Gazzetta n. 296 del 14 dicembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 25 novembre 2021 |
Programma Isole Verdi, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). |
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IL DIRETTORE GENERALE per il clima, l'energia e l'aria
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2020/2094 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 23 dicembre 2020, n. 2020/2221 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/24112 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Vista, in particolare, la Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), Investimento 3.1 (Isole Verdi) del PNRR che prevede di affrontare le principali sfide della transizione ecologica in modo integrato su aree specifiche caratterizzate da un elevato potenziale miglioramento in termini ambientali/ energetici quali quelle delle piccole isole; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge di cui al precedente visto, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 21 del 14 ottobre 2021 e le allegate «Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Viste le iniziative promosse dall'Unione europea Circular cities and regions initiative (CCRI) (Iniziativa citta' e regioni circolari) e Covenant of Mayors for Energy and Climate (Patto dei Sindaci per il clima e l'energia) che promuovono lo sviluppo di politiche energetiche, climatiche e di economia circolare a scala locale e lo scambio di buone pratiche; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale, tra l'altro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' stato ridenominato Ministero della transizione ecologica e sono state definite le relative funzioni e i relativi compiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136, che all'art. 3 contiene disposizioni volte a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 229 del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, recante «Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili» che individua i territori delle isole minori non interconnesse nelle quali realizzare un processo di graduale sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico locale;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto istituisce il «Programma Isole Verdi», nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), Investimento 3.1 (Isole Verdi). 2. Il «Programma Isole Verdi» e' finalizzato a promuovere il miglioramento e rafforzare, in termini ambientali ed energetici, specifiche realta', quali quelle delle 19 isole minori non interconnesse, attraverso la realizzazione di progetti integrati sull'efficientamento energetico e idrico, la mobilita' sostenibile, la gestione del ciclo rifiuti, l'economia circolare, la produzione di energia rinnovabile e le diverse applicazioni per gli usi finali. |
| Art. 2
Soggetti beneficiari del finanziamento
1. Sono beneficiari del finanziamento di cui al presente decreto i 13 comuni delle 19 isole minori non interconnesse, di cui all'Allegato 1 Parte A del presente decreto. 2. I comuni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelli di cui al comma 3, presentano istanza di finanziamento secondo le modalita' di cui all'art. 4. 3. I Comuni Leni, Malfa e Santa Marina Salina, ricadenti nell'Isola di Salina, individuano il comune capofila che presenta istanza di finanziamento secondo le modalita' di cui all'art. 4. |
| Art. 3
Finanziamento del Programma, target e criteri di ripartizione
1. L'onere derivante dall'attuazione del Programma e' fissato nel limite massimo di euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) a cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi) - Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. 2. Il target del Programma (PNRR M2C1-19) e' realizzare, entro il 30 giugno 2026, almeno tre delle tipologie di interventi, di cui all'Allegato 1, Parte B, in ciascuna delle 19 isole minori non interconnesse. 3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tenendo conto dei seguenti parametri individuati per ciascuna delle 19 isole minori non interconnesse: - popolazione residente per unita' di superficie (dati Istat aggiornati al 31 dicembre 2019); - produzione elettrica annua convenzionale (espressa in MWh elettrici), come da DM del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017; - distanza minima in Km dalla costa piu' vicina. 4. I comuni di cui all'art. 2, il riparto delle risorse individuate per ogni comune sulla base dei parametri di cui al precedente comma, ed i relativi criteri di riparto sono riportati nell'Allegato 1, Parte A del presente decreto. |
| Art. 4
Modalita' e termini di presentazione dell'istanza di finanziamento
1. I comuni di cui all'art. 2, comma 2, presentano istanza di finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, al Ministero della transizione ecologica trasmettendo la seguente documentazione: a) istanza di finanziamento firmata dal rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune istante con l'indicazione di un referente e i relativi recapiti istituzionali; b) Scheda Progetto (di seguito anche S.P.) riferita ad almeno tre delle tipologie di interventi di cui all'Allegato 1, Parte B, che rispetti le specifiche tecniche di cui al medesimo Allegato, redatta esclusivamente sulla base dell'apposita modulistica debitamente compilata in tutte le sue parti, predisposta dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica e pubblicata sul sito del medesimo Ministero. Nel caso in cui il territorio di competenza del comune istante ricada in piu' di una Isola minore non interconnessa, il comune deve presentare per ciascuna Isola una S.P contenente almeno tre delle suddette tipologie di interventi; c) indicazione del Codice unico di progetto (CUP) afferente alla Scheda Progetto riepilogativa degli interventi; d) attestazione del comune istante che non beneficia di altri finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione degli interventi descritti nella S.P.; e) la dichiarazione del comune istante che attesta la coerenza della S.P. con gli esistenti strumenti di pianificazione in vigore. 2. Il comune capofila di cui all'art. 2, comma 3, presenta istanza di finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, al Ministero della transizione ecologica trasmettendo la seguente documentazione: a) istanza di finanziamento firmata dal rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune capofila con l'indicazione di un referente e i relativi recapiti istituzionali; b) una Scheda Progetto (di seguito anche S.P.) riferita ad almeno tre delle tipologie di interventi di cui all'Allegato 1, Parte B, che rispetti le specifiche tecniche di cui al medesimo Allegato, redatta esclusivamente sulla base dell'apposita modulistica, debitamente compilata in tutte le sue parti, predisposta dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica e pubblicata sul sito del medesimo Ministero; c) indicazione del Codice unico di progetto (CUP) afferente alla Scheda Progetto riepilogativa degli interventi; d) copia dell'atto associativo sottoscritto tra i Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina ai sensi del Capo V, titolo II, Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'indicazione del comune capofila e del referente della Scheda Progetto; e) dichiarazione dei Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina che attesta che gli stessi partecipano al Programma con un'unica S.P., che non beneficiano di altri finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione degli interventi descritti nella S.P., e che gli interventi previsti dalla stessa sono coerenti con gli esistenti strumenti di pianificazione in vigore. 3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata - PEC all'indirizzo clea@pec.minambiente.it entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Il campo «Oggetto» della PEC di trasmissione deve riportare la seguente dicitura: «Programma Isole Verdi». 5. E' consentito trasmettere piu' PEC relative a un'unica domanda, fino a un massimo di cinque. In tal caso, di seguito alla dicitura di cui al precedente comma 4, le singole PEC inviate devono riportare nell'«Oggetto» il numero progressivo rispetto al numero totale degli invii (es. «1 di 5», «2 di 5», «3 di 5», «4 di 5», «5 di 5»). Ciascuna PEC deve avere una dimensione massima pari a 50 megabyte. 6. In caso di presentazione di piu' istanze da parte dello stesso comune e' considerata ammissibile solo l'ultima domanda pervenuta in ordine temporale e comunque entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo. |
| Art. 5
Spese ammissibili
1. Nell'ambito di ciascuna Scheda Progetto, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), sono ammissibili le voci di spesa indicate per ciascuna tipologia di intervento nella Parte B dell'Allegato 1. 2. Le spese di cui al comma 1 devono garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambienteali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), pena la loro inammissibilita'. 3. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la loro inammissibilita'. |
| Art. 6
Tavolo di Monitoraggio
1. E' istituito presso la ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica il Tavolo di monitoraggio per l'attuazione del Programma di cui all'art. 1. 2. Il Tavolo di monitoraggio e' costituito da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), un rappresentante designato dal Gestore dei servizi energetici (GSE), un rappresentante designato da Ricerca sul sistema energetico (RSE) e due rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente, della ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica con il compito di: a) verificare e valutare la Scheda Progetto di cui all'art. 4 presentata dai comuni istanti e redigere l'elenco delle schede progetto ammissibili a finanziamento; b) verificare e valutare la documentazione presentata dai comuni beneficiari, anche ai fini di una eventuale modifica di cui all'art. 9, comma 3; c) monitorare l'avanzamento del programma di interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto. 3. La partecipazione ai lavori del Tavolo di monitoraggio e' a titolo gratuito, non prevede compensi, ne' rimborso spese e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Il Tavolo di monitoraggio, ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, si avvale di un gruppo di lavoro istituito presso la ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica. |
| Art. 7
Approvazione delle Schede progetto e trasferimento delle risorse
1. La ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, sulla base dell'attivita' svolta dal Tavolo di monitoraggio di cui all'art. 6, comma 2, notifica ai comuni, entro sessanta giorni dalla ricezione delle istanze, l'ammissione a finanziamento e puo' richiedere ai comuni istanti la trasmissione di chiarimenti e/o integrazioni documentali. A tal fine, la medesima Direzione generale assegna un termine congruo, comunque non superiore a trenta giorni dall'invio della richiesta, per provvedere agli adempimenti richiesti ed entro i successivi trenta giorni dalla loro recezione notifica ai comuni l'ammissione a finanziamento. La mancata integrazione documentale comporta la decadenza della domanda di cui all'art. 4. 2. La ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, con distinti decreti direttoriali, trasferisce ai comuni beneficiari le seguenti quote di finanziamento attribuito: a) una prima quota pari al 20%, a titolo di anticipazione, a seguito della notifica di cui al comma 1; b) una seconda quota pari al 30% del finanziamento attribuito, a seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art. 8, e dalla quale risulti uno stato di avanzamento contabile delle attivita' pari almeno all'80% della quota di cui alla lettera a), trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre 2023, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica; c) una terza quota pari al 20% del finanziamento attribuito, a seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art. 8, e dalla quale risulti uno stato di avanzamento contabile delle attivita' pari almeno all'80% della quota di cui alla lettera b), trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre 2024, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica; d) una quarta quota pari al 20% del finanziamento attribuito, a seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art. 8, e dalla quale risulti uno stato di avanzamento contabile delle attivita' pari almeno all'80% della quota di cui alla lettera c), trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre 2025, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica; e) il saldo finale del finanziamento attribuito, al netto di eventuali economie, a seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art. 8, e dalla quale risulti anche la conclusione degli interventi previsti dalla S.P., trasmessa dai comuni beneficiari entro il 31 luglio 2026, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica. |
| Art. 8
Modalita' di rendicontazione degli interventi
1. Possono essere rendicontate soltanto, se opportunamente documentate, le spese ammissibili riportate nell'Allegato 1, parte B e nel rispetto di quanto indicato all'art. 5, comma 2. 2. Ai fini del trasferimento delle quote di finanziamento di cui all'art. 7, comma 2, lettere b), c), d) ed e) il rappresentante legale o il funzionario delegato del comune beneficiario provvede a trasmettere, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica la richiesta di trasferimento allegando la seguente documentazione: dichiarazione prodotta tramite uno specifico schema predisposto dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, attestante lo stato di avanzamento contabile della Scheda Progetto; documentazione amministrativo-contabile, determinazioni di liquidazione e relative quietanze di pagamento che riportino nella causale i riferimenti alla Scheda Progetto ammessa a finanziamento; dichiarazioni rese dal Responsabile unico del procedimento (RUP) e dal direttore dei lavori, prodotte tramite uno specifico schema predisposto dalla suddetta Direzione generale del Ministero della transizione ecologica, attestanti la conformita' degli interventi svolti rispetto alla Scheda Progetto approvata e l'avvenuta osservanza della normativa vigente sulla tracciabilita' dei flussi finanziari e della disciplina nazionale e comunitaria in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture; documentazione fotografica dimostrativa dello stato di realizzazione degli interventi previsti; documentazione attestante l'avanzamento dell'attivita' di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale; documentazione attestante che la realizzazione delle attivita' progettuali e' coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del «Do No Significant Harm» (DNSH) e, ove pertinente, ai principi del Tagging clima; dichiarazione di rinuncia della quota di finanziamento non rendicontata, nel caso di avanzamento contabile conclusivo inferiore al 100% del costo complessivo. 3. Il comune beneficiario deve adottare un'apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative agli interventi previsti dalla S.P. per assicurare la tracciabilita' delle risorse stanziate dal presente Programma. 4. Il comune beneficiario e' tenuto a conservare la documentazione relativa alla attuazione della S.P. in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilita' delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108. |
| Art. 9
Durata degli interventi e proposte di modifica
1. Gli interventi contenuti nella Scheda Progetto, di cui all'art. 4 dovranno concludersi entro il 30 giugno del 2026. 2. Le proposte di modifica della Scheda Progetto, possono essere richieste dal comune beneficiario e dovranno essere accolte con autorizzazione scritta della ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, che si riserva la facolta' di non riconoscere, ovvero di non approvare spese relative a modifiche alla S.P. non autorizzate. 3. Le proposte di modifica della Scheda Progetto, di cui al precedente comma 2, sono presentate dal comune beneficiario alla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla medesima Direzione generale con la seguente documentazione: a) nota di trasmissione della richiesta di modifica firmata dal rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune beneficiario; b) Scheda Progetto redatta esclusivamente sulla base dell'apposita modulistica, debitamente compilata in tutte le sue parti, predisposta dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica e pubblicata sul sito del medesimo Ministero. 4. La ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta presentata ai sensi del comma 3, si esprime in merito alle proposte di modifica della Scheda Progetto di cui al comma 2. |
| Art. 10
Revoca totale o parziale del finanziamento
1. Qualora si ravvisi la presenza di criticita' nell'esecuzione degli interventi da parte dei comuni beneficiari, la ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica avvia un procedimento istruttorio, dandone tempestiva comunicazione al comune beneficiario che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, invia i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione richiesta. 2. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento istruttorio di cui al comma 1, la suddetta Direzione generale puo' disporre la revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi, anche tenendo conto delle risorse gia' trasferite, se e' accertato il verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) mancata o parziale esecuzione degli interventi entro il termine del 30 giugno 2026; b) difformita' tra gli interventi realizzati e quelli previsti nella Scheda Progetto approvata; c) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e servizi oggetto di finanziamento; d) richiesta, da parte del comune beneficiario, di trasferimento del saldo del finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento contabile degli interventi inferiore al 100% del costo complessivo degli interventi previsti dalla Scheda Progetto. 3. Ogni difformita' rilevata nella regolarita' della spesa, primo o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del comune beneficiario, deve essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati secondo quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241. A tale fine il comune beneficiario si impegna, conformemente a quanto disposto dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. 4. Le risorse per cui e' stata disposta la revoca, qualora gia' erogate, sono versate dal comune beneficiario in apposito capitolo/articolo di entrata del Bilancio dello Stato i cui estremi sono comunicati dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica. |
| Art. 11
Informazione, comunicazione e pubblicita'
1. Il Ministero della transizione ecologica puo' divulgare i risultati conseguiti per la realizzazione degli interventi previsti dalla Scheda Progetto, attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra le altre: i comuni beneficiari, gli obiettivi, gli interventi realizzati, i benefici ambientali conseguiti, il costo totale e il finanziamento concesso. 2. I comuni beneficiari sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati conseguiti con gli interventi finanziati nell'ambito del presente Programma. 3. Tutti gli atti, i prodotti, i materiali e le iniziative concernenti gli interventi finanziati devono evidenziare il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, i loghi dell'Unione europea e quello del Ministero della transizione ecologica (Allegato 2). 4. Eventuali modifiche e/o integrazioni sulle modalita' di divulgazione saranno comunicate ai comuni beneficiari dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica. |
| Art. 12
Trattamento dei dati personali e norme finali
1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e nei limiti strettamente inerenti alla realizzazione degli scopi specifici di cui al presente decreto. 2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 25 novembre 2021
Il direttore generale: Lombardi
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 3010
_______ Avvertenza: Il testo integrale del decreto con i relativi allegati e' disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica all'indirizzo internet https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi _ |
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