Gazzetta n. 289 del 4 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 novembre 2021
Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della sezione 2, «Aiuti concessi dagli Stati»;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020 - Supplemento ordinario n. 46) ed in particolare l'art. 1, comma 128, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021;
Visto l'art. 1, comma 129, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al comma 128»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 39, che ha incrementato la dotazione del fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale complessivo di 300 milioni di euro»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», che ha rideterminato in euro 295 milioni la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;
Vista la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.62793 (2021/N), che ha modificato il regime di aiuto SA.59509, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2021, n. 321361, concernente «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni»;
Considerata l'urgenza di adottare misure a sostegno alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo in difficolta' a causa dell'emergenza COVID-19 e degli effetti delle avversita' climatiche verificatesi nel corso della stagione produttiva 2021;
Ritenuto che un intervento per favorire la capitalizzazione delle organizzazioni di produttori contribuisca al rafforzamento delle stesse anche mediante la maggiore capacita' di accesso al credito;
Ritenuto altresi' opportuno, al fine di migliorare la competitivita' del settore, sostenere il processo di internazionalizzazione anche attraverso la rimozione delle barriere fitosanitarie;
Considerato che le risorse destinate all'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto sono allocate sul capitolo 7098/pg 01 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, assegnato ad un centro di responsabilita' amministrativa differente da quello competente e che, pertanto, si rende necessario disporre le conseguenti autorizzazioni di gestione contabile a favore della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
Ritenuto necessario procedere all'utilizzo parziale delle risorse iscritte in bilancio dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'importo di 50 milioni di euro, a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, in possesso del riconoscimento giuridico alla data di emanazione del presente decreto e di 500.000 euro a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo, prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il settore delle filiere agricole, nonche' comunque per differenti misure in favore del settore della pesca e acquacoltura, disciplinando le relative procedure di utilizzo con successivi provvedimenti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 21 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1

Ambiti di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto definisce i criteri di assegnazione delle risorse, previste dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
a) ammontanti a euro 50.000.000,00 a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (di seguito anche OP), in possesso del riconoscimento giuridico alla data di emanazione del presente decreto, concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, che hanno in corso di realizzazione un programma operativo ai sensi dell'art. 33 del medesimo regolamento;
b) ammontanti a euro 500.000,00 a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1, lettera a), e' concesso sotto forma di sovvenzione diretta finalizzata al miglioramento della situazione patrimoniale e finanziaria delle OP mediante aumento di capitale sociale e costituzione di riserve indivisibili, ai sensi del decreto ministeriale 13 luglio 2021, n. 321361.
3. Il rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1, lettera a), spetta prioritariamente alle OP che in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati rispettino uno dei seguenti indici di bilancio:
a) Indice di indipendenza finanziaria, definito come rapporto tra il patrimonio netto (capitale piu' riserve) e il totale delle attivita' al netto delle disponibilita' liquide, minore di 0,6;
b) Margine di struttura, definito come differenza tra il patrimonio netto e l'attivo immobilizzato, a valori negativi;
c) Indice di indebitamento (leverage), definito come il rapporto tra indebitamento bancario oneroso ed il patrimonio netto, maggiore di 0,5.
4. Le eventuali risorse eccedenti rispetto a quanto e' stato possibile impegnare per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), potranno essere assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con le medesime modalita' di cui al precedente comma 2, a favore delle altre OP, fino alla concorrenza dell'importo a disposizione.
Qualora le richieste superino le risorse residue disponibili, verra' effettua una riduzione proporzionale su tutte le richieste accolte.
5. Le risorse per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e b), sono a carico del capitolo n. 7098 «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».
 
Allegato

DOMANDA DI AIUTO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:
a) «Organizzazione di produttori» o «OP»: una organizzazione di produttori ortofrutticoli riconosciuta ai sensi dell'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo;
b) «Valore della produzione commercializzata»: il valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori, utilizzata ai fini del calcolo del fondo di esercizio per l'anno 2021 del programma operativo approvato dalla regione competente, attuato ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo.
 
Art. 3

Calcolo del contributo straordinario

1. Il contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e' determinato nella misura massima dell'un per cento del valore della produzione commercializzata, approvata dalle competenti regioni e province autonome per il calcolo del fondo di esercizio del 2021, e comunque nel limite di euro 1.000.000,00 per ogni organizzazione dei produttori.
2. La concessione del contributo straordinario e' vincolata ad un aumento del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci produttori delle organizzazioni dei produttori, pari all'aiuto concesso. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 e puo' essere anticipato previo rilascio di apposita garanzia fidejussoria.
3. In ogni caso, il contributo straordinario deve rispettare i limiti e le ulteriori condizioni di erogazione previsti dal regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea citato in premessa.
4. Il contributo straordinario dovra' essere destinato a riserva indivisibile della OP.
 
Art. 4

Presentazione delle domande

1. Le domande di sostegno per il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono presentate dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per posta elettronica certificata all'indirizzo aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero.
2. Le domande di cui al comma 1, conformi al modello allegato, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'OP e contengono le seguenti informazioni:
a) denominazione e codice fiscale dell'OP richiedente;
b) indirizzo di posta elettronica certificata;
c) generalita' del legale rappresentante;
d) estremi del provvedimento di riconoscimento dell'OP;
e) importo del contributo straordinario richiesto;
f) valore della produzione commercializzata;
g) elementi di calcolo degli «indici di bilancio» di cui all'art. 1, comma 3;
h) dichiarazione in merito agli eventuali aiuti di Stato percepiti.
3. Alla domanda sono allegati:
a) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validita';
b) copia del decreto di riconoscimento dell'OP richiedente;
c) copia dello statuto sociale;
d) dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA sottoscritta dal legale rappresentante;
e) copia del provvedimento regionale che approva l'annualita' 2021 del programma operativo con l'indicazione del valore della produzione commercializzata ammessa;
f) delibera assembleare contenente la decisione di aumento del capitale sociale e della costituzione della riserva indivisibile e l'impegno da parte dei soci produttori a destinare a riserva indivisibile il contributo straordinario erogato in base al presente decreto;
g) copia degli ultimi due bilanci di esercizio chiusi precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
h) dichiarazione asseverata di un revisore contabile che:
determini gli indici di cui all'art. 1;
attesti che l'OP richiedente non e', alla data della domanda, un'impresa in difficolta' ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
4. L'assenza anche di un solo allegato e la mancata sottoscrizione della domanda o degli allegati, ove prevista, sono motivo di irricevibilita' della domanda medesima.
 
Art. 5

Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tramite la commissione nominata con successivo decreto direttoriale della Direzione generale delle politiche europee e internazionali, effettua l'istruttoria delle domande di cui all'art. 4, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, calcola per ciascuna richiesta giudicata ammissibile il relativo contributo straordinario spettante di cui all'art. 3 e ne da' immediata comunicazione alle OP via posta elettronica certificata.
2. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 e' a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti compensi, rimborsi spesa o altri emolumenti.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ministeriale, le OP interessate procedono all'aumento del capitale e trasmettono al Ministero l'attestazione bancaria del versamento del capitale sociale da parte dei soci produttori o documentazione equivalente utile ad attestare l'aumento del capitale sociale.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in esito all'istruttoria svolta, emana il provvedimento di concessione e liquidazione del contributo straordinario, comunicandolo a mezzo posta elettronica certificata al beneficiario.
5. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - e' autorizzato alla gestione delle risorse di cui all'art. 1, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 6

Cause di decadenza e controlli

1. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo, ovvero la riduzione del capitale sociale di cui all'art. 3, comma 2, o la perdita del riconoscimento dello status di organizzazione dei produttori, qualora si verifichino prima di cinque anni dalla concessione del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), comportano la perdita dei benefici e l'obbligo di restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.
2. Non rientra nella casistica di cui al comma 1:
la perdita del riconoscimento conseguente a fusione con altra OP o a adesione ad altra OP;
la riduzione del capitale sociale dovuta a recesso di soci.
3. I controlli di cui al presente articolo sono svolti annualmente dagli organismi pagatori competenti per territorio.
 
Art. 7

Sostegno al processo di internazionalizzazione

1. L'importo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), e' destinato al sostegno delle attivita' volte al miglioramento del processo di internazionalizzazione delle imprese e dei produttori operanti nel settore ortofrutticolo, in particolare mediante la rimozione delle barriere fitosanitarie.
2. Il contribuito di cui al presente articolo e' destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni soltanto con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. L'esecuzione del presente comma e' affidata al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito istituzionale del Ministero.
Roma, 8 novembre 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 995