Gazzetta n. 292 del 9 dicembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 207
Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Parte di provvedimento in formato grafico

Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Speranza, Ministro della salute

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili

Cingolani, Ministro della
transizione ecologica

Colao, Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
 


Note all'articolo unico:

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
«Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
(rifusione)», e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle
Unione europea il 17 dicembre 2018.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 22
aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2021, n. 97:
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce
il codice europeo delle comunicazioni elettroniche). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare le disposizioni del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo
codice delle comunicazioni elettroniche per
l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il
necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di
modifica o integrazione;
b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze
affidate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
quale Autorita' nazionale indipendente di regolamentazione
del settore e alle altre autorita' amministrative
competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia per il cybersicurezza nazionale, nel rispetto del
principio di stabilita' dell'attuale riparto di competenze
sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;
c) introdurre misure di semplificazione per lo
sviluppo della connettivita' e per potenziare gli
investimenti in reti a banda ultra larga, sia fisse che
mobili, garantendo altresi' l'accesso generalizzato alle
reti ad altissima velocita' e la loro ampia diffusione per
tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di
copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e
con possibilita' di scelta adeguata, nonche' introdurre una
nozione di servizio universale che rispecchi il progresso
tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli
utenti;
d) assicurare il rispetto dei principi di
concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di
assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze
radiomobili, cosi' come previsto dall'articolo 48 della
direttiva (UE) 2018/1972;
e) definire un regime autorizza torio, senza
pregiudizio alla facolta' delle amministrazioni competenti
di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo
per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa,
per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per
l'internet delle cose, come il Low Power Wide Area Network
(LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalita', al
fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali
innovativi;
f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al
fine di non ostacolare lo sviluppo delle attivita' dei
prestatori di servizi;
g) prevedere adeguate e specifiche misure per le
imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
h) aggiornare i compiti dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di
rafforzarne le prerogative di indipendenza;
i) provvedere alla revisione dell'apparato
sanzionatorio amministrativo e penale, gia' previsto dal
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato
decreto legislativo n. 259 del 2003;
l) provvedere a integrare le limitazioni fatte
salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le
esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto gia'
previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato,
sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e
storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse
finalita' che le medesime perseguono, essendo orientate
alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e
all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e
commercializzazione di beni e servizi come nelle
televendite e nel telemarketing.».
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2003, n.
214 - Supplemento Ordinario n. 150.
- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di
disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza
strategica» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20
novembre 2019, n. 272.
- Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70,
recante: «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in
attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti
e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in
materia di trattamento dei dati personali e tutela della
vita privata» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31
maggio 2012, n. 126.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
recante: «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2016, n. 57 -
Serie Generale.
- Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019, n. 140.
- Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante: «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 14 settembre 2020, n. 228 - Supplemento Ordinario n. 33.
- Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi, di realizzazione di collegamenti
digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in
materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti
presso la comunita' "Il Forteto"» e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 01 marzo 2021, n. 51 - Serie Generale.
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
recante: «Governane del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio
2021, n. 181 - Supplemento Ordinario n. 26.
- Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito
con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per il cybersicurezza nazionale»
e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2021, n.
185.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
dicembre 2018, recante: «Misure di sicurezza ed integrita'
delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli
incidenti significativi» e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 21 gennaio 2019, n. 17 - Serie Generale.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 giugno 2020, n. 110, recante: «Regolamento recante
modalita' e criteri di attivazione e gestione del servizio
IT-Alert» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7
settembre 2020, n. 222 - Serie Generale.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 luglio 2020, n. 131, recante: «Regolamento in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 21 ottobre 2020, n. 261 - Serie Generale.

Note all'art. 1:
- Per completezza di informazione, il decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128 (Attuazione della
direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE) e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 14 luglio 2016, n. 163.
- Per completezza di informazione, la legge 21 giugno
1986, n. 317, recante: «Disposizioni di attuazione di
disciplina europea in materia di normazione europea e
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione» e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale il
02 luglio 1986.
- Per completezza di informazione, il decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante: «Attuazione
della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel
mercato interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14
aprile 2003 - Supplemento Ordinario.
- Per completezza di informazione, il decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'08
ottobre 2005 - Supplemento Ordinario.
- Per completezza di informazione, si riporta il testo
del comma 3, lettera b-bis) dell'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
«3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) - b) (omissis).
b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del
Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica,
dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ultra larga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonche' della trasformazione, crescita e
transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della
connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e
immateriali e della strategia nazionale dei dati
pubblici.».
- Per completezza di informazione, si riporta il testo
dell'articolo 8 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55:
«Art. 8 (Funzioni in materia di innovazione
tecnologica e transizione digitale e istituzione del
Comitato interministeriale per la transizione digitale). -
1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del
Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica,
dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ultra larga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonche' della trasformazione, crescita e
transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della
connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e
immateriali e della strategia nazionale dei dati
pubblici.".
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Comitato interministeriale per la
transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare,
nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera
b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato
dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio
dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica
e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni
competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese
prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato,
le attivita' di coordinamento e monitoraggio
dell'attuazione delle iniziative relative:
a) alla strategia nazionale italiana per la banda
ultra larga, alle reti di comunicazione elettronica
satellitari, terrestri mobili e fisse;
b) al fascicolo sanitario elettronico e alla
piattaforma dati sanitari;
c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie
emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet
delle cose (Io) e dei blocchi.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove
nominato, ed e' composto dai Ministri per la pubblica
amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle
finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della
salute. Ad esso partecipano altresi' gli altri Ministri o
loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei
provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del
giorno.
4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie
che interessano le regioni e le province autonome,
partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o un presidente di regione o di
provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi
ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina
l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di
funzionamento e ne cura, anche per il tramite della
Segreteria tecnico amministrativa di cui al comma 7, le
attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei
lavori e all'attuazione delle delibere. Il CITD garantisce
adeguata pubblicita' ai propri lavori.
6. Ferme restando le ordinarie competenze delle
pubbliche amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei
singoli progetti, il CITD svolge compiti di:
a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e
dei progetti di innovazione tecnologica e transizione
digitale di ciascuna amministrazione, anche per
valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da
realizzare efficaci azioni sinergiche;
b) esame delle modalita' esecutive piu' idonee a
realizzare i progetti da avviare o gia' avviati;
c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in
corso volto a verificare lo stato dell'attuazione delle
attivita', individuare eventuali disfunzioni o criticita'
e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative.
7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e' costituita la Segreteria tecnico
amministrativa del CITD con funzioni di supporto e
collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei
lavori e per il compimento delle attivita' di attuazione
delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria
tecnico-amministrativa e' composta da personale del
contingente di cui al comma 9. Possono essere chiamati a
partecipare ai lavori della segreteria tecnico
amministrativa rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
8. Restano ferme le competenze e le funzioni
attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del
Consiglio dei ministri in materia di innovazione
tecnologica e la transizione digitale.
9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale opera un contingente composto da
esperti in possesso di specifica ed elevata competenza
nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di
trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, ovvero anche da personale non dirigenziale,
collocato in posizione di fuori ruolo, comando o altra
analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, e tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche, nonche' del personale delle forze di polizia.
A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite massimo di
euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 a
decorrere dall'anno 2022.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, sono
individuati il contingente di cui al comma 9, la sua
composizione ed i relativi compensi, nel limite massimo
individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a
carico dell'amministrazione.
11. Il contingente di cui all'articolo 42, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
incrementato di 15 unita' nel limite massimo di spesa di
euro 600.000 annui a decorrere dal 2021.».
- Per i riferimenti al decreto-legge 14 giugno 2021, n.
82, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109 si veda nelle note alle premesse.
- Per completezza di informazione, si riporta il testo
dell'articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26
ottobre 2010 n. 198:
«Art 1 (Definizioni). - 1. Ai sensi del presente
decreto si intendono per:
a) apparecchiature terminali:
1) le apparecchiature allacciate direttamente o
indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di
telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere
informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto
o indiretto, esso puo' essere realizzato via cavo, fibra
ottica o via elettromagnetica; un allacciamento e'
indiretto se l'apparecchiatura e' interposta fra il
terminale e l'interfaccia della rete pubblica;
2) le apparecchiature delle stazioni terrestri
per i collegamenti via satellite;
b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i
collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono
essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e
ricevere, "ricetrasmittenti", o unicamente per ricevere,
"riceventi", segnali di radiocomunicazioni via satelliti o
altri sistemi nello spazio;
c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo
Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione,
di commercializzazione, di allacciamento, di installazione
o di manutenzione di apparecchiature terminali di
telecomunicazione.»
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2018/1972 si
veda nelle note alle premesse.
- Per completezza di informazione, il regolamento (UE)
2015/2120 (Servizio di accesso a Internet: un servizio di
comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che
fornisce accesso a Internet, ovvero connettivita' a
praticamente tutti i punti finali di Internet, a
prescindere dalla tecnologia di rete e dalle
apparecchiature terminali utilizzate), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 novembre 2015, n.
L 315.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 agosto 1999, n. 203
- Supplemento Ordinario n. 163.
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), e'
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2003, n. 15
- Supplemento Ordinario n. 5.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121:
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.», e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2008, n. 164.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481(Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'), e' pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 18 novembre 1995, n. 270 - Supplemento
Ordinario n. 136.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e'
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 1997, n. 177
- Supplemento Ordinario n. 154.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per li' affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
«Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni). - 1. I soggetti che operano nel
sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a
notificare all'Autorita' le intese e le operazioni di
concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure
previste in apposito regolamento adottato dall'Autorita'
medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati
dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. L'Autorita', su segnalazione di chi vi abbia
interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il
mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli
articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non
si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni
e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che
siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e
12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del
livello di concorrenza all'interno del sistema, delle
barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di
efficienza economica dell'impresa nonche' degli indici
quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi,
dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o
fonografiche.
3. L'Autorita', qualora accerti che un'impresa o un
gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle
comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare,
prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e
12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la
situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di
imprese e il singolo mercato interessato. In caso di
accertata violazione dei predetti limiti l'Autorita'
provvede ai sensi del comma 5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di
concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di
cui al presente articolo sono nulli.
5. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle
caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita' di
cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per
eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai
commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del
pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre
un'istruttoria nel rispetto del principio del
contraddittorio, al termine della quale interviene
affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora
accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a
determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8,
9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la
rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover
disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa,
imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e'
tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo
termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale
termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi.
In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di
concentrazione di cui al presente articolo si applicano in
sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle
licenze e delle autorizzazioni.
6. L'Autorita', con proprio regolamento adottato nel
rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma
5, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione.
In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la
possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in
ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di
richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano
in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti
utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in conformita' alla normativa in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali.
7. All'atto della completa attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di
contenuti, anche attraverso societa' qualificabili come
controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non
puo' essere titolare di autorizzazioni che consentano di
diffondere piu' del 20 per cento del totale dei programmi
televisivi o piu' del 20 per cento dei programmi
radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito
nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale, il limite al numero complessivo di programmi per
ogni soggetto e' del 20 per cento ed e' calcolato sul
numero complessivo dei programmi televisivi concessi o
irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della
legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze
terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in
tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in
tecnica digitale possono concorrere a formare la base di
calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento
della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20
per cento non sono computati i programmi che costituiscono
la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica
analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo
ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale
programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per
cento della popolazione nazionale.
9. Fermo restando il divieto di costituzione di
posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il
sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti
all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti
controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15,
conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi
complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti
dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al
netto dei diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e
locale anche in forma diretta, da televendite, da
sponsorizzazioni, da attivita' di diffusione del prodotto
realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui
prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere
continuativo e da provvidenze pubbliche erogate
direttamente ai soggetti esercenti le attivita' indicate
all'articolo 2, comma 1, lettera s) da offerte televisive a
pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani
e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici
commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di
stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e
annalistica anche per il tramite di internet, da
pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche in
forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di
ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla
utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse
forme di fruizione del pubblico.
11. Le imprese, anche attraverso societa' controllate
o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni
elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori
al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non
possono conseguire nel sistema integrato delle
comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema
medesimo.
12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva
in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla
base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore
economico del sistema integrato delle comunicazioni
adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo,
hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto
valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non
possono ((...)) acquisire partecipazioni in imprese
editrici di giornali quotidiani o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali
quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di
giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita'
elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione delle posizioni
dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema
integrato delle comunicazioni, si considerano anche le
partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute
per il tramite di societa' anche indirettamente
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che
vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui
appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in
connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo,
trasferimento d'azienda o simili che interessino tali
soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in
qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio
concertato del voto, o comunque alla gestione della
societa', diversi dalla mera consultazione tra soci,
ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma
di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi
controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo
e secondo, del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa
con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di
uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo'
risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri
significativi e qualificati elementi.
16. L'Autorita' vigila sull'andamento e
sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato
delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite
relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi
effettuate, nonche' pronunciandosi espressamente sulla
adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18
agosto 1990 n. 192:
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio
attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni
in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di
cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta
comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in
presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il
termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al
comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative
alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle
responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle
leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio
attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio
attivita' non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
- Si riporta il testo dei commi 65 e 66 dell'articolo
1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006,
l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti
operanti nel settore delle comunicazioni di cui
all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14
novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'1,5
per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Per gli anni successivi, eventuali
variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel
limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal
bilancio approvato precedentemente alla adozione della
delibera.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per
i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter.».
- Il regolamento (UE) 2018/1971 recante misure volte a
ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita' Testo rilevante ai fini del
SEE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea del 17 dicembre 2018, L. 321.
- Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
si veda nelle note all'art. 11.
- La direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 345 del
31/12/2003.
- Si riporta il testo dell'articolo 141-decies del
Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206:
«Art. 141-decies (Ruolo delle autorita' competenti).
- 1. Dalla data di ricevimento da parte dell'organismo ADR,
la relativa domanda produce sulla prescrizione gli effetti
della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda
impedisce altresi' la decadenza per una sola volta.
2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini
di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente
dalla data della comunicazione alle parti della mancata
definizione della controversia con modalita' che abbiano
valore di conoscenza legale.
3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla
prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi
internazionali di cui l'Italia e' parte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2621 del codice
civile:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai
casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, al fine di conseguire per se' o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno
a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le
falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o
amministrati dalla societa' per conto di terzi.».
- Il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al
roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili
all'interno dell'Unione europea, come modificato dal
regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 30 giugno 2012, n. L 172.
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, alla notificazione degli estremi
della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle
ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o
provinciale, all'interno del limite edittale minimo e
massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso
importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle
disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65:
«Art. 8.(Gruppi di intervento per la sicurezza
informatica in caso di incidente - CSIRT). - 1. E'
istituito, presso ((l'Agenzia per la cybersicurezza))
nazionale, il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le
funzioni del Computer Emergency Responsi Team (CERT)
nazionale, di cui all'articolo 16-bis del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, gia'
operante presso l'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi
dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. L'organizzazione e il funzionamento del CSIRT
italiano sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il 9
novembre 2018. Periodo soppresso dal d.l. 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio
2020, n. 8. Periodo soppresso dal d.l. 30 dicembre 2019, n.
162, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio
2020, n. 8.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 2, le funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT
nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro.
4. Il CSIRT italiano assicura la conformita' ai
requisiti di cui all'allegato I, punto 1, svolge i compiti
di cui all'allegato I, punto 2, si occupa dei settori di
cui all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e
dispone di un'infrastruttura di informazione e
comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello
nazionale.
5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la
prevenzione e la gestione degli incidenti informatici.
6. Il CSIRT italiano garantisce la collaborazione
effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui
all'articolo 11.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica
alla Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le
modalita' di trattamento degli incidenti a questo affidati.
8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle
proprie funzioni, puo' avvalersi anche dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
9. Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo
economico in qualita' di CERT nazionale ai sensi
dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, nonche' quelle svolte da Agenzia per l'Italia
digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi dell'articolo 51
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
trasferite al CSIRT italiano a far data dalla entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2.
10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT
italiano e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui
a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 22.».
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dei commi da 172 a 176
dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«172. L'importo dei contributi per i diritti d'uso
delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto
dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, e'
determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato allo scopo,
non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione
geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato
delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti
finalizzati alla cessione di capacita' trasmissiva a fini
concorrenziali nonche' all'uso di tecnologie innovative.
L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e' abrogato.
173. Il regime contributivo di cui al comma 172 si
applica anche alle annualita' per le quali i contributi
dovuti non sono stati determinati.
174. Dall'importo dei contributi di cui al comma 172
e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e
locali, titolari di autorizzazione generale per l'attivita'
di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale
terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per
i collegamenti in ponte radio, calcolati in base
all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni, devono derivare entrate
complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura
non inferiore a euro 32,8 milioni.
175. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi
172, 173 e 174, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante
utilizzo delle somme gia' versate, entro il 9 dicembre
2015, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, che restano acquisite all'erario per il
corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
176. Le disposizioni dei commi da 172 a 175 entrano
in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380:
«Art.16 (Contributo per il rilascio del permesso di
costruire). - 1. - 6. (omissis).
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28:
«Art. 2 (Unita' immobiliare). - 1. L'unita'
immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o
da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da
un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso
locale, presenta potenzialita' di autonomia funzionale e
reddituale.
2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali
all'esercizio dell'attivita' agricola costituiscono unita'
immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.
3. Sono considerate unita' immobiliari anche le
costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al
suolo, di qualunque materiale costituite, nonche' gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo, purche' risultino verificate le condizioni
funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono
considerate unita' immobiliari i manufatti prefabbricati
ancorche' semplicemente appoggiati al suolo, quando siano
stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e
reddituale».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2004 n. 45 - Supplemento
Ordinario n. 28.
- Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160
(Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di
concessioni marittime), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 6 marzo 1989 n. 54.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione
del testo definitivo del Codice della navigazione), e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 1942 n. 93.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 22
febbraio 2001, n. 36:
«Art. 4 (Funzioni dello Stato). - In vigore dal 22
marzo 2001 1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', in
quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma
1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente
interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e
di normative omogenee in relazione alle finalita' di cui
all'articolo 1;
b) alla promozione di attivita' di ricerca e di
sperimentazione tecnico-scientifica, nonche' al
coordinamento dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e
di diffusione dei dati, informando annualmente il
Parlamento su tale attivita', in particolare il Ministro
della sanita' promuove, avvalendosi di istituzioni
pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata
esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale
di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale,
al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a
campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle
sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al
fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione
dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2,
con particolare riferimento alle priorita' di intervento,
ai tempi di attuazione ed alle modalita' di coordinamento
delle attivita' riguardanti piu' regioni nonche' alle
migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle
implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di misurazione
e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con i
gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli
stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne
abbiamo comunque la disponibilita' nonche' con gli
esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e
telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e
tecniche di costruzione degli impianti che consentano di
minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il
paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la
previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;
all'interno di tali fasce di rispetto non e' consentita
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale,
scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una
permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e
rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i
parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli
elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata";
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme
restando le disposizioni previste dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentiti i Ministri
dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il
Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi', il
regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui
lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non
siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza
unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i
trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma
2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione
dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d),
si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e
la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione e,
limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualita'
previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente
articolo.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attivita' di cui al
comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001 per le attivita' di cui al comma
1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi
di programma di cui al comma 1, lettera f), nonche' per gli
ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e
13.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36:
«Art. 14 (Controlli). - 1. Le amministrazioni
provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni
di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per
l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture
delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di
cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei
luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini
di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e
comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi
multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e
degli ispettori territoriali del Ministero delle
comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o
mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze
armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e'
disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta
fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e
di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo,
puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di
emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita'
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, i dati, le informazioni e i
documenti necessari per l'espletamento delle proprie
funzioni. Tale personale e' munito di documento di
riconoscimento dell'ente di appartenenza.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 che
istituisce il «Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137.», e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio
2004 n. 45 - Supplemento Ordinario n. 28.
- Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater e 14-quinquies della citata legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art. 14 (Conferenze dei servizi). - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre
indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento e' subordinata
all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia
subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti, di
competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.)).
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.».
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2».
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera
d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.».
«Art. 14-quater (Decisione della conferenza di
servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti
dalla determinazione motivata di conclusione della
conferenza possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche
per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza».
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 9-ter
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 9-ter.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il
responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma
9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita
il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta'
di quello originariamente previsto, conclude il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.».
- Si riporta il titolo del decreto del presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001, n.
189, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33:
«Art 4 (Accesso alle informazioni sulle
infrastrutture fisiche e sportello unico telematico.
Istituzione del Sistema informativo nazionale federato
delle infrastrutture). - 1. Al fine di facilitare
l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita', anche attraverso l'uso condiviso
dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento
piu' efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si
procede ad una mappatura delle reti di comunicazione
elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura
fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio
nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il
30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia
Digitale (Agide), stabilisce le regole tecniche per la
definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale
federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI", le
modalita' di prima costituzione, di raccolta, di
inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le regole
per il successivo aggiornamento, lo scambio e la
pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e
da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche
funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I
dati cosi' ricavati sono resi disponibili in formato di
tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'articolo 68,
comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili
elettronicamente e geo referenziati, senza compromettere il
carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del
presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione
delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi,
entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione
confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato
delle infrastrutture da parte dei gestori delle
infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonche'
da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le
banche di dati contenenti informazioni sulle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' e sulle
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere
nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono
resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del
Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture.
1-bis. Il Sistema informativo nazionale federato
delle infrastrutture di cui al comma 1, popolato dei dati
previsti dal comma 2, viene altresi' utilizzato dalle
Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di
valutazione di impatto dei progetti sul territorio e
consentire un celere svolgimento dei procedimenti
autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi
alle aree vincolate.
2. I gestori di infrastruttura fisica e gli operatori
di rete, in caso di realizzazione, manutenzione
straordinaria sostituzione o completamento della
infrastruttura, hanno l'obbligo di comunicare i dati
relativi all'apertura del cantiere, al SINFI, con un
anticipo di almeno novanta giorni salvo si tratti di
interventi emergenziali. Devono altresi' mettere a
disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le
opere di genio civile, in corso o programmate, relative
alla loro infrastruttura fisica per le quali e' stata
rilasciata un'autorizzazione, e' in corso una procedura di
concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di
presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione
alle autorita' competenti entro i sei mesi successivi:
a) l'ubicazione e il tipo di opere;
b) gli elementi di rete interessati;
c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro
durata;
d) un punto di contatto.
3. Il SINFI, quale sportello unico telematico
pubblica tutte le informazioni utili relative alle
condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di
autorizzazioni per le opere, anche di genio civile,
necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti
di comunicazione elettronica ad alta velocita'. Esso
fornisce altresi' agli operatori di rete che vi abbiano
interesse e che inoltrino domanda in via telematica,
informazioni su:
a) ubicazione tracciato;
b) tipo ed uso attuale dell'infrastruttura;
c) punto di contatto.
4. Nelle more della piena operativita' del SINFI, e
comunque sino al 1° gennaio 2017, gli operatori di rete
possono rivolgersi, ai fini dell'ottenimento delle
informazioni minime di cui al comma 3, direttamente ai
gestori delle infrastrutture fisiche e agli operatori di
rete.
5. Gli operatori di rete hanno il diritto di accedere
alla stessa informazioni minime di cui al comma 3, ove
necessarie ai fini della richiesta di cui all'articolo 3,
commi 2 e 3.
6. A tal fine, gli operatori di rete presentano
domanda di accesso specificando la zona in cui intendono
installare elementi di rete di comunicazione elettronica ad
alta velocita'. I gestori delle infrastrutture fisiche e
gli operatori di rete consentono l'accesso, a condizioni
proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
richiesta scritta. L'accesso alle informazioni minime di
cui al comma 3 puo' essere limitato solo se e nella misura
in cui strettamente necessario per ragioni connesse alla
sicurezza e all'integrita' delle reti, alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica,
alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Nel
caso di infrastrutture fisiche aventi particolari livelli
di rischio, l'accesso degli operatori di rete e' consentito
solo per le parti dell'infrastruttura idonee al passaggio
dei cavi in fibra ottica e nel rispetto di tutte le
prescrizioni di sicurezza impartite dal gestore
dell'infrastruttura fisica.
7. Su specifica richiesta scritta di un operatore di
rete, e' fatto obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche
e agli altri operatori di rete di soddisfare le richieste
ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi
della loro infrastruttura. La richiesta indica
specificatamente le parti o gli elementi della
infrastruttura fisica, interessati dalla prevista
installazione degli elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita'. Le ispezioni in loco sono
autorizzate dal gestore entro un mese dalla data di
ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni
proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche in
ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore
e dagli altri operatori di rete, salve le possibili
limitazioni di cui al comma 6.
8. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con
proprio decreto, puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di
cui ai commi 5, 6 e 7 nel caso di infrastrutture fisiche
esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee
all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' o nel caso delle infrastrutture critiche
nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n.
61. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle
parti interessate e' offerta la possibilita' di esprimere
osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il
termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione
delle esenzioni e' notificato alla Commissione europea.
9. Gli operatori di rete che ottengono l'accesso alle
informazioni a norma del presente articolo, hanno l'obbligo
di adottare misure atte a garantire il rispetto della
riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali».
«Art. 5 (Coordinamento delle opere di genio civile ed
accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge
1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture
fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare
accordi per il coordinamento di opere di genio civile con
operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti
di comunicazione elettronica ad alta velocita'. In assenza
di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti
di comunicazione elettronica ad alta velocita' e'
effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso
impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo
6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto
ministeriale da adottarsi ai sensi del citato articolo 6,
comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano
applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento
nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale
italiano di unificazione.
1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle
infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime
stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda
ultra larga da parte degli operatori puo' essere effettuata
con la metodologia della micro trincea attraverso
l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di
ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con
profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in
ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del
bordo stradale o sul marciapiede.
1-ter. L'ente titolare o gestore della strada o
autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza
e profondita' proposte dall'operatore in funzione delle
esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga,
puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori
accorgimenti in merito al posizionamento
dell'infrastruttura e le concrete modalita' di lavorazione
allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non
alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le
attivita' di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da
non arrecare danno all'infrastruttura stradale o
autostradale interessata dai lavori.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40
della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di
infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue
direttamente o indirettamente opere di genio civile
finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche deve
soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di
opere di genio civile, presentata da operatori di rete,
secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie. Tali
domande sono soddisfatte a condizione che:
a) non implichino costi supplementari, ulteriori
rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita',
inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere
di genio civile previste inizialmente;
b) non impediscano il controllo del coordinamento
dei lavori;
c) la domanda di coordinamento sia presentata al
piu' presto e in ogni caso almeno un mese prima della
presentazione del progetto definitivo alle autorita'
competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
3. Se, entro un mese dalla data di ricezione della
richiesta formale di negoziazione, non viene raggiunto un
accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a
norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti puo' rivolgersi
all'Organismo di cui all'articolo 9 perche' emetta entro
due mesi dalla data di ricezione della richiesta una
decisione vincolante di composizione della controversia,
anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con
proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di
cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di modesta
entita', in termini di valore, dimensioni o durata, ed in
caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni
devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate
e' offerta la possibilita' di esprimere osservazioni sullo
schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta
giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni e'
notificato alla Commissione Europea.».
«Art. 6 (Trasparenza in materia di opere di genio
civile in corso di realizzazione o programmate). - 1. Al
fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di
genio civile di cui all'articolo 5, su specifica richiesta
scritta di un operatore di rete il proprietario o il
gestore dell'infrastruttura fisica e l'operatore di rete
mette a disposizione le seguenti informazioni minime
riguardanti le opere di genio civile, in corso o
programmate, relative alla infrastruttura fisica per le
quali e' stata rilasciata un'autorizzazione, e' in corso
una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure si
prevede di presentare per la prima volta una domanda di
autorizzazione alle autorita' competenti entro i sei mesi
successivi:
a) l'ubicazione e il tipo di opere;
b) gli elementi di rete interessati;
c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro
durata;
d) un punto di contatto.
2. La richiesta, presentata per iscritto
dall'operatore di rete, specifica la zona in cui intende
installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita'. I proprietari, i gestori
dell'infrastruttura fisica e gli operatori di rete
forniscono le informazioni richieste entro due settimane
dalla data di ricevimento della richiesta scritta, secondo
condizioni proporzionate, non discriminatorie e
trasparenti. L'accesso alle informazioni minime e' limitato
soltanto, e nella misura in cui, necessario per ragioni
connesse alla sicurezza e all'integrita' delle reti, alla
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita'
pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e
commerciali. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con
proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi che
di cui al comma 1 per opere di genio civile di valore
modesto o nel caso di infrastrutture critiche nazionali.
3. Il gestore della infrastruttura fisica e
l'operatore di rete possono respingere la richiesta di cui
ai commi 1 e 2 se hanno gia' reso pubblicamente disponibili
le informazioni richieste in formato elettronico oppure
l'accesso a tali informazioni e' fornito dallo sportello
unico telematico. In tale ultimo caso le informazioni sono
fornite dal SINFI in osservanza delle procedure di cui
all'articolo 4».
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 39 della
legge 27 luglio 1978, n. 392:
«Art. 38 (Diritto di prelazione). - Nel caso in cui
il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile
locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella
comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da
quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni
alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e'
l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il
conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro
il termine di sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo
di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a
quelle comunicategli. Ove il diritto di prelazione sia
esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo
diversa condizione indicata nella comunicazione del
locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta
giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a
quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da
parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione
del contratto di compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a piu' persone,
la comunicazione di cui al primo comma deve essere
effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione
puo' essere esercitato congiuntamente da tutti i
conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai
rimanenti o dal rimanente conduttore. L'avente titolo che,
entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo
comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la
sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera
avere rinunciato alla prelazione medesima. Le norme del
presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste
dall'articolo 732 del codice civile, per le quali la
prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di
trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti
entro il secondo grado.».
«Art. 39 (Diritto di riscatto). - Qualora il
proprietario non provveda alla notificazione di cui
all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia
superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a
titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla
prelazione puo', entro sei mesi dalla trascrizione del
contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni
altro successivo avente causa. Ove sia stato esercitato il
diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere
effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono,
quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima
udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto
notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa
comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.
Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente
causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre
mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio».
- La legge 1 agosto 2002 n. 166 (Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti), e' pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2002 n. 181 - Supplemento
Ordinario n. 158.
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327:
«Art. 44 (Indennita' per l'imposizione di servitu').
- 1. E' dovuta una indennita' al proprietario del fondo
che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica
utilita', sia gravato da una servitu' o subisca una
permanente diminuzione di valore per la perdita o la
ridotta possibilita' di esercizio del diritto di
proprieta'.
2. L'indennita' e' calcolata senza tenere conto del
pregiudizio derivante dalla perdita di una utilita'
economica cui il proprietario non ha diritto.
3. L'indennita' e' dovuta anche se il trasferimento
della proprieta' sia avvenuto per effetto dell'accordo di
cessione o nei casi previsti dall'articolo 43.
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano per le servitu' disciplinate da leggi speciali.
5. Non e' dovuta alcuna indennita' se la servitu'
puo' essere conservata o trasferita senza grave incomodo
del fondo dominante o di quello servente. In tal caso
l'espropriante, se non effettua direttamente le opere,
rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
6. L'indennita' puo' anche essere concordata fra gli
interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e
delle relative misure di contenimento del danno.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 della
legge 1° agosto 2002, n. 166:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi
dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con
oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari,
l'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al
patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di
concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche
in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei
settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, sono autorita' esproprianti ai fini
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001:
«Art. 53(Disposizioni processuali). - 1. La tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario
per le controversie riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennita' in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».
- Si riporta il testo del comma 816 dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836,
denominato "canone", e' istituito dai comuni, dalle
province e dalle citta' metropolitane, di seguito
denominati "enti", e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche
affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e'
comunque comprensivo di qualunque canone ricognitori o
concessori previsto da norme di legge e dai regolamenti
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33:
«Art. 12 (Disposizioni di coordinamento). - 1. Le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, recante Codice
delle comunicazioni elettroniche prevalgono in caso di
conflitto con le disposizioni del presente decreto.
2. All'articolo 86, comma 3, del Codice delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocita' e le altre infrastrutture di reti
pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,
nonche' le opere di infrastrutturazione per la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi
di accesso a banda ultra larga, effettuate anche
all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non
costituiscono unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n.
28, e non rilevano ai fini della determinazione della
rendita catastale.".
3. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti
di comunicazione elettronica possono essere soggetti
soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni
espressamente previsti dal comma 2 della medesima
disposizione.».
- Il decreto 21 marzo 1988, n. 449 (Approvazione delle
norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e
l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne), e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 79 del
05-04-1988 - Suppl. Ordinario n. 28.
- Si riporta testo dell'articolo 127 del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'08 gennaio 1934
n. 5:
«Art. 127 - 1. Quando sul percorso di una conduttura
elettrica esistano altre condutture elettriche o linee
telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per
la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o
linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di
preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a
parita' di titoli, per ragioni di preesistenza. Se tali
prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione
delle linee e condutture, il Ministro dei lavori pubblici;
in caso di contestazione, da' le opportune disposizioni. Le
spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che
rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo
quanto e' disposto nell'art. 122.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 109 recante «Attuazione
della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei
dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che
modifica la direttiva 2002/58/CE", e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 18 giugno 2008 n. 141»:
«Art. 3 (Categorie di dati da conservare per gli
operatori di telefoni e di comunicazione elettronica). - 1.
Le categorie di dati da conservare per le finalita' di cui
all'articolo 132 del Codice sono le seguenti:
a) i dati necessari per rintracciare e identificare
la fonte di una comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia
mobile
1.1 numero telefonico chiamante;
1.2 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente
registrato;
2) per l'accesso Internet:
2.1 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente
registrato a cui al momento della comunicazione sono stati
univocamente assegnati l'indirizzo di protocollo internet
(IP), un identificativo di utente o un numero telefonico;
3) per la posta elettronica:
3.1 indirizzo IP utilizzato e indirizzo di posta
elettronica ed eventuale ulteriore identificativo del
mittente;
3.2 indirizzo IP e nome a dominio pienamente
qualificato della mail Exchange post, nel caso della
tecnologia SMTP ovvero di qualsiasi tipologia di post
relativo ad una diversa tecnologia utilizzata per la
trasmissione della comunicazione;
4) per la telefonia, invio di fax, sms e MMS via
internet:
4.1 indirizzo IP, numero telefonico ed eventuale
altro identificativo dell'utente chiamante;
4.2 dati anagrafici dell'utente registrato che ha
effettuato la comunicazione;
b) i dati necessari per rintracciare e identificare
la destinazione di una comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia
mobile:
1.1 numero composto, ovvero il numero o i numeri
chiamati e, nei casi che comportano servizi supplementari
come l'inoltro o il trasferimento di chiamata, il numero o
i numeri a cui la chiamata e' trasmessa;
1.2 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente
registrato;
2) per la posta elettronica:
2.1 indirizzo di posta elettronica, ed eventuale
ulteriore identificativo, del destinatario della
comunicazione;
2.2 indirizzo IP e nome a dominio pienamente
qualificato della mail Exchange post (nel caso della
tecnologia SMTP), ovvero di qualsiasi tipologia di post
(relativamente ad una diversa tecnologia utilizzata), che
ha provveduto alla consegna del messaggio;
2.3 indirizzo IP utilizzato per la ricezione
ovvero la consultazione dei messaggi di posta elettronica
da parte del destinatario indipendentemente dalla
tecnologia o dal protocollo utilizzato;
3) telefonia, invio di fax, sms e MMS via
internet:
3.1 indirizzo IP, numero telefonico ed eventuale
altro identificativo dell'utente chiamato;
3.2 dati anagrafici dell'utente registrato che ha
ricevuto la comunicazione;
3.3 numero o numeri a cui la chiamata e'
trasmessa, nei casi di servizi supplementari come l'inoltro
o il trasferimento di chiamata;
c) i dati necessari per determinare la data, l'ora
e la durata di una comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia
mobile, data e ora dell'inizio e della fine della
comunicazione;
2) per l'accesso Internet:
2.1 data e ora (GMT) della connessione e della
disconnessione dell'utente del servizio di accesso
Internet, unitamente all'indirizzo IP, dinamico o statico,
univocamente assegnato dal fornitore di accesso internet a
una comunicazione e l'identificativo dell'abbonato o
dell'utente registrato;
3) per la posta elettronica:
3.1 data e ora (GMT) della connessione e della
disconnessione dell'utente del servizio di posta
elettronica su internet ed indirizzo IP utilizzato,
indipendentemente dalla tecnologia e dal protocollo
impiegato;
4) per la telefonia, invio di fax, sms e MMS via
internet:
4.1 data e ora (GMT) della connessione e della
disconnessione dell'utente del servizio utilizzato su
internet ed indirizzo IP impiegato, indipendentemente dalla
tecnologia e dal protocollo usato;
d) i dati necessari per determinare il tipo di
comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia
mobile: il servizio telefonico utilizzato;
2) per la posta elettronica Internet e la
telefonia internet:
il servizio internet utilizzato;
e) i dati necessari per determinare le attrezzature
di comunicazione degli utenti o quello che si presume
essere le loro attrezzature:
1) per la telefonia di rete fissa, numeri
telefonici chiamanti e chiamati;
2) per la telefonia mobile:
2.1 numeri telefonici chiamanti e chiamati;
2.2 International Mobile Subscriber Identity
(IMSI) del chiamante;
2.3 International Mobile Equipment Identity
(IMEI) del chiamante;
2.4 l'IMSI del chiamato;
2.5 l'IMEI del chiamato;
2.6 nel caso dei servizi prepagati anonimi, la
data e l'ora dell'attivazione iniziale della carta e
l'etichetta di ubicazione (Cell ID) dalla quale e' stata
effettuata l'attivazione;
3) per l'accesso Internet e telefonia, invio di
fax, sms e MMS via internet:
3.1 numero telefonico chiamante per l'accesso
commutato (dial-up access);
3.2 digital subscriber line number (DSL) o un
altro identificatore finale di chi e' all'origine della
comunicazione;
f) i dati necessari per determinare l'ubicazione
delle apparecchiature di comunicazione mobile:
1) etichetta di ubicazione (Cell ID) all'inizio
della comunicazione;
2) dati per identificare l'ubicazione geografica
della cella facendo riferimento alle loro etichette di
ubicazione (Cell ID) nel periodo in cui vengono conservati
i dati sulle comunicazioni.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
per le politiche europee, dello sviluppo economico,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e della difesa, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, possono essere specificati,
ove si renda necessario anche al fine dell'adeguamento
all'evoluzione tecnologica e nell'ambito delle categorie di
dati di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1, i dati da
conservare.».
- Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio «sugli orientamenti per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti», e' pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunita' Europee del 20 dicembre
2012 n. 348.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75
«Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia
di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi
e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario
nazionale della regione Abruzzo», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 31 marzo 2011 n. 74:
«Art. 4 (Misure di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico). - 1. Il termine per stabilire, con le
modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 8-novies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il
calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione
televisiva digitale terrestre e' prorogato al 30 settembre
2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo
economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso
relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei
criteri e delle modalita' disciplinati dai commi da 8 a 12
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
nonche', per quanto concerne le frequenze radiotelevisive
in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica
o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente
abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito
locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti
criteri: a) entita' del patrimonio al netto delle perdite;
b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della
popolazione; d) priorita' cronologica di svolgimento
dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area di
copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio
2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in
tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non
procede all'assegnazione a operatori di rete
radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi
alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle
aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto
luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale,
il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le
frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8,
assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi
alle frequenze nella banda 790-862 MHz, risultanti in
posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i
diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230
MHz e 470-790 MHz. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni
economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti
d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacita'
trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due
programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in
ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari
di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie.».
- La direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, «relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato.», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' Europee 28 novembre 2018 n. 303.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante: «Attuazione
della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a
ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita'», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 09 marzo 2016 Serie Generale, n. 57:
«Art. 7 (Disposizioni per la semplificazione nel
rilascio delle autorizzazioni). - 1. All'articolo 88, comma
7, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole:
"quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"trenta giorni", le parole: "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole:
"dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "otto
giorni". 2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo Codice
e' sostituito dal seguente: "8. Qualora l'installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi
aree di proprieta' di piu' Enti, pubblici o privati,
l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui
all'allegato n. 13, e' presentata allo sportello unico
individuato nel comune di maggiore dimensione demografica.
In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza
di servizi convocata dal comune di cui al periodo
precedente.».
- Il regolamento 2020/1070/UE della Commissione
europea, del 20 luglio 2020 «che specifica le
caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata
limitata a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della
direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che istituisce il codice europeo delle
comunicazioni elettroniche», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' Europee del 21 luglio 2020 n.
234.
- La direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
31 luglio 2002, n. L 201.
- Il decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 17
concernente il Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 agosto
2017 n. 179 - Supplemento ordinario n. 43.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali (recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE). Regolamento (UE) 2016/679 «che riserva l'arco di
numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri
armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza
sociale», e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio
2003 n. 174 - Supplemento Ordinario n. 123.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
concernente l'Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2018 n. 119.
- Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 1, lett.
l) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del Consumo):
«Art. 45 (Definizioni). - (Omissis).
l) supporto durevole: ogni strumento che permetta al
consumatore o al professionista di conservare le
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo
da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che
permetta la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;».
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della
Commissione che stabilisce un modello sintetico di
contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico a norma
della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2019,
n. L 336.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31
gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007 n. 40:
«Art. 1 (Ricarica nei servizi di telefonia mobile,
trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con
operatori telefonici, televisivi e di servizi internet). -
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza
delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un
adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del
servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte
presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori
di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni
elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi
per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in
forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico
telefonico o del servizio richiesto. E' altresi' vietata la
previsione di termini temporali massimi di utilizzo del
traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola
difforme e' nulla e non comporta la nullita' del contratto,
fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte
promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il
consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la
propria offerta commerciale alle predette disposizioni
entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di
comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, prevedono la
cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei
servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere
temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile,
su base mensile o di multipli del mese.
1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il
diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso
di emissione di fatture a debito nei riguardi del
consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di
due anni, qualora l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento
di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle
modalita' di esecuzione dei conguagli e di fatturazione
adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha
presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle
forme previste dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento
finche' non sia stata verificata la legittimita' della
condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare
all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo
periodo e informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni
caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui
al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso
non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti
effettuati a titolo di indebito conguaglio.
1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive
e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla
tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui
al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quater. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi
offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in
modo da assicurare che i consumatori possano compiere
scelte informate.
1-quinquies. In caso di violazione dei commi 1-bis e
1-bis. l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
ordina all'operatore la cessazione della condotta e il
rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o
comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti,
indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni.
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti
operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci
che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli
consumatori un adeguato confronto.
2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni determina le modalita' per consentire
all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da
un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di
conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il
numero chiamato.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori
di telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal
contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore
senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza
spese non giustificate da costi dell'operatore e non
possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta
giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la
facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del
presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla
data di entrata in vigore del presente decreto entro i
successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative
al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro
operatore sono commisurate al valore del contratto e ai
costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi
sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire
il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento
della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di
sottoscrizione del contratto, nonche' comunicate, in via
generale, all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione
di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
3-bis. Le modalita' utilizzabili dal soggetto
contraente che intenda recedere da un contratto stipulato
con operatori di telefonia e di reti televisive e di
comunicazione elettronica, nonche' in caso di cambio di
gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione
e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento
dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni
caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche devono consentire la
possibilita' per consumatori e utenti di comunicare il
recesso o il cambio di gestore con modalita' telematiche.
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di
telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad
oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non puo'
avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di
risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi
informativi e i medesimi limiti agli oneri per il
consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque
gli eventuali relativi costi devono essere equi e
proporzionati al valore del contratto e alla durata residua
della promozione offerta.
3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei
servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai
fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di
servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la
prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni
caso, e' fatto divieto agli operatori di telefonia e di
comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita' per
il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in
abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi,
senza il previo consenso espresso e documentato
all'attivazione di tale tipologia di servizi.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3-quater. La
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis ((,
1-bis.1))
, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater e'
sanzionata dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai
sensi del comma 1-quinquies e' sanzionata applicando
l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice.
4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al
comma 1-bis costituisce standard minimo nelle condizioni
generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso
di variazione dello standard da parte dell'operatore e
tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-ter, si
applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore
di ciascun utente interessato dalla illegittima
fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni giorno
successivo alla scadenza del termine assegnato
dall'Autorita' ai sensi del comma 1-quinquies. L'Autorita'
vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito
delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.».
- La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13
agosto 2015 n. 187.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2016 n.
213.
- Si riporta il testo dell'articolo 129 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante
individua con proprio provvedimento, in cooperazione con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 154, comma 4, e in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, le modalita' di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi ai
contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua
idonee modalita' per la manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche'
per le finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del
Regolamento, in base al principio della massima
semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi
a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso
qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema
di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza
oneri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49:
«Art. 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici).
- 1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti,
mediante il raggiungimento di un elevato livello di
raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi
indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE raccolti
al trattamento adeguato di cui all'articolo 18, devono
essere attivate le seguenti misure ed azioni:
a) i Comuni assicurano la funzionalita' e
l'adeguatezza, in ragione della densita' della popolazione,
dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti
dai nuclei domestici e l'accessibilita' ai relativi centri
di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai
distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di
assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i
RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi
di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro
territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri
Comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita
convenzione con il Comune di destinazione. Detta
convenzione e' obbligatoria per i Comuni che non abbiano
allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE.
b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) e
ai commi 1 e 3 dell'articolo 11, i produttori,
individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui
aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di
raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei
domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal
presente decreto legislativo.
2. La realizzazione e la gestione di centri di
raccolta di cui alle lettere a) e b) si svolge con le
modalita' previste dalle disposizioni adottate in
attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, in
alternativa, con le modalita' previste agli articoli 208,
213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. La raccolta differenziata deve riguardare in via
prioritaria le apparecchiature per lo scambio di
temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di
ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade
fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e
apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie
5 e 6 dell'Allegato III.
4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed
elettronica ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 11 del
presente decreto legislativo puo' essere rifiutato nel caso
in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale
incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti
evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i
suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai
RAEE. Al fine di garantire il corretto smaltimento di tali
RAEE, essi dovranno essere consegnati dal detentore finale
ai centri di raccolta, che provvedono alla gestione degli
stessi sulla base delle modalita' concordate ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, lettera c).».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 220 del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 220 (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni
del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b),
della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette,
modificate od integrate, anche sulla base di direttive
europee, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di
competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita
l'Autorita', secondo i medesimi criteri e principi
direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della
citata legge n. 166 del 2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle
attribuzioni del Ministero e dell'Autorita', delle
disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede
comunitaria e dell'articolo 36 della legge 21 dicembre
2012, n. 234, sono modificate, all'occorrenza, con decreto
del Ministero dello sviluppo economico.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1. E' istituita l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
"Autorita'", la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la
denominazione di "Ministero delle comunicazioni".
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna
commissione e' organo collegiale costituito dal presidente
dell'Autorita' e da due commissari. Il consiglio e'
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo
per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di
impedimento di un commissario, la Camera competente procede
all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica
fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti
l'Autorita'. Al commissario che subentri quando mancano
meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si
applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma
8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente
dell'Autorita' e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
La designazione del nominativo del presidente
dell'Autorita' e' previamente sottoposta al parere delle
competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo
2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. I commissari ed il
presidente sono scelti sulla base del merito, delle
competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di
riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che
abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a
ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum
professionale. Prima della elezione dei commissari e la
designazione del presidente, i curricula ricevuti dal
Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e
secondo le modalita' da questi fissati, sono pubblicati sui
rispettivi siti istituzionali.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25
giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11,
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi'
individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle
comunicazioni sullo schema del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui
al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.
223, indicando le frequenze destinate al servizio di
protezione civile, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del
soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo.
3) definisce, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche'
conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle
comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria,
determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre
piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, ((i fornitori di servizi di intermediazione on
line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
che offrono servizi in Italia,))
nonche' le imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e
le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le
imprese fornitrici di servizi telematici e di
telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e
digitale; nel registro sono altresi' censite le
infrastrutture di diffusione operanti nel territorio
nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro e per la
definizione dei criteri di individuazione dei soggetti
tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al
registro alla data di entrata in vigore della presente
legge;
6) dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le
disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del
Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale
delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella
legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982,
n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai
registri di cui al presente numero esistenti presso
l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
sono trasferiti all'Autorita' ai fini di quanto previsto
dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti,
anche con riferimento alle tariffe massime, per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai
gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
di interruzione del servizio agli utenti, formulando
eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli
utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita'
avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da
un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito
oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio
universale e le modalita' di determinazione e ripartizione
del relativo costo, e ne propone le eventuali
modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi
nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che
ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani
di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente
gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti
privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti,
anche per effetto congiunto di piu' emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi
degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni.
Il rispetto di tali indici rappresenta condizione
obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni
della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali
di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di
ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di
attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo
182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi
forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore
radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori
anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione
relativi al rapporto tra televisione e minori e degli
indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In
caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei
minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il
fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione
penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle
minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore
delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore
radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di
rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e
sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo
schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila
sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove
la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a
criteri universalistici del campionamento rispetto alla
popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo'
provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31
della legge 6 agosto 1990, numero 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di
interventi, anche legislativi, in relazione alle
innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano
interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme
legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle
comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione", ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,
n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui
criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi
contributi, nonche' il regolamento sui criteri e sulle
modalita' di rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la
determinazione dei relativi canoni e contributi;
 


6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri
previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche'
tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente
attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
e alla commissione per i servizi e i prodotti.
14-bis garantisce l'adeguata ed efficace
applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove
equita' e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi
di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di
linee guida, la promozione di codici di condotta e la
raccolta di informazioni pertinenti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere
ridistribuite con il regolamento di organizzazione
dell'Autorita' di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui
sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di
concessioni o autorizzazioni, deve consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
servizio universale e quella dell'attivita' di
installazione e gestione delle infrastrutture separata da
quella di fornitura del servizio e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere
attuata nel termine previsto dal regolamento di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore
delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi
dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di
cui al presente comma.
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato,
nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge
14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di
svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione
nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita'
operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di
un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i
regolamenti di cui al presente comma sono adottati
dall'Autorita' con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta'
di denunziare violazioni di norme di competenza
dell'Autorita' e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti
le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere fra utenti o categorie
di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le
procedure relative ai criteri minimi adottati dalle
istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione
delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati
dall'Autorita' nella definizione delle predette procedure
costituiscono principi per la definizione delle
controversie che le parti concordino di deferire ad
arbitri.
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero
delle comunicazioni e degli organi del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle
istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le
norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita' i
comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi
dall'insediamento, ai quali sono altresi' attribuite le
competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli
indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro
il termine di cui al secondo periodo e in caso di
inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le
comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un regolamento per definire le materie di sua
competenza che possono essere delegate ai comitati
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle
funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di
soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono
esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti
organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei
comitati regionali per le comunicazioni avviene
prioritariamente mediante le procedure di mobilita'
previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, risulti
applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga
priorita' e' riconosciuta al personale in posizione di
comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi
ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione
organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il
Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il
personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di
polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni
organiche del personale del Ministero dell'interno e degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello
stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il
Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il
personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti
d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e
dell'editoria.
16.
17. E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta
unita'. Alla definitiva determinazione della pianta
organica si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme
dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi di
lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo,
puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate
esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a
trenta unita' e per non oltre il 20 per cento delle
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di
cui al presente comma e' corrisposta l'indennita' prevista
dall'articolo 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge
l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, mediante apposita
selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente
dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria purche' in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
delle singole funzioni.
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del
presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12
e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
nonche' il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5
agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente
articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della
legge 6 agosto 1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni
norma incompatibile con le disposizioni della presente
legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorita' subentra
nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella
titolarita' dei rapporti attivi e passivi facenti capo al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite,
coordinare le funzioni dell'Autorita' con quelle delle
pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il
Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai
fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
27.
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio
nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
associazioni rappresentative delle varie categorie degli
utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e
mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti e della dignita' della persona o delle particolari
esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al
Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e
privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o
svolgono attivita' in questi settori su tutte le questioni
concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di confronto
e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento
l'Autorita' detta i criteri per la designazione,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il
quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le
proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati
personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste
dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al
vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621
del codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con
le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti,
dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorita' sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa
Autorita'.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti ((o in applicazione del regolamento
(UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2019))
, si applica a ciascun soggetto interessato
una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2
per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato
realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Se l'inottemperanza re-guarda ordini
impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni
di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si
applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notifica della contestazione. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
comma sono irrogate dall'Autorita'.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la
violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo'
essere disposta nei confronti del titolare di licenza o
autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante:
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia)», pubblicato Gazzetta Ufficiale il 20
ottobre 2001 n. 45, come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (L) (Agibilita' - regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato
dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1). - 1.
La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati e, ove previsto, di
rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente,
nonche' la conformita' dell'opera al progetto presentato e
la sua agibilita' sono attestati mediante segnalazione
certificata.
2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto
che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di
attivita', o i loro successori o aventi causa, presenta
allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione
certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o
parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei
casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione
certificata puo' riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della
costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all'intero intervento edilizio e siano
state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti
relativi alle parti comuni;
b) singole unita' immobiliari, purche' siano
completate e collaudate le opere strutturali connesse,
siano certificati gli impianti e siano completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate
funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita'
parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a
4 e' corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora
non nominato, di un professionista abilitato che assevera
la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui
all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma
8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare
esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformita' delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche
di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di
aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che
attesta la conformita' degli impianti installati negli
edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita',
risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente
ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;
e-bis) attestazione di "edificio predisposto alla
banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per
gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide
CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.
6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4
puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo
sportello unico della segnalazione corredata della
documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19,
commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le
Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze,
disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli,
anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere
realizzate.
7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi'
essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili
legittimamente realizzati privi di agibilita' che
presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per
la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 135-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia)», pubblicato Gazzetta
Ufficiale il 20 ottobre 2001 n. 45, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione
digitale degli edifici). - 1. Tutti gli edifici di nuova
costruzione per i quali le domande di autorizzazione
edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono
essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica
multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da
adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione
ad alta velocita' in fibra ottica fino ai punti terminali
di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1°
luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di
un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma
1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio
interna all'edificio si intende il complesso delle
installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti
reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione
fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai
servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di
accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali
le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo
il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di
accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1°
luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda
che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai
sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il
punto fisico, situato all'interno o all'esterno
dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a
fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la
connessione con l'infrastruttura interna all'edificio
predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a
banda ultra larga.
2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso di nuove
opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire
ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di
autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data
del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi
di equipaggiamento digitale degli edifici e' attestato
dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla
banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per
gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide
CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del
soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di
costruire o di altro soggetto interessato. Tale
attestazione e' necessaria ai fini della segnalazione
certificata di cui all'articolo 4. Il Comune entro 90
giorni dalla ricezione della segnalazione e' tenuto a
comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al
Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture
(SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del
2014.
3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al
presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione
edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022,
possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o
della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e
non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra
larga', rilasciata da un tecnico abilitato come previsto
dal comma 2-bis.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 40 e l'art.
9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021 -
Edizione straordinaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure.»:
«5. Al fine consentire il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di
cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, e gli interventi di modifica
previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono realizzati previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva
degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli
impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purche' non
comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e
aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri
quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro
trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo
competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un
provvedimento negativo.».
«Art. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR). - 1.
Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal
PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
sulla base delle specifiche competenze istituzionali,
ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita
nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero
avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel
PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa
nazionale ed europea vigente.
2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di
cui al comma 1 possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a
prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente,
statale, regionale e locale e da enti vigilati.
3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa
adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli
interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari
di legalita' e ai controlli amministrativo contabili
previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la
completa tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una
apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle
risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti
gli atti e la relativa documentazione giustificativa su
supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per
le attivita' di controllo e di audit.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 1, lettera
f), e 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109 recante: «Disposizioni urgenti in materia di
cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di
cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale» e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 4 agosto 2021 n. 185:
«Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1. L'Agenzia:
[...]
f) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti
al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle
relative:
1) al perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai
relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni
attribuite al Centro di valutazione e certificazione
nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le
attivita' di ispezione e verifica di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle
relative all'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3
del regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;
2) alla sicurezza e all'integrita' delle
comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e
16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
relative disposizioni attuative;
3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi, di cui al decreto legislativo NIS;
(omissis).
4. Il Centro di valutazione e certificazione
nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico, e' trasferito presso l'Agenzia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 5, del
citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). -
(omissis).
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i
termini e le modalita':
a) per assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi,
in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi,
secondo opportune intese con le amministrazioni
interessate, per l'attuazione delle disposizioni del
presente decreto;
b) mediante opportune intese con le amministrazioni
interessate, per il trasferimento delle funzioni di cui
all'articolo 7, nonche' per il trasferimento dei beni
strumentali e della documentazione, anche di natura
classificata, per l'attuazione delle disposizioni del
presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse
finanziarie ed umane da parte delle amministrazioni
cedenti.».
 
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