Gazzetta n. 284 del 29 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 182
Attuazione della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita' esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonche' per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonche' modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 10;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;
Visto la direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita' esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale;
Visto il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passivita' ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera e-ter) e' inserita la seguente: «e-quater) «UIF» indica l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;»;
2) alle lettere g), g-bis), g-ter), h-ter), le parole «comunitario» e «della Comunita' Europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
3) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: «l-bis) «autorita' antiriciclaggio» indica le autorita' responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva; l-ter) «autorita' di vigilanza su base consolidata» indica l'autorita' di vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;»;
b) al comma 2:
1) alle lettere b) e f) punto 15), le parole «comunitaria», «comunitario» e «comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
2) alla lettera c), la parola «extracomunitaria» e' sostituita dalla seguente: «di Stato terzo»;
3) alle lettere h-bis.1), h-septies), e i) le parole «comunitari» e «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole «al fine di agevolare le rispettive funzioni.» sono inserite le seguenti: «Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni.»;
b) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF e il MVU, nonche' con le autorita' di risoluzione e le autorita' antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni.»
c) al comma 7, la parola «comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
d) al comma 8 la parola «comunitarie» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e la parola «extracomunitarie» e' sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo»;
3. All'articolo 14, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c) le parole «e allo statuto» sono sostituite dalle seguenti: «, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonche' alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione»;
2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto»;
b) al comma 4, le parole «extracomunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo».
4. All'articolo 19, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva:
a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilita' di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute;
b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa;
c) l'acquisizione in una societa' che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):
1) del controllo;
2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, e' integrato uno dei casi indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b);
d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.».
b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «l'idoneita', ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;» sono sostituite dalle seguenti: «l'onorabilita', la correttezza, la professionalita' e competenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca;»;
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nel presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste nel presente articolo, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati; i casi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b); i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria; le modalita' e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.» ;
d) i commi 2, 3 e 8-bis sono abrogati;
e) al comma 8, le parole «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
5. All'articolo 20, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione e' stata rilasciata.»;
b) al comma 3, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2-bis»;
c) al comma 4, le parole «nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1, 2 e 2-bis».
6. L'articolo 22, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

«Articolo 22.

Partecipazioni indirette

1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche:
a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;
b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dall'articolo 19, comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso societa', anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella banca, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.».
7. Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:

«Articolo 22-bis.

Persone che agiscono di concerto

1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, e' soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 19 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorche' invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19 oppure comportano la possibilita' di esercitare il controllo o un'influenza notevole .
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Banca d'Italia individua i casi per i quali si presume che due o piu' persone agiscano di concerto, i casi in cui la cooperazione tra piu' persone non configura un'azione di concerto, nonche' i casi in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli obblighi di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente Capo.».
8. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «dall'articolo 20» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 4».
9. All'articolo 25, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «all'articolo 19, comma 1» sono inserite le seguenti: «, lettera a)».
10. All'articolo 51, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.
11. All'articolo 52, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fornisce alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima, ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca sottoposta a revisione legale dei conti.»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 2. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 5.»;
d) al comma 4, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-ter».
12. All'articolo 53, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
13. All'articolo 53-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo le parole «dell'intero sistema bancario riguardanti anche:» sono inserite le seguenti: «l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi;»;
b) al comma 2, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.
14. All'articolo 54, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse;
b) ai commi 2 e 3, le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
15. All'articolo 55, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella rubrica e al comma 1, le parole «comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
16. All'articolo 59, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;
b) per «societa' finanziarie» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b-bis) per «societa' di partecipazione finanziaria mista» si intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
b-ter) per «societa' di partecipazione finanziaria» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) per «societa' strumentali» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d) per «coordinatore del conglomerato finanziario» si intende l'autorita' indicata nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.».
17. L'articolo 60, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

«Articolo 60.

Composizione

1. Il gruppo bancario e' composto dalla capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.
2. Capogruppo del gruppo bancario e':
a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o
b) la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell'insieme delle societa' controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorita' di vigilanza su base consolidata; o
c) la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.».
18. Dopo l'articolo 60, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:

«Articolo 60-bis.
Autorizzazione delle societa' di partecipazione finanziaria e delle
societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo.

1. Le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), richiedono l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. L'autorizzazione e' rilasciata e l'esenzione e' concessa dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorita' competente per la vigilanza consolidata o con l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista.
2. L'autorizzazione e' rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e il rispetto delle norme che disciplinano l'attivita' bancaria su base consolidata;
b) la struttura del gruppo non ostacola l'effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza;
c) i soggetti che detengono nella societa' di partecipazione finanziaria o nella societa' di partecipazione finanziaria mista le partecipazioni indicate dall'articolo 19 soddisfano le condizioni ivi previste;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa' di partecipazione finanziaria o nella societa' di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'articolo 26;
e) non sussistono, tra la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
3. In deroga al comma 1, le societa' di partecipazione finanziaria o le societa' di partecipazione finanziaria mista indicate all'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la societa' di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la societa' di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a societa' bancarie e finanziarie;
b) la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista non e' stata designata come ente sottoposto a risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
c) e' designata una banca avente sede legale in Italia per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all'articolo 61 e a questa sono assegnati i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attivita' bancaria su base consolidata;
d) lo statuto prevede espressamente che alla societa' di partecipazione finanziaria o alla societa' di partecipazione finanziaria mista e' preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilita' di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle societa' bancarie e finanziarie controllate;
e) non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata.
4. La societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista chiede l'autorizzazione a norma del presente articolo se vengono meno le condizioni per l'esenzione previste dal comma 3.
5. La revoca dell'autorizzazione e' disposta nei seguenti casi:
a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione e' stata rilasciata;
b) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
c) e' disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 99.
6. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.
7. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorita' dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.
8. Qualora una decisione congiunta ai sensi dei commi 6 o 7 non venga adottata per disaccordo delle autorita' entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la questione e' trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalita' di presentazione dell'istanza, al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.
10. Nel caso di societa' di partecipazione finanziaria o di societa' di partecipazione finanziaria mista avente sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, ai fini del presente articolo si applicano le corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista.».
19. All'articolo 61, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: (Ruolo della capogruppo);
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle norme che disciplinano l'attivita' bancaria su base consolidata.»;
c) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attivita' bancaria, la capogruppo e' soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente Capo.
4. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilita' del gruppo. Gli amministratori delle societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata.
5. Alla societa' di partecipazione finanziaria e alla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter nonche' le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa' sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.».
20. All'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o una societa' di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo e' subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-bis.»
21. All'articolo 65, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata)»;
b) al comma 1:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: b) societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
2) dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:
«i-bis) societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3;
i-ter) societa', diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative.»;
c) al comma 2, dopo le parole «nell'ambito della vigilanza» sono inserite le seguenti: «su base».
22. All'articolo 66, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «indicati nelle lettere da a) a c), del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1»;
b) al comma 3, le parole «indicati nelle lettere da a) a c), del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1»;
c) al comma 4, dopo le parole «l'esercizio della vigilanza» sono inserite le seguenti: «su base»;
d) al comma 5, la parola «comunitari» e' sostituita dalle seguenti «dell'Unione europea» e dopo le parole «della vigilanza» sono inserite le seguenti: «su base»;
e) al comma 5-ter, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.
23. All'articolo 67, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove cio' sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla societa' di partecipazione finanziaria capogruppo e alla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate al presente comma.»;
b) al comma 2-bis, lettera b), la parola «comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
c) al comma 3, le parole «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c), i-bis) e i-ter)».
24. All'articolo 67-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Disposizioni applicabili alla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo)»;
b) al comma 1 dopo la parola: «capogruppo» sono inserite le seguenti: «con sede legale in Italia»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni previste negli articoli 61, comma 3, e nel Titolo II, Capo III e IV, come richiamate dall'articolo 61, comma 5, si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 26 e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.»;
d) al comma 3 dopo le parole «finanziaria mista» sono inserite le seguenti: «con sede legale in Italia»;
e) Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli 60-bis, commi 2 e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo, nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al presente Capo e d'intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d'Italia.
3-ter. Qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, la Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza su base consolidata, puo' individuare le ipotesi in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE ivi adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente Capo, d'intesa con l'autorita' competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello stato dell'Unione Europea in cui la societa' ha la sede legale.
3-quater. La Banca d'Italia conclude accordi con il coordinatore del conglomerato finanziario al fine di definire forme di collaborazione e coordinamento per agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata.».
25. All'articolo 67-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera d), dopo le parole «riguardare anche:» sono inserite le seguenti «l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi;», le parole « remunerazioni nella banca» sono sostituite dalle seguenti: «remunerazioni nella capogruppo» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; per le societa' di partecipazione finanziaria capogruppo o le societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in societa' bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra societa' di partecipazione finanziaria, societa' di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per le societa' di partecipazione finanziaria o le societa' di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia in qualita' di autorita' di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorita' competente per la vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.
1-ter. Per le societa' di partecipazione finanziaria o le societa' di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia congiuntamente con l'autorita' dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.»;
c) al comma 2, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.
26. All'articolo 68, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse;
b) al comma 2, la parola «comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
c) al comma 3, la parola «comunitari» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
d) al comma 3-bis, la parola «comunitari» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole «ai sensi dell'articolo 61» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nell'articolo 60».
27. L'articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

«Articolo 69.

Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi

1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati dell'Unione europea la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorita' competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita'.
1-bis. Nell'ambito degli accordi previsti al comma 1, la Banca d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per l'esercizio della vigilanza su base consolidata:
a) sulle societa' di partecipazione finanziaria e sulle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti indicati alla lettera a);
c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza su base consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidita' e della stabilita' del sistema finanziario italiano o di un altro Stato dell'Unione europea in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', in caso di gruppi operanti anche in altri Stati dell'Unione europea, le competenti autorita' monetarie.
1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati dell'Unione europea ospitanti.
1-quinquies. Le autorita' creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati dell'Unione europea interessati.».
28. Dopo l'articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 69.1.
Autorizzazione delle societa' di partecipazione finanziaria e delle
societa' di partecipazione finanziaria mista diverse dalla
capogruppo.

1. Le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) abbiano sede legale in Italia, non siano a loro volta controllate da una banca italiana o da un'altra societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell'insieme delle societa' da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorita' di vigilanza su base consolidata;
b) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano tenute al rispetto su base sub-consolidata del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE.
2. L'autorizzazione prevista al comma 1 e' rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.
3. Si applicano gli articoli 60-bis, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.

Articolo 69.2.
Autorizzazione delle societa' di partecipazione finanziaria e delle
societa' di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi
soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorita'
di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea

1. Fuori dai casi previsti nell'articolo 60, comma 2, le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino societa' bancarie, finanziarie e strumentali soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorita' competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata. Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione e' rinviata all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
3. Si applicano gli articoli 60-bis, 61, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69. A tal fine la Banca d'Italia collabora con l'autorita' di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le societa' indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.
4. Alle societa' di partecipazione finanziaria e alle societa' di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.

Sezione III

Impresa madre intermedia

Articolo 69.3.

Impresa madre UE intermedia

1. Ai fini del presente articolo, per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, e' stabilita in uno Stato terzo.
2. Una banca italiana che appartiene a un gruppo di Stato terzo e' tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell'Unione europea se:
a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno un'altra banca o una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure una Sim o un'impresa di investimento UE come definite all'articolo 1, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e
b) il valore totale delle attivita' detenute nell'Unione europea dal gruppo di Stato terzo e' pari o superiore a 40 miliardi di euro.
3. Ai fini del comma 2 e' impresa madre UE intermedia una banca, o una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 60-bis, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 60-bis, avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.
4. L'obbligo previsto dal comma 2 e' rispettato anche quando una banca italiana e' essa stessa l'impresa madre UE intermedia.
5. Nel caso in cui l'impresa madre UE intermedia sia una banca italiana o una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 60-bis, si applicano le sezioni I e II del presente Capo.
6. La Banca d'Italia, quando e' autorita' di vigilanza su base consolidata, sentite le altre autorita' competenti per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), puo' consentire che il gruppo di Stato terzo abbia due imprese madri UE intermedie nel caso in cui accerti che nel caso di una sola impresa madre UE intermedia sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) vi sia incompatibilita' con un requisito di separazione delle attivita' applicabile all'impresa madre del gruppo di Stato terzo;
b) la risolvibilita' sia resa meno efficiente in base alla valutazione effettuata dall'autorita' di risoluzione competente per la impresa madre UE intermedia.
7. Nel caso di cui al comma 6, lettera a), la seconda impresa madre UE intermedia puo' essere una impresa di investimento di cui all'articolo 11-bis, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
8.. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' per il calcolo del valore totale delle attivita' del gruppo di Stato terzo nella Unione europea, ivi incluse quelle delle succursali, e al relativo monitoraggio, nonche' alla procedura per l'istituzione della impresa madre UE intermedia e, nei casi di cui al comma 6, per l'istituzione di due imprese madri UE intermedie.».
29. All'articolo 69-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), punto 3), le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
b) alla lettera l), le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
30. All'articolo 69-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «extracomunitario» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;
b) alla lettera c), le parole «lettere c) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), h), i-bis) e i-ter)»;
31. All'articolo 69-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
32. All'articolo 69-quinquies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, 5 e 6 le parole «comunitario» e «comunitari», ovunque ricorrano, sono sostituite da «dell'Unione europea»;
b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Le societa' indicate all'articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l'articolo 69-novies, comma 2.».
33. All'articolo 69-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
34. All'articolo 69-septies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
35. All'articolo 69-novies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «italiane» e' soppressa;
b) al comma 2, le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
36. All'articolo 69-duodecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La capogruppo di un gruppo bancario, le societa' italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre societa' incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo. Il medesimo accordo puo' essere concluso anche dalle societa' indicate all'articolo 69.2 con le societa' da essa controllate e le altre societa' soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.».
37. All'articolo 69-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
38. All'articolo 69-quinquiesdecies, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
39. All'articolo 69-octiesdecies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «banca o una societa' capogruppo di un gruppo bancario:» sono sostituite dalle seguenti: «banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle societa' indicate all'articolo 69.2:».
40. All'articolo 69-noviesdecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «alla societa' capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle societa' indicate all'articolo 69.2».
41. All'articolo 69-viciessemel, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «delle banche o societa' capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle societa' indicate all'articolo 69.2»;
b) al comma 2, le parole «banca o della capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «societa' di cui al comma 1»;
c) al comma 3, le parole «di una banca o di una societa' capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «della societa' di cui al comma 1»;
d) al comma 4, le parole «competente organo della banca o della societa' capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «competente organo della societa'»;
e) al comma 5, le parole «capogruppo agli articoli 70 e 98» sono sostituite dalle seguenti: «capogruppo italiana o di una della societa' indicate all'articolo 69.2 in base agli articoli 70 e 98».
42. All'articolo 77, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola «extracomunitarie» e' sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo»;
b) al comma 1, la parola «extracomunitari» e' sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo»;
c) al comma 1-bis, la parola «comunitari» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e la parola «extracomunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo»;
43. All'articolo 77-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola «comunitari» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
b) al comma 4, le parole «alle societa' capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «alle capogruppo italiane».
44. All'articolo 98, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «capogruppo» e' inserita la seguente: «italiana»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole «della capogruppo» e' inserita la seguente: «italiana»;
2) alla lettera b), dopo le parole «analoga procedura prevista da leggi speciali» sono inserite le seguenti: «o da altro Stato dell'Unione europea»;
c) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Il presente articolo si applica anche alle societa' indicate all'articolo 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle societa' da esse controllate e alle altre societa' soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.».
45. All'articolo 99, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, dopo la parola «capogruppo» e' inseritala seguente: «italiana»;
b) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5 si applicano anche alle societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle societa' da esse controllate e, nel caso delle societa' indicate all'articolo 69.2, alle altre societa' soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.».
46. Dopo l'articolo 99, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:

«Articolo 99-bis.

Liquidazione ordinaria

1. Le capogruppo italiane informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al comma 1.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attivita' di capogruppo a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.
4. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto.
5. Alla procedura di liquidazione disciplinata dal presente articolo si applica l'articolo 97.
6. Il presente articolo si applica anche alle societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2.».
47. All'articolo 100, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle societa' del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.»
48. All'articolo 101, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle societa' del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta puo' essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.».
49. All'articolo 102, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato».
50. Dopo l'articolo 102, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:

«Articolo 102-bis.

Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa

1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole societa' italiane del gruppo, diverse dalle societa' strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all'articolo 80, comma 1, revocandone, ove necessario, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. Si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III.».
51. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «Quando la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la capogruppo italiana».
52. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «dall'articolo 64» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 64 o dall'articolo 69.2, comma 3».
53. All'articolo 105-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: a) della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell'Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa;
2) alla lettera b) la parola «comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) di una delle societa' indicate all'articolo 69.2.»;
b) al comma 2, le parole «di una banca comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «di una banca dell'Unione europea»;
c) al comma 3, le parole «in altri Stati comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «in altri Stati dell'Unione europea»;
d) al comma 4, le parole «in diversi Stati comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «in diversi Stati dell'Unione europea».
54. All'articolo 105-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «nei confronti della capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti della capogruppo italiana, di una societa' indicata all'articolo 69.2».
55. All'articolo 108, commi 3-bis, 4-ter e 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.
56. All'articolo 109, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «delle banche extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle banche di Stato terzo»;
b) ai commi 3, lettera c) e 3-ter, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.
57. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «articoli 19, 20, 21, 22, 23,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,».
58. All'articolo 114-quinquies.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «articoli 19, 20, 21, 22, 23,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,».
59. All'articolo 114-undecies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «articoli 19, 20, 21, 22, 23,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,».
60. All'articolo 139, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Partecipazioni in banche, in societa' di partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari».
b) ai commi 1, primo periodo, e 2, le parole «dall'articolo 20, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell'articolo 60-bis. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2.».
61. All'articolo 140, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in societa' appartenenti ad un gruppo bancario, in societa' di partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari».
62. All'articolo 144, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «delle societa' di partecipazione finanziaria, delle societa' di partecipazione finanziaria mista» e le parole «essenziali o importanti» sono soppresse;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie;»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a una societa' di partecipazione finanziaria o a una societa' di partecipazione finanziaria mista che, nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 61, comma 1.».
63. All'articolo 144-ter, comma 1, alinea, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis,».
64. L'articolo 144-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalita' stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.».
65. Dopo l'articolo 144-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

«Art. 144-octies.
Societa' di partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia.

1. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 60-bis, comma 10, la Banca d'Italia chiede all'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore in quello Stato.

Art. 144-novies.
Societa' di partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorita' di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea.

1. La Banca d'Italia applica le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 69.2 esclusivamente su richiesta dell'autorita' dello Stato dell'Unione europea competente all'esercizio della vigilanza consolidata. In questi casi la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145.
2. La Banca d'Italia puo' chiedere all'autorita' dello Stato dell'Unione europea competente all'esercizio della vigilanza consolidata di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 1.».
66. Gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono abrogati.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Il testo dell'articolo 10 della legge 22 aprile 2021,
n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 10. (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la
direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita'
esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le
societa' di partecipazione finanziaria mista, la
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le
misure di conservazione del capitale, nonche' per
l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi). - 1. Nell'esercizio
della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019,
e per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento della direttiva (UE)
2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876,
relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi,
nonche' delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione
di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo
conto degli orientamenti delle Autorita' di vigilanza
europee;
b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei
propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti
emanati dalle Autorita' di vigilanza europee;
c) confermare, ai sensi dell'articolo 53 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,
l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorita'
competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE)
2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli
Stati membri;
d) attribuire all'autorita' designata ai sensi
dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993 i poteri previsti dagli
articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
come modificato dal regolamento (UE) 2019/876;
e) estendere la disciplina delle sanzioni
amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 alle
violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della
direttiva (UE) 2019/878 e delle disposizioni emanate in
attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri,
dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni
nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere
sanzionatorio da parte delle autorita' competenti a
irrogarle;
f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti in banche e
imprese di investimento, previsto in attuazione
dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878,
estendere l'applicazione di tale potere a tutti gli enti
sottoposti a regime intermedio disciplinati ai sensi del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993 e del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto attiene al
rinvio all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
g) apportare alla disciplina in materia di assetti
proprietari contenuta nel testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, e nel testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche
volte ad assicurarne la conformita' agli orientamenti delle
Autorita' di vigilanza europee in materia e, in
particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione
delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e
tramite patti parasociali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
Il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
La direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva
2013/36/UE per quanto riguarda le entita' esentate, le
societa' di partecipazione finanziaria, le societa' di
partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le
misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione
del capitale e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n.
L 150.
Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda il
coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di
finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e
passivita' ammissibili, il rischio di controparte, il
rischio di mercato, le esposizioni verso controparti
centrali, le esposizioni verso organismi di investimento
collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di
segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n.
648/2012, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L
150.
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52 (TUF) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) "autorita' di risoluzione" indica la Banca
d'Italia nonche' un'autorita' non italiana deputata allo
svolgimento delle funzioni di risoluzione;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica,
ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla
BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati
membri che vi partecipano;
e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento
(UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
e-quater) «UIF» indica l'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
f)
g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro
dell'Unione europea;
g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato dell'Unione
europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato
all'esercizio dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato dell'Unione
europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale
o presta servizi;
h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro
dell'Unione europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato
dell'Unione europea la cui moneta e' l'euro o che abbia
instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma
delle disposizioni del MVU;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
l-bis) «autorita' antiriciclaggio» indica le
autorita' responsabili della vigilanza sui soggetti
obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2,
della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli
obblighi previsti dalla medesima direttiva;
l-ter) «autorita' di vigilanza su base consolidata»
indica l'autorita' di vigilanza su base consolidata come
definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del
regolamento (UE) n. 575/2013;
m)
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca dell'Unione europea": la banca avente sede
legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) "banca di Stato terzo": la banca avente sede
legale in uno Stato terzo;
d) "soggetto significativo": i soggetti definiti
dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014,
sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in
conformita' delle disposizioni del MVU;
d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti,
sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da
quelli di cui alla lettera d);
e) "succursale": una sede che costituisce una parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un
istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento,
e che effettua direttamente, in tutto o in parte,
l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato
autorizzato;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare
il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,
il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
cambi;
strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
"money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' dell'Unione europea,
sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica dell'Unione
europea": gli istituti di moneta elettronica aventi sede
legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia;
h-ter) ''moneta elettronica'': il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che
sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti
previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies)
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese,
diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) "istituti di pagamento dell'Unione
europea": gli istituti di pagamento aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione
europea diverso dall'Italia;
h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti
attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante
su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni
richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da
un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso
il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso
il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o
presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i
fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o
convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies)
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la
struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta
elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione
europea che operano sul territorio della Repubblica in
regime di diritto di stabilimento, senza succursale,
tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della
disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto
si applicano le definizioni del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11.».
Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 7. (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio
tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in
materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente
opporsi il segreto d'ufficio.
6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia
collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le
autorita' e i comitati che compongono il SEVIF e il MVU,
nonche' con le autorita' di risoluzione e le autorita'
antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di
agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute
dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle
autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita'
che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di
equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia
puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli
Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha
ricevuto da un altro Stato dell'Unione europea possono
essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle
autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con
autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di
Stato terzo in Italia, nonche' relativi a soggetti inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con
le autorita' extracomunitarie lo scambio di informazioni
avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
indicati dalle disposizioni medesime.».
Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14. (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
L'autorizzazione all'attivita' bancaria e' rilasciata
quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di
societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo, allo
statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo,
delle societa' di partecipazione finanziaria e delle
societa' di partecipazione finanziaria mista appartenenti
al gruppo, nonche' alla descrizione dei dispositivi, dei
processi e dei meccanismi relativi al governo societario,
all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli
interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i
titolari delle partecipazioni ivi indicate ovvero, in
assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi
venti azionisti e le relative quote di capitale e di
diritti di voto;
e) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai
sensi dell'articolo 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su
proposta della Banca d'Italia; e' negata, dalla Banca
d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la
sana e prudente gestione.
2-bis.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione del comma 1.
3-bis. La revoca dell'autorizzazione e' disposta dalla
BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa,
quando sussiste una o piu' delle seguenti condizioni:
a) sono venute meno le condizioni in base alle quali
l'autorizzazione e' stata rilasciata;
b) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando
false dichiarazioni;
c) e' accertata l'interruzione dell'attivita'
bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi.
3-ter. La revoca dell'autorizzazione e' inoltre
disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei
casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'articolo 80.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
una banca di Stato terzo e' autorizzato dalla Banca
d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri,
subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a
quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione
e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di
reciprocita'.
4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative
del presente articolo.»
Il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19. (Autorizzazioni). - 1. Sono soggette ad
autorizzazione preventiva:
a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di
partecipazioni che comportano la possibilita' di esercitare
il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o
che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del
capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle
azioni o quote gia' possedute;
b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota
dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20
per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso,
quando le variazioni comportano il controllo della banca
stessa;
c) l'acquisizione in una societa' che detiene le
partecipazioni indicate alla lettera a):
1) del controllo;
2) di una quota dei diritti di voto o del capitale,
quando, per effetto dell'acquisizione, e' integrato uno dei
casi indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b);
d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di
acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un
contratto con la banca o di una clausola del suo statuto,
del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di
una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al
10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4.
5. L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su
proposta della Banca d'Italia. La proposta e' formulata
quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione
sana e prudente della banca, valutando la qualita' del
potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del
progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la
reputazione del potenziale acquirente ai sensi
dell'articolo 25; l'onorabilita', la correttezza, la
professionalita' e competenza, ai sensi dell'articolo 26,
comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione,
svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella
banca; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente;
la capacita' della banca di rispettare a seguito
dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano
l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del
potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace
della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che
l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo'
essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i
presupposti e le condizioni per il suo rilascio.
5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare
l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione
quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5
non risulti garantita la sana e prudente gestione della
banca.
5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata
nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti
previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca
d'Italia.
[6. I soggetti che, anche attraverso societa'
controllate, svolgono in misura rilevante attivita'
d'impresa in settori non bancari ne' finanziari non possono
essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la
quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia
superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque,
il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia
individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.]
[7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in
presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui
derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma
6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o
la revoca della maggioranza degli amministratori o dei
componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale
da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca
stessa.]
8. La Banca d'Italia da' notizia al Ministro
dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle
domande di autorizzazione di cui al comma 1.
8-bis (abrogato)
9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del
presente Capo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti
a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti
dalle partecipazioni indicate nel presente articolo
spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal
titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo
dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione
delle soglie previste nel presente articolo, ivi inclusi i
casi in cui i diritti di voto non sono computati; i casi di
cui all'articolo 22, comma 1, lettera b); i criteri per
l'individuazione dei casi di influenza notevole e di
acquisizione involontaria; le modalita' e i termini del
procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei
commi 5, 5-bis e 5-ter.».
Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 20. (Obblighi di comunicazione). - 1. La Banca
d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di
comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione
di partecipazioni in banche.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi
quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui
comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in
una banca, anche cooperativa, o in una societa' che la
controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai
partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o
della societa' cui l'accordo si riferisce. Quando
dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da
pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la
Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei
partecipanti all'accordo stesso.
2-bis. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19
comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a
far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni
sulla base dei quali l'autorizzazione e' stata rilasciata.
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2-bis
anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto
spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal titolare
della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresi'
le modalita' e i termini delle comunicazioni previste dal
comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare
l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1, 2 e
2-bis, puo' chiedere informazioni ai soggetti comunque
interessati.».
Il testo dell'articolo 24 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 24. (Sospensione del diritto di voto e degli
altri diritti, obbligo di alienazione). - 1. Non possono
essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che
consentono di influire sulla societa' inerenti alle
partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste
dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano
state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri
diritti, che consentono di influire sulla societa', non
possono essere altresi' esercitati per le partecipazioni
per le quali siano state omesse le comunicazioni previste
dall'articolo 20, commi 1, 2 e 4.
2. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il
contributo determinanti delle partecipazioni previste dal
comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice
civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro centottanta giorni
dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso
l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta
giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali
non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni
previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono
state revocate devono essere alienate entro i termini
stabiliti dalla Banca d'Italia
3-bis. Non possono essere esercitati i diritti
derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i
quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano
state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.».
Il testo dell'articolo 25 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 25. (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari
delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono
possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di
competenza e correttezza in modo da garantire la sana e
prudente gestione della banca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione
all'influenza sulla gestione della banca che il titolare
della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della
partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle
autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive
da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del
titolare della partecipazione.
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i
criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e
gli altri diritti, che consentono di influire sulla
societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie
indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di
inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le
partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i
termini stabiliti dalla Banca d'Italia.».
Il testo dell'articolo 51 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 51. (Vigilanza informativa). - 1. Le banche
inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini
da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni
altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i
bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla
Banca d'Italia.
1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei
conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
che l'hanno determinata.
1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini
per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.
1-quater. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni
al personale delle banche anche per il tramite di queste
ultime.
1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano
anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato
funzioni aziendali e al loro personale.»
Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 52. (Comunicazioni del collegio sindacale e dei
soggetti incaricati della revisione legale dei). - 1. Il
collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia
di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una irregolarita' nella gestione delle banche o una
violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria.
A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal
sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna
all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi
compiti e poteri.
2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o
i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che
possano costituire una grave violazione delle norme
disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che possano
pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un
giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio
sul bilancio.
2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo
puo' prevedere che il controllo contabile sia affidato al
collegio sindacale.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il
soggetto incaricato della revisione legale dei conti
fornisce alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima,
ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca
sottoposta a revisione legale dei conti.
3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai
soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le
societa' che controllano le banche o che sono da queste
controllate ai sensi dell'articolo 23.
3-bis. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione
dall'incarico del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti o del responsabile dell'incarico di
revisione legale, qualora il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi
previsti dal comma 2. Il presente comma non si applica ai
soggetti indicati al comma 3, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 61, comma 5.
4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per
la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1, 2
e 2-ter.
4-bis. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le
informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei
casi e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni
del MVU.».
Il testo dell'articolo 53, commi da 1 a 2-bis, del
citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 53. (Vigilanza regolamentare). - 1. 1. La Banca
d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle
materie di cui alle lettere da a) a d).
2.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza,
che tali soggetti devono possedere e le relative modalita'
di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato dell'Unione europea, la decisione e' di
competenza della medesima autorita', qualora, entro sei
mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione,
non venga adottata una decisione congiunta con la Banca
d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso
non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per
la risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere».
Il testo dell'articolo 53-bis del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 53-bis (Poteri di intervento). - 1. La Banca
d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il
personale delle banche;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre
l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53,
comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di una o piu' banche o dell'intero
sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un
requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle
attivita' o della struttura territoriale; il divieto di
effettuare determinate operazioni, anche di natura
societaria, e di distribuire utili o altri elementi del
patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto
di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo
totale della parte variabile delle remunerazioni nella
banca, quando sia necessario per il mantenimento di una
solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di
eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono
inoltre essere fissati limiti alla remunerazione
complessiva degli esponenti aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia
di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca,
la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali; la
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo
che sussista urgenza di provvedere.
2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.».
Il testo dell'articolo 54 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 54. (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia
puo' effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai
quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e
richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
necessari.
2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'
competenti di uno Stato dell'Unione europea che esse
effettuino accertamenti presso succursali di banche
italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero
concordare altre modalita' delle verifiche.
3. Le autorita' competenti di uno Stato dell'Unione
europea, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono
ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le
succursali stabilite nel territorio della Repubblica di
banche dalle stesse autorizzate. Se le autorita' competenti
di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca
d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti
ovvero concordare altre modalita' delle verifiche.
4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo'
concordare con le autorita' competenti degli Stati terzi
modalita' per l'ispezione di succursali di banche insediate
nei rispettivi territori.
5. La Banca d'Italia da' notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.».
Il testo dell'articolo 55 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 55. (Controlli sulle succursali in Italia di
banche dell'Unione europea). - 1. La Banca d'Italia
esercita controlli sulle succursali di banche dell'Unione
europea nel territorio della Repubblica, con le modalita'
da essa stabilite.».
Il testo dell'articolo 59 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 59. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti
dall'articolo 23;
b) per «societa' finanziarie» si intendono le
societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26,
del regolamento (UE) n. 575/2013;
b-bis) per «societa' di partecipazione finanziaria
mista» si intendono le societa' di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 142;
b-ter) per «societa' di partecipazione finanziaria»
si intendono le societa' indicate nell'articolo 4,
paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) per «societa' strumentali» si intendono le
societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18,
del regolamento (UE) n. 575/2013;
d) per «coordinatore del conglomerato finanziario» si
intende l'autorita' indicata nell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
1-bis.».
Il testo dell'articolo 61 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 61. (Ruolo della capogruppo). - 1. La capogruppo
esercita le funzioni di direzione e coordinamento del
gruppo bancario, assicurando, tra l'altro, il rispetto
delle norme che disciplinano l'attivita' bancaria su base
consolidata.
2.
3. Ferma restando la specifica disciplina
dell'attivita' bancaria, la capogruppo e' soggetta ai
controlli di vigilanza previsti dal presente Capo.
4. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del
gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei
provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti
dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilita' del
gruppo. Gli amministratori delle societa' del gruppo sono
tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione
delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il
rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata.
5. Alla societa' di partecipazione finanziaria e alla
societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si
applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter
nonche' le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo
quanto previsto dall'articolo 67-bis. Nei confronti delle
altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei
titolari di partecipazioni nelle medesime societa' sono
attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti
dall'articolo 21.».
Il testo dell'articolo 64 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 64. (Albo). - 1. Il gruppo bancario e' iscritto
in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia
l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione
aggiornata.
3. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio
all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e
alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la
composizione del gruppo bancario anche in difformita' da
quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la
capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
una societa' di partecipazione finanziaria mista,
l'iscrizione nell'albo e' subordinata all'autorizzazione
indicata all'articolo 60-bis.
4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti
connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.».
Il testo dell'articolo 65 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 65 (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
su base consolidata)
1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base
consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a) societa' appartenenti a un gruppo bancario;
b) societa' bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate almeno per il venti per cento dalle societa'
appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non
comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla
persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario
ovvero una singola banca;
d) - g)
h) societa' che controllano almeno una banca;
i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e
strumentali quando siano controllate da una singola banca
ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario
ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo.
i-bis) societa' di partecipazione finanziaria o
societa' di partecipazione finanziaria mista esentate ai
sensi dell'articolo 60-bis, comma 3;
i-ter) societa', diverse da quelle indicate alle
lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento
prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE)
n. 575/2013 e relative disposizioni attuative.
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della
vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione di
norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza,
secondo la disciplina vigente.».
Il testo dell'articolo 66 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 66. (Vigilanza informativa). - 1. Al fine di
esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere a),
b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo 65 la
trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati,
nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia
puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere
h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili
all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina modalita' e termini per
la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle
informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei
soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter)
del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle
disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II,
sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
4. Le societa' indicate nell'art. 65 forniscono alla
capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati
e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio
della vigilanza su base consolidata.
5. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese
nella vigilanza su base consolidata di competenza delle
autorita' di vigilanza degli altri Stati dell'Unione
europea forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le
informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza su
base consolidata.
5-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il
tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi
indicati.
5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si
applicano anche ai soggetti ai quali siano state
esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.».
Il testo dell'articolo 67 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 67. (Vigilanza regolamentare). - 1. Al fine di
esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale in
Italia e, ove cio' sia previsto dal regolamento (UE) n.
575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della
vigilanza su base consolidata, alla societa' di
partecipazione finanziaria capogruppo e alla societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede
legale in uno Stato dell'Unione europea diverso
dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale,
disposizioni concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e di incentivazione;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie
indicate al presente comma.
2.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative
modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi
sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato dell'Unione europea, la decisione e' di
competenza della medesima autorita' qualora, entro sei mesi
dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non
venga adottata una decisione congiunta con la Banca
d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso
non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per
la risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter.
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per
esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere
conto, anche con riferimento alla singola banca, della
situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle
lettere b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo
65.
3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno
solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.
3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e
4-sexies, e l'articolo 53-ter.».
Il testo dell'articolo 67-bis del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 67-bis (Disposizioni applicabili alla societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo). - 1. La Banca
d'Italia puo' individuare le ipotesi in cui la societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale
in Italia e' esentata dall'applicazione di una o piu'
disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni previste negli articoli 61, comma 3,
e nel Titolo II, Capo III e IV, come richiamate
dall'articolo 61, comma 5, si applicano alla societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale
in Italia qualora il settore di maggiori dimensioni
all'interno del conglomerato finanziario sia quello
bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di decadenza ai sensi
dell'articolo 26 e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19
sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.
3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei
confronti della societa' di partecipazione finanziaria
mista con sede legale in Italia sono adottati o proposti
dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.
3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli 60-bis,
commi 2 e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo
periodo, nei confronti delle societa' di partecipazione
finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al
presente Capo e d'intesa con il coordinatore del
conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d'Italia.
3-ter. Qualora il settore di maggiori dimensioni
all'interno del conglomerato finanziario sia quello
bancario, la Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di
vigilanza su base consolidata, puo' individuare le ipotesi
in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista
capogruppo con sede legale in uno Stato dell'Unione europea
diverso dall'Italia e' esentata dall'applicazione di una o
piu' disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE
ivi adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente
Capo, d'intesa con l'autorita' competente per la vigilanza
sul settore assicurativo nello stato dell'Unione Europea in
cui la societa' ha la sede legale.
3-quater. La Banca d'Italia conclude accordi con il
coordinatore del conglomerato finanziario al fine di
definire forme di collaborazione e coordinamento per
agevolare l'esercizio della vigilanza su base
consolidata.».
Il testo dell'articolo 67-ter del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 67-ter (Poteri di intervento). - 1. La Banca
d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il
personale della capogruppo;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e
proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali della capogruppo quando gli organi
competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla
lettera b);
d) impartire le disposizioni previste dall'articolo
67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi
possono essere indirizzati anche a piu' gruppi bancari o
all'intero sistema bancario e riguardare anche:
l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi;
la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale del gruppo; il divieto di effettuare
determinate operazioni e di distribuire utili o altri
elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a
strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di
vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di
limiti all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per
il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le
capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di
sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti
alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi
di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti
alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
per le societa' di partecipazione finanziaria capogruppo o
le societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo,
la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche
controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle
partecipazioni detenute nelle banche controllate,
l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni
detenute in societa' bancarie e finanziarie; la
designazione temporanea di un'altra societa' di
partecipazione finanziaria, societa' di partecipazione
finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle
funzioni indicate nell'articolo 61;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia
di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo,
la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali della
capogruppo; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli
estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo
26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
1-bis. Per le societa' di partecipazione finanziaria o
le societa' di partecipazione finanziaria mista indicate
nell'articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti
previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca
d'Italia in qualita' di autorita' di vigilanza su base
consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con
l'autorita' competente per la vigilanza dello Stato
dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa'
finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria
mista, se diverso dall'Italia. Si applica l'articolo
60-bis, comma 8.
1-ter. Per le societa' di partecipazione finanziaria o
le societa' di partecipazione finanziaria mista indicate
nell'articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti
previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca
d'Italia congiuntamente con l'autorita' dello Stato
dell'Unione europea competente per la vigilanza su base
consolidata. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.
2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai
quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni
aziendali.».
Il testo dell'articolo 68 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 68. (Vigilanza ispettiva). - 1. A fini di
vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i soggetti indicati
nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state
esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali e
richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
necessari. Le ispezioni nei confronti di societa' diverse
da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle
alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di
verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'
competenti di uno Stato dell'Unione europea di effettuare
accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1,
stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare
altre modalita' delle verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita'
competenti di altri Stati dell'Unione europea o terzi, puo'
effettuare ispezioni presso le societa' con sede legale in
Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di
competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia
puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle
autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un
revisore o da un esperto. L'autorita' competente
richiedente, qualora non compia direttamente la verifica,
puo', se lo desidera, prendervi parte.
3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita'
competenti di altri Stati dell'Unione europea partecipino,
per i profili di interesse, ad ispezioni presso le
capogruppo indicate nell'articolo 61, qualora queste
abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette
autorita'.».
Il testo dell'articolo 69-bis del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si intendono per:
a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i
vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i
responsabili delle principali aree di affari e coloro che
rispondono direttamente all'organo amministrativo;
b) «autorita' di risoluzione a livello di gruppo»:
l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui si
trova l'autorita' di vigilanza su base consolidata;
c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti
dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono
depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca
debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non e'
rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e'
rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o
garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono
depositi i certificati di deposito purche' non
rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
d) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi
che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono
astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un
sistema di garanzia dei depositanti;
e) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al
rimborso che non superano il limite di rimborso da parte
del sistema di garanzia dei depositanti previsto
dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;
f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti
con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure previste nei Capi II, III e IV del
Titolo IV, del decreto legislativo;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
numeri 1) e 2), adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera uu) del decreto legislativo [di
recepimento della direttiva 2014/59/UE];
h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo
riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo
113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli
aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto
legislativo;
l) «succursale significativa»: una succursale di una
banca in uno Stato dell'Unione europea considerata
significativa dalla Banca d'Italia.».
Il testo dell'articolo 69-ter del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-ter (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle banche italiane e succursali italiane di
banche di Stato terzo;
b) alle societa' italiane capogruppo di un gruppo
bancario e alle societa' componenti il gruppo ai sensi
degli articoli 60 e 61;
c) alle societa' incluse nell'ambito della vigilanza
consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c),
h), i-bis) e i-ter).
2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei
casi previsti dall'articolo 23.».
Il testo dell'articolo 69-quater del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-quater (Piani di risanamento). - 1. Le banche
si dotano di un piano di risanamento individuale che
preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della
situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo
significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di
interesse non trascurabile per il risanamento della banca,
anche le societa' italiane ed estere incluse nella
vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma
1, lettera c).
2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le
banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che cio'
non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia.
Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un
altro Stato dell'Unione europea, la richiesta di piani
individuali e' effettuata in conformita' dell'articolo
69-septies.
3. Fatto salvo l'articolo 69-decies, il piano di
risanamento contiene le informazioni richieste da
provvedimenti di carattere generale e particolare della
Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea.
4. Il piano di risanamento non presuppone ne' contempla
l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario.
5. Il piano di risanamento e' approvato dall'organo
amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le
valutazioni di cui all'articolo 69-sexies. Il piano e'
riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente
o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia.
Si procede comunque al riesame e all'eventuale
aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento
della struttura giuridica o organizzativa della banca o
della sua situazione patrimoniale o finanziaria.».
Il testo dell'articolo 69-quinquies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-quinquies (Piani di risanamento di gruppo). -
1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di
un piano di risanamento di gruppo che individua misure
coordinate e coerenti da attuare per se', per ogni societa'
del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il
risanamento del gruppo, per le societa' italiane ed estere
incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo
69-ter, comma 1, lettera c).
2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano di risanamento
di gruppo la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a
vigilanza consolidata in un altro Stato dell'Unione
europea, salvo che cio' non sia a essa specificamente
richiesto in conformita' dell'articolo 69-septies.
3. Il piano di risanamento di gruppo e' finalizzato a
ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del
gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche
che ne facciano parte.
4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le
informazioni richieste da provvedimenti di carattere
generale o particolare della Banca d'Italia e da
regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati
conclusi tra le societa' del gruppo accordi ai sensi del
capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al
sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il
piano di risanamento di gruppo individua, altresi', i
possibili ostacoli all'attuazione delle misure di
risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto
all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto
trasferimento di attivita' nonche' al rimborso di
passivita' fra societa' del gruppo.
5. Il piano di risanamento di gruppo e' approvato
dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto
alla Banca d'Italia, in conformita' dell'articolo
69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati
dell'Unione europea.
6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6
del decreto legislativo e dell'articolo 7, trasmette il
piano di risanamento di gruppo:
a) alle autorita' competenti interessate
rappresentate nei collegi delle autorita' di vigilanza o
con le quali sia stato stipulato un accordo di
coordinamento e cooperazione;
b) alle autorita' competenti degli Stati dell'Unione
europea in cui le banche incluse nel piano abbiano
stabilito succursali significative;
c) alle autorita' di risoluzione delle societa'
controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo,
nonche' all'autorita' di risoluzione a livello di gruppo.
7. Il piano di risanamento di gruppo e' riesaminato e,
se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la
maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si
procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento
del piano in caso di significativo mutamento della
struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua
situazione patrimoniale o finanziaria.
7-bis. Le societa' indicate all'articolo 69.2 applicano
i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l'articolo 69-novies,
comma 2.».
Il testo dell'articolo 69-sexies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-sexies (Valutazione dei piani di risanamento
individuali e di gruppo). - 1. La Banca d'Italia, entro sei
mesi dalla presentazione del piano di risanamento e
sentite, per le succursali significative, le autorita'
competenti degli Stati dell'Unione europea in cui esse
siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del
piano in conformita' dei criteri indicati nelle pertinenti
disposizioni dell'Unione europea.
2. Il piano di risanamento e' trasmesso all'autorita'
di risoluzione per la formulazione di eventuali
raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione
della banca o del gruppo bancario.
3. Se all'esito della verifica emergono carenze o
impedimenti al conseguimento delle finalita' del piano, la
Banca d'Italia puo', fissando i relativi termini:
a) richiedere alla banca o alla capogruppo di
presentare un piano modificato;
b) indicare modifiche specifiche da apportare al
piano;
c) ordinare modifiche da apportare all'attivita',
alla struttura organizzativa o alla forma societaria della
banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure
necessarie per conseguire le finalita' del piano.
4. Resta ferma la possibilita' di adottare, ove le
circostanze lo richiedano, una o piu' delle misure previste
dagli articoli 53-bis e 67-ter.».
Il testo dell'articolo 69-septies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-septies (Rapporti con le altre autorita' e
decisioni congiunte sui piani di risanamento). - 1. Nei
casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione
europea, la Banca d'Italia coopera con le autorita'
competenti degli altri Stati dell'Unione europea per la
valutazione dei piani di risanamento di gruppo che
includono una banca in tali Stati e per l'applicazione
delle misure di cui all'articolo 69-sexies, comma 3. Nella
valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca
d'Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le
singole societa' del gruppo. Essa riconosce come valide e
applicabili le decisioni prese in conformita' delle
disposizioni dell'Unione europea.
2. La Banca d'Italia puo', nei casi previsti dal
diritto dell'Unione, promuovere o partecipare a un
procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all'ABE,
richiedere l'assistenza dell'ABE o deferire alla stessa le
decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione e'
stata deferita all'ABE, la Banca d'Italia si astiene
dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni
finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei
termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia
adotta i provvedimenti di propria competenza.».
Il testo dell'articolo 69-novies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-novies (Trasmissione dei piani di
risanamento). - 1. Le banche e le capogruppo controllate da
una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata
della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani
di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato
che debba essere trasmesso tra la societa' estera
controllante e la Banca d'Italia.
2. Le societa' aventi sede legale in Italia che
controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro
Stato dell'Unione europea collaborano con l'autorita'
competente di tale Stato al fine di assicurare la
trasmissione dei piani di risanamento, informazioni,
documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione
dei piani di risanamento.
Il testo dell'articolo 69-duodecies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-duodecies (Accordo di gruppo). - 1. La
capogruppo di un gruppo bancario, le societa' italiane ed
estere appartenenti al gruppo bancario e le altre societa'
incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo
69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo
per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si
realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento
precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies e siano
soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo. Il
medesimo accordo puo' essere concluso anche dalle societa'
indicate all'articolo 69.2 con le societa' da essa
controllate e le altre societa' soggette a vigilanza su
base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.
2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del
titolo V del libro V del codice civile, il presente capo
non si applica:
a) alle operazioni di finanziamento e di gestione
della liquidita' eseguite tra societa' del gruppo bancario
se per nessuna di esse sussistono i presupposti
dell'intervento precoce;
b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma,
ivi incluso l'apporto di capitale, a un'altra societa' del
gruppo al di fuori dei casi previsti dall'accordo, quando
la societa' cui il sostegno e' concesso si trovi in
difficolta' e il sostegno sia in linea con le politiche del
gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilita' del
gruppo.
3. Le societa' che aderiscono all'accordo di sostegno
finanziario di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno
finanziario in conformita' dei termini dell'accordo.
Possono essere previsti anche obblighi di sostegno
reciproco.
4. Il sostegno finanziario puo' essere concesso in
forma di finanziamento, di prestazione di garanzia o
mediante la messa a disposizione di beni o attivita' da
utilizzare come garanzia reale o finanziaria, nonche' con
qualsiasi combinazione di queste forme, mediante un'unica o
piu' operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e
soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti
all'accordo.
5. L'accordo e' conforme ai seguenti principi:
a) l'accordo e' sottoscritto da ciascuna parte
nell'esercizio della propria autonomia negoziale e in
coerenza con le eventuali direttive impartite dalla
capogruppo;
b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario
devono essere pienamente informate sulla situazione dei
beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno;
c) l'accordo indica i criteri di calcolo per
determinare, al momento in cui il sostegno finanziario
viene fornito, il corrispettivo dovuto per qualsiasi
operazione effettuata in virtu' dell'accordo stesso; ove
necessario per conseguire le finalita' dell'accordo, i
criteri possono non tenere conto del prezzo di mercato, in
particolare se esso e' influenzato da fattori anomali ed
esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno
dispone, in forza dell'appartenenza al gruppo del
beneficiario, di informazioni non pubbliche rilevanti.
6. L'accordo di sostegno finanziario di gruppo non puo'
essere concluso se, al momento della sua conclusione, per
una delle parti dell'accordo sussistono, a giudizio
dell'autorita' competente, i presupposti dell'intervento
precoce.
7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante
dall'accordo puo' essere esercitato da soggetti diversi
dalle parti, neppure ai sensi dell'articolo 2900 del codice
civile.».
Il testo dell'articolo 69-terdecies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-terdecies (Autorizzazione dell'accordo). - 1.
Il progetto di accordo e' sottoposto all'autorizzazione
della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le
condizioni previste nell'articolo 69-quinquiesdecies,
congiuntamente con le altre autorita' competenti sulle
banche dell'Unione europea aderenti all'accordo, in
conformita' delle pertinenti disposizioni dell'Unione
europea.
2. La Banca d'Italia disciplina il procedimento per
l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono
trasmessi all'autorita' di risoluzione a seguito
dell'autorizzazione di cui al comma 1.».
Il testo dell'articolo 69-quinquiesdecies del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-quinquiesdecies (Condizioni per il sostegno).
- 1. Il sostegno finanziario previsto dall'accordo e'
concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) si puo' ragionevolmente prospettare che il
sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficolta'
finanziarie del beneficiario;
b) il sostegno finanziario e' diretto a preservare o
ripristinare la stabilita' finanziaria del gruppo nel suo
complesso o di una delle societa' del gruppo ed e'
nell'interesse della societa' del gruppo che fornisce il
sostegno;
c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi
compreso il corrispettivo, sono determinate in conformita'
dell'articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);
d) vi e' la ragionevole aspettativa, sulla base delle
informazioni a disposizione dell'organo amministrativo
della societa' che fornisce il sostegno al momento
dell'assunzione della relativa decisione, che sara' pagato
un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della
societa' beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso
sotto forma di prestito, ovvero che, nell'ipotesi in cui il
sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e
questa sia escussa, sara' possibile recuperare per intero,
anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e
spese;
e) la concessione del sostegno finanziario non mette
a repentaglio la liquidita' o solvibilita' della societa'
del gruppo che lo fornisce;
f) la concessione del sostegno finanziario non
minaccia la stabilita' del sistema finanziario, in
particolare nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede
la societa' del gruppo che fornisce il sostegno;
g) la societa' del gruppo che fornisce il sostegno
rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in
materia di capitale, liquidita', grandi esposizioni e gli
altri requisiti specifici eventualmente imposti in
conformita' del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle
disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la
concessione del sostegno finanziario non e' tale da
determinare la violazione di questi requisiti da parte
della societa', fatta eccezione per il caso in cui
l'autorita' competente per la vigilanza sulla societa'
abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;
h) la concessione del sostegno finanziario non
pregiudica la risolvibilita' della societa' del gruppo che
lo fornisce.».
Il testo dell'articolo 69-octiesdecies del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-octiesdecies (Presupposti). - 1. La Banca
d'Italia puo' disporre le seguenti misure nei confronti di
una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o
una delle societa' indicate all'articolo 69.2:
a) le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies,
quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento
(UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della
direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva
2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e
24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si
preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa
di un rapido deterioramento della situazione della banca o
del gruppo;
b) la rimozione degli esponenti di cui all'articolo
69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di
disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o
gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero quando il
deterioramento della situazione della banca o del gruppo
bancario sia particolarmente significativo, e sempre che
gli interventi indicati nella medesima lettera a) o quelli
previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano
sufficienti per porre rimedio alla situazione.».
Il testo dell'articolo 69-noviesdecies del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-noviesdecies (Attuazione del piano di
risanamento e altre misure). - 1. Fermi restando i poteri
attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca
d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo
69-octiesdecies, comma 1, lettera a), puo' chiedere alla
banca o alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a
una delle societa' indicate all'articolo 69.2 di dare
attuazione, anche parziale, al piano di risanamento
adottato o di preparare un piano per negoziare la
ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori
secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di
modificare la propria forma societaria.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui
al comma 1 puo':
a) richiedere l'aggiornamento del piano di
risanamento quando le condizioni che hanno condotto
all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi
contemplate nel piano;
b) fissare un termine per l'attuazione del piano e
l'eliminazione delle cause che formano presupposto
dell'intervento precoce.».
Il testo dell'articolo 69-viciessemel del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69-vicies-semel (Rimozione dei componenti degli
organi di amministrazione e controllo e dell'alta
dirigenza). - 1. Al ricorrere dei presupposti indicati
all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca
d'Italia puo' disporre la rimozione e ordinare il rinnovo
di tutti i componenti degli organi con funzione di
amministrazione e di controllo delle banche, delle
capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle societa'
indicate all'articolo 69.2. Si applica il comma 4
dell'articolo 70.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli
effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca
l'assemblea della societa' di cui al comma 1 con all'ordine
del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di
amministrazione e controllo.
3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la
Banca d'Italia puo' inoltre ordinare la rimozione di uno o
piu' componenti dell'alta dirigenza della societa' di cui
al comma 1.
4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti
dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata
dal competente organo della societa'.
5. Resta salva la possibilita' in ogni momento di
disporre l'amministrazione straordinaria della banca o
della capogruppo italiana o di una della societa' indicate
all'articolo 69.2 in base agli articoli 70 e 98.
6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti
aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera
e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se
sufficiente per porre rimedio alla situazione.».
Il testo dell'articolo 77 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 77. (Succursali di banche di Stato terzo). - 1.
Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di
banche di Stato terzo stabilite nel territorio della
Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di
sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse
i poteri degli organi di amministrazione e di controllo
della banca di appartenenza.
1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della
procedura di amministrazione straordinaria le autorita' di
vigilanza degli Stati dell'Unione europea che ospitano
succursali della banca di Stato terzo. L'informazione e'
data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura
della procedura ovvero subito dopo.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
della presente sezione.».
Il testo dell'articolo 77-bis del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 77-bis (Aumenti di capitale). - 1. In deroga ai
termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice
civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali e'
stata adottata una misura di intervento precoce o disposto
l'avvio dell'amministrazione straordinaria, le assemblee
chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a
ripristinare l'adeguatezza patrimoniale possono essere
convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per
l'assemblea, se cosi' e' previsto dallo statuto.
2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con
azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di
altri Stati dell'Unione europea:
a) la comunicazione effettuata dall'intermediario ai
sensi dell'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e' effettuata sulla base delle
evidenze dei conti relative al termine della giornata
contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea;
b) il termine di cui all'articolo 126-bis, comma 1,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' ridotto
a cinque giorni;
c) non trovano applicazione le modalita' di
pubblicita' di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c),
non si applicano alle banche nei confronti delle quali e'
stata disposta l'amministrazione straordinaria.
4. Il presente articolo si applica anche alle
capogruppo italiane.»
Il testo dell'articolo 98 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 98. (Amministrazione straordinaria). - 1. Salvo
quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo
italiana di un gruppo bancario si applicano le norme del
presente titolo, capo I, sezione I.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo
italiana, oltre che nei casi previsti dall'art. 70, puo'
essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio
dell'attivita' prevista dall'art. 61, comma 4;
b) una delle societa' del gruppo bancario sia stata
sottoposta alla procedura del fallimento,
dell'amministrazione controllata, del concordato
preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della
risoluzione dell'amministrazione straordinaria ovvero ad
altra analoga procedura prevista da leggi speciali o da
altro Stato dell'Unione europea, nonche' quando sia stato
nominato l'amministratore giudiziario secondo le
disposizioni del codice civile in materia di denuncia al
tribunale di gravi irregolarita' nella gestione e possa
essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o
gestionale del gruppo
3. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo
che il provvedimento con cui e' disposta non preveda un
termine piu' breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la
chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata per
lo stesso periodo di un anno dalla Banca d'Italia, anche
piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati
nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In
tal caso, la proroga puo' riguardare anche le procedure di
amministrazione straordinaria relative alle societa'
appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga e'
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono revocare o sostituire, anche in parte, gli
amministratori delle societa' del gruppo al fine di
realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si
rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica
al massimo sino al termine dell'amministrazione
straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati
hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente
ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua
del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a
sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere
l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle
societa' appartenenti al gruppo.
6. I commissari possono richiedere alle societa' del
gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile
per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficolta'
finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione
dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti
dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.
8. La Banca d'Italia puo' disporre che sia data
notizia, mediante speciali forme di pubblicita',
dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75,
comma 2.
8-bis. Il presente articolo si applica anche alle
societa' indicate all'articolo 69.2. Le disposizioni
relative al gruppo bancario si intendono riferite alle
societa' da esse controllate e alle altre societa' soggette
a vigilanza su base consolidata in un altro Stato
dell'Unione europea.».
Il testo dell'articolo 99 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 99- (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.
Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla
capogruppo italiana si applicano le norme del presente
titolo, capo I, sezione III.
2. La liquidazione coatta amministrativa della
capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall'art.
80, puo' essere disposta quando le inadempienze
nell'esercizio dell'attivita' prevista dall'art. 61, comma
4, siano di eccezionale gravita'.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente
presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione
sulla situazione contabile e sull'andamento della
liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento
delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del
gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei
depositanti. La relazione e' accompagnata da un rapporto
del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia puo'
prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto
l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e
6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di
insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione
revocatoria prevista dall'art. 67 della legge fallimentare
nei confronti di altre societa' del gruppo. L'azione puo'
essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3)
dell'art. 67 della legge fallimentare che siano stati posti
in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di
liquidazione coatta e per gli atti indicati al n. 4) e al
secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti
in essere nei tre anni anteriori.
5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5 si applicano anche alle
societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Le
disposizioni relative al gruppo bancario si intendono
riferite alle societa' da esse controllate e, nel caso
delle societa' indicate all'articolo 69.2, alle altre
societa' soggette a vigilanza su base consolidata in un
altro Stato dell'Unione europea.».
Il testo dell'articolo 100 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 100. (Amministrazione straordinaria). - 1. Salvo
quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo
sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo
con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a
procedure analoghe previste da quello Stato, alle societa'
del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le
norme del presente titolo, capo I, sezione I.
L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta alla
Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai
commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di
procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai
corrispondenti organi.
2. Quando presso una societa' del gruppo sia in corso
l'amministrazione controllata o sia stato nominato
l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del
codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi
irregolarita' nella gestione, le relative procedure si
convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale
competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in
camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla
procedura di amministrazione straordinaria e ordina la
trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi
della cessata procedura e quelli dell'amministrazione
straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle
consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita'
stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le societa' del gruppo da sottoporre
all'amministrazione straordinaria siano soggette a
vigilanza, il relativo provvedimento e' adottato sentita
l'autorita' che esercita la vigilanza, alla quale, in caso
di urgenza, potra' essere fissato un termine per la
formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria e'
indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la
capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 98,
comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficolta'
finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i
commissari straordinari o liquidatori della capogruppo,
possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e
con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono
triplicati.».
Il testo dell'articolo 101 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 101. (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.
Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la
capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria
o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di
capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione
europea, a procedure analoghe previste da quello Stato,
alle societa' del gruppo si applicano, qualora ne sia stato
accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme
del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del
gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione
III. La liquidazione coatta puo' essere richiesta alla
Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai
commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di
procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai
corrispondenti organi.
2. Quando presso societa' del gruppo siano in corso il
fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure
concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta
disciplinata dal presente articolo. Fermo restando
l'accertamento dello stato di insolvenza gia' operato, il
tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con
sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta
alla procedura di liquidazione prevista dal presente
articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca
d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della
liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle
consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita'
stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri
previsti dall'art. 99, comma 5.».
Il testo dell'articolo 102 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 102. (Procedure proprie delle singole societa').
- 1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in
altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe
previste da quello Stato, le societa' del gruppo sono
soggette alle procedure previste dalle norme di legge a
esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data
immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura
dell'autorita' amministrativa o giudiziaria che li ha
emessi. Le autorita' amministrative o giudiziarie che
vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di
ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime,
rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.».
Il testo dell'articolo 104 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 104. (Competenze giurisdizionali). - 1. Quando la
capogruppo italiana sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per
l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5,
nonche' per tutte le controversie fra le societa' del
gruppo e' competente inderogabilmente il tribunale nella
cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.
2.».
Il testo dell'articolo 105 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 105. (Gruppi e societa' non iscritti all'albo). -
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano
anche nei confronti dei gruppi e delle societa' per i
quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano
le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto
dall'articolo 64 o dall'articolo 69.2, comma 3.».
Il testo dell'articolo 105-bis del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 105-bis (Cooperazione tra autorita'). - 1. La
Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorita'
competenti prima di applicare una misura di intervento
precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei
confronti:
a) della capogruppo italiana di un gruppo bancario
operante in altro Stato dell'Unione europea attraverso una
banca controllata o una succursale significativa;
b) di una banca italiana soggetta a vigilanza
consolidata dell'autorita' competente di un altro Stato
dell'Unione europea.
b-bis) di una delle societa' indicate all'articolo
69.2.
2. La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di
una misura di intervento precoce o dell'amministrazione
straordinaria da parte dell'autorita' competente per la
vigilanza di una di una banca dell'Unione europea
appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie
valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di
consultazione.
3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla
Banca d'Italia tenendo conto degli impatti sulle entita'
del gruppo insediate in altri Stati dell'Unione europea,
secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di
cui al presente articolo, e sono notificate alla
capogruppo, alle altre autorita' competenti e all'ABE.
4. L'applicazione coordinata delle misure di intervento
precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari
per le societa' del gruppo operanti in diversi Stati
dell'Unione europea e' disposta dalla Banca d'Italia
congiuntamente con le altre autorita' competenti. Qualora
l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto
entro cinque giorni dalla proposta dell'autorita'
competente, la Banca d'Italia puo' adottare le decisioni di
propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato
all'ABE ai sensi del comma 5.
5. La Banca d'Italia puo', nei casi previsti dal
diritto dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o
rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente articolo.
Qualora una decisione sia stata rinviata all'ABE nel
previsto termine di tre giorni per la consultazione o di
cinque giorni per l'accordo fra le autorita', la Banca
d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si
attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di
decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto
dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di
propria competenza.».
Il testo dell'articolo 105-ter del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 105-ter (Commissari in temporaneo affiancamento).
- 1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e
98, il potere di nominare uno o piu' commissari in
temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, puo'
essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana,
di una societa' indicata all'articolo 69.2 e delle societa'
di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del presente capo.».
Il testo dell'articolo 108 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 108. (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia emana
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il
governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1
prevedono che gli intermediari finanziari possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove
la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica
di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con
le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale degli intermediari finanziari, anche per il
tramite di questi ultimi.
4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari
abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro
personale.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali e richiedere a essi
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente
articolo la Banca d'Italia osserva criteri di
proporzionalita', avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.».
Il testo dell'articolo 109 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 109. (Vigilanza consolidata). - 1. La Banca
d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra
soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi
del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da
uno o piu' intermediari finanziari, dalle banche di Stato
terzo e dalle societa' finanziarie come definite
dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Societa' capogruppo
e' l'intermediario finanziario o la societa' finanziaria
che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri
componenti del gruppo.
2. La Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza su
base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei
confronti di:
a) intermediari finanziari e societa' bancarie,
finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti
per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo
finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e societa' bancarie,
finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo
finanziario, ma controllate dalla persona fisica o
giuridica che controlla un gruppo finanziario o un
intermediario finanziario;
c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e
da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano
controllate da un intermediario finanziario ovvero quando
societa' appartenenti a un gruppo finanziario detengano,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei
commi 1 e 2, la Banca d'Italia:
a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti
di carattere generale o particolare, disposizioni
concernenti il gruppo finanziario complessivamente
considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate
nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche
al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata
possono tenere conto, anche con riferimento al singolo
intermediario finanziario, della situazione dei soggetti
indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia
puo' impartire disposizioni anche nei confronti di un solo
o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) puo' richiedere, nei termini e con le modalita'
dalla medesima determinati, alle societa' appartenenti al
gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di
situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile e
ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche' alle
societa' che controllano l'intermediario finanziario e non
appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili
per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero
all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le
informazioni richieste per consentire l'esercizio della
vigilanza consolidata;
c) puo' effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari;
le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle
bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo
di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla
presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali
siano state esternalizzate funzioni aziendali.
3-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b),
anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini
ivi indicati.
3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3,
lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano
state esternalizzate funzioni aziendali e al loro
personale.»
Il testo dell'articolo 110 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 110. (Rinvio). - 1. Agli intermediari finanziari
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24,
47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82. I
provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla
Banca d'Italia.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso intermediari
finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma
3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo'
prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto
riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e
organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura
specifica dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate
all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica
l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il
decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere
l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi
del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo
alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa
degli intermediari, nonche' alla natura specifica
dell'attivita' svolta.».
Il testo dell'articolo 114-quinquies.3 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 114-quinquies.3 (Rinvio). - 1. Agli istituti di
moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. I
provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla
Banca d'Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di
pubblica autorita' si applicano solo gli articoli 114-ter e
126-novies nonche', relativamente a queste disposizioni,
gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso istituti di
moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione
del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui
all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri
di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo,
comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate
all'articolo 19 in istituti di moneta elettronica si
applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera
b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere
l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi
del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo
alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa
degli istituti, nonche' alla natura specifica
dell'attivita' svolta.
2. Agli istituti di moneta elettronica che non
esercitano attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione
di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di
pagamento, si applicano altresi' gli articoli 78, 82,
113-bis e 113-ter.
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni
attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al
presente articolo.».
Il testo dell'articolo 114-undecies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 114-undecies (Rinvio). - 1. Agli istituti di
pagamento si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. I
provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla
Banca d'Italia.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso istituti di
pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma
3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo'
prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto
riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e
organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica
dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate
all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica
l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il
decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere
l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi
del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo
alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa
degli istituti, nonche' alla natura specifica
dell'attivita' svolta.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitino
attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei
servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies,
comma 4, si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis
e 113-ter, ad eccezione del comma 7.
2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo
114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni
attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al
presente articolo.».
Il testo dell'articolo 139 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 139. (Partecipazioni in banche, in societa' di
partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione
finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari).
- 1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste
dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di
comunicazione previsti dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis,
nonche' la violazione delle disposizioni dell'articolo 24,
commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di
euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un
ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla
violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto
richiamate dall'articolo 110.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque nelle domande di autorizzazione previste
dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste
dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, anche in quanto
richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni e'
punito con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le
medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle
societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa' di
partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la
qualifica di capogruppo ai sensi dell'articolo 60-bis. La
sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per
le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle
societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa' di
partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli
articoli 69.1 e 69.2.
3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».
Il testo dell'articolo 140 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 140. (Comunicazioni relative alle partecipazioni
in banche, in societa' appartenenti ad un gruppo bancario,
in societa' di partecipazione finanziaria e societa' di
partecipazione finanziaria mista ed in intermediari
finanziari). -1. L'omissione delle comunicazioni previste
dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21,
commi 1, 2, 3 e 4, 63 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se
la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per
l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate
nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel
comma 1-bis fornisce indicazioni false e' punito con
l'arresto fino a tre anni.
2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».
Il testo dell'articolo 144 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 144. (Altre sanzioni amministrative alle societa'
o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli
intermediari finanziari delle societa' di partecipazione
finanziaria, delle societa' di partecipazione finanziaria
mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali
sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonche' di
quelli incaricati della revisione legale dei conti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti
degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta
elettronica e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti,
nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei
conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al
10 per cento del fatturato, quando tale importo e'
superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e
determinabile, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53,
53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64, commi
2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8,
69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies,
69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109,
comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma
5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2,
114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52,
114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e
52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies,
114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2,
147, o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124,
126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e
4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1,
126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies,
126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies,
comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127,
comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero
offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso;
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies,
120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies,
120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies,
120-noviesdecies.
1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica
a una societa' di partecipazione finanziaria o a una
societa' di partecipazione finanziaria mista che,
nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista
dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca
dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis,
comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi
dell'articolo 61, comma 1.
2.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro duemilacinquecentottanta a euro
centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e
degli intermediari finanziari in caso di violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma
1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo
alle agenzie di rating del credito, e delle relative
disposizioni attuative.
3.
3-bis.
4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) per l'inosservanza delle norme contenute
nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo
all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal
medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti
dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle
misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico
contratto di credito al consumo in una pluralita' di
contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al
limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma
1, lettera a);
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di
confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di
mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati
necessari per il confronto tra le offerte.
5.
5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi
nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le
violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed
e-bis), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti
dall'articolo 120-decies o dall'articolo 125-novies o la
violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo
periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la
documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche
ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies,
all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
6.
7.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c),
d), e) ed e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni
rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti
dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere
generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla
complessiva organizzazione e sui profili di rischio
aziendali.
9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.».
Il testo dell'articolo 144-ter del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 144-ter (Altre sanzioni amministrative agli
esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto
previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali
sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle
norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera a), e
comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a
provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli
53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d),
108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a),
114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies,
comma 3, lettera d);
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi
dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-ter, e
4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e
incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la
parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, nei casi in cui la loro condotta abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
all'articolo 144-bis da parte della societa' o dell'ente,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 fino a 5 milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione,
in ragione della gravita' della violazione accertata e
tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo
144-quater, la Banca d'Italia puo' applicare la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del
presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, o presso fondi pensione.
4. Si applica l'articolo 144, comma 9.».
Il testo dell'articolo 144-quinquies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 144-quinquies (Sanzioni per violazioni di
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili).
- 1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni
richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter
le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con
le modalita' stabilite nel presente titolo, anche in caso
di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo
regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla
Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del
regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di
inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili
ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo
regolamento.».
Il testo degli articoli 62 e 63 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' recita:
«Art. 62. (Idoneita' degli esponenti). - 1. Ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso la societa' finanziaria e la societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica
l'articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo
quanto previsto dall'articolo 67-bis.»
«Art. 63. (Partecipazioni). - 1. Alle societa'
finanziarie e alle societa' di partecipazione finanziaria
mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo
II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo
67-bis.
2. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al
gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle
medesime societa' sono attribuiti alla Banca d'Italia i
poteri previsti dall'articolo 21.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole «delle Sicaf comunicano» sono sostituite dalle seguenti: «delle Sicaf o delle societa' poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano»;
b) al comma 6, le parole «5 si applicano» sono sostituite dalle seguenti «5 e 6-bis si applicano»;
c) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e sentita l'altra autorita', possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale della Sim, della societa' di gestione del risparmio, della Sicav, della Sicaf o della societa' posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5.».
2. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

Impresa madre UE intermedia

1. Ai fini del presente articolo:
a) per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, e' stabilita in uno Stato terzo;
b) per «societa' di partecipazione finanziaria» si intende una societa' di partecipazione finanziaria come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) per «societa' di partecipazione finanziaria mista» si intende una societa' di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Una Sim che appartiene a un gruppo di Stato terzo e' tenuta ad avere un'impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell'Unione europea se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno una banca o una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure un'altra Sim o un'impresa di investimento UE;
b) il valore totale delle attivita' detenute nell'Unione europea dal gruppo di Stato terzo e' pari o superiore a 40 miliardi di euro.
3. Ai fini del comma 2 e' impresa madre UE intermedia una banca, o una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 60-bis del Testo Unico Bancario, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 60-bis del medesimo Testo Unico Bancario, avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.
4. Qualora tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a), non vi siano banche, puo' essere impresa madre UE intermedia una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o da un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo. In tal caso l'obbligo di cui al comma 2 e' rispettato anche quando la Sim e' una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, ed e' essa stessa l'impresa madre UE intermedia.
5. Nel caso di cui all'articolo 69.3, comma 6, lettera a), del Testo Unico Bancario la seconda impresa madre UE intermedia e' una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o da un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo.
6. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura per l'istituzione della impresa madre UE intermedia nei casi previsti dai commi 4 e 5.».
3. All'articolo 13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «correttezza per gli esponenti delle Sim, con riguardo,» sono sostituite dalle seguenti: «correttezza, con riguardo,».
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche:
a) le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;
b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b);
c) i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.»;
b) al comma 5, le parole «15, comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «15, comma 1, lettera a).»;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente «8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob.».
5. All'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono soggette a comunicazione preventiva alla Banca d'Italia:
a) l'acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in una Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf di partecipazioni che comportano la possibilita' di esercitare il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla societa' o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute;
b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della societa';
c) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in una societa' che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):
1) del controllo;
2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, e' integrato uno dei casi indicati nel comma 4, lettera b);
d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla societa', o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.»;
b) al comma 2, le parole «dell'articolo 14; l'idoneita', ai sensi dell'articolo 13, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo;» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14; l'onorabilita', la correttezza, la professionalita' e competenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, e direzione;»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. I soggetti valutati ai sensi del comma 2 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali la valutazione della Banca d'Italia e' stata effettuata.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo si considerano anche:
a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario;
b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso societa', anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.»;
e) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole «di influenza notevole;» sono sostituite dalle seguenti: «di influenza notevole e di acquisizione involontaria;»;
2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) i casi di cui al comma 4, lettera b);»;
3) alla lettera c), le parole «le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «i presupposti, le procedure».
6. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

Persone che agiscono di concerto

1. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo, e' soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 15 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorche' invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 15 oppure comportano la possibilita' di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, si applica l'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
7. All'articolo 16 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «voto, obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «voto e degli altri diritti, obbligo»;
b) al comma 1, le parole «soglie stabilite ai sensi dell'articolo 15, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1» e le parole «previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 15, quando sia»;
c) al comma 2, le parole «societa', inerenti» sono sostituite dalle seguenti: «societa', anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti» e le parole «quando l'influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza.» sono sostituite dalle seguenti: «quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2.»;
d) al comma 3, le parole «commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7»;
e) al comma 4, le parole «eccedenti i limiti ai sensi dell'articolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia all'acquisto o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti le soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa'»;
f) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale il divieto puo' intervenire, oppure quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.».
8. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «9; 12;» sono sostituite dalle seguenti: «9; 11-bis; 12;».

Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 8. (Doveri informativi). - 1.
1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano
alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia
puo' prevedere che la partecipazione alla centrale dei
rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari
iscritti all'albo di cui all'articolo 106.
1-ter.
2.
3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca
d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui
venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero
una violazione delle norme che disciplinano l'attivita'
delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio, delle
Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle SIM,
delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav o
delle Sicaf, indipendentemente dal sistema di
amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo
che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e
poteri.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei
conti delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio,
delle Sicav o delle Sicaf o delle societa' poste al vertice
di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano
senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o
i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che
possano costituire una grave violazione delle norme
disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a
revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita'
dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio
con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di
esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici
degli OICR.
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche
all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti
incaricati della revisione legale dei conti presso le
societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione
del risparmio, le Sicav o delle Sicaf o che sono da queste
controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico
bancario.
5-bis.
6. I commi 3, 4, 5 e 6-bis si applicano alle banche
limitatamente alla prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento.
6-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio
delle rispettive competenze e sentita l'altra autorita',
possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti o del
responsabile dell'incarico di revisione legale della Sim,
della societa' di gestione del risparmio, della Sicav,
della Sicaf o della societa' posta al vertice del gruppo
individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti abbia violato
gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si
applica ai soggetti indicati al comma 5.».
Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 13. (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav e
Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono
requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il
tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua:
a) requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza,
graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da
ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato,
e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle
condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza
e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a
provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti
delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalita' e
tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea
dalla carica e la sua durata.
4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono
essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di
idoneita' si applicano anche ai responsabili delle
principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al
comma 1 di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo dei
soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneita' dei
propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo,
documentando il processo di analisi e motivando
opportunamente l'esito della valutazione. In caso di
specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti
ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono
adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso
il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al
cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio;
questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o
della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono
componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della
decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
rispettive competenze, secondo modalita' e tempi stabiliti
congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli
oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneita'
degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli
incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle
eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di
difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla
carica.».
Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14. (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari
delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono
requisiti di onorabilita' e soddisfano criteri di
competenza e correttezza in modo da garantire la sana e
prudente gestione della societa' partecipata.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione
all'influenza sulla gestione della societa' che il titolare
della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della
partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle
autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive
da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del
titolare della partecipazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e
dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento
alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al
comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine
dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono
considerate come azioni al portatore, con riguardo alla
data di acquisto.
4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche:
a) le partecipazioni possedute per il tramite di
societa' controllate, di societa' fiduciarie o per
interposta persona;
b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera
b);
c) i casi in cui i diritti derivanti dalle
partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od
esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di
voto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16,
qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di
cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti
di voto e gli altri diritti che consentono di influire
sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le
soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a).
6. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o,
comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni
di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni
del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo'
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione della relativa assemblea.
7. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo.
8. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste
dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti
di onorabilita' devono essere alienate entro i termini
stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob.
8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i
criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti
le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a),
devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia o dalla Consob.».
Il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15. (Acquisizione e cessione di partecipazioni).
- 1. Sono soggette a comunicazione preventiva alla Banca
d'Italia:
a) l'acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in
una Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf
di partecipazioni che comportano la possibilita' di
esercitare il controllo o la possibilita' di esercitare
un'influenza notevole sulla societa' o che attribuiscono
una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al
10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia'
possedute;
b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota
dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera, in
aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o
50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni
comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della
societa';
c) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in una societa'
che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):
1) del controllo;
2) di una quota dei diritti di voto o del capitale,
quando, per effetto dell'acquisizione, e' integrato uno dei
casi indicati nel comma 4, lettera b);
d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di
acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un
contratto con la Sim, societa' di gestione del risparmio,
Sicav o Sicaf o di una clausola del suo statuto, del
controllo o dell'influenza notevole sulla societa', o di
una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al
10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.
2. La Banca d'Italia puo' vietare entro il termine
stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione
della partecipazione quando ritenga che non ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente
dell'intermediario, valutando la qualita' del potenziale
acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di
acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione
del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 14;
l'onorabilita', la correttezza, la professionalita' e
competenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, da parte di
coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni
di amministrazione, e direzione; la solidita' finanziaria
del potenziale acquirente; la capacita' dell'intermediario
di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni
che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura
del gruppo del potenziale acquirente a consentire
l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato
sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca
d'Italia puo' fissare un termine massimo per l'acquisizione
nonche' comunicare, anche prima della scadenza del termine,
che nulla osta all'operazione.
3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono
comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla
CONSOB e alla societa'.
3-bis. I soggetti valutati ai sensi del comma 2
comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a
far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni
sulla base dei quali la valutazione della Banca d'Italia e'
stata effettuata.
4. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente
Titolo si considerano anche:
a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute
per il tramite di societa' controllate, di societa'
fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste
nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario;
b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che
conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per
effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale
posseduti attraverso societa', anche non controllate, che a
loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella
Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf,
tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena
partecipativa.
5. La Banca d'Italia determina con regolamento:
a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti
ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1,
ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono
computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma,
nonche' i criteri per l'individuazione dei casi di
influenza notevole e di acquisizione involontaria;
b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o
sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse, nonche' quando esistono accordi
concernenti l'esercizio del diritto di voto;
b-bis) i casi di cui al comma 4, lettera b);
c) i presupposti, le procedure ed i termini per
l'effettuazione delle comunicazioni, nonche' per condurre
la valutazione prevista al comma 2.».
Il testo dell'articolo 16 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 16. (Sospensione del diritto di voto e degli
altri diritti, obbligo di alienazione). - 1. Il diritto di
voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla
societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie
stabilite dall'articolo 15, comma 1, non possono essere
esercitati quando non siano state effettuate le
comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia
intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia
ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia
puo' vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine
massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15,
comma 2.
2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB,
puo' in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli
altri diritti, che consentono di influire sulla societa',
anche derivanti da un contratto o da una clausola
statutaria, inerenti a una partecipazione qualificata in
una SIM, in una societa' di gestione del risparmio, in una
Sicav o in una Sicaf, quando vengono meno o si modificano i
presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15,
comma 2.
3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai
commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 6 e 7.
4. La Banca d'Italia puo' fissare un termine entro il
quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti le
soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, quando non
siano state effettuate le comunicazioni preventive previste
dall'articolo 15, quando, ai sensi dell'articolo 15, comma
2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o sia
scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente
fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta
la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti
che consentono di influire sulla societa'.
4-bis. Non possono essere esercitati i diritti
derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando
non siano state effettuate le comunicazioni previste
dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della
Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il
quale il divieto puo' intervenire, oppure quando sia
scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi
dell'articolo 15, comma 2.».
Il testo dell'articolo 190 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 190. (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai
quali sono state esternalizzate funzioni operative
essenziali o importanti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro
cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza
degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3
e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 11-bis; 12; 13, comma 3;
21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis;
25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma
4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31,
commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma
4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e
4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis,
comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis;
41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4,
7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4;
47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies;
ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in
base ai medesimi articoli.
1-bis.
1-bis.1 Chiunque eserciti l'attivita' di gestore di
portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto
dall'articolo 50-quinquies e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di
servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle
emanate in base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o
attivita' di investimento per la violazione delle
disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo
79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica
a) ai gestori dei fondi europei per il venture
capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative
disposizioni attuative;
b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni
attuative;
b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1131 e delle relative disposizioni attuative
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e
b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi
degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
2-ter.
2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3
e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative
disposizioni di attuazione nei confronti di:
a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi
dell'articolo 20-ter;
b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica
che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo
4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro.
4.»
 
Art. 3
Disposizioni transitorie concernenti le modificazioni del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. L'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, si applica ai fatti e agli atti che si verificano successivamente alla data dell'entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, e i relativi obblighi di autorizzazione preventiva si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. L'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, si applica all'acquisizione o detenzione di partecipazioni inerenti ad accordi:
a) conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto;
b) conclusi antecedentemente alla data della entrata in vigore della medesima disciplina attuativa, qualora la successiva adesione di altri soggetti comporti il superamento di una delle soglie previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Agli accordi conclusi antecedentemente alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, si applica l'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate con il presente decreto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, l'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, e' modificato come segue: «3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.»
6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.
7. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste al comma 6 ogni riferimento agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, si intende effettuato all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.
8. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste al comma 6, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite al Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, in quanto compatibili.
9. Le banche italiane richiamate all'articolo 69.3, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, appartenenti a gruppi di Stato terzo che al 27 giugno 2019 avevano un valore totale degli attivi nell'Unione europea pari ad almeno 40 miliardi di euro, adempiono a quanto previsto dall'articolo 69.3, comma 2, e, ove applicabile, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, entro il 30 dicembre 2023.
10. Le modifiche apportate dal presente decreto al Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data indicata all'articolo 6 del presente decreto, salvo che per le violazioni delle disposizioni richiamate nei commi 1, 2, 3, 4 e 6, alle quali le modifiche apportate dal presente decreto al Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa richiamata nei commi 1, 2, 3, 4 e 6. Alle violazioni commesse prima di tali date continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 3:
Il testo degli articoli 19, 20, 22, 25 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi'
recita:
«Art. 19. (Autorizzazioni). - 1. E' soggetta ad
autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo
in una banca di partecipazioni che comportano il controllo
o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla
banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto
conto delle azioni o quote gia' possedute.
2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le
variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti
di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento,
30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le
variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.
3. L'autorizzazione e' necessaria anche per
l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene le
partecipazioni indicate al comma 1.
4.
5. L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su
proposta della Banca d'Italia. La proposta e' formulata
quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione
sana e prudente della banca, valutando la qualita' del
potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del
progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la
reputazione del potenziale acquirente ai sensi
dell'articolo 25; l'idoneita', ai sensi dell'articolo 26,
di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella
banca; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente;
la capacita' della banca di rispettare a seguito
dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano
l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del
potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace
della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che
l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo'
essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i
presupposti e le condizioni per il suo rilascio.
5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare
l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione
quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5
non risulti garantita la sana e prudente gestione della
banca.
5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata
nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti
previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca
d'Italia.
6.
7
8. La Banca d'Italia da' notizia al Ministro
dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle
domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3.
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o
indiretta, del controllo derivante da un contratto con la
banca o da una clausola del suo statuto.
9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del
presente articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti
tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti
derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2
spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal
titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo
dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione
delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in
cui i diritti di voto non sono computati ai fini
dell'applicazione dei medesimi commi; i criteri per
l'individuazione dei casi di influenza notevole; le
modalita' e i termini del procedimento di valutazione
dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.»
«Art. 20. (Obblighi di comunicazione). - 1. La Banca
d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di
comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione
di partecipazioni in banche.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi
quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui
comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in
una banca, anche cooperativa, o in una societa' che la
controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai
partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o
della societa' cui l'accordo si riferisce. Quando
dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da
pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la
Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei
partecipanti all'accordo stesso.
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con
riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e'
attribuito a soggetto diverso dal titolare della
partecipazione. La Banca d'Italia determina altresi' le
modalita' e i termini delle comunicazioni previste dal
comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare
l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, puo'
chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.»
«Art. 22. (Partecipazioni indirette e acquisti di
concerto). - 1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV
del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni
acquisite o comunque possedute per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona.
1-bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si
considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte
di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma
conclusi, intendono esercitare in modo concertato i
relativi diritti, quando tali partecipazioni,
cumulativamente considerate, raggiungono o superano le
soglie indicate nell'articolo 19.
«Art. 25. (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari
delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono
possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di
competenza e correttezza in modo da garantire la sana e
prudente gestione della banca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione
all'influenza sulla gestione della banca che il titolare
della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della
partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle
autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive
da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del
titolare della partecipazione.
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i
criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e
gli altri diritti, che consentono di influire sulla
societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie
indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza,
si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni
eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti
dalla Banca d'Italia.».
Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 72
(Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita'
degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58):
«Art. 2. (Disposizioni transitorie e finali concernenti
le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385). - 1. Fino all'emanazione da parte della
Commissione europea del requisito di liquidita' previsto
dall'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, trova
applicazione l'articolo 79 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nella formulazione vigente
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
2. Le delibere adottate dal CICR, i decreti emanati in
via d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze -
Presidente del CICR, e i regolamenti emanati dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o
modificate dal presente decreto legislativo continuano a
essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia nelle
corrispondenti materie. Rimane fermo, altresi', quanto
previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Le modifiche apportate al titolo VIII del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano alle
violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle
disposizioni adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 145-quater del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Alle violazioni commesse prima
della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate
dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme del
titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
4. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica
l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n.
262.
5. L'articolo 145, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto legislativo, si applica ai
giudizi proposti successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto legislativo; nei giudizi di opposizione
pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche.
6. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
ogni riferimento all'articolo 144 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si intende
effettuato agli articoli 144 e 144-ter del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto legislativo, ad eccezione dei riferimenti
contenuti in disposizioni relative alle materie
disciplinate dal titolo VI del medesimo decreto
legislativo.
7. La disciplina attuativa emanata ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo,
si applica alle nomine successive alla data della sua
entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad
applicarsi l'articolo 26 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle
modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la
relativa disciplina attuativa.
8. Fino all'entrata in vigore della disciplina
attuativa emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto legislativo, continua ad applicarsi
l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal
presente decreto legislativo, e la relativa disciplina
attuativa.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo ogni riferimento agli articoli 53 e 67 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore a
tale data si intende effettuato rispettivamente agli
articoli 53, 53-bis e 53-ter, e agli articoli 67 e 67-ter
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto legislativo.
10. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e' acquisita, anche a campione, la
comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui
agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. La Banca d'Italia ha accesso diretto al
Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia.
11. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole
«previste dall'articolo 144, comma 3-bis, del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti:
«previste dall'articolo 144, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' il comma 8 del medesimo
articolo 144».».
«Art. 6. (Disposizioni transitorie e finali concernenti
le modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58). - 1. I regolamenti emanati dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o
modificate dal presente decreto legislativo continuano a
essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia
nelle corrispondenti materie.
2. Le modifiche apportate alla parte V del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle
violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle
disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia
secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo
196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Alle violazioni commesse prima della data di entrata in
vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla
Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della
parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
3. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica
l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n.
262.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende
effettuato agli articoli 190, 190-bis e 190-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto legislativo.
5. La disciplina attuativa emanata ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, si
applica alle nomine successive alla data della sua entrata
in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi
l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal
presente decreto legislativo, e la relativa disciplina
attuativa.
6. Fino all'entrata in vigore della disciplina
attuativa emanata ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto legislativo, continua ad applicarsi
l'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal
presente decreto legislativo, e la relativa disciplina
attuativa.
7. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e' acquisita, anche a campione, la
comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui
agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. La Banca d'Italia e la Consob hanno accesso
diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca
dati nazionale unica della documentazione antimafia.
8. Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7,
7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo;
nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono
pubbliche. Le modifiche dell'articolo 187-septies, commi 4,
5, 6, 6-bis, 6-ter,7, 8 e 9, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo.»
Il testo dell'articolo 25 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 25. (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari
delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono
possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di
competenza e correttezza in modo da garantire la sana e
prudente gestione della banca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione
all'influenza sulla gestione della banca che il titolare
della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della
partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle
autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive
da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del
titolare della partecipazione.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere
esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sulla societa', inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo
19, comma 1, lettera a). In caso di inosservanza, la
deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il
contributo determinanti delle partecipazioni previste dal
comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice
civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro centottanta giorni
dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso
l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta
giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali
non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.».
Il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' cosi' rubricato:
«Titolo III VIGILANZA
Capo II VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
Sezione I GRUPPO BANCARIO
Sezione II AMBITO ED ESERCIZIO DELLA VIGILANZA»
Per il testo degli articoli 62 e 63 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si veda nelle note
all'articolo 1.
Il Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, e' cosi'
rubricato:
«SANZIONI»
 
Art. 4
Disposizioni transitorie concernenti le modificazioni al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Le Sim italiane richiamate all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, appartenenti a gruppi di Stato terzo che al 27 giugno 2019 avevano un valore totale degli attivi nell'Unione europea pari ad almeno 40 miliardi di euro, adempiono a quanto previsto dall'articolo 11-bis, comma 2 e, ove applicabile, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, entro il 30 dicembre 2023.
2. L'articolo 15, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, si applica ai fatti e agli atti che si verificano successivamente alla data dell'entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. L'articolo 15, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, e i relativi obblighi di comunicazione preventiva si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. L'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, si applica all'acquisizione o detenzione di partecipazioni inerenti ad accordi:
a) conclusi successivamente alla data della entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto;
b) conclusi antecedentemente alla data della entrata in vigore della medesima disciplina attuativa, qualora la successiva adesione di altri soggetti comporti il superamento di una delle soglie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, all'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del comma 1 si considerano anche: a) le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona; b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b); c) i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a).»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.».

Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita:
«Art. 15. (Acquisizione e cessione di partecipazioni).
- 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o
cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim,
societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf una
partecipazione che comporta il controllo o la possibilita'
di esercitare un'influenza notevole sulla societa' o che
attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale
almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o
quote gia' possedute, deve darne preventiva comunicazione
alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e' dovuta
anche per le variazioni delle partecipazioni quando la
quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o
superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30
per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le
variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del
controllo della societa'.
2. La Banca d'Italia puo' vietare entro il termine
stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione
della partecipazione quando ritenga che non ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente
dell'intermediario, valutando la qualita' del potenziale
acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di
acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione
del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 14;
l'idoneita', ai sensi dell'articolo 13, da parte di coloro
che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di
amministrazione, direzione e controllo; la solidita'
finanziaria del potenziale acquirente; la capacita'
dell'intermediario di rispettare a seguito
dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano
l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del
potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace
della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che
l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia puo'
fissare un termine massimo per l'acquisizione nonche'
comunicare, anche prima della scadenza del termine, che
nulla osta all'operazione.
3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono
comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla
CONSOB e alla societa'.
4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute
indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano
per il tramite di societa' controllate, di societa'
fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste
nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario.
5. La Banca d'Italia determina con regolamento:
a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti
ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1,
ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono
computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma,
nonche' i criteri per l'individuazione dei casi di
influenza notevole;
b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o
sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse, nonche' quando esistono accordi
concernenti l'esercizio del diritto di voto;
c) le procedure ed i termini per l'effettuazione
delle comunicazioni, nonche' per condurre la valutazione
prevista al comma 2.»
Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14. (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari
delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono
requisiti di onorabilita' e soddisfano criteri di
competenza e correttezza in modo da garantire la sana e
prudente gestione della societa' partecipata.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione
all'influenza sulla gestione della societa' che il titolare
della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della
partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle
autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive
da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del
titolare della partecipazione.
3. Ai fini del comma 1 si considerano anche: a) le
partecipazioni possedute per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona; b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera
b); c) i casi in cui i diritti derivanti dalle
partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od
esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di
voto.
4. In assenza dei requisiti non possono essere
esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che
consentono di influire sulla societa', inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo
15, comma 1, lettera a).
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16,
qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di
cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti
di voto e gli altri diritti che consentono di influire
sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le
soglie previste dall'articolo 15, comma 1.
6. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o,
comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni
di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni
del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo'
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione della relativa assemblea.
7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste
dall'articolo 15, comma 1, lettera a), dei soggetti privi
dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro
i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
8. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste
dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti
di onorabilita' devono essere alienate entro i termini
stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob.»
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 6

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di attuazione previste dal presente decreto sono adottate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franco, Ministro dell'economica e
delle finanze

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministero dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Cartabia