Gazzetta n. 286 del 1 dicembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 30 novembre 2021 |
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione dell'evento internazionale denominato «Rome MED 2021 - Mediterranean Dialogues». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254; Viste le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha segnalato la potenziale pericolosita' della variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica; Considerato l'andamento nazionale e internazionale della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, caratterizzato dalla variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 novembre 2021, n. 283; Vista la nota prot. n. 169507 del 19 novembre 2021, con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso una proposta di ordinanza, contenente, tra l'altro, l'applicazione all'evento denominato «Rome MED 2021 - Mediterranean dialogues», in programma a Roma dal 2 al 4 dicembre 2021, di un apposito regime speciale in materia di ingressi dall'estero; Vista la nota prot. n. 0054836 del 30 novembre 2021, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria ha espresso parere favorevole in merito all'applicazione, all'evento internazionale «Rome MED 2021 - Mediterranean dialogues» delle misure di cui al documento recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione dell'evento "Rome MED 2021 - Mediterranean Dialogues"», allegato alla citata nota prot. n. 169507 del 19 novembre 2021 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19; Ritenuto necessario e urgente, in considerazione della rilevanza internazionale del predetto evento, prevedere, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, specifiche disposizioni volte a consentire in sicurezza l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale ai relativi partecipanti; Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
E m a n a la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Ai partecipanti invitati all'evento internazionale denominato «Rome MED 2021 - Mediterranean Dialogues», in programma a Roma dal 2 al 4 dicembre 2021, e' consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento stesso e alle attivita' a esso connesse, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, l'evento di cui al comma 1 si svolge nel rispetto dell'allegato protocollo di sicurezza, recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione dell'evento "Rome MED 2021 - Mediterranean Dialogues"», che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 3. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, i soggetti di cui al comma 1 non devono sottoporsi alle misure della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario previste, in relazione all'ingresso nel territorio nazionale da Stati e territori esteri, dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 4. I soggetti di cui al comma 1 si sottopongono altresi' a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, ogni quarantotto ore per tutta la durata dell'evento. 5. Per le finalita' di cui al comma 3, le autorita' competenti comunicano agli uffici del Ministero della salute un elenco dettagliato dei partecipanti all'evento di cui al comma 1, dei singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo. |
| Allegato Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione dell'evento «Rome MED 2021 - Mediterranean Dialogues». Roma, 2-4 dicembre 2021
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2021
Il Ministro: Speranza
_______ Avvertenza: A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
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