Gazzetta n. 297 del 15 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 ottobre 2021, n. 212
Regolamento relativo ai requisiti e alle modalita' di accesso nonche' ai requisiti di idoneita' psicofisica per gli atleti paralimpici alla «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» del Corpo di Polizia penitenziaria e al reimpiego del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in particolare, l'articolo 43, comma 1, concernente l'istituzione della «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre», e i commi 3 e 4 che prevedono l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia relativo ai requisiti e alle modalita' di accesso nonche' ai requisiti di idoneita' psicofisica e al reimpiego per il personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Vista la legge 15 luglio 2003, n. 189 recante «Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonche' di semplificazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, «Regolamento recante modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»;
Sentiti il Ministro per le disabilita', il Dipartimento per lo sport e il Comitato Italiano Paralimpico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 luglio 2021;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in data 29 ottobre 2021;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Assunzione degli atleti

1. L'accesso alla sezione paralimpica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante il pubblico concorso per titoli di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e per un contingente non superiore a quanto stabilito dal medesimo articolo 43, comma 3. Tale accesso e' riservato ad atleti paralimpici con disabilita' fisiche o sensoriali inseriti dal Comitato Italiano Paralimpico nel «Club Italia Paralimpico» ovvero che siano comunque riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento.
2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 «Attuazione dell'art. 5
della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro
sportivo»:
«Art. 43 (Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre). - 1.
Nell'ambito dei gruppi sportivi "Fiamme Azzurre" e'
istituita la "Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre" nella
quale sono tesserati atleti con disabilita' fisiche e
sensoriali tesserati con il CIP e che abbiano conseguito il
piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso
riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione
operativa e il coordinamento strategico.
2. Le modalita' gestionali ed organizzative della
predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Le "Fiamme Azzurre" reclutano, con le modalita'
previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per
cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti
tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso
pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita'
sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da
adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto. Il reclutamento degli atleti
paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla
normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati
i requisititi di idoneita' psicofisica, differenti da
quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia
penitenziaria, nonche' il reimpiego nei ruoli del Corpo
della Polizia penitenziaria per il personale non piu'
idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei
posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Agli atleti di cui al presente articolo sono
riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di
carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale
del gruppo sportivo.».

Note all'art. 1:
- Per l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, vedi note alle premesse.
 
Tabella A (art. 3, comma 2) A) CATEGORIA I: Speciali riconoscimenti fino a punti 210.
Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:
1) medaglia ai Giochi paralimpici fino a punti 30;
2) medaglia ai Campionati mondiali paralimpici fino a punti 25;
3) record mondiale paralimpico punti 25;
4) vincitore di Coppa del mondo paralimpica punti 20;
5) medaglia ai Campionati europei paralimpici fino a punti 15;
6) record europeo paralimpico punti 15;
7) vincitore di Coppa europea paralimpica punti 12;
8) medaglia alle Universiadi paralimpiche ovvero Giochi del Mediterraneo paralimpici fino a punti 12;
9) Campione italiano paralimpico punti 12;
10) Record italiano paralimpico punti 15;
11) Vincitore di Coppa Italia paralimpica punti 10;
12) Classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria da punti 6 a punti 10;
13) Classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria fino a punti 5. B) CATEGORIA II.
Titoli di studio e di abilitazione professionale:
1) diploma di laurea punti 2;
A) corso di specializzazione post lauream punti 0,5;
B) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5;
2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado punti 1;
3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1.
I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.
 
Art. 2

Modalita' di assunzione

1. Sono ammessi a partecipare al concorso di cui all'articolo 1 i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e c), commi 1-bis e 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e dagli articoli 124 e 125 del medesimo decreto. Ai fini dell'accertamento circa il possesso dei requisiti psico-fisici di cui agli articoli 122 e 123 del predetto decreto legislativo non si tiene conto delle patologie invalidanti o ad esse connesse ovvero conseguenti per le quali il candidato ha ottenuto la classificazione funzionale specificata al comma 3.
2. I limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi sono stabiliti in conformita' all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sull'accesso nei Gruppi Sportivi militari e di Stato.
3. Il bando di concorso indica specificamente le discipline sportive e le specialita' di tali discipline per le quali sono messi a concorso i relativi posti, nonche' la categoria di disabilita' richiesta ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'I.P.C. (International Paralympic Committee) e dalle Federazioni sportive di riferimento.
4. Il concorso e' indetto con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, a seguito di proposta di assunzione formulata dal Responsabile del gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», che specifica le discipline sportive, le relative specialita' e le categorie di disabilita'. Il bando indica altresi':
a) il numero dei posti messi a concorso, nel limite della riserva prevista dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi;
e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.
5. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti avviene con le modalita' individuate dal titolo IV del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
6. La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e' composta da un dirigente penitenziario ovvero da un primo dirigente di polizia penitenziaria, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre e da un terzo membro appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto.
7. Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
8. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 122, 123, 124 e
125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
«Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395»:
«Art. 5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1.
L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia
penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non
superiore agli anni ventotto;
c) efficienza e idoneita' fisica, psichica ed
attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
d) diploma d'istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi
sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre
e Astrea e' sufficiente il possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I concorsi sono di preferenza banditi per
l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta
la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i
vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio
nella regione eventualmente predeterminata per il tempo
indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque,
impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio
di carattere provvisorio.
4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi
agenti di polizia penitenziaria.
4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano
richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui
al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 2.
5. Le modalita' dei concorsi, la composizione e la
nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per
l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la
valutazione delle qualita' attitudinali e del livello
culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a
questi ultimi e per la determinazione di eventuali
requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al
successivo titolo IV.
6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in
rafferma della forza armata di provenienza e' utile, per la
meta' e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento
nel Corpo di polizia penitenziaria.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6
della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1
della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel
Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai
sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, e' sostitutivo a
tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei
confronti del citato personale non si applica il disposto
di cui al comma 1° dell'art. 2 della legge 7 giugno 1975,
n. 198. Il predetto personale all'atto del collocamento in
congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato
lodevole servizio, puo' essere trattenuto per un altro anno
con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del
secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne
faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo'
essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia
penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2
dell'art. 6, durante il quale e' sottoposto a selezione
attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che
richiedono particolare qualificazione.
8. In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data
dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti,
sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari
siano immessi in ruolo.».
«Art. 122 (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai
concorsi). - 1. I requisiti psico-fisici di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad
allievo agente e ad allievo vice ispettore, sono i
seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di
cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 . Il
rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa
muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il
trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare
la robusta costituzione e la necessaria agilita'
indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo
normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e
stereoscopica sufficiente;
d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad
allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10
complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non
meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno ed un visus
corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione
massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli
vizi di rifrazione. Per l'ammissione ai concorsi per la
nomina ad allievo vice ispettore, visus non inferiore a
10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purche' non
superiore alle tre diottrie complessive ed in particolare
per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice
(miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio,
per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale
somma dei singoli vizi;
e) funzione uditiva con soglia audiometrica media
sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz, all'esame
audiometrico in cabina silente, non inferiore a 30 decibel
all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro
(perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare
la funzione masticatoria e, comunque, devono essere
presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti
posteriori; gli elementi delle coppie possono essere
sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti
mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore
a sedici elementi.».
«Art. 123 (Cause di non idoneita'). - 1. Costituiscono
cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui
all'art. 122 le seguenti imperfezioni e infermita':
a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide,
la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento
cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza
immunologica o di trasmissibilita';
b) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni
croniche di origine esogena;
c) le infermita' e gli esiti di lesione della cute e
delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici
infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione;
tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano
disturbi funzionali; tumori cutanei. Costituiscono causa di
esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e
alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni
volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali
tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico
non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,
se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata
o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o
contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni
psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della
funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria;
d) le infermita' ed imperfezioni degli organi del
capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare,
delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della
motilita' dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e
poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e
malattie della bocca; gravi malocclusioni dentarie con
alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia
del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta
cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione
timpanica; sordita' unilaterale; ipoacusie monolaterali
permanenti con una soglia audiometrica media sulle
frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel
dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45
decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale
biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma
acustico con audiogramma con soglia auditiva a 4000 Hz,
superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo
Klochoff); tonsilliti croniche;
e) le infermita' del collo: ipertrofia tiroidea;
f) le infermita' del torace: deformazioni rachitiche
e post-traumatiche;
g) le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti
croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni
radiologici di malattie tubercolari dell'apparato
pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esisti
siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in
fase aclinica o di devianza ematochimica;
h) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato
cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del
miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali
cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e
flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;
i) le infermita' ed imperfezioni dell'addome:
anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi
addominali, che determinano apprezzabili ripercussioni
sullo stato generale; ernie;
l) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato
osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello
scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo,
malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la
funzionalita' organica o alteranti l'euritmia corporea;
malattie ossee o articolari in atto; limitazione della
funzionalita' articolare; malattie delle aponeurosi, dei
muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;
m) le imperfezioni ed infermita' dell'apparato
neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o
periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermita'
psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche
pregresse; personalita' psicopatiche e abnormi; epilessia;
n) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato
urogenitale: malattie renali in atto o croniche;
imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di
rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli,
arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale;
idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie in
atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;
o) le infermita' del sangue, degli organi emopoietici
e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile
entita', comprese quelle congenite;
p) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle
ghiandole endocrine;
q) le neoplasie di qualunque sede o natura;
r) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e
le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni
organiche o di notevoli disturbi funzionali.».
«Art. 124 (Requisiti attitudinali. Disposizioni
generali). - 1. I candidati ai concorsi di cui all'art. 123
sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare
il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una
personalita' sufficientemente matura con stabilita' del
tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie
istanze istintuali, di uno spiccato senso di
responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e
di autocritica ed al livello di autostima.».
«Art. 125 (Requisiti attitudinali per i candidati ai
concorsi per la nomina ad allievo agente). - 1. I requisiti
attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad
allievo agente sono i seguenti:
a) un livello evolutivo che consenta una valida
integrazione della personalita' con riferimento alla
maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti
del carattere ed al senso di responsabilita';
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla
capacita' di contenere i propri atti impulsivi e che
implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione
motoria e la sintonia delle reazioni;
c) una capacita' intellettiva che consenta di far
fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate,
sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di
capacita' di percezione e di esecuzione e delle qualita'
attentive;
d) una adattabilita' che scaturisce dal grado di
socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti
ed all'ambiente di lavoro.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
«Art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco). - 1. Per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo
di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi
sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in
diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai
sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in
attivita' operative fino al compimento del diciottesimo
anno di eta'.».
- Per l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, vedi note alle premesse.
- Il TITOLO IV del citato decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, reca: «Accesso ai ruoli del personale
del corpo di polizia penitenziaria».
 
Art. 3

Titoli

1. I titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima per le valutazioni degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento. Ai fini concorsuali sono valutati i titoli sportivi conseguiti nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando.
2. La commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi e annota i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che sono allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
 
Art. 4

Cessazione dell'appartenenza alla sezione paralimpica e reimpiego

1. Gli atleti paralimpici assunti con le modalita' previste dall'articolo 2 cessano di appartenere alla sezione paralimpica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria non prima di quattro anni dalla data della loro assunzione, previa deliberazione del Consiglio direttivo delle «Fiamme Azzurre», qualora gli stessi, nelle due stagioni agonistiche precedenti alla data della cessazione, siano usciti dal «Club Italia Paralimpico» ovvero non siano riusciti a conseguire o mantenere l'attestato di atleta di interesse nazionale paralimpico rilasciato dal Comitato Italiano Paralimpico, ovvero dalla Federazione sportiva di appartenenza.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono impiegati, in considerazione delle disabilita' di cui sono portatori, in attivita' amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi d'istituto, come previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3. Ove la disabilita' del soggetto di cui al comma 1 sia tale da escluderne l'impiego ai sensi del comma 2, si procede ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Agli atleti e' comunque garantita la priorita' d'impiego nelle funzioni previste dal comma 7 del predetto articolo 75.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15
dicembre 1990, n. 395 «Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria»:
«Art. 5 (Compiti istituzionali). - 1. Il Corpo di
polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli
dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 ,
dal regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e loro successive
modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad
assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della
liberta' personale; garantisce l'ordine e tutela la
sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle
strutture del Ministero della giustizia; partecipa, anche
nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di
osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e
degli internati; espleta il servizio di traduzione dei
detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei
detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura,
secondo le modalita' ed i tempi di cui all'art. 4.
Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni
previste dai provvedimenti della magistratura di
sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza
operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza;
assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli
uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure
della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del
distretto, nonche' delle Procure generali presso le Corti
di appello.
3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'art. 16, secondo
e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono
essere impiegati in attivita' amministrative di supporto e
direttamente connesse ai servizi di istituto.
4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno
soddisfatte dal personale di corrispondente profilo
professionale preposto ad attivita' amministrative,
contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e
al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette
attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e
fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere
le attivita' nelle quali e' impiegato.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di
cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica,
nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative,
contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni
esercitate alla data di entrata in vigore della presente
legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento
delle relative dotazioni organiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 75 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
«Art. 75 (Utilizzazione del personale invalido). - 1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato
assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche
dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei
compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle
corrispondenti qualifiche di altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria o di altre
amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita'
accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni
dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'
assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che
abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di
servizio, la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai
compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito
nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre
amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di
servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di
altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche'
l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni
dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 , il personale del
Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato
un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non
comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto,
puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti
qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne
consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni
dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
7. Il suddetto personale puo' essere altresi'
utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali
e previdenziali in favore del personale anche per le
esigenze dell'Ente di assistenza per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneita' di cui al presente
articolo compete alle commissioni mediche previste dagli
articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
9. Le dette commissioni devono, altresi', fornire
indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale,
tenendo conto dell'infermita' accertata.».
 
Art. 5

Rinvio

1. Per quanto non previsto del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' le disposizioni previste dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, n. 82.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 ottobre 2021

Il Ministro: Cartabia Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2836

Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, reca: «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».
- Si riporta il testo dell'art. 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82
(Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria):
«Art. 84 (Personale). - 1. Gli atleti dei gruppi
sportivi a livello nazionale del Corpo di polizia
penitenziaria partecipano alle preparazioni individuali e
collettive organizzate sia dai tecnici dei gruppi sia dalle
Federazioni sportive nazionali, dalle Forze armate o dalle
altre Forze di polizia, ed a gare nazionali o
internazionali ufficiali, qualora non ostino straordinarie
esigenze di servizio.
2. Gli atleti dei gruppi sportivi di cui al comma 1, al
termine dell'attivita' agonistica, possono essere destinati
a compiti di addestramento del personale o di
organizzazione delle attivita' sportive, anche in sede
periferica.
3.
4. La direzione tecnica e la funzione di allenatore
possono essere affidate, a seconda delle discipline
sportive, a tecnici abilitati. I gruppi sportivi di cui al
comma 1 possono avvalersi, inoltre, anche di personale
sanitario.».