Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 novembre 2021, n. 189
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 2;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 e, in particolare, l'articolo 16;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;
Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2020;
Acquisito il parere delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 25 marzo 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, della salute, e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio, di seguito denominato «regolamento».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo
e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1,
lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art.
31.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 4 ottobre 2019, n.
117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi dell'art. 32, comma 1, lettera d),
della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti
dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in
vigore della presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga
il regolamento (CE) n. 1102/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 maggio 2017, n. L 137.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133
(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che
stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione,
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 settembre 2009, n. 222.
- Il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25
(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008
relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico
e di taluni composti e miscele del mercurio e allo
stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico), abrogato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72.
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4
dicembre 2015, n. 204 (Disciplina sanzionatoria per la
violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti
cosmetici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre
2015, n. 297, cosi' recita:
«Art. 10 (Violazione degli obblighi derivanti dagli
articoli 14 e 15 del regolamento in materia di restrizioni
applicabili alle sostanze elencate negli allegati del
regolamento e alle sostanze classificate come sostanze
CMR). 1. Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati
previsti dall'art. 3, chiunque impiega nella fabbricazione
di prodotti cosmetici le sostanze di cui all'allegato II
del regolamento e' punito con la reclusione da sei mesi a
due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 15.000, o, se
il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi
ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.
2. Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati
previsti dall'art. 3, chiunque impiega nella fabbricazione
di prodotti cosmetici sostanze comprese negli allegati III,
IV, V e VI del regolamento senza osservare i limiti e le
condizioni specificate nei medesimi allegati e' punito con
la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro
500 a euro 5.000. Se il fatto e' commesso per colpa si
applica l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 250
ad euro 2.500.
3. Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati
previsti dall'art. 3, chiunque viola le disposizioni di cui
all'art. 15 del regolamento, in materia di sostanze
classificate come sostanze CMR, e' punito con la reclusione
da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 ad euro
15.000, o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto
da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad
euro 10.000.».
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 luglio 2016, n. 166.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/852 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento.
 
Art. 3
Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Capo II
del regolamento in materia di restrizioni al commercio e alla
fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di
mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio

1. Chiunque effettua un'operazione di esportazione o importazione di mercurio, dei composti del mercurio, ovvero delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del regolamento in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 o 4 del regolamento e' punito con l'arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.
 
Art. 4
Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Capo
III del regolamento in materia di restrizioni all'uso e allo
stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele
di mercurio

1. Chiunque utilizza il mercurio e i composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui all'allegato III, parti I e II, del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
2. Chiunque effettua lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei composti del mercurio, nonche' delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
3. Gli operatori economici che violano le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
4. Chiunque svolge attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro in violazione di quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
5. Gli odontoiatri che utilizzano amalgama dentale in violazione di quanto disposto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
6. Gli odontoiatri che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni in violazione di quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro e con la chiusura temporanea dell'attivita' fino all'installazione di idonei separatori di amalgama.
7. Gli odontoiatri che non assicurano che la gestione e la raccolta dei loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonche' i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata ovvero che rilasciano direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell'ambiente secondo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.
 
Art. 5
Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del
Capo IV del regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e dei
rifiuti di mercurio

1. Gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all'articolo 11 del regolamento che non ottemperano agli obblighi di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
2. Gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all'articolo 11 del regolamento, lettere a), b) e c), che non trasmettono le informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento nel termine previsto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.
3. Chiunque effettua lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.600 euro a 27.000 euro.
4. Gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio, la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, ovvero lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, che non ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.
5. Gli operatori economici che forniscono le informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento e i dati sulla tracciabilita' di cui all'articolo 14 del regolamento in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
 
Art. 6

Attivita' di vigilanza, accertamento delle violazioni
e irrogazione delle sanzioni

1. Le attivita' di vigilanza e di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto sono esercitate dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero della salute, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, con il supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito con legge 28 giugno 2016, n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti della legge 28 giugno 2016, n. 132
si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 16 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689 cosi' recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
 
Art. 7

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 9

Abrogazione

1. Il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Cartabia, Ministro della giustizia

Cingolani, Ministro della transizione
ecologica

Speranza, Ministro della salute

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 5
marzo 2013, n. 25 si veda nelle note alle premesse.