Gazzetta n. 292 del 9 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 17 novembre 2021
Criteri e modalita' per il riconoscimento di un contributo economico volto ad incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico.


IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 ed in particolare l'art. 2, comma 2, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e ha dettato le relative disposizioni;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l'art. 4-ter che al comma 1 ha istituito le zone economiche ambientali;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che disciplina il fondo per la promozione della tariffazione puntuale e, in particolare il comma 768 ai sensi del quale «Agli enti di Governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, e' erogato un contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale» e il comma 769 che prevede un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze in cui sono stabiliti criteri e modalita' per l'attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta';
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»;
Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020, n. 120, ai cui effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha espresso il proprio parere con nota del 9 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Finalita', oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' per il riconoscimento di un contributo economico volto ad incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il fondo, istituto dall'art. 1, comma 767 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021e 2022, stanziati sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare la domanda di concessione del contributo di cui al presente decreto le seguenti tipologie di soggetti beneficiari:
a) enti di Governo d'ambito di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, composti dai comuni che hanno la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una Zona economica ambientale (ZEA);
b) i comuni che hanno la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una Zona economica ambientale (ZEA), laddove gli enti di Governo d'ambito di cui alla lettera a) non sono costituiti.
 
Art. 3

Pubblicazione dei bandi a cura degli Enti Parco nazionali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ente Parco nazionale provvede alla pubblicazione di un bando, sul sito web istituzionale dell'Ente Parco, in cui sono individuati i termini (non superiori a sessanta giorni) e le modalita' di presentazione delle istanze per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'art. 1.
2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2, il cui territorio afferisce alla ZEA di competenza, presentano all'Ente Parco di riferimento un progetto, comprensivo delle infrastrutture tecniche ed informatiche e corredato da un quadro economico, finalizzato all'adozione del sistema di misurazione contenente uno dei sistemi tariffari tra quelli di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017.
3. Ciascun Ente Parco nazionale seleziona, nei successivi sessanta giorni, i progetti ritenuti ammissibili tra quelli presentati ai sensi del comma 2, tenuto conto dei requisiti di ammissibilita' e sulla base dei criteri definiti all'art. 4 e provvede alla pubblicazione sul sito web dell'elenco dei soggetti beneficiari del contributo economico. I progetti devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. Gli Enti Parco nazionali svolgono tale attivita' con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 4

Requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione

1. Ai fini dell'ammissibilita' i progetti recano:
a) una relazione tecnica descrittiva del sistema di raccolta rifiuti adottato e del sistema tariffario che si intende adottare, comprendendo la puntuale descrizione e il relativo dimensionamento del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti scelto tra quelli previsti al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro della transizione ecologica 20 aprile 2017;
b) un quadro economico dell'intervento con l'indicazione delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie che si intende acquistare;
c) un cronoprogramma degli interventi.
2. I progetti sono valutati secondo i seguenti criteri di selezione:
a) numero abitanti del comune/ATO:
superiore a 50.000 abitanti: 10;
da 20.000 a 50.000 abitanti: 8;
inferiore a 20.000 abitanti: 6.
b) Percentuale di cofinanziamento:
Inferiore al 60%: 3;
tra il 60% e il 70%: 4;
superiore al 70%: 5.
c) Percentuale utenze coinvolte:
pari al 100% : 10;
inferiore al 100% : 5.
d) Luogo della misurazione puntuale:
presso l'utenza singola o aggregata - sistemi domiciliari: 10;
presso struttura multiutenza (cassonetto stradale, CCR, ecc.): 5.
3. A parita' di punteggio di cui al comma 2, si procedera' a dare priorita' all'ordine di arrivo delle istanze.
 
Art. 5

Ripartizione del Fondo

1. Il Ministero della transizione ecologica provvede a trasferire le risorse disponibili di cui all'art. 1 tra gli Enti Parco nazionali, secondo il criterio di ripartizione della «Complessita' territoriale-amministrativa» di cui al decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 279 del 31 dicembre 2020. Ai fini del presente decreto, il suddetto criterio e' definito dai seguenti tre distinti parametri: parametro superficie occupata, parametro superfici naturali, parametro numero dei comuni, di cui all'Allegato, parte integrante del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministero della transizione ecologica trasferisce a ciascun ente Parco nazionale le somme, ai sensi del comma 1, secondo la ripartizione di cui all'Allegato.
 
Art. 6

Concessione ed Erogazione del contributo

1. Il contributo economico e' riconosciuto al soggetto beneficiario per la copertura fino al 50% dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale di cui all'art. 3.
2. L'erogazione del contributo e' effettuata da ciascun Ente Parco nazionale al soggetto beneficiario del contributo, mediante una anticipazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi al contributo sul sito web dell'Ente Parco di cui all'art. 3, comma 3, pari all'80% dei costi indicati nel quadro economico del progetto e un saldo finale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'intera documentazione di cui al comma 3, a copertura fino al massimo erogabile ai sensi del comma 1, dei costi effettivamente sostenuti e documentati nella rendicontazione di cui al comma 3.
3. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle istanze ammesse di cui all'art. 3, comma 3, i soggetti beneficiari presentano all'Ente Parco nazionale di competenza la documentazione a consuntivo delle spese sostenute nonche' una relazione finale dimostrativa dell'adozione del sistema di misurazione puntuale.
4. Per comprovate ragioni non dipendenti dal beneficiario del contributo, questi potra' presentare, una sola volta, motivata istanza all'Ente Parco di competenza, di proroga del termine di cui al comma 3.
5. La concessione ed erogazione del contributo ai beneficiari avviene entro i limiti indicati al successivo art. 9, secondo la ripartizione di cui all'Allegato.
 
Art. 7

Revoca del contributo economico

1. Ciascun ente Parco nazionale svolge tutti i controlli relativi all'effettiva adozione del sistema di misurazione puntuale da parte di ciascun soggetto beneficiario.
2. Gli Enti Parco nazionali danno immediata notizia al Ministero della transizione ecologica di riscontrate irregolarita' delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla legge e dal presente decreto.
3. Il Ministero della transizione ecologica puo' disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sugli interventi finanziati.
4. In caso di mancato rispetto dei tempi indicati all'art. 6, comma 3, ed in assenza di proroga, il contributo e' revocato e le risorse gia' erogate sono recuperate da parte del Ministero della transizione ecologica e versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposito capitolo individuato con successivo atto.
5. Ciascun Ente Parco provvede a versare sul medesimo capitolo di cui al comma 4, le risorse gia' trasferite ai sensi dell'art. 5, comma 1, e non impiegate in tutto o in parte.
 
Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo di cui l'art. 1, commi 767, 768 e 769, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 
Art. 9

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse di cui all'art. 1, commi 767, 768 e 769, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2021

Il Ministro: Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 3007