Gazzetta n. 284 del 29 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 180
Recepimento della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020, che, all'articolo 1, in particolare, delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee di cui all'allegato A, tra le quali e' ricompresa, al n. 37), la direttiva n. UE/2020/262;
Vista la direttiva 2020/262/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2019, relativa al regime generale delle accise;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alle disposizioni
tributarie in materia di accisa

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli». Al medesimo testo unico sono altresi' apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2:
1.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III.»;
1.2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) prodotti non unionali: le merci definite all'articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, d'ora in avanti indicato come CDU;»;
1.3) alla lettera g), le parole: «, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo,» sono soppresse;
1.4) la lettera h) e' abrogata;
1.5) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'immissione di prodotti in libera pratica a norma dell'articolo 201 del CDU;»;
1.6) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) ingresso irregolare: l'ingresso nel territorio dell'Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del CDU e per i quali e' sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali;»;
1.7) alla lettera l), le parole «provenienti da» sono sostituite dalle seguenti: «provenienti dal territorio di»;
1.8) alla lettera m), le parole: «dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992», sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 201 del CDU,»;
1.9) dopo la lettera m), sono inserite le seguenti:
«m-bis) speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a spedire, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa gia' immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro;
m-ter) destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato;»;
1.10) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa;»;
1.11) dopo la lettera n) e' inserita la seguente: «n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico semplificato di cui all'articolo 35 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019.»;
2) al comma 3:
2.1) alla lettera a), le parole: «"Stato" o», sono soppresse;
2.2) alla lettera b), le parole: «Comunita' o territorio della Comunita'», sono sostituite dalle seguenti: «territorio dell'Unione europea»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «della loro importazione» sono sostituite dalle seguenti: «della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato»;
2) al comma 2:
2.1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) la fabbricazione, comprese la trasformazione o la lavorazione, anche irregolari, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;»;
2.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) l'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, al regime sospensivo o l'ingresso irregolare dei medesimi prodotti nel territorio dello Stato, a condizione che, nei predetti casi, l'obbligazione doganale non sia stata estinta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g) e k), del CDU;»;
3) al comma 4:
3.1) alla lettera a) le parole: «ovvero il soggetto», sono sostituite dalle seguenti: «o i soggetti»;
3.2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) in caso di irregolarita' durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altro soggetto che ha garantito il pagamento o nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta;»;
3.3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) relativamente all'importazione e all'ingresso irregolare di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di ingresso irregolare, in solido, chiunque abbia partecipato a tale ingresso.»;
4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. In tutti i casi in cui vi siano piu' soggetti tenuti al pagamento dell'accisa, i medesimi sono responsabili in solido del debito d'imposta.»;
c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Abbuoni per perdite, distruzione e cali). - 1. In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresi' imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
2. In caso di perdita parziale inerente alla natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenuta durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono della relativa imposta e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 67, comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.
4. Nel caso in cui, durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l'abbuono della relativa imposta e' concesso, salvo che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarita', se l'entita' della medesima perdita e' inferiore alla soglia comune di riferimento individuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019. Sulla parte di prodotto mancante, eccedente quella determinata con riferimento alla predetta soglia comune, e' dovuta l'accisa. Nelle more dell'individuazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55.
5. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.
6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 5:
1) nel comma 2, dopo le parole: «dall'Amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorizzazione»;
2) nel comma 3, lettera a), dopo le parole: «si riduce di pari ammontare», sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a)»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;
e) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio dell'Unione europea, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, puo' avvenire:
a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale verso:
1) un altro deposito fiscale;
2) un destinatario registrato;
3) un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio dell'Unione europea;
4) i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;
5) l'ufficio doganale presso il quale i prodotti, dopo essere stati svincolati per l'esportazione, sono vincolati ad un regime di transito esterno;
b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 201 del CDU.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera b-bis). In alternativa la garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita' alle disposizioni unionali e, per i trasferimenti intraunionali, deve avere validita' in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio dell'Unione europea, con le modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7, 7-bis e 12; per i prodotti trasferiti verso la destinazione di cui al comma 1, lettera a), numero 5), provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore registrato, lo svincolo della cauzione e' disposto quando e' fornita la prova che i medesimi prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno con le modalita' previste dal comma 7-bis, secondo periodo. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti energetici effettuati per via marittima. Non e' fornita garanzia per i trasferimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse salvo che l'Amministrazione finanziaria la richieda per casi particolari debitamente motivati.»;
4) al comma 6, dopo le parole: «commi 7», sono inserite le seguenti: «, 7-bis»;
5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ad essere esportati si conclude nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell'Unione europea. Per i prodotti di cui al comma 1, lettera a), numero 5), la predetta circolazione si conclude nel momento in cui gli stessi sono vincolati al regime di transito esterno.»;
6) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Nel caso di cui al comma 7, primo periodo, l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti hanno lasciato il territorio dell'Unione europea, sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall'ufficio doganale di uscita dei prodotti se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione. Nel caso di cui al comma 7, secondo periodo, l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall'ufficio doganale che ha vincolato i prodotti al medesimo regime, se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione.»;
7) nei commi 8, 9 e 10, la parola «cartaceo», ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «di riserva»;
8) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorita' competente dello Stato membro in cui e' situato l'ufficio doganale di uscita o sulla base delle informazioni ricevute dall'Autorita' competente dello Stato membro in cui e' situato l'ufficio doganale presso il quale i prodotti sono stati svincolati per l'esportazione e vincolati al regime di transito esterno.»;
9) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa ed ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e).»;
f) all'articolo 8:
1) nel comma 3, dopo le parole: «non puo'» sono inserite le seguenti: «fabbricare, trasformare,»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;
g) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Destinatario certificato). - 1. Il soggetto che intende operare come destinatario certificato e' autorizzato preventivamente dall'Amministrazione finanziaria e deve avere, per i prodotti sottoposti ad accisa diversi dai tabacchi lavorati, la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato e, per i tabacchi lavorati, la qualifica di destinatario registrato. L'autorizzazione e' valida fino a revoca. I prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro sono ricevuti presso il deposito del predetto soggetto e sono contabilizzati in appositi registri. Al destinatario certificato e' attribuito un codice identificativo.
2. Il destinatario certificato individua nell'ambito del proprio deposito l'area separata e distinta o, nel caso di cui al comma 6, il locale in cui intende ricevere e detenere ad accisa assolta i prodotti di cui al comma 1.
3. Il destinatario certificato ha l'obbligo di:
a) prestare, prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato, una garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;
b) introdurre nel deposito e iscrivere nella contabilita' di cui al comma 1 i prodotti di cui alla lettera a) al momento della loro presa in consegna, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS;
c) pagare l'accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti di cui alla lettera a);
d) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) e il pagamento dell'accisa.
4. La garanzia di cui al comma 3, lettera a) e' prestata con le modalita' ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, e' valida in tutti i Paesi dell'Unione europea ed e' determinata nella misura pari al 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti.
5. L'accisa e' esigibile nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettere a), c) e d), l'Amministrazione finanziaria puo' autorizzare il soggetto che intende ricevere solo occasionalmente prodotti sottoposti ad accisa, provenienti da un unico speditore certificato ubicato in un altro Stato membro e gia' immessi in consumo in un altro Stato membro, ad operare come destinatario certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti.
7. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del presente articolo sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I medesimi tabacchi devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le vigenti disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Per i prodotti di cui al presente comma, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel comma 3, lettera b), nonche' gli obblighi che il destinatario certificato e' tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
h) all'articolo 9, nel comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo;»;
i) dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Speditore certificato). - 1. Il soggetto che intende operare come speditore certificato e' preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria; l'autorizzazione, valida fino a revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attivita' economica svolta dal soggetto. I prodotti sottoposti ad accisa, gia' immessi in consumo nel territorio dello Stato e trasportati nel territorio di un altro Stato membro per la consegna ad un soggetto avente la qualifica di destinatario certificato, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall'Amministrazione finanziaria. Allo speditore certificato e' attribuito un codice identificativo. Restano ferme le disposizioni specifiche previste dal comma 4 in materia di tabacchi lavorati.
2. Lo speditore certificato ha l'obbligo di:
a) iscrivere nella contabilita' di cui al comma 1 i prodotti trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
b) fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato di cui all'articolo 10, comma 3;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarita' delle spedizioni dei prodotti di cui al comma 1 effettuate.
3. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, l'Amministrazione finanziaria puo' autorizzare il soggetto che intende, nell'ambito della sua attivita' economica, solo occasionalmente trasportare in un altro Stato membro prodotti sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo nel territorio nazionale, ad operare come speditore certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti.
4. Per i tabacchi lavorati sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel comma 2, lettera a) nonche' gli obblighi che lo speditore certificato e' tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.
5. Per i prodotti gia' assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, trasferiti ai sensi del presente articolo, l'accisa pagata nel territorio dello Stato e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14 su richiesta dello speditore certificato, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri che il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione dei prodotti abbia ricevuto gli stessi e abbia versato l'accisa nel medesimo Stato membro.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;
l) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato). - 1. Sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali. In tal caso i medesimi prodotti sono spediti da uno speditore certificato dello Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un destinatario certificato nazionale.
2. Ai fini del presente articolo per prodotti consegnati per scopi commerciali si intendono i prodotti di cui al comma 1 trasportati, nel territorio dello Stato, nei casi diversi da quelli contemplati dagli articoli 10-bis e 11.
3. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve aver luogo con l'e-DAS emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al predetto documento e' attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.
4. La circolazione di cui al comma 1 inizia nel momento in cui i prodotti lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione.
5. La circolazione di cui al comma 1 si conclude nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito. Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 9 e 10, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario certificato all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le ventiquattro ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale.
6. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 1, la presa in consegna di cui al comma 5 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilita' del destinatario certificato, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualita' e quantita' dei prodotti scaricati.
7. Non sono considerati come prodotti consegnati per scopi commerciali i prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio del suddetto Stato membro e il territorio nazionale e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio dello Stato.
8. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, i medesimi prodotti circolano con un documento di riserva contenente gli stessi dati dell'e-DAS. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore certificato nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo e' nuovamente disponibile. L'e-DAS sostituisce il predetto documento di riserva, copia del quale e' conservata dallo speditore certificato e dal destinatario certificato nazionale, che ne riportano gli estremi nella propria contabilita'.
9. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento da parte del destinatario certificato nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 5, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato e' nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario certificato trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il predetto documento di riserva.
10. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa; per merci spedite dal territorio nazionale, in assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di prodotti ai sensi del presente articolo puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle autorita' competenti dello Stato membro di destinazione.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»
m) all'articolo 10-bis dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;
n) all'articolo 10-ter:
1) nel comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarita' o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarita' o dell'infrazione;»;
2) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale o distruzione totale, come definite all'articolo 4, comma 5, dei prodotti di cui agli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresi' imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
3-bis. Nel caso in cui, durante la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l'abbuono della relativa imposta e' concesso, salvo che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarita', se l'entita' della medesima perdita e' inferiore a quella determinata con riferimento alle soglie comuni individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262. Nelle more della determinazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55.»;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri di aver pagato l'accisa, o abbia diritto all'abbuono d'imposta ai sensi dei commi 3 e 3-bis l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo, totale o parziale, della garanzia dal medesimo prestata.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;
o) all'articolo 11:
1) nel comma 4, la parola: »professionali», e' sostituita dalla seguente: «economici»;
2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;
p) l'articolo 12, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa). - 1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano nel territorio dello Stato con un apposito documento di accompagnamento analogo all'e-DAS.
2. Nel caso di spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, e' utilizzato l'e-DAS.
3. Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;
q) all'articolo 17:
1) nel comma 3, le parole: »a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996.» sono sostituite dalle seguenti: «al formulario adottato dalla Commissione con atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262.»;
2) nel comma 3-bis, le parole: «dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.», sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262.»;
r) all'articolo 23, nel comma 15, le parole: «delle dogane e dei monopoli », sono sostituite dalle seguenti: «delle dogane e dei monopoli e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis »;
s) all'articolo 28, nel comma 7, le parole: «delle dogane e dei monopoli », sono sostituite dalle seguenti: «delle dogane e dei monopoli, e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis »;
t) l'articolo 37, e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Disposizioni particolari per il vino). - 1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273, sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonche' a sottoporsi a controllo.
2. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.»;
u) all'articolo 47:
1) nel comma 3, dopo le parole: «relativa alla quantita' mancante» sono inserite le seguenti: «superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione e' applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantita' mancante»;
2) nel comma 4, dopo le parole «andato perduto» e' inserita la seguente «irrimediabilmente».
v) all'articolo 56, al comma 6, dopo le parole «dell'articolo 14» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 15».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A della
legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 1. Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i
termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
recepimento: 1° aprile 2018);
2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al
riciclaggio mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 3 dicembre 2020);
3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre
2020);
4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4
dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di
determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di
recepimento: 31 dicembre 2019);
5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2020);
6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
30 giugno 2021);
7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle
autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il
corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente
l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali
nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio
2021);
10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento
diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31
maggio 2021);
11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e
di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 1° luglio 2021);
12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme
relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti
connessi applicabili a talune trasmissioni online degli
organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
programmi televisivi e radiofonici e che modifica la
direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che
modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita'
esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le
societa' di partecipazione finanziaria mista, la
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le
misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di
assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva
98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di
accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 28 giugno 2021);
19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto
riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi
terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione
2009/316/GAI del Consiglio(termine di recepimento: 28
giugno 2022);
20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 3 luglio 2021);
21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25
ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre
2020 per il resto della direttiva);
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17
luglio 2021);
23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura
dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio
2021);
24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di
strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1°
agosto 2021);
25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea
(termine di recepimento: 1° agosto 2022);
26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni
per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro
tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di determinati reati, e che abroga la
decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di
recepimento: 1° agosto 2021);
27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio
tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva
2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto
2022);
28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva
2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei
certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di
mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 2 agosto 2021);
29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la
distribuzione transfrontaliera degli organismi di
investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 2 agosto 2021);
30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la
direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
2 agosto 2021);
31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17
dicembre 2021);
32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre
2021);
33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21
novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del
Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le
disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a
talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento:
31 dicembre 2020);
34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e
recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64,
punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle
obbligazioni garantite e che modifica la direttiva
2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE(termine di
recepimento: 8 luglio 2021);
36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16
dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e
della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale
delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa
nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno
2022);
37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19
dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle
accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre
2021);
38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i
prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
31 dicembre 2023);
39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto
riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di
informazioni allo scopo di verificare la corretta
applicazione del regime speciale per le piccole imprese
(termine di recepimento: 31 dicembre 2024).".
- La direttiva 2020/262/UE del Consiglio, del 19
dicembre 2019, relativa al regime generale delle accise e'
pubblicata nella G.U.U.E. 27 febbraio 2020, n. L 58.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 1995, n. 279, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Ambito applicativo e definizioni). - 1. Il
presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta
sulla produzione e sui consumi.
2. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o
sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e
delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei
tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni
indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;
b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali
o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici,
sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli
e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre
imposte indirette di cui al Titolo III.
c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al
quale si applica il regime fiscale delle accise;
d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il
prodotto per il quale il debito d'imposta non e' stato
ovvero e' stato assolto;
e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono
fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti
prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei
diritti di accisa, alle condizioni stabilite
dall'Amministrazione finanziaria;
f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e
responsabile della gestione del deposito fiscale;
f-bis) prodotti non unionali: le merci definite
all'articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
che istituisce il Codice doganale dell'Unione, d'ora in
avanti indicato come CDU;
g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile
alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed
alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al
momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di
una causa estintiva del debito d'imposta;
h) (abrogata);
i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa:
l'immissione di prodotti in libera pratica a norma
dell'articolo 201 del CDU;
i-bis) ingresso irregolare: l'ingresso nel territorio
dell'Unione europea di prodotti che non sono vincolati al
regime di immissione in libera pratica ai sensi
dell'articolo 201 del CDU e per i quali e' sorta
un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79,
paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i
prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali;
l) destinatario registrato: la persona fisica o
giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale,
autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere,
nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti
sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti dal
territorio di un altro Stato membro o dal territorio dello
Stato;
m) speditore registrato: la persona fisica o
giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria
unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attivita'
economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in
conformita' dell'articolo 201 del CDU;
m-bis) speditore certificato: la persona fisica o
giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a
spedire, nell'esercizio della sua attivita' economica,
prodotti sottoposti ad accisa gia' immessi in consumo nel
territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il
territorio di un altro Stato membro;
m-ter) destinatario certificato: la persona fisica o
giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a
ricevere, nell'esercizio della sua attivita' economica,
prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel
territorio di un altro Stato membro e spediti nel
territorio dello Stato;
n) sistema informatizzato: il sistema di
informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020,
relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei
controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico
semplificato di cui all'articolo 35 della direttiva (UE)
2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019.
3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
a) si intende per "territorio dello Stato": il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione del
comune di Livigno;
b) si intende per territorio dell'Unione europea: il
territorio corrispondente al campo di applicazione del
Trattato istitutivo della Comunita' europea con le seguenti
esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a):
1) per la Repubblica francese: i territori francesi
di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola
di Helgoland ed il territorio di Busingen;
3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le
isole Canarie;
4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;
5) le isole Anglo-normanne;
c) le operazioni effettuate in provenienza o a
destinazione:
1) del Principato di Monaco sono considerate come
provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal),
sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla,
Repubblica federale di Germania;
3) dell'isola di Man sono considerate come
provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran
Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
4) della Repubblica di San Marino, sono considerate
come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica
italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate
presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle
disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di
amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva
con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive
modificazioni;
5) delle zone di sovranita' del Regno Unito di
Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti
dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.".
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa).
- 1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione
tributaria sorge al momento della loro fabbricazione,
compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia
applicabile, ovvero della loro importazione o del loro
ingresso irregolare nel territorio dello Stato.
2. L'accisa e' esigibile all'atto della immissione in
consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si
considera immissione in consumo anche:
a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti
sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
b) l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in
misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono
le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui
all'articolo 4;
c) la fabbricazione, comprese la trasformazione o la
lavorazione, anche irregolari, di prodotti sottoposti ad
accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;
d) l'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, a
meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati,
all'atto dell'importazione, al regime sospensivo o
l'ingresso irregolare dei medesimi prodotti nel territorio
dello Stato, a condizione che, nei predetti casi,
l'obbligazione doganale non sia stata estinta ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 124, paragrafo 1, lettere e),
f), g) e k), del CDU;
e) la detenzione, al di fuori di un regime
sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali
non sia stata applicata una accisa conformemente alle
disposizioni di cui al presente testo unico.
3. L'accisa e' esigibile anche quando viene accertato
che non si sono verificate le condizioni di consumo
previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di
una esenzione.
4. E' obbligato al pagamento dell'accisa:
a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene
l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si
siano resi garanti del pagamento o i soggetti nei cui
confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita'
dell'imposta;
b) il destinatario registrato che riceve i prodotti
soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'articolo 8;
b-bis) in caso di irregolarita' durante la
circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo, il depositario autorizzato, lo speditore
registrato o qualsiasi altro soggetto che ha garantito il
pagamento o nei cui confronti si verificano i presupposti
per l'esigibilita' dell'imposta;
c) relativamente all'importazione e all'ingresso
irregolare di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore
dell'obbligazione doganale individuato in base alla
relativa normativa e, in caso di ingresso irregolare, in
solido, chiunque abbia partecipato a tale ingresso.
4-bis. In tutti i casi in cui vi siano piu' soggetti
tenuti al pagamento dell'accisa, i medesimi sono
responsabili in solido del debito d'imposta.».
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La
fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la
detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime
sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale.
Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti
tassati su base forfettaria.
2. Il regime del deposito fiscale e' autorizzato
dall'Amministrazione finanziaria nei limiti e alle
condizioni stabilite dall'autorizzazione. Per i prodotti
diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito
fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 63. Per i tabacchi
lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato
all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. A
ciascun deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario e' obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i
singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10
per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale,
in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi
utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non
puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta che
mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza
di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta
dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a). Sono
esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal
predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria
solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in
cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la
concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata
entro quindici giorni dalla notifica della revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per
l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
movimentati nel deposito fiscale;
d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere
nella contabilita' di cui alla lettera c), al momento della
presa in consegna di cui all'articolo 6, comma 6, tutti i
prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;
e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a
sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza
finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi
lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la
vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto
dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche
attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato
deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le
attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per
il funzionamento; sono a carico del depositario i
corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo
svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario
d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi
fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi
stabiliti dal presente articolo nonche' del divieto di
estrazione di cui all'articolo 3, comma 4,
indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le
violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca
della licenza fiscale di esercizio.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di prodotti
sottoposti ad accisa). - 1. La circolazione di prodotti
sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e
nel territorio dell'Unione europea, compreso il caso in cui
tali prodotti transitino per un paese o un territorio
terzo, puo' avvenire:
a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale
verso:
1) un altro deposito fiscale;
2) un destinatario registrato;
3) un luogo dal quale i prodotti lasciano il
territorio dell'Unione europea;
4) i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;
5) l'ufficio doganale presso il quale i prodotti,
dopo essere stati svincolati per l'esportazione, sono
vincolati ad un regime di transito esterno;
b) per i prodotti spediti da uno speditore
registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi
destinazione di cui alla lettera a).
2. Ai fini del presente articolo, per luogo di
importazione si intende il luogo in cui si trovano i
prodotti quando sono immessi in libera pratica
conformemente all'articolo 201 del CDU.
3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in
regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1,
lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito
fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1,
lettera b), all'atto della loro immissione in libera
pratica.
4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore
registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento
dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei
predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal
proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce
ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati
nel presente periodo, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 4, lettera b-bis). In alternativa la
garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei
prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente
o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere
prestata in conformita' alle disposizioni unionali e, per i
trasferimenti intraunionali, deve avere validita' in tutti
gli Stati membri dell'Unione europea. E' disposto lo
svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa
in consegna dei prodotti da parte del destinatario ovvero,
per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita
degli stessi dal territorio dell'Unione europea, con le
modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai
commi 7, 7-bis e 12; per i prodotti trasferiti verso la
destinazione di cui al comma 1, lettera a), numero 5),
provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore
registrato, lo svincolo della cauzione e' disposto quando
e' fornita la prova che i medesimi prodotti sono stati
vincolati al regime di transito esterno con le modalita'
previste dal comma 7-bis, secondo periodo.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai
depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria
solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia
per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo
accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti
energetici effettuati per via marittima. Non e' fornita
garanzia per i trasferimenti di prodotti energetici
attraverso condutture fisse salvo che l'Amministrazione
finanziaria la richieda per casi particolari debitamente
motivati.
5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti
sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento
amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n.
684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal
sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati
da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti
circolano con la scorta di una copia stampata del documento
amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento
commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile
il codice unico di riferimento amministrativo. Tale
documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti
durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di
divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti
nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi
risultanti da quest'ultimo.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 7-bis e 12,
la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono
presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e'
attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11,
dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario
nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il
sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La
trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le 24
ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in
consegna dal destinatario. 6-bis. Per i trasferimenti,
mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la
presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica
con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di
trasporto e con l'iscrizione nella contabilita' del
destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in
cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati
accertati relativi alla qualita' e quantita' dei prodotti
scaricati.
7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in
regime sospensivo destinati ad essere esportati si conclude
nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio
dell'Unione europea. Per i prodotti di cui al comma 1,
lettera a), numero 5), la predetta circolazione si conclude
nel momento in cui gli stessi sono vincolati al regime di
transito esterno.
7-bis. Nel caso di cui al comma 7, primo periodo,
l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di
esportazione che attesta che i prodotti hanno lasciato il
territorio dell'Unione europea, sulla base delle
informazioni in suo possesso o di quelle ricevute
dall'ufficio doganale di uscita dei prodotti se diverso
dall'Ufficio doganale di esportazione. Nel caso di cui al
comma 7, secondo periodo, l'Ufficio doganale di
esportazione compila una nota di esportazione che attesta
che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito
esterno sulla base delle informazioni in suo possesso o di
quelle ricevute dall'ufficio doganale che ha vincolato i
prodotti al medesimo regime, se diverso dall'Ufficio
doganale di esportazione.
8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema
informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di
spedizione, le merci circolano con la scorta di un
documento contenente gli stessi elementi previsti dal
documento amministrativo elettronico e conforme al
regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti
dallo speditore nel sistema informatizzato non appena
quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento
amministrativo elettronico sostituisce il documento di cui
al primo periodo, copia del quale e' conservata dallo
speditore e dal destinatario nazionale, che devono
riportarne gli estremi nella propria contabilita'.
9. Qualora il sistema informatizzato risulti
indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei
prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale,
quest'ultimo presenta all'Ufficio competente
dell'Amministrazione finanziaria un documento contenente
gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma
6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione.
Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente
disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota
di ricevimento che sostituisce il documento di cui al primo
periodo.
10. Il documento di cui al comma 9 e' presentato dal
destinatario nazionale all'Ufficio competente
dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al
momento del ricevimento dei prodotti, il sistema
informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di
spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora
attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al
documento relativo alla spedizione stessa; non appena
quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato,
il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al
comma 6, che sostituisce il documento di cui al comma 9.
11. In assenza della nota di ricevimento non causata
dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la
conclusione della circolazione di merci spedite dal
territorio nazionale puo' essere effettuata, in casi
eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria
competente in relazione al luogo di spedizione delle merci
sulla base dell'attestazione delle Autorita' competenti
dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute
nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della
circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato
membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la
ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione
comprovante la ricezione stessa.
12. In assenza della nota di esportazione non causata
dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la
conclusione della circolazione di merci puo' essere
effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al
luogo di spedizione delle merci sulla base del visto
dell'Autorita' competente dello Stato membro in cui e'
situato l'ufficio doganale di uscita o sulla base delle
informazioni ricevute dall'Autorita' competente dello Stato
membro in cui e' situato l'ufficio doganale presso il quale
i prodotti sono stati svincolati per l'esportazione e
vincolati al regime di transito esterno.
13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le
disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti
sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su
richiesta di un operatore nell'esercizio della propria
attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale;
la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti
deve essere presentata prima della loro spedizione; per il
rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14.
14. Con determinazione del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono
stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in
regime sospensivo che abbia luogo interamente nel
territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da
indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al
comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di
prodotto trasferito anche al fine della esatta
determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione
della suddetta determinazione trovano applicazione, per la
fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di
cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa ed
ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere d)
ed e).
15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il
trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della
posizione e di misurazione delle quantita' scaricate. Con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalita' di
applicazione della predetta disposizione.».
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Destinatario registrato). - 1. Il soggetto che
intende operare come destinatario registrato e'
preventivamente autorizzato dall'Amministrazione
finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a
revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attivita'
svolta dal soggetto presso il proprio deposito. I prodotti
sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono
separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli
assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito. Al
destinatario registrato e' attribuito un codice di accisa.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in
materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al
comma 1 e' negata e l'istruttoria per il relativo rilascio
e' sospesa allorche' ricorrano, nei confronti del soggetto
che intende operare come destinatario registrato,
rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7
dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della
predetta autorizzazione trovano applicazione
rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del
medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di
societa', l'autorizzazione e' negata, revocata o sospesa,
ovvero il procedimento per il rilascio della stessa e'
sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi da 6 a 9
del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi
previste, con riferimento a persone che ne rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione, nonche' a persone che ne esercitano, anche di
fatto, la gestione e il controllo.
2. Per il destinatario registrato che intende ricevere
soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa,
l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 e' valida per
un unico movimento e per una quantita' prestabilita di
prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In
tale ipotesi copia della predetta autorizzazione,
riportante gli estremi della garanzia prestata, deve
scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del
documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi
altro documento commerciale che indichi il codice unico di
riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5.
3. Il destinatario registrato non puo' fabbricare,
trasformare, detenere ne' spedire prodotti soggetti ad
accisa. Egli ha l'obbligo di:
a) fornire, prima della spedizione dei prodotti
sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del
mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante
sui medesimi;
b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario
registrato di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 6-bis, ad iscrivere nella propria
contabilita' i prodotti di cui alla lettera a) non appena
ricevuti;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento
anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei
prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato
sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti
ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma
1 nonche' a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo
l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti
e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro
il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.
5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui
al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia
di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del
tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 184, nonche' le disposizioni di cui all'articolo
39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di
legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i
tabacchi lavorati e' subordinata al possesso dei requisiti
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
6. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere
iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le
rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la procedura
per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le
istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel
comma 3, lettera b), nonche' gli obblighi che il
destinatario registrato e' tenuto ad osservare, a tutela
della salute pubblica, in relazione alle specifiche
disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei
tabacchi lavorati.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.».
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Speditore registrato). - 1. Il soggetto che
intende operare come speditore registrato e'
preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti
sottoposti ad accisa oggetto della propria attivita', dal
competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria,
individuato in relazione alla sede legale del medesimo
soggetto. Si prescinde da tale autorizzazione per gli
spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti
dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 66. Allo speditore registrato e'
attribuito, prima dell'inizio della sua attivita', un
codice di accisa.
2. Lo speditore registrato non puo' detenere prodotti
in regime sospensivo. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6, comma 4, in materia di garanzia, il
medesimo speditore ha l'obbligo di:
a) iscrivere nella propria contabilita' i prodotti
sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della
spedizione, con l'indicazione degli estremi del documento
di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti
sono consegnati;
b) fornire al trasportatore una copia stampata del
documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro
documento commerciale che indichi il codice unico di
riferimento amministrativo;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento
anche intesi a verificare la regolarita' delle spedizioni
effettuate.».
- Il testo dell'art. 10-bis del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10-bis (Altre disposizioni relative alla
circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un
altro Stato membro). - 1. I prodotti gia' assoggettati ad
accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati
da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che
sia privato ovvero che, pur esercitando una attivita'
economica, agisca in qualita' di privato, e siano stati
spediti o trasportati nel territorio dello Stato
direttamente o indirettamente dal venditore o per suo
conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato.
Gli acquisti dei tabacchi lavorati, effettuati ai sensi del
presente comma, avvengono con modalita' diverse da quelle
della vendita a distanza transfrontaliera di cui alla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3
aprile 2014, n. 2014/40/UE.
2. Per i prodotti di cui al comma 1, il debitore
dell'accisa e' il rappresentante fiscale designato dal
venditore, avente sede nel territorio dello Stato e
preventivamente autorizzato dall'Amministrazione
finanziaria.
3. Prima della spedizione dei prodotti di cui al comma
1, il rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una
garanzia per il pagamento dell'accisa sui medesimi prodotti
presso l'Ufficio competente dell'Amministrazione
finanziaria. Il medesimo rappresentante fiscale e' tenuto
altresi' a pagare l'accisa dovuta secondo le modalita'
vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a
quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere una
contabilita' delle forniture effettuate. Il rappresentante
fiscale deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad
accertare il corretto pagamento dell'accisa.
4. Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati ai
sensi del presente articolo, il rappresentante fiscale,
fermi restando gli adempimenti di cui al comma 3, e' tenuto
a dare comunicazione delle spedizioni, prima dell'arrivo
della merce, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato. Il contenuto e le modalita' di tali comunicazioni
sono stabilite con determinazione del Direttore
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
5. Le procedure per l'autorizzazione di cui al comma 2
e le modalita' per la prestazione della garanzia e per la
tenuta della contabilita' di cui al comma 3 sono stabilite,
in relazione alle rispettive competenze, con decreto del
Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
Dogane.
6. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del comma 1
devono essere iscritti nelle tariffe di vendita di cui
all'articolo 39-quater, rispettare le disposizioni
nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura
dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno
di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Con
provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato sono stabiliti, relativamente agli
acquisiti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del
presente articolo, i requisiti soggettivi richiesti ai fini
del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonche'
le modalita' per l'acquisto e le modalita' per la consegna
in conformita' a quanto previsto dalla legge 22 dicembre
1957, n. 1293, al fine di garantire l'osservanza della
specifica normativa nazionale di distribuzione.
7. Per i prodotti gia' assoggettati ad accisa nel
territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito
in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che, pur
esercitando una attivita' economica, agisca in qualita' di
privato, spediti o trasportati, direttamente o
indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel
medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello
Stato e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, su
richiesta del venditore, a condizione che quest'ultimo
fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di
avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante
fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti,
alle procedure di cui al comma 3.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.».
- Il testo dell'art. 10-ter del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10-ter (Irregolarita' nella circolazione di
prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro).
- 1. In caso di irregolarita' o di infrazione verificatasi
nel corso della circolazione di prodotti gia' immessi in
consumo in un altro Stato membro, si applicano, salvo
quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i
fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti
disposizioni:
a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o
giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da
qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla
irregolarita' o all'infrazione e che era a conoscenza o
avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della
irregolarita' o dell'infrazione;
b) l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita'
o l'infrazione si e' verificata nel territorio dello Stato;
c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel
territorio dello Stato e non e' possibile determinare il
luogo in cui essa si e' effettivamente verificata, si
presume che l'irregolarita' o l'infrazione si sia
verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui
e' stata accertata;
d) se entro tre anni dalla data di acquisto dei
prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro
viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o
l'infrazione si e' effettivamente verificata, e la
riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa
eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene
rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura
prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della
riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale
fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce
all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di
decadenza di due anni dalla data in cui e' comunicato al
medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui
l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente
verificata, la prova che l'accisa e' stata pagata
nell'altro Stato membro.
2. Nei casi in cui l'accisa sia stata riscossa in
Italia ai sensi del comma 1, lettere a) e b),
l'Amministrazione finanziaria informa le competenti
autorita' dello Stato membro in cui i prodotti sono stati
inizialmente immessi in consumo.
3. In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale
o distruzione totale, come definite all'articolo 4, comma
5, dei prodotti di cui agli articoli 10, comma 1, e 10-bis,
comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio
nazionale, e' concesso l'abbuono della relativa imposta
qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto
soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la
perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso
fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i
tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita
irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti,
imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di
colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita
o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano
altresi' imputabili a titolo di dolo o colpa grave al
soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed
alla forza maggiore.
3-bis. Nel caso in cui, durante la circolazione dei
prodotti di cui all'articolo 10, comma 1, e 10-bis, comma
1, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei
prodotti, l'abbuono della relativa imposta e' concesso,
salvo che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi
fondati di sospettare frodi o irregolarita', se l'entita'
della medesima perdita e' inferiore a quella determinata
con riferimento alle soglie comuni individuate dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10,
della direttiva (UE) 2020/262. Nelle more della
determinazione delle soglie comuni di cui al presente
comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
regolamento adottato con il decreto del Ministro delle
finanze 13 gennaio 2000, n. 55.
4. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a),
dimostri di aver pagato l'accisa, o abbia diritto
all'abbuono d'imposta ai sensi dei commi 3 e 3-bis
l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo, totale
o parziale, della garanzia dal medesimo prestata.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.».
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in
consumo in altro Stato membro e acquistati da privati). -
1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in
consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per
proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello
Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i
prodotti acquistati e trasportati da privati entro i
seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di
vino spumante;
d) birra, 110 litri;
e) sigarette, 800 pezzi;
f) sigaretti, 400 pezzi;
g) sigari, 200 pezzi;
h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette
acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno
degli Stati membri menzionati all'articolo 2, paragrafo 2,
terzo comma, della direttiva 92/79/CEE e che applicano,
alle medesime sigarette, un'accisa inferiore a quanto
indicato dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della
medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al
comma 2, lettera e), del presente articolo e' ridotto a 300
pezzi. Con provvedimento del Direttore dell'amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i
quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del
presente comma.
3. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui
al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalita'
di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli
stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale
attivita' commerciale svolta dal detentore e ogni documento
commerciale relativo agli stessi prodotti.
4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e
trasportati in quantita' superiore ai limiti stabiliti nel
comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e
per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di
cui all'articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano
ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro
conto con modalita' di trasporto atipico. E' considerato
atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi
dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o
dall'eventuale bidone di scorta, di capacita' non superiore
a 10 litri, nonche' il trasporto di prodotti energetici
liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle
autocisterne utilizzate per conto di operatori economici.
5. Ai fini del comma 4 sono considerati "serbatoi
normali" di un autoveicolo quelli permanentemente
installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello
stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente
l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione
dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento,
durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di
altri sistemi. Sono, parimenti, considerati "serbatoi
normali" i serbatoi di gas installati su veicoli a motore
che consentono l'utilizzazione diretta del gas come
carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi
di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati
permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per
usi speciali, dello stesso tipo del contenitore
considerato, la cui sistemazione permanente consente
l'utilizzazione diretta del carburante per il
funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di
refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i
contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 e'
considerato "contenitore per usi speciali" qualsiasi
contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai
sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento
termico o altro.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.».
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 17 (Esenzioni (Artt. 15 e 20, comma 2, D.L. n.
331/1993)). - 1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti
dal pagamento della stessa quando sono destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni
diplomatiche o consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed
ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle
condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte
contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi
consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo
stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni
internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche
l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle
condizioni e con le modalita' stabilite dalla normativa
nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni
dai diritti di accisa deve essere preventivamente
autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con
l'osservanza della procedura all'uopo prevista.
3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma
1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti
in regime sospensivo con il documento amministrativo
elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, e con un
certificato di esenzione conforme al formulario adottato
dalla Commissione con atti di esecuzione ai sensi
dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE)
2020/262.
3-bis. Le disposizioni relative all'articolo 6, commi 5
e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti
sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle
forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito di
una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord
Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali
accordi stipulati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4,
della direttiva (UE) 2020/262.
4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad
usi per i quali sono previsti regimi agevolati o
l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in
conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e
sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime
di deposito fiscale. In luogo della marcatura, puo' essere
previsto il condizionamento in recipienti di determinata
capacita'.
4-bis. I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento
dell'accisa quando sono:
a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli;
b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a
prove relative alla qualita' dei prodotti;
d) riutilizzati dal produttore.».
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). -
1. Il regime del deposito fiscale e' consentito:
a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di
produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui
all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di
cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione
e combustione, nonche' i prodotti sottoposti ad accisa ai
sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;
b) per gli impianti petrolchimici.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e'
subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo
63.
3. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita'
operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i
depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di
capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi
commerciali di altri prodotti energetici di capacita' non
inferiore a 10.000 metri cubi.
4. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere, altresi', autorizzata per i depositi commerciali di
gas di petrolio liquefatti di capacita' inferiore a 400
metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti
energetici di capacita' inferiore a 10.000 metri cubi
quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in
esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti
di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi
dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari
ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un
biennio;
b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale
ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso
gruppo societario o, se di diversa titolarita', sia
stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto
deposito.
5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai
sensi dei commi 3 e 4 e' subordinato al rilascio della
licenza di cui all'articolo 63.
6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata ai
soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la
richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura
penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati di natura tributaria,
finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi
previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro
secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena
della reclusione. La predetta autorizzazione e' altresi'
negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso
procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo
quinquennio, nonche' ai soggetti che abbiano commesso
violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita',
alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul
valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle
quali siano state contestate sanzioni amministrative
nell'ultimo quinquennio.
7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di
cui ai commi 3 e 4 e' sospesa fino al passaggio in
giudicato della sentenza conclusiva del procedimento
penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia
stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di
procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno
dei reati indicati nel comma 6.
8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 puo' essere
sospesa dall'Autorita' giudiziaria, anche su richiesta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del
depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai
sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale,
decreto che dispone il giudizio per reati di natura
tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di
cui al primo periodo e' in ogni caso sospesa dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei
confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna
non definitiva, con applicazione della pena della
reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e
fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto
fino alla emissione della sentenza irrevocabile.
9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata
ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del
codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i
quali sia prevista la pena della reclusione.
10. La licenza di cui al comma 2 e' negata, sospesa e
revocata allorche' ricorrano rispettivamente le condizioni
di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e'
sospesa allorche' ricorrano le condizioni di cui al comma
7.
11. Nel caso di persone giuridiche e di societa',
l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o
sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle
stesse e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi
da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonche'
a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo.
12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la
permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel
caso esse non possano ritenersi sussistenti,
l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa
fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il
termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
Contestualmente all'emissione del provvedimento di
sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata,
su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui
all'articolo 25, comma 4.
13. Per il controllo della produzione, della
trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei
prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
puo' prescrivere l'installazione di strumenti e
apparecchiature per la misura e per il campionamento delle
materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo',
altresi', adottare sistemi di verifica e di controllo con
l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di
un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo
reale del processo di gestione della produzione, detenzione
e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli procede al controllo dell'accertamento e della
liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari
alla determinazione della quantita' e della qualita' dei
prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con
accesso in modo autonomo e diretto.
15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma
2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente
necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti
per quantita' e qualita' dal competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli ricevuti
ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis.
16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere
sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni
in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in
regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6, comma 13.
17. La presente disposizione non si applica al gas
naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone
(codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke
(codice NC 2704).».
- Il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 28 (Depositi fiscali di alcole e bevande
alcoliche). - 1. La produzione dell'alcole etilico, dei
prodotti alcolici intermedi e del vino nonche' la
fabbricazione della birra e delle bevande fermentate
diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di
deposito fiscale. Le attivita' di fabbricazione dei
prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono
consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di
esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:
a) nel settore dell'alcole etilico:
1) le distillerie;
2) gli opifici di rettificazione;
b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli
stabilimenti di produzione;
c) nel settore della birra: le fabbriche e gli
annessi opifici di condizionamento;
d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto
nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli
stabilimenti di produzione.
2. Il regime del deposito fiscale puo' essere
autorizzato, quando e' funzionale a soddisfare oggettive
condizioni di operativita' dell'impianto, nei casi
seguenti:
a) opifici promiscui di trasformazione e di
condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
b) impianti e opifici di solo condizionamento dei
prodotti soggetti ad accisa;
c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;
d) magazzini delle distillerie e degli opifici di
rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;
e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di
condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti
impianti;
f) impianti di condizionamento e depositi di vino e
di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che
effettuano movimentazioni intracomunitarie
g) fabbriche di birra con produzione annua non
superiore a 10.000 ettolitri;
h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti
sottoposti ad accisa.
3. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere autorizzata per i magazzini di commercianti
all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a
ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di
prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze
economiche.
4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai
sensi dei commi 2 e 3 e' subordinato al rilascio della
licenza di cui all'articolo 63.
5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in
relazione alla quantita' massima di prodotti che puo'
essere detenuta nel deposito fiscale, e' dovuta nelle
seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa
gravante sui prodotti custoditi:
a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui
al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a),
c) e g);
b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e
magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta
dei dati relativi alle contabilita' dei prodotti
esclusivamente in forma telematica si applica quanto
indicato alla lettera a).
6. La cauzione di cui al comma 5 e' dovuta in misura
pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono
condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto
quelli strettamente necessari per il consumo aziendale,
stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e quelli ricevuti
ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis.
7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.».
- Il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (Art. 16,
commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 - Artt. 304, 305 e 308 D.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43)). - 1. Per le deficienze
riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di
entita' superiore al 2 per cento oltre il calo consentito
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa.
Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede
l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente e'
punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa
commisurata all'aliquota piu' elevata gravante sul
prodotto, con la multa fino a 2582 euro. Se la deficienza
e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo
consentito si applicano le pene previste per il tentativo
di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.
2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e
per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei
limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate
dalla prescritta documentazione si applicano le pene
previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o
al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la
legittima provenienza dei prodotti ed il regolare
assolvimento dell'imposta, se dovuta.
3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi,
riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime
sospensivo si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero
ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante
superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione
finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la
circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia
avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual
caso la predetta sanzione e' applicata con riguardo
all'imposta relativa all'intera quantita' mancante. Se la
deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il
calo consentito, si applicano le pene previste per il
tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento
dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano
se viene fornita la prova che il prodotto mancante e'
andato perduto irrimediabilmente o distrutto.
5. Per le differenze di qualita' o di quantita' tra i
prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e
quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere
l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano ai tabacchi lavorati.».
- Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 56 (Versamento dell'accisa (Artt. 14 e 15 T.U.
energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio 1975, n.
391 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286)). - 1.
Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto
mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese,
calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno
precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto e'
versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio e'
effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Le somme
eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dai
successivi versamenti di acconto. I soggetti di cui
all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le societa' di cui
all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui
consumatori finali.
2. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di
prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili
disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di
cui al comma 1.
3. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di
cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori
finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica
venduti e la liquidazione dell'accisa e relative
addizionali, con le singole aliquote applicate. L'obbligo
e' escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche
destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per
uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica.
4. Per i supplementi di imposta derivanti dalla
revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di
consumo, il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane
emette avviso di pagamento.
5. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano
il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della
convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi,
anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.
6. In caso di ritardato pagamento si applicano
l'indennita' di mora e gli interessi nella misura prevista
per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per
i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 e dell'articolo 15.».
 
Art. 2

Disposizioni varie

1. Nelle disposizioni tributarie in materia di accisa, i riferimenti alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, ovunque ricorrono, si intendono effettuati alla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019.

Note all'art. 2:
- La direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16
dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e
che abroga la direttiva 92/12/CEE, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 14 gennaio 2009, n. L 9.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 3

Efficacia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), numero 1), e lettera v) nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
2. Fino alla data del 31 dicembre 2023, le modalita' previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, continuano ad applicarsi alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in un altro Stato membro e trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali nonche' alla circolazione di quelli immessi in consumo nel territorio nazionale e trasportati in un altro Stato membro per esservi consegnati per i medesimi scopi; fino alla medesima data del 31 dicembre 2023, le predette modalita' si applicano altresi' alle spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa tra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Cartabia, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosi' recita:
«Art. 10 Circolazione di prodotti gia' immessi in
consumo in un altro Stato membro
1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in
consumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a
scopo commerciale nel territorio dello Stato.
2. Ai fini del presente articolo si intende per
detenzione per scopi commerciali:
a) la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da
parte di un soggetto diverso da un privato;
b) la detenzione da parte di un privato di prodotti
sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati, non per uso
proprio, in quantitativi superiori a quelli indicati
dall'articolo 11, dallo stesso trasportati e non destinati
ad essere forniti a titolo oneroso.
3. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera a),
l'accisa e' dovuta dal soggetto ivi indicato, il quale in
tutti i casi in cui non abbia la qualita' di esercente di
deposito fiscale, deve avere la qualifica di destinatario
registrato e garantire il pagamento dell'accisa. Il
medesimo soggetto, prima della spedizione delle merci o
dell'acquisto delle medesime, qualora dallo stesso
trasportate, presenta una apposita dichiarazione al
competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria.
4. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b),
l'accisa e' dovuta da un rappresentante del soggetto
comunitario che effettua la fornitura. Tale rappresentante
deve avere sede nello Stato, essere preventivamente
autorizzato dal competente Ufficio dell'Amministrazione
finanziaria e garantire il pagamento dell'accisa dovuta.
5. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1,
acquistati dai soggetti di cui al comma 2, deve avvenire
con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto
dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle
modalita' stabilite dai competenti organi comunitari.
6. Il pagamento dell'accisa, fatta eccezione per il
caso in cui il soggetto di cui al comma 2, lettera a),
abbia la qualifica di depositario autorizzato, deve
avvenire secondo le modalita' vigenti entro il primo giorno
lavorativo successivo a quello dell'arrivo delle merci; il
soggetto che riceve le merci deve sottoporsi ad ogni
controllo che permetta di accertare l'arrivo delle merci
stesse e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
7. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2,
lettera a), sono commercializzati per il tramite delle
rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I
tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, devono
risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le
disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed
etichettatura dei prodotti del tabacco, stabilite dal
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere
muniti del contrassegno di legittimazione di cui
all'articolo 39-duodecies.
8. Le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente articolo, relativamente alla fattispecie di cui al
comma 2, lettera b), ed alle rispettive competenze, sono
stabilite, sentito il Comandante generale della Guardia di
finanza, con decreto del Direttore dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del
Direttore dell'Agenzia delle Dogane. Con il predetto
decreto del Direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato sono altresi' stabiliti i
quantitativi al di sopra dei quali i tabacchi lavorati
detenuti da un soggetto di cui al comma 2, lettera b), si
presumono detenuti ai sensi del comma 2, lettera a); i
predetti quantitativi non possono comunque essere inferiori
al doppio di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2.
9. Non sono considerati come detenuti per scopi
commerciali i prodotti gia' assoggettati ad accisa in un
altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un
aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio
nazionale ed un altro Stato membro e che non siano
disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si
trova nel territorio nazionale.».