Gazzetta n. 286 del 1 dicembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 3 novembre 2021 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato da, ultimo, aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Bolgheri»; Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio per la tutela Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, con sede in Bolgheri (LI) loc. San Guido, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Bolgheri», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 29 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Bolgheri»; e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 18 agosto 2021, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica; Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Bolgheri» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle partite di vini derivanti dalla corrente campagna vendemmiale 2021/2022 e per le giacenze di prodotti derivanti dalle vendemmie 2020 e precedenti che siano rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione consolidato con le modifiche in questione; Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Bolgheri», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 18 agosto 2021. 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Bolgheri», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto. |
| Allegato A Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri»
Art. 1.
Denominazione e vini
1.1 La denominazione di origine controllata «Bolgheri» e' riservata ai vini bianco, Vermentino, Sauvignon, rosato, rosso, rosso superiore, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. |
| Allegato B
Documento unico
I. Documento unico. 1. Denominazione e tipo: a. Nome: Bolgheri (it); b. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta. 2. Categorie di prodotti viticoli: Vino. 3. Descrizione dei vini: Bolgheri bianco: colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso; odore: fine, delicato; sapore: secco, armonico, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 11,00; acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico; acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 18,00; estratto non riduttore minimo (g/l) 16,00; Bolgheri Vermentino: colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, armonico, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 11,00; acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico; acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 18,00; estratto non riduttore minimo (g/l) 18,00; Bolgheri Sauvignon: colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 10,50; acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico; acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 18,00; estratto non riduttore minimo (g/l) 18,00; Bolgheri rosato: colore: rosato; odore: vinoso di profumo delicato; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 11,50; acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico; acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 18,00; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; Bolgheri rosso: colore: da rosso rubino a granato; odore: intensamente vinoso; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 11,50; acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico; acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 20,00; estratto non riduttore minimo (g/l) 22,00; Bolgheri rosso superiore e Bolgheri con menzione di vigna: colore: rosso rubino intenso o granato; odore: vinoso, ricco ed elegante; sapore: asciutto, pieno, robusto e armonico, con buona ed elegante struttura; titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 12,50; acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico; acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 20,00; estratto non riduttore minimo (g/l) 24,00. 4. Pratiche di vinificazione: a. Pratiche enologiche essenziali: b. Rese massime: Bolgheri bianco, Bolgheri Vermentino e Bolgheri Sauvignon: 12,000 chilogrammi di uve per ettaro; Bolgheri bianco, Bolgheri Vermentino e Bolgheri Sauvignon: 90 ettolitri per ettaro; Bolgheri rosso, Bolgheri rosato: 9,000 chilogrammi di uve per ettaro; Bolgheri rosso, Bolgheri rosato: 63 ettolitri per ettaro; Bolgheri rosso superiore, Bolgheri con menzione di vigna: 8,000 chilogrammi di uve per ettaro; Bolgheri rosso superiore, Bolgheri con menzione di vigna: 56 ettolitri per ettaro. 5. Zona delimitata: le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine protetta Bolgheri devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo del Comune di Castagneto Carducci, ed in particolare nella frazione di Bolgheri, in Provincia di Livorno, Regione Toscana, a esclusione dei territori ubicati ad ovest della strada statale Aurelia, vecchio tracciato. 6. Vitigni principali: Vermentino B; Cabernet-Sauvignon N; Cabernet Franc N; Merlot N; Viognier B; Sauvignon B; Syrah N; Sangiovese N. 7. Descrizione del legame/dei legami Bolgheri L'analisi pedologica e gli indici bioclimatici dimostrano che Bolgheri presenta parametri in linea con i migliori terroir del mondo. L'area si sviluppa lungo la costa tirrenica ed e' cinta ad anfiteatro da una linea di colline che d'inverno proteggono dal freddo e d'estate favoriscono l'azione mitigante del mare. L'alta variabilita' dei suoli, classificabili in 27 unita' pedologiche, garantisce ai vini la loro caratteristica complessita'. Benche' nella zona la coltivazione della vite sia praticata da millenni, e' dagli anni '80 che le attuali pratiche si sono consolidate, basandosi soprattutto sulla coltivazione di vitigni francesi, portati nel 1944 dal Marchese Mario Incisa della Rocchetta. 8. Ulteriori condizioni essenziali: |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2021/2022. Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle giacenze di vino atte a produrre la DOC «Bolgheri», provenienti dalle vendemmie 2020 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare per le relative tipologie e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo. 4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Bolgheri» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 2021
Il dirigente: Cafiero |
| Art. 2.
Base ampelografica
2.1 La denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino: da 0 a 100 %; Sauvignon: da 0 a 100 %; Viognier: da 0 a 100 %. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%. 2.2 La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Vermentino e' riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Vermentino per almeno l'85%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. 2.3 La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sauvignon e' riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Sauvignon per almeno l'85 %. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. 2.4 La denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso, rosso superiore e rosato e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cabernet Sauvignon: da 0 al 100%; Merlot: da 0 al 100%; Cabernet Franc: da 0 al 100%; Syrah: da 0 al 50%; Sangiovese: da 0 al 50%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%. |
| Art. 3
Zona di produzione delle uve
3.1 Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo del Comune di Castagneto Carducci in Provincia di Livorno ad esclusione dei territori ubicati ad ovest della s. s. Aurelia, vecchio tracciato. |
| Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'. 4.2 I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi. 4.3 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso. 4.4 I vigneti impiantati o reimpiantati successivamente alla entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 21 marzo 2011 dovranno avere una densita' di almeno 4500 ceppi per ettaro calcolati su sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2,5 m. 4.5 La produzione di uva ammessa per vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco, «Bolgheri» Vermentino e Sauvignon non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di coltura specializzata. La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosato non deve essere superiore a tonnellate 9 per ettaro di coltura specializzata. La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso non deve essere superiore a tonnellate 9 per ettaro di coltura specializzata con una produzione media per ceppo di kg. 2,000. Per la tipologia rosso superiore e rosso superiore con menzione vigna, la resa non deve essere superiore a tonnellate 8 per ettaro, e la corrispondente produzione media per ceppo non deve superare 1,800 kg. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente produttive, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata. 4.6 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50%, al vino «Bolgheri» rosso e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,50% ed al vino «Bolgheri» rosso superiore un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00%. |
| Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 Le operazioni di vinificazione, di affinamento, di imbottigliamento e di invecchiamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del Comune di Castagneto Carducci. Conformemente all'art. 8 del reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica per salvaguardare la qualita' e la reputazione, garantire l'origine del prodotto e l'efficacia dei controlli. Conformemente al medesimo art. 8 del reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori del Comune di Castagneto Carducci, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010. 5.2 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini «Bolgheri» rosso, rosso superiore e rosato. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino «Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 5.3 Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche. 5.4 Per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso la commercializzazione e' consentita soltanto dopo un adeguato periodo di affinamento, ovvero non prima della data del primo settembre dell'anno successivo alla vendemmia. 5.5 Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni - a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di vendemmia - di cui almeno uno in botti di rovere. |
| Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
6.1 I vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» all'atto di immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Bolgheri» bianco: colore: dal giallo paglierino al giallo dorato piu' o meno intenso; odore: fine, delicato; sapore: secco, armonico, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l; «Bolgheri» Vermentino: colore: dal giallo paglierino al giallo dorato piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, armonico, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; «Bolgheri» Sauvignon: colore: dal giallo paglierino al giallo dorato piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; «Bolgheri» rosato: colore: rosato; odore: vinoso di profumo delicato; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; «Bolgheri» rosso: colore: da rosso rubino a granato; odore: intensamente vinoso; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; «Bolgheri» rosso superiore e «Bolgheri» con menzione Vigna: colore: rosso rubino intenso o granato; odore: vinoso, ricco ed elegante; sapore: asciutto, pieno, robusto e armonico con buona elegante struttura; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. |
| Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine. 7.2 Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.3 Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Bolgheri» e' consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016. Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata immediatamente sia al di sotto della denominazione «Bolgheri» che della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» e «Superiore». In tal caso e' vietato fare riferimento al colore «rosso». 7.4 Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione origine controllata «Bolgheri» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 7.5. Nelle etichette figuranti sulle bottiglie o altri recipienti in cui sono confezionati i vini «Bolgheri» deve essere riportato obbligatoriamente il termine geografico «Toscana», con le seguenti modalita': a) il termine «Toscana» deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la denominazione «Bolgheri»; b) il termine «Toscana»: - deve essere riportato obbligatoriamente nel campo visivo dove figurano le indicazioni obbligatorie e, in tale ambito, deve figurare immediatamente al disotto della denominazione «Bolgheri» e della relativa menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» e della relativa menzione di tipologia (Superiore/Rosso/Vermentino/Bianco/Sauvignon); - qualora riportato facoltativamente anche al di fuori del campo visivo di cui al precedente trattino, deve comunque essere associato al nome della denominazione «Bolgheri» ed essere riportato al disotto della stessa denominazione «Bolgheri» e delle eventuali menzioni (menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» e menzioni di tipologia). L'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle etichette non riportanti il termine «Toscana», detenute dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore del decreto di approvazione della modifica del disciplinare in questione, per il confezionamento delle partite di prodotto derivanti dalle vendemmie 2021 e precedenti. |
| Art. 8
Confezionamento
8.1 Le bottiglie o altri recipienti di capacita' inferiore a 5 litri in cui possono essere confezionati i vini «Bolgheri», in vista dell'immissione al consumo, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio. 8.2 Per l'immissione al consumo del vino «Bolgheri» sono ammessi soltanto recipienti della capacita' di litri: 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 6,000, 9,000 e 12,000. Il recipiente utilizzato per i vini «Bolgheri» rosso, rosso superiore deve consistere in una bottiglia di vetro di forma bordolese di colore scuro. 8.3 La chiusura dei recipienti destinati all'immissione al consumo dei vini «Bolgheri» rosso superiore deve essere effettuata con il tappo di sughero raso bocca. Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 9.
Legame con la zona geografica A) Informazioni sulla zona geografica. A1) Fattori naturali rilevanti per il legame. La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo del Comune di Castagneto Carducci ad est della SS1 Aurelia. L'analisi climatica e pedologica dell'ambiente dimostra che i caratteri agro climatici dell'area ne fanno un territorio vocato per una viticoltura di qualita'. In particolare l'analisi delle risorse climatiche mostra ottimi livelli delle risorse radiative, termiche e pluviometriche. Gli indici bioclimatici di Huglin, pari a 2444, e di Winkler, pari a 1747, si collocano su valori simili a quelli riscontrati nelle migliori aree viticole italiane e mondiali. La conformazione orografica dell'area e' caratterizzata dalla presenza di una linea di colline con giacitura nord-sud,con quote variabili tra i 250 ed i 400m slm, pressoche' parallela alla linea di costa, situata all'estremita' orientale della zona, di una fascia pedecollinare dove insistono i vigneti, e del mar Tirreno ad ovest. A nord e a sud si trovano due fiumi, rispettivamente Cecina e Cornia. Questa situazione si rivela favorevole al manifestarsi di intensificazioni orografiche delle piogge allorche' ad esempio una depressione tirrenica produce l'afflusso di masse d'aria umida da sud-ovest. Le colline proteggono, inoltre, le colture dai rigori invernali, mentre nel periodo estivo i fiumi e la grande massa idrica del mar Tirreno, agiscono da regioni sorgenti di masse d'aria costanti che mitigano gli eccessi di calore e consentono maturazioni delle uve ottimali. I valori medi di temperature e precipitazioni sono i seguenti: temperatura minima: 9,6°C; temperatura massima: 19,4°C; temperatura media: 14,5°C; precipitazione: 584mm; deficit idrico: 205mm. Una recente ricerca di zonazione condotta dal prof. Attilio Scienza dell'Universita' Statale di Milano, ha individuato 27 unita' pedologiche, organizzate in 16 unita' di paesaggio. Quasi tutte le aree sono caratterizzate da una elevata eterogeneita' geopedologica dei suoli. Essi variano da sabbiosi a franco-sabbiosi-argillosi, e sabbioso-argillosi, fino ad argillosi o argilloso-limosi. Inoltre sono da debolmente alcalini ad alcalini, presentano salinita' trascurabile e non manifestano problemi legati a presenza di sodio e calcare attivo. A2) Fattori umani rilevanti per il legame. La coltivazione della vite nel territorio di Castagneto Carducci ha origini antichissime, e testimonianze della sua presenza derivano dagli Etruschi e poi dai Romani con Plinio e Rutilio Namaziano. Testimonianze piu' recenti risalgono al periodo medievale per la presenza di numerosi monasteri e domini ecclesiastici. Sul finire del 1600 la famiglia Gherardesca inizio' la viticoltura nelle zone di San Guido e Belvedere. Nel settecento ebbe rilevanza la produzione della zona di Segalari, con le documentate vocazionalita' enologiche a Grattamacco, Lamentano, Sant'Agata, Il Castellaccio, Casavecchia e Felciaino. A partire dal 1790 vennero predisposti nuovi impianti, soprattutto nei pressi di Bolgheri, aumentando cosi' la produzione enologica dei vini della zona; inoltre negli anni successivi fu migliorata la qualita' della viticoltura, con l'impianto di vigneti in zone ad elevata vocazionalita', tra cui quella di Montepergoli e la valle del Rotone. Il conte Guido Alberto della Gherardesca, nella prima meta' del 1800, fece emergere una nuova cultura enologica con l'assunzione di esperti di vinificazione tra cui Giuseppe Mazzanti a Bolgheri. Nel 1816 sorsero i primi vigneti sperimentali alle Capanne di Castiglioncello, ove piu' tardi nacque la prima vigna del Sassicaia, e nei fondi del Castelluccio. Le scelte viticole furono effettuate non solo in base al terroir, ma soprattutto in base alla cultura vinicola francese con particolare attenzione ai metodi di vinificazione e ai vitigni usati in Francia: a conferma di questo le scelte effettuate dal conte Guido Alberto e da Mazzanti furono proprio indirizzate sui vitigni francesi tra cui Gamay, Cabernet e Syrah. La distruzione dei vigneti a causa dell'attacco di fillossera degli inizi del '900 costrinse a ripensare all'assetto globale del vigneto ed al tipo di vitigno piu' idoneo per il territorio. Dopo un periodo interlocutorio, tra le due guerre, le intuizioni del Marchese Mario Incisa della Rocchetta e le sue preferenze per i vitigni francesi, si rivelarono del tutto fondate e dimostrarono che i vini prodotti in questo territorio a partire da quelle uve francesi, bordolesi in particolare, sono in grado di competere con i piu' famosi vini del mondo. Per questi impianti, nati gia' dal 1944, si era scelta all'inizio una collocazione di alta collina con esposizione ad est, in quanto si riteneva che l'influsso del mare fosse negativo per la qualita' dei vini. Caduto ben presto questo preconcetto, si capi' che i terreni migliori erano quelli pedecollinari e della pianura e che il clima marino non faceva che apportare benefici effetti sulla maturazione delle uve. La consacrazione ufficiale del vino Sassicaia avviene nel 1978 quando la rivista Decanter pubblica una degustazione comparata di cabernet del mondo ed il Sassicaia si piazza al primo posto. Successivamente l'annata 1985 di Sassicaia compete, in una degustazione del Grand Jury Europeen, con i Grands Crus di Bordeaux ed ottiene il massimo riconoscimento. Ma il vino Sassicaia non rimane un fenomeno isolato e, a partire dagli anni '80, viene affiancato da numerosi altri vini di famose aziende che ottengono una enorme messe di riconoscimenti. E' sufficiente ricordare i risultati ottenuti dai vini Bolgheri nelle Guide Vini del Gambero Rosso (Tre Bicchieri), L'Espresso, Veronelli, Duemilavini, Luca Maroni, o i riconoscimenti nei tasting periodici delle riviste Wine Spectator, Wine Advocate, Wine Enthusiast, Decanter Magazine, La Revue du Vin de France, Fine Wine, Taste, Weinwirtschaft, Falstaff, Feinschmecker, Vinart Japan, e numerose altre per capire che la reputazione dei vini DOC «Bolgheri» e' a livelli di assoluta eccellenza ed ha carattere internazionale. Il riconoscimento a DOC e' stato ottenuto con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983; il disciplinare successivamente e' stato modificato ed ampliato con decreti del Presidente della Repubblica 5 novembre 1994, 14 giugno 2011 e 21 marzo 2011. L'intervento umano sul territorio di Bolgheri ha consentito di ottimizzare la scelta «vitigno per unita' di paesaggio per tipo di suolo». I vitigni codificati come base ampelografica nel presente disciplinare, sia bianchi che rossi, si sono rivelati come la migliore scelta qualitativa per l'area in questo senso. Il fattore umano ha influito inoltre su tutte le scelte colturali: il sistema di allevamento non deve essere espanso, ma a spalliera con potature a cordone speronato o guyot, il sesto di impianto deve avere densita' sufficientemente alta per contenere gli eccessi produttivi, cosi' come il sistema di potatura, il materiale genetico e' scelto tenendo conto delle caratteristiche del suolo e del microclima, le pratiche colturali sono quelle leali e costanti della viticoltura di qualita', le esperienze di irrigazione ne consentono l'uso solo per soccorso. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle consolidate in zona per la vinificazione in rosso, adeguatamente differenziate per i vini base e la tipologia superiore, riferita quest'ultima a vini maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento e affinamento in botte e in bottiglia obbligatori. Per la vinificazione in bianco e rosato le pratiche sono adeguate all'ottenimento di vini freschi sapidi e armonici. B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. La conformazione orografica particolare del territorio di Bolgheri ed i conseguenti caratteri agro climatici consentono una maturazione delle uve sempre regolare e completa. La variabilita' dei suoli e' il fattore fondamentale per garantire ai vini prodotti la complessita' e la persistenza proprie dei vini di alta qualita'. Qualita' e caratteristiche dei vini di cui al presente disciplinare, come descritte all'art. 6, sono confermate dai parametri analitici dei vini, che presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche con andamento positivo superiore ai minimi precauzionali previsti dal disciplinare, e permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. C) Interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B). La qualita' dei vini dell'area di Bolgheri e' sempre la risultante dell'azione combinata di un insieme di fattori generatori e che agiscono a diverse scale. Nella scelta delle aree di produzione vengono selezionati i terreni piu' adatti alla produzione di vini rossi e distinti da quelli piu' adatti alla produzione di vini bianchi. I fattori latitudinali, con i conseguenti effetti sulla ciclicita' giornaliera e sulla radiazione solare, si combinano con i fattori orografici (pendenza, esposizione e giacitura) e l'effetto combinato da' origine al topoclima. Le variabilita' topoclimatiche vengono costantemente monitorate. Le analisi chimiche compiute regolarmente su campioni di vini sia bianchi che rossi dimostrano che esiste una correlazione tra andamento climatico annuale e valori analitici dei parametri «titolo alcolometrico, acidita' totale, ph, ceneri, estratto secco totale, estratto ridotto». I dati rilevati sono sempre comunque superiori ai minimi precauzionali previsti dal disciplinare. Si conferma quindi l'interazione tra il fattore umano e l'ambiente, in quanto i vini prodotti sono il risultato di quanto ottenuto in vigna e non risentono di manipolazioni successive tendenti ad uniformare il prodotto in maniera indipendente dall'ambiente. |
| Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo: Valoritalia s.r.l. - via Venti Settembre n. 98/G - 00185 Roma (RM). Sede operativa per l'attivita' regolamentata: via Salita del Presidio n. 2 - 58054 Scansano (GR). La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par.1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018). |
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