Gazzetta n. 288 del 3 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 5 ottobre 2021, n. 203
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Viso, in particolare, l'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, alla qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonche' i criteri di formazione della graduatoria finale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2016, n. 180, «Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008, n. 163, concernente la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto necessario aggiornare il regolamento n. 163 del 2008, al fine di armonizzarlo alle modifiche introdotte con i provvedimenti di riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sopra richiamati, anche nell'ottica di semplificare le procedure concorsuali per l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 6 luglio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 10571 del 17 settembre 2021 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n.
163

1. Nell'epigrafe del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».
2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: «2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso, di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo.».
3. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale). - 1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:
a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti;
b) titoli: 5 punti.
3. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del fuoco. La tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove sono indicate nel bando di concorso.
4. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana; centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana; ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
5. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia composta da piu' moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo e il voto complessivo della prova e' dato dalla media dei singoli punteggi.
6. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.
7. I titoli valutabili e i relativi punteggi sono indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro.
8. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa.
9. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.».
4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«2. La Commissione e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un docente universitario in scienze motorie non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.».
5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e' soppresso.
6. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, le parole «un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori» sono sostituite dalle seguenti: «personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale».
7. All'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «dirigenti medici», sono inserite le seguenti: «o sanitari»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.» sono sostituite dalle seguenti: «accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
d) al comma 4, le parole: «un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori» sono sostituite dalle seguenti: «personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale».
8. L'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e' soppresso.
9. All'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, le parole: «le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.».
10. Gli allegati A e C del decreto del Ministro 18 settembre 2008, n. 163, sono soppressi. L'allegato B del decreto del Ministro 18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dall'allegato B al presente decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 ottobre 2021

Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 3135

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
"Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,
recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252»", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 5 (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco). - 1.
L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene
mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con
facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel
rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa
vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con
modificazioni dalla legge28 novembre 1996, n. 609, e'
elevata al 35 per cento e opera in favore del personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di
posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente
comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al
reclutamento di cui al comma 1.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi
vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di
formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si
applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili
del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e
disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di
formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i
figli superstiti nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti
o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto
di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle
attivita' istituzionali o delle missioni internazionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e
non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale
preselezione, la composizione della commissione
esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse, nonche' i criteri di formazione della graduatoria
finale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
- La legge 7 agosto 1990. n. 241 "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo
codice della strada», e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la
verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera
i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies. - 2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le
modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma
2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali
SPID e la carta di identita' elettronica ai fini
dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri
servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e'
stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di
identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per
consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai
propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)
e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID,
la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei
servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei
propri servizi on-line.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il titolo del decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2008, n. 163, come modificato dal presente
decreto, reca: «Regolamento recante la disciplina del
concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249.
- Il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2016,
n. 180 «Regolamento recante modifiche al decreto 18
settembre 2008, n. 163, concernente la disciplina del
concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2016, n. 214.
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019,
n. 166 «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi
pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7.
- Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019,
n. 167 «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il titolo del citato decreto del Ministro
dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, come modificato dal
presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
citato decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008,
n. 163, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Prova preselettiva).- (Omissis).
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo
di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel
bando di concorso, di quesiti di tipo logico-deduttivo e
analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di
ragionamento nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua
inglese. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti
sono raggruppati e ordinati secondo le quattro tipologie di
cui al primo periodo.".
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del citato
decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n.
163, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Commissione esaminatrice).- 1. La
Commissione esaminatrice del concorso, che sovrintende
anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di
cui all'articolo 2 del presente decreto, e' nominata con
decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile.
2. La Commissione e' presieduta da un prefetto o da un
dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle
materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a
quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli dei direttivi e
dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed
alla carriera prefettizia, ed un docente universitario in
scienze motorie non appartenente all'Amministrazione. Ove
non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
3. (Soppresso).
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono
svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore
logico-getionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione
civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio
presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
5. In relazione al numero dei candidati, la
Commissione, fermo restando un unico presidente, puo'
essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello della Commissione
originaria.
6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del
presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della
Commissione, i relativi supplenti sono nominati con il
decreto di nomina della Commissione o con successivo
provvedimento con le stesse modalita' di cui al comma 1."
«Art. 5 (Accertamento dei requisiti di idoneita'
psico-fisica ed attitudinale).- 1. Secondo l'ordine della
graduatoria finale di cui al comma 9 dell'articolo 3 del
presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai sensi
della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneita'
psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti
messi a concorso. Qualora durante il periodo di validita'
della graduatoria si rendano disponibili per la copertura
ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco,
l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata, comunque,
all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo.
2. I candidati sono sottoposti, ai fini
dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame
clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio,
anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato
con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E'
facolta' dell'Amministrazione richiedere che i candidati
esibiscano, al momento della visita di accertamento,
l'esito di visite mediche preventive corredate dagli
accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono
effettuati da una Commissione nominata con decreto del Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile e composta da un
appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da
quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un
numero massimo di altri due componenti per accertamenti
sanitari di natura specialistica. Trova applicazione la
facolta' di stipulare particolari accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Le funzioni di segretario della commissione di cui
al comma 3 sono svolte da personale con qualifica non
inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente
ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con
qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile.
5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del
presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della
commissione, i relativi supplenti sono nominati con il
decreto di nomina della commissione o con successivo
provvedimento.
6. In relazione al numero dei candidati, la
Commissione, fermo restando un unico presidente, puo'
essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello della Commissione
originaria.
7. Il giudizio definitivo di non idoneita' comporta
l'esclusione dal concorso.».
- L'articolo 6 del citato decreto del Ministro
dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, soppresso dal
presente decreto, recava:
«Art. 6. - (Disposizioni particolari)».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n.
163, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7. (Norma di rinvio).- 1. Per quanto non
previsto dal presente decreto, si applicano in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.».
 
Allegato B

(articolo 3, comma 7)

TITOLI

Parte di provvedimento in formato grafico