Gazzetta n. 289 del 4 dicembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 4 ottobre 2021, n. 204 |
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; Visto in particolare l'articolo 113, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.»; Visto il comma 3 del citato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che «l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori.»; Visto l'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che reca disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, il quale prevede che «Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'.»; Visto l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce «che il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002»; Visto l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l'altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 marzo 2017, recante: «Approvazione dello statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 2017; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84, di adozione del «Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 10 maggio 2008; Visto il parere n. ACG/3/INFRA/1383 del 7 febbraio 2019, espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, concernente la disciplina del compenso incentivante le funzioni tecniche; Visto il nulla osta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 220581 del 19 novembre 2020; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021; Visto l'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che dispone la ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; Vista la comunicazione effettuata in data 4 marzo 2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 attestata con nota del 26 luglio 2021; Vista la comunicazione effettuata in data 23 settembre 2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che reca disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento definisce le modalita' e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, (di seguito «Ministero») secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito «codice dei contratti pubblici»). 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione: a) le leggi ed i regolamenti nazionali; b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri (di seguito «CCNL»).
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, S.O. n. 10. - Si riporta il testo dell'articolo 113, commi 1, 2, 3,4 e 5 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121: «Art. 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in materia di incentivi per funzioni tecniche). - (Omissis). 10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. (Omissis).». - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, S.O. n. 245. - La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302, del 30 dicembre 2009, S.O. n. 243. - Si riporta l'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.». - Il Capo I, Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Libro secondo (Dei delitti in particolare), del codice penale reca: «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112 (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001). - Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture di cui al medesimo articolo 113, comma 2.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Soggetti destinatari
1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici, del Ministero che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Alla ripartizione del fondo partecipano anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposito decreto direttoriale o atto equivalente, che collaborano alle attivita' di cui al richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 7. 3. Non concorrono alla ripartizione del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale. |
| Art. 4
Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche
1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e' costituito da una somma pari al due per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. 2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonche' l'IVA. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo e' ripartito tra i dipendenti di cui all'articolo 3, secondo le modalita' e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo. 4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante. 5. Ai fini di cui al comma 4 ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede al versamento in entrata al bilancio dello Stato, sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39, di nuova istituzione, delle risorse di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici. 6. Il versamento di cui al comma 5 e' effettuato in relazione all'avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualita'. Le somme versate in entrata possono essere riassegnate alla spesa solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti disposti nell'ultimo bimestre dell'anno che possono essere riassegnati nell'esercizio successivo. 7. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte da dipendenti del Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti ai dipendenti del Ministero esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento. 8. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti indicano espressamente i compensi per funzioni tecniche riconosciuti ai dipendenti del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione dei dipendenti incaricati. Anche nel caso di realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le risorse da destinare al fondo non possono comunque essere superiori al due per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 113, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Criteri di conferimento degli incarichi
1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il responsabile unico del procedimento (di seguito «RUP») tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del codice dei contratti pubblici e dal regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice. 2. Il dirigente apicale, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del RUP individua, con apposito decreto direttoriale, i componenti dell'ufficio di supporto al RUP, di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonche' le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto: a) della necessita' di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare; b) delle esperienze professionali eventualmente acquisite; c) dell'espletamento di attivita' analoghe con risultati positivi; d) dell'autonomia e del senso di responsabilita' dimostrate nel portare a termine i compiti affidati; e) della capacita' di collaborare con i colleghi; f) della consequenzialita' e complementarieta' con altri incarichi, eventualmente gia' ricevuti, aventi lo stesso oggetto; g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali; h) del principio di incentivazione della produttivita', sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva. 3. I provvedimenti di nomina del RUP e di individuazione degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura devono essere tempestivamente comunicati dal dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione degli stessi. 4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatto obbligo per il dirigente che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche Amministrazioni di accertare preventivamente, tramite l'Ufficio disciplina della Direzione generale del personale e gli affari generali, la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata. 5. Nel caso in cui, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante non puo' avvalersi di personale dalla stessa dipendente, puo' attingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente generale della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio, in relazione all'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico. 6. Gli incarichi per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 2, in assenza di precedenti esperienze, sono assegnati ai dipendenti previo accertamento di almeno una delle seguenti condizioni: a) aver seguito un corso di qualificazione professionale, ai sensi del CCNL vigente; b) aver svolto, senza oneri a carico del Fondo, l'attivita' oggetto dell'incarico per un periodo di formazione in affiancamento concluso con un giudizio positivo espresso dal RUP. 7. Il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante e' tenuto a comunicare semestralmente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative gli incarichi attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP e' nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita' medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato. 2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. 3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari; f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni. 5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. 6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. 7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita' della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attivita' del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita' esclusiva del progettista. 9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualita' della progettazione e della programmazione complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalita', nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. 10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute. 11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione. 12. Il soggetto responsabile dell'unita' organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalita' organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113. 13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificita' e complessita' dei processi di acquisizione gestiti direttamente.». - Si riporta il testo del comma 27-octies dell'articolo 216, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «27-octies. Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformita'; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche' quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.». - Per il testo dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 6
Termini per le prestazioni
1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale. 2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilita' finale e collaudo o verifica di conformita'. 3. I termini del collaudo o della verifica di conformita' sono quelli previsti dall'articolo 102 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonche' dalle norme specifiche di settore. 4. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi 1, 2 e 3 i tempi sono individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attivita'. 5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni. 6. Le prestazioni del RUP cessano con il pagamento del saldo all'impresa contraente all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita'.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 102, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture. 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, puo' essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e' sempre facolta' della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita' con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessita' dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita' ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 4. 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 6. Per effettuare le attivita' di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, e' individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. 7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformita': a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di servizio; b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta per quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio; c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attivita' di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. 8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono disciplinate e definite le modalita' tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformita' possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. 9. Al termine del lavoro sono redatti: a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o , nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento; b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.». |
| Art. 7
Modalita' e criteri di ripartizione del fondo
1. L'importo da corrispondere ai dipendenti viene ripartito, nei limiti percentuali di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche' dell'entita' e complessita' dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attivita' svolte, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale. 2. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito congiuntamente a piu' persone la ripartizione interna dell'importo da corrispondere e' definita nel decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2. 3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso e' riconosciuta la percentuale massima prevista per l'incarico di direttore lavori. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, allo stesso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa. 4. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessita' dei singoli appalti e' demandata alla contrattazione decentrata integrativa. L'articolazione delle percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle somme disponibili. Gli accordi di contrattazione decentrata integrativa sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e comunicati alla Direzione generale del personale e degli affari generali. 5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del codice dei contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgono i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 113, comma 2 e 5, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 8
Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi
1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese: a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori; b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformita', nei casi previsti dalla normativa; c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento; d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica; e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione; f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche; g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato; h) per il RUP, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione. |
| Art. 9
Modalita' di pagamento degli incentivi
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori, servizi e forniture, in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell'ottanta per cento e al termine delle prestazioni per il restante venti per cento. 2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dell'attivita' svolta e accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5, in relazione all'avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture. 3. La Direzione generale del personale e degli affari generali, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilita' dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo. 4. Riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, la Direzione generale del personale e degli affari generali provvede ad attribuire le stesse alla stazione appaltante, mediante apposito piano di riparto, per consentire il pagamento degli incentivi tramite l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 5. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche e' individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e' versato sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39 di nuova istituzione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie dei dipendenti. 6. La procedura di cui al comma 5 e' seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni. 7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti effettuano opportune verifiche, anche a campione, ai fini del rispetto del suddetto limite massimo. 8. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere corrisposti direttamente da soggetti terzi ai dipendenti.
Note all'art. 9: - Si riporta il comma 197 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): «197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma.». |
| Art. 10 Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi
1. L'importo da corrispondere ai dipendenti a valere sulla quota del Fondo, e' ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attivita' imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per il Ministero. 2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 e' di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato e attivazione del contraddittorio, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti. 3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante e' ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale per ogni settimana di ritardo, pari alla percentuale netta dell'uno per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del dieci per cento del suddetto importo. 4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al dieci per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attivita' del soggetto incaricato, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. In caso di revoca dell'incarico, da comunicare tempestivamente all'Anagrafe delle prestazioni, il dipendente non ha diritto a percepire il compenso incentivante. 5. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purche' in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante e' corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e certificate dal RUP. |
| Art. 11
Penalita' per errori ed omissioni
1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per il Ministero ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali. 2. Laddove le violazioni e le responsabilita' del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al comma 1, il compenso incentivante e' ridotto mediante l'applicazione da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale di una penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e non superiore al trenta per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravita' dell'inadempimento. 3. L'accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 e' di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico, che vi provvede previa comunicazione al dipendente interessato e attivazione del contraddittorio. 4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2, il dipendente responsabile e' tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, il Ministero procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque l'erogazione di eventuali ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti in restituzione e' sospesa fino all'accertamento definitivo. |
| Art. 12
Modifiche e varianti contrattuali
1. In caso di modifiche, nonche' di varianti, dei contratti di appalto in corso di validita', nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo di cui al presente regolamento e' riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale e' stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici. 2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del comma 1 e' effettuata, secondo le aliquote gia' definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto, di cui all'articolo 3.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita' devono essere autorizzate dal RUP con le modalita' previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessita' di modifica e' determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori; e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. 2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non puo' alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive, il valore e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e' consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti esterni. 3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. 4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia e' considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d). 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicita' avviene in ambito nazionale. 6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al presente codice e' richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2. 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto puo' essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu' modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. 8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica. 9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 11. La durata del contratto puo' essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e' prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e' stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita' della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.». - Per il testo dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 13
Trasparenza
1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi e di informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi del CCNL vigente, ciascuna struttura del Ministero, che espleta le attivita' della stazione appaltante, provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, dei risultati del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonche' delle eventuali economie prodotte. I dati pubblicati devono essere costantemente aggiornati. |
| Art. 14
Norma transitoria
1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84 e' abrogato, restando ferma l'applicazione delle relative disposizioni esclusivamente con riferimento agli incarichi conferiti sulla base di procedure di gara avviate prima dell'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il presente regolamento sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 ottobre 2021
Il Ministro: Giovannini Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 2984
Note all'art. 14: - Il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84 (Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008. |
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