Gazzetta n. 293 del 10 dicembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 208
Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato;
Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020», in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e ss. modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Acquisito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 settembre 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 settembre 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Effettuata la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il testo unico dei servizi di media audiovisivi, di seguito denominato: «testo unico», contiene:
a) i principi generali per la prestazione di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
b) le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video.

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
novembre 2018, n. L 303.
- La direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi) e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile
2010, n. L 95.
- La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 e'
pubblicata nella G.U.C.E. 17 ottobre 1989, n. L 298.
- La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione
elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) e'
pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.
- La 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e'
pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.
- La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro) e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L
108.
- La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti
degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)
e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177,
S.O.
- Il testo dell'articolo 3 della legge 22 aprile 2021,
n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 3. Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante
modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi), in
considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato.
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare le disposizioni del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso
l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media
digitali con adeguamento delle disposizioni e delle
definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media
audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la
condivisione di video, alla luce dell'evoluzione
tecnologica e di mercato;
b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata
tutela della dignita' umana e dei minori in relazione ai
contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli
utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle
piattaforme per la condivisione dei video, affidando i
relativi compiti, anche di promozione di procedure di
autoregolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorita'
nazionale di regolamentazione di settore;
c) prevedere specifiche misure a tutela dei
consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non
lineari, anche mediante il ricorso a procedure di
risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi
di indennizzo in caso di disservizi, affidando la
regolamentazione di tali procedure all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
d) prevedere misure per la promozione delle opere
europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta
e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione
delle misure attualmente vigenti, nonche' specifiche misure
per la promozione della trasparenza degli assetti
proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera
a);
e) prevedere misure per l'adeguamento delle
prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare
anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di
video e per la revisione dei limiti di affollamento
pubblicitario secondo principi di flessibilita',
proporzionalita' e concorrenzialita';
f) prevedere apposite misure per il contenimento del
livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei
messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive
pubbliche e private nonche' dai fornitori di contenuti
operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo
con le delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
g) prevedere che i fornitori di servizi di media,
comprese le piattaforme social, forniscano agli utenti
informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche
pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico,
mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di
pubblicita' relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre
specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili
fittizi, di soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione
di identita' altrui, al fine di alterare lo scambio di
opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio
dalla diffusione di notizie false;
h) prevedere che i fornitori di servizi di media
audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che
possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minori, associandole a un'avvertenza acustica qualora i
contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;
i) garantire la tutela dei minori dai contenuti,
anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano
programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a
prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che
contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto
nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva
nella dieta generale non e' raccomandata, nonche' prevedere
idonee misure, anche di promozione di procedure di
auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a
ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle
comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e
prodotti alimentari;
l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte
dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di
piattaforme di condivisione dei video;
m) aggiornare i compiti dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente
le prerogative di indipendenza;
n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo
gia' previsto dal testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n.
177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla
direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di
ragionevolezza, proporzionalita' ed efficacia.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n.
208, S.O.
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione
(codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.
 
Art. 2

Ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi
di media audiovisivi e radiofonici

1. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia conformemente a quanto previsto dai commi 2 e 3 o, altrimenti, nei casi in cui si applica il comma 4.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente testo unico il fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici opera in Italia:
a) quando ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;
b) quando ha la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in un altro Stato membro o in un Paese terzo, se sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;
c) quando, pur avendo la sede principale in un altro Stato membro o Paese terzo, le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;
d) quando una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro, se la sua sede principale e' in Italia;
e) in mancanza delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d), se ha iniziato in Italia la sua attivita' nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana.
3. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 2 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:
a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;
b) se anche in assenza di un collegamento terra-satellite situato in Italia, si avvalgono di una capacita' via satellite di competenza italiana.
4. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 2 e 3, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media operante sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici, sottoposti alla giurisdizione italiana, pur avendo la propria sede legale in un diverso Stato membro dell'Unione europea sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano relative ai fornitori di servizi di media audiovisivi.
6. I fornitori di servizi di media sono tenuti ad informare il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4.
7. L'Autorita', con proprio regolamento, istituisce, disciplina e aggiorna l'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana. In tale elenco devono essere riportati i criteri in base ai quali si determina la giurisdizione italiana. L'Autorita' comunica alla Commissione europea l'elenco e gli eventuali aggiornamenti.
8. L'Autorita', nell'assolvere alla funzione indicata dal comma 7, si conforma alle determinazioni assunte dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5-quater, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, circa l'individuazione dello Stato membro dotato di giurisdizione su un determinato fornitore di servizi dei media audiovisivi e radiofonici.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti della direttiva 2010/13/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 si
veda nelle note alle premesse.
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. C 306 del 17 dicembre 2007.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera a), si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una comunicazione commerciale audiovisiva;
c) «servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalita' essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilita' editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione e' determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;
d) «fornitore di servizi di media»: la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalita' di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe su terzi;
e) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
g) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;
h) «video generato dall'utente»: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;
i) «decisione editoriale»: una decisione presa periodicamente nell'esercizio della responsabilita' editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media audiovisivo;
l) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video»: la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;
m) «programmi-dati»: i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
n) «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico»: l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilita' di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;
o) «responsabilita' editoriale»: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;
p) «servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;
q) «servizio di media audiovisivo non lineare», ovvero «servizio di media audiovisivo a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
r) «fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21;
s) «programmi originali autoprodotti»: i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente, anche analogica;
t) «produttori indipendenti», gli operatori della comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
1) per un periodo di tre anni non destinano piu' del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero
2) sono titolari di diritti secondari;
u) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
v) «accesso condizionato»: ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;
z) «sistema integrato delle comunicazioni»: il settore economico che comprende le attivita' di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicita' esterna, sponsorizzazioni e pubblicita' online;
aa) «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»: il pubblico servizio consistente nell'attivita' di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distributive di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali, secondo le modalita' e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme applicabili in materia;
bb) «ambito nazionale»: l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
cc) «ambito locale radiofonico»: l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale;
dd) «ambito locale televisivo»: l'attivita' di fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o piu' aree tecniche corrispondenti alle reti di I livello, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;
ee) «programmazione nazionale ex analogica»: canale gia' irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, indipendentemente dall'eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo abilitativo;
ff) «programmazione generalista»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a piu' generi differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo equilibrato nel corso della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;
gg) «programmazione tematica»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico o a un target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa;
hh) «emittente radiofonica»: il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale: l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, puo' avvalersi di sponsorizzazioni e non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione, escluse le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale»: l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell'ambito di almeno sessantaquattro ore settimanali;
3) «emittente radiofonica nazionale»: l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;
ii) «fornitore di servizi di media radiofonici»: il titolare di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che ha la responsabilita' dei palinsesti radiofonici;
ll) «trasmissione attraverso cavo coassiale»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici attraverso il cavo e che non utilizzano il protocollo IP;
mm) «trasmissione attraverso altri mezzi di comunicazione elettronica»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitare e terrestri;
nn) «opere europee»:
1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:
1.1) le opere originarie di Stati membri;
1.2) le opere originarie di Stati terzi che sono parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti di cui al numero 2), a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;
1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ciascuno di tali accordi, a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;
2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:
2.1) esse sono realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati e' prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non e' controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) e sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;
oo) «comunicazione commerciale audiovisiva»: immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attivita' economica e comprendenti, tra l'altro, la pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti, inserite o di accompagnamento in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;
pp) «pubblicita' televisiva»: ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
qq) «spot pubblicitario»: una forma di pubblicita' televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;
rr) «comunicazione commerciale audiovisiva occulta»: la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attivita' di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione e' compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e puo' ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso;
ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attivita' o i prodotti;
tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
uu) «inserimento di prodotti»: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio cosi' che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso;
vv) «telepromozione»: ogni forma di pubblicita' consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi o dall'emittente di radiodiffusione nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
zz) «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
aaa) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
bbb) «ERGA»: il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi;
ccc) «Codice delle comunicazioni elettroniche»: decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
ddd) «autorizzazione generale»: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Codice delle comunicazioni elettroniche;
eee) «autopromozione»: gli annunci effettuati da emittenti e fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media di altre entita' appartenenti al medesimo gruppo di emittenti, ai sensi dell'articolo 51 e dell'articolo 2359 del codice civile.
2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attivita' svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea si veda nelle note all'articolo 2.
- La direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 17 dicembre 2018, n. L 321.
- Per i riferimenti della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 si
veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
societa' dell'informazione nel mercato interno, con
particolare riferimento al commercio elettronico),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,
S.O., cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "servizi della societa' dell'informazione": le
attivita' economiche svolte in linea - on line - nonche' i
servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni;
b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che
presta un servizio della societa' dell'informazione;
c) "prestatore stabilito": il prestatore che
esercita effettivamente un'attivita' economica mediante una
stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La
presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie
necessarie per prestare un servizio non costituiscono di
per se' uno stabilimento del prestatore;
d) "destinatario del servizio": il soggetto che, a
scopi professionali e non, utilizza un servizio della
societa' dell'informazione, in particolare per ricercare o
rendere accessibili informazioni;
e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che
agisca con finalita' non riferibili all'attivita'
commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta;
f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di
comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a
promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di
un'organizzazione o di un soggetto che esercita
un'attivita' agricola, commerciale, industriale,
artigianale o una libera professione. Non sono di per se'
comunicazioni commerciali:
1) le informazioni che consentono un accesso
diretto all'attivita' dell'impresa, del soggetto o
dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un
indirizzo di posta elettronica;
2) le comunicazioni relative a beni, servizi o
all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione,
elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun
corrispettivo;
g) "professione regolamentata": professione
riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319;
h) "ambito regolamentato": le disposizioni
applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della
societa' dell'informazione, indipendentemente dal fatto che
siano di carattere generale o loro specificamente
destinate. L'ambito regolamentato riguarda le disposizioni
che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
1) l'accesso all'attivita' di servizi della
societa' dell'informazione, quali le disposizioni
riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di
notifica;
2) l'esercizio dell'attivita' di un servizio
della societa' dell'informazione, quali, ad esempio, le
disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore,
la qualita' o i contenuti del servizio, comprese le
disposizioni applicabili alla pubblicita' e ai contratti,
ovvero alla responsabilita' del prestatore.
2. L'ambito regolamentato comprende unicamente i
requisiti riguardanti le attivita' in linea e non comprende
i requisiti legali relativi a:
a) le merci in quanto tali nonche' le merci, i beni e
i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o
nazionali nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3,
prevedono il possesso e l'esibizione di documenti,
certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di
qualunque specie;
b) la consegna o il trasporto delle merci;
c) i servizi non prestati per via elettronica.
3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le
disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa
e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi
amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di
vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti
informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e
delle autorita' indipendenti di settore.».
- La legge 5 ottobre 1991, n. 327 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5
maggio 1989) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 28
ottobre 1991, n. 253, S.O.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
- Il testo dell'articolo 2359 del codice civile, cosi'
recita:
«Art. 2359. (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
 
Art. 4
Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e
della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi
di media in ambito locale

1. Sono principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video la garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignita' umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione, il contrasto alle strategie di disinformazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprieta' intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversita' etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della dignita' della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
2. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazioni e di contenuti offerti da una pluralita' di operatori nazionali, locali e di altri Stati membri dell'Unione europea, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e concorrenza leale, delle opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita' nel sistema delle comunicazioni;
b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale;
c) adeguati livelli qualitativi dei servizi di media audiovisivi.
3. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione video e' promosso dal Ministero, d'intesa con l'Autorita', sentito il Ministero della cultura, ferme restando le attivita' di sostegno dell'educazione all'immagine e dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
4. Il monitoraggio dell'attivita' di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale e' svolto dall'Autorita'. L'Autorita' predispone relazioni periodiche sull'attuazione del comma 3 ai fini della relazione da presentare da parte del Ministero alla Commissione europea entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni.
5. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale, in conformita' alle norme vigenti in materia.
6. In ambito locale i servizi di media valorizzano e promuovono le culture regionali o locali, nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese. La tutela delle minoranze linguistiche avviene tramite riserva di una quota di capacita' trasmissiva in ambito locale per servizi media audiovisivi espressione delle stesse minoranze linguistiche.
7. Alla diffusione dei servizi di media audiovisivi in ambito locale e' riservata una quota della capacita' trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze coordinate in ambito internazionale per la diffusione televisiva su frequenze terrestri.
8. L'Autorita' adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica, piu' frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 3 e 27 della legge 14
novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
novembre 2016, n. 277, cosi' recita:
«Art. 3. (Principi). - 1. L'intervento pubblico a
sostegno del cinema e dell'audiovisivo:
a) garantisce il pluralismo dell'offerta
cinematografica e audiovisiva;
b) favorisce il consolidarsi dell'industria
cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche
tramite strumenti di sostegno finanziario;
c) promuove le coproduzioni internazionali e la
circolazione e la distribuzione della produzione
cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in
Italia e all'estero;
d) assicura la conservazione e il restauro del
patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;
e) cura la formazione professionale, favorendo il
riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle
professionalita' acquisite, e promuove studi e ricerche nel
settore cinematografico;
f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine
nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla
formazione del pubblico;
g) promuove e favorisce la piu' ampia fruizione del
cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresi' conto delle
specifiche esigenze delle persone con disabilita', secondo
i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali
sottoscritte dall'Italia in materia;
h) riserva particolare attenzione alla scrittura,
progettazione, preparazione, produzione, post-produzione,
promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti
cinematografici e audiovisivi italiani e alla
valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei
festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale
collettiva del prodotto cinematografico.»
«Art. 27. (Contributi alle attivita' e alle
iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva). -
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e
l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il
finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
a) favorire lo sviluppo della cultura
cinematografica e audiovisiva in Italia;
b) promuovere le attivita' di
internazionalizzazione del settore;
c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine
dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne
e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
e) promuovere le attivita' di conservazione,
restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, anche con riguardo alle attivita' svolte dalle
cineteche di cui all'articolo 7;
f) sostenere la programmazione di film d'essai
ovvero di ricerca e sperimentazione;
g) sostenere, secondo le modalita' fissate con il
decreto di cui al comma 4 del presente articolo,
l'attivita' di diffusione della cultura cinematografica
svolta dalle associazioni nazionali di cultura
cinematografica, dalle sale delle comunita' ecclesiali e
religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico,
intese come le sale cinematografiche di cui sia
proprietario o titolare di un diritto reale di godimento
sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o
enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita'
ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e
riconosciuti dallo Stato, nonche' dai circoli di cultura
cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di
lucro, costituite anche con atto privato registrato, che
svolgono attivita' di cultura cinematografica;
h) sostenere ulteriori attivita' finalizzate allo
sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico,
culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla
crescita economica, culturale, civile, all'integrazione
sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo
del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie
strutture e anche in accordo e in collaborazione con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con il Ministero dello
sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati,
nonche' per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e
valutazioni di impatto economico, industriale e
occupazionale delle misure di cui alla presente legge,
ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore
cinematografico e audiovisivo;
i) sostenere, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per un
importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della
dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo,
aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui
all'articolo 26 e al presente articolo, il potenziamento
delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni,
nonche' l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13
luglio 2015, n. 107.
2. Le richieste di contributo possono essere presentate
da enti pubblici e privati, universita' ed enti di ricerca,
istituti dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e
di categoria, anche in forma confederale.
2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti
dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione
alla qualita' artistica, al valore culturale e all'impatto
economico del progetto.
3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il
Ministero provvede altresi':
a) alle finalita' di cui all'articolo 14, comma 10,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente
le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecitta' s.r.l.
per la realizzazione del programma di attivita' e il
funzionamento della societa' e del Museo italiano
dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
b) alle finalita' di cui all'articolo 19, comma
1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e
successive modificazioni, inerente i contributi che il
Ministero assegna per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel
campo del cinema;
c) alle finalita' di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18
novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti
i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione
Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento
dell'attivita' istituzionale;
d) al sostegno delle attivita' del Museo nazionale
del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di
fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca
di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e
della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza
unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le
specifiche tipologie di attivita' ammesse, sono definiti i
criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e
sono ripartite le risorse disponibili fra le varie
finalita' indicate nel presente articolo.».
 
Art. 5
Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e
della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza

1. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:
a) promozione della concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita' e tutela del pluralismo, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni di significativo potere fissati nel presente decreto, e assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di diversi titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione generale per le attivita' di operatore di rete oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo coassiale o via satellite o su altre piattaforme, anche da parte dello stesso soggetto, delle attivita' di cui alla lettera b), nonche' previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attivita' su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilita' di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attivita' di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di non effettuare discriminazioni nei confronti dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici non riconducibili a societa' collegate e controllate, rendendo disponibili a questi le stesse piattaforme e informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici riconducibili a societa' collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici appartenenti a societa' controllanti, controllate o collegate e fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacita trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dall'Autorita' con proprio regolamento;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita', le informazioni ottenute dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi di media a richiesta non riconducibili a societa' collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a societa' controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
4) per le emittenti radiofoniche e per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici in caso di cessione dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, nel rispetto dei diritti di esclusiva, delle norme in tema di diritto d'autore e della libera negoziazione tra le parti;
5) con esclusione dei soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri, obbligo di separazione contabile per le imprese, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti in almeno due settori dei servizi di media audiovisivi, della emittenza radiofonica e dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
5.1) per il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche fornitore di servizi, di adottare un sistema di contabilita' separata per ciascuna autorizzazione;
5.2) per il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche operatore di rete in ambito nazionale, o fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, di tenere la separazione societaria;
f) e' fatto salvo il diritto dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;
g) resta fermo l'obbligo, per le emittenti radiofoniche, per fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici operanti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale e' stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:
1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti radiofoniche locali nonche' l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
2) quanto previsto dall'articolo 59 per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;
h) previsione di specifiche forme di tutela dei servizi di media in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, ha la possibilita' di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;
c) esistenza dell'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1, lettera b), non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, da conferire con distinto provvedimento. L'autorizzazione all'attivita' di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici non puo' essere rilasciata a societa' che non hanno per oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. Fatto salvo quanto previsto per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le societa' a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, ne' direttamente ne' indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di fornitore di servizi di media anche a richiesta o radiofonici.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 2359 del codice civile si
veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 6
Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti
di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici

1. L'attivita' di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico, costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, garantisce, comunque:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorita' stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiofoniche, nonche' per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici, diversi da quelli operanti in ambito locale per rendere effettiva l'osservanza nei programmi di informazione dei principi di cui al presente capo.
4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare prestazioni di utilita' sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Fatta salva la possibilita' per la societa' concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
 
Art. 7

Trasmissioni transfrontaliere

1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, e' assicurata la liberta' di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione sul territorio nazionale italiano di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. All'Autorita' spetta il compito di adottare misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. A tal fine l'Autorita' stipula protocolli d'intesa con il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia.
2. L'Autorita' puo' disporre la sospensione provvisoria della ricezione o ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi erogati da un fornitore sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato membro nei seguenti casi:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di anni diciotto, in particolare di programmi che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengono incitamento alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di un gruppo, per motivi di razza, sesso, religione o nazionalita';
c) erogazione di servizi di media audiovisivi tali da rappresentare un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica;
d) violazione manifesta seria e grave del divieto di pubblica provocazione a commettere i reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017;
e) pregiudizio o rischio grave e serio di pregiudizio per la pubblica sicurezza, ivi compresa la salvaguardia della difesa e della sicurezza nazionali.
3. La sospensione di cui al comma 2 e' subordinata alle condizioni seguenti:
a) nel corso dei dodici mesi precedenti il fornitore di servizi di media audiovisivi ha gia' tenuto, in almeno due occasioni, uno o piu' dei comportamenti indicati al comma 2, lettere a), b) e c) o ha tenuto, in almeno un'occasione, uno dei comportamenti di cui alle lettere d) ed e);
b) l'Autorita' ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media audiovisivi, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione europea le presunte violazioni e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni;
c) al fornitore di servizi di media audiovisivi e' stata assicurata la possibilita' di rappresentare, in contraddittorio, le proprie osservazioni relative alle presunte violazioni notificate dall'Autorita', secondo le modalita' indicate con regolamento dell'Autorita' stessa;
d) le consultazioni con lo Stato membro dotato di giurisdizione sul fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e con la Commissione europea, svolte ai sensi della procedura disciplinata dall'art. 3 della direttiva (UE) 2018/1808, non hanno condotto a una soluzione amichevole entro un mese dalla ricezione, da parte della commissione, della notifica di cui alla lettera b) e l'Autorita' ha comunicato al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici il mancato raggiungimento di una soluzione amichevole entro il predetto termine.
4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere c) e d), non si applicano nei casi di violazione di cui al comma 2, lettera d).
5. L'Autorita' si conforma alla decisione con la quale la Commissione europea accerta l'incompatibilita' al diritto dell'Unione europea della sospensione temporanea della ricezione o della ritrasmissione sul territorio nazionale dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, ritirando prontamente l'atto emesso e rimuovendone gli effetti. L'Autorita' fornisce alla commissione le informazioni eventualmente necessarie, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
6. E' fatta salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giurisdizionale o misura sanzionatoria contro le violazioni di cui al presente articolo, nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato.
7. In casi urgenti, e' possibile derogare alle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), purche' si intervenga entro un mese dalla presunta violazione. Le misure adottate sono notificate al piu' presto, a cura dell'Autorita', alla Commissione europea e allo Stato membro alla cui giurisdizione e' soggetto il fornitore dei servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.
8. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sottoposti alla giurisdizione italiana sono tenuti in ogni caso, a osservare la normativa nazionale, anche di carattere penale, vigente in materia.
9. Se un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisce un servizio di media audiovisivo in tutto o per la maggior parte destinato al territorio italiano, l'Autorita' puo' chiedere a tale Stato di considerare eventuali questioni relative alle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle violazioni di cui al comma 2, secondo le procedure definite con apposito regolamento della stessa Autorita'.
10. Quando all'applicazione delle misure di cui al comma 9 non seguono risultati soddisfacenti e vi sono elementi probatori idonei a far ritenere che il fornitore di servizi di media in questione si e' stabilito nello Stato membro cui spetta la giurisdizione per eludere le norme piu' rigorose applicabili in caso di stabilimento nel territorio italiano, si applica la normativa nazionale, anche penale, vigente in materia, senza necessita' di dimostrare l'intenzione del fornitore di servizi di media di eludere le norme piu' rigorose.
11. Le misure di cui al comma 10 possono essere adottate alle seguenti condizioni:
a) l'intenzione di adottare le misure in questione e i relativi motivi sono stati notificati alla Commissione europea e allo Stato membro interessato;
b) sono stati rispettati i diritti di difesa e al contraddittorio del fornitore interessato, assicurandogli, in particolare, la possibilita' di presentare osservazioni;
c) la Commissione europea, previa richiesta di parere all'ERGA, ha accertato che le misure cosi' disposte sono compatibili con il diritto dell'Unione europea.
12. L'Autorita' puo' disporre la sospensione della ricezione o della ritrasmissione di servizi di media audiovisivi sulla base di richieste provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, qualora ritenga che tali provvedimenti sono:
a) necessari per una delle seguenti ragioni:
1) tutela dell'ordine pubblico, in particolare la prevenzione, l'investigazione, l'individuazione e il perseguimento di reati, anche in funzione della tutela dei minori e del contrasto all'incitamento all'odio fondato su motivi di razza, sesso, religione o nazionalita', nonche' alle violazioni della dignita' umana degli individui;
2) tutela della sanita' pubblica;
3) tutela della pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionali;
4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico;
b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che ponga un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
c) proporzionati agli obiettivi perseguiti.
13. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, l'Autorita' puo' disporre la sospensione della ricezione o ritrasmissione dei servizi sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 41, comma 7, o non soggetti alla giurisdizione di alcun o Stato membro dell'Unione europea, i cui contenuti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, a seguito di un formale richiamo, l'Autorita' puo' ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi presso il pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorita' applica al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati terzi che siano parte della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti della direttiva 2010/13/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 si
veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il
terrorismo e che sostituisce la decisione quadro
2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione
2005/671/GAI del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
marzo 2017, n. L 88.
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2018/1808 si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti della legge 5 ottobre 1991, n. 327
si veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 8

Funzioni del Ministero dello sviluppo economico

1. Nelle materie di cui al presente testo unico il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente decreto, quelle riferite alle funzioni e ai compiti di spettanza statale indicati dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle comunque individuate dal proprio regolamento di organizzazione.
2. Presso il Ministero opera, nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 32-ter del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, S.O., cosi' recita:
«Art. 32-ter (Funzioni). - 1. Il Ministero svolge in
particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli
Ispettorati territoriali:
a) politiche nel settore delle comunicazioni;
b) rapporti con l'Unione europea e con le
organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore
delle comunicazioni, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli
affari esteri;
c) disciplina del settore delle comunicazioni
elettroniche;
d) gestione nazionale di programmi comunitari in
materia di comunicazioni elettroniche;
e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e
privata anche nelle forme evolutive;
f) regolamentazione dei servizi postali, con
particolare riferimento al contratto di programma con il
fornitore del servizio universale;
g) emissione delle carte valori postali;
h) formazione e addestramento professionale anche
tramite la Scuola superiore di specializzazione in
telecomunicazioni;
i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei
settori delle comunicazioni;
l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto
delle normative di settore e applicazione delle sanzioni;
m) adeguamento periodico del servizio universale
nel campo delle comunicazioni;
n) verifica degli obblighi di servizio universale
nei settori delle comunicazioni;
o) tutela delle comunicazioni;
p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze
e relativa attivita' internazionale;
q) gestione degli accordi internazionali in materia
di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle
reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica
all'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e
delle numerazioni;
s) controllo delle emissioni radioelettriche e
delle interferenze;
t) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle
reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT);
normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla
numerazione, standardizzazione, anche quale organismo
nazionale di standardizzazione (NSO), accreditamento,
certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT;
definizione degli standard di qualita' dei servizi nei
settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per
le tecnologie innovative nei settori dell'ICT e per
l'adozione e l'implementazione di nuovi standard. Restano
ferme le competenze e le funzioni attribuite al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro per l'innovazione
e le tecnologie;
u) servizi multimediali, con particolare
riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su
supporti innovativi e con tecniche interattive delle
produzioni tradizionali;
v) certificazione per i prodotti e i sistemi
informatici commerciali;
z) adozione delle regole di impiego degli apparati
radioelettrici;
aa) espletamento di prestazioni per conto terzi;
bb) rilascio dei titoli di abilitazione
all'esercizio delle stazioni radioelettriche;
cc) attivita' di collaudo ed ispezione delle
apparecchiature radioelettriche di bordo;
dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti
nell'ambito delle comunicazioni;
ee) agevolazioni all'editoria, ferme restando le
competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero
delle attivita' produttive.
2. Nelle materie proprie del Ministero delle
comunicazioni l'accertamento delle violazioni e
l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono
espletati dagli uffici centrali e periferici del Ministero
stesso, nell'ambito delle rispettive competenze, ferme
restando le funzioni spettanti agli organi di polizia.
L'ordinanza-ingiunzione, di cui al secondo comma
dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
adottata nel termine di centottanta giorni dalla scadenza
del termine indicato nel primo comma dell'articolo 16 della
medesima legge.».
 
Art. 9

Funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

1. L'Autorita', nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici. L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale e trasparente nonche' in conformita' agli obiettivi della direttiva 2018/1808/UE, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversita' culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilita', alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza.
2. L'Autorita', in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste dalle norme del presente testo unico, nonche' quelle gia' attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.
3. Il Presidente e i Commissari dell'Autorita' sono nominati e operano ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 249 del 1997.
4. L'Autorita' opera in indipendenza da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. Non chiede ne' riceve istruzioni da nessun altro organismo in merito all'espletamento dei propri compiti, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale.
5. L'Autorita' approva e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell'Autorita' e' esercitato in modo trasparente ed e' reso pubblico.
6. L'Autorita' riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12) della legge n. 249 del 1997. La relazione e' resa pubblica.
7. L'Autorita', quando riceve da un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione italiana informazioni dalle quali possa evincersi l'intenzione del medesimo fornitore di offrire servizi destinati in tutto o in misura maggioritaria al pubblico ricompreso nel territorio di un altro Stato membro, ne da' tempestiva comunicazione all'autorita' ovvero all'organismo nazionale di regolazione designato dallo stesso Stato membro.
8. L'Autorita', in caso di richiesta relativa alle attivita' di un fornitore di servizi di media sottoposto alla giurisdizione italiana proveniente dall'autorita' ovvero dall'organismo nazionale di regolazione di un altro Stato membro, trasmette a quell'autorita' o quell'organismo nazionale in discorso tutte le informazioni utili a soddisfare la richiesta entro un termine massimo di due mesi, salvo che il rispetto di tale termine sia impedito da ragioni ed esigenze debitamente motivate.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2018/1808/UE si veda nelle note alle premesse.
- La legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185, S.O.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita') e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
- Il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 249
del 1997, cosi' recita:
«Art. 1. (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1. E' istituita l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
«Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la
denominazione di «Ministero delle comunicazioni».
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna
commissione e' organo collegiale costituito dal presidente
dell'Autorita' e da due commissari. Il consiglio e'
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo
per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di
impedimento di un commissario, la Camera competente procede
all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica
fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti
l'Autorita'. Al commissario che subentri quando mancano
meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si
applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma
8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente
dell'Autorita' e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La
designazione del nominativo del presidente dell'Autorita'
e' previamente sottoposta al parere delle competenti
Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il
rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993,
n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11,
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni
sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3
dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
indicando le frequenze destinate al servizio di protezione
civile, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del
soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo
11 (5) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare
per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche'
conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle
comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria,
determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre
piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on
line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
che offrono servizi in Italia, nonche' le imprese editrici
di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie
di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese
fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi
compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro
sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione
operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta
apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del
registro e per la definizione dei criteri di individuazione
dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416 , e successive modificazioni, e nella legge 6
agosto 1990, n. 223 , nonche' nei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268 , al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1983, n. 49 , e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai
registri di cui al presente numero esistenti presso
l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
sono trasferiti all'Autorita' ai fini di quanto previsto
dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
con riferimento alle tariffe massime, per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai
gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
di interruzione del servizio agli utenti, formulando
eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli
utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita'
avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da
un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito
oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio
universale e le modalita' di determinazione e ripartizione
del relativo costo, e ne propone le eventuali
modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi
nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che
ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani
di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente
gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti
privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali
indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali
di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di
ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di
attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo
182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma
e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori,
ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il
fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione
penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e
sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo
schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila
sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove
la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a
criteri universalistici del campionamento rispetto alla
popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo'
provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31
della legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme
legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle
comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,
n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle
modalita' per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni e per la determinazione dei relativi
contributi, nonche' il regolamento sui criteri e sulle
modalita' di rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la
determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri
previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche'
tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente
attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
e alla commissione per i servizi e i prodotti;
14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace
applicazione del regolamento (UE) n. 2019/1150 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che
promuove equita' e trasparenza per gli utenti commerciali
di servizi di intermediazione on line, anche mediante
l'adozione di linee guida, la promozione di codici di
condotta e la raccolta di informazioni pertinenti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere
ridistribuite con il regolamento di organizzazione
dell'Autorita' di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono
tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di
concessioni o autorizzazioni, deve consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
servizio universale e quella dell'attivita' di
installazione e gestione delle infrastrutture separata da
quella di fornitura del servizio e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere
attuata nel termine previsto dal regolamento di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore
delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi
dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di
cui al presente comma.
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato,
nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge
14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di
svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione
nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita'
operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di
un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i
regolamenti di cui al presente comma sono adottati
dall'Autorita' con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di
denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita'
e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere fra utenti o categorie
di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le
procedure relative ai criteri minimi adottati dalle
istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione
delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati
dall'Autorita' nella definizione delle predette procedure
costituiscono principi per la definizione delle
controversie che le parti concordino di deferire ad
arbitri.
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero
delle comunicazioni e degli organi del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle
istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le
norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita' i
comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi
dall'insediamento, ai quali sono altresi' attribuite le
competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli
indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro
il termine di cui al secondo periodo e in caso di
inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le
comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un regolamento per definire le materie di sua
competenza che possono essere delegate ai comitati
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle
funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di
soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono
esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti
organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati
regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente
mediante le procedure di mobilita' previste dall'articolo
4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risulti applicato al relativo
ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta
al personale in posizione di comando dall'Ente poste
italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei
limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita
dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti
sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del
tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i
mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle
telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del
personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero,
rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro,
sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della
Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico
settore della radiodiffusione e dell'editoria.
16.
17. E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta
unita'. Alla definitiva determinazione della pianta
organica si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme
dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi di
lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo,
puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,
di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 , e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non
oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di
ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
l'indennita' prevista dall'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge
l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, mediante apposita
selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente
dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria purche' in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
delle singole funzioni.
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del
presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12
e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ,
nonche' il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5
agosto 1981, n. 416 . Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente
articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della
legge 6 agosto 1990, n. 223. E abrogata altresi' ogni norma
incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Dalla data del suo insediamento l'Autorita' subentra nei
procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella
titolarita' dei rapporti attivi e passivi facenti capo al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 , per individuare le competenze trasferite,
coordinare le funzioni dell'Autorita' con quelle delle
pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
24.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il
Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai
fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
27.
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio
nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
associazioni rappresentative delle varie categorie degli
utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e
massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti e della dignita' della persona o delle particolari
esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al
Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e
privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o
svolgono attivita' in questi settori su tutte le questioni
concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di confronto
e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento
l'Autorita' detta i criteri per la designazione,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il
quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le
proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati
personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste
dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al
vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621
del codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
dati e delle notizie richiesti dall'Autorita' sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa
Autorita'.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE)
n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per
cento e non superiore al 5 per cento del fatturato
realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini
impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni
di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si
applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notifica della contestazione. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
comma sono irrogate dall'Autorita'.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la
violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo'
essere disposta nei confronti del titolare di licenza o
autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.».
 
Art. 10

Altre competenze

1. Restano ferme le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Ministero della cultura, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
 
Art. 11

Competenze delle regioni

1. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia di servizi di media in ambito locale, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente testo unico e sulla base dei seguenti ulteriori principi:
a) trasmissione dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito locale nell'ambito delle bande di frequenza previste per tali servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali territorialmente competenti delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti trasmissivi, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalita' e obiettivita', nonche' nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale e del paesaggio;
c) attribuzione a organi della regione o degli enti locali territorialmente competenti delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito locale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialita' economica del soggetto richiedente, della qualita' della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, e in caso di pregressa presenza sul mercato, degli investimenti operati nella realizzazione o nella manutenzione di infrastrutture o della produzione di opere originali, delle ore di trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati.
2. Il titolare della autorizzazione di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o piu' autorizzazioni per lo svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.
3. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico ai sensi del presente articolo, la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle rispettive, specifiche competenze, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 12

Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni - Corecom

1. Le funzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.
2. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'articolo 1 della legge n. 249 del
1997 si veda nelle note all'articolo 9.
 
Art. 13

Autorizzazione dell'attivita' di operatore di rete

1. L'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite e' oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze per la diffusione televisiva, per la diffusione sonora in tecnica digitale e per la diffusione sonora in onde medie sono oggetto di distinti provvedimenti disciplinati dall'Autorita' con propri regolamenti.
3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dieci anni ed e' rinnovabile. Il Ministero provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente decreto testo unico con quelle rilasciate ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche.
4. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale e' tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorita'.

Note all'art. 13:
- Il testo dell'articolo 11 del Codice delle
comunicazioni elettroniche come modificato dal decreto
legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1972,
cosi' recita:
«Art. 11 (Autorizzazione generale per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica) - (exart. 12 eecc -
exart. 25 d.lgs. n. 259/2003). - 1. L'attivita' di
fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e'
libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente
decreto e le eventuali limitazioni introdotte da
disposizioni legislative regolamentari e amministrative che
prevedano un regime particolare per i cittadini o le
imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo, o che siano giustificate da
esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della
sanita' pubblica, compatibilmente con le esigenze della
tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da
specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni
di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da
specifiche convenzioni.
2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica diversi dai servizi di comunicazione
interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli
obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di
uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, e' assoggettata
ad un'autorizzazione generale, che consegue alla
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. Il
Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza,
puo' definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle
prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per
l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti
o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti
o servizi e' tenuta ad ottemperare.
3. Le imprese che intendono avviare le attivita' di cui
al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e
possono esercitare i diritti che derivano
dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, se
del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso
stabilite a norma del presente decreto, salva motivata
opposizione da parte del Ministero.
4. La notifica di cui al comma 3 e' composta dalla
dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero
dal legale rappresentante della persona giuridica, o da
soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la
fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica, nonche' dalla presentazione delle informazioni
necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un
registro dei fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce
segnalazione certificata di inizio attivita' e deve essere
conforme al modello di cui all'allegato n. 14.
5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto
segue:
a) il nome del fornitore;
b) lo status giuridico, la forma giuridica e il
numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore
sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un
altro registro pubblico analogo nell'Unione;
c) l'eventuale indirizzo geografico della sede
principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi
secondarie in uno Stato membro;
d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se
applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica;
e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;
f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che
si intende fornire;
g) gli Stati membri interessati;
h) la data presunta di inizio dell'attivita';
i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del
regime previsto per l'autorizzazione generale;
l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, se
applicabile, unitamente al MAC Address, al Service Set
Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata.
6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una
banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il
Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via
elettronica, ciascuna notifica ricevuta. Le notifiche
trasmesse al Ministero prima del 21 dicembre 2020 sono
inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.
7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni
dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3,
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attivita'. Il Ministero pubblica le informazioni
relative alle dichiarazioni presentate sul sito Internet.
Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute
all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
8. La cessazione dell'esercizio di un'attivita' di rete
o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica
puo' aver luogo in ogni tempo. L'operatore informa gli
utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo
98-septiesdecies, comma 4, con un preavviso di almeno tre
mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e
all'Autorita'. Tale termine e' ridotto a un mese nel caso
di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari
alla durata richiesta nella notifica e comunque non
superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31
dicembre dell'ultimo anno di validita', termine elevabile
alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o
risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in
cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia
previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza
l'autorizzazione generale puo' essere rinnovata mediante
nuova dichiarazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto
previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi
dell'articolo 63.
10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una
autorizzazione generale puo' essere ceduta a terzi, anche
parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione
al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le
frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il
Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della
relativa istanza da parte dell'impresa cedente puo'
comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza
in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e
soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui
all'autorizzazione medesima. Il termine e' interrotto per
una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o
documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in
cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti
o documenti.».
 
Art. 14
Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su
frequenze terrestri

1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dal regolamento adottato dall'Autorita'.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi dal regolamento adottato dall'Autorita'.
3 Per i fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Note all'art. 14:
- Il testo dei commi 1033 e 1034 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., cosi'
recita:
«1033. Entro il 30 marzo 2019, il Ministero dello
sviluppo economico avvia le procedure di selezione per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di
rete, ai fini della messa a disposizione di capacita'
trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti
criteri: a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo
sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un
piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni
elettroniche, con particolare riferimento alla
realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione
televisiva; d) sostenibilita' economica, patrimoniale e
finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle
reti. Le procedure di cui al primo periodo si concludono
entro il 30 ottobre 2019.
1034. Al fine di determinare i soggetti che possono
utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al comma 1033,
entro il 30 marzo 2019, il Ministero dello sviluppo
economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna
area tecnica di cui al comma 1030, una graduatoria dei
soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di
servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne
facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su
base territoriale inferiore alla regione e applicando, per
ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La fornitura di
capacita' trasmissiva, da parte degli operatori di rete in
ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al
comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale avviene sulla base di una negoziazione
commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda.
Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto con fornitori
di servizi di media audiovisivi in ambito locale che
rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al
primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico
associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di
rete in ambito locale in base alla disponibilita' residua
di capacita' trasmissiva e alla posizione in graduatoria
dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci
e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo
transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle
aree geografiche di cui al comma 1032, lettera a), le
procedure di cui al presente comma si concludono nel
periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 giugno 2021.».
 
Art. 15
Autorizzazione dell'attivita' di operatore di rete su frequenze
terrestri

1. L'autorizzazione per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dal regolamento adottato dall'Autorita'.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorita'.
3. Il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete nazionali e' effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1031, 1031-bis, 1031-ter, 1031-quater, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, e' effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1033, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Note all'art. 15:
- Il testo commi 1031, 1031-bis, 1031-ter, 1031-quater
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n.
205, cosi' recita:
«1031. In linea con gli obiettivi della politica
audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale,
pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversita'
culturale e con la finalita' della piu' efficiente gestione
dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie piu'
avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale
e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed
attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate
secondo il calendario di cui al comma 1032. Per le medesime
finalita' di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle
frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in
vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali
sono convertiti in diritti d'uso di capacita' trasmissiva
in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia
DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2019 ai fini
dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31
marzo 2019 stabilisce i criteri per l'assegnazione in
ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze
pianificate ai sensi del comma 1030 per il servizio
televisivo digitale terrestre agli operatori di rete
nazionali, tenendo conto della necessita' di assicurare il
contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di
realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del
periodo transitorio di cui al comma 1032 e la
minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali.
Entro il 30 giugno 2019, il Ministero dello sviluppo
economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle
frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete
nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorita' di
cui al medesimo periodo. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni
economiche, orientate al costo, secondo cui il
concessionario del servizio pubblico nel multiplex
contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere
una quota della capacita' trasmissiva assegnata, comunque
non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a
favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in
ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH
51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente
disposizione che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel
periodo transitorio ai sensi del comma 1032.
1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacita'
trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle
frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate
alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e
pianificate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo
digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e
multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza
rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal
Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle
procedure stabilite entro il 30 settembre 2019
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 29 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri: a)
assegnare la capacita' trasmissiva e le frequenze sulla
base di lotti con dimensione pari alla meta' di un
multiplex; b) determinare un valore minimo delle offerte
sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il
valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la
continuita' del servizio, la celerita' della transizione
tecnologica nonche' la qualita' delle infrastrutture
tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete
nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e
multimediale; e) valorizzare le esperienze maturate dagli
operatori di rete nazionali nel settore, con particolare
riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione
digitale; f) valorizzare la capacita' strutturale di
assicurare l'efficienza spettrale, le professionalita' e le
competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica
e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della
capacita' trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g)
assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo
conto dell'attuale diffusione di contenuti di buona
qualita' in tecnologia televisiva digitale terrestre alla
piu' vasta maggioranza della popolazione italiana. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli
introiti, versati su apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di
apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera
c) del comma 1039, nel rispetto del principio di
neutralita' tecnologica, e a favorire la sperimentazione di
nuove tecnologie televisive, secondo modalita' operative e
procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
1031-ter. La durata dei diritti d'uso delle frequenze
derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonche' di
quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di
cui al comma 1031-bis e' stabilita secondo quanto previsto
dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
1031-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il
medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a piu'
di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una
controversia inerente alla gestione e all'utilizzo della
stessa, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su
istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante
che risolve la controversia. La decisione dell'Autorita'
deve essere motivata, nonche' pubblicata nel sito internet
dell'Autorita' stessa nel rispetto delle norme in materia
di riservatezza, ha efficacia dalla data di notifica alle
parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
Laddove l'Autorita' accerti l'inottemperanza a tale
decisione, il Ministero dello sviluppo economico puo'
revocare il diritto d'uso sulla frequenza interessata. La
procedura di cui al presente comma non preclude alle parti
la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.».
- Per il testo dell'articolo 1, commi 1033 e 1034,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si veda nelle note
all'articolo 14.
 
Art. 16
Autorizzazione per la fornitura di servizi media radiofonici su
frequenze terrestri

1. L'autorizzazione per la prestazione di servizi media radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale e' rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita dall'Autorita' con proprio regolamento.
 
Art. 17

Contributi

1. L'Autorita' adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di programmi audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5, della legge n. 249 del 1997.

Note all'art. 17:
- Per il testo dell'articolo 1 della legge n. 249 del
1997 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 18
Autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi o
radiofonici via satellite, via cavo coassiale e su altri mezzi di
comunicazione elettronica

1. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite e' rilasciata dalla Autorita' sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.
2. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo coassiale e' rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita dall'Autorita' con proprio regolamento.
3. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica e' rilasciata dall'Autorita' sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.
 
Art. 19
Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a
richiesta

1. L'attivita' di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, l'interessato presenta all'Autorita' una segnalazione certificata di inizio attivita' nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorita' stessa con proprio regolamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli elementi della predetta segnalazione, con riferimento a qualita' e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attivita', escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attivita' medesima e stabilisce i modelli per la relativa presentazione.
 
Art. 20

Trasmissioni simultanee

1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici che diffondono in chiaro su frequenze terrestri e' consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorita'.
 
Art. 21

Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni
radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica

1. Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'articolo 50, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica e' esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu' soggetti tra loro collegati o controllati, puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima del 50% della popolazione nazionale.
4. Nei limiti di cui al comma 3, ad uno stesso soggetto e' consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti normativi della legge 6 agosto
1990, n. 223 si veda nelle note all'articolo 9.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Il testo dell'articolo 199 del codice penale, cosi'
recita:
«Art. 199. Sottoposizione a misure di sicurezza:
disposizione espressa di legge.
Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza
che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori
dei casi dalla legge stessa preveduti.».
 
Art. 22
Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione
sonora in onde medie

1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate, dal Ministero, per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, secondo i criteri e le modalita' di assegnazione stabilite con regolamento dell'Autorita', tenuto conto dei principi di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica.
2. L'attivita' di fornitore di servizi di media radiofonici su onde medie e' disciplinata dall'Autorita' con proprio regolamento.
 
Art. 23
Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni
elettroniche

1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale, le emittenti radiofoniche locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione del predetto piano, tale facolta' e' consentita esclusivamente ai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media radiofonici, in ambito locale.
2. Alle emittenti radiofoniche locali e' consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso piu' impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine necessari. Alle medesime e', altresi', consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le comunicazioni ed i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.
3. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche di inserzioni pubblicitarie.
4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
 
Art. 24

Trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso

1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso.
2. Gli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti, anche in virtu' di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.
3. Durante il periodo di validita' delle concessioni per la radiodiffusione sonora analogica in ambito locale e in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonche' di intere emittenti radiofoniche analogiche, anche da un concessionario ad un altro concessionario, nonche' le acquisizioni, da parte di societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita' radiofonica costituite in societa' cooperative a responsabilita' limitata. Ai soggetti cui sia stata rilasciata piu' di una concessione per la radiodiffusione sonora e' consentita la cessione di intere emittenti radiofoniche analogiche a societa' di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti e', altresi', consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.
4. Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di societa' cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.
5. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
6. La cessione anche di un singolo impianto radiofonico analogico, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari.
 
Art. 25

Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione

1. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, al fine di assicurare la compatibilita' radio elettrica, nonche' per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
2. Il Ministero autorizza, anche attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.
3. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora digitale e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche.
5. Gli impianti di diffusione legittimamente eserciti possono essere convertiti allo standard DVB-T2, previa preventiva autorizzazione del Ministero.
6. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti previsti dalle norme regionali sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, purche' ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico, dal Ministero che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
7. Il soggetto titolare di un'autorizzazione o di un altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva da' diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio del permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento esercitati e per le relative infrastrutture, compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
 
Art. 26

Diffusioni di programmi in contemporanea

1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere presentata da consorzi di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali costituiti secondo le forme previste dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 o da singole emittenti o singoli fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, sulla base di preventive intese.
3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore al giorno per le emittenti radiofoniche e i fornitori di servizi di media radiofonici e di dodici ore al giorno per i fornitori di servizi di media audiovisivi. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati e' consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. E' fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), numero 3.
4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identita' locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
6. Le emittenti radiofoniche o i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, che operano ai sensi del presente articolo sono considerati operanti in ambito locale.
7. L'autorizzazione rilasciata a consorzi o intese di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di fornitori di servizi di media esteri operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con fornitori di servizi di media esteri questa potra' avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.

Note all'art. 26:
- Il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (Regolamento di
attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla
disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1992, n. 77,
S.O., cosi' recita:
«Art. 37. (Consorzi per la trasmissione di programmi
in contemporanea). - 1. I consorzi di cui all'articolo 35
sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del
codice civile e possono ottenere l'autorizzazione prevista
dall'articolo 21 della legge a condizione che:
a) l'oggetto del contratto sia esclusivamente
riferito alla trasmissione di programmi in contemporanea in
bacini di utenza diversi;
b) la durata del consorzio, non inferiore a quella
della richiesta autorizzazione, sia contenuta nei limiti
della scadenza delle concessioni assentite ai singoli
consorziati;
c) i soggetti consorziati siano titolari di
concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della
legge ed operino in diversi bacini di utenza.
2. I consorzi costituiti ai sensi del comma 1 devono
richiedere l'iscrizione nel Registro Nazionale delle
imprese radiotelevisive, di cui all'articolo 12 della legge
e con le modalita' prescritte dagli articoli 10 e seguenti
del presente regolamento.».
- Per i riferimenti normativi della legge 5 ottobre
1991, n. 327 si veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 27

Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi

1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna. I comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero l'autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera f).
 
Art. 28

Attivita' di fornitore di servizi interattivi associati
o di servizi di accesso condizionato

1. L'attivita' di fornitore di servizi interattivi associati e l'attivita' di fornitore di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale, via satellite o su altre piattaforme, sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 73 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui all'art. 73 Codice delle comunicazioni elettroniche.
3. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.

Note all'art. 28:
- Il testo dell'articolo 73 del Codice delle
comunicazioni elettroniche come modificato dal decreto
legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1972,
cosi' recita:
«Art. 73 (ex art. 62 eecc - art. 43 Codice 2003)
(Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse). - 1.
All'accesso condizionato ai servizi televisivi e
radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli
ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di
trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte
1.
2. Qualora, in base a un'analisi di mercato effettuata
in conformita' dell'articolo 78, comma 1, l'Autorita'
appuri che una o piu' imprese non dispongono di un
significativo potere di mercato sul mercato pertinente,
puo' modificare o revocare le condizioni per tali imprese
conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e
33 solo se:
a) l'accessibilita' per gli utenti finali a programmi
radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione
specificati ai sensi dell'articolo 98-viciessexies non
risulti pregiudicata da tale modifica o revoca;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei
mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale
modifica o revoca:
i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale
al dettaglio;
ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse
correlate.
3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di
tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo
appropriato.
4. Le condizioni applicate in virtu' del presente
articolo lasciano impregiudicata la facolta' all'Autorita'
di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e
di analoghi menu e interfacce di navigazione.
5. In deroga al comma 1, l'Autorita', con cadenza
periodica, riesamina le condizioni applicate in virtu' del
presente articolo attraverso un'analisi di mercato
conformemente all'articolo 78 comma 1, per determinare se
mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.».
 
Art. 29

Disposizioni generali

1. Allo scopo di assicurare il pluralismo, la liberta' di espressione, la diversita' culturale e l'effettivita' dell'informazione per la piu' ampia utenza possibile, e' garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli utenti, qualunque sia la piattaforma utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi.
2. L'Autorita', mediante linee guida, definisce i criteri di qualificazione di un servizio di media audiovisivo o radiofonico quale servizio di interesse generale. Mediante le medesime linee guida, l'Autorita' definisce, altresi', le modalita' e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o i prestatori che determinano le modalita' di presentazione dei servizi sulle interfacce degli utenti, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma 1.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:
a) il nome del fornitore;
b) l'indirizzo geografico di stabilimento;
c) le informazioni del fornitore, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;
d) lo Stato membro dotato di giurisdizione e l'Autorita' titolari dei poteri di regolazione e vigilanza.
4. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonche' la possibilita' per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento dei canali, l'Autorita', al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorita':
a) garanzia della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento alla programmazione nazionale ex analogica e alle emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione alla natura generalista o tematica della programmazione. Nel primo arco di numeri devono prevedersi spazi adeguati a valorizzare la programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali di qualita' e legati al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il piu' ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel mercato, dovra' essere riservata una serie di numeri a disposizione per i nuovi soggetti entranti;
d) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilita', sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione all'Autorita';
e) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.
5. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorita' ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti gia' abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre e' effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.
6. In caso di mancato rispetto della disciplina regolamentare adottata dall'Autorita' o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato ai sensi del comma 5, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione e' adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provvede entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.
7. Tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione internet, devono avere installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui ai commi da 4 a 6. Tale sistema deve essere agevolmente accessibile. L'Autorita' emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente comma, ed emette, nei confronti dei soggetti che producono od importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza. In caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorita' applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Note all'art. 29:
- Per il testo dell'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249 si veda nelle note all'articolo 9.
 
Art. 30

Tutela dei diritti fondamentali

1. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare:
a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'art. 604-bis del codice penale;
b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541.
2. L'Autorita' definisce, con un apposito regolamento, idonei criteri vincolanti al fine di indirizzare la programmazione dei fornitori dei servizi di media audiovisivi in modo da prevenire la violazione dei divieti di cui al comma 1.
3. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle stabilite nel regolamento di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g).

Note all'art. 30:
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
e' pubblicata nella G.U.U.E. C 326 del 26 ottobre 2012.
- Il testo dell'articolo 604-bis del codice penale
cosi' recita:
«Art. 604-bis. (Propaganda e istigazione a delinquere
per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con
la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate
sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero
istiga a commettere o commette atti di discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi,
in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza
o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi.
E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento
o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla
discriminazione o alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta
assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo
fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la
reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che
promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni
se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento,
commessi in modo che derivi concreto pericolo di
diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione,
sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della
Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro
l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale
internazionale.».
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2017/541 si
veda nelle note all'articolo 7.
 
Art. 31

Accessibilita' agli utenti con disabilita'

1. L'Autorita', sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, adotta misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente piu' accessibili alle persone con disabilita'.
2. I fornitori sviluppano i piani d'azione finalizzati a rendere progressivamente piu' accessibili i loro servizi alle persone con disabilita'. Essi riferiscono periodicamente all'Autorita' in ordine all'attuazione delle misure assunte e comunicano i piani di azione con periodicita' almeno triennale, a decorrere dal 30 settembre 2022.
3. L'Autorita', sentito il Ministero, predispone una relazione per la Commissione europea da trasmettersi entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni.
4. I servizi di media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibile alle persone diversamente abili.
5. In caso di inosservanza delle disposizioni attuative di cui al comma 1 e delle disposizioni del presente articolo, l'Autorita', previa contestazione, diffida il fornitore responsabile ad adeguarsi entro un termine certo. In caso di inottemperanza alla diffida, si applica l'articolo 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g).
6. E' istituito presso l'Autorita' un Punto di contatto unico online, disponibile al pubblico e facilmente accessibile anche per le persone diversamente abili, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami.
 
Art. 32

Protezione dei diritti d'autore

1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi, nonche' delle sanzioni previste al Capo III del Titolo III della medesima legge. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla citata legge 22 aprile 1941, n. 633, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti in materia dei diritti d'autore e dei diritti connessi, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione. In particolare:
a) trasmettono le opere cinematografiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 14 novembre 2016, n. 220, nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;
b) si astengono dal trasmettere o ritrasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprieta' intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso dei titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.
3. L'Autorita' emana le disposizioni regolamentari vincolanti, adeguate e necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.

Note all'art. 32:
- Il Capo III del Titolo III della legge 22 aprile
1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, e' cosi'
rubricato:
«Difese e sanzioni giudiziarie».
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della
citata legge 14 novembre 2016, n. 220, cosi' recita:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intende per:
a) «opera audiovisiva»: la registrazione di
immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni,
realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi
tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo,
documentaristico o videoludico, purche' opera dell'ingegno
e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto
d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti
di utilizzazione;
b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera
audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la
visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i
requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
c) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e
sperimentazione»: i film di qualita', aventi particolari
requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la
conoscenza e la diffusione di realta' cinematografiche meno
conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati
da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi
innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui
al comma 2;
d) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui
enfasi creativa e' posta prioritariamente su avvenimenti,
luoghi o attivita' reali, anche mediante immagini di
repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o
fantastici sono strumentali alla rappresentazione e
documentazione di situazioni e fatti, realizzate nelle
forme e nei modi definiti con i decreti di cui al comma 2;
e) «opera prima»: il film realizzato da un regista
esordiente che non abbia mai diretto, ne' singolarmente ne'
unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia
stato distribuito nelle sale cinematografiche;
f) «opera seconda»: il film realizzato da un
regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad
altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia
stato distribuito nelle sale cinematografiche;
g) «opera di animazione»: l'opera costituita da
immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo
di ogni tipo di tecnica e di supporto;
h) «opera audiovisiva di nazionalita' italiana»:
l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il
riconoscimento della nazionalita' italiana di cui
all'articolo 5;
i) «opera audiovisiva di produzione
internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una
impresa di produzione cinematografica o audiovisiva
italiana e realizzata in collaborazione con imprese
audiovisive europee ovvero non europee e avente gli
ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto
dall'articolo 5, comma 2;
l) «sala cinematografica»: qualunque spazio, al
chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo
cinematografico;
m) «sala d'essai»: la sala cinematografica che
programma complessivamente una percentuale annua
maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del
numero di abitanti del comune e degli schermi in attivita'.
Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la
programmazione qualificata delle sale d'essai;
n) «impresa cinematografica o audiovisiva»:
l'impresa che operi nel settore della produzione
cinematografica o audiovisiva, della distribuzione
cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della
produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della
post-produzione cinematografica o audiovisiva,
dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
o) «impresa cinematografica o audiovisiva
italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come
definita alla lettera n), che abbia sede legale e domicilio
fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad
essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa
con sede e nazionalita' di un altro Paese membro
dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o
succursale stabilita in Italia, che ivi svolga
prevalentemente la propria attivita' e che sia soggetta a
tassazione in Italia;
p) «impresa cinematografica o audiovisiva non
europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come
definita alla lettera n) che, indipendentemente dal luogo
in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a,
o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese
non facente parte dell'Unione europea;
q) «impresa di produzione o distribuzione
cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di
produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva
che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1,
lettera p), del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi
decreti di attuazione;
r) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore
di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze
terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato,
ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettere l) e u), del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 177 del 2005;
s) «fornitore di servizi di media audiovisivi su
altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi,
lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione
elettronica diversi da quelli di cui alla lettera r), ai
sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 177 del 2005;
t) «fornitori di servizi di hosting»: i prestatori
dei servizi della societa' dell'informazione consistenti
nella memorizzazione di informazioni fornite da un
destinatario del servizio come definiti dall'articolo 16
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
u) «cineteca»: un soggetto con personalita'
giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia,
caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard
internazionali di riferimento del settore, attivita' di
acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro,
studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio
cinematografico e audiovisivo;
v) «Film Commission»: l'istituzione, riconosciuta
da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue
finalita' di pubblico interesse nel comparto dell'industria
del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e
assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive
nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle
amministrazioni competenti nel settore del cinema e
dell'audio-visivo nel territorio di riferimento.
2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove
necessario, possono trovare ulteriori specificazioni
tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto
anche conto della evoluzione tecnologica del settore.».
 
Art. 33
Eventi di particolare rilevanza per la societa' ed eventi di
interesse sociale o di grande interesse pubblico

1. Il Ministero, sentita l'Autorita', compila una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa', dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La lista e' comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.
2. L'Autorita', con propria deliberazione, individua le modalita' idonee per assicurare che i fornitori dei servizi di media non esercitino i diritti esclusivi da loro acquistati, in relazione agli eventi di cui al comma 1, in modo da privare una parte consistente del pubblico di un altro Stato membro della possibilita' di seguire gli eventi considerati da tale Stato di rilevanza per la societa' e per i quali il medesimo Stato assicura la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta integrale o parziale oppure in differita, in forma integrale o parziale.
3. Il Ministero con proprio decreto individua, inoltre, sentita l'Autorita', gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarita', continuita' del servizio e qualita' delle immagini, come determinati dall'Autorita' ai sensi del comma 4.
4. L'Autorita', d'intesa con il Ministero, determina le condizioni e i parametri di regolarita' del servizio e qualita' delle immagini, che devono essere assicurati dai fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono gli eventi di cui al comma 3, al fine di garantire l'integrita' della rete e soluzioni di interconnessione e modalita' di distribuzione del traffico volte ad evitare fenomeni di congestione della rete, secondo modalita' eque, ragionevoli, non discriminatorie e proporzionali alla tipologia di servizio. L'operatore predispone inoltre adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonche' idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati con la medesima delibera dell'Autorita' di cui alla prima parte del presente comma.
5. L'Autorita' vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esercitando le connesse funzioni sanzionatorie di cui all'articolo 67 e di risoluzione extragiudiziali delle controversie ai sensi dell'articolo 40.

Note all'art. 33:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
marzo 2010 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo del
9 gennaio del 2008, n. 9 (Disciplina della titolarita' e
della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi
e relativa ripartizione delle risorse), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2008, n. 27, cosi' recita:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per:
a) «legge delega»: la legge 19 luglio 2007, n. 106;
b) «evento»: l'evento sportivo costituito da una
gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra
loro secondo modalita' e durata stabilite dai regolamenti
sportivi, organizzata di norma dal soggetto che ha la
disponibilita' dell'impianto sportivo e delle aree
riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in
qualita' di ospite, destinata alla fruizione del pubblico e
comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano
nell'area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi
circostanti il campo di gioco e all'interno del recinto di
gioco dell'impianto sportivo, come definiti dai regolamenti
sportivi;
c) «organizzatore dell'evento»: la societa'
sportiva che assume la responsabilita' e gli oneri
dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto
sportivo di cui essa ha la disponibilita';
d) «competizione»: qualunque competizione sportiva,
organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o
torneo professionistico cui partecipa una pluralita' di
squadre secondo modalita' e durata previste dai regolamenti
sportivi, nonche' gli ulteriori eventi organizzati sulla
base dell'esito delle predette competizioni;
e) «organizzatore della competizione»: il soggetto
cui e' demandata o delegata l'organizzazione della
competizione da parte della federazione sportiva
riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano,
competente per la rispettiva disciplina sportiva;
f) «giornata»: il turno della competizione che
comprende tutti gli eventi disputati in uno o in piu'
giorni solari, secondo il calendario predisposto
dall'organizzatore della competizione;
g) «diretta»: la trasmissione in tempo reale
dell'evento;
h) «differita»: la trasmissione dell'evento dopo la
conclusione dell'evento medesimo;
i) «prima differita»: la prima trasmissione in
differita integrale dell'evento;
j) «replica»: la trasmissione integrale dell'evento
successivamente alla prima messa in onda o alla prima
differita;
k) «sintesi»: la trasmissione dell'evento di durata
non superiore ai 45 minuti;
l) «immagini salienti»: le immagini salienti
dell'evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al
rallentatore, l'instant replay e qualsiasi altro fotogramma
o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata;
m) «immagini correlate»: le immagini filmate
all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree
riservate prima e dopo l'evento, comprese le immagini
filmate degli accadimenti sportivi e delle interviste negli
spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa, in
area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo di
gioco, nonche' le interviste ai tifosi e le immagini degli
spalti filmate anche nel corso dell'evento;
n) «prima messa in onda»: la diretta, la prima
differita e la prima trasmissione delle immagini salienti;
o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di
durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge
l'evento, che comprendono:
1) la fissazione e la riproduzione, diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o
forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in
qualunque luogo in cui l'evento si svolga;
2) la comunicazione al pubblico delle riprese,
fissazioni e riproduzioni, nonche' la loro messa a
disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale
diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al
pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle
immagini dell'evento;
3) la distribuzione con qualsiasi modalita',
compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle
riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto
di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunita' europea se non nel caso di prima vendita
effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato
membro;
4) il noleggio ed il prestito dell'originale e
delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la
distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il
diritto di noleggio e di prestito;
5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in
tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove
trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi
ad oggetto l'evento;
6) l'utilizzazione delle immagini dell'evento per
finalita' promozionali e pubblicitarie di prodotti e
servizi, nonche' per finalita' di abbinamento delle
immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo
svolgimento delle relative attivita';
7) la conservazione delle fissazioni delle
immagini dell'evento ai fini della costituzione di un
archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare
al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei
termini che precedono, a partire dalla mezzanotte
dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento
medesimo;
p) «diritto di archivio»: il diritto di cui alla
lettera o), numero 7);
q) «diritti audiovisivi di natura primaria»: i
diritti di prima messa in onda;
r) «diritti audiovisivi di natura secondaria»: i
diritti di trasmissione della replica, della sintesi e
delle immagini salienti;
s) «pacchetto»: un complesso di diritti audiovisivi
relativi agli eventi di una o piu' competizioni;
t) «contratto di licenza»: il contratto avente ad
oggetto la licenza a termine, all'operatore della
comunicazione o all'intermediario indipendente, dei diritti
audiovisivi relativi agli eventi della competizione;
u) «piattaforma»: sistema di distribuzione e di
diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e
mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in
chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su
reti di comunicazione elettronica;
v) «prodotti audiovisivi»: i prodotti editoriali
aventi ad oggetto eventi della competizione, confezionati
sulla base delle diverse modalita' di trasmissione, nonche'
delle diverse piattaforme, in conformita' agli orari e agli
schemi approvati dall'organizzatore della competizione;
w) «in chiaro»: modalita' di trasmissione dei
prodotti audiovisivi in forma non codificata e
gratuitamente accessibile a tutti gli utenti;
x) «a pagamento»: modalita' di trasmissione dei
prodotti audiovisivi attraverso un sistema ad accesso
condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per
la visione da parte dell'utente, anche su richiesta
individuale;
y) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi
di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e
fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i
sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella
misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali,
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
z) «operatore della comunicazione»: il soggetto che
ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei
programmi televisivi o radiofonici e dei relativi
programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale,
alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o
con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e'
legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed
editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei
suoni e dei dati relativi all'evento, nonche' il soggetto
che presta servizi di comunicazione elettronica;
aa) «intermediario indipendente»: il soggetto che
svolge attivita' di intermediazione nel mercato dei diritti
audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle
situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi
13, 14 e 15 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, con operatori della comunicazione, con
l'organizzatore della competizione e con organizzatori
degli eventi, ovvero in una situazione di controllo
analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di
controllo analogo quando le offerte dell'intermediario
indipendente sono imputabili, sulla base di univoci
elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a
operatori della comunicazione, all'organizzatore della
competizione e agli organizzatori degli eventi;
bb) «canale tematico ufficiale»: l'insieme di
programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore
alle otto ore settimanali, distribuito anche all'estero su
qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un
fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio
editoriale, riferito prevalentemente alla attivita'
sportiva e societaria dell'organizzatore dell'evento, che
concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del
proprio marchio e della propria immagine, veicolati su
qualsiasi mezzo di comunicazione, in chiaro o pagamento;
cc) «stagione sportiva»: il periodo, secondo i
regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il
30 giugno dell'anno solare successivo;
dd) «utente»: il consumatore finale che, attraverso
l'accesso ad una piattaforma distributiva, fruisce dei
prodotti audiovisivi.».
 
Art. 34

Brevi estratti di cronaca

1. Con regolamento dell'Autorita' sono individuate le modalita' attraverso le quali ogni fornitore di servizi di media, anche se operante nel territorio di diverso Stato membro, puo' utilizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un fornitore soggetto alla giurisdizione italiana.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
a) la liberta' di scelta dei brevi estratti a partire dal segnale di trasmissione;
b) l'indicazione della fonte del breve estratto, salvo che sia nella pratica impossibile;
c) l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;
d) l'utilizzazione degli estratti esclusivamente per i notiziari di carattere generale;
e) l'utilizzazione degli estratti da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta solamente per la trasmissione in differita;
f) gli accordi tra gli operatori per individuare la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione;
g) il compenso pattuito in modo che non superi i costi supplementari direttamente sostenuti per consentire l'accesso.
 
Art. 35

Telegiornali e giornali radio. Rettifica

1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verita' ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purche' quest'ultima non abbia un contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penali.
3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo' trasmettere la richiesta all'Autorita'.
4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l'emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all'Autorita' entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L'Autorita' si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall'interessato ai sensi del comma 3. Se l'Autorita' ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorita', deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all'emissione della pronuncia.

Note all'art. 35:
- Il testo degli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43, cosi' recita:
«Art. 5. (Registrazione).
Nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se
non sia stato registrato presso la cancelleria del
tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve
effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella
cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del
proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e
della persona che esercita l'impresa giornalistica, se
questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la
natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo
dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto,
se proprietario e' una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui
delegato, verificata la regolarita' dei documenti
presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del
giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla
cancelleria.
Il registro e' pubblico.»
«Art. 6. (Dichiarazione dei mutamenti).
Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi
enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5,
deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi,
nelle forme ivi previste, entro quindici giorni
dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali
documenti.
L'annotazione del mutamento e' eseguita nei modi
indicati nel terzo comma dell'art. 5.
L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul
proprietario o sulla persona che esercita l'impresa
giornalistica, se diversa dal proprietario.».
 
Art. 36

Comunicati di organi pubblici

1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessita', possono chiedere ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici, alle emittenti televisive e radiofoniche, o alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la trasmissione gratuita di brevi comunicati. I suddetti soggetti sono obbligati a trasmetterli. Analoga richiesta puo' essere effettuata ai fornitori dei servizi di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.
2. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' obbligata a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli stessi, facendo precedere e seguire le trasmissioni dall'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessita' pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che e' contemporaneamente comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha effetto immediato.
 
Art. 37

Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva

1. Sono vietate le trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e, in particolare, i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche, nonche' i film la cui proiezione o rappresentazione in pubblico ai minori di anni diciotto sia stata vietata dalle Autorita' a cio' competenti, salve le previsioni di cui al comma 3 applicabili unicamente ai servizi a richiesta. Al fine di conformare la programmazione alla disposizione di cui al presente comma, i fornitori di servizi di media audiovisivi si attengono ai criteri fissati dall'Autorita' con apposite procedure di co-regolamentazione.
2. Le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente. L'Autorita', ricorrendo a procedure di co-regolamentazione, puo' individuare misure tecniche diverse e aggiuntive rispetto a quelle indicate dal presente comma.
3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2.
4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.
5. L'Autorita', d'intesa con il Ministero, sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignita' umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'eta' o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) il contenuto classificabile «a visione non libera» sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' e' offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilita' per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva e' condizione per l'applicazione del comma 3;
b) il codice segreto deve essere comunicato con modalita' riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilita' nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.
6. I fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori. Il Codice e l'adozione di eventuali nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.
7. I fornitori di servizi di media sono altresi' obbligati a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.
8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
9. I dati personali relativi a minori comunque raccolti dai fornitori di servizi di media audiovisivi in applicazione delle disposizioni del presente articolo non possono essere trattati a fini commerciali e, in particolare, a fini di marketing diretto, profilazione e pubblicita' mirata sulla base dei comportamenti rilevati.
10. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, con l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, con l'Autorita' delegata all'editoria, dispone la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di programmi con le stesse finalita' rivolti ai genitori, utilizzando a tale fine anche gli stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da ascolti medi elevati e soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 23, e in particolare i mezzi della societa' concessionaria del pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale.
11. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 52 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori oltre che degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi delle emittenti radiotelevisive e' determinato dall'Autorita' con proprio regolamento.
12. L'Autorita' stabilisce con propri regolamenti i criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui ai commi 1 e 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti radiofoniche si conformano ai menzionati criteri e alla disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti emessi dall'Autorita', garantendo il rispetto delle condizioni direttamente poste dal presente articolo, e assicurando che i contenuti classificati ai sensi del comma 1 siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate ai sensi del comma 5.

Note all'art. 37:
- Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
 
Art. 38

Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori

1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 provvede l'Autorita', sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse, umane, finanziarie e strumentali.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 37 nonche' di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43, l'Autorita', sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonche' della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravita' l'Autorita' dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione.
4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale. Alle sanzioni amministrative inflitte dall'Autorita' e alle sanzioni previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato viene data adeguata pubblicita', anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sulle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.

Note all'art. 38:
- Le sezioni I e II del Capo I (Le sanzioni
amministrative) della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., sono,
rispettivamente, cosi' rubricate:
«Principi generali» e «Applicazione».
- Per i riferimenti della legge 23 dicembre 1997, n.
451 si veda nelle note all'articolo 37.
 
Art. 39

Valori dello sport

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti televisive e radiofoniche, nei programmi sportivi e nelle trasmissioni sportive, specialmente se riguardanti lo sport del calcio, sono tenute all'osservanza di specifiche regole, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, con l'Autorita' delegata allo sport e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

Note all'art. 39:
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 si veda nelle note all'articolo 37.
 
Art. 40

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. L'Autorita' definisce con proprio regolamento procedure trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili per la risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi che si rivolgono al pubblico italiano.
2. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti stipulati prevedendo altresi', in caso di disservizio, un sistema di indennizzo.
3. Resta ferma la facolta' di adire il giudice competente ai fini della definizione in sede giudiziale della controversia.
4. Alle controversie, tra gli operatori, e tra gli operatori e gli utenti, inerenti ai diritti e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture, si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. L'Autorita' svolge il monitoraggio delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo e all'art. 42, comma 9. A tal fine presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sul numero delle procedure avviate e concluse, sui tempi di conclusione, sugli esiti, sulle misure adottate e su quelle da adottare per incrementare il livello di soddisfazione dell'utenza.

Note all'art. 40:
- Per il testo dell'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249 si veda nelle note all'articolo 9.
 
Art. 41

Disposizioni generali

1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana.
2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non e' stabilito sul territorio nazionale a norma del comma 1 si considera stabilito sul territorio italiano se:
a) l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata sia stabilita sul territorio italiano; oppure
b) fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo e' stabilita sul territorio italiano.
3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo» comprende l'impresa controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, nel caso in cui l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video e' considerato stabilito in Italia, se qui e' stabilita l'impresa controllante o, in assenza di tale stabilimento, se e' ivi stabilita una sua impresa controllata o, in assenza di tale stabilimento, se e' ivi stabilita un'impresa del gruppo.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel caso in cui vi siano varie imprese controllate da un'impresa e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video e' considerato stabilito in Italia se una delle imprese controllate ha avviato per prima la propria attivita' in Italia, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia italiana.
6. Ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi precedenti si applicano gli articoli 3, 4, 5 e gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
7. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e fermo quanto previsto ai commi precedenti, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore e' stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano puo' essere limitata, con provvedimento dell'Autorita', secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i seguenti fini:
a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 38, comma 1;
b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonche' contro la violazione della dignita' umana;
c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico.
8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali, a titolo esemplificativo, la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia.
9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 e' definita dall'Autorita' con proprio regolamento.
10. L'Autorita' compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui ai commi precedenti si fonda l'intervento di cui al comma 7.
11. Nell'ipotesi in cui non concordi con l'affermazione della propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro, l'Autorita' sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea.
12. Qualora una impresa italiana sia controllata da o faccia parte dello stesso gruppo di un fornitore di piattaforme per la condivisione di video operante o che si consideri operante in un altro Stato membro, tale impresa e' tenuta a:
a) rendere disponibile una versione in lingua italiana dei termini e delle condizioni del servizio di cui all'articolo 42, comma 7, lettera a);
b) rendere accessibili agli utenti italiani i meccanismi trasparenti e di facile uso di cui all'articolo 42, comma 7, lettera d);
c) garantire che gli utenti italiani ottengano le informazioni derivanti dai sistemi di cui all'articolo 42, comma 7, lettera e);
d) segnalare all'Autorita' eventuali reclami presentati da utenti italiani ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, lettera i).
13. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in altro Stato membro, l'Autorita' puo' inviare opportuna segnalazione all'autorita' nazionale di regolazione dello Stato membro in questione.

Note all'art. 41:
- Il testo degli articoli 3, 4, 5, 14, 15, 16 e 17 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, citata nelle note
all'articolo 3, cosi' recita:
«Art. 3 (Mercato Interno). - 1. I servizi della
societa' dell'informazione forniti da un prestatore
stabilito sul territorio italiano si conformano alle
disposizioni nazionali applicabili nell'ambito
regolamentato e alle norme del presente decreto.
2. Le disposizioni relative all'ambito regolamentato di
cui all'articolo 2, lettera h), non possono limitare la
libera circolazione dei servizi della societa'
dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in
un altro Stato membro.
3. Alle controversie che riguardano il prestatore
stabilito si applicano le disposizioni del regolamento CE
n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale.»
«Art. 4 (Deroghe all'articolo 3). - 1. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si
applicano nei seguenti casi:
a) diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di
cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70, e al decreto
legislativo 6 maggio 1999, n. 169, nonche' diritti di
proprieta' industriale;
b) emissione di moneta elettronica da parte di
istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una
delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della
direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale
dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica;
c) l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva
85/611/CEE, in materia di pubblicita' degli organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari;
d) all'attivita' assicurativa di cui all'articolo
30 e al titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terza
direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli articoli 7 e
8 della direttiva 88/357/CEE, seconda direttiva sulle
assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva
92/96/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita,
e all'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE, la seconda
direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate
dalla direttiva 2002/83/CE;
e) facolta' delle parti di scegliere la legge
applicabile al loro contratto;
f) obbligazioni contrattuali riguardanti i
contratti conclusi dai consumatori;
g) validita' dei contratti che istituiscono o
trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi in
cui tali contratti devono soddisfare requisiti formali;
h) ammissibilita' delle comunicazioni commerciali
non sollecitate per posta elettronica.»
«Art. 5 (Deroghe). - 1. La libera circolazione di un
determinato servizio della societa' dell'informazione
proveniente da un altro Stato membro puo' essere limitata,
con provvedimento dell'autorita' giudiziaria o degli organi
amministrativi di vigilanza o delle autorita' indipendenti
di settore, per motivi di:
a) ordine pubblico, per l'opera di prevenzione,
investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in
particolare la tutela dei minori e la lotta contro
l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o
etnico, nonche' contro la violazione della dignita' umana;
b) tutela della salute pubblica;
c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia
della sicurezza e della difesa nazionale;
d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli
investitori.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere
adottati se, nel caso concreto, sono:
a) necessari riguardo ad un determinato servizio
della societa' dell'informazione lesivo degli obiettivi
posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma 1,
ovvero che costituisca un rischio serio e grave di
pregiudizio agli stessi obiettivi;
b) proporzionati a tali obiettivi.
3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti
compiuti nell'ambito di un'indagine penale, l'autorita'
competente, per il tramite del Ministero delle attivita'
produttive ovvero l'autorita' indipendente di settore,
deve, prima di adottare il provvedimento:
a) chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di
prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati
presi o che erano inadeguati;
b) notificare alla Commissione europea e allo Stato
membro di cui al comma 1, la sua intenzione di adottare
tali provvedimenti. Dei provvedimenti adottati dalle
autorita' indipendenti, e' data periodicamente
comunicazione al Ministero competente.
4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3
possono derogare alle condizioni poste nello stesso comma.
I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel piu'
breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro,
insieme ai motivi dell'urgenza.»
«Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di semplice
trasporto - Mere conduit). - 1. Nella prestazione di un
servizio della societa' dell'informazione consistente nel
trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni
fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un
accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e'
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della
trasmissione;
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni
trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di
accesso, di cui al comma 1, includono la memorizzazione
automatica, intermedia e transitoria delle informazioni
trasmesse, a condizione che questa serva solo alla
trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua
durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a
tale scopo.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
avente funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse.»
«Art. 15 (Responsabilita' nell'attivita' di
memorizzazione temporanea - caching). - 1. Nella
prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario
del servizio, il prestatore non e' responsabile della
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali
informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu'
efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro
richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle
informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle
informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia
ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni
che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non
appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le
informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni
e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale
o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
la disabilitazione.
2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
avente funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse.»
«Art. 16 (Responsabilita' nell'attivita' di
memorizzazione di informazioni - hosting). - 1. Nella
prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione. consistente nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il
prestatore non e' responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto
che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto
attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di
fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita'
dell'attivita' o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su
comunicazione delle autorita' competenti, agisca
immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o
il controllo del prestatore.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il
prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma
1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.»
«Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di
sorveglianza). - 1. Nella prestazione dei servizi di cui
agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e'
assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle
informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo
generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che
indichino la presenza di attivita' illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14,
15 e 16, il prestatore e' comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorita' giudiziaria
o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza,
qualora sia a conoscenza di presunte attivita' o
informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del
servizio della societa' dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle
autorita' competenti, le informazioni in suo possesso che
consentano l'identificazione del destinatario dei suoi
servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al
fine di individuare e prevenire attivita' illecite.
3. Il prestatore e' civilmente responsabile del
contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni
di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire
l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto
conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un
terzo del contenuto di un servizio al quale assicura
l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita'
competente.».
 
Art. 42

Misure di tutela

1. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate a tutelare:
a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell'articolo 38, comma 3;
b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI.
2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate. L'Autorita' vigila affinche' i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43 relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.
3. L'Autorita', sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio all'Autorita', che ne verifica la conformita' alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresi' sulla loro attuazione.
4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano altresi' misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non e' raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualita' positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.
5. L'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informatori dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo puo' causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonche' di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonche' dell'interesse pubblico generale. Le misure, n. 70 non mirano al controllo - preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. L'Autorita' stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformita', nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle piu' rigorose misure di controllo dell'accesso.
7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:
a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;
b) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE)2018/1808 per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;
c) avere una funzionalita' che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sono a conoscenza;
d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinche' gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;
e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);
f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'eta' degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;
h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);
l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.
8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali.
9. Ferma restando la possibilita' di ricorrere all'Autorita' giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, e' ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, da un apposito regolamento emesso dall'Autorita' entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico.
10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9.

Note all'art. 42:
- Per il testo degli articoli da 14 a 17 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70 si veda nelle note
all'articolo 41.
- Per i riferimenti della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea si veda nelle note
all'articolo 30.
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2017/541 si
veda nelle note all'articolo 7.
- La direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2011, n.
L 335.
- La decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla
lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e
xenofobia mediante il diritto penale e' pubblicata nella
G.U.U.E. 6 dicembre 2008, n. L 328.
- Per i riferimenti della direttiva 2010/13/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti della direttiva 2018/1808/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
(Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53.
 
Art. 43
Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive
e radiofoniche

1. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti disposizioni:
a) le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali e devono mantenere un livello sonoro non superiore a quello ordinario dei programmi;
c) le comunicazioni commerciali audiovisive:
1) non pregiudicano il rispetto della dignita' umana;
2) non comportano ne' promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalita', religione o convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale;
3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;
d) e' vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, comprese quelle per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica. Tali comunicazioni sono vietate anche se effettuate in forma indiretta, mediante utilizzo di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attivita' principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalita' e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzo sia idoneo a perseguire una finalita' pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attivita' principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita', di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di impresa nell'ambito del territorio nazionale;
e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori ne' incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;
f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che, nel territorio italiano, si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;
g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulita', ne' li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, ne' sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, ne' mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose;
h) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive relative al gioco d'azzardo.
2. L'Autorita', sentito il Ministero e d'intesa con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta volti a garantire il rispetto del divieto di cui al comma 1, lettera c. I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorita', la quale ne verifica la conformita' alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, con propria delibera di approvazione, vigilando sulla relativa attuazione.
3. Le comunicazioni commerciali audiovisive relative a bevande alcoliche, nei servizi di media audiovisivi a richiesta, fatta eccezione per la sponsorizzazione e per l'inserimento di prodotti, si conformano ai criteri dettati dall'articolo 44, comma 9.
4. L'Autorita', sentito il Ministero e d'intesa con il Ministero della salute, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali relative a bevande alcoliche e le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non e' raccomandata. Tali codici sono intesi a ridurre l'esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali audiovisive relative ai prodotti alimentari e alle bevande da ultimo indicati e, in ogni caso, non accentuano la qualita' positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande. I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorita', la quale ne verifica la conformita' alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, vigilando sulla relativa attuazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle emittenti radiofoniche e ai servizi dalle stesse forniti, nonche' ai fornitori di piattaforme video secondo specifiche modalita' definite dall'Autorita'.
 
Art. 44

Interruzioni pubblicitarie

1. La pubblicita' televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicita' televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell'Autorita'.
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, fatta eccezione per il caso in cui siano inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni. La pubblicita' televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrita', tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura, e dei diritti dei titolari.
3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.
4. La trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.
5. La pubblicita' televisiva e le televendite non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purche' la durata programmata della trasmissione sia complessivamente superiore a trenta minuti. La pubblicita' televisiva e le televendite relative al gioco d'azzardo sono in ogni caso proibite durante la trasmissione di programmi per bambini. Resta fermo quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
6. Alle emittenti televisive che operano in ambito locale e le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, sono consentite, durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse. Per le opere di durata programmata non inferiore a centodieci minuti, sono consentite tre interruzioni pubblicitarie, piu' una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto ai centodieci minuti.
7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, calcolato al lordo della pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicita' radiofonica e televisiva di strutture sanitarie e' regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175.
9. La pubblicita' televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;
c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche e non presentare in una luce negativa l'astinenza dall'uso di alcol o la sobrieta';
f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualita' positiva delle bevande.
10. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 27, comma 3, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alla pubblicita' ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche.

Note all'art. 44:
- Il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignita' dei
lavoratori e delle imprese), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 luglio 2018, n. 161, cosi' recita:
«Art. 9. (Divieto di pubblicita' giochi e scommesse).
- 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore
e per un piu' efficace contrasto del disturbo da gioco
d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, e in conformita' ai divieti contenuti nell'articolo
1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita',
anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite
di denaro nonche' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e
su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive,
culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o
radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le
pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali
informatici, digitali e telematici, compresi i social
media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente
comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi,
attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e
a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto
promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la
sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o
prodotti la cui pubblicita', ai sensi del presente
articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al
presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita
di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte
locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul
gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonche'
negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su
qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse
con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco
d'azzardo (DGA)».
1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette
dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi
eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi
nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita».
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma
6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,
comporta a carico del committente, del proprietario del
mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e
dell'organizzatore della manifestazione, evento o
attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di
importo pari al 20 per cento del valore della
sponsorizzazione o della pubblicita' e in ogni caso non
inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
3. L'Autorita' competente alla contestazione e
all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo
e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che vi
provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le
violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati
allo stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per essere destinati al fondo per il contrasto al
gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma
946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore del presente decreto resta
applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima
data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e
lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25
per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme
giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per
cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019,
nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel
6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Governo
propone una riforma complessiva in materia di giochi
pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi
connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il
gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque
tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti
entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal
comma 6.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate di cui al comma 6.».
- La legge 9 agosto 2018, n. 96 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
recante disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori
e delle imprese) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
agosto 2018, n. 186.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di
pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio
abusivo delle professioni sanitarie) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50.
 
Art. 45

Limiti di affollamento

1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non puo' eccedere il 7 per cento, e dal 1° gennaio 2023 il 6 per cento, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 12 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore all'1 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
2. La conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale avviene sulla base dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, per come dettagliati nel contratto di servizio pubblico, al fine di garantire un corretto assetto del mercato. L'Autorita' verifica il rispetto dei suddetti principi, anche sulla base dei dati forniti dalla concessionaria relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti rispetto ai listini. Qualora l'Autorita' riscontri una possibile deviazione dai principi del presente comma, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale ove accerti una situazione di violazione, ne inibisce la prosecuzione e provvede alla rimozione degli effetti.
3. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi in chiaro, in ambito nazionale, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico, riferito ad ogni singolo canale, non puo' eccedere il 20 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00. Un identico limite e' fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
4. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi a pagamento, riferito ad ogni singolo canale, non puo' eccedere il 15 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano agli annunci di autopromozione, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti, agli schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot.
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale non puo' eccedere, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario.
7. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 6, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', ove siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per cento.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non puo' eccedere il 25 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00.
9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicita' che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
10. Non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo i messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonche', a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalita' europea di prossima programmazione.
 
Art. 46
Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle
sponsorizzazioni

1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome, il logotipo o qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor, all'inizio o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I servizi di media audiovisivi e i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella produzione o vendita di sigarette, come pure di sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica, o di altri prodotti a base di tabacco o di nicotina.
3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attivita' comprendono la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche puo' riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non puo' promuovere specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.
4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi, accompagnati dalla citazione del nome, del marchio o di qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor e in tutte le forme consentite dal presente articolo.
5. E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali, radiogiornali e notiziari di carattere politico.
6. E' vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.

Note all'art. 46:
- Il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.
178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le
direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 5
maggio 2017, n. L 117.
 
Art. 47

Disposizioni sulle televendite

1. Sono vietate le televendite contenenti messaggi che vilipendono la dignita' umana, comportano discriminazioni fondate su sesso, etnia o nazionalita', offendono convinzioni religiose e politiche, inducono a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o per la tutela dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette, sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica o altri prodotti del tabacco o contenenti nicotina.
2. La televendita, fermo restando quanto previsto all'art. 44, comma 5, non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.
3. Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima e' ridotta a tre minuti.
4. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicita', alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo 44, commi da 1 a 7, l'articolo 45, comma 2, e l'articolo 52.
 
Art. 48

Inserimento di prodotti

1. Nei programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti e' consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento puo' avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.
2. Nei programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti e' consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualita', i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.
3. I programmi che contengono l'inserimento di prodotti devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) il loro contenuto e l'organizzazione all'interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o all'interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilita' e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;
d) i telespettatori sono chiaramente informati dell'inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.
4. E' vietato l'inserimento di:
a) sigarette e altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, come pure le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, o prodotti di imprese la cui attivita' principale e' la produzione o la vendita di tali prodotti;
b) specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nell'ambito del territorio italiano. Resta salva la previsione di cui all'art. 115, comma 5, decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
5. I produttori, le emittenti, le concessionarie di pubblicita' e gli altri soggetti interessati, adottano, con procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa delle regole generali enunciate nei commi precedenti. Le procedure di autoregolamentazione sono comunicate all'Autorita' che ne verifica l'attuazione.

Note all'art. 48:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/745 si
veda nelle note all'articolo 46.
- Il testo dell'articolo 115 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142,
S.O., cosi' recita:
«Art. 115. (Limiti della pubblicita' presso il
pubblico). - 1. Possono essere oggetto di pubblicita'
presso il pubblico medicinali che, per la loro composizione
e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e
realizzati per essere utilizzati senza intervento di un
medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza
nel corso del trattamento e, se necessario, con il
consiglio del farmacista.
2. E' vietata la pubblicita' presso il pubblico dei
medicinali che possono essere forniti soltanto dietro
presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze
psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto il
Ministero della salute puo' autorizzare campagne di
vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche.
3. E' vietata la distribuzione al pubblico di
medicinali a scopo promozionale.
4. Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del
comma 2 del presente articolo, e' vietata la pubblicita'
presso il pubblico di medicinali, la cui dispensazione
grava, anche se non totalmente, sul Servizio sanitario
nazionale, nonche' dei medicinali di cui alle lettere a),
b) e c) dell'articolo 3, comma 1, e all'articolo 5.
5. In pubblicazioni a stampa, trasmissioni
radio-televisive e in messaggi non a carattere
pubblicitario comunque diffusi al pubblico, e' vietato
mostrare in immagini un medicinale o la sua denominazione
in un contesto che puo' favorire il consumo del prodotto.».
 
Art. 49
Destinazione di risorse da parte di amministrazioni ed enti pubblici
a scopi promozionali e di comunicazione istituzionale

1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici destinano, a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorita' delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorita', anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' del presente comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di mancata attuazione per motivi a se' non imputabili, e' soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.040 a un massimo di euro 5.200. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione e' l'Autorita'. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate al comma 1.

Note all'art. 49:
- Per i riferimenti delle sezioni I e II del Capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda nelle note
all'articolo 38.
 
Art. 50
Gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle
frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre
1. Tenuto conto che lo spettro elettromagnetico costituisce una risorsa essenziale ai fini del servizio di radiodiffusione terrestre, i soggetti che svolgono attivita' di operatore di rete per detto servizio sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformita' alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, dell'ente locale territorialmente competente;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualita' dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorita' ed a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare la prevista copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;
g) rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
2. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro, sentiti l'Autorita', i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
4. Il piano di ripartizione delle frequenze e' aggiornato, con le modalita' previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessita'.
5. L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre considerando le codifiche o standard piu' avanzati per consentire un uso piu' efficiente dello spettro nonche' garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformita' con i principi di cui all'articolo 11. Per la pianificazione delle frequenze in ambito locale e' adottato il criterio delle aree tecniche.
6. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero e dalle autorita' degli Stati radioelettricamente confinanti, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al presente comma, non possono essere pianificate dall'Autorita' ne' assegnate dal Ministero. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorita' adotta il criterio di utilizzazione efficiente e razionale dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma reti isofrequenziali per macroaree di diffusione.
7. Nella banda 470-694 MHz l'Autorita' pianifica le frequenze necessarie alla realizzazione di una rete con decomponibilita' per macroaree destinata alla diffusione dell'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
8. Le frequenze della banda 174-230 MHz sono pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale e, ove necessario, per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale.
9. L'Autorita' elabora i piani di assegnazione di cui al comma 5 tenendo conto delle decisioni assunte dalle regioni e dalle province autonome in ordine all'ubicazione dei siti trasmissivi nonche', ove esistenti, delle specifiche disposizioni adottate dalle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tutelare le minoranze linguistiche.
10. L'Autorita' adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, tenendo conto del grado di sviluppo della radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Nelle more di una effettiva diffusione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e dello sviluppo del relativo mercato, il Ministero, in coordinamento con l'Autorita', puo' procedere ad attivita' di ricognizione e progressiva razionalizzazione dell'uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica in particolare al fine di eliminare o minimizzare situazioni interferenziali con i paesi radio-elettricamente confinanti, ed incoraggiare l'efficiente uso e gestione delle radiofrequenze, tutelando gli investimenti e promuovendo l'innovazione.
11. L'Autorita' definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di qualita', gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza che gli operatori sono tenuti a rispettare.

Note all'art. 50:
- La legge 8 aprile 1983, n. 110 (Protezione delle
radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla
sicurezza del volo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 aprile 1983, n. 99.
 
Art. 51
Posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo
nel sistema integrato delle comunicazioni

1. Nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono e' vietata la costituzione di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di informazione.
2. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione del sistema integrato delle comunicazioni e accerta, con cadenza almeno annuale, rendendone pubblici i risultati, il suo valore economico complessivo e quello dei mercati che lo compongono, dando altresi' evidenza delle posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi in tali mercati e dei rischi potenziali per il pluralismo. Al fine delle quantificazioni di cui al presente comma si considerano i ricavi realizzati in Italia anche da imprese aventi sede all'estero, che derivano da finanziamento di servizio pubblico radiotelevisivo, al netto dei diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attivita' indicate all'articolo 3, comma 1, lettera z), da offerte di servizi di media audiovisivi e radiofonici a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica anche per il tramite di internet, da pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
3. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni, con fatturato superiore ai valori di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono tenuti a notificare all'Autorita' le intese e le operazioni di concentrazione, ai fini del presente articolo. Devono inoltre procedere a formale notifica all'Autorita' i soggetti, che, anche attraverso societa' controllate o societa' collegate ed anche a seguito di intese o di operazioni di concentrazione, versino nelle seguenti ipotesi, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo:
a) soggetti che conseguono ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o ricavi superiori al 50 per cento in uno o piu' dei mercati che lo compongono;
b) soggetti che conseguano ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi nei mercati della fornitura al dettaglio di servizi di comunicazioni elettroniche, per come definiti dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che contestualmente conseguano piu' del 10 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni e piu' del 25 per cento dei ricavi in uno o piu' mercati che lo compongono;
c) soggetti che conseguano ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni e che contestualmente abbiano o acquisiscano partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita' elettronica;
d) soggetti titolari di autorizzazioni che consentano di diffondere piu' del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o piu' del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiati su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
4. Le procedure di notifica sono definite in apposito regolamento adottato dall'Autorita'. Ai fini della quantificazione delle soglie indicate nel presente comma, si fa riferimento alle stime piu' recenti pubblicate dall'Autorita' ai sensi del comma 2 e, per le societa' collegate, si considera esclusivamente la parte di ricavi, o di titolarita' di diritti di autorizzazione, corrispondenti alla percentuale di partecipazione azionaria. In caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 3, l'Autorita' puo' infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata la contestazione.
5. L'Autorita', a seguito delle notifiche di cui al comma 3, ovvero d'ufficio sulla base degli elementi derivanti dell'attivita' di accertamento di cui al comma 2 o su segnalazione di chi vi abbia interesse, procede ad istruttoria al fine di verificare l'esistenza di posizioni vietate ai sensi del comma 1, e adotta quando necessario i provvedimenti, secondo la procedura di cui ai commi 6 e 7, per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo. Al fine di stabilire se una imprese od un gruppo di imprese si trovino in una situazione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo, l'Autorita' tiene conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza statica e dinamica all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, della convergenza fra i settori e mercati, delle sinergie derivanti dalle attivita' svolte in mercati differenti ma contigui, della integrazione verticale e conglomerale delle societa', della disponibilita' e del controllo di dati, del controllo diretto o indiretto di risorse scarse necessarie, quali le frequenze trasmissive, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa, anche in termini di economie di scala, gamma e rete, nonche' degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, anche con riferimento ai programmi di informazione, delle opere cinematografiche, dei prodotti e servizi editoriali e online. Sulla base di tali criteri, l'Autorita' definisce la metodologia specifica per la verifica di cui al presente comma mediante linee guida, che sono oggetto di revisione periodica con cadenza almeno triennale.
6. Qualora l'Autorita', a seguito dell'istruttoria aperta ai sensi del comma 5, riscontri l'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi. I soggetti oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' possono presentare impegni comportamentali e strutturali, che, se ritenuti dall'Autorita' sufficienti a eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, vengono da quest'ultima resi vincolanti.
7. L'Autorita', con proprio regolamento adottato nel rispetto dei principi di contraddittorio, partecipazione e trasparenza, disciplina i provvedimenti di cui al comma 6, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione. In particolare, debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformita' alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Dell'avvio del procedimento e del provvedimento conclusivo e' data notizia mediante pubblicazione sul sito dell'Autorita'.
8. Ai fini del presente articolo, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' anche indirettamente controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della societa', diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
9. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
10. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

Note all'art. 51:
- Il testo dell'articolo 16 della legge 10 ottobre
1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
1990, n. 240, cosi' recita:
«Art. 16 (Comunicazione delle concentrazioni). - 1.
Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5
devono essere preventivamente comunicate all'Autorita'
qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale
dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a
quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il
fatturato totale realizzato individualmente a livello
nazionale da almeno due delle imprese interessate sia
superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono
incrementati ogni anno di un ammontare equivalente
all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del
prodotto interno lordo.
2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato
e' considerato pari al valore di un decimo del totale
dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti
d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al
valore dei premi incassati.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una
operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di
concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi
dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento
della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque
avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme
dell'art. 14. L'Autorita', a fronte di un'operazione di
concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga
necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione
alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel
merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo
ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione
di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorita'
contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata
all'Autorita' ai sensi del comma 5, l'Autorita' deve
notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni
dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne
comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e
la borsa.
7. L'Autorita' puo' avviare l'istruttoria dopo la
scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso
in cui le informazioni fornite dalle imprese con la
comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o
non veritiere.
8. L'Autorita', entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui
al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese
interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito.
Tale termine puo' essere prorogato nel corso
dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta
giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e
dati a loro richiesti che siano nella loro
disponibilita'.».
- Per i riferimenti del Codice delle comunicazioni
elettroniche si veda nelle note all'articolo 13.
- Per il testo dell'articolo 2359 del codice civile si
veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 52
Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e
indipendente

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.
 
Art. 53
Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori
di servizi di media audiovisivi lineari

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite.
2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, e' riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:
a) almeno la meta', per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota e' riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.
 
Art. 54
Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di
media audiovisivi lineari

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'.
2. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una sotto quota pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,5 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti in regolamento dell'Autorita'.
4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'.
5. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una sotto quota pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 4 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 4.
7. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 6 sia riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti.
8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento e' riservato ad opere d'animazione.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entita', secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorita'.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.
 
Art. 55

Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta

1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:
a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al trenta per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;
b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari ad una quota percentuale dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita', cosi' definite: 17 per cento fino al 31 dicembre 2022, 18 per cento dal 1° gennaio 2023, 20 per cento dal 1° gennaio 2024.
3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b) si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro.
4. L'Autorita' predispone periodicamente una relazione sull'attuazione del comma 1, 2 e 3 da presentarsi alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2022 e, in seguito, ogni due anni.
5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entita', secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorita'. La deroga a tali prescrizioni opera anche nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.
6. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalita' con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.
7. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo e' adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 52, 53, 54 e 56, nonche' del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalita' di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.
8. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 e' riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti.
9. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attivita' e che svolgono anche l'attivita' di fornitura di servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54.
 
Art. 56

Attribuzioni dell'Autorita'

1. Con uno o piu' regolamenti dell'Autorita', emanati nella sua funzione di autorita' di regolazione indipendente, sono altresi' stabilite:
a) le specifiche relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q);
b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 54, commi 1 e 3, con particolare riferimento alle modalita' di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori di servizi di media audiovisivi e piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilita' editoriale;
c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, le modalita' tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54 e 55, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilita' delle opere, nonche' delle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e delle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;
d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralita' di linee editoriali;
e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorita', anche mediante la predisposizione e la pubblicazione on line dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;
f) le modalita' della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonche' i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorita' deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o piu' delle seguenti circostanze:
a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo non consente di rispettare le quote di cui al presente titolo;
b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorita' con regolamento;
c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;
d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori.
3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorita', secondo le modalita' e i criteri stabiliti dalla Autorita' medesima con proprio regolamento. In ogni caso, qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nel corso dell'anno considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente puo' essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita' comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.
5. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 67, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.
6. L'Autorita' presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresi', i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonche' le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana.
 
Art. 57
Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di
espressione originale italiana

1. Con uno o piu' regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e della cultura, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorita', sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia:
a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o piu' elementi quali la cultura, la storia, la identita', la creativita', la lingua ovvero i luoghi;
b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 53, commi 2 e 3, 54, commi 2, 3, 5 e 7, e 55, comma 8, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste.
2. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonche' dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive, in un'ottica di semplificazione del sistema.
3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo prevedono che gli obblighi di investimento di cui all'articolo 54 e all'articolo 55 sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto o la co-produzione di opere. Il regolamento o i regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono altresi':
a) specifiche modalita' di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54, e 55, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e co-produzione delle opere. In particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;
b) i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalita' di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme.
4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 56, comma 6, e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche' dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.

Note all'art. 57:
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 si veda nelle note all'articolo 37.
- Il testo dell'articolo 12 della citata legge 14
novembre 2016, n. 220, cosi' recita:
«Art. 12.(Obiettivi e tipologie di intervento). - 1.
Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del
cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni
audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne
l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati
nazionali e internazionali.
2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalita'
della presente legge, dispone i necessari interventi
finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:
a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali
attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e
con le modalita' disciplinati nella sezione II del presente
capo;
b) erogazione di contributi automatici, nei casi e
con le modalita' disciplinati nella sezione III del
presente capo;
c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con
le modalita' disciplinati nella sezione IV del presente
capo;
d) erogazione di contributi alle attivita' e
iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva,
secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente
capo.
3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi
e dei contributi previsti nel presente capo, adottate, ai
sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle
norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione
europea. Le medesime disposizioni:
a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della
crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi
autori e di nuove imprese;
c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e
manageriale;
d) favoriscono modelli avanzati di gestione e
politiche commerciali evolute;
e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la
massima valorizzazione e diffusione delle opere, le
disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del
Consiglio superiore, e sulla base dei principi di
ragionevolezza, proporzionalita' ed adeguatezza, prevedono:
a) che il riconoscimento degli incentivi e dei
contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori
condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai
rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo
sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione,
la promozione e la valorizzazione economica delle opere
ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi,
nonche' alle specifiche esigenze delle persone con
disabilita', con particolare riferimento all'uso di
sottotitoli e audiodescrizione;
b) in considerazione anche delle risorse disponibili,
l'esclusione, ovvero una diversa intensita' d'aiuto, di uno
o piu' degli incentivi e contributi previsti dal presente
capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero
nei confronti di imprese non europee, come definite
nell'articolo 2.
5. Le medesime disposizioni tecniche applicative
contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire
gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi
previsti dal presente capo, nonche', per ciascuna tipologia
di intervento e in conformita' alle disposizioni
dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul
territorio italiano.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e
trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun
anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli
interventi di cui alla presente legge, con particolare
riferimento all'impatto economico, industriale e
occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie
ivi previste, comprensiva di una valutazione delle
politiche di sostegno del settore cinematografico e
audiovisivo mediante incentivi tributari.».
 
Art. 58

Norme in materia di emittenza locale

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale;
b) ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito nazionale la cui programmazione consiste esclusivamente nella diffusione in simulcast del medesimo programma di emittenti radiofoniche.
 
Art. 59
Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo
e multimediale

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' affidato in concessione a una societa' per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonche' sulla base di contratti di servizio regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni.
2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, in ogni caso garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tale numero di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita'; e dal computo sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, e nei Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentativita', degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu' significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita';
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45;
p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 7;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza.
3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.
4. Con la convenzione stipulata tra la societa' concessionaria e la Provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico dell'ente locale territorialmente competente, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della societa' concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano.
5. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 4 e' incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' e dal Ministro dello sviluppo economico prima di ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorita', di cui al comma 4.
8. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche' di altre attivita' correlate, purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

Note all'art. 59:
- La legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2004, n. 104, S.O.
- Il testo dell'articolo 79 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301, cosi'
recita:
«Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale
integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge
24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi
derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:
a) con l'intervenuta soppressione della somma
sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto
all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi
statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma
spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione
di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100
milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
confinanti risultino per un determinato anno di un importo
inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere
modificate esclusivamente con la procedura prevista
dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica di cui al comma 1.
3. Fermo restando il coordinamento della finanza
pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli
enti locali, dei propri enti e organismi strumentali
pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle
aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non
statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in
termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla
regione e alle province ai sensi del presente articolo,
spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di
rispettiva competenza. Le province vigilano sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
degli enti di cui al presente comma e, ai fini del
monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi
fissati e i risultati conseguiti.
4. Nei confronti della regione e delle province e degli
enti appartenenti al sistema territoriale regionale
integrato non sono applicabili disposizioni statali che
prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve
all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi
quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
quelli previsti dal presente titolo. La regione e le
province provvedono, per se' e per gli enti del sistema
territoriale regionale integrato di rispettiva competenza,
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica
contenute in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione
ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o
5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e
contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione
del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni
pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il
contributo della regione e delle province alla finanza
pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito
al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a
905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091
milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il
contributo delle province, ferma restando l'imputazione a
ciascuna di esse del maggior gettito derivante
dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e
dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' ripartito tra le province stesse sulla
base dell'incidenza del prodotto interno lordo del
territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
regionale; le province e la regione possono concordare
l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.
4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo
complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la
ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
variazione percentuale degli oneri del debito delle
pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno
disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza
rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro e'
ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno lordo
indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le
province conseguono il pareggio del bilancio come definito
dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per
gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano
in termini di cassa e in termini di competenza un importo
definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i
saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai
predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano
il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il
pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente
comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia
di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai
commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in
termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465,
articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30
aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e
della relativa comunicazione entro il 30 maggio al
Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a
valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla
regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria
quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle
entrate per le somme introitate per il tramite della
Struttura di gestione.
4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello
Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i
contributi in termini di saldo netto da finanziare e di
indebitamento netto posti a carico della regione e delle
province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far
fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza
pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
contributi stessi. Contributi di importi superiori sono
concordati con la regione e le province. Nel caso in cui
siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare
il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio
del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere
incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale
ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo
precedente, non superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a
recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre
2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l'operativita' e
l'applicazione delle predette disposizioni nei termini
indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno,
subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare
copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo
positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese
correnti.».
- Il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, cosi' recita:
«Art. 10. (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- La legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 29 novembre 2004, n.
282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2004, n. 302.
 
Art. 60
Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e relativo agli enti
territoriali competenti

1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito di enti locali territorialmente competenti; e', comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o di enti locali territorialmente competenti.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica della societa' concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonche' nel rispetto dell'unita' giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubbliche.
3. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella Provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.

Note all'art. 60:
- Il testo dell'articolo 10 del decreto Presidente
della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed
istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti,
musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed
attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per
la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi,
esclusa la facolta' di impiantare stazioni
radiotelevisive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
novembre 1973, n. 296, cosi' recita:
«Art. 10. In attuazione dell'art. 8, n. 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, la Provincia di Bolzano e' autorizzata a realizzare e
gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo
tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della
provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da
organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale
tedesca e ladina.
Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma
e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito
delle rispettive competenze, tra la provincia ed il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al
fine del coordinamento con gli altri servizi di
telecomunicazione (6).
La provincia, per il trasporto dei programmi, puo'
utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i
collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di
telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
Al fine della ricezione di cui al primo comma, la
provincia e' autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e
gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla
provincia o successivamente non contemplati dal piano
tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la
previsione dell'art. 195 del codice postale e delle
telecomunicazioni.
L'esercizio della rete di cui al primo comma e'
sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete
non puo' essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive
diverse da quelle di cui al primo comma.
La provincia e' responsabile dell'osservanza a termini
del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma
dell'art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni
sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria
rete.
Le condizioni concordate tra la provincia e gli
organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei
programmi di cui al presente decreto sono approvate dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di
autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative
all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di
Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di
riforma.
In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto,
le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facolta'
di assumere iniziative per consentire, anche mediante
appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e
visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree
culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale
delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e
quinto del presente decreto.».
 
Art. 61

Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo

1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e di assicurare la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la societa' concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilita' separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorita', imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilita' applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attivita', i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della societa' considerati includendo o escludendo le attivita' di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, e' trasmesso all'Autorita' e al Ministero.
2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma 1 e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione, nominata dalla societa' concessionaria e scelta dall'Autorita' tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attivita' della societa' di revisione si applicano le norme di cui alla Parte IV, titolo III, Capo II, sezione IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla societa' concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovra' essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
4. E' fatto divieto alla societa' concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attivita' non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Note all'art. 61:
- Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246
(Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78.
- La legge 4 giugno 1938, n. 880 (Conversione in legge
del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina
degli abbonamenti alle radio-audizioni») e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1938, n. 150.
- Il testo dell'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O., cosi' recita:
«Art. 161 (Albo speciale delle societa' di
revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo
speciale delle societa' di revisione abilitate
all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e
158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica.
Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di
revisione il cui amministratore si trovi in una delle
situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
errori professionali, comprensiva della garanzia per
infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione
contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura
assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per
classi di volume d'affari e in base agli ulteriori
parametri da essa eventualmente individuati con
regolamento.».
La sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 citato e'
cosi' rubricata:
«Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni».
 
Art. 62

Verifica dell'adempimento dei compiti

1. In conformita' a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 320 del 15 novembre 2001, e' affidato all'Autorita' il compito di verificare che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualita' del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L'Autorita', nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della societa' concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L'Autorita' puo' in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria. Puo' altresi' disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorita' ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla societa' concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata dell'infrazione, l'Autorita' dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresi' il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a novanta giorni.
9. L'Autorita' da' conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
 
Art. 63

Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' affidata, fino al 30 aprile 2027 alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.
2. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed e' preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.
3. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.
4. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3 non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed e' approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 2, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione gia' in atto.
7. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 5, alla stipulazione della convenzione con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
8. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. e' assoggettata alla disciplina generale delle societa' per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la societa' ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitivita'.
9. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e' composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della societa', svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalita' e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilita', prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione e' effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.
11. La composizione del consiglio di amministrazione e' definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalita' e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonche', tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarita' di cariche in societa' concorrenti.
12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non puo' essere ricoperta, a pena di ineleggibilita' o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.
13. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.
14. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e' effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attivita' di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.
15. I membri del consiglio di amministrazione sono cosi' individuati:
a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;
b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalita' di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalita' che garantiscano la trasparenza e la rappresentativita' della designazione stessa.
16. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 15, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.
17. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., di cui al comma 15, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 al 15. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.
18. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e' deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
19. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 15 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 18.
20. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della societa', approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonche' gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.
21. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:
a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;
b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;
c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata e' vincolante se e' espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonche', su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;
d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della societa', fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonche' gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;
e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonche' dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalita' per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformita' con quanto indicato, per le societa' a partecipazione pubblica, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, puo' derogarsi ai suddetti criteri e modalita';
g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme piu' idonee per rendere conoscibili alla generalita' degli utenti le informazioni sull'attivita' complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonche' la pubblicazione nel sito internet della societa':
1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonche' dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della societa', e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della societa' pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonche' delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attivita' professionali ovvero alla titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti;
3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f);
4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali e' previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla societa', e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;
5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;
6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della societa', ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.
22. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarita' di cariche in societa' concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilita' ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
23. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facolta' di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., all'atto della nomina e' tenuto a dimettersi dalla societa' o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla societa' per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non puo' assumere incarichi o fornire consulenze presso societa' concorrenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.
24. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennita' spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.
25. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della societa' RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
26. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attivita' svolte dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.
27. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 9, 10, 14, 15, 16, 17 e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 18 e 19 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.
28. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. resta disciplinata dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Note all'art. 63:
- Il testo dell'articolo 5 della legge 28 dicembre
2015, n. 220 (Riforma della RAI e del servizio pubblico
radiotelevisivo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
gennaio 2016, n. 11. cosi' recita:
«Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio
di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.a., di cui all'articolo 49, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater, 6, 6-bis, 6-ter e 8, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge, si
applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio
medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. In caso di dimissioni o impedimento permanente
ovvero di revoca del presidente o di uno o piu' membri del
consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, sino al primo rinnovo del consiglio medesimo
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 49 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
3. In fase di prima applicazione e sino al primo
rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, il
direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
esercita, oltre alle attribuzioni a esso spettanti in base
allo statuto della societa', anche i poteri e i compiti
attribuiti all'amministratore delegato ai sensi
dell'articolo 49, comma 10, del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma
restando la facolta' del medesimo di partecipare, senza
diritto di voto, alle riunioni del consiglio di
amministrazione; al medesimo direttore generale, sino al
predetto rinnovo del consiglio di amministrazione, si
applicano altresi' le disposizioni riferite
all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-bis del
medesimo testo unico, introdotto dall'articolo 3 della
presente legge.
4. L'adeguamento dello statuto della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, disposto ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, tiene conto di quanto previsto
dal presente articolo.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, in vista
dell'affidamento della concessione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale, avvia una
consultazione pubblica sugli obblighi del servizio
medesimo, garantendo la piu' ampia partecipazione.
6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi per il prescritto
parere lo schema di contratto di servizio con la societa'
concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale almeno sei mesi prima della
scadenza del contratto vigente. In sede di prima
applicazione, lo schema di contratto di servizio e'
trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione
successivo alla scadenza di cui all'articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.».
- Il testo dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita'
e la giustizia sociale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95, cosi' recita:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni
dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo operano con
riferimento alle anzianita' contributive maturate a
decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano
nel proprio sito internet i dati completi relativi ai
compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di
amministrazione in qualita' di componente di organi di
societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle
amministrazioni stesse.».
- La legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale. Deleghe al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
di Stato e di tesoreria) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143.
- Il testo dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 dicembre 2011, n. 284, S.O., cosi' recita:
«Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016,
sentita la Conferenza unificata per i profili di
competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' direttamente o indirettamente
controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e
loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle suddette
societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
limite massimo del trattamento economico annuo
onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti
fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, i consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al
comma 1 del presente articolo, non possono superare il
limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1
per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al
comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis
5-ter.
5-quater.
5-quinquies.
5-sexies.».
- Il testo dell'articolo 135 della Costituzione cosi'
recita:
«Art. 135.
La Corte costituzionale e' composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per
un terzo dal Parlamento in seduta comune [Cost. 55] e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
universita' in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni di esercizio.
I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica
per un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con
quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della
Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina
dei giudici ordinari.».
- Il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
giugno 1957, n. 139, S.O., cosi' recita:
«Art. 7. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e
legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 2). - Non sono
eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore
ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli
ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione
autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella
Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni
a statuto ordinario, il commissario del Governo per la
regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della
Commissione di coordinamento per la Regione Valle d'Aosta,
i commissari del Governo per le Province di Trento e
Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle
predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica
sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli
ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella
circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono
riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove
esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati
esteri.
Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e al
secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza del quinquennio di durata della Camera dei
deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito,
preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del
primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal
secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca
dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in
aspettativa.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso
la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a),
b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione
dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che
ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le
cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di
scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 54, lettera a), della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014,
n. 81, cosi' recita:
«54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51
a 53 esclusivamente:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l'assemblea dei sindaci.».
- Il testo dell'articolo 2382 del codice civile cosi'
recita:
«Art. 2382. (Cause di ineleggibilita' e di
decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se
nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,
l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una
pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici
direttivi.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 si veda nelle note all'articolo 21.
Il titolo XI del libro quinto del codice civile e'
cosi' rubricato:
«Disposizioni penali in materia di societa' e di
consorzi».
- Il testo dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975,
n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile
1975, n. 102, cosi' recita:
«Art. 4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei
programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi
disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta
tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro
osservanza;
stabilisce, tenuto conto delle esigenze
dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le
norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e
decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni
adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al
successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;
disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna
politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e
«Tribuna stampa».
La Commissione trasmette i propri atti per gli
adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del
Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli
regionali e al consiglio di amministrazione della societa'
concessionaria.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo'
invitare il presidente, gli amministratori, il direttore
generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel
rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga
utile; puo', altresi', chiedere alla concessionaria
l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di
documenti.».
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O., cosi' recita:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). (Art.
1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998). - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e
per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Il testo dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004,
n. 112, citata nelle note all'articolo 59, cosi' recita:
«Art. 21. (Dismissione della partecipazione dello
Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.). - 1.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' completata la fusione per incorporazione
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. nella societa'
RAI-Holding S.p.a. Ai fini di tale operazione, i termini di
cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies,
primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono
dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui
e' titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno,
per effetto della presente legge, trasferite di pieno
diritto alla societa' incorporante, senza necessita' di
ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al
comma 1, la societa' RAI-Holding S.p.a. assume la
denominazione sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.a.» e il consiglio di amministrazione della societa'
incorporata assume le funzioni di consiglio di
amministrazione della societa' risultante dalla fusione. Le
disposizioni della presente legge relative alla
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. si intenderanno
riferite alla societa' risultante dall'operazione di
fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della
fusione per incorporazione di cui al comma 1 e' avviato il
procedimento per l'alienazione della partecipazione dello
Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. come
risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1.
Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di
vendita, in conformita' al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni. Con una o piu' deliberazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
sono definiti i tempi, le modalita' di presentazione, le
condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle
offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate e' riservata agli
aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da
almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate
prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili
motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi
alla concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.a., e' inserita nello statuto della societa' la
clausola di limitazione del possesso azionario prevista
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del
possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di
voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1.
Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di
blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalita' di
esercizio dei diritti inerenti alle azioni della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., che intercorrano tra
soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati,
controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva
superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento,
riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la
presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in
tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite
nello statuto della societa', non sono modificabili e
restano efficaci senza limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 e' vietata la cessione da
parte della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. di rami
d'azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di
collocamento sul mercato di azioni ordinarie della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono destinati per il
75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e
successive modificazioni. La restante quota e' destinata al
finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione
finanziaria di cui all'articolo 25, comma 7.».
 
Art. 64

Responsabilita' dei componenti degli organi
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono soggetti alle azioni civili di responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle societa' di capitali.
2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 21, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine della societa' ed e' comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso e' dipeso da causa a lui non imputabile.
 
Art. 65
Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle
societa' partecipate

1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle societa' interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle societa' interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza e proporzionalita'.

Note all'art. 65:
- Il testo degli articoli 4 e 17 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile
2016, n. 91, S.O., cosi' recita:
«Art. 4 (Principi relativi all'affidamento di
contratti pubblici esclusi). - 1. L'affidamento dei
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in
parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente
codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica.»
«Art. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di
appalto e concessione di servizi). - 1. Le disposizioni del
presente codice non si applicano agli appalti e alle
concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione,
quali che siano le relative modalita' finanziarie, di
terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o
riguardanti diritti su tali beni;
b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la
produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi
di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da
fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici,
ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le
concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la
fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi
di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente
disposizione il termine «materiale associato ai programmi»
ha lo stesso significato di «programma»;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di
conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi
legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di
un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione
tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese
terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa
internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi
giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro
dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi
giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno
dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un
indizio concreto e una probabilita' elevata che la
questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di
documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori
designati o altri servizi legali i cui fornitori sono
designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono
designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la
vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai
sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, servizi forniti da banche
centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di
stabilita' finanziaria e il meccanismo europeo di
stabilita';
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto
che siano correlati all'emissione, alla vendita,
all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di
protezione civile e di prevenzione contro i pericoli
forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di
lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0,
75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8;
98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di
trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di
passeggeri per ferrovia o metropolitana;
l) concernenti servizi connessi a campagne politiche,
identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e
92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel
contesto di una campagna elettorale per gli appalti
relativi ai settori ordinari e alle concessioni.».
 
Art. 66

Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni

1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta societa' che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore.
 
Art. 67

Sanzioni di competenza dell'Autorita'

1. L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalita', adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicita' e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorita' con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento dell'Autorita' relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, relativamente ai fornitori di contenuti;
c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicita' televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti, ivi comprese le disposizioni sul livello sonoro della pubblicita' di cui ai regolamenti dell'Autorita' e ai codici di autoregolamentazione;
d) dall'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' dai regolamenti dell'Autorita', relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 36;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal titolo VII e dai regolamenti dell'Autorita', nonche' dai decreti ministeriali;
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 35;
i) in materia dei divieti di cui all'articolo 29, comma 4;
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
m) dalle disposizioni in materia di diffusione di programmi in contemporanea di cui all'articolo 26;
n) in materia di obbligo di informativa all'Autorita' riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorita';
o) dalle disposizioni in materia di pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 49;
p) in materia di violazioni delle norme sul diritto d'autore di cui all'articolo 32, comma 2;
q) dalle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali di cui all'articolo 30, dalle norme a salvaguardia di una maggiore accessibilita' da parte degli utenti con disabilita' di cui all'articolo 31 e dalle disposizioni di cui al codice di autoregolamentazione adottato a salvaguardia dei valori dello sport ai sensi dell'articolo 39;
r) dai regolamenti dell'Autorita' adottati in materia di eventi di interesse sociale e di grande interesse pubblico ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 33.
2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto, in particolare, della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonche' della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) c) e p);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale e' superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g) e lettera r);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media;
g) da 30.000 euro a 600.000 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera q).
3. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi piu' gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorita' dispone altresi', nei confronti dell'emittente televisiva o dell'emittente radiofonica, anche analogica, la sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo adotti uno o piu' regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'articolo 38, comma 2, sono ridotte ad un quinto.
6. La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nonche' ai sensi dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
7. L'Autorita' applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori ai sensi dell'articolo 38.
8. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo di cui all'articolo 51, nonche' quelle di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
9. Fermo restando il potere dell'Autorita' di cui all'articolo 41, comma 7, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 42 da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video l'Autorita' applica, in base a principi di proporzionalita', adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 600.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale e' superiore a 600.000 euro del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorita' tiene conto, in particolare, della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonche' della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni.
10. L'Autorita' verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'articolo 62.
11. Se la violazione e' di particolare gravita' o reiterata, l'Autorita' puo' disporre nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi, o dell'emittente radiofonica, anche digitale, la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi piu' gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorita', la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
12. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
13. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

Note all'art. 67:
- Il testo dell'articolo 20 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, citata nelle note all'articolo 9, cosi' recita:
«Art. 20. (Obblighi concernenti la programmazione dei
concessionari). - 1. I concessionari privati per la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono
tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore
giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore
settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la
percentuale di programmi informativi locali prevista dal
comma 18 dell'articolo 16.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione
sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a
trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per
non meno di novanta ore settimanali.
3. Non si considerano programmi le trasmissioni
meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.
4.
5. I concessionari privati sono altresi' tenuti a
conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi
successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.
6. I soggetti titolari di concessione per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale
sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o
giornali radio.».
- Il testo dei commi 26 e 28 dell'articolo 1, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti
per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle
telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, cosi' recita:
«26. Sono vietati i servizi audiotex ed
internazionali che presentino forme o contenuti di
carattere erotico, pornografico o osceno. E' vietato alle
emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali,
propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e
videotex quali «linea diretta» conversazione, «messaggerie
locali», «chat line», «one to one» e «hot line», nelle
fasce di ascolto e di visione fra le ore 7,00 e le ore
24,00. E' fatto altresi' divieto di propagandare servizi
audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni
periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione
espressamente dedicato ai minori.»
«28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria
determina con propri provvedimenti da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresi' le modalita' e i
termini di comunicazione e con un anticipo di almeno
novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati
contabili ed extracontabili, nonche' le notizie che i
soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto,
12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo,
della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e
integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque
esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia,
attivita' di radiodiffusione sonora o televisiva, sono
tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonche' i dati che
devono formare oggetto di comunicazione da parte dei
soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le
associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le
cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le
ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico
che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un
solo periodico distribuito in un'unica area geografica
provinciale, ovvero di piu' periodici tutti a carattere
scientifico, sempre che i ricavi della raccolta
pubblicitaria non rappresentino piu' del 40 per cento dei
ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una
sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale,
sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria una
comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti
dati:
a) denominazione e codice fiscale della fondazione,
o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del
sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della
cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione
nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b) denominazione e codice fiscale della societa'
editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonche'
eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563
del codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con
indicazione del soggetto proprietario delle testate se
diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome
dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei
giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite,
abbonamenti e pubblicita', nonche', per le concessionarie
di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.».
- Per i riferimenti delle sezioni I e II del Capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda nelle note
all'articolo 38.
- Il testo dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689 citata cosi' recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Per il testo dell'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249 si veda nelle note all'articolo 9.
- Il testo degli articoli 30 e 31 del Codice delle
comunicazioni elettroniche come modificato dal decreto
legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1972,
cosi' recita:
«Art. 30 (Sanzioni) (art. 29 eecc e art. 98 Codice
2003). - 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica
a uso pubblico.
2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 22, comma 6, forniscono, deliberatamente o per
negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il
Ministero o l'Autorita', in base alle rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi
in rapporto alla gravita' del fatto e alle conseguenze che
ne sono derivate.
3. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa
autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto.
4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda
l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici
ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si
applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro
2.500.000,00.
5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.
6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
3, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e
contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un periodo non inferiore all'anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza
pubblica.
8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai
commi 3, 4 e 5 per piu' di due volte in un quinquennio, il
Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura massima stabilita dagli stessi commi.
9. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica a uso pubblico in difformita' a
quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11 comma 4, il
Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000,00 a euro 580.000,00.
10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32,
ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate
piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro
600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e
con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei
documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero
o dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.
11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al
vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del
codice civile.
12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide, impartiti ai sensi del presente decreto dal
Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le
rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 240.000,00 a euro 5.000.000,00,
ordinando altresi' all'operatore il rimborso delle
eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti,
indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda
provvedimenti adottati dall'Autorita' in ordine alla
violazione delle disposizioni relative a imprese aventi
significativo potere di mercato, si applica a ciascun
soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento
del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
bilancio approvato anteriormente alla notificazione della
contestazione, relativo al mercato al quale
l'inottemperanza si riferisce.
13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico
i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati
mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax
o apparati per la connessione alla rete, in caso di
accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10
del presente articolo si applica la sanzione amministrativa
da euro 300,00 a euro 25.000,00.
14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12, 13 e
15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti
amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e
42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la
violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu'
di due volte in un quinquennio, il Ministero su
segnalazione dell'Autorita', e previa contestazione, puo'
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione
generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di
mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti
amministrativi di cui all'articolo 16. l'Autorita' commina,
previa contestazione, una sanzione amministrativa
pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre
di ritardato pagamento o, se la violazione e' reiterata per
piu' di due volte in un quinquennio, in misura non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
bilancio approvato anteriormente alla notificazione della
contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o
l'Autorita', rimangono esonerati da ogni altra
responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad
alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
15. In caso di violazione delle disposizioni contenute
nel Titolo III della Parte III, nonche' dell'articolo
98-octiesdecies, il Ministero o l'Autorita', secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro
2.500.000,00.
16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
operatori di cui all'articolo 57, comma 6, il Ministero
commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli
anzidetti obblighi e' di particolare gravita' o reiterata
per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo'
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione
generale. In caso di integrale inosservanza della
condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il
Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.
17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 1, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 56, indipendentemente
dalla sospensione dell'esercizio e salvo l'esercizio
dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a
euro 15.000,00.
18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
all'articoli 94 comma 6, il trasgressore e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 98, 98, 98-quindecies, 98-sedecies,
98-septies decies e 98-duodetrices il Ministero o
l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a
euro 5.000.000,00 e, nei casi piu' gravi, fino al 5% del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato al
momento della notifica della contestazione. e ordinano
l'immediata cessazione della violazione. L'Autorita' ordina
inoltre all'operatore il rimborso delle somme
ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il
termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a
trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare
gravita' o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli
98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98 septiesdecies e
98-duodetrices per piu' di due volte in un quinquennio,
l'Autorita' irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in
misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5
per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla
notificazione della contestazione
20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1, 2,
5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5,
comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1,
dell'articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell'articolo
6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi l, 2 e 3,
dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12,
dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o
dell'articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012,
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal
regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata
cessazione della violazione. L'Autorita' ordina inoltre
all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente
addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui
adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Qualora l'Autorita' riscontri, a un sommario esame, la
sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2,
5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5,
comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1,
dell'articolo 6-quater, comma 1, dell'articolo 6-sexies,
commi 1 e 3, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9,
commi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, comma 1,
dell'articolo 14 o dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6,
del citato regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga
sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno
di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli
operatori interessati e nelle more dell'adozione del
provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far
sospendere la condotta con effetto immediato.
21. In caso di violazione dell'articolo 3,
dell'articolo 4, commi 1 e 2, o dell'articolo 5, comma 2,
del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure
riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica
la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e
ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all'interno dell'Unione, l'Autorita' irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro
2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione.
Qualora l'Autorita' riscontri, a un sommario esame, la
sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2,
3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga
sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno
di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli
operatori interessati e nelle more dell'adozione del
provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far
sospendere la condotta con effetto immediato.
22. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione dei
provvedimenti adottati ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23,
a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti
piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale.
23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal
decreto, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30,
31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
24. Alle sanzioni amministrative irrogabili
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si
applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
25. Se gli accertamenti delle violazioni delle
disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17 e
18 del presente articolo sono effettuati dagli Ispettorati
del Ministero, gli stessi provvedono direttamente
all'applicazione delle relative sanzioni amministrative.
26. Salvo che il fatto non costituisca reato,
l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza
informatica e' punita, con una sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per
l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera a);
b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata
comunicazione di ogni incidente significativo di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera b);
c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata
fornitura delle informazioni necessarie per valutare la
sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a).
27. Le sanzioni di cui al presente articolo possono
essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima
entita' della violazione; dell'opera svolta dall'agente per
l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze
della violazione e delle dimensioni economiche
dell'operatore.»
«Art. 31 (Danneggiamenti e turbative) (art. 97 Codice
2003). - 1. Chiunque svolga attivita' che rechi, in
qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione
elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti e'
punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro
10.000,00.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, e'
vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi
di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti.
La violazione del divieto comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro
5.000,00.
3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero
provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni
amministrative nei confronti dei trasgressori.».
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosi' recita:
«Art. 5. (Diritto di cronaca). - 1. Agli operatori
della comunicazione e' riconosciuto il diritto di cronaca
relativo a ciascun evento della competizione.
2. L'esercizio del diritto di cronaca non puo'
pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti
audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti
medesimi, ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli
interessi dell'organizzatore della competizione e
dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo
sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la
comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo
reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi
aggiornamenti, adeguatamente intervallati.
3. E' comunque garantita alla concessionaria del
servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni
televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e
locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per
il resoconto di attualita' nell'ambito dei telegiornali, di
durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata
e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun
giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per
singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla
conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre
ore, e fino alle quarantotto ore successive alla
conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle
modalita' e dei limiti temporali previsti da apposito
regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie
interessate e le associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative a livello nazionale iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206.
4. L'Autorita' adotta, con le stesse procedure di cui
al comma 3, un regolamento per disciplinare i limiti
temporali e le modalita' di esercizio del diritto di
cronaca, anche in diretta, da parte delle emittenti di
radiodiffusione sonora e dei fornitori di contenuti
radiofonici in ambito nazionale e locale, fatte comunque
salve le modalita' di diffusione acquisite per il medesimo
diritto di cronaca.
5. Il regolamento di cui al comma 3 e' redatto in
conformita' alle disposizioni derivanti dall'ordinamento
comunitario, con particolare riferimento alla disciplina
degli eventi di particolare rilevanza per la societa' ai
sensi del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
6. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca,
all'organizzatore della competizione e all'organizzatore
dell'evento e agli assegnatari dei diritti e' fatto obbligo
di mettere a disposizione degli operatori della
comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici
stabiliti nel tariffario di cui all'articolo 4, comma 7,
estratti di immagini salienti e correlate, contrassegnati
dal logo dell'organizzatore della competizione. Qualora non
fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini
che precedono, l'organizzatore della competizione e
l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della
comunicazione di accedere agli impianti sportivi per
riprendere l'evento, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento di cui al comma 3. Il regolamento di cui al
comma 3 stabilisce altresi' i requisiti soggettivi e
oggettivi per l'accreditamento degli operatori della
comunicazione all'interno dell'impianto sportivo.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
8. Alle violazioni dei regolamenti di cui ai commi 3 e
4 si applicano le sanzioni amministrative previste
all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.
249.».
- Il testo dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2011), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S.O., cosi' recita:
«10. Prima della data stabilita per la definitiva
cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica
analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo
periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello
sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione
dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la
trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione
definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli
abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo
15, comma 1, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e
dall'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente
all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti
privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal
compiere atti che comportino l'utilizzo delle
radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con
il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di
violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle
radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica
analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN (Single
Frequency Network), di impianti non preventivamente
autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico
comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto
illecitamente attivato, la sospensione temporanea del
diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un
anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del
medesimo diritto d'uso.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico
e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli
ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle
radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di
media audiovisivi, ai fini di un uso piu' efficiente dello
spettro e della valorizzazione e promozione delle culture
regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi
stabiliti ai sensi del presente comma comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma
3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il
diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze
precedentemente assegnate.
12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in
tecnica digitale in mancanza del necessario titolo
abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita'
editoriale si applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni. L'operatore di rete che ospita nel proprio
blocco di diffusione un fornitore di servizi di media
audiovisivi privo di titolo abilitativo e' soggetto alla
sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa
assegnata con il diritto d'uso.».
- Per il testo dell'articolo 1 della legge n. 249 del
1997 si veda nelle note all'articolo 9.
 
Art. 68

Sanzioni di competenza del Ministero

1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche sia per i soggetti autorizzati dal Ministero sia per i soggetti che operano in virtu' di concessione ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, o autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla medesima legge n. 223 del 1990.
2. La riduzione ad un decimo di cui all'articolo 67, comma 5, si applica anche alle sanzioni irrogate dal Ministero alle emittenti radiotelevisive in ambito locale ai sensi delle disposizioni sanzionatorie contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche.
3. Il Ministero, con le modalita' e secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni;
b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all'esercizio dell'impresa.
4. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all' articolo 50, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la sospensione per un periodo fino a sei mesi dell'assegnazione. La sospensione e' adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione.
5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

Note all'art. 68:
- Per i riferimenti della legge 6 agosto 1990, n. 223
si veda nelle note all'articolo 9.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 
Art. 69

Principio di specialita'

1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche, su quelle dettate in materia dal medesimo.

Note all'art. 69:
- Il testo dell'articolo 1 del Codice delle
comunicazioni elettroniche come modificato dal decreto
legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1972,
cosi' recita:
«Art. 1 (Ambito di applicazione) (art. 1 eecc; art. 2
Codice 2003). - 1. Formano oggetto del presente decreto le
disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la
diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le
reti della televisione via cavo;
b) gruppi chiusi di utenti;
c) reti e servizi di comunicazione elettronica ad
uso privato;
d) tutela degli impianti sottomarini di
comunicazione elettronica;
e) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in
materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva
2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva
1999/5/CE, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli
utenti della radio e televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della societa'
dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
3. Il presente decreto reca le specifiche norme in
materia di tutela dei consumatori nel settore delle
comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo
delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi
di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le
disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del
decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per
la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
5. Le Amministrazioni competenti all'applicazione del
presente decreto garantiscono la conformita' del
trattamento dei dati alle norme in materia di protezione
dei dati.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano
fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della
difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione
civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente
e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste
da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni
regolamentari di attuazione.
7. Restano ferme le competenze e i poteri del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n.
400, nonche' le competenze e i poteri del Comitato
interministeriale per la transizione digitale di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22.».
 
Art. 70

Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e' abrogato.
2. Le disposizioni legislative regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico in ambiti costituzionalmente riservati alla potesta' legislativa regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia.
3. Le disposizioni contenute in regolamenti dell'Autorita' vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico continuano ad applicarsi fino alla emanazione dei nuovi regolamenti da parte della stessa Autorita'.

Note all'art. 70:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 71

Norme transitorie e di coordinamento

1. Al fine di favorire il riassetto del sistema televisivo su piattaforma terrestre, l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione prosegue fino al termine della procedura di assegnazione delle reti di primo e secondo livello in ambito locale nonche' delle frequenze in ambito nazionale come pianificate da delibera dell'Autorita' e comunque non oltre il termine della procedura di liberazione della banda 700 MHz, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche.
2. I procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cc), e all'articolo 21, comma 3, si applicano dalla data improrogabile del 1° gennaio 2023, onde favorire l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e di mercato. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), e all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e da 52 a 57 si applicano dalla data del 1° marzo 2022. Restano in vigore fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli da 44 a 44-sexies del decreto legislativo n. 177 del 2005, ad eccezione del comma 1-bis, lettera a), dell'articolo 44-quater. Le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 45 si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui agli articoli da 36-bis a 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005.
5. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018»;
b) il comma 6, lettera b), n. 11), e' sostituito dal seguente: «11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, verificabilita' e certificazione da parte di soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentativita' dell'intero settore di riferimento. L'Autorita' emana le direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorita' accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente numero, previa diffida, puo' irrogare al soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale».

Note all'art. 71:
- Il testo degli articoli 2, 24, da 36-bis a 38 e da 44
a 44-sexies del citato decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, cosi' recita:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
testo unico si intende per:
a) "servizio di media audiovisivo":
1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e
57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che
e' sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di
servizi media e il cui obiettivo principale e' la fornitura
di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire
il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni
elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si
intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla
lettera i) del presente articolo e, in particolare, la
televisione analogica e digitale, la trasmissione continua
in diretta quale il live streaming, la trasmissione
televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi
su domanda quale il near video on demand, o un servizio di
media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera
m) del presente articolo. Non rientrano nella definizione
di "servizio di media audiovisivo":
i servizi prestati nell'esercizio di attivita'
precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza
con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet
privati e i servizi consistenti nella fornitura o
distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti
privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di
comunita' di interesse;
ogni forma di corrispondenza privata, compresi i
messaggi di posta elettronica;
i servizi la cui finalita' principale non e' la
fornitura di programmi;
i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e'
meramente incidentale e non ne costituisce la finalita'
principale, quali, a titolo esemplificativo:
a) i siti internet che contengono elementi
audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici
animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a
un prodotto o a un servizio non audiovisivo;
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca;
d) le versioni elettroniche di quotidiani e
riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad
esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e
di fortuna; ovvero
2) una comunicazione commerciale audiovisiva;
b) "fornitore di servizi di media", la persona
fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita'
editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del
servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita'
di organizzazione; sono escluse dalla definizione di
"fornitore di servizi di media" le persone fisiche o
giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di
programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe
a terzi;
c) "reti di comunicazioni elettroniche", i sistemi
di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
comprese le reti satellitari, le reti terresti mobili e
fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i
sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella
misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali,
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) "operatore di rete", il soggetto titolare del
diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete
di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in
tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti
di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione
delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione
dei programmi agli utenti;
e) "programma", una serie di immagini animate,
sonore o non, che costituiscono un singolo elemento
nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da
un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui
contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della
radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le
trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini
fisse;
f) "programmi-dati", i servizi di informazione
costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da
reti radiotelevisive e diversi dai programmi
radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale,
incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto
radiofonico", l'insieme, predisposto da un'emittente
televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una
serie di programmi unificati da un medesimo marchio
editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso
dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle
trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla
prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti
di programmi, audiovisivi lineari, con possibilita' di
acquisto da parte dell'utente anche nei momenti
immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione
del singolo programma, o del primo programma, nel caso si
tratti di un pacchetto di programmi;
h) "responsabilita' editoriale", l'esercizio di un
controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi
inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in
un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni
televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei
servizi di media audiovisivi a richiesta. All'interno del
presente testo unico, l'espressione "programmi televisivi"
deve intendersi equivalente a quella "palinsesti
televisivi" di cui alla lettera g);
i) "servizio di media audiovisivo lineare" o
"radiodiffusione televisiva", un servizio di media
audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per
la visione simultanea di programmi sulla base di un
palinsesto di programmi;
l) "emittente", un fornitore di servizi di media
audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle
lettere aa) e bb);
m) "servizio di media audiovisivo non lineare",
ovvero "servizio di media audiovisivo a richiesta", un
servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di
servizi di media per la visione di programmi al momento
scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un
catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi
di media;
n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente
che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione
dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in
ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5
per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a
trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il
50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero
compreso dalle 7 alle 21;
o) "programmi originali autoprodotti", i programmi
realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o
dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in
co-produzione con altra emittente, anche analogica;
p) "produttori indipendenti", gli operatori della
comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni
audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati
a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla
giurisdizione italiana e, alternativamente:
1) per un periodo di tre anni non destinano piu'
del 90 per cento della propria produzione ad un solo
fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero
2) sono titolari di diritti secondari;
q) "fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato", il soggetto che fornisce,
al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso
condizionato, compresa la pay per view, mediante
distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla
visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed
eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che
fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi
dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema
tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile
al servizio protetto sia subordinato a preventiva e
individuale autorizzazione da parte del fornitore del
servizio di accesso condizionato;
s) "sistema integrato delle comunicazioni", il
settore economico che comprende le seguenti attivita':
stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed
elettronica anche per il tramite di Internet; radio e
servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicita' esterna;
iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
sponsorizzazioni;
t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il
pubblico servizio esercitato su concessione nel settore
radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione,
anche non informativa, della societa' concessionaria,
secondo le modalita' e nei limiti indicati dal presente
testo unico e dalle altre norme di riferimento;
u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attivita'
di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata
all'ambito locale;
v) "ambito locale radiofonico", l'esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione
del segnale fino a una copertura massima di quindici
milioni di abitanti;
z) "ambito locale televisivo", l'esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu'
bacini, comunque non superiori a dieci, anche non
limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento
della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato
"regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e
ricade nel territorio di una sola regione o di una sola
provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in
altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo"
riportata senza specificazioni si intende riferita anche
alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
aa) "emittente televisiva analogica", il titolare
di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in
tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei
palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo
le seguenti tipologie:
1) "emittente televisiva analogica a carattere
informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette, in
tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra
le ore 7,00 e le ore 23,00 per non meno di due ore,
programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento
autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi,
per almeno la meta' del tempo, devono riguardare temi e
argomenti di interesse locale e devono comprendere
telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla
settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a
semestre;
2) "emittente televisiva analogica a carattere
commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
su frequenze terrestri in ambito locale ed in tecnica
analogica, senza specifici obblighi di informazione;
3) "emittente televisiva analogica a carattere
comunitario", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o
non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo
di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi
originali autoprodotti a carattere culturale, etnico,
politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere piu'
del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione;
a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra
le ore 7,00 e le ore 21,00;
4) "emittente televisiva analogica monotematica a
carattere sociale", l'emittente per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale che trasmette in tecnica
analogica e dedica almeno il 70 per cento della
programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara
utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali,
classificabile come vera e propria emittente di servizio;
5) "emittente televisiva analogica commerciale
nazionale", l'emittente che trasmette in chiaro ed in
tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo
generalista con obbligo d'informazione;
6) "emittente analogica di televendite",
l'emittente che trasmette in tecnica analogica
prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di
fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
bb) "emittente radiofonica", il titolare di
concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in
tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilita' dei
palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica
analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) "emittente radiofonica a carattere
comunitario", nazionale o locale, l'emittente
caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che
trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30
per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso
tra le ore 7,00 e le ore 21,00, che puo' avvalersi di
sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per cento
di pubblicita' per ogni ora di diffusione; non sono
considerati programmi originali autoprodotti le
trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi
pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della
stessa trasmissione;
2) "emittente radiofonica a carattere commerciale
locale", l'emittente senza specifici obblighi di
palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento
della programmazione settimanale all'informazione, di cui
almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e
servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno
di sessantaquattro ore settimanali;
3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente
senza particolari obblighi, salvo la trasmissione
quotidiana di giornali radio;
cc) "opere europee":
1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:
1.1) le opere originarie di Stati membri;
1.2) le opere originarie di Stati terzi europei
che siano parti della convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a
Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5
ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2);
1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi
conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e
paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in
ognuno di tali accordi;
1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3)
si applicano a condizione che le opere originarie degli
Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie
nel paese terzo interessato;
2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere
realizzate essenzialmente con il contributo di autori e
lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati di cui ai
numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni
seguenti:
2.1) esse sono realizzate da uno o piu'
produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.2) la produzione delle opere avviene sotto la
supervisione e il controllo effettivo di uno o piu'
produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.3) il contributo dei co-produttori di tali
Stati e' prevalente nel costo totale della coproduzione e
questa non e' controllata da uno o piu' produttori
stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) le opere che non sono opere europee ai sensi del
numero 1) ma che sono prodotte nel quadro di accordi
bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e
paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che
la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel
costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che
la produzione non sia controllata da uno o piu' produttori
stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;
dd) "comunicazione commerciale audiovisiva",
immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a
promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i
servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che
esercita un'attivita' economica e comprendenti la
pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la televendita
e l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o
sono inserite in un programma dietro pagamento o altro
compenso o a fini di autopromozione;
ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma di messaggio
televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso,
ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o
privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita'
commerciale, industriale, artigiana o di una libera
professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro
pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili,
i diritti e le obbligazioni;
ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicita'
televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle
emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che
digitali;
gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta",
la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del
nome, del marchio o delle attivita' di un produttore di
beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora
tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di
media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare
il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si
considera intenzionale, in particolare, quando e' fatta
dietro pagamento o altro compenso;
hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa
pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata
nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella
produzione di opere audiovisive, al finanziamento di
servizi o programmi di media audiovisivi al fine di
promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria
immagine, le proprie attivita' o i propri prodotti;
ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al
pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o
servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni;
ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di
comunicazione commerciale audiovisiva che consiste
nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un
servizio o a un marchio cosi' che appaia all'interno di un
programma dietro pagamento o altro compenso;
mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicita'
consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione
verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni
o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente
televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale,
nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la
fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi
presentati o esibiti;
nn) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo
economico.
2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per
analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente
specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono
anche le attivita' svolte a mezzo della radiodiffusione
sonora.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera cc), e all'articolo 24, comma 3, si applicano dalla
data improrogabile del 1° gennaio 2023, onde favorire
l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e di mercato.
Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), e all'articolo
24, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e da 52
a 57 si applicano dalla data del 1° marzo 2022. Restano in
vigore fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli
articoli da 44 a 44-sexies del decreto legislativo n. 177
del 2005, ad eccezione del comma 1-bis, lettera a),
dell'articolo 44-quater. Le disposizioni di cui agli
articoli da 43 a 45 si applicano dalla data del 1° gennaio
2022. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2021 le
disposizioni di cui agli articoli da 36-bis a 38 del
decreto legislativo n. 177 del 2005."
«Art. 24. (Durata e limiti delle concessioni e
autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in
tecnica analogica). - 1. Fino all'adozione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze di
radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui
all'articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora
privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri
in tecnica analogica e' esercitata in regime di concessione
o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti
per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, da parte dei soggetti
legittimamente operanti in possesso, alla data del 30
settembre 2001, dei seguenti requisiti:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
locale a carattere commerciale, la natura giuridica di
societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa
che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di
societa' di capitali che impieghi almeno quindici
dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia
previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a
carattere comunitario, la natura giuridica di associazione
riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa
priva di scopo di lucro.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle
imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a
pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi
e non devono essere stati sottoposti alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza
previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione
sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu'
soggetti tra loro collegati o controllati, puo' irradiare
il segnale fino ad una copertura massima di quindici
milioni di abitanti. In caso di inottemperanza, il
Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino
all'avvenuto adeguamento.»
«Art. 36-bis. (Principi generali in materia di
comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche). - 1.
Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai
fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione
italiana rispettano le seguenti prescrizioni:
a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono
prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le
comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
b) le comunicazioni commerciali audiovisive non
utilizzano tecniche subliminali;
c) le comunicazioni commerciali audiovisive:
1) non pregiudicano il rispetto della dignita'
umana;
2) non comportano ne' promuovono discriminazioni
fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalita',
religione o convinzioni personali, disabilita', eta' o
orientamento sessuale;
3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli
per la salute o la sicurezza;
4) non incoraggiano comportamenti gravemente
pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;
d) e' vietata qualsiasi forma di comunicazione
commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri
prodotti a base di tabacco; le comunicazioni commerciali
audiovisive sono vietate anche se effettuate in forma
indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o
di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o
di aziende la cui attivita' principale consiste nella
produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per
forme, modalita' e mezzi impiegati ovvero in base a
qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia
idonea a perseguire una finalita' pubblicitaria dei
prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia
l'attivita' principale dell'azienda deve farsi riferimento
all'incidenza del fatturato delle singole attivita' di modo
che quella principale sia comunque prevalente rispetto a
ciascuna delle altre attivita' di impresa nell'ambito del
territorio nazionale;
e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le
bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai
minori ne' incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;
f) sono vietate le comunicazioni commerciali
audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si
possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;
g) le comunicazioni commerciali audiovisive non
arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non
esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un
prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o
credulita', ne' li incoraggiano a persuadere i loro
genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi
pubblicizzati, ne' sfruttano la particolare fiducia che i
minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre
persone, ne' mostrano senza motivo minori che si trovano in
situazioni pericolose.
2. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita' e sentito
il Ministero della salute, incoraggia i fornitori di
servizi di media ad elaborare codici di condotta
concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non
appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi
sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che
contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto
nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i
grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il
sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non
e' raccomandata.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle
stesse forniti.»
«Art. 37. (Interruzioni pubblicitarie). - 1. La
pubblicita' televisiva e le televendite devono essere
chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto
editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche
pubblicitarie, la pubblicita' televisiva e le televendite
devono essere tenute nettamente distinte dal resto del
programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali.
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati,
salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi,
devono costituire eccezioni. La pubblicita' televisiva e
gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel
corso di un programma in modo tale che non ne sia
pregiudicata l'integrita', tenuto conto degli intervalli
naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura,
nonche' i diritti dei titolari.
3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la
trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e'
consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi
precedenti e comunque negli intervalli abitualmente
effettuati nelle sale teatrali.
4. La trasmissione di notiziari televisivi,
lungometraggi cinematografici, film prodotti per la
televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a
puntate e documentari, puo' essere interrotta da
pubblicita' televisiva ovvero televendite soltanto una
volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.
5. La pubblicita' e la televendita non possono essere
inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La
trasmissione di programmi per bambini puo' essere
interrotta da pubblicita' televisiva ovvero televendite
soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno
trenta minuti, purche' la durata programmata della
trasmissione sia superiore a trenta minuti.
6. Alle emittenti televisive, anche analogiche, in
ambito locale le cui trasmissioni siano destinate
unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle
trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle
disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive
modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la
trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e
musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle
pause naturali delle opere medesime, due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla
durata delle opere stesse; per le opere di durata
programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono
consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per
ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata
uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre
interruzioni pubblicitarie piu' una interruzione
supplementare ogni trenta minuti di durata programmata
ulteriore rispetto a centodieci minuti.
7. Ai fini del presente articolo, per durata
programmata si intende il tempo di trasmissione compreso
tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla
di chiusura del programma, al lordo della pubblicita'
inserita, come previsto nella programmazione del
palinsesto.
8. Fermo restando il divieto di televendita di cure
mediche, la pubblicita' radiofonica e televisiva di
strutture sanitarie e' regolata dalla apposita disciplina
in materia di pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge 26
febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362,
nonche' dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio
2004, n. 112, e successive modificazioni.
9. La pubblicita' televisiva e la televendita delle
bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in
particolare, presentare minori intenti a consumare tali
bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con
prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida
di automobili;
c) non creare l'impressione che il consumo di
alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche
possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o
che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto
psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato
di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa
l'astinenza o la sobrieta';
f) non usare l'indicazione del rilevante grado
alcolico come qualita' positiva delle bevande.
10. La trasmissione di dati e di informazioni
all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, puo'
comprendere anche la diffusione di inserzioni
pubblicitarie.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' alla pubblicita' ed alle televendite trasmesse
dalle emittenti radiofoniche.»
«Art. 38. (Limiti di affollamento). - 1. La
trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo non puo' eccedere il 4 per cento
dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per
cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non
superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere
recuperata nell'ora antecedente o successiva.
2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da
parte delle emittenti in chiaro, anche analogiche, in
ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, non puo' eccedere il 15
per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il
18 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio;
un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per
cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per
i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a
trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di
utenza, con riferimento al tempo di programmazione in
contemporanea.
3. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato
alla pubblicita' da parte delle emittenti radiofoniche e
televisive, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse
dalla concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, e' portato al 20 per cento se comprende
forme di pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari come
le telepromozioni, fermi restando per le emittenti
televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di
cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi
soggetti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di
pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari non deve
comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.
4. In ogni caso la proporzione di spot televisivi
pubblicitari e di spot di televendita in una determinata e
distinta ora d'orologio non deve superare il 20 per cento.
5. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da
parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non puo'
eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per l'anno 2011
il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il 12 per
cento di una determinata e distinta ora d'orologio;
un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per
cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o successiva.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si
applicano agli annunci delle emittenti, anche analogiche,
relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da
questi direttamente derivati, agli annunci di
sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.
7. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici
da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo non puo' eccedere, per ogni ora di
programmazione, rispettivamente il 20 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento
per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per
cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da
parte di emittente radiofonica analogica a carattere
comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi
pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o in quella successiva.
8. Fermo restando il limite di affollamento orario di
cui al comma 7, per le emittenti radiofoniche operanti in
ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana
dedicato alla pubblicita', ove siano comprese forme di
pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per cento.
9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in
ambito locale non puo' eccedere il 25 per cento di ogni ora
e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza,
comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora,
deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
10. La pubblicita' locale e' riservata alle emittenti,
anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in
ambito locale. I soggetti diversi dalle emittenti, anche
analogiche, e dalle emittenti radiofoniche operanti in
ambito locale, ivi inclusa la concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, sono tenuti a
trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con
identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti
televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali,
autorizzate in base all'articolo 29 possono trasmettere,
oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita' locale
diversificata per ciascuna zona oggetto della
autorizzazione, interrompendo temporaneamente
l'interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole
dei contratti di pubblicita' che impongono alle emittenti,
televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di
trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai
messaggi pubblicitari.
12. I messaggi promozionali, facenti parte di
iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di
categoria, produttori editoriali e librai, volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro
e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e
televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni
di favore, nonche', a condizione che abbiano autonoma
collocazione nella programmazione e che non siano inseriti
all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati
promozionali o di presentazione di opere cinematografiche
di nazionalita' europea di prossima programmazione, non
sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di
cui al presente articolo.
13. Ai fini del presente articolo, l'ora d'orologio si
computa partendo, per ciascuna giornata di programmazione,
dall'ora e dal minuto di inizio delle trasmissioni di
ciascuna emittente, anche analogica; per "orario
giornaliero di programmazione" si intende il tempo che
intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio ed il
termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente,
anche analogica.»
«Art. 44. (Principi generali a tutela della
produzione audiovisiva europea e indipendente). - 1. I
fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a
richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della
produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il
diritto europeo e le disposizioni di cui al presente
titolo.»
«Art. 44-bis. (Obblighi di programmazione delle opere
europee da parte dei fornitori di servizi di media
audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media
audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior
parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo
destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi
televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle opere di
espressione originale italiana, ovunque prodotte, e'
riservata una sotto quota della quota prevista per le opere
europee di cui al comma 1 nella misura di:
a) almeno la meta', per la concessionaria del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di
servizi di media audiovisivi lineari; tale quota e' ridotta
a un quinto per l'anno 2020.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18,00 alle 23,00, la
concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento
del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a
notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi,
pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere
cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione,
documentari originali di espressione originale italiana,
ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota e'
riservata a opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte.
4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono
essere rispettate su base annua.»
«Art. 44-ter. (Obblighi di investimento in opere
europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi
lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi
lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al
pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere
europee una quota dei propri introiti netti annui non
inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a
opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti
sono quelli che il soggetto obbligato ricava da
pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento
di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la
responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche
contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di
cui al primo periodo e' innalzata:
a) all'11,5 per cento, da destinare a opere
prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020;
b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte
da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.
1-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari
almeno alla meta' delle quote di cui al comma 1 sia
riservata a opere di espressione originale italiana ovunque
prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque
anni.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari
diversi dalla concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del
palinsesto, riservano altresi' alle opere cinematografiche
di espressione originale italiana, ovunque prodotte da
produttori indipendenti, una sotto quota della quota
prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad
almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui,
come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di cui
al primo periodo e' innalzata al 3,5 per cento a decorrere
dal 2020. Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari
almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere
di espressione originale italiana ovunque prodotte da
produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o
all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota
dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al
quindici per cento, da destinare interamente a opere
prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono
quelli derivanti dal canone relativo all'offerta
radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi
alla stessa, al netto degli introiti derivanti da
convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita
di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche
contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di
cui al primo periodo e' innalzata al 17 per cento, a
decorrere dal 2020.
3-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari
almeno alla meta' delle quote di cui al comma 3 sia
riservata a opere di espressione originale italiana ovunque
prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque
anni.
4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto,
riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione
originale italiana, ovunque prodotte da produttori
indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le
opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per
cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai
sensi del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo
e' innalzata:
a) al 4 per cento nel 2020;
b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.
4-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento
delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla
coproduzione ovvero al preacquisto di opere
cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque
prodotte da produttori indipendenti.
5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da
produttori indipendenti e specificamente destinate ai
minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per
cento della quota prevista per le opere europee di cui al
comma 3, di cui almeno il 65 per cento e' riservato ad
opere d'animazione.»
«Art. 44-quater. (Obblighi dei fornitori di servizi
di media audiovisivi a richiesta). - 1. I fornitori di
servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla
giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere
europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:
a) gli obblighi di programmazione di opere
audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque
anni, in misura non inferiore al trenta per cento del
proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento
dell'Autorita'. Per i fornitori di servizi di media
audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un
corrispettivo specifico per la fruizione di singoli
programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del
catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di
opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque
anni;
b) gli obblighi di investimento in opere
audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in
misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti
annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento
dell'Autorita'. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis, gli
obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono
fissati in misura pari al 15 per cento.
1-bis. Con regolamento dell'Autorita' da adottare,
sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al
comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in misura non
superiore al 20 per cento, in relazione a modalita'
d'investimento che non risultino coerenti con una crescita
equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale,
nonche' sulla base dei seguenti criteri:
a) il mancato stabilimento di una sede operativa in
Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a
venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento dell'Autorita', comporta
l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino
al 3 per cento;
b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori
indipendenti di una quota di diritti secondari
proporzionale all'apporto finanziario del produttore
all'opera in relazione alla quale e' effettuato
l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali
da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori
indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma
1, lettera b), fino al 4,5 per cento.
1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di cui al comma
1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo
economico, entro due anni dalla data della sua entrata in
vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo
sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base
della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies,
comma 4.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli obblighi di cui
al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori di
servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la
responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai
consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato
membro.
3. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente
articolo prevede, tra l'altro, le modalita' con cui il
fornitore di servizio di media audiovisivo assicura
adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei
programmi offerti e definisce la quantificazione degli
obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da
produttori indipendenti.
4. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente
articolo e' adottato nel rispetto delle disposizioni, in
quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-bis, 44-ter
e 44-quinquies, nonche' del principio di promozione delle
opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento,
nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi di
programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali
metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di
servizi media audiovisivi a richiesta per la
personalizzazione dei profili degli utenti, anche
l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione
dedicata nella pagina principale di accesso o di una
specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo
e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne
pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i
fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che
prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la
fruizione di singoli programmi, tra le modalita' di
assolvimento degli obblighi sono compresi anche il
riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione
legata al successo commerciale dell'opera e i costi
sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima
sulla piattaforma digitale.
5. Una quota non inferiore al 50 per cento della
percentuale prevista per le opere europee rispettivamente
al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata
alle opere di espressione originale italiana, ovunque
prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori
indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari
almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di
cui al presente comma, sia riservato a opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque
prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento
riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.
6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorita'
di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1°
gennaio 2020.»
«Art. 44-quinquies. (Attribuzioni dell'Autorita'). -
1. Con uno o piu' regolamenti dell'Autorita', emanati nella
sua funzione di autorita' di regolazione indipendente, sono
altresi' stabilite:
a) le specificazioni relative alla definizione di
produttore indipendente di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera p);
b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle
voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi
complessivi annui di cui all'articolo 44-ter, commi 1 e 3,
con particolare riferimento alle modalita' di calcolo nel
caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento
riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di servizi
media audiovisivi che piattaforme commerciali, fermo
restando il rispetto del principio della responsabilita'
editoriale;
c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo
44-sexies, comma 3, le modalita' tecniche di assolvimento
degli obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter e
44-quater, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della
disponibilita' delle opere ed avuto riguardo alle tipologie
e caratteristiche delle opere audiovisive e alle tipologie
e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali
dei fornitori di servizi di media audiovisivi e con
particolare riferimento, nel caso di palinsesti che
includono opere cinematografiche, alle opere
cinematografiche europee;
d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di
mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche
mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare
situazioni di conflitto di interessi tra produttori e
agenti che rappresentino artisti e a incentivare la
pluralita' di linee editoriali;
e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione
di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra
fornitori di servizi media audiovisivi e Autorita', anche
mediante la predisposizione e la pubblicazione on line
dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di
monitoraggio e controlli;
f) le modalita' della procedura istruttoria e la
graduazione dei richiami formali da comunicare prima
dell'irrogazione delle sanzioni, nonche' i criteri di
determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei
principi di ragionevolezza, proporzionalita' e adeguatezza,
anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di
programmazione e obblighi di investimento.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono
chiedere all'Autorita' deroghe agli obblighi di cui al
presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni
utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o
piu' delle seguenti circostanze:
a) il carattere tematico del palinsesto o del
catalogo del quale ha la responsabilita' editoriale non
consente di approvvigionarsi da produttori indipendenti
europei ovvero non consente di acquistare, pre-acquistare,
produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi
incluse le opere di espressione originale italiana ovunque
prodotte;
b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una
quota di mercato inferiore ad una determinata soglia
stabilita dall'Autorita' con regolamento;
c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non
ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di
esercizio.
3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono
verificati su base annua dall'Autorita', secondo le
modalita' e i criteri stabiliti dalla Autorita' medesima
con proprio regolamento. In ogni caso, a decorrere dal
2020, qualora un fornitore di servizi media audiovisivi non
abbia interamente assolto gli obblighi previsti nell'anno,
le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo
del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo
anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in
aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in
cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia
superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente
puo' essere conteggiata ai fini del raggiungimento della
quota dovuta nell'anno successivo.
3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita' comunica
annualmente a ciascun fornitore di servizi di media
audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero
l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno
successivo ovvero l'eventuale superamento della quota
stessa da conteggiare nell'anno successivo.
3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo
51, in caso di mancato recupero della quota in difetto
nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al
15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.
4. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31
marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli
obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da
parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sui
provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La
relazione fornisce, altresi', i dati e gli indicatori micro
e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della
promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi
in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di
produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la
quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione
originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi,
il numero di occupati nel settore della produzione dei
servizi media audiovisivi, la circolazione internazionale
di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e
rigettate, con le relative motivazioni, nonche' le tabelle
di sintesi in cui sono indicate le percentuali di obblighi
di investimento, con le relative opere europee e di
espressione originale italiana, assolti dai fornitori.»
«Art. 44-sexies. (Disposizioni applicative in materia
di opere audiovisive di espressione originale italiana). -
1. Con uno o piu' regolamenti dei Ministri dello sviluppo
economico e dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sentita l'Autorita', sono stabiliti, sulla base di principi
di proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia:
a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque
prodotte, di espressione originale italiana, con
particolare riferimento a uno o piu' elementi quali la
cultura, la storia, la identita', la creativita', la lingua
ovvero i luoghi;
b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla
lettera a) ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3,
44-ter, commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis, e 44-quater, comma
5, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi
previste.
2. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente
articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei
contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media
audiovisivi, nonche' dei livelli di fatturato da essi
realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a
favore di particolari tipologie di opere audiovisive
prodotte da produttori indipendenti, con specifico
riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque
anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di
finzione, di animazione o documentari originali o ad altre
tipologie di opere audiovisive.
3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di
finzione, di animazione o documentari originali di
espressione originale italiana prodotte da produttori
indipendenti, il regolamento o i regolamenti di cui al
presente articolo prevedono che gli obblighi di
investimento di cui all'articolo 44-ter e all'articolo
44-quater sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto
o la co-produzione di opere. Il regolamento o i
regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi
stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di
media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi
di media audiovisivi e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici
e audiovisivi italiani, prevedono altresi':
a) specifiche modalita' di assolvimento degli
obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter, e 44-quater,
con particolare riferimento alle condizioni di acquisto,
pre-acquisto, produzione e co-produzione delle opere. In
particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi e
gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere
cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o
documentari originali, di espressione originale italiana
ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e
l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo
meramente esecutivo;
b) i criteri per la limitazione temporale dei diritti
di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le
modalita' di valorizzazione delle stesse sulle diverse
piattaforme.
4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente
articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale, anche
sulla base delle relazioni annuali predisposte
rispettivamente dall'Autorita' ai sensi dell'articolo
44-quinquies, comma 4, e dalla Direzione generale Cinema
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n.
220, nonche' dei risultati raggiunti dalle opere promosse
mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e
all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.».
- Il testo del comma 6 dell'articolo 1, della citata
legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi'
individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle
comunicazioni sullo schema del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui
al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.
223, indicando le frequenze destinate al servizio di
protezione civile, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del
soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche'
conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle
comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria,
determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre
piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on
line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
che offrono servizi in Italia, i fornitori di servizi di
piattaforma per la condivisione di video di cui alle
disposizioni attuative della direttiva (UE) 1808/2018
nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di
periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere
nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi
telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria
elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite
le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio
nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro e per la
definizione dei criteri di individuazione dei soggetti
tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al
registro alla data di entrata in vigore della presente
legge;
6) dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le
disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del
Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale
delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5
agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, e nella
legge 6 agosto 1990, n. 223 , nonche' nei regolamenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1982, n. 268 , al decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1983, n. 49 , e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 . Gli atti relativi ai
registri di cui al presente numero esistenti presso
l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
sono trasferiti all'Autorita' ai fini di quanto previsto
dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti,
anche con riferimento alle tariffe massime, per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai
gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
di interruzione del servizio agli utenti, formulando
eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli
utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita'
avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da
un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito
oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio
universale e le modalita' di determinazione e ripartizione
del relativo costo, e ne propone le eventuali
modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi
nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che
ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani
di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente
gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti
privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti,
anche per effetto congiunto di piu' emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi
degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni.
Il rispetto di tali indici rappresenta condizione
obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali
di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di
ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di
attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo
182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma
e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori,
ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il
fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione
penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e
sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo
schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) garantisce, anche alla luce dei processi di
convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici
di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione,
su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione,
si conformino a criteri di correttezza metodologica,
trasparenza, verificabilita' e certificazione da parte di
soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi
dotati della massima rappresentativita' dell'intero settore
di riferimento. L'Autorita' emana le direttive necessarie
ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e
vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorita' accerti
il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente
numero, previa diffida, puo' irrogare al soggetto
inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del
fatturato dell'anno precedente a quello in cui e'
effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati
tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite
la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai
sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31
della legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme
legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle
comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,
n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle
modalita' per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni e per la determinazione dei relativi
contributi, nonche' il regolamento sui criteri e sulle
modalita' di rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la
determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri
previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche'
tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente
attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
e alla commissione per i servizi e i prodotti;
14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace
applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove
equita' e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi
di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di
linee guida, la promozione di codici di condotta e la
raccolta di informazioni pertinenti.».
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2018/1808 si
veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 476 del codice penale cosi'
recita:
«Art. 476. (Falsita' materiale commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici). - Il pubblico ufficiale, che,
nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in
parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con
la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che
faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da
tre a dieci anni.».
 
Art. 72

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente testo unico, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente testo unico all'Autorita', dopo il comma 66-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' inserito il seguente:
«66-ter. L'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' ai sensi delle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 e' finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video di cui alle predette disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'Autorita', con propria deliberazione adottata ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e le modalita' di versamento di detto contributo e fissa l'entita' di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Lamorgese, Ministro dell'interno

Franceschini, Ministro della
cultura

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Note all'art. 72:
- Il testo dell'articolo 1, comma 66-bis della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2005, n. 302, S.O.:
«66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno
2021, l'entita' della contribuzione a carico dei fornitori
di servizi di intermediazione on line e di motori di
ricerca on line di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' fissata
in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel
territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci
di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore
della produzione, risultante dal bilancio di esercizio
dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati
alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di
altre scritture contabili che attestino il valore
complessivo della produzione. Per gli anni successivi,
eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel
limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi
del periodo precedente.
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2018/1808 si
veda nelle note alle premesse.