Gazzetta n. 288 del 3 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 27 ottobre 2021
Revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»,
Visto in particolare l'art. 60 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia, tra l'altro, di disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico, ed in specie il comma 5 relativo ai requisiti per la circolazione su strada degli stessi;
Visto l'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione al nuovo codice della strada», recante disposizioni applicative al citato art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65, concernente la disciplina e le procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonche' la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica;
Tenuto conto delle nuove modalita' operative di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi introdotte dal protocollo MCTC NET2;
Ritenuto opportuno rivedere le prescrizioni per le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti in data antecedente al 1° gennaio 1960;
Sentiti i registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato III, punto 4.2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65, e' sostituito dal seguente:
«4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici della Motorizzazione civile qualora le prove di frenatura siano effettuate secondo le modalita' indicate al precedente punto 3.2.2.».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 27 ottobre 2021

Il Ministro: Giovannini