Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196
Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.


IL PRESIDENTE DELLA REPPUBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019- 2020, e, in particolare, gli articoli 1 e 22 e l'allegato A, n. 20);
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;
Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Vista la notifica alla Commissione europea del 22 settembre 2021 in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore dei regolamenti tecnici e delle regole relative ai servizi della Societa' dell'informazione;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 7 ottobre 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto reca misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonche' a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica. Il presente decreto reca, altresi', misure volte a promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

N O T E
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo degli articoli 1 e 22 e dell'allegato A
della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea
2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 1. (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo
i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'art. 41-bis della citata
legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto
fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai
quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
«Art. 22 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente). - 1. Nell'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'art. 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) garantire una riduzione duratura del consumo dei
prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla
direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso
un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti
e materiali innovativi e sostenibili, conformemente
all'art. 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 1, comma 653, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e
riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque
realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a
entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto
previsto dall'art. 11, secondo comma, della direttiva (UE)
2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del
consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti
riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro
caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi,
molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa
in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
c) ove non sia possibile l'uso di alternative
riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad
entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B
dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la
graduale restrizione all'immissione nel mercato dei
medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla
suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone
l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica
biodegradabile e compostabile certificata conforme allo
standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali
crescenti di materia prima rinnovabile;
d) ai sensi dell'art. 10 della direttiva (UE)
2019/904, adottare misure volte a informare e
sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere
un comportamento responsabile al fine di ridurre la
dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati
dalla direttiva, nonche' adeguate misure finalizzate a
ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio
di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale
o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai
consumatori;
e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti
monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE)
2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui
all'art. 12, secondo comma, della direttiva stessa;
f) introdurre, conformemente all'art. 14 della
direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria
effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei
divieti e delle altre disposizioni di attuazione della
medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni
agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono
all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e
destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali
enti, al potenziamento delle attivita' di controllo e di
accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;
g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al
recepimento della direttiva (UE) 2019/904.
2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui
all'art. 41-bis della legge n. 234 del 2012 si rivelasse
insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del
comma 1 del presente articolo e' emanato solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie
a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformita'
all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.».

«Allegato A

(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
recepimento: 1° aprile 2018);
2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al
riciclaggio mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 3 dicembre 2020);
3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre
2020);
4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4
dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di
determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di
recepimento: 31 dicembre 2019);
5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2020);
6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
30 giugno 2021);
7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle
autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il
corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente
l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali
nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio
2021);
10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento
diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31
maggio 2021);
11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e
di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 1° luglio 2021);
12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme
relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti
connessi applicabili a talune trasmissioni online degli
organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
programmi televisivi e radiofonici e che modifica la
direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che
modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita'
esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le
societa' di partecipazione finanziaria mista, la
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le
misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di
assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva
98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di
accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 28 giugno 2021);
19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto
riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi
terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione
2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28
giugno 2022);
20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 3 luglio 2021);
21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25
ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre
2020 per il resto della direttiva);
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17
luglio 2021);
23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura
dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio
2021);
24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di
strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1°
agosto 2021);
25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea
(termine di recepimento: 1° agosto 2022);
26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni
per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro
tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di determinati reati, e che abroga la
decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di
recepimento: 1° agosto 2021);
27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio
tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva
2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto
2022);
28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva
2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei
certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di
mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 2 agosto 2021);
29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la
distribuzione transfrontaliera degli organismi di
investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 2 agosto 2021);
30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la
direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
2 agosto 2021);
31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17
dicembre 2021);
32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre
2021);
33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21
novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del
Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le
disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a
talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento:
31 dicembre 2020);
34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e
recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'art. 64,
punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle
obbligazioni garantite e che modifica la direttiva
2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE(termine di
recepimento: 8 luglio 2021);
36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16
dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e
della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale
delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa
nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno
2022);
37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19
dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle
accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre
2021);
38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i
prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
31 dicembre 2023);
39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto
riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di
informazioni allo scopo di verificare la corretta
applicazione del regime speciale per le piccole imprese
(termine di recepimento: 31 dicembre 2024).».
- La legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2004, n. 302, S.O.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2001,
n. L 197.
- La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- La direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente, e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2019,
n. L 155.
- La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 settembre 2015 che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione (codificazione) (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015,
n. L 241.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Allegato
PARTE A (articolo 4)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo
1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti
PARTE B (articolo 5)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato
1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
3) piatti;
4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
5) agitatori per bevande;
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
PARTE C (articolo 6)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti
Contenitori per bevande con una capacita' fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:
a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.
PARTE D (articolo 7)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 7 sui requisiti di marcatura
1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
4) tazze o bicchieri per bevande.
PARTE E (articolo 8)
I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, comma 1, su responsabilita' estesa del produttore
1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
3) contenitori per bevande con una capacita' fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE.
II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, sulla responsabilita' estesa del produttore
1) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.
III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, comma 3, sulla responsabilita' estesa del produttore
Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.
PARTE F (articoli 6 e 9)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all'articolo 6 comma 5, sui requisiti del prodotto
Bottiglie per bevande con una capacita' fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:
a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.
PARTE G (articolo 10)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione
1) Contenitori per alimenti, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
3) contenitori per bevande con una capacita' fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;
5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE;
9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi;
10) prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai prodotti in plastica monouso, di cui all'Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonche' agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
2. Ferma restando la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli stessi (MOCA), le disposizioni del presente decreto prevalgono sulle norme incompatibili della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Note all'art. 2:
- La Parte quarta del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' cosi' rubricata:
«Parte quarta - Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «plastica»: il materiale costituito da un polimero, quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che puo' funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; sono esclusi dalla presente definizione materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonche' rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti;
b) «prodotto di plastica monouso»: un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non e' concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, piu' spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale e' stato concepito. Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantita' superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in piu' di una unita';
c) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;
d) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che e' usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed e' impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;
e) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando e' stato gettato, anche se abbandonato o perso;
f) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato. Non e' considerata «immissione sul mercato» la distribuzione di un prodotto successiva alla prima messa a disposizione sul mercato;
g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un'attivita' commerciale a titolo oneroso o gratuito;
h) «norma armonizzata»: una norma adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
i) «rifiuto»: il rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
l) «regime di responsabilita' estesa del produttore»: il regime di responsabilita' estesa del produttore definito all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
m) «produttore»:
1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attivita' di pesca di cui all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; ovvero
2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 206 del 2005, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attivita' di pesca di cui all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
n) «raccolta»: la raccolta definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
o) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
p) «trattamento»: il trattamento definito all'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
q) «imballaggio»: l'imballaggio definito da articolo 218, comma 1, lettere a) b), c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
r) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed e', secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;
s) «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
t) «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco come definiti all'articolo 2, lettera e) del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

Note all'art. 3:
- Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica
la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94
della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- Il testo degli articoli 183 e 218 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita:
"Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui
il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
b-bis) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto non
contemplato dalla lettera b);
b-ter) «rifiuti urbani»:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da
raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone,
vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta
differenziata provenienti da altre fonti che sono simili
per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati
nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate
nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde
pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi,
nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali,
esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di
cui ai punti 3, 4 e 5;
b-quater) «rifiuti da costruzione e demolizione» i
rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e
demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di
cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonche'
delle relative norme di calcolo e non pregiudica la
ripartizione delle responsabilita' in materia di gestione
dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti
della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura,
della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e
degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi
compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i
rifiuti da costruzione e demolizione;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attivita'
all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti
vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli
impianti dell'industria alimentare;
d-bis) «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti di
cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati
rifiuti;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona
fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
g-bis) «regime di responsabilita' estesa del
produttore»: le misure volte ad assicurare che ai
produttori di prodotti spetti la responsabilita'
finanziaria o la responsabilita' finanziaria e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita
in cui il prodotto diventa un rifiuto;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone
il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di
terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la
materiale disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in
materiali e prodotti;
n) «gestione dei rifiuti»: la raccolta, il
trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo
smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono
attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse
mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali
di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico
strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale
detti eventi li hanno depositati;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni
di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso
cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti
sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza
altro pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui
principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in
generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto
riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
t-bis) «recupero di materia»: qualsiasi operazione
di recupero diversa dal recupero di energia e dal
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso
comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo,
il riciclaggio e il riempimento;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
u-bis) «riempimento»: qualsiasi operazione di
recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi
della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in
aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti
morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono
sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei
ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'
strettamente necessaria a perseguire tali fini;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»: il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli
stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento,
effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'art.
185-bis;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'art. 184-ter, il combustibile solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio,
o da processi integrati di digestione anaerobica e
compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente,
di altri materiali organici non qualificati come rifiuti,
di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che
rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla
vigente normativa in tema di fertilizzanti e di
compostaggio sul luogo di produzione;
ff) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'art. 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque
reflue di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all'art. 5, comma 1,
lett. l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di
raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle
strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico
escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede
stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma
1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art.
184-bis, comma 2;
qq-bis) «compostaggio di comunita'»: compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti;
qq-ter) «compostaggio»: trattamento biologico
aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato
alla produzione di compost dai rifiuti organici
differenziati alla fonte, da altri materiali organici non
qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri
rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina
nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle
disposizioni della parte quarta del presente decreto
relative alla disciplina delle attivita' di compostaggio
sul luogo di produzione.».
«Art. 218 (Definizioni). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali
di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci,
dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal
produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio
primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel
punto di vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale
o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita' di
vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come
tale all'utente finale o al consumatore, o che serva
soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel
punto di vendita. Esso puo' essere rimosso dal prodotto
senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio
terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la
manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime
ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di vendita
oppure di imballaggi multipli per evitare la loro
manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o
componente di imballaggio che e' stato concepito,
progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso
del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni
all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse
finalita' per le quali e' stato concepito;
e-bis) imballaggio composito: un imballaggio
costituito da due o piu' strati di materiali diversi che
non possono essere separati manualmente e formano una
singola unita', composto da un recipiente interno e da un
involucro esterno, e che e' riempito, immagazzinato,
trasportato e svuotato in quanto tale;
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o
materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di
rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lettera a), esclusi i
residui della produzione;
g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le
attivita' di gestione di cui all'art. 183, comma 1, lettera
d);
h) - p);
q) operatori economici: i produttori, gli
utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti
finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
r) produttori: i fornitori di materiali di
imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli
importatori di imballaggi vuoti e di materiali di
imballaggio;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori,
gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli
importatori di imballaggi pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti
e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e
gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
quarta del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio
della sua attivita' professionale acquista, come beni
strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori
dall'esercizio di una attivita' professionale acquista o
importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci
imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso
tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori
economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che
disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per
raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 220;
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva
che svolge la propria attivita', dall'inizio del ciclo di
lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonche'
svolge attivita' di recupero e riciclo a fine vita
dell'imballaggio stesso;
bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di
imballaggio primari o comunque conferiti al servizio
pubblico, nonche' dei rifiuti speciali assimilati, gestita
dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli
imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o
utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della
merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena
logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio
stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o
terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato o
ripreso.
dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'art. 3,
punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati
aggiunti additivi o altre sostanze e che puo' funzionare
come componente strutturale principale delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza
manici, in plastica, fornite ai consumatori per il
trasporto di merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero:
borse di plastica con uno spessore della singola parete
inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale
ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della
singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di
igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti
sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse
di plastica composte da materie plastiche contenenti
additivi che catalizzano la scomposizione della materia
plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e
compostabili: borse di plastica certificate da organismi
accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita'
e di compostabilita', come stabiliti dal Comitato europeo
di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432
recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di
plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a
titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori,
nonche' da parte dei commercianti nei punti vendita di
merci o prodotti.
1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le
definizioni di "rifiuto", "gestione dei rifiuti",
"raccolta", "raccolta differenziata", "prevenzione",
"riutilizzo", "trattamento", "recupero", "riciclaggio" e
"smaltimento" di cui all'art. 183, comma 1, lettere a),
g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z).
2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere
da a) ad e) del comma 1 e' inoltre basata sui criteri
interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva
94/62/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/12/CE
e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla
parte quarta del presente decreto.».
- Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che
modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio
nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n.
1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 14
novembre 2012, n. L 316.
- Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma
dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 45 (Definizioni). - 1. Ai fini delle Sezioni da
I a IV del presente capo, si intende per:
a) "consumatore": la persona fisica, di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a);
b) "professionista": il soggetto, di cui all'art.
3, comma 1, lettera c);
c) "bene": qualsiasi bene mobile materiale ad
esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque
venduti secondo altre modalita' dalle autorita'
giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente
direttiva l'acqua, il gas e l'elettricita', quando sono
messi in vendita in un volume delimitato o in quantita'
determinata;
d) "beni prodotti secondo le indicazioni del
consumatore": qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in
base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in
base al quale il professionista trasferisce o si impegna a
trasferire la proprieta' di beni al consumatore e il
consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo,
inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che
servizi;
f) "contratto di servizi": qualsiasi contratto
diverso da un contratto di vendita in base al quale il
professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio
al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne
il prezzo;
g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto
concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro
di un regime organizzato di vendita o di prestazione di
servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea
del professionista e del consumatore, mediante l'uso
esclusivo di uno o piu' mezzi di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto, compresa la
conclusione del contratto stesso;
h) "contratto negoziato fuori dei locali
commerciali": qualsiasi contratto tra il professionista e
il consumatore:
1) concluso alla presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai
locali del professionista;
2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del
consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;
3) concluso nei locali del professionista o
mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza
immediatamente dopo che il consumatore e' stato avvicinato
personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai
locali del professionista, alla presenza fisica e
simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
4) concluso durante un viaggio promozionale
organizzato dal professionista e avente lo scopo o
l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al
consumatore;
i) "locali commerciali":
1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita
al dettaglio in cui il professionista esercita la sua
attivita' su base permanente; oppure;
2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita
al dettaglio in cui il professionista esercita la propria
attivita' a carattere abituale;
l) "supporto durevole": ogni strumento che permetta
al consumatore o al professionista di conservare le
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo
da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che
permetta la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;
m) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti
in formato digitale;
n) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di
natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi
pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o
servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che
partecipano o cui e' data la possibilita' di partecipare
all'asta di persona, mediante una trasparente procedura
competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui
l'aggiudicatario e' vincolato all'acquisto dei beni o
servizi;
p) "garanzia": qualsiasi impegno di un
professionista o di un produttore (il "garante"), assunto
nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di
legge in merito alla garanzia di conformita', di rimborsare
il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire
altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle
caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo
alla conformita', enunciati nella dichiarazione di garanzia
o nella relativa pubblicita' disponibile al momento o prima
della conclusione del contratto;
q) "contratto accessorio": un contratto mediante il
quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal
professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il
terzo e il professionista.».
- Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e
(CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione
2004/585/CE del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28
dicembre 2013, n. L 354.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12
gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative
alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga
la direttiva 2001/37/CE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano
le seguenti definizioni:
b) tabacco: foglie e altre parti naturali, lavorate
o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco
espanso e ricostituito;
c) tabacco da pipa: il tabacco che puo' essere
consumato mediante un processo di combustione e destinato
esclusivamente a essere utilizzato in una pipa;
d) tabacco da arrotolare: il tabacco che puo'
essere utilizzato dai consumatori o dalle rivendite per
confezionare le sigarette;
e) prodotti del tabacco: i prodotti che possono
essere consumati e sono costituiti, anche parzialmente, da
tabacco, geneticamente modificato o no;
f) prodotto del tabacco non da fumo: un prodotto
del tabacco che non comporta un processo di combustione,
quale il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il
tabacco per uso orale;
g) tabacco da masticare: un prodotto del tabacco
non da fumo destinato esclusivamente ad essere masticato;
h) tabacco da fiuto: un prodotto del tabacco non da
fumo che puo' essere consumato per via nasale;
i) prodotti del tabacco per uso orale: tutti i
prodotti del tabacco destinati a un uso orale, ad eccezione
di quelli destinati a essere inalati o masticati,
costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto
forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi
combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate
in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi;
j) tabacco da fumo: i prodotti del tabacco diversi
dai prodotti del tabacco non da fumo;
l) sigaretta: un rotolo di tabacco che puo' essere
consumato mediante un processo di combustione come anche
definito all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva
2011/64/UE;
m) sigaro: un rotolo di tabacco che puo' essere
consumato mediante un processo di combustione come anche
definito all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva
2011/64/UE;
n) sigaretto: un tipo di sigaro piccolo, come anche
definito all'art. 8, paragrafo 1, della direttiva
2007/74/CE del Consiglio;
o) tabacco per pipa ad acqua: un prodotto del
tabacco che puo' essere consumato mediante una pipa ad
acqua. Ai fini del presente decreto, il tabacco per pipa ad
acqua e' considerato un prodotto del tabacco da fumo. Se un
prodotto puo' essere usato sia mediante una pipa ad acqua
che come tabacco da arrotolare, e' considerato tabacco da
arrotolare;
p) prodotto del tabacco di nuova generazione: un
prodotto del tabacco che soddisfa congiuntamente le
seguenti condizioni:
1) non rientra nelle categorie seguenti:
sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco
per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare,
tabacco da fiuto o tabacco per uso orale;
2) e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014;
q) prodotto da fumo a base di erbe: un prodotto a
base di piante, erbe o frutta che non contiene tabacco e
che puo' essere consumato mediante un processo di
combustione;
r) sigaretta elettronica: un prodotto utilizzabile
per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un
bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi
una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di
cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono
essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore
di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce
monouso;
s) contenitore di liquido di ricarica: flacone che
contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per
ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove
vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre
sostanze;
t) ingrediente: il tabacco, un additivo e qualunque
sostanza o elemento presente in un prodotto finito del
tabacco o in prodotti correlati, compresi cartina, filtro,
inchiostro, capsule e agenti collanti;
u) nicotina: gli alcaloidi nicotinici;
v) catrame: il condensato di fumo grezzo anidro ed
esente da nicotina;
z) emissioni: le sostanze rilasciate quando un
tabacco o un prodotto correlato e' utilizzato nel modo
previsto, ad esempio le sostanze presenti nel fumo o le
sostanze rilasciate durante l'uso dei prodotti del tabacco
non da fumo;
aa) livello massimo o livello massimo di emissioni:
la quantita' o l'emissione massima, anche pari a zero, di
una sostanza, misurata in milligrammi, in un prodotto del
tabacco;
bb) additivo: una sostanza diversa dal tabacco che
e' aggiunta a un prodotto del tabacco, in una confezione
unitaria o in qualsiasi imballaggio esterno;
cc) aroma: un additivo che conferisce odore o gusto
ovvero odore e gusto;
dd) aroma caratterizzante: un odore o un gusto
chiaramente distinguibile, diverso da uno di tabacco,
dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ivi
compresi, ma non soltanto, frutta, spezie, erbe, alcool,
caramelle, mentolo o vaniglia, che e' percepibile prima o
durante il consumo del prodotto del tabacco;
ee) capacita' di indurre dipendenza: il potenziale
farmacologico di una sostanza di indurre dipendenza,
condizione che incide sulla capacita' dell'individuo di
controllare il proprio comportamento, di norma tramite un
meccanismo di gratificazione o una riduzione dei sintomi
astinenziali, o entrambi;
ff) tossicita': il grado di nocivita' di una
sostanza per l'organismo umano, intendendo anche gli
effetti che si manifestano nel tempo, di solito mediante
consumo o esposizione ripetuti o continui;
gg) mutamento sostanziale della situazione: un
aumento minimo del 10 per cento del volume delle vendite
per una data categoria di prodotti in almeno cinque Stati
membri, registrato sulla base dei dati delle vendite
trasmessi a norma dell'art. 6, comma 7, oppure un aumento
minimo di cinque punti percentuali della diffusione
dell'uso nel gruppo di consumatori di eta' inferiore ai 25
anni in almeno cinque Stati membri per rispettiva categoria
di prodotto, registrato sulla base dell'indagine speciale
Eurobarometro 385 del maggio 2012 o di analoghi studi di
diffusione; in ogni caso, si considera che non vi e' un
mutamento sostanziale della situazione se il volume delle
vendite della categoria di prodotti al dettaglio non supera
il 2,5 per cento delle vendite totali di prodotti del
tabacco a livello dell'Unione europea;
hh) imballaggio esterno: qualsiasi imballaggio con
il quale i prodotti del tabacco o i prodotti correlati sono
immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria
o un insieme di confezioni unitarie; gli incarti
trasparenti non sono considerati come imballaggio esterno;
ii) confezione unitaria: la piu' piccola confezione
singola di un prodotto del tabacco o di un prodotto
correlato immesso sul mercato;
ll) busta: confezione unitaria di tabacco da
arrotolare avente la forma di un sacchetto rettangolare con
una aletta che lo chiude o di una busta autoportante;
mm) avvertenza relativa alla salute: un'avvertenza
relativa agli effetti nocivi sulla salute umana del
prodotto o altre conseguenze indesiderate del suo consumo,
tra cui le avvertenze testuali, le avvertenze combinate
relative alla salute, le avvertenze generali e i messaggi
di informazione, secondo quanto previsto dal presente
decreto;
nn) avvertenza combinata relativa alla salute:
un'avvertenza relativa alla salute composta da
un'avvertenza testuale combinata a una fotografia o a
un'illustrazione corrispondente, secondo quanto previsto
dal presente decreto;
oo) vendite a distanza transfrontaliere: vendite a
distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell'ordine
del prodotto a una rivendita, il consumatore si trova in
uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese
terzo di stabilimento di tale rivendita. Una rivendita si
considera stabilita in uno Stato membro:
1) se, trattandosi di una persona fisica, questi
ha la propria sede di attivita' in quello Stato membro;
2) se, negli altri casi, la rivendita ha la sede
legale, l'amministrazione centrale o la sede di attivita',
comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello
Stato membro;
pp) consumatore: una persona fisica che agisce per
scopi estranei alla propria attivita' commerciale,
imprenditoriale, artigianale o professionale;
qq) sistema di verifica dell'eta': un sistema
informatico che conferma inequivocabilmente l'eta' del
consumatore con strumenti elettronici, in conformita' delle
norme nazionali;
rr) fabbricante: una persona fisica o giuridica che
fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e
lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
ss) importazione di prodotti del tabacco o di
prodotti correlati: l'entrata di tali prodotti nel
territorio dell'Unione, a meno che tali prodotti siano
soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un
regime doganale sospensivo al momento dell'entrata
nell'Unione, nonche' lo svincolo di tali prodotti da una
procedura doganale sospensiva o un regime doganale
sospensivo;
tt) importatore di prodotti del tabacco o di
prodotti correlati: il proprietario o il titolare del
diritto di disporre dei prodotti del tabacco o dei prodotti
correlati introdotti nel territorio dell'Unione;
uu) immissione sul mercato: il fatto di mettere
prodotti, indipendentemente dal loro luogo di
fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell'Unione,
dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante
vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza
transfrontaliere il prodotto e' considerato immesso sul
mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore;
vv) rivendita: qualsiasi punto vendita nel quale i
prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una
persona fisica.».
 
Art. 4

Riduzione del consumo

1. Al fine di produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'Allegato, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche per il perseguimento delle seguenti finalita':
a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione del consumo di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, nonche' di recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da tali prodotti;
b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed il recupero, nonche' promozione di prodotti alternativi purche' non comportino maggiori impatti ambientali;
c) sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi;
d) attivita' di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili, e delle attivita' finalizzate al riciclaggio e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;
e) attivita' di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A e dei prodotti riutilizzabili immessi sul mercato, anche finalizzata all'acquisizione delle informazioni necessarie alla quantificazione della riduzione del consumo ed agli obblighi in materia di rendicontazione dei dati sul riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti;
f) promuovere, anche attraverso l'avvio di sperimentazioni a livello territoriale, alternative basate sull'utilizzo di acqua e bevande alla spina, di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per l'acquisto che per il consumo sul posto o da asporto di alimenti e bevande;
g) sostenere e promuovere la nascita, la diffusione e il consolidamento di modelli economici in cui e' fornito agli esercenti il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna dei prodotti riutilizzabili.
2. Con gli accordi e i contratti di cui al comma 1 sono inoltre promossi:
a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti sia monouso che riutilizzabili e la raccolta dei dati per la costruzione di «Life Cycle Assessment» certificabili;
b) l'elaborazione di standard qualitativi per:
1) la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
2) la determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo, la sanificazione e il riutilizzo;
c) lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la raccolta, il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produttivo della plastica, nonche' per l'intercettazione selettiva e l'avvio al riciclo e al riuso dei prodotti in plastica monouso e delle alternative riutilizzabili;
d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti usati da parte del consumatore. Le informazioni riguardano i sistemi di restituzione, di raccolta, di sanificazione e di recupero dei prodotti di plastica monouso, il ruolo degli utenti e dei consumatori in detti sistemi, nonche' il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.
3. Gli accordi e i contratti di cui al comma 1 specificano il cronoprogramma delle azioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.
4. Per le finalita' di cui al presente decreto, quali ulteriori misure volte alla riduzione di prodotti in plastica monouso, in particolare di quelli elencati nell'Allegato, parte A, le stazioni appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti pertinenti. Ai fini di cui al presente comma, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica adotta con proprio decreto i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con e senza l'installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonche' i criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.
5. Il Ministro della transizione ecologica, una volta l'anno, provvede a notificare alla Commissione le misure adottate. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero per la transizione ecologica, entro il 30 marzo di ogni anno, le misure adottate a livello regionale e gli accordi e i contratti di programma sottoscritti ai sensi del presente articolo. Gli accordi e i contratti stipulati dalle Regioni sono pubblicati esclusivamente sui relativi Bollettini ufficiali.
6. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche ai bicchieri di plastica monouso.
7. Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, e' riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed e' riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del contributo, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al presente comma, assegnando criteri di priorita' ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti.
8. Ai fini dell'adozione delle misure previste al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di assegnazione delle predette somme.
9. Al fine di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il consumo dei prodotti di plastica monouso nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie e di educare al corretto smaltimento e alla possibilita' di riciclo e riuso dei prodotti in plastica monouso, il Ministero dell'istruzione supporta le istituzioni scolastiche nell'adozione del modello di «scuola per un futuro sostenibile» anche attraverso la partecipazione a reti di scuole.
10. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8, pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 206 e 206-ter del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita:
«Art. 206 (Accordi, contratti di programma,
incentivi). - 1. Nel rispetto dei principi e degli
obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto al fine di perseguire la
razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con
particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
altre autorita' competenti possono stipulare appositi
accordi e contratti di programma con enti pubblici, con
imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed
associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di
programma hanno ad oggetto:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di
riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione
e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di
tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la
produzione dei rifiuti e la loro pericolosita' e ad
ottimizzare il recupero dei rifiuti;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi
produttivi per favorire metodi di produzione di beni con
impiego di materiali meno inquinanti e comunque
riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la
riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di
controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la
produzione di beni progettati, confezionati e messi in
commercio in modo da ridurre la quantita' e la
pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione
di attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di
rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il
riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi
di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle
sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei
soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e
della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo' altresi' stipulare appositi
accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e
privati o con le associazioni di categoria per: a)
promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di
certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di
consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai fini del
riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al
presente articolo non possono stabilire deroghe alla
normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni
amministrative.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, sono individuate le risorse finanziarie da
destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative
di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma
di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalita' di
stipula dei medesimi.
5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17
luglio 2002 della Commissione delle Comunita' europee e'
inoltre possibile concludere accordi ambientali che la
Commissione puo' utilizzare nell'ambito della
autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o
riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della
coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore
di utilizzare gli accordi, quando opportuno.».
«Art. 206-ter (Accordi e contratti di programma per
incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali
post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali
rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi). -
1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di
materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti
derivanti da materiali riciclati post consumo o dal
recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal
disassemblaggio dei prodotti complessi, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
puo' stipulare appositi accordi e contratti di programma:
a) con le imprese che producono beni derivanti da
materiali post consumo riciclati o dal recupero degli
scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei
prodotti complessi, con priorita' per i beni provenienti
dai rifiuti;
b) con enti pubblici;
c) con soggetti pubblici o privati;
d) con le associazioni di categoria, ivi comprese
le associazioni di aziende che si occupano di riuso,
preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
e) con associazioni senza fini di lucro, di
promozione sociale nonche' con imprese artigiane e imprese
individuali;
f) con i soggetti incaricati di svolgere le
attivita' connesse all'applicazione del principio di
responsabilita' estesa del produttore.
2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al
comma 1 hanno ad oggetto:
a) l'erogazione di incentivi in favore di attivita'
imprenditoriali di produzione di beni derivanti da
materiali post consumo riciclati o dal recupero degli
scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei
prodotti complessi, con priorita' per i beni provenienti
dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi
di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e
della normativa dell'Unione europea, e l'erogazione di
incentivi in favore di attivita' imprenditoriali di
produzione e di preparazione dei materiali post consumo o
derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali
rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi per
il loro riutilizzo e di attivita' imprenditoriali di
produzione e di commercializzazione di prodotti e
componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalita'
per la quale erano stati concepiti;
b) l'erogazione di incentivi in favore di attivita'
imprenditoriali di commercializzazione di aggregati
riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN
13242: 2013 e UNI EN 12620: 2013, nonche' di prodotti
derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati
con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei
prodotti giunti a fine vita, cosi' come definiti dalla
norma UNI 10667-13: 2013, dal post consumo o dal recupero
degli scarti di produzione;
c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti
economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti
derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, individua con decreto le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da
destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative
di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma
di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalita' di stipulazione
dei medesimi accordi e contratti secondo criteri che
privilegino prioritariamente le attivita' per il
riutilizzo, la produzione o l'acquisto di beni riciclati
utilizzati per la stessa finalita' originaria e sistemi
produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai
metodi tradizionali.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1126, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299, S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - (Omissis).
1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per
finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione", predisposto dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto
alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte
all'integrazione delle esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi
delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti
criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non
rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.».
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1997, n. 174, cosi' recita:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'art.
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35, comma
15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi,
a partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione opera a prescindere
dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora
questi ultimi non siano maturati con riferimento
all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del
provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita
IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla
data di notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo;
detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano
rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del
provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Il testo dell'art. 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - (Omissis).
53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'art. 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.».
- Il testo dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, S.O., cosi' recita:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000
euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'art. 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'art. 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Il testo degli articoli 61 e 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, S.O., cosi' recita:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 15.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'art.
101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari
alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art.
87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non
imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti,
percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale
disposizione si applica anche alle differenze negative tra
i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e
d), e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'art. 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali
negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni
iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni
di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art.
89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'art. 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice
civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello
di opere e servizi.».
- Il testo dell'art. 41-bis della citata legge n. 234
del 2012, cosi' recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e,
quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 5

Restrizioni all'immissione sul mercato

1. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.
2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 e' consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1.
3. Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:
a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
f) qualora l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, 27,1 milioni di euro per l'anno 2023, 22,9 milioni di euro per l'anno 2024, 26,9 milioni di euro per l'anno 2025, 25,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 4.
 
Art. 6

Requisiti dei prodotti

1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.
2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 e' consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle norme armonizzate adottate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2019/904, i prodotti di cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se rispettano le suddette norme.
4. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'Allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalita' di restituzione.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti normativi della direttiva 2019/904,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Requisiti di marcatura

1. Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato reca sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalita' indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.
2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su:
a) appropriate modalita' di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonche' le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformita' con la gerarchia dei rifiuti;
b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.
3. Restano ferme, per i prodotti del tabacco, le disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a cui si aggiungono le disposizioni del presente articolo.
4. La messa a disposizione sul mercato nazionale, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1, e' consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma.

Note all'art. 7:
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17
dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle
specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di
plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della
direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati
prodotti in plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2020, n.
L 428.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
12 gennaio 2016, n. 6, si veda nelle note all'art. 3.
 
Art. 8

Responsabilita' estesa del produttore

1. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'Allegato, sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, fermo restando quanto stabilito negli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni del Titolo II della Parte Quarta del medesimo decreto, nella misura in cui non sia gia' contemplato, i produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, assicurano la copertura dei costi di seguito indicati:
a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto;
b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.
2. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per i regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti monouso elencati nella parte E, sezione II dell'allegato, sono gestiti tramite i sistemi gia' istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro il 5 gennaio 2023, i rifiuti derivanti dai prodotti di cui alla parte E, sezione III dell'allegato, sono gestiti tramite sistemi di responsabilita' estesa del produttore. I produttori assicurano, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi:
a) misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti;
b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Con particolare riguardo ai prodotti monouso elencati nella parte E, sezione III dell'allegato, i produttori assicurano inoltre, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi includono la creazione e la messa a disposizione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti di tali prodotti, quali ad esempio appositi recipienti o contenitori nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.
4. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi istituiti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.Ai fini di cui al presente comma, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi istituiti ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, i costi del successivo trasporto e trattamento, nonche' i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10. I requisiti di cui al presente comma integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta.
5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 adeguano i propri statuti entro il 5 gennaio 2023.
6. I sistemi di cui al presente articolo individuano con gli attori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i costi da coprire in base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attivita' intraprese dagli enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto; in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso e' fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, i contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti possono essere determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.
7. Ai sistemi costituiti ai sensi del presente articolo sono obbligati ad aderire i produttori del prodotto ed e' assicurata la possibilita' di partecipazione degli utilizzatori o delle altre categorie di operatori interessati, in relazione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.
8. Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta e il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E, dell'allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 con le finalita' e le modalita' indicate all'articolo 4, commi 1 e 2 del presente decreto.
9. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti in un altro Stato membro adempiono ai loro obblighi secondo le disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
10. I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, dell'allegato, in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro.

Note all'art. 8:
- Il titolo II della Parte Quarta del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita:
«Parte quarta - Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Titolo II - Gestione degli imballaggi».
- Il testo degli articoli 178-bis e 178-ter del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita:
«Art. 178-bis (Responsabilita' estesa del
produttore). - 1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la
prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con
uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza
di parte, regimi di responsabilita' estesa del produttore.
Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime
di responsabilita' estesa del produttore, i requisiti, nel
rispetto dell'art. 178-ter, e sono altresi' determinate le
misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti
e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti
e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilita'
finanziaria per tali attivita' nonche' misure volte ad
assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che
professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti,
venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia
soggetto ad una responsabilita' estesa del produttore. Sono
fatte salve le discipline di responsabilita' estesa del
produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente
decreto.
2. La responsabilita' estesa del produttore del
prodotto e' applicabile fatta salva la responsabilita'
della gestione dei rifiuti di cui all'art. 188, comma 1, e
fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di
rifiuti e prodotti specifici.
3. I regimi di responsabilita' estesa del produttore
istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono misure
appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti
e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti
ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione
e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare
che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono
diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorita'
di cui all'art. 179 e nel rispetto del comma 4 dell'art.
177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti e
componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti
materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente
riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono
adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per
favorire la corretta attuazione della gerarchia dei
rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero
ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e,
se del caso, della potenzialita' di riciclaggio multiplo.
4. I decreti di cui al comma 1:
a) tengono conto della fattibilita' tecnica e della
praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi
sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di
assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;
b) disciplinano le eventuali modalita' di
riutilizzo dei prodotti nonche' di gestione dei rifiuti che
ne derivano ed includono l'obbligo di mettere a
disposizione del pubblico le informazioni relative alla
modalita' di riutilizzo e riciclo;
c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al
sistema.
5. Nelle materie di competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, i regimi di
responsabilita' estesa del produttore sono istituiti e
disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata.».
«Art. 178-ter (Requisiti generali minimi in materia
di responsabilita' estesa del produttore). - 1. I regimi di
responsabilita' estesa del produttore rispettano i seguenti
requisiti:
a) definizione dei ruoli e delle responsabilita' di
tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere
di riferimento, compresi i produttori che immettono
prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che
attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi
derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi, i
gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita' locali
e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la
preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia
sociale;
b) definizione in linea con la gerarchia dei
rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a
conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per
il regime di responsabilita' estesa del produttore e per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto
ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e
2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi
e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di
responsabilita' estesa del produttore;
c) adozione di un sistema di comunicazione delle
informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei
dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti
da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di
rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera
b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al
comma 8;
d) adempimento degli oneri amministrativi a carico
dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del
principio di equita' e proporzionalita' in relazione alla
quota di mercato e indipendentemente dalla loro
provenienza;
e) assicurazione che i produttori del prodotto
garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del
loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai
regimi di responsabilita' estesa del produttore circa le
misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il
riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi
di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della
dispersione dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i
detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi
esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del
caso, mediante incentivi economici.
2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano:
a) una copertura geografica della rete di raccolta
dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della
distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle
aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono
piu' proficue e fornendo un'adeguata disponibilita' dei
sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone piu'
svantaggiate;
b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e
organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla
responsabilita' estesa del produttore;
c) meccanismi adeguati di autosorveglianza
supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al
soggetto di cui al comma 4, per valutare:
1. la loro gestione finanziaria, compreso il
rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);
2. la qualita' dei dati raccolti e comunicati in
conformita' del comma 1, lettera c) e delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 1013/2006;
d) pubblicita' delle informazioni sul conseguimento
degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1,
lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli
obblighi in materia di responsabilita' estesa del
produttore, informazioni altresi' su:
1. proprieta' e membri;
2. contributi finanziari versati da produttori di
prodotti per unita' venduta o per tonnellata di prodotto
immessa sul mercato;
3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti.
3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi
derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore,
versano un contributo finanziario affinche' lo stesso:
a) copra i seguenti costi per i prodotti che il
produttore immette sul mercato nazionale:
1) costi della raccolta differenziata di rifiuti
e del loro successivo trasporto;
2) costi della cernita e del trattamento
necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in
materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli
introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti
derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie
prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni
di deposito non reclamate;
3) costi necessari a raggiungere altri traguardi
e obiettivi di cui al comma 1, lettera b);
4) costi di una congrua informazione agli
utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma
del comma 1, lettera e);
5) costi della raccolta e della comunicazione dei
dati a norma del comma 1, lettera c);
b) nel caso di adempimento collettivo degli
obblighi in materia di responsabilita' estesa del
produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli
prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare
tenendo conto della loro durevolezza, riparabilita',
riutilizzabilita' e riciclabilita' e della presenza di
sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio
basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi
fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del
caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di
garantire il buon funzionamento del mercato interno;
c) non superi i costi che sono necessari per
fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente
in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.
4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai
regimi di responsabilita' estesa del produttore di cui alle
direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio
della copertura finanziaria dei costi, cosi' come declinato
alla lettera a) del comma 3 puo' essere derogato, previa
autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ove ricorra la necessita' di
garantire la corretta gestione dei rifiuti e la
sostenibilita' economica del regime di responsabilita'
estesa, a condizione che:
a) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere
gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i
produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
costi necessari;
b) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere
gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i
produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
costi necessari;
c) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per
raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei
rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei
costi necessari;
d) e a condizione che i rimanenti costi siano
sostenuti da produttori originali di rifiuti o
distributori.
5. La deroga non puo' essere utilizzata per ridurre
la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti
nell'ambito dei regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e
controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla
responsabilita' estesa del produttore e, in particolare:
a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui
al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e ne
verifica la correttezza e la provenienza;
b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua
analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi
evidenziando eventuali anomalie;
c) analizza la determinazione del contributo
ambientale di cui al comma 3;
d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi
previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi
di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio
e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione;
e) verifica la corretta attuazione delle previsioni
del presente articolo per ciascun sistema istituito e per
tutti i soggetti responsabili.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono definite le modalita'
di vigilanza e controllo di cui al comma 6.
8. Al fine dello svolgimento della funzione di
vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e' istituito il Registro nazionale dei produttori al
quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita'
estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 7; in
caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro
dell'Unione che immettono prodotti sul territorio
nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti
dall'istituzione di un regime di responsabilita' estesa,
questi designano una persona giuridica o fisica stabilita
sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato
per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al
Registro.
9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al
Registro, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 7: i dati relativi all'immesso sul mercato
nazionale dei propri prodotti e le modalita' con cui
intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi
attraverso i quali i produttori adempiono ai propri
obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e
annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro
il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi
collettivi, il rendiconto dell'attivita' di gestione in
caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di ogni
anno una relazione sulla gestione relativa all'anno
precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le
ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento
degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le
relative soluzioni, le modalita' di raccolta e di
trattamento implementate, le voci di costo relative alle
diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i
ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal
riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il
31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e
gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 ottobre
di ogni anno l'entita' del contributo ambientale per l'anno
successivo dettagliando le voci di costo che lo
compongono.».
- La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 151.
- Per il testo degli articoli 206 e 206-ter del decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 4.
 
Art. 9

Raccolta differenziata

1. I sistemi di responsabilita' estesa del produttore costituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata di cui all'articolo 6, comma 3:
a) entro il 2025, di una quantita' di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 77 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento;
b) entro il 2029, di una quantita' di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento.
2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantita' di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di natura non regolamentare, possono essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella Parte F dell'allegato e possono essere definiti specifici obiettivi di raccolta differenziata.
3. Ferme restando le percentuali previste al comma 1, e' possibile procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti di prodotti di plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualita' comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata dedicata agli specifici rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 13-ter del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 20 aprile 1973.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti del titolo II della Parte Quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda
nelle note all'art. 8.
- Il testo dell'art. 13-ter del decreto del Ministro
della sanita' 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile
1973, n. 104, S.O., cosi' recita:
«Art. 13-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito
all'art. 13 e' consentita la produzione di bottiglie e
vaschette per alimenti in polietilentereftalato a
condizione che:
a) la materia plastica di recupero sia costituita
da bottiglie di polietilentereftalato originariamente
idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di
quanto stabilito dal presente decreto e dalla normativa
comunitaria vigente;
b) i produttori di bottiglie e di vaschette per
alimenti impieghino polietilentereftalato riciclato
prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la
conformita' dell'oggetto finito all'art. 3 del regolamento
CE n. 1935/2004;
c) lo specifico processo di riciclo che fornisce il
polietilentereftalato riciclato sia inserito nel "Registro
delle domande valide per l'autorizzazione del processo di
riciclo" sottoposte all'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare ai sensi dell'art. 13 del regolamento CE n.
282/2008.
2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere
almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono
essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti
per conservazione prolungata a temperatura ambiente o
inferiore, con o senza riempimento a caldo.
3. Le vaschette per alimenti di cui al comma 1
possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di
alimenti per conservazione prolungata a temperatura
ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo, ma
non devono essere utilizzate in forno convenzionale o in
forno a microonde.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano alle bottiglie e vaschette per alimenti
legalmente fabbricate e/o commercializzate in uno Stato
membro dell'Unione Europea o in Turchia ovvero legalmente
fabbricate in uno degli Stati firmatari dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente
dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE).
5. I produttori di bottiglie e vaschette per alimenti
che impieghino materia prima plastica riciclata devono
notificare all'Autorita' sanitaria territorialmente
competente l'impiego di polietilentereftalato riciclato,
indicando il numero di Registro di cui al comma 1, lettera
c).».
 
Art. 10

Misure di sensibilizzazione

1. Al fine di informare i consumatori e di incentivarli ad adottare un comportamento responsabile in modo da ridurre la dispersione dei rifiuti di prodotti di plastica di cui al presente decreto, il Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotta con proprio decreto una Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l'adozione un comportamento responsabile nell'acquisto di prodotti in plastica monouso e a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:
a) la disponibilita' di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 177, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino e le acque interne, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica;
c) l'impatto ambientale delle cattive prassi, della percentuale del contenuto di plastica presente in determinati prodotti, nonche' l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria, sugli scarichi delle acque domestiche grigie e sulle caditoie stradali per le acque meteoriche;
d) modalita' di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili e compostabili certificati EN 13432 con i rifiuti organici, laddove siano rispettate le condizioni dell'articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. La Strategia di cui al presente articolo e' adottata con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i sistemi di cui all'articolo 8, le Regioni e Province autonome, i Comuni e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione adotta «Rigenerazione Scuola», il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, che prevede la realizzazione, a favore della comunita' scolastica, di attivita' formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile. Il Piano prevede, altresi', i criteri specifici per l'individuazione di soggetti idonei alla realizzazione delle attivita' formative affinche' l'offerta formativa avvenga in modo imparziale e oggettivo.

Note all'art. 10:
- Il testo degli articoli 177 e 182-ter del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita:
«Art. 177 (Campo di applicazione e finalita'). - 1.
La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in
attuazione delle direttive comunitarie, in particolare
della direttiva 2008/98/CE, cosi' come modificata dalla
direttiva (UE) 2018/851 prevedendo misure volte a
proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o
riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi
della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo
gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e
migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono
elementi fondamentali per il passaggio a un'economia
circolare e per assicurare la competitivita' a lungo
termine dell'Unione.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche,
particolari o complementari, conformi ai principi di cui
alla parte quarta del presente decreto adottate in
attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la
gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in
particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo, nonche' per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.
5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui
ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province
autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le
funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione
dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna
azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi,
contratti di programma o protocolli d'intesa anche
sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono,
altresi', un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in
un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da
perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di
accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti
direttamente o indirettamente le materie ambientali, con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo
i criteri e con le modalita' di cui all'art. 195, comma 2,
lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione
nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento
alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
7. Le regioni e le province autonome adeguano i
rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte
quarta del presente decreto entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli
obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi del
supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
«Art. 182-ter (Rifiuti organici). - 1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il
compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo
da rispettare un elevato livello di protezione
dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che
soddisfi pertinenti standard di elevata qualita'.
L'utilizzo in agricoltura e' consentito per i soli prodotti
in uscita conformi alla normativa vigente sui
fertilizzanti.
2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il
31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e
riciclati alla fonte, anche mediante attivita' di
compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in
modo differenziato, con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a
norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di
rifiuti.
3. Le attivita' di compostaggio sul luogo di
produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche il
compostaggio di comunita' realizzato secondo i criteri
operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con
decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro della
salute.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, gli Enti di Governo dell'ambito ed i
Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le
attivita' di compostaggio sul luogo di produzione, anche
attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'art.
199 e la pianificazione urbanistica.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali
ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici.
6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe
proprieta' di biodegradabilita' e compostabilita' rispetto
ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a
questi ultimi, laddove:
a) siano certificati conformi, da organismi
accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli
imballaggi recuperabili mediante compostaggio e
biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli
altri manufatti diversi dagli imballaggi;
b) siano opportunamente etichettati e riportino,
oltre alla menzione della conformita' ai predetti standard
europei, elementi identificativi del produttore e del
certificatore nonche' idonee istruzioni per i consumatori
di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta
differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in
maniera tale da poter essere distinti e separati dalle
plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione
dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.
7. Entro un anno dall'entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare stabilisce livelli di
qualita' per la raccolta differenziata dei rifiuti organici
e individua precisi criteri da applicare ai controlli di
qualita' delle raccolte nonche' degli impianti di
riciclaggio di predetti rifiuti.».
 
Art. 11

Coordinamento dei piani e programmi

1. Le misure adottate con il presente decreto sono integrate nei piani e nei programmi di cui agli articoli 121, 180, 198-bis, 199, 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, e nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
2. Le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.

Note all'art. 11:
- Il testo degli articoli 121, 180, 198-bis, 199, 225
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi'
recita:
«Art. 121 (Piani di tutela delle acque). - 1. Il
Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano
di settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati
nel presente articolo, nonche' secondo le specifiche
indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino,
nel contesto delle attivita' di pianificazione o mediante
appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentiti le
province e gli enti di Governo dell'ambito, definiscono gli
obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i
piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli
interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite
le province e previa adozione delle eventuali misure di
salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nonche' alle competenti Autorita' di
bacino, per le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi
volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli
obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le
misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa
del sistema idrico.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di
tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita'
ambientale e per specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica
destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di
prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative
tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli
interventi e delle relative priorita';
f) il programma di verifica dell'efficacia degli
interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie
competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda
delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni
interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la
rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da
renderli disponibili per i cittadini;
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto e le misure previste al
fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art.
119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione
vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del
Piano di tutela le Autorita' di bacino verificano la
conformita' del piano agli atti di pianificazione o agli
atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2,
esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela e'
approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Le successive
revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni
sei anni.».
«Art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti).
- 1. Al fine di promuovere in via prioritaria la
prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.
Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa
idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi
per la valutazione dell'attuazione delle misure di
prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.
2. Fatte salve le misure gia' in essere, il Programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che:
a) promuovono e sostengono modelli di produzione e
consumo sostenibili;
b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione
e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle
risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di
assenza di obsolescenza programmata, scomponibili,
riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonche'
l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro
produzione;
c) riguardano prodotti che contengono materie prime
critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;
d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la
creazione di sistemi che promuovono attivita' di
riparazione e di riutilizzo, in particolare per le
apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i
mobili, nonche' imballaggi e materiali e prodotti da
costruzione;
e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i
diritti di proprieta' intellettuale, la disponibilita' di
pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di
manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti,
attrezzature o software che consentano la riparazione e il
riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualita' e
la sicurezza;
f) riducono la produzione di rifiuti nei processi
inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di
minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e
alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori
tecniche disponibili;
g) riducono la produzione di rifiuti alimentari
nella produzione primaria, nella trasformazione e nella
fabbricazione, nella vendita e in altre forme di
distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi
di ristorazione, nonche' nei nuclei domestici come
contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti
alimentari globali pro capite a livello di vendita al
dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite
alimentari lungo le catene di produzione e di
approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione
dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari
che favorisce l'impiego degli strumenti e delle misure
finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le
disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;
h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre
forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando
priorita' all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al
ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;
i) promuovono la riduzione del contenuto di
sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i
requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e
prodotti stabiliti a livello dell'Unione;
l) riducono la produzione di rifiuti, in
particolare dei rifiuti che non sono adatti alla
preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
m) identificano i prodotti che sono le principali
fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli
ambienti terrestri e acquatici, e adottano le misure
adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti
da tali prodotti;
n) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti
in ambiente acquatico come contributo all'obiettivo di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e
ridurre in modo significativo l'inquinamento acquatico di
ogni tipo;
o) sviluppano e supportano campagne di informazione
per sensibilizzare alla riduzione della produzione dei
rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione.
3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di
un articolo, quale definito al punto 33 dell'art. 3 del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, trasmette le informazioni di cui all'art. 33,
paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea
per le sostanze chimiche tramite il format e la modalita'
di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi
dell'art. 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.
L'attivita' di controllo e' esercitata in linea con gli
accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono
stabilite le modalita' di analisi dei dati trasmessi dai
fornitori di articoli.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare controlla e valuta l'attuazione delle
misure di prevenzione di cui al comma 2.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sulla base della metodologia
stabilita ai sensi dell'art. 9, paragrafo 7, della
direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle misure sul
riutilizzo.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali controllano e valutano
l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti
alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla
base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9,
paragrafi 5 e 8, della direttiva 2008/98/CE.».
«Art. 198-bis (Programma nazionale per la gestione
dei rifiuti). - 1. Il Ministero dell'ambiente della tutela
del territorio e del mare predispone, con il supporto di
ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.
Il Programma nazionale e' sottoposto a verifica di
assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'art. 12 del presente
decreto, ed e' approvato, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del
Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del
mare.
2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi,
definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e
le Province autonome si attengono nella elaborazione dei
Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199
del presente decreto.
3. Il Programma nazionale contiene:
a) i dati inerenti alla produzione, su scala
nazionale, dei rifiuti per tipo, quantita', e fonte;
b) la ricognizione impiantistica nazionale, per
tipologia di impianti e per regione;
c) l'adozione di criteri generali per la redazione
di piani di settore concernenti specifiche tipologie di
rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal
recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il
riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi
stessi;
d) l'indicazione dei criteri generali per
l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra
Regioni ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della
Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli
impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed
economico, sulla base del principio di prossimita', anche
relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento
con quanto previsto all'art. 195, comma 1, lettera f);
e) lo stato di attuazione in relazione al
raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto
dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti
e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi
intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno
raggiungimento dei medesimi;
f) l'individuazione dei flussi omogenei di
produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori
difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di
recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base
sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi, i
relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per
macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e
con finalita' di progressivo riequilibrio socioeconomico
fra le aree del territorio nazionale;
g) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti
funzionali e strategici per l'economia circolare e di
misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro
riciclo;
h) la definizione di un Piano nazionale di
comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e
di economica circolare;
i) il piano di gestione delle macerie e dei
materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di
edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico,
definito d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da
ciascuna Regione e Provincia autonoma.
4. Il Programma nazionale puo', inoltre, contenere:
a) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare
la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
b) la definizione di meccanismi vincolanti di
solidarieta' tra Regioni finalizzata alla gestione di
eventuali emergenze.
5. In sede di prima applicazione, il Programma
nazionale per la gestione dei rifiuti e' approvato entro 18
mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione.
Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e
del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo
conto, tra l'altro, delle modifiche normative,
organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario
nazionale e sovranazionale.».
«Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite
le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti
urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'art. 201, nel
rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli
articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in
conformita' ai criteri generali stabiliti dall'art. 195,
comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente
articolo, predispongono e adottano piani regionali di
gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali
avviene tramite atto amministrativo e si applica la
procedura di cui alla Parte II del presente decreto in
materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre
rese disponibili informazioni relative alla partecipazione
del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali
si e' fondata la decisione, anche in relazione alle
osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1
comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente
nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare
per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse
operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione
del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli
obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del
presente decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti
prevedono inoltre:
a) l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei
rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per
ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti
urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o
verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione
futura dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione degli
obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a
livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'art.
205;
b) la ricognizione degli impianti di trattamento,
smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi
speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti
contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o
flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale
specifica;
c) una valutazione della necessita' di nuovi
sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti
esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per
gli impianti per i rifiuti in conformita' del principio di
autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182
e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per
l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri
impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero,
se necessario;
e) l'indicazione delle politiche generali di
gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di
gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i
rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito
territoriale ottimale sul territorio regionale, nel
rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1,
lettera m);
g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni
degli impianti necessari a garantire la gestione dei
rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia,
efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200,
nonche' ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei
rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione
al fine di favorire la riduzione della movimentazione di
rifiuti;
h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali
piu' meritevoli, un sistema di premialita' tenuto conto
delle risorse disponibili a legislazione vigente;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero
e di smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l'individuazione delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e
smaltimento dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei
luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo,
il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed
energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani;
o) la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e
gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui
all'art. 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili da collocare in discarica di cui all'art. 5
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei
rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva
le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure
adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari
nella produzione primaria, nella trasformazione e nella
fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa anche gli
obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono
finalizzati a dissociare la crescita economica dagli
impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il
programma deve contenere specifici parametri qualitativi e
quantitativi per le misure di prevenzione al fine di
monitorare e valutare i progressi realizzati, anche
mediante la fissazione di indicatori;
r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire
gli obiettivi di cui all'art. 5, paragrafo 3 bis), della
direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che
coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato;
r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le
forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i
tipi di rifiuti dispersi;
r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da
materiali da costruzione e demolizione nonche', per i
rifiuti contenenti amianto, idonee modalita' di gestione e
smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare
rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono
incontrollato di tali rifiuti.
4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere,
tenuto conto del livello e della copertura geografica
dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei
rifiuti;
b) valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del
ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la
soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto
conto della necessita' di continuare ad assicurare il buon
funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di
informazioni destinate al pubblico in generale o a
specifiche categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'
coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di
competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale
i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato
su un criterio di valutazione del rischio elaborato
dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare.
7. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' requisito necessario per accedere ai
finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi
dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'art.
198-bis, a meno che non siano gia' conformi nei contenuti o
in grado di garantire comunque il raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i
piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o
aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino a tale momento,
restano in vigore i piani regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al
comma 8 e di accertata inattivita' nell'approvare o
adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 5, comma 1,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli
organi regionali competenti a provvedere entro un congruo
termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via
sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e
approvazione o adeguamento del piano regionale.
10. Le regioni per le finalita' di cui alla parte
quarta del presente decreto provvedono alla valutazione
della necessita' dell'aggiornamento del piano almeno ogni
sei anni.
11. Le regioni e le province autonome comunicano
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare esclusivamente tramite la
piattaforma telematica MonitorPiani, l'adozione o la
revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali
di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea e
comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi
qualitativi o quantitativi che diano evidenza
dell'attuazione delle misure previste dai piani.
12. Le regioni e le province autonome assicurano,
attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale
nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a
definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei
piani e programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione dei
rifiuti e' garantita almeno dalla fruibilita' delle
seguenti informazioni da comunicare esclusivamente tramite
la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale
ISPRA avra' accesso per i dati di competenza:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti
solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale,
se costituito, ovvero per ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e
percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprieta', capacita' nominale
autorizzata e capacita' tecnica delle piattaforme per il
conferimento dei materiali raccolti in maniera
differenziata, degli impianti di selezione del
multimateriale, degli impianti di trattamento
meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di
ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di
rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori
e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento
meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani
indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c),
quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in
uscita, suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a
quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in
ingresso, suddivisi per codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprieta',
autorizzazioni, capacita' volumetrica autorizzata,
capacita' volumetrica residua disponibile e quantita' di
materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonche'
quantita' di percolato prodotto;
f-bis) per ogni impianto di recupero di materia
autorizzato con i criteri di cui all'art. 184-ter,
ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata,
quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia
recuperata.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
«Art. 225 (Programma generale di prevenzione e di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio). -
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui
agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI
elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e
di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
che individua, con riferimento alle singole tipologie di
materiale di imballaggio, le misure per conseguire i
seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di
imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantita'
di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla
quantita' di imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantita'
di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla
quantita' di imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche
dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di
sopportare piu' tragitti o rotazioni nelle condizioni di
utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e
riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina,
inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di
rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e,
nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della
stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle
singole tipologie di materiali di imballaggio, con un
minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e
riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a).
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI
trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un piano
specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno
solare successivo, che sara' inserito nel programma
generale di prevenzione e gestione.
4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno
solare precedente e' trasmessa per il parere all'Autorita'
di cui all'art. 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle attivita'
produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione
ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del
Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
5. Nel caso in cui il Programma generale non sia
predisposto, lo stesso e' elaborato in via sostitutiva
dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti. In tal caso gli
obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi
previsti dall'allegato E alla parte quarta del presente
decreto.
6. I piani regionali di cui all'art. 199 sono
integrati con specifiche previsioni per la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del
programma di cui al presente articolo.».
- Il testo degli articoli 11 e 12 del decreto
legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione della
direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente
marino), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre
2010, n. 270, cosi' recita:
«Art. 11 (Programmi di monitoraggio). - 1. Sulla base
della valutazione iniziale di cui all'art. 8, il Ministero
dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora ed attua,
con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata,
programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione
continua dello stato ambientale delle acque marine, in
funzione dei traguardi ambientali previsti dall'art. 10,
nonche' per l'aggiornamento di tali traguardi.
2. I programmi previsti dal comma 1 sono definiti
tenendo conto:
a) degli elementi riportati negli elenchi degli
allegati III e V;
b) delle attivita' di monitoraggio effettuate dal
Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali,
della salute, delle infrastrutture e trasporti,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
dalle altre amministrazioni competenti.
3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei
programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una
ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio
ambientale esistenti a livello regionale, nazionale,
comunitario o internazionale in relazione alle acque
marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio
anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei
risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti
e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli
stessi.
3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei
programmi di monitoraggio, puo' stipulare appositi accordi
con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma
associata o consorziata, nonche' con soggetti pubblici
tecnici specializzati, anche in forma associata o
consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. L'elaborazione e l'attuazione dei programmi di
monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.
5. Il Ministero dell'ambiente comunica alla
Commissione europea i programmi di monitoraggio di cui al
comma 1 entro il 15 ottobre 2014.».
«Art. 12 (Programmi di misure). - 1. A seguito della
definizione dei traguardi ambientali di cui all'art. 10, il
Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora
uno o piu' programmi di misure finalizzati a conseguire o
mantenere un buon stato ambientale. A tal fine, tiene conto
delle tipologie di misure riportate all'allegato VI.
2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui al
comma 1, il Ministero dell'ambiente:
a) procede ad una ricognizione dei programmi di
misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte
dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa
relativa a standard di qualita' ambientale nel settore
della politica delle acque adottata a livello comunitario o
da accordi internazionali, anche con finalita' diverse da
quelle ambientali, esistenti a livello regionale,
nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle
acque marine, nonche' delle autorita' competenti alla
relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in
particolare, degli strumenti di pianificazione e di
programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti
dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nonche' relativa alla gestione della qualita' delle
acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard
di qualita' ambientale nel settore della politica delle
acque o da accordi internazionali;
b) comunica al Comitato l'esito della ricognizione
di cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei
soggetti cui alla stessa lettera a) alle riunioni del
Comitato, affinche' i programmi di misure di cui al comma 1
possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento
con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in
modo compatibile e integrato con gli stessi.
3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati
nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla
legge, sono approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura che i
programmi di misure di cui al comma 1 siano conformi ai
principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del
danno ambientale e «chi inquina paga».
5. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei
programmi di misure di cui al comma 1 si deve tenere in
debita considerazione il principio dello sviluppo
sostenibile ed, in particolare, agli impatti
socio-economici delle misure. I programmi devono
individuare misure efficaci rispetto ai costi e
tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di impatto
che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di
ciascuna misura.
6. I programmi di cui al comma 1 indicano le
modalita' attraverso cui si prevede che le misure
contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali di cui
all'art. 10.
7. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei
programmi di misure di cui al comma 1 si deve valutare
anche l'incidenza prodotta sulle acque situate oltre le
acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine
di minimizzare il rischio di danni e di produrre, se
possibile, un effetto positivo su tali acque.
8. All'elaborazione dei programmi di misure di cui al
comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2015. All'avvio
dell'attuazione si provvede entro un anno da tale data.
9. Il Ministero dell'ambiente comunica alla
Commissione europea ed agli Stati membri che condividono
con l'Italia la stessa regione o sottoregione marina, i
programmi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo
2016. Si procede, ove necessario, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri.
10. I programmi di cui al comma 1, ove necessario,
includono anche le seguenti misure:
a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale,
ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque
marine; tutela degli habitat e della biodiversita';
b) condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di
attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, da
inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e
sviluppo territoriale di competenza di autorita' nazionali,
regionali o locali. Le autorita' che elaborano tali
strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione
le misure previste dai programmi di cui al comma 1;
c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli
atti di autorizzazione, di concessione, di assenso o di
nulla osta previsti dalla vigente normativa per l'esercizio
di attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, di
competenza di autorita' nazionali, regionali o locali. Le
autorita' che rilasciano tali atti devono in tutti i casi
prendere in considerazione le misure previste dai programmi
di cui al comma 1;
d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle
ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente normativa
per l'esercizio di attivita' aventi incidenza sull'ambiente
marino, di competenza di autorita' nazionali, regionali o
locali;
e) indicazione di misure atte a prevenire,
eliminare e porre rimedio ai danni causati all'ambiente
marino dall'inquinamento tellurico, prioritariamente
causato dallo sversamento in mare di reflui urbani non
adeguatamente trattati a causa, in particolare,
dell'assenza, del malfunzionamento o del fermo degli
impianti di depurazione;
f) indicazione di misure di gestione volte a
rendere economicamente conveniente per gli utilizzatori
degli ecosistemi marini l'adozione di comportamenti
finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del buon stato
ambientale.
11. I programmi di cui al comma 1 prevedono anche
misure di protezione spaziale che contribuiscano ad
organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine
protette, previste dalla legislazione comunitaria o
nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate
oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono
essere tali da riflettere in modo idoneo la diversita'
degli ecosistemi.
12. Nel caso in cui, alla luce della valutazione
iniziale di cui all'art. 8 e dei programmi di monitoraggio
di cui all'art. 11, risulti che la gestione delle attivita'
umane a livello comunitario o internazionale possa avere un
impatto significativo sull'ambiente marino ed in
particolare sulle zone previste dal comma 11, il Ministero
dell'ambiente, ove necessario d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, promuove le opportune iniziative
presso i competenti organismi internazionali al fine di
valutare e, se opportuno, adottare le misure necessarie al
rispetto delle finalita' del presente decreto. Tali misure
devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od
il ripristino dell'integrita', della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi.
13. Tutte le informazioni utili in merito alle zone
di cui ai commi 11 e 12, in relazione a ciascuna regione o
sottoregione marina, sono messe a disposizione del
pubblico, nei modi previsti dall'art. 16, entro il 2013.».
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
aprile 2019, si veda nelle note all'art. 8.
 
Art. 12

Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso

Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del presente decreto, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato e' fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.
 
Art. 13

Sistemi di informazione e relazioni

1. Il Ministero della transizione ecologica comunica annualmente alla Commissione:
a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformita' all'articolo 4;
b) le informazioni sulle misure di cui all'articolo 4;
c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno sul territorio nazionale, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformita' dell'articolo 9;
d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno sul territorio nazionale;
e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6;
f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato, che sono stati raccolti in conformita' all'articolo 8.
2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1 e' fornita entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento in cui sono stati raccolti. Ai fini di cui al presente articolo, il primo anno civile di riferimento e' l'anno 2022 per i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e l'anno 2023 per i dati di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.
3. I dati di cui al comma 1 sono comunicati per via elettronica secondo il formato stabilito dalla Commissione europea. I dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della qualita' sulle fonti, la metodologia utilizzata, l'organizzazione, la completezza, l'affidabilita' e la coerenza degli stessi.
 
Art. 14

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall'articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione e' aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore.
2. I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione ai sistemi di cui all'articolo 8, comma 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia gia' sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo, o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo.
5. Chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al doppio. La medesima sanzione si applica a chi con piu' azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Note all'art. 14:
- Il testo degli articoli 256, 261 e 262 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita:
«Art. 256 (Attivita' di gestione di rifiuti non
autorizzata). - 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi
dell'art. 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una
attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di
cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216
e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o
con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni
e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari
di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.
29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce
una discarica non autorizzata e' punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica
e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e'
realizzata la discarica abusiva se di proprieta'
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli
obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei
luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte
della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni,
nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'art. 187, effettua attivita' non consentite di
miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al
comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1,
lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi
ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non
superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli
231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e
236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi
previsti sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro,
fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i
contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui
all'art. 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma
non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo
articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della
meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo
giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli
obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233,
234, 235 e 236.».
«Art. 261 (Imballaggi). - 1. I produttori e gli
utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di
cui all'art. 221, comma 2, o non adottano, in alternativa,
sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221,
comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 5.000.
2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad
organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di
cui all'art. 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di
cui all'art. 223, ne' adottano un sistema di restituzione
dei propri imballaggi ai sensi dell'art. 221, comma 3,
lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica
agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui
all'art. 221, comma 4.
3. La violazione dei divieti di cui all'art. 226,
commi 1 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.
La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato
interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'art. 219,
comma 5.
4. La violazione del disposto di cui all'art. 226,
comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro.
4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 226-bis e 226-ter e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma
4-bis e' aumentata fino al quadruplo del massimo se la
violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di
borse di plastica oppure un valore di queste ultime
superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore,
nonche' in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi
elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e
226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689; all'accertamento delle violazioni provvedono,
d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 13
della citata legge n. 689 del 1981.».
«Art. 262 (Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte
salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 in materia di accertamento degli illeciti
amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del
presente decreto provvede la provincia nel cui territorio
e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle
sanzioni previste dall'art. 261, comma 3, in relazione al
divieto di cui all'art. 226, comma 1, per le quali e'
competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle
sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il
giudizio di opposizione previsto dall'art. 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto
l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai
fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
 
Art. 15

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) l'articolo 226-quater, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. All'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «o altre sostanze» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente».
3. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro».
4. All'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola «234,» e' soppressa;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi».
5. Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, in accordo con gli stessi.

Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 1, comma 545, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2017, n. 302, S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - (Omissis).
545. Dal 1° gennaio 2019, e comunque previa notifica
alla Commissione europea, e' vietato commercializzare e
produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la
pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica
o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile
ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed e' obbligatorio
indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini,
informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini
stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli
nei servizi igienici e negli scarichi.».
- Il testo dell'art. 226-quater del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 226-quater (Plastiche monouso). - 1. - 3.
(abrogati).
4. Al fine di realizzare attivita' di studio e
verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti
istituti di ricerca, e' istituito un apposito Fondo presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere
dall'anno 2019. Con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono individuate le
specifiche modalita' di utilizzazione del Fondo.».
- Il testo dell'art. 218 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 218 (Definizioni). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali
di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci,
dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal
produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio
primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel
punto di vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale
o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita' di
vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come
tale all'utente finale o al consumatore, o che serva
soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel
punto di vendita. Esso puo' essere rimosso dal prodotto
senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio
terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la
manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime
ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di vendita
oppure di imballaggi multipli per evitare la loro
manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o
componente di imballaggio che e' stato concepito,
progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso
del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni
all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse
finalita' per le quali e' stato concepito;
e-bis) imballaggio composito: un imballaggio
costituito da due o piu' strati di materiali diversi che
non possono essere separati manualmente e formano una
singola unita', composto da un recipiente interno e da un
involucro esterno, e che e' riempito, immagazzinato,
trasportato e svuotato in quanto tale;
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o
materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di
rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lettera a), esclusi i
residui della produzione;
g) - p);
q) operatori economici: i produttori, gli
utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti
finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
r) produttori: i fornitori di materiali di
imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli
importatori di imballaggi vuoti e di materiali di
imballaggio;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori,
gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli
importatori di imballaggi pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti
e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e
gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
quarta del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio
della sua attivita' professionale acquista, come beni
strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori
dall'esercizio di una attivita' professionale acquista o
importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci
imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso
tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori
economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che
disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per
raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 220;
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva
che svolge la propria attivita', dall'inizio del ciclo di
lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonche'
svolge attivita' di recupero e riciclo a fine vita
dell'imballaggio stesso;
bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di
imballaggio primari o comunque conferiti al servizio
pubblico, nonche' dei rifiuti speciali assimilati, gestita
dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli
imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o
utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della
merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena
logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio
stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o
terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato o
ripreso.
dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'art. 3,
punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati
aggiunti additivi o altre sostanze ad eccezione dei
polimeri naturali che non sono stati modificati
chimicamente e che puo' funzionare come componente
strutturale principale delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza
manici, in plastica, fornite ai consumatori per il
trasporto di merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero:
borse di plastica con uno spessore della singola parete
inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale
ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della
singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di
igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti
sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse
di plastica composte da materie plastiche contenenti
additivi che catalizzano la scomposizione della materia
plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e
compostabili: borse di plastica certificate da organismi
accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita'
e di compostabilita', come stabiliti dal Comitato europeo
di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432
recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di
plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a
titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori,
nonche' da parte dei commercianti nei punti vendita di
merci o prodotti.
1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le
definizioni di "rifiuto", "gestione dei rifiuti",
"raccolta", "raccolta differenziata", "prevenzione",
"riutilizzo", "trattamento", "recupero", "riciclaggio" e
"smaltimento" di cui all'art. 183, comma 1, lettere a),
g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z).
2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere
da a) ad e) del comma 1 e' inoltre basata sui criteri
interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva
94/62/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/12/CE
e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla
parte quarta del presente decreto.».
- Il testo dell'art. 261 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 261 (Imballaggi). - 1. I produttori e gli
utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di
cui all'art. 221, comma 2, o non adottano, in alternativa,
sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221,
comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 5.000.
2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad
organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di
cui all'art. 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di
cui all'art. 223, ne' adottano un sistema di restituzione
dei propri imballaggi ai sensi dell'art. 221, comma 3,
lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica
agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui
all'art. 221, comma 4.
3. La violazione dei divieti di cui all'art. 226,
commi 1 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.
A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei
requisiti di cui all'art. 219, comma 5, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000
euro.
4. La violazione del disposto di cui all'art. 226,
comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro.
4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 226-bis e 226-ter e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma
4-bis e' aumentata fino al quadruplo del massimo se la
violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di
borse di plastica oppure un valore di queste ultime
superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore,
nonche' in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi
elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e
226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689; all'accertamento delle violazioni provvedono,
d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 13
della citata legge n. 689 del 1981.».
- Il testo dell'art. 256 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 256 (Attivita' di gestione di rifiuti non
autorizzata). - 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi
dell'art. 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una
attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di
cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216
e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o
con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni
e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari
di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.
29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce
una discarica non autorizzata e' punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica
e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e'
realizzata la discarica abusiva se di proprieta'
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli
obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei
luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte
della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni,
nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'art. 187, effettua attivita' non consentite di
miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al
comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1,
lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi
ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non
superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli
231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che
non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti
sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque
salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
Ai soggetti di cui all'art. 234 che non adempiono agli
obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto
comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi
pregressi.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della
meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo
giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli
obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233,
234, 235 e 236.».
- Il testo dell'art. 232-bis del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita:
«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). - 1. I
comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e
nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi
raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da
fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle
conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono
dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in
collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, attuano campagne di
informazione.
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti
da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.».
 
Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10 e dall'articolo 5, comma 4, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Cingolani, Ministro della
transizione ecologica

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Cartabia