Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 198
Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonche' dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto l'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
Vista la direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, gli articoli 1, 7 e l'allegato A, n. 9);
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'articolo 2, comma 203;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», in particolare l'articolo 62 concernente la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di attuazione della direttiva 16 febbraio 2011 n. 2011/7/UE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199, recante regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.
3. Il presente decreto non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.
4. Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. E' nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 Cost:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
- La direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
aprile 2019, n. L 111.
- Il testo degli articoli 1 e 7 e dell'allegato A della
legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2021, n. 97, cosi' recita:
«Il testo degli articoli 1 e 28 e dell'allegato A
della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2021, n. 97, cosi' recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo
i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso
il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti
e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
"Art. 7 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella
filiera agricola e alimentare). - 1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) adottare le occorrenti modificazioni e
integrazioni alla normativa vigente in merito alla
commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in
particolare con riferimento all'articolo 62 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
all'articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente
nella direzione di una maggiore tutela degli operatori
delle filiere agricole e alimentari rispetto alla
problematica delle pratiche sleali, ferma restando
l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di
prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal
fatturato aziendale;
b) mantenere e ulteriormente definire i principi
generali di buone pratiche commerciali di trasparenza,
buona fede, correttezza, proporzionalita' e reciproca
corrispettivita' delle prestazioni a cui gli acquirenti di
prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima,
durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;
c) coordinare la normativa vigente in materia di
termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo
62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le
previsioni relative alla fatturazione elettronica;
d) prevedere che i contratti di cessione dei
prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli
conclusi con il consumatore e delle cessioni con
contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano
stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della
consegna;
e) salvaguardare la specificita' dei rapporti
intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa
agricola di cui e' socio per il prodotto conferito, avuto
riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla
forma scritta del contratto;
f) confermare che i principi della direttiva (UE)
2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai
termini di pagamento per i prodotti deperibili
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima
direttiva, si applicano anche alle pubbliche
amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni
del settore scolastico e sanitario, quando debitrici in una
transazione commerciale, seppur escluse dall'applicazione
del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale
nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una
pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche'
in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore
a sessanta giorni;
g) confermare che l'obbligo della forma scritta
dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e
alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante
forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti,
definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
h) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo
1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche
commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli
e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste
elettroniche a doppio ribasso, nonche' la vendita di
prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello
tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente
gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi
palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo
in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione,
nonche' i limiti di utilizzabilita' del commercio
elettronico;
i) garantire la tutela dell'anonimato delle
denunce relative alle pratiche sleali, che possono
provenire da singoli operatori, da singole imprese o da
associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese
della filiera agroalimentare;
l) prevedere la possibilita' di ricorrere a
meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle
controversie tra le parti, al fine di facilitare la
risoluzione delle controversie senza dover forzatamente
ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;
m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo
comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite
massimo del 10 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;
n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di
rappresentanza nella presentazione delle denunce come
previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE)
2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese
rilevanti a livello nazionale;
o) adottare con rigore il principio della
riservatezza nella denuncia all'autorita' nazionale di
un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della
direttiva (UE) 2019/633;
p) adottare le occorrenti modificazioni e
integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorita'
nazionale di contrasto deputata all'attivita' di vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le
relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti
agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti
stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione
delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine,
l'Ispettorato puo' avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e
in particolare del Comando per la tutela agroalimentare,
oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
q) prevedere che la mancanza di almeno una delle
condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso
una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia
fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento
inferiore ai costi medi di produzione risultanti
dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare - ISMEA, questo sia considerato quale
parametro di controllo per la sussistenza della pratica
commerciale sleale;
r) prevedere la revisione del regolamento recante
disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine
di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti
alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso
in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di
deperibilita' o nel caso di operazioni commerciali
programmate e concordate con il fornitore in forma scritta,
salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al
fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il
costo della vendita sottocosto;
s) prevedere che siano fatte salve le condizioni
contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano
definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad
oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari
stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
t) prevedere che all'accertamento delle
violazioni delle disposizioni in materia di pratiche
commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla
direttiva (UE) 2019/633 l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su
segnalazione delle organizzazioni professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale,
assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle
organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la
tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora
siano state lese da pratiche commerciali sleali;
u) prevedere l'applicabilita' della normativa
risultante dall'esercizio della delega di cui al presente
articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli
e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal
fatturato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente."
"Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine
di recepimento: 1° aprile 2018);
2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al
riciclaggio mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 3 dicembre 2020);
3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica
della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre
2020);
4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4
dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di
determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di
recepimento: 31 dicembre 2019);
5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2020);
6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
30 giugno 2021);
7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle
autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il
corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente
l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali
nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio
2021);
10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento
diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31
maggio 2021);
11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e
di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 1° luglio 2021);
12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme
relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti
connessi applicabili a talune trasmissioni online degli
organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
programmi televisivi e radiofonici e che modifica la
direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che
modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita'
esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le
societa' di partecipazione finanziaria mista, la
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le
misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di
assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva
98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di
accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 28 giugno 2021);
19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto
riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi
terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione
2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28
giugno 2022);
20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 3 luglio 2021);
21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25
ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre
2020 per il resto della direttiva);
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri
di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17
luglio 2021);
23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura
dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio
2021);
24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di
strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1°
agosto 2021);
25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni
di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea
(termine di recepimento: 1° agosto 2022);
26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni
per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro
tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di determinati reati, e che abroga la
decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di
recepimento: 1° agosto 2021);
27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa
all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare
per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la
direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento:
2 agosto 2022);
28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva
2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei
certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di
mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 2 agosto 2021);
29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la
distribuzione transfrontaliera degli organismi di
investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 2 agosto 2021);
30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la
direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
2 agosto 2021);
31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17
dicembre 2021);
32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre
2021);
33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21
novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del
Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le
disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a
talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento:
31 dicembre 2020);
34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e
recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64,
punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa
all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza
pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la
direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di
recepimento: 8 luglio 2021);
36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16
dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e
della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale
delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa
nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno
2022);
37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19
dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle
accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre
2021);
38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i
prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
31 dicembre 2023);
39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto
riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di
informazioni allo scopo di verificare la corretta
applicazione del regime speciale per le piccole imprese
(termine di recepimento: 31 dicembre 2024)."».
- Il testo dell'art. 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 1996, n. 303, S.O., cosi' recita:
«203. Gli interventi che coinvolgono una
molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano
decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale
intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti
pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o
le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che
richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di
competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare:
1) le attivita' e gli interventi da realizzare,
con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i
termini ridotti per gli adempimenti procedimentali;
2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle
singole attivita' ed interventi;
3) gli eventuali accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
4) le eventuali conferenze di servizi o
convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo;
5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del
soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di
inerzie, ritardi o inadempienze;
6) i procedimenti di conciliazione o definizione
di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;
7) le risorse finanziarie occorrenti per le
diverse tipologie di intervento, a valere sugli
stanziamenti pubblici o anche reperite tramite
finanziamenti privati;
8) le procedure ed i soggetti responsabili per il
monitoraggio e la verifica dei risultati.
L'accordo di programma quadro e' vincolante per
tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti
e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) lettera abrogata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n.
134;
f) lettera abrogata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n.
134.».
- L'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O., abrogato
dal presente decreto, recava:
«Disciplina delle relazioni commerciali in materia di
cessione di prodotti agricoli e agroalimentari».
- La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71,
S.O.
- Il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (Disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75.
- La legge 21 maggio 2019, n. 44 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei
settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2019, n. 123.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O.
- Il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla
protezione del know-how riservato e delle informazioni
commerciali riservate (segreti commerciali) contro
l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2018, n. 130.
- Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 2002, n. 249.
- Il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192
(Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
(Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accordo quadro»: il contratto quadro, l'accordo quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. E' fatta salva la definizione di contratto quadro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
b) «acquirente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorita' pubblica ricompresa nell'Unione europea che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acquirente» puo' includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;
c) «autorita' pubblica»: autorita' nazionale, regionale o locale, organismo di diritto pubblico o associazione costituita da una o piu' di tali autorita' o da uno o piu' di tali organismi di diritto pubblico;
d) «consumatore»: la persona fisica che acquista i prodotti agricoli o alimentari per scopi estranei alla propria attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
e) «contratti di cessione»: i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonche' dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, di cui essi sono soci;
f) «contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica»: un accordo quadro, come definito alla lettera a), ovvero un contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative;
g) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
h) «fatturato»: l'ammontare dei ricavi, come definiti all'articolo 85, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), o dei compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo TUIR;
i) «fornitore»: qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le societa' cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni;
j) «ICQRF»: Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualita' e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
k) «interessi legali di mora»: interessi di mora ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento, come definito alla lettera o);
l) «prodotti agricoli e alimentari»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato;
m) «prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione;
n) «saggio degli interessi»: il tasso complessivo degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge;
o) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse, come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato:
1) per il primo semestre dell'anno in questione e' quello in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
2) per il secondo semestre dell'anno in questione e' quello in vigore al 1° luglio di quell'anno.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati
agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
e), della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2005, n. 137, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per:
a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati
nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n.
2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003,
e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto
comunitario;
b) "produttori": gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una
organizzazione dei produttori che conferiscono a
quest'ultima la propria produzione affinche' venga da essa
commercializzata;
c) "organizzazioni di produttori": i soggetti di
cui all'articolo 2;
d) "organizzazioni di imprese di trasformazione,
distribuzione e commercializzazione": organizzazioni di
imprese della trasformazione, distribuzione e
commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a),
che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere
di impegnarle per la stipula di contratti quadro;
e) "intesa di filiera": l'intesa stipulata ai sensi
dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera
e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari;
f) "contratto quadro": il contratto concluso ai
sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i
soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o piu'
prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi
l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la
produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la
distribuzione dei prodotti, nonche' i criteri e le
condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
g) "contratti-tipo": i modelli contrattuali
(contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura)
aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali
tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e
commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un
contratto quadro, nonche' la garanzia reciproca di
fornitura e di accettazione delle relative condizioni e
modalita'.».
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/633 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 si
veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 54 e 85, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, S.O., cosi' recita:
«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze
dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'esercente l'arte o la professione o a
finalita' estranee all'arte o professione.
1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui
al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi
delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la
differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o
l'indennita' percepiti e il costo non ammortizzato ovvero,
in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore
normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i
corrispettivi percepiti a seguito di cessione della
clientela o di elementi immateriali comunque riferibili
all'attivita' artistica o professionale.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel
periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese
di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario
non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa per un
periodo non inferiore alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel
predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione e'
ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini
del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni
immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e
7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa per un periodo non inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria
dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta
in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati
nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel
periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo
d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in
quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e
all'uso personale o familiare del contribuente sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e'
superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per
cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di
locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese
relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente
non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, e'
deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita
ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione,
anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del
relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le
spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle
relative all'ammodernamento, ristrutturazione e
manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono.
3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella
misura dell'80 per cento.
4.
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili
nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d'imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si
applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e
di somministrazione di alimenti e bevande sostenute
dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un
incarico e addebitate analiticamente in capo al
committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un
incarico conferito e sostenute direttamente dal committente
non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti
dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di
imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche
quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti
di arte, di antiquariato o da collezione, anche se
utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte
o della professione, nonche' quelle sostenute per
l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere
ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili,
entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per
l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di
aggiornamento professionale nonche' le spese di iscrizione
a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e
soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite
annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi
personalizzati di certificazione delle competenze,
orientamento, ricerca e sostegno
all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle
condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi
accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono
altresi' integralmente deducibili gli oneri sostenuti per
la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni
di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di
solidarieta'.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili
si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis,
anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta.
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori
dipendenti degli esercenti arti e professioni sono
deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter
dell'articolo 62.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati
per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
7.
8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei
proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di
imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili,
ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria
delle spese , ovvero del 40 per cento se i relativi
compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35
anni; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui
alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per
l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I
redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono
costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in
natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per
cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. I
redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2
dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle
indennita' in denaro o in natura percepite nel periodo di
imposta.
8-bis. In deroga al principio della determinazione
analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
cooperazione dei volontari e dei cooperanti e' determinata
sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente
con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del
contratto purche' stipulato da organizzazione non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49.».
«Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di
un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi in misura non superiore all'ottanta per cento
del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero
importo che trova capienza in tale ammontare. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito
negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei
proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede
i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo
109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere
computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile
risulti compensata da eventuali crediti di imposta,
ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in
acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 5 dell'articolo 96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto
alla crescita economica. La limitazione non si applica
qualora:
a)
b) le partecipazioni siano relative a societa' che
nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno
avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci
unita' e per le quali dal conto economico relativo
all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per
cento di quello risultante dalla media degli ultimi due
esercizi anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente
comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del
13 dicembre 2007 e' pubblicato nella G.U.U.E. 17 dicembre
2007, n. C 306.
 
Art. 3

Principi ed elementi essenziali
dei contratti di cessione

1. I contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale.
2. I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che puo' essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalita' di consegna e di pagamento.
3. L'obbligo della forma scritta puo' essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
4. La durata dei contratti di cessione non puo' essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalita' dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. Nell'ipotesi in cui il contratto abbia una durata inferiore a quella minima, all'infuori delle deroghe espressamente ammesse dal presente comma, essa si considera comunque pari a dodici mesi. Il presente comma non si applica ai contratti di cessione ove la parte acquirente esercita l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5, sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. sono fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto devono essere indicati, in allegato, i nominativi degli associati che hanno conferito il mandato.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n.
287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e
sull'attivita' dei pubblici esercizi), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n. 206, cosi' recita:
«Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai
fini della determinazione del numero delle autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi
di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la
somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il
sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione
competente ai sensi dell'art. 6, puo' temporaneamente ed
eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il
latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'art. 3.».
 
Art. 4

Pratiche commerciali sleali vietate

1. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali:
a) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica:
1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un mese, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;
b) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica:
1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;
c) l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi particolari nonche' i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a 30 giorni;
d) la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualita', ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti;
e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
f) l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purche' tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore;
g) il rifiuto, da parte dell'acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in essere tra l'acquirente medesimo ed il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio alla propria organizzazione di produttori o ad una cooperativa della quale sia socio e sempreche' lo statuto o la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione di cui al presente decreto;
h) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo d'acquisto dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, o qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del fornitore;
i) la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell'acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora consistano nella presentazione di una denuncia all'Autorita' di contrasto, come individuata ai sensi del presente decreto, o nella cooperazione con essa nell'ambito di un'indagine;
j) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benche' non risultino negligenze o colpe da parte di quest'ultimo.
2. Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed e' inderogabile. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), in cui il debitore e' una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica ai pagamenti:
a) effettuati da un acquirente a un fornitore quando tali pagamenti siano effettuati nel quadro di programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
b) effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria;
c) nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti, alle seguenti condizioni:
1) che i termini di pagamento specifici delle operazioni di vendita siano inclusi in contratti tipo vincolanti ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del 1° gennaio 2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata a decorrere da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto;
2) che i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o lo diventino.
4. Sono inoltre vietate le seguenti pratiche commerciali, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci:
a) la restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento;
b) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;
c) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantita' prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;
d) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicita', effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall'acquirente;
f) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.
5. Se l'acquirente richiede un pagamento per i casi di cui al comma 4, lettere b), c), d), e) o f), egli fornisce al fornitore, ove richiesto, una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi a seconda dei casi e, per i casi di cui alle lettere b), d), e) o f) del comma 4, fornisce anche una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 11 maggio
2018, n. 63 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, cosi' recita:
«Art. 4 (Termini di pagamento). - 1. Gli interessi
moratori decorrono, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il
periodo di pagamento non puo' superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte
del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento
di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla
decorrenza del termine le richieste di integrazione o
modifica formali della fattura o di altra richiesta
equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non
e' certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in
cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento e' anteriore a quella del
ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o
della verifica eventualmente previste dalla legge o dal
contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della
merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora
il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
possono pattuire un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore
e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a
sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al
rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto
legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una
delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi
scaduti.
7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni
finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai
comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle
regioni e alle province autonome, anche per conto dei
rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale,
anticipazioni di liquidita' da destinare al pagamento di
debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del
31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.
L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di debiti
fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento.
7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono
concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di
tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018
afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e,
per le regioni e le province autonome, entro il limite
massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno
2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non
costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma
17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo
l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative
iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al
perfezionamento delle anticipazioni, non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma
1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di cui
all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.
7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono
assistite dalla delegazione di pagamento di cui
all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10,
del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono
assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a
norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna
regione e provincia autonoma.
7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita'
e' presentata agli istituti finanziari di cui al comma
7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed e' corredata
di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente
l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come
qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il
modello generato dalla piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.
7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento
dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di
liquidita' entro quindici giorni dalla data di effettiva
erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il
pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario
nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui
trasferimenti da parte di regioni e province autonome di
cui al comma 7-bis, il termine e' di trenta giorni dalla
data di effettiva erogazione da parte dell'istituto
finanziatore.
7-octies. Le anticipazioni di liquidita' sono
rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o
anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale
gestione della liquidita', alle condizioni pattuite
contrattualmente con gli istituti finanziatori.
7-novies. Gli istituti finanziatori verificano,
attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma
7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al
medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti
finanziatori possono chiedere, per il corrispondente
importo, la restituzione dell'anticipazione, anche
attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Altre pratiche commerciali sleali

1. Sono altresi' vietate le seguenti pratiche commerciali:
a) l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
b) l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione;
c) l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
d) l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
e) l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
f) il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
g) il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
h) l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;
i) l'imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
j) l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
k) la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in piu' quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potra' essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese;
l) l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte;
m) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;
n) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti;
o) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento;
p) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Buone pratiche commerciali

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, si considerano attuativi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni nonche' i contratti di cui all'articolo 3, conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.
2. I contratti di cessione si considerano conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza quando sono retti, sia nella loro negoziazione che nella successiva esecuzione, dai seguenti criteri: conformita' dell'esecuzione a quanto concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale; assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustificabilita' delle richieste.
3. Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti di cui al comma 1 possono essere utilizzati messaggi pubblicitari recanti la seguente dicitura: «Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare». L'ICQRF, nell'esercizio dei propri poteri di indagine e di accertamento di cui all'articolo 8, verifica la veridicita' di tale dicitura e, in caso di riscontro negativo, ne inibisce l'ulteriore utilizzo.
 
Art. 7

Disciplina delle vendite sottocosto
di prodotti agricoli ed alimentari

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, relativamente alle procedure e alle sanzioni ivi disciplinate, la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili e' consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilita' oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.
2. E', in ogni caso, vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto non imputabili a negligenza del fornitore.
3. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, il prezzo stabilito dalle parti e' sostituito di diritto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, dal prezzo risultante dalle fatture d'acquisto oppure, qualora non sia possibile il riscontro con le fatture d'acquisto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento.

Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n.
95, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite
sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 114) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- Il testo dell'art. 1339 del codice civile cosi'
recita:
«Art. 1339 (Inserzione automatica di clausole). - Le
clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.».
 
Art. 8

Autorita' di contrasto

1. In attuazione dell'articolo 4 della Direttiva, l'ICQRF e' designato quale autorita' nazionale di contrasto deputata all'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ICQRF esercita le seguenti attivita':
a) avvia e conduce indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;
b) chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate;
c) effettua ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini di cui alla lettera a);
d) accerta la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e impone all'autore della violazione di porre fine alla pratica commerciale vietata, salvo che cio' possa rivelare l'identita' del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe essere lesiva dei suoi interessi e a condizione che quest'ultimo abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3;
e) avvia procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti dell'autore della violazione accertata, in conformita' delle vigenti disposizioni di legge nonche' di quanto previsto all'articolo 10;
f) pubblica regolarmente sull'apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i provvedimenti sanzionatori inflitti ai sensi delle lettere d) ed e);
g) pubblica una relazione annuale sulle attivita' svolte in attuazione del presente decreto, indicando anche il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene un'illustrazione sommaria del caso, l'esito dell'indagine e la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, comma 3;
h) entro il 15 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione europea una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Tale relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti le attivita' di contrasto e l'applicazione delle norme del presente decreto, nel corso dell'anno precedente, in conformita' a quanto richiesto dalla Direttiva.
3. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, l'ICQRF puo' avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
4. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 9.
5. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato previste dalle leggi vigenti, anche in ordine all'accertamento e alla repressione delle pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206. L'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali sono in ogni caso legittimate ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 689 del
1981, cosi' recita:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare
delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore
o del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
- Il testo dell'art. 18 del Capo I «Disposizioni
generali», del Titolo III «Pratiche commerciali,
pubblicita' e altre comunicazioni commerciali», del decreto
legislativo 6 ottobre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
S.O., cosi' recita:
«Art. 18 (Definizione). - 1. Ai fini del presente
titolo, si intende per:
a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che,
nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo,
agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua
attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o
giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del
presente titolo, agisce nel quadro della sua attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale e
chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi
i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
d) "pratiche commerciali tra professionisti e
consumatori" (di seguito denominate: "pratiche
commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la
pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta in
essere da un professionista, in relazione alla promozione,
vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
d-bis) "microimprese": entita', societa' o
associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica,
esercitano un'attivita' economica, anche a titolo
individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e
realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003;
e) "falsare in misura rilevante il comportamento
economico dei consumatori": l'impiego di una pratica
commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacita'
del consumatore di prendere una decisione consapevole,
inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
f) "codice di condotta": un accordo o una normativa
che non e' imposta dalle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che
definisce il comportamento dei professionisti che si
impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o
piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori
imprenditoriali specifici;
g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto,
compresi un professionista o un gruppo di professionisti,
responsabile della formulazione e revisione di un codice di
condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da
parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h) "diligenza professionale": il normale grado
della specifica competenza ed attenzione che
ragionevolmente i consumatori attendono da un
professionista nei loro confronti rispetto ai principi
generali di correttezza e di buona fede nel settore di
attivita' del professionista;
i) "invito all'acquisto": una comunicazione
commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del
prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato
per la comunicazione commerciale e pertanto tale da
consentire al consumatore di effettuare un acquisto;
l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di
una posizione di potere rispetto al consumatore per
esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza
fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare
notevolmente la capacita' del consumatore di prendere una
decisione consapevole;
m) "decisione di natura commerciale": la decisione
presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un
prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare
integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o
disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in
relazione al prodotto; tale decisione puo' portare il
consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal
compierla;
n) "professione regolamentata": attivita'
professionale, o insieme di attivita' professionali,
l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui
modalita' di esercizio, e' subordinata direttamente o
indirettamente, in base a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, al possesso di determinate
qualifiche professionali.».
 
Art. 9

Denunce all'Autorita' di contrasto

1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'autorita' di contrasto dello Stato membro in cui e' stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.
2. Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonche' le associazioni di parte acquirente possono presentare denunce su richiesta di uno o piu' dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o piu' dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del presente decreto. Le organizzazioni diverse da quelle di cui al primo periodo possono presentare denunce purche' vi abbiano un interesse qualificato, a condizione che dette organizzazioni siano soggetti indipendenti senza scopo di lucro.
3. Qualora il denunciante lo richieda, l'ICQRF adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identita' del denunciante ovvero del soggetto che assuma di essere stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata, nonche' per tutelare adeguatamente qualunque altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante, sarebbe lesiva degli interessi del denunciante o del soggetto leso. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.
4. L'ICQRF che riceve la denuncia informa il denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.
5. L'ICQRF, se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia.
6. L'ICQRF, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, avvia e conclude un'indagine a carico del soggetto denunciato entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia, procedendo ad effettuare la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attivita' di cui al presente articolo, nei contratti di cessione le parti contraenti possono ricorrere a procedure di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 o di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dal contratto stesso. Nel caso in cui sia fallito il tentativo di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie, e' fatto salvo il diritto di presentare denuncia ai sensi del presente articolo, fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attivita' di cui all'articolo 8.

Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 14 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689, cosi' recita:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per
tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorita' competente con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 o all'articolo 4, comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 2.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 4, si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione viene determinata in ragione della misura dei ritardi. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 4, si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 15.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), l), m) n), o) e p), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 10.000 euro.
7. In caso di concorso della violazione dei divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la sanzione di cui al comma 6 e' raddoppiata.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j) e k), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro.
9. Chiunque effettua vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 7 e' punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001.
10. Qualora venga accertata la prosecuzione, da parte dell'autore della violazione, della pratica sleale inibita con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista per la violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
11. Nei casi di reiterata violazione, la misura delle sanzioni di cui al presente articolo e' aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo. In ogni caso, tutte le sanzioni previste dal presente articolo non possono eccedere il 10 per cento del fatturato realizzato dal soggetto sanzionato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
12. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, non e' consentito il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge.
13. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali di cui al presente decreto, i proventi ottenuti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
14. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati dal presente articolo, anche ove promosse dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2. I predetti soggetti sono altresi' legittimati ad agire, a tutela degli interessi collettivi rappresentati, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione dei precetti sanzionati dal presente articolo ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, cosi'
recita:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998, le
violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
2, 4, 5 e 6, e all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente
decreto, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Chiunque effettua vendite sottocosto al di fuori
delle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.
1.000.000 a L. 6.000.000.
3. Ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in
caso di particolare gravita' o di recidiva puo' essere
disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la
sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non
superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora
sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un
anno nel medesimo punto di vendita, anche se si e'
proceduto al pagamento in misura ridotta.».
- Il Capo I della citata legge 24 novembre 1981, n. 689
reca: «Le sanzioni amministrative».
- Il testo dell'art. 16 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689, cosi' recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
 
Art. 11

Cooperazione tra Autorita' di contrasto

1. L'ICQRF collabora con le Autorita' di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea nello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 8, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera nonche' per le attivita' di cui all'articolo 8 della Direttiva.
 
Art. 12

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
b) il comma 6-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199;
d) i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

Note all'art. 12:
- Per la rubrica dell'art. 62 del citato decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, abrogato dal presente decreto,
si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
ottobre 2012, n. 245, S.O., come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 36 (Misure in materia di confidi, strumenti di
finanziamento e reti d'impresa). - 1. I confidi sottoposti
entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte
della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile,
al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per
la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione
delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31
dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al
patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi
confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano
destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote
proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo, ne' sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera e' di
competenza dell'assemblea ordinaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova
applicazione anche ai confidi che operano a seguito di
operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio
2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013,
operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera
assembleare richiamata al terzo periodo del primo comma
potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014.
2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo
mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi
delle imprese agricole. Il Fondo e' costituito dai
contributi volontari degli agricoltori e puo' beneficiare
di contributi pubblici compatibili con la normativa europea
in materia di aiuti di Stato.
2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo
comma 5 puo' prevedere, ai fini della stabilizzazione delle
relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di
un fondo di mutualita' tra gli stessi, per il quale si
applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il
fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'articolo 3
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il
suddetto fondo di mutualita' partecipa al Fondo
mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi
delle imprese agricole di cui al comma 2-bis.
3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del
7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle
cambiali finanziarie nonche' alle obbligazioni e titoli
similari emessi da societa' non emittenti strumenti
finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie,
obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di
Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali
finanziarie, obbligazioni e titoli similari non siano
quotati, a condizione che siano detenuti da investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano,
direttamente o indirettamente, anche per il tramite di
societa' fiduciarie o per interposta persona, piu' del 2
per cento del capitale o del patrimonio della societa'
emittente e sempreche' il beneficiario effettivo dei
proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette
disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali
finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari emessi
a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche,
da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione
di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali
finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa'
diverse dalle prime.".";
c) il comma 16 e' abrogato;
d) il comma 19 e' sostituito dal seguente:
"19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi
da societa' non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, possono prevedere clausole di partecipazione
agli utili d'impresa e di subordinazione, purche' con
scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.";
e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: "Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il
valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma
del capitale sociale, aumentato della riserva legale e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, e del medesimo valore delle predette
obbligazioni.";
f) il comma 24 e' sostituito dal seguente:
"Qualora l'emissione con clausole partecipative
contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei
limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la
componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto
di specifico accantonamento per onere nel conto dei
profitti e delle perdite della societa' emittente,
rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del
reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il
corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale
componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili
netti annuali si considerano depurati da detta somma.";
g) dopo il comma 24 e' inserito il seguente:
"24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si
applica solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori
indicati nel comma 8.".
3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in
azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione,
la Cassa depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare,
entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle
stesse secondo le seguenti modalita':
a) determinazione del valore di CDP (i) alla data
di trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii) al
31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che
tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia
dello Stato sulla raccolta del risparmio postale;
b) determinazione del rapporto tra il valore
nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla
data di trasformazione di CDP in societa' per azioni
determinato ai sensi della lettera a);
c) determinazione del valore riconosciuto alle
azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota,
corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del
valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi
della lettera a).
3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle
azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra
determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni
privilegiate hanno la facolta' di beneficiare di un
rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una
somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla
differenza tra il valore di una azione ordinaria e il
valore di una azione privilegiata.
3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che
entro i termini di cui al comma 3-sexies non esercitano il
diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e
delle finanze, a titolo di compensazione, un importo
forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi
corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali
avviene la conversione, dalla data di trasformazione in
societa' per azioni, rispetto a quelli che sarebbero
spettati alle medesime azioni per una partecipazione
azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla
lettera b) del comma 3-bis.
3-quinquies. L'importo di cui al comma 3-quater puo'
essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per
cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua
quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei
quattro anni successivi, con applicazione dei relativi
interessi legali.
3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di
recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo
2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente
convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile
2013.
3-septies. Le condizioni economiche per la
conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al
fine di consolidare la permanenza di soci privati
nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di
recesso, quanto alla determinazione del valore di
liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le
vigenti disposizioni dello statuto della CDP.
3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla
data di approvazione da parte dell'assemblea degli
azionisti di CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP e'
concessa la facolta' di acquistare dal Ministero
dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a vendere,
un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla
differenza tra il numero di azioni privilegiate gia'
detenuto e il numero di azioni ordinarie ottenuto ad esito
della conversione. Tale facolta' di acquisto e'
trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie
azioniste di CDP.
3-novies. La facolta' di acquisto di cui al comma
3-octies viene esercitata al prezzo corrispondente al
valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis,
lettera a), che e' corrisposto al Ministero dell'economia e
delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per
cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua
quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei
quattro anni successivi, con applicazione dei relativi
interessi legali.
3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi
3-quinquies e 3-novies e' accordata dal Ministero, a
richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni
ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei
pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in
pegno e' determinato sulla base degli importi dovuti per i
pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo
conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al
valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis,
lettera a). Il diritto di voto e il diritto agli utili
spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di
inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero
dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo
definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato
pagamento.
4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il
fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita'
giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai
sensi del comma 4-quater ultima parte.";
b) il numero 1) e' soppresso;
c) alla lettera e), il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "L'organo comune agisce in
rappresentanza della rete, quando essa acquista
soggettivita' giuridica e, in assenza della soggettivita',
degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al
contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso,
nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di
qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
della provenienza;".
4-bis. All'articolo 3, comma 4-quater, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ultimo
periodo, le parole: "con l'iscrizione nel registro delle
imprese la rete acquista soggettivita' giuridica" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella sezione
ordinaria del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sua sede la rete acquista
soggettivita' giuridica. Per acquistare la soggettivita'
giuridica il contratto deve essere stipulato per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al
comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il
contratto di rete nel settore agricolo puo' essere
sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o piu'
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato
alla redazione finale dell'accordo.
5-bis.
5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3°,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "negli
atti del notaro rogante" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "ovvero sia iscritto nel registro delle imprese".
6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile
1990, n. 100, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei
limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche
con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e
commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.".
6-bis. (abrogato)
7. Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte
II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
modificato come segue:
"m) impianti per la produzione di energia
idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano
nella casistica di cui all'articolo 166 del presente
decreto ed all'articolo 4, punto 3.b,, lettera i), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6
luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di
concessione superiore a 250 kW;".
7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4)
sono inseriti i seguenti:
"4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di
energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a
100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed
elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con
tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il
trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete
elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale
superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a
3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20";
b) all'allegato III della parte II, alla lettera
z), dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le
seguenti: ", non facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale,";
c) all'allegato IV della parte II, al punto 7,
lettera z), dopo le parole: "energia elettrica" sono
inserite le seguenti: ", non facenti parte della rete
elettrica di trasmissione nazionale,";
d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le medesime riduzioni si
applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di
cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli
elettrodotti facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale".
7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
conformita' all'Accordo concernente l'applicazione della
direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento
delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola,
anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo
Accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai
sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere
sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
7-quater.
7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre
1953, n. 959, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui
al primo comma, il sovracanone e' versato direttamente ai
comuni".
8. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e' aggiunto infine il seguente
periodo: "Non costituiscono distrazione dall'esercizio
esclusivo delle attivita' agricole la locazione, il
comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo,
nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle
attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del c.c.,
sempreche' i ricavi derivanti dalla locazione o
dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti
dall'esercizio dell'attivita' agricola esercitata. Il
requisito della marginalita' si considera soddisfatto
qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e
affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare
dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di
tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
8-bis.
9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16,
secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e'
soppresso dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il Ministero dello sviluppo economico concede le
agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui alla precitata
legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore
relativi alla validita' tecnologica e alla valutazione
economico-finanziaria del programma e del soggetto
richiedente.
10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato.
10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50,
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, gia' destinate alle
esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono
essere utilizzate, nei limiti delle risorse disponibili e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, la parola: "puo'" e' sostituita
dalle seguenti: "e' autorizzato, anche attraverso la
costituzione di forme associative e consortili con banche
ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito
agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato
e a".
10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera c),
capoverso 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012,
n. 169, sono soppresse le seguenti parole: ", purche' i
finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a
consentire agli investitori di effettuare operazioni
relative a strumenti finanziari".
10-quinquies. Fatto salvo quanto previsto
all'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, le risorse assegnate alle societa'
cooperative esercenti attivita' di garanzia collettiva fidi
per la realizzazione delle iniziative di intervento
strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999
permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo
di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera
ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma
nazionale triennale della pesca di cui all'articolo 2,
comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10.
10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo
le parole: "a piccole e medie imprese" sono inserite le
seguenti: "nonche' alle grandi imprese limitatamente ai
soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa
depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti
di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106".
10-septies. Gli interventi di cui all'articolo 39,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono effettuati nell'ambito della
disponibilita' di cui all'articolo 39, comma 1, dello
stesso decreto.».
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199, abrogato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012.
- Il testo dell'art. 10-quater del citato decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2019, n. 44, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 10-quater (Disciplina dei rapporti commerciali
nell'ambito delle filiere agroalimentari). - 1. (abrogato)
2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni
di significativo squilibrio nei contratti di cessione di
cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi
medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della
metodologia approvata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la
realizzazione delle predette attivita' l'Istituto e'
autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui
all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il
versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015 non e' dovuto. Alle minori entrate
derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno
2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1,
comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per
l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)».
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. I contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi conformi alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Patuanelli, Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Cartabia