Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 193
Attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti la direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE, per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, e il regolamento (UE) 2019/877, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014, per quanto riguarda la capacita' di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 11;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
1. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera b), le parole «della principali aree di affari e coloro che sono rispondono» sono sostituite dalle seguenti: «delle principali aree di affari e coloro che rispondono»;
2) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno o piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V, oppure l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 806/2014;»;
3) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 806/2014 »
4) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
«h-bis) «banca affiliata»: una banca di credito cooperativo o una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale aderente al gruppo bancario cooperativo in quanto soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della capogruppo in virtu' del contratto di coesione con essa stipulato;
h-ter) «banca extracomunitaria»: una banca come definita all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Testo Unico Bancario;»;
5) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) «capitale primario di classe 1»: il capitale primario di classe 1 calcolato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013;»;
6) dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:
«n-bis) «coefficiente di capitale totale»: il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
n-ter) «coefficiente di leva finanziaria»: il coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;»;
7) alla lettera s), le parole «comma 5,» sono soppresse;
8) dopo la lettera t) e' inserita la seguente:
«t-bis) «disposizioni dell'MRU»: il regolamento (UE) n. 806/2014 e le relative misure di esecuzione;»;
9) alla lettera v) dopo le parole «Sezione II, Sottosezione II,» sono inserite le seguenti: «o dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 806/2014»;
10) dopo la lettera v) sono inserite le seguenti:
«v-bis) «ente a rilevanza sistemica a livello globale» o «G-SII»: un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;
v-ter) «ente designato per la risoluzione»: una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione di gruppo prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione ovvero una banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata per la quale il piano di risoluzione individuale prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione;
v-quater) «ente di maggiori dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che non e' G-SII e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attivita' totali superano i 100 miliardi di euro;»;
11) dopo la lettera dd) sono inserite le seguenti:
«dd-bis) «gruppo bancario cooperativo»: il gruppo bancario cooperativo previsto dall'articolo 37-bis del Testo Unico Bancario;
dd-ter) «gruppo soggetto a risoluzione»:
1) un ente designato per la risoluzione e le societa' da esso controllate che non siano:
i) a loro volta enti designati per la risoluzione;
ii) controllate da altri enti designati per la risoluzione;
iii) soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, in conformita' al piano di risoluzione, non sono inclusi nel gruppo soggetto a risoluzione, nonche' le societa' da essi controllate;
2) le societa' appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, quando almeno una delle banche affiliate o la societa' capogruppo e' un ente designato per la risoluzione;
dd-quater) «impresa di investimento di paesi terzi diversa da una banca»: l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione legale nell'Unione europea, diversa da una banca, che presta uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento:
1) negoziazione per conto proprio;
2) assunzione a fermo e, in aggiunta o in alternativa, collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;»;
12) la lettera mm) e' sostituita dalla seguente:
«mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma 3, del Testo Unico Bancario, l'applicazione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 del presente decreto e dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014, nonche' dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II, e dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014;»;
13) dopo la lettera mm) e' inserita la seguente:
«mm-bis) «MRU»: il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;»;
14) alla lettera qq), le parole «nel patrimonio di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «nei fondi propri»;
15) dopo la lettera qq) e' inserita la seguente:
«qq-bis) «passivita' computabili»: le passivita' ammissibili che soddisfano le condizioni dell'articolo 16-quater ovvero dell'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), le passivita' indicate dall'articolo 2, comma 1, punto 49-bis, del regolamento (UE) n. 806/2014, nonche' gli strumenti di capitale di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;»;
16) dopo la lettera tt) sono inserite le seguenti:
«tt-bis) «requisito combinato di riserva di capitale»: il requisito combinato di riserva di capitale come definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relative disposizioni di recepimento;
tt-ter) «requisito di capitale di primo pilastro»: il requisito di cui all'articolo 92, comma 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
tt-quater) «requisito di capitale vincolante di secondo pilastro»: il requisito stabilito in base alla normativa di recepimento dell'articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE;
tt-quinquies) «riserva di capitale anticiclica»: il requisito di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relative disposizioni di recepimento;»;
17) alla lettera uu) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero indicate nel programma di risoluzione adottato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
18) la lettera aaa) e' sostituita dalla seguente:
«aaa) «SIM»: una societa' di intermediazione mobiliare o un'impresa di investimento dell'Unione europea che presta uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento:
1) negoziazione per conto proprio;
2) assunzione a fermo e in aggiunta o in alternativa collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;»;
19) alla lettera ggg) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Ai fini dell'applicazione ai gruppi bancari cooperativi degli articoli 8, 13, 15, 16 e 70, del Titolo III, Capo II-bis, nonche' del Titolo IV, Capo II, si considerano societa' controllate altresi', ove appropriato, le banche affiliate, la societa' capogruppo e le rispettive societa' controllate, tenuto conto delle modalita' con cui il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' applicato a questi gruppi ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 3»;
20) dopo la lettera ggg) e' inserita la seguente:
«ggg-bis) «societa' controllate rilevanti»: le societa' di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135, del regolamento (UE) n. 575/2013;»;
21) alla lettera lll), dopo le parole «Sottosezione III,», sono inserite le seguenti: «o dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
22) dopo la lettera lll) e' inserita la seguente:
«lll-bis) «soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che non e' G-SII, che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attivita' totali sono inferiori a 100 miliardi di euro e che e' considerato idoneo a porre rischi sistemici in caso di dissesto o di rischio di dissesto dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia;»;
23) dopo la lettera ppp) e' inserita la seguente:
«ppp-bis) «strumenti di capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;»;
24) dopo la lettera qqq) e' inserita la seguente:
«qqq-bis) «strumenti subordinati computabili»: gli strumenti che soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo regolamento;»;
b) al Titolo I, dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. (Disciplina applicabile ad altri intermediari). - 1. Alle SIM, alle succursali italiane di imprese di investimento di paesi terzi diverse da una banca e alle societa' appartenenti a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico della Finanza, si applica, per le materie regolate dal presente decreto, quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle norme ivi richiamate, quando questi soggetti non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2.»;
c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole «passivita' soggette a bail-in ai sensi dell'articolo 50» sono sostituite dalle seguenti: «fondi propri e passivita' computabili»;
2) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole «La Banca d'Italia esercita i poteri di risoluzione in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea» sono inserite le seguenti: «ed e' l'autorita' di risoluzione nazionale ai fini delle disposizioni del MRU» e dopo le parole «il SEVIF» sono inserite le seguenti: «e il MRU»;
d) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni del MRU in materia di comunicazione delle informazioni al Comitato di Risoluzione Unico o alla Banca Centrale Europea.»;
e) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole «il SEVIF» sono inserite le seguenti: «e il MRU»;
f) al Titolo II, dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis.(Partecipazione al MRU e poteri della Banca d'Italia).- 1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU il presente decreto legislativo si applica, in quanto compatibile con tali disposizioni, quando esse prevedono l'applicazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente decreto si applica, inoltre, per gli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del MRU e in quanto compatibile con queste ultime.
2. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni del MRU che disciplinano l'esercizio di compiti di risoluzione e, per alcuni di essi, prevedono differenti modalita' di cooperazione tra il Comitato di Risoluzione Unico e le autorita' nazionali per i soggetti sottoposti al regime accentrato di risoluzione e quelli non sottoposti al regime accentrato di risoluzione.
3. Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia, in particolare:
a) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti del Comitato di Risoluzione Unico, quando richiesto dalle disposizioni del MRU;
b) fornisce al Comitato di Risoluzione Unico e alla Banca Centrale Europea le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti ai sensi delle disposizioni del MRU, fermo restando il potere del Comitato di Risoluzione Unico e della Banca Centrale Europea di ottenere le informazioni e di condurre ispezioni;
c) assiste il Comitato di Risoluzione Unico nella preparazione degli atti relativi ai compiti di risoluzione a esso attribuiti dalle disposizioni del MRU;
d) da' esecuzione ai programmi di risoluzione adottati dal Comitato di Risoluzione Unico ad essa indirizzati e attua ogni altra decisione del Comitato ad essa destinata;
e) informa il Comitato di Risoluzione Unico dell'attivita' svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalita' previsti dalle disposizioni del MRU;
f) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva al Comitato di Risoluzione Unico, previsti dal presente decreto legislativo nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, anche su richiesta o dietro istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico, informando quest'ultimo dell'attivita' svolta in esito alla richiesta;
g) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti al Comitato di Risoluzione Unico dalle disposizioni del MRU.
4. Nelle materie inerenti l'esercizio dei compiti attributi al Comitato di Risoluzione Unico dalle disposizioni del MRU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VII sono applicate secondo quanto ivi previsto.
5. Nell'esercizio delle rispettive competenze, la Banca d'Italia e il MRU operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.
6. La Banca d'Italia esercita i poteri, anche sanzionatori, ad essa attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto da parte dei soggetti indicati dall'articolo 2 degli atti dell'Unione europea direttamente applicabili ovvero in caso di inosservanza degli stessi.»;
g) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole «la Banca Centrale Europea se questa e'» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 102.»;
3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il piano e' riesaminato ai sensi del comma 4 dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione o l'esercizio del potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.
4-ter. Nei casi di riesame del piano di cui al comma 4-bis, la Banca d'Italia, nel fissare i termini per la costituzione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili tiene conto del termine per conformarsi agli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi.»;
h) all'articolo 8:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e che identifica uno o piu' enti designati per la risoluzione e gruppi soggetti a risoluzione»;
2) al comma 2, le parole «dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 103.»;
3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi di cui al comma 5, se il gruppo comprende piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, la pianificazione delle azioni di risoluzione applicabili a ciascun gruppo soggetto a risoluzione avviene con le modalita' previste dall'articolo 70.»;
i) all'articolo 9:
1) al comma 1, le parole «della Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorita'»;
2) al comma 4, le parole «dalla Banca Centrale Europea, se questa e' l'autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorita'»;
l) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole «la Banca Centrale Europea quando questa e'», sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 104»;
m) all'articolo 13:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza di situazioni di instabilita' finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, quando le componenti del gruppo possono essere assoggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili oppure quando il gruppo puo' essere sottoposto alla risoluzione applicando le misure di risoluzione ed esercitando i poteri di risoluzione nei confronti degli enti designati per la risoluzione ad esso appartenenti, in modo da minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti o le succursali del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuita' delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del gruppo mediante la loro separazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi.»;
2) al comma 3, le parole «dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 104»;
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Se un gruppo e' composto da piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, la valutazione della risolvibilita' e' effettuata su ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformita' al presente articolo. Questa valutazione non fa venir meno la valutazione della risolvibilita' dell'intero gruppo ed e' effettuata secondo le modalita' di cui all'articolo 8.»;
n) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Potere di vietare talune distribuzioni). - 1. Se uno dei soggetti di cui all'articolo 2 rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta alla somma dei requisiti di capitale di primo pilastro di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, ma non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies espresso in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), la Banca d'Italia ha il potere di vietare al soggetto di effettuare distribuzioni mediante una delle seguenti azioni:
a) effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1;
b) assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali o pagare remunerazioni variabili se l'obbligazione di pagamento e' stata assunta quando il requisito combinato di riserva di capitale non era rispettato;
c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
2. Il divieto disposto ai sensi del comma 1 ha ad oggetto le distribuzioni per la parte eccedente l'ammontare massimo distribuibile calcolato secondo quanto previsto dal comma 7; esso viene adottato secondo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6.
3. Se uno dei soggetti di cui all'articolo 2 versa nella situazione di cui al comma 1, ne informa immediatamente la Banca d'Italia. La Banca d'Italia, sentita l'autorita' competente, decide senza indugio se vietare le distribuzioni di cui al comma 1, valutando le seguenti circostanze:
a) i motivi, la durata e l'entita' del mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale da parte del soggetto e il suo impatto sulla risolvibilita' dello stesso;
b) l'evoluzione della situazione finanziaria del soggetto e la probabilita' che, nel prossimo futuro, esso versi in una situazione di dissesto o di rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) la capacita' del soggetto di ripristinare il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 entro un periodo di tempo ragionevole;
d) in caso di incapacita' del soggetto di sostituire le passivita' che non soddisfano piu' i criteri di computabilita' o di durata di cui agli articoli 72-ter e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, o all'articolo 16-quater o all'articolo 16-octies, comma 6, il carattere idiosincratico o sistemico di questa incapacita';
e) l'adeguatezza e la proporzionalita' del divieto di cui al comma 1 rispetto alla situazione in cui versa il soggetto, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sulle sue condizioni di finanziamento sia sulla sua risolvibilita'.
4. La valutazione di cui al comma 3 e' effettuata dalla Banca d'Italia almeno ogni mese fino a quando perdura il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale di cui al comma 1 e comunque non oltre nove mesi dall'informativa di cui al comma 3.
5. Se, decorsi nove mesi dalla informativa di cui al comma 3, la situazione di cui al comma 1 permane, la Banca d'Italia, sentita l'autorita' competente, adotta il divieto di cui al comma 1, salvo quando valuta che ricorrono almeno due delle seguenti condizioni:
a) il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi del comma 1 e' dovuto a una grave perturbazione del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta tensioni generalizzate in vari segmenti dei mercati finanziari stessi;
b) la perturbazione di cui alla lettera a) comporta una maggiore volatilita' dei prezzi degli strumenti computabili nei fondi propri e delle passivita' computabili del soggetto di cui all'articolo 2 o maggiori costi per esso e determina una chiusura, anche solo parziale, dei mercati che impedisce al soggetto di emettere questi strumenti e passivita';
c) la chiusura dei mercati di cui alla lettera b) riguarda non solo il soggetto di cui all'articolo 2, ma anche altri intermediari finanziari;
d) la perturbazione di cui alla lettera a) impedisce al soggetto di emettere strumenti computabili nei fondi propri e passivita' computabili in misura sufficiente a porre rimedio al mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi del comma 1;
e) il divieto di effettuare distribuzioni di cui al comma 1 determinerebbe ricadute negative su parte del sistema bancario, compromettendo potenzialmente la stabilita' finanziaria.
6. Quando la Banca d'Italia non adotta il divieto ai sensi del comma 5, essa ne informa l'autorita' competente. La valutazione di cui al comma 5 e' effettuata dalla Banca d'Italia con cadenza almeno mensile fino a quando perdura la situazione di cui al comma 5.
7. L'ammontare massimo distribuibile e' calcolato moltiplicando la somma determinata ai sensi del comma 8 per il fattore determinato ai sensi del comma 9. All'importo cosi' calcolato sono sottratti gli importi delle distribuzioni di cui al comma 1, lettera a), b) o c).
8. La somma di cui al comma 7 e' pari alla somma degli utili di periodo e in aggiunta, o in alternativa, di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al netto degli oneri fiscali e di qualsiasi distribuzione di cui al comma 1, lettera a), b) o c), ove gia' non considerate nel calcolo degli utili di periodo e in aggiunta, o in alternativa, di esercizio («risorse distribuibili»).
9. Il fattore di cui al paragrafo 7 e' determinato come segue:
a) quando il capitale primario di classe 1 non utilizzato per rispettare il requisito di cui all'articolo 92-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, e il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies espresso in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), («capitale primario di classe 1 disponibile»), rientra nel primo quartile (ossia il piu' basso) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore e' pari a 0;
b) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore e' pari a 0,2;
c) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore e' pari a 0,4;
d) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel quarto quartile (ossia il piu' elevato) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore e' pari a 0,6.
10. I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove «Qn» = numero del rispettivo quartile.».
o) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole «alla Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita'»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, la banca propone misure per superare gli impedimenti.»;
3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Quando l'impedimento alla risolvibilita' dipende da una delle seguenti situazioni, la banca propone, entro due settimane dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, misure per ripristinare il rispetto dei requisiti indicati nel presente comma e la tempistica per la loro attuazione, tenuto conto delle cause dell'impedimento:
a) la banca rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta ai requisiti di capitale di primo pilastro e al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, ma non in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili calcolato conformemente all'articolo 16- bis, lettera a);
b) la banca non rispetta i requisiti previsti dagli articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili previsto dagli articoli 16-quinquies o 16-sexies.
2-ter. La Banca d'Italia, sentita l'autorita' competente, approva le misure proposte ai sensi dei commi 2 e 2-bis, se esse sono adeguate a superare l'impedimento, e ne da' comunicazione alla banca. In caso contrario, la Banca d'Italia indica alla banca, direttamente o per il tramite dell'autorita' competente, le misure alternative da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile impatto degli impedimenti sulla stabilita' finanziaria e dell'effetto delle misure alternative sull'attivita' della banca, sulla sua stabilita' e sulla sua capacita' di contribuire al sistema economico, nonche' sul mercato dei servizi finanziari e sulla stabilita' finanziaria di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro un mese un piano per conformarsi ad esse.»;
p) all'articolo 15:
1) al comma 1, le parole «alla Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita'»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia, in collaborazione con l'autorita' di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette alla capogruppo, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza gli impedimenti sostanziali alla risoluzione con riferimento al gruppo nonche', se questo include piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, a questi ultimi e raccomanda misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalita', avendone valutato l'impatto sulle componenti del gruppo.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la capogruppo puo' presentare osservazioni e proporre misure alternative per superare gli impedimenti individuati nella relazione. Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili ad una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, in relazione a una componente del gruppo, si applicano i commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo. La Banca d'Italia comunica all'autorita' di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, le misure proposte dalla capogruppo.»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La decisione e' motivata e adottata entro quattro mesi che decorrono dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, entro un mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione e' trasmessa alla capogruppo. Se gli impedimenti alla risolvibilita' sono imputabili a una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, la decisione e' adottata entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo di cui al comma 3.»;
q) all'articolo 16:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini degli articoli 14, comma 2-ter, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia puo' ordinare ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2 di:
a) modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali;
b) limitare il livello massimo di esposizione ai rischi, individuali e aggregati;
c) fornire informazioni rilevanti ai fini della risoluzione, anche su base periodica;
d) cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici;
e) limitare, sospendere o cessare determinate attivita', linee di business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di nuovi.»;
2) al comma 2:
2.1 all'alinea, le parole «comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-ter»;
2.2 alla lettera a), le parole «della banca o societa' del gruppo» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei soggetti di cui all'articolo 2»;
2.3 dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2 di presentare un piano per ripristinare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili oltre che, se del caso, del requisito combinato di riserva di capitale in aggiunta al requisito di fondi propri e passivita' computabili;»;
2.4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) ordinare a un soggetto di cui all'articolo 2 di emettere passivita' computabili o adottare altre misure per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies, anche intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle passivita' computabili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di classe 2 emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa gli strumenti, l'eventuale riduzione o conversione disposta dalla Banca d'Italia;»;
2.5 dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2, di modificare il profilo di durata degli strumenti di fondi propri, d'intesa con l'autorita' competente, e delle passivita' computabili per assicurare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La Banca d'Italia esercita i poteri del presente articolo per dare attuazione alle istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio.»
r) al titolo III, dopo il capo II, e' inserito il seguente:
«Capo II-bis Requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili Art. 16-bis (Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2 rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili secondo quanto previsto dal presente Capo.
2. Il requisito di cui al comma 1 e' espresso nelle seguenti percentuali:
a) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato in conformita' dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) della misura dell'esposizione complessiva calcolata in conformita' degli articoli 429 e 429-bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
Art. 16-ter. (Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili). - 1. La Banca d'Italia esonera dall'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili i soggetti di cui all'articolo 2 quando si tratta di intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario che si finanziano con obbligazioni garantite e concedono finanziamenti solo sotto forma di credito fondiario, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) in base al piano di risoluzione questi intermediari sono destinati alla liquidazione coatta amministrativa nella quale e' prevista la cessione di beni e rapporti giuridici conformemente al Titolo, IV, Capo IV, Sezione, II;
b) la procedura di cui alla lettera a) prevede che i creditori di questi istituti, inclusi i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalita' conformi agli obiettivi della risoluzione indicati all'articolo 21.
2. Gli intermediari esonerati ai sensi del comma 1, non sono inclusi nel perimetro del consolidamento di cui all'articolo 16-septies, comma 1.
Art. 16-quater. (Passivita' computabili nel requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili). - 1. Sono computabili nel requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili le passivita' che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 72-bis, 72-ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d), e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013. In deroga al periodo precedente, quando il presente decreto fa riferimento al requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per i soggetti designati per la risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII o per le filiazioni significative di G-SII non europee che non sono soggetti designati per la risoluzione di cui, rispettivamente, agli articoli 92- bis e 92- ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di questi articoli sono computabili le passivita' indicate all'articolo 72-duodecies del suddetto regolamento in conformita' della Parte II, Titolo I, Capo 5-bis dello stesso.
2. Le passivita' derivanti da titoli di debito che incorporano una componente derivata, incluse le obbligazioni strutturate, sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili se soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del comma 1, fatta eccezione per l'articolo 72-bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, purche' ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il valore nominale della passivita' derivante dal titolo di debito e' noto al momento dell'emissione, e' fisso o crescente, e non e' influenzato dalla componente derivata incorporata nel titolo, e l'importo totale della passivita', ivi compresa la componente derivata in essa incorporata, puo' essere determinato giornalmente su un mercato liquido attivo per la vendita e per l'acquisto di strumenti equivalenti senza rischio di credito conformemente agli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) il titolo di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore della passivita' in caso di insolvenza o di risoluzione dell'emittente e' fisso o crescente e non e' superiore all'importo inizialmente versato dal titolare.
3. I titoli di debito di cui al comma 2, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la loro valutazione non e' soggetta all'articolo 54, comma 2. Le passivita' da essi derivanti sono computate nel requisito di passivita' soggette a bail-in soltanto per la parte che corrisponde al valore nominale di cui al comma 2, lettera a), o all'importo fisso o crescente di cui al comma 2, lettera b).
4. Sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di un ente designato per la risoluzione le passivita' emesse da una sua societa' controllata con sede legale nell'Unione europea e facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, se il titolare di queste passivita' e' un azionista della societa' controllata non appartenente al medesimo gruppo e ricorrono le seguenti condizioni:
a) le passivita' sono emesse conformemente all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a);
b) l'esercizio del potere di riduzione o conversione di queste passivita' in conformita' al Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incide sul controllo della societa' emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione;
c) le passivita' non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili previsto dall'articolo 16-octies, comma 1, la somma delle passivita' emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione, e da esso acquistate, direttamente o indirettamente mediante componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b).
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16-quinquies, comma 8, e all'articolo 16-sexies, comma 1, lettera a), gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a un ente di maggiori dimensioni rispettano una componente del requisito di cui all'articolo 16-septies pari all'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati computabili o passivita' di cui al comma 4. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72-ter, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, la Banca d'Italia puo' disporre che questi enti rispettino con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passivita' di cui al comma 4 un livello inferiore all'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, ma superiore all'importo risultante dalla formula (1-(X1/X2)) x 8% delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dove:
X1 = 3,5 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
X2 = somma del 18 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'importo del requisito combinato di riserva di capitale.
6. Per gli enti di maggiori dimensioni, se l'applicazione del comma 5 porta la componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passivita' di cui al comma 4 a un livello superiore al 27 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, la Banca d'Italia dispone che questa componente del requisito sia limitata al 27 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, purche' nel piano di risoluzione non sia prevista la possibilita' di utilizzare il fondo di risoluzione o il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili consenta all'ente designato per la risoluzione di applicare il bail-in nell'ammontare indicato all'articolo 49, commi 6 o 8. La Banca d'Italia tiene conto del rischio che la mancata limitazione della componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passivita' di cui al comma 4 ai sensi del presente comma abbia un impatto sproporzionato sul modello di business dell'ente interessato. Il presente comma non si applica ai soggetti assimilati agli enti di maggiori dimensioni.
7. Per gli enti designati per la risoluzione che non sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi, la Banca d'Italia puo' disporre che una componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, pari al maggiore importo tra l'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, e l'ammontare determinato secondo la formula di cui al comma 11, sia rispettata utilizzando fondi propri, strumenti subordinati computabili, o passivita' di cui al comma 4, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) le passivita' non subordinate computabili nel requisito hanno nella gerarchia applicabile in sede concorsuale lo stesso grado di passivita' escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 2;
b) sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione dei poteri di riduzione e conversione a passivita' non subordinate non escluse o non ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, i titolari di crediti derivanti da tali passivita' subiscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
c) l'importo dei fondi propri e delle altre passivita' subordinate non supera quanto necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
8. La Banca d'Italia effettua la valutazione di cui al comma 7, lettera b), se l'importo delle passivita' escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, supera il 10 per cento delle passivita' con lo stesso rango nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale.
9. Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12, le passivita' risultanti da uno strumento derivato sono incluse nelle passivita' totali, purche' siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.
10. I fondi propri di un ente designato per la risoluzione che sono utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale possono essere utilizzati anche per rispettare la componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passivita' di cui al comma 4 ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12.
11. In deroga ai commi 5 e 6, la Banca d'Italia puo' disporre che fino al 30 per cento (arrotondato per eccesso) del numero totale degli enti designati per la risoluzione che sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi per i quali determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili rispettino questo requisito mediante fondi propri, strumenti subordinati computabili, o passivita' di cui al comma 4, se ricorre una delle condizioni di cui al comma 12. In questo caso, l'ammontare dei fondi propri, degli strumenti e delle passivita' complessivamente emessi dall'ente per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 16-quinquies, comma 8, e all'articolo 16-septies non supera il piu' elevato fra i due seguenti importi:
a) l'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente;
b) l'importo risultante dall'applicazione della formula Ax2+Bx2+C, dove A, B e C rappresentano i seguenti importi:
A= l'importo del coefficiente di capitale totale;
B= l'importo del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro;
C= l'importo del requisito combinato di riserva di capitale.
12. Ai fini del comma 11 la Banca d'Italia considera le seguenti condizioni:
a) nell'ultima valutazione della risolvibilita' sono stati individuati impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ed inoltre, alternativamente, non sono state adottate le misure correttive ai sensi dell'articolo 16 secondo la tempistica stabilita dalla Banca d'Italia, oppure gli impedimenti sostanziali individuati non possono essere rimossi utilizzando le misure di cui all'articolo 16 e l'esercizio del potere di cui al comma 11 compenserebbe almeno parzialmente l'impatto negativo di tali impedimenti;
b) la Banca d'Italia ritiene che sussistano limiti alla fattibilita' e la credibilita' della strategia di risoluzione prescelta per l'ente designato per la risoluzione, tenuto conto delle sue dimensioni e interconnessioni, della sua natura, dell'ambito della sua operativita', del rischio e della complessita' delle sue attivita', della sua forma giuridica e della sua struttura azionaria;
c) in base al suo requisito di capitale vincolante di secondo pilastro l'ente designato per la risoluzione e' fra il 20 per cento (arrotondato per eccesso) degli enti piu' rischiosi per i quali la Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili.
13. La Banca d'Italia adotta le decisioni di cui ai commi 7, 8, 11 e 12, sentita l'autorita' competente. Nell'adottare queste decisioni, la Banca d'Italia prende altresi' in considerazione:
a) il mercato dei fondi propri e degli strumenti subordinati computabili emessi dall'ente designato per la risoluzione, il prezzo di tali strumenti e il tempo richiesto per eseguire le operazioni necessarie per ottemperare alle decisioni;
b) l'importo delle passivita' computabili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che alla data della decisione hanno una durata residua inferiore a un anno;
c) la disponibilita' e l'importo di passivita' computabili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di cui all'articolo 72-ter, comma 2, lettera d);
d) se un importo significativo delle passivita' computabili e dei fondi propri dell'ente designato per la risoluzione ha, nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o in altra analoga procedura concorsuale, lo stesso grado o un grado inferiore rispetto a passivita' escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in in conformita' dell'articolo 49, commi 1 e 2. Se l'importo delle passivita' escluse o ragionevolmente suscettibile di essere escluse non supera il 5 per cento dell'importo dei fondi propri e delle passivita' computabili, esso e' considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la significativita' delle passivita' escluse e' valutata dalla Banca d'Italia;
e) il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente designato per la risoluzione, nonche' la sua stabilita' e la sua capacita' di contribuire all'economia;
f) l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'ente designato per la risoluzione.
Art. 16-quinquies. (Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili). - 1. Il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' determinato dalla Banca d'Italia, sentita l'autorita' competente, tenuto conto:
a) della necessita' di assicurare che l'applicazione degli strumenti di risoluzione nei confronti dell'ente designato per la risoluzione sia idonea a conseguire gli obiettivi indicati dall'articolo 21 per il gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme;
b) della necessita' di assicurare che l'ente designato per la risoluzione e le societa' da esso controllate appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione abbiano fondi propri e passivita' computabili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione del bail-in o dei poteri di riduzione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria possano essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzati ai sensi della normativa vigente, anche quando il piano di risoluzione prevede la possibilita' che talune classi di passivita' computabili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 2, o possano essere cedute integralmente nell'ambito di una cessione parziale;
c) delle dimensioni, del modello di business, del modello di finanziamento e del profilo di rischio dell'ente designato per la risoluzione;
d) della misura in cui il dissesto dell'ente designato per la risoluzione avrebbe un effetto negativo sulla stabilita' finanziaria, anche a causa delle interconnessioni con altri operatori o con il sistema finanziario nel suo complesso.
2. Se il piano di risoluzione prevede l'adozione di un'azione di risoluzione o che sia esercitato il potere di ridurre o convertire strumenti di capitale e passivita' computabili a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' pari a un importo sufficiente a garantire che:
a) siano integralmente assorbite le perdite previste a carico dell'ente sottoposto a risoluzione («assorbimento delle perdite»);
b) l'ente designato per la risoluzione e le societa' da esso controllate appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione siano ricapitalizzati a un livello tale da consentire loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzati e a svolgere queste attivita' ai sensi della normativa vigente in un orizzonte temporale non superiore a un anno («ricapitalizzazione»).
3. Se il piano di risoluzione prevede che l'ente debba essere assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile, la Banca d'Italia puo' disporre che il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili non ecceda quanto necessario per l'assorbimento delle perdite ai sensi del comma 2, lettera a), o puo' disporne l'incremento, tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilita' finanziaria e del rischio di contagio al sistema finanziario.
4. Per gli enti designati per la risoluzione, l'importo del requisito di passivita' soggette a bail-in e' composto come segue:
a) se calcolato in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito e' pari alla somma dei seguenti elementi:
1) l'importo delle perdite da assorbire in risoluzione, corrispondente alla somma del coefficiente di capitale totale e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione;
2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale vincolante di secondo pilastro su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta;
b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera b), il requisito e' pari alla somma dei seguenti elementi:
1) l'importo delle perdite da assorbire in risoluzione, corrispondente al coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione;
2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
5. Nel determinare il requisito individuale in percentuale dell'esposizione complessiva ai sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia tiene conto di quanto previsto dall'articolo 49, commi 6 e 8.
6. Nel determinare gli importi di ricapitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2), e lettera b), punto 2), la Banca d'Italia:
a) utilizza i dati piu' recenti comunicati dall'ente relativi all'ammontare complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva, adeguati per tenere conto delle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione;
b) sentita l'autorita' competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro per determinare il requisito che sarebbe applicabile all'ente designato per la risoluzione nel caso di attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
7. La Banca d'Italia puo' aumentare l'importo di ricapitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2), in misura idonea a ristabilire nel mercato, in seguito alla risoluzione, una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente per un orizzonte temporale non superiore a un anno. In questo caso, l'aumento e' pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applicherebbe dopo la risoluzione diminuito dell'importo della riserva di capitale anticiclica. Sentita l'autorita' competente, detto aumento e' adeguato al ribasso o al rialzo nella misura necessaria per:
a) ristabilire nel mercato la fiducia nei confronti dell'ente designato per la risoluzione;
b) assicurare la continuita' delle funzioni essenziali;
c) assicurare che, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione, l'ente designato per la risoluzione sia in grado di finanziarsi senza ricorrere al sostegno finanziario pubblico straordinario, ferma restando la possibilita' che il fondo di risoluzione contribuisca ai sensi dell'articolo 49, commi 6 e 8.
8. Per gli enti di maggiori dimensioni, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' pari almeno al:
a) 13,5 per cento, se calcolato in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a);
b) 5 per cento, se calcolato in termini di esposizione complessiva ai sensi dell'articolo 16-bis, paragrafo 2, lettera b).
9. Gli enti di maggiori dimensioni rispettano il requisito di cui al comma 8 con fondi propri, strumenti subordinati computabili o passivita' di cui all'articolo 16-quater, comma 4.
10. Sentita l'autorita' competente, la Banca d'Italia puo' applicare quanto previsto dai commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni, avuto riguardo al ricorso ai depositi e all'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, alla sua capacita' di accedere ai mercati dei capitali per le passivita' computabili, alla misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. La mancata applicazione dei commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni non pregiudica eventuali decisioni ai sensi dell'articolo 16-quater, comma 7.
11. Per i soggetti che non sono enti designati per la risoluzione, l'importo del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' composto come segue:
a) se calcolato in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito e' pari alla somma dei seguenti elementi:
1) l'importo delle perdite da assorbire, corrispondente alla somma del coefficiente di capitale totale e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro a livello individuale;
2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto di ripristinare il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale vincolante di secondo pilastro su base individuale dopo l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014;
b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva come previsto dall'articolo 16 -bis, comma 2, lettera b), il requisito e' pari alla somma dei seguenti elementi:
1) l'importo delle perdite da assorbire, corrispondente al coefficiente di leva finanziaria su base individuale;
2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto di ripristinare il coefficiente di leva finanziaria su base individuale, dopo l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 o dopo la risoluzione del gruppo.
12. Per determinare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del comma 11 si applicano i commi 5, 6 e 7. Quando un soggetto di cui all'articolo 2, che non e' esso stesso un ente designato per la risoluzione ed e' controllato da un ente designato per la risoluzione, ha acquistato o sottoscritto passivita' emesse da quest'ultimo che nella gerarchia applicabile in sede concorsuale hanno rango pari o inferiore a quelle degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia verifica se il requisito di cui al comma 11 e' sufficiente per attuare la strategia di risoluzione prescelta.
13. Se la Banca d'Italia prevede che talune classi di passivita' computabili potrebbero essere escluse in tutto o in parte dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 2, o potrebbero essere cedute integralmente nell'ambito di una cessione parziale, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, e' soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passivita' computabili sufficienti a coprire l'importo delle passivita' suscettibili a essere escluse dal bail-in e assicurare che le condizioni di cui al comma 2 siano soddisfatte.
14. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro.
15. Ai fini del presente articolo, i riferimenti ai requisiti prudenziali ivi contenuti sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte della Banca d'Italia o della Banca centrale europea quando questa e' l'autorita' competente, delle disposizioni transitorie di cui alla Parte Dieci, Titolo I, Capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate nell'esercizio delle opzioni concesse dallo stesso regolamento.
Art. 16-sexies. (Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o societa' controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei).- 1. Per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o sono incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto qualificato come G-SII, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, consiste nella somma:
a) dei requisiti di cui agli articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3.
2. Il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per le societa' controllate rilevanti incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII consiste nella somma:
a) dei requisiti di cui agli articoli 92-ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3, che deve essere soddisfatto utilizzando fondi propri e passivita' che rispettino le condizioni di cui all'articolo 16-octies e quelle stabilite dai collegi di risoluzione europei.
3. La Banca d'Italia stabilisce il requisito aggiuntivo ai sensi dei commi 1 e 2 quando il requisito di cui al comma 1, lettera a), o al comma 2, lettera a), non e' sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 16-quinquies, e in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16-quinquies.
4. Ai fini dell'articolo 16-decies, se piu' enti designati per la risoluzione sono incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII, la Banca d'Italia stabilisce il requisito aggiuntivo di cui al comma 3:
a) per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede in Italia;
b) se non e' controllata da altra societa' avente sede legale nell'Unione Europea, per la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.
5. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito aggiuntivo di cui al comma 3 sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro applicabile al gruppo soggetto a risoluzione o alla societa' controllata rilevante inclusa nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII.
Art. 16-septies. (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili agli enti designati per la risoluzione). - 1. La Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili applicabile a un ente designato per la risoluzione su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione secondo la procedura prevista dall'articolo 16-decies, in applicazione degli articoli 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies e tenendo conto dell'eventualita' che le societa' controllate aventi sede in Stati terzi siano assoggettate a separate procedure di risoluzione secondo quanto previsto dal piano di risoluzione.
2. Per i gruppi bancari cooperativi la Banca d'Italia individua, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarieta' e della strategia di risoluzione prescelta, le componenti del gruppo tenute a rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 4 e 8, e dell'articolo, 16-sexies, comma 1, in modo da garantire che il gruppo nel suo insieme rispetti le prescrizioni del presente articolo; essa stabilisce inoltre le modalita' con le quali queste componenti vi provvedono.
Art. 16-octies. (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai soggetti che non sono enti designati per la risoluzione). - 1. Le banche controllate da un ente designato per la risoluzione, che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base individuale. Il presente comma si applica anche quando l'ente designato per la risoluzione ha sede legale in uno Stato terzo, fermo restando quanto previsto dal comma 10.
2. La Banca d'Italia puo', sentita l'autorita' competente, disporre l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del presente articolo a un soggetto di cui all'articolo 2, lettere, b), c) e d), se questo e' una societa' controllata da un ente designato per la risoluzione, ma non e' esso stesso un ente designato per la risoluzione.
3. In deroga al comma 1, le capogruppo che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, ma sono societa' controllate da soggetti con sede legale in uno Stato terzo rispettano i requisiti di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies su base consolidata. Il presente comma non si applica quando la capogruppo e' soggetta a vigilanza su base consolidata in un altro Stato membro dell'Unione europea.
4. Nei gruppi bancari cooperativi, le banche affiliate e la capogruppo, quando non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano su base individuale il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui all'articolo 16-quinquies, comma 11. Il presente comma si applica altresi' alle componenti dei gruppi bancari cooperativi individuati come enti designati per la risoluzione quando non sono soggetti a un requisito su base consolidata stabilito ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2.
5. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' determinato secondo la procedura prevista dall'articolo 16-decies e, ove applicabile dall'articolo 70, in conformita' all'articolo 16-quinquies.
6. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' soddisfatto utilizzando:
a) passivita' non computabili nei fondi propri:
1) acquistate o sottoscritte dall'ente designato per la risoluzione, direttamente o indirettamente mediante altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ovvero acquistate o sottoscritte da un azionista che non appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incida sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione;
2) che rispettano i criteri di computabilita' di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72-ter, paragrafi da 3, 4 e 5, del medesimo regolamento;
3) che, nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile, hanno un grado inferiore a quello delle passivita' che non soddisfano la condizione di cui al punto 1) e che non sono computabili nei fondi propri;
4) che possono essere assoggettate a riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 in modo coerente con la strategia prescelta per il gruppo soggetto a risoluzione, senza incidere, in particolare, sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione;
5) il cui acquisto o sottoscrizione non e' finanziato, direttamente o indirettamente, dall'emittente;
6) per le quali la legge o il contratto non prevedono, nemmeno implicitamente, il richiamo, il rimborso, il riacquisto o il pagamento anticipato, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione dell'emittente, per le quali nessuna indicazione in tal senso e' comunque fornita da quest'ultimo;
7) per le quali la legge o il contratto non attribuiscono al possessore il diritto di richiedere anticipatamente il pagamento degli interessi o del capitale, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione dell'emittente;
8) per le quali l'importo degli interessi o dei dividendi non dipende dal merito di credito dell'emittente o della sua capogruppo;
b) i seguenti elementi o strumenti di fondi propri:
1) capitale primario di classe 1;
2) altri elementi o strumenti di fondi propri acquistati o sottoscritti da soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione o da altri soggetti, a condizione che l'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incida sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione.
7. La Banca d'Italia puo' non applicare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui presente articolo nei confronti di una societa' controllata da un ente designato per la risoluzione quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente designato per la risoluzione e la societa' da esso controllata hanno sede legale in Italia e appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b) l'ente designato per la risoluzione soddisfa il requisito su base consolidata ai sensi dell'articolo 16-septies;
c) non vi sono ne' sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passivita' da parte dell'ente designato per la risoluzione alla societa' da esso controllata in caso di applicazione a quest'ultima di un provvedimento di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare quando nei confronti del primo e' adottata un'azione di risoluzione;
d) l'autorita' competente, ritiene che l'ente designato per la risoluzione assicuri il rispetto della sana e prudente gestione della societa' da esso controllata e che l'ente dichiari, con l'approvazione dell'autorita' competente, di garantire gli impegni assunti dalla societa' controllata ovvero che i rischi di questa non sono significativi;
e) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente designato per la risoluzione comprendano anche la societa' da esso controllata;
f) l'ente designato per la risoluzione detenga una quota superiore al 50 per cento dei diritti di voto nella societa' controllata o abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della stessa.
8. La Banca d'Italia puo' altresi' non applicare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui presente articolo nei confronti di una societa' controllata da un soggetto che non e' un ente designato per la risoluzione quando si verifichino in capo a quest'ultimo le condizioni previste dal comma 7 per l'ente designato per la risoluzione.
9. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), la Banca d'Italia puo' consentire che il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili sia rispettato, in tutto o in parte, mediante un impegno di pagamento, fornito dall'ente designato per la risoluzione, che rispetti tutte le seguenti condizioni:
a) l'importo dell'impegno e' pari almeno all'importo del requisito che sostituisce;
b) l'impegno puo' essere fatto valere dalla societa' controllata quando essa non e' in grado di adempiere ai propri obblighi alla scadenza o quando nei suoi confronti e' stato adottato un provvedimento di riduzione o conversione adottato ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014;
c) l'impegno e' assistito per almeno il 50 per cento del suo importo da una garanzia finanziaria ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, o altra normativa nazionale di recepimento della direttiva 2002/47/CE;
d) le attivita' finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria soddisfano i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 e il loro ammontare, al netto di margini adeguatamente prudenti, e' almeno pari all'importo di cui alla lettera c);
e) le attivita' finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria non sono soggette a gravami e, in particolare, non sono utilizzate in altri contratti di garanzia;
f) le attivita' finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria hanno una durata effettiva almeno pari alla durata prevista dall'articolo 72-quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
g) non vi sono impedimenti giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle attivita' finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria dall'ente designato per la risoluzione alla societa' da esso controllata, anche quando nei confronti del primo e' adottata un'azione di risoluzione. A tal fine, su richiesta della Banca d'Italia, l'ente designato per la risoluzione dimostra l'inesistenza di questi impedimenti, anche mediante un parere legale indipendente.
10. Quando cio' e' concordato tra le autorita' partecipanti al collegio europeo di risoluzione di cui all'articolo 70, comma 1-quater, nel contesto di una strategia di risoluzione di gruppo, i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione e sono controllati da un ente designato per la risoluzione avente sede legale in uno Stato terzo rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili disciplinato dal presente articolo su base individuale o consolidata mediante passivita' o strumenti di cui al comma 6 emessi nei confronti della societa' controllante avente sede legale in uno Stato terzo, di societa' da essa controllate aventi sede legale nel medesimo Stato o di altri soggetti che rispettano le condizioni previste dal comma 6, lettera a), punto 1), e lettera b), punto 2).
Art. 16-novies. (Deroga rispetto all'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per le componenti dei gruppi bancari cooperativi). - 1. La Banca d'Italia puo' non applicare, in tutto o in parte, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui all'articolo 16-octies nei confronti di una banca affiliata a un gruppo bancario cooperativo e della sua capogruppo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) la banca affiliata e la capogruppo sono soggette alla vigilanza della stessa autorita' competente e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b) la capogruppo e le banche affiliate sono responsabili in solido per le rispettive obbligazioni oppure le obbligazioni delle banche affiliate sono garantite dalla capogruppo;
c) il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, la solvibilita' e la liquidita' della capogruppo e delle banche affiliate sono monitorati su base consolidata;
d) quando il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili non e' applicato a una banca e' affiliata, l'organo di amministrazione della capogruppo ha il potere di impartire istruzioni alla banca affiliata;
e) il gruppo soggetto a risoluzione rispetta il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili secondo quanto previsto all'articolo 16-septies, comma 2;
f) non vi sono ne' sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passivita' tra la capogruppo e le banche affiliate in caso di risoluzione.
Art. 16-decies. (Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili). - 1. La Banca d'Italia, previa consultazione con l'autorita' competente, determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, ne verifica il rispetto e adotta le decisioni di cui al presente Capo nell'ambito dell'attivita' di predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo.
2. Se il gruppo include societa' di cui all'articolo 2 aventi sede legale in altri Stati membri, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' determinato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo sia quando essa e' l'autorita' di risoluzione di una componente del gruppo.
Art. 16-undecies. (Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2 che devono rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili segnalano al Comitato di Risoluzione Unico, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente, le seguenti informazioni secondo le modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE:
a) l'importo delle passivita' computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b); la segnalazione e' effettuata sia in valore nominale sia in percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione complessiva previsti all'articolo 16-bis, al netto delle deduzioni di cui alla Parte Due, Titolo I, Capo V bis, Sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) l'importo delle altre passivita' ammissibili, tranne quando, alla data della segnalazione, l'ammontare di fondi propri e di passivita' computabili e' pari ad almeno il 150 per cento del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili;
c) per gli elementi di cui alle lettere a) e b), sono segnalati:
1) la tipologia di strumento e la relativa scadenza;
2) il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale;
3) se disciplinati dal diritto di un paese terzo, il paese terzo in questione e la presenza di clausole contrattuali di cui all'articolo 59 e agli articoli 52, comma 1, lettere p) e q) e 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono trasmesse con cadenza almeno semestrale; quelle di cui al comma 1, lettere b) e c), almeno annualmente. Il Comitato di Risoluzione Unico, la Banca d'Italia e la Banca centrale europea, quando questa e' l'autorita' competente, possono richiedere che le informazioni di cui al comma 1 siano trasmesse con maggiore frequenza.
3. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano le seguenti informazioni con le modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE:
a) l'importo delle passivita' computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b);
b) la tipologia di strumento, la relativa scadenza e il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale;
c) il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui all'articolo 16-septies o all'articolo 16-octies espresso in percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione complessiva come previsto all'articolo 16-bis.
4. I commi 1 e 3 non si applicano quando il piano di risoluzione prevede che il soggetto di cui all'articolo 2 debba essere assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
5. Gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al comma 3 non si applicano nei due anni successivi all'applicazione delle azioni di risoluzione o all'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione in conformita' al Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.
Art. 16-duodecies. (Segnalazioni all'ABE). - 1. La Banca d'Italia, con le modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE, comunica a quest'ultima i requisiti minimi di passivita' soggette a bail-in da essa determinati conformemente all'articolo 16-septies o 16-octies.
Art. 16-terdecies. (Violazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili). - 1. In caso di violazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente, adotta per quanto di propria competenza, uno o piu' dei seguenti provvedimenti:
a) la rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' a norma degli articoli da 14, 15 e 16;
b) il divieto di effettuare distribuzioni ai sensi dell'articolo 13-bis;
c) le misure di cui agli articoli 53-bis e 67-ter del Testo Unico Bancario;
d) le misure di intervento precoce in conformita' al Titolo IV, Capo I, Sezione 01-I del Testo Unico Bancario;
e) le sanzioni e delle altre misure previste dal Titolo VII.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente, puo' altresi' valutare se i soggetti di cui all'articolo 2 siano in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente agli articoli 17, 19 o 33 del presente decreto.
3. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti di cui al presente articolo, sentita l'autorita' competente.
Art. 16-quaterdecies. (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili successivamente alla risoluzione o alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale e di altre passivita'). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2 non sono tenuti al rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili definita ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, nei due anni successivi alla data in cui e' stato applicato il bail-in o sono state adottate misure che hanno comportato la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale e altre passivita' subordinate nel contesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), o ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per i soggetti di cui all'articolo 2 ai quali e' stato applicato uno strumento di risoluzione o il potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia fissa un termine entro il quale ristabilire il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili.
3. Il rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili definita dall'articolo 16-quater, commi 5, 6 e 11, o dall'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, non e' richiesto per i tre anni successivi alla data in cui l'ente designato per la risoluzione o il gruppo di cui esso fa parte sono stati identificati come G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi.
4. Per facilitare il graduale aumento della capacita' di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, la Banca d'Italia indica il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per ogni intervallo di tempo di dodici mesi fino ai termini previsti dal presente articolo e lo comunica ai soggetti interessati. L'indicazione della Banca d'Italia non e' vincolante, fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
5. Nell'applicare il presente articolo, la Banca d'Italia tiene conto della eventuale prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della sua capacita' di accedere ai mercati dei capitali per le passivita' computabili e della misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili.
6. La Banca d'Italia puo' modificare i termini o i requisiti determinati ai sensi del presente articolo.»;
s) all'articolo 19:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), e' accertata, in conformita' delle disposizioni del MRU, dalla Banca centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia.»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), e' comunicato senza indugio alla Banca Centrale Europea, al Comitato di Risoluzione Unico, alle autorita' competenti per la vigilanza e la risoluzione delle succursali della banca interessata dai provvedimenti, al sistema di garanzia dei depositi, all'autorita' di risoluzione di gruppo, al Ministro dell'economia e delle finanze, all'autorita' di vigilanza su base consolidata e al CERS.»;
3) il comma 3 e' abrogato.
t) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis. (Potere di sospendere taluni obblighi). - 1. La Banca d'Italia, sentita l'autorita' competente, puo' disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sottoscritto da un soggetto di cui all'articolo 2, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che sia stato accertato che il soggetto e' in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a);
b) che non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative, che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b);
c) l'esercizio del potere di sospensione e' ritenuto necessario per evitare l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto;
d) l'esercizio del potere di sospensione e' ritenuto necessario per pervenire alla determinazione di cui all'articolo 20, comma 2, oppure per individuare le azioni di risoluzione appropriate o per garantire l'efficace applicazione di uno o piu' misure di risoluzione.
2. La Banca d'Italia individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese. La sospensione non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli e dei relativi operatori, delle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, delle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'AESFEM in conformita' dell'articolo 25 di detto regolamento e delle banche centrali.
3. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 e' esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia puo' disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui cio' e' compatibile con la situazione finanziaria e la liquidita' del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto.
4. La sospensione decorre dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel proprio provvedimento pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 9. La durata della sospensione viene stabilita dalla Banca d'Italia e non supera la mezzanotte del giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione.
5. Nell'esercizio del potere di cui al comma 1, la Banca d'Italia tiene conto dell'impatto della sospensione sul regolare funzionamento dei mercati finanziari, dell'esigenza di tutelare i diritti dei creditori e la parita' di trattamento degli stessi in caso di avvio della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario, nonche' della necessita' di assicurare un adeguato coordinamento con altre autorita' coinvolte in questa procedura.
6. Fino a quando gli obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sono sospesi ai sensi del comma 1, sono altresi' sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna a carico di qualsiasi controparte del medesimo contratto.
7. Gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione riacquistano efficacia alla scadenza di questa.
8. Quando dispone la sospensione ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia informa tempestivamente il soggetto in dissesto o a rischio di dissesto nonche':
a) la Banca centrale europea;
b) l'autorita' competente per la vigilanza sulle succursali del soggetto;
c) il sistema di garanzia dei depositi e il sistema di indennizzo degli investitori ai quali il soggetto aderisce;
d) il Comitato di Risoluzione Unico;
e) il Ministro dell'economia e delle finanze;
f) se del caso, le autorita' di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o per la risoluzione di gruppo.
9. Il provvedimento con cui e' disposta la sospensione degli obblighi a norma del presente articolo e' pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia, su quello del soggetto di cui e' stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto, nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74 del Testo Unico Bancario.
11. Quando la Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 1, per la durata della sospensione puo' anche:
a) limitare l'escussione di garanzie da parte dei creditori del soggetto di cui e' stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto. Si applica l'articolo 67, commi 2, 3 e 4;
b) sospendere i meccanismi terminativi relativi a un contratto di cui il soggetto in dissesto o a rischio di dissesto e' parte. Si applica l'articolo 68, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
12. Se dopo l'esercizio del potere di cui al comma 1 e' stata avviata la risoluzione, non si applica l'articolo 66. Se la Banca d'Italia ha esercitato anche i poteri di cui al comma 11, lettera a) o b), non si applicano, rispettivamente, l'articolo 67 e l'articolo 68.»;
u) all'articolo 20:
1) al comma 1:
1.1 alla lettera a), le parole «e di strumenti», sono sostituite dalle seguenti: «, di strumenti», dopo le parole «di capitale» sono inserite le seguenti: «e delle passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se di durata inferiore all'anno,» e le parole «secondo quanto previsto dal Capo II,», sono soppresse;
1.2 alla lettera b), le parole «secondo quanto previsto dal Capo III», sono soppresse;
2) al comma 2, dopo le parole «La risoluzione e' disposta quando» sono inserite le seguenti: «, in conformita' delle disposizioni del MRU, il Comitato di Risoluzione Unico o»;
v) all'articolo 23, comma 1, le parole «ai sensi del Capo II» sono sostituite dalle seguenti: «e di passivita' computabili»;
z) all'articolo 24:
1) al comma 1:
1.1 alla lettera a), le parole «prevista dal Capo II» sono sostituite dalle seguenti: «e delle passivita' computabili»;
1.2 alla lettera c), dopo le parole «strumenti di capitale» sono inserite le seguenti: «e delle passivita' computabili»;
2) al comma 2, le parole «gli strumenti di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili»;
aa) all'articolo 25:
a) al comma 1, dopo le parole «degli strumenti di capitale» sono inserite le seguenti: «, delle passivita' computabili»;
b) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La valutazione definitiva di per se' non richiede modifiche al programma di risoluzione.»;
bb) all'articolo 26, comma 1, le parole «e gli strumenti di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «, gli strumenti di capitale e le passivita' computabili»;
cc) al titolo IV, la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e di passivita' computabili»;
dd) all'articolo 27, comma 1:
1) al primo periodo, le parole «e gli strumenti di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «, gli strumenti di capitale e le passivita' computabili»;
2) alla lettera a), le parole «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «quando nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 sono accertati i presupposti indicati»;
3) alla lettera b), le parole «di cui all'articolo 32», sono soppresse;
ee) all'articolo 28:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per i soggetti di cui all'articolo 2 la riduzione o la conversione e' disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni, agli strumenti di capitale computabili nei fondi propri su base individuale e alle passivita' computabili di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche con durata residua inferiore a un anno, quando si realizzano per detti soggetti i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a).»
2) al comma 2:
2.1 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata e le passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno;»;
2.2 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata e le passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno; se del gruppo fa parte una societa' avente sede legale in un altro Stato membro, la misura e' disposta in conformita' dell'articolo 30.»
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Se gli strumenti e le passivita' oggetto di riduzione o conversione sono stati acquistati dall'ente designato per la risoluzione indirettamente mediante altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di ridurre o di convertire tali strumenti e passivita' e' esercitato di modo che le perdite siano effettivamente trasferite dal loro emittente all'ente designato per la risoluzione attraverso le componenti del gruppo interessate e che l'emittente sia ricapitalizzato dall'ente designato per la risoluzione.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La riduzione o la conversione e' disposta nell'ordine indicato dall'articolo 52, limitatamente alle passivita' indicate nel presente articolo. Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6.»;
ff) all'articolo 29:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera a), il provvedimento e' pubblicato secondo la previsione dell'articolo 32, commi 3 e 5.»;
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano altresi' gli articoli 87 e 88.»;
3) al comma 3, le parole «e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali» sono sostituite dalle seguenti: «, assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e conseguire gli obiettivi della risoluzione»;
4) al comma 4, dopo le parole «strumenti di capitale emessi da una societa' controllata e computabili nei fondi propri su base consolidata» sono inserite le seguenti: «e quello delle passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno»;
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Della riduzione o conversione delle riserve, delle azioni, delle altre partecipazioni, degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili, che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno, si tiene conto per verificare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 49, comma 6, lettera a), e comma 8, lettera a).»;
gg) all'articolo 30:
1) al comma 1, le parole «su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata» sono sostituite dalle seguenti: «o le passivita' su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata o nel requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per le componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non sono enti designati per la risoluzione»;
2) al comma 2, le parole «di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «e delle passivita' di cui all'articolo 28»;
3) al comma 3:
3.1 alla lettera a), le parole «computabili nei fondi propri su base individuale» sono sostituite dalle seguenti: «e le passivita' soggetti a riduzione o conversione»;
3.2 alla lettera b), le parole «computabili nei fondi propri su base consolidata» sono sostituite dalle seguenti: «e le passivita' soggetti a riduzione o conversione»;
hh) all'articolo 31:
a) al comma 1, dopo le parole «Ai titolari degli strumenti» sono inserite le seguenti: «o delle passivita'»;
b) al comma 2, dopo le parole «Ai titolari degli strumenti» sono inserite le seguenti: «o delle passivita'»;
ii) all'articolo 32:
1) al comma 1:
1.1 dopo la parola «Quando» sono inserite le seguenti: «, nei casi previsti dall'articolo 7 paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,»;
1.2 alla lettera b), al numero 5, le parole «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)»;
2) al comma 4, dopo le parole: «alle autorita' competenti per la vigilanza» sono inserite le seguenti: «o la risoluzione»;
ll) dopo l'articolo 32, e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis. (Presupposti per l'avvio della risoluzione nei confronti del gruppo bancario cooperativo). - 1. In caso di gruppo bancario cooperativo, la risoluzione puo' essere avviata nei confronti della societa' capogruppo e di una o piu' banche affiliate appartenenti allo stesso gruppo di risoluzione quando i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, risultano accertati nei confronti del gruppo di risoluzione nel suo complesso.»;
mm) all'articolo 33:
1) al comma 2, le parole «la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, e' verificata in capo a essa e ad almeno una banca da essa controllata o, quando la sede legale della banca e' stabilita fuori dell'Unione Europea, se l'autorita' dello Stato terzo ha determinato che per essa sussistono i presupposti per l'avvio della risoluzione secondo il proprio ordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «e' verificata in capo ad essa la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2»;
2) al comma 3:
2.1 dopo le parole «la risoluzione puo'» e' inserita la seguente: «comunque»;
2.2 la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) la societa' e' un ente designato per la risoluzione;»;
2.3 la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, e' verificata con riguardo ad almeno una banca o una SIM da essa controllata che non e' a sua volta un ente designato per la risoluzione;»;
2.4 la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) la situazione patrimoniale della banca o della SIM controllata di cui alla lettera b) e' tale che il suo dissesto minaccia il gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso ed e' necessario adottare un'azione di risoluzione nei confronti della banca o della SIM stessa o del gruppo.»;
2.5 il comma 4 e' abrogato;
2.6 al comma 5, alla lettera b), dopo le parole «in questo caso» sono inserite le seguenti: «il piano di risoluzione prevede che la societa' finanziaria intermedia sia individuata come ente designato per la risoluzione e»;
nn) all'articolo 34, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati al comma 2, lettera c), la responsabilita' dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.»;
oo) all'articolo 37:
1) al comma 3, dopo le parole «nell'articolo 81, commi» sono inserite le seguenti: «1-ter,»;
2) al comma 6, dopo le parole «nell'articolo 81, commi» sono inserite le seguenti: «1-ter,»;
pp) dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente:
«Art. 37-bis. (Altre spese). - 1. La Banca d'Italia recupera le somme corrisposte a terzi da essa o dal fondo di risoluzione unico in relazione all'esecuzione di adempimenti e procedure previsti dalla legge ai fini dello svolgimento delle cessioni di cui al Capo IV, Sezione II, secondo una o piu' delle seguenti modalita':
a) a valere sul corrispettivo pagato dal cessionario ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o all'ente sottoposto a risoluzione;
b) dall'ente sottoposto a risoluzione, come creditore privilegiato;
c) a valere su eventuali proventi dell'ente-ponte o della societa' veicolo per la gestione di attivita'.»;
qq) all'articolo 38, comma 1, le parole «la Banca Centrale Europea quando essa e'», sono soppresse;
rr) all'articolo 40, comma 8, le parole «della Banca Centrale Europea in qualita' di autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorita'»;
ss) all'articolo 42:
1) al comma 3:
1.1 prima della lettera a) e' inserita la seguente:
«0a) dispone la costituzione dell'ente-ponte in forma di societa' per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, nonche', fermo restando il comma 7, di ogni adempimento necessario per la costituzione della societa'. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della societa' prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la societa' con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della societa' curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge;»;
1.2 alla lettera a), le parole «l'atto costitutivo e lo» sono sostituite dalle seguenti: «le modiche all'atto costitutivo e allo»;
1.3 la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) in funzione dell'assetto proprietario dell'ente-ponte nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dello stesso, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni;»;
tt) all'articolo 43 il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia puo' disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attivita' o delle passivita' da esso acquisiti, purche' la cessione avvenga mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti e assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato. Se necessario per conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 42, comma 1, la cessione puo' essere disposta anche sulla base di trattative con potenziali acquirenti a livello individuale.»;
uu) all'articolo 45:
1) al comma 1, le parole «attraverso una successiva cessione o la liquidazione della societa' veicolo medesima» sono sostituite dalle seguenti: «, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella societa' stessa ovvero la sua liquidazione» ;
2) al comma 2:
2.1 all'alinea, la parola «approva» e' soppressa;
2.2 prima della lettera a) e' inserita la seguente:
«0a) dispone la costituzione della societa' veicolo per la gestione delle attivita' in forma di societa' per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, nonche' di ogni adempimento necessario per la costituzione della societa'. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della societa' prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la societa' con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della societa' curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge;»;
3) alla lettera a), le parole «l'atto costitutivo e lo» sono sostituite dalle seguenti: «approva le modiche all'atto costitutivo e allo»;
4) la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) in funzione dell'assetto proprietario della societa', nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della stessa, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.»;
vv) all'articolo 49:
1) al comma 1:
1.1 alla lettera f), le parole «o di una controparte centrale» sono soppresse e dopo le parole «risoluzione ai sistemi,» sono aggiunte le seguenti: «, o di una controparte centrale autorizzata nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento»;
1.2 alla lettera g), e' aggiunto, in fine, il numero seguente:
«iii-bis) le passivita' nei confronti di soggetti di cui all'articolo 2 che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione ma non sono enti designati per la risoluzione, tranne quando queste passivita' abbiano, nella gerarchia applicabile in sede concorsuale, rango pari o inferiore a quelle derivanti dagli strumenti di debito chirografario di secondo livello, di cui all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario.»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La Banca d'Italia valuta l'opportunita' di escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in ai sensi del comma 2 le passivita', diverse da quelle indicate al comma 1, lettera iii-bis), nei confronti di componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, tenuto conto della attuazione della strategia di risoluzione prescelta.»;
zz) l'articolo 50 e' abrogato;
aaa) all'articolo 52, comma 1:
1) alla lettera a), al numero v), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis, Testo Unico Bancario, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale »;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passivita' ammissibili, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis, Testo Unico Bancario, sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale.»;
bbb) all'articolo 56:
1) al comma 2, le parole «dalla Banca d'Italia con provvedimenti di carattere generale o particolare.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 105.»;
2) al comma 5, le parole «la Banca Centrale Europea quando questa e'» sono soppresse;
3) al comma 8, le parole «la Banca Centrale Europea quando questa e'» sono soppresse;
ccc) all'articolo 59:
1) al comma 1, le parole «a norma dell'articolo 49» e il secondo periodo sono soppressi;
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La Banca d'Italia, anche con atti di carattere generale, puo' prevedere che l'obbligo previsto al comma 1 non si applichi ai soggetti di cui all'articolo 2 per i quali il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' pari alla sola componente di assorbimento delle perdite di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), sempre che questo requisito non sia soddisfatto mediante passivita' disciplinate dal diritto di un Paese terzo sprovviste della clausola di cui al comma 1.
4-ter. Se un soggetto di cui all'articolo 2 determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 e' impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, esso notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni, nonche' il grado della passivita' in questione nella gerarchia applicabile in sede concorsuale. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia e' sospeso l'obbligo di cui al comma 1.
4-quater. Il comma 4-ter si applica alle sole passivita' da soddisfarsi con preferenza rispetto ai crediti dovuti ai titolari degli strumenti chirografari di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, purche' esse non siano rappresentate da titoli di debito non garantiti.
4-quinquies. A seguito della notifica di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia puo' chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilita' dell'emittente. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non e' impraticabile, essa puo' richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilita' dell'emittente. La Banca d'Italia puo' inoltre chiedere a quest'ultimo di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1.
4-sexies. Se, con riguardo a una classe di passivita' aventi lo stesso grado nella gerarchia concorsuale applicabile, l'ammontare delle passivita' beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter e di quelle escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dal bail-in, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, e' superiore al 10 per cento dell'importo complessivo delle passivita' di detta classe, la Banca d'Italia valuta l'impatto di tale circostanza sulla risolvibilita' dell'emittente, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 87. Se ritiene che vi siano impedimenti alla risolvibilita' dell'emittente o del gruppo cui questi appartiene, la Banca d'Italia applica i poteri di cui agli articoli 14 e 15.
4-septies. La Banca d'Italia puo', anche con atti di carattere generale, specificare sulla base delle norme tecniche di regolamentazione predisposte dall'ABE le categorie di passivita' alle quali si applica il comma 4-ter.
4-octies. Le passivita' per le quali l'emittente non adempia all'obbligo di inserire la clausola di cui al comma 1 ovvero che siano beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter non sono computate ai fini del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili.»;
ddd) all'articolo 60, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «e dal Capo IV,» sono inserite le seguenti: «nonche' alle istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi delle disposizioni del MRU,»;
2) alla lettera n), le parole «quale autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «, quando e' l'autorita' competente,»;
eee) all'articolo 61, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza che il contraente abbia diritto al risarcimento del danno o al pagamento di penali previste dal contratto»;
fff) all'articolo 65:
1) al comma 3, le parole «o di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «della crisi, una sospensione dell'obbligo di cui all'articolo 19-bis o una misura di gestione»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo e dell'articolo 68, comma 1, una sospensione degli obblighi di pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di garanzia ai sensi degli articoli 19-bis, 66 e 67 non costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale ne' stato di insolvenza.»;
ggg) all'articolo 66:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La sospensione a norma del comma 1 non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti:
a) dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli o dei relativi operatori;
b) di controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'AESFEM in conformita' dell'articolo 25 di detto regolamento;
c) delle banche centrali.»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze, individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese.
3-ter. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 e' esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia puo' disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui cio' e' compatibile con la situazione finanziaria e la liquidita' del soggetto in risoluzione.»;
hhh) all'articolo 67, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il potere di cui al comma 1 non si applica:
a) ai diritti di garanzia attribuiti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli o ai relativi operatori;
b) alle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformita' dell'articolo 25 di detto regolamento;
c) alle banche centrali in relazione ad attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia.»;
iii) all'articolo 68:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai contratti conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori;
b) le controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformita' dell'articolo 25 di detto regolamento;
c) le banche centrali.»;
2) il comma 8 e' abrogato;
lll) dopo l'articolo 68, e' inserito il seguente:
«Art. 68-bis.(Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione) - 1. Quando a un contratto finanziario disciplinato dal diritto di uno Stato terzo si applicherebbero gli articoli 19-bis, 65, 66, 67 e 68, se fosse disciplinato dal diritto italiano, i soggetti di cui all'articolo 2 includono nel contratto una clausola con cui le parti riconoscono che la Banca d'Italia puo' esercitare i poteri disciplinati dai suddetti articoli nei confronti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto stesso e accettano di essere vincolate a quanto previsto dall'articolo 65.
2. La capogruppo italiana di un gruppo bancario assicura che le banche extracomunitarie, le imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche e le societa' finanziarie aventi sede in uno Stato terzo da essa controllate inseriscano nei contratti finanziari da esse stipulati una clausola che escluda che l'esercizio dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi della capogruppo da parte della Banca d'Italia costituisca causa per l'attivazione di meccanismi terminativi o per l'escussione delle garanzie relativi a detti contratti.
3. Non e' tenuta al rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro.
4. La Banca d'Italia puo' esercitare i poteri di cui agli articoli 19-bis, 65, 66, 67 e 68 anche in assenza della clausola di cui al comma 1.»;
mmm) all'articolo 70:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani di risoluzione, la valutazione della risolvibilita', la determinazione delle misure volte ad affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita', la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, nonche' la predisposizione e l'approvazione dei programmi di risoluzione, quando riguardano il gruppo, avvengono nell'ambito dei collegi di risoluzione di cui al comma 1-bis e nei collegi europei di risoluzione di cui al comma 1-quater in conformita' alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione Europea. A tal fine, la Banca d'Italia coopera con i membri dei collegi a cui partecipa.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater, la Banca d'Italia, quando e' l'autorita' di risoluzione di gruppo, istituisce e presiede un collegio di risoluzione al quale partecipano:
a) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le societa' controllate incluse nella vigilanza su base consolidata;
b) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controllano almeno una banca del gruppo;
c) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative;
d) l'autorita' di vigilanza su base consolidata e le autorita' competenti degli Stati membri le cui autorita' di risoluzione partecipano al collegio, le quali possono farsi accompagnare da un rappresentante della propria banca centrale;
e) i ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d);
f) le autorita' responsabili per la vigilanza sui sistemi di garanzia dei depositanti degli Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d);
g) l'ABE;
h) su loro richiesta, e in qualita' di osservatori, le autorita' di risoluzione di Stati terzi in cui ha sede una banca controllata da una componente del gruppo ovvero in cui quest'ultima ha stabilito una succursale significativa. La partecipazione di queste autorita' avviene mediante invito da parte della Banca d'Italia e a condizione che esse siano soggette a requisiti di riservatezza equivalenti a quelli previsti dall'articolo 77.
1-ter. In qualita' di presidente del collegio di risoluzione di cui al comma 1-bis, la Banca d'Italia:
a) predispone, sentiti gli altri membri del collegio, protocolli e procedure per il funzionamento del collegio stesso;
b) coordina tutte le attivita' del collegio;
c) convoca e presiede tutte le riunioni del collegio e tiene prontamente e pienamente informati i suoi membri con riguardo all'organizzazione delle riunioni, delle principali problematiche da discutere e punti all'ordine del giorno;
d) informa i membri del collegio di ogni riunione in modo che essi possano chiedere di partecipare;
e) decide quali membri e osservatori invitare alle riunioni, tenendo in considerazione la rilevanza della problematica da discutere per i membri e gli osservatori, e in particolare il possibile impatto sulla stabilita' finanziaria negli Stati membri interessati, e fermo restando il diritto delle autorita' di risoluzione a partecipare alle riunioni in cui sono discussi argomenti relativi a una decisione comune o a una componente del gruppo nel loro Stato membro;
f) tiene prontamente informati tutti i membri del collegio delle decisioni e delle risultanze delle riunioni.
1-quater. Quando una banca, un'impresa di investimento o una societa' finanziaria di uno Stato terzo controlla due o piu' soggetti di cui all'articolo 2 aventi sede legale in Italia e in almeno un altro Stato membro ovvero ha stabilito succursali significative in Italia e in almeno un altro Stato membro, la Banca d'Italia, insieme alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri interessati, istituisce un collegio europeo di risoluzione. La Banca d'Italia presiede il collegio europeo di risoluzione se il soggetto avente sede legale nello Stato terzo controlla le societa' aventi sede legale nell'Unione europea attraverso una societa' avente sede legale in Italia. Se questa condizione non risulta verificata per alcuno Stato membro, la Banca d'Italia presiede il collegio solo se essa e' l'autorita' di risoluzione della societa' con attivita' totali in bilancio piu' elevate delle altre societa' del gruppo aventi sede legale nell'Unione europea. Si applicano i commi 1-bis e 1-ter.
1-quinquies. L'obbligo di istituire i collegi di cui ai commi 1-bis e 1-quater non sussiste se le funzioni di cui al comma 1 sono espletate da altri consessi o collegi che rispettano quanto previsto in materia di funzionamento dei collegi dal presente articolo. Per i soli collegi europei di risoluzione, l'esenzione di cui al presente comma e' subordinata al mutuo accordo degli altri Stati membri interessati.»;
nnn) all'articolo 71, comma 1, la parola «ammissibili» e' sostituita dalla seguente: «computabili»;
ooo) gli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 sono abrogati;
ppp) al Titolo V, dopo l'articolo 78, sono inseriti i seguenti:
«Art. 78-bis. (Partecipazione al Fondo di Risoluzione Unico). - 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi previsti dal Titolo V, Capo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, versano alla Banca d'Italia tali contributi ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' dell'accordo fra gli Stati membri sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di Risoluzione Unico fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014 e ratificato ai sensi della legge 22 novembre 2015, n. 188, e adempiono gli altri obblighi ivi disciplinati.
2. La Banca d'Italia trasferisce al Fondo di Risoluzione Unico i contributi raccolti dai soggetti indicati dal comma 1, secondo quanto previsto ai sensi del regolamento e dell'accordo ivi citati.
3. I contributi raccolti ai sensi del comma 1 costituiscono - fino al trasferimento di cui al comma 2 - un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che li ha versati. Questo patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle funzioni previste ai sensi del presente articolo. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca d'Italia o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato i contributi o nell'interesse degli stessi.
Art. 78-ter. (Recupero degli aiuti di Stato). - 1. A seguito della notifica di una decisione di recupero di aiuti di Stato erogati dal Fondo di Risoluzione Unico, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Il provvedimento della Banca d'Italia costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.
2. La riscossione degli importi dovuti e' effettuata secondo le modalita' previste dall'articolo 145, comma 9, del Testo Unico Bancario; gli importi riscossi sono versati al Comitato di Risoluzione Unico.
3. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.»;
qqq) all'articolo 88, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Alle indennita' spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 37, commi 7 e 8.».;
rrr) All'articolo 96:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 16-bis, 16-quater, 16-quinquies, 16-septies, 16-octies, 16-novies, 16-undecies, 16-duodecies, 16-terdecies, 16-quaterdecies, 19, comma 1, 33, comma 6, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h), 68-bis, 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica altresi' in caso di inosservanza delle corrispondenti disposizioni dell'MRU o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia o dal Comitato di Risoluzione Unico, anche su raccomandazione di quest'ultimo.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non si applica quando l'inosservanza ha ad oggetto le disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.»;
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere al Comitato di Risoluzione Unico di avviare una procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014. Con riguardo ai soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia comunica tempestivamente al Comitato di Risoluzione Unico la conclusione di una procedura sanzionatoria e il suo esito.»;
sss) all'articolo 102:
1) alla rubrica le parole «: regime transitorio» sono soppresse;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione e' disciplinato dal presente articolo.»;
3) al comma 3, la lettera q), e' sostituita dalla seguente: «q) i requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies e il termine per la costituzione di questi requisiti conformemente all'articolo 16-quaterdecies;»;
4) al comma 3, dopo la lettera q), e' inserita la seguente: «q-bis) laddove la Banca d'Italia applichi l'articolo 16-quater, commi 4, 5 o 7, i termini per l'adempimento da parte dell'ente designato per la risoluzione conformemente all'articolo 16-quaterdecies;».
ttt) all'articolo 103:
1) alla rubrica le parole «: regime transitorio» sono soppresse;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo e' disciplinato dal presente articolo.»;
3) al comma 2:
3.1 la lettera a), e' sostituita dalla seguente:
«a) individua, per ciascun gruppo, gli enti designati per la risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione;»;
3.2 dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo agli enti designati per la risoluzione, e gli impatti di queste azioni per le altre componenti del gruppo;
a-ter) se un gruppo comprende piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione agli enti designati per la risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e gli impatti di queste azioni per le altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e per gli altri gruppi soggetti a risoluzione;»;
3.3 la lettera b), e' sostituita dalla seguente:
«b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati, relativamente agli enti designati per la risoluzione stabiliti nell'Unione europea in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attivita' svolte da una serie di componenti del gruppo o da singole sue componenti o da gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;»;
uuu) all'articolo 104:
1) alla rubrica le parole «: regime transitorio» sono soppresse;
2) al comma 1:
2.1 le parole «Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 13, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea,»;
2.2 alla lettera l), la parola «soggette» e' soppressa;
vvv) all'articolo 105:
1) alla rubrica le parole «: regime transitorio» sono soppresse;
2) al comma 1, le parole «Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 56, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea,».
 


N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2014/59/UE, per quanto riguarda la capacita' di
assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva
98/26/CE, e il regolamento (UE) 2019/877, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica
il regolamento (UE) n. 806/2014, per quanto riguarda la
capacita' di assorbimento delle perdite e di
ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di
investimento e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n.
L 150.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'articolo 11 della legge 22 aprile 2021,
n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 11 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la
direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di
assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva
98/26/CE, nonche' per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme
e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti
creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro
del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di
risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n.
1093/2010). - 1. Nell'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal
regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e in particolare
a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
nel testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e nel testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva (UE) 2019/879, nonche' all'applicazione del
regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal
regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto
degli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea;
b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale
di recepimento della direttiva e il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria,
gestione delle crisi e tutela dei depositanti;
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo n. 180 del 2015; la Banca d'Italia,
nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto
degli orientamenti emanati dall'Autorita' bancaria europea;
d) con riferimento alla disciplina della sospensione
degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una
risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facolta'
prevista dall'articolo 33 bis, paragrafo 3, e dall'articolo
69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, come
modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;
e) con riferimento alla disciplina sulla
commercializzazione a investitori non professionali degli
strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di
passivita' soggette a bail-in, avvalersi, con le modalita'
piu' idonee ad assicurare la tutela di tali investitori,
delle facolta' previste dall'articolo 44-bis della
direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE)
2019/879, e prevedere opportune forme di coordinamento con
i poteri e le competenze attribuiti alla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) dal testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei
comportamenti, al fine di garantire la coerenza e
l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;
f) avvalersi della facolta', con gli effetti previsti
dall'articolo 71-bis della direttiva 2014/59/UE, come
modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di imporre alle
societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario
l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede
legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti
finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca
l'esercizio da parte dell'autorita' di risoluzione dei
poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di
consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di
sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla
direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE)
2019/879;
g) apportare alla normativa di cui alla lettera a)
ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la
disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia
ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli
intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di
quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, e delle esigenze di celerita' delle relative
procedure;
h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e
al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,
le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la
coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come
modificato dal regolamento (UE) 2019/877;
i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste
dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto
previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento
(UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio
previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998 con riferimento alle violazioni della
disciplina di attuazione dell'articolo 44-bis della
direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE)
2019/879.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
(Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n.
267.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accordo di netting»: un accordo in virtu' del
quale determinati crediti o obbligazioni possono essere
convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi
di netting per close-out di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
b) «alta dirigenza»: il direttore generale, i
vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i
responsabili delle principali aree di affari e coloro che
rispondono direttamente all'organo amministrativo;
c) «autorita' competente»: la Banca d'Italia, la
Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici
ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, o
altra autorita' competente straniera per l'esercizio della
vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40,
del Regolamento (UE) n. 575/2013;
d) «autorita' di vigilanza su base consolidata»:
l'autorita' di vigilanza come definita all'articolo 4,
paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
e) «autorita' di risoluzione di gruppo»: l'autorita'
di risoluzione dello Stato membro in cui ha sede
l'autorita' di vigilanza su base consolidata;
f) «azione di risoluzione»: la decisione di
sottoporre un soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno o
piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V, oppure
l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione di cui
al Titolo IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del
regolamento (UE) n. 806/2014;
g) «bail-in»: la riduzione o la conversione in
capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori,
secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo IV, Sezione
III, o dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 806/2014;
h) «banca»: una banca come definita all'articolo 1,
comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
h-bis) «banca affiliata»: una banca di credito
cooperativo o una banca a cui fa capo un sottogruppo
territoriale aderente al gruppo bancario cooperativo in
quanto soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento
della capogruppo in virtu' del contratto di coesione con
essa stipulato;
h-ter) «banca extracomunitaria»: una banca come
definita all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Testo
Unico Bancario;
i) «capitale primario di classe 1»: il capitale
primario di classe 1 calcolato ai sensi dell'articolo 50
del regolamento (UE) n. 575/2013;
l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo bancario
ai sensi dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario;
m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti
azioni, altre partecipazioni, titoli di debito, attivita',
diritti o passivita', o una combinazione degli stessi,
dall'ente sottoposto a risoluzione;
n) «clausola di close-out netting»: una clausola come
definita all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
n-bis) «coefficiente di capitale totale»: il
requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento (UE) n. 575/2013;
n-ter) «coefficiente di leva finanziaria»: il
coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera
d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e
accordi:
1) contratti su valori mobiliari, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di
un titolo o gruppi o indici di titoli;
ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di
titoli;
iii) operazioni di vendita attive o passive con
patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi
o indici di titoli;
2) contratti connessi a merci, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di
merci o gruppi o indici di merci per consegna futura;
ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci;
iii) operazioni di vendita con patto di
riacquisto attive o passive su merci o gruppi o indici di
merci;
3) contratti standardizzati a termine (futures) e
contratti differenziali a termine (forward), compresi i
contratti per l'acquisto, la vendita o la cessione, a un
dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi
altro tipo, servizi, diritti o interessi;
4) accordi di swap, tra cui:
i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a
pronti (spot) o altri accordi su cambi, valute, indici
azionari o azioni, indici obbligazionari o titoli di
debito, indici di merci o merci, variabili climatiche,
quote di emissione o tassi di inflazione;
ii) total return swap, credit default swap o
credit swap;
iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi
di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati
degli swap o dei derivati;
5) accordi di prestito interbancario in cui la
scadenza del prestito e' pari o inferiore a tre mesi;
6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui
ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5;
p) «controparte centrale»: un soggetto di cui
all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti
dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono
depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca
debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati
dall'articolo 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, o
il cui capitale non e' rimborsabile alla pari, o il cui
capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza di
specifici accordi o garanzie concordati con la banca o
terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito
purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in
serie;
r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi
che, ai sensi dell'articolo 96-bis. 1, commi 1 e 2, sono
astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un
sistema di garanzia dei depositanti;
s) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al
rimborso che non superano il limite di rimborso da parte
del sistema di garanzia dei depositanti previsto
dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4 del testo unico
bancario;
t) «derivato»: uno strumento derivato come definito
all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
t-bis) «disposizioni dell'MRU»: il regolamento (UE)
n. 806/2014 e le relative misure di esecuzione;
u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di capitale
e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n.
575/2013 (Tier 2) o della direttiva 2006/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative
disposizioni di attuazione;
v) «ente-ponte»: la societa' di capitali costituita
ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione
II, o dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 806/2014 per
acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni
o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a
risoluzione, o attivita', diritti e passivita' di uno o
piu' enti sottoposti a risoluzione per preservarne le
funzioni essenziali;
v-bis) «ente a rilevanza sistemica a livello globale»
o «G-SII»: un G-SII secondo la definizione di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento
(UE) n. 575/2013;
v-ter) «ente designato per la risoluzione»: una
persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea
identificata come soggetto per il quale il piano di
risoluzione di gruppo prevede l'applicazione di un'azione
di risoluzione ovvero una banca non sottoposta a vigilanza
su base consolidata per la quale il piano di risoluzione
individuale prevede l'applicazione di un'azione di
risoluzione;
v-quater) «ente di maggiori dimensioni»: l'ente
designato per la risoluzione che non e' G-SII e che fa
parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attivita'
totali superano i 100 miliardi di euro;
z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei soggetti
indicati all'articolo 2 in relazione al quale e' avviata
un'azione di risoluzione;
aa) «evento determinante l'escussione della garanzia»:
un evento come definito all'articolo 1, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
bb) «funzioni essenziali»: attivita', servizi o
operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la
prestazione in uno o piu' Stati membri di servizi
essenziali per il sistema economico o la stabilita'
finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di
mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della
complessita' o dell'operativita' transfrontaliera di una
banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla
sostituibilita' dell'attivita', dei servizi o delle
operazioni;
cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il
sabato, la domenica o le festivita' pubbliche;
dd) «gruppo»: una societa' controllante e le societa'
da essa controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo
Unico Bancario;
dd-bis) «gruppo bancario cooperativo»: il gruppo
bancario cooperativo previsto dall'articolo 37-bis del
Testo Unico Bancario;
dd-ter) «gruppo soggetto a risoluzione»:
1) un ente designato per la risoluzione e le societa'
da esso controllate che non siano:
i) a loro volta enti designati per la risoluzione;
ii) controllate da altri enti designati per la
risoluzione;
iii) soggetti aventi sede legale in un Paese terzo
che, in conformita' al piano di risoluzione, non sono
inclusi nel gruppo soggetto a risoluzione, nonche' le
societa' da essi controllate;
2) le societa' appartenenti a un gruppo bancario
cooperativo, quando almeno una delle banche affiliate o la
societa' capogruppo e' un ente designato per la
risoluzione;
dd-quater) «impresa di investimento di paesi terzi
diversa da una banca»: l'impresa che non ha la propria sede
legale o direzione legale nell'Unione europea, diversa da
una banca, che presta uno o piu' dei seguenti servizi o
attivita' di investimento:
1) negoziazione per conto proprio;
2) assunzione a fermo e, in aggiunta o in alternativa,
collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei
confronti dell'emittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
ee) «infrastruttura di mercato»: un sistema di gestione
accentrata, un sistema di pagamento, un sistema di
regolamento titoli, una controparte centrale o un
repertorio di dati sulle negoziazioni;
ff) «legge fallimentare»: il r.d. 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni;
hh) «linee di operativita' principali»: linee di
operativita' e servizi connessi che rappresentano fonti
significative di entrate, di utili o di valore di
avviamento della banca o di un gruppo di cui fa parte una
banca;
ii) «meccanismi terminativi»: clausole che
attribuiscono alle parti di un contratto il diritto di
scioglierlo contratto o chiuderlo per close-out, di esigere
l'intera prestazione con decadenza dal beneficio del
termine, di compensare obbligazioni, anche secondo un
meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che
consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di
un'obbligazione da parte di un contraente o che impedisce
l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto;
ll) «misura di gestione della crisi»: un'azione di
risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi
dell'articolo 37;
mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio
dei poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma 3, del
Testo Unico Bancario, l'applicazione di una misura di
intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria a
norma del Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri
previsti dagli articoli 14 e 15 del presente decreto e
dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014, nonche'
dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo
IV, Capo II, e dell'articolo 21 del regolamento (UE) n.
806/2014;
mm-bis) «MRU»: il Meccanismo di risoluzione unico,
ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del
regolamento (UE) n. 806/2014, composto dal Comitato di
Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di
debito di cui all'articolo 7-bis, della legge 30 aprile
1999, n. 130;
oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi
di una societa' cui e' conferito il potere di stabilire gli
indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione
generale, che supervisionano e monitorano le decisioni
della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di
fatto la societa'; nelle societa' per azioni, societa' in
accomandita per azioni e societa' cooperative per azioni a
responsabilita' limitata aventi sede legale in Italia, esso
identifica: (i) quando e' adottato il sistema tradizionale
o quello monistico, il consiglio di amministrazione; (ii)
quando e' adottato il sistema dualistico, il consiglio di
gestione; nel caso in cui sia adottato il sistema
dualistico e lo statuto attribuisca al consiglio di
sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle
operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari
della societa' ai sensi dell'articolo 2409-ter-decies,
comma 1, lettera f-bis, del codice civile, anche il
consiglio di sorveglianza;
pp) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o
comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo
comma, del codice civile, nonche' titoli convertibili in -
o che conferiscono il diritto di acquisire, o che
rappresentano - azioni, quote o i suddetti altri strumenti
finanziari;
qq) «passivita' ammissibili»: gli strumenti di capitale
non computabili nei fondi propri e le altre passivita' e di
uno dei soggetti indicati all'articolo 2, non escluse
dall'ambito di applicazione del bail-in in virtu'
dell'articolo 49, comma 1;
qq-bis) «passivita' computabili»: le passivita'
ammissibili che soddisfano le condizioni dell'articolo
16-quater ovvero dell'articolo 16-octies, comma 6, lettera
a), le passivita' indicate dall'articolo 2, comma 1, punto
49-bis, del regolamento (UE) n. 806/2014, nonche' gli
strumenti di capitale di classe 2 che soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 72-bis, paragrafo 1, lettera
b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
rr) «passivita' garantita»: una passivita' per la quale
il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di
adempimento e' garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o
da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in
proprieta' o con costituzione di garanzia reale, comprese
le passivita' derivanti da operazioni di vendita con patto
di riacquisto;
ss) «prestazione della garanzia»: il compimento degli
atti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera q), del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un
soggetto di cui all'articolo 2, punto 2, del Regolamento
(UE) n. 648/2012;
tt-bis) «requisito combinato di riserva di capitale»:
il requisito combinato di riserva di capitale come definito
all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e
relative disposizioni di recepimento;
tt-ter) «requisito di capitale di primo pilastro»: il
requisito di cui all'articolo 92, comma 1, del regolamento
(UE) n. 575/2013;
tt-quater) «requisito di capitale vincolante di secondo
pilastro»: il requisito stabilito in base alla normativa di
recepimento dell'articolo 104-bis della direttiva
2013/36/UE;
tt-quinquies) «riserva di capitale anticiclica»: il
requisito di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva
2013/36/UE e relative disposizioni di recepimento;
uu) «risoluzione»: l'applicazione di una o piu' misure
previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli
obiettivi indicati nell'articolo 21 ovvero indicate nel
programma di risoluzione adottato ai sensi dell'articolo 18
del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
vv) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato,
un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema
organizzato di negoziazione come definiti dall'articolo 4,
paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE;
zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-bis),
del Testo Unico Bancario;
aaa) «SIM»: una societa' di intermediazione mobiliare o
un'impresa di investimento dell'Unione europea che presta
uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di
investimento:
1) negoziazione per conto proprio;
2) assunzione a fermo e in aggiunta o in alternativa
collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei
confronti dell'emittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che
presta i servizi di cui alla Sezione A, punti 1 e/o 2,
dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 909/2014;
ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di cui
all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014;
ddd) «sistema di regolamento titoli»: un sistema di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del Regolamento (UE)
n. 909/2014;
eee) «sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un
accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n.
575/2013;
fff) «societa' controllante»: la societa' controllante
ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
ggg) «societa' controllate»: le societa' che sono
controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico
Bancario. Ai fini dell'applicazione ai gruppi bancari
cooperativi degli articoli 8, 13, 15, 16 e 70, del Titolo
III, Capo II-bis, nonche' del Titolo IV, Capo II, si
considerano societa' controllate altresi', ove appropriato,
le banche affiliate, la societa' capogruppo e le rispettive
societa' controllate, tenuto conto delle modalita' con cui
il requisito minimo di fondi propri e passivita'
computabili e' applicato a questi gruppi ai sensi
dell'articolo 16-quinquies, comma 3;
ggg-bis) «societa' controllate rilevanti»: le societa'
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135, del
regolamento (UE) n. 575/2013;
hhh) «societa' finanziarie»: le societa' di cui
all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico
Bancario;
lll) «societa' veicolo per la gestione delle
attivita'»: una societa' di capitali costituita ai sensi
del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione III, o
dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per acquisire, in tutto
o in parte, le attivita', i diritti o le passivita' di uno
o piu' enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte;
lll-bis) «soggetto assimilato a un ente di maggiori
dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che non e'
G-SII, che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le
cui attivita' totali sono inferiori a 100 miliardi di euro
e che e' considerato idoneo a porre rischi sistemici in
caso di dissesto o di rischio di dissesto dal Comitato di
Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia;
mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un
aiuto di Stato ai sensi dell'articoli 107, paragrafo 1, del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o qualsiasi
altro sostegno finanziario pubblico a livello
sovranazionale che se erogato a livello nazionale
configurerebbe un aiuto di stato, fornito per mantenere o
ripristinare la solidita', la liquidita' o la solvibilita'
di uno dei soggetti indicati all'articolo 2;
nnn) «Stato terzo»: uno Stato non facente parte
dell'Unione Europea;
ooo) «Stato membro»: uno Stato facente parte
dell'Unione Europea;
ppp) «strumenti di capitale»: gli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe 2 ai sensi
del Regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
relative disposizioni di attuazione;
ppp-bis) «strumenti di capitale primario di classe 1»:
le azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari
computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del
regolamento (UE) n. 575/2013;
qqq) «strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1»:
gli strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e relative
disposizioni di attuazione;
qqq-bis) «strumenti subordinati computabili»: gli
strumenti che soddisfano tutte le condizioni previste
dall'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013,
fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafi 3, 4 e 5
del medesimo regolamento;
rrr) «succursale significativa»: una succursale
considerata significativa nello Stato membro nel quale essa
e' stabilita ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della
direttiva 2013/36/UE;
sss) «Testo Unico Bancario»: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
uuu) «Testo Unico della Finanza»: il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme
di debito trasferibile, gli strumenti che creano o
riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di
acquistare titoli di debito.».
- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, cosi' recita:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica ai seguenti soggetti:
a) banche aventi sede legale in Italia;
b) societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario
e societa' appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli
articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario;
c) societa' incluse nella vigilanza consolidata ai
sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo
Unico Bancario;
d) societa' aventi sede legale in Italia incluse
nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.».
- Il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 6 (Collaborazione tra autorita'). - 1. Le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le
informazioni e le altre forme di collaborazione richieste
dalla Banca d'Italia, in conformita' delle leggi
disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
2. La Banca d'Italia, la Consob, la COVIP e l'IVASS
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, per agevolare le rispettive funzioni e non
possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
3. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
di informazioni, con le autorita' e i comitati che
compongono il SEVIF e il MRU, nonche' con le autorita' di
risoluzione degli altri Stati membri, per agevolare le
rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca
d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane
competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato membro
che ha fornito le informazioni.
4. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
informazioni con le autorita' e i soggetti esteri indicati
dalle disposizioni medesime. La collaborazione e lo scambio
di informazioni con le autorita' di Stati terzi sono
disciplinati dagli articoli 76 e 77.».
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Piani di risoluzione individuali). - 1. La
Banca d'Italia predispone, sentita l'autorita' competente,
un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a
vigilanza su base consolidata. Se la banca ha una o piu'
succursali significative in altri Stati membri, sono
sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati.
2. Fatto salvo l'articolo 11, il piano e' preparato in
base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e
prevede le modalita' per l'applicazione alla banca delle
misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione
secondo quanto stabilito dall'articolo 102.
3. Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali
ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalita'
d'intervento atte ad affrontarli, in conformita' al Capo
II.
4. Il piano e' riesaminato, e se necessario aggiornato,
almeno annualmente, nonche' in caso di significativo
mutamento della struttura societaria o organizzativa, della
attivita' o della situazione patrimoniale o finanziaria
della banca.
4-bis. Il piano e' riesaminato ai sensi del comma 4
dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione o l'esercizio
del potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo
IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n.
806/2014.
4-ter. Nei casi di riesame del piano di cui al comma
4-bis, la Banca d'Italia, nel fissare i termini per la
costituzione del requisito minimo di fondi propri e
passivita' computabili tiene conto del termine per
conformarsi agli orientamenti sui fondi propri
aggiuntivi.».
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Piani di risoluzione di gruppo). - 1. Per
ciascun gruppo che include una banca italiana, e'
predisposto un piano di risoluzione, che individua misure
per la risoluzione delle societa' appartenenti al gruppo
bancario e delle societa' incluse nella vigilanza
consolidata, indicate all'articolo 2, comma 1, lettera c),
e che identifica uno o piu' enti designati per la
risoluzione e gruppi soggetti a risoluzione.
2. Il piano di risoluzione e' preparato in base alle
informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le
modalita' per l'applicazione al gruppo delle misure e dei
poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto
stabilito dall'articolo 103.
3. Il piano di risoluzione e' riesaminato e, se
necessario, aggiornato almeno annualmente, nonche' in caso
di significativo mutamento della struttura giuridica o
organizzativa del gruppo, o della sua situazione
patrimoniale o finanziaria, avendo riguardo a ogni
componente del gruppo.
4. Il piano e' predisposto dalla Banca d'Italia quando
essa e' l'autorita' di risoluzione di gruppo. Sono sentite
le autorita' di risoluzione e le autorita' competenti degli
Stati membri in cui sono stabilite succursali significative
delle societa' del gruppo; sono inoltre sentite le
autorita' competenti per la vigilanza su base consolidata.
5. Se il gruppo include societa' aventi sede legale in
altri Stati membri, il piano e' predisposto e aggiornato
secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la
Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo sia
quando essa e' l'autorita' di risoluzione di una componente
del gruppo.
5-bis. Nei casi di cui al comma 5, se il gruppo
comprende piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, la
pianificazione delle azioni di risoluzione applicabili a
ciascun gruppo soggetto a risoluzione avviene con le
modalita' previste dall'articolo 70.».
- Il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Cooperazione).- 1. I soggetti cui il piano di
risoluzione si riferisce collaborano ai fini della
predisposizione e del tempestivo aggiornamento del piano, e
forniscono, anche per il tramite dell'autorita' competente,
le informazioni necessarie per la predisposizione,
l'aggiornamento e l'applicazione dei piani di risoluzione.
Essi conservano documentazione dettagliata dei contratti
finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione
della Banca d'Italia secondo i termini e le modalita' da
questa stabiliti.
2. Le banche e le capogruppo italiane controllate da
una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata
della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei
piani, delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro
dato che debba essere trasmesso tra la societa' estera
controllante e la Banca d'Italia.
3. Le societa' aventi sede legale in Italia che
controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in
un altro Stato membro collaborano con l'autorita' di
risoluzione di tale Stato al fine di assicurare la
trasmissione delle informazioni, dei documenti, e di ogni
altro dato rilevante per la predisposizione dei piani di
risoluzione.
4. La Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle
societa' che controllano una banca soggetta a vigilanza
consolidata in Italia, nonche' dell'autorita' competente,
comunicazione immediata di qualsiasi cambiamento che
comporta la necessita' di revisione o aggiornamento dei
piani di risoluzione.».
- Il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Valutazione della risolvibilita'). - 1. La
Banca d'Italia valuta, sentita l'autorita' competente, se
una banca non facente parte di un gruppo e' risolvibile. Se
la banca ha una o piu' succursali significative in altri
Stati membri, sono sentite anche le autorita' di
risoluzione di quegli Stati.
2. Una banca si intende risolvibile quando, anche in
presenza di situazioni di instabilita' finanziaria
generalizzata o di eventi sistemici, essa puo' essere
assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a
risoluzione, minimizzando le conseguenze negative
significative per il sistema finanziario italiano, di altri
Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di
assicurare la continuita' delle funzioni essenziali.
3. Per valutare la risolvibilita' si considerano gli
elementi indicati dall'articolo 104 e quanto stabilito dai
regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non
fa affidamento sulle seguenti misure:
a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto
salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
b) assistenza di liquidita' di emergenza fornita
dalla banca centrale;
c) assistenza di liquidita' fornita dalla banca
centrale con garanzie durata e tasso di interesse non
standard.
4. La valutazione e' effettuata in occasione della
preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione
in conformita' dell'articolo 7, che ne tiene debitamente
conto. La Banca d'Italia, se ritiene che la banca non e'
risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal
caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di
risoluzione e' sospeso fino alla definitiva individuazione
delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali
alla risolvibilita' ai sensi dell'articolo 14.».
- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Valutazione della risolvibilita' dei gruppi).
- 1. La Banca d'Italia valuta se un gruppo e' risolvibile,
quando e' l'autorita' di risoluzione di gruppo: sono
sentite le autorita' competenti per la vigilanza su base
consolidata e individuale. Se le banche del gruppo hanno
una o piu' succursali significative in altri Stati membri,
sono sentite anche le autorita' di risoluzione e competenti
di quegli Stati.
2. Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza
di situazioni di instabilita' finanziaria generalizzata o
di eventi sistemici, quando le componenti del gruppo
possono essere assoggettate alle procedure concorsuali
rispettivamente applicabili oppure quando il gruppo puo'
essere sottoposto alla risoluzione applicando le misure di
risoluzione ed esercitando i poteri di risoluzione nei
confronti degli enti designati per la risoluzione ad esso
appartenenti, in modo da minimizzare le conseguenze
negative significative per il sistema finanziario degli
Stati membri in cui le componenti o le succursali del
gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell'Unione
europea e nella prospettiva di assicurare la continuita'
delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del
gruppo mediante la loro separazione, se facilmente
praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi.
3. Per valutare la risolvibilita' si considerano gli
elementi indicati dall'articolo 104 e quanto stabilito dai
regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non
fa affidamento sulle misure indicate nell'art. 12, comma 3.
4. La valutazione e' effettuata in occasione della
preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione
di gruppo in conformita' all'art. 8, che ne tiene
debitamente conto. La Banca d'Italia, in qualita' di
autorita' di risoluzione di gruppo, se ritiene che il
gruppo non e' risolvibile, lo comunica tempestivamente
all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare
il piano di risoluzione di gruppo o di concorrere a una
decisione congiunta su di esso e' sospeso fino alla
definitiva individuazione delle misure per la rimozione
degli impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ai sensi
dell'art. 15.
4-bis. Se un gruppo e' composto da piu' di un gruppo
soggetto a risoluzione, la valutazione della risolvibilita'
e' effettuata su ciascun gruppo soggetto a risoluzione in
conformita' al presente articolo. Questa valutazione non fa
venir meno la valutazione della risolvibilita' dell'intero
gruppo ed e' effettuata secondo le modalita' di cui
all'articolo 8.».
- Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Rimozione degli impedimenti alla
risolvibilita' di banche non facenti parte di un gruppo). -
1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente
all'articolo 12, risultano impedimenti sostanziali alla
risolvibilita' di una banca, la Banca d'Italia ne da'
comunicazione alla banca stessa, all'autorita' competente,
nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in
cui sono stabilite succursali significative. In caso di
gruppo, si procede a norma dell'articolo 15.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, entro
quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione,
la banca propone misure per superare gli impedimenti.
2-bis. Quando l'impedimento alla risolvibilita' dipende
da una delle seguenti situazioni, la banca propone, entro
due settimane dalla data di ricevimento della comunicazione
di cui al comma 2, misure per ripristinare il rispetto dei
requisiti indicati nel presente comma e la tempistica per
la loro attuazione, tenuto conto delle cause
dell'impedimento:
a) la banca rispetta il requisito combinato di
riserva di capitale considerato in aggiunta ai requisiti di
capitale di primo pilastro e al requisito di capitale
vincolante di secondo pilastro, ma non in aggiunta al
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili
calcolato conformemente all'articolo 16- bis, lettera a);
b) la banca non rispetta i requisiti previsti dagli
articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o il
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili
previsto dagli articoli 16-quinquies o 16-sexies.
2-ter. La Banca d'Italia, sentita l'autorita'
competente, approva le misure proposte ai sensi dei commi 2
e 2-bis, se esse sono adeguate a superare l'impedimento, e
ne da' comunicazione alla banca. In caso contrario, la
Banca d'Italia indica alla banca, direttamente o per il
tramite dell'autorita' competente, le misure alternative da
adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2.
Esse sono individuate tenuto conto del possibile impatto
degli impedimenti sulla stabilita' finanziaria e
dell'effetto delle misure alternative sull'attivita' della
banca, sulla sua stabilita' e sulla sua capacita' di
contribuire al sistema economico, nonche' sul mercato dei
servizi finanziari e sulla stabilita' finanziaria di altri
Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro un mese
un piano per conformarsi ad esse.».
- Il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Rimozione degli impedimenti alla
risolvibilita' di gruppi). - 1. Se, a seguito della
valutazione effettuata conformemente all'articolo 13,
risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di un
gruppo con componenti aventi sede legale solo in Italia, la
Banca d'Italia ne da' comunicazione alla capogruppo,
all'autorita' competente, nonche' alle autorita' di
risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite
succursali significative.
2. La Banca d'Italia, in collaborazione con l'autorita'
di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente
all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1093/2010, prepara una relazione e la trasmette alla
capogruppo, nonche' alle autorita' di risoluzione degli
Stati membri in cui sono stabilite succursali
significative. La relazione analizza gli impedimenti
sostanziali alla risoluzione con riferimento al gruppo
nonche', se questo include piu' di un gruppo soggetto a
risoluzione, a questi ultimi e raccomanda misure mirate e
rispondenti al principio di proporzionalita', avendone
valutato l'impatto sulle componenti del gruppo.
3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della
relazione, la capogruppo puo' presentare osservazioni e
proporre misure alternative per superare gli impedimenti
individuati nella relazione. Se gli impedimenti individuati
nella relazione sono imputabili ad una situazione di cui
all'articolo 14, comma 2-bis, in relazione a una componente
del gruppo, si applicano i commi 2-bis e 2-ter del medesimo
articolo. La Banca d'Italia comunica all'autorita' di
vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorita' di
risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite
succursali significative, le misure proposte dalla
capogruppo.
4. La Banca d'Italia, sentite le autorita' competenti e
le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono
stabilite succursali significative, decide sulle misure
proposte dalla capogruppo, tenendo conto dell'impatto delle
misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera ed
eventualmente indica le misure da adottare tra quelle
elencate all'articolo 16, commi 1 e 2.
5. La decisione e' motivata e adottata entro quattro
mesi che decorrono dalla presentazione di eventuali
osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di
osservazioni, entro un mese dalla scadenza del termine di
quattro mesi di cui al comma 3. La decisione e' trasmessa
alla capogruppo. Se gli impedimenti alla risolvibilita'
sono imputabili a una situazione di cui all'articolo 14,
comma 2-bis, la decisione e' adottata entro due settimane
dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte
della capogruppo di cui al comma 3.
6. In caso di gruppo con componenti aventi sede legale
in altri Stati membri, si applica la procedura di cui
all'articolo 70.».
- Il testo dell'articolo 16 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 16 (Misure di rimozione degli impedimenti alla
risolvibilita'). - 1. Ai fini degli articoli 14, comma
2-ter, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia puo' ordinare
ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2 di:
a) modificare o adottare accordi di finanziamento
infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo
o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali;
b) limitare il livello massimo di esposizione ai
rischi, individuali e aggregati;
c) fornire informazioni rilevanti ai fini della
risoluzione, anche su base periodica;
d) cedere o dismettere determinati beni o rapporti
giuridici;
e) limitare, sospendere o cessare determinate
attivita', linee di business, vendita di prodotti, o
astenersi da intraprenderne di nuovi.
2. Ai fini degli articoli 14, comma 2-ter, e 15, commi
4 e 6, la Banca d'Italia puo' inoltre:
a) imporre modifiche alla forma giuridica o alla
struttura operativa di uno dei soggetti di cui all'articolo
2, per ridurne la complessita' e assicurare che le funzioni
essenziali possano, in caso di risoluzione, essere separate
dalle altre funzioni; se per dare attuazione alle modifiche
e' richiesto il conferimento dell'intera azienda bancaria a
una societa' controllata, ai soci non spetta il diritto di
recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile;
b) imporre a una societa' non finanziaria di cui
all'art. 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario,
anche se avente sede legale in altri Stati membri, di
costituire una societa' finanziaria intermedia che
controlli la banca, se necessario per agevolarne la
risoluzione ed evitare che la risoluzione determini
conseguenze negative sulle componenti non finanziarie del
gruppo;
b-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2 di
presentare un piano per ripristinare il rispetto del
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili
oltre che, se del caso, del requisito combinato di riserva
di capitale in aggiunta al requisito di fondi propri e
passivita' computabili;
c) ordinare a un soggetto di cui all'articolo 2 di
emettere passivita' computabili o adottare altre misure per
ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 16-septies e
16-octies, anche intraprendendo trattative per modificare
le clausole applicabili alle passivita' computabili, agli
strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di classe
2 emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa
gli strumenti, l'eventuale riduzione o conversione disposta
dalla Banca d'Italia;
c-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2,
di modificare il profilo di durata degli strumenti di fondi
propri, d'intesa con l'autorita' competente, e delle
passivita' computabili per assicurare il rispetto del
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili.
2-bis. La Banca d'Italia esercita i poteri del presente
articolo per dare attuazione alle istruzioni del Comitato
di Risoluzione Unico ai sensi dell'articolo 10 del
regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del
Consiglio.».
- Il Capo II del Titolo III del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e' cosi' rubricato:
«Titolo III Misure preparatorie
Capo II Risolvibilita'».
- Il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (Accertamento dei presupposti).- 1. L'organo
di amministrazione o di controllo di una banca informa
tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale
Europea, quali autorita' competenti, se ritiene che la
banca e' in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi
dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se l'autorita'
competente e' la Banca Centrale Europea, essa ne da' senza
indugio comunicazione alla Banca d'Italia.
2. La sussistenza dei presupposti previsti
dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), e' accertata,
in conformita' delle disposizioni del MRU, dalla Banca
centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla
Banca d'Italia.
2-bis. L'accertamento della sussistenza dei presupposti
previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), e'
comunicato senza indugio alla Banca Centrale Europea, al
Comitato di Risoluzione Unico, alle autorita' competenti
per la vigilanza e la risoluzione delle succursali della
banca interessata dai provvedimenti, al sistema di garanzia
dei depositi, all'autorita' di risoluzione di gruppo, al
Ministro dell'economia e delle finanze, all'autorita' di
vigilanza su base consolidata e al CERS.
3. (abrogato).».
- Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 20 (Individuazione della procedura di crisi) . -
1. Quando risultano accertati i presupposti indicati
all'articolo 17, e' disposta alternativamente nei confronti
di una banca:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre
partecipazioni, di strumenti di capitale e delle passivita'
computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo
16-octies, comma 6, lettera a), anche se di durata
inferiore all'anno, emessi dalla banca, quando cio'
consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio
di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
b) la risoluzione della banca o la liquidazione
coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo
80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla
lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto
o di rischio di dissesto.
2. La risoluzione e' disposta quando, in conformita'
delle disposizioni del MRU, il Comitato di Risoluzione
Unico o la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza
dell'interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione
e' necessaria e proporzionata per conseguire uno o piu'
obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione
della banca a liquidazione coatta amministrativa non
consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa
misura.».
- Il testo dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 23 (Valutazione). - 1. L'avvio della risoluzione
o la riduzione e conversione di azioni, di altre
partecipazioni e di strumenti di capitale e di passivita'
computabili nei confronti di un soggetto di cui
all'articolo 2 e' preceduto da una valutazione equa,
prudente e realistica delle sue attivita' e passivita'.
2. La valutazione e' effettuata su incarico della Banca
d'Italia da un esperto indipendente, ivi incluso il
commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo
71 del Testo Unico Bancario.
3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto,
i componenti dei suoi organi nonche' i suoi dipendenti
rispondono in caso di dolo o colpa grave.».
- Il testo dell'articolo 24 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 24 (Finalita' e contenuto della valutazione). -
1. La valutazione e' volta a:
a) fornire elementi perche' sia accertata l'esistenza
dei presupposti per la risoluzione, o per la riduzione e
conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e
degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili;
b) fornire elementi perche' siano individuate le
azioni di risoluzione piu' appropriate, tenendo anche conto
di quanto previsto nel piano di risoluzione;
c) quantificare l'entita' della riduzione o
conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e
degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili,
necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto
dei requisiti prudenziali;
d) se tra le azioni di risoluzione e' indicato il
bail-in, quantificare l'entita' della riduzione e
conversione delle passivita' ammissibili;
e) se tra le azioni di risoluzione e' indicata la
cessione ai sensi del Capo IV, Sezione II, fornire elementi
utili per:
i) individuare i beni e i rapporti giuridici che
possono essere ceduti all'ente-ponte o alla societa'
veicolo per la gestione delle attivita' e quantificare gli
eventuali corrispettivi da pagare, a fronte della cessione,
all'ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai
titolari delle azioni o di altre partecipazioni;
ii) individuare i beni e i rapporti giuridici che
possono essere ceduti a soggetti terzi diversi
dall'ente-ponte o dalla societa' veicolo per la gestione
delle attivita' nonche' accertare le condizioni commerciali
che devono sussistere a norma dell'articolo 40, comma 2.
2. La valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche
per quanto concerne i tassi di insolvenza e la gravita'
delle perdite. Queste sono accertate con riferimento al
momento in cui e' effettuata la valutazione; ove possibile,
e' altresi' fornita una stima delle perdite che potrebbero
risultare al momento dell'applicazione delle azioni di
risoluzione o dell'esercizio del potere di riduzione o
conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e
degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili.
3. La valutazione non puo' basarsi sull'eventualita'
che sia concesso un sostegno finanziario pubblico
straordinario o un'assistenza di liquidita' di emergenza o
un'assistenza di liquidita' della banca centrale con
caratteristiche non standard di garanzia, durata e tasso
d'interesse.
4. La valutazione tiene inoltre conto degli interessi o
commissioni che il fondo di risoluzione puo' imputare per
eventuali prestiti o garanzie forniti all'ente soggetto a
risoluzione.
5. La valutazione identifica le diverse categorie di
azionisti e creditori in relazione al rispettivo ordine di
priorita' applicabile in sede concorsuale e stima il
trattamento che ciascuna categoria di azionisti e creditori
riceverebbe se l'ente fosse liquidato, secondo la
liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo
Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale
applicabile.
6. La valutazione e' accompagnata dalle seguenti
informazioni, risultanti dai libri e registri contabili:
a) stato patrimoniale piu' recente e relazione sulla
situazione finanziaria;
b) analisi e stima del valore contabile delle
attivita';
c) elenco delle passivita' in bilancio o fuori
bilancio, con indicazione dell'ordine di priorita'
applicabile in sede concorsuale;
7. Quando opportuno per le decisioni di cui al comma 1,
lettera e), l'analisi e la stima del valore contabile delle
attivita' e delle passivita' sono integrate con una stima
del valore di mercato delle attivita' e delle passivita'.».
- Il testo dell'articolo 25 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 25 (Valutazione provvisoria). - 1. Quando
sussistono motivi di urgenza che non permettono di
procedere ai sensi dell'articolo 24, l'avvio di un'azione
di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni,
delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale,
delle passivita' computabili possono essere disposti sulla
base di una valutazione provvisoria.
2. La valutazione provvisoria e' effettuata dalla Banca
d'Italia o dal commissario straordinario nominato ai sensi
dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. Essa include una
stima adeguatamente motivata di eventuali ulteriori
perdite. Si applicano l'articolo 23, commi 1, primo
periodo, e 3, e l'articolo 24, commi 1, 4 e 5, ove
possibile.
3. La valutazione provvisoria e' seguita, non appena
possibile, da una valutazione definitiva conforme agli
articoli 23 e 24. Se quest'ultima e' effettuata insieme
alla valutazione prevista dall'articolo 88, deve rimanere
da essa distinta.
4. La valutazione definitiva e' finalizzata ad
assicurare che eventuali perdite siano pienamente rilevate
e a fornire elementi utili per la decisione di
ripristinare, in tutto o in parte, il valore dei diritti
degli azionisti o dei creditori o incrementare il
corrispettivo pagato, in conformita' agli articoli 29,
comma 3, e 51, comma 2. La valutazione definitiva di per
se' non richiede modifiche al programma di risoluzione.».
- Il testo dell'articolo 26 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 26 (Tutela giurisdizionale e indennita' spettanti
ai soggetti incaricati della valutazione).- 1. La decisione
di applicare una misura di risoluzione o esercitare un
potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o
convertire le azioni, le altre partecipazioni, gli
strumenti di capitale e le passivita' computabili si basa
sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art. 25. La
valutazione e' parte integrante della decisione.
2. Non e' ammessa tutela giurisdizionale contro la
valutazione, finche' non e' stata adottata la decisione di
cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non e'
ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa puo'
essere oggetto di contestazione solo nell'ambito
dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95.
3. Alle indennita' spettanti ai soggetti incaricati
della valutazione ai sensi della presente Sezione si
applica l'art. 37, commi 7 e 8.».
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 27 (Presupposti). - 1. Le azioni, le altre
partecipazioni, gli strumenti di capitale e le passivita'
computabili emessi da un soggetto indicato nell'articolo 2
sono ridotti o convertiti, secondo quanto previsto dal
presente Capo:
a) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o
della liquidazione coatta amministrativa, quando nei
confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 sono
accertati i presupposti indicati dall'articolo 20, comma 1,
lettera a), anche in combinazione con l'intervento di uno o
piu' soggetti terzi, incluso un sistema di garanzia dei
depositanti; o
b) in combinazione con un'azione di risoluzione,
quando il programma di risoluzione prevede misure che
comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore
dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo
caso, essa e' disposta immediatamente prima o
contestualmente all'applicazione di tali misure.».
- Il testo dell'articolo 28 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 28 (Strumenti soggetti a riduzione o
conversione). -1. Per i soggetti di cui all'articolo 2 la
riduzione o la conversione e' disposta con riferimento alle
riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni, agli
strumenti di capitale computabili nei fondi propri su base
individuale e alle passivita' computabili di cui
all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche con
durata residua inferiore a un anno, quando si realizzano
per detti soggetti i presupposti indicati nell'articolo 20,
comma 1, lettera a).
2. Quando i presupposti indicati nell'articolo 20,
comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la
riduzione o la conversione e' disposta con riferimento a:
a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni,
gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo,
computabili nei fondi propri su base individuale o
consolidata e le passivita' computabili che rispettano i
requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera
a), anche se con durata residua inferiore a un anno;
b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni,
gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato
all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei
fondi propri su base sia individuale sia consolidata e le
passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui
all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con
durata residua inferiore a un anno; se del gruppo fa parte
una societa' avente sede legale in un altro Stato membro,
la misura e' disposta in conformita' dell'articolo 30.
2 bis. Se gli strumenti e le passivita' oggetto di
riduzione o conversione sono stati acquistati dall'ente
designato per la risoluzione indirettamente mediante altre
componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il
potere di ridurre o di convertire tali strumenti e
passivita' e' esercitato di modo che le perdite siano
effettivamente trasferite dal loro emittente all'ente
designato per la risoluzione attraverso le componenti del
gruppo interessate e che l'emittente sia ricapitalizzato
dall'ente designato per la risoluzione.
3. La riduzione o la conversione e' disposta
nell'ordine indicato dall'articolo 52, limitatamente alle
passivita' indicate nel presente articolo. Si applica
inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6.».
- Il testo dell'articolo 29 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 29. (Riduzione o conversione). - 1. La riduzione
o la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia. Nel caso
previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera a), il
provvedimento e' pubblicato secondo la previsione
dell'articolo 32, commi 3 e 5.
2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche ai
fini della realizzazione di operazioni di capitalizzazione
con l'intervento di soggetti terzi, 58. Si applicano
altresi' gli articoli 87 e 88.
3. L'importo della riduzione o della conversione e'
determinato nella misura necessaria per coprire le perdite,
assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e
conseguire gli obiettivi della risoluzione, come
quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo
I, Sezione II. Se la valutazione e' provvisoria e gli
importi della riduzione o della conversione in essa
indicati risultano superiori a quelli risultanti dalla
valutazione definitiva, l'importo della riduzione o della
conversione puo' essere ripristinato per la differenza.
4. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2, il
valore delle azioni, delle altre partecipazioni e degli
strumenti di capitale emessi da una societa' controllata e
computabili nei fondi propri su base consolidata e quello
delle passivita' computabili che rispettano i requisiti di
cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se
con durata residua inferiore a un anno non puo' essere
ridotto in misura maggiore o essere convertito a condizioni
meno favorevoli per il suo titolare rispetto alla misura
della riduzione di valore o alle condizioni di conversione
degli strumenti dello stesso rango emessi dalla capogruppo
o dalla societa' posta al vertice del gruppo soggetto a
vigilanza consolidata e computabili nei fondi propri su
base consolidata.
4-bis. Della riduzione o conversione delle riserve,
delle azioni, delle altre partecipazioni, degli strumenti
di capitale e delle passivita' computabili, che rispettano
i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera
a), anche se con durata residua inferiore a un anno, si
tiene conto per verificare il rispetto delle condizioni
previste dall'articolo 49, comma 6, lettera a), e comma 8,
lettera a).».
- Il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 30 (Cooperazione fra autorita') .-1. La Banca
d'Italia collabora con le autorita' degli altri Stati
membri per l'adozione della decisione congiunta prevista
dall'articolo 62 della direttiva 2014/59/UE sulla
sussistenza dei presupposti per la riduzione o la
conversione quando gli strumenti o le passivita' su cui
applicare queste misure sono computati nei fondi propri su
base individuale e consolidata o nel requisito minimo di
fondi propri e passivita' computabili per le componenti del
gruppo soggetto a risoluzione che non sono enti designati
per la risoluzione e ricorre una delle seguenti
circostanze:
a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza
consolidata della Banca d'Italia comprende un soggetto di
cui all'articolo 2 con sede legale in un altro Stato
membro;
b) un soggetto di cui all'articolo 2 avente sede
legale in Italia e' sottoposto a vigilanza consolidata in
un altro Stato membro.
2. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni
congiunte di riduzione del valore o di conversione degli
strumenti e delle passivita' di cui all'articolo 28 nei
confronti di societa' aventi sede in Italia.
3. Se non e' raggiunta una decisione congiunta, la
Banca d'Italia assume le determinazioni di propria
competenza circa la sussistenza dei presupposti per la
riduzione o la conversione in relazione a:
a) gli strumenti e le passivita' soggetti a riduzione
o conversione emessi da banche italiane, ancorche' soggette
a vigilanza consolidata in un altro Stato membro;
b) gli strumenti e le passivita' soggetti a riduzione
o conversione emessi da soggetti di cui all'articolo 2,
lettere b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro e
inclusi nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia.
4. Nell'assumere le determinazioni di propria
competenza, la Banca d'Italia tiene conto del potenziale
impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti
gli Stati membri in cui operano la banca o il gruppo
interessati.».
- Il testo dell'articolo 31 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 31 (Ulteriori previsioni in caso di conversione).
- 1. Ai titolari degli strumenti o delle passivita'
soggetti a conversione possono essere attribuite azioni
computabili nel capitale primario di classe 1 emesse, oltre
che dalla societa' nei cui confronti e' stata disposta la
riduzione o la conversione, anche da altre componenti del
gruppo, inclusa la societa' posta al vertice del gruppo. Se
queste hanno sede legale in un altro Stato membro,
l'attribuzione degli strumenti e' disposta previo accordo
con l'autorita' di risoluzione dello Stato membro
interessato.
2. Ai titolari degli strumenti o delle passivita'
soggetti a conversione non possono essere attribuiti
strumenti di capitale primario di classe 1 che siano stati
emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello Stato
o di societa' controllate dallo Stato.
3. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla
conversione si applica l'articolo 53.».
- Il testo dell'articolo 32 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 32 (Avvio della risoluzione). - 1. Quando, nei
casi previsti dall'articolo 7 paragrafo 3, lettera e), del
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, risultano accertati i presupposti indicati
all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca
d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e
delle finanze, dispone l'avvio della risoluzione con un
provvedimento che contiene:
a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della
risoluzione;
b) il programma di risoluzione, nel quale, tra
l'altro:
1) sono individuate le misure di risoluzione da
adottare sulla base della valutazione effettuata ai sensi
del Capo I, Sezione II;
2) in caso di applicazione del bail-in, sono
indicati il suo ammontare e le categorie di passivita'
escluse ai sensi dell'articolo 49, comma 2;
3) e' indicato se si fara' ricorso al fondo di
risoluzione;
4) vengono, se del caso, indicati i termini e il
periodo della sospensione o della restrizione di cui agli
articoli 66, 67 e 68;
5) viene, se del caso, disposta la permanenza nella
carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di
controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 22,
comma 1, lettera e);
6) se e' prevista la costituzione di un ente-ponte
o di una societa' veicolo per la gestione delle attivita',
sono indicati:
i) i beni e i rapporti giuridici da cedere
all'enteponte o alla societa';
ii) le modalita' di costituzione dell'ente-ponte
o della societa';
iii) le modalita' di cessione delle
partecipazioni al capitale sociale dell'ente-ponte o delle
sue attivita' o passivita'.
2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle
finanze e' condizione di efficacia del provvedimento. La
Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, determina la
decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga
all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della
risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia
previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito
internet della Banca d'Italia, e su quello dell'ente
sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese
nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla
Banca d'Italia.
4. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della
risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia
previsto dal comma 2, sono trasmessi alla Banca Centrale
Europea, all'ente sottoposto a risoluzione, al sistema di
garanzia dei depositi e al sistema di indennizzo degli
investitori ai quali l'ente aderisce, al fondo di
risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM,
all'AEAP, al CERS nonche', se del caso, alla Consob, alle
autorita' di altri Stati membri competenti per la vigilanza
su base consolidata o la risoluzione di gruppo, alle
autorita' competenti per la vigilanza o la risoluzione
sulle succursali dell'ente sottoposto a risoluzione o ai
gestori dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli,
nonche' alle controparti centrali cui l'ente aderisce, e
alle rispettive autorita' di vigilanza su tali soggetti.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono
effettuate in tempi coerenti con la necessita' di non
pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca
d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.
6. Il programma di risoluzione puo' essere modificato
con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 4. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5.
7. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non
si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.
241, in materia di partecipazione al procedimento
amministrativo.
8.».
- Il testo dell'articolo 33 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 33 (Presupposti per l'avvio della risoluzione di
altri soggetti). - 1. Una societa' finanziaria avente sede
legale in Italia controllata da una societa' inclusa nella
vigilanza su base consolidata puo' essere sottoposta a
risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui
all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2 e' verificata in
capo a essa e alla societa' controllante inclusa nella
vigilanza consolidata.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una societa',
avente sede legale in Italia, diversa da una banca o da una
SIM, che controlla una banca puo' essere sottoposta a
risoluzione se e' verificata in capo ad essa la sussistenza
dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera
b), e 2. Alle stesse condizioni puo' essere sottoposta a
risoluzione la societa' avente sede legale in Italia
diversa da una banca o da una SIM che controlla una banca
avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Se per una societa' di cui al comma 2 non sussistono
i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera
b), e 2, la risoluzione puo' comunque essere avviata
quando:
a) la societa' e' un ente designato per la
risoluzione;
b) la sussistenza dei presupposti indicati
all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, e' verificata
con riguardo ad almeno una banca o una SIM da essa
controllata che non e' a sua volta un ente designato per la
risoluzione;
c) la situazione patrimoniale della banca o della SIM
controllata di cui alla lettera b) e' tale che il suo
dissesto minaccia il gruppo soggetto a risoluzione nel suo
complesso ed e' necessario adottare un'azione di
risoluzione nei confronti della banca o della SIM stessa o
del gruppo.
4. (abrogato).
5. Quando la societa' indicata al comma 2 e' una
societa' non finanziaria, la risoluzione non e' avviata nei
suoi confronti se:
a) la risoluzione non e' indispensabile per
conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 21; o
b) la societa' controlla la banca indirettamente
attraverso una societa' finanziaria intermedia; in questo
caso il piano di risoluzione prevede che la societa'
finanziaria intermedia sia individuata come ente designato
per la risoluzione e la risoluzione puo' essere avviata nei
confronti della societa' finanziaria intermedia, se ne
sussistono i presupposti ai sensi del presente articolo.
6. L'organo di amministrazione o quello di controllo di
una societa' indicata ai commi 1 e 2 informa
tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale
Europea, quali autorita' competenti, quando reputa che la
societa' versa in una situazione di dissesto o e' a rischio
di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a).
In questo caso, la Banca Centrale Europea, quale autorita'
competente, ne da' senza indugio comunicazione alla Banca
d'Italia.».
- Il testo dell'articolo 34 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 34 (Attuazione del programma di risoluzione). -
1. La Banca d'Italia da' esecuzione al programma di
risoluzione, come definito con il provvedimento di cui
all'articolo 32, comma 1, attuando le misure ivi indicate
ed esercitando i poteri previsti dal Capo V.
2. Il programma e' attuato dalla Banca d'Italia in una
o piu' delle seguenti modalita':
a) con atti di uno o piu' commissari speciali dalla
stessa nominati, che esercitano i poteri disciplinati
dall'articolo 37 e dal Capo V;
b) con atti che tengono luogo di quelli dei
competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari
di altre partecipazioni;
c) con provvedimenti di carattere particolare, anche
rivolti agli organi dell'ente sottoposto a risoluzione, ai
sensi del comma 4.
3. La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di
carattere particolare di cui al comma 2 e' stabilita anche
in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241. Non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto
1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento
amministrativo.
4. Gli atti e i provvedimenti con i quali la Banca
d'Italia e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 37
danno attuazione alle misure ed esercitano i poteri
indicati al comma 1 sono soggetti agli obblighi
pubblicitari previsti dall'articolo 32, commi 3 e 5.
4-bis Per gli atti compiuti in attuazione dei
provvedimenti indicati al comma 2, lettera c), la
responsabilita' dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente
sottoposto a risoluzione e' limitata ai soli casi di dolo o
colpa grave.».
- Il testo dell'articolo 37 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 37 (Commissari speciali). - 1. I commissari
speciali, salva diversa previsione del provvedimento di
nomina, hanno la rappresentanza legale dell'ente sottoposto
a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei
titolari di altre partecipazioni e dell'organo di
amministrazione di quest'ultimo, promuovono e adottano le
misure necessarie per conseguire gli obiettivi della
risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e
previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di
nomina o successivamente.
2. I commissari speciali sono in possesso di adeguate
competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il
provvedimento di nomina dei commissari e' pubblicato per
estratto sul sito internet della Banca d'Italia. I
commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali.
3. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni
relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo
81, commi 1-ter, 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7,
e nell'articolo 85 del Testo Unico Bancario.
4. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la
durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere
prorogato.
5. Quando la risoluzione riguarda un gruppo, possono
essere nominati gli stessi commissari speciali per tutte le
componenti del gruppo sottoposte a risoluzione, per
agevolare lo svolgimento delle procedure e il ripristino
della stabilita' del gruppo.
6. Unitamente ai commissari speciali, e' nominato un
comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri,
che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al
comitato si applicano le disposizioni relative al comitato
di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 1-ter, 2
e 3, e 84 del Testo Unico Bancario.
7. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai
membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla
Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e
sono a carico dell'ente sottoposto a risoluzione. Esse
possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si
rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di
risoluzione utilizzata:
a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai
titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o
all'ente sottoposto a risoluzione;
b) sull'ente sottoposto a risoluzione;
c) sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o
della societa' veicolo per la gestione delle attivita'
oggetto di liquidazione.
8. I crediti per le indennita' spettanti ai commissari
speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello
di cui al comma 7, lettere b) e c), sono muniti di
privilegio generale e sono, in caso di concorso,
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge
fallimentare.».
- Il testo dell'articolo 38 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38 (Chiusura della risoluzione).- 1. La Banca
d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito
i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere
piu' utilmente perseguiti, informata l'autorita'
competente, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai
commissari speciali e ai componenti del comitato di
sorveglianza, ove nominati, o agli organi di
amministrazione e controllo dell'ente sottoposto a
risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attivita'
svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono
trasmessi alla Banca d'Italia.
2. Della chiusura della risoluzione e' data notizia
mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto
dall'articolo 32, comma 3.
3. Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di
cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano
attivita' o passivita' in capo all'ente sottoposto a
risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a liquidazione
coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo
Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della
necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione,
nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al
cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62
per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e'
dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli
articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge
fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.».
- Il testo dell'articolo 40 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 40 (Cessione). - 1. La cessione, in una o piu'
soluzioni, a un soggetto terzo, diverso da un ente-ponte o
da una societa' veicolo per la gestione delle attivita', ha
ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse
da un ente sottoposto a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita',
anche individuabili in blocco, di un ente sottoposto a
risoluzione, o parte di essi.
2. La cessione e' effettuata a condizioni di mercato
secondo quanto previsto dal presente articolo, sulla base
della valutazione effettuata a norma del Capo I, Sezione
II.
3. Il corrispettivo pagato dal cessionario e'
corrisposto a:
a) i titolari delle azioni o delle altre
partecipazioni, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);
b) l'ente sottoposto a risoluzione, nel caso previsto
dal comma 1, lettera b).
4. La cessione e' condotta nel rispetto dei seguenti
principi:
a) assicurare la massima trasparenza e la correttezza
delle informazioni concernenti l'oggetto della cessione,
tenuto conto delle circostanze e compatibilmente con
l'obiettivo di preservare la stabilita' finanziaria;
b) evitare discriminazioni tra i potenziali
cessionari, prevedere presidi volti a evitare conflitti di
interesse, nonche' tenere conto delle esigenze di celerita'
di svolgimento della risoluzione;
c) ottenere il prezzo piu' alto possibile.
5. La cessione puo' essere effettuata sulla base di
trattative con potenziali cessionari a livello individuale,
nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4, lettera b),
salvo quanto previsto dal comma 7.
6. Le comunicazioni al pubblico delle informazioni
privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
n. 596/2014, relative alla cessione, possono essere
differite nel rispetto dei paragrafi 4 o 5 del medesimo
articolo.
7. La cessione puo' essere disposta in deroga al comma
4, quando e' ragionevolmente prevedibile che l'applicazione
dei principi ivi indicati comprometterebbe l'esito della
cessione o il raggiungimento degli obiettivi della
risoluzione e aggraverebbe la minaccia per la stabilita'
finanziaria.
8. La Banca d'Italia, se del caso su richiesta
dell'autorita' competente, puo', in vista dell'avvio della
risoluzione, chiedere a una banca o a una capogruppo di
contattare potenziali acquirenti per predisporre la
cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi del presente
articolo nel rispetto dell'articolo 5.».
- Il testo dell'articolo 42 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 42 (Costituzione e funzionamento
dell'ente-ponte). - 1. L'ente-ponte e' costituito per
gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi
dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la
continuita' delle funzioni essenziali precedentemente
svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le
condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le
partecipazioni al capitale o i diritti, le attivita' o le
passivita' acquistate. Sono fatte salve le eventuali
limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela
della concorrenza.
2. Il capitale dell'ente-ponte e' interamente o
parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da
autorita' pubbliche.
3. La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ai
sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c):
0a) dispone la costituzione dell'ente-ponte in forma
di societa' per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo
statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito
dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della societa' nel
registro delle imprese, nonche', fermo restando il comma 7,
di ogni adempimento necessario per la costituzione della
societa'. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice
civile, per le operazioni compiute in nome della societa'
prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale risponde soltanto la societa' con il proprio
patrimonio. A seguito del loro insediamento gli
amministratori della societa' curano il perfezionamento
degli adempimenti richiesti dalla legge;
a) approva le modifiche all'atto costitutivo e allo
statuto dell'enteponte, nonche' la strategia e il profilo
di rischio;
b) in funzione dell'assetto proprietario
dell'ente-ponte nomina o approva la nomina dei componenti
degli organi di amministrazione e controllo dello stesso,
l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni;
c) stabilisce restrizioni all'attivita'
dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto
della disciplina degli aiuti di Stato.
4. In caso di applicazione del bail-in ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, lettera b), l'eventuale
conversione in capitale delle passivita' cedute
all'ente-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio
su quest'ultimo dei poteri alla stessa attribuiti dal
presente articolo.
5. L'ente-ponte esercita l'attivita' bancaria o la
prestazione di servizi e attivita' di investimento se e'
autorizzato allo svolgimento delle medesime attivita' ai
sensi della normativa vigente.
6. L'ente-ponte, nello svolgimento dell'attivita'
bancaria o nella prestazione di servizi e attivita' di
investimento, rispetta i requisiti previsti dal Regolamento
(UE) n. 575/2013, dal Testo Unico Bancario o dal Testo
Unico della Finanza e dalle relative disposizioni
attuative.
7. In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6,
l'ente-ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi
della risoluzione, e' autorizzato provvisoriamente a
esercitare l'attivita' bancaria o a prestare servizi e
attivita' di investimento anche se non soddisfa
inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa
applicabile. La Banca d'Italia presenta una richiesta
all'autorita' responsabile per i relativi provvedimenti.
8. L'ente-ponte, i componenti dei suoi organi di
amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza
rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli
azionisti e dei creditori propri e dell'ente sottoposto a
risoluzione.».
- Il testo dell'articolo 43 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 43 (Cessione). - 1. La cessione, in una o piu'
soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse
da uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di
esse;
b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita',
anche individuabili in blocco, di uno o piu' enti
sottoposti a risoluzione, o parte di essi.
2. Il valore complessivo delle passivita' cedute
all'enteponte non supera il valore totale dei diritti e
delle attivita' ceduti o provenienti da altre fonti.
3. La Banca d'Italia puo' disporre la cessione a un
terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei
diritti, delle attivita' o delle passivita' da esso
acquisiti, purche' la cessione avvenga mediante una
procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei
confronti dei potenziali acquirenti e assicurando che la
cessione avvenga a condizioni di mercato. Se necessario per
conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 42, comma 1,
la cessione puo' essere disposta anche sulla base di
trattative con potenziali acquirenti a livello individuale.
4. Fermo restando l'articolo 47, comma 9, l'ente-ponte
succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti,
nelle attivita' o nelle passivita' ceduti, salvo che la
Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per
conseguire gli obiettivi della risoluzione.
5. Si applica l'articolo 40, comma 3.».
- Il testo dell'articolo 45 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 45 (Costituzione e funzionamento della societa'
veicolo per la gestione delle attivita').- In vigore dal 16
novembre 2015. 1. La societa' veicolo per la gestione delle
attivita' e' costituita per amministrare i beni e i
rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di
massimizzarne il valore, anche attraverso una successiva
cessione degli stessi o delle partecipazioni nella societa'
stessa ovvero la sua liquidazione. Il capitale della
societa' e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo
di risoluzione o da autorita' pubbliche.
2. La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ai
sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c):
0a) dispone la costituzione della societa' veicolo
per la gestione delle attivita' in forma di societa' per
azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento
della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto
costitutivo e dell'iscrizione della societa' nel registro
delle imprese, nonche' di ogni adempimento necessario per
la costituzione della societa'. In deroga all'articolo
2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni
compiute in nome della societa' prima della pubblicazione
del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde
soltanto la societa' con il proprio patrimonio. A seguito
del loro insediamento gli amministratori della societa'
curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla
legge;
a) approva le modiche all'atto costitutivo e allo
statuto della societa', nonche' la strategia e il profilo
di rischio;
b) in funzione dell'assetto proprietario della
societa', nomina o approva la nomina dei componenti degli
organi di amministrazione e controllo della stessa,
l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.».
- Il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 49 (Passivita' escluse dal bail-in).- 1. Sono
soggette al bail-in tutte le passivita', ad eccezione delle
seguenti:
a) i depositi protetti;
b) le passivita' garantite, incluse le obbligazioni
bancarie garantite, le passivita' derivanti da contratti
derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli
ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore
delle attivita' poste a garanzia delle stesse, nonche' le
passivita' nei confronti dell'amministrazione tributaria ed
enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da
privilegio o altra causa legittima di prelazione;
c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da
parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilita'
dei clienti, inclusa la disponibilita' detenuta nella
prestazione di servizi e attivita' di investimento e
accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento
collettivo o fondi di investimento alternativi, a
condizione che questi clienti siano protetti nelle
procedure concorsuali applicabili;
d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto
fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo,
in qualita' di beneficiario, a condizione che quest'ultimo
sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
e) passivita' con durata originaria inferiore a sette
giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del
gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione;
f) passivita' con durata residua inferiore a sette
giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di
regolamento titoli, nonche' dei suoi gestori o
partecipanti, purche' le passivita' derivino dalla
partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai
sistemi, o di una controparte centrale autorizzata
nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 14 del
regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta dall'AESFEM ai
sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento;
g) passivita' nei confronti dei seguenti soggetti:
i) dipendenti, limitatamente alle passivita'
riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici
o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in e'
applicato alla componente variabile della remunerazione,
salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In
ogni caso, esso e' applicato alla componente variabile
della remunerazione del personale piu' rilevante
identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014;
ii) fornitori di beni o servizi necessari per il
normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione;
iii) sistemi di garanzia dei depositanti,
limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a
risoluzione per l'adesione ai sistemi.
iii-bis) le passivita' nei confronti di soggetti di
cui all'articolo 2 che appartengono allo stesso gruppo
soggetto a risoluzione ma non sono enti designati per la
risoluzione, tranne quando queste passivita' abbiano, nella
gerarchia applicabile in sede concorsuale, rango pari o
inferiore a quelle derivanti dagli strumenti di debito
chirografario di secondo livello, di cui all'articolo
12-bis del Testo Unico Bancario.
2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o
in parte, dall'applicazione del bail-in passivita' diverse
da quelle elencate nel comma 1 quando si verifica almeno
una delle seguenti condizioni:
a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali
passivita' in tempi ragionevoli;
b) l'esclusione e' strettamente necessaria e
proporzionata per:
i) assicurare la continuita' delle funzioni
essenziali e delle principali linee di operativita'
dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli
di preservare la propria operativita' e la fornitura di
servizi chiave; o
ii) evitare un contagio che perturberebbe
gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle
infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative
sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea;
c) l'inclusione di tali passivita'
nell'applicazione del bail-in determinerebbe una
distruzione di valore tale che gli altri creditori
sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi
subirebbero in caso di esclusione di tali passivita'
dall'applicazione del bail-in.
2-bis. La Banca d'Italia valuta l'opportunita' di
escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione del
bail-in ai sensi del comma 2 le passivita', diverse da
quelle indicate al comma 1, lettera iii-bis), nei confronti
di componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non
sono esse stesse enti designati per la risoluzione, tenuto
conto della attuazione della strategia di risoluzione
prescelta.
3. Le esclusioni ai sensi del comma 2 sono disposte
avendo riguardo a:
a) il principio secondo cui le perdite sono sostenute
dagli azionisti e, solo successivamente, dai creditori
dell'ente sottoposto a risoluzione, secondo il rispettivo
ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale; le
passivita' escluse dal bail-in possono ricevere un
trattamento piu' favorevole rispetto a quello che
spetterebbe a passivita' ammissibili dello stesso grado o
di grado sovraordinato se l'ente sottoposto a risoluzione
fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta
amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o
altra analoga procedura concorsuale applicabile;
b) la capacita' di assorbimento delle perdite
dell'ente sottoposto a risoluzione che ne risulterebbe;
c) la necessita' di mantenere risorse adeguate per il
finanziamento di altre procedure di risoluzione;
d) quanto previsto negli atti delegati adottati dalla
Commissione Europea ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 11
della direttiva 2014/59/UE;
e) la natura dei titolari delle passivita', ivi
inclusi i titolari dei depositi di cui all'articolo 91,
comma 1-bis, lettera a), numero 1), del Testo unico
bancario.
4. L'esclusione di passivita' ai sensi del comma 2 e'
preventivamente notificata dalla Banca d'Italia alla
Commissione Europea. Se l'esclusione richiede il contributo
del fondo di risoluzione o di una fonte alternativa di
finanziamento, la Banca d'Italia dispone l'esclusione,
salvo che la Commissione Europea, entro 24 ore dal momento
in cui e' stata informata dalla Banca d'Italia, o entro il
diverso termine concordato con quest'ultima, comunichi il
proprio divieto o chieda di apportare modifiche. Negli
altri casi l'esclusione e' disposta senza indugio.
5. Se e' disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le
perdite che le passivita' escluse avrebbero dovuto
assorbire sono trasferite, alternativamente o
congiuntamente, su:
a) i titolari delle altre passivita' soggette a
bail-in mediante la loro riduzione o conversione in
capitale, fatto salvo l'articolo 22, comma 1, lettera c);
b) il fondo di risoluzione, il quale, in tal caso,
effettua conferimenti nel capitale dell'ente sottoposto a
risoluzione in misura almeno sufficiente a portare a zero
il patrimonio netto o da ripristinare il coefficiente di
capitale primario di classe 1.
6. L'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del
comma 5, lettera b), puo' essere disposto a condizione che:
a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla
ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione
fornito dalle riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di
altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai
detentori di passivita' soggette a bail-in sia pari ad
almeno l'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i
fondi propri, dell'ente; e
b) il contributo del fondo di risoluzione non superi
il 5 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi
propri, dell'ente sottoposto a risoluzione.
Al fine dell'applicazione del presente comma, le
passivita' totali dell'ente sottoposto a risoluzione,
inclusi i suoi fondi propri, sono determinati secondo la
valutazione disciplinata da dal Capo I, Sezione II.
7. Il contributo del fondo di risoluzione di cui al
comma 5, lettera b), puo' essere finanziato da:
a) i contributi ordinari;
b) i contributi straordinari che il fondo puo'
riscuotere in tre anni;
c) se gli importi indicati alle lettere a) e b) sono
insufficienti, le altre forme di sostegno finanziario
previste dall'articolo 78, comma 1, lettera c).
8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera a),
puo' essere disposto l'intervento del fondo di risoluzione
ai sensi del comma 5, lettera b), a condizione che:
a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla
ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione
fornito dalle riserve, dagli azionisti, dai detentori di
altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai
detentori di passivita' soggette a bail-in sia pari ad
almeno il 20 per cento delle attivita' ponderate per il
rischio dell'ente; e
b) il fondo di risoluzione disponga di un importo
pari ad almeno il 3 per cento dei depositi protetti, ad
eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma
4, del testo unico bancario, di tutte le banche italiane e
le succursali italiane di banche extracomunitarie derivante
da contributi ordinari e l'ente sottoposto a risoluzione
abbia un attivo su base consolidata inferiore a 900
miliardi di euro.
9. In casi straordinari, si possono reperire ulteriori
finanziamenti da fonti alternative a condizione che:
a) il contributo del fondo di risoluzione abbia
raggiunto il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6,
lettera b); e
b) siano state interamente ridotte o convertite tutte
le passivita' chirografarie soggette a bail-in, fatta
eccezione per i depositi ammissibili al rimborso.
10. Al ricorrere delle condizioni indicate al comma 9,
possono altresi' essere utilizzate eventuali disponibilita'
del fondo di risoluzione derivanti da contributi ordinari
anche oltre il limite del 5 per cento stabilito dal comma
6, lettera b).».
- Il testo dell'articolo 50 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, cosi' recita:
«Art. 50 (Requisito minimo di passivita' soggette a
bail-in).- 1. Per assicurare l'applicabilita' del bail-in
le banche rispettano, su base individuale e consolidata, un
requisito minimo di passivita' soggette al bail-in.
2. Il requisito da rispettare su base individuale e'
determinato dalla Banca d'Italia, se del caso previa
consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorita'
competente, avendo riguardo a:
a) la necessita' di assicurare che la banca possa
essere sottoposta a risoluzione in modo da conseguire gli
obiettivi indicati all'articolo 21;
b) la necessita' di assicurare che la banca, in caso
di applicazione del bail-in, abbia passivita' sufficienti
per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del
requisito di capitale primario di classe 1 previsto per
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria,
nonche' per ingenerare nel mercato una fiducia sufficiente
in essa;
c) la necessita' di assicurare che, se il piano di
risoluzione prevede che certe categorie di passivita'
possono essere escluse dal bail-in, la banca abbia
passivita' sufficienti per assorbire le perdite e
assicurare il rispetto del requisito di capitale primario
di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
d) le dimensioni, le caratteristiche operative, il
modello di finanziamento e il profilo di rischio della
banca;
e) la misura del contributo al finanziamento della
risoluzione da parte di un sistema di garanzia dei depositi
ai sensi dell'articolo 86;
f) le ripercussioni negative sulla stabilita'
finanziaria che deriverebbero dal dissesto della banca,
anche per effetto del contagio di altri enti.
3. La Banca d'Italia, con provvedimenti di carattere
generale o particolare adottati, se del caso, previa
consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorita'
competente, puo' chiedere il rispetto del requisito
previsto dal comma 2 anche da parte dei soggetti indicati
all'articolo 2, diversi da banche. Per le societa' non
finanziarie di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h),
del Testo Unico Bancario, la facolta' puo' essere
esercitata solo nella misura in cui essa sia assolutamente
indispensabile per conseguire gli obiettivi della
risoluzione.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, la Banca
d'Italia, con provvedimenti di carattere generale o
particolare:
a) determina, in qualita' di autorita' di risoluzione
di gruppo, sentita, se del caso, la Banca Centrale Europea
quale autorita' competente, il requisito minimo su base
consolidata il cui rispetto deve essere assicurato dalla
capogruppo, avendo riguardo, oltre che ai criteri stabiliti
dal comma 2, alla possibilita' che le societa' controllate
aventi sede legale in Stati terzi debbano essere sottoposte
a misure di risoluzione distinte secondo quanto previsto
dal piano di risoluzione;
b) determina il requisito minimo applicabile su base
individuale che deve essere rispettato dalle societa'
controllate aventi sede legale in Italia, tenendo conto dei
criteri indicati dal comma 2 e del requisito applicabile su
base consolidata ai sensi della lettera a);
c) puo' disporre, nei casi di esenzione dal rispetto
dei requisiti individuali previsti dal Regolamento (UE) n.
575/2013, l'esenzione dall'obbligo di rispettare il
requisito minimo su base individuale per le banche
capogruppo o che controllano una banca in un altro Stato
membro e per le societa' controllate aventi sede legale in
Italia.
5. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con
componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con
succursali significative stabilite in altri Stati membri,
la determinazione del requisito minimo di passivita'
soggette a bail-in e' effettuata secondo quanto previsto
dall'articolo 70.
6. La Banca d'Italia disciplina le caratteristiche
delle passivita' computabili ai fini del presente articolo
e le modalita' secondo cui esse sono computate. Se una
passivita' e' disciplinata dal diritto di uno Stato terzo,
essa e' computabile a condizione che la societa'
interessata abbia dimostrato alla Banca d'Italia che
l'eventuale applicazione del bail-in alle passivita'
sarebbe efficace nell'ordinamento di quello Stato. La Banca
d'Italia puo' disciplinare le modalita' con cui questa
condizione puo' essere soddisfatta.
7. La determinazione del requisito minimo di passivita'
soggette a bail-in e la verifica sul rispetto di questo
requisito sono effettuate nell'ambito dell'attivita' di
predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione,
individuale o di gruppo.
8. La Banca d'Italia comunica all'ABE le determinazioni
assunte ai sensi del presente articolo.».
- Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 52 (Trattamento degli azionisti e dei
creditori).- 1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo
determinato ai sensi dell'articolo 51 secondo l'ordine di
seguito indicato:
a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite
quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione
II:
i) le riserve e il capitale rappresentato da
azioni, anche non computate nel capitale regolamentare,
nonche' dagli altri strumenti finanziari computabili nel
capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione
dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali;
ii) il valore nominale degli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata
nel capitale regolamentare;
iii) il valore nominale degli elementi di classe 2,
anche per la parte non computata nel capitale
regolamentare;
iv) il valore nominale dei debiti subordinati
diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1
o dagli elementi di classe 2;
v) il valore nominale delle restanti passivita'
ammissibili, compresi gli strumenti di debito chirografario
di secondo livello di cui all'articolo 12-bis, Testo Unico
Bancario, secondo la gerarchia applicabile in sede
concorsuale;
b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di
perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1
sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili
nel capitale primario di classe 1;
c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli
elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte,
in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i
debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono
convertiti in azioni computabili nel capitale primario di
classe 1;
e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le
restanti passivita' ammissibili, compresi gli strumenti di
debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo
12-bis, Testo Unico Bancario, sono convertite in azioni
computabili nel capitale primario di classe 1 secondo la
gerarchia applicabile in sede concorsuale.
2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte:
a) in modo uniforme nei confronti di tutti gli
azionisti e i creditori dell'ente appartenenti alla stessa
categoria, proporzionalmente al valore nominale dei
rispettivi strumenti finanziari o crediti, secondo la
gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto
delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto
dall'articolo 49, commi 1 e 2;
b) in misura tale da assicurare che nessun titolare
degli strumenti, degli elementi o delle passivita'
ammissibili di cui al comma 1 riceva un trattamento
peggiore rispetto a quello che riceverebbe se l'ente
sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento
in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti
per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione
coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario
o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
c) tenendo conto del valore nominale degli strumenti
finanziari o dei crediti, al netto dell'eventuale
compensa-zionetra crediti e debiti, purche' i relativi
effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima
dell'avvio della risoluzione; resta ferma l'applicazione
degli articoli 54 e 91; per i depositi ammissibili al
rimborso, si tiene conto della compensazione di eventuali
debiti del depositante nei confronti della banca, se
esigibili alla data dell'avvio della risoluzione, nella
misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle
disposizioni di legge o di previsioni contrattuali
applicabili;
d) in caso di passivita' contestate, sull'ammontare
riconosciuto dall'ente sottoposto a risoluzione; definita
la contestazione, il bail-in e' esteso sull'eventuale
eccedenza e il valore delle passivita' nei confronti delle
quali e' stato attuato il bail-in e' ripristinato per la
differenza.
3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche nei
confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni,
emesse o attribuite:
a) in virtu' della conversione di titoli di debito in
azioni o altre partecipazioni, a norma delle condizioni
contrattuali dei medesimi titoli di debito, al verificarsi
di un evento precedente o simultaneo al provvedimento di
avvio della risoluzione;
b) in virtu' della conversione degli strumenti di
capitale in azioni computabili nel capitale primario di
classe 1 a norma del Capo II.
4. Prima di applicare la riduzione di cui al comma 1,
lettera a), punto v), o la conversione di cui al comma 1,
lettera e), e' ridotto o convertito, secondo l'ordine
indicato nel comma 1, il valore nominale di tutti gli altri
strumenti che contengono clausole - non ancora attivate -
in base alle quali il loro valore nominale e' ridotto o
convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al
verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria,
alla solvibilita' o al livello dei fondi propri dell'ente
sottoposto a risoluzione. Se il valore nominale di uno
strumento e' stato ridotto, ma non azzerato, per effetto di
una clausola di cui al presente comma, l'ammontare residuo
e' soggetto all'applicazione del bail-in.
5. La riduzione di cui al comma 1, lettera a), ha
effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun
indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 51,
comma 2, e 89, comma 1. Gli azionisti e i creditori perdono
ogni diritto, fatta eccezione per quelli gia' maturati e
per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso
di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione.
6. In caso di conversione, il numero di azioni da
attribuire ai titolari di strumenti di capitale e'
determinato secondo quanto previsto dall'articolo 55.
7. Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto
di bail-in, il bail-in non pregiudica il diritto del
creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei
fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a
rispondere dell'adempimento della passivita' oggetto di
riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti
dell'ente sottoposto a risoluzione o di una componente del
gruppo di cui esso fa parte e' ammessa nei limiti di quanto
dovuto da questi ultimi a seguito del bail-in.».
- Il testo dell'articolo 56 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 56 (Piano di riorganizzazione aziendale). - 1.
Quando il bail-in e' applicato per ricapitalizzare un ente
sottoposto a risoluzione, conformemente all'articolo 48,
comma 1, lettera a), e' redatto e attuato un piano di
riorganizzazione aziendale.
2. Il piano e' redatto e attuato da uno o piu'
commissari speciali nominati ai sensi dell'articolo 37 o
dall'organo di amministrazione dell'ente, se non decaduto,
e contiene gli elementi indicati dall'articolo 105.
3. Il piano e' trasmesso alla Banca d'Italia entro un
mese dall'applicazione del bail-in. In casi eccezionali, il
termine puo' essere prorogato di un mese.
4. Se il bail-in e' applicato a due o piu' componenti
di un gruppo e non sono stati incaricati della redazione
del piano i commissari speciali, il piano e' elaborato
dalla capogruppo con riguardo alle banche e alle SIM che
continuano a far parte del gruppo dopo l'applicazione del
bail-in; il piano e' redatto secondo la procedura prevista
per la redazione dei piani di risanamento di gruppo, di cui
agli articoli 69-quinquies e 69-sexies del Testo Unico
Bancario. Quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di
risoluzione di gruppo, essa trasmette il piano alle altre
autorita' di risoluzione interessate e all'ABE.
5. Entro un mese dalla data di presentazione del piano,
la Banca d'Italia, d'intesa con l'autorita' competente,
valuta l'adeguatezza del piano a ripristinare la
sostenibilita' economica a lungo termine dell'ente
sottoposto a risoluzione; in caso positivo, approva il
piano. In caso contrario, la Banca d'Italia comunica
all'organo di amministrazione o ai commissari speciali i
propri rilievi e chiede di modificare il piano in modo da
tenerne conto.
6. Entro due settimane dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 3, l'organo di
amministrazione o i commissari speciali sottopongono un
piano modificato alla Banca d'Italia. Essa valuta il piano
e comunica all'organo di amministrazione o ai commissari
speciali entro una settimana la propria approvazione se
ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto
dei rilievi espressi, o la richiesta di apportarvi
ulteriori modifiche, fissando il termine per adempiere.
7. L'organo di amministrazione o i commissari speciali
attuano il piano approvato dalla Banca d'Italia e
presentano alla stessa almeno ogni sei mesi una relazione
sui progressi compiuti nell'attuazione del piano.
8. Se la Banca d'Italia lo ritiene necessario, d'intesa
con l'autorita' competente, l'organo di amministrazione o i
commissari speciali rivedono il piano e sottopongono le
eventuali revisioni all'approvazione della Banca d'Italia.
9. Quando e' applicabile la disciplina dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato, il piano e'
compatibile con il piano di ristrutturazione che l'ente
sottoposto a risoluzione e' tenuto a presentare alla
Commissione europea. Se il piano di riorganizzazione e'
notificato alla Commissione europea ai sensi della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, la Banca d'Italia puo' prorogare il periodo di cui
al comma 1 fino a un massimo di due mesi o fino al termine
previsto dalla disciplina degli aiuti di Stato, se piu'
breve.».
- Il testo dell'articolo 59 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 59 (Riconoscimento contrattuale del bail-in).- 1.
Quando una passivita' soggetta a bail-in e' disciplinata
dal diritto di uno Stato terzo, i soggetti di cui
all'articolo 2 includono nel contratto una clausola
mediante la quale il creditore riconosce che la passivita'
e' assoggettabile a un eventuale bail-in disposto dalla
Banca d'Italia e accetta di subirne gli effetti. La
clausola si considera in ogni caso inserita di diritto nel
contratto, anche in sostituzione di clausole difformi
eventualmente apposte dalle parti, senza che sia dovuto
alcun indennizzo per la sua mancata previsione.
2. Il comma 1 si applica alle passivita' contratte dopo
il 1° gennaio 2016.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'emittente di
fornire un parere legale relativo all'applicabilita' e
all'efficacia della clausola contrattuale inserita.
4. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in
base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato
concluso con esso, risulta che il bail-in disposto dalla
Banca d'Italia produce i suoi effetti sulle passivita'
indicate al comma 1.
4-bis. La Banca d'Italia, anche con atti di carattere
generale, puo' prevedere che l'obbligo previsto al comma 1
non si applichi ai soggetti di cui all'articolo 2 per i
quali il requisito minimo di fondi propri e passivita'
computabili e' pari alla sola componente di assorbimento
delle perdite di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2,
lettera a), sempre che questo requisito non sia soddisfatto
mediante passivita' disciplinate dal diritto di un Paese
terzo sprovviste della clausola di cui al comma 1.
4-ter. Se un soggetto di cui all'articolo 2 determina
che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 e'
impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura,
esso notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia
indicandone le ragioni, nonche' il grado della passivita'
in questione nella gerarchia applicabile in sede
concorsuale. Dalla ricezione della notifica da parte della
Banca d'Italia e' sospeso l'obbligo di cui al comma 1.
4-quater. Il comma 4-ter si applica alle sole
passivita' da soddisfarsi con preferenza rispetto ai
crediti dovuti ai titolari degli strumenti chirografari di
secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo
Unico Bancario, purche' esse non siano rappresentate da
titoli di debito non garantiti.
4-quinquies. A seguito della notifica di cui al comma
4-ter, la Banca d'Italia puo' chiedere le informazioni
necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilita'
dell'emittente. Se la Banca d'Italia stabilisce che
l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non e'
impraticabile, essa puo' richiedere l'inclusione della
clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la
risolvibilita' dell'emittente. La Banca d'Italia puo'
inoltre chiedere a quest'ultimo di modificare le proprie
prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di
cui al comma 1.
4-sexies. Se, con riguardo a una classe di passivita'
aventi lo stesso grado nella gerarchia concorsuale
applicabile, l'ammontare delle passivita' beneficiarie
dell'esenzione di cui al comma 4-ter e di quelle escluse o
ragionevolmente suscettibili di essere escluse dal bail-in,
ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, e' superiore al 10
per cento dell'importo complessivo delle passivita' di
detta classe, la Banca d'Italia valuta l'impatto di tale
circostanza sulla risolvibilita' dell'emittente, avuto
riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 87. Se
ritiene che vi siano impedimenti alla risolvibilita'
dell'emittente o del gruppo cui questi appartiene, la Banca
d'Italia applica i poteri di cui agli articoli 14 e 15.
4-septies. La Banca d'Italia puo', anche con atti di
carattere generale, specificare sulla base delle norme
tecniche di regolamentazione predisposte dall'ABE le
categorie di passivita' alle quali si applica il comma
4-ter.
4-octies. Le passivita' per le quali l'emittente non
adempia all'obbligo di inserire la clausola di cui al comma
1 ovvero che siano beneficiarie dell'esenzione di cui al
comma 4-ter non sono computate ai fini del requisito minimo
di fondi propri e passivita' computabili.
5. Il bail-in e' comunque disposto e determina i suoi
effetti in via definitiva in relazione ai soggetti di cui
all'articolo 2 anche in caso di assenza o inefficacia della
clausola prevista dal comma 1.».
- Il testo dell'articolo 60 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 60 (Poteri generali di risoluzione).- 1. Per dare
attuazione alle misure disciplinate dal Capo II e dal Capo
IV, nonche' alle istruzioni del Comitato di Risoluzione
Unico ai sensi delle disposizioni del MRU, la Banca
d'Italia puo' esercitare i seguenti poteri:
a) richiedere ai soggetti indicati all'articolo 2 e
alle succursali italiane di banche extracomunitarie la
trasmissione di notizie, dati e documenti, nonche' di ogni
altra informazione utile ai fini dell'avvio e
all'attuazione della risoluzione, ed effettuare ispezioni
per acquisire direttamente notizie, dati, documenti e
informazioni;
b) disporre il trasferimento a terzi di azioni o di
altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a
risoluzione;
c) disporre la cessione a terzi interessati di beni e
rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;
d) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o
di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a
risoluzione, nonche' annullare le azioni o i titoli;
e) ridurre o azzerare il valore nominale delle
passivita' ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione o
il debito residuo derivante dalle medesime passivita';
f) annullare, ove necessario, i titoli di debito
emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione
delle passivita' garantite di cui all'articolo 49, comma 1,
lettera b);
g) convertire passivita' ammissibili in azioni o in
altre partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o
di una societa' che lo controlla o di un ente-ponte;
h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la
societa' che lo controlla emetta nuove azioni, altre
partecipazioni o altri strumenti di capitale, compresi
strumenti convertibili in capitale;
i) modificare la scadenza dei titoli di debito e
delle altre passivita' ammissibili emessi dall'ente
sottoposto a risoluzione, o modificare l'importo degli
interessi maturati in relazione a questi strumenti e
passivita' o la data a partire dalla quale gli interessi
divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti
per un periodo transitorio; questo potere non si applica
alle passivita' garantite di cui all'articolo 49, comma 1,
lettera b);
l) attivare clausole di close-out o disporre lo
scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti
derivati di cui e' parte l'ente sottoposto a risoluzione ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 54;
m) disporre la rimozione o la sostituzione degli
organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza
dell'ente sottoposto a risoluzione, nel caso in cui siano
venute meno le condizioni della loro permanenza in carica;
n) chiedere alla Banca Centrale Europea, quando e'
l'autorita' competente, di effettuare la valutazione del
potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in
deroga ai termini applicabili.
2. Salvo quando diversamente previsto dal presente
decreto, nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca
d'Italia non e' tenuta a:
a) ottenere il consenso da parte di qualsiasi
soggetto pubblico o privato, inclusi azionisti o creditori
dell'ente sottoposto a risoluzione;
b) fornire comunicazioni, prima dell'esercizio di un
potere di risoluzione di cui al presente Capo, inclusa la
pubblicazione obbligatoria di eventuali avvisi o prospetti,
ne' a depositare o registrare documenti presso altre
autorita'.».
- Il testo dell'articolo 61 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 61 (Poteri accessori). - 1. Nell'esercizio dei
poteri di risoluzione, la Banca d'Italia puo', salvi i
diritti di risarcimento e indennizzo previsti dal presente
decreto:
a) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92,
disporre in caso di trasferimento di strumenti finanziari,
diritti, attivita' o passivita', che questi siano
acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere;
b) dichiarare estinto il diritto ad acquisire
ulteriori azioni o altre partecipazioni;
c) richiedere ai soggetti competenti, anche
stranieri, di disporre l'esclusione o la sospensione dalla
negoziazione o dalla quotazione ufficiale di strumenti
finanziari nella rispettiva sede di negoziazione o
l'esclusione o sospensione di offerte al pubblico di
strumenti finanziari;
d) prevedere che, in caso di cessione di strumenti
finanziari, diritti, attivita' o passivita', il cessionario
subentri - con esclusione di diritti e obblighi del cedente
- nei diritti o negli obblighi dell'ente sottoposto a
risoluzione compresi, fatto salvo l'articolo 47, commi 9 e
10, quelli relativi alla partecipazione alle infrastrutture
di mercato nonche' in tutti i rapporti processuali, in
deroga all'articolo 111 del codice di procedura civile;
e) imporre all'ente sottoposto a risoluzione e al
cessionario di fornirsi reciprocamente informazioni e
assistenza;
f) modificare o sciogliere contratti di cui l'ente
sottoposto a risoluzione e' parte o sostituirne un
contraente con il cessionario, senza che il contraente
abbia diritto al risarcimento del danno o al pagamento di
penali previste dal contratto.
2. Se necessario per assicurare l'efficacia della
risoluzione con riferimento ai poteri di cui al comma 1,
possono essere adottate misure volte a garantire la
continuita' dell'attivita' di impresa o dei contratti
dell'ente sottoposto a risoluzione o, in caso di cessione,
per permetterne l'esercizio da parte di un cessionario. Le
misure comprendono, ove necessario, la sospensione o la
disattivazione dei meccanismi terminativi esercitabili in
caso di sostituzione del contraente originario o del suo
controllante.
3. I poteri di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2
lasciano impregiudicato l'articolo 64, nonche':
a) il diritto del dipendente dell'ente sottoposto a
risoluzione di sciogliersi dal contratto di lavoro;
b) fatti salvi gli articoli 66, 67 e 68, la facolta'
per la controparte di un contratto di esercitare i diritti
derivanti dal contratto, incluso lo scioglimento, se gli
stessi sono esercitabili in base a presupposti diversi
dalla mera sostituzione del contraente originario o del suo
controllante.».
- Il testo dell'articolo 65 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 65 (Esclusione di talune disposizioni
contrattuali in caso di risoluzione). - 1. L'adozione di
una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche
in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza
ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di un evento
direttamente connesso all'applicazione di queste misure non
costituisce, relativamente ai contratti stipulati dall'ente
sottoposto alle misure, un evento determinante l'escussione
della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai fini del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, se gli obblighi
previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento, di
consegna nonche' di prestazione della garanzia, non sono
stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo 1455
del codice civile.
2. Alle stesse condizioni indicate dal comma 1,
l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della
crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato
di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, non costituisce un
evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una
procedura di insolvenza ai sensi del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210, relativamente ai contratti stipulati
con terzi da una componente del gruppo di cui fa parte un
ente sottoposto alla misura, se:
a) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti
dall'ente, o gravanti su di esso;
b) i contratti comprendono clausole in base alle
quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi
relativi a un'altra componente del gruppo.
3. Fintantoche' gli obblighi previsti dal contratto,
compresi quelli di pagamento e di consegna, nonche' di
prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di
inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice
civile, l'adozione di una misura di prevenzione della
crisi, una sospensione dell'obbligo di cui all'articolo
19-bis o una misura di gestione della crisi, anche in
presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai
sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di un evento
direttamente connesso all'applicazione di una di queste
misure non da' di per se' titolo a:
a) esercitare un diritto di recesso, sospensione,
modifica, compensazione o attivare una clausola di
close-out relativamente ai contratti stipulati dall'ente
sottoposto a tali misure o da una componente del gruppo di
cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se:
i) i contratti prevedono obblighi che sono
garantiti da una componente del gruppo, o gravanti su di
essa;
ii) i contratti comprendono clausole in base alle
quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi
relativi a un'altra componente del gruppo;
b) acquisire il possesso o il controllo di beni di un
ente sottoposto a tali misure o di una componente del
gruppo ai sensi di un contratto comprendente clausole in
base alle quali rilevano, per il soggetto parte del
contratto, eventi relativi a un'altra componente del
gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su detti beni;
c) non adempiere gli obblighi a favore di un ente
sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo di
appartenenza spettanti in relazione a un contratto
comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il
soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra
componente del gruppo.
4. Ai fini del presente articolo, una risoluzione
disposta in uno Stato terzo costituisce una misura di
gestione della crisi quando e' riconosciuta ai sensi
dell'articolo 74 o se la Banca d'Italia o altra autorita'
di risoluzione di uno Stato membro ha disposto in tal
senso.
5. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo e
dell'articolo 68, comma 1, una sospensione degli obblighi
di pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di
garanzia ai sensi degli articoli 19-bis, 66 e 67 non
costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale ne'
stato di insolvenza.
6. Le disposizioni del presente articolo sono norme di
applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del
Regolamento (UE) n. 593/2008.».
- Il testo dell'articolo 66 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 66 (Sospensione di obblighi di pagamento e di
consegna).- 1. La Banca d'Italia puo' disporre la
sospensione di obblighi di pagamento o di consegna a norma
di un contratto di cui l'ente sottoposto a risoluzione e'
parte. La sospensione decorre dalla pubblicazione del
programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del
giorno lavorativo successivo. Per lo stesso periodo sono
sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna, rivenienti
dal medesimo contratto a carico delle controparti dell'ente
sottoposto a risoluzione.
2. La sospensione a norma del comma 1 non si applica
agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti:
a) dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli o
dei relativi operatori;
b) di controparti centrali autorizzate nell'Unione a
norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e
di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute
dall'AESFEM in conformita' dell'articolo 25 di detto
regolamento;
c) delle banche centrali.
3. Nell'esercizio del potere di cui al presente
articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul
regolare funzionamento dei mercati finanziari.
3-bis. La Banca d'Italia, tenuto conto delle
circostanze, individua gli obblighi di pagamento o di
consegna oggetto della sospensione e valuta se sia
necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi
relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i
depositi protetti di persone fisiche, microimprese e
piccole e medie imprese.
3-ter. Quando la sospensione degli obblighi di cui al
comma 1 e' esercitata con riguardo ai depositi ammissibili
al rimborso, la Banca d'Italia puo' disporre che i
depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di
tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella
misura in cui cio' e' compatibile con la situazione
finanziaria e la liquidita' del soggetto in risoluzione.».
- Il testo dell'articolo 67 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 67 (Limitazione dell'escussione di garanzie).- 1.
La Banca d'Italia puo' limitare l'escussione di garanzie
aventi a oggetto attivita' dell'ente sottoposto a
risoluzione. La limitazione decorre dalla pubblicazione del
programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del
giorno lavorativo successivo.
2. Il potere di cui al comma 1 non si applica:
a) ai diritti di garanzia attribuiti ai sistemi di
pagamento o di regolamento titoli o ai relativi operatori;
b) alle controparti centrali autorizzate nell'Unione
a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e
di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute
dall'ESMA in conformita' dell'articolo 25 di detto
regolamento;
c) alle banche centrali in relazione ad attivita'
dell'ente sottoposto a risoluzione date in pegno o fornite
mediante margini o altre forme di garanzia.
3. Nei casi in cui si applica l'articolo 94, la Banca
d'Italia, assieme alle altre autorita' di risoluzione
coinvolte, si adopera affinche' le limitazioni di cui al
comma 1 si applichino in modo coerente per tutte le
componenti del gruppo sottoposte a risoluzione.
4. Nell'esercizio del potere di cui al presente
articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul
regolare funzionamento dei mercati finanziari.».
- Il testo dell'articolo 68 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 68 (Sospensione temporanea dei meccanismi
terminativi).- 1. La Banca d'Italia puo' sospendere
l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla
controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto
a risoluzione, a condizione che continuino a essere
eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonche'
di prestazione della garanzia. La sospensione decorre dalla
pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla
mezzanotte del giorno lavorativo successivo.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, puo'
essere sospesa l'attivazione di meccanismi terminativi
riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da
una societa' controllata di un ente sottoposto a
risoluzione al ricorrere congiunto delle seguenti
condizioni:
a) gli obblighi derivanti dal contratto sono
garantiti dall'ente sottoposto a risoluzione o fanno
comunque capo a esso;
b) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi
terminativi e' l'insolvenza dell'ente sottoposto a
risoluzione o e' comunque determinato con riguardo alla
situazione finanziaria di quest'ultimo;
c) nel caso in cui e' stata realizzata o puo' essere
realizzata una cessione di azioni, di altre partecipazioni
o di attivita', diritti o passivita' dell'ente sottoposto a
risoluzione:
i) tutte le attivita' e le passivita' della
societa' controllata che pertengono al contratto sono state
cedute o possono essere cedute; oppure
ii) la Banca d'Italia individua adeguati
accorgimenti affinche' gli obblighi di cui alla lettera a)
siano altrimenti adempiuti.
3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano:
a) ai contratti conclusi nell'ambito di sistemi di
pagamento o di regolamento titoli o con i relativi
operatori;
b) le controparti centrali autorizzate nell'Unione a
norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e
di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute
dall'ESMA in conformita' dell'articolo 25 di detto
regolamento;
le banche centrali.
4. La sospensione di un meccanismo terminativo cessa
dal momento in cui la Banca d'Italia comunica alla
controparte che i diritti e gli obblighi previsti dal
contratto non saranno ceduti a un altro soggetto, ne'
subiranno una riduzione o conversione in applicazione
dell'articolo 48.
5. Al termine del periodo di sospensione, fatto salvo
l'articolo 65, i meccanismi terminativi possono essere
attivati secondo quanto previsto dal contratto se:
a) in caso di cessione, i presupposti per attivarli
si verificano con riferimento al cessionario;
b) in assenza di cessione, non e' stato applicato il
bail-in alle passivita' che originano dal contratto
medesimo.
6. Nell'esercizio del potere di cui al presente
articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul
regolare funzionamento dei mercati finanziari.
7. La Banca d'Italia puo' stabilire obblighi relativi
alla conservazione dei contratti finanziari stipulati dai
soggetti di cui all'articolo 2. I repertori di dati sulle
negoziazioni forniscono alla Banca d'Italia, su sua
richiesta, le informazioni necessarie per assolvere le
proprie responsabilita' conformemente all'articolo 81 del
Regolamento (UE) n. 648/2012.
8. (abrogato).».
- Il testo dell'articolo 70 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 70 (Collegi di risoluzione). - 1. In caso di
soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi
sede legale in altri Stati membri o con succursali
significative stabilite in altri Stati membri, la redazione
dei piani di risoluzione, la valutazione della
risolvibilita', la determinazione delle misure volte ad
affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita',
la determinazione del requisito minimo di fondi propri e
passivita' computabili, nonche' la predisposizione e
l'approvazione dei programmi di risoluzione, quando
riguardano il gruppo, avvengono nell'ambito dei collegi di
risoluzione di cui al comma 1-bis e nei collegi europei di
risoluzione di cui al comma 1-quater in conformita' alle
norme tecniche di regolamentazione adottate dalla
Commissione Europea. A tal fine, la Banca d'Italia coopera
con i membri dei collegi a cui partecipa.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater,
la Banca d'Italia, quando e' l'autorita' di risoluzione di
gruppo, istituisce e presiede un collegio di risoluzione al
quale partecipano:
a) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in
cui hanno sede le societa' controllate incluse nella
vigilanza su base consolidata;
b) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in
cui hanno sede le societa' di partecipazione finanziaria o
di partecipazione finanziaria mista che controllano almeno
una banca del gruppo;
c) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in
cui sono stabilite succursali significative;
d) l'autorita' di vigilanza su base consolidata e le
autorita' competenti degli Stati membri le cui autorita' di
risoluzione partecipano al collegio, le quali possono farsi
accompagnare da un rappresentante della propria banca
centrale;
e) i ministri dell'economia e delle finanze degli
Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d);
f) le autorita' responsabili per la vigilanza sui
sistemi di garanzia dei depositanti degli Stati membri
indicati alle lettere a), b), c) e d);
g) l'ABE;
h) su loro richiesta, e in qualita' di osservatori,
le autorita' di risoluzione di Stati terzi in cui ha sede
una banca controllata da una componente del gruppo ovvero
in cui quest'ultima ha stabilito una succursale
significativa. La partecipazione di queste autorita'
avviene mediante invito da parte della Banca d'Italia e a
condizione che esse siano soggette a requisiti di
riservatezza equivalenti a quelli previsti dall'articolo
77.
1-ter. In qualita' di presidente del collegio di
risoluzione di cui al comma 1-bis, la Banca d'Italia:
a) predispone, sentiti gli altri membri del collegio,
protocolli e procedure per il funzionamento del collegio
stesso;
b) coordina tutte le attivita' del collegio;
c) convoca e presiede tutte le riunioni del collegio
e tiene prontamente e pienamente informati i suoi membri
con riguardo all'organizzazione delle riunioni, delle
principali problematiche da discutere e punti all'ordine
del giorno;
d) informa i membri del collegio di ogni riunione in
modo che essi possano chiedere di partecipare;
e) decide quali membri e osservatori invitare alle
riunioni, tenendo in considerazione la rilevanza della
problematica da discutere per i membri e gli osservatori, e
in particolare il possibile impatto sulla stabilita'
finanziaria negli Stati membri interessati, e fermo
restando il diritto delle autorita' di risoluzione a
partecipare alle riunioni in cui sono discussi argomenti
relativi a una decisione comune o a una componente del
gruppo nel loro Stato membro;
f) tiene prontamente informati tutti i membri del
collegio delle decisioni e delle risultanze delle riunioni.
1-quater. Quando una banca, un'impresa di investimento
o una societa' finanziaria di uno Stato terzo controlla due
o piu' soggetti di cui all'articolo 2 aventi sede legale in
Italia e in almeno un altro Stato membro ovvero ha
stabilito succursali significative in Italia e in almeno un
altro Stato membro, la Banca d'Italia, insieme alle
autorita' di risoluzione degli altri Stati membri
interessati, istituisce un collegio europeo di risoluzione.
La Banca d'Italia presiede il collegio europeo di
risoluzione se il soggetto avente sede legale nello Stato
terzo controlla le societa' aventi sede legale nell'Unione
europea attraverso una societa' avente sede legale in
Italia. Se questa condizione non risulta verificata per
alcuno Stato membro, la Banca d'Italia presiede il collegio
solo se essa e' l'autorita' di risoluzione della societa'
con attivita' totali in bilancio piu' elevate delle altre
societa' del gruppo aventi sede legale nell'Unione europea.
Si applicano i commi 1-bis e 1-ter.
1-quinquies. L'obbligo di istituire i collegi di cui ai
commi 1-bis e 1-quater non sussiste se le funzioni di cui
al comma 1 sono espletate da altri consessi o collegi che
rispettano quanto previsto in materia di funzionamento dei
collegi dal presente articolo. Per i soli collegi europei
di risoluzione, l'esenzione di cui al presente comma e'
subordinata al mutuo accordo degli altri Stati membri
interessati.
2. Per le finalita' indicate al comma 1 le banche e le
capogruppo italiane controllate da una societa' estera
inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia
provvedono alla trasmissione alla Banca d'Italia di atti,
informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla
societa' estera controllante.
3. Per le finalita' indicate al comma 1 le societa'
aventi sede legale in Italia che controllano una banca
soggetta a vigilanza in un altro Stato membro collaborano
con l'autorita' di risoluzione di questo Stato per
assicurare la trasmissione di atti, informazioni, documenti
e ogni altro dato relativi alla banca controllata.».
- Il testo dell'articolo 71 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 71 (Incidenza dei piani di risoluzione sulle
finanze pubbliche).-1. Nei casi in cui il piano di
risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con
decisione congiunta da parte di autorita' di risoluzione
rappresentate nel collegio di risoluzione, la Banca
d'Italia, se e' l'autorita' di risoluzione di una societa'
controllata sottoposta a vigilanza consolidata in un altro
Stato membro, puo' chiedere il riesame del piano di
risoluzione di gruppo che puo' avere effetti sulle finanze
pubbliche. Se la richiesta e' presentata da un'altra
autorita' di risoluzione, la Banca d'Italia, quando e'
autorita' di risoluzione di gruppo, avvia un riesame del
piano di risoluzione di gruppo, anche riguardo al requisito
minimo di fondi propri e passivita' computabili.
2. Se un piano di risoluzione di gruppo deve essere
adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di
autorita' di risoluzione rappresentate nel collegio di
risoluzione, ed e' stata deferita all'ABE una questione ai
sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE)
n. 1093/2010, la Banca d'Italia puo', sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, chiedere che l'ABE si
astenga dal decidere sulla questione, se la sua decisione
puo' incidere in qualunque modo sulle finanze pubbliche.».
- Il testo degli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e
85 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
cosi' recita:
«Art. 78 (Fondi di risoluzione).- 1. Per permettere di
realizzare gli obiettivi della risoluzione indicati
all'art. 21, in conformita' dei principi stabiliti
nell'art. 22, sono istituiti presso la Banca d'Italia uno o
piu' fondi di risoluzione. I fondi sono alimentati da:
a) i contributi ordinari di cui all'art. 82, versati
dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle
succursali italiane di banche extracomunitarie, ai fini del
raggiungimento del livello specificato all'art. 81;
b) i contributi straordinari di cui all'art. 83,
versati dagli stessi soggetti indicati alla lettera a),
quando i contributi ordinari sono insufficienti a coprire
perdite, costi o altre spese sostenuti per le finalita' di
cui al comma 1;
c) prestiti e altre forme di sostegno finanziario,
quando i contributi ordinari non sono sufficienti a coprire
le perdite, i costi o le altre spese sostenuti per le
finalita' di cui al comma 1 e i contributi straordinari non
sono prontamente disponibili o sufficienti;
d) somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o
dall'ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai
propri investimenti.
2. I fondi costituiscono un patrimonio autonomo,
distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca
d'Italia e da quello di ciascun soggetto che le ha fornite.
Il patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni
contratte per l'esercizio delle funzioni previste ai sensi
del presente Capo. Su di esso non sono ammesse azioni dei
creditori della Banca d'Italia o nell'interesse degli
stessi, ne' quelle dei creditori dei soggetti che hanno
versato le risorse raccolte nei fondi o nell'interesse
degli stessi.
3. La Banca d'Italia puo' delegare, in tutto o in
parte, ai sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti
ai sensi dell'art. 96 del Testo Unico Bancario le funzioni
disciplinate ai sensi del presente Capo.»
«Art. 79 (Utilizzo dei fondi di risoluzione).- 1.
L'utilizzo dei fondi di risoluzione, anche se istituiti ai
sensi dell'articolo 80, e' disposto dalla Banca d'Italia
per una o piu' delle seguenti finalita' e limitatamente a
quanto necessario per garantire l'efficacia delle misure di
cui al Titolo IV, Capo IV:
a) garantire le attivita' o le passivita' dell'ente
sottoposto a risoluzione, delle sue controllate, di un
ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle
attivita';
b) concedere finanziamenti all'ente sottoposto a
risoluzione, alle sue controllate, a un ente-ponte o a una
societa' veicolo per la gestione delle attivita';
c) acquistare attivita' dell'ente sottoposto a
risoluzione;
d) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e
apporti al patrimonio di un ente-ponte o di una societa'
veicolo per la gestione delle attivita';
e) corrispondere indennizzi agli azionisti e ai
creditori conformemente all'articolo 89;
f) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e
apporti al patrimonio di un ente sottoposto a risoluzione,
quando e' applicato il bail-in ed e' stata disposta
l'esclusione di creditori a norma dell'articolo 49, comma
2;
g) concedere finanziamenti su base volontaria ad
altri meccanismi di finanziamento della risoluzione
istituiti in altri Stati membri secondo il disposto
dell'articolo 84;
h) quando e' stata disposta la cessione
dell'attivita' di impresa, per le stesse finalita' indicate
dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nei confronti
del cessionario.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49,
commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, i fondi di risoluzione non
possono essere utilizzati per assorbire direttamente le
perdite di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, ne' per
ricapitalizzare questi soggetti. Se il ricorso al fondo di
risoluzione determina indirettamente il trasferimento al
fondo di parte delle perdite di uno di questi soggetti, si
applicano i principi che disciplinano l'utilizzo del fondo
stabiliti dall'articolo 49.»
«Art. 80 (Fondi istituiti presso altri soggetti).- 1.
La Banca d'Italia puo' disporre che i fondi di risoluzione
siano istituiti presso soggetti da essa individuati, ivi
inclusi i sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti
ai sensi dell'articolo 96 del Testo Unico Bancario. In
questo caso, l'articolo 78, comma 2, si applica
intendendosi riferito al soggetto presso cui e' istituito
il fondo di risoluzione in luogo della Banca d'Italia.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i regolamenti dei
fondi di risoluzione, nonche' gli statuti dei soggetti
presso i quali tali fondi sono istituiti sono approvati
dalla Banca d'Italia che ne verifica la conformita' con il
presente decreto. Restano fermi i poteri della Banca
d'Italia previsti dagli articoli 81, 82 e 83.»
«Art. 81 (Livello-obiettivo della dotazione
finanziaria).- 1. Entro il 31 dicembre 2024 la dotazione
finanziaria complessiva dei fondi di risoluzione e' pari
all'1 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di
quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo
unico bancario, risultanti alla data di chiusura
dell'ultimo bilancio annuale dei soggetti tenuti al
versamento dei contributi, da essi approvato.
2. Per raggiungere il livello indicato al comma 1, i
contributi vengono calcolati e raccolti in conformita'
dell'articolo 82 su base annuale nel modo piu' uniforme
possibile nel tempo, tenendo anche conto dell'impatto
prociclico che il loro versamento puo' avere sulla
situazione finanziaria dei soggetti obbligati ad
effettuarlo.
3. La Banca d'Italia puo' prorogare il termine indicato
al comma 1 per un massimo di quattro anni se i fondi di
risoluzione hanno effettuato esborsi cumulativi per una
percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi
protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo
96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, di tutti i
soggetti tenuti al versamento dei contributi.
4. Se, dopo il termine di cui al comma 1, la dotazione
finanziaria scende al di sotto del livello stabilito allo
stesso comma, la raccolta dei contributi ordinari riprende
fino al ripristino di quel livello in conformita' a quanto
stabilito dall'articolo 82. Tuttavia, se, dopo aver
raggiunto per la prima volta il livello di cui al comma 1,
la dotazione finanziaria si riduce a meno dei due terzi di
tale livello, l'ammontare annuo dei contributi ordinari
annuali e' fissato in modo da consentirne il ripristino
entro un periodo di sei anni.»
 


«Art. 82 (Contributi ordinari).- 1. Le banche aventi
sede legale in Italia e le succursali italiane di banche
extracomunitarie versano contributi ordinari ai fondi di
risoluzione su base annuale, nell'ammontare determinato
dalla Banca d'Italia in conformita' con quanto stabilito
dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 103,
paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.
2. La Banca d'Italia puo' prevedere che una quota dei
contributi ordinari, da essa stabilita, sia costituita da
impegni di pagamento irrevocabili integralmente garantiti
da attivita' a basso rischio non gravate da diritti di
terzi. La quota non puo' comunque superare il 30 per cento
dell'importo complessivo dei contributi dovuti ai sensi del
presente articolo.»
«Art. 83 (Contributi straordinari).- 1. Se la dotazione
finanziaria non e' sufficiente a sostenere le misure di cui
all'articolo 79, comma 1, le banche aventi sede legale in
Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie
versano ai fondi di risoluzione contributi straordinari a
copertura degli oneri aggiuntivi nella misura determinata
dalla Banca d'Italia. I contributi straordinari sono
calcolati in conformita' dell'articolo 82, assicurando che
il loro ammontare non superi il triplo dell'importo annuale
medio dei contributi ordinari dovuti fino al raggiungimento
del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1.
2. La Banca d'Italia puo' rinviare, in tutto o in
parte, il pagamento dei contributi straordinari quando esso
metterebbe a repentaglio la liquidita' o solvibilita' del
soggetto tenuto ad effettuarlo, in presenza delle
circostanze e subordinatamente alle condizioni specificate
dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 104,
paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE. Il rinvio non puo'
essere concesso per un periodo superiore a sei mesi,
rinnovabile su richiesta del soggetto interessato. I
contributi rinviati in forza del presente comma sono
corrisposti anche prima della scadenza del termine di
rinvio quando la Banca d'Italia determina che il pagamento
non mette piu' a repentaglio la liquidita' o la
solvibilita' del soggetto interessato.»
«Art. 84 (Prestiti dei fondi di risoluzione). - 1. Le
risorse dei fondi di risoluzione possono essere integrate
attraverso prestiti contratti con meccanismi di
finanziamento istituiti in un altro Stato membro, quando:
a) i contribuiti ordinari non sono sufficienti a
sostenere le misure di cui all'articolo 79, comma 1;
b) i contributi straordinari non sono prontamente
disponibili o sufficienti; e
c) i prestiti e le altre forme di sostegno
finanziario previsti dall'articolo 78, comma 1, lettera c),
non sono immediatamente accessibili a condizioni
ragionevoli.
2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai
meccanismi per il finanziamento della risoluzione stabiliti
in altri Stati membri. L'ammontare del prestito e'
commisurato alla percentuale dei depositi protetti, ad
eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma
4, del testo unico bancario, delle banche aventi sede
legale in Italia e delle succursali italiane di banche
extracomunitarie sul totale dei depositi protetti dai
meccanismi di finanziamento partecipanti all'accordo, salvo
che tutti i partecipanti non abbiano pattuito diversamente.
I prestiti concessi sono considerati fra le attivita' del
fondo stesso e vengono computati ai fini del raggiungimento
del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1.
3. I prestiti indicati al comma 2 sono concessi previo
parere favorevole del Ministero dell'economia e delle
finanze. Nei casi previsti dall'articolo 80 il prestito e'
inoltre soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia.
4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso,
nonche' gli altri termini contrattuali relativi ai prestiti
contratti o concessi ai sensi dei commi precedenti sono
determinati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
106 della direttiva 2014/59/UE.»
«Art. 85 (Mutualizzazione del finanziamento in caso di
risoluzione del gruppo con componenti in altri Stati
membri).- 1. In caso di risoluzione relativa a un gruppo
con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o
con succursali significative stabilite in altri Stati
membri di cui faccia parte almeno una banca avente sede
legale in Italia o una succursale italiana di banca
extracomunitaria, le risorse dei fondi di risoluzione sono
utilizzate secondo un piano di finanziamento proposto
dall'autorita' di risoluzione di gruppo e approvato
nell'ambito del programma di risoluzione indicato
dall'articolo 70.
2. Quando l'autorita' di risoluzione di gruppo e' la
Banca d'Italia, il piano di finanziamento e' proposto da
quest'ultima, previa consultazione delle autorita' di
risoluzione delle banche o Sim facenti parte del gruppo
stabilite in altri Stati membri, se necessario anche prima
dell'avvio della risoluzione o dell'adozione di una misura
di risoluzione.
3. Il piano di finanziamento riporta:
a) una valutazione delle attivita' e delle passivita'
delle componenti del gruppo interessate effettuata secondo
quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, Sezione II;
b) le perdite accertate da ciascuna componente del
gruppo;
c) per ciascuna componente del gruppo interessata, le
perdite da imporre a ogni singola categoria di azionisti e
di creditori;
d) gli eventuali contributi che i sistemi di garanzia
dei depositanti sono tenuti a fornire conformemente
all'articolo 86, comma 1;
e) il contributo complessivo fornito da parte dei
meccanismi di finanziamento della risoluzione coinvolti,
anche in forma di garanzie, nonche' finalita' e modalita'
di erogazione del contributo;
f) i criteri per la determinazione dell'importo che
ciascun meccanismo di finanziamento e' tenuto a fornire al
fine di raggiungere il contributo complessivo di cui alla
lettera e);
g) l'importo che ciascun meccanismo di finanziamento
dei paesi in cui hanno sede legale i soggetti interessati
e' chiamato a fornire come contributo per il finanziamento
della risoluzione di gruppo e le relative modalita' di
erogazione;
h) l'ammontare dei prestiti erogati da soggetti terzi
ai meccanismi di finanziamento;
i) i termini entro cui dovranno essere utilizzate le
risorse messe a disposizione da parte dei suddetti
meccanismi di finanziamento, eventualmente prorogabili.
4. Nei casi previsti dall'articolo 80, la Banca
d'Italia informa il soggetto presso il quale il fondo e'
istituito affinche' questo provveda a dare attuazione al
piano di finanziamento.
5. I criteri per la ripartizione tra i meccanismi di
finanziamento partecipanti del contributo complessivo
indicato al comma 3, lettera e), sono coerenti con i
principi fissati dall'articolo 107, paragrafo 5, della
direttiva 2014/59/UE.
6. I proventi o gli utili derivanti dall'uso dei fondi
di risoluzione sono distribuiti ai meccanismi di
finanziamento che partecipano alla risoluzione di gruppo ai
sensi del presente articolo, conformemente a i principi
stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva
2014/59/UE.».
- Il testo dell'articolo 96 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 96 (Sanzioni amministrative agli enti, agli
esponenti o al personale). - 1. Nei confronti dei soggetti
indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in
Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma
1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli
articoli 9, 15, 16, 16-bis, 16-quater, 16-quinquies,
16-septies, 16-octies, 16-novies, 16-undecies,
16-duodecies, 16-terdecies, 16-quaterdecies, 19, comma 1,
33, comma 6, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h), 68-bis,
70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative
disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca
d'Italia. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si
applica altresi' in caso di inosservanza delle
corrispondenti disposizioni dell'MRU o delle relative
disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca
d'Italia o dal Comitato di Risoluzione Unico, anche su
raccomandazione di quest'ultimo.
1-bis. Il comma 1 non si applica quando l'inosservanza
ha ad oggetto le disposizioni richiamate dall'articolo 38,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.
2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma
1, si applica l'articolo 144-bis del Testo Unico Bancario,
al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' da
esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di
porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le
sanzioni stabilite dagli articoli 144-bis, comma 2, e
144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei confronti
dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per
l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si
applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo
144-ter del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di
controllo, nonche' del personale, al ricorrere delle
condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo
144-ter del Testo Unico Bancario.
4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal
presente articolo si applicano gli articoli 144, comma 9,
144-quater, 145, 145-quater del Testo Unico Bancario.
4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere al Comitato di
Risoluzione Unico di avviare una procedura sanzionatoria ai
sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 806/2014. Con riguardo ai soggetti indicati all'articolo
7, paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del regolamento (UE) n.
806/2014, la Banca d'Italia comunica tempestivamente al
Comitato di Risoluzione Unico la conclusione di una
procedura sanzionatoria e il suo esito.».
- Il testo dell'articolo 102 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 102 (Contenuto dei piani di risoluzione).- 1.
Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di
attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto
dei piani di risoluzione e' disciplinato dal presente
articolo.
2. Il piano di risoluzione tiene conto di diversi
possibili scenari, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia
idiosincratico o si verifichi in un momento di instabilita'
finanziaria piu' ampia o al ricorrere di eventi a carattere
sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno
dei seguenti interventi:
a) il sostegno finanziario pubblico straordinario,
fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
b) l'assistenza di liquidita' di emergenza fornita
dalla banca centrale; o
c) l'assistenza di liquidita' fornita dalla banca
centrale che preveda garanzie, durata e tasso di interesse
non standard.
3. Il piano prevede una serie di opzioni per
l'applicazione delle misure e poteri di risoluzione. Esso
comprende, laddove possibile e opportuno, in forma
quantificata:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano;
b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali
intervenuti nella banca rispetto all'ultima informazione
fornita;
c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e
le linee di operativita' principali possano essere separate
dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico,
nella misura necessaria, in modo da garantirne la
continuita' in caso di dissesto della banca;
d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di
ciascun aspetto sostanziale del piano;
e) una descrizione della valutazione della
risolvibilita';
f) una descrizione delle misure necessarie per
affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita';
g) una descrizione delle procedure per determinare il
valore e la trasferibilita' delle funzioni essenziali,
linee di operativita' principali e attivita' della banca;
h) una descrizione dei dispositivi atti a garantire
che le informazioni richieste alla banca per la redazione
del piano siano aggiornate e a disposizione della Banca
d'Italia in qualsiasi momento;
i) le modalita' che permettono il finanziamento delle
opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli
interventi seguenti;
i) sostegno finanziario pubblico straordinario
diverso dall'impiego dei fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquidita' di emergenza fornita da
una banca centrale; o
iii) assistenza di liquidita' da parte di una banca
centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e
tasso di interesse non standard.
l) una descrizione delle diverse strategie di
risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari
possibili e le tempistiche applicabili;
m) una descrizione delle interdipendenze critiche;
n) una descrizione delle opzioni praticabili per
mantenere l'accesso alle sedi di negoziazione e alle
infrastrutture di mercato e una valutazione della
portabilita' delle posizioni dei clienti;
o) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti
della banca, compresa una stima dei costi associati e una
descrizione delle previste procedure di consultazione del
personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto
se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti
sociali;
p) il piano di comunicazione con i media e con il
pubblico;
q) i requisiti di cui agli articoli 16-septies e
16-octies e il termine per la costituzione di questi
requisiti conformemente all'articolo 16-quaterdecies;
q-bis) laddove la Banca d'Italia applichi l'articolo
16-quater, commi 4, 5 o 7, i termini per l'adempimento da
parte dell'ente designato per la risoluzione conformemente
all'articolo 16-quaterdeciesr) una descrizione delle
operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la
continuita' del funzionamento dei processi operativi della
banca;
r) una descrizione delle operazioni e dei sistemi
essenziali per assicurare la continuita' del funzionamento
dei processi operativi della banca;
s) l'eventuale parere espresso dalla banca in merito
al piano di risoluzione.
4. Il piano indica inoltre le modalita' e la tempistica
con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca puo'
chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca
Centrale Europea e identifica le attivita' che potrebbero
essere considerate idonee quali garanzie. Contiene infine
le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o
da regolamenti della Commissione Europea.
5. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e
prudenti.».
- Il testo dell'articolo 103 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 103 (Contenuto dei piani di risoluzione di
gruppo).- 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme
tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea,
il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo e'
disciplinato dal presente articolo.
2. Il piano di risoluzione di gruppo:
a) individua, per ciascun gruppo, gli enti designati
per la risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione;
a-bis) indica le azioni di risoluzione da avviarsi
con riguardo agli enti designati per la risoluzione, e gli
impatti di queste azioni per le altre componenti del
gruppo;
a-ter) se un gruppo comprende piu' di un gruppo
soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione
in relazione agli enti designati per la risoluzione di
ciascun gruppo soggetto a risoluzione e gli impatti di
queste azioni per le altre componenti dello stesso gruppo
soggetto a risoluzione e per gli altri gruppi soggetti a
risoluzione;
b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di
risoluzione possono essere applicati ed esercitati in
maniera coordinata nei confronti delle componenti del
gruppo stabilite nell'Unione europea, ivi comprese le
misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo,
del gruppo nel suo complesso o di linee di business
separate o di attivita' svolte da una serie di componenti
del gruppo o da singole sue componenti, e individua i
potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;
c) nel caso di un gruppo che comprende componenti
stabilite in Stati terzi, definisce opportune intese per la
cooperazione e il coordinamento con le autorita' pertinenti
di tali Stati e le implicazioni nell'Unione europea della
risoluzione delle componenti stabilite in Stati terzi;
d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica
ed economica di particolari funzioni o linee di business,
necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo quando
di questa ricorrono i presupposti;
e) indica le modalita' di finanziamento delle azioni di
risoluzione del gruppo e, qualora siano necessari
interventi di finanziamento, espone i criteri per la
ripartizione dell'onere del finanziamento tra le varie
fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri.
Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
i) sostegno finanziario pubblico straordinario
diverso dai fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquidita' di emergenza della banca
centrale; oppure
iii) assistenza di liquidita' da parte di una banca
centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e
tasso di interesse non standard.
3. Il piano contiene inoltre le ulteriori informazioni
richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della
Commissione Europea.
4. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e
prudenti; tiene conto, tra l'altro, dell'articolo 85, comma
4, e dell'impatto potenziale della risoluzione sulla
stabilita' finanziaria in tutti gli Stati membri
interessati.».
- Il testo dell'articolo 104 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 104 (Elementi da considerare nell'ambito della
valutazione di risolvibilita' di una banca o di un gruppo).
- 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di
attuazione adottate dalla Commissione europea, per valutare
la risolvibilita' di una banca o di un gruppo, sono
esaminati:
a) l'organizzazione della banca/gruppo, in modo da
assicurare che le linee di operativita' principali e
funzioni essenziali siano allocate a soggetti chiaramente
identificabili e in modo coerente;
b) i dispositivi adottati dalla banca/gruppo per
fornire personale essenziale, infrastrutture,
finanziamenti, liquidita' e capitali per sostenere e
mantenere in essere le linee di operativita' principali e
le funzioni essenziali;
c) l'efficacia, anche in caso di risoluzione della
banca/gruppo, dei contratti di servizio, l'adeguatezza dei
presidi di governo adottati dalla banca/gruppo per
assicurare che tali contratti siano adempiuti nella misura
e secondo la qualita' concordata, nonche' la presenza di
procedure per trasferire a terzi i servizi forniti in
virtu' di tali accordi, in caso di separazione delle
funzioni essenziali o delle linee di operativita'
principali;
d) i piani e le misure di emergenza per assicurare la
continuita' dell'accesso alle infrastrutture di mercato;
e) l'adeguatezza dei sistemi informatici per
permettere alla Banca d'Italia di raccogliere informazioni
accurate e complete sulle linee di operativita' principali
e sulle funzioni essenziali, al fine di agevolare decisioni
rapide;
f) la capacita' dei sistemi informatici di fornire le
informazioni essenziali per una risoluzione efficace della
banca/gruppo in qualsiasi momento, anche in situazioni in
rapida evoluzione;
g) la misura in cui la banca/gruppo ha testato i
propri sistemi informatici in scenari di stress definiti
dalla Banca d'Italia;
h) la continuita' dei sistemi informatici sia per la
banca/gruppo interessata, sia per il cessionario nel caso
in cui le funzioni essenziali e le linee di operativita'
principali siano oggetto di cessione;
i) le procedure adottate della banca/gruppo per
permettere alla Banca d'Italia di disporre delle
informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli
importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi;
l) l'ammontare e la tipologia delle passivita'
ammissibili della banca/gruppo;
m) se sono previste garanzie infragruppo o operazioni
back to back, la misura in cui: i) queste operazioni sono
effettuate a condizioni di mercato e la solidita' dei
relativi sistemi di gestione del rischio; ii) il ricorso a
queste operazioni aumenta il rischio di contagio nel gruppo
n) la misura in cui la struttura giuridica del gruppo
ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione in
conseguenza del numero di societa', della complessita'
della struttura del gruppo o della difficolta' di associare
le linee di business alle componenti del gruppo;
o) quando la valutazione coinvolge una societa' di cui
all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico
Bancario, la misura in cui la risoluzione di entita' del
gruppo che sono banche o societa' finanziarie controllate
puo' esercitare un impatto negativo sul ramo non
finanziario del gruppo;
p) la disponibilita', presso le autorita' degli Stati
terzi, delle misure di risoluzione necessarie per sostenere
le autorita' di risoluzione dell'Unione Europea nelle
azioni di risoluzione e i margini per un'azione coordinata
fra autorita' dell'Unione Europea e autorita' degli Stati
terzi;
q) la possibilita' di applicare le misure di
risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di
risoluzione;
r) la misura in cui la struttura del gruppo permette
alla Banca d'Italia di procedere alla risoluzione del
gruppo nel suo complesso o di una o piu' delle sue
componenti senza provocare, direttamente o indirettamente,
un effetto negativo significativo sul sistema finanziario,
sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e al
fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo
complesso;
s) gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare la
risoluzione in caso di gruppi con societa' controllate
stabilite in giurisdizioni diverse;
t) la credibilita' dell'uso delle misure di
risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di
risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su
creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle
azioni eventualmente avviate da autorita' di Stati terzi;
u) la possibilita' di valutare l'impatto della
risoluzione della banca/gruppo sul sistema finanziario,
infrastrutture di mercato, sulla fiducia dei mercati
finanziari o sull'economia in generale; l'impatto stesso,
nonche' il grado di idoneita' delle misure o dei poteri di
risoluzione a contenerlo.
2. Il livello di dettaglio della valutazione dipende,
tra l'altro, dalle possibili conseguenze del dissesto della
banca/gruppo in relazione alle loro caratteristiche, ivi
inclusi le dimensioni, la complessita' operativa, la
struttura societaria, lo scopo mutualistico e l'adesione a
un sistema di tutela istituzionale.».
- Il testo dell'articolo 105 del citato decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 105 (Contenuto del piano di riorganizzazione
aziendale a seguito del bail-in). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate
dalla Commissione europea, il piano di riorganizzazione
aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:
a) la diagnosi dei fattori e dei problemi che hanno
portato al dissesto o al rischio di dissesto e delle
circostanze che hanno determinato le difficolta'
incontrate;
b) la descrizione delle misure volte a ripristinare
la sostenibilita' economica a lungo termine che si intende
adottare;
c) il calendario di attuazione di tali misure.
2. Le misure volte a ripristinare la sostenibilita'
economica a lungo termine possono comprendere:
a) la riorganizzazione delle attivita';
b) modifiche dei sistemi operativi e
dell'infrastruttura interna;
c) la dismissione delle attivita' in perdita;
d) la ristrutturazione delle attivita' esistenti che
possono diventare eccessivamente esposte alla concorrenza;
e) la vendita di attivita' o di linee di business.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera a-bis), dopo le parole «la Banca d'Italia», sono inserite le seguenti: «o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento,»;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea;»;
3) dopo la lettera e-quater) e' inserita la seguente: «e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;»;
b) all'articolo 6:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU»;
2) al comma 2, dopo le parole «il SEVIF» sono inserite le seguenti: «e il MRU»;
c) all'articolo 7, comma 6, le parole «e il MVU» sono sostituite dalle seguenti: «, il MVU e il MRU»;
d) all'articolo 12-bis, comma 1:
1) le parole «o da una societa' del gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «o da uno degli altri soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
2) alla lettera b), le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-ter»;
e) al Titolo II, capo I, dopo l'articolo 12-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 12-ter (Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito).- 1. Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca e' pari ad almeno euro 200.000.
2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da una banca e' pari ad almeno euro 150.000.
3. I commi 1 e 2 si applicano altresi' alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati, nonche' agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, diverso da una banca.»;
f) all'articolo 69-bis, comma 1:
1) alla lettera f), numero 2), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
2) alla lettera g), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180, o all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
3) alla lettera i), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180 o all'articolo 1, paragrafo 1, punto (29), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
g) all'articolo 69-quinquies:
1) al comma 6, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
2) dopo il comma 7-bis, e' aggiunto il seguente: «7-ter. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.»;
h) all'articolo 69-sexiesdecies, comma 3, le parole «[decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE].» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
i) all'articolo 69-octiesdecies:
1) al comma 1, lettera b), la parola «medesima» e' soppressa;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le misure adottate ai sensi della presente Sezione sono comunicate al Comitato di Risoluzione Unico, quando riguardano i soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014.»;
l) all'articolo 69-vicies, comma 1, le parole «[decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE].» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
m) all'articolo 71, comma 6, primo periodo, le parole «applicano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e d)»;
n) all'articolo 80, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ma non quelli di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione, ovvero quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non quelli di cui alla lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014.»;
o) all'articolo 81, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettere a) e d).»;
p) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
q) all'articolo 84, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «I commissari pubblicano altresi' una informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2, e ai soci sull'andamento della liquidazione, secondo le direttive delle Banca d'Italia.»;
r) all'articolo 86:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole «o telefax» sono soppresse e, al terzo periodo dopo le parole «la comunicazione puo' essere effettuata» sono inserite le seguenti: «con le stesse modalita'»;
2) al comma 4, dopo le parole «posta elettronica» e' inserita la seguente: «certificata»;
3) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono non procedere all'accertamento del passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.
9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla presentazione alla Banca d'Italia degli elenchi di cui al comma 6.»;
s) all'articolo 91:
1) al comma 1-bis, dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente:
«c-ter) quando non sono computabili nei fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, i crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della societa' sono soddisfatti, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e eventuali altri importi dovuti, dopo i crediti indicati alla lettera c-bis) e con preferenza rispetto ai crediti derivanti da elementi di fondi propri, anche per la parte non computata nei fondi propri. Lo stesso trattamento si applica anche ai crediti subordinati, quando questi hanno cessato di essere computabili nei fondi propri.»;
2) al comma 11, dopo le parole «amministrati in un'ottica» sono inserite le seguenti: «conservativa con l'obiettivo»;
t) all'articolo 92, comma 8, dopo le parole «84, commi 1, 3» sono inserite le seguenti: «, 5»;
u) all'articolo 95-bis, comma 2-bis, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
v) all'articolo 95-ter, comma 2:
1) alla lettera a), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
2) alla lettera b), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
z) all'articolo 95-quater:
1) al comma 1, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
2) al comma 2-bis, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2015, n. 180»;
aa) all'articolo 96-bis:
1) al comma 1-bis, lettera d), dopo le parole: «banche extracomunitarie per» sono inserite le seguenti: «prevenire o»;
2) al comma 1-quater, lettera b), le parole «la banca beneficiaria dell'intervento e'» sono sostituite dalle seguenti: «le banche aderenti al sistema di garanzia cui aderisce la banca beneficiaria dell'intervento sono»;
bb) all'articolo 96-bis.3, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Con riguardo agli atti compiuti per effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis, la responsabilita' dei sistemi di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.»;
cc) all'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), prima delle parole «le procedure di coordinamento» e' inserita la seguente: «definisce»;
dd) all'articolo 102, comma 1, primo periodo, dopo le parole «norme di legge a esse applicabili» sono inserite, in fine, le seguenti: «, fermo restando l'articolo 102-bis»;
ee) all'articolo 113-ter, comma 3, al secondo periodo, le parole «alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della societa'» sono sostituite dalle seguenti: «il programma di liquidazione della societa' alla Banca d'Italia che accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 96-quinquies»;
ff) all'articolo 144, comma 1, lettera a), dopo le parole «69-quinquies,» sono inserite le seguenti: «69-sexies,».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni).- 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) «autorita' creditizie» indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) «autorita' di risoluzione» indica la Banca
d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite
dal medesimo regolamento, nonche' un'autorita' non italiana
deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;
b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) «IVASS» indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
e-bis) «MVU» indica il Meccanismo di vigilanza unica,
ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla
BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati
membri che vi partecipano;
e-ter) «Disposizioni del MVU» indica il regolamento
(UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
e-quater) «UIF» indica l'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
e-quinquies ) «MRU»: indica il Meccanismo di
risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione
istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del
Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato
di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
f);
g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della
Comunita' Europea;
g-bis) «Stato di origine» indica lo Stato comunitario
in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato
all'esercizio dell'attivita';
g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario
nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o
presta servizi;
h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro
dell'Unione europea;
h-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) «ABE»: Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) «AEAP»: Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) «AESFEM»: Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) «CERS»: Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) «Autorita' di vigilanza degli Stati membri»: le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
h-ter) «Stato partecipante al MVU» indica uno Stato
comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato
una cooperazione stretta con la BCE a norma delle
disposizioni del MVU;
i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
l) «autorita' competenti» indica, a seconda dei
casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle
banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
[m) «Ministero dell'economia e delle finanze»
indica il Ministero dell'economia e delle finanze.]
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in
Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede
legale in uno Stato terzo;
d) «soggetto significativo»: i soggetti definiti
dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014,
sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in
conformita' delle disposizioni del MVU;
d-bis) «soggetto meno significativo»: i soggetti,
sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da
quelli di cui alla lettera d);
e) «succursale»: una sede che costituisce una parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un
istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento,
e che effettua direttamente, in tutto o in parte,
l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato
autorizzato;
f) «attivita' ammesse al mutuo riconoscimento»: le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare
il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,
il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi
d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
«money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al
20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) «istituti di moneta elettronica comunitari»:
gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario
diverso dall'Italia;
h-ter) «moneta elettronica»: il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che
sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti
previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies);
h-sexies) «istituti di pagamento»: le imprese,
diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) «istituti di pagamento comunitari»: gli
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso
dall'Italia;
h-septies.1) «servizi di pagamento»: le seguenti
attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante
su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni
richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da
un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso
il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso
il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o
presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i
fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante
carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o
convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies);
h-novies) «personale»: i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i) «punto di contatto centrale»: il soggetto o la
struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta
elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che
operano sul territorio della Repubblica in regime di
diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli
agenti di cui all'articolo 128-quater.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza. 3-bis. Se non
diversamente disposto, le norme del presente decreto
legislativo che fanno riferimento al consiglio di
amministrazione, all'organo amministrativo e agli
amministratori si applicano anche al consiglio di gestione
ed ai suoi componenti. 3-ter. Se non diversamente disposto,
le norme del presente decreto legislativo che fanno
riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo
che svolge la funzione di controllo si applicano anche al
consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo
sulla gestione e ai loro componenti. 3-quater. Se non
diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi
di pagamento, nel presente decreto si applicano le
definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
11.».
- Il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 6 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e
integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU).- 1. Le
autorita' creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in
armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano
i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e
provvedono in merito alle raccomandazioni in materia
creditizia e finanziaria.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni
dell'Unione europea, le autorita' creditizie adempiono agli
obblighi di comunicazione nei confronti delle autorita' e
dei comitati che compongono il SEVIF e il MRU, della BCE e
delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle
disposizioni dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, e' parte del SEVIF e del MVU e partecipa alle
attivita' che essi svolgono, tenendo conto della
convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in
ambito europeo.
3-bis. Le autorita' creditizie esercitano i poteri
d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto
legislativo anche per assicurare il rispetto del
regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del
regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di
inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili
adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.
4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni
dell'Unione europea, la Banca d'Italia puo' concludere
accordi con l'ABE e con le autorita' di vigilanza di altri
Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti
e la delega di funzioni nonche' ricorrere all'ABE per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.».
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio
tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in
materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
d'informazioni, con le autorita' e i comitati che
compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonche' con le
autorita' di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di
agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute
dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle
autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita'
che ha fornito le informazioni. 7. Nell'ambito di accordi
di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza,
la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni preordinate
all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorita'
competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca
d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono
essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle
autorita' che le hanno fornite. 8. La Banca d'Italia puo'
scambiare informazioni con autorita' amministrative o
giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o
di fallimento (54), in Italia o all'estero, relativi a
banche, succursali di banche italiane all'estero o di
banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonche'
relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata. Nei rapporti con le autorita' extracomunitarie
lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui
al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
indicati dalle disposizioni medesime.».
- Il testo dell'articolo 12-bis del citato decreto
legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12-bis (Strumenti di debito chirografario di
secondo livello).- 1. Sono strumenti di debito
chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli
altri titoli di debito, emessi da una banca o da uno degli
altri soggetti di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, aventi le seguenti
caratteristiche:
a) la durata originaria degli strumenti di debito e'
pari ad almeno dodici mesi;
b) gli strumenti di debito non sono strumenti
finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma
2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti
finanziari derivati, ne' includono caratteristiche ad essi
proprie;
c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il
prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli
strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e
il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi
dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto
previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).
2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis,
lettera c-bis), e' subordinata al rispetto delle condizioni
di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente
sono nulle e la loro nullita' non comporta la nullita' del
contratto.
3. Una volta emessi, gli strumenti di debito
chirografario di secondo livello non possono essere
modificati in maniera tale da far venire meno le
caratteristiche indicate al comma 1. E' nulla ogni
pattuizione difforme.
4. La Banca d'Italia puo' disciplinare l'emissione e le
caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di
secondo livello.».
- Il Capo I del Titolo II del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' rubricato:
«Titolo II BANCHE
Capo I NOZIONE DI ATTIVITA' BANCARIA E DI RACCOLTA DEL
RISPARMIO».
- Il testo dell'articolo 69-bis del citato decreto
legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si intendono per:
a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i
vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i
responsabili delle principali aree di affari e coloro che
rispondono direttamente all'organo amministrativo;
b) «autorita' di risoluzione a livello di gruppo»:
l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui si
trova l'autorita' di vigilanza su base consolidata;
c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti
dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono
depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca
debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non e'
rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e'
rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o
garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono
depositi i certificati di deposito purche' non
rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
d) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi
che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono
astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un
sistema di garanzia dei depositanti;
e) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al
rimborso che non superano il limite di rimborso da parte
del sistema di garanzia dei depositanti previsto
dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;
f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti
con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure previste nei Capi II, III e IV del
Titolo IV, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
numeri 1) e 2), adottate da autorita' di altri Stati
comunitari;
g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera uu) del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180, o all'articolo 18 del regolamento (UE) n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo
riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo
113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli
aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o all'articolo 1,
paragrafo 1, punto (29), del regolamento (UE) n. 806/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio;
l) «succursale significativa»: una succursale di una
banca in uno Stato comunitario considerata significativa
dalla Banca d'Italia.».
- Il testo dell'articolo 69-quinquies del citato
decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-quinquies (Piani di risanamento di gruppo). -
1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di
un piano di risanamento di gruppo che individua misure
coordinate e coerenti da attuare per se', per ogni societa'
del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il
risanamento del gruppo, per le societa' italiane ed estere
incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo
69-ter, comma 1, lettera c).
2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano di risanamento
di gruppo la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a
vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo
che cio' non sia a essa specificamente richiesto in
conformita' dell'articolo 69-septies.
3. Il piano di risanamento di gruppo e' finalizzato a
ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del
gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche
che ne facciano parte.
4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le
informazioni richieste da provvedimenti di carattere
generale o particolare della Banca d'Italia e da
regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati
conclusi tra le societa' del gruppo accordi ai sensi del
capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al
sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il
piano di risanamento di gruppo individua, altresi', i
possibili ostacoli all'attuazione delle misure di
risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto
all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto
trasferimento di attivita' nonche' al rimborso di
passivita' fra societa' del gruppo.
5. Il piano di risanamento di gruppo e' approvato
dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto
alla Banca d'Italia, in conformita' dell'articolo
69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati
comunitari.
6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e
dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di
gruppo:
a) alle autorita' competenti interessate
rappresentate nei collegi delle autorita' di vigilanza o
con le quali sia stato stipulato un accordo di
coordinamento e cooperazione;
b) alle autorita' competenti degli Stati comunitari
in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito
succursali significative;
c) alle autorita' di risoluzione delle societa'
controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo,
nonche' all'autorita' di risoluzione a livello di gruppo.
7. Il piano di risanamento di gruppo e' riesaminato e,
se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la
maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si
procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento
del piano in caso di significativo mutamento della
struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua
situazione patrimoniale o finanziaria.
7-bis. Le societa' indicate all'articolo 69.2 applicano
i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l'articolo 69-novies,
comma 2.
7-ter. Il presente articolo si applica anche ai gruppi
bancari cooperativi.».
- Il testo dell'articolo 69-sexiesdecies del citato
decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-sexiesdecies (Opposizione della Banca d'Italia
e comunicazioni). - 1. La delibera di concessione del
sostegno e' trasmessa alla Banca d'Italia, che puo' vietare
o limitarne l'esecuzione se le condizioni per il sostegno
finanziario di gruppo di cui all'articolo
69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.
2. La delibera di cui al comma 1 e' trasmessa all'ABE
nonche', se diverse dalla Banca d'Italia, all'autorita'
competente per la vigilanza sulla societa' che riceve il
sostegno e all'autorita' competente per la vigilanza su
base consolidata.
3. Il provvedimento della Banca d'Italia di cui al
comma 1 e' trasmesso all'ABE, agli altri soggetti indicati
al comma 2, nonche', se la Banca d'Italia e' l'autorita'
competente per la vigilanza su base consolidati, ai
componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.».
- Il testo dell'articolo 69-octiesdecies del citato
decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-octiesdecies (Presupposti). - 1. La Banca
d'Italia puo' disporre le seguenti misure nei confronti di
una banca o una societa' capogruppo di un gruppo bancario:
a) le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies,
quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento
(UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della
direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva
2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e
24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si
preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa
di un rapido deterioramento della situazione della banca o
del gruppo;
b) la rimozione degli esponenti di cui all'articolo
69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di
disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o
gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero quando il
deterioramento della situazione della banca o del gruppo
bancario sia particolarmente significativo, e sempre che
gli interventi indicati nella lettera a) o quelli previsti
negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per
porre rimedio alla situazione.
1-bis. Le misure adottate ai sensi della presente
Sezione sono comunicate al Comitato di Risoluzione Unico,
quando riguardano i soggetti indicati all'articolo 7,
paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n.
806/2014.».
- Il testo dell'articolo 69-vicies del citato decreto
legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-vicies (Poteri di accertamento e flussi
informativi). - 1. Quando sia accertata l'esistenza, in
relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle
circostanze di cui all'articolo 69-octiesdecies, i poteri
di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli
51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine di
acquisire le informazioni necessarie per l'aggiornamento
del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del potere
di riduzione o conversione di azioni, di altre
partecipazioni e di strumenti di capitale, l'avvio della
risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa,
nonche' per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I,
Sezione II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180.
2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono
trasmesse alle autorita' di risoluzione.».
- Il testo dell'articolo 71 del citato decreto
legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 71 (Organi della procedura). - 1. Con il
provvedimento di scioglimento degli organi la Banca
d'Italia nomina:
a) uno o piu' commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a
cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio
presidente.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione della
nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina
degli organi della procedura e del presidente del comitato
di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle
imprese. [3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i
commissari e i membri del comitato di sorveglianza. ]
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai
componenti il comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla
procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate
dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, per ragioni d'urgenza e fino
all'insediamento degli organi straordinari, puo' nominare
commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume
i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si
applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si applica l'articolo
26, comma 3, lettere a) e d). I commissari devono, inoltre,
possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie
funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse.
- Il testo dell'articolo 80 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 80 (Provvedimento).- 1. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo'
disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa
delle banche, anche quando ne sia in corso
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione
secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti
indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, ma non quelli di cui all'articolo
20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la
risoluzione, ovvero quelli indicati nell'articolo 18,
paragrafo 1, lettere a) e b), ma non quelli di cui alla
lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014.
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta, con il
medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, dei commissari straordinari o dei
liquidatori.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati
dai commissari liquidatori agli interessati, che ne
facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi
dell'art. 85.
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le
funzioni degli organi amministrativi, di controllo e
assembleari, nonche' di ogni altro organo della banca. Sono
fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1,
e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali
diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme
della presente sezione; per quanto non espressamente
previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni
della legge fallimentare.».
- Il testo dell'articolo 81 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 81 (Organi della procedura).- 1. La Banca
d'Italia nomina:
a) uno o piu' commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a
cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio
presidente.
1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche
societa' o altri enti.
1-ter. I commissari e i componenti del comitato di
sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti
dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei
requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo
26, comma 3, lettere a) e d).
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera
di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono
pubblicati per estratto sul sito web della Banca d'Italia.
Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i
commissari depositano in copia gli atti di nomina degli
organi della liquidazione coatta e del presidente del
comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i
commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai
componenti il comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della liquidazione.».
- Il testo dell'articolo 83 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 83 (Effetti del provvedimento per la banca, per i
creditori e sui rapporti giuridici preesistenti). - 1.
Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai
sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno
lavorativo successivo alla data di adozione del
provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono
sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e
le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento
dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno,
dell'ora e del minuto, e' rilevata dalla Banca d'Italia
sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85.
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli
effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche'
dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e
sezione IV della legge fallimentare.
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in
liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna
azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e
92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere
parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di esecuzione
forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi
natura derivanti dalla liquidazione e' competente
esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la
sede legale.
3-bis. In deroga all'articolo 56, primo comma, della
legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i
relativi effetti siano stati fatti valere da una delle
parti prima che sia disposta la liquidazione coatta
amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da
un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di
netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o da
un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del
codice civile.».
- Il testo dell'articolo 84 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 84 (Poteri e funzionamento degli organi
liquidatori). - 1. I commissari liquidatori hanno la
rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le
azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della
liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari
nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato
degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla
presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo' emanare direttive per lo
svolgimento della procedura e puo' stabilire che talune
categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa
autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito
il comitato di sorveglianza. I membri degli organi
liquidatori sono personalmente responsabili
dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia;
queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano
avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla
Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e
patrimoniale della banca e sull'andamento della
liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di
sorveglianza. I commissari pubblicano altresi' una
informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti
indicati nell'articolo 86, comma 2, e ai soci
sull'andamento della liquidazione, secondo le direttive
delle Banca d'Italia.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e
di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati
organi amministrativi e di controllo ed il direttore
generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del
creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita
l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta ai
commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di
sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca
d'Italia e con il parere favorevole del comitato di
sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento
delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita'
e con oneri a carico della liquidazione. In casi
eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della
Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
compimento di singoli atti.».
- Il testo dell'articolo 86 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 86 (Accertamento del passivo). - 1. Entro un mese
dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore
l'indirizzo di posta elettronica certificata della
procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno
secondo le scritture e i documenti della banca. La
comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali
contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica
certificata se il relativo indirizzo del destinatario
risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a
mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la
residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o
risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata
con le stesse modalita' al suo rappresentante in Italia, se
esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun
creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4,
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le
cui variazioni e' onere comunicare ai commissari, con
l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che
risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli
strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso
della banca, nonche' ai clienti aventi diritto alle
restituzioni dei detti strumenti finanziari.
2-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 92-bis, i
commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono
provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche
per singole categorie di aventi diritto, mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale
o locale di un avviso contenente l'invito a consultare
l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco e'
depositato presso la sede della societa' o messo altrimenti
a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il
diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria
posizione. Il termine per la presentazione delle domande di
insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma.
3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate
dai commissari all'indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata
comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di
mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse
si eseguono mediante deposito nella cancelleria del
tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si
applica l'articolo 31-bis , terzo comma, della legge
fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il
commissario liquidatore.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti
indicati nel comma 2 possono presentare o inviare,
all'indirizzo di posta elettronica certificata della
procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i
documenti giustificativi.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti
indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la
comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai
commissari, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la
restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti
a provare l'esistenza, la specie e l'entita' dei propri
diritti e indicando l'indirizzo di posta elettronica
certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni
relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente
articolo.
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal
comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano
alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della
banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme
riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione
e l'ordine degli stessi, nonche' gli elenchi dei titolari
dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui e' stato
negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi
diritto alla restituzione degli strumenti finanziari
relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata
sezione dello stato passivo.
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i
commissari depositano nella cancelleria del tribunale del
luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli
aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei
titolari di diritti indicati nel comma 2, nonche' dei
soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato
negato il riconoscimento delle pretese.
8. Successivamente i commissari comunicano senza
indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai
quali e' stato negato in tutto o in parte il riconoscimento
delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi.
Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e' dato avviso
tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7,
lo stato passivo diventa esecutivo.
9-bis. I commissari, previa autorizzazione della Banca
d'Italia e con il parere favorevole del comitato di
sorveglianza, possono non procedere all'accertamento del
passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se
risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire
ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la
soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di
procedura.
9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si
applicano, in quanto compatibili, anche quando la
condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente
alla presentazione alla Banca d'Italia degli elenchi di cui
al comma 6.».
- Il testo dell'articolo 91 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 91 (Restituzioni e riparti). - 1. I commissari
procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli
strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine
stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare fatto
salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione
dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti
agli organi della procedura di amministrazione
straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria
che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa
sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111,
comma primo, numero 1), della legge fallimentare. Il
pagamento dei crediti prededucibili e' effettuato previo
parere favorevole del comitato di sorveglianza.
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2741
del codice civile e dall'articolo 111 della legge
fallimentare, nella ripartizione dell'attivo liquidato ai
sensi del comma 1:
a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza
rispetto agli altri crediti chirografari:
1) la parte dei depositi di persone fisiche,
microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al
rimborso e superiore all'importo previsto dall'articolo
96-bis.1, commi 3 e 4;
2) i medesimi depositi indicati al numero 1),
effettuati presso succursali extracomunitarie di banche
aventi sede legale in Italia;
b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai
crediti indicati alla lettera a):
1) i depositi protetti;
2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei
depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli
obblighi dei depositanti protetti;
c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli
altri crediti chirografari ma dopo che siano stati
soddisfatti i crediti indicati alle lettere a) e b), gli
altri depositi presso la banca;
c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il
pagamento degli interessi e di eventuali altri importi
dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario
di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono
soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con
preferenza rispetto ai crediti subordinati alla
soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non
subordinati della societa'.
c-ter) quando non sono computabili nei fondi propri
come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, i crediti subordinati alla
soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non
subordinati della societa' sono soddisfatti, per il
rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e
eventuali altri importi dovuti, dopo i crediti indicati
alla lettera c-bis) e con preferenza rispetto ai crediti
derivanti da elementi di fondi propri, anche per la parte
non computata nei fondi propri. Lo stesso trattamento si
applica anche ai crediti subordinati, quando questi hanno
cessato di essere computabili nei fondi propri.
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione
del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti
nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non
sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti
clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non
risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le
restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle
restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei
diritti per i quali ciascuno dei clienti e' stato ammesso
alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla
liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della
clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la
medesima proporzione.
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata
dello stato passivo concorrono con i creditori chirografi
ai sensi dall'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge
fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti
rispettata la separazione del patrimonio della banca da
quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto
insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e
previa autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che
siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le
passivita', possono eseguire riparti parziali e
restituzioni, anche integrali, sia a favore di tutti gli
aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi,
anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per
il pagamento dei debiti prededucibili.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9, 10, i
riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la
possibilita' della definitiva assegnazione delle quote e
dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i
commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri
interessati per le quali non sia stata definita
l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli
strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle
restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti
soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione
agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in
caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri
aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il
parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire
idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle
domande previsti dall'articolo 86, commi 4, e 5, fa
concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni
successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal
commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal
giudice in sede di opposizione proposta ai sensi
dell'articolo 87, comma 1.
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai
sensi dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle
restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione
del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali
e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali
si riferiscono non siano stati ancora alienati.
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli
strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari
provvedono affinche' gli stessi siano amministrati in
un'ottica di minimizzazione del rischio.
11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese,
piccole e medie imprese si intendono quelle cosi' definite
in base al criterio del fatturato annuo previsto
dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Allegato alla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.».
- Il testo dell'articolo 92 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 92 (Adempimenti finali). - 1. Liquidato l'attivo,
o una parte rilevante dello stesso, e prima dell'ultimo
riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti,
i commissari sottopongono il bilancio finale di
liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di
riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella
del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne
autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.
La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un
unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari
presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto
periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
2. I commissari danno comunicazione dell'avvenuto
deposito ai creditori e ai clienti ammessi al passivo con
le modalita' di cui all'articolo 86, comma 3, e mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli
interessati possono proporre le loro contestazioni con
ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state
proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con
sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori
provvedono al riparto o alla restituzione finale in
conformita' di quanto previsto dall'articolo 91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere
distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla
Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi
diritto, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 91,
comma 7.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in
materia di liquidazione delle societa' di capitali,
relative alla cancellazione della societa' ed al deposito
dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso
quello di accertamento dello stato di insolvenza, non
preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti
ai commi precedenti e la chiusura della procedura di
liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e'
subordinata alla esecuzione di accantonamenti o
all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91,
commi 6 e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di
liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la
legittimazione processuale, anche nei successivi stati e
gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello
svolgimento delle attivita' connesse ai giudizi, si
applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e
84, commi 1, 3, 5 e 7 del presente decreto. I commissari
liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di
cui al comma 1, eventuali somme derivanti all'esito dei
giudizi nonche' quelle derivanti dalla cessione o
liquidazione dell'attivo non ancora realizzato al momento
di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti
eseguiti a quel momento.
9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria
istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di
cessione nei quali sia subentrato il cessionario, ivi
compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di
costituzione di parte civile in giudizi penali.».
- Il testo dell'articolo 95-bis del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 95-bis (Riconoscimento dei provvedimenti di
risanamento e delle procedure di liquidazione). - 1. I
provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione
di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro
effetti, senza ulteriori formalita', nell'ordinamento
italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.
1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto
dall'avvio della procedura di risanamento da parte
dell'autorita' competente dello Stato d'origine della banca
comunitaria.
2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della
liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si
applicano e producono i loro effetti negli altri Stati
comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche
in altri Stati esteri.
2-bis. Quando e' esercitato un potere di risoluzione o
applicata una misura di risoluzione di cui al decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le disposizioni della
presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati
nell'articolo 2 del decreto stesso.».
- Il testo dell'articolo 95-ter del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 95-ter (Deroghe).- 1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 95-bis, gli effetti di un provvedimento di
risanamento o dell'apertura di una procedura di
liquidazione:
a) su contratti e rapporti di lavoro, sono
disciplinati dalla legge dello Stato comunitario
applicabile al contratto di lavoro;
b) su contratti che danno diritto al godimento di un
bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla
legge dello Stato comunitario nel cui territorio e' situato
l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o
immobile;
c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una
nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico
registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato
comunitario sotto la cui autorita' si tiene il registro;
d) sull'esercizio dei diritti di proprieta' o altri
diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui
trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in
un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono
disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in
cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito
accentrato in cui sono iscritti tali diritti.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis,
sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:
a) gli accordi di compensazione, di netting e di
novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e
68 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
b) le cessioni con patto di riacquisto e le
transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto
salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonche' quanto
previsto alla lettera d) del comma 1.
3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine
relative alle azioni di annullamento, di nullita' o di
inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei
creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o
l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:
a) il diritto reale del creditore o del terzo sui
beni materiali o immateriali mobili o immobili, di
proprieta' della banca, che al momento dell'adozione di un
provvedimento di risanamento o dell'apertura di una
procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno
Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti
fini e' assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto
in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente
di ottenere un diritto reale;
b) i diritti, nei confronti della banca, del
venditore, basati sulla riserva di proprieta', e del
compratore di beni che al momento dell'adozione del
provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano
nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello
di origine;
c) il diritto del creditore di invocare la
compensazione del proprio credito con il credito della
banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge
applicabile al credito della banca.
4. In deroga all'articolo 95-bis, la normativa dello
Stato di origine non si applica alla nullita',
all'annullamento o all'inopponibilita' degli atti compiuti
in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di
tali atti prova che l'atto pregiudizievole e' disciplinato
dalla legge di uno Stato comunitario che non consente,
nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.
5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di
risanamento o dell'apertura di una procedura di
liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un
diritto del quale la banca e' spossessata sono disciplinati
dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa e'
pendente.
6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse
non riguardano altri profili della disciplina delle
procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in
materia di ammissione allo stato passivo, anche con
riferimento al grado e alla natura delle relative pretese,
e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano
soggetti alla disciplina dello Stato di origine della
banca.».
- Il testo dell'articolo 95-quater del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 95-quater (Collaborazione tra autorita'). - 1.
Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la Banca
d'Italia informa le autorita' di vigilanza e, se diverse,
le autorita' di risoluzione degli Stati comunitari
ospitanti e la Banca centrale europea dell'adozione dei
provvedimenti di risanamento e dell'apertura della
procedura di liquidazione coatta amministrativa,
precisandone gli effetti. L'informazione e' data, con ogni
mezzo, possibilmente prima dell'adozione del provvedimento
o dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.
2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria
l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento
nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta
all'autorita' di vigilanza o, se diversa, all'autorita' di
risoluzione dello Stato d'origine ovvero alla Banca
centrale europea.
2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6
e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180.».
- Il testo dell'articolo 96-bis del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi di garanzia
tutelano i depositanti:
a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro
succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le
loro succursali extracomunitarie;
b) dellesuccursali italiane delle banche
extracomunitarie aderenti;
c) delle succursali italiane delle banche comunitarie
aderenti.
1-bis. I sistemi di garanzia:
a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita'
indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi nei
casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche
italiane e delle succursali italiane di banche
extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie
operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a
un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se
e' intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di
appartenenza;
b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione
delle banche italiane e delle succursali italiane di banche
extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti
dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in
operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende,
rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in
blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se il costo
dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo
quanto ragionevolmente prevedibile in base alle
informazioni disponibili al momento dell'intervento,
dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi;
d) se previsto dallo statuto, possono effettuare
interventi nei confronti di banche italiane e succursali
italiane di banche extracomunitarie per prevenire o
superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce
modalita' e condizioni degli interventi di cui al comma
1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:
a) gli impegni che la banca beneficiaria
dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri
presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare
l'accesso dei depositanti ai depositi;
b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti
dalla banca ai sensi della lettera a);
c) il costo dell'intervento, che non supera il costo
che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile,
dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi
previsti dalla legge o dallo statuto.
1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera
d), puo' essere effettuato, se la Banca d'Italia ha
accertato che:
a) non e' stata avviata un'azione di risoluzione ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne
sussistono le condizioni; e
b) le banche aderenti al sistema di garanzia cui
aderisce la banca beneficiaria dell'intervento sono in
grado di versare i contributi straordinari ai sensi
dell'articolo 96.2, comma 3.
1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha
effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera
d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se
necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse
pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:
a) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta
a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui
all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso
livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure
b) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta
a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui
all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso
livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la
necessita' di effettuare il rimborso di depositi protetti.
1-sexies. Finche' il livello-obiettivo di cui
all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso
livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non e'
raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono
riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.
2. - 8.».
- Il testo dell'articolo 96-bis.3 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 96-bis.3 (Obblighi dei sistemi di garanzia). - 1.
I sistemi di garanzia:
a) dispongono di assetti di governo, di strutture
organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo
svolgimento della loro attivita';
b) effettuano con regolarita', almeno ogni tre anni,
prove di resistenza della propria capacita' di effettuare
gli interventi di cui all'articolo 96-bis: a tal fine essi
possono chiedere informazioni alla banche aderenti, che
sono conservate per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento delle prove di resistenza;
c) redigono la corrispondenza con i depositanti delle
banche aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate
dalla banca presso cui si trova il deposito protetto per le
comunicazioni con i propri depositanti ai sensi del Titolo
VI o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in
cui e' stabilita la succursale presso cui e' costituito il
deposito protetto;
d) garantiscono la riservatezza di notizie,
informazioni e dati in loro possesso in ragione della
propria attivita' istituzionale;
e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione
legale dei conti.
2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e
a coloro che prestano la loro attivita' per essi sono
vincolati al segreto professionale in relazione alle
notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1,
lettera d).
3. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di
garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma
3, lettere c) ed e).
3-bis. Con riguardo agli atti compiuti per effettuare
gli interventi di cui all'articolo 96-bis, la
responsabilita' dei sistemi di garanzia dei depositanti,
dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo e dei loro dipendenti e' limitata ai
soli casi di dolo o colpa grave.».
- Il testo dell'articolo 96-ter del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 96-ter (Poteri della Banca d'Italia).- 1. La
Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti
e alla capacita' dei sistemi di garanzia di effettuare i
rimborsi dei depositi protetti:
a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli
statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino
caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni
disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare
una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul
sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere
attuati gli interventi indicati all'articolo 96-bis, comma
1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia
dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare
la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne
i rischi;
b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi
della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma
1, lettere a), b) e c), nonche', al fine di verificare
l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla
Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1;
c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di
garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di
banche extracomunitarie sia equivalente a quella offerta
dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto
previsto all'articolo 96, comma 3;
d) definisce le procedure di coordinamento con le
autorita' degli Stati membri in ordine all'adesione delle
succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia
italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
e) congiuntamente alle autorita' degli Stati membri
interessati, approva l'istituzione di sistemi di garanzia
transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di
Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;
f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se
rileva che una banca aderente presenta criticita' tali da
poter determinare l'attivazione del sistema;
g) puo' emanare disposizioni attuative delle norme
contenute nella presente Sezione.
2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la
Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo
relativi all'esercizio delle proprie funzioni e
trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione
dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e
sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in
corso.».
- Il testo dell'articolo 102 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 102 (Procedure proprie delle singole societa').-
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, le societa' del gruppo sono soggette alle
procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili,
fermo restando l'articolo 102-bis. Dei relativi
provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca
d'Italia a cura dell'autorita' amministrativa o giudiziaria
che li ha emessi. Le autorita' amministrative o giudiziarie
che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di
ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime,
rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.».
- Il testo dell'articolo 113-ter del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 113-ter (Revoca dell'autorizzazione e
liquidazione).- 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la
revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma
1, quando:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente
gravi delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di
eccezionale gravita';
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli
organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei
liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; della intervenuta revoca l'intermediario
finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni
alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di
scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario
finanziario comunica il programma di liquidazione della
societa' alla Banca d'Italia che accerta la sussistenza dei
presupposti per un regolare svolgimento della procedura di
liquidazione ai sensi dell'articolo 96-quinquies. La Banca
d'Italia puo' autorizzare, anche contestualmente alla
revoca, l'esercizio provvisorio di attivita' ai sensi
dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore
trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo
stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti
della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle
autorita' creditizie previsti nel presente decreto
legislativo.
3-bis. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca
dell'autorizzazione o successivamente, la mancata
sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento
della procedura di liquidazione, e' disposta la
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV,
capo I, sezione III.
4. Agli intermediari finanziari si applicano l'articolo
96-quinquies e l'articolo 97.
5.
6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, puo' disporre con decreto la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la
liquidazione coatta amministrativa degli intermediari
finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di
investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli
organi di amministrazione e controllo ai sensi
dell'articolo 113-bis o ne sia in corso la liquidazione,
qualora:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente
gravi delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di
eccezionale gravita';
c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa
siano richieste su istanza motivata degli organi
amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1, o dei
liquidatori.
6-bis. Nel caso previsto dal comma 6 si applica la
procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione coatta
amministrativa e' inoltre disposta quando sia stato
accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82,
comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente
comma si applicano altresi' gli articoli 96-quinquies e 97.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle succursali di intermediari finanziari
aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in
Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La
Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati
all'Autorita' competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
114-terdecies.».
- Il testo dell'articolo 144 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle societa'
o enti ).-1. Nei confronti delle banche, degli intermediari
finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai
quali sono state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della
revisione legale dei conti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per
cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di
pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei
soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli
incaricati della revisione legale dei conti, fino al
massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5
milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per
le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53,
53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66,
67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies,
69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies,
69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli
articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,
114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in
relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies
in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies,
114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129,
comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124,
126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e
4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1,
126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies,
126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies,
comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127,
comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero
offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso;
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies,
120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies,
120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies,
120-noviesdecies.
2.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro duemilacinquecentottanta a euro
centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e
degli intermediari finanziari in caso di violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma
1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo
alle agenzie di rating del credito, e delle relative
disposizioni attuative.
3. - 3-bis.
4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) per l'inosservanza delle norme contenute
nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo
all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal
medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti
dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle
misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico
contratto di credito al consumo in una pluralita' di
contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al
limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma
1, lettera a);
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di
confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di
mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati
necessari per il confronto tra le offerte.
5.
5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi
nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le
violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed
e-bis), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti
dall'articolo 120-decies o dall'articolo 125-novies o la
violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo
periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la
documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche
ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies,
all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
6. - 7.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c),
d), e) ed e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni
rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti
dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere
generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla
complessiva organizzazione e sui profili di rischio
aziendali.
9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.».
 
Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Titolo II, Capo II, dopo l'articolo 25-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 25-quater (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito). - 1. Sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi dai soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dalle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, o da banche o imprese di investimento dell'Unione Europea o da societa' del gruppo di cui queste fanno parte, quando gli strumenti hanno un valore nominale unitario inferiore a quello stabilito dal medesimo articolo 12-ter del Testo Unico bancario e sono stati emessi dopo la data di entrata in vigore di quest'ultimo.
2. La previsione del comma 1 si applica anche con riguardo ai contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi da soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, se avessero sede legale in Italia, sarebbero qualificabili come soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero come Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1.
3. La nullita' prevista dal presente articolo puo' essere fatta valere solo dal cliente e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Si applica il comma 6 dell'articolo 23.»;
b) all'articolo 55-bis, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o in alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;»;
c) all'articolo 57:
1) al comma 3-bis dopo le parole «gli articoli 83,» sono inserite le seguenti: «84, comma 3,»;
2) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
«6-bis. Qualora le attivita' del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o piu' creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o piu' liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis, nonche' un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario. Se la SGR che gestisce il fondo e' successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennita' spettanti ai liquidatori e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.»;
3) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:
«6-bis.1. Qualora il fondo o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennita' e le spese per lo svolgimento dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla SGR sono recuperate sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la SGR e' sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed e' priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare le spese e le indennita' di cui al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-bis del Testo Unico bancario.»;
4) il comma 6-ter e' sostituito dal seguente:
«6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e' disposta qualora le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravita' nonche' quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' prevista dall'articolo 61, comma 4, del Testo Unico bancario siano di eccezionale gravita'. In caso di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e' disposta se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e alle altre componenti del gruppo si applica altresi' l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonche' alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento all'articolo 64 del Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo Unico bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.»;
d) all'articolo 60-bis.2:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
1.2) alla lettera b), le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]», sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
2) al comma 3, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
e) all'articolo 60-bis.3:
1) al comma 1, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
2) al comma 2, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
3) al comma 3, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3.bis. Alle Sim si applica la disciplina del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in prevista dal Capo II bis del Titolo II del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.»;
f) all'articolo 60-bis.4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonche' gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui e' disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), nonche' dell'interesse pubblico di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto e' accertata dalla Banca d'Italia.»;
3) al comma 2, le parole «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»;
g) all'articolo 60-bis.4-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale unitario minimo»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle societa' del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 si applica l'articolo 12-ter del Testo Unico bancario.»;
h) all'articolo 190, dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per l'inosservanza dell'articolo 25-quater.»;
i) all'articolo 195-quater, comma 1, dopo le parole «60, comma 1, lettere a) ed h),» sono inserite le seguenti: «68-bis,».

Note all'art. 3:
- Il Capo II del Titolo II del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' rubricato:
«TITOLO II SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
CAPO II Svolgimento dei servizi e delle attivita'».

- Il testo dell'articolo 55-bis del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 55-bis (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
Capo si applica alle Sim aventi sede legale in Italia che
prestano uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di
investimento:
a) negoziazione per conto proprio;
b) assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in
aggiunta o in alternativa, collocamento di strumenti
finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei
confronti dell'emittente;
c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
2. Ai fini del presente Capo si applicano le
definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo unico
bancario.
3. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del
presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti
dell'ABE.».
- Il testo dell'articolo 57 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 57.(Liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive
competenze, puo' disporre con decreto la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la
liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle
societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e delle
Sicaf, anche quando ne sia in corso l'amministrazione
straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme
ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione
ovvero le violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie o le perdite previste
dall'articolo 56 siano di eccezionale gravita'. Nei
confronti delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1,
la liquidazione e' disposta se ricorrono i presupposti
indicati all'articolo 17 del [decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180], ma non sussiste quella indicata
all'articolo 20 del medesimo decreto per disporre la
risoluzione.
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il
medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, del commissario nominato ai sensi
dell'articolo 7-sexies, dei commissari straordinari o dei
liquidatori.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli
articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e
7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi
1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97 del Testo unico
bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite
alle Sim, alle societa' di gestione del risparmio, alle
Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e l'espressione
"strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e
al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92-bis
del Testo unico bancario alle societa' di gestione del
risparmio, le disposizioni ivi contenute relative ai
clienti iscritti nella sezione separata si intendono
riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla societa'.
3-bis. Se e' disposta la liquidazione coatta di una
societa' di gestione del risparmio, i commissari
liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione
dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti,
esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli
stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87,
commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis,
2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario,
nonche' i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti
ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla
ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura
proporzionale alle rispettive quote di partecipazione;
dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione
coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del
fondo.
4. I commissari, trascorso il termine previsto
dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i
trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo
dove la SIM, la societa' di gestione del risparmio, la
Sicav e la Sicaf hanno la sede legale, gli elenchi dei
creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e
l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati
nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti
appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il
riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
restituzione degli strumenti finanziari e del denaro
relativi ai servizi e attivita' previsti dal presente
decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello
stato passivo. Il presente comma si applica in luogo
dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo,
relativamente alla propria posizione e contro il
riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi
negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i
soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U.
bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine
decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.
6. Se il provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa riguarda una SICAV o una Sicaf, i
commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai
soci il numero e la specie delle azioni risultanti di
pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti
della societa'.
6-bis. Qualora le attivita' del fondo o del comparto
non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e
non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione
possa essere superata, uno o piu' creditori o la SGR
possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del
luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale,
sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della
SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio,
dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata
in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia
nomina uno o piu' liquidatori, che provvedono secondo
quanto disposto dal comma 3-bis, nonche' un comitato di
sorveglianza composto da tre membri, che nomina a
maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere
nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento
della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica
agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo
84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario. Se
la SGR che gestisce il fondo e' successivamente sottoposta
a liquidazione coatta amministrativa, i commissari
liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo
sulla base di una situazione dei conti predisposta dai
liquidatori del fondo stesso. Le indennita' spettanti ai
liquidatori e ai componenti il comitato di sorveglianza
sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri
dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.
6-bis.1. Qualora il fondo o il comparto sottoposto a
liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di risorse
liquide o queste siano stimate dai liquidatori
insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino
alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con
priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili,
le spese necessarie per il funzionamento della
liquidazione, le indennita' e le spese per lo svolgimento
dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per
l'accertamento del passivo, per la conservazione e il
realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e
restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa,
utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente
disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a
disposizione dalla societa' di gestione del risparmio che
gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla
SGR sono recuperate sulle risorse liquide della procedura
che si rendano successivamente disponibili, dopo il
pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la SGR e'
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed e' priva
di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari
insufficienti a soddisfare le spese e le indennita' di cui
al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-bis del
Testo Unico bancario.
6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo
trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e
delle altre componenti del gruppo. La liquidazione coatta
amministrativa della capogruppo e' disposta qualora le
irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale
gravita' nonche' quando le inadempienze nell'esercizio
dell'attivita' prevista dall'articolo 61, comma 4, del
Testo Unico bancario siano di eccezionale gravita'. In caso
di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all'articolo
55-bis, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa
della capogruppo e' disposta se ricorrono i presupposti di
cui all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e
alle altre componenti del gruppo si applica altresi'
l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano,
in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102,
103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le
suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle
banche, nonche' alla societa' posta al vertice del gruppo
ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Il
riferimento all'articolo 64 del Testo Unico bancario,
contenuto nell'articolo 105 del Testo Unico bancario, si
intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.».
- Il testo dell'articolo 60-bis.2 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 60-bis.2 (Piani di risoluzione).- 1. La Banca
d'Italia predispone, sentita la Consob per i profili di
competenza:
a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna
Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo
quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180; ovvero
b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi
indicati dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli
articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180.
2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III,
Capo I, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e
le disposizioni da esso richiamate.
3.bis. Alle Sim si applica la disciplina del requisito
minimo di passivita' soggette a bail-in prevista dal Capo
II bis del Titolo II del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180.».
- Il testo dell'articolo 60-bis.4 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 60-bis.4 (Risoluzione e altre procedure di
gestione delle crisi). -1. Alle Sim si applicano i Titoli
IV e VI, nonche' gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. I
provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo
decreto legislativo, con cui e' disposta la riduzione o la
conversione di azioni, di altre partecipazioni e di
strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione sono
adottati sentita la Consob per i profili di competenza.
1-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19,
comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180, la sussistenza dei presupposti previsti
dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), nonche'
dell'interesse pubblico di cui all'articolo 20, comma 2,
del medesimo decreto e' accertata dalla Banca d'Italia.
2. Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 alla
disciplina in materia di acquisto di partecipazioni
qualificate, amministrazione straordinaria e liquidazione
coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo unico
bancario si intendono effettuati alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto legislativo.».
- Il testo dell'articolo 60-bis.4-bis del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 60-bis.4-bis. (Strumenti di debito chirografario
di secondo livello e valore nominale unitario minimo).- 1.
Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono
emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo
livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico
bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera
c-bis), del Testo unico bancario.
1-bis. Alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1,
e alle societa' del gruppo individuato ai sensi
dell'articolo 11 si applica l'articolo 12-ter del Testo
Unico bancario.».
- Il testo dell'articolo 190 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai
quali sono state esternalizzate funzioni operative
essenziali o importanti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro
cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza
degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3
e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22;
23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25;
25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4;
29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31,
commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma
4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e
4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis,
comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis;
41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4,
7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4;
47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies;
ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in
base ai medesimi articoli.
[1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le
disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi
previste si applicano anche in caso di inosservanza delle
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate
dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15
del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di
inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente
applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di
quest'ultimo regolamento. ]
1-bis.1 Chiunque eserciti l'attivita' di gestore di
portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto
dall'articolo 50-quinquies e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di
servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle
emanate in base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o
attivita' di investimento per la violazione delle
disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo
79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica
a) ai gestori dei fondi europei per il venture
capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative
disposizioni attuative;
b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni
attuative;
b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1131 e delle relative disposizioni attuative.
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e
b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi
degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
[2-ter. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
centocinquantamila:
a) nei confronti di Sim, imprese di investimento
comunitarie con succursale in Italia, imprese di
investimento extracomunitarie, intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB,
banche italiane, banche comunitarie con succursale in
Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio
dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche' nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione delle controparti centrali,
in caso di violazione delle disposizioni previste dagli
articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, e delle relative disposizioni attuative;
b) nei confronti dei gestori in caso di violazione
dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1,
comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle
relative disposizioni attuative.]
2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3
e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative
disposizioni di attuazione nei confronti di:
a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi
dell'articolo 20-ter;
b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica
che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo
4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter.
2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei
soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per
l'inosservanza dell'articolo 25-quater.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro.
4.».
- Il testo dell'articolo 195-quater del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 195-quater (Sanzioni in caso di risoluzione).- 1.
Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della
Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia
delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che
svolgono le attivita' indicate all'articolo 55-bis la Banca
d'Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall'articolo 190, comma 1, per l'inosservanza
degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58,
59, 60, comma 1, lettere a) ed h), 68-bis, 70, commi 2 e 3,
80, comma 1, 82 e 83 del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180 , in quanto applicabili ai sensi del presente
decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali
o particolari emanate dalla Banca d'Italia.
2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma
1, si applica l'articolo 194-quater, al ricorrere delle
condizioni e secondo le modalita' da esso stabilite. In
caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle
violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite
dagli articoli 194-quater, comma 2, e 190-bis, comma 2, nei
confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi
previsti.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per
l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si
applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo
190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le
modalita' previste dall'articolo 190-bis.
4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal
presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195 e
196-bis.
5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni
richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si
applicano, nella medesima misura e con le stesse modalita',
anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati
dalla Commissione europea ai sensi della direttiva
2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n.
1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE
direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai
sensi di quest'ultimo regolamento.
6. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni
amministrative applicate ai sensi del presente articolo,
ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le
informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni
da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e
sull'esito delle stesse.».
 
Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) «controparte centrale»: il soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;»;
b) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) «partecipante»: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012;».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (Attuazione della
direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi
in un sistema di pagamento o di regolamento titoli),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2001, n. 130,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
b) «Testo unico finanza» (T.U. finanza): il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
c) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
c-bis) «AESFEM»: Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
c-ter) «CERS»: Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
d) «agente di regolamento»: il soggetto che mette a
disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di
ordini di trasferimento all'interno del sistema e che puo'
concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;
e) «banche centrali»: la Banca centrale europea e le
banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione
europea;
f) «compensazione»: la conversione, secondo le regole
del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei
crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei
confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini
di trasferimento;
g) «controparte centrale»: il soggetto di cui
all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
h) «ente»: uno dei seguenti organismi che partecipi
ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di
trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o comunitaria, come definite
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico
bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito
nell'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del medesimo
testo unico, nonche' gli organismi elencati all'articolo 2
della direttiva 2006/48/CE;
2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1,
lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come
definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo
unico finanza, con esclusione degli enti di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;
3) un'autorita' pubblica, o un'impresa pubblica
come definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del
Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonche' un'impresa la
cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia
situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti
attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e
2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in
conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi a
un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea,
qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del
rischio sistemico;
i) «garanzia»: qualsiasi diritto avente ad oggetto o
relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita',
compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui
all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva
2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in
qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare
l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da
ordini di trasferimento attraverso un sistema o da
operazioni effettuate con banche centrali;
l) «intermediario»: uno degli organismi indicati
nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al
sistema;
m) «ordine di trasferimento»: ogni istruzione
nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un
importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una
banca (italiana o comunitaria), di una banca centrale, di
una controparte centrale o di un agente di regolamento
ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un
obbligo di pagamento in base alle regole del sistema,
ovvero
2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno
o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un
libro contabile o in altro modo;
n) «partecipante»: un ente, una controparte centrale,
un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un
operatore del sistema o un partecipante diretto di una
controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 17
del regolamento (UE) n. 648/2012;
o) «partecipante indiretto»: un ente, una controparte
centrale, un agente di regolamento, una stanza di
compensazione o un operatore del sistema conosciuto
dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso,
i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il
sistema da un partecipante in nome proprio in base a un
vincolo contrattuale;
p) «procedura d'insolvenza»: la liquidazione coatta
amministrativa, il fallimento, il provvedimento di
sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74,
77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'articolo 56,
comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura
prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno
Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato
extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la
cessazione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi;
q) «regolamento lordo»: il regolamento operazione per
operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una
compensazione;
r) «sistema»: un insieme di disposizioni di natura
contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono
eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la
compensazione, attraverso una controparte centrale o meno,
o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia
contestualmente:
1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza
contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di
regolamento, una eventuale controparte centrale, una
eventuale stanza di compensazione o un eventuale
partecipante indiretto; ovvero applicabile a due
partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il
profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto
attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati
membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta'
di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro
dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista
dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei
partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato all'AESFEM
dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la
legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non
costituisce un sistema;
s) «sistema italiano»: uno dei sistemi indicati
nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno
dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10;
t) [«sistema di garanzia»: uno dei sistemi di cui
agli articoli 68, comma 1, e 69, comma 2, del testo unico
finanza];
u) «stanza di compensazione»: il centro responsabile
del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al
sistema;
v) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari
di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza;
w) «sistema extracomunitario»: un sistema di
pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non
appartenente all'Unione europea;
w-bis) «giorno lavorativo»: comprende sia i
regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include
tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo
del sistema;
w-ter) «sistemi interoperabili»: due o piu' sistemi i
cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di
ordini di trasferimento tra sistemi;
w-quater) «operatore del sistema»: il soggetto o i
soggetti giuridicamente responsabili della gestione del
sistema. L'operatore del sistema puo' anche agire come
agente di regolamento, controparte centrale o stanza di
compensazione.».
 
Art. 5

Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205

1. L'articolo 1, comma 1105, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' abrogato.

Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 1, comma 1105, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2017, n. 302, S.O., cosi' recita:
«Art. 1.
1105. Il valore nominale unitario degli strumenti di
debito chirografario di secondo livello previsti
dall'articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 e' pari ad almeno 250.000 euro.
I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di
collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli
investitori qualificati.».
 
Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 369, comma 1, lettera e):
1) al numero 1), la parola «296» e' sostituita dalla seguente: «297»;
2) al numero 2), la parola «297» e' sostituita dalla seguente: «298»;
3) al numero 3), la parola «298» e' sostituita dalla seguente: «299».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 369 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 «Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 369. Norme di coordinamento con le disposizioni
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39, comma 4, le parole «a revocatoria
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla
revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi
e dell'insolvenza» e le parole «L'art. 67 della legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo
166 del codice della crisi dell'insolvenza»;
b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole «agli
articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1) e terzo
comma e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1,
lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
c) all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV
della legge fallimentare e» sono soppresse;
d) all'articolo 80, comma 6, le parole «della legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice
della crisi e dell'insolvenza»;
e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, le parole «in cui essa ha la sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il
centro degli interessi principali», le parole «dell'art.
195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto,
sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca
ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del
luogo in cui la banca ha il centro degli interessi
principali», le parole «dell'art. 195, terzo, quarto,
quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 298 del codice
della crisi e dell'insolvenza»;
3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'articolo 299 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44,
45 e 66, nonche' dalle disposizioni del titolo II, capo
III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e
165, nonche' dalle disposizioni del titolo V, capo I,
sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca
ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del
luogo in cui la banca ha il centro degli interessi
principali»;
3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56,
primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 155, comma 1, del codice
della crisi e dell'insolvenza»;
g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca
ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del
luogo in cui la banca ha il centro degli interessi
principali» e le parole «Si applica l'articolo 31-bis,
terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi
sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono
sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e
per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il
commissario liquidatore e' tenuto a conservare i messaggi
di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;
2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca
ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del
luogo in cui la banca ha il centro degli interessi
principali»;
h) all'articolo 87, al comma 2, le parole «del
luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle
seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli
interessi principali» e le parole «l'articolo 99, commi 2 e
seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle
seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice
della crisi e dell'insolvenza»;
i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo del primo comma, le parole
«dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice
della crisi e dell'insolvenza» e, al secondo periodo, le
parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della
crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 1-bis, le parole «dall'articolo 111
della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 221 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111,
comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221, comma 1,
lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza»;
l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, le parole «del luogo dove
l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle
seguenti: «del luogo dove l'impresa ha il centro degli
interessi principali» e le parole «dell'art. 152, secondo
comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della
crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 3, ultimo periodo, le parole
«dall'articolo 135 della legge fallimentare» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 248 del codice
della crisi e dell'insolvenza»;
3) al comma 6, le parole «l'articolo 131 della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:
«l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
m) all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo
215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle
seguenti: «l'articolo 299 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
n) all'articolo 99, comma 5, le parole «67 della
legge fallimentare», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «166 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede
legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la
capogruppo ha il centro degli interessi principali».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si
applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di
domanda depositata o iniziativa comunque esercitata
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si
applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Testo unico
bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro
esecuzione, approvati successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e),
f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di
domande depositate o iniziative comunque esercitate
successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto.».
 
Art. 7
Disposizioni transitorie relative alla disciplina del requisito
minimo di fondi propri e passivita' computabili introdotta nel
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili determinato ai sensi degli articoli 16-septies o 16-octies del citato decreto legislativo, nonche', se applicabile, la sua componente definita ai sensi dell'articolo 16- quater, commi 5, 6, 7 e 11 del medesimo decreto, a partire dal 1° gennaio 2024.
2. Per consentire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, la Banca d'Italia fissa requisiti intermedi da rispettare a partire dal 1° gennaio 2022, che assicurino, di norma, un aumento lineare dei fondi propri e delle passivita' computabili.
3. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato oltre il 1° gennaio 2024, quando la Banca d'Italia lo ritenga giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al comma 6, avuto riguardo a:
a) l'evoluzione della situazione finanziaria del soggetto tenuto al rispetto del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili;
b) la capacita' del soggetto di rispettare comunque in tempi ragionevoli i requisiti di cui al comma 1;
c) la capacita' del soggetto di sostituire con passivita' computabili le passivita' che non soddisfano piu' i criteri di computabilita' o di durata di cui agli articoli 72-ter e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 16-quater o all'articolo 16-octies, comma 6, del decreto legislativo n. 180 del 2015, valutando, in caso di incapacita', se questa derivi da fattori idiosincratici o sia dovuta a una perturbazione del mercato.
4. Gli enti designati per la risoluzione tenuti al rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, definita ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 180 del 2015, ne assicurano il rispetto a partire dal 1° gennaio 2022.
5. Per facilitare il graduale aumento della capacita' di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 180 del 2015, la Banca d'Italia indica il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per ogni intervallo di tempo di dodici mesi fino ai termini previsti dal presente articolo e lo comunica ai soggetti interessati. L'indicazione della Banca d'Italia non e' vincolante, fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4. La Banca d'Italia puo' rivedere i termini e i requisiti indicati ai sensi del presente comma.
6. Nell'applicare il presente articolo, la Banca d'Italia tiene conto della eventuale prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della sua capacita' di accedere ai mercati dei capitali per le passivita' computabili, della misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili.
7. Le determinazioni del requisito di fondi propri e passivita' computabili adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci sino all'adozione delle nuove determinazioni del requisito di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del Titolo II, Capo II bis, del decreto legislativo n. 180 del 2015, introdotto dal presente decreto.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente
decreto, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese
di investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L
176
 
Art. 8
Disposizioni transitorie relative al decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1. L'articolo 68-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, introdotto dal presente decreto, si applica ai soli contratti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del medesimo decreto legislativo, stipulati o modificati significativamente a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse. Alla conclusione delle stesse il fondo di risoluzione istituito dalla Banca d'Italia e' liquidato; l'eventuale residuo attivo e' ripartito tra le banche aderenti.
3. L'articolo 12-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, si applica solo alle obbligazioni e agli strumenti di debito emessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le modifiche apportate dal presente decreto al titolo VIII del decreto legislativo n. 385 del 1993, alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' al titolo VII del decreto legislativo n. 180 del 2015, si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle violazioni commesse prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo n. 385 del 1993, della parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998, nonche' del Titolo VII del decreto legislativo n. 180 del 2015, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 8:
- Il Titolo V del citato decreto legislativo n. 180 del
2015, e' cosi' rubricato:
«Titolo V Fondi di risoluzione».
- Il Titolo VIII del citato decreto legislativo n. 385
del 1993, e' cosi' rubricato:
«Titolo VIII Sanzioni».
- La Parte V del citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' cosi' rubricata:
«PARTE V Sanzioni».
- Il Titolo VII del citato decreto legislativo n. 180
del 2015, e' cosi' rubricata:
«Titolo VII Sanzioni amministrative».
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Cartabia, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia