Gazzetta n. 302 del 21 dicembre 2021 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xarenel»


Estratto determina AAM/A.I.C. n. 193/2021 del 10 dicembre 2021

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: XARENEL, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
titolare A.I.C: societa' ITALFARMACO S.p.a. con sede e domicilio fiscale in viale F. Testi, 330 - 20126 Milano;
confezioni:
«25.000 U.I. capsule rigide» 1 capsula in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 037564198 (in base 10) 13UCT6 (in base 32);
«25.000 U.I. capsule rigide» 2 capsule in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 037564200 (in base 10) 13UCT8 (in base 32);
«25.000 U.I. capsule rigide» 4 capsule in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 037564212 (in base 10) 13UCTN (in base 32);
«25.000 U.I. capsule rigide» 8 capsule in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 037564263 (in base 10) 13UCV7 (in base 32);
«25.000 U.I. capsule rigide» 12 capsule in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 037564275 (in base 10) 13UCVM (in base 32);
«50.000 U.I. capsule rigide» 1 capsula in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 037564224 (in base 10) 13UCU0 (in base 32);
«50.000 U.I. capsule rigide» 2 capsule in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 037564236 (in base 10) 13UCUD (in base 32);
«50.000 U.I. capsule rigide» 4 capsule in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 037564287 (in base 10) 13UCVZ (in base 32);
«50.000 U.I. capsule rigide» 6 capsule in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 037564299 (in base 10) 13UCWC (in base 32);
«100.000 U.I. capsule rigide» 1 capsula in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 037564248 (in base 10) 13UCUS (in base 32);
«100.000 U.I. capsule rigide» 2 capsule in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 037564301 (in base 10) 13UCWF (in base 32);
«100.000 U.I. capsule rigide» 3 capsule in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 037564313 (in base 10) 13UCWT (in base 32).
Forma farmaceutica: capsula rigida.
Validita' prodotto: due anni.
Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Non congelare.
Composizione:
principio attivo:
Xarenel 25.000 U.I. capsule rigide:
1 capsula contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 0,625 mg pari a 25.000 U.I.;
Xarenel 50.000 U.I. capsule rigide:
1 capsula contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 1,25 mg pari a 50.000 U.I.;
Xarenel 100.000 U.I. capsule rigide;
1 capsula contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I.;
eccipienti:
Xarenel 25.000 U.I. capsule rigide olio di oliva raffinato, gelatina, titanio diossido (E 171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro nero (E172);
Xarenel 50.000 U.I. capsule rigide: olio di oliva raffinato, gelatina, titanio diossido (E 171), ossido di ferro rosso (E172);
Xarenel 100.000 U.I. capsule rigide: olio di oliva raffinato, gelatina, titanio diossido (E 171), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172).
Produttore responsabile del rilascio dei lotti
ABIOGEN PHARMA S.p.a. - via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa, Italia.
Indicazioni terapeutiche:
Per il dosaggio da 25.000 U.I.:
Prevenzione della carenza di Vitamina D nell'adulto nei soli casi in cui l'aderenza terapeutica non sia ottenuta mediante la somministrazione giornaliera di bassi dosaggi di colecalciferolo.
Trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto.
Per il dosaggio da 50.000 U.I. e 100.000 U.I.:
Trattamento della carenza di vitamina D negli adulti (>18 anni).

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita'.
Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.