Gazzetta n. 286 del 1 dicembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 201
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizione della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonche' modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 27;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;
Vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE;
Visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF);
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) dopo la lettera d-ter), sono inserite le seguenti:
«d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;";
2) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
"e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria di una decisione dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4;";
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole "comunicazione nei" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione e di cooperazione nei";
2) al comma 2-bis, le parole "AESFEM per" sono sostituite dalle seguenti: "AESFEM e all'ABE per";
3) al comma 9, le parole "la Banca d'Italia, sulla" sono sostituite dalle seguenti: "la Banca d'Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea e sulla";
4) dopo il comma 9, e' introdotto il seguente:
"9-bis. La Banca d'Italia, se nell'esercizio della vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza, inclusa una situazione descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o un'evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidita' del mercato e la stabilita' del sistema finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente l'ABE, il CERS e le pertinenti autorita' competenti, tra cui la Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti.";
5) al comma 12, le parole "I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale" sono sostituite dalle seguenti "I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonche' i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si e' avvalsa,";
c) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole "gli obblighi delle Sim" sono aggiunte le seguenti: ", delle imprese di paesi terzi";
d) l'articolo 7-decies e' sostituito dal seguente:
"1. La Banca d'Italia e la Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte:
a) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014, nonche' dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE;
b) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2019/2033, nonche' dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento 2019/2033 e della direttiva (UE) 2019/2034.";
e) dopo l'articolo 7-decies, sono inseriti i seguenti:
Art. 7-undecies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033.
2. La Banca d'Italia, nei limiti e secondo le modalita' indicate all'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario, e' l'autorita' competente ad adottare, sentita la Consob, la decisione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a decidere, sentita la Consob, sull'applicazione alle Sim delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' decidere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
5. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare sul rispetto da parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033.
"Art. 7-duodecies (Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus). - 1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo";
f) all'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole "nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate" sono sostituite dalle seguenti "nonche' altre attivita' finanziarie o attivita' connesse e strumentali, come individuate" e le parole "lettera b) e lettera b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b) e lettera c)";
g) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Disposizioni applicabili alle societa' che controllano una o piu' imprese di investimento UE). - 1. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni alla holding di investimento, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, o alla societa' di partecipazione finanziaria mista, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, con sede legale in Italia che non rientra tra i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), che controlla, direttamente o indirettamente, una o piu' imprese di investimento UE, e che non e' a sua volta controllata da un'impresa di investimento o da un'altra holding di investimento o societa' di partecipazione finanziaria mista.
2. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuare ispezioni presso le societa' indicate al comma 1.
3. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati dell'Unione europea, effettuare ispezioni presso le societa' indicate al comma 1 e ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia e la Consob possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorita' competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte.
4. Agli esponenti delle societa' indicate al comma 1 si applica l'articolo 13. I compiti e i poteri di cui al comma 6 del medesimo articolo sono esercitati su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati dell'Unione europea.
5. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alle societa' indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al presente Capo.";
h) all'articolo 19, comma 2, le parole "gestione, e assicurata" sono sostituite dalle seguenti: "gestione, ne' assicurata";
i) all'articolo 20-bis:
1) al comma 2, le parole "Sim quando" sono sostituire dalle seguenti: "Sim, rilasciata ai sensi dell'articolo 19, quando"; alla lettera c), il segno d'interpunzione "." e' sostituito dal seguente ";"; dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
"d) nel caso delle Sim di classe 1, non sia stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.";
2) al comma 4, le parole "comma 2, e'" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettere a), b) e c), e'";
j) dopo l'articolo 20-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis.1 (Sim di classe 1). - 1. In deroga all'articolo 19, per le Sim di classe 1 l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento e' rilasciata quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia; e' negata, dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quando dalla verifica delle condizioni indicate nell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario non risulti garantita la sana e prudente gestione. La proposta alla Banca Centrale Europea o la decisione di diniego della Banca d'Italia sono formulate sentita la Consob.
2. Le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 presentano domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 al piu' tardi il giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: i) la media delle attivita' totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, e' pari o superiore a 30 miliardi di euro; ii) la media delle attivita' totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, e' inferiore a 30 miliardi di euro, ma questa fa parte di un gruppo, come individuato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 12, in cui il valore totale delle attivita' consolidate delle imprese del gruppo che detengono individualmente attivita' totali inferiori a 30 miliardi di euro e svolgono almeno uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), e' pari o superiore a 30 miliardi di euro; iii) scade il termine indicato nella decisione assunta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Le Sim che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 possono continuare a svolgere i servizi e le attivita' di investimento per i quali sono autorizzate ai sensi dell'articolo 19 fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 e la conseguente cancellazione dall'albo di cui all'articolo 20.
4. Le Sim autorizzate ai sensi del presente articolo sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20.
5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 e' revocata quando: a) sussiste una o piu' delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 3-bis, lettere a) e b), del Testo Unico Bancario; o b) la media delle attivita' totali della Sim, calcolata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b, del Regolamento (UE) 575/2013, e' inferiore a 30 miliardi di euro per un periodo di cinque anni consecutivi; o c) e' accertata l'interruzione dello svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), per un periodo continuativo superiore a sei mesi. La revoca e' disposta dalla Banca Centrale Europea sentite la Banca d'Italia e la Consob, o su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob. Si applica l'articolo 20-bis, comma 3, salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.
6. Per le Sim di classe 1 la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento diversi da quelli indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), e' disposta secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 4.
7. Per l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento, la Sim, la cui autorizzazione sia revocata ai sensi del comma 5, lettere b) o c), richiede l'autorizzazione prevista dall'articolo 19. In questo caso, la Sim puo' continuare a svolgere i servizi e le attivita' di investimento per i quali e' stata autorizzata fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19.
8. Alle Sim di classe 1 si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE. Conseguentemente, ad esse non si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I e Titolo II, Capo III, riferite esclusivamente alle Sim. Ai fini delle disposizioni richiamate ai periodi precedenti, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche.
9. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 55-bis, 56 e 60-bis.1 e dalle disposizioni ivi richiamate, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione delle norme dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea che si applicano agli enti creditizi come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonche' delle disposizioni nazionali di recepimento di dette direttive.
10. Con riguardo alle Sim di classe 1, la Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal Testo Unico Bancario secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis dello stesso Testo Unico.
11. Per le Sim di classe 1 restano fermi i poteri di vigilanza e le competenze della Consob in materia di prestazione di servizi e attivita' di investimento.
12. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' emanare disposizioni attuative del presente articolo.";
k) all'articolo 27, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di investimento dell'UE che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo 29-bis. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell'elenco allegato all'albo previsto dall'articolo 20.";
l) all'articolo 28:
1) al comma 4, le parole "ai commi 1 e 6." sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 6 e 6-bis.";
2) al comma 5, infine, e' aggiunto il seguente periodo: "Con riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento.";
3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, limitatamente ai servizi e alle attivita' di investimento in essa non inclusi.";
4) al comma 7, le parole "del comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 6-bis";
5) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo 29-ter. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20.";
m) all'articolo 29-ter:
1) al comma 4, le parole "ai commi 1 e 6." sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 6 e 6-bis.";
2) al comma 5, infine, e' aggiunto il seguente periodo: "Con riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento.";
3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, limitatamente ai servizi e alle attivita' di investimento in essa non inclusi.";
1) al comma 7, le parole "del comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 6-bis";
n) all'articolo 55-bis:
1) al comma 1:
1.1. nell'alinea, le parole "alle Sim aventi sede legale in Italia che prestano uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento:" sono sostituite dalle seguenti: "ai seguenti soggetti:";
1.2. la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) le Sim di classe 1;";
1.3. la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.";
1.4. la lettera c) e' abrogata;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario.";
o) dopo l'articolo 55-quinquies, e' inserito il seguente:
"Art. 55-sexies (Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico). - 1. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico.";
p) all'articolo 56, comma 4-bis, le parole "gruppo. Si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "gruppo, nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. Si applicano"; le parole "nonche' alla societa'" sono sostituite dalle seguenti: "nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla societa'"; le parole "Il riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento";
q) all'articolo 57, comma 6-ter, le parole "delle altre componenti del gruppo" sono sostituite dalle seguenti: "delle altre componenti del gruppo, nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo"; le parole "nonche' alla societa'" sono sostituite dalle seguenti: "nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla societa'"; le parole "Il riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento";
r) all'articolo 60-bis.1:
1) al comma 4, le parole "alle Sim e" sono sostituite dalle seguenti: "alle Sim e, salvo che per le Sim di classe 1,";
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario.";
s) all'articolo 60-bis.3, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
"3-ter. Ai fini del comma 3-bis, con riguardo alle Sim aventi sede legale in Italia diverse dalle Sim di classe 1 e di classe 1-minus:
a) i riferimenti ai requisiti disciplinati dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati a quelli disciplinati dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
b) i riferimenti all'esposizione al rischio calcolata ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati ai requisiti previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5;
c) i riferimenti al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro stabilito in base alla normativa di recepimento dell'articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE si intendono effettuati a quelli disciplinati dalla normativa di recepimento dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.";
t) all'articolo 60-bis.4:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Alle Sim di classe 1 si applica altresi' il Titolo V del medesimo decreto legislativo.";
2) al comma 2, le parole "disciplina in materia di acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo unico bancario" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina del Testo unico bancario in materia di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e, salvo che per le Sim di classe 1, acquisto di partecipazioni qualificate";
u) all'articolo 190:
1) al comma 1, dopo le parole "nei confronti dei soggetti abilitati," sono aggiunte le seguenti: "delle holding di investimento come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle societa' di partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento,";
2) al comma 1, dopo le parole "9; 12;" sono aggiunte le seguenti: "12-bis;";
3) dopo il comma 2-quinquies, e' inserito il seguente:
"2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3, svolgono uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.";
v) all'articolo 194-ter:
1) nella rubrica, le parole "575/2013 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "575/2013, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013";
2) al comma 1, le parole "575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate" sono sostituite dalle seguenti: "575/2013, nonche' degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate";
w) dopo l'articolo 194-ter, e' inserito il seguente:
"Art. 194-ter.1 (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2019/2033, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033). - 1. Nelle materie e per le violazioni a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 190, 190.3 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalita' ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2019/2033, nonche' degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva (UE) 2019/2034, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE o dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi del regolamento UE n. 1093/2010 o del regolamento UE n. 1095/2010.
2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.";
x) all'articolo 194-quater, comma 1:
1) alla lettera c-septies), il segno d'interpunzione "." e' sostituito dal seguente: ";";
2) dopo la lettera c-septies), sono inserite le seguenti:
"c-octies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall'articolo 194-ter.1 e delle relative disposizioni attuative;
c-novies) delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle relative disposizioni attuative.";
y) all'articolo 194-septies:
1) alla lettera e-sexies), il segno d'interpunzione "." e' sostituito dal seguente: ";";
2) dopo la lettera e-sexies), sono inserite le seguenti:
"e-septies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall'articolo 194-ter.1 e delle relative disposizioni attuative;
e-octies) delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle relative disposizioni attuative.";
z) all'articolo 195-ter, comma 1, le parole "194-ter, 194-quater" sono sostituite dalle seguenti: "194-ter, 194-ter.1, 194-quater"».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. (L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti).»
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 27 della legge 22 aprile 2021, n.
53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 27 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza
prudenziale sulle imprese di investimento e recante
modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti
prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n.
600/2014 e (UE) n. 806/2014). - 1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e
per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento
(UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per il corretto e integrale
recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e per
l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, nonche'
delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo
conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorita' di
vigilanza europee;
b) per le imprese che si qualificano come enti
creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1),
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come
modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, prevedere
disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza
prudenziale e gestione delle crisi, secondo quanto previsto
dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, dal regolamento (UE) n.
575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nonche' dalle
disposizioni del Meccanismo di vigilanza unica e del
Meccanismo di risoluzione unico, tenuto conto del riparto
di competenze tra la Banca centrale europea e la Banca
d'Italia previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del
Consiglio, del 15 ottobre 2013, e dagli articoli 6 e 6-bis
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993, del riparto di competenze tra il Comitato di
risoluzione unico e la Banca d'Italia ai sensi del
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2014, e del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, nonche' delle competenze e dei
poteri riservati alla CONSOB secondo le attribuzioni e le
finalita' previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla
CONSOB che, nell'esercizio dei rispettivi poteri
regolamentari e secondo le rispettive attribuzioni e
finalita' indicate nel citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 e nel citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 58 del 1998, tengono conto degli
orientamenti emanati dalle autorita' di vigilanza europee;
d) designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali
autorita' competenti ai sensi dell'articolo 4 della
direttiva (UE) 2019/2034 per l'esercizio delle funzioni e
dei poteri previsti dalla stessa direttiva e dal
regolamento (UE) 2019/2033, sulle imprese diverse da quelle
di cui alla lettera b) del presente comma, secondo le
rispettive attribuzioni e finalita' indicate dal citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
e) designare la Banca d'Italia quale autorita'
competente a decidere sull'applicazione alle imprese di
investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 575/2013, secondo quanto previsto
dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e
dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE)
2019/2033, prevedendo adeguate forme di coordinamento con
la CONSOB nel rispetto delle attribuzioni e delle finalita'
indicate dal citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998;
f) confermare la Banca d'Italia quale autorita'
competente ad esercitare, ove opportuno, le
discrezionalita' in materia di politiche e prassi di
remunerazione per le imprese di investimento previste
dall'articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034 e rimesse
agli Stati membri;
g) con riferimento alla disciplina delle imprese di
Paesi terzi che prestano servizi e attivita' di
investimento con o senza stabilimento di succursale,
apportare alla normativa nazionale di recepimento della
direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, e di attuazione del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e
le integrazioni necessarie alla corretta e integrale
applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del
regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo il ricorso alla
disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive
attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
nell'ambito di quanto gia' sancito dagli articoli 28 e
29-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998; confermare l'attribuzione alle anzidette
autorita' dei poteri e delle competenze di vigilanza
previsti con riguardo alle imprese di Paesi terzi dalla
direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE)
2019/2034, e dal regolamento (UE) n. 600/2014, come
modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, ivi inclusi i
poteri di controllo e di intervento sui prodotti di cui al
titolo VII, capo I, del citato regolamento (UE) n.
600/2014, in coerenza con il generale riparto di
attribuzioni previsto a legislazione vigente;
h) apportare le opportune modifiche alla disciplina
delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993 e alla parte V, titolo II, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per attribuire
alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive
competenze e finalita' previste dai citati testi unici, il
potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative
ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate
in attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, di quelle del
regolamento (UE) 2019/2033 e delle relative disposizioni di
attuazione, nonche' delle disposizioni emanate in
attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri,
dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni
nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere
sanzionatorio da parte delle autorita' competenti a
irrogarle.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.
- La direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e
recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, n. L 314.
- Il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai
requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013,
(UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014;
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52 (TUF) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(TUB) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
1993, n. 230, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione;
d) "IVASS": L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca
Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti
degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il
sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento
(UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e
dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri
che vi partecipano;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui
occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno
o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare
una o piu' attivita' di investimento a titolo
professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1),
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a)
o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria
di una decisione dell'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4;
e-quater) "UIF" indica l'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la
propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h)
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) "societa' di investimento a capitale fisso"
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il
FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce
direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le
seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto
del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati
regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera
f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che
si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e
di avvio dell'attivita', in deroga all'articolo 35-bis,
comma 1, lettera f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in
deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c);
j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito
in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
istituito e gestito da un gestore;
k) "Organismo di investimento collettivo del
risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) "Oicr aperto»: l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) "Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) "Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) «Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) "fondo europeo per il venture capital"
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo
termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
2017/1131;
m-novies) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) "clienti professionali" o "investitori
professionali": i clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione UE": la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il
gestore di FCM;
q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) "rating del credito": un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) "agenzia di rating del credito": una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2005, quali le banche, le societa' di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
w-bis.1) "prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) "prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato" o "PRIP": un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) "prodotto di investimento assicurativo": un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) "ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi" o "ideatore di
PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un soggetto di
cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) "investitore al dettaglio in PRIIP": un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che
consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base
alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i
cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e
l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i
comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale
Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea
adempiono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione
nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e
istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione
europea.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la
Banca d'Italia possono concludere con le autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea, con
l'AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono
prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La
Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM e
all'ABE per la risoluzione delle controversie con le
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in
situazioni transfrontaliere.
2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la
ricezione delle richieste di informazioni provenienti da
autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
materia di servizi e attivita' di investimento svolti da
soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di servizi di
comunicazione dati. La Consob interessa la Banca d'Italia
per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca
d'Italia trasmette le informazioni contestualmente
all'autorita' competente dello Stato membro dell'Unione
europea che le ha richieste e alla Consob.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
sistemi di indennizzo;
c) con le controparti centrali e i depositari
centrali;
d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine
di garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi
gestite.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del
soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da
esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su
base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu'
Stati comunitari la Banca d'Italia, nel rispetto delle
condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea
e sulla base di accordi con le autorita' competenti,
definisce forme di collaborazione e coordinamento,
istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi
istituiti da altre autorita'. In tale ambito, la Banca
d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti
e deleghe di funzioni.
9-bis. La Banca d'Italia, se nell'esercizio della
vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza,
inclusa una situazione descritta all'articolo 18 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, o un'evoluzione negativa sui
mercati, che possa compromettere la liquidita' del mercato
e la stabilita' del sistema finanziario in uno Stato membro
dell'Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai
sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente l'ABE, il
CERS e le pertinenti autorita' competenti, tra cui la
Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo
svolgimento dei loro compiti.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo
lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonche' i
consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si
e' avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di
informazioni, con le autorita' competenti di Stati membri
dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca
d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia,
anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di
acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni
penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di
cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli
166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva
comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter,
comma 1-bis.
13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e
fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia
possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria
procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali
per i reati previsti dal comma 13-bis.».
- Il testo del comma 1, lettera a) dell'art. 6 del
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina
con regolamento:
a) gli obblighi delle SIM, delle imprese di paesi
terzi e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale,
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e
partecipazioni detenibili, nonche' l'informativa da rendere
al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;».
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Composizione del gruppo). - 1. La Banca
d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini
della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19,
comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II
del presente Titolo applicabili alle societa' che
controllano una Sim o una societa' di gestione del
risparmio, individuate ai sensi della lettera b);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme
dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata
tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di
investimento o di gestione collettiva del risparmio,
nonche' altre attivita' finanziarie o attivita' connesse e
strumentali, come individuate ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, lettera b) e lettera c), del T.U. bancario. Tali
soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a
vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente,
da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una
SIM o una societa' di gestione del risparmio.
1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1,
lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla
Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione
aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa
dalla Banca d'Italia alla Consob.».
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La Consob, sentita la
Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda completa, l'esercizio dei
servizi e delle attivita' di investimento da parte delle
Sim, quando, in conformita' a quanto specificato dalle
pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della
direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole
"societa' di intermediazione mobiliare";
c) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
e) vengano fornite tutte le informazioni, compreso un
programma di attivita', che indichi in particolare i tipi
di operazioni previste e la struttura organizzativa;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai
sensi dell'articolo 13;
g) i titolari delle partecipazioni indicate
nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino
i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non
ricorrano le condizioni per il divieto previsto
dall'articolo 15, comma 2;
h) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite
almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15,
comma 5;
i) siano rispettati, per la gestione di sistemi
multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di
negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte
III.
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione, ne' assicurata la capacita'
dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le
attivita' di investimento.
3. La Consob disciplina la procedura di autorizzazione
delle Sim.
3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca
d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta
successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui
al comma 1.
3-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione di una Sim. La
Consob, sentita la Banca d'Italia, pronuncia la decadenza
dall'autorizzazione qualora la Sim non abbia iniziato lo
svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il termine
di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi
rinunci espressamente.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza
l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da
parte delle banche italiane e delle succursali italiane di
banche di paesi terzi, nonche' l'esercizio dei servizi e
delle attivita' indicati nell'articolo 18, comma 3, da
parte di intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.
4-bis. La Banca d'Italia, sentita la Consob, pronuncia
la decadenza dall'autorizzazione qualora la banca non abbia
iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attivita' entro
il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione
oppure vi rinunci espressamente.
4-ter. I commi 3-ter e 4-bis si applicano anche alle
imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli
28 e 29-ter.».
- Il testo dell'art. 20-bis del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 20-bis (Revoca dell'autorizzazione). - 1. Le
disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei
casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione
degli articoli 57, comma 1, e 60-bis.4, del presente
decreto, nonche' degli articoli 17 e 20 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 80
del T.U. bancario.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
attivita' d'investimento delle Sim, rilasciata ai sensi
dell'articolo 19, quando:
a) l'esercizio dei servizi e delle attivita' di
investimento e' interrotto da piu' di sei mesi;
b) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando
false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) vengono meno le condizioni cui e' subordinata
l'autorizzazione;
d) nel caso delle Sim di classe 1, non sia stata
ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.
3. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 2
costituisce causa di scioglimento della societa' quando
riguarda tutti i servizi e attivita' di investimento al cui
esercizio la Sim e' autorizzata. Entro sessanta giorni
dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la Sim
comunica alla Banca d'Italia e alla Consob il programma di
liquidazione della societa'. La Consob, sentita la Banca
d'Italia, puo' autorizzare, anche contestualmente alla
revoca, l'esercizio provvisorio di attivita' ai sensi
dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore
trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento
della liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di
eventuale esercizio provvisorio di attivita', alla Consob.
La Banca d'Italia vigila sul regolare svolgimento della
procedura di liquidazione. Nei confronti delle societa' in
liquidazione restano fermi i poteri del Ministero
dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della
Consob previsti nel presente decreto.
4. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei
servizi e delle attivita' d'investimento delle banche, nei
casi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), e' disposta
dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
5. Il presente articolo si applica anche alle imprese
di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e
29-ter.».
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 27 (Imprese di investimento dell'Unione europea).
- 1. Le imprese di investimento dell'UE possono prestare
servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi
accessori, nell'esercizio del diritto di stabilimento
mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel
territorio della Repubblica. Il primo insediamento e'
preceduto da una comunicazione alla Consob da parte
dell'autorita' competente dello Stato di origine, in
conformita' a quanto previsto dalle relative norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE. La
succursale o l'agente collegato iniziano l'attivita' dal
momento in cui ricevono apposita comunicazione dalla Consob
ovvero, in caso di silenzio, decorsi due mesi dalla
comunicazione alla Consob da parte dell'autorita' dello
Stato membro di origine.
2. Le imprese di investimento dell'UE possono prestare
servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi
accessori, nel territorio della Repubblica in regime di
libera prestazione di servizi, anche avvalendosi di agenti
collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, i quali
non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei
clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano,
a condizione che la Consob sia stata informata
dall'autorita' competente dello Stato d'origine, in
conformita' a quanto previsto dalle relative norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione indicate nel comma 1.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
regolamento le procedure relative alle eventuali richieste
di modifica da parte della Consob delle disposizioni
riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della
Repubblica.
4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attivita' non
ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da
parte delle imprese di investimento dell'UE nel territorio
della Repubblica.
4-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di
investimento dell'UE che soddisfano i requisiti previsti
dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del
regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo 29-bis.
Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale
dell'elenco allegato all'albo previsto dall'articolo 20.».
- Il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 28 (Imprese di paesi terzi diverse dalle banche).
- 1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di
imprese di paesi terzi diverse dalle banche e' autorizzato
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione
e' subordinata:
a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di
requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo
19, comma 1, lettere d) ed f);
b) alla trasmissione di tutte le informazioni,
compresi un programma di attivita', che illustri in
particolare i tipi di operazioni previste e la struttura
organizzativa della succursale, specificate ai sensi del
comma 4;
c) all'autorizzazione, alla vigilanza e all'effettivo
svolgimento nello Stato d'origine dei servizi o attivita'
di investimento e dei servizi accessori che l'impresa
istante intende prestare in Italia, nonche' alla
circostanza che l'autorita' competente dello Stato
d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del
GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di
denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo;
d) all'esistenza di accordi di collaborazione tra la
Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorita' dello
Stato d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo
scambio di informazioni, allo scopo di preservare
l'integrita' del mercato e garantire la protezione degli
investitori;
e) all'esistenza di un accordo tra l'Italia e lo
Stato d'origine che rispetta pienamente le norme di cui
all'articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale sul
reddito e il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace
scambio di informazioni in materia fiscale, compresi
eventuali accordi fiscali multilaterali;
f) all'adesione da parte dell'impresa istante ad un
sistema di indennizzo a tutela degli investitori
riconosciuto ai sensi dell'articolo 60, comma 2.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata se non
risulta garantita la capacita' della succursale
dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di
rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi
del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili.
3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche
possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti
professionali su richiesta come individuati ai sensi
dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma
2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente
mediante stabilimento di succursali nel territorio della
Repubblica, in conformita' al comma 1.
4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo'
disciplinare le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle
attivita' di cui ai commi 1, 6 e 6-bis.
5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di
investimento, con o senza servizi accessori, in regime di
libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti
qualificate o di clienti professionali come individuati ai
sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e
comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, da parte
di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica
il Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. Con
riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d'Italia,
secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorita'
nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi
6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento.
6. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche
possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
senza servizi accessori, a controparti qualificate o a
clienti professionali come individuati ai sensi
dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma
2-sexies, lettera a), del presente decreto, anche senza
stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica,
in mancanza di una decisione della Commissione europea a
norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia piu' vigente,
sempreche' ricorrano le condizioni previste dal comma 1,
lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma
concernente l'attivita' che si intende svolgere nel
territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una
decisione della Commissione europea a norma dell'articolo
47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014,
limitatamente ai servizi e alle attivita' di investimento
in essa non inclusi.
7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare,
in via generale, i servizi e le attivita' che, ai sensi dei
commi 6 e 6-bis, le imprese di paesi terzi diverse dalle
banche non possono prestare nel territorio della Repubblica
senza stabilimento di succursali.
7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di
paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti
dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del
regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo 29-ter.
Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale
dell'albo previsto dall'articolo 20.».
- Il testo dell'art. 29-ter del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 29-ter (Banche di paesi terzi). - 1. Nel caso in
cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attivita' di
investimento, con o senza servizi accessori, lo
stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di
paesi terzi e' autorizzato dalla Banca d'Italia, sentita la
Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo
28, comma 1. Resta ferma l'applicazione degli articoli 13,
14, comma 4, e 15, comma 4, del T.U. bancario.
2. L'autorizzazione e' negata se non risulta garantita
la capacita' della succursale della banca di paesi terzi di
rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi
del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili.
3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e
attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta
come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma
2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b),
esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo'
disciplinare le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle
attivita' di cui ai commi 1, 6 e 6-bis.
5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di
investimento, con o senza servizi accessori, in regime di
libera prestazione di servizi nei confronti di controparti
qualificate o di clienti professionali come individuati ai
sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e
comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte
di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del
Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. Con riguardo
a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le
rispettive attribuzioni, sono le autorita' nazionali
competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e
6-ter, del medesimo regolamento.
6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e
attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
controparti qualificate o a clienti professionali come
individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies,
lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente
decreto anche senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione
della Commissione europea a norma dell'articolo 47,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure ove
tale decisione non sia piu' vigente, sempreche' ricorrano
le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere
b), c), d) ed e), e venga presentato un programma
concernente l'attivita' che si intende svolgere nel
territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata
dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una
decisione della Commissione europea a norma dell'articolo
47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014,
limitatamente ai servizi e alle attivita' di investimento
in essa non inclusi.
7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' indicare,
in via generale, i servizi e le attivita' che le banche di
paesi terzi, ai sensi dei commi 6 e 6-bis, non possono
prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento
di succursali.».
- Il testo dell'art. 55-bis del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 55-bis (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
Capo si applica ai seguenti soggetti:
a) le Sim di classe 1;
b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da
quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio
di negoziazione per conto proprio o il servizio di
assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o
alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla
base di un impegno irrevocabile nei confronti
dell'emittente;
c) (abrogata).
2. Ai fini del presente Capo si applicano le
definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo unico
bancario.
2-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del
presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto
dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e nel rispetto
delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e
al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione
del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le
disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11
si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60
del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla
societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo
11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi
dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario.
3. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del
presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti
dell'ABE.».
- Il testo dell'art. 55-quinquies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, cosi' recita:
«Art. 55-quinquies (Intervento precoce)
In vigore dal 26 agosto 2017
1. La Banca d'Italia puo', sentita la Consob per i
profili di competenza, disporre le misure indicate agli
articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del Testo unico
bancario nei confronti di una Sim o di una societa' posta
al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 al
ricorrere dei presupposti indicati dall'articolo
69-octiesdecies del Testo unico bancario. A tal fine la
Banca d'Italia esercita i poteri indicati dagli articoli
6-bis, commi 1, 2, 3, 11; 6-ter, commi 1, 5, 6, 7, 8; e 12,
comma 5. Le misure sono adottate su proposta della Consob
quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui
rispetto questa vigila.
2. Alle Sim disciplinate dal presente Capo non si
applica l'articolo 56-bis.».
- Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 56 (Amministrazione straordinaria). - 1. La Banca
d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata
dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, puo'
disporre lo scioglimento degli organi con funzione di
amministrazione e di controllo delle Sim, delle societa' di
gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando:
a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione
ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita',
sempre che gli interventi indicati dagli articoli
55-quinquies o 56-bis, ove applicabili, non siano
sufficienti per porre rimedio alla situazione;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio della
societa';
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata
dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria
ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo
7-sexies).
2. Il provvedimento previsto dal comma 1 puo' essere
adottato anche nei confronti delle succursali italiane di
imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non
UE autorizzati in Italia: in tale ipotesi i commissari
straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei
confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di
amministrazione e di controllo dell'impresa.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5,
71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo unico
bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite
agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle
imprese di paesi terzi diverse dalle banche, alle societa'
di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf e ai
GEFIA non UE autorizzati in Italia in luogo delle banche, e
l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli
strumenti finanziari e al denaro.
4. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio,
alle Sicav e alle Sicaf non si applica il titolo IV della
legge fallimentare.
4-bis. La procedura disciplinata dal presente articolo
trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e
delle altre componenti del gruppo, nonche', nel caso di Sim
di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi
dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre
componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100,
102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, intendendosi le suddette disposizioni
riferite alle Sim in luogo delle banche, nonche', nel caso
di Sim diverse da quelle di classe 1, alla societa' posta
al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo
della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il
riferimento all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, contenuto nell'articolo 105 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende
effettuato all'articolo 11 del presente decreto.».
- Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 57 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive
competenze, puo' disporre con decreto la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la
liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle
societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e delle
Sicaf, anche quando ne sia in corso l'amministrazione
straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme
ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione
ovvero le violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie o le perdite previste
dall'articolo 56 siano di eccezionale gravita'. Nei
confronti delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1,
la liquidazione e' disposta se ricorrono i presupposti
indicati all'articolo 17 del [decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180], ma non sussiste quella indicata
all'articolo 20 del medesimo decreto per disporre la
risoluzione.
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il
medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, del commissario nominato ai sensi
dell'articolo 7-sexies, dei commissari straordinari o dei
liquidatori.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli
articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e
7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi
1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97 del Testo unico
bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite
alle Sim, alle societa' di gestione del risparmio, alle
Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e l'espressione
"strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e
al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92-bis
del Testo unico bancario alle societa' di gestione del
risparmio, le disposizioni ivi contenute relative ai
clienti iscritti nella sezione separata si intendono
riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla societa'.
3-bis. Se e' disposta la liquidazione coatta di una
societa' di gestione del risparmio, i commissari
liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione
dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti,
esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli
stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87,
commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis,
2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario,
nonche' i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti
ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla
ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura
proporzionale alle rispettive quote di partecipazione;
dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione
coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del
fondo.
4. I commissari, trascorso il termine previsto
dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i
trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo
dove la SIM, la societa' di gestione del risparmio, la
Sicav e la Sicaf hanno la sede legale, gli elenchi dei
creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e
l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati
nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti
appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il
riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
restituzione degli strumenti finanziari e del denaro
relativi ai servizi e attivita' previsti dal presente
decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello
stato passivo. Il presente comma si applica in luogo
dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo,
relativamente alla propria posizione e contro il
riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi
negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i
soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U.
bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine
decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.
6. Se il provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa riguarda una SICAV o una Sicaf, i
commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai
soci il numero e la specie delle azioni risultanti di
pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti
della societa'.
6-bis. Qualora le attivita' del fondo o del comparto
non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e
non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione
possa essere superata, uno o piu' creditori o la SGR
possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del
luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale,
sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della
SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio,
dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata
in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia
nomina uno o piu' liquidatori, che provvedono secondo
quanto disposto dal comma 3-bis, nonche' un comitato di
sorveglianza composto da tre membri, che nomina a
maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere
nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento
della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica
agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo
84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario. Se
la SGR che gestisce il fondo e' successivamente sottoposta
a liquidazione coatta amministrativa, i commissari
liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo
sulla base di una situazione dei conti predisposta dai
liquidatori del fondo stesso. Le indennita' spettanti ai
liquidatori e ai componenti il comitato di sorveglianza
sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri
dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.
6-bis.1. Qualora il fondo o il comparto sottoposto a
liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di risorse
liquide o queste siano stimate dai liquidatori
insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino
alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con
priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili,
le spese necessarie per il funzionamento della
liquidazione, le indennita' e le spese per lo svolgimento
dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per
l'accertamento del passivo, per la conservazione e il
realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e
restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa,
utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente
disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a
disposizione dalla societa' di gestione del risparmio che
gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla
SGR sono recuperate sulle risorse liquide della procedura
che si rendano successivamente disponibili, dopo il
pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la SGR e'
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed e' priva
di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari
insufficienti a soddisfare le spese e le indennita' di cui
al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-bis del
Testo Unico bancario.
6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo
trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e
delle altre componenti del gruppo, nonche', nel caso di Sim
di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi
dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre
componenti del gruppo. La liquidazione coatta
amministrativa della capogruppo e' disposta qualora le
irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale
gravita' nonche' quando le inadempienze nell'esercizio
dell'attivita' prevista dall'articolo 61, comma 4, del
Testo Unico bancario siano di eccezionale gravita'. In caso
di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all'articolo
55-bis, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa
della capogruppo e' disposta se ricorrono i presupposti di
cui all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e
alle altre componenti del gruppo si applica altresi'
l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano,
in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102,
103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le
suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle
banche, nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di
classe 1, alla societa' posta al vertice del gruppo ai
sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che
per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del
Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo
Unico bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del
presente decreto.».
- Il testo dell'art. 60-bis.1 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 60-bis.1 (Ambito di applicazione). - 1. Il
presente Capo si applica alle Sim indicate all'articolo
55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di
paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attivita'
indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo
di applicazione del decreto.
2. Le Sim che rientrano nel campo di applicazione
previsto dall'articolo 2 del decreto sono equiparate alle
banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo.
3. In relazione a quanto disciplinato dal presente
Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e
4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto,
nonche' le definizioni contenute nell'articolo 1 del
medesimo decreto.
4. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni
del decreto, le disposizioni riferite alle banche si
intendono riferite alle Sim e, salvo che per le Sim di
classe 1, quelle riferite alla capogruppo si intendono
riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi
dell'articolo 11.
4-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del
presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto
dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite
alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione
Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel
caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo
ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo
ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le
disposizioni riferite alla societa' posta al vertice del
gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla
capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico
Bancario.».
- Il testo dell'art. 60-bis.3 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 60-bis.3 (Risolvibilita'). - 1. La Banca d'Italia
valuta se una Sim non facente parte di un gruppo e'
risolvibile secondo quanto previsto dall'articolo 12 del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle
disposizioni da esso richiamate.
2. La Banca d'Italia valuta se un gruppo individuato ai
sensi dell'articolo 11 e' risolvibile, quando ne e'
l'autorita' di risoluzione di gruppo, nei casi e secondo
quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso
richiamate.
3. Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi
dei commi 1 e 2, risultano impedimenti sostanziali alla
risolvibilita' di una Sim o di un gruppo, la Banca d'Italia
procede secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
adottando, ove opportuno, le misure ivi disciplinate,
sentita la Consob per i profili di competenza.
3.bis. Alle Sim si applica la disciplina del requisito
minimo di passivita' soggette a bail-in prevista dal Capo
II bis del Titolo II del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180.
3-ter. Ai fini del comma 3-bis, con riguardo alle Sim
aventi sede legale in Italia diverse dalle Sim di classe 1
e di classe 1-minus:
a) i riferimenti ai requisiti disciplinati
dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento
(UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati a quelli
disciplinati dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2019/2033;
b) i riferimenti all'esposizione al rischio calcolata
ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati ai requisiti
previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5;
c) i riferimenti al requisito di capitale vincolante
di secondo pilastro stabilito in base alla normativa di
recepimento dell'articolo 104 bis della direttiva
2013/36/UE si intendono effettuati a quelli disciplinati
dalla normativa di recepimento dell'articolo 40 della
direttiva (UE) 2019/2034.».
- Il testo dell'art. 60-bis.4 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 60-bis.4 (Risoluzione e altre procedure di
gestione delle crisi) - 1. Alle Sim si applicano i Titoli
IV e VI, nonche' gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Alle Sim di
classe 1 si applica altresi' il Titolo V del medesimo
decreto legislativo. I provvedimenti, indicati all'articolo
20 del medesimo decreto legislativo, con cui e' disposta la
riduzione o la conversione di azioni, di altre
partecipazioni e di strumenti di capitale, o l'avvio della
risoluzione sono adottati sentita la Consob per i profili
di competenza.
1-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19,
comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180, la sussistenza dei presupposti previsti
dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), nonche'
dell'interesse pubblico di cui all'articolo 20, comma 2,
del medesimo decreto e' accertata dalla Banca d'Italia.
2. Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 alla
disciplina del Testo unico bancario in materia di
amministrazione straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa e, salvo che per le Sim di classe 1,
acquisto di partecipazioni qualificate si intendono
effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente
decreto legislativo.».
- Il testo dell'art. 190 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come
definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del
regolamento (UE) 2019/2033, delle societa' di
partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo
4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei
depositari e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata
osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2,
2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12;
12-bis; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi
1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27,
commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter,
comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e
7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies;
35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40,
commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi
2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4;
43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46,
commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater;
55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o
particolari emanate in base ai medesimi articoli.
1-bis.
1-bis.1 Chiunque eserciti l'attivita' di gestore di
portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto
dall'articolo 50-quinquies e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di
servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle
emanate in base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o
attivita' di investimento per la violazione delle
disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo
79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica
a) ai gestori dei fondi europei per il venture
capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative
disposizioni attuative;
b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni
attuative;
b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1131 e delle relative disposizioni attuative.
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e
b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi
degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
2-ter.
2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3
e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative
disposizioni di attuazione nei confronti di:
a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi
dell'articolo 20-ter;
b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica
che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo
4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter.
2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei
soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per
l'inosservanza dell'articolo 25-quater.
2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che
soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo
1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3,
svolgono uno dei servizi di investimento indicati
nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro.
4.».
- Il testo dell'art. 194-ter del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 194-ter (Sanzioni amministrative pecuniarie
relative alle violazioni delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) n. 575/2013, dagli atti delegati e dalle
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della
direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013). -
1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni
richiamate agli articoli 189, 190, 190.3 e 190-bis, le
sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo
la ripartizione di competenze e con le modalita' ivi
stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE
n. 575/2013, nonche' degli atti delegati e delle norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo
regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del
regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza
degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili
ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questi ultimo
regolamento o del regolamento UE n. 1095/2010.».
- Il testo dell'art. 194-quater del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle
violazioni). - 1. Quando le violazioni sono connotate da
scarsa offensivita' o pericolosita', nei confronti delle
societa' o degli enti interessati, puo' essere applicata,
in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
contestate, anche indicando le misure da adottare e il
termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2;
68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3, e delle
relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate
dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative;
c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma
2-quater;
c-quater) delle norme del regolamento (UE) n.
648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate
dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
c-quinquies) delle norme del regolamento (UE)
2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3;
c-sexies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative;
c-septies) delle disposizioni richiamate
dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5;
c-octies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033
richiamate dall'articolo 194-ter.1 e delle relative
disposizioni attuative;
c-novies) delle norme del regolamento (UE) n.
575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle relative
disposizioni attuative.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine
stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata fino ad un terzo.».
- Il testo dell'art. 194-septies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Quando
le violazioni sono connotate da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
essere applicata, in alternativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella
dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile, nel caso di
inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4;
35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e
delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate
dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonche' per la
mancata osservanza delle misure adottate ai sensi
dell'articolo 4-sexies, comma 5, e dell'articolo 4-septies,
comma 1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 42 del medesimo regolamento;
e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma
2-quater;
e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e
del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo
193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
e-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011
richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3;
e-quinquies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative;
e-sexies) delle disposizioni richiamate dall'articolo
191, commi 1, 4 e 5;
e-septies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033
richiamate dall'articolo 194-ter.1 e delle relative
disposizioni attuative;
e-octies) delle norme del regolamento (UE) n.
575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle relative
disposizioni attuative.".
- Il testo dell'art. 195-ter del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle
sanzioni applicate). - 1. La Banca d'Italia comunica
all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche
alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di
paesi terzi diverse dalle banche ai sensi degli articoli
189, 190, 190.3, 190-bis, 194-ter, 194-ter.1, 194-quater e
194-septies, ivi comprese quelle pubblicate in forma
anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti
interessati sulle azioni da essi avviate avverso i
provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.
1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le
rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le
informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse
applicate, nonche' alle sanzioni penali applicate
dall'Autorita' giudiziaria, necessarie ai fini
dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla
normativa europea nei confronti dell'AESFEM.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 7, comma 3, le parole «I dipendenti della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonche' i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si e' avvalsa,».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio
tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in
materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.
3. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo
lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonche' i
consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si
e' avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente
opporsi il segreto d'ufficio.
6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia
collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le
autorita' e i comitati che compongono il SEVIF e il MVU,
nonche' con le autorita' di risoluzione e le autorita'
antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di
agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute
dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle
autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita'
che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di
equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia
puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli
Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha
ricevuto da un altro Stato dell'Unione europea possono
essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle
autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con
autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di
Stato terzo in Italia, nonche' relativi a soggetti inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con
le autorita' extracomunitarie lo scambio di informazioni
avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
indicati dalle disposizioni medesime.».
 
Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. La Consob informa la Banca d'Italia qualora il totale delle attivita' dell'impresa che prima del 25 dicembre 2019 ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per svolgere i servizi indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) o 6), del medesimo decreto sia pari o superiore a 30 miliardi di euro. La Consob ne da' altresi' informazione all'impresa.
3. Qualora la Banca d'Italia, dopo aver ricevuto l'informazione indicata al comma 1, accerti che l'impresa soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, ne informa l'impresa e la Consob. In questo caso, l'autorizzazione e' rilasciata o negata secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che al 24 dicembre 2019 soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 19 e dell'Allegato I del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita:
«Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La Consob, sentita la
Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda completa, l'esercizio dei
servizi e delle attivita' di investimento da parte delle
Sim, quando, in conformita' a quanto specificato dalle
pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della
direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole
"societa' di intermediazione mobiliare";
c) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
e) vengano fornite tutte le informazioni, compreso un
programma di attivita', che indichi in particolare i tipi
di operazioni previste e la struttura organizzativa;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai
sensi dell'articolo 13;
g) i titolari delle partecipazioni indicate
nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino
i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non
ricorrano le condizioni per il divieto previsto
dall'articolo 15, comma 2;
h) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite
almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15,
comma 5;
i) siano rispettati, per la gestione di sistemi
multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di
negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte
III.
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione, e assicurata la capacita'
dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le
attivita' di investimento.
3. La Consob disciplina la procedura di autorizzazione
delle Sim.
3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca
d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta
successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui
al comma 1.
3-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione di una Sim. La
Consob, sentita la Banca d'Italia, pronuncia la decadenza
dall'autorizzazione qualora la Sim non abbia iniziato lo
svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il termine
di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi
rinunci espressamente.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza
l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da
parte delle banche italiane e delle succursali italiane di
banche di paesi terzi, nonche' l'esercizio dei servizi e
delle attivita' indicati nell'articolo 18, comma 3, da
parte di intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.
4-bis. La Banca d'Italia, sentita la Consob, pronuncia
la decadenza dall'autorizzazione qualora la banca non abbia
iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attivita' entro
il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione
oppure vi rinunci espressamente.
4-ter. I commi 3-ter e 4-bis si applicano anche alle
imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli
28 e 29-ter.».
«Allegato I
Elenco dei servizi, delle attivita' e degli strumenti
finanziari
Sezione A - Attivita' e servizi di investimento
(1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno
o piu' strumenti finanziari.
(2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
(3) Negoziazione per conto proprio.
(4) Gestione di portafogli.
(5) Consulenza in materia di investimenti.
(6) Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o
collocamento di strumenti finanziari sulla base di un
impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
(7) Collocamento di strumenti finanziari senza impegno
irrevocabile nei confronti dell'emittente.
(8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
(9) Gestione di sistemi organizzati di negoziazione.
Sezione B - Servizi accessori
(1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari
per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi
connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed
esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello
piu' elevato.
(2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori
per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
uno o piu' strumenti finanziari, nella quale interviene
l'impresa che concede il credito o il prestito.
(3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del
capitale, di strategia industriale e di questioni connesse,
nonche' consulenza e servizi concernenti le concentrazioni
e l'acquisto di imprese.
(4) Servizio di cambio quando detto servizio e' legato
alla fornitura di servizi di investimento.
(5) Ricerca in materia di investimenti e analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.
(6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo.
(7) Servizi e attivita' di investimento, nonche'
servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B,
collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C,
punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di
servizi di investimento o accessori.
Sezione C - Strumenti finanziari
(1) Valori mobiliari.
(2) Strumenti del mercato monetario.
(3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di
interesse o rendimenti, quote di emissione o altri
strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure
finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica
del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali
in contanti.
(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ( "future"), "swap", contratti a
termine ("forward"), e altri contratti su strumenti
derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto.
(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap" ed altri
contratti su strumenti derivati connessi a merci che
possono essere regolati con consegna fisica purche'
negoziati su un mercato regolamentato, un sistema
multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di
negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso
negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che
devono essere regolati con consegna fisica.
(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a
termine ("forward") e altri contratti su strumenti derivati
connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi
diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi
commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati.
(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento
del rischio di credito.
(9) Contratti finanziari differenziali.
(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a
termine sui tassi d'interesse e altri contratti su
strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe
di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti su
strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi,
indici e misure, non altrimenti indicati nella presente
sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono
negoziati su un mercato regolamentato, un sistema
multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di
negoziazione.
(11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi
unita' riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva
2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).».
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese
di investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L
176.
- La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attivita'
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e' pubblicata
nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro degli affari e
della cooperazione internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico Visto, il Guardasigilli: Cartabia