Gazzetta n. 290 del 6 dicembre 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 277 del 20 novembre 2021).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
ambito lavorativo pubblico

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater e' inserito il seguente:
«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalita' organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalita' organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3,fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.
13. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e
fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
di emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale
di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al
personale delle Autorita' amministrative indipendenti, ivi
comprese la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici
e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini
dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del
territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge
l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di
esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di
cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto
dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente
decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76. 2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'
lavorativa o di formazione o di volontariato presso le
amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di
contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del
vaccino sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1
sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di
cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la
verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1,
oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e'
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo
periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le
modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di
cui al comma 4, anche a campione, prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e
individuano con atto formale i soggetti incaricati
dell'accertamento e della contestazione delle violazioni
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro
forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle
rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle
nuove modalita' organizzative adottate per le verifiche di
cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi
COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e della salute, puo' adottare
linee guida per la omogenea definizione delle modalita'
organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le
province autonome e gli enti locali le predette linee
guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare
e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i
lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio
datore di lavoro copia della propria certificazione verde
COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta
certificazione, per tutta la durata della relativa
validita', sono esonerati dai controlli da parte dei
rispettivi datori di lavoro.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui
comunichi di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta
certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro,
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta certificazione e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto
di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al
primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro
compenso o emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui
al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
2 e' punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano
ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi
ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di
cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la
violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per
le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa
prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di
una somma da euro 600 a euro 1.500.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal
Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8
trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo
9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando
quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai
soggetti titolari di cariche elettive o di cariche
istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito
della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento
alle disposizioni di cui al presente articolo.
13. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono
alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
- Si riporta dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 4-bis del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici» convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione
di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). - 1. In
considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di
cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al
fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni
di cura e assistenza, gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n.
43, che svolgono la loro attivita' nelle strutture
sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche
e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi
professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione
gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle
prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La
vaccinazione e' somministrata nel rispetto delle
indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome
e dalle altre autorita' sanitarie competenti, in
conformita' alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute,
in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,
attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione
di cui al comma 1 non e' obbligatoria e puo' essere omessa
o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale
territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti,
con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla
regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il
medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di
interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle
strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali,
pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e
negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri
dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo
di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia
autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli
elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province
autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali,
verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti
rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi
vaccinali a disposizione della regione e della provincia
autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione
anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di
vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della
campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia
autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, segnala immediatamente
all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei
soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4,
l'azienda sanitaria locale di residenza invita
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla
ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il
differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la
presentazione della richiesta di vaccinazione o
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di
cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della
documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria
locale, successivamente alla scadenza del predetto termine
di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente
l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del
vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalita' e i termini
entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In
caso di presentazione di documentazione attestante la
richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale
invita l'interessato a trasmettere immediatamente e
comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la
certificazione attestante l'adempimento all'obbligo
vaccinale.
6. Decorsi i termini per l'attestazione
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5,
l'azienda sanitaria locale competente accerta
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa
acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso
le autorita' competenti, ne da' immediata comunicazione
scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine
professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di
accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale
determina la sospensione dal diritto di svolgere
prestazioni o mansioni che implicano contatti
interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il
rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 e' comunicata
immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di
appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il
datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al
comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni
esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di
diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni
diverse non e' possibile, per il periodo di sospensione di
cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne' altro
compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene
efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o,
in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale
nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26,
commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al
comma 1 e' omessa o differita e comunque non oltre il 31
dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di
cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione
della retribuzione, in modo da evitare il rischio di
diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al
fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio
dell'attivita' libero-professionale, i soggetti di cui al
comma 2 adottano le misure di prevenzione
igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di
sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e
delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
«Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai
lavoratori impiegati in strutture residenziali,
socio-assistenziali e socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre
2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4,
comma 1, si applica altresi' a tutti i soggetti, anche
esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo
1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita'.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo
1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita', e i datori di lavoro dei soggetti che, a
qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture
attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del
presente articolo. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, per la finalita' di cui al primo periodo del
presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono
verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le
informazioni necessarie secondo le modalita' definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali.
4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli
operatori di interesse sanitario nonche' ai lavoratori
dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis,
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a
qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita', si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a
eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione
lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominato, e
mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo
vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano
vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma
10.
5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo
1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita', in violazione delle disposizioni del comma 1
del presente articolo nonche' la violazione delle
disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente
articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1,
3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e
9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35:
«Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.
2. (Omissis).
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal
presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. (Omissis).
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
6. - 8. (Omissis)
9. Il Prefetto, informando preventivamente il
Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74:
«Art. 2 (Sanzioni e controlli). - (Omissis).
2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal presente decreto accertate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle
regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni.
(Omissis).».
 
Art. 2
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati
negli uffici giudiziari

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, e' inserito il seguente:
«Art.9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonche' i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari.
5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, e' tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-sexies, del
citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art.9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari).
- 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari nonche' i componenti delle commissioni
tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove
svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono e,
su richiesta, non esibiscono la certificazione verde
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato
possesso o alla mancata esibizione della certificazione
verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e'
considerata assenza ingiustificata con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di
assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono
dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento,
comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo agli uffici giudiziari in violazione
della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra
illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati
ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri
soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo
secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il
verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza
ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto
compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche al magistrato onorario e ai giudici popolari.
5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in
cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la
magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la
corte di appello, e' tenuto a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di
delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5
dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero
della giustizia, per i profili di competenza, possono
essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4,
l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della
disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle
disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del
comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9
e 13 dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e
4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli
avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e
gli altri ausiliari del magistrato estranei alle
amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del
processo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - (Omissis).
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una
delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al
termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della
salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la
somministrazione della prima dose di vaccino o al termine
del prescritto ciclo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 «Disciplina
degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative
sanzioni e della procedura per la loro applicabilita',
nonche' modifica della disciplina in tema di
incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di
ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1,
lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150»:
«Art. 12 (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica una
sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito
vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di
astensione nei casi previsti dalla legge;
c) l'omissione, da parte dell'interessato, della
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura
della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di
cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
modificati dall'articolo 29 del presente decreto;
d) il tenere comportamenti che, a causa dei
rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel
procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze,
costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma
1, lettere d), e) ed f);
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di
giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
h) la scarsa laboriosita', se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di
riservatezza;
l) l'uso della qualita' di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti;
m) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari
senza avere richiesto o ottenuto la prescritta
autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura,
qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto
non si appalesi di particolare gravita'.
(Omissis).».
 
Art. 3
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
ambito lavorativo privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione, anche in qualita' di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; e' onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-septies del
citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e
fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
di emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una
attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo,
ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita'
e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter,
9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e
4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione,
anche in qualita' di discenti, o di volontariato nei luoghi
di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del
vaccino sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1
e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che
dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche
dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in
somministrazione la verifica del rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; e'
onere del somministratore informare i lavoratori circa la
sussistenza delle predette prescrizioni.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono,
entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a
campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i
controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai
luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti
incaricati dell'accertamento delle violazioni degli
obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di
cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di
consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria
certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano
la predetta certificazione, per tutta la durata della
relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte
dei rispettivi datori di lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui
comunichino di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta
certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro,
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
nel luogo di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati fino alla presentazione della predetta
certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza
ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque
denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti,
dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al
comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore
per la durata corrispondente a quella del contratto di
lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un
periodo non superiore a dieci giorni lavorativi,
rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il lavoratore
sospeso.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui
al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
2 e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano
ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di
cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la
violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per
le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa
prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di
una somma da euro 600 a euro 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal
Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9
trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla
violazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 9, 9-ter, 9-ter.1
e 9-ter.2 del citato decreto-legge n. 52 del 2021:
«Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini
del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,
ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2
effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e
le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare
del Ministero della salute, somministrate dalle autorita'
sanitarie competenti per territorio e le vaccinazioni
somministrate dalle autorita' sanitarie nazionali
competenti e riconosciute come equivalenti con circolare
del Ministero della salute;
c) test molecolare: test molecolare di
amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le
tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi
inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop
(LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA),
utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria
ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti
reputati idonei dal Ministero della salute;
d) test antigenico rapido: test basato
sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante
immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto
dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero
della salute;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione
delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo
nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di
certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale
ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del
Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa societa' per
conto del Ministero della salute, titolare del trattamento
dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una
delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al
termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della
salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la
somministrazione della prima dose di vaccino o al termine
del prescritto ciclo.
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha
una validita' di dodici mesi a far data dal completamento
del ciclo vaccinale ed e' rilasciata automaticamente
all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione
sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente
alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La
certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e'
rilasciata anche contestualmente alla somministrazione
della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo
giorno successivo alla somministrazione fino alla data
prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale
deve essere indicata nella certificazione all'atto del
rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo
periodo e' rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta
somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una
precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validita' dalla
medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la
predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente
la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi
informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta
certificazione nel fascicolo sanitario elettronico
dell'interessato. La certificazione di cui al presente
comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di
vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come
caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha
una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta
guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o
digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il
ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i
pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e
dai pediatri di libera scelta nonche' dal dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario
elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al
presente comma cessa di avere validita' qualora, nel
periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella
certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo
giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino,
nonche' a seguito del prescritto ciclo, e' rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui alla
lettera c-bis), che ha validita' di dodici mesi a decorrere
dall'avvenuta guarigione.
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha
una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test
antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del
test molecolare ed e' prodotta, su richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle
strutture sanitarie pubbliche, da quelle private
autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i
test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici
di medicina generale o pediatri di libera scelta.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai
sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe
certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei
diversi servizi sanitari regionali.
6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il
rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i
dati personali riportati nella certificazione non sono, o
non sono piu', esatti o aggiornati, ovvero se la
certificazione non e' piu' a sua disposizione.
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni
verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni
in formato digitale, sono accessibili alle persone con
disabilita' e sono riportate, in formato leggibile, in
italiano e in inglese.
7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di
vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono richiedere la certificazione verde
COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento
sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in
cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in
conformita' al diritto vigente negli Stati membri
dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute. Le certificazioni
rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato
membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli
Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori
che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di
viaggio se tale obbligo non e' imposto al genitore o ai
genitori perche' in possesso di un certificato di
vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo
di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per
motivi di viaggio non si applica ai bambini di eta'
inferiore a sei anni.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad
applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953
e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
giugno 2021.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra
le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
-DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme
istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono
indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da
riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale
-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre
interoperabile che consente di verificare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i
tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per
assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
certificazioni. Per le finalita' d'uso previste per le
certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti
rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie,
dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale
e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano
una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e
c).
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono
essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli
articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis,
9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto,
nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle
certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente
con legge dello Stato.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 in ambito scolastico e universitario). - 1. Dal 1°
settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di
sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio
essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del
sistema nazionale di istruzione e delle scuole non
paritarie e quello universitario, nonche' gli studenti
universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
dei sistemi regionali di istruzione e formazione
professionale, dei sistemi regionali che realizzano i
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e
degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al
comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai
responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del
presente comma. Le disposizioni del presente comma si
applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
6 agosto 2021, n. 111.
1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde
COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non
sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo
o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo si intendono comunque rispettate a seguito della
presentazione da parte dell'interessato di un certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente
la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione
o dal medico di medicina generale dell'interessato, che
attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di
cui al citato articolo 9, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al
comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai
commi 1 e 1-bis e' considerato assenza ingiustificata e non
sono corrisposti la retribuzione ne' altro compenso o
emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto
giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro e'
sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro e' disposta
dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle
istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia
fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e
alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione
che non supera i quindici giorni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si
applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i
criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I dirigenti scolastici, o altro personale
dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato,
e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e
delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis nonche' delle
scuole paritarie e non paritarie e delle universita' sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui
ai commi 1 e 1-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi
COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori
modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti
universitari, le verifiche di cui al presente comma sono
svolte a campione con le modalita' individuate dalle
universita' e si applicano le sanzioni di cui al comma 5,
primo, secondo e terzo periodo.
5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del
presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4,
commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei
dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole
paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici
regionali territorialmente competenti. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei
responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis
spetta alle autorita' degli enti locali e regionali
territorialmente competenti.
5-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo,
le universita' e le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica possono verificare il
rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso
modalita' di controllo delle certificazioni verdi COVID-19
che non consentono la visibilita' delle informazioni che ne
hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo
dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17
giugno 2021. Per le medesime finalita', le universita' e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla
conservazione dei dati strettamente necessari per la
verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma
1.».
«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e
formativo). - 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle
istituzioni scolastiche, educative e formative di cui
all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo
non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti
nonche' a coloro che frequentano i sistemi regionali di
formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai
percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli
istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle
istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al
comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il
rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso
in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di
servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle
disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai
soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o
dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi
COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori
modalita' di verifica.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3
del presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo
4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di
cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di
lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui
al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti
scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta
ai direttori degli uffici scolastici regionali
territorialmente competenti. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei
responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1
spetta alle autorita' degli enti locali e regionali
territorialmente competenti.».
«Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione
superiore). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica, chiunque accede alle strutture
appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' alle
altre istituzioni di alta formazione collegate alle
universita', deve possedere ed e' tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1
sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del
medesimo comma 1, secondo modalita' a campione individuate
dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle
strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro,
la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1,
oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo
del presente comma, deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3
del presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo
4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di
cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di
lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al
medesimo comma 1.».
- Si riportano gli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44 «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione
di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). - 1. In
considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di
cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al
fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni
di cura e assistenza, gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n.
43, che svolgono la loro attivita' nelle strutture
sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche
e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi
professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione
gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle
prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La
vaccinazione e' somministrata nel rispetto delle
indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome
e dalle altre autorita' sanitarie competenti, in
conformita' alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute,
in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,
attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione
di cui al comma 1 non e' obbligatoria e puo' essere omessa
o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale
territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti,
con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla
regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il
medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di
interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle
strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali,
pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e
negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri
dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo
di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia
autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli
elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province
autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali,
verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti
rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi
vaccinali a disposizione della regione e della provincia
autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione
anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di
vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della
campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia
autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, segnala immediatamente
all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei
soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4,
l'azienda sanitaria locale di residenza invita
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla
ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il
differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la
presentazione della richiesta di vaccinazione o
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di
cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della
documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria
locale, successivamente alla scadenza del predetto termine
di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente
l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del
vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalita' e i termini
entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In
caso di presentazione di documentazione attestante la
richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale
invita l'interessato a trasmettere immediatamente e
comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la
certificazione attestante l'adempimento all'obbligo
vaccinale.
6. Decorsi i termini per l'attestazione
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5,
l'azienda sanitaria locale competente accerta
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa
acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso
le autorita' competenti, ne da' immediata comunicazione
scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine
professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di
accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale
determina la sospensione dal diritto di svolgere
prestazioni o mansioni che implicano contatti
interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il
rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 e' comunicata
immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di
appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il
datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al
comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni
esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di
diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni
diverse non e' possibile, per il periodo di sospensione di
cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne' altro
compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene
efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o,
in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale
nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26,
commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al
comma 1 e' omessa o differita e comunque non oltre il 31
dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di
cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione
della retribuzione, in modo da evitare il rischio di
diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al
fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio
dell'attivita' libero-professionale, i soggetti di cui al
comma 2 adottano le misure di prevenzione
igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di
sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e
delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
«Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai
lavoratori impiegati in strutture residenziali,
socio-assistenziali e socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre
2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4,
comma 1, si applica altresi' a tutti i soggetti, anche
esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo
1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita'.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo
1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita', e i datori di lavoro dei soggetti che, a
qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture
attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del
presente articolo. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, per la finalita' di cui al primo periodo del
presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono
verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le
informazioni necessarie secondo le modalita' definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali.
4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli
operatori di interesse sanitario nonche' ai lavoratori
dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis,
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a
qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita', si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a
eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione
lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominato, e
mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo
vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano
vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma
10.
5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo
1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita', in violazione delle disposizioni del comma 1
del presente articolo nonche' la violazione delle
disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente
articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1,
3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».
- Si riporta l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.
2. (Omissis).
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal
presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. (Omissis).
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
6. - 8. (Omissis).
9. Il Prefetto, informando preventivamente il
Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19):
«Art. 2 (Sanzioni e controlli). - (Omissis).
2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal presente decreto accertate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle
regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni.».
 
Art. 3 bis
Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione
lavorativa

1. Dopo l'articolo 9-octies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' inserito il seguente:
«Art. 9-novies. - (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa) - 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validita' della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da' luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro e' consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».
 
Art. 3 ter
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19
per gli operatori volontari del servizio civile universale

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40 «Istituzione e disciplina
del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8
della legge 6 giugno 2016, n. 106»:
«Art. 16 (Rapporto di servizio civile universale e
durata). - 1. Il rapporto di servizio civile universale si
instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra
il giovane selezionato dall'ente accreditato e la
Presidenza del Consiglio dei ministri, non e' assimilabile
ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata
o parasubordinata e non comporta la sospensione e la
cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di
mobilita'.
2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del
servizio civile universale, recante la data di inizio del
servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il
trattamento giuridico ed economico, in conformita'
all'articolo 17, nonche' le norme di comportamento alle
quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative
sanzioni.
3. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio
civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle
assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono
esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai
fini previdenziali.
4. Il servizio civile universale, che puo' svolgersi
in Italia e all'estero, ha durata non inferiore ad otto
mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla
tipologia del programma di intervento.
5. Nell'attuazione del servizio civile universale gli
operatori volontari sono tenuti a realizzare le attivita'
previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel
contratto di cui al comma 1, e non possono svolgere
attivita' di lavoro subordinato o autonomo, se
incompatibile con il corretto espletamento del servizio
civile universale.
6. Agli operatori volontari e' assicurata la
formazione, di durata complessiva non inferiore a ottanta
ore, articolata in formazione generale, di durata minima di
trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima di
cinquanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia
del programma di intervento.
7. L'orario di svolgimento del servizio da parte
dell'operatore volontario si articola in un impegno
settimanale di venticinque ore, articolato su cinque o sei
giorni ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi
corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a
765 ore.
8. I soggetti che hanno gia' svolto il servizio
civile nazionale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e
quelli che hanno svolto il servizio civile universale non
possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori
selezioni.».
 
Art. 3 quater

Misure urgenti in materia di personale sanitario

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita', al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilita' di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche' di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
23 luglio 2021 n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in
sicurezza di attivita' sociali ed economiche», convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126:
«Art. 1 (Dichiarazione stato di emergenza nazionale).
- 1. In considerazione del rischio sanitario connesso al
protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19,
lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con
deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio
2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 1°
febbraio 2006, n. 43 «Disposizioni in materia di
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali»:
«Art. 1. (Definizione). - 1. Sono professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai
sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del D.M. 29
marzo 2001 del Ministro della sanita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui
operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante
rilasciato dallo Stato, attivita' di prevenzione,
assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle regioni
nell'individuazione e formazione dei profili di operatori
di interesse sanitario non riconducibili alle professioni
sanitarie come definite dal comma 1.
3. Le norme della presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi
statuti speciali e le relative norme di attuazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 «Disposizioni in materia di
finanza pubblica»:
«Art. 4 (Assistenza sanitaria). - (Omissis).
7. Con il Servizio sanitario nazionale puo'
intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e'
incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il
rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e'
altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o
con la titolarita' o con la compartecipazione delle quote
di imprese che possono configurare conflitto di interessi
con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilita'
compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia
interesse, all'amministratore straordinario della unita'
sanitaria locale al quale compete altresi' l'adozione dei
conseguenti provvedimenti. Le situazioni di
incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1°
gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a
tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda,
anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno.
In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla
riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle
posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attivita'
libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio
Sanitario nazionale e' compatibile col rapporto unico
d'impiego, purche' espletato fuori dall'orario di lavoro
all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle
stesse, con esclusione di strutture private convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale di cui
all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale
all'accertamento delle incompatibilita' provvedono le
autorita' accademiche competenti. Resta valido quanto
stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990 n. 384. In
sede di definizione degli accordi convenzionali di cui
all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e'
definito il campo di applicazione del principio di unicita'
del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi
convenzionali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3
non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le
prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,
deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza
del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che
intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque
servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti
di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.».
- Si riporta il testo degli articoli 15-quater e
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«Art. 15-quater (Esclusivita' del rapporto di lavoro
dei dirigenti del ruolo sanitario). - 1. I dirigenti
sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il
contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data
successiva al 31 dicembre 1998, nonche' quelli che, alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attivita'
libero professionale intramuraria, sono assoggettati al
rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in
servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato
per l'esercizio dell'attivita' libero professionale
extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro
esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre
1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale
l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di
comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per
il rapporto esclusivo.
4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di
ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con
effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni
hanno la facolta' di stabilire una cadenza temporale piu'
breve. Il rapporto di lavoro esclusivo puo' essere
ripristinato secondo le modalita' di cui al comma 2. Coloro
che mantengono l'esclusivita' del rapporto non perdono i
benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di
indennita' di esclusivita' e non di indennita' di
irreversibilita'. La non esclusivita' del rapporto di
lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e
complesse.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il
trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti
sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi
dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva.».
«Art. 15-quinquies (Caratteristiche del rapporto di
lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari). - 1. Il rapporto
di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la
totale disponibilita' nello svolgimento delle funzioni
dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della
posizione ricoperta e della competenza professionale
posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno
orario contrattualmente definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta
l'esercizio dell'attivita' professionale nelle seguenti
tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attivita' libero
professionale individuale, al di fuori dell'impegno di
servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate
dal direttore generale d'intesa con il collegio di
direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo
72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita' a pagamento svolta in equipe, al di fuori
dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture
aziendali;
c) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita', richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di
servizio, in strutture di altra azienda del Servizio
sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non
accreditata, previa convenzione dell'azienda con le
predette aziende e strutture;
d) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita' professionali, richieste a pagamento da terzi
all'azienda, quando le predette attivita' siano svolte al
di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione
dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti
dall'azienda stessa, sentite le equipes dei servizi
interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di
cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei
relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonche'
al personale che presta la propria collaborazione sono
stabiliti dal direttore generale in conformita' alle
previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito puo'
chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria
sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito
ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in
relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste
o al carattere occasionale o straordinario delle
prestazioni stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente
fra il medico e l'assistito con riferimento all'attivita'
libero professionale intramuraria gia' svolta
individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori
dell'orario di lavoro
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto
tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita'
libero professionale e al fine anche di concorrere alla
riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attivita'
libero professionale non puo' comportare, per ciascun
dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella
assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina
contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra
attivita' istituzionale e attivita' libero professionale
nel rispetto dei seguenti principi: l'attivita'
istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero
professionale, che viene esercitata nella salvaguardia
delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi
orari di attivita' necessari per i compiti istituzionali;
devono essere comunque rispettati i piani di attivita'
previsti dalla programmazione regionale e aziendale e
conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali
ed i tempi di attesa concordati con le equipe; l'attivita'
libero professionale e' soggetta a verifica da parte di
appositi organismi e sono individuate penalizzazioni,
consistenti anche nella sospensione del diritto
all'attivita' stessa, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma o di quelle
contrattuali.
4. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2
non e' consentito l'uso del ricettario del Servizio
sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice
o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per
struttura, ai fini del presente decreto, si intende
l'articolazione organizzativa per la quale e' prevista,
dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis,
responsabilita' di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie.
6. Ai fini del presente decreto, si considerano
strutture complesse i dipartimenti e le unita' operative
individuate secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo
e coordinamento previsto dall'articolo 8-quater, comma 3.
Fino all'emanazione del predetto atto si considerano
strutture complesse tutte le strutture gia' riservate dalla
pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello
dirigenziale.
7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni
funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non
abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della
pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione di
struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono
sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999,
conservando fino a tale data il trattamento tabellare gia'
previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di
verifica positiva, il dirigente e' confermato
nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette
anni. In caso di verifica non positiva o di non
accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al
dirigente e' conferito un incarico professionale non
comportante direzione di struttura in conformita' con le
previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di
organico di dirigente.
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo
di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e
per i comandi e i corsi di aggiornamento
tecnico-scientifico e professionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con le
specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in
relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui
all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle
disposizioni di attuazione della delega stessa.
10. Fermo restando, per l'attivita' libero
professionale in regime di ricovero, quanto disposto
dall'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e' consentita, in caso di carenza di strutture e
spazi idonei alle necessita' connesse allo svolgimento
delle attivita' libero-professionali in regime
ambulatoriale, limitatamente alle medesime attivita' e fino
alla data, certificata dalla regione o dalla provincia
autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria
di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad
assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale
intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007,
l'utilizzazione del proprio studio professionale con le
modalita' previste dall'atto di indirizzo e coordinamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per
l'azienda sanitaria la possibilita' di vietare l'uso dello
studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le
regioni possono disciplinare in modo piu' restrittivo la
materia in relazione alle esigenze locali.».
 
Art. 4

Misure urgenti per la somministrazione
di test antigenici rapidi

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino al 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresi' tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica, puo' disporre la chiusura dell'attivita' per una durata non superiore a cinque giorni.
1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato e' assicurata anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.»
2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, e' autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.
9-quinquies. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater a lle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-quater secondo le medesime modalita' previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in
sicurezza di attivita' sociali ed economiche» convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Misure urgenti per la somministrazione di test
antigenici rapidi e per la campagna vaccinale
antinfluenzale 2021/2022). - 1. Il Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro
della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con
le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al
31 dicembre 2021 la somministrazione di test antigenici
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il
protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di
agevolare ulteriormente i minori di eta' compresa tra i 12
e i 18 anni.
1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e
419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresi'
tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la
somministrazione di test antigenici rapidi per la
rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel
protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di
inosservanza della disposizione di cui al presente comma,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto
territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze
di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica,
puo' disporre la chiusura dell'attivita' per una durata non
superiore a cinque giorni.
1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato e'
assicurata anche da tutte le strutture sanitarie
autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni
alla somministrazione di test antigenici rapidi per la
rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al
comma 1.
2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei
test antigenici rapidi di cui al comma 1, e' autorizzata a
favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la
spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo
anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario
straordinario provvede al trasferimento delle predette
risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera
Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.
3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «2021 e 2022» sono
sostituite dalle parole «2021, 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno
2022» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45
milioni di euro per l'anno 2023».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-bis. Al fine di rafforzare la prossimita' e la
tempestivita' dei servizi di vaccinazione antinfluenzale
per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento
con la campagna vaccinale contro il SARSCoV-2, il Ministero
della salute, sentiti il Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti
italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce,
tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle
quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a
seguito del superamento di specifico corso organizzato
dall'Istituto superiore di sanita', concorrono alla
campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022
nei confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto
anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie
ai sensi del presente comma e' definita dal citato
protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno
sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo
d'intesa sono disciplinate altresi' le procedure di
registrazione delle somministrazioni eseguite presso le
farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale
vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17
settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257
del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio
del servizio erogato ai fini della remunerazione dello
stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa
esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle
farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 418 e 419,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«Art. 1. - (Omissis).
418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi
IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione
di antigene SARSCoV-2 possono essere eseguiti anche presso
le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto
il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela
della riservatezza.
419. Le modalita' organizzative e le condizioni
economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi
di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie
aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle
convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai
correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle
specificita' e dell'importanza del ruolo svolto in tale
ambito dalle farmacie rurali.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 34, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 «Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»
convertito, con modificazioni, alla legge 23 luglio 2021,
n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (Altre disposizioni urgenti in materia di
salute). - 1. Per l'anno 2021, e' autorizzata la spesa di
1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del
Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da
trasferire sull'apposita contabilita' speciale ad esso
intestata, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo
Commissario al Ministero dell'economia e delle finanze per
il tramite del Dipartimento della Protezione civile. Le
predette risorse finanziarie sono trasferite al Commissario
previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto
amministrativo relativo alla gestione successiva al 1°
marzo 2021.
2. Ai fini di una migliore allocazione delle risorse
confluite a legislazione vigente sulla contabilita'
speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle necessita'
di spesa connesse all'emergenza pandemica, su richiesta del
commissario straordinario, mediante decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro della Salute,
le predette risorse possono essere rimodulate tra le
finalita' di cui all'articolo 122, del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Il commissario straordinario presenta alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero
dell'economia e delle finanze e alle Camere il rendiconto
attestante l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma
1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento sulla
contabilita' speciale ad esso intestata. Successivamente,
la rendicontazione e' effettuata ogni quattro mesi.
4. Per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472
della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un
approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica
del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 5.800.000, di cui
euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro 3.300.000, per
l'anno 2022.
5. Le attivita' di sorveglianza di cui al comma 4 sono
coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute,
dall'Istituto superiore di sanita', che si avvale del
supporto delle regioni e delle province autonome, con le
risorse umane disponibili a legislazione vigente.
6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
per il riparto delle risorse di cui al comma 4.
7. All'articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre
2020 n. 178, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
"Le regioni e province autonome possono prevedere anche il
coinvolgimento degli erogatori privati accreditati
nell'attivita' di somministrazione dei vaccini contro il
SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalita',
degli accordi e dei contratti di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, stipulati per l'anno 2021, anche in deroga, per la
quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei
vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ferma
restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio
sanitario regionale".
8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14
gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021, n. 29, la parola: "retribuiti" e'
soppressa e le parole "Conseguentemente non e' erogato il
trattamento previdenziale per le mensilita' per cui
l'incarico e' retribuito.'' sono sostituite dalle seguenti:
«Il predetto personale opta per il mantenimento del
trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero per
l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da
conferire.».
9. In considerazione del contributo fornito per far
fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo
livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le
disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14
gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che
esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di
cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27.
9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie
colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di
contenimento del virus SARS-CoV-2 e in conformita' alla
proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione
COM(2021) 294 final del Consiglio, del 31 maggio 2021, che
modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre
2020, per un approccio coordinato alla limitazione della
liberta' di circolazione in risposta alla pandemia di
COVID-19, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale
e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti
religiosi e civili, i bambini di eta' inferiore a sei anni
sono esentati dal requisito del possesso della
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la
partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di
eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti";
b) all'articolo 9, dopo il comma 8 e' inserito il
seguente:
"8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli
Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori
che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di
viaggio se tale obbligo non e' imposto al genitore o ai
genitori perche' in possesso di un certificato di
vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo
di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per
motivi di viaggio non si applica ai bambini di eta'
inferiore a sei anni".
9-ter. Al fine di dare completa attuazione
all'integrazione sociosanitaria e di fare fronte al
perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
appartenente ai profili professionali di assistente
sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, gia'
collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5
della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e' collocato nel ruolo
sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre
2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente
comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione
gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di
antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1,
commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo
d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che
non possono ricevere o completare la vaccinazione anti
SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica,
rilasciata ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e secondo
i criteri definiti con circolare del Ministro della salute,
e' autorizzata a favore del Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a
valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il
medesimo anno corrispondentemente incrementate.
9-quinquies. Il Commissario straordinario provvede al
trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera
Sanitaria, al fine del ristoro per i mancati introiti
derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie
dall'applicazione del comma 9-quater secondo le medesime
modalita' previste dai protocolli d'intesa di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 si provvede ai
sensi dell'articolo 77.
10-bis. Al fine di rafforzare i programmi di
sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza alla
terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio
dei consumi farmaceutici, il sistema di ricezione dei dati
individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo 68,
comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' esteso a tutti i farmaci dotati di
autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a
carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i
farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme
della distribuzione per conto, secondo i termini e le
modalita' previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, utilizzando
l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria.
10-ter. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma
10-bis e' prevista l'acquisizione dei dati individuali
anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci
registrati come dispositivi medici tramite il canale di
dispensazione delle farmacie.
10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter
possono accedere il Ministero della salute, il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Agenzia italiana del
farmaco, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto
superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali, secondo le modalita' fissate dal
decreto del Ministro della sanita' 18 giugno 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto
1999.
10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter
e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono alla ricezione dei dati previsti dai commi
10-bis, 10-ter e 10-quater, i cui oneri di acquisizione e
di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle
associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
10-sexies. Al fine di potenziare l'attivita' di
screening polmonare su tutto il territorio nazionale, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete
italiana screening polmonare per la realizzazione di
programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del
polmone nei limiti della spesa autorizzata.
10-septies. Con decreto del Ministro della salute, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
10-sexies, anche al fine del rispetto del limite di spesa
autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i
centri che costituiscono la Rete italiana screening
polmonare, garantendo il piu' ampio livello di copertura
del territorio nazionale.
10-octies. Agli oneri derivanti dai commi 10-sexies e
10-septies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, comma 3, del
citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:
«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19).
-(Omissis).
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri
della salute, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, e dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per trattare in
modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di
consentirne la verifica digitale, assicurando
contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto,
per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
utilizzate le certificazioni rilasciate in formato
cartaceo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della
protezione civile»:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze
nazionali".».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 3, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 «Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19» convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
«Art. 40 (Risorse da destinare al Commissario
straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile). -
(Omissis).
3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e' incrementato di
700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare
al ripristino della capacita' di risposta del Servizio
nazionale della Protezione Civile.
(Omissis).».
 
Art. 4 bis
Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire il piu' elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessita' e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro»:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo;
(Omissis).».
 
Art. 5

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (soppressa)
b) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente
«c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito del prescritto ciclo, e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.:

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 9, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 3.
 
Art. 6

Misure urgenti per lo sport

1. Le somme trasferite alla societa' Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennita' per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»
convertito, con modificazioni, alla legge 23 luglio 2021,
n. 106, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
2021, n. 123.
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.
302.
- La legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n.
322.
 
Art. 7
Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle
certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico. a) al primo periodo: 1) le parole « La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della salute »; 2) dopo le parole « dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 », sono aggiunte le seguenti: « , quale servizio supplementare rispetto a quello di contact center reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilita', di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »; b) al secondo periodo, le parole « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni ».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 621-bis,
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
621-bis. Il Ministero della salute assicura il
servizio di assistenza tecnica, mediante risposta
telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, quale
servizio supplementare rispetto a quello di contact center
reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica
utilita', di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n.
645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti
negoziali in essere. Per il servizio di assistenza tecnica
per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 4 milione di
euro.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8
marzo 2020, n. 645.
«Art. 1 (Potenziamento Servizio 1500). - 1 Il
Soggetto attuatore del Ministero della salute, nominato con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, cosi' come integrato dal
decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, nell'ambito dei
poteri di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, ai fini del superamento del contesto
emergenziale indicato in premessa, e' autorizzato ad
affidare in outsourcing, per il potenziamento del Servizio
1500 - numero di pubblica utilita', relativo all'infezione
da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact
center di primo livello composto da un massimo di 200
postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un
periodo di due mesi.».
 
Art. 8
Disposizioni per lo svolgimento di attivita' culturali, sportive,
sociali e ricreative

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attivita' culturali, sportive, sociali e ricreative.

Riferimenti normativi

- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, recante «Primi
interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
febbraio 2020, n. 32.
 
Art. 8 bis
Disposizioni per lo svolgimento delle attivita' teatrali in ambito
didattico per gli studenti

1. Per lo svolgimento delle attivita' teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attivita' didattiche.
 
Art. 9

Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: « 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies ».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 3.
 
Art. 10

Disposizioni finanziarie

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 10 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.