Gazzetta n. 293 del 10 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 luglio 2021
Disciplina delle modalita' tecniche delle lotterie filantropiche.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, comma 292, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto l'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che ha riservato la gestione e l'esercizio delle Lotterie nazionali ad estrazione differita al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, segnatamente, l'art. 18, comma 2-bis, il quale, al fine di finanziare progetti filantropici, attribuisce agli enti del Terzo settore la possibilita' di effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti, destinando il ricavato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali;
Visto il successivo comma 2-ter del medesimo art. 18, del decreto-legge n. 119 del 2018, il quale dispone che la vincita di tali lotterie e' costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico;
Considerato che il medesimo art. 18, comma 2-ter, del decreto-legge n. 119 del 2018 demanda ad un decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalita' tecniche di attuazione della disposizione di cui al sopra citato comma 2-bis;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 18, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, disciplina le modalita' tecniche di attuazione della lotteria filantropica.
 
Art. 2

Ambito soggettivo di applicazione
e finalita' della misura

1. La lotteria filantropica puo' essere effettuata in forma singola dagli enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, aventi un patrimonio netto non inferiore ad euro 500.000 ed iscritti da almeno tre anni nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto legislativo.
2. Attraverso la lotteria filantropica gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 raccolgono fondi destinati alla realizzazione di progetti sociali, aventi ad oggetto lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le previsioni dei relativi statuti.
 
Art. 3

Requisiti della lotteria

1. La partecipazione alla lotteria filantropica avviene mediante una donazione di importo non inferiore ad euro 500 il cui versamento dovra' essere eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti del Terzo settore di cui all'art. 2, comma 1, possono avvalersi, per la raccolta delle donazioni e la gestione del patrimonio, anche di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa.
2. Gli enti del Terzo settore di cui all'art. 2, comma 1, possono, altresi', avvalersi dell'apporto specialistico di un soggetto terzo nello svolgimento delle attivita' di organizzazione, contabilizzazione e raccolta delle donazioni. Il compenso corrisposto ai soggetti terzi per le attivita' svolte e' calcolato sull'ammontare della raccolta di gioco secondo le seguenti misure percentuali:
quota del 5 per cento per un ammontare di raccolta fino ad euro 200.000;
quota del 3,40 per cento sulla quota eccedente euro 200.000, per un ammontare di raccolta da euro 200.000,01 fino ad euro 600.000;
quota del 3,23 per cento sulla quota eccedente euro 600.000, per un ammontare di raccolta da euro 600.000,01 fino ad euro 1.000.000;
quota dello 0,50 per cento sulla ulteriore quota eccedente per un ammontare di raccolta superiore ad euro 1.000.000.
3. Per ogni donazione effettuata pari all'importo minimo stabilito nel regolamento della lotteria e ad eventuali multipli, e' attribuito un titolo di partecipazione alla lotteria e le generalita' del donante sono annotate su apposito registro, previo rilascio delle informazioni di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/679 ed acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali degli interessati.
4. La raccolta delle donazioni legata alla lotteria non puo' eccedere i sei mesi.
 
Art. 4

Regolamento della lotteria

1. L'ente del Terzo settore di cui all'art. 2, organizzatore della lotteria filantropica, presenta richiesta di autorizzazione allo svolgimento della stessa, sottoscritta dal legale rappresentante, almeno novanta giorni prima dell'avvio previsto dell'attivita' di raccolta, all'Ufficio giochi numerici e lotterie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito "ADM") nel cui ambito territoriale ha la sede legale l'ente e, per conoscenza, alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:
a) la scheda anagrafica dell'ente con indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o ad uno dei registri di cui all'art. 9, comma 1;
b) il regolamento della lotteria, nel quale sono indicati le modalita' di effettuazione delle donazioni ed il valore minimo delle stesse, la durata dell'iniziativa, i progetti sociali da realizzare nonche' le attivita' statutarie di interesse generale cui sara' destinata l'eventuale parte restante dei fondi raccolti, il luogo, che dovra' coincidere con un capoluogo di regione, il giorno e l'orario fissati per l'estrazione, nonche' le modalita' di estrazione ed il tempo entro il quale il vincitore puo' scegliere il progetto sociale a cui associare il proprio nome;
c) la scheda descrittiva dei progetti sociali di cui e' prevista la realizzazione, recante la descrizione di massima dei bisogni rilevati che si intendono soddisfare, le attivita' di interesse generale da svolgersi, comprese quelle cui sara' destinata la parte restante dei fondi raccolti, gli obiettivi generali perseguiti e l'importo stimato della raccolta;
d) la copia del documento di identita' del legale rappresentante dell'ente;
e) gli estremi del conto corrente bancario dedicato sul quale saranno depositate le somme provenienti dalla raccolta delle donazioni.
f) la cauzione fideiussoria, bancaria o di deposito di importo pari al valore stimato della raccolta, resa dall'eventuale intermediario finanziario di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto a garanzia delle somme donate durante il periodo di operativita' della lotteria. Qualora nel corso delle operazioni di vendita dei biglietti, la raccolta effettiva dovesse eccedere di oltre il 25 per cento il valore stimato in sede di previsione, il citato intermediario finanziario, entro cinque giorni dalla data di conoscenza del superamento di tale soglia, dovra' procedere a un'integrazione della polizza fideiussoria per una somma di importo pari a quella originariamente resa. Analoga integrazione dovra' essere resa ogni qual volta il valore stimato della raccolta venga superato del 25 per cento. La durata della garanzia sara' di un anno dalla chiusura della raccolta.
3. L'ADM, previo parere favorevole rilasciato dalla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo dell'ente organizzatore e delle finalita' della lotteria, emette il provvedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di richiesta di integrazione documentale all'ente o di acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso delle amministrazioni procedenti, il termine di novanta giorni puo' essere sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della domanda completata o della documentazione integrativa.
4. L'ente organizzatore, con le stesse modalita' di cui al comma 1, comunica ogni eventuale proposta correttiva del regolamento all'ADM che esprime il proprio avviso, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
5. Le somme raccolte attraverso la lotteria filantropica sono depositate esclusivamente sul conto corrente indicato nel comma 2, lettera e), che resta vincolato fino alla data di cui all'art. 7, comma 1.
6. L'ente organizzatore della lotteria, entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni di vendita dei biglietti, comunica all'ADM e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le somme raccolte dalla lotteria filantropica.
7. Entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la raccolta delle donazioni, l'ente organizzatore trasmette all'ADM ed alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una scheda analitica dei progetti sociali di cui al comma 2, lettera c), tra i quali potra' avvenire la scelta del vincitore ai sensi dell'art. 5, recante la descrizione degli obiettivi specifici perseguiti, gli indicatori ad essi associati con i relativi valori di riferimento, i tempi di realizzazione, nonche' il costo previsto per ciascuno dei progetti di cui al comma 2, lettera c), che non puo' essere inferiore al 20 per cento del totale dei ricavi della raccolta effettuata. L'ente organizzatore deve indicare nella scheda analitica, l'impiego dell'eventuale parte restante dei fondi per la realizzazione delle specifiche attivita' statutarie di interesse generale. Il progetto scelto dal vincitore della lotteria filantropica dovra' essere completato entro ventiquattro mesi dalla data della scelta compiuta dal vincitore.
8. Il ricavato derivante dalla lotteria filantropica e' destinato alla realizzazione di uno o piu' progetti sociali inclusi nella scheda analitica di cui al comma 7, nonche' delle specifiche attivita' statutarie di interesse generale ivi individuate.
 
Art. 5

Premi

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, la vincita delle lotterie di cui al presente decreto e' costituita unicamente dal diritto di scegliere, un progetto sociale tra quelli previsti ai sensi dell'art. 4, comma 7, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.
 
Art. 6

Operazioni estrazionali

1. Con provvedimento del direttore dell'ADM, da adottarsi entro novanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 4, comma 6, sono definite le misure per la regolamentazione delle operazioni di estrazione, che trovano copertura finanziaria nelle somme calcolate sull'ammontare della raccolta di gioco secondo le seguenti misure percentuali:
quota del 2 per cento per un ammontare di raccolta fino a euro 200.000;
quota dell'1 per cento per un ammontare di raccolta da euro 200.000,01 fino a euro 600.000 per la quota eccedente euro 200.000;
quota dello 0,80 per cento per un ammontare di raccolta da euro 600.000,01 fino a euro 1.000.000 per la quota eccedente euro 600.000;
quota dello 0,50 per cento per un ammontare di raccolta superiore a euro 1.000.000 per la quota eccedente euro 1.000.000.
2. Gli enti del Terzo settore di cui all'art. 2, comma 1 possono avvalersi dell'apporto specialistico di un soggetto terzo per lo svolgimento delle attivita' di estrazione.
3. Per gli adempimenti di verifica e di controllo della regolarita' delle operazioni di estrazione sono designati due dipendenti dell'ADM per ciascuna estrazione a cura del direttore giochi della stessa Agenzia. Alle spese occorrenti a garantire detti controlli e all'espletamento delle funzioni di cui al comma 4, sostenute dai dipendenti dell'ADM, si provvede mediante le somme calcolate sull'ammontare della raccolta di gioco per un importo pro-capite pari ad euro 125, al lordo delle trattenute di legge.
4. L'assegnazione del premio della lotteria avviene nel giorno, nell'ora e con le modalita' indicati nel regolamento di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), alla presenza di una commissione formata dai due componenti appartenenti al ruolo del personale di ADM gia' individuati per le funzioni di cui al comma 3 - di cui uno con funzioni di presidente - e da un componente appartenente al ruolo del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alle spese di viaggio, vitto e alloggio occorrenti a garantire l'espletamento della funzione per quest'ultimo membro, puntualmente documentate e ammissibili secondo la disciplina vigente in materia di trattamento economico di missione dei dipendenti statali, nonche' al compenso fisso per le funzioni svolte per un importo pari ad euro 85, al lordo delle trattenute di legge, si provvede mediante l'utilizzo delle somme calcolate sull'ammontare della raccolta di gioco. Le somme spettanti a titolo di compenso sono corrisposte al dipendente dall'ente organizzatore; le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno rimborsate dall'ente organizzatore al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le ha anticipate.
5. La commissione provvede, prima dell'estrazione, a verificare il numero dei donatori ed il numero di titoli di gioco generati dalle donazioni anche attraverso l'ausilio della certificazione dell'intermediario finanziario e/o del soggetto terzo eventualmente coinvolti nella raccolta delle donazioni.
 
Art. 7

Adempimenti successivi all'estrazione

1. L'ente organizzatore della lotteria comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ADM, entro trenta giorni dalla scelta del progetto da parte del vincitore, le somme destinate ai progetti sociali inclusi nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), nonche' l'eventuale quota residua di cui all'art. 4, comma 7.
2. A garanzia dell'integrale esecuzione del progetto scelto dal vincitore, l'ente organizzatore trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la comunicazione di cui al comma 1, una fideiussione bancaria o assicurativa, emessa a favore dello stesso Ministero, di importo corrispondente al costo del progetto scelto. La fideiussione e' rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione procedente.
3. In alternativa alla fideiussione di cui al comma 2, l'ente organizzatore puo' mantenere sul conto corrente di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), l'importo corrispondente al costo del progetto scelto dal vincitore.
4. L'ente organizzatore della lotteria trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla conclusione del progetto sociale scelto dal vincitore della lotteria, il rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione sulle attivita' realizzate in esecuzione del progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.
5. La fideiussione di cui al comma 2 o l'importo di cui al comma 3 sono svincolati all'esito positivo della verifica amministrativo - contabile effettuata sulla rendicontazione di cui al comma 4.
6. Il rendiconto della raccolta fondi realizzata attraverso la lotteria filantropica deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
 
Art. 8

Controlli e sanzioni

1. Il progetto sociale scelto dal vincitore e' sottoposto a verifica amministrativo - contabile sulla correttezza delle spese inserite nel rendiconto di cui all'art. 7. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'art. 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
2. L'inosservanza dei principi di verita', trasparenza e correttezza nell'organizzazione della lotteria filantropica da parte dell'ente, la mancata trasmissione del rendiconto entro i termini di cui all'art. 7, comma 4 o di eventuale documentazione integrativa, il mancato deposito del rendiconto di cui all'art. 7, comma 6, le gravi irregolarita' accertate in sede di verifica del rendiconto, la mancata o incompleta realizzazione del progetto per causa imputabile all'ente organizzatore determinano la sanzione della preclusione della possibilita' di indire nuove lotterie per un minimo di 2 fino ad un massimo di 5 anni, da adottarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La sanzione decorrera' dall'accertamento della violazione operato da ADM o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero dalla data del provvedimento sanzionatorio in caso di violazione accertata da soggetto terzo. Le ipotesi sopra individuate sono valutate quali presupposti ai fini della assunzione del provvedimento di cancellazione dell'ente medesimo dal Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle ipotesi previste dagli articoli 48, commi 3 e 4 e 50 comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
 
Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la lotteria filantropica puo' essere effettuata dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese, dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonche' dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2. Ai fini del raggiungimento del requisito dell'iscrizione almeno triennale nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 2 comma 1, sono valutabili, anche in via cumulativa con quelli di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, purche' ad esso antecedenti senza soluzione di continuita', i periodi di iscrizione ai registri di cui al comma 1. Nel primo biennio decorrente dall'operativita' del suddetto Registro, in mancanza del requisito dell'iscrizione almeno triennale, l'ente del Terzo settore puo' organizzare la lotteria filantropica ove disponga di un patrimonio netto non inferiore ad un milione di euro.
3. Alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 4, presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul Registro unico nazionale del Terzo settore del bilancio di esercizio dell'ente di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, devono essere allegati copia dell'ultimo bilancio approvato dagli organi statutari dell'ente richiedente e copia dell'ultimo statuto.
4. Fino al termine di cui al comma 1, le determinazioni di cui all'art. 8, comma 2, in ordine alla cancellazione dell'ente da uno dei registri di cui al medesimo comma 1 del presente articolo, sono assunte dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa ivi citata.
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1584