Gazzetta n. 289 del 4 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 4 ottobre 2021, n. 204
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 113, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.»;
Visto il comma 3 del citato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che «l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori.»;
Visto l'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che reca disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, il quale prevede che «Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'.»;
Visto l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce «che il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002»;
Visto l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l'altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 marzo 2017, recante: «Approvazione dello statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 2017;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84, di adozione del «Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 10 maggio 2008;
Visto il parere n. ACG/3/INFRA/1383 del 7 febbraio 2019, espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, concernente la disciplina del compenso incentivante le funzioni tecniche;
Visto il nulla osta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 220581 del 19 novembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che dispone la ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
Vista la comunicazione effettuata in data 4 marzo 2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 attestata con nota del 26 luglio 2021;
Vista la comunicazione effettuata in data 23 settembre 2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che reca disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalita' e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, (di seguito «Ministero») secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito «codice dei contratti pubblici»).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri (di seguito «CCNL»).

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, S.O. n. 10.
- Si riporta il testo dell'articolo 113, commi 1, 2,
3,4 e 5 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50:
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche
di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 10, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalita' del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
in materia di incentivi per funzioni tecniche). -
(Omissis).
10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica
agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui
procedure di gara sono state avviate successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto
regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti
gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e
forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
(Omissis).».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, S.O. n.
245.
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302, del 30 dicembre 2009, S.O. n.
243.
- Si riporta l'articolo 35-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le
leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari.».
- Il Capo I, Titolo II (Dei delitti contro la pubblica
amministrazione) del Libro secondo (Dei delitti in
particolare), del codice penale reca: «Dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112 (Rettifica
G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001).
- Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del
1° marzo 2021, e' stato convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 113, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture di cui al medesimo articolo 113, comma 2.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 113, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici, del Ministero che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Alla ripartizione del fondo partecipano anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposito decreto direttoriale o atto equivalente, che collaborano alle attivita' di cui al richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
3. Non concorrono alla ripartizione del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale.
 
Art. 4

Costituzione e finanziamento del fondo
per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e' costituito da una somma pari al due per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.
2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonche' l'IVA.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo e' ripartito tra i dipendenti di cui all'articolo 3, secondo le modalita' e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo.
4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante.
5. Ai fini di cui al comma 4 ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede al versamento in entrata al bilancio dello Stato, sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39, di nuova istituzione, delle risorse di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici.
6. Il versamento di cui al comma 5 e' effettuato in relazione all'avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualita'. Le somme versate in entrata possono essere riassegnate alla spesa solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti disposti nell'ultimo bimestre dell'anno che possono essere riassegnati nell'esercizio successivo.
7. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte da dipendenti del Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti ai dipendenti del Ministero esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento.
8. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti indicano espressamente i compensi per funzioni tecniche riconosciuti ai dipendenti del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione dei dipendenti incaricati. Anche nel caso di realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le risorse da destinare al fondo non possono comunque essere superiori al due per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 113, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Criteri di conferimento degli incarichi

1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il responsabile unico del procedimento (di seguito «RUP») tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del codice dei contratti pubblici e dal regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice.
2. Il dirigente apicale, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del RUP individua, con apposito decreto direttoriale, i componenti dell'ufficio di supporto al RUP, di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonche' le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto:
a) della necessita' di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
b) delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
c) dell'espletamento di attivita' analoghe con risultati positivi;
d) dell'autonomia e del senso di responsabilita' dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
e) della capacita' di collaborare con i colleghi;
f) della consequenzialita' e complementarieta' con altri incarichi, eventualmente gia' ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
h) del principio di incentivazione della produttivita', sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
3. I provvedimenti di nomina del RUP e di individuazione degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura devono essere tempestivamente comunicati dal dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione degli stessi.
4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatto obbligo per il dirigente che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche Amministrazioni di accertare preventivamente, tramite l'Ufficio disciplina della Direzione generale del personale e gli affari generali, la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.
5. Nel caso in cui, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante non puo' avvalersi di personale dalla stessa dipendente, puo' attingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente generale della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio, in relazione all'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico.
6. Gli incarichi per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 2, in assenza di precedenti esperienze, sono assegnati ai dipendenti previo accertamento di almeno una delle seguenti condizioni:
a) aver seguito un corso di qualificazione professionale, ai sensi del CCNL vigente;
b) aver svolto, senza oneri a carico del Fondo, l'attivita' oggetto dell'incarico per un periodo di formazione in affiancamento concluso con un giudizio positivo espresso dal RUP.
7. Il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante e' tenuto a comunicare semestralmente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative gli incarichi attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita'
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico
della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere
rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o
avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle
procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si
indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da
altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni
al fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e
immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle
prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle
modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il
medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo e
la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore
dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria
e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non
sia presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita'
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
a supporto dell'attivita' del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
al presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta,
comunque, ferma la responsabilita' esclusiva del
progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare
la qualita' della progettazione e della programmazione
complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalita', nell'ambito della formazione
obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando
comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle
disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei
servizi di supporto di cui al presente comma si applicano
le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
comma 7, comprensive di eventuali incarichi di
progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita'
organizzativa competente in relazione all'intervento,
individua preventivamente le modalita' organizzative e
gestionali attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione appaltante
sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi
diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore
dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche'
verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a
tutte le misure mitigative e compensative, alle
prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica,
storico-architettonica, archeologica e di tutela della
salute umana impartite dagli enti e dagli organismi
competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla
successiva relazione su quanto effettivamente effettuato,
costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano
della performance organizzativa dei soggetti interessati e
conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione
dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta
attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di
valutazione incide anche sulla corresponsione degli
incentivi di cui all'articolo 113.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle
altre formule di partenariato pubblico-privato,
l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.».
- Si riporta il testo del comma 27-octies dell'articolo
216, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«27-octies. Nelle more dell'adozione, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice,
le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle
previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2,
31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2,
146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono
in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto
compatibili con il presente codice e non oggetto delle
procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli
fini dell'archiviazione delle citate procedure di
infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare
rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in
materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni
nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori,
servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di
qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei
contraenti generali; d) procedure di affidamento e
realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione
dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti
di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e
penali; g) collaudo e verifica di conformita'; h)
affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori
economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia le linee guida di cui
all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate
al precedente periodo nonche' quelle che comunque siano in
contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.».
- Per il testo dell'articolo 35-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 6

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilita' finale e collaudo o verifica di conformita'.
3. I termini del collaudo o della verifica di conformita' sono quelli previsti dall'articolo 102 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonche' dalle norme specifiche di settore.
4. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi 1, 2 e 3 i tempi sono individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attivita'.
5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del RUP cessano con il pagamento del saldo all'impresa contraente all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita'.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 102, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1.
Il responsabile unico del procedimento controlla
l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei
lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del
contratto per i servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per
i lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8,
puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1
milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e' sempre
facolta' della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per
forniture e servizi dal responsabile unico del
procedimento. Nei casi di cui al presente comma il
certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del contratto.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformita'
deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei
lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al comma 8, di particolare complessita' dell'opera o
delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine
puo' essere elevato sino ad un anno. Il certificato di
collaudo o il certificato di verifica di conformita' ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto
formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine.
4.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del
codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e
i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorche'
riconoscibili, purche' denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
6. Per effettuare le attivita' di collaudo
sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2,
le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di
moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come
previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso
spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e'
determinato ai sensi della normativa applicabile alle
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della
stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre
amministrazioni, e' individuato il collaudatore delle
strutture per la redazione del collaudo statico. Per
accertata carenza nell'organico della stazione appaltante,
ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni
appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo
e di verifica di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza
nella regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di
servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della
pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento
di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo
pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e'
svolta per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta
per quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno
avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli
operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti
nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono
attivita' di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare;
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla
procedura di gara.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono disciplinate e definite le modalita'
tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui
il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di
verifica di conformita' possono essere sostituiti dal
certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del
comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto
decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con
riferimento al certificato di regolare esecuzione,
rilasciato ai sensi del comma 2.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un
consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori
o , nel caso di interventi su beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e a materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico
artistico o archeologico, da restauratori di beni
culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima
fase del processo della conoscenza e del restauro e quale
premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i
costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono
previsti nel quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai
professionisti afferenti alle rispettive competenze, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti.».
 
Art. 7

Modalita' e criteri di ripartizione del fondo

1. L'importo da corrispondere ai dipendenti viene ripartito, nei limiti percentuali di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche' dell'entita' e complessita' dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attivita' svolte, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale.
2. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito congiuntamente a piu' persone la ripartizione interna dell'importo da corrispondere e' definita nel decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso e' riconosciuta la percentuale massima prevista per l'incarico di direttore lavori. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, allo stesso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa.
4. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessita' dei singoli appalti e' demandata alla contrattazione decentrata integrativa. L'articolazione delle percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle somme disponibili. Gli accordi di contrattazione decentrata integrativa sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e comunicati alla Direzione generale del personale e degli affari generali.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del codice dei contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgono i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 113, comma 2 e 5, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi

1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformita', nei casi previsti dalla normativa;
c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
h) per il RUP, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.
 
Art. 9

Modalita' di pagamento degli incentivi

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori, servizi e forniture, in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell'ottanta per cento e al termine delle prestazioni per il restante venti per cento.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dell'attivita' svolta e accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5, in relazione all'avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture.
3. La Direzione generale del personale e degli affari generali, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilita' dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
4. Riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, la Direzione generale del personale e degli affari generali provvede ad attribuire le stesse alla stazione appaltante, mediante apposito piano di riparto, per consentire il pagamento degli incentivi tramite l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche e' individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e' versato sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39 di nuova istituzione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie dei dipendenti.
6. La procedura di cui al comma 5 e' seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti effettuano opportune verifiche, anche a campione, ai fini del rispetto del suddetto limite massimo.
8. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere corrisposti direttamente da soggetti terzi ai dipendenti.

Note all'art. 9:
- Si riporta il comma 197 dell'articolo 2, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010):
«197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.».
 
Art. 10
Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di
espletamento degli incarichi

1. L'importo da corrispondere ai dipendenti a valere sulla quota del Fondo, e' ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attivita' imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per il Ministero.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 e' di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato e attivazione del contraddittorio, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.
3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante e' ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale per ogni settimana di ritardo, pari alla percentuale netta dell'uno per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del dieci per cento del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al dieci per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attivita' del soggetto incaricato, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. In caso di revoca dell'incarico, da comunicare tempestivamente all'Anagrafe delle prestazioni, il dipendente non ha diritto a percepire il compenso incentivante.
5. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purche' in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante e' corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e certificate dal RUP.
 
Art. 11

Penalita' per errori ed omissioni

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per il Ministero ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali.
2. Laddove le violazioni e le responsabilita' del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al comma 1, il compenso incentivante e' ridotto mediante l'applicazione da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale di una penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e non superiore al trenta per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravita' dell'inadempimento.
3. L'accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 e' di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico, che vi provvede previa comunicazione al dipendente interessato e attivazione del contraddittorio.
4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2, il dipendente responsabile e' tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, il Ministero procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque l'erogazione di eventuali ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti in restituzione e' sospesa fino all'accertamento definitivo.
 
Art. 12

Modifiche e varianti contrattuali

1. In caso di modifiche, nonche' di varianti, dei contratti di appalto in corso di validita', nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo di cui al presente regolamento e' riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale e' stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del comma 1 e' effettuata, secondo le aliquote gia' definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto, di cui all'articolo 3.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 106, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo
di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari
da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli
appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli
obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi
del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo
quadro durante il periodo della sua efficacia e'
considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e),
quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti
salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata
sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13.».
- Per il testo dell'articolo 113, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13

Trasparenza

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi e di informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi del CCNL vigente, ciascuna struttura del Ministero, che espleta le attivita' della stazione appaltante, provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, dei risultati del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonche' delle eventuali economie prodotte. I dati pubblicati devono essere costantemente aggiornati.
 
Art. 14

Norma transitoria

1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84 e' abrogato, restando ferma l'applicazione delle relative disposizioni esclusivamente con riferimento agli incarichi conferiti sulla base di procedure di gara avviate prima dell'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il presente regolamento sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 ottobre 2021

Il Ministro: Giovannini Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 2984

Note all'art. 14:
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo
2008, n. 84 (Regolamento recante norme per la ripartizione
dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163), abrogato dal presente
regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109
del 10 maggio 2008.