Gazzetta n. 284 del 29 novembre 2021 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 186 |
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; Visto l'articolo 21 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Vista la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 26 agosto 2021; Acquisiti i pareri espressi delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'interno e della difesa;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto da' attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio. 2. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il presente decreto si applica in aggiunta alle predette disposizioni e non pregiudica l'applicazione degli accordi o delle intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorita' competenti in vigore con Stati membri dell'Unione europea, in quanto compatibili con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la direttiva di cui al comma 1, ne' l'applicazione degli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con Stati non appartenenti all'Unione europea.
N O T E
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. (12) 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.» «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Il testo dell'articolo 21 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio). - 1. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorita' e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo; b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera a): 1) quale autorita' di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269; 2) le autorita' di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalita' definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia. 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119. - La direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2019/1153, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2007, n. 172. - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) registro nazionale centralizzato dei conti bancari: la sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; b) reati gravi: i reati che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; c) informazioni finanziarie: qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attivita' finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, gia' detenuti dalle unita' di informazione finanziaria (FIU) al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; d) analisi finanziarie: i risultati delle analisi operative e strategiche gia' condotte dalle FIU nello svolgimento dei compiti alle stesse attribuiti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione; e) autorita' competente di altro Stato membro: l'autorita' competente designata di un altro Stato membro che puo' richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla FIU di tale Stato; f) informazioni sui conti bancari: le informazioni archiviate nel registro nazionale centralizzato dei conti bancari; g) informazioni in materia di contrasto: le informazioni o i dati gia' detenuti dalle autorita' di cui agli articoli 3 e 5, o alle stesse accessibili, nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento dei reati; h) riciclaggio, relativamente allo scambio di informazioni con le autorita' competenti di altri Stati membri: 1) la conversione o il trasferimento di beni provenienti da un'attivita' criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta, se l'autore era nella consapevolezza che i beni provenivano da un'attivita' criminosa; 2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprieta' di beni provenienti da un'attivita' criminosa o dei diritti sugli stessi, se l'autore era nella consapevolezza che i beni provenivano da un'attivita' criminosa; 3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da un'attivita' criminosa, se di tale provenienza l'autore, al momento della loro ricezione, era nella consapevolezza; i) reati presupposto associati, relativamente allo scambio di informazioni con le autorita' competenti di altri Stati membri: qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della liberta' superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Anche fuori dai casi previsti dal primo periodo, costituiscono reati presupposto associati i reati che rientrano nelle seguenti categorie: 1) partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket; 2) terrorismo; 3) tratta di esseri umani e traffico di migranti; 4) sfruttamento sessuale; 5) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; 6) traffico illecito di armi; 7) traffico illecito di beni rubati e altri beni; 8) corruzione; 9) frode; 10) falsificazione di moneta; 11) contraffazione e pirateria di prodotti; 12) reati ambientali; 13) omicidio, lesioni fisiche gravi; 14) rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi; 15) rapina o furto; 16) contrabbando; 17) reati in materia di imposte dirette e indirette; 18) estorsione; 19) contraffazione; 20) pirateria; 21) abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; 22) criminalita' informatica; l) finanziamento del terrorismo, relativamente allo scambio di informazioni con le autorita' competenti di altri Stati membri: la fornitura o la raccolta di capitali intenzionalmente compiuta, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno dei seguenti reati: 1) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 2) attentati all'integrita' fisica di una persona, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 3) sequestro di persona o cattura di ostaggi, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 4) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprieta' private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 5) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 6) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonche' ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 7) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 8) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 9) ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l'immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 10) procedere, intenzionalmente e senza averne diritto, a cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare, sopprimere dati informatici in un sistema di informazione, o rendere tali dati inaccessibili sia punibile come reato, almeno per i casi che non sono di minore gravita', allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 11) minaccia di commettere uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 8); 12) dirigere un gruppo terroristico, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 13) partecipare alle attivita' di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attivita' nella consapevolezza che tale partecipazione contribuira' alle attivita' criminose del gruppo terroristico, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 14) diffondere intenzionalmente con qualunque forma di pubblica divulgazione messaggi, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l'intento di istigare alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l'apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o piu' di tali reati possano essere commessi; 15) sollecitare un'altra persona a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10) o ai numeri 12) e 13); 16) impartire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10), nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate ad essere utilizzate a tale scopo; 17) ricevere istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10); 18) recarsi in un altro Stato membro, al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 11), o di partecipare alle attivita' di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuira' alle attivita' criminose di tale gruppo elencate ai numeri 12) e 13), o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai numeri 16) e 17), anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 19) recarsi nello Stato al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 11), o di partecipare alle attivita' di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuira' alle attivita' criminose di tale gruppo elencate ai numeri 12) e 13), o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai numeri 16) e 17), anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 20) atti preparatori intrapresi da una persona che entri nello Stato con l'intento di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 11), anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 21) atti connessi all'organizzazione o agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici, come definito dai numeri 18) e 19), e nella consapevolezza che l'assistenza e' prestata a tal fine.
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O., cosi' recita: Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6. A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno emesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente. Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle attivita' economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui e' attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa. I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione. Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalita' e i termini delle comunicazioni. Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili dall'autorita' giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorita' giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento. Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione. Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo' richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni. Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.». - Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 maggio 2016, n. L 135. - La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141. |
| Art. 3 Autorita' nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari
1. Ai fini del presente decreto, sono designati quali autorita' nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari: a) l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno; b) l'autorita' giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero; c) i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalita' organizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; d) il Ministro dell'interno; e) il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; f) i questori; g) il direttore della Direzione investigativa antimafia. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, le autorita' di cui al comma 1 sono abilitate ad accedere e consultare le informazioni sui conti bancari, negli ambiti di rispettiva competenza, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. L'accesso di cui al presente articolo avviene sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorita' competenti e l'Agenzia delle entrate con le modalita' di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1991, n. 110 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 1991, n. 203 (Gazz. Uff. 12 luglio 1991, n. 162), cosi' recita: «Capo VI - Coordinamento dei servizi di Polizia Giudiziaria. Art. 12. - 1. Per assicurare il collegamento delle attivita' investigative relative a delitti di criminalita' organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano. 3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonche', se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati. 4. Quando procede a indagini per delitti di criminalita' organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificita' degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, e' attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti. 5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria. 6. - 7. 8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potesta' attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.». - La legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1991, n. 162. - Il testo dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. 2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivita' delle investigazioni. 3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare: a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; d) - e); f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine; g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato possibile a causa della: 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivita' di indagine; 2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini; 3). 4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non puo' delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.». - Il titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O., e' cosi' rubricato: «LIBRO I LE MISURE DI PREVENZIONE Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali». - Il testo dell'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119, cosi' recita: «Art. 47 (Modalita' di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia). - 1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le Forze di polizia possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli da 3 a 8. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2. 2. I dati trattati dalle Forze di polizia per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, sono conservati separatamente da quelli registrati per finalita' amministrative che non richiedono il loro utilizzo. 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 7, il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza assicura l'aggiornamento periodico, la proporzionalita', la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati delle Forze di polizia, necessarie per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1. 4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui agli articoli da 2 a 7 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazione dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.». |
| Art. 4 Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorita' competenti
1. All'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' utilizzabili dall'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e di altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro ovvero confisca, adottato dall'autorita' giudiziaria competente.». 2. L'accesso alle informazioni sui conti bancari e le relative consultazioni, effettuati ai sensi del presente decreto, sono eseguiti caso per caso e, per le autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), da ufficiali di polizia giudiziaria designati dai rispettivi responsabili. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, trovano applicazione gli articoli 21 e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 7, comma 11, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - (Omissis). Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' utilizzabili dall'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e di altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro ovvero confisca, adottato dall'autorita' giudiziaria competente. (Omissis).». - Il testo degli articoli 21 e 25 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, cosi' recita: «Art. 21 (Registrazione). - 1. Le operazioni di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati, eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono registrate in appositi file di log, da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2. 2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma 1 debbono consentire di conoscere i motivi, la data e l'ora di tali operazioni e, se possibile, di identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari. 3. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceita' del trattamento, per finalita' di controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti penali. 4. Su richiesta e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante.» «Art. 25 (Sicurezza del trattamento). - 1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, tenuto conto delle cognizioni tecniche disponibili, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalita' del trattamento, nonche' del grado di rischio per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, mettono in atto misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati. 2. Per il trattamento automatizzato il titolare o il responsabile del trattamento, previa valutazione dei rischi, adottano misure volte a: a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo dell'accesso alle attrezzature»); b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate («controllo dei supporti di dati»); c) impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della conservazione»); d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati («controllo dell'utente»); e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso («controllo dell'accesso ai dati»); f) garantire la possibilita' di individuare i soggetti ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati («controllo della trasmissione»); g) garantire la possibilita' di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la persona che l'ha effettuata («controllo dell'introduzione»); h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»); i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati («recupero»); l) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilita'») e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema («integrita'»).». |
| Art. 5 Autorita' nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini del presente decreto, negli ambiti di rispettiva competenza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia sono designati quali autorita' nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Note all'art. 5: - Il testo degli articoli 8 e 12 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita: «Art. 8 (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo: a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalita' organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e puo' richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potesta' di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalita' e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identita' del segnalante; b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalita' e la tempistica dello scambio di informazioni; c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine all'utilita' delle informazioni ricevute; d) puo' richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' della criminalita' organizzata o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta' economiche territoriali; e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto; f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell'attivita' di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7; g) puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale alle autorita' di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni.» «Art. 12 (Collaborazione e scambio di informazioni tra autorita' nazionali). - 1. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorita' giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. 2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalita' e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorita' competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. 3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorita' giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, puo' richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente. 4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo nonche' eccettuati i casi in cui e' in corso un'indagine di polizia per la quale e' gia' stata trasmessa un'informativa all'autorita' giudiziaria, ai sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura penale e detta autorita' non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalita' concordate che garantiscano la tempestiva disponibilita' delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalita' dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti. 5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorita' di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonche' al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorita' preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attivita' intraprese a seguito del loro utilizzo. 7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita ovvero le attivita' preordinate al compimento di uno o piu' atti con finalita' di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione alle autorita' di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorita' di vigilanza di settore e la UIF, fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), comunicano all'autorita' giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati. 7-bis. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalita' organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette. 8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le informazioni, in possesso delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria ovvero alle forze di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale.». - Per i riferimenti del titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo 3. |
| Art. 6 Scambio di informazioni con le autorita' competenti di altri Stati membri
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in presenza di motivata richiesta avanzata, caso per caso, da un'autorita' competente di un altro Stato membro, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia trasmettono le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie ottenute dalla UIF, qualora tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. 2. Qualora l'autorita' competente dello Stato che ha ricevuto le informazioni o le analisi di cui al comma 1 comunichi la necessita' di utilizzare tali informazioni o analisi per finalita' ulteriori rispetto a quelle ivi previste ovvero di trasmetterle ad altre autorita', agenzie o servizi, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia acquisiscono il previo consenso della UIF. 3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, possono richiedere, caso per caso, anche su attivazione degli altri organi delle indagini, alle autorita' competenti di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie. 4. Le informazioni e le analisi finanziarie ottenute ai sensi del comma 3: a) sono utilizzate dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e dalla Direzione investigativa antimafia per le finalita' per cui sono state fornite, assicurando la riservatezza e la tempestiva comunicazione agli organi delle indagini di cui al comma 3; b) possono essere utilizzate per finalita' ulteriori o comunicate ad altre amministrazioni e organismi nazionali diversi da quelli di cui al comma 3, solo previo consenso della FIU dello Stato che le ha fornite, nel rispetto del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1., lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, e del disposto di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono effettuate tramite comunicazioni elettroniche sicure, che garantiscano un livello elevato di sicurezza dei dati.
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita: «Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorita' competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorita' competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo. 2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni. 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attivita' comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali.». - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. - Il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, cosi' recita: «Art. 6 (Condizioni di trattamento specifiche). - 1. I dati personali raccolti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, non possono essere trattati per finalita' diverse, salvo che tale trattamento sia consentito dal diritto dell'Unione europea o dalla legge. 2. Ai trattamenti eseguiti per finalita' diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, comprese le attivita' di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o per finalita' statistiche, si applica il regolamento UE, salve le disposizioni di cui all'articolo 58 del Codice. 3. Se il diritto dell'Unione europea o le disposizioni legislative o regolamentari prevedono condizioni specifiche per il trattamento dei dati personali, l'autorita' competente che trasmette tali dati informa il destinatario delle condizioni e dell'obbligo di rispettarle. 4. L'autorita' competente che trasmette i dati applica le stesse condizioni previste per le trasmissioni di dati all'interno dello Stato ai destinatari di altri Stati membri o ad agenzie, uffici e organi istituiti a norma del titolo V, capi 4 e 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.». |
| Art. 7 Richieste di informazioni alle autorita' competenti da parte della UIF
1. La UIF, quando risulta necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, puo' richiedere, caso per caso, informazioni in materia di contrasto al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia. 2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, interessando, qualora necessario, gli altri organi delle indagini, forniscono tempestivamente alla UIF le informazioni richieste ai sensi del comma 1, nel rispetto del segreto delle indagini. |
| Art. 8
Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri
1. Ai fini del presente decreto, la UIF, in casi urgenti ed eccezionali, puo' scambiare, con tempestivita' e a condizioni di reciprocita', con le FIU di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalita' organizzata associata al terrorismo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, la UIF trasmette tempestivamente le informazioni e le analisi di cui al comma 1 alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, tramite le autorita' competenti di cui all'articolo 5, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo.
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 331 del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. 2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.». |
| Art. 9 Comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie all'Europol
1. Le richieste motivate di informazioni sui conti bancari presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, sono riscontrate dall'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), tramite l'Unita' nazionale Europol istituita presso il Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. 2. La UIF e' autorizzata a rispondere tempestivamente a richieste motivate di informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, tramite l'Unita' nazionale Europol istituita presso il Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. La UIF non fornisce le informazioni e le analisi di cui al primo periodo qualora sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni finanziarie o delle analisi finanziarie abbia un impatto negativo su indagini penali o di prevenzione o analisi in corso ovvero, in circostanze eccezionali, se la comunicazione delle informazioni o delle analisi sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui e' stata richiesta. 3. Gli scambi di informazioni e analisi tra l'Unita' nazionale Europol e l'Europol, effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, avvengono nel rispetto dell'articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/794 e attraverso sistemi informatici, utilizzando l'applicazione SIENA. La lingua utilizzata per i predetti scambi e' quella applicabile a SIENA.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, si veda nelle note all'articolo 2. |
| Art. 10
Trattamento di dati personali
1. Al trattamento dei dati personali svolto per le finalita' del presente decreto si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 2. In relazione agli scambi di informazioni e analisi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 3. Gli accessi di cui all'articolo 3 e gli scambi di cui all'articolo 5 avvengono con modalita' idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante specifiche convenzioni tra le Amministrazioni interessate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 10: - Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, cosi' recita: «Art. 7 (Trattamento di categorie particolari di dati personali). - 1. Il trattamento di dati di cui all'articolo 9 del regolamento UE e' autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato e specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle liberta', se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.». |
| Art. 11
Registrazione delle richieste di informazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ai fini della verifica della liceita' dei trattamenti dei dati personali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 e la UIF, per quanto di rispettiva competenza, registrano in appositi file di log le richieste trasmesse ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, comma 2, da conservare per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro creazione. 2. Le registrazioni delle richieste di cui al comma 1 devono consentire di conoscere: a) il nome e le coordinate di contatto dell'organizzazione e del membro del personale che chiede le informazioni e, per quanto possibile, del destinatario dei risultati della ricerca o della consultazione; b) gli estremi del procedimento in relazione al quale le informazioni e le analisi sono richieste; c) l'oggetto delle richieste; d) le eventuali misure di esecuzione di tali richieste. 3. Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si veda nelle note all'articolo 4. |
| Art. 12
Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato
1. In relazione agli scambi di informazioni e analisi di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-undecies e 2-duodecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
Note all'art. 12: - Il testo degli articoli 2-undecies e 2-duodecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O., cosi' recita: «Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) all'attivita' di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita'; e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio; f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attivita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita' di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facolta' di cui al presente comma.» «Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia). - 1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche' dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita' previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita' della limitazione, nella misura e per il tempo in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari. 3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. 4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonche' i trattamenti svolti nell'ambito delle attivita' ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.». - Il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, cosi' recita: «Art. 14 (Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli 10, 11 e 12, relativamente ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale, sono esercitati conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano tali atti e procedimenti. Chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, puo' chiedere, con le modalita' di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale, la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano. Il giudice provvede con le forme dell'articolo 130 del codice di procedura penale. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, comma 5, nonche' l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2, possono essere ritardati, limitati o esclusi, con disposizione di legge o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, nella misura e per il tempo in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di: a) non compromettere il buon esito dell'attivita' di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonche' l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza; b) tutelare la sicurezza pubblica; c) tutelare la sicurezza nazionale; d) tutelare i diritti e le liberta' altrui.». |
| Art. 13
Monitoraggio
1. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Ministero dell'interno i dati statistici relativi all'efficacia dei sistemi di lotta contro i reati gravi, forniti dalle autorita' competenti di cui agli articoli 3 e 5 e dalla UIF. Tali dati statistici comprendono: a) il numero di consultazioni effettuate dalle autorita' competenti di cui all'articolo 3; b) il numero delle richieste presentate da ciascuna autorita' a norma del presente decreto, il seguito dato a tali richieste, il numero di casi investigati, di persone perseguite e di persone condannate per reati gravi, ove tali informazioni siano disponibili; c) i dati che misurano il tempo impiegato da un'autorita' per rispondere a una richiesta dopo il suo ricevimento; d) se disponibili, i dati che misurano il costo delle risorse umane o informatiche dedicate alle richieste di informazioni o analisi di cui al presente decreto. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, altresi', annualmente, alla Commissione europea i dati statistici di cui al comma 1.
Note all'art. 13: - Il testo dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O., cosi' recita: «Art. 113 (Relazione del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.». |
| Art. 14
Cooperazione di polizia
1. Per le finalita' del presente decreto, le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, condividono tempestivamente, secondo modalita' definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie, anche sulla base dei rispettivi comparti di specialita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Note all'art. 14: - Il testo dell'articolo 16, primo comma, della citata legge 1° aprile 1981, n. 121, cosi' recita: «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.». - Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213, cosi' recita: «Art. 2 (Comparti di specialita' delle Forze di polizia). - 1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialita', ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonche' le disposizioni di cui alla medesima legge: a) Polizia di Stato: 1) sicurezza stradale; 2) sicurezza ferroviaria; 3) sicurezza delle frontiere; 4) sicurezza postale e delle comunicazioni; b) Arma dei carabinieri: 1) sicurezza in materia di sanita', igiene e sofisticazioni alimentari; 2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; 3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; 4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale; c) Corpo della Guardia di finanza: 1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; 2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento. 2. Per i comparti di specialita' di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.». |
| Art. 15
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Cartabia, Ministro della giustizia
Lamorgese, Ministro dell'interno
Guerini, Ministro della difesa Visto il Guardasigilli: Cartabia |
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