Gazzetta n. 302 del 21 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 settembre 2021
Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2017 e, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/429 e al regolamento (UE) n. 2015/262 ed abroga l'art. 8, comma 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200;
Visto in particolare, il comma 1 del predetto art. 13, che assegna al Ministero della salute la competenza di gestire e organizzare l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 ed il comma 2, che rinvia all'adozione di un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione delle procedure tecnico-operative per la gestione ed il funzionamento dell'anagrafe degli equidi;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva n. 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata collegata in rete per l'identificazione e la tracciabilita' degli animali di specie bovina e suina;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale e in particolare gli articoli da 108 a 120 in materia di tracciabilita' degli animali terrestri detenuti, che dettano prescrizioni specifiche anche per l'identificazione e la registrazione degli equini;
Visti in particolare gli articoli 108 e 109 del regolamento (UE) n. 2016/429 che definiscono le responsabilita' e gli obblighi degli Stati membri riguardo l'istituzione di un sistema per l'identificazione e la registrazione e di una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti, tra cui quelli della specie equina, e la registrazione dei movimenti di tali animali;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive numeri 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive numeri 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) numeri 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive numeri 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»);
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 2020/602 della Commissione del 15 aprile 2020 che modifica il regolamento di esecuzione UE n. 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che disciplina il riconoscimento degli enti selezionatori e l'approvazione dei relativi programmi genetici;
Ritenuto necessario ridefinire il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli equini;
Considerato che le norme relative al formato e al contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equini nati nell'Unione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/262, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, art. 46, comma 1, lettera b), restano applicabili fino al 27 gennaio 2022;
Considerata la necessita' di istituire una base dati informatizzata con i dati relativi alla registrazione e identificazione degli equini detenuti e degli stabilimenti;
Considerato che il sistema di identificazione e registrazione degli equini si avvale della collaborazione di taluni enti selezionatori per fornire informazioni alla banca dati informatizzata e per rilasciare il documento unico di identificazione a vita;
Vista la nota prot. n. 2768 del 16 aprile 2018 con la quale la Federazione italiana sport equestri (FISE) ha manifestato la propria disponibilita', in quanto sezione nazionale della Federazione equestre internazionale (FEI), a «svolgere le funzioni previste dal regolamento 2015/262», ora ricomprese nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;
Ritenuto pertanto opportuno coinvolgere attivamente nel sistema la Federazione italiana sport equestri (FISE) per l'identificazione e registrazione dei cavalli sportivi;
Sentite le associazioni e la FISE a mezzo comunicazione via posta elettronica del 18 dicembre 2019;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sancita nella seduta del 22 settembre 2021 (Rep. atti 176/CSR);

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto definisce le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equini, intesa come sistema di identificazione e registrazione, di seguito denominato «sistema I&R», degli equini. Tale sistema si avvale della base dati informatizzata di cui all'art. 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/429, gia' istituita come banca dati nazionale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari.
2. Il sistema I&R degli equini ha le seguenti finalita':
a) assicurare l'identificazione e la registrazione degli equini;
b) garantire la tracciabilita' degli equini, anche ai fini della trasmissione di informazioni al consumatore finale;
c) garantire il supporto per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) n. 2016/429;
d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;
e) assicurare la disponibilita' delle informazioni alle autorita' competenti o alle amministrazioni coinvolte per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali.
3. Il sistema I&R degli equini comprende:
a) l'applicazione di un mezzo di identificazione che:
1. permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento unico di identificazione a vita e l'equino per il quale e' stato rilasciato;
2. dimostri che l'equino e' stato oggetto di una procedura di identificazione.
b) l'attribuzione all'equino del codice unico;
c) l'emissione di un documento unico di identificazione a vita;
d) la registrazione nella Banca dati nazionale informatizzata, di seguito denominata «BDN», dei dati previsti dal sistema informativo stesso.
 
Allegato A - Manuale operativo per la gestione della anagrafe, sistema I&R, degli equini

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Per la gestione del sistema I&R nazionale degli equini si applicano le seguenti definizioni e quelle di cui al regolamento (UE) n. 2016/1012, al regolamento (UE) n. 2016/429 e suoi atti delegati e di esecuzione, incluso il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963. In particolare, ai fini del presente decreto si intende:
a) equino: come definito all'art. 2, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;
b) equino registrato: come definito all'art. 2, punto 5), lettera a) e lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;
c) equino non registrato: equino diverso dalla lettera b);
d) equino destinato alla produzione di alimenti: equino detenuto allo scopo di produrre alimenti, compreso l'equino destinato alla macellazione di cui all'art. 2, punto 10) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;
e) operatore: come definito all'art. 2, punto 3) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 che qualora non sia il proprietario dell'equino agisce in accordo e per conto di quest'ultimo ai fini della gestione del sistema I&R;
f) stabilimento: come definito all'art. 4, punto 27), del regolamento (UE) n. 2016/429;
g) stabilimento di residenza: lo stabilimento in cui l'equino soggiorna per almeno trenta giorni continuativi dal suo ingresso;
h) allevamento: attivita' di un operatore che alleva uno o piu' equini in uno stabilimento;
i) stabilimento di ricovero collettivo: stabilimento finalizzato al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari;
j) trasportatore: un operatore che trasporta equini per proprio conto o per conto terzi;
k) libro genealogico: come definito all'art. 2, punto 12), del regolamento (UE) n. 2016/1012;
l) macello: come definito nell'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;
m) autorita' competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le Aziende sanitarie locali, di seguito denominate ASL, e le altre amministrazioni secondo gli ambiti di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;
n) autorita' zootecnica: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, conformemente all'art. 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012;
o) transponder: il mezzo di identificazione elettronico quale definito all'art. 2, punto 23), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;
p) codice unico: come definito all'art. 2, punto 17), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 e costituito da un codice alfanumerico conforme all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;
q) veterinario ufficiale: il veterinario della ASL competente per territorio;
r) veterinario responsabile del trattamento: il veterinario di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (UE) n. 2019/6 responsabile del trattamento di un equino con medicinali, della documentazione di tale trattamento e delle sue conseguenze sullo status dell'equino come destinato o non destinato alla produzione di alimenti;
s) organismo di rilascio: l'organismo delegato di cui all'art. 2, punto 25, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, autorizzato conformemente all'art. 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 429/2016 per alcuni adempimenti inerenti all'applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita, come indicato nell'allegato A.
t) documento unico di identificazione a vita: come definito all'art. 2, punto 22), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963.
 
Art. 3

Competenze e responsabilita'

1. Sono responsabili del funzionamento del sistema I&R degli equini, ciascuno per i rispettivi ambiti:
a) l'operatore e il trasportatore, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto;
b) i fornitori dei mezzi di identificazione degli equini, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto;
c) il responsabile del macello, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto;
d) il Centro servizi nazionale, denominato CSN, istituito con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2001 presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», per la gestione tecnica della BDN;
e) le autorita' competenti delle regioni e delle province autonome per il corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio di propria competenza tramite l'organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attivita' delle ASL;
f) gli organismi di rilascio per l'applicazione del sistema I&R per gli equini di loro competenza, compresa l'emissione e la consegna del documento unico di identificazione a vita e per la registrazione ed aggiornamento in BDN delle informazioni di pertinenza;
g) i veterinari liberi professionisti di cui all'art. 4, comma 3, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto;
h) i servizi veterinari delle ASL, per gli adempimenti di competenza previsti dal presente decreto;
i) i veterinari militari per il corretto funzionamento del sistema I&R degli equini e degli stabilimenti di propria competenza;
j) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale (DGDISR) in qualita' di Autorita' zootecnica, conformemente all'art. 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012, per l'autorizzazione degli organismi di rilascio incaricati di identificare gli equini di cui all'art. 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;
k) il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari (DGSAF), per:
1) l'autorizzazione degli organismi di rilascio di cui all'art. 4, comma 1 lettere a) e c), in accordo con quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, del presente decreto;
2) la redazione ed aggiornamento dell'elenco degli organismi di rilascio sul portale internet del sistema informativo veterinario ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;
3) l'organizzazione a livello centrale del sistema I&R degli equini e del sistema informativo della BDN;
4) il coordinamento delle attivita' dei servizi veterinari regionali, tramite atti di gestione e indirizzo;
2. La DGSAF, le regioni, le province autonome e le ASL, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, programmano in modo coordinato ed in collaborazione con la DGDISR, per gli aspetti di competenza, i controlli ufficiali per la verifica della conformita' alle prescrizioni previste dal presente decreto e dalle relative norme europee.
3. La DGSAF, le regioni, le province autonome, le ASL e la DGDISR svolgono, in maniera coordinata, audit ed ispezioni sugli organismi di rilascio, per la verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 e della conformita' al presente decreto nello svolgimento dei compiti assegnati per gli aspetti di rispettiva competenza secondo procedure predisposte dalle regioni e dalle ASL. Le informazioni e gli esiti relativi ai controlli effettuati sono registrati in BDN.
4. La DGSAF e la DGDISR, sulla base delle verifiche svolte ai sensi del precedente comma, sospendono l'attivita' dell'organismo di rilascio in materia di identificazione e registrazione degli equini in caso di sospetta inadempienza agli obblighi di cui al presente decreto. In caso di conferma di inadempienze ritenute non sanabili, l'autorizzazione degli organismi di rilascio e' revocata dalla DGSAF o DGDISR, ciascuno per la propria competenza.
 
Art. 4

Soggetti deputati all'identificazione e registrazione degli equini

1. Gli organismi di rilascio deputati all'identificazione e alla registrazione degli equini sono:
a) l'Associazione italiana allevatori (AIA) e le sue articolazioni territoriali per l'identificazione degli equini non registrati;
b) gli enti selezionatori autorizzati alla tenuta di un libro genealogico, ai sensi degli articoli 4 o 12 del regolamento (UE) n. 2016/1012, per l'identificazione degli equini registrati di cui all'art. 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;
c) la Federazione italiana sport equestri - FISE e le sue articolazioni territoriali, per l'identificazione degli equini registrati di cui all'art. 2, punto 5), lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 e degli equini non registrati.
2. Ciascun organismo di rilascio di cui al comma 1, lettere a) e c), per essere autorizzato su apposita istanza, deve soddisfare i seguenti criteri:
a) possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti di cui al manuale operativo contenuto nell'allegato A del presente decreto;
b) assicurare che il personale sia in numero sufficiente e adeguatamente qualificato ed esperto;
c) operare con imparzialita' ed assenza di conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti previsti dall'allegato A;
d) dotarsi di procedure documentate idonee e garantire un coordinamento efficiente ed efficace con le autorita' competenti;
e) collaborare strettamente con l'autorita' competente per prevenire e, se del caso, correggere gli eventuali casi di violazione delle prescrizioni del presente decreto.
3. Oltre quanto previsto al comma 1, i veterinari liberi professionisti specificatamente autorizzati, possono essere deputati all'identificazione, alla registrazione e all'emissione del documento unico di identificazione a vita per gli equini non registrati. Ai fini dell'autorizzazione il veterinario libero professionista dichiara di soddisfare i criteri di cui al comma 2 in specifica domanda da presentare alla ASL territorialmente competente sul luogo di residenza, con le modalita' riportate in allegato A.
4. Le ASL aggiornano in BDN l'elenco dei veterinari liberi professionisti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad identificare gli equini non registrati.
5. Nel caso in cui il numero dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 non sia sufficiente a garantire l'identificazione e registrazione di tutti gli equini non registrati presenti sul territorio di competenza, le regioni e le province autonome provvedono ad organizzare tramite le ASL l'identificazione, la registrazione e l'emissione del documento unico di identificazione a vita degli equini con spese a carico degli operatori.
6. I soggetti di cui ai commi 1, 3 e 5 devono provvedere per gli equini di competenza:
a. all'identificazione, registrazione e rilascio del documento di identificazione entro i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e art. 7, comma 2, lettera d);
b. ai successivi aggiornamenti entro i termini di cui dell'art. 6, commi 3 e 4.
c. all'eventuale rilascio dei duplicati e sostitutivi del documento unico di identificazione a vita entro i termini di cui agli articoli 8 e 9.
d. agli adempimenti di competenza di cui all'art. 15 nei termini previsti dallo stesso articolo.
 
Art. 5

Obblighi dell'operatore in materia di identificazione degli equini

1. L'operatore provvede, con le modalita' di cui all'allegato A ed a proprie spese, affinche' ciascun equino da esso detenuto sia identificato conformemente all'art. 58 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 e all'art. 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 nello stabilimento di nascita:
a) entro dodici mesi dalla nascita se trattasi di equini registrati;
b) entro sei mesi dalla nascita se trattasi di equini non registrati.
In ogni caso l'identificazione va effettuata prima che l'animale lasci lo stabilimento di nascita per un periodo superiore a trenta giorni, tranne nei casi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 21, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963.
2. Per gli equini destinati ad essere macellati prima dei dodici mesi di eta' non destinati ne' a scambi intracomunitari ne' all'esportazione verso Paesi terzi e che lasciano lo stabilimento di nascita solo per il trasporto diretto al macello, l'operatore puo' richiedere, contestualmente alla denuncia di nascita di cui al comma 3, l'identificazione semplificata con le modalita' descritte nei capitoli 7.2 e 11 dell'Allegato A.
3. Ai fini del comma 1 e del comma 2, l'operatore, direttamente o tramite delegato, entro sessanta giorni dalla nascita dell'equino, presenta la denuncia di nascita secondo le modalita' indicate al capitolo 7 dell'Allegato A. L'identificazione e la registrazione nella BDN sono effettuate da uno dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 con le modalita' descritte in allegato A.
4. L'operatore e' responsabile della veridicita' e correttezza dei dati forniti per la identificazione dell'equino, oltre che della custodia del documento unico di identificazione a vita e dell'aggiornamento delle informazioni in BDN e nel documento unico di identificazione a vita nei tempi previsti dal presente decreto.
5. L'operatore garantisce che nessun mezzo di identificazione di cui all'art. 10 sia rimosso, modificato o sostituito senza l'autorizzazione dell'ASL territorialmente competente, autorizzazione che puo' essere concessa solo ai sensi dell'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 e se e' garantita la tracciabilita' dell'animale. La sostituzione autorizzata e' registrata dalla ASL in BDN.
6. L'operatore prima di movimentare gli animali detenuti deve compilare, il documento di accompagnamento informatizzato, ovvero la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, utilizzando l'apposita funzionalita' della BDN e con le modalita' indicate in Allegato A. L'operatore e' direttamente responsabile delle dichiarazioni inserite in tale documento necessarie per la movimentazione e per l'ammissione alla macellazione. Le informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita degli equini detenuti negli stabilimenti devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento con le modalita' indicate in allegato A.
7. L'operatore deve denunciare alle forze dell'ordine e deve comunicare alla ASL il furto o lo smarrimento o il ritrovamento degli equini detenuti e del documento unico di identificazione a vita entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione e' fatta anche all'organismo di rilascio competente sull'equino. La ASL o, per gli equini registrati, l'organismo di rilascio che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto provvede a registrare l'evento in BDN entro sette giorni dalla comunicazione dell'operatore e, nel caso di ritrovamento, entro sette giorni dall'accertamento dell'identita' dell'equino o dal ritrovamento del documento unico di identificazione a vita.
8. L'operatore provvede alla registrazione in BDN della morte dell'equino detenuto, entro sette giorni dall'evento, direttamente o, se si tratta di equino registrato, tramite l'organismo di rilascio di competenza.
9. In caso di morte, smarrimento o furto dell'equino, l'operatore deve consegnare il documento unico di identificazione a vita entro trenta giorni dall'evento, conformemente all'art. 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, alla ASL territorialmente competente oppure, se si tratta di equino registrato, all'organismo di rilascio di competenza. I documenti consegnati sono invalidati e distrutti, ad eccezione dei casi di smarrimento, di furto e di morte di animali per i quali il documento non e' stato rilasciato tramite BDN. In tali eccezioni gli stessi documenti sono custoditi dall'organismo di rilascio o dall'ASL che li ha ricevuti per almeno un anno dall'evento.
10. L'operatore provvede affinche' i seguenti dati contenuti in BDN e nel documento unico di identificazione a vita siano in ogni momento aggiornati e corretti:
a) lo status dell'equino come destinato o non destinato alla produzione di alimenti;
b) il codice leggibile del transponder;
c) ove applicabile, il marchio di convalida o la licenza, rilasciati conformemente all'art. 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2020/688;
d) le informazioni sulla proprieta'.
11. Per il passaggio di proprieta' dell'equino, il proprietario cedente, o i proprietari in caso di comproprieta', deve comunicare la vendita o la cessione dell'animale entro sette giorni dall'evento con le modalita' definite al capitolo 17 dell'allegato A.
12. L'operatore deve introdurre nel suo stabilimento solo equini identificati ai sensi del presente decreto dai rispettivi proprietari o operatori dello stabilimento di origine.
13. In caso di smaltimento o trasformazione dei corpi interi o loro parti in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'art. 24, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 o in un impianto di incenerimento a bassa capacita' di cui all'allegato III, capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 142/201, il responsabile dello stabilimento o impianto garantisce la distruzione dei mezzi di identificazione presenti su di essi.
14. L'operatore provvede alla generazione del registro della sua attivita' in BDN tramite la registrazione nella stessa di tutte le informazioni inerenti agli equini detenuti e agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nell'allegato A. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali.
 
Art. 5 bis
Obblighi in materia di registrazione e riconoscimento degli
stabilimenti e degli operatori

1. L'operatore dello stabilimento, prima di iniziare la propria attivita' e per assolvere agli obblighi di cui agli articoli 84 o 96, a seconda dei casi, del regolamento (UE) n. 2016/429, deve assicurare la registrazione o il riconoscimento dello stabilimento stesso. La registrazione o il riconoscimento sono altresi' obbligatori per gli operatori che effettuano operazioni di raccolta di animali indipendentemente da uno stabilimento e per i trasportatori.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'operatore richiede, con le modalita' di cui all'Allegato A, la registrazione o il riconoscimento in BDN.
3. L'operatore ai sensi del comma 1 deve garantire per le attivita' e per gli stabilimenti registrati o riconosciuti di cui e' responsabile:
a) le comunicazioni e l'acquisizione di autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, prima di avviare la sua attivita';
b) la custodia e il benessere degli animali, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attivita' registrate o riconosciute, inserendo le informazioni in BDN entro sette giorni dalle variazioni.
4. La ASL, al fine della registrazione o del riconoscimento in BDN, con le modalita' di cui all'allegato A, effettua una valutazione di congruita' con i requisiti normativi della documentazione ricevuta per l'assegnazione di un numero di registrazione unico.
 
Art. 6

Documento unico di identificazione a vita

1. I soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, rilasciano il documento unico di identificazione a vita secondo le modalita' riportate nell'allegato A e nel rispetto dei tempi prescritti all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 2, lettera d).
2. La DGSAF, sentite la DGDISR, le regioni e le province autonome, puo' provvedere alla semplificazione e digitalizzazione dell'attivita' di rilascio del documento unico di identificazione a vita, previa modifica dell'allegato A.
3. A seguito di eventi che rendono necessario l'aggiornamento delle informazioni contenute del documento unico di identificazione a vita, l'operatore, o un suo delegato, provvede alla registrazione in BDN di tali modifiche entro sette giorni dall'evento stesso, ad eccezione dei casi previsti all'art. 12, commi 2 e 3.
4. Se trattasi di equini registrati, l'operatore deve comunicare le modifiche di cui al precedente comma all'organismo di rilascio competente, il quale inserisce le stesse in BDN entro sette giorni dall'evento. In ogni caso le informazioni sullo status dell'equino inerenti alla sua destinazione finale devono essere aggiornate entro i termini previsti all'art. 12, commi 2 e 3.
 
Art. 7

Rilascio del documento unico di identificazione a vita

1. I soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, prima del rilascio e per prevenire attivita' fraudolente, verificano che per l'equino non sia gia' stato emesso un documento di identificazione. Tali verifiche comprendono:
a) la consultazione della documentazione dell'equino, della BDN e di eventuali ulteriori registri elettronici disponibili;
b) la stima dell'eta' dell'equino;
c) l'esame dell'equino al fine di individuare eventuali elementi di un'identificazione precedente.
2. I soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, al momento della prima identificazione provvedono a:
a) verificare, per i soli equini registrati e se richiesto dall'ente selezionatore, il certificato di copertura;
b) raccogliere l'eventuale dichiarazione di equino destinato o non destinato alla produzione di alimenti prevista nella Sezione II del documento unico di identificazione a vita di cui al capitolo 10 dell'allegato A;
c) impiantare il transponder, secondo le modalita' descritte al capitolo 7.1 dell'allegato A;
d) rilasciare il documento di identificazione entro quindici giorni dall'impianto del transponder per gli equini non registrati ed entro massimo dodici mesi dalla nascita per gli equini registrati.
 
Art. 8
Rilascio del duplicato del documento unico di identificazione a vita

1. Qualora sia possibile stabilire l'identita' dell'equino detenuto, gli organismi di rilascio oppure la ASL, a seconda di chi ha emesso il documento originale, emettono il duplicato del documento unico di identificazione a vita nei seguenti casi:
a) il documento di identificazione originale e' stato perso ed e' possibile stabilire l'identita' dell'equino, in particolare mediante il codice trasmesso dal transponder o tramite esame del DNA; o
b) l'equino non e' stato identificato entro i termini di cui all'art. 5, comma 1, e art. 15, comma 4; o
c) alcuni dati di identificazione forniti dall'operatore presenti nel documento di identificazione e in BDN non corrispondano all'equino in questione, se e' possibile escludere comportamenti fraudolenti.
2. Nei casi di cui al precedente comma, l'organismo di rilascio o la ASL, in seguito alla domanda dell'operatore o su richiesta dell'autorita' competente:
a) applica all'animale, se necessario, il mezzo di identificazione conformemente all'art. 10;
b) rilascia il documento di identificazione contrassegnato come «duplicato del documento unico di identificazione a vita» con un riferimento al codice unico registrato in BDN entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento che ne determina il rilascio;
c) classifica l'equino come non destinato alla produzione di alimenti.
3. Prima del rilascio del duplicato, le informazioni in esso contenute sono registrate in BDN facendo riferimento al codice unico.
4. Se il documento unico di identificazione a vita smarrito e' stato rilasciato da un organismo di rilascio che ha cessato l'attivita', il duplicato e' rilasciato conformemente al comma 2 del presente articolo da un altro organismo di rilascio, competente per l'equino in questione, o dalla ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui e' detenuto l'equino.
5. In deroga al comma 2, lettera c), l'autorita' competente puo' decidere di sospendere lo status di un equino come animale destinato alla produzione di alimenti per un periodo di sei mesi qualora:
a) l'operatore possa dimostrare, entro trenta giorni dalla data dichiarata di smarrimento del documento unico di identificazione a vita, che lo status di animale destinato alla produzione di alimenti non e' stato compromesso da un trattamento medicinale;
b) la denuncia di nascita sia stata presentata dopo il termine di sessanta giorni dalla nascita previsto all'art. 5, comma 3, ma entro i termini di cui all'art. 5, comma 1.
6. Nel caso di cui al comma 5, l'autorita' competente registra tale sospensione in BDN inserendo la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi in BDN e nel duplicato del documento unico di identificazione a vita.
7. Nei casi in cui i dati di identificazione non siano stati registrati correttamente da uno dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, la ASL o l'organismo di rilascio possono emettere un nuovo documento unico di identificazione a vita, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963. Il documento errato e' recuperato ed invalidato dal soggetto che rilascia il nuovo documento ed entrambe le azioni sono registrate in BDN.
 
Art. 9

Rilascio del documento unico di identificazione a vita sostitutivo

1. Qualora non sia possibile stabilire l'identita' dell'equino detenuto, gli organismi di rilascio oppure la ASL, a seconda di chi ha emesso il documento originale, emettono il documento unico di identificazione a vita sostitutivo nei seguenti casi:
a) il documento unico di identificazione a vita originale e' stato smarrito, l'identita' dell'animale non puo' essere accertata e non vi e' alcuna indicazione o prova che un documento di identificazione sia stato rilasciato in precedenza per l'equino;
b) il transponder o il documento unico di identificazione a vita e' stato rimosso, modificato o sostituito senza l'autorizzazione della ASL competente sullo stabilimento in cui l'equino e' abitualmente detenuto.
2. Nei casi di cui al comma 1, in seguito alla domanda dell'operatore o su iniziativa dell'autorita' competente, l'organismo di rilascio o la ASL territorialmente competente sullo stabilimento dove e' detenuto l'equino:
a) impianta un transponder nell'animale conformemente all'art. 10;
b) rilascia il documento di identificazione in cui e' riportata la dicitura «documento unico di identificazione a vita sostitutivo», col riferimento al nuovo codice unico registrato in BDN, entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento che ne determina il rilascio;
c) classifica l'equino come non destinato alla produzione di alimenti.
3. Prima del rilascio del documento sostitutivo, le informazioni in esso contenute sono registrate in BDN facendo riferimento al codice unico.
 
Art. 10

Mezzi di identificazione degli equini

1. I mezzi di identificazione apposti sugli equini non possono essere tolti, sostituiti o reimpiantati senza autorizzazione dell'autorita' competente, come previsto all'art. 5, comma 5.
2. I soggetti di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'art. 4, al momento della prima identificazione dell'equino, provvedono ad impiantare un transponder, di cui all'allegato III, lettera e), del regolamento (UE) n. 2019/2035, con le specifiche tecniche di cui all'allegato I, del regolamento (UE) n. 2021/963, con le modalita' descritte nell'allegato A.
3. I metodi alternativi autorizzati dalla DGSAF per l'identificazione degli equini di cui all'art. 5, comma 2, sono le fasce al pastorale di cui all'allegato III, lettere b) e f), del regolamento (UE) n. 2019/2035, con le specifiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2021/963.
4. Gli organismi di rilascio e la ASL competente possono richiedere all'operatore di un equino detenuto provvisto di documento unico di identificazione a vita l'identificazione tramite transponder ai fini della verifica dell'identita' nei casi in cui:
a) il transponder precedentemente impiantato e registrato abbia cessato di funzionare;
b) il marchio ereditario o acquisito, che e' stato registrato come metodo alternativo di verifica dell'identita', non sia piu' adeguato a tale scopo;
c) l'autorita' competente lo ritenga necessario per garantire la verifica dell'identita'.
5. Il soggetto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, che ha effettuato l'identificazione dell'equino, inserisce nel documento unico di identificazione a vita le seguenti informazioni relative al transponder:
a) il codice trasmesso dal transponder e visualizzato dal lettore dopo l'impianto e, nel caso si rendesse necessaria la modifica di tale codice:
1. un'etichetta autoadesiva con un codice a barre, a condizione che la pagina sia poi sigillata; o
2. una stampa di tale codice a barre indicante almeno gli ultimi quindici caratteri del codice trasmesso dal transponder;
b) la descrizione grafica del lato in cui e' stato effettuato l'impianto del transponder, vale a dire il punto in cui il transponder e' stato impiantato nell'equino ed e' stato letto dopo l'impianto;
c) la firma del veterinario che ha effettuato l'identificazione oppure della persona che riporta tali informazioni ai fini del rilascio del documento unico di identificazione a vita.
6. In deroga al comma 5, lettera a), se un equino e' munito di un transponder impiantato precedentemente alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 e non conforme alla norma ISO 11784, in BDN e nel documento unico di identificazione a vita e' inserito il nome del fabbricante o del sistema di lettura.
 
Art. 11

Banca dati nazionale (BDN)

1. Gli stabilimenti in cui sono detenuti equini sono registrati nel sistema informatizzato BDN, con le modalita' di cui al capitolo 4 dell'allegato A.
2. Gli equini nati o detenuti nel territorio nazionale sono registrati nel sistema informatizzato BDN con le modalita' di cui all'allegato A e con l'inserimento delle informazioni previste dal sistema informativo.
3. L'allegato A viene aggiornato con provvedimento del direttore generale della DGSAF, in accordo con la DGDISR, le regioni e le province autonome, ogni qual volta ci sia la necessita' di conformarlo alle prescrizioni delle normative europee di settore e delle norme nazionali di attuazione.
4. La BDN e' alimentata dagli operatori e dai trasportatori direttamente o tramite soggetti esplicitamente delegati.
5. Gli operatori e i trasportatori sono in ogni caso responsabili della veridicita' dei dati di competenza comunicati per la registrazione in BDN.
6. Il Ministero della salute assicura che la BDN sia conforme alle norme sulla sicurezza dei dati di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Il trattamento dei dati personali presenti in BDN da parte delle autorita' competenti e' effettuato soltanto ai fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali.
8. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, la DGSAF assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbiano necessita' di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta.
9. La DGSAF rende disponibili le informazioni presenti in BDN riferite a un equino per almeno trentacinque anni o per almeno due anni a decorrere dalla data di comunicazione della morte dell'animale. Decorsi tali termini, le informazioni saranno trasferite in apposita sezione d'archivio.
 
Art. 12
Equini destinati o non destinati alla produzione di alimenti e
registrazione dell'impiego di medicinali

1. Un equino e' considerato destinato alla macellazione a meno che l'espressa dichiarazione contraria risulti irreversibilmente in BDN e nel documento unico di identificazione a vita mediante:
a) la dichiarazione irreversibile che l'equino non e' destinato alla macellazione, unitamente all'approvazione del soggetto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, che ha rilasciato il documento; o
b) le dichiarazioni dell'operatore e del veterinario responsabile del trattamento, conformemente all'art. 39 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; o
c) la registrazione in BDN e la dicitura apposta dall'organismo di rilascio o dalla ASL all'atto del rilascio di un duplicato o di un sostitutivo del documento unico di identificazione a vita.
2. Qualora l'uso di un medicinale non e' consentito per un equino destinato alla macellazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/6, se l'animale risulta destinato alla produzione di alimenti il veterinario responsabile del trattamento provvede affinche' l'equino, prima della terapia, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, sia dichiarato irreversibilmente non destinato alla produzione di alimenti in BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita.
3. Qualora un medicinale contenga sostanze essenziali di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006, se l'animale risulta destinato alla produzione di alimenti il veterinario responsabile del trattamento provvede affinche' l'equino, prima della terapia, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, sia dichiarato ai fini della produzione di alimenti in un periodo di attesa di sei mesi in BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita, aggiornando poi l'informazione inerente alla data dell'ultima somministrazione del medicinale.
4. Nel caso in cui non abbia accesso diretto alla BDN, dopo l'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 3 e la firma nella sezione II del documento unico di identificazione a vita, il veterinario responsabile del trattamento comunica tali misure entro tre giorni dall'evento all'organismo di rilascio o alla ASL che ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita, fornendo le informazioni necessarie affinche' questi possano aggiornare la BDN entro sette giorni dal trattamento.
5. In caso di indicazione al trattamento con medicinali di cui ai commi 2 e 3 di un equino non identificato, il veterinario responsabile del trattamento, prima della somministrazione, o dopo la stessa qualora l'animale sia in pericolo di vita, comunica il trattamento al soggetto competente alla sua identificazione. Tali animali sono esclusi dalla destinazione alla produzione di alimenti, eccetto gli equini di eta' inferiore ai termini di cui all'art. 5, comma 1, trattati con medicinali di cui al comma 3. Per questi animali il veterinario responsabile del trattamento comunica il trattamento dell'equino entro sette giorni al soggetto competente alla sua identificazione ai fini dell'applicazione del mezzo di identificazione e del rilascio del
a) documento unico di identificazione a vita, per gli equini di eta' inferiore a quanto previsto all'art 5 comma 1, con esclusione dalla produzione di alimenti per sei mesi o per l'intera vita dell'animale, a seconda dei casi;
b) duplicato o sostitutivo del documento unico di identificazione a vita, nel caso di equini di eta' superiore a quanto previsto all'art 5, comma 1, con esclusione irreversibile dalla macellazione.
 
Art. 13

Compiti del responsabile del macello

1. Il responsabile del macello assicura l'attuazione delle procedure di cui all'allegato II, sezioni II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e provvede, in particolare:
a) alla verifica dell'identificazione degli equini da avviare alla macellazione, inclusa la loro documentazione di scorta e la congruenza delle informazioni presenti sul documento di identificazione con quelle registrate in BDN;
b) alla verifica che l'animale risulti destinato alla produzione di alimenti, controllando le dichiarazioni rese nei documenti di scorta e le informazioni registrate in BDN;
c) al recupero e alla custodia dei mezzi di identificazione sino allo smaltimento presso ditte autorizzate come rifiuto speciale, ai sensi della normativa vigente in materia;
d) alla consegna al veterinario ufficiale dei documenti di identificazione degli animali ammessi alla macellazione e, su disposizione del veterinario ufficiale, alla loro distruzione nel medesimo giorno in cui gli animali sono stati regolarmente macellati.
2. Qualora il transponder dell'animale macellato non possa essere recuperato, il veterinario ufficiale dichiara la carcassa o la parte di essa contenente il transponder non idonea al consumo umano, conformemente all'art. 45, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627.
3. Il responsabile del macello provvede affinche' gli animali idonei alla macellazione vengano macellati nel rispetto delle prescrizioni di sanita' pubblica veterinaria, entro settantadue ore dall'arrivo al macello, siano essi provenienti da stabilimenti nazionali o da un altro Stato, come previsto dall'art. 132 del regolamento (UE) n. 2016/429 e dall'art. 8 del regolamento delegato (UE) n. 2020/688, fatte salve disposizioni piu' restrittive.
4. Il responsabile del macello, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dalla macellazione, le informazioni per ogni equino ivi macellato, con le modalita' di cui all'allegato A.
5. La BDN rende disponibile, conformemente alla normativa dell'Unione europea, le informazioni inerenti alla data di macellazione dell'animale e di distruzione del documento di identificazione degli equini regolarmente macellati.
 
Art. 14

Trasporto di equini

1. L'operatore e il trasportatore assicurano che l'equino sia sempre accompagnato dal documento unico di identificazione a vita durante ogni spostamento.
2. In deroga al comma 1, non e' necessario che il documento unico di identificazione a vita accompagni gli equini:
a) quando sono in stalla o al pascolo e il documento unico di identificazione a vita puo' essere esibito immediatamente dall'operatore;
b) quando sono montati, guidati, condotti o portati, per un arco di tempo inferiore a ventiquattro ore:
1. nelle vicinanze dello stabilimento di residenza dell'equino e il documento unico di identificazione a vita possa essere esibito immediatamente, oppure;
2. durante la transumanza degli equini verso o di ritorno da pascoli estivi registrati, purche' i documenti di identificazione possano essere esibiti nello stabilimento di partenza;
c) quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;
d) quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o per una manifestazione equestre che richiede che gli equini lascino, per massimo ventiquattro ore, il luogo dell'addestramento, della competizione o della manifestazione;
e) quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equini stessi o lo stabilimento in cui sono detenuti.
3. L'operatore e il trasportatore assicurano che durante ogni spostamento dell'equino sia reso sempre disponibile il documento di accompagnamento di cui all'art. 5, comma 6, ad esclusione dei casi previsti al comma 2, lettere b) punto 1, e lettere d) ed e).
4. L'equino tenuto in uno stabilimento, o proveniente da uno stabilimento, oggetto di una misura di divieto di cui all'art. 126, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 2016/429 non puo' essere movimentato. Il veterinario ufficiale sospende la validita' del documento unico di identificazione a vita ai fini degli spostamenti apponendo una dicitura appropriata.
 
Art. 15
Identificazione e registrazione degli equini oggetto di scambi ed
importazioni

1. Gli equini provenienti da un altro Stato membro mantengono il codice unico di origine e il documento unico di identificazione a vita rilasciato in conformita' alla normativa della Unione europea.
2. L'operatore dello stabilimento d'ingresso di equini provenienti da Stati membri, entro sette giorni dall'arrivo degli ungulati, registra in BDN gli stessi animali con le modalita' stabilite in allegato A.
3. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2 gli operatori di:
a. equini che partecipano a competizioni, corse, spettacoli, addestramento e operazioni di esbosco per un periodo non superiore a novanta giorni;
b. stalloni che soggiornano in Italia per la stagione riproduttiva;
c. giumente che soggiornano in Italia ai fini della riproduzione per un periodo non superiore a novanta giorni.
Per gli equini di cui alle lettere a), b) e c), al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per piu' di sette giorni, l'operatore di prima destinazione italiana inserisce in BDN l'ingresso di tali animali nel proprio stabilimento entro sette giorni dall'ingresso con le modalita' di cui all'allegato A.
4. L'operatore dello stabilimento di ingresso di animali provenienti da Paesi terzi provvede, entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di immissione in libera pratica di cui all'art. 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 e comunque prima che l'animale lasci lo stabilimento, a registrare o identificare ciascun animale ai sensi degli articoli 36 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963.
5. Gli equini, dopo l'ingresso da Stati membri o da Paesi terzi, ad eccezione degli equini destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri, restano nello stabilimento di destinazione, eccetto i centri di raccolta, per un periodo di almeno trenta giorni successivi al loro arrivo in tale stabilimento.
6. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 4 gli operatori di equini:
a. che sono macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell'Unione europea, fatto salvo l'obbligo per l'operatore ed il responsabile del macello di garantire la tracciabilita' degli animali e del Paese di provenienza;
b. che sono detenuti ai soli fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi per un periodo non superiore a novanta giorni, conformemente all'art. 64, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 2019/ 2035. Per questi equini, al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per piu' di sette giorni, l'operatore di prima destinazione italiana ne inserisce in BDN l'ingresso nel proprio stabilimento entro sette giorni dall'ingresso con le modalita' di cui all'allegato A.
 
Art. 16

Deroghe riguardanti l'identificazione di determinati equini

1. Gli equini detenuti appartenenti a popolazioni che vivono allo stato semiselvatico possono avvalersi della deroga all'identificazione se l'autorita' competente verifica i requisiti di cui all'art. 60 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 e all'art. 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963.
2. Le autorita' competenti delle regioni e delle province autonome devono definire le popolazioni di equini di cui al comma 1 presenti sul proprio territorio e comunicarne le informazioni, complete dei dati geografici di ciascuna zona, alla DGSAF entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Possono usufruire della deroga esclusivamente le popolazioni di equini e le zone indicate in uno specifico elenco informatizzato che la DGSAF rende disponibile al pubblico ed alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 60, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, sul portale dei sistemi informativi veterinari, in base alle informazioni ricevute e costantemente aggiornate dalle regioni e province autonome.
4. Gli equini appartenenti alle popolazioni presenti nell'elenco di cui al comma 3 sono in ogni caso identificati ai sensi dell'art. 60 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 prima di:
a. lasciare la popolazione, tranne in caso di trasferimento sotto la supervisione ufficiale da una determinata popolazione autorizzata a un'altra;
b. essere tenuti in cattivita' per uso domestico, anche se nella stessa zona indicata nell'elenco di cui al comma 3.
 
Art. 17

Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministero della salute 29 dicembre 2009 concernente «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, della legge 1° agosto 2003, n. 200)» e il decreto del Ministero della salute 26 settembre 2011 concernente «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi» sono abrogati.
2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. In caso di violazioni al presente decreto, sino a nuove disposizioni nazionali previste dall'art. 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni sanzionatorie previste dal decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, oltre che le misure previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625 e le disposizioni del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27.
4. Ai costi delle prestazioni della ASL effettuate su domanda dell'operatore si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.
 
Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro della salute
Speranza
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2825