Gazzetta n. 284 del 29 novembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 ottobre 2021 |
Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2021. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresi', che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative; Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni; Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del medesimo art. 9; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera n), ai sensi del quale si definiscono «soggetto aggregatore» le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e l'art. 3, comma 1, lettera dddd) ai sensi del quale si definiscono «strumenti di negoziazione» gli strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2017, recante «Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e modifica dei decreti 20 ottobre 2014, 19 giugno 2015, 3 settembre 2015 e 24 marzo 2016», che attribuisce all'Ufficio IX del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 mediante il supporto al coordinamento del Tavolo tecnico soggetti aggregatori con particolare riguardo alla individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie ai fini della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 9, comma 9 e la predisposizione del relativo decreto ministeriale; la gestione delle risorse del Fondo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» che, all'art. 13, disciplina le competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a decorrere dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis, ai sensi del quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2015; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2016; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2017 e 2018; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 agosto 2019 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2020 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020; Viste la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera del 10 febbraio 2016, n. 125, dalla delibera del 20 luglio 2016, n. 784, dalla delibera del 17 gennaio 2018 n. 31 e, da ultimo, dalla delibera del 4 settembre 2019 n. 781 recante «Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori» con le quali l'Autorita' ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonche' dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89; Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto -legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 22 maggio 2020, n. 35; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 5 giugno 2020, n. 40; Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Viste le ordinanze emanate dai Presidenti delle Regioni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19»; Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione n. 312 del 9 aprile 2020, recante «Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e sull'esecuzione delle relative prestazioni»; Considerato che, tra i compiti del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori; Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle attivita' dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, occorre individuare, per l'anno 2021, i requisiti di accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di spending review; Considerati gli impatti sulla pianificazione e sullo svolgimento delle procedure di gara dei soggetti aggregatori, nel corso dell'anno 2021, dovuti alle misure di straordinaria necessita' e urgenza connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed in particolare per quanto attiene il Valore iniziative ponderato obiettivo, utilizzato per il calcolo del Risultato della prestazione inerente al requisito «Valore delle iniziative»; Ritenuto pertanto opportuno, nella assegnazione del Fondo per l'anno 2021, tenere conto delle attivita' effettivamente svolte in qualita' di soggetto aggregatore, dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori e del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in coerenza con l'evoluzione del sistema e con la situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid 19, nonche' valorizzare il coordinamento tra i diversi soggetti aggregatori e l'attivita' di armonizzazione dei rispettivi programmi;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2021, i requisiti di accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Fondo»). 2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, a finanziare le attivita' svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza e al controllo sul soggetto aggregatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ad esso applicabili, verificano il corretto utilizzo delle predette risorse. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Requisiti di accesso al Fondo per l'anno 2021
1. Avranno accesso al Fondo nell'anno 2021 i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che svolgono attivita' di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (soggetti aggregatori), che: i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attivita' propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione e tempestivo aggiornamento, mediante l'alimentazione della sezione dedicata ai soggetti aggregatori del portale www.acquistinretepa.it , della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonche' alle attivita' del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014; ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida in attuazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero abbiano trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto delle predette linee guida, sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni; iii. soddisfino uno o piu' dei requisiti di seguito indicati: 1) Copertura delle categorie merceologiche: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di almeno una delle categorie merceologiche del proprio Perimetro di azione, individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B; 2) Valore delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o piu' iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle categorie merceologiche del proprio Perimetro di azione, individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B; 3) Realizzazione delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, un numero di iniziative, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle categorie merceologiche del proprio Perimetro di azione, individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B; 4) Supporto ad altri soggetti aggregatori: aver fornito supporto mediante l'attivita' di integrazione di un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara su almeno una categoria merceologica del Perimetro di azione del soggetto aggregatore supportante, individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B, attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento; 5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori: aver richiesto ed ottenuto supporto da un altro soggetto aggregatore su almeno una categoria merceologica del proprio Perimetro di azione individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B, attraverso un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, bandita nell'anno di riferimento, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara; 6) Ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o piu' iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi a oggetto categorie merceologiche del proprio Perimetro di azione individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B, mediante il ricorso a strumenti di negoziazione (SDA e/o AQ a condizioni non tutte fissate) messi a disposizione da altri soggetti aggregatori; 7) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilita' delle banche dati: aver svolto tempestivamente e esaustivamente le attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 con specifico riferimento alla gestione complessiva e al monitoraggio dei flussi informativi e dei dati provenienti dall'insieme dei soggetti aggregatori all'interno dell'apposita sezione «soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e con riferimento alla definizione e alla gestione del sistema di interoperabilita' delle banche dati. 2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 7) e' da intendersi alternativo all'accesso ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e non consente l'accesso alla ripartizione dell'eventuale quota residua delle risorse del Fondo distribuita secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 che segue. |
| Art. 3
Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo
1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in Quote requisito secondo le percentuali di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A. Nell'ambito della Quota requisito il singolo soggetto aggregatore potra' accedere ad una quota massima detta Quota di riferimento. L'importo effettivamente assegnato al soggetto aggregatore (Quota assegnata) e' calcolato sulla base della Quota di riferimento e del Risultato della prestazione. 2. Di seguito sono esposte, per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) le modalita' di calcolo della Quota assegnata. 1) Copertura delle categorie merceologiche: i. la Quota assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di riferimento per il Risultato della prestazione; ii. la Quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota requisito per il relativo Coefficiente di ponderazione del Perimetro di azione inteso come il rapporto tra il numero di categorie merceologiche del Perimetro di azione del soggetto aggregatore (indicato alla Tabella 1 dell'Allegato B) e la sommatoria delle categorie merceologiche del Perimetro di azione di tutti i soggetti aggregatori che accedono al requisito «Copertura delle categorie merceologiche»; iii. il Risultato della prestazione, e' dato dal numero di categorie merceologiche su cui il soggetto aggregatore ha bandito iniziative nel corso dell'anno di riferimento rapportato al Numero di categorie merceologiche obiettivo indicato nella Tabella 2 dell'Allegato B. Con riferimento alle iniziative che ricomprendono piu' categorie merceologiche del Perimetro di azione verranno computate -ai fini del presente requisito -tutte le categorie ricomprese all'interno della stessa iniziativa. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore al Numero di categorie merceologiche obiettivo indicate nella Tabella 2 dell'Allegato B, il valore del Risultato della prestazione sara' comunque pari a 1. 2) Valore delle iniziative: i. la Quota assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di riferimento per il Risultato della prestazione. ii. la Quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota requisito per il relativo Fattore di ripartizione di cui alla Tabella 3, Allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori, del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito; iii. il Risultato della prestazione del soggetto aggregatore, e' dato dal totale del Valore ponderato delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento, rapportato al Valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella Tabella 4 dell'Allegato B del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) al quale appartiene. Laddove per Valore ponderato delle iniziative si intende il valore a base d'asta delle iniziative di un soggetto aggregatore moltiplicato per il proprio Coefficiente regionale di ponderazione di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca iniziative di valore totale superiore al Valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella Tabella 4 dell'Allegato B, il valore del Risultato della prestazione sara' comunque pari a 1. 3) Realizzazione delle iniziative: i. la Quota assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di riferimento per il Risultato della prestazione. la Quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota requisito per il relativo Fattore di ripartizione di cui alla Tabella 3, Allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito; ii. il Risultato della prestazione del soggetto aggregatore, e' dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento e il Numero Iniziative Obiettivo indicato nella Tabella 5 dell'Allegato B. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore a quello obiettivo, il valore del Risultato della prestazione sara' comunque pari a 1. 4) Supporto ad altri soggetti aggregatori: i. la Quota assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di riferimento per il Risultato della prestazione. La Quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 173.000,00. ii. la Quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della Quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La Quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 30.000,00; iii. il Risultato della prestazione e' dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha fornito supporto; iv. il supporto dovra' essere attivato a seguito della ricezione di una richiesta formale da parte del soggetto aggregatore richiedente, comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), iv); v. il soggetto aggregatore dovra' accettare formalmente la richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti per erogare il supporto richiesto. 5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori: i. la Quota assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di riferimento per il Risultato della prestazione. La Quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 87.000,00; ii. la Quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della Quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La Quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 15.000,00; iii. il Risultato della prestazione, e' dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha richiesto ed ottenuto supporto da altri soggetti aggregatori; iv. per richiedere il supporto ad un altro soggetto aggregatore, e' necessario trasmettere una richiesta formale di supporto corredata dei fabbisogni da soddisfare, nonche' di qualsiasi ulteriore informazione tecnica necessaria a svolgere l'attivita' richiesta. E' altresi' necessaria la conferma formale da parte del soggetto aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente punto 4), v). 6) Ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori: i. la Quota assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di riferimento per il Risultato della prestazione; ii. la Quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della Quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali i soggetti aggregatori hanno fatto ricorso a uno strumento di negoziazione (SDA e/o AQ a condizioni non tutte fissate) di altro soggetto aggregatore. La Quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 12.000,00 per categoria merceologica; iii. il Risultato della prestazione e' dato dal numero di categorie merceologiche per le quali il soggetto aggregatore ha bandito iniziative valide ai fini del presente Fondo utilizzando uno strumento di negoziazione (SDA e/o AQ a condizioni non tutte fissate) di altro soggetto aggregatore. 7) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilita' delle banche dati: i. la Quota assegnata e' calcolata moltiplicando il valore del Fondo per la Percentuale di ripartizione di cui al punto 7) della Tabella 1 dell'Allegato A; ii. per il riconoscimento della Quota assegnata, il soggetto aggregatore dovra' effettuare tempestivamente ed esaustivamente le attivita' previste per l'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 7) che precede, la cui verifica avverra' da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi anche sulla base dell'apposita relazione comprovante i risultati raggiunti, da produrre in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo per il presente requisito. 3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno di riferimento, sono escluse: a) le iniziative gia' computate a qualsiasi titolo per ciascun soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni precedenti; b) le iniziative con importo unitario a base d'asta inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni; c) le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni; d) le gare effettuate su delega di enti terzi ai soggetti aggregatori. 4. L'eventuale quota residua del Fondo che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse ai sensi di quanto previsto nei commi che precedono, verra' ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno partecipato alla distribuzione del Fondo per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6). La ripartizione della quota residua verra' effettuata in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito del Fondo; dove per coefficiente di partecipazione si intende il rapporto tra la somma delle Quote assegnate al soggetto aggregatore, per ognuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) sul totale delle Quote assegnate a tutti i soggetti aggregatori per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6). L'accesso alle risorse del Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto iii), n. 7) non consente la partecipazione alla ripartizione dell'eventuale quota residua di cui al presente comma 4. |
| Art. 4
Modalita' per accedere al Fondo
1. Per accedere al Fondo di cui al presente decreto, il soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta elettronica certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it, entro il 31 gennaio 2022, un'istanza firmata digitalmente, conforme ai modelli che saranno pubblicati all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it |
| Art. 5
Modalita' e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo
1. A fronte dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 4, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei dati di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4. 2. Al termine della predetta istruttoria, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso e la relativa quota assegnata. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente. 3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it, dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti. |
| Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. I finanziamenti sono erogati a favore dei soggetti aggregatori in conformita' alle disposizioni del presente decreto nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1. 2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2021
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1546 |
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