Gazzetta n. 287 del 2 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 22 ottobre 2021
Trasferimento di risorse per erogare, nell'anno 2021, buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 200-bis (recante «Buono viaggio») del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato da ultimo dall'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
Visto in particolare il comma 1 del citato articolo 200-bis come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare - entro il 31 dicembre 2021 - per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente;
Visto che, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 200-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al trasferimento, in favore dei comuni interessati e delle regioni e province autonome, delle risorse del fondo di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri: a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 10 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato; b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 6 milioni di euro, e' ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun comune interessato; c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 4 milioni di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati;
Considerato che gli enti interessati provvedono alla erogazione del beneficio secondo i criteri di cui al suddetto articolo 200-bis, comma 4, come modificato dall'articolo 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
Ritenuto che il trasporto pubblico non di linea, oggetto del beneficio di cui al suddetto articolo 200-bis, si riferisca ai servizi disciplinati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»;
Viste le statistiche dell'Istituto nazionale di statistica relative alla popolazione residente nei comuni capoluogo di provincia e di citta' metropolitana al 31 dicembre 2019, come individuati nelle codifiche del predetto Istituto e pubblicati sul sito www.istat.it;
Acquisiti, presso i comuni interessati che hanno fornito riscontro alla relativa richiesta, i dati relativi al numero di licenze per l'esercizio di servizi taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune ed in corso di validita';
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 503 del 6 novembre 2020 recante «Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno, ai sensi dell'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita' del contributo

1. Il presente decreto individua le risorse spettanti a ciascun comune capoluogo di citta' metropolitana o capoluogo di provincia a valere sul fondo di cui all'articolo 200-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato da ultimo dall'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la concessione di un buono viaggio, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone ivi residenti fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno.
2. Il buono viaggio di cui al comma 1 e' utilizzato, da parte dei beneficiari, per gli spostamenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente di cui alla legge 21 gennaio 1992, n. 21, ed e' pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, non e' superiore a euro 20 per ciascun viaggio. La individuazione dei beneficiari e del contributo e' a cura dei comuni, secondo i criteri di cui all'articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
 
ALLEGATO 1 - CALCOLO RISORSE SPETTANTI AI COMUNI
CAPOLUOGO DI PROVINCIA O DI CITTA' METROPOLITANE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 2 - CALCOLO RISORSE SPETTANTI
ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui al fondo istituito dall'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari a venti milioni di euro per l'anno 2021, sono ripartite tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 1 secondo i seguenti criteri:
a. una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 10 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato, come riportata nella tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 503 del 6 novembre 2020;
b. una quota pari al 30 per cento, per complessivi 6 milioni di euro, e' ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato, secondo l'entita' riportata nella tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 503 del 6 novembre 2020;
c. una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 4 milioni di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai comuni interessati nella misura riportata nella tabella costituente l'allegato 1 al presente decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 200-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le risorse spettanti ai comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie secondo quanto riportato nella tabella costituente l'allegato 2 al presente decreto, ai fini del successivo riparto in favore dei comuni interessati compresi nel rispettivo territorio.
4. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ciascuno degli enti di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 provvede a richiedere al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto l'assegnazione delle risorse con l'indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento, esclusivamente qualora sia variato rispetto a quello gia' comunicato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 503 del 6 novembre 2020.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2943