Gazzetta n. 286 del 1 dicembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 novembre 2021 |
Determinazione del contributo a fondo perduto «perequativo». |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Visto l'art. 1, commi da 16 a 27, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, con il quale e' stato introdotto, con finalita' perequative, un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici che hanno registrato una riduzione del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2019; Visti i commi 25 e 25-bis del predetto art. 1, relativi alla copertura finanziaria del contributo a fondo perduto di cui al punto precedente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 29 settembre 2021, che dispone la proroga al 30 settembre 2021 del termine di cui all'art. 1, comma 24, del decreto-legge n. 73 del 2021; Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», come modificata dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021; Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 19 e 20, del decreto-legge n. 73 del 2021, e' necessaria l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisca la percentuale di peggioramento del risultato economico dell'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto, nonche' la percentuale da applicare alla predetta differenza ai fini del calcolo del contributo spettante;
Decreta:
Art. 1
Requisiti per l'accesso al contributo a fondo perduto
1. Il presente decreto reca disposizioni attuative dell'art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente il riconoscimento, al ricorrere delle condizioni ivi previste, di un contributo a fondo perduto dell'importo massimo di 150.000 euro a favore dei soggetti che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che siano in possesso dei requisiti previsti dai predetti commi. 2. Per accedere al contributo a fondo perduto di cui al precedente comma, il peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere pari ad almeno il trenta per cento rispetto al risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. |
| Art. 2
Modalita' di determinazione del contributo a fondo perduto
1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun avente diritto e nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 25 e 25-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dell'importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dell'art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono applicate le seguenti percentuali: a) trenta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, non superiori a centomila euro; b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 2. Non spetta alcun contributo a fondo perduto se l'ammontare complessivo dei contributi di cui al comma precedente, gia' riconosciuti dall'Agenzia delle entrate, e' uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. |
| Art. 3
Adempimenti dichiarativi
1. Per poter ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, i soggetti interessati devono aver presentato, entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il contributo a fondo perduto non spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al predetto termine o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata. 2. Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse di cui all'art. 1, commi 25 e 25-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 2021
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1575 |
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