Gazzetta n. 292 del 9 dicembre 2021 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
DELIBERA 3 novembre 2021 |
Approvazione del piano annuale di attivita' e del RAF per l'anno 2022, ex art. 6, comma 9-septies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come novellato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di limiti di ammissibilita' delle garanzie SACE - approvazione del piano annuale delle attivita' e del sistema dei limiti di rischio (Risk appetite framework - RAF) per l'anno 2022. (Delibera n. 73/2021). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine; Visto il regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico; Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico; Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a: a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.a. sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (ora Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998; Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 recante «Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese»; Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il quale prevede, al secondo e al quarto capoverso che «SACE S.p.a. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia, [...] e che gli impegni assunti dalla SACE S.p.a., nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma, sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi»; Visto, altresi', i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies del predetto art. 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, i quali definiscono un nuovo modello di sostegno pubblico all'esportazione, operativo a decorrere dal 1° gennaio del 2021, e in tale quadro istituiscono tra l'altro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione; Visto, in particolare, il comma 9-bis del citato art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il quale prevede che «SACE S.p.a. assume gli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato, in conformita' al presente articolo, senza vincolo di solidarieta'.», e inoltre che «la legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attivita' deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica»; Visto, altresi', il comma 9-septies del citato art. 6 del citato decreto-legge 30 settembre n. 269, ai sensi del quale «il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, su proposta della SACE S.p.a., delibera il piano annuale, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche' il sistema dei limiti di rischio - Risk appetite framework (di seguito "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione. Il piano annuale e il RAF sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)»; Ritenuto di mantenere inalterato il limite di massima esposizione assumibile dallo Stato e da SACE S.p.a. in termini di stock di garanzie deliberate, confermando pertanto ai fini della successiva indicazione in legge di bilancio l'importo di euro 120 miliardi di euro; Ritenuto, altresi', di mantenere, per quanto riguarda il sistema dei limiti di rischio per il 2022, la medesima articolazione ed impostazione dei limiti previsti nel Risk appetite framework - RAF cumulato vigente calibrandone la soglia di esposizione ai fini di una maggiore aderenza al contesto di rischio di riferimento; Considerato che il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, nella riunione del 6 ottobre 2021, ha esaminato e deliberato, su proposta della SACE S.p.a., il piano annuale di attivita' e il Risk appetite framework (RAF) per l'anno 2022, cosi' come previsto dall'art. 6 comma 9-septies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; Vista la nota n. 20268 del 19 ottobre 2021 con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente l'approvazione con delibera, da parte di questo Comitato, del piano annuale di attivita' e del sistema dei limiti di rischio (Risk appetite framework - RAF) per l'anno 2022; Acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Enrico Giovannini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente piu' anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato;
Delibera:
1. Sono approvati il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio - Risk appetite framework (RAF) per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 6, comma 9-septies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, i quali fissano rispettivamente, gli impegni assicurativi di SACE S.p.a. per l'anno 2022 in 30 miliardi di euro suddivisi in 4 miliardi di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 26 miliardi di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi e il limite cumulato di assunzione degli impegni di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, in 120 miliardi di euro. Roma, 3 novembre 2021
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili con funzioni di Presidente Giovannini Il segretario Tabacci
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1593 |
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