Gazzetta n. 294 del 11 dicembre 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2021, n. 211 |
Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, commi 2 e 4-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»; Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15, recante «Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri»; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-23» e, in particolare, l'articolo 1, comma 922, che ha rideterminato la dotazione organica della carriera diplomatica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824, recante «Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunita' europee e sulle decisioni degli organi delle Comunita' europee»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonche' altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019, n. 45, recante «Regolamento concernente la rimodulazione dell'organico della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge di bilancio 2019»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, recante «Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e, in particolare, la tabella 8, con la quale e' stata rideterminata la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, recante «Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2021; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 luglio 2021; Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche all'organizzazione dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo, dopo la parola «esteri» sono aggiunte le seguenti: «e della cooperazione internazionale»; b) nelle premesse, dopo il dodicesimo capoverso inserire i seguenti: «Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;»; c) all'articolo 1, comma 1: 1) alla lettera d), il numero 3 e' sostituito dal seguente: «3) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;»; 2) alla lettera d), dopo il numero 6) e' inserito il seguente: «6-bis) Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;»; 3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.»; d) all'articolo 1, comma 2, la parola «venti» e' sostituita dalla seguente: «ventidue»; e) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nell'ambito della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, con il decreto di nomina adottato conformemente all'articolo 16, commi terzo, secondo periodo, quinto e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad un Vice direttore generale/direttore centrale e' conferito il titolo di Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, nel rispetto del numero complessivo di posti di funzione di Vice direttore generale/direttore centrale stabilito dal comma 2, ed e' attribuito il trattamento economico riconosciuto al Vice direttore generale/direttore centrale.»; f) all'articolo 1, comma 5, la parola «novanta» e' sostituita dalla seguente: «cento»; g) all'articolo 5, comma 1, lettera a), le parole «l'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «l'Europa e la politica commerciale internazionale»; h) all'articolo 5, comma 4: 1) all'alinea, le parole «l'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «l'Europa e la politica commerciale internazionale»; 2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) cura i negoziati sulle questioni attinenti alla politica commerciale internazionale;»; i) all'articolo 5, comma 5: 1) la lettera b) e' sostituita dalle seguenti: «b) promuove la diffusione della scienza, della tecnologia e della creativita' italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento della rete degli addetti scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle organizzazioni internazionali competenti in ambito scientifico e tecnologico; b-bis) tratta le questioni di competenza del Ministero relative allo spazio e all'aerospazio;»; 2) la lettera g) e' abrogata; l) all'articolo 5, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Al Direttore generale per la promozione del sistema Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni e nella realizzazione delle attivita', condotte dal Ministero e dagli enti vigilati, in materia di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, nonche' nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di promozione integrata del sistema Paese, ivi comprese quelle finanziate con il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»; m) all'articolo 5, comma 7: 1) alla lettera d), dopo la parola «consolari», sono aggiunte le seguenti: «, ivi incluse le questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso»; 2) alla lettera e), dopo la parola «Stato,», sono inserite le seguenti: «le politiche migratorie e»; n) all'articolo 5, dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente: «8-ter. La Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale attende ai seguenti compiti: a) cura la comunicazione istituzionale del Ministro e del Ministero e ne valorizza e divulga le attivita' e le iniziative presso l'opinione pubblica nazionale e internazionale, in collaborazione con gli uffici centrali del Ministero e le sedi estere; b) provvede alla raccolta, alla selezione, all'elaborazione e alla diffusione agli uffici centrali del Ministero, alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, delle notizie e delle informazioni nazionali e internazionali di maggiore rilevanza; c) fornisce alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, d'intesa con gli uffici centrali del Ministero interessati, materiale informativo e di supporto per le attivita' di promozione all'estero dell'identita' e dei caratteri originali ed evolutivi dell'Italia, analizzando gli sviluppi e le tendenze della percezione internazionale del Paese; d) cura i rapporti con la stampa italiana ed internazionale, che informa sulle attivita' del Ministro e del Ministero; segue le questioni relative all'accreditamento ed all'attivita' professionale in Italia dei giornalisti stranieri; e) coordina le relazioni degli uffici centrali del Ministero e delle sedi estere con il pubblico; f) elabora ricerche e studi in materia di relazioni internazionali e di diplomazia pubblica, in collaborazione con le altre direzioni generali, con le amministrazioni pubbliche interessate nonche' con il mondo accademico e con la societa' civile; elabora analisi e proposte di linee strategiche di politica estera; g) promuove il dibattito pubblico, la formazione e la ricerca in materia di relazioni internazionali e diplomazia pubblica; h) promuove la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali; i) custodisce l'archivio storico e la biblioteca, di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione; l) tratta le questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze di tutela del Ministero della cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero; m) promuove, nel rispetto delle competenze della Direzione generale per la promozione del sistema Paese, la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di cultura e del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana; n) cura le attivita' di competenza del Ministero in relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio scolastici e accademici.»; o) all'articolo 5, comma 9, la lettera n) e' abrogata; p) all'articolo 6: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati»; 2) il comma 1 e' abrogato; 3) al comma 2, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) appone, previa verifica di autenticita', la formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi previsti dal diritto unionale;»; q) all'articolo 7: 1) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) Capo di gabinetto; b-ter) Vice Segretario generale;»; 2) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis) Capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.»; 3) al comma 3, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «I membri di cui al comma 1, lettere b-bis), c), d), e) ed e-bis), in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai rispettivi vicari. I capi degli altri uffici di diretta collaborazione e il coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze.»; r) all'articolo 9-bis: 1) al comma 1, lettera b), la parola «trentasette» e' sostituita dalla seguente: «quarantaquattro»; 2) al comma 4, lettera a), dopo la parola «presso», sono inserite le seguenti: «la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale o»; 3) al comma 4, lettera b), le parole «per il sistema Paese» sono sostituite dalle seguenti: «per la diplomazia pubblica e culturale»; s) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 Dotazioni organiche 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono rideterminate secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto.»; t) e' inserita, in allegato, la Tabella 1 di cui all'Allegato 1 al presente decreto. 2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al settimo comma, il terzo periodo e' soppresso; b) al nono comma, il secondo periodo e' soppresso.
N O T E
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta)), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario n. 44. - La legge 6 febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1985, n. 39. - La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. - La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193 - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario n. 163. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario n. 112. - La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199. - Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222. - La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-23) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2022, n. 322, supplemento ordinario n. 46. - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824 (Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunita' europee e sulle decisioni degli organi delle Comunita' europee) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1961, n. 46. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2010, n. 85. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 (Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010, n. 145. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260 (Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonche' altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2017, n. 26.
Note all'art. 1: - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». - Si riporta il testo delle premesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto: (Omissis). «Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 6, 7 e 9-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Amministrazione centrale) - 1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello: a) Segreteria generale; b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica; c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; d) Direzioni generali: 1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza; 2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali; 3) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale; 4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese; 5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie; 6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; 6-bis) Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale; 7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione; 8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni. e) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati. 2. Ciascun Direttore generale e' coadiuvato da Vice direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di ventidue, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale. 2-bis. Nell'ambito della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, con il decreto di nomina adottato conformemente all'articolo 16, commi terzo, secondo periodo, quinto e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad un Vice direttore generale/direttore centrale e' conferito il titolo di Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, nel rispetto del numero complessivo di posti di funzione di Vice direttore generale/direttore centrale stabilito dal comma 2, ed e' attribuito il trattamento economico riconosciuto al Vice direttore generale/direttore centrale. 3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualita' di consiglieri ministeriali. 4. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, un incarico di Vice direttore generale/Direttore centrale puo' essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttore generale. 5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di cento unita', nonche' alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.» «Art. 5 (Direzioni generali). - 1. La Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza attende ai seguenti compiti: a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale e per assicurarne l'unitarieta' - quelle della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica di sicurezza e di difesa comune, nonche' le questioni attinenti all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti ed alla non proliferazione; b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delle Nazioni Unite; c) cura, in raccordo con le altre Direzioni generali interessate, la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani; d) cura la cooperazione internazionale contro le minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalita' organizzata transnazionale ed il narcotraffico; e) segue le tematiche politiche e di sicurezza inerenti ai processi G8/G20; f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea, i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; g) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera f). 2. Al Direttore generale per gli affari politici e di sicurezza, nella sua qualita' di Direttore politico, spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale. 3. La Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali attende ai seguenti compiti: a) cura i processi e le materie relativi alla governance globale; b) segue le tematiche economiche, finanziarie e globali inerenti ai processi relativi ai gruppi dei Paesi piu' industrializzati; c) tratta le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente; d) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilita'; d-bis) tratta le questioni relative alle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti per le materie di cui alle lettere da a) a d); e); f); g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro - meridionale e sud-orientale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; h) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera g). 4. La Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale attende ai seguenti compiti: a) cura le attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM; b) concorre con le altre competenti amministrazioni dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e ne assicura la rappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea; cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in raccordo con la Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna; c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea; c-bis) cura i negoziati sulle questioni attinenti alla politica commerciale internazionale; d) collabora con la Scuola nazionale dell'amministrazione nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie. e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello Spazio economico europeo, nonche' i Paesi dei Balcani, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale. f) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali. 5. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese attende ai seguenti compiti: a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, anche attraverso la rete degli uffici all'estero, la coerenza complessiva delle attivita' di promozione, sostegno e valorizzazione con l'estero del Paese e di tutte le sue componenti; b) promuove la diffusione della scienza, della tecnologia e della creativita' italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento della rete degli addetti scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle organizzazioni internazionali competenti in ambito scientifico e tecnologico; b-bis) tratta le questioni di competenza del Ministero relative allo spazio e all'aerospazio; c) promuove, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, anche in relazione ad enti di rispettivo riferimento, l'internazionalizzazione del sistema Paese e segue i rapporti con le realta' produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonche' con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attivita' con l'estero; d) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l'attivita' all'estero delle imprese italiane ed a favorire gli investimenti esteri in Italia; e) partecipa alle attivita' e si coordina con gli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero; e-bis) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni internazionali per la cooperazione economica e quelle relative alla tutela della proprieta' intellettuale; f) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonche' l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani; g) (Abrogata). 6. Al Direttore generale per la promozione del sistema Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni e nella realizzazione delle attivita', condotte dal Ministero e dagli enti vigilati, in materia di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, nonche' nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di promozione integrata del sistema Paese, ivi comprese quelle finanziate con il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 7. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti: a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo; b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo; c) cura la promozione sociale delle collettivita' italiane all'estero; d) provvede agli affari consolari, ivi incluse le questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso; e) segue, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le politiche migratorie e le questioni concernenti gli stranieri in Italia; f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali. 8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e in particolare: a) cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato nonche' al Fondo europeo di sviluppo, con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi; b) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125, con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17 della legge medesima, e avvalendosi, per i profili finanziari, della societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A.; c) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125; d) negozia gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo; e) valuta l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica il raggiungimento degli obiettivi programmatici, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125; f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la societa' Cassa depositi e prestiti SpA per le finalita' di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125; g) assicura i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto; h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125; i) cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. 8-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo include non piu' di sette uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera g), sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con modalita' stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 8-ter. La Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale attende ai seguenti compiti: a) cura la comunicazione istituzionale del Ministro e del Ministero e ne valorizza e divulga le attivita' e le iniziative presso l'opinione pubblica nazionale e internazionale, in collaborazione con gli uffici centrali del Ministero e le sedi estere; b) provvede alla raccolta, alla selezione, all'elaborazione ed alla diffusione agli uffici centrali del Ministero, alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, delle notizie e delle informazioni nazionali e internazionali di maggiore rilevanza; c) fornisce alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, d'intesa con gli uffici centrali del Ministero interessati, materiale informativo e di supporto per le attivita' di promozione all'estero dell'identita' e dei caratteri originali ed evolutivi dell'Italia, analizzando gli sviluppi e le tendenze della percezione internazionale del Paese; d) cura i rapporti con la stampa italiana ed internazionale, che informa sulle attivita' del Ministro e del Ministero; segue le questioni relative all'accreditamento ed all'attivita' professionale in Italia dei giornalisti stranieri; e) coordina le relazioni degli uffici centrali del Ministero e delle sedi estere con il pubblico; f) elabora ricerche e studi in materia di relazioni internazionali e di diplomazia pubblica, in collaborazione con le altre direzioni generali, con le amministrazioni pubbliche interessate nonche' con il mondo accademico e con la societa' civile; elabora analisi e proposte di linee strategiche di politica estera; g) promuove il dibattito pubblico, la formazione e la ricerca in materia di relazioni internazionali e di diplomazia pubblica; h) promuove la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali; i) custodisce l'archivio storico e la biblioteca, di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione; l) tratta le questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze di tutela del Ministero della cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero; m) promuove, nel rispetto delle competenze della Direzione Generale per la promozione del sistema Paese, la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di cultura e del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana; n) cura le attivita' di competenza del Ministero in relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio scolastici e accademici. 9. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione attende ai seguenti compiti: a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie; b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative; c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero; d) predispone il bilancio e cura l'allocazione strategica delle risorse finanziarie; e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti del personale; f) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunita'; g) cura la liquidazione del trattamento economico spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi e trasporti; h) provvede alla determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale; i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione; l) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimenti disciplinari; m) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa; n) (abrogata). 10. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni attende ai seguenti compiti: a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali; b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attivita' di interesse dell'amministrazione degli affari esteri; c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede ai relativi controlli; d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche; e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture; cura la sicurezza informatica; f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' nei settori della cifra e delle comunicazioni; g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria; h) promuove l'innovazione tecnologica negli ambiti di competenza.» «Art. 6 (Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati). - 1. (abrogato). 2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti: (Omissis). e-bis) appone, previa verifica di autenticita', la formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi previsti dal diritto unionale; (Omissis).» «Art. 7 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) Ministro; b) Segretario generale; b-bis) Capo di gabinetto; b-ter) Vice Segretario generale; c) Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica; d) Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; e) Direttori generali; e-bis) Capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati. 2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni: a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero; b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi; c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo; d) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica; e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. 3. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale. I membri di cui al comma 1, lettere b-bis), c), d), e) ed e-bis), in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai rispettivi vicari. I capi degli altri uffici di diretta collaborazione e il coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze. 4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e l'innovazione di grado non inferiore a consigliere di legazione.» «Art. 9-bis (Funzioni attribuibili a dirigenti). - 1. Al personale dirigente di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti incarichi presso l'amministrazione centrale e posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto dei seguenti limiti complessivi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni: a) otto unita' di livello dirigenziale generale; b) quarantaquattro unita' di livello dirigenziale non generale dell'area amministrativa; c) otto unita' di livello dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale. 2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) sono individuate fra le seguenti posizioni organizzative: a) direttore generale della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni; b) consiglieri ministeriali presso l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette, di cui: 1) tre per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal presente decreto; 2) due con le funzioni di vice direttore generale/direttore centrale presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni; 3) uno con le funzioni di coordinatore dell'attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3; 4) uno con funzioni di ispettore presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; c) non piu' di tre posti funzione di capo di consolato generale; d) non piu' di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro inter servizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, anche con competenza estesa su piu' Paesi. 3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative: a) dieci incarichi di capi di uffici dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale, determinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo di ufficio dirigenziale non generale presso l'amministrazione centrale, individuati nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; c) consiglieri ministeriali in numero non superiore a quindici per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attivita' ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale; d) non piu' di dodici posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato o di collaborazione nei consolati generali; e) non piu' di dieci posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307. 4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative: a) non piu' di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale o la Direzione generale per il sistema Paese; b) non piu' di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; c) non piu' di sei incarichi di direttore di istituti italiani di cultura. 5. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono attribuibili a funzionari della carriera diplomatica, ad eccezione della titolarita' degli uffici di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4, lettera b), che, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti. 6. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al conferimento di incarichi presso l'amministrazione centrale, la destinazione a funzioni presso uffici all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma, del precitato decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto del Presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, S.O., come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero. Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari esteri. Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione. Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.». |
| Allegato 1
Tabella 1
Dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 11)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'ottava premessa e' sostituita dalle seguenti: «Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;»; b) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) "ufficio all'estero": rappresentanza diplomatica, ufficio consolare di I categoria, scuola statale all'estero, delegazione diplomatica speciale individuata ai sensi dell'articolo 35, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967; b) "titolare dell'ufficio all'estero": capo di un ufficio all'estero; c) "centro interservizi": centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307; d) "coordinatore del settore amministrativo-contabile": persona individuata conformemente all'articolo 3, comma 2;" e) "CCVT: conto corrente valuta tesoro."; c) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli uffici all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).»; d) all'articolo 2, il comma 3 e' abrogato; e) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare dell'ufficio all'estero, sulla base delle linee di indirizzo annuali, individua e coordina le attivita' dell'ufficio all'estero. Tenuto conto delle risultanze della gestione contabile, egli presenta al Ministero il bilancio preventivo e il conto consuntivo. 2. La funzione di coordinatore del settore amministrativo-contabile e' attribuita: a) nelle scuole statali all'estero, al direttore dei servizi generali e amministrativi; b) negli uffici all'estero diversi da quelli di cui alla lettera a), al commissario amministrativo, al commissario amministrativo aggiunto o al vice commissario amministrativo-contabile, individuato con provvedimento del titolare dell'ufficio, tenuto conto dei compiti per cui l'interessato e' stato assegnato all'ufficio all'estero e del grado di complessita' della gestione amministrativo-contabile e patrimoniale della sede. 3. Nell'ambito delle linee di azione individuate dal titolare dell'ufficio all'estero nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza, il coordinatore del settore amministrativo-contabile: a) organizza e coordina le attivita' del settore; b) predispone ipotesi di programmazione per il reperimento e l'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio all'estero; c) e' responsabile delle procedure attinenti alla gestione amministrativo-contabile; d) e' responsabile dell'affidamento e della stipula di convenzioni e contratti; e) attua e promuove la centralizzazione dei contratti all'estero, conformemente alle disposizioni vigenti in materia; f) e' responsabile dell'assunzione degli impegni di spesa, anche pluriennali. 4. Nelle ambasciate dove e' presente il posto di esperto amministrativo o di esperto amministrativo capo e' istituito un centro interservizi, il cui dirigente: a) vigila sull'andamento del settore amministrativo-contabile della sede, di cui si avvale anche per le funzioni di coordinamento dell'attivita' amministrativo-contabile degli uffici all'estero situati nell'area di competenza; b) svolge le funzioni di cui al comma 3, lettere d) ed f), per l'ambasciata dove presta servizio; c) svolge le funzioni di cui al comma 3, lettera e), per gli uffici all'estero situati nell'area di competenza; d) sovrintende alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo per gli uffici all'estero situati nell'area di competenza. 5. In caso di assenza o impedimento del coordinatore del settore amministrativo-contabile dell'ambasciata in cui e' istituito un centro interservizi, il dirigente ad esso preposto svolge temporaneamente le funzioni di coordinatore del servizio amministrativo-contabile. In caso di assenza o impedimento del coordinatore del settore amministrativo-contabile di altro ufficio all'estero situato nel Paese dove e' istituito un centro interservizi, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione, sentita la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, puo' temporaneamente attribuire al dirigente preposto al centro interservizi le funzioni di coordinatore del servizio amministrativo-contabile, previa adozione del provvedimento di cui al comma 7 e fatta salva la responsabilita' di ciascun ufficio all'estero per la verifica della regolare esecuzione dei contratti. 6. In caso di assenza o impedimento del coordinatore del settore amministrativo-contabile, le relative responsabilita' sono attribuite al titolare dell'ufficio all'estero, fatto salvo quanto previsto al comma 5. 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il titolare dell'ufficio all'estero puo' individuare il dipendente di ruolo responsabile, in via temporanea, dell'istruttoria e della redazione degli atti di competenza del coordinatore del settore amministrativo-contabile. 8. L'agente contabile e' individuato con provvedimento del titolare dell'ufficio tra i dipendenti assegnati al posto funzione di cancelliere contabile. In caso di assenza o impedimento del cancelliere contabile, l'agente contabile e' individuato con provvedimento del titolare dell'ufficio all'estero tra i dipendenti di qualifica non dirigenziale assegnati a un posto funzione non inferiore a cancelliere, tenuto conto, ove possibile, dei compiti per i quali e' stata disposta l'assegnazione all'ufficio. In mancanza di detta individuazione, le responsabilita' dell'agente contabile incombono temporaneamente sul titolare dell'ufficio all'estero. 9. Il consegnatario e' individuato, con provvedimento del titolare dell'ufficio all'estero tra i dipendenti di ruolo, tenuto conto dei compiti per i quali e' stata disposta l'assegnazione all'ufficio. In caso di assenza o impedimento del consegnatario, le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del titolare dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume, con l'incarico, le responsabilita' relative. 10. Nel caso in cui non siano in servizio presso l'ufficio all'estero, tenuto conto della particolare situazione degli organici in alcuni paesi, almeno due dipendenti di ruolo cui attribuire, separatamente, le funzioni di cassiere e di consegnatario, dette funzioni possono essere affidate al medesimo dipendente di ruolo, in deroga all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 11. Il personale addetto al settore amministrativo-contabile collabora in tutte le attivita' del settore stesso, conformemente alle indicazioni del titolare dell'ufficio all'estero, del dirigente preposto al centro interservizi amministrativi e del coordinatore del settore amministrativo-contabile.»; f) all'articolo 6, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. Il bilancio di previsione e' predisposto dal coordinatore del settore amministrativo-contabile, nel rispetto degli obiettivi individuati dal titolare dell'ufficio all'estero e tenuto conto delle risultanze della gestione contabile. 7. Il bilancio di previsione, predisposto conformemente al comma 6, e' firmato dal titolare dell'ufficio, dal dirigente preposto al centro interservizi e dal coordinatore del settore amministrativo-contabile, ove presente.»; g) all'articolo 22: 1) ai commi 1 e 2, le parole «commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «coordinatore del settore amministrativo-contabile»; 2) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Il conto consuntivo e' firmato dal titolare dell'ufficio all'estero nonche', ove presenti, dal dirigente preposto al centro interservizi e dal coordinatore del settore amministrativo-contabile, e, per quanto di competenza, dall'agente contabile.»; 3) al comma 8, le parole «che non osservi i termini stabiliti dal presente regolamento per la presentazione del conto consuntivo puo'» sono sostituite dalle seguenti: «, il dirigente preposto al centro interservizi e il coordinatore del settore amministrativo-contabile che non osservino i termini stabiliti dal presente regolamento per la presentazione del conto consuntivo possono»; h) all'articolo 32, le parole «ufficio dipendente», dovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ufficio all'estero dipendente»; i) all'articolo 40 le parole «, incluso l'adeguamento in caso di variazione delle denominazioni e delle specifiche professionali di cui all'articolo 3, comma 8» sono soppresse.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo delle premesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, come modificato dal presente decreto: (Omissis); Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale della cooperazione internazionale allo sviluppo; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni; (Omissis).". - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 6, 22, 32 e 40, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 «Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) "ufficio all'estero": rappresentanza diplomatica, ufficio consolare di I categoria, scuola statale all'estero, delegazione diplomatica speciale individuata ai sensi dell'articolo 35, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967; b) "titolare dell'ufficio all'estero": capo di un ufficio all'estero; c) "centro interservizi": centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307; d) "coordinatore del settore amministrativo-contabile": persona individuata conformemente all'articolo 3, comma 2;" e) "CCVT: conto corrente valuta tesoro." «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli uffici all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). 2. Gli istituti italiani di cultura sono disciplinati dalla normativa specifica. 3. (abrogato).» «Art. 6 (Criteri di formazione del bilancio di previsione). - 1. Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di cassa, secondo il modello di cui all'allegato A. Esso e' articolato in titoli ed in conti ed e' redatto in euro utilizzando, nel caso di necessita' di conversione da altre valute delle poste di bilancio, il cambio vigente il giorno della redazione del bilancio stesso, quale risulta dal sito web della Banca d'Italia. 2. Il conto comprende un solo oggetto ovvero piu' oggetti strettamente collegati e deve comunque essere omogeneo e chiaramente definito. 3. Per ciascun conto di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e l'ammontare delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio. 4. Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'avanzo o il disavanzo di cassa presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio di previsione si riferisce. 5. Le poste iscritte in bilancio devono essere suffragate da programmi e dall'analisi delle concrete capacita' operative degli uffici all'estero illustrate nella relazione di cui al comma 8. 6. Il bilancio di previsione e' predisposto dal coordinatore del settore amministrativo-contabile, nel rispetto degli obiettivi individuati dal titolare dell'ufficio all'estero e tenuto conto delle risultanze della gestione contabile. 7. Il bilancio di previsione predisposto conformemente al comma 6 e' firmato dal titolare dell'ufficio, dal dirigente preposto al centro interservizi e dal preposto al coordinatore del settore amministrativo-contabile, ove presente. 8. Il bilancio e' accompagnato da apposita relazione programmatica del titolare dell'ufficio all'estero che evidenzi in particolare gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio e i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente." «Art. 22 (Redazione ed approvazione del conto consuntivo). - 1. Il conto consuntivo e' predisposto entro il 31 di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. E' altresi' redatto in occasione della cessazione dalle funzioni del titolare dell'ufficio all'estero o del coordinatore del settore amministrativo-contabile. 2. Il conto e' predisposto sulla base delle scritture contabili dal coordinatore del settore amministrativo-contabile, ove presente, che si avvale della collaborazione dell'agente contabile e del personale del settore amministrativo-contabile della sede. 3. Il conto consuntivo e' firmato dal titolare dell'ufficio all'estero, nonche', ove presenti, dal dirigente preposto al centro interservizi e dal coordinatore del settore amministrativo-contabile, ove presente, e, per quanto di competenza, dall'agente contabile. 4. Il titolare dell'ufficio all'estero, tenuto conto delle risultanze del conto consuntivo, predispone una relazione che illustra l'andamento della gestione finanziaria, i fatti economicamente rilevanti e le risultanze di amministrazione, evidenziando le eventuali differenze di cambio. La relazione fa stato altresi' degli obiettivi raggiunti in relazione agli obiettivi fissati nella relazione programmatica di cui all'articolo 6, comma 8. 5. Entro il 31 marzo l'ufficio all'estero trasmette il conto consuntivo, corredato dalla relazione di cui al comma 4, al Ministero degli affari esteri, dandone comunicazione, mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri. 6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione del conto consuntivo il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione ovvero le proprie osservazioni che devono essere riscontrate dall'ufficio all'estero entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse. 7. Il controllo di cui al comma 6 e' esercitato con la collaborazione dell'esperto amministrativo o esperto amministrativo capo competente per area geografica o che sia preposto al Centro interservizi amministrativi, laddove presente. 8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, il titolare della gestione, il dirigente preposto al centro interservizi e il coordinatore del settore amministrativo-contabile che non osservino i termini stabiliti dal presente regolamento per la presentazione del conto consuntivo possono incorrere, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, nel giudizio della Corte dei conti ai termini dell'articolo 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 9. Il conto consuntivo approvato dal Ministero e' trasmesso all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, per i successivi riscontri ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento. 10. La documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese e' conservata, anche con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, agli atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa e' trasmessa entro tale termine a richiesta del Ministero, dell'ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti. 11. Gli uffici all'estero inclusi nei programmi di controllo del Ministero degli affari esteri, dell'ufficio centrale del bilancio e della Corte dei conti inoltrano i conti consuntivi ai predetti destinatari corredati dalla documentazione giustificativa in originale entro i termini indicati dai programmi stessi. 12. Nell'ambito dell'attivita' di controllo sulla gestione degli uffici all'estero, possono essere disposte verifiche ispettive amministrativo-contabili del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze.» «Art. 32 (Titolare dell'ufficio all'estero dipendente). - 1. Il titolare dell'ufficio all'estero dipendente risponde al titolare dell'ufficio all'estero dal quale dipende, della gestione amministrativo e contabile dell'ufficio del quale e' responsabile. 2. Il titolare dell'ufficio all'estero dipendente predispone ed inoltra all'ufficio dal quale dipende entro il 20 ottobre il bilancio di previsione, entro il 15 marzo il conto consuntivo, corredati da una relazione illustrativa del bilancio o del conto e dell'attivita' dell'ufficio. 3. Il titolare dell'ufficio all'estero dipendente provvede agli atti di gestione amministrativo-contabili necessari per il funzionamento dell'ufficio stesso.» «Art. 40 (Interventi correttivi). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede agli interventi correttivi del presente provvedimento che si rendessero necessari.». |
| Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Il Ministero provvede al conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di secondo livello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' adeguata alle modifiche previste dal presente regolamento. 3. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarita' delle stesse in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino all'efficacia del decreto di cui al comma 2 e alla definizione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto. 4. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, le strutture gia' esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, vedi nelle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' il seguente: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - (Omissis). 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.». |
| Art. 4
Abrogazioni
Sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824; b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, n. 45.
Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824, abrogato dal presente decreto, recava «Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunita' europee e sulle decisioni degli organi delle Comunita' europee.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019, n. 45, abrogato dal presente decreto, recava «Regolamento concernente la rimodulazione dell'organico della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge di bilancio 2019.». |
| Art. 5
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2931 |
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