Gazzetta n. 298 del 16 dicembre 2021 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2021, n. 213 |
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020», e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 31; Vista la direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada»; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante: «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante: «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante: «Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali»; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», e, in particolare, l'articolo 12 che ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 21 ottobre 2021 (rep. atti n. 161/CU); Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, per il Sud e la coesione territoriale, dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete. 2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, alle autostrade e alle strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico. 3. Il presente decreto si applica anche alle strade e ai progetti di infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 2, situati nelle aree extraurbane, che non sono serventi aree pubbliche o private che li costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a valere su risorse stanziate dall'Unione europea, ad eccezione delle strade non aperte al traffico automobilistico generale, quali, a titolo esemplificativo, le piste ciclabili, ovvero delle strade non destinate al traffico generale, quali, a titolo esemplificativo, le strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il presente decreto si applica anche alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), diverse da quelle di cui al comma 2, a prescindere dal fatto che, a decorrere da tale data, le stesse siano in fase di progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico. 5. Entro il 17 dicembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul territorio nazionale, e comunica eventuali modifiche delle stesse successivamente intervenute. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili comunica altresi' alla Commissione europea, entro il 30 giugno 2024, l'elenco delle strade di cui al comma 4. Ogni ulteriore successiva modifica dell'elenco delle strade e' comunicata alla Commissione europea dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 6. Entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non gia' ricomprese tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle strade finanziate totalmente o parzialmente a valere su risorse stanziate dall'Unione europea. 7. Il presente decreto non si applica alle strade in gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.».
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note al premesse: - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. (12) 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: «Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1. Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
«Allegato A
(articolo 1, comma 1) 1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018); 2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020); 3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020); 4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020); 6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021); 7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021); 10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021); 11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita' esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021); 21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva); 22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021); 23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021); 24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021); 25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021); 27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022); 28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021); 32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021); 33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020); 34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021); 36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022); 37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021); 38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023); 39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).». - La direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 novembre 2019, n. L 305. - Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 348. - La direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 319. - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1999, n. 288. - Il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 (Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2006, n. 235, S.O. - Il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2011, n. 81. - Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, e, in particolare, l'articolo 12 che ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2018, n. 226. - La legge 16 novembre 2018, n. 130 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269, S.O. - Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». |
| Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della rete stradale definita nel regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2003;»; b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) autostrada: strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non serve le proprieta' che la costeggiano e che soddisfa i criteri seguenti: 1) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi; 2) non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale; 3) e' specificamente designata come autostrada; a-ter) strada principale: strada situata al di fuori dell'area urbana che collega importanti citta' o regioni, o entrambe, appartenente alla categoria di strade piu' elevata classificata di tipo "B-Strade extraurbane principali", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; a-quater) strade di interesse nazionale: le strade di competenza statale elencate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;»; c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) organo competente: qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all'attuazione del presente decreto;»; d) la lettera e) e' abrogata; e) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti: «f) classificazione della sicurezza: la classificazione di parti della rete stradale esistente in categorie, in base alla loro sicurezza intrinseca misurata oggettivamente; g) ispezione di sicurezza stradale mirata: indagine mirata per individuare condizioni pericolose, difetti e problemi che aumentano il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di un sopralluogo di una strada o di un tratto di strada esistente;»; f) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) ispezione di sicurezza stradale periodica: la verifica ordinaria periodica delle caratteristiche e dei difetti che esigono un intervento di manutenzione per ragioni di sicurezza;»; g) alla lettera i), il segno d'interpunzione "." e' sostituito dal seguente ";" e, dopo la lettera i), e' inserita la seguente: «i-bis) utenti della strada vulnerabili: utenti della strada non motorizzati, quali in particolare ciclisti e pedoni, disabili in carrozzella e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni articolo 2, direttiva 2008/96/CE). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della rete stradale definita nel regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2003; a-bis) autostrada: strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non serve le proprieta' che la costeggiano e che soddisfa i criteri seguenti: 1) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi; 2) non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale; 3) e' specificamente designata come autostrada; a-ter) strada principale: strada situata al di fuori dell'area urbana che collega importanti citta' o regioni, o entrambe, appartenente alla categoria di strade piu' elevata classificata di tipo "B-Strade extraurbane principali", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; a-quater) strade di interesse nazionale: le strade di competenza statale elencate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; b) organo competente: qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all'attuazione del presente decreto; c) valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS): lo studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza della rete stradale di un progetto di infrastruttura; d) controllo della sicurezza stradale: il controllo di sicurezza accurato, indipendente, sistematico e tecnico delle caratteristiche di un progetto di costruzione di una infrastruttura stradale, nelle diverse fasi dalla pianificazione alla messa in esercizio, relativo ai progetti di infrastruttura nonche' ai progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato; e) (abrogata); f) classificazione della sicurezza: la classificazione di parti della rete stradale esistente in categorie, in base alla loro sicurezza intrinseca misurata oggettivamente; g) ispezione di sicurezza stradale mirata: indagine mirata per individuare condizioni pericolose, difetti e problemi che aumentano il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di un sopralluogo di una strada o di un tratto di strada esistente;»; g-bis) ispezione di sicurezza stradale periodica: la verifica ordinaria periodica delle caratteristiche e dei difetti che esigono un intervento di manutenzione per ragioni di sicurezza; h) orientamenti: le misure adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definiscono i criteri e le modalita' per l'applicazione delle procedure di sicurezza fissate nel presente decreto; i) progetto d'infrastruttura: il progetto relativo alla costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti sui flussi di traffico; i-bis) utenti della strada vulnerabili: utenti della strada non motorizzati, quali in particolare ciclisti e pedoni, disabili in carrozzella e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.». |
| Art. 3 Sostituzione dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Valutazione della sicurezza stradale a livello di rete). - 1. L'organo competente assicura l'esecuzione della valutazione della sicurezza stradale a livello di rete sull'intera rete stradale aperta al traffico oggetto del presente decreto. 2. Le valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete riguardano il rischio di incidente e di gravita' dell'impatto sulla base dei seguenti elementi: a) un'indagine visiva, in loco o con mezzi elettronici, delle caratteristiche di progettazione della strada al fine di valutarne la sicurezza intrinseca; b) un'analisi dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni e in cui e' stato registrato un numero considerevole di incidenti gravi in proporzione al flusso di traffico. 3. L'organo competente esegue la prima valutazione della sicurezza stradale a livello di rete entro e non oltre il 2024. Le valutazioni successive della sicurezza stradale a livello di rete sono effettuate con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni. 4. Nel valutare la sicurezza stradale a livello di rete, l'organo competente tiene conto delle componenti indicative di cui all'allegato III. 5. Sulla base dei risultati della valutazione di cui al comma 1 e al fine di definire le priorita' delle ulteriori misure necessarie, l'organo competente classifica tutti i tratti della rete stradale in almeno tre categorie in base al loro livello di sicurezza.». |
| Art. 4
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Ispezioni di sicurezza stradale periodiche)»; b) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'organo competente esegue ispezioni di sicurezza stradale periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per l'infrastruttura stradale oggetto di applicazione del presente decreto, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni.»; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'organo competente garantisce la sicurezza dei tratti della rete stradale contigui alle gallerie oggetto del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attraverso ispezioni di sicurezza stradale congiunte, con la partecipazione dei soggetti competenti coinvolti nell'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Le ispezioni di sicurezza stradale congiunte sono eseguite con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, e comunque, almeno ogni sei anni.».
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6 (Ispezioni di sicurezza stradale periodiche). - 1. L'organo competente esegue ispezioni di sicurezza stradale periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per l'infrastruttura stradale oggetto di applicazione del presente decreto, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni. Le ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7. Si applicano i casi di incompatibilita' di cui all'articolo 4, comma 7, terzo periodo. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, individua, con proprio decreto, le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione di tale decreto. 2-bis. L'organo competente garantisce la sicurezza dei tratti della rete stradale contigui alle gallerie oggetto del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attraverso ispezioni di sicurezza stradale congiunte, con la partecipazione dei soggetti competenti coinvolti nell'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Le ispezioni di sicurezza stradale congiunte sono eseguite con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, e comunque, almeno ogni sei anni.». |
| Art. 5 Inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis (Seguito delle procedure per le strade aperte al traffico). - 1. L'organo competente garantisce che ai risultati delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, effettuate ai sensi dell'articolo 5, facciano seguito ispezioni di sicurezza stradale mirate o interventi correttivi diretti. 2. Nell'effettuare le ispezioni di sicurezza stradale mirate, l'organo competente tiene conto anche delle componenti indicative di cui all'allegato II-bis del presente decreto. 3. Le ispezioni di sicurezza stradale mirate sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, che possono avvalersi anche di assistenti. Ai soggetti di cui al primo periodo si applica la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7, ultimo periodo. 4. L'organo competente adotta provvedimenti al fine di garantire che ai risultati delle ispezioni di sicurezza stradale mirate facciano seguito idonee azioni per stabilire l'eventuale necessita' di interventi correttivi. In particolare, l'organo competente individua i tratti di strada in cui e' necessario apportare miglioramenti della sicurezza delle infrastrutture stradali e definisce gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza di tali tratti, in base alle priorita'. 5. L'organo competente garantisce che gli interventi correttivi si svolgano prioritariamente su tratti di strada con bassi livelli di sicurezza e che offrono l'opportunita' di attuare le misure che hanno un elevato potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti. Per la rete stradale a pedaggio, gli investimenti per l'attuazione degli interventi correttivi sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale. 6. L'organo competente predispone e aggiorna con regolarita', comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni, un piano d'azione in ordine di priorita' basato sul rischio, per seguire l'attuazione dell'intervento correttivo individuato. Art. 6-ter (Protezione degli utenti della strada vulnerabili). - 1. L'organo competente garantisce che, nell'attuazione delle procedure di cui agli articoli da 3 a 6-bis, sono tenute in considerazione le esigenze degli utenti della strada vulnerabili. Art. 6-quater (Segnaletica orizzontale e segnaletica verticale). - 1. L'ente proprietario della strada, ai fini dell'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale, assicura che la stessa risulti leggibile e visibile sia per i conducenti che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida. Tali procedure tengono conto delle specifiche comuni eventualmente adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6-quater, paragrafo 3, della direttiva 2008/96/CE. Art. 6-quinquies (Segnalazioni spontanee). - 1. L'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP, istituito dall'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, costituisce il sistema nazionale di segnalazione spontanea, ed e' reso accessibile on line a tutti gli utenti della strada, per facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi trasmesse dagli utenti della strada e dai veicoli, e di qualsiasi altra informazione in materia di sicurezza che l'autore della segnalazione percepisce come un rischio reale o potenziale per la sicurezza dell'infrastruttura stradale.». |
| Art. 6
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sovrintende alla gestione dei suddetti dati.».
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7 (Gestione dei dati articolo 7, direttiva 2008/96/CE). - 1. Per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto, l'organo competente riporta in una apposita relazione di incidente, redatta secondo la reportistica di cui all'allegato IV, i dati relativi all'incidente stradale, raccolti e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sovrintende alla gestione dei suddetti dati. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011 e, successivamente, con cadenza almeno quinquennale, effettua il calcolo del costo sociale medio di un incidente mortale nonche' del costo sociale medio di un incidente grave. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, e successivamente con cadenza annuale, sulla base dei dati acquisiti, effettua il calcolo del costo totale dell'incidentalita' verificatasi sulla rete stradale di cui al comma 1.». |
| Art. 7
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 17 dicembre 2024, i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale includono aspetti relativi agli utenti della strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.».
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 9 (Formazione dei controllori articolo 9, direttiva 2008/96/CE). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 19 dicembre 2011, provvede ad adottare i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale, fissando altresi' le modalita' di entrata in operativita' e di gestione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7. 1-bis. A decorrere dal 17 dicembre 2024, i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale includono aspetti relativi agli utenti della strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti. 2. I corsi di formazione iniziale per controllori, della durata non inferiore a centottanta ore, sono svolti, sulla base dei programmi di cui al comma 1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, previa autorizzazione del medesimo Ministero, da universita', da organismi ed enti di ricerca, da consigli e ordini professionali, da associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale. Il certificato di idoneita' professionale e' rilasciato, a seguito del superamento di un esame finale, dal soggetto erogatore del corso. 3. Ai corsi di formazione iniziale hanno accesso i soggetti in possesso di laurea magistrale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in ingegneria o di laurea specialistica in ingegneria conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea in ingegneria conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Detti soggetti devono essere iscritti da almeno cinque anni all'albo dell'ordine degli ingegneri nel settore dell'ingegneria civile e ambientale. 4. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita' professionale di cui al comma 2 sono tenuti alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento, svolti dai soggetti di cui al comma 2, della durata non inferiore a trenta ore, con cadenza almeno triennale. 5. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita' professionale di cui al comma 2 sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, su istanza dell'interessato. 6. Per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento e' dovuto un contributo corrispondente al mero costo delle attivita', di pertinenza delle amministrazioni pubbliche, di cui al presente articolo, interamente destinato alla citata finalita'. Le predette attivita' di formazione e di aggiornamento sono svolte a valere esclusivamente sui proventi dei predetti contributi. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalita' di attuazione.». |
| Art. 8 Inserimento dell'articolo 9-bis al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Rendicontazione). - 1. Entro il 31 ottobre 2025, e successivamente ogni cinque anni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili fornisce alla Commissione europea una relazione sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete, valutata ai sensi dell'articolo 5. La relazione comprende anche l'elenco delle eventuali disposizioni di aggiornamento degli orientamenti nazionali, ivi compresi i miglioramenti in termini di progresso tecnologico e di protezione degli utenti vulnerabili della strada.». |
| Art. 9
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «classificazione» e' sostituita dalla seguente: «valutazione», le parole: «articoli 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 4, 5, 6 e 6-bis» e le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e l'ANSFISA provvedono»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Su proposta dell'ANSFISA, le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni secondo le modalita' di cui al comma 2.».
Note all'art. 9: - Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 10 (Disposizioni tariffarie). - 1. Alle attivita' di controllo, valutazione e ispezione, previste rispettivamente dagli articoli 4, 5, 6 e 6- bis, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e l'ANSFISA provvedono mediante tariffe da porre a carico degli enti gestori, non pubblici, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. 3. Su proposta dell'ANSFISA, le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni secondo le modalita' di cui al comma 2. 4. Le tariffe di cui al comma 1 sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.». |
| Art. 10
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. All'allegato I del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: «ALLEGATO I - COMPONENTI INDICATIVE DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE.»; b) al punto 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) traffico (per esempio volume di traffico, categorizzazione del traffico per tipo), compresi i flussi stimati di pedoni e biciclette determinati dalle caratteristiche dell'uso del suolo adiacente.».
Note all'art. 10: - Il testo dell'allegato I del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «ALLEGATO I - COMPONENTI INDICATIVE DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE. 1. Componenti della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale: a) definizione del problema; b) identificazione degli obiettivi di sicurezza stradale; c) analisi della situazione attuale ed opzione dello status quo; d) individuazione delle differenti opzioni; e) analisi dell'impatto delle opzioni proposte sulla sicurezza stradale; f) confronto delle opzioni (attraverso anche l'applicazione dell'analisi costi/benefici); g) scelta delle possibili soluzioni; h) individuazione della miglior soluzione. 2. Elementi da prendere in considerazione: a) caratteristiche plano-altimetriche dell'infrastruttura stradale; b) analisi dell'incidentalita' (individuazione del numero degli incidenti, dei morti e dei feriti per tratte caratteristiche); c) obiettivi di riduzione dell'incidentalita' e confronto con l'opzione dello status quo; d) individuazione delle tipologie di utenti della strada, compresi gli utenti deboli (pedoni e ciclisti) e vulnerabili (motociclisti); e) traffico (per esempio volume di traffico, categorizzazione del traffico per tipo), compresi i flussi stimati di pedoni e biciclette determinati dalle caratteristiche dell'uso del suolo adiacente.». |
| Art. 11 Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. All'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: «ALLEGATO II - COMPONENTI INDICATIVE DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA STRADALE»; b) al punto 1, le parole: «della progettazione preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «della redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica» ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili: 1) disposizioni per i pedoni, 2) disposizioni per i ciclisti, compresa l'esistenza di percorsi alternativi o separazioni dal traffico automobilistico ad alta velocita', 3) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a motore a due ruote, 4) densita' e ubicazione degli attraversamenti pedonali e ciclabili, 5) disposizioni per i pedoni e i ciclisti sulle strade interessate della zona, 6) separazione dei pedoni e dei ciclisti dal traffico automobilistico ad alta velocita' o esistenza di percorsi alternativi diretti su strade di classe inferiore.»; c) al punto 2, alla lettera f), le parole: «utenti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti: «utenti della strada vulnerabili.».
Note all'art. 11: - Il testo dell'allegato II del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «ALLEGATO II - COMPONENTI INDICATIVE DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA STRADALE. 1. Criteri applicabili nella fase della redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica: a) analisi della situazione geografica; b) analisi e verifica della funzionalita' dell'infrastruttura all'interno della rete; c) analisi delle condizioni plano-altimetriche della nuova infrastruttura (velocita' di progetto, geometria dell'asse, numero e tipo di corsie, tipi di intersezioni e/o svincoli, verifica visuale libera); d) tipologia del traffico ammesso nella nuova infrastruttura. d-bis) disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili: 1) disposizioni per i pedoni, 2) disposizioni per i ciclisti, compresa l'esistenza di percorsi alternativi o separazioni dal traffico automobilistico ad alta velocita', 3) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a motore a due ruote, 4) densita' e ubicazione degli attraversamenti pedonali e ciclabili, 5) disposizioni per i pedoni e i ciclisti sulle strade interessate della zona, 6) separazione dei pedoni e dei ciclisti dal traffico automobilistico ad alta velocita' o esistenza di percorsi alternativi diretti su strade di classe inferiore. 2. Criteri applicabili nella fase della progettazione definitiva: a) analisi e verifica del tracciato; b) armonizzazione della segnaletica verticale e orizzontale (coordinamento segnaletico); c) illuminazione dell'infrastruttura (asse e intersezioni); d) valutazione del contesto ai margini dell'infrastruttura (vegetazione, ostacoli fissi ai margini della strada); e) analisi delle pertinenze di servizio (aree di servizio, di sosta e di parcheggio); f) analisi di sistemi stradali di contenimento (barriere stradali di sicurezza) con particolare riferimento all'individuazione degli elementi atti a ridurre la lesivita' degli utenti della strada vulnerabili. 3. Criteri applicabili nella fase della progettazione esecutiva: a) analisi della sicurezza degli utenti in circostanze particolari (scarsa visibilita', scarsa illuminazione, condizioni meteorologiche non ottimali); b) intellegibilita' della segnaletica verticale e orizzontale; c) analisi delle condizioni della pavimentazione stradale. 4. Criterio applicabile nella prima fase di funzionamento: valutazione della sicurezza stradale alla luce dell'effettivo comportamento degli utenti.». |
| Art. 12 Inserimento dell'allegato II-bis al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. Dopo l'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e' inserito il seguente: «ALLEGATO II-bis - COMPONENTI INDICATIVE DELLE ISPEZIONI DI SICUREZZA STRADALE MIRATE. 1. Allineamento stradale e sezione trasversale: a) visibilita' e distanze di visibilita'; b) limite di velocita' e suddivisione in zone con assegnazione dello stesso limite di velocita'; c) allineamento auto esplicativo (vale a dire "leggibilita'" dell'allineamento da parte degli utenti della strada); d) accesso a proprieta' adiacenti e conseguenze; e) accesso dei veicoli di emergenza e di servizio; f) trattamenti in corrispondenza di ponti e ponticelli; g) configurazione dei margini della strada, (banchine, scalinamento tra corsia e banchina, pendenze di sterro e riporto). 2. Incroci e interscambi: a) adeguatezza del tipo di incrocio/interscambio; b) geometria della configurazione dell'incrocio/interscambio; c) visibilita' e leggibilita' (percezione) degli incroci; d) visibilita' in corrispondenza dell'incrocio; e) configurazione delle corsie di incanalamento in corrispondenza degli incroci; f) controllo del traffico all'incrocio, per esempio regolato da segnale di stop, semafori e similari; g) esistenza di passaggi pedonali e ciclabili. 3. Disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili: a) disposizioni per i pedoni; b) disposizioni per i ciclisti; c) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a motore a due ruote; d) trasporto pubblico e infrastrutture; e) passaggi a livello stradali/ferroviari, con particolare riferimento al tipo di passaggio e indicando se sia presidiato, non presidiato, manuale o automatizzato. 4. Illuminazione, segnaletica verticale e orizzontale: a) segnaletica verticale coerente, che non impedisca la visibilita'; b) leggibilita' della segnaletica verticale con riferimento alla posizione, alle dimensioni e al colore; c) segnali stradali; d) segnaletica orizzontale e delineazione coerenti; e) leggibilita' della segnaletica orizzontale con riferimento alla posizione, alle dimensioni e alla catarifrangenza in condizioni di asciutto o bagnato; f) contrasto adeguato della segnaletica orizzontale; g) illuminazione di strade e incroci; h) apparecchiature adeguate ai margini della carreggiata. 5. Segnali stradali luminosi: a) funzionamento; b) visibilita'. 6. Oggetti, zone libere da ostacoli, sistemi stradali di contenimento: a) ambiente ai margini della strada, compresa la vegetazione; b) pericoli ai margini della strada e distanza dal bordo della carreggiata o della pista ciclabile; c) adattamento ergonomico dei sistemi stradali di contenimento: mezzerie stradali e guardrail di sicurezza per evitare pericoli agli utenti della strada vulnerabili; d) trattamenti finali dei guardrail di sicurezza; e) sistemi stradali di contenimento adeguati in corrispondenza di ponti e ponticelli; f) recinzioni, in strade ad accesso limitato. 7. Manto stradale: a) difetti del manto stradale; b) resistenza allo slittamento; c) materiale incoerente/ghiaia/sassi; d) accumulo d'acqua, scolo. 8. Ponti e gallerie: a) presenza e numero di ponti, nonche' informazioni pertinenti che li riguardano; b) presenza e numero di gallerie, nonche' informazioni pertinenti che le riguardano; c) elementi visivi che rappresentano rischi per la sicurezza dell'infrastruttura. 9. Altre tematiche: a) predisposizione di aree di parcheggio e aree di sosta sicure; b) predisposizione per veicoli pesanti; c) abbagliamento da fari anteriori; d) lavori stradali; e) attivita' ai margini della strada poco sicure; f) informazioni adeguate nelle apparecchiature di sistemi di trasporto intelligenti (STI), quali, a titolo esemplificativo, pannelli a messaggio variabile; g) flora e fauna selvatiche, animali; h) segnali di avvertimento in prossimita' di scuole.». |
| Art. 13 Sostituzione dell'allegato III del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. L'allegato III del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e' sostituito dal seguente. «ALLEGATO III - COMPONENTI INDICATIVE DELLE VALUTAZIONI DELLA SICUREZZA DELLE STRADE A LIVELLO DI RETE 1. Aspetti generali: a) tipo di strada in relazione al tipo e alle dimensioni delle regioni/citta' da essa collegate; b) lunghezza del tratto stradale; c) tipo di zona, extraurbana o urbana; d) uso del suolo: istruzione, commercio, industria e attivita' manifatturiere, residenziale, agricoltura, aree non edificate; e) densita' di punti di accesso alle proprieta'; f) presenza di strada di servizio, quale, a titolo esemplificativo, per accesso a negozi; g) presenza di lavori stradali; h) presenza di parcheggi. 2. Volume di traffico: a) volume di traffico; b) volume di motocicli osservato; c) volume di pedoni osservato su entrambi i lati, rilevando se "lungo la carreggiata" o "in attraversamento"; d) volume di biciclette osservato su entrambi i lati, rilevando se "lungo la carreggiata" o "in attraversamento"; e) volume di veicoli pesanti osservato; f) flussi di pedoni stimati, determinati dalle caratteristiche dell'uso del suolo adiacente; g) flussi di biciclette stimati, determinati dalle caratteristiche dell'uso del suolo adiacente; 3. Dati sugli incidenti: a) numero, ubicazione e causa degli incidenti mortali per gruppo di utenti della strada; b) numero e ubicazione degli incidenti con feriti gravi per gruppo di utenti della strada. 4. Caratteristiche operative: a) limite di velocita' generale, per i motocicli, per i camion; b) velocita' di esercizio (85° percentile); c) gestione della velocita' e/o moderazione del traffico; d) presenza di dispositivi di sistemi di trasporto intelligenti (STI): segnalatori di code, pannelli a messaggio variabile; e) segnali di avvertimento in prossimita' di scuole; f) presenza di un supervisore per l'attraversamento in prossimita' di scuole nei periodi prescritti. 5. Caratteristiche geometriche: a) caratteristiche della sezione trasversale, quali, a titolo esemplificativo, numero, tipo e larghezza delle corsie, configurazione e materiale delle banchine mediane centrali, piste ciclabili, sentieri pedonali, compresa la relativa variabilita'; b) curvatura orizzontale; c) grado e allineamento verticale; d) visibilita' e distanze di visibilita'. 6. Oggetti, zone libere da ostacoli, sistemi stradali di contenimento: a) ambiente al margine della strada e zone libere da ostacoli; b) ostacoli fissi al margine della strada quali, a titolo esemplificativo, pali per l'illuminazione e alberi; c) distanza degli ostacoli dal margine della strada; d) densita' di ostacoli; e) rallentatori a effetto acustico; f) sistemi stradali di contenimento. 7. Ponti e gallerie: a) presenza e numero di ponti, comprese le informazioni pertinenti; b) presenza e numero di gallerie, comprese le informazioni pertinenti; c) elementi visivi che rappresentano rischi per la sicurezza dell'infrastruttura. 8. Incroci: a) tipo di incrocio e numero di diramazioni, con particolare attenzione al tipo di controllo e alla presenza di svolte protette; b) presenza di canalizzazione; c) qualita' dell'incrocio; d) volume stradale all'incrocio; e) presenza di passaggi a livello, con particolare attenzione al tipo di attraversamento e indicando se sia presidiato, non presidiato, manuale o automatizzato. 9. Manutenzione: a) difetti del manto stradale; b) resistenza allo slittamento del manto stradale; c) condizioni della banchina (compresa la vegetazione); d) condizioni della segnaletica verticale, della segnaletica orizzontale e della delineazione; e) condizioni dei sistemi stradali di contenimento. 10. Strutture per gli utenti della strada vulnerabili: a) passaggi pedonali e ciclabili, (attraversamenti superficiali e separazione dei livelli); b) passaggi ciclabili (attraversamenti superficiali e separazione dei livelli); c) recinzione per i pedoni; d) esistenza di marciapiede o struttura separata; e) strutture per biciclette e relativo tipo, quali, a titolo esemplificativo, piste ciclabili, corsie ciclabili e similari; f) qualita' dei passaggi pedonali con riguardo alla cospicuita' e alla segnalazione di ciascuna struttura; g) strutture di attraversamento pedonale e ciclabile nella diramazione di ingresso di una strada minore che si unisce alla rete; h) esistenza di percorsi alternativi per pedoni e ciclisti dove non sono presenti strutture separate. 11. Sistemi pre o post urto per incidenti stradali ed elementi di mitigazione della gravita': a) centri operativi della rete e altre strutture di pattugliamento; b) meccanismi per informare gli utenti della strada delle condizioni di guida al fine di prevenire incidenti o inconvenienti; c) sistemi di rilevamento automatico di incidenti (automatic incident detection - AID): sensori e videocamere; d) sistemi di gestione degli incidenti; e) sistemi per comunicare con servizi di soccorso.». |
| Art. 14 Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. All'allegato IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1) localizzazione dell'incidente piu' esatta possibile, comprendente le coordinate GNSS (global navigation satellite system);»; b) il punto 5) e' sostituito dal seguente: «5) gravita' dell'incidente;».
Note all'art. 14: - Il testo dell'allegato IV del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«ALLEGATO IV
(allegato IV direttiva 2008/96/CE) (previsto dall'articolo 7)
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE RELAZIONI DI INCIDENTI
Le relazioni di incidenti devono contenere i seguenti elementi: 1) localizzazione dell'incidente piu' esatta possibile, comprendente le coordinate GNSS (global navigation satellite system); 2) immagini e/o diagrammi del luogo dell'incidente; 3) data e ora dell'incidente; 4) informazioni relative all'infrastruttura (ambiente circostante, tipologia di strada, tipologia di intersezione e svincolo, numero di corsie, segnaletica orizzontale e verticale, pavimentazione stradale, illuminazione, condizioni meteorologiche, limiti di velocita', ostacoli al margine della strada); 5) gravita' dell'incidente; 6) caratteristiche delle persone coinvolte nell'incidente (eta', sesso, nazionalita', tasso di alcolemia, presenza di sostanze stupefacenti, utilizzo dei dispositivi di sicurezza); 7) dati relativi ai veicoli coinvolti (tipo, eta', paese, presenza di dispositivi di sicurezza, data dell'ultima revisione periodica in conformita' della legislazione vigente); 8) dati relativi all'incidente (tipo di incidente, tipo di collisione, manovre del veicolo e del conducente); 9) informazioni relative al periodo di tempo intercorso tra l'incidente e la sua registrazione ovvero l'arrivo del servizio di soccorso.». |
| Art. 15
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Cartabia, Ministro della giustizia
Lamorgese, Ministro dell'interno
Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale
Bianchi, Ministro dell'istruzione
Messa, Ministro dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Cartabia |
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