFF presentano: «stadi seriali» legati alla rinnovazione e con spazi ecotonali arbustivi ed erbacei. «elementi strutturali» della fase di maturita'/senescenza della foresta: alberi morti in piedi, alberi atterrati, profonda lettiera; «biodiversita' tipica dei sistemi forestali maturi» intesa come la presenza di specie animali e vegetali coerenti con il grado di rinnovazione e senescenza, con la degradazione del legno morto e con l'integrita' delle catene alimentari. 5. DIMENSIONI Perche' un'area boscata presenti e conservi nel tempo le caratteristiche di «bosco vetusto», la sua superficie deve presentare dimensioni significative coerenti con la complessa funzionalita' di una foresta matura, ed essere a contatto con formazioni naturali o seminaturali, possibilmente non recintate, e di ampiezza adeguata a limitare eventuali impatti antropici all'area individuata quale «bosco vetusto» ed a permetterne l'espansione, se favorevole al suo mantenimento nel lungo periodo. Un «bosco vetusto», per essere riconosciuto tale, deve coprire un'area non inferiore ai 10 ettari. Per casi particolari, espressamente motivati da specifiche caratteristiche, la superficie minima puo' scendere fino a 2 ettari, purche' comunque l'area costituisca un unico sistema ecologico-stazionale, funzionale e strutturale e presenti le caratteristiche di cui ai punti 2 e 4 delle linee guida. Le regioni possono inoltre approvare disposizioni per l'individuazione e la tutela di formazioni vegetali coerenti con le caratteristiche di vetusta' indicate ai punti 2 e 4, ma che non raggiungano le superfici sopraindicate, designandole quali isole di senescenza destinate ad accrescere la complessita' strutturale e la biodiversita' dei sistemi forestali. Possono inoltre valutare qualificate indicazioni in tal senso provenienti da portatori di interesse. Per tali aree saranno indicate misure gestionali che favoriscano il raggiungimento dei requisiti mancanti. 6. PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO 6.1 Disposizioni generali Le procedure per il riconoscimento dello status di «Bosco Vetusto» e la relativa segnalazione ai fini dell'inserimento nella «Rete nazionale dei Boschi Vetusti» sono di competenza delle regioni, che le avviano: a) d'iniziativa, utilizzando gli elementi conoscitivi a disposizione tra cui quelli reperibili negli strumenti di pianificazione di cui all'art. 6, commi 3 e 6 del TUFF; b) a seguito di specifiche proposte provenienti da enti parco, comuni, altri enti pubblici e privati, associazioni, singoli cittadini. La proposta di cui al punto b) e' obbligatoriamente corredata delle seguenti informazioni e documenti: a) relazione sintetica con la quale siano descritti i segni di vetusta' con particolare riferimento alla: presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico; biodiversita' caratteristica e conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni; la presenza di stadi seriali legati alla rinnovazione e alla senescenza spontanee. b) Scheda di segnalazione come da fac-simile allegato. E' facolta' delle regioni integrare la rete di cui sopra in funzione delle loro peculiarita' territoriali ed organizzative. Le regioni possono altresi' individuare e sottoporre a speciale regime di tutela aree che pur non essendo in possesso di tutte le caratteristiche necessarie per essere riconosciute come boschi vetusti possono diventare tali. Gli adempimenti di competenza delle regioni sono dalle medesime posti in essere in maniera tale da non ridurre il livello di tutela assicurato dal TUFF e dalle presenti Linee guida. 6.2 Istruttoria e riconoscimento Le regioni stabiliscono, in relazione al proprio assetto amministrativo, l'iter di riconoscimento dei «boschi vetusti» e l'organo a tal fine deputato, prevedendo eventualmente l'istituzione di apposite commissioni tecnico-scientifiche composte da soggetti di comprovata esperienza. Nel caso di proposte di riconoscimento provenienti da soggetti terzi, le Regioni verificano mediante istruttoria sommaria le caratteristiche dell'area proposta (relazione e Scheda di SEGNALAZIONE di cui al paragrafo 6.1) ai fini del prosieguo della procedura di riconoscimento, che si conclude con un parere espresso alla candidatura. In caso di esito positivo dell'istruttoria sommaria, l'avvio del procedimento di riconoscimento e' comunicato ai proponenti, agli eventuali enti di gestione delle aree protette interessati e ai comuni competenti per territorio. Questi ultimi provvedono a notificare l'esito della candidatura, e quindi l'avvio dell'istruttoria di riconoscimento, al soggetto o ai soggetti proprietari dell'area. In ogni caso non potranno essere addebitati costi ai soggetti proprietari dell'area per le istruttorie. Le regioni possono adottare la sospensione cautelativa, nelle superfici interessate, di ogni attivita' che possa alterare le caratteristiche biologiche ed ecologiche del bosco vetusto, fatta eccezione per motivi di interesse pubblico. Contestualmente le regioni avviano l'iter istruttorio, da concludere entro sei mesi, attraverso un percorso interno alle stesse, eventualmente incaricando una apposita commissione ovvero chiedendo ai proponenti (privati, associazioni, aree protette, comuni, ecc.), di provvedere agli opportuni approfondimenti, predisponendo: A) Scheda di censimento; B) Documentazione fotografica; C) Prescrizioni per la tutela e conservazione, e divieti validi nelle more della redazione ed approvazione del «Piano di gestione e monitoraggio»; D) Piano di gestione e di monitoraggio relativo agli elementi descrittivi (segni di vetusta') riportati nella Scheda di censimento; Le regioni possono integrare la documentazione di cui sopra purche' non sia ridotto il livello di tutela assicurato dalle presenti Linee guida. Il Piano di gestione e monitoraggio, quale strumento equivalente agli strumenti di pianificazione di cui all'art. 6, comma 6 del TUFF, o parte integrante di altro strumento gia' vigente, dettaglia gli interventi ammessi e quelli esclusi al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche di vetusta' e l'evoluzione della complessita' nella dinamica naturale del popolamento. In esso possono essere contemplati interventi eccezionali mirati ad aumentare la tutela e la stabilita' del popolamento e la dinamica naturale in atto. Qualora i boschi vetusti ricadano all'interno dei siti Natura 2000, gli interventi ammessi ed esclusi, nonche' le attivita' di monitoraggio, dovranno essere individuati in coerenza con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti stessi e con le metodologie di monitoraggio della rete Natura 2000. Le regioni, per motivi di interesse pubblico, possono autorizzare interventi legati alla sicurezza dei siti. Possono altresi' autorizzare interventi, contenendone per quanto possibile l'impatto ambientale, volti a mantenere la sicurezza dei percorsi, comprese la loro chiusura e modifica, che consentano visite a scopo scientifico, didattico, socioculturale e di educazione ambientale. Nel caso siano interessate aree afferenti alla rete Natura 2000 e' assicurato in ogni caso il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione di incidenza. Le regioni, secondo la propria organizzazione valutano e, se del caso, approvano o rigettano il riconoscimento del «bosco vetusto» con provvedimento motivato. Le regioni possono attivare le disposizioni dell'art 12, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 34 del 2018 nelle aree individuate come boschi vetusti. Il provvedimento regionale finale con il quale e' disposta l'individuazione e la perimetrazione del «bosco vetusto» e' corredato dalla documentazione di cui alla Scheda di censimento e al piano di gestione e monitoraggio. La presentazione di osservazioni congrue e significative puo' determinare da parte delle regioni la revisione del provvedimento. Decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito regionale o all'albo comunale, in assenza di obiezioni, il provvedimento di riconoscimento diviene effettivo. Le regioni valutano la possibilita' di procedere all'esproprio dei terreni i cui proprietari abbiano presentato diniego all'inclusione dei propri terreni nel perimetro di un bosco vetusto. Le regioni danno pubblicita' alle avvenute conclusioni del procedimento, assicurando la massima trasparenza, e ne danno comunicazione, corredata del provvedimento adottato e della relativa documentazione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che provvede all'inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti. 7. RETE NAZIONALE DEI BOSCHI VETUSTI Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituita la Rete nazionale dei boschi vetusti, alimentata dalle aree comunicate dalle regioni. Con successivo decreto ministeriale saranno indicate le caratteristiche della Rete nazionale e le sue modalita' di alimentazione e aggiornamento. Lo stato di conservazione e di implementazione della Rete dovra' essere monitorato con cadenza almeno quinquennale. La Rete conterra' una sezione speciale dedicata alle foreste che l'UNESCO ha riconosciuto quali «antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre Regioni d'Europa». Entrano nella rete dei boschi vetusti, su segnalazione al Mipaaf ed al Mite, e in accordo con le regioni competenti per territorio, le perimetrazioni di boschi vetusti effettuate a cura degli enti Parco nazionale, purche' le caratteristiche individuate siano coerenti con quanto stabilito dalle presenti linee guida. Le attivita' saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. |
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