Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 8 novembre 2021 |
Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2020 per gli enti in condizione di deficitarieta' strutturale ed enti equiparati dalla normativa. |
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IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale
Visto l'art. 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari; Visto l'art. 228, comma 5, del citato decreto legislativo il quale stabilisce che al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; Visto l'art. 243 del medesimo decreto legislativo, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi: gli enti locali strutturalmente deficitari di cui al richiamato art. 242; sino all'adempimento, gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione e gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per la deliberazione; gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento; Visto l'art. 243-bis, comma 8, lettera b), del citato testo unico, il quale prevede che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi di cui al precedente art. 243, comma 2; Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che i controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e che i tempi e le modalita' per la presentazione ed il controllo di tale certificazione sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 15 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 del 28 ottobre 2020, con il quale sono state fissate le modalita' della certificazione di cui trattasi per l'anno 2019; Ritenuto ora di dover procedere all'approvazione di dette modalita' per l'esercizio finanziario 2020; Valutato che, ai sensi del citato art. 242, ai fini dell'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, il rendiconto della gestione da considerarsi e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento, e, quindi, nel caso di specie, quello dell'esercizio 2018; Considerato che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 - della cui pubblicazione sul sito internet dipartimentale e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 2019 - sono stati approvati i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2019-2021; Valutato che il triennio di applicazione di tali parametri decorre dall'anno 2019 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato, e che, pertanto, gli stessi trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020; Valutato che i modelli dei certificati concernenti la dimostrazione per l'anno 2019 della copertura del costo di gestione dei servizi di cui al citato art. 243, approvati con il richiamato decreto del Ministero dell'interno del 15 ottobre 2020, debbano essere modificati ed approvati, nella parte tabellare, per l'esercizio finanziario 2020; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 26 ottobre 2021, che ha espresso parere favorevole sul testo del presente decreto; Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega, alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e - Serie generale - n. 80 del 7 aprile 1994; Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nell'approvazione di modelli di certificati, i cui contenuti hanno natura di atto prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Approvazione dei modelli
1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonche' per province, citta' metropolitane e comunita' montane che si trovano in condizione di deficitarieta' strutturale ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che costituiscono parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2020, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto. 2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alla data indicata al successivo art. 2, la condizione di assoggettamento ai controlli centrali. 3. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui all'art. 265, comma 1, del medesimo decreto. 4. I comuni, le province e le citta' metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. |
| Art. 2
Modalita' e termini di trasmissione
1. I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, devono essere trasmessi con modalita' telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 23 dicembre 2021 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all'esercizio finanziario 2020. |
| Art. 3
Istruzioni di compilazione
1. I certificati devono essere compilati con metodologia informatica, avvalendosi degli appositi modelli allegati al presente decreto, che saranno messi a disposizione degli enti locali sul sito istituzionale web del Dipartimento degli affari interni e territoriali, area tematica «La finanza locale», nella sezione «Area certificati». 2. I certificati potranno anche riportare valori parzialmente o totalmente negativi per province, citta' metropolitane e comunita' montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto. 3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere espressi in euro, con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto. |
| Art. 4
Funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni
1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e l'eventuale irrogazione delle relative sanzioni, i certificati, acquisiti telematicamente, saranno resi disponibili alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ciascuna per il territorio di propria competenza, nella banca dati di finanza locale, accessibile su rete intranet. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2021
Il direttore centrale: Colaianni
_______ Avvertenza: Nel sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/modul istica-relativa-alla-dimostrazione-della-copertura-del-costo-0 sono pubblicati i quattro certificati allegati al decreto. |
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