Gazzetta n. 289 del 4 dicembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 28 ottobre 2021 |
Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA CULTURA
e
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lettera b) e l'art. 6, comma 7, che prevede la definizione di «apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, concernente «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»; Vista la Strategia nazionale Mite per la biodiversita' del 2010 che al punto 5 - Foreste evidenzia e condivide le finalita' previste nel Programma quadro per il settore forestale che saranno confermate dalla Strategia forestale nazionale prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ed evidenzia una carenza di coordinamento tra gli interventi previsti negli strumenti di pianificazione forestale, gli indirizzi disposti dagli strumenti di programmazione e le misure di sostegno dello sviluppo rurale, da superare; Vista la Strategia forestale dell'Unione europea (Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo del 20 settembre 2013 «Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale») che evidenzia l'importanza della pianificazione forestale; Vista la Strategia UE 2020 e la Strategia 2030 per la biodiversita' (Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo del 20 maggio 2020 «Riportare la natura nelle nostre vite») che evidenzia l'importanza della pianificazione forestale; Viste le leggi nazionali di ratifica degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di cambiamenti climatici, biodiversita', desertificazione e sviluppo sostenibile, richiamati anche nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Considerata l'attivita' di concertazione realizzata nel Tavolo di filiera del legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre 2018, n. 8746, e nel Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 15619 del 1° settembre 2020; Vista la nota prot. 33256 del 16 dicembre 2020 del Ministero della cultura, con la quale si e' espresso l'assenso, con condizioni, per l'ulteriore corso del provvedimento; Acquisita in data 17 dicembre 2020, repertorio atti n. 223/CSR, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la nota del Ministero della cultura, prot. n. 7515 dell'11 marzo 2021, con la quale e' stata rappresentata la necessita' di apportare al testo del provvedimento le modifiche necessarie a renderlo coerente con quanto comunicato con la nota prot. 33256 del 16 dicembre 2020 e condiviso nelle riunioni presso il Dipartimento degli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2021 e del 3 agosto 2021; Preso atto del parere del Ministero della cultura comunicato con nota n. 27184 del 29 settembre 2021; Acquisito nuovamente il concerto del Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 21290 del 5 ottobre 2020; Acquisita in data 7 ottobre 2021, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta:
Art. 1
Criteri minimi nazionali
1. Con il presente decreto sono definiti i criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui all'art. 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in attuazione degli strumenti di programmazione a scala nazionale (Strategia forestale nazionale) e regionale (Programmi forestali regionali) previsti al comma 1 e comma 2. 2. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. |
| Allegato 1 art. 4, comma 3, lettera b), punto b.3)
Parametri per la valutazione dell'accessibilita' al bosco
================================================================= | | Parametri indicativi di | | Classificazione | valutazione | +===============================+===============================+ | |Area forestale con densita' di | | |strade silvo-pastorali (rete | | |viabilita' principale | | |camionabile), espressa in metri| | |lineari per ettaro, pari almeno| |a) ben servita |a 30 m/ha | +-------------------------------+-------------------------------+ | |Area forestale con densita' di | | |strade silvo-pastorali (rete | | |viabilita' principale | | |camionabile), espressa in metri| | |lineari per ettaro, compresa | |b) scarsamente servita |tra i 15 m/ha e i 30 m/ha | +-------------------------------+-------------------------------+ | |Area forestale con una minima | | |presenza di strade | | |silvo-pastorali (rete | | |viabilita' principale | | |camionabile), espressa in metri| | |lineari per ettaro, inferiore | |c) non servita |ai 15 m/ha | +-------------------------------+-------------------------------+
Elaborazione da «Sulla determinazione delle caratteristiche della rete viabile forestale», Italia Forestale e Montana, 1977, fasc. n. 6, pagg. 241-254. |
| Art. 2
Finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto delineano i contenuti minimi nazionali delle modalita' di redazione degli strumenti di pianificazione delle risorse forestali e silvo-pastorali nazionali previsti all'art. 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne l'archiviazione informatica con modalita' uniformi e interoperabili a scala nazionale. 2. La pianificazione forestale, come definita dall'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua le modalita' di gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali di un determinato territorio nel breve e lungo periodo, sulla base di un quadro conoscitivo che tenga conto dei fattori ambientali, paesaggistici, sociali ed economici, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare le funzioni protettive, economiche, ecologiche, naturalistiche, paesaggistiche e socioculturali del patrimonio forestale e silvo-pastorale. La pianificazione si articola a scala territoriale, con il piano forestale di indirizzo territoriale, e a scala aziendale o di piu' aziende riunite anche ai soli fini pianificatori, con il piano di gestione forestale o con strumenti equivalenti. 3. Il presente decreto si applica ai nuovi piani e in occasione delle revisioni di piani esistenti, il cui incarico di predisposizione e' affidato successivamente alla sua entrata in vigore e all'approvazione dell'atto previsto all'art. 6, comma 2. 4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle rispettive esigenze e caratteristiche ecologiche e socio-economiche, possono integrare i criteri minimi con ulteriori disposizioni, purche' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste, intese come presidio fondamentale della qualita' della vita. 5. La definizione di gestione forestale utilizzata nel presente decreto sottointende e corrisponde alla gestione forestale sostenibile, evidenziata nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nella normativa europea e nelle convenzioni internazionali recepite dall'Italia. |
| Art. 3
Disposizioni per i Piani forestali di indirizzo territoriale
1. Il piano forestale di indirizzo territoriale, di seguito denominato PFIT, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, puo' essere predisposto dalle regioni nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e/o amministrative; ove possibile, i limiti geografici seguono i confini amministrativi dei comuni interessati. 2. Il PFIT e' redatto in conformita' alle disposizioni del Programma forestale regionale di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ed e' finalizzato all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e all'organizzazione delle attivita' necessarie alla loro tutela, assicurando la gestione forestale sostenibile, nonche' a favorire il coordinamento dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 3. Il PFIT ha lo scopo di fornire indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali di proprieta' pubblica, privata e collettiva e definisce i propri obiettivi e le proprie finalita' in attuazione della politica forestale regionale, compatibilmente e in correlazione con gli altri strumenti pianificatori presenti, sia ambientali sia paesaggistici, permettendo di evidenziare e valorizzare le vocazioni di ambiti territoriali relativamente omogenei. Le regioni assicurano il coinvolgimento degli enti e dei portatori di interessi locali nella predisposizione dei PFIT secondo quanto disposto all'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. Il PFIT concorre alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'art. 145 del medesimo decreto legislativo. In particolare, il PFIT riporta, a scopo ricognitivo, le superfici boscate ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che sono soggette a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e alle prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto medesimo, nonche' le superfici boscate soggette a tutela anche ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto, in presenza di eventuale dichiarazione di notevole interesse pubblico, con relative prescrizioni d'uso. 5. Il PFIT recepisce e integra in modo coordinato e attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e ambientale vigenti, in conformita' ai: a) Piani paesaggistici regionali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, compresi gli omonimi piani antincendi boschivi per le aree protette di cui all'art. 8 della medesima legge; c) Piani e agli altri strumenti di gestione delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' agli obiettivi, alle misure di conservazione e ai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; d) Piani stralcio per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) Piani di gestione distrettuali e di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» di attuazione della direttiva quadro acque 2000/60/CE; f) Piani per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»; g) Piani di gestione dei siti posti sotto la tutela dell'Unesco ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77 «Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale. 6. Il PFIT e' assoggettato alla disciplina di valutazione ambientale strategica ai sensi dall'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152. 7. Il PFIT qualora comprenda la previsione di interventi di realizzazione o adeguamento della viabilita' forestale al servizio delle attivita' agrosilvopastorali, approvato per la parte inerente detta viabilita' previo parere favorevole del Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio, consente a tali interventi di beneficiare delle misure di semplificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Il PFIT ripartisce le superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio oggetto di piano in aree omogenee per destinazione d'uso. Con specifico riferimento alle superfici con destinazione d'uso a bosco o assimilate a bosco, sono inoltre individuate le aree colturalmente omogenee per categoria forestale e tipo colturale, sulla base della classificazione dell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. 8. Per ogni area omogenea il PFIT individua gli indirizzi di gestione e le priorita' per la tutela, gestione e valorizzazione del territorio sottoposto a pianificazione, specificando: a) l'indirizzo di gestione, espresso in termini di funzioni prevalenti al fine di promuovere la multifunzionalita' del patrimonio; le principali funzioni prevalenti sono: a.1) protettiva diretta, come definita all'art. 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; a.2) naturalistica, per la conservazione della biodiversita' e la tutela e valorizzazione del paesaggio; a.3) produttiva; a.4) sociale e culturale, ovvero con finalita' turistico-ricreative, artistiche, terapeutiche, scientifiche, didattiche, educative; a.5) altre funzioni; b) gli interventi strutturali e infrastrutturali, compresi l'adeguamento e la manutenzione della viabilita' forestale e silvo-pastorale esistente e la localizzazione di quella programmata per ottimizzare la densita' viaria in relazione all'indirizzo di gestione; c) le forme di governo e di trattamento piu' idonee alla tutela e alla valorizzazione dei boschi, in particolare per la funzione di protezione diretta e gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, nonche' allo sviluppo delle filiere forestali locali; d) le misure a tutela della biodiversita' per le superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o in altre aree di tutela naturalistica regionale e nazionale. Inoltre, il Piano puo' contenere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della direttiva 92/43/CEE, le misure di conservazione da adottare nel periodo di validita' dei PFIT; e) la specifica normativa d'uso contenuta nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del medesimo decreto legislativo. f) le misure di tutela delle aree sensibili, di gestione dei rischi naturali e di adattamento ai cambiamenti climatici da adottare nel periodo di validita' del PFIT, in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti per la prevenzione e la mitigazione dei rischi naturali, quali, a titolo esemplificativo, incendi boschivi, tempeste, frane, dissesto, valanghe ed alluvioni, ecc., e l'adattamento ai cambiamenti climatici; g) le aree potenzialmente utilizzabili per la creazione di nuovi boschi, anche al fine di creare o potenziare i corridoi ecologici. 9. Il PFIT e' conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione regionali e in particolare con il Programma forestale regionale per la individuazione delle fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione degli interventi gestionali e infrastrutturali programmati. Ove necessario, il PFIT prevede indirizzi metodologici specifici per la redazione dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 34/2018 nell'ambito del comprensorio territoriale di competenza. 10. Il PFIT deve essere corredato almeno dalla seguente cartografia in formato digitale, georiferita e sovrapponibile, con strati informativi su allestimento cartografico regionale di riferimento, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32: a) carta di destinazione d'uso del suolo, con valore ricognitivo, che individui distintamente le aree classificate ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e le aree classificate come bosco ai sensi dalla normativa regionale vigente; qualora differente, la classificazione tematica per le aree non boscate e' quella del secondo livello del sistema «Corine Land Cover». La carta individua, inoltre, le aree potenzialmente oggetto di ripristino colturale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), e di ripristino delle attivita' agricole e pastorali di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34. b) carta dei vincoli gravanti sul territorio oggetto del PFIT, con valore ricognitivo, comprendente il vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi di cui all'art. 17 del regio decreto medesimo, il vincolo di bene culturale e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 con relativa zonazione delle aree protette, la zonazione delle aree della Rete Natura 2000 con relativi habitat di interesse comunitario ove individuati, le aree a rischio idraulico e idrogeologico o di tutela delle acque; c) carta delle proprieta' forestali e silvo-pastorali pubbliche e collettive e degli usi civici; d) carta delle aree boschive colturalmente omogenee, riportando per ognuna il principale indirizzo di gestione; e) carta degli interventi strutturali e infrastrutturali, compresa la localizzazione della viabilita' forestale e silvo-pastorale esistente e programmata, classificata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di attuazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34; f) carta ricognitiva degli eventuali boschi vetusti e alberi monumentali presenti nell'area, ai sensi della legge del 14 gennaio 2013, n. 10 e del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34, dei boschi da seme iscritti al registro regionale dei materiali di base ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nonche' alberi monumentali tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; g) carta dei boschi di protezione diretta, come definita all'art. 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto. |
| Art. 4
Disposizioni per il piano di gestione forestale
1. Il piano di gestione forestale, di seguito denominato PGF, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, con riferimento a scala aziendale o di piu' aziende riunite tra loro anche solo a fini pianificatori, rappresenta uno strumento fondamentale a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PGF e' redatto sulla base dei principi, criteri e metodi propri dell'assestamento forestale da soggetti pubblici e privati, e viene promosso dalle regioni anche tramite azioni incentivanti, per le proprieta' pubbliche, private e collettive in attuazione dei Programmi forestali regionali e in coordinamento con i PFIT ove esistenti. La durata del PGF puo' indicativamente essere fissata in un minimo di dieci anni e in un massimo di venti anni. Le regioni definiscono i tempi e le procedure per l'eventuale verifica intermedia della sua applicazione e per la revisione, nonche' la superficie minima per la loro redazione. 2. Il PGF recepisce e integra in modo coordinato e attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e ambientale vigenti. 3. Il PGF e' costituito almeno dai documenti di seguito descritti: a) relazione: documento che fornisce una descrizione delle risorse forestali e silvo-pastorali oggetto di pianificazione. Vengono definiti gli obiettivi della gestione e sono illustrati i criteri e metodi di compartimentazione della superficie nelle unita' base della pianificazione forestale quali la formazione delle particelle forestali e delle eventuali unita' sovraordinate di aggregazione delle particelle forestali, nonche' viene fornita la definizione delle sezioni di pascolo, se presenti. Sono presentate le modalita' metodologiche e operative per il conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati, nonche' gli eventuali miglioramenti e interventi strutturali e infrastrutturali programmati nel periodo di validita' del Piano; b) prospetto delle unita' di base della pianificazione, registro particellare, database in cui viene riportata la descrizione delle unita' di base, particelle o sezioni forestali, delimitate all'interno dell'area oggetto del PGF. Per ogni particella forestale vengono indicati: b.1) codice alfanumerico identificativo; b.2) superficie totale e superficie a bosco; b.3) accessibilita', classificata in: a) ben servita; b) scarsamente servita; c) non servita, secondo i parametri riportati nell'allegato 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante; b.4) indirizzo di gestione, classificato in termini di funzione prevalente: b.4.a) protettiva diretta come definita all'art. 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; b.4.b) naturalistica e per la conservazione della biodiversita'; b.4.c) produttiva; b.4.d) sociale e culturale ossia finalita' di tipo turistico-ricreativo, artistico, terapeutico, scientifico, didattico, educativo; b.4.e) altre funzioni; b.5) caratteristiche del soprassuolo: i) tipo forestale, classificato con riferimento sia alle categorie previste dalle regioni e riconducibili a quelle dell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio; ii) composizione dendrologica; iii) tipo colturale, classificato con riferimento ai tipi colturali dell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio; b.6) per i soprassuoli con prevalente indirizzo di gestione volto alla produzione legnosa: eta' nel caso di soprassuoli coetanei, o classi di consistenza in caso di soprassuoli disetanei o irregolari; anno di rilevamento dendrometrico; massa legnosa in piedi e incremento corrente della massa legnosa nel caso di soprassuoli governati a fustaia e massa legnosa indicativa nel caso di soprassuoli governati a ceduo; b.7) anno dell'ultimo intervento selvicolturale; b.8) interventi selvicolturali programmati nel periodo di validita' del PGF; c) prospetto degli interventi selvicolturali e piano dei tagli, in cui sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi di taglio programmati nel periodo di validita' del PGF, le particelle forestali interessate, la superficie oggetto di ciascun intervento e la massa legnosa che si prevede di asportare in ciascun intervento; d) prospetto della gestione pascoliva, in cui sono indicati, per ciascuna sezione di pascolo, i criteri di gestione e di eventuali interventi colturali ai fini del miglioramento del cotico erboso, programmati nel periodo di validita' del PGF; e) prospetto degli interventi infrastrutturali e di miglioramento in cui sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi infrastrutturali o i miglioramenti programmati e le particelle forestali interessate; f) misure a tutela della biodiversita' per le superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dettagliando le eventuali misure da adottare nel periodo di validita' del PGF e indicando le particelle forestali interessate; g) misure di tutela paesaggistica, dettagliando le eventuali specifiche prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del medesimo decreto legislativo; h) misure di tutela delle aree sensibili e per la gestione dei rischi naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici; vengono dettagliate, per le particelle forestali interessate, le misure da adottare nel periodo di validita' del PGF, in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti per la prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e per l'adattamento ai cambiamenti climatici; 4. Il PGF deve essere corredato almeno dalla seguente cartografia in formato digitale conformemente al modello degli strati informativi su allestimento cartografico regionale di riferimento previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32: a) carta, con valore ricognitivo, dei vincoli gravanti sulle superfici oggetto di pianificazione comprendente il vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi di cui all'art. 17 del regio decreto medesimo, il vincoli di bene culturale e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la zonazione delle aree della Rete Natura 2000 con relativi habitat di interesse comunitario ove individuati, aree a rischio idraulico, idrogeologico o di tutela delle acque; b) carta assestamentale delle unita' di base della pianificazione; c) carta della viabilita' forestale e silvo-pastorale esistente, classificata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; d) carta degli interventi selvicolturali programmati nel periodo di validita' del PGF; e) carta degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti programmati nel periodo di validita' del PGF; f) carta degli interventi di miglioramento dei pascoli programmati nel periodo di validita' del PGF; g) carta catastale delle proprieta'. 5. Le regioni che abbiano adottato PFIT prevedono procedure di elaborazione semplificate per i PGF e gli strumenti equivalenti e coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi indicati nei PFIT medesimi. 6. In assenza di PFIT approvato per la parte inerente la viabilita' agrosilvopastorale con il parere favorevole del Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio, o qualora il PGF non sia coerente con il PFIT approvato, per gli interventi di realizzazione o adeguamento della viabilita' forestale al servizio delle attivita' agrosilvopastorali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 si applicano le misure di semplificazione di cui al punto B.35 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. |
| Art. 5
Disposizioni per gli strumenti equivalenti
1. Sono strumenti equivalenti al PGF i documenti di pianificazione della gestione del patrimonio boschivo delle proprieta' pubbliche, private e collettive, redatti in forma semplificata rispetto al PGF la cui soglia di superficie massima e' stabilita dalle regioni tenuto conto del contesto socio economico e territoriale, e avere durata compresa tra i dieci e venti anni. Gli strumenti equivalenti approvati a seguito della realizzazione di impianti e miglioramenti forestali conservano la loro validita' fino alla scadenza prevista. 2. Lo strumento equivalente al PGF e' costituito almeno dai documenti di seguito descritti: a) relazione, che fornisce la descrizione del patrimonio forestale oggetto di pianificazione, definisce gli obiettivi della gestione, presenta le modalita' metodologiche e operative per il conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati, indicando, ove necessario, la compartimentazione della superficie nelle unita' di base della pianificazione forestale; b) prospetto degli interventi selvicolturali, in cui sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi selvicolturali previsti nel periodo di validita' dello strumento equivalente al PGF, la localita' e la superficie oggetto di ciascun intervento e la massa legnosa che si prevede di asportare; 3. Lo strumento equivalente al PGF e' corredato almeno dalla seguente cartografia in formato digitale, conformemente al modello degli strati informativi su allestimento cartografico regionale di riferimento previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32: a) carta catastale delle proprieta'; b) carta degli interventi selvicolturali previsti nel periodo di validita' dello strumento equivalente al PGF; c) carta delle eventuali unita' di base della pianificazione e della viabilita' permanente. 4. In assenza di PFIT approvato per la parte inerente la viabilita' agrosilvopastorale con il parere favorevole del Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio, o qualora il PGF non sia coerente con il PFIT approvato, si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 6. |
| Art. 6
Formazione degli elaborati cartografici dei vari strumenti di pianificazione forestale
1. Gli elaborati cartografici sono realizzati, o acquisiti, nel rispetto della direttiva europea INSPIRE (2007/2/CE), a una scala nominale che permette almeno di rappresentare l'unita' minima cartografabile rispondente alla definizione di bosco e di non bosco di cui agli articoli 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in formato vettoriale e adottano il sistema di riferimento ETRS1989, realizzazione ETRF2000 in coordinate geografiche (EPSG 6706), secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con il Mite e con le regioni e provincie autonome, con atto successivo all'entrata in vigore del presente decreto, definisce: a) l'elenco e i formati dei dati alfanumerici e geografici necessari per creare la banca dati nazionale di archiviazione informatica, ivi compresa la struttura dati per un'eventuale registrazione degli interventi selvicolturali realizzati in attuazione di piani e degli eventi occorsi; b) le modalita' con cui riportare i metadati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, nonche' dai regolamenti (UE) 1089/2010 e (UE) 1312/2014. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende disponibili i dati ed i metadati per una loro pubblicazione sul Geoportale nazionale del Ministero della transizione ecologica secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 32 del 27 gennaio 2010 consentendo la disponibilita' al pubblico, anche per la fase di VAS, delle informazioni cartografiche relative ai PFIT ed ai PGF o a strumenti equivalenti. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 2021
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli
Il Ministro della cultura Franceschini
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 993 |
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