Gazzetta n. 301 del 20 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 dicembre 2021
Emissione di una decima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029, finalizzata ad operazioni di concambio.


IL DIRETTORE GENERALE
del tesoro

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita', ivi compresa la facolta' di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri;
Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;
Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 dicembre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici, gia' effettuati a 101.469 di euro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti i propri decreti in data 24 giugno, 29 luglio, 30 agosto, 28 ottobre e 29 novembre 2021, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime nove tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una decima tranche dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029, per un ammontare nominale massimo di 2.500 milioni di euro, da regolarsi attraverso i titoli di cui all'art. 2, secondo le modalita' previste dall'art. 8.
I titoli sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».
La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.
Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sara' posta pari a zero.
 
Art. 2

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverra' mediante il versamento, effettuato dagli operatori, dei seguenti «titoli di scambio»:
===================================================================== | Titoli di scambio | Codice ISIN | +==========================================+========================+ | CTZ 28.05.2020/30.05.2022 | IT0005412348 | +------------------------------------------+------------------------+ | CCTeu 15.12.2014/15.06.2022 | IT0005104473 | +------------------------------------------+------------------------+ | CTZ 28.09.2020/28.09.2022 | IT0005422487 | +------------------------------------------+------------------------+ | CCTeu 15.06.2015/15.12.2022 | IT0005137614 | +------------------------------------------+------------------------+


Il prezzo di scambio dei suddetti titoli sara' determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.
 
Art. 3

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei CCTeu di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia.
I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «Specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.
La provvigione di collocamento non verra' corrisposta.
 
Art. 4

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di dieci, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto, nonche' l'indicazione del titolo di scambio a cui si riferisce l'offerta.
I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione.
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
Eventuali offerte non recanti l'indicazione del titolo di scambio o indicanti titoli diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente decreto non vengono prese in considerazione.
 
Art. 5

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 9 dicembre 2021, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.
 
Art. 6

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa.
 
Art. 7

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantita', contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.
L'assegnazione dei certificati verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.
 
Art. 8

L'importo nominale dei titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sara' determinato dalla moltiplicazione del rapporto di scambio per l'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalita' di cui all'art. 7.
Il rapporto di scambio di cui al comma precedente e' pari al rapporto tra il prezzo del titolo aggiudicato in asta ed il prezzo di ciascuno dei titoli offerti in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalita' di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verra' arrotondato per difetto.
 
Art. 9

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verra' riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati.
La Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le partite relative ai titoli di scambio da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.
I conseguenti oneri per rimborso capitale faranno carico al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2.), mentre, per il pagamento degli interessi, al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.
La consegna dei «titoli di scambio» dovra' avvenire nel giorno di regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 10.
In caso di ritardata o mancata consegna definitiva dei «titoli di scambio» da parte degli operatori aggiudicatari, troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 
Art. 10

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 13 dicembre 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.
Il 13 dicembre 2021 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti.
La predetta Sezione di Tesoreria rilascera' per detto versamento quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.1.) per l'importo relativo ai certificati sottoscritti, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.3.) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato a debito del conto disponibilita' mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verra' discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello previsto per il regolamento verra' ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della Sezione di Tesoreria interessata.
 
Art. 11

La Banca d'Italia trasmettera' alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.
L'estinzione dei predetti titoli di Stato sara' avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata societa'.
La Banca d'Italia curera', inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.
 
Art. 12

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi' l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.
 
Art. 13

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2022 al 2029, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unita' di voto parlamentare 21.1) e 9537 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni