Gazzetta n. 296 del 14 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 agosto 2021
Approvazione del programma rimodulato per l'assegnazione, alla Regione Puglia, delle risorse ripartite per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;
Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie le modalita' e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;
Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di tali strutture e che prevede la possibilita' per le regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza, al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche;
Visto altresi' il comma 2, del suddetto art. 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, a integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205 e 30 dicembre 2018, n. 145, 27 dicembre 2019, n. 160 e 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto il comma 6 del citato art. 3-ter, che autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013, e stabilisce che le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione, che deve consentire la realizzabilita' di progetti terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a euro 1.190.435.413,00, sono state operate riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a euro 29.204.796,00, di cui euro 7.174.171,00, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e euro 22.031.625,00, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro - previsto per l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - e' stata applicata proporzionalmente la predetta riduzione di euro 29.204.796,00, da cui deriva un valore pari a euro 2.944.045,00;
Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro e' stato complessivamente ridotto di euro 3.247.964,00, di cui euro 499.964,00, ai sensi del citato art. 13, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e euro 2.748.000,00 ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con rimodulazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211/2011:
esercizio 2012: euro 117.055.955,00;
esercizio 2013: euro 56.752.036,00;
per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a euro 173.807.991,00;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;
Dato atto altresi' che l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, dispone che le regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle regioni stesse e che con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la regione beneficiaria della relativa somma;
Visto che il suindicato decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Puglia la somma pari euro 11.310.689,11 e all'art. 1, comma 2 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;
Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale (di seguito D.G.R.) della Puglia n. 1793 del 1° ottobre 2013 e' stato approvato il programma per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto interministeriale 28 dicembre 2012 per un importo a carico dello Stato di euro 9.621.410,00;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014, che assegna alla Regione Puglia la somma di euro 9.621.410,00, a fronte delle risorse a disposizione a carico dello Stato pari ad euro 11.310.689,11 assegnate con decreto interministeriale 28 dicembre 2012, per lo svolgimento del programma di realizzazione dei seguenti interventi denominati:
1) «Riqualificazione ex P.O. di Ceglie Messapica per l'allocazione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.», per un importo a carico dello Stato pari a euro 3.541.410,00;
2) «Riqualificazione ex P.O. di Mottola per l'allocazione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.», per un importo a carico dello Stato pari a euro 2.755.000,00;
3) «Riqualificazione ex P.O. di Torremaggiore per l'allocazione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.», per un importo a carico dello Stato pari a euro 3.325.000,00.
Resta disponibile una quota residua pari ad euro 1.689.279,11;
Preso atto che la Regione Puglia si e' avvalsa della facolta' di modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato art. 3-ter, comma 6, del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 1841 del 2 settembre 2014 di rimodulazione della Regione Puglia recante: «DGR n. 1793 del 1° ottobre 2013 programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento OPG ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9 art. 3-ter e successive modificazioni. D.I. 28 dicembre 2012 - atto di programmazione - modifica del programma ed approvazione della realizzazione della Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentiva (REMS) di Carovigno (BR)» per un importo a carico dello Stato di euro 3.541.410,00;
Visto il decreto del Ministro della salute 4 marzo 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015 che revoca il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2013 approvando il programma di rimodulazione di cui alla D.G.R. n. 1841 del 2 settembre 2014, per l'intervento denominato:
1) «Realizzazione di una struttura extraospedaliera per il superamento degli OPG di Carovigno» per un importo a carico dello Stato pari a euro 3.541.410,00. Resta disponibile una quota residua pari ad euro 7.769.279,11;
Vista la D.G.R. n. 350 del 27 febbraio 2015 della Regione Puglia recante: «Realizzazione della Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS) di Spinazzola e completamento del Programma per il superamento OPG ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9 art. 3-ter e successive modificazioni» per un importo a carico dello Stato di euro 294.500,00;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2015, che approva il programma di rimodulazione di cui alla D.G.R. n. 350 del 27 febbraio 2015, ad integrazione della D.G.R. n. 1841/2014, per la realizzazione del seguente intervento:
1) la «Realizzazione della Residenza per l'esecuzione delle Misure di sicurezza detentive (REMS) di Spinazzola» per un importo a carico dello Stato pari a euro 294.500,00; resta disponibile una quota residua pari ad euro 7.474.779,11.
Vista la D.G.R. n. 790 del 2 maggio 2019 della Regione Puglia recante: «Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extra-ospedaliere per il superamento OPG ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9. Modifica del programma regionale per la realizzazione delle Residenze definitive per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS) di San Pietro Vernotico (BR), Spinazzola (BT), Accadia (FG)» per un importo a carico dello Stato di euro 11.310.689,11;
Considerato che la Regione Puglia con la citata D.G.R. n. 790/2019 approva la proposta di rimodulazione del programma di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari sostituendo integralmente le proposte previste dalla D.G.R. n. 1841/2014 e dalla D.G.R. n. 350/2015 approvate con i decreti del Ministro della salute 4 marzo 2015 e 30 aprile 2015;
Considerato altresi' che con la suindicata D.G.R. n. 790/2019 la regione chiede la revoca del finanziamento relativo agli interventi di cui alla D.G.R. n. 1841/2014 e alla D.G.R. n. 350/2019 approvati con i decreti del Ministro della salute 4 marzo 2015 e 30 aprile 2015 e la contestuale riassegnazione di dette risorse pari ad euro 13.515.000,00 di cui euro 11.310.689,11 a carico dello Stato, euro 595.299,43 a carico della regione ed euro 1.609.011,46 a valere sul POR Puglia 2014/2020, per la realizzazione dei seguenti interventi:
1) realizzazione della REMS presso un'ala del comprensorio sanitario «Ninetto Melli» di S. Pietro in Vemotico (BR) per un importo a carico dello Stato di euro 3.909.250,00;
2) realizzazione della REMS presso la nuova sede dell'ex Scuola «Confini» di Spinazzola per un importo a carico dello Stato di euro 4.465.000,00;
3) realizzazione della REMS, da allocare presso l'ex carcere mandamentale di Accadia (FG) per un importo a carico dello Stato di euro 2.936.439,11;
Acquisito, con nota del 10 marzo 2021 prot. n. 4318, il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze sull'importo a carico dello Stato pari ad euro 11.310.689,11, quali risorse ripartite alla Regione Puglia dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, i decreti del Ministro della salute 4 marzo 2015 e 30 aprile 2015, sono revocati.
 
Art. 2

2. E' approvato il programma di rimodulazione di cui alla D.G.R. n. 790 del 2 maggio 2019 della Regione Puglia ad oggetto: «Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extra-ospedaliere per il superamento OPG ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9. Modifica del programma regionale per la realizzazione delle Residenze definitive per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS) di San Pietro Vernotico (BR), Spinazzola (BT), Accadia (FG)», per un importo a carico dello Stato pari a euro 11.310.689,11, per la realizzazione dei seguenti interventi:
1) realizzazione della REMS presso un'ala del comprensorio sanitario «Ninetto Melli» di S. Pietro in Vernotico (BR) per un importo a carico dello Stato di euro 3.909.250,00;
2) realizzazione della REMS presso la nuova sede dell'ex Scuola «Contini» di Spinazzola per un importo a carico dello Stato di euro 4.465.000,00;
3) realizzazione della REMS, da allocare presso l'ex carcere mandamentale di Accadia (FG) per un importo a carico dello Stato di euro 2.936.439,11.
 
Art. 3

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonche' le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205 e 30 dicembre 2018, n. 145, 27 dicembre 2019, n. 160 e 30 dicembre 2020, n. 178 e' assegnato alla Regione Puglia l'importo di euro 11.310.689,11 a carico dello Stato quali risorse ripartite alla Regione Puglia decreto interministeriale 28 dicembre 2012 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2.
2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.
 
Art. 4

1. La Regione Puglia trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di realizzazione degli interventi di cui all'art. 2.
2. La Regione Puglia da' comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto, della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg. Prev. n. 2726